SOTTOSCRIZIONE ACCORDO PER L’UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2021
Segreteria Nazionale
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NOTIZIARIO N. 42 16 giugno 2022
SOTTOSCRIZIONE ACCORDO PER L’UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2021
Si trasmette in allegato l’Accordo definitivo per l’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2021, con relativi allegati, che era stato sottoscritto il 4 maggio 2022, a seguito delle osservazioni formulate in sede di certificazione dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno in data 13/04/2022.
L’accordo in questione, che è stato successivamente validato dagli organi di certificazione, è stato sottoscritto oggi dalla FLP
A cura Coordinamento Nazionale FLP Interno
Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2021
VISTA l’ipotesi di accordo per l’utilizzo delle risorse del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2021 sottoscritta in data 4 maggio 2022, a seguito delle osservazioni formulate in sede di certificazione rilasciata dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno in data 13/04/2022;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva, nr. DFP- 0048138-P del 14/06/2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo, anche in considerazione della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze/IGOP prot. n. 166562 in data 13/06/2022;
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali - Triennio 2016/2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018 e, in particolare, l’art.77, lettera c), relativo all’Utilizzo Fondo risorse decentrate;
VISTO L’art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);
VISTE le disponibilità del Fondo risorse decentrate per l’anno 2021;
LE PARTI CONCORDANO:
Art. 1
Fondo risorse decentrate
Le risorse del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2021, allo stato ammontanti ad euro 28.726.400,96 come riportato nel prospetto allegato “A”, sono utilizzate per le finalità indicate nei seguenti articoli, in osservanza di quanto stabilito dall’art. 76 e dall’art. 77 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018.
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Art. 2
Utilizzo del Fondo risorse decentrate
1. Le risorse di cui all’articolo 1 sono utilizzate per:
a. finanziare turni di reperibilità, presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero dell’Interno, così di seguito specificati:
425 turni per tutte le esigenze di reperibilità, compresi i CAPI (Centri Assistenziali di Pronto Intervento), per ciascuna delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo per un importo massimo quantificato in Euro 1.065.913,00, comprensivi degli oneri di Stato, come riportato nel prospetto allegato “B”;
finanziare turni di reperibilità presso gli Uffici centrali sede di contrattazione per un importo quantificato in Euro 99.949,94, al lordo degli oneri a carico dello Stato, come riportato nel prospetto allegato “C”;
Per i suddetti turni, trova applicazione la disciplina contrattuale, prevista dall’art. 20, del CCNL Funzioni Centrali, con le modifiche e integrazioni di seguito indicate, secondo quanto previsto con Accordo sottoscritto il 15 maggio 2019:
Per un turno di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità di Euro 18,00 Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10 per cento.
L’indennità di reperibilità di cui al presente comma non compete durante l’orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato.
b. finanziare turnazioni presso gli Uffici centrali sede di contrattazione per un importo quantificato in € 26.806,00 al lordo degli oneri a carico dello Stato, come riportato nel prospetto allegato “D”.
Per le suddette turnazioni, si applicherà la disciplina prevista dal citato art. 19 del CCNL Funzioni Centrali, con le modifiche e integrazioni di seguito indicate ai punti 1 e 2, secondo quanto previsto con Accordo sottoscritto il 15 maggio 2019:
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1. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 2, lett. a);
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 2, lett. a);
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 2, lett. a);
d) turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e c).
2. L’indennità di cui al punto 1), è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
c. finanziare - per il personale inquadrato nella III area - le posizioni organizzative, di cui all'art.18 del CCNL 1998-2001, per un importo massimo quantificato in € 132.700,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il valore dell’indennità spettante per lo svolgimento dell’incarico di posizione organizzativa è determinato in € 2.500,00, importo lordo dipendente. Le somme definitive da attribuire per le singole posizioni organizzative sono determinate sulla base dei mesi in cui le prestazioni sono state effettivamente rese.
d. erogare premi e trattamenti economici ai dipendenti in base all’apporto individuale ed organizzativo, in relazione ai risultati conseguiti in termini di performance individuale ed organizzativa, secondo gli importi indicati nell’allegato “E” per una somma complessiva, comprensiva degli oneri a carico dello Stato, pari a € 23.170.714,02 così distinta:
euro 12.922.932,62, al lordo degli oneri dello Stato, per premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale, nella percentuale del 30 per cento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, comprensiva della maggiorazione del 30 per cento di cui all’art. 78 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018.
euro 10.247.781,39, al lordo degli oneri dello Stato, per premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa, in ossequio a quanto previsto dall’art. 77, comma 3, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018;
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Le predette risorse sono destinate ad incentivare la qualità e il miglioramento dei servizi, nonché la corrispondenza alle esigenze dei cittadini e dell’utenza, nel quadro degli obiettivi assegnati alle strutture interessate, attinenti al ciclo della performance (Nota integrativa al Bilancio di previsione dello Stato; Direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione del Ministro dell’Interno relativa all’anno 2021; Piano della performance) tenendo anche conto del Sistema di Misurazione e di Valutazione in uso presso l’Amministrazione. L’erogazione del compenso individuale spettante a ciascun dipendente, che assume carattere incentivante ed è strategicamente correlata alla valutazione della prestazione fornita nel duplice aspetto di performance organizzativa ed individuale, come previsto nell’art. 77, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, avviene sulla base dei seguenti criteri:
-per la performance organizzativa: l’ammontare del premio riconosciuto al personale tiene conto: a) del grado di raggiungimento degli obiettivi riferiti a ciascun centro di responsabilità, come rilevato dal ciclo della performance, attraverso il coefficiente numerico che esprime la media dei valori-target- degli indicatori, raggiunti nel periodo di riferimento; b) e dell’apporto partecipativo effettivamente prestato (dato dalla presenza in servizio del personale interessato). È determinato in misura differenziata sulla base dei seguenti parametri:
punteggio da 0 | a | 50 | 0 |
punteggio da 51 | a | 75 | 0,80 |
punteggio da 76 | a | 94 | 0,90 |
punteggio da 95 | a | 100 | 1 |
-per la performance individuale: l’ammontare del premio riconosciuto al personale è determinato in misura differenziata e tiene conto dei seguenti parametri:
Prestazione non adeguata | 0 |
Prestazione adeguata | 1 |
Prestazione ottima | 1,10 |
Prestazione eccellente | 1,20 |
Ad una quota non superiore al 20% del personale soggetto alla valutazione della performance, che consegua il punteggio massimo, pari a 100 per la prestazione eccellente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale pari al 30 per cento del valore medio
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pro-capite dei premi attribuiti, ai sensi dell’art. 78 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, nel limite ivi indicato e con riferimento alla valutazione riportata nel biennio 2020 - 2021.
Qualora il numero dei soggetti individuati sulla scorta di tali criteri risulti superiore al 20% del personale soggetto alla valutazione, limite massimo previsto, si terrà conto della esperienza professionale maturata.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 77, comma 2, del CCNL Funzioni Centrali 2016- 2018, le risorse economiche destinate ai premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa, non utilizzate per la suddetta finalità, sono riconosciute ed erogate al personale a titolo di compenso correlato alla performance individuale di ciascun dipendente.
e. finanziare il Fondo Unico di Sede, di cui all’art. 7, comma 7, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, in ossequio a quanto previsto dall’art. 77, comma 4, del citato CCNL Funzioni Centrali, assegnando a ciascuna sede di R.S.U. una somma direttamente proporzionale al numero delle unità effettivamente in servizio al 31.12.2020, per una somma pari ad € 137,66 annui pro-capite al netto degli oneri a carico dello Stato, che assorbe un importo quantificato in € 3.043.318,00, al lordo degli oneri dello Stato, come riportato nell’allegato “F”. Tali risorse dovranno essere destinate alla produttività.
x. xxxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 43 della Legge n.449 del 1997, le attività rese dal personale assegnato all’Autorità di Gestione responsabile dell’attuazione del Programma Nazionale Servizi di Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, secondo la quota unitaria massima di cui all’allegato “G”. L’erogazione di tali risorse, in quanto aggiuntive rispetto ai vincoli derivanti dalle vigenti norme di finanza pubblica, è comunque destinata ad incentivare la produttività del personale interessato, valorizzando l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza. Il compenso individuale sarà corrisposto sulla base di criteri di misurazione dei risultati, determinati ai sensi delle normative vigenti, in relazione alla partecipazione alle attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi annuali del Programma Nazionale. I destinatari del compenso individuale di cui alla presente lettera sono esclusi dalla distribuzione delle risorse del Fondo Unico di Sede.
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Art. 3
Intesa programmatica sugli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2022
1. Le parti concordano di programmare un numero di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all’interno delle aree pari a 4.450 unità.
2. I suddetti passaggi alla fascia retributiva immediatamente superiore avranno decorrenza economica 1° gennaio 2022 e il relativo onere finanziario, pari a euro 9.145.242,17, graverà sulle risorse consolidate del Fondo risorse decentrate per l’anno 2022.
2. L’individuazione dei contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle relative procedure selettive e la connessa quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti è riportata nella tabella sottostante:
AREA | PASSAGGIO RETRIBUTIVO | DIFFERENZIALE UNITARIO ANNUO LORDO STATO | UNITA’ DI PERSONALE | TOTALE ANNUO LORDO STATO |
TERZA AREA | DA F6 A F7 | 2.834,26 € | 107 | 303.265,82 € |
DA F5 A F6 | 2.897,44 € | 123 | 356.385,12 € | |
DA F4 A F5 | 2.612,88 € | 824 | 2.153.013,12 € | |
DA F3 A F4 | 3.802,37 € | 334 | 1.269.991,58 € | |
DA F2 A F3 | 2.182,38 € | 301 | 656.896,38 € | |
DA F1 A F2 | 1.181,77 € | 170 | 200.900,90 € | |
SECONDA AREA | DA F5 A F6 | 962,03 € | 412 | 396.356,36 € |
DA F4 A F5 | 1.181,57 € | 731 | 863.727,67 € | |
DA F3 A F4 | 1.866,48 € | 872 | 1.627.570,56 € | |
DA F2 A F3 | 2.321,51 € | 504 | 1.170.041,04 € | |
DA F1 A F2 | 2.282,83 € | 59 | 134.686,97 € | |
PRIMA AREA | DA F2 A F3 | 989,67 € | 7 | 6.927,69 € |
DA F1 A F2 | 913,16 € | 6 | 5.478,96 € | |
4.450 | 9.145.242,17 € |
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Art. 4
Utilizzo delle somme derivanti dai risparmi di cui all’articolo 1 comma 870, legge
n.178 del 2020
Dei risparmi derivanti dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1 comma 870, legge n.178 del 2020 (complessivamente ammontanti ad Euro 11.997.442,00) Euro 10.997.442,00 sono destinati ad incrementare le risorse dedicate alla remunerazione della performance individuale (nella misura del 30%) e organizzativa (nella misura del 70%), di cui all’art. 2 lettera d) del presente accordo.
La somma residua di Euro 1.000.000,00 è destinata, quale maggiorazione del premio di performance organizzativa, al personale inquadrato nell’Area I alla luce delle competenze e capacità dimostrate a fronte dell’accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero dell’Interno, fino ad un massimo di euro 1.186,24 procapite, al lordo degli oneri dello Stato. Nel dettaglio, tale personale, nel particolare contesto determinato dalla situazione di emergenza epidemiologica, ha contribuito a dare attuazione alle necessarie misure di contenimento adottate, in particolare nel momento dell’accoglienza, indirizzando l’utenza nella fruizione dei percorsi segnalati per consentire il corretto flusso e il rispetto delle disposizioni sul distanziamento interpersonale, al fine di evitare la formazione di assembramenti.
Detta maggiorazione è subordinata ai seguenti requisiti:
permanenza nel livello apicale dell’Area I da almeno 5 anni;
positiva verifica dell’impegno e della qualità delle prestazioni rese, risultante dalla valutazione della performance.
Art. 5 Clausola finale
Le risorse eventualmente residuate alla liquidazione degli emolumenti previsti dalle precedenti clausole del presente accordo, ad esclusione di quelle di cui all’allegato “G”, sono utilizzate per incrementare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2022, mentre le eventuali ulteriori risorse che dovessero confluire successivamente al presente accordo nel Fondo risorse decentrate per l’anno 2021 sono impiegate per incrementare la quota destinata ai premi per la produttività individuale relativa al Fondo risorse decentrate 2021.
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Art. 6
Risoluzione di controversie
Qualora insorgano controversie sull’interpretazione o sull’applicazione dell’accordo, si applicano le vigenti disposizioni contrattuali e di legge che disciplinano la materia.
Per l’Amministrazione Per le Organizzazioni Sindacali
Il Vice Capo Dipartimento Vicario
(Nicolò) FP/CGIL
CISL/FP UIL/PA
CONFINTESA FP CONFSAL/UNSA FLP
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