CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
E DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
OGGETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI DEDICATA AI DIRITTI DEI PASSEGGERI |
COMMITTENTE /CONTRAENTE | |
Autorità...................................................... Ufficio ........................................................ | Autorità di regolazione dei trasporti Ufficio Affari generali, amministrazione e personale |
NS. RIFERIMENTI | |
Xxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxx generali, amministrazione e personale Xxx Xxxxx, 000 00000 Xxxxxx Xxx. : 011.19212513-510 |
RUP | Dirigente Dott. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Direttore dell’esecuzione | Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx |
CIG | 8687053EE7 |
Indirizzi per la fatturazione | Autorità di regolazione dei trasporti Xxx Xxxxx, 000 00000 Xxxxxx X.X. : 97772010019 Codice IPA per la fatturazione elettronica: UFPVYP |
Premessa
Le condizioni del contratto di servizio sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto sulle Condizioni Generali di Contratto relative al bando “SERVIZI”, per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito: MEPA).
Articolo 1. Oggetto e durata
Le presenti condizioni hanno per oggetto il servizio analiticamente indicato nel Disciplinare tecnico-prestazionale e di seguito riassunto:
Oggetto | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI DEDICATA AI DIRITTI DEI PASSEGGERI |
Descrizione tecnica della fornitura/servizio | Il servizio oggetto dovrà avere caratteristiche tecniche almeno pari o equivalenti a quelle descritte nel Disciplinare tecnico-prestazionale |
Articolo 2. Importo a base di gara
L’importo della fornitura/servizio, oneri fiscali esclusi, posto a base della procedura è pari a € 39.100,00, oltre IVA. L’importo degli oneri concernenti la sicurezza per rischi d’interferenza è pari a zero non essendo state rilevate interferenze con le attività dell’Autorità, pertanto non è stato necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).
Articolo 3. Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta economica andrà compilata nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole del sistema di e- procurement della Pubblica Amministrazione e dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip.
In aggiunta occorre allegare la seguente documentazione in formato elettronico, e precisamente:
A. la Dichiarazione generale resa in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente;
B. il DGUE di cui all’art. 85 del Codice reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., predisposto utilizzando il modello appositamente adattato per la presente procedura, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente;
C. il codice PASSOE generato dal sistema AVCPass con l’indicazione del CIG che identifica la presente procedura. Per le modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte della Stazione Appaltante, fermo restando la facoltà dell’ART di acquisire i mezzi di prova di cui all’art. 86 del D. Lgs n. 50/2016;
D. Piano di utilizzo dei professionisti, corredato di un elenco nominativo e dei relativi curricula vitae, dal quale si evidenzi, nel complesso, il possesso delle esperienze richieste, così come esplicitato all’art. 5 del Disciplinare tecnico-prestazionale.
Con riferimento all’offerta economica, l’operatore economico deve – nell’ambito dello specifico passaggio
previsto dal Sistema MEPA - indicare, a pena di esclusione, il prezzo offerto.
Si precisa, a pena di esclusione, che l’operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi previsti come obbligatori.
Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
-il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta;
-l’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
-l’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nella documentazione di gara tutto incluso e nulla escluso.
Articolo 4. Criteri di aggiudicazione
In caso di accettazione da parte dell’Autorità dell’offerta presentata, l’affidamento avverrà, a corpo, tramite il MEPA, al prezzo offerto, inferiore all’importo posto a base di gara. Non è ammessa la presentazione di offerte parziali o condizionate.
L’Autorità, a suo insindacabile giudizio, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, potrà non
procedere all’aggiudicazione.
Come disposto dalla normativa vigente, ai fini dell’aggiudicazione, l’Autorità procederà ad effettuare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti del soggetto offerente.
Articolo 5. Stipula del contratto
Il contratto è stipulato - secondo le “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” vigenti alla data di pubblicazione della gara - mediante scrittura privata con l’operatore economico affidatario. A tal fine il Sistema genera un “Documento di Stipula” che dovrà essere sottoscritto dall’Autorità, nella persona del “Punto Ordinante”, e che verrà inviato all’affidatario mediante il Sistema stesso.
Articolo 6. Avvio, consegna del servizio e penali
L’avvio del servizio dovrà avvenire nei termini e nelle modalità indicate nel Disciplinare tecnico-prestazionale. L’avvio ritardato del servizio sarà oggetto dell’applicazione della penale pari all’1 per mille dell’importo netto di contratto per ogni giorno di ritardo, salva la facoltà della risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il termine di quindici giorni.
L’applicazione di una penale pari all’1 per mille dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo è prevista altresì in relazione ad ogni termine previsto per l’esecuzione delle singole prestazioni, come indicato dal Disciplinare tecnico-prestazionale.
Qualora le prestazioni del servizio non corrispondano esattamente alle caratteristiche richieste o presentino difetti di qualsiasi natura queste verranno respinte dall’Amministrazione, che, a suo giudizio, applicherà la penale di cui al paragrafo precedente fino al giorno dell’effettuazione delle prestazioni considerate conformi a quanto richiesto.
Sono fatte salve, ove compatibili con quanto indicato nel presente documento, le penali previste dal sistema
Mepa nell’ambito dell’iscrizione al bando SERVIZI ed alla specifica categoria merceologica.
Il totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto al netto
dell’IVA.
Oltre tale limite l’Autorità potrà procedere alla risoluzione per inadempimento in danno dell’Autorità, salvo il
diritto al risarcimento dei danni.
Inoltre, l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC all’affidatario, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) nei casi di cui agli articoli aventi la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.
Il presente Xxxxxxxxx potrà essere risolto, altresì, per incapacità ad eseguirlo o per negligenza nell’effettuare il
servizio.
L’Autorità si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi a mezzo PEC all’affidatario. In tal caso l’Autorità sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate da apposito verbale di verifica a cura del Direttore dell’esecuzione. Dalla data di comunicazione del recesso, l’affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Autorità.
È vietata, da parte dell’affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda
e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso.
In caso di inosservanza da parte dell’affidatario degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto della Autorità
al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
Articolo - Obblighi dell’affidatario
Il servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel Disciplinare tecnico-prestazionale e nelle presenti Condizioni di Contratto, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall’Autorità.
L’affidatario si impegna, su richiesta dell’Autorità, ad apportare alle modalità di erogazione del servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l’Autorità rispetto al compenso del servizio fissato nel presente contratto.
L’affidatario si obbliga a consentire all’Autorità, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
All'affidatario è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Direttore dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale dell'Autorità, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di gara o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.
L’affidatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell’appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l’affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
L’affidatario è altresì tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni
obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.
Articolo 6. Referenti contrattuali
Il Fornitore individua un Responsabile del contratto, referente nei confronti dell’Autorità per l’esecuzione.
Per l’Autorità è responsabile dell’esecuzione del contratto l’ing. Xxxxxx Xxxxxxx, direttore dell’Ufficio
Information and Communication Technology.
Le Parti indicheranno i soggetti fisici e i recapiti necessari per le varie forme di comunicazione, telefonica, e-mail. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’Autorità e il Fornitore avverranno ai sensi dell’art.
52 del D.lgs. n. 50/2016. Ogni comunicazione, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo PEC.
Articolo 7. Prezzo
L’offerta economica dovrà riportare l’importo totale del servizio richiesto. Il servizio viene, infatti, è affidato a
“corpo”.
Ai fini meramente esplicativi, potranno essere previste, in apposito documento allegato, le singole voci di costo che concorrono a formare il prezzo complessivo.
Non sono ammesse offerte parziali o varianti.
Articolo 8. Modalità di pagamento
Il pagamento verrà disposto alle condizioni di cui al Disciplinare tecnico-prestazionale, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura redatta secondo le norme fiscali in vigore ed intestata all’Autorità di regolazione dei trasporti (c.f.: 97772010019) Xxx Xxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx, da far pervenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.
La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n° 55/2013, utilizzando le seguenti informazioni:
Committente: AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Codice iPA: art
Codice Univoco Ufficio: UFPVYP
Oggetto del contratto: REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEDICATA AI DIRITTI DEI PASSEGGERI
CIG: 8687053EE7
Si comunica che l’Autorità è soggetta al regime dello split payment.
In assenza della comunicazione prevista in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l’Autorità non potrà
procedere al pagamento previsto.
I pagamenti corrisposti in euro saranno eseguiti tramite mandato di pagamento esclusivamente mediante bonifico su c/c bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comunicati dal Fornitore agli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito comunicate in fase di stipulazione del contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Si potrà inoltre procedere alla liquidazione della fattura soltanto dopo aver accertato la regolarità contributiva. L’Autorità procederà prima del pagamento delle fatture, così come previsto dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 – di attuazione all'art. 2, comma 9, della Legge n. 286/2006, relativo alla modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2008, n. 63) a verificare se risulta o meno un inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321. Il fornitore sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui così corrisposto.
Articolo 9 – Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è ammessa la facoltà di affidare in subappalto prestazioni e
servizi previa autorizzazione dell’Autorità contraente, purché il concorrente indichi all’atto dell’offerta (nel
DGUE o con documento separato, firmato digitalmente) le parti del servizio che intende subappaltare nel limite massimo previsto dalla normativa vigente; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Articolo 10 – Proprietà dei prodotti e delle forniture
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, realizzati dall’affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del servizio di cui al Disciplinare tecnico-prestazionale allegato, rimarranno di titolarità esclusiva dell’Autorità, che potrà disporne senza alcun tipo di restrizione. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d’autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. Tutto il materiale realizzato non potrà mai essere utilizzato da terzi senza debita autorizzazione dell’Autorità. Si precisa, inoltre, che i costi di produzione devono prevedere la copertura dei diritti di utilizzo per immagini, attori, speaker, musica, ecc., senza limiti di tempo.
L’affidatario dovrà indicare in sede di redazione del progetto creativo l’esistenza di eventuali diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale offerto, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.
L’affidatario si obbliga espressamente a fornire all’Autorità tutta la documentazione e il materiale necessario all’effettivo sfruttamento dei diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione degli stessi, a favore dell’Autorità in eventuali registri o elenchi pubblici.
L’Autorità si riserva il diritto esclusivo di utilizzare i servizi previsti dal Disciplinare tecnico-prestazionale allegato per le proprie finalità istituzionali, senza che l’affidatario null’altro abbia a pretendere per tale uso.
Articolo 11. Dichiarazione legge 190/2012 – Codice etico
Il Fornitore con il perfezionarsi della procedura dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Autorità nei loro confronti. Nel caso emerga la suddetta situazione a seguito di verifica che l’Autorità in ogni caso di riserva di effettuare, l’ordine potrà essere risolto.
Il fornitore, con la presentazione dell’offerta, altresì dichiara di accettare e rispettare il vigente Xxxxxx etico
dell’Autorità.
Articolo 12. Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nessuna esclusa od eccettuata, ivi comprese le imposte, le tasse, i diritti, le prestazioni di cauzione ed accessorie, saranno a carico del Fornitore.
L’imposta di bollo è a carico dell’affidatario, mentre le spese di registrazione saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.
L’imposta di bollo, pari a € 16,00 (euro sedici/00), potrà essere corrisposta in uno dei seguenti modi:
- mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate;
Articolo 13. Controversie
Per tutto quanto concerne l’esecuzione del contratto, salvo diverse successive comunicazioni, il Fornitore deve fare riferimento al Direttore dell’esecuzione. Per tutto quanto concerne gli ulteriori aspetti il Fornitore dovrà fare riferimento al Responsabile dei Procedimento, direttore dell’Ufficio affari generali, amministrazione e personale.
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà unicamente competente il foro di Torino.
Articolo 14. Stipula del contratto e imposta di bollo
La stipulazione del contratto, che avverrà sul sistema MEPA, è subordinata all’esito positivo dei controlli di rito. L’imposta di bollo sarà assolta dall’aggiudicatario.
Articolo 15. Norme regolanti il contratto e obbligo di riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Fornitore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Autorità. Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato negli articoli precedenti si danno per richiamate e si osservano le Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando di abilitazione del MEPA, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di contratti pubblici, il Codice civile, e le norme di legge e gli usi commerciali.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza e del Regolamento UE GDPR 2016/679, i dati personali raccolti da questa Autorità, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse alla presente procedura e alla stipula del contratto.
Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE citato n. 2016/679.
Articolo 16. Tracciabilità dei pagamenti e regolarità contributiva
Il fornitore, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), dovrà comunicare tempestivamente il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche (art. 3, comma 1) nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7). Qualora siano utilizzati altri strumenti di pagamento, dovrà fornire elementi identificativi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’accettazione delle presenti condizioni particolari, da considerare assolta mediante la presentazione dell’offerta, comporta l’assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla citata legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. In proposito, si rammenta che analoga clausola, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita nei contratti sottoscritti dall’Aggiudicatario con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente procedura e che di tale circostanza deve essere data comunicazione all’Autorità.
La comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del solo aggiudicatario, corredando la stessa da copia del documento d’identità del sottoscrittore. Si rammenta che tutti gli allegati – inclusa la copia del documento d’identità del sottoscrittore – dovranno essere corredati da firma digitale, pena invalidità della comunicazione. Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136 citata non siano state eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del codice identificativo della gara (CIG).
Si rammenta che le imprese affidatarie di contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione. A tal riguardo si comunica che, a norma di quanto previsto dal d.m. 30 gennaio 2015, emanato in attuazione
dell’art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, questa Autorità provvederà ad effettuare la verifica della regolarità contributiva con modalità telematiche, mediante l’utilizzo del codice fiscale del soggetto da verificare.
Articolo 17 – Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg. Ue 2016/679 (Gdpr)
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, l’Autorità di regolazione dei trasporti, in qualità di Stazione Appaltante e di Titolare del trattamento, esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del proprio contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all’espletamento della presente procedura.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Prima della stipula l’Autorità provvederà a fornire all’aggiudicatario analoga informativa sul trattamento dei dati
personali.
A - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito Autorità, con sede in Torino, via Nizza n. 230.
B – Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx raggiungibile ai seguenti recapiti: Telefono: x00000.00000.000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx
C - Finalità del trattamento dei dati e conferimento
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti.
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l’attribuzione dell’incarico, ovvero la stipula, la gestione e l’esecuzione del contratto.
D - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. E - Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:
1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
F - Dati oggetto di trattamento
I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l’espletamento delle finalità di cui alla lettera C della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.
Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione
in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
G - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:
a) all’Autorità nazionale anticorruzione;
b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
c) all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.
I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.
H - Trasferimento dei dati
L’Autorità non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
I - Periodo di conservazione dei dati
L’Autorità di regolazione dei trasporti conserva i dati personali dell’appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
L - Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare del trattamento può essere presentata contattando il RPD del medesimo Titolare del trattamento.
M – Diritto di reclamo
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
N - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
L’Autorità non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.