REGIONE BASILICATA
REGIONE BASILICATA
Contratto ad esecuzione periodica e continuativa
GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON CONTRATTO PONTE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MEDICAZIONE OCCORRENTE A VARIE UU.OO.
DELL’A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA
Allegato n. 9
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 1. – Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di materiale per medicazione occorrente a
varie UU.OO. dell’A.O.R. San Carlo di Potenza.
I prodotti oggetto della presente gara devono essere conformi a tutte la Direttive europee applicabili alla fornitura.
Le quantità dell’appalto, riportate nell’Allegato 1 al disciplinare di gara, tengono conto del normale fabbisogno presunto; esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in aumento o in diminuzione, in relazione alla reale attività. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d’ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative della fornitura, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili.
L’Azienda Ospedaliera appaltante, comunque, si riserva il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la sottoscrizione del presente capitolato in fase di gara, di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, allorquando venissero ad essere variate le procedure sulla cui base sono stati previsti i consumi annui, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore.
Art. 2. - Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è stabilita in 12 mesi solari e consecutivi decorrenti dal termine di cui
all’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
La Ditta aggiudicataria avrà, comunque, l’obbligo di continuare la fornitura di che trattasi, laddove richiesto dall’Azienda e agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla conclusione della nuova procedura di gara della SUA RB e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
Art. 3. - Stipulazione del contratto
La stipula del contratto avverrà a mezzo di atto pubblico amministrativo, che sarà formalizzato nei
previsti termini di legge, qualora l’importo sia superiore ad € 150.000,00. In caso di importo inferiore ad € 150.000,00, il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione per accettazione del provvedimento di affidamento da parte del Legale Rappresentante della Ditta Affidataria o da persona delegata.
Fanno parte integrante del contratto:
il presente Capitolato speciale; il Disciplinare di gara;
il provvedimento amministrativo di aggiudicazione; l'offerta della Ditta aggiudicataria;
la cauzione definitiva.
Tutte le spese inerenti la fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.
Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
Art. 4. – Modalità di consegne
Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con l’Azienda, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni. Potranno essere richieste alla DA consegne in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.
I prodotti utilizzati dovranno essere in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni. Il confezionamento deve essere tale da garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità, ove prevista.
I prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore a 3/4 di quella nominale. Data l’impossibilità di perizia all’atto dell’arrivo, la DA deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei prodotti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l’involucro, ne sarà possibile il controllo.
Nel caso di ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso i magazzini dovranno essere restituite al fornitore, con a carico il saldo contabile.
Qualora l’Azienda riscontrasse la non conformità della fornitura, sia nella qualità sia nella quantità, ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal presente Capitolato, la stessa Azienda invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi entro un termine massimo di 10 giorni.
In caso di inottemperanza da parte della Ditta aggiudicataria, l’Azienda avrà il diritto di acquistare presso altre ditte la fornitura in danno del fornitore inadempiente; resterà, cioè, a carico della Ditta aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo pagato dall’Azienda rispetto a quello offerto in fase di gara, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Art. 5. - Condizioni di esecuzione
Sono a carico della DA (Xxxxx aggiudicataria), intendendosi remunerati con il corrispettivo
corrisposto dalla SA, le spese e i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto del presente capitolato e contenuti negli altri atti di gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Le forniture debbono necessariamente essere rispondenti alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto e nell’Offerta Tecnica della DA. In ogni caso, la DA si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all’inizio dell’esecuzione della fornitura.
La DA si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.
Art. 6 - Prezzo del contratto
Il prezzo del contratto oggetto del presente appalto sarà quello offerto dalla Ditta aggiudicataria.
In particolare, il prezzo sarà comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna e di ogni altra spesa accessoria ad esclusione dell’IVA.
Art. 7. - Revisione prezzi
La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall’art. 106, del Decreto
Legislativo n. 50/2016.
Art. 8. - Modalità di fatturazione e pagamento
Il pagamento delle prestazioni avverrà entro i termini e le modalità previste per legge.
La Ditta aggiudicataria emetterà fattura su base mensile, o sulla base di quanto richiesto dagli uffici aziendali competenti.
Le fatture, in formato elettronico, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata;
- indicazione del provvedimento amministrativo di affidamento;
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato;
- indicazione della bolla di consegna;
- indicazione del CIG e del codice IPA dell’Azienda (UFL87H).
Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso.
Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore con l’importo decurtato delle eventuali penali.
Occorre precisare che il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà successivamente alla presentazione della relativa fattura da emettersi a seguito della consegna e a seguito della verifica sulla corretta erogazione delle forniture.
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell’Azienda appaltante nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell’attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda appaltante è portatrice.
La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell’Azienda Ospedaliera. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell’Azienda medesima.
È fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 9 bis, della predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
Art. 9. - Controllo sull’esecuzione del contratto
Le forniture effettuate dalla Ditta aggiudicataria devono rispondere qualitativamente e quantitativamente a quelle aggiudicate. La Stazione Appaltante eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle attività oggetto delle forniture appaltate, del rispetto dei tempi, e di ogni altro aspetto inerente l’erogazione delle forniture medesime.
Il Direttore dell’esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti le forniture in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.
Art. 10. - Verifica di conformità
La fornitura appaltata sarà sottoposta a verifica di conformità dal Direttore dell’esecuzione del
contratto nominato dall’Azienda Ospedaliera.
La regolare verifica della fornitura non esonera, comunque, la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.
In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa egualmente stato contro di essa.
Art. 11. – Penalità
Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all’Azienda Ospedaliera.
In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l’Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.
Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Azienda Ospedaliera.
Il R.U.P. – su indicazione del Direttore dell’esecuzione del contratto – si riserva l’insindacabile facoltà di applicare una penale pari all’1/1000 dell’importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:
⮚ per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta;
⮚ interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall’Azienda;
⮚ violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003.
In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, la SA a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
In ogni caso l’ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale.
Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno.
Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile.
Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l’attività dell’Azienda Ospedaliera, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.
Art. 12. - Modalità di applicazione delle penalità
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal
contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta medesima e la Stazione Appaltante e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.
Le penalità saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.
La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.
Art. 13. - Risoluzione del contratto
Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere
la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) frode, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dell’attività;
b) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l’assicurazione obbligatoria del personale;
d) sospensione o rallentamento dell’attività da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la funzionalità delle forniture;
e) subappalto non autorizzato;
f) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dell’attività quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
g) in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione alla fornitura de qua;
h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
i) in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione della fornitura in oggetto;
j) qualora il ritardo dall’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;
k) nel caso in cui la D.A. non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili o nelle procedure aggiudicate successivamente dalle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.
Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell’inadempienza, la Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della Stazione Appaltante.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, la Stazione Appaltante ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
La Stazione Appaltante si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all’entità della cauzione stessa.
L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.
Art. 14. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai
dipendenti della Ditta aggiudicataria e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
L’appaltatore si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle forniture, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l’Amministrazione che il personale dipendente.
L’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
Art. 15. - Forniture aggiuntive
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la possibilità di estendere l’affidamento alla Ditta
aggiudicataria di ulteriori forniture complementari e/o similari a quelle di cui al presente Capitolato speciale. In tal caso il prezzo sarà determinato in base a quanto contenuto nell’offerta presentata della Ditta aggiudicataria dell’appalto.
Art. 16. - Cauzione definitiva
L’appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva, calcolata in conformità a quanto statuito
dall’articolo 103, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e presentata secondo le modalità nello stesso articolo previste.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.
Art. 17. – Cessione del Contratto e Subappalto
E’ vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell’appalto che intende subappaltare a terzi.
È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato speciale.
La cessione del Contratto ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto della Stazione Appaltante ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
Art. 18. – Trattamento dei dati
La Ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente capitolato.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
La Ditta è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l’Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice della Privacy” e al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) dei dati, relativo ai due Presidi dell’Azienda Ospedaliera. In conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell’incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente capitolato.
Art. 19. - Foro competente
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente Capitolato, è competente il Foro di
Potenza, con esclusione della competenza arbitrale.
Art. 20. - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale si rinvia all’articolato
normativo previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 ed alle norme di carattere generale attualmente in vigore.
Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.
DATA
PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)