ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
nell'ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
Convenzione n. 2023-1-IT02-KA131-HED-000131307 CODICE CUP G41I23000110006
Anno Accademico: 2024/2025
Università degli studi di Milano – I XXXXXX00 Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
In seguito denominato “l’Istituto”, rappresentato da:
Nome: Xxxx Xxxxxxx: Xxxxxxxx
Funzione del rappresentante legale: Rettore Da una parte, e
Sig. --------------------------------
In seguito denominato “Il Partecipante”
CODICE FISCALE: ----------------------------
Data di nascita: ------------------------
Sesso: ----
Nazionalità: --------------------------------
Indirizzo per esteso: ----------------------------------------------------
Indirizzo di posta elettronica: ----------------------------------------------
Ciclo di Studi Ciclo
Titolo di studio presso l’Istituto di appartenenza: ---------------------------------------------
Codice ISCED: -------------
Anno di corso: --
Tipo di mobilità: STUDIO
Fisica - -------------------- al -------------------------------
Lingua di studio/lavoro presso l’università ospitante: [lingua] Il Partecipante gode di:
- Un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+
- Un contributo integrativo, finanziato con fondi MIUR / di Ateneo, nel caso abbia presentato una attestazione ISEEU valida per l’a.a. 2023-24 con valore fino ad Euro 50.000; il contributo viene assegnato secondo le modalità stabilite annualmente con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
Le parti di cui sopra
HANNO CONCORDATO
i Termini e Condizioni e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for studies concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Istituto ospitante e il Partecipante (N.B. il documento deve essere compilato utilizzando la procedura on line cui si accede da xxx.xxxxx.xx percorso Internazionale > Studiare all'estero > Erasmus+ > Prima della partenza, entro le scadenze già comunicate agli studenti)
Allegato II Carta dello Studente Erasmus (documento disponibile sul sito di Ateneo xxx.xxxxx.xx percorso Internazionale > Studiare all'estero > Erasmus+ > Prima della partenza)
Allegato III Assicurazione (documento disponibile sul sito di Ateneo xxx.xxxxx.xx percorso Internazionale > Studiare all'estero > Erasmus+ > Prima della partenza)
Quanto riportato nei Termini e Condizioni prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, (anche tramite la rete Erasmus Without Paper) secondo la legislazione nazionale italiana o il regolamento di Istituto.
TERMINI E CONDIZIONI
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO
1.1 Il presente Accordo stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili al supporto finanziario concesso per svolgere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.
1.2 L'Istituto erogherà il contributo finanziario dell'Unione europea al Partecipante per intraprendere una mobilità XXXXXXX a fini di studio nell'ambito del Programma Erasmus+.
1.3 Il Partecipante accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3.1. e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio come descritto nell'allegato I.
1.4 Qualsiasi modifica o integrazione all'accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale al Partecipante inoltrata tramite posta oppure tramite mail.
1.5 Ogni richiesta di modifica (revoca, data di inizio o termine del periodo di studio, durata, ecc.) dovrà essere sottoposta preventivamente dal Partecipante all'Istituto. In caso di accordo da parte dell'Istituto sulla modifica proposta, questa sarà considerata come clausola addizionale alla presente convenzione. Il mancato rispetto di quanto precede potrà essere considerato dall'Istituto come una causa di risoluzione del presente accordo. Ogni modifica della durata del periodo di studi ERASMUS, sia in termini di riduzione sia di prolungamento del periodo previsto dall'articolo 2.2, dovrà essere preventivamente autorizzata dal docente referente Erasmus di corso di studio; le richieste di prolungamento
dovranno essere autorizzate anche dall'Istituto ospitante. Il periodo di proroga sarà finanziato solo in caso di disponibilità di fondi.
1.6 Prima della partenza il Partecipante deve concordare con l'Istituto un programma di studio ben definito da svolgere all'estero, compilando il documento denominato "Learning Agreement" - Allegato I. Nel caso il Partecipante comprovi l'effettivo svolgimento del programma convenuto, l'Istituto garantisce il riconoscimento accademico degli studi effettuati presso l'Istituto ospitante, come parte integrante del corso di studi svolto nel paese di provenienza.
1.7 Il Partecipante si impegna a far pervenire all'Istituto, nei 10 giorni successivi al suo rientro in Italia, il Certificate of Stay, certificato rilasciato dall'Istituto estero di accoglienza attestante l'effettiva durata del soggiorno di studio ivi svolto, con l'indicazione della data di inizio e di fine del periodo di mobilità.
1.8 Il Partecipante si impegna a consegnare la documentazione attestante le attività didattiche realizzate all'estero; in particolare si fa riferimento alla certificazione comprovante gli esami effettivamente sostenuti, con l'indicazione dei voti conseguiti e dei crediti ottenuti (Transcript of Records).
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 La mobilità Inizierà il
E si concluderà il
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l'ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l'Istituto ospitante.
Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte a partire dal 1 luglio 2024 e devono essere ultimate
improrogabilmente entro il 31 luglio 2025.
Denominazione dell’Istituto ospitante: ----------------------------------------
Codice ERASMUS:
Paese:
2.3 Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del Programma Erasmus+ Call 2023 e nelle relative Disposizioni Nazionali.
- Il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+ e, eventualmente, un contributo integrativo, per giorni.
Per un totale di --- mesi e giorni
2.4 L'intera durata del periodo di mobilità, incluso il periodo di mobilità eventualmente già effettuato all'estero nell'ambito del Lifelong Learning Programme, non potrà essere superiore a 12 mesi per ciclo di studio (24 mesi nel caso di laurea magistrale a ciclo unico).
2.5 .
Il Partecipante deve inviare eventuale richiesta di estensione della mobilità fisica entro i termini indicati nella Guida al Programma, ovvero, entro 30 gg dal termine della mobilità. Se l’Istituto accoglie la richiesta di prolungamento, dovrà conseguentemente procedere ad emendare il presente Accordo. Il periodo di prolungamento potrà essere finanziato solo in caso di disponibilità di fondi. Si raccomanda di effettuare sempre la procedura del prolungamento nel caso la mobilità debba prolungarsi oltre il periodo indicato nel presente accordo.
2.6 Il Certificate of stay rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto. In base a tali date il contributo finanziario sarà ricalcolato come specificato all'art. 3.2.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1
- Il contributo finanziario UE Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro ---------------- corrispondente ad Euro per 30 giorni.
- Il contributo integrativo per la mobilità è pari a Euro ----- corrispondente ad Euro per 30 giorni.
La borsa di mobilità verrà corrisposta per il periodo risultante sul Certificate of stay e fino ad un massimo di [n. mensilità accettate] mensilità.
In caso di mobilità blended, cioè svolte in parte all’estero e in parte in Italia, non potrà essere pagata né la borsa Erasmus, né l’eventuale contributo integrativo, per il periodo Erasmus svolto dall’Italia.
Il periodo svolto in presenza presso l’Università ospitante dovrà comunque avere una durata non inferiore a due mesi.
Il Partecipante potrà ricevere un contributo aggiuntivo pari a Euro 50,00, nel caso in cui sia il viaggio di andata che il viaggio di ritorno vengano effettuati con mezzi di trasporto a basse emissioni, come l'autobus, il treno o mediante car sharing (cosiddetto viaggio “green”). In questo caso sarà necessario produrre i biglietti/le ricevute dei viaggi di andata e ritorno.
Il rimborso dei costi sostenuti per esigenze speciali correlate a particolari condizioni fisiche, mentali o sanitarie, quando applicabile, viene effettuato, in seguito a presentazione di documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante e sarà effettuato applicando un top-up pari ad Euro 250,00 mensili in aggiunta alla borsa Erasmus.
3.2 L'ammontare del contributo finanziario effettivamente spettante al Partecipante sarà determinato al rientro dal soggiorno Erasmus e sarà calcolato prendendo in considerazione le date di inizio e di fine soggiorno certificate dall'Università partner mediante il Certificate of stay fino ad un massimo di [n. mensilità accettate] mensilità.
Il contributo sarà determinato dal numero di mensilità svolte moltiplicato per l'importo mensile in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario sarà calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese
incompleto per 1/30 del costo unitario mensile; il calcolo sarà effettuato dall'Istituto utilizzando l'applicativo Beneficiary Module.
In caso di viaggio “green” sarà assegnato un contributo aggiuntivo pari a Euro 50,00 e potranno essere riconosciuti fino a quattro giorni supplementari sul contributo finanziario per i giorni del viaggio.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione.
3.3 Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.2, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché il Partecipante svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
3.4 Nel caso in cui il Partecipante sia beneficiario anche del contributo integrativo – Fondo Giovani - MUR, l’ammontare del contributo finanziario sarà determinato dal numero di mensilità svolte moltiplicato per l'importo mensile determinato in base alla fascia di reddito di appartenenza, così come da delibera adottata dal competente organo di Ateneo. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario sarà calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.
3.5 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari Erasmus+ quando il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all'Istituto di appartenenza e accettato dall'Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Al Partecipante sarà corrisposto un acconto pari all’80% del totale della borsa definita all'art.3.1 e dell’eventuale contributo integrativo, entro trenta giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente accordo da ambo le parti. Un ritardo nell'erogazione del finanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante non compili l'accordo entro i termini fissati dall'Istituto di appartenenza.
Dopo la fine del soggiorno Erasmus, l'Istituto provvederà a calcolare l'importo della borsa e dell’eventuale contributo integrativo effettivamente spettanti al Partecipante in base ai criteri definiti all'art. 3.2 / 3.4 e provvederà ad effettuare l'eventuale saldo della borsa e del contributo integrativo. Il pagamento del saldo sarà effettuato entro il 31 luglio 2025 in caso di soggiorno effettuato al primo semestre ed entro il 30 settembre 2025 in caso di soggiorno effettuato al secondo semestre o per tutto l'anno accademico, sempre che il Partecipante abbia trasmesso il Certificate of stay debitamente compilato all'Istituto entro la scadenza di 10 giorni dal rientro dalla mobilità Erasmus
Qualora il saldo risulti negativo, sarà richiesta la restituzione della quota di borsa e dell’eventuale contributo integrativo percepiti in eccesso.
La restituzione dovrà avvenire mediante le modalità che saranno comunicate successivamente al Partecipante.
Nel caso sia stato autorizzato un prolungamento del periodo di mobilità e sia stata verificata la disponibilità di risorse finanziarie, sarà accordato un prefinanziamento della Borsa Erasmus pari all’80% del finanziamento previsto per il periodo del prolungamento.
Il periodo del prolungamento non potrà essere finanziato con il contributo integrativo, ove previsto.
Dopo la presentazione del Certificate of stay sarà erogato un unico saldo finale secondo le modalità previste dall’art. 4.1
Tolleranza 5 giorni – Nel caso il periodo di mobilità indicato sul Certificate of stay sia inferiore, da 1 a 5 giorni, rispetto al periodo indicato sul presente accordo, sarà accordato il contributo indicato sul presente accordo
4.2 Il pagamento della borsa verrà erogato mediante accredito su Carta La Statale (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xx-xxxxxxx) che il Partecipante è tenuto ad attivare come Carta Flash Up Studio La Statale entro la scadenza per la compilazione del presente Accordo.
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
5.1 L'Università gestisce per conto del partecipante la quota relativa all'assicurazione per i seguenti rischi:
- infortuni: polizza UNIPOLSAI n. 78/188575113 – valida fino al 30.9.2027
- responsabilità civile: polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A n. 65.171912201 - validità dalle ore 24.00 del 31.12.2019 alle ore 24.00 del 31.12.2024
Le suddette polizze saranno tempestivamente rinnovate alla scadenza, in modo da garantire la continuità della copertura assicurativa.
Ogni sinistro va denunciato come di seguito indicato:
INFORTUNI: In caso di infortunio il partecipante deve recarsi immediatamente al pronto soccorso. Le modalità di denuncia dell'infortunio devono essere concordate con l’Ufficio Tutela Salute, attività gestionali e sistema qualità, in xxx Xxxxx Xxxxx 0, Xxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xx. La modulistica è disponibile alla pagina xxxxx://xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxxxx/00000.xxx (xxx.xxxxx.xx > LaStatale@work > Servizi per tutti > Salute e sicurezza > Infortuni> Denuncia infortuni Studenti, borsisti, dottorandi e altre categorie).
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: La denuncia di sinistro va indirizzata alla Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi – Ufficio Contratti Assicurativi – e-mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, inviando copia dell'eventuale richiesta di risarcimento per i danni causati o copia dell'eventuale avviso di garanzia unitamente ad una nota redatta dal responsabile della struttura frequentata contenente la narrazione dei fatti (con l'esatta indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro), l'indicazione delle conseguenze riportate dal danneggiato, il nome ed il domicilio di quest'ultimo e di eventuali testimoni dell'accaduto.
5.2 Riguardo alla copertura assicurativa sanitaria solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In questo caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. Il Partecipante è tenuto a informarsi di eventuali requisiti specifici previsti per l'assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE:
6.1 Applicabile solo nel caso di mobilità per le quali la lingua principale di apprendimento è disponibile nell’Online Linguistic Support (OLS), ad eccezione dei madrelingua.
Il Partecipante potrà verificare online le proprie competenze linguistiche mediante la piattaforma EU Academy: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx.
Maggiori informazioni saranno fornite non appena disponibili.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
7.1 Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Beneficiari che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
7.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 8 – ETICA E VALORI
8.1 Etica: l'attività di mobilità deve essere svolta in linea con i più elevati standard etici e con i principi etici applicabili come previsti dal diritto europeo, internazionale e nazionale.
8.2 Valori: il Partecipante deve impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'UE (come il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze).
8.3 Se il Partecipante viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Articolo, la sovvenzione può essere ridotta.
ARTICOLO 9 – PROTEZIONE DEI DATI
9.1 Il beneficiario fornirà ai partecipanti la necessaria informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx.
9.2 Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio europeo Antifrode - OLAF).
9.3 Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione europea.
ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO
10.1 Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
10.2 In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà
ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.
ARTICOLO 11 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI
11.1 Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA’
12.1 Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
12.2 L’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, la Commissione europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire o la Commissione europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
ARTICOLO 13 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
13.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
13.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
ARTICOLO 14 – RESTRIZIONI ALLA MOBILITÀ
14.1 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di restrizione della mobilità internazionale che potranno essere adottati dalle competenti autorità italiane o estere o dalla stessa università ospitante.
SOTTOSCRIZIONE DELLO STUDENTE
Il Partecipante dichiara di aver preso visione e di accettare i termini e le clausole dell'accordo.
L'accesso al servizio tramite le proprie credenziali costituisce firma elettronica.
Il Partecipante: Nome e Cognome Matricola
Data
Per l’Istituto:
Nome e Cognome: Xxxx Xxxxxxxx
Posizione: Rettore