DEFINIZIONI
Lotto 1 G)
Capitolato tecnico dell’assicurazione VITA DIRIGENTI
Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2020 Scadenza ore 24.00 del 30/06/2023
A.L.E.R. Lecco
DEFINIZIONI
Assicurato la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto di assicurazione, che può coincidere o no con il Beneficiario
Assicurazione il contratto di assicurazione con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio. si impegna a pagare la prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi del decesso o dell’accertata invalidità totale e permanente dell’Assicurato.
Beneficiario: la persona fisica o giuridica che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato in polizza, che può coincidere o no con la Contraente e con l’Assicurato.
Broker Assiteca S.p.A., - Sede Legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00; filiale di Verona Via Francia, 4 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Contraente Amia Verona SpA.
Evento il momento in cui si verifica il sinistro, ovvero la data del decesso o di insorgenza della malattia o di accadimento dell’infortunio che determinano l’invalidità totale e permanente dell’Assicurato
Polizza il documento che prova il contratto di assicurazione.
Sinistro il verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata. Nello specifico la data del decesso o di insorgenza della malattia o di accadimento dell’infortunio che determinano l’invalidità totale e permanente dell’Assicurato
Società o Compagnia l’Impresa assicuratrice.
A.L.E.R. Lecco
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi artt. 1892, 1893, 1894 del C.C..
Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della copertura assicurativa, quest’ultima tuttavia è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dall’Assicurato e negli altri documenti eventualmente consegnati alla Società, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale assicurato in base all’età dell’Assicurato qualora quella dichiarata risulti errata.
1.2 - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.
M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
1.3 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
1.4 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto e competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
1.5 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non e qui diversamente regolato, valgono le norme dl legge.
1.6 – Durata dell'assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
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Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
1.7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
1.8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
1.9 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
1.10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
1.11 - Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
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Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
1.12 - Clausola Broker
1. Il Contraente/Assicurato dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. L’opera del broker verrà remunerata dalle compagnie con le quali verrà stipulato il contratto nella percentuale del 1,486% di provvigione sul premio imponibile della polizza; tale remunerazione non potrà, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la stazione appaltante.
1.13 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
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2. RISCHIO ASSICURATO
2.1 - Oggetto
Il presente contratto ha ad oggetto l’assicurazione contro il rischio di morte e di invalidità totale e permanente degli Assicurati, così come definiti al successivo art. 2.2 sulla base delle Condizioni di polizza. La Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari, in caso di decesso, o agli Assicurati medesimi in caso di invalidità totale o permanente, durante il periodo di validità dell’assicurazione, il capitale concordato, sempreché la Contraente sia in regola con il pagamento dei premi.
2.2 – Assicurati
La presente assicurazione può essere prestata a favore di dirigenti attuali e futuri della Contraente. Xxxxx, quindi, diritto alla copertura assicurativa di cui al presente contratto i soggetti sopra indicati purché inclusi in assicurazione dalla Contraente.
2.3 – Beneficiari
In caso di invalidità totale e permanente, Beneficiario è l’Assicurato medesimo.
In caso di decesso, i Beneficiari sono quelli indicati dall’Assicurato o, in difetto di designazione, gli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi.
La designazione dei Beneficiari da parte dell’Assicurato deve essere effettuata secondo le modalità di cui all’art. 3.9 delle Condizioni di polizza.
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3. CONDIZIONI DI POLIZZA CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E DI INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE
3.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Assicurazione di gruppo per il caso di Morte ed Invalidità totale e permanente è un’assicurazione collettiva che garantisce, per la durata del contratto, la copertura dl rischio morte e di invalidità permanente degli assicurati così come definiti all’art. 2.2.
L’assicurazione prevede a liquidazione di un capitale in un’unica soluzione agli aventi diritto in caso di decesso o di invalidità totale e permanente dell’Assicurato sempreché l’evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale a condizione che l’Assicurato sia incluso in assicurazione. L’importo del capitale assicurato è indicato per ciascuna testa nell’elenco degli Assicurati riportato nella scheda di polizza.
3.2 - Morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa ferme le esclusioni di cui al successivo art. 3.6 senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
3.3 - Rischio di invalidità totale e permanente
Si intende colpito da invalidità totale e permanente l’Assicurato che, per sopravvenuta infermità o sopraggiunto difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, abbia visto ridotto in modo permanente la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini in misura superiore ai due terzi (invalidità superiore al 66%).
Il riconoscimento dell'invalidità totale e permanente non comporta necessariamente la risoluzione del rapporto di lavoro in atto fino a quel momento con la Contraente.
3.4 - Suicidio
In deroga a quanto previsto dall‘articolo 1927 del Codice Civile, la garanzia comprende anche il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall’ingresso in assicurazione.
3.5 - Limiti di età
Possono essere inclusi in copertura tutti i soggetti di cui all’art. 2.2 del contratto, aventi età compresa tra i 18 e i 70 anni.
L’età dell’Assicurato deve essere espressa in anni interi, con riferimento alla data di decorrenza dell’assicurazione. Qualora siano trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno, l’età si determina considerando un anno in più.
3.6 - Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura i casi di decesso e di invalidità totale e permanente causati direttamente, indirettamente o parzialmente da:
dolo della Contraente o del Beneficiario;
partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
incidente di volo, se l’Assicurato sia come militare sia come civile viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio. La garanzia, tuttavia, è operante nel caso di viaggi compiuti in qualità dì passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore, di proprietà dl società o di privati condotti da piloti professionisti, con l’esclusione, in tale ultima ipotesi, delle trasvolate oceaniche.
In tutti questi casi la Società corrisponderà solamente un importo pari al rateo di premio relativo al periodo di copertura non goduto al netto dei relativi costi accessori.
Si intendono inoltre esclusi i casi di invalidità totale e permanente già denunciati presso l’Ente Previdenziale obbligatorio di appartenenza e/o altre Compagnie di Assicurazione prima dell’entrata in vigore del presente contratto.
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3.7 - Inclusioni nel corso del periodo assicurativo
La copertura assicurativa per ciascun assicurato decorre:
– dalle ore 00,00 della data indicata nella scheda di polizza, per l’effetto della polizza, per tutti coloro che rientrano nella categoria assicurata a tale data;
– dalle ore 00,00 della data di acquisizione del diritto all’assicurazione per nuove assunzioni o promozioni successive alla data di cui al punto precedente.
Per gli Assicurati inclusi in copertura, nel corso del periodo assicurativo, si applicherà un rateo di premio calcolato in 360esimi determinato riducendo il relativo premio annuo in proporzione alla durata della copertura.
Le operazioni di inclusione verranno perfezionate attraverso I’emissione di apposita Appendice da parte della Società.
3.8 - Esclusioni nel corso del periodo assicurativo
Nel caso di uscite di Assicurati nel corso del periodo assicurativo per cause diverse dalla morte e dall’invalidità totale permanente, sarà rimborsato il rateo di premio, relativo al periodo per il quale il rischio non viene coperto.
La garanzia assicurativa cesserà di essere operativa alle ore 00.00 del giorno di esclusione dalla polizza del singolo Assicurato.
L’uscita degli Assicurati deve essere comunque richiesta dalla Contraente anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e/o collaborazione e/o revoca di incarichi in essere tra la Contraente e gli Assicurati. In tale ipotesi, la garanzia assicurativa cesserà a decorrere dalla data di efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro e/o collaborazione e/o revoca di incarico.
Le operazioni di esclusione verranno perfezionate attraverso l’emissione di apposita Appendice da parte della Società.
3.9 – Designazione dei Beneficiari
In caso di invalidità totale e permanente, Beneficiario è l’Assicurato medesimo.
In caso di decesso, i Beneficiari sono quelli indicati dall’Assicurato o, in difetto di designazione, gli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi.
L’Assicurato designa i Beneficiari per le prestazioni assicurative in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche, devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.
3.10 - Premi di assicurazione
Il premio, dovuto dalla Contraente per ciascun Assicurato ed all’inizio di ciascun periodo assicurativo, verrà determinato, secondo la tariffa per l’assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente per i Dirigenti, allegata al contratto dalla Società, aumentata dei relativi diritti.
Il premio annuo per ogni Assicurato si calcola tenendo in considerazione l’età raggiunta e l’importo del capitale assicurato.
Nel caso di coperture di durata inferiore all’anno, si stabiliranno ratei di premio, riducendo i premi annui come sopra determinati, al netto dei diritti fissi, in proporzione alla durata della copertura.
Qualora il periodo assicurativo sia trascorso senza che si siano verificati eventi coperti dalla garanzia assicurativa, ogni obbligazione della Società dovrà ritenersi estinta ed i premi pagati dalla Contraente rimarranno acquisiti dalla Società.
3.11 - Documenti prodotti dalla Società
La Società rilascerà al Contraente in occasione di ciascun versamento una quietanza relativa ai premi complessivamente dovuti accompagnata da un'appendice, facente parte integrante del presente contratto, nella quale saranno elencati gli assicurati, i relativi capitali, i premi e la durata della garanzia.
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3.12 - Condizioni di denuncia in caso di decesso
Per ottenere la liquidazione del capitale assicurato in caso dl decesso dell’Assicurato, devono essere preventivamente consegnati alla Società, i documenti necessari per verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento ed individuare gli aventi diritto.
Tali documenti sono:
Certificato di morte dell’assicurato
Relazione medica sulla causa del decesso
Copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in ospedale o in clinica privata
Copia del verbale rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumono le precise circostanze del decesso (soli in caso di morte violenta o accidentale dell'Assicurato)
Copia dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli articoli 60 e 62 del codice civile nel caso di morte presunta
Copia legalizzata dell’eventuale testamento valido e non impugnato
Atto notorio indicante che l’Assicurato non ha lasciato testamento (completa, se sono beneficiari gli eredi legittimi, delle loro generalità, età e capacità giuridica)
Autorizzazione del Giudice tutelare sulla riscossione del capitale, se i beneficiari sono minori od incapaci
Fotocopia del codice fiscale o di un documento di identità valido dell’avente diritto
Codice IBAN (solo per pagamenti tramite bonifico)
Scheda chiusura rapporti continuativi vita (solo se si verifica anche la risoluzione del rapporto contrattuale)
Stato di famiglia
La Società liquida la prestazione che risulti dovuta e provvede al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione richiesta, previa consegna della relativa quietanza controfirmata.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali moratori a favore dei Beneficiari.
3.13 - Condizioni di denuncia della invalidità totale e permanente – accertamento dello stato di invalidità
Verificatasi l’invalidità dell‘Assicurato, la Contraente ovvero l’Assicurato medesimo, devono farne denuncia alla Società per gli opportuni accertamenti entro sessanta giorni dalla data dell’evento.
In tali casi la Società assumerà come valido il giudizio sullo stato di invalidità totale e permanente cosi come formulato:
– dall’INPS o altro Ente Previdenziale al quale obbligatoriamente appartiene l’Assicurato, all’atto del riconoscimento della pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento di invalidità;
– dall’INAIL in caso di invalidità di origine professionale e sempreché non ricorra l’ipotesi precedente.
Il riconoscimento di tale diritto deve essere comunque conseguente a domanda inoltrata prima della cessazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione con il Contraente.
Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l’avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all’esito di tale riconoscimento.
Una volta eseguito il pagamento del capitale assicurato per l’invalidità totale e permanente la garanzia si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell’Assicurato.
3.14 - Collegio arbitrale
Nel caso in cui l’invalidità non venga riconosciuta dalla Società, la Contraente o l’Assicurato stesso hanno facoltà di promuovere - con lettera raccomandata AR spedita alla Società - la decisione di un ‘Collegio Arbitrale” composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l’altro dalla Contraente o, su sua deroga dall’Assicurato e il terzo scelto di comune accordo dai medici incaricati e in caso contrario dai Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune sede dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio
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Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, assumendo valore di convenzione.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in duplice esemplare uno per ognuna delle Parti.
SCHEDA DI POLIZZA
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Costituente parte integrante della polizza vita dirigenti n° .....
Contraente: AMIA Verona S.p.A. P. IVA: 02737960233
Xxx X. Xxxxxxx, 00 00000 XXXXXX
durata del contratto: 3 anni, con
effetto dal: 30/06/2020
scadenza il: 30/06/2023
frazionamento: annuale
Elenco Assicurati
Cognome e nome (°) | Sesso | Data di nascita | Codice Fiscale (°) | Capitale assicurato | Premio lordo prima annualità (°°) |
M | 25.08.1961 | € 300.000,00 | €…………….. | ||
M | 19.10.1959 | € 300.000,00 | €…………….. | ||
M | 22.02.1968 | € 300.000,00 | €…………….. | ||
TOTALE | €…………….. |
(°) I dati verranno comunicati prima della stipula del contratto. (°°) Indicare:
a. importo diritti fissi ed altre eventuali spese connesse all’emissione del contratto e di appendici e/o altri documenti successivi: €……………..
b. premi relativi alle successive annualità:
- 30/06/2021-30/06/2022
Cognome e nome (°) | Premio lordo seconda annualità |
€…………….. | |
€…………….. | |
€…………….. | |
TOTALE | €…………….. |
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- 30/06/2022-30/06/2023
Cognome e nome (°) | Premio lordo terza annualità |
€…………….. | |
€…………….. | |
€…………….. | |
TOTALE | €…………….. |
ALLEGATO AL CONTRATTO:
Tariffa caso Morte e Invalidità Permanente e Totale
La Società Il Contraente