TRA
CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO DI VOLONTARI IN ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI A SUPPORTO DEI SERVIZI COMUNALI. PERIODO 01/03/2021 – 31/12/2023
L’anno duemilaventuno il giorno del mese di nella residenza Municipale
TRA
il Comune di Carmignano rappresentato da……………………………….nato a il
, C.F. , non in nome proprio ma in nome e per conto del Comune di
Carmignano (PO) Piazza Matteotti 1 - Codice Fiscale 01342090485
E
nella persona di , nato a il
C.F. nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, di seguito denominata Associazione con sede legale in - CF/PI
RICHIAMATI
• il decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore” e s.m.i.,
• la L.R.T. n. 65 del 22/07/2020 “Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore toscano”
• il Codice Civile
• gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 n.241 e smi,
• la determinazione n. del
PREMESSO che
Lo Statuto Comunale stabilisce come compito del Comune quello di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità nonché di valorizzare la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita da libere associazioni di ogni ispirazione ideale, religiosa, culturale e etnica, aventi tra le altre, anche finalità culturali, ricreative, turistiche e di protezione ambientale;
l’Amministrazione comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato e di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l’apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale:
il Comune di Carmignano valorizza le libere forme associative, il volontariato, la promozione sociale e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;
il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
detto principio è sancito dal comma 4 dell’art.118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;
quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province (svolgano) le loro funzioni anche attraverso le attività che possono esere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
il “Codice del Terzo settore” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e di promozione sociale e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del Dlgs 117/2017);
il Codice del Terzo settore definisce volontario la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 18 del Dlgs 117/17);
l’attività del volontario è complementare e non sostitutiva delle normali attività dell’Ente; l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• il comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) prevede che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con gli enti del Terzo Settore “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;
• il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;
• l’art. 55 del suddetto codice stabilisce che le modalità di coinvolgimento delle associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
• i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione sono:
- l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro, durante il periodo transitorio vige l’articolo 101, comma 3 del Dlgs 117/2017);
- il possesso dei requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutare anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento die volontari (articolo 56, commi 1 e 3 del D.Lgs 117/2017);
PREMESSO INFINE CHE
• il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato e di promozione sociale, con cui stipulare la convenzione “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
• dal giorno 11/01/2021 al giorno 01/02/2021 è stato pubblicato, sul sito istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx uno specifico “Avviso pubblico” per consentire a tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale in regola con i requisiti previsti dalla normativa di accedere alla collaborazione di cui all’oggetto;
• in data ….. 2021 si è riunita la commissione per la valutazione dei progetti, nominata con determinazione n del ; svolta la procedura comparativa, è stata selezionata per lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 2 della presente convenzione l’Associazione ;
• l’Associazione è regolarmente iscritta al registro Regionale del Volontariato al
n. del di avere tra i propri fini statutari quello di svolgere la seguente attività di interesse generale (lettera art. 5 del Codice del Terzo Settore);
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Richiami e premesse
Il Comune di Carmignano e l’Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.
Art. 2 – Oggetto
L’associazione si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.
L’impiego degli operatori volontari riguarderà la realizzazione di attività a supporto dei servizi comunali da effettuarsi all’interno delle seguenti macro aree:
Supporto all’assistenza e sorveglianza degli alunni sugli | In base agli orari scolastici |
scuolabus, all’ingresso e all’uscita delle scuole, collaborazione | definiti con l’ICS il Pontormo e |
con il personale educativo e ausiliario all’interno degli edifici scolastici, supporto all’azienda fornitrice della refezione scolastica | l’azienda fornitrice dei pasti | |||
Supporto alla sorveglianza e pulizia degli edifici pubblici (comprese palestre) e del patrimonio comunale in genere | In base agli orari di apertura e in accordo con l’ICS il Pontormo | |||
Supporto alla sorveglianza e tutela dei parchi e delle aree a verde pubblico | In accordo comunali | con | gli | uffici |
Supporto alle attività degli uffici e dei servizi comunali nello svolgimento di varie mansioni ausiliarie | In accordo comunali | con | gli | uffici |
Tali attività sono da intendersi complementari e non sostitutive dei servizi di competenza comunale.
L’Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati.
ART. 3 – Modalità di svolgimento delle attività
Le attività di cui all’art. 2 sono svolte dall’Associazione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sulla base di programmi predisposti e concordati, tenuto conto delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie in base a mutate esigenze dell’Ente e alla disponibilità dei volontari da parte dell’Associazione.
L’Amministrazione Comunale approva eventuali progetti di promozione culturale, sociale e ricreativi, rivolti a tutti i cittadini, proposti dall’Associazione, da realizzare sul territorio.
ART.4 – Esecuzione delle attività
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dell’Associazione i dati e gli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività che gli operatori si impegnano ad eseguire in modo responsabile.
L’Associazione, in relazione alle attività descritte in convenzione, mette a disposizione il numero necessario di volontari, nonché l’elenco nominativo degli stessi. L’Associazione si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione, nei limiti della disponibilità dei volontari, siano rese con continuità per periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nei precedenti articoli.
L’Associazione organizza le attività in modo che le prestazioni dei volontari rispettino il principio di rotazione ed assicurino la partecipazione di tutti gli aderenti. L’Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.
L’associazione si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza dalla vigente normativa.
ART. 5 – Impegni del Comune
Le attività oggetto della presente Convenzione potranno subire ridimensionamenti, modifiche, ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall’Amministrazione Comunale.
I referenti comunali controllano e verificano periodicamente l’efficienza, l’efficacia, la regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall’Associazione, anche attraverso incontri e relazioni trasmesse all’Amministrazione Comunale.
ART. 6 – Obblighi dell’Associazione
Il responsabile dell’Associazione vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino la dignità personale, i diritti e le opzioni degli utenti.
L’Associazione provvede ad individuare un referente locale con compiti di coordinatore del servizio nella persona di . Qualora il referente locale
dovesse essere sostituito, l’Associazione dà relativa comunicazione all’Amministrazione. L’Associazione è tenuta a presentare all’Amministrazione una rendicontazione dei servizi effettivamente svolti ed una relazione a consuntivo sull’attività in cui siani evidenziati eventuali problematiche riscontrate.
L’Associazione è tenuta a comunicare i dati anagrafici relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione. I volontari dovranno essere facilmente riconoscibili.
L’Associazione inoltre è tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione d’emergenza così come gli inconvenienti riscontrati nelle attività; deve in ogni caso essere garantita collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra il Referente del comune e il Responsabile dell’Associazione.
I volontari impiegati nelle attività dovranno possedere requisiti di moralità ed onorabilità. L’Associazione si impegna, su richiesta del Comune, all’inserimento di cittadini in situazione di difficoltà segnalati dal Servizio Sociale Territoriale.
L’associazione si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento ai volontari impegnati, privilegiando nella partecipazione l’esperienza acquisita. I volontari dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali richieste per lo svolgimento delle attività realizzate.
L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con i cittadini e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, restando inoltre escluso ogni rapporto fra il comune di Carmignano ed i volontari a tal fine utilizzati. Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell’Associazione ed il Comune di Carmignano, neanche a titolo precario o a tempo determinato.
L’Associazione con riferimento al D.Lgs 81/2008 sensibilizzerà i propri volontari circa la valutazione dei rischi elaborata dal committente, in relazione all’osservanza delle misure di prevenzione e protezione relativa alla tutela della salute e della sicurezza personale.
A norma dell’art.18 del Codice del Terzo settore, l’Associazione ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e di promozione sociale, nonché per la responsabilità civile verso terzi, tenendo indenne il comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività prestate. Trattasi della polizza assicurativa infortuni rilasciata da . La suddetta polizza è stata consegnata alla data di stipula della presente convenzione ed è posta in atti:
Gli oneri di tale polizza, per la parte imputabile alle attività oggetto della convenzione, sono interamente a carico del comune (art. 18 comma 3 Dlgs 117/2017), che provvederà al rimborso del premio contestualmente al rimborso delle spese di cui alla presente convenzione.
ART.7 – Rimborso delle spese
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcu modo nemmeno dal beneficiario (articolo 17 comma 3 del Codice). A norma del comma 2 dell’articolo 56 del Codice le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
I costi oggetto di rimborso della presente convenzione potranno pertanto essere i seguenti:
• carburanti
• spese per trasporto pubblico
• spese personali per il decoro dei volontari
• rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento della propria attività di volontariato
• spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento volontari
• assicurazioni
• dispositivi in dotazione ai volontari
• costi generali di gestione imputabili all’attività convenzionata. Rientrano in tale voce le spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l’Ente. L’importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata, e comunque in percentuale non superiore al 15% del titolo chiesto per il rimborso. L’art. 17, comma 3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario. In tali casi l’Associazione annualmente trasmette l’elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l’attività;
• costi per la copertura assicurativa contro gli infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (esclusivamente per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione).
La liquidazione del rimborso avverrà con cadenza bimestrale, a seguito della presentazione al comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute, sottoscritta dal Presidente.
L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall’Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche;
Il Comune di Carmignano provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute.
Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti all’Associazione sono fuori campo Iva, in virtù di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Terzo Settore.
Art.8 – Durata
La convenzione ha validità dal 01/03/2021 al 31/12/2023.
Art.9 – Importo
A fronte delle attività oggetto della presente convenzione all’Associazione sarà erogato un importo a rimborso massimo quantificato in complessivi Euro 220.000,00= per l’intero periodo.
Art.10 – Trattamento dei dati
In qualità di soggetto temporaneamente incarico di pubbliche funzioni, l’Associazione è tenuta al rispetto delle norme e disposizioni in materia d trattamento e protezione dei dati e delle immagini personali, ai sensi della normativa vigente, con specifico riguardo al divieto di divulgazione od utilizzo di dati, informazioni o notizie riferite all’attività svolta per effetto della presente convenzione.
Art.11 – Risoluzione del rapporto
Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione.
Inoltre il Comune può risolvere la presente:
• qualora l’Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
• qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Comune.
Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.2 delle presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo PEC o raccomandata, all’Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del comune.
ART. 12 – Controversie
I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art.1175 del codice civile), buona fede (artt.1337 e 1366 del codice civile).
ART.13 – Rinvio dinamico
Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, comune ed Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.
Viene attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere alla presente Convenzione dandone preavviso all’altra nel termine di due mesi, con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
ART. 14 - Registrazione della Convenzione
La presente Convenzione è esente sia dall’imposta di bollo che dall’imposta di registro in virtù di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore e verrà registrata solo in caso d’uso.
Art. 15 – Foro competente.
Il Foro di Prato è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.
Carmignano,
Per il Comune di Carmignano Per l’Associazione