Contract
I CONTRATTI DI LAVORO
A cura del Sito Web
Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego
Provincia di Torino 3 marzo 2014
INTRODUZIONE
Il Servizio Centri per l'Impiego ha predisposto le seguenti slides aventi carattere puramente informativo al fine di agevolare la conoscenza della normativa.
Le fonti normative prese in esame sono tutte quelle vigenti nel Mercato del Lavoro con particolare riferimento:
La Riforma Fornero Legge Legge 92/2012 (le novità in colore arancione)
Riforma Governo Letta Decreto Legge n.76/2013 convertito in Legge 99/2013 (le novità in colore verde)
APPRENDISTATO
Il contratto di apprendistato è stato completamente riformato dal nuovo T.U. D.Lgs.167/2011 che è entrato in vigore definitivamente il 25 aprile 2012.
La Riforma Fornero entrata in vigore il 18 luglio 2012 ha modificato in parte il T.U.
E' un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la formazione e l'occupazione dei giovani.
Solo per le attività stagionali (elenco in DPR 1525 del 1963) è possibile prevedere contratti a tempo determinato. Le attività stagionali possono essere esercitate da aziende turistiche, con un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionalizzante
per lavoratori dai 15 a 25 anni da compiere anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
durata del contratto massimo 3 anni, 4 in caso di diploma quadriennale regionale.
le modalità e la durata di formazione è regolamentata dalle Regioni e Province autonome e dai CCNL.
per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale.
Il D.L. 76/2013 introduce il comma 2 bis all’articolo 3 del D.Lgs. 167/2011: dopo il contratto di apprendistato di primo livello per il conseguimento della qualifica o diploma professionale, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al D.Lgs. 167/2011.
APPRENDISTATO
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
lavoratori dai 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica professionale)
durata del contratto massimo 3 anni, 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento (settore artigiano e commercio
CCNL terziario, turismo, pubblici esercizi, aziende di panificazione).
La formazione può essere interna o esterna ed è svolta sotto la responsabilità dell'azienda. E' richiesto un monte ore di 120 ore in tre anni (formazione base e trasversale finanziata dalla R.P.+parte professionalizzante a carico dell’impresa secondo il CCNL di riferimento).
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Il D.L. n. 76/2013 anticipa che entro il 30 settembre 2013 usciranno le linee guida per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015 dalle piccole e medie imprese. Si disciplinerà il piano formativo individuale che sarà obbligatorio solo in relazione alla formazione per l’acquisizione di competenze tecnico- professionali specialistiche, la registrazione della formazione e della qualifica che verrà effettuata in un documento con requisiti del libretto formativo e il caso di imprese multi localizzate in cui la formazione avverrà nella regione dove l’impresa ha sede legale.
(Se il Decreto non uscirà entro il 30 settembre, le regole suddette verranno direttamente applicate dal 1° ottobre. Resta salva la possibilità di una diversa disciplina da parte delle linee guida o delle Regioni).
Le linee guida sono uscite il 17/10/2013 ed evidenziano:
- offerta formativa pubblica ( formazione di base e trasversale) è obbligatoria esclusivamente nella misura in cui sia disciplinata come tale dalla regolamentazione regionale o dai CCNL.
- piano formativo individuale deve prevedere obbligatoriamente la formazione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, restando facoltativo l’inserimento della formazione di base e trasversale.
- La qualifica professionale acquisita dovrà essere riportata in un documento che dovrà contenere i dati previsti nel Libretto Formativo del Cittadino (per ora non ufficializzato) e quindi in un documento equipollente.
- La possibilità che l’azienda con sedi in più Regioni possa applicare la disciplina regionale ove ha la sede legale
Legge 128/2013 (alternanza scuola –lavoro): Novità per l’apprendistato:
a) Università: potranno stipulare convenzioni con le imprese per promuovere esperienza lavorativa attraverso l’apprendistato.
b) Istituti tecnici superiori: previste forme di apprendistato con incentivi finanziari;
c) Scuole superiori: forme di alternanza scuola lavoro negli ultimi due anni. Ci vorrà Decreto ministeriale.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERA
per lavoratori tra i 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica professionale)
durata del contratto stabilita dalle Regioni in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, Università e altre istituzioni formative
per il conseguimento di un titolo di studio universitari, di ricerca, di dottorati, di specializzazione e di praticantato
in assenza di regolamentazioni regionali si rinvia ad apposite convenzioni tra datori di lavoro e Università
APPRENDISTATO
CARATTERISTICHE GENERALI (D.Lgs 167/2011 art. 2)
a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
b) divieto di retribuzione a cottimo;
c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante;
d) presenza di un tutore o referente aziendale (la cui disciplina è rimandata ai CCNL ed eventuali sanzioni sono solo di tipo amministrativo e non hanno conseguenza sulla genuinità del rapporto di lavoro.);
e) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino (nel caso di mancanza di libretto formativo è possibile usare un registro del datore di lavoro senza particolare formalità).
APPRENDISTATO
f) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
g) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
h) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 CC. (senza obbligo di dare motivazione). Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Viene introdotta la durata minima di sei mesi del periodo di apprendistato, ferma restando la possibilità di durate inferiori per attività stagionali.
PREGRESSA ESPERIENZA LAVORATIVA
Di regola non è ammesso l’apprendistato per il lavoratore che abbia avuto precedenti esperienze lavorative attinenti alla stessa professionalità che dovrebbe conseguire con il contratto di apprendistato a meno che la durata del precedente rapporto di lavoro, non sia inferiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.
In questo caso dal nuovo contratto di apprendistato viene scalato il periodo già svolto con il primo contratto.
Relativamente alla formazione, quella di base riprende dall’inizio e invece le ore di formazione professionalizzante già effettuate con il primo apprendistato vengono scalate.
CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE LEGALE:
DATORI DI LAVORO CON ALMENO 10 DIPENDENTI
L’assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.
- 30% : per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
- 50%: a partire dal 18 luglio 2015
C’è l’esclusione dal computo della citata percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la precedente percentuale il legislatore consente comunque:
- l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati (es. confermati 2 apprendisti su 8, possibilità di assumere 3 apprendisti cioè quelli già confermati più 1)
- l’assunzione di un apprendista in caso di mancata conferma degli apprendisti pregressi (es. nessuna stabilizzazione, possibilità di assumere 1 solo apprendista)
APPRENDISTATO
STABILIZZAZIONE
CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE CONTRATTUALE
DATORI DI LAVORO CON MENO DI 10 DIPENDENTI
Per le aziende con meno di 10 dipendenti continua a valere la clausola di stabilizzazione contrattuale prevista dall’art. 2 comma 3 D.Lgs.
167/2011 lett i) che stabilisce la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere una percentuale diversa di conferma degli apprendisti.
Laddove esistano contemporaneamente in aziende con almeno 10 dipendenti le due clausole si applica sempre quella legale.
Gli apprendisti assunti in violazione della regola delle stabilizzazioni, sono considerati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Le regole della stabilizzazione non sono applicabili per le attività stagionali
APPRENDISTATO
AGEVOLAZIONI
Per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2016 si prevede l'azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico dei datore di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti superiore a nove l’aliquota rimane quella del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
PER I LAVORATORI IN MOBILITA’ (Legge 223/91; Nota Regionale del 8 gennaio 2013)
L’art. 7, comma 4, della legge n. 167/2011, prevede la possibilità di assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione.
Incentivi di natura contributiva: quelli previsti per i lavoratori in mobilità. Incentivi di natura economica: quelli previsti per gli apprendisti (inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ovvero, in alternativa, sarà possibile stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio)
INCENTIVO ECONOMICO ALL'ASSUNZIONE PREVISTO DAL PROGRAMMA FIxO "SCUOLA & UNIVERSITÀ"
Per la stipula di contratti di Apprendistato di alta formazione e ricerca (per il conseguimento di uno qualsiasi dei titoli previsti), le imprese possono accedere un contributo pari a:
- 6.000 € per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno;
- 4.000 € per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale (per almeno 24 ore settimanali).
La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: xxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxx.xx/ non oltre il 31/12/2013, salvo il caso di previo esaurimento delle risorse disponibili ENTRO 45 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
L’ avviso è pubblicato in versione integrale sul sito di Italia Lavoro xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/ nella sezione bandi.
I lavoratori assunti non devono aver avuto rapporti di LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO (es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro a progetto) con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti.
LIMITI DIMENSIONALI
Questa norma si applica alle assunzioni fatte dal 1° gennaio 2013.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione, è il seguente:
- 3 apprendisti e 2 qualificati (rapporto 3/2) per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori superiore a 9 unità ;
- 1 qualificato e 1 apprendista (rapporto 1/1) per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Non si applicano questi limiti per aziende artigiane (si continua ad applicare l’art. 4 L. 443/85)
N.B. Il computo dei lavoratori si fa avuto riguardo alla intera realtà aziendale anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista. Si computano i dipendenti, i dirigenti, soci e coadiuvanti familiari (sono esclusi gli apprendisti e i lavoratori in somministrazione).
E’ esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti a tempo determinato.
APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE
Il T.U. riconosce la possibilità di assumere apprendisti da parte di Agenzie per il Lavoro. L'Accordo delle Associazioni di categoria del 5/4/2012 prevede che tale novità si applichi in caso di apprendistato professionalizzante.
Il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con 2 tutor: uno dell'Agenzia per il Lavoro e uno indicato dall'impresa utilizzatrice. Il Piano Formativo Individuale è predisposto dell'Agenzia per il Lavoro congiuntamente all'utilizzatore.
Il decreto sviluppo allarga a tutti i settori produttivi la possibilità di ricorrere all’apprendistato in combinazione con contratto di somministrazione a tempo indeterminato tra agenzia e soggetto utilizzatore (art. 46-bis lett. b D.L. 83/2012 Decreto Sviluppo). Pertanto quando un'agenzia per il lavoro somministra apprendisti, può usare lo staff leasing senza dover rispettare i limiti settoriali che in genere vincolano l'istituto.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Con la Riforma Fornero il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune (non più
la regola come recitava l’art 1 D.Lgs. 368/01) del contratto di lavoro subordinato.
Contratto a termine “causale”
È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività (c.d. causalone l’art 1 comma 1 D.Lgs.
368/01).
N.B. Le regole del contratto a termine valgono anche per la somministrazione a tempo determinato (sentenza cassazione n.11411/2013 che definisce il contratto di somministrazione nullo in caso di causale generica).
Contratto a termine “acausale”(privo di causale)
le ragioni del causalone non sono richieste in due ipotesi (art. 1 comma 1 bis D.Lgs.368/01) :
1) Primo rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti: durata non superiore a 12 mesi comprensiva di eventuale proroga, fra un datore o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
2) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali (D.L. 76/2013). I contratti collettivi possono stabilire il superamento dei 12 mesi e l’estensione a soggetti che in precedenza abbiano già avuto un rapporto di lavoro subordinato.
La disposizione è valida anche per la somministrazione di lavoro a tempo determinato
Prosecuzione di fatto del contratto dopo la scadenza
Il contratto a tempo determinato si considera a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dei
suddetti termini (31° giorno e 51° giorno): (art. 5, comma 2, D.lgs.cit.) se:
– il rapporto di lavoro continua oltre il 30esimo giorno per i contratti di durata inferiore a sei mesi;
– il rapporto di lavoro continua oltre il 50 giorno per i contratti di durata uguale o superiore a sei mesi;
Abrogato obbligo di comunicare al Cpi la prosecuzione di fatto.
Queste regole valgono anche per la tipologia acausale.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto a tempo determinato si considera a tempo indeterminato:
quando viene superato il periodo massimo di 36 mesi comprese proroghe e xxxxxxx: nel calcolo si tiene conto sia del contratto a tempo determinato sia della somministrazione (novità per i contratti stipulati a far data dal 18 luglio 2012).
Il limite dei 36 mesi è derogabile dalla CCNL ed è un limite alla stipulazione di un contratto a tempo determinato ma non al ricorso alla somministrazione di lavoro e pertanto il lavoratore potrà essere utilizzato con contratto di somministrazione.
Fonte: art. 5, comma 4 bis D.Lgs.368/01
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
RIASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE
(stop and go)
Il contratto a tempo determinato si trasforma in indeterminato
- dal secondo contratto quando il lavoratore venga riassunto a termine entro i
10 giorni dalla data della scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero 20 giorni dalla data della scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi (art. 5, comma 3, D.Lgs.cit.).
Quanto detto non si applica per le attività stagionali di cui al comma 4 ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi , anche aziendali.
- a far data dalla stipulazione del primo contratto quando il datore di lavoro sia ricorso a due assunzioni successive a termine effettuate senza alcun intervallo di tempo (art. 5, comma 4. D.lgs.cit).
N.B. Tra un intervallo e l’altro non è possibile effettuare contratti a chiamata.
Eccezione
Contratto intermittente: Il contratto a termine può essere stipulato immediatamente dopo un contratto di lavoro intermittente, senza alcuna soluzione di continuità.
N.B. Non vale in contrario! Cioè dopo un contratto a termine non posso immediatamente assumere un lavoratore con contratto intermittente ma devo osservare gli intervalli temporali.
LAVORO ACCESSORIO
Definizione: Per lavoro accessorio si intendono quelle attività lavorative che non danno luogo con riferimento alla totalità dei committenti a compensi superiori a (eliminate le parole «di natura meramente occasionale»):
Limite economico: 5.050 mila euro netti nel corso di un anno solare (circolare Inps 28/14)
(il limite scende a 2.020 mila euro netti nel caso di attività lavorative svolte per committenti imprenditori commerciali o professionisti o imprese familiari)
Si può per qualsiasi attività da parte di tutti i lavoratori salvo il limite economico dei 5 mila e 2 mila euro.
Si chiarisce che il lavoro accessorio è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale e quindi è escluso che un’impresa possa reclutare lavoratori per prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione (circolare Inps 4/2013)
LAVORO ACCESSORIO
Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito – anno 2014: il lavoro accessorio può essere reso dai percettori in tutti i settori produttivi (anche Enti Locali) nel limite economico di 3 mila euro netti nel corso di un anno solare (Legge 15/2014).
In agricoltura il limite dei 5.000 euro si applica:
a) attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b) attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro) che non possono tuttavia essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
Per la specialità del settore agricolo non trova applicazione il limite dei 2 mila euro previsto nei confronti di imprenditori e professionisti.
P.A. nei confronti del committente pubblico il lavoro accessorio è consentito nel rispetto dei vincoli della vigente disciplina in materia di contenimento delle spese, e ove previsto, dal patto di stabilità interno.
Stranieri: I compensi tramite i voucher sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Particolari categorie di soggetti: disabili, detenuti, tossicodipendenti o fruitori di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da PA, il Ministro del lavoro con apposito decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari (D.L. 78/2013)
LAVORO ACCESSORIO
VOUCHER:
La riforma del lavoro ha specificato che i voucher ora devono essere orari, numerati, progressivamente datati. Un voucher attualmente di valore di 10 Euro vale per 1 ora. Non può essere utilizzato per più ore.
Resta salva la possibilità di utilizzare più voucher per un’ora di lavoro Il minimo previsto come importo-orario del voucher non va applicato al settore agricolo, ma dovrà far riferimento alla retribuzione oraria delle
prestazioni di natura subordinata individuato dalla contrattazione collettiva
di riferimento (nota ministeriale 18/2/2013).
La nuova disciplina parte da 18 luglio 2012 ad eccezione dei voucher già acquistati al momento di entrata in vigore della legge per i quali fino al 31 maggio 2013 resta ferma la vecchia disciplina.
LAVORO ACCESSORIO
SANZIONI
Le principali violazioni della disciplina del lavoro accessorio attengono a:
1) superamento importo massimo consentito (5.000 o 2.000 Euro)
Il committente potrà opportunatamente richiedere al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, in quanto tali circostanze sono conosciute dal lavoratore. Altrimenti la prestazione sarà considerata in nero (Circolare Min Lavoro 4/2013).
2) utilizzo dei voucher al di fuori del periodo consentito (30 giorni dall'acquisto).
Con nota ministeriale del 18/2/2013 il Ministero ha precisato che questa regola sarà valida al momento in cui verrà implementata la procedura telematica prevista per il rilascio dei voucher da parte dell'Inps. Nelle more della procedura informatizzata non viene previsto un limite temporale all'utilizzo dei voucher acquistati, fermo restando le limitazioni di carattere economico.
CONTRATTO DI INSERIMENTO
ABROGATO
Per le assunzioni effettuate fino al 31/12/2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate. Si chiarisce che questi contratti potranno essere prorogati nei limiti dell'art. 57 comma 3 D. Lgs. n. 276/2003.
TIROCINI
Delibera Giunta Regionale n. 74-5911/2013 recepisce le Linee Guida della Riforma Fornero e disciplina i tirocini formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento e tirocini estivi.
Destinatari:
Età minima 16 anni
• I tirocini formativi e di orientamento non debbano avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possano essere promossi per soggetti non occupati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio (diploma di scuola secondaria di primo grado, qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, laurea, master, dottorati).
• I tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro non debbano avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese e sono rivolti a inoccupati, disoccupati (anche percettori di Aspi e mobilità), lavoratori sospesi in regime di CIG.
Possono beneficiare dei tirocini anche i cittadini stranieri che effettuino esperienze professionali in Italia presenti sul territorio regionale in condizione di regolarità.
TIROCINI
ALTRI DESTINATARI:
sia i tirocini formativi che di inserimento/reinserimento sono rivolti a
• disabili (durata max 24 mesi) ( ex legge 68/99 articolo 11 comma 2)
• persone svantaggiate (durata max 12 mesi) (ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale)
• persone particolarmente svantaggiate (durata max 12 mesi) ai sensi della DGR 54-8999/2008 E DGR 91-10410/2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora) .
TIROCINI
CONVENZIONI:
I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti, alle quali dovrà essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ogni tirocinio che dovrà essere sottoscritto anche dal tirocinante.
Si precisa che il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui alla Legge 68/99 (disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
Soggetti ospitanti non in regola possono comunque ospitare tirocinanti disabili, previo apposito accordo con la Provincia, nell'ambito del quale il tirocinio stesso sia finalizzato a sanare l'irregolarità.
PROGETTO FORMATIVO:
Il progetto formativo deve includere i seguenti elementi essenziali:
- anagrafica (tirocinante, promotore, ospitante, tutor)
- elementi descrittivi del tirocinio (tipologia, settore di attività economica dell’azienda, area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio, sede, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno, orario del tirocinio, entità dell’importo corrisposto quale indennità al tirocinante)
- specifiche del progetto formativo: a) indicazione della figura/profilo professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed indicazione del livello EQF qualora sia identificato nel Repertorio sopra citato. Nelle more del Repertorio nazionale si fa riferimento al repertorio regionale; b) obiettivi del tirocinio;
c) competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e professionale di riferimento; d) processi/attività in cui opera il tirocinante associati, ove possibile, alle competenze da acquisire; e) modalità di svolgimento e strumenti.
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
€ 300,00 lordi minimi corrispondente all’impegno massimo di 20 ore settimanali che aumentano in proporzione fino a € 600,00 lordi minimi per un massimo di 40 ore settimanali.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non viene corrisposta.
Per questi lavoratori il soggetto ospitante è tenuto a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per vitto (buoni pasto nella misura prevista dai contratti di riferimento, ovvero in assenza, nella misura minima esente da imposizione contributiva e fiscale) e trasporto su mezzo pubblico, a fronte della presentazione degli appositi giustificativi.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Part-time flessibile o elastico
Ricordiamo che la Riforma Xxxxx aveva previsto una maggiore
flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro ridotto.
Il datore di lavoro ha diritto, in accordo con il lavoratore, di stipulare clausole flessibili ed elastiche che variano l’orario part- time di base (preavviso di almeno due giorni lavorativi al lavoratore e corrispondere le adeguate compensazioni economiche).
E’ richiesto il consenso del lavoratore attraverso uno specifico patto scritto reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Clausole elastiche: prevedono variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa con maggior apporto di prestazione lavorativa (es. in un part time di base dalle 8.00 alle 10.00 aumentare la prestazione di un’ ora dalle 8.00 alle 11.00).
Clausole flessibili: prevedono variazione della collocazione temporale della prestazione (es. in un part time di base dalle
8.00 alle 10.00, modificare l’orario dalle 12.00 alle 14.00)
LAVORO A TEMPO PARZIALE
LE NOVITA’ RIGUARDANO LA FACOLTA’ DI RIPENSAMENTO DEL LAVORATORE:
I contratti collettivi possono prevedere condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l’eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche (numero 3– bis comma 7 art.3 D.Lgs.61/2000 come modificato art. 20 lettera a) Legge Fornero).
Il lavoratore ha facoltà di revocare il proprio consenso sulle clausole flessibili ed elastiche se si trova queste situazioni:
- presenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni;
- studente lavoratore – art.10 1° comma L.300/70 (iscritti e frequentanti corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale);
- gravi condizioni di salute per sé o per il proprio coniuge, figlio o genitore (patologie oncologiche o handicap previste dall’art.12 bis X.Xxx.61/2000)
– comma aggiunto al comma 9 art.3 D.Lgs.61/2000 dall’art.20 lettera b) Legge Fornero).
DISTACCO DI PERSONALE
Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (D.L.10/2/2009 n.5) l’interesse da parte del distaccante sorge automaticamente (fatte salve le norme in materia di mobilità ai sensi dell'art.2103 c.c.).
Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete ovvero il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.
(Fonte: in sede di conversione il D.L.76/2013 ha introdotto un nuovo comma, il 4-ter all’art.30 D.Lgs.276/2013 che disciplina l’istituto del Distacco).
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Il contratto di lavoro intermittente (a chiamata o job on call) può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.
Il contratto può riferirsi a periodi di durata significativa ma la prestazione deve essere intervallata da una o più interruzioni.
Il DL 76/2013 fissa il tetto massimo di 400 giornate lavorative nell’arco di 3 anni solari (per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro) ; superato questo limite, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (tale regola non vale per i settori del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo).
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’
Sulla base dell'obbligo di rispondere alla chiamata si possono quindi individuare due diverse tipologie di lavoro intermittente:
1. il lavoro a chiamata con obbligo di corrispondere un'indennità di disponibilità al lavoratore vincolato alla chiamata del datore di lavoro.
2. il lavoro a chiamata senza obbligo di corrispondere un'indennità di disponibilità quando il lavoratore non è vincolato alla chiamata del datore di lavoro.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
E’ possibile utilizzare il contratto nelle seguenti ipotesi:
1) CANALE OGGETTIVO: Il contratto può essere sempre concluso in qualsiasi momento dell’anno nelle sole ipotesi individuate dai CCNL o contratti territoriali o aziendali (e’ stato soppresso l’articolo 37 che parlava di periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ovvero xxxxx xxxxxx, vacanze natalizie e pasquali).
Nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva continua a farsi riferimento alle attività indicate con D.M. 23 ottobre 2004 che richiama la tabella approvata con R.D.2657/1923
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
2) CANALE SOGGETTIVO: Limiti di età: il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso indipendentemente dalle indicazioni dei CCNL relative alle attività con soggetti che hanno
- più di cinquantacinque anni di età (era con più di quarantacinque anni, anche pensionati)
- con meno di ventiquattro anni (era meno di venticinque anni) purché le prestazioni siano svolte entro il venticinquesimo anno di età (art.34 comma 2 D.Lgs.276/2003 così come sostituito dall’art.21 lettera a Xxxxx Xxxxxxx).
Per l’età del lavoratore si precisa che:
- ai fini della stipula del contratto non deve aver compiuto ventiquattro anni
- ai fini dell’effettiva prestazione non deve aver compiuto venticinque anni.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
DIVIETI
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato nei seguenti casi:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
se si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o se ci sia in corso una sospensione o riduzione dell'orario con cassa integrazione salva diversa disposizione degli accordi sindacali;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
CARATTERISTICHE
Deve avere la forma scritta e deve indicare la durata, il luogo, la modalità della disponibilità, il relativo preavviso, il trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita, l’ammontare dell'eventuale indennità di disponibilità, tempi e modalità di pagamento, forma e modalità della richiesta del datore, modalità di rilevazione della prestazione.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
CUMULABILITÀ CON ALTRI RAPPORTI DI LAVORO
Possono essere conclusi dallo stesso lavoratore più contratti di lavoro intermittente con diversi datori di lavoro.
Il contratto di lavoro intermittente può coesistere anche con altre tipologie contrattuali, a patto che tra le varie tipologie di rapporti non sussistano incompatibilità che non risultino di ostacolo con i vari impegni negoziali assunti dalle parti
Nel caso di cumulo di rapporti di lavoro è necessario rispettare i limiti generali dell'orario di lavoro (48 ore settimanali compresi gli straordinari) e il diritto di riposo settimanale; spetta al lavoratore il diritto ad un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni e un riposo giornaliero di undici ore ogni ventiquattro ore.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Comunicazione amministrativa preventiva: è un nuovo obbligo di comunicazione connesso non alla sottoscrizione del contratto ma alla chiamata del lavoratore.
Si aggiunge e non modifica l’ordinario obbligo di comunicazione tramite il consueto sistema di GECO.
Cosa fare: Per ogni chiamata del medesimo lavoratore prima (anche nello stesso giorno purché antecedentemente l’effettivo impiego) dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni (si guarda il numero effettivo di prestazione anche per archi temporali più ampi), il datore di lavoro è tenuto a comunicare:
- i dati identificativi del lavoratore;
- la durata della prestazione (il numero di giorni ma non delle ore).
La comunicazione potrà indicare la chiamata di più lavoratori e potrà essere modificata o annullata entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
A chi comunicare: alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Il Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 disciplina tutte le modalità:
Il decreto, introduce il modello di comunicazione 'UNI- intermittente' come strumento per l’adempimento della comunicazione.
Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
• via email all’indirizzo di posta elettronica certificata
• attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/XxxxxXxxxxxxxx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxx/XXX_Xxxxxxxxxxxxx.xxx)
La modalità SMS è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore.
E’ stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento dei sistemi sopracitati. In questo caso il datore di lavoro può inviare un fax alla Direzione territoriale del lavoro competente. Costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo la comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax.
In caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da 400 a 2400 euro per lavoratore.
Periodo transitorio fino al 31/12/2013: i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data della presente legge cessano di produrre effetto al 1° gennaio 2014.
Effetti dal 18 luglio:
-non è possibile sottoscrivere nuovi contratti di lavoro secondo la previgente normativa;
- non è possibile imputare la chiamata del lavoratore intermittente alle causali di cui all’art. 37 D.Lgs. 276/2003 (c.d. periodi pre - determinati) in quanto abrogato;
- è immediatamente operativa la nuova procedura di comunicazione amministrativa preventiva anche per i contratti già in essere ovvero instaurati prima dell’entrata in vigore della riforma.
IL LAVORO A PROGETTO
Definizioni più stringenti per il progetto:
• Deve essere specifico, determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore (non è più previsto che il progetto possa essere ricondotto ad un “programma di lavoro o fase di esso”).
• Deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente.
• Non può comportare lo svolgimento di compiti esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (dal 28/6/2013 sono esclusi dalla possibilità di svolgimento con contratto di lavoro a progetto i compiti che presentano congiuntamente i carattere della esecutività e ripetitività.)
IL LAVORO A PROGETTO
CARATTERISTICHE
Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:
la durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro; la descrizione del progetto, con individuazione del suo
contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende
conseguire (art.62 comma 1 lettera b così come sostituito dalla Xxxxx Xxxxxxx);
il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente;
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto;
N.B. Attività di ricerca scientifica: se il contratto ha per oggetto un’attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente.
IL LAVORO A PROGETTO
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso non può essere inferiore ai minimi stabiliti dai CCNL applicati alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati (prima il riferimento era quello delle tariffe per lavoro autonomo).
In assenza di contrattazione collettiva si fa riferimento alle figure professionali analoghe a quello del collaboratore a progetto.
Il compenso non è collegato al tempo impiegato per la realizzazione del progetto ma l’elemento temporale può essere un parametro.
IL LAVORO A PROGETTO
TRATTAMENTO NORMATIVO
È prevista una forma tutela del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza.
In caso di gravidanza: sospensione del rapporto contrattuale, senza erogazione del corrispettivo. La durata è prorogata di 180 giorni.
La malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro. Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile.
IL LAVORO A PROGETTO
DIVIETO DI CONCORRENZA
Il collaboratore può svolgere attività a favore di più committenti, salvo che, in sede di contratto individuale, le parti non si siano accordate diversamente.
Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
CONTRIBUZIONE
Per il versamento dei contributi i Lavoratori a Progetto devono iscriversi alla Gestione Separata Inps.
La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore. Le aliquote per l’anno 2014 sono:
- 22% per i soggetti iscritti anche ad altra gestione
- 28,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale
IL LAVORO A PROGETTO
Estinzione del contratto e preavviso
I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della
realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto.
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per
giusta causa.
Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.
Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro.
(Fonte: nuova formulazione art.67 così come modificato dalla Legge Fornero)
IL LAVORO A PROGETTO
Conversione in contratto di lavoro subordinato
Il rapporto viene considerato lavoro subordinato fin dall’inizio a tempo indeterminato in questi casi:
- mancata individuazione specifico progetto;
- difetto di autonomia;
- svolgimento della prestazione con modalità analoghe a quelle dei dipendenti (fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e salvo prova contraria a carico del committente).
Fonte (art.69 comma 1-2 D.Lgs. 276/2003)
IL LAVORO A PROGETTO
ELENCO ATTIVITA’ NON COMPATIBILI
addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite (anche promoter); custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera del settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi o bevande; prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti inbound.
Decorrenza: le nuove disposizioni si applicano dal 18 luglio 2012
Datori di lavoro interessati: tutti imprenditori e non imprenditori.
Lavoratori esclusi dal progetto:
- Agenzia e rappresentanza;
- Collaborazioni occasionali (durata non superiore a 30 gg. e di compenso non superiore a 5 mila euro nell’anno solare per il medesimo committente);
- Professioni intellettuali con iscrizione all’albo;
- Collaborazioni con società sportive dilettantistiche;
- Incarichi in organi di amministrazione e controllo di società
- Persone che percepiscono pensione di vecchiaia
- Attività in call center outbound di vendita diretta di beni e attività di servizi (Art.24 bis D.L. 83/2012 Decreto Sviluppo convertito in Legge 134/2012)
Collaborazioni:
- Prestazioni con il medesimo committente fino a 30 gg/anno
- Compenso fino a 5.000 euro/anno
Tutte le persone che intraprendono l’esercizio di un‘impresa, arte o professione autonoma ex art.2222 c.c. ovvero si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Ricordiamo che il numero di partita IVA è rilasciato dall'Ufficio dell‘Agenzia delle Entrate a cui viene richiesto, indipendentemente dal domicilio fiscale, al momento della apertura della posizione IVA.
• Le prestazioni con Partita Iva sono considerate, salvo prova contraria, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Tale presunzione opera se ricorrono almeno due dei seguenti presupposti (casi «monocommittenza»):
• Collaborazione durata >8 mesi (la durata va calcolata su due anni consecutivi).
• Corrispettivo (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi) > 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti (due anni solari consecutivi).
• Postazione fissa di lavoro presso il committente (non deve essere necessariamente di suo uso esclusivo)
La presunzione di cui sopra non opera se la ricorrono le seguenti condizioni:
• competenze teoriche di grado elevato o capacità tecniche acquisite attraverso rilevanti esperienze e contemporaneamente il soggetto sia titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (minimale per l’anno 2012 è 18.662,50. Pertanto se il reddito è superiore a 18.662,50 la presunzione non opera);
• la prestazione sia svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, albi, registri, ruoli;
• elenchi professionali delle federazioni sportive;
ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO – PARTITA IVA
Effetti della presunzione:
La nuova normativa afferma che se opera tale presunzione la prestazione resa dal possessore di partita IVA deve essere ricondotta:
ad una collaborazione coordinata e continuativa e va ricercata l’esistenza di un progetto pena
la conversione ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO – PARTITA IVA
Periodo transitorio:
La nuova presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della presente legge (18 luglio 2012)
Per i rapporti in corso le nuove disposizioni si applicano decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore al fine di consentire gli opportuni adeguamenti.
Se la prestazione si configura come collaborazione coordinata e continuativa si applica il regime di gestione separata INPS e i contributi sono a carico per 2/3 al committente e per 1/3 al collaboratore. Le aliquote per l’anno 2014 sono:
- 22% per i soggetti iscritti anche ad altra gestione
- 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale
Se invece si configura come lavoro autonomo l’aliquota per l’anno 2014 è 27,72%
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Compenso fino a 5.000 euro anno
• pagamento con ritenuta d’acconto al 20%
• carattere episodico della prestazione
Nel caso di compenso oltre i 5.000 euro
iscrizione all’obbligo gestione separata INPS La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
Le aliquote per l’anno 2014 sono:
- 22% per i soggetti iscritti anche ad altra gestione
- 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale
Definizione:
L'associazione in partecipazione è una tipologia di lavoro autonomo con cui il lavoratore (associato) partecipa agli utili dell’impresa (associante) e ottiene un’adeguata erogazione di compenso per un tipo di prestazione lavorativa può essere la più varia.
Il contratto di associazione in partecipazione non richiede una forma particolare e può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.
Per evitare rapporti elusivi della normativa opera la presunzione legale di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in questi due casi:
(N.B. Viene precisato che tale presunzione opera nel caso in cui l'apporto di lavoro non presenti i requisiti della collaborazione con Partita IVA)
1. Qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti (a meno che gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo). Il limite non opera in assenza di apporto di lavoro e qualora l’associato è un soggetto imprenditore.
Eccezione: il limite dei tre associati non si applica nei seguenti casi:
• alle imprese a scopo mutualistico;
• agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato;
• nel caso di rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, ecc.
2. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, o senza consegna del rendiconto, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
FORMA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto di associazione in partecipazione
non è soggetta a forme particolari e non è prevista pertanto la forma scritta.
CONTRIBUZIONE
Per il versamento dei contributi i gli associati devono iscriversi alla Gestione Separata Inps.
La contribuzione è posta per 55% a carico dell’associante e per 45% a carico dell’associato. Le aliquote per l’anno 2014 sono:
- 22% per i soggetti iscritti anche ad altra gestione
- 28,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale
STABILIZZAZIONE
E’ prevista una nuova procedura finalizzata alla stabilizzazione degli associati .
Accordo tra datore di lavoro e sindacati
Vengono trasformati in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di apprendistato.
La procedura si concluderà il 31.07.2014 presso INPS
Definizione (Art. 29 D.Lgs. 276/2003)
Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile.
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
La Legge n 92/2012 Fornero introduce la
responsabilità solidale ai contratti di appalto e subappalto:
• il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore o subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
La responsabilità solidale opera:
• in tutti i settori economici e non solo nell’edilizia;
• solo in caso di appalto di opere e servizi (no per gli appalti di fornitura di beni, gli appalti di fornitura, il contratto d’opera ecc…);
• a favore di lavoratori subordinati e autonomi;
• non opera nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Deroga: è ammessa la possibilità di introdurre discipline derogatorie alla responsabilità solidale da parte della contrattazione collettiva nazionale ma solo per la parte retributiva (e non rispetto alle obbligazioni previdenziali e assicurative).
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