CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE AD USO DIVERSO DI ABITAZIONE
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE AD USO DIVERSO DI ABITAZIONE
TRA
SOCIETA’ PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE X.X.Xx. S.P.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx xx Xxxxxxx, 0, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 03288300100, capitale sociale
€ 105.471.900,00 i.v., in persona del suo legale rappresentante xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, a quanto infra munito di sufficienti poteri in forza del vigente Statuto sociale; (nel prosieguo per brevità “SPIM” o “il Locatore”)
- da una parte
E
, con sede legale in , Via , Codice Fiscale e Partita I.V.A.
, capitale sociale € , in persona del suo legale rappresentante
munito dei necessari poteri in forza anche "CONDUTTORE ")
(nel prosieguo, per brevità, denominata
- dall’altra
PREMESSO CHE
- IL LOCATORE ad oggi conduce a titolo di locazione finanziaria i locali facenti parte del complesso immobiliare denominato Torre Nord (noto come “Matitone”), sito in Xxxxxx, Xxx xx Xxxxxxx 0, ed in particolare gli interi piani dal nono al ventitreesimo e parte del ventiquattresimo in forza di contratto di locazione finanziaria n. 52483 stipulato con Banca OPI SpA (ora Mediocredito Italiano SpA) in data 30/12/03, per il quale sono in corso trattative per prolungamento del rapporto sino al 31/12/2038;
- attualmente una porzione del ventesimo piano del “Matitone”, di ca. mq 850, risulta libera da persone e cose, essendo stato sgomberata nel corso del 2018 dal precedente conduttore;
- Il CONDUTTORE tramite partecipazione a procedura ad evidenza pubblica avviata dal LOCATORE ha manifestato il proprio interesse ad assumere in locazione l’immobile sopra indicato;
- Le parti intendono far constare con la presente scrittura privata le modalità del contratto di locazione da sottoscrivere per i locali di seguito meglio individuati e descritti:
Tutto ciò premesso, a far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Definizioni
Nel contesto del seguente contratto vengono assunte come correnti le seguenti definizioni:
A. “IMMOBILE”: l’insieme dei beni immobili e mobili, meglio individuati nel successivo articolo 2, che costituiscono l’oggetto del pesente contratto.
B. "Allegati": gli allegati A, B, C, D e E, al presente contratto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
C. "LOCATORE": SPIM;
D. "CONDUTTORE ": .
E. "Canone": il corrispettivo per il godimento dei beni oggetto del presente contratto, corrisposto dal CONDUTTORE al LOCATORE di cui all’articolo 4.1.
F. “Data di stipula del presente atto”: la data in cui le parti sottoscrivono il presente contratto;
G. “TECNICO SUPERVISORE”: il tecnico nominato dal LOCATORE di cui all’art.8.
per accettazione:
Art. 2 – Oggetto
2.1 Il LOCATORE, come sopra rappresentato e domiciliato, concede in locazione al CONDUTTORE che, come sopra rappresentato e domiciliato accetta, gli spazi, i locali, le dotazioni impiantistiche di seguito individuati, ubicati nel complesso immobiliare Torre Nord (noto come “Matitone”), sito in Genova, contraddistinto con il civico numero 1 (uno) di Via Di Francia, nelle attuali condizioni di fatto e di diritto al Conduttore ben note e gradite, il quale dichiara di averne ampiamente preso visione anche nell’ambito della procedura di selezione indicata in premesssa, nei termini ed alle condizioni di seguito indicati, d’ora in avanti, per brevità, “Immobile”:
a) porzione del piano 20° ventesimo, di mq. 850 circa, con accesso dal civico numero uno di Via di Francia consistente in parte di locale divisibile ad uso uffici con annessi servizi igienici, così come risulta graficamente indicato in tinta azzurra sulla planimetria che previa verifica, approvazione e sottoscrizione delle parti si allega al presente atto sotto la lettera “A”.
b) n.5 posti auto in autorimessa, alla quota + 17,00, ovvero piano primo da Via Cantore della Piastra Ovest, con accesso dal civico numero 8r rosso di Via Cantore, con pro quota relativi spazi di manovra, servizi igienici e varco di accesso e uscita su Xxx Xxxxxxx, xxxx come risulta graficamente contornato in tinta azzurra sulla planimetria che previa verifica approvazione e sottoscrizione delle parti si allega al presente atto sotto la lettera “B”;
Detti immobili risultano censiti al N.C.E.U. di Genova alla sezione GEA con il Foglio 16, il Mappale 444 ed i seguenti Subalterni (come da visure allegate catastali sotto la lettera “C”):
Parte di immobile di cui alla precedente lettera a) - sub. 134, piano ventesimo, Xxxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx X/00, Classe 6, vani 77, Rendita Catastale Euro 46.925,27;
Parte di immobile di cui alla precedente lettera b) – sub. 191, piano terra, Zona Censuaria 1, Categoria C/6, Classe 5, mq. 2164, Rendita Catastale Euro 13.411,35.
Salvi più precisi dati di catasto il cui eventuale errore od omissione non pregiudica.
Per una migliore descrizione ed individuazione dei beni oggetto del presente contratto le Parti fanno espresso riferimento alle planimetrie che, previamente sottoscritte, vengono allegate al presente contratto sub A e B, onde costituirne parte integrante e sostanziale.
Si precisa che sono in corso l’aggiornamento catastale e la pratica di perfezionamento per opere riguardanti modifiche della distribuzione degli spazi interni da regolarizzare con pratica edilizia a cura del Locatore.
Con riferimento alle dotazioni impiantistiche dell’Immobile, il locatore precisa che, quanto allo stato di manutenzione degli impianti elettrici, idrici, sanitari, di riscaldamento, di condizionamento e del gas e, più in generale, di tutti gli impianti indicati all’art. 1 del Decreto del Min. dello Sviluppo Economico n.37 del 22/01/2008, gli stessi non sono forniti di certificato di conformità e che gli stessi dovranno pertanto essere revisionati dal conduttore, anche secondo quanto meglio specificato nel successivo articolo 8.
2.2. I locali di cui al precedente art.2.1 lett. A) dovranno essere destinati ad uso ufficio salvo diverso utilizzo da concordarsi per iscritto fra i contraenti con espresso divieto di altre destinazioni. L’immobile di cui al precedente art.2.1 lett. B) dovrà essere utilizzato ad uso rimessa autovetture, con espresso divieto di altre destinazioni.
La violazione di tale obbligo e la destinazione, anche parziale, dei locali oggetto di locazione ad attività non rientranti nell’ambito sopra convenuto costituirà grave inadempimento ex art. 1456 cod. civ. con facoltà del Locatore di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto.
2
per accettazione:
Il CONDUTTORE provvederà a propria cura e spese all’ottenimento dei permessi richiesti dalle autorità competenti in relazione all’attività svolta ed alla natura dei beni oggetto di locazione con particolare riguardo alle norme di prevenzione incendi e di tutela dei luoghi di lavoro nonché ad ogni altro adempimento prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, esonerando il locatore da qualsivoglia responsabilità per revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni amministrative o mancato ottenimento delle stesse.
Il conduttore dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne il locatore da ogni conseguenza pregiudizievole, onere, spesa o responsabilità dovesse derivargli dall’inadempimento degli obblighi previsti ai punti precedenti eventualmente riscontrato dalle autorità competenti.
Il CONDUTTORE si obbliga a svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti tempo per tempo vigenti, assumendo totalmente il rischio di gestione e manlevando il LOCATORE da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o ai beni, anche nei confronti dei terzi, che potrebbero derivare in dipendenza dello svolgimento della sua attività o comunque in conseguenza dell’uso del bene fatto dal conduttore, dai suoi dipendenti o frequentatori del bene. Il CONDUTTORE assume garanzia esclusiva, verso il proprietario e/o altri per ogni danno derivante dall’uso fatto da lui, dipendenti, frequentatori di fatto del bene
2.3. Il conduttore dichiara che l’immobile locato trovasi in buono stato locativo, compresi gli arredi esistenti, ed adatto all’uso contrattualmente previsto. Il conduttore prende in consegna le aree, gli immobili, le attrezzature, le dotazioni e gli arredi di proprietà X.X.Xx. in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, rimossa sin d'ora qualsivoglia eccezione e/o riserva su detto stato, con la conseguenza che il CONDUTTORE non potrà avanzare pretesa alcuna nei confronti di SPIM per l'eventuale incompletezza degli impianti.
2.4. il locatore consegna al conduttore il Certificato di prevenzione incendi condominiale prot. n. 3890/90 del 21/12/1990, con Verbale di sopralluogo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova in data 08/10/2015 con cui si accerta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, che si allegano rispettivamente sotto le lettere “D” e “E”.
Le parti convengono che dalla data di sottoscrizione del presente atto, saranno comunque a carico del CONDUTTORE tutti gli oneri, i costi, le spese e le responsabilità connessi agli adempimenti in materia di prevenzione incendi.
2.5 Il CONDUTTORE si impegna a rispettare tutte le norme del Regolamento del Condominio del Complesso Immobiliare Torre Nord che il conduttore dichiara di conoscere e di aver ricevuto in copia, e successive eventuali integrazioni e modifiche, nonché le norme di eventuali successivi regolamenti che il LOCATORE dovesse concordare con gli altri proprietari del Complesso Immobiliare. Il Conduttore si impegna a consentire l’accesso all’Immobile da parte dei dipendenti/incaricati del Condominio e del Locatore ogni volta che fosse necessario effettuare un intervento di manutenzione, sostituzione o quant’altro in relazione agli impianti e/o alle strutture dell’Immobile o del Condominio.
Il Conduttore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le norme di legge vigenti in materia per il corretto utilizzo degli impianti e dei servizi del complesso immobiliare.
2.6 Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile oggetto di locazione.
per accettazione:
2.7 Le parti danno atto che Spim dispone dell’Immobile a titolo di locazione finanziaria fino alla data del 30 dicembre 2023, in forza del contratto 30/12/03 indicato in premessa (e dell’atto aggiuntivo del 13/4/07), e che il diritto di godimento attribuito con il presente atto al Conduttore non può in alcun modo interferire o derogare alle prescrizioni di tali contratti. In particolare, si precisa che la presente locazione non è opponibile ai diritti nascenti dai contratti 30/12/03 e 13/4/07 citati. Tuttavia si conferma che sono in corso le trattative per prolungamento del rapporto sino al 31/12/2038 come in premessa indicato.
Resta inteso che qualora dovesse cessare l’efficacia dei contratti di locazione finanziaria sopra indicati senza che nel frattempo Spim acquisisca la proprietà dell’Immobile o rinnovi tale rapporto, ne conseguirà la cessazione dell’efficacia (in tutto o in parte) del presente contratto di sublocazione.
Art. 3 – Durata
3.1. Il contratto ha una durata pari a anni 9 (nove) con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza, il contratto si intenderà rinnovato per un periodo di altri 9 (nove) anni e così di seguito, qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo di lettera raccomandata A/R, da spedire almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza o dei successivi rinnovi.
Il LOCATORE rinuncia irrevocabilmente sin d’ora alla facoltà di esercitare il diniego di rinnovazione del contratto, di cui all’articolo 29 della Legge 392/1978, alla scadenza del primo periodo di durata contrattuale sopra individuato.
3.2. Il CONDUTTORE avrà in ogni caso diritto di recedere in ogni momento dal presente contratto ai sensi dell’art. 27, comma 7, della L. 392/1978, dandone avviso al LOCATORE mediante lettera raccomandata, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
3.3. Alla scadenza del presente contratto e in caso di cessazione dei suoi effetti ai sensi del precedente paragrafo 3.2, il CONDUTTORE dovrà restituire immediatamente al LOCATORE l’immobile, libero da persone e da cose.
Art. 4 – Canone
4.1. Il conduttore dovrà corrispondere a SPIM il canone di locazione annuo pari a Euro oltre Iva ai sensi di legge, stabilito a corpo e non a misura, in relazione ai beni complessivamente descritti al precedente articolo 2.1 lettera A) e B).
Gli importi sopra indicati saranno soggetti ad aggiornamento automatico annuale, nella misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Le richieste di aggiornamento del canone vengono fatte dal LOCATORE contestualmente alla stipula del presete contratto, ora per allora, e recepite ed accettate dal Conduttore. Il LOCATORE rimane dispensato da ulteriori richieste a mezza di lettera raccomandata, ma senza che possa considerarsi inadempiente il CONDUTTORE, qualora quest’ultimo non paghi l’aggiornamento se non richiesto anche informalmente dal LOCATORE.
4.2. A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni discendenti dal presente contratto, il CONDUTTORE si impegna a consegnare al LOCATORE entro il termine di 15 (quindici) giorni a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto una fideiussione, rilasciata da un primario istituto bancario e/o assicurazione, di importo non inferiore a tre mensilità del canone indicato all’art.4.1. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 1, c.c.. La garanzia dovrà essere costantemente, se del caso, reintegrata e, comunque, rinnovata, a cura e spese del conduttore, lungo l’intera durata del contratto e/o di sue eventuali proroghe.
per accettazione:
4.3. Le parti convengono che per i primi 9 (nove) anni di locazione, al fine di agevolare nella fase di avviamento l’attività del CONDUTTORE, nonché in considerazione di quanto stabilito al successivo art.8, si applicherà la riduzione di Euro (vedi Avviso di locazione) al canone indicato all’art.4.1, per cui – per effetto di tale temporanea riduzione – il canone di locazione annuo per i primi 4 (quattro) anni di locazione sarà corrisposto nella misura di Euro (vedi Avviso di locazione) oltre IVA ed aggiornamenti ISTAT; Si precisa che sul canone sarà dovuto l’aggiornamento ISTAT calcolato ai sensi del precedente art.4.1 sul canone di cui al medesimo punto 4.1).
4.4 Ove nel corso della locazione vengano eseguite a cure e spese del locatore sull’immobile o sulle parti comuni importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui è adibito o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il canone come pattuito verrà integrato con un aumento pari all’interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei valori effettuati. Detto aumento decorrerà dal mese successivo alla richiesta scritta.
Art. 5 – Modalità di pagamento del canone
5.1. Salvo diversa modalità di pagamento espressamente autorizzata per iscritto dal LOCATORE, il pagamento del canone annuale pattuito, oltre all'IVA relativa nella misura di legge, deve essere effettuato in rate mensili anticipate, con valuta fissa al 10 giorno del mese di scadenza sul conto corrente bancario che verrà indicato dal Locatore.
I termini suddetti devono intendersi essenziali ai sensi dell’art.1457 del codice civile.
5.2. Il pagamento del canone non può essere sospeso né ritardato dal CONDUTTORE, qualunque ne sia il titolo, fatto salvo, comunque, il diritto di quest'ultimo di far valere separatamente le eventuali ragioni o pretese.
5.3. Il CONDUTTORE é comunque tenuto, in caso di ritardato pagamento, al pagamento dell'interesse di mora nella misura dell'Euribor 3 mesi di tempo in tempo vigente, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali, sulle somme non corrisposte, senza necessità di costituire in mora il debitore.
Art. 6 – Cessione del contratto
7.1. E’ vietata la cessione del contratto, in tutto o in parte, dell’Immobile, per qualsiasi titolo, causa o ragione.
Art. 7 – Manutenzione ordinaria
7.1. Sono a carico del CONDUTTORE le spese inerenti la manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e delle aree di pertinenza del presente contratto.
7.2. il CONDUTTORE è costituito custode del complesso immobiliare e dovrà provvedere a propria cura e spese all’assicurazione dei beni costituenti il complesso immobiliare stesso sia dai rischi di incendio e di allagamento, che dai rischi di responsabilità nei riguardi dei terzi. Il CONDUTTORE si impegna a consegnare copia del contratto di assicurazione a SPIM, così come dovrà consegnare copia di ogni sua rinnovazione o modifica.
Art. 8 – Lavori di completamento e manutenzione straordinaria
8.1 Il conduttore ha assunto in fase di offerta l’impegno a realizzare a propria cura e spese i lavori di completamento e di ristrutturazione dell’immobile oggetto della presente locazione di cui all’elenco e alla descrizione contenuto nell’allegato C, il quale costituisce parte integrante del presente contratto ed al quale le parti attribuiscono comunque efficacia obbligatoria e vincolante.
A tal fine il conduttore provvederà a sue spese a predisporre e far approvare dal Comune di Genova il relativo progetto edilizio, previa approvazione ed accettazione dello stesso dal proprietario dell’immobile X.X.XX. SPA.
5
per accettazione:
Con la consegna del locale il conduttore è autorizzato a dare inizio ai lavori di completamento e di ristrutturazione, previa approvazione del predetto progetto, nonché del relativo progetto esecutivo. Anche nel caso in cui l’esercizio dell’attività di cui al precedente articolo 2.2 sia condizionata all’avvenuta esecuzione dei lavori di completamento in esame, ogni obbligazione nascente dal presente contratto a carico del CONDUTTORE, compresa quella del pagamento del canone, decorrerà dalla stipula del presente articolo.
Si precisa che entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il LOCATORE comunicherà al CONDUTTORE il nominativo di un tecnico supervisore di propria fiducia (i cui costi saranno unicamente a carico del Locatore) il quale verificherà l’andamento e l’esecuzione a regola d’arte delle opere di cui all’allegato C, mediante sopralluogo presso l’Immobile da effettuarsi con preavviso di 24 ore al conduttore.
Il conduttore si impegna a recepire eventuali indicazioni e prescrizioni che dovessero essere impartite dal tecnico di cui sopra quanto alla corretta esecuzione degli interventi in esame, fermo che lo stesso non potrà assumere la qualifica di direttore dei lavori né alcun incarico nell’interesse del conduttore.
Il tecnico supervisore nominato dal locatore curerà la contabilità delle opere eseguite, che tra le parti farà fede circa l’avanzamento dei lavori in oggetto.
Il conduttore si obbliga a provvedere all’esecuzione delle opere e degli interventi in oggetto, a sue spese, entro il termine inderogabile di 4 (quattro) anni a far data dalla sottoscrizione del presente contratto di locazione.
Le parti convengono espressamente che la mancata corretta e puntuale esecuzione dei lavori e delle opere indicati nell’allegato C da parte del Conduttore nel termine sopra indicato determinerà automaticamente la risoluzione di diritto del presente contratto di locazione.
Le opere e gli interventi di cui al presente punto verranno realizzati a cura, spese e sotto l’esclusiva responsabilità del conduttore al quale faranno carico tutti gli obblighi ed oneri ad essi inerenti, avuto riguardo in particolare, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai rapporti con la ditta o le ditte appaltatrici e fornitrici, con le autorità amministrative in funzione del rilascio delle necessarie autorizzazioni edilizie, sanitarie, alle responsabilità in materia di rispetto delle normative di sicurezza.
E’ consentito al conduttore proporre al locatore una variante alle opere di cui all’allegato C, purché:
i) il valore degli interventi complessivamente oggetto di modifica non sia superiore al 10% dell’ammontare delle opere oggetto dell’allegato C, secondo la contabilità effettuata dal tecnico supervisore; ii) il valore delle opere eseguite a seguito della variazione sia uguale a quelle così sostituite e non effettuate, sempre secondo la contabilità effettuata dal tecnico supervisore.
Il locatore, con valutazione a sua esclusiva discrezione, avrà diritto di accettare o meno la variante di cui sopra.
Si precisa che per gli interventi che hanno ad oggetto impianti condominiali, il CONDUTTORE dovrà ottenere l’autorizzazione da parte del Condominio per poter procedere, facendosi altresì carico dei costi di assistenza (alla realizzazione e all’allaccio degli impianti) dell’impresa di manutenzione del Condominio, come risulta meglio precisato nell’allegato C.
per accettazione:
6
Il conduttore si obbliga pertanto sin da ora a manlevare e tenere indenne il locatore da qualsivoglia pretesa o azione di terzi conseguente o comunque inerente all’esecuzione delle opere, lavori e interventi in oggetto, da qualsivoglia responsabilità per eventuali rumori, disagi o danni conseguenti all’esercizio di tali lavori, e si obbliga a rimborsare allo stesso locatore tutte le spese, oneri e danni che quest’ultimo dovesse sostenere per fare eventualmente fronte a tali pretese o azioni.
Le opere ed interventi di cui al presente articolo così come i nuovi impianti dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione fino al termine della locazione.
Nessuna variante, ovvero successiva modifica, potrà essere apportata dal conduttore a quanto previsto nel progetto approvato dal locatore, senza il preventivo consenso scritto di X.X.Xx. S.p.A. Completati i lavori a carico del conduttore, quest’ultimo dovrà procedere, a suo onere, all’aggiornamento della documentazione catastale inerente ai locali oggetto del presente contratto, dandone comunicazione al locatore. Il conduttore provvederà altresì, a sua cura e spese, a tutti gli oneri accessori quali la Certificazione Energetica redatta da professionista abilitato che verrà consegnata al locatore.
Resta inteso che ogni opera, impianto, miglioria, addizione così realizzata resterà di proprietà del locatore senza alcuna indennità in favore del conduttore.
A garanzia della puntuale e corretta esecuzione delle opere di completamento e ristrutturazione di cui all’allegato C il Conduttore si impegna a consegnare al LOCATORE entro il termine di 15 (quindici) giorni a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto una fideiussione a prima richiesta, rilasciata da un primario istituto bancario o assicurativo, di importo non inferiore a Euro 200.000,00 (€ duecentomila/00) con termine di validità di almeno 4 (quattro) anni a decorrere dalla stipula del presente contratto. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 1, c.c.. Resta inteso che in caso di recesso del CONDUTTORE prima dell’ultimazione delle opere in oggetto, il LOCATORE potrà escutere detta garanzia.
Ogni 6 (sei) mesi, ad esito del sopralluogo del tecnico supervisore e dallo stato di avanzamento dei lavori come emergerà dalla contabilità tenuta dallo stesso, il conduttore avrà facoltà di chiedere la riduzione dell’importo complessivo di cui alla fideiussione consegnata a garanzia dell’esecuzione dei lavori di cui all’allegato C, della percentuale corrispondente alla quota dei lavori che il tecnico supervisore avrà riconosciuto completati a regola d’arte.
8.2.Tutte le spese di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di cui all’allegato C, nonché quelle relative alle ulteriori opere, dotazioni impianti realizzati o completati dal conduttore sono esclusivamente a carico di quest’ultimo. A nessun titolo il CONDUTTORE potrà chiedere rimborsi o indennità al LOCATORE con riferimento alle spese in oggetto da lui sostenute, rimossa sin d’ora ogni eccezione sul punto.
8.3. Resta in ogni caso inteso che il CONDUTTORE beneficerà comunque degli eventuali finanziamenti e contributi pubblici connessi o comunque relativi alle attività di manutenzione a proprio carico, anche laddove tali finanziamenti e contributi fossero riconosciuti al LOCATORE quale proprietario del complesso immobiliare. Il LOCATORE si impegna pertanto a trasferire tali finanziamenti e contributi al CONDUTTORE, ovvero a fare tutto quanto in proprio potere affinché tali finanziamenti e contributi vengano trasferiti al CONDUTTORE.
7
per accettazione:
8.4. Salvo quanto previsto dal precedente punto 8.1, il CONDUTTORE non potrà effettuare lavori di addizione e miglioramento degli immobili e degli impianti senza il preventivo consenso da parte del Locatore, che non potrà tuttavia essere irragionevolmente negato. Al termine della locazione, o in caso di recesso anticipato o di risoluzione del contratto, il LOCATORE ha diritto di pretendere la messa in pristino a spese del CONDUTTORE delle modifiche effettuate da quest’ultimo senza il consenso del LOCATORE oppure, anche se assentite, di ritenere le opere realizzate dal CONDUTTORE senza alcun compenso o indennità. Il CONDUTTORE, in particolare, rinuncia irrevocabilmente fin d’ora alle indennità di cui agli artt.1592 e 1593 c.c.. Il CONDUTTORE assume a suo carico ogni eventuale onere o sanzione di natura amministrativa per eventuali violazioni urbanistiche ed edilizie dipendenti da fatto proprio, garantendo e manlevando espressamente il LOCATORE con riferimento a qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che potesse derivare sul punto.
8.5 Resta inteso che il CONDUTTORE assume a suo carico, onere e rischio tutti i lavori di manutenzione anche straordinaria che riterrà opportuni e/o necessari per eseguire per la propria attività e comunque tutte le opere richieste dalla P.A. per il rilascio delle autorizzazioni o permessi necessari al godimento dell’immobile per gli usi previsti nel presente contratto.
8.6 A prescrindere dall’esecuzione delle opere di cui al presente articolo, sono interamente a carico del Conduttore le ulteriori spese che si rendessero necessarie per le modifiche degli impianti (elettrici, idrici, di riscaldamento) atte a renderli conformi alla vigente normativa in relazione alle esigenze derivanti all’attività svolta dal conduttore nei locali, nonché quelle per la manutenzione degli stessi. Parimenti, sono interamente a carico del Conduttore le opere edilizie e i lavori di allestimento, previa autorizzazione da parte del Locatore da richiedere in forma scritta, che si rendessero necessari a rendere i locali idonei all’utilizzo da parte del Conduttore.
Art. 9 – Oneri e Spese
9.1 Sono a carico del CONDUTTORE, oltre al canone di locazione, le tasse e i tributi non di natura patrimoniale relativi all’immobile in oggetto, tutte le spese di amministrazione dello stabile previste dall’art.9 della legge 392/78 e comunque le spese di energia elettrica, acqua, telefono, gas, utenze telefoniche, rete informatica, combustibili etc. (aperture, allacciamenti e volture inclusi) inerenti l’Immobile e, pro-quota, le spese relative alle parti comuni del Complesso Immobiliare e di pertinenza di quest’ultimo (a titolo esemplificativo: pulizie ed illuminazione, manutenzioni ordinarie, amministrazione, servizio di portineria e/o di guardianaggio, assicurazione RCT per le parti comuni, ecc., come meglio specificato nell’assemblea di condominio del 17 novembre 2011).
In particolare il conduttore godrà per l’immobile locato dei seguenti principali servizi, erogati e/o gestiti direttamente dal Condominio (per i locali oggetto della locazione):
servizio di guardianaggio continuato h24;
conduzione e manutenzione impianti tecnologici comprese le cabine elettriche;
condizionamento invernale/estivo e ventilazione;
conduzione, manutenzione e ammodernamento degli impianti elevatori;
servizio di pulizie delle parti comuni;
conduzione e manutenzione centrali idriche e antincendio;
pulizia vetri esterni
eventuali altri servizi comuni non indicati
per accettazione:
9.2 Il locatore dichiara che si farà parte diligente per garantire la regolarità di tutti i servizi sopra elencati; tuttavia è esonerato da ogni o qualsiasi responsabilità per l’eventuale sospensione e/o irregolarità dei servizi citati, dipendenti da cause a lui non imputabili.
9.3 Il costo dei suddetti servizi sarà a totale carico del conduttore e verrà calcolato in base alle tabelle allegate al Regolamento di Condominio.
9.4 Il conduttore avrà diritto a partecipare alle assemblee condominiali insieme con il locatore per punti dell’ordine del giorno che comportino spese a carico del conduttore.
9.5 Il Conduttore si impegna a versare senza ritardo alcuno al Locatore o all’Amministrazione Condominiale quanto dovuto per i costi e gli oneri sopra indicati, nella misura indicata nelle note di addebito che verranno emesse per il pagamento trimestrale anticipato delle somme preventivate in un anno e per il relativo conguaglio finale. Si precisa in particolare che, in forza di intese operative tra le parti, le spese in oggetto saranno corrisposte direttamente dal Conduttore al Condominio, con le modalità sopra indicate, a parte quelle relative all’energia elettrica relative agli impianti comuni che verranno corrisposte direttamente al Locatore.
Il LOCATORE avrà in ogni caso facoltà di richiedere acconti che il CONDUTTORE sarà tenuto a versare, salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale.
9.6 Il Conduttore si impegna a rispettare il Regolamento di Condominio (e a farlo osservare a tutti i suoi collaboratori e suoi dipendenti), con le relative tabelle millesimali, nonché ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini.
9.7 Il conduttore, a richiesta, potrà esaminare o far esaminare dai propri incaricati l’intera documentazione relativa alle spese di cui sopra, presso l’amministratore pro-tempore del condominio.
9.8 II CONDUTTORE procederà a volturare a proprio nome i contratti di fornitura, nonché tutti i permessi verbali, libretti matricolari, certificati, autorizzazioni, etc. rilasciati dagli enti preposti alle verifiche, controlli e collaudi dei vari impianti e strutture quali, a titolo esemplificativo, ASL, Vigili del Fuoco, etc., che non sia allo stesso già intestati.
9.9 Il CONDUTTORE si impegna a produrre, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, polizza assicurativa rilasciata da primaria Compagnia di Assicurazione, per assicurarsi contro gli incendi ed i danni cagionati alle strutture, alle attrezzature, macchinari, impianti e arredi, compresi il ricorso terzi, per assicurarsi contro la responsabilità civile per danni comunque cagionati a terzi dal conduttore, dai suoi dipendenti o collaboratori a qualunque titolo, in conseguenza di qualunque fatto accidentale verificatosi all’interno dei locali e delle altre dotazioni oggetto di locazione, compresi i danni cagionati da incendio, furto e allagamenti. Detta polizza dovrà coprire tutti i rischi di danni all’immobile ed a terzi derivanti dalla conduzione e custodia del bene oggetto di locazione, ferma restando la responsabilità del conduttore per eventuali maggiori danni e dovrà prevedere il subentro da parte del locatore in caso di mancato pagamento da parte del conduttore.
Art. 10 – Avviamento
10.1. In tutti i casi di cessazione del presente rapporto di locazione il CONDUTTORE non potrà pretendere nulla dal LOCATORE a titolo di indennità di avviamento commerciale, ai sensi dell'art. 34 della legge 392/78.
10.2. Con la sottoscrizione del presente atto, pertanto, il CONDUTTORE rinuncia espressamente ed irrevocabilmente a richiedere e pretendere la corresponsione dell'indennità di avviamento commerciale, senza alcuna riserva od eccezione.
per accettazione:
Art. 11 - Varie
11.1 il CONDUTTORE non potrà pretendere dal LOCATORE indennità per danni causati da insufficiente vigilanza o da altro fatto del personale addetto ai servizi nonché per danni causati da animali, da allagamenti, da irregolarità nella fornitura dell’acqua potabile o degli altri servizi comuni. Il CONDUTTORE non potrà pretendere indennità per il mancato godimento anche solo parziale dell’immobile locato per qualsiasi durata o causa, possa esso verificarsi in dipendenza di lavori di restauro, riparazioni, modifiche o migliorie da eseguirsi sia all’Immobile locato che al Caseggiato. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a carico del proprietario per furti, incendi o altro anche in ordine alla conservazione ed alla custodia dei beni di proprietà del CONDUTTORE immessi nei Locali oggetto del presente contratto e in genere in ordine a qualsiasi pregiudizio che quest’ultimo dovesse subire in conseguenza del verificarsi dei predetti eventi.
11.2. Il Locatore avrà facoltà in qualsivoglia momento, previo avviso scritto di 24 ore, di visitare o far visitare il complesso immobiliare, precisando il motivo della visita.
11.3. Il CONDUTTORE autorizza il Locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto di locazione.
11.4. Ogni modifica e variazione della ragione sociale, sede legale o amministrativa, domicilio del CONDUTTORE, dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, tramite lettera raccomandata al LOCATORE.
11.5. Qualsiasi modifica, variazione, o rinuncia al presente contratto sarà efficace e vincolante soltanto se risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti.
11.6. Le parti contraenti dichiarano i seguenti codici fiscali:
- SPIM 08866890158
-
11.7. Le parti contraenti ai fini del presente contratto, dichiarano di eleggere domicilio come segue:
- SPIM: Xxx xx Xxxxxxx x. 0, Xxxxxx, telefax 0106424051, pec xxxxxxxxxx@xxx.xx
- : Xxx , x. , Xxxxxx, telefax , pec
11.8. Qualsiasi notifica o comunicazione prevista dal presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si considererà validamente effettuata se inviata mediante pec o lettera raccomandata A/R. Le notifiche o comunicazioni si considereranno perfezionate quando pervenute al domicilio del destinatario indicato nel paragrafo che precede, salve le modifiche che la parte interessata comunichi per come qui previsto all’altra parte.
11.9. La registrazione del presente contratto sarà effettuata a cura di SPIM e tutte le spese di bollatura e registrazione come di legge saranno ripartite al 50% tra i due contraenti.
11.10. Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto sarà di comptenza esclusiva del foro di Genova.
11.11. Gli allegati, sottoscritti dalle parti, fanno parte integrante del presente contratto.
Il locatore Il CONDUTTORE
X.X.Xx. S.p.A.
Genova, lì
per accettazione:
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto CONDUTTORE , dichiara di aver letto ed approvare specificatamente per iscritto, reietta sin d'ora ogni reciproca eccezione, le seguenti clausole:
2.2 – attività consentita;
2.3 – accettazione dei beni oggetto di locazione nello stato di fatto e diritto;
2.4 – onere assunzione CPI;
5.3 – interesse di mora;
6 – divieto di cessione del contratto;
8 – oneri di manutenzione straordinaria e lavori di completamento a carico del conduttore; clausola risolutiva espressa;
9 – oneri e spese a carico del conduttore; 10- rinuncia all’avviamento;
11.1 – limitazione di responsabilità.
Genova, lì
Il locatore Il CONDUTTORE
X.X.Xx. S.p.A.
Allegati:
A) planimetrie relative ai locali ad uso ufficio;
B) planimetrie relative ai posti auto;
C) elenco “All. C” e descrizione lavori di completamento e ristrutturazione a carico del conduttore
C1) Computo Metrico
D) CPI Condominiale Prot. 3890/90
E) Verbale Sopralluogo VVF
per accettazione: