CAPITOLATO TECNICO
SEGRETARIATO GENERALE
Dipartimento per il Personale
Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative Servizio politiche formative
CAPITOLATO TECNICO
Art. 1 - Oggetto della fornitura
L’appalto regolato dal presente capitolato tecnico ha ad oggetto l’affidamento e la realizzazione del servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione di interventi formativi e di sviluppo delle competenze del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (d’ora in avanti Presidenza).
Art. 2 – Caratteristiche del servizio
Investire sullo sviluppo delle persone è fondamentale per l’organizzazione che basa il proprio successo prevalentemente sul capitale intellettuale.
L’approccio per competenze rappresenta una solida base metodologica per tutta l’attività di gestione delle risorse umane, sia per impostare i sistemi di sviluppo e di carriera individuale e disegnare i percorsi di crescita di ciascuno, che per mappare le capacità presenti in Amministrazione e identificare strumenti di gestione della conoscenza finalizzati a capire come valorizzare le competenze presenti e come svilupparne di nuove. Per questo motivo si chiede che la progettazione degli interventi formativi sia rivolta allo sviluppo delle competenze e condotta secondo un “approccio per competenze”, con l’utilizzo di metodologie didattiche coerenti.
Gli interventi formativi ipotizzati devono, inoltre, possedere attività d’aula e/o attività applicative sul campo.
Tutta la documentazione qui indicata deve essere presentata al Servizio politiche formative della Presidenza in formato e supporto che saranno concordati con la Presidenza alla stipula del contratto.
In particolare, l’aggiudicatario è tenuto ad assicurare ed includere nel servizio le seguenti attività, da realizzarsi con le modalità ivi indicate:
ATTIVITÁ | OUTPUT |
Programmazione dei percorsi formativi | a. Programmare ciascun corso sulla base delle indicazioni della Presidenza, per calibrare l’attività didattica rispetto alla realtà operativa dell’aula e alle esigenze specifiche dei partecipanti. |
Progettazione didattica personalizzata del percorso formativo | a. Farsi carico dell’organizzazione, gestione e coordinamento dell’attività didattica dei corsi. b. Garantire, su richiesta della Presidenza e in riferimento alle necessità di partecipazione ai singoli corsi, il servizio di |
interpretariato della Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.) e di mediazione alla comunicazione per i discenti con disabilità uditiva, per i quali si renda necessario un intervento atto a facilitare la comunicazione con i docenti e con i compagni di corso. Il servizio deve essere svolto da personale specializzato esperto nel linguaggio dei segni, nel metodo bimodale (acustico-verbale e visivo-gestuale) e nel metodo oralista (basato sull'importanza dell'espressione verbale e della lettura delle labbra). Applicando l’una o l’altra metodica, in conformità alle richieste dello studente che ne è destinatario, è espletato: 1) in aula, in compresenza con il docente, per agevolare la trasmissione dei contenuti didattici e le verifiche di apprendimento; 2) in sede di programmazione delle diverse attività con l’Ufficio; 3) durante le prove del test finale. | |
Realizzazione dell’intervento formativo | a. Proporre alla Presidenza, per ogni corso di aggiornamento richiesto, soluzioni progettuali mirate alla propria realtà operativa, e rendersi disponibile ad effettuare, eventuali interventi di modifica sui singoli progetti didattici; b. rendere disponibili, alla presentazione dell’offerta, i curricula dei docenti utilizzati per l’espletamento del servizio, allo scopo di verificare il possesso di un’esperienza lavorativa o di docenza, essere laureato con almeno 2 anni di formazione linguistica per adulti in contesti lavorativi pubblici e/o privati oppure essere diplomato con almeno 4 anni di esperienza di formazione linguistica per adulti in contesti lavorativi pubblici e/o privati; c. Nel caso in cui - dalla verifica del possesso dei requisiti - il docente non risulti in possesso dell’esperienza richiesta, la Presidenza si riserva il diritto di chiederne la sostituzione. Inoltre, è consentita la sostituzione in itinere dei docenti inizialmente individuati con altri di analoga professionalità, solo per documentate cause di forza maggiore e se preventivamente autorizzata dalla Presidenza; d. rendere disponibile, altresì, l’erogazione di corsi di lingua inglese in modalità e-learning (attraverso metodologie didattiche attive diverse dalla lezione in aula). |
Fornitura materiali d’aula | PER IL LOTTO 2 – Corsi collettivi di lingua inglese a. fornire, all’inizio di ogni corso, i libri di testo per ciascun livello di conoscenza della lingua inglese. Ogni altro materiale didattico supplementare (cd, dvd, ecc…) possono essere concessi in uso al discente, con impegno alla restituzione a fine corso. Il Fornitore deve farsi carico di produrre e di distribuire nella prima giornata di lezione il libro che si intende utilizzare durante il corso, da definire preventivamente con la Presidenza. b. Per ogni Lotto non utilizzare riproduzioni fotostatiche di alcun tipo di testo pubblicato. |
Applicazione di sistemi di monitoraggio e valutazione delle attività formative svolte | PER IL LOTTO 1 – Corsi individuali di lingue straniere a. Verifica della conoscenza iniziale e finale dei partecipanti tramite test d’ingresso e rilascio del certificato di verifica contenente le votazioni riportate dai partecipanti; b. presentazione di una relazione finale con le valutazioni di carattere generale sull’esito dell’attività formativa, nonché le |
valutazioni per ogni singolo corso con un report finale attestante il livello raggiunto e una breve descrizione della formazione conseguita - entro 30 giorni dalla conclusione dell’intera attività formativa; c. svolgimento delle attività di valutazione dell’andamento dei corsi e di reportistica per la Presidenza. PER IL LOTTO 2 – Xxxxx xxxxxxxxxx di lingua inglese a) Verifica del livello di conoscenza iniziale dei partecipanti tramite test d’ingresso in modalità “frontale” e un esame finale di valutazione dell’apprendimento conseguito; b) il test d’ingresso, in modalità frontale, si articola in due prove: scritta e orale; c) presentazione di una relazione finale con i risultati dei test e con le valutazioni di carattere generale sull’esito dell’attività, da realizzarsi entro 1 mese dal termine di ogni singolo corso; d) svolgimento delle attività di valutazione dell’andamento dei corsi e di reportistica per la Presidenza. |
La Presidenza si riserva di effettuare verifiche sull’andamento del servizio erogato.
Inoltre, la Presidenza si riserva il diritto di portare a termine unilateralmente il numero e la tipologia di corsi da attivare, nonché di richiedere servizi formativi per un numero inferiore di ore, senza rispondere nei confronti del fornitore.
Il fornitore si impegna a non stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, che hanno esercitato, nei confronti della concessionaria, poteri autoritativi o negoziali per conto della Presidenza. Il presente contratto si considera risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dall’Amministrazione, l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.
In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del decreto legislativo n.81/2008, nell’ambito della presentazione dell’offerta non è necessario redigere e consegnare il DUVRI, in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale. Conseguentemente, i costi per la sicurezza (ex art. 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016) sono quantificabili in
€ 0.
Art. 3 – Contenuti formativi
Gli interventi formativi, oggetto del presente capitolato tecnico, fanno riferimento all’area linguistica di seguito illustrata.
In generale, si richiede una progettazione coerente con l’approccio, le strategie e il contesto della Presidenza. La proposta formativa deve avere carattere di flessibilità e potersi adattare ad eventuali cambiamenti derivati dall’acquisizione di nuove funzioni da parte dell’Amministrazione, nonché da eventuali processi di riorganizzazione.
Il luogo di esecuzione dei servizi formativi è la città di Roma.
I temi dei programmi formativi sono individuati all’interno del seguente contenuto:
• Servizi di formazione - Area linguistica, per un importo presunto a base d’asta di
€.119.000,00 (centodiciannovemila/00), così ripartito: Lotto 1: € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) e Lotto 2: € 69.000,00 (Euro sessantanovemila/00).
3.1 - Servizi di formazione – Area linguistica
Il fornitore, nell’ambito dei servizi formativi, realizza corsi individuali e collettivi di formazione linguistica, come di seguito descritti.
3.1.1 - Corsi individuali di lingua: inglese, francese, spagnolo e tedesco.
I corsi individuali, in modalità didattica frontale, sono organizzati in moduli di 50 ore per discenti che hanno diversi livelli di conoscenza della lingua straniera: il percorso formativo, quindi, consiste in un programma modulare - intermedio ed avanzato - per l'apprendimento e/o l'approfondimento delle conoscenze linguistiche.
Ciascun corso soddisfa le esigenze di apprendimento di ciascun discente, previa verifica iniziale dello specifico livello di conoscenza.
Il programma didattico personalizzato è finalizzato a condurre l'allievo a raggiungere l'obiettivo di una fluida esposizione nella lingua prescelta, focalizzando l'apprendimento sulle 4 abilità linguistiche di base, con particolare attenzione alla comunicazione.
All’inizio del corso, il discente può concordare con l’insegnante l’elaborazione di un programma formativo di lezioni volto ad approfondire l’utilizzo del linguaggio tecnico richiesto in ambito comunitario e, in generale, nei rapporti internazionali.
Requisiti di carattere generale
⮚ essere Centro d’esame autorizzato di un Ente certificatore europeo tra quelli riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR);
⮚ essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015 - EA 37 (formazione).
Destinatari
Lotto 1 - Personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri inquadrato nei ruoli dei dirigenti di prima fascia, per un monte di non meno di 2.000 ore di lezione, erogate in non meno di n. 40 corsi di 50 ore di lezione ciascuno, per un importo massimo presunto a base d’asta di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), IVA esente, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.
Oneri del fornitore
Il fornitore, nell’ambito dei servizi formativi, dovrà:
⮚ progettare, pianificare e realizzare il programma formativo di lezioni per ogni corso individuale, considerando la specificità della Presidenza come contesto di riferimento;
⮚ strutturare i corsi in modo da permettere il conseguimento del livello di competenza successivo a quello di ingresso;
⮚ prevedere, per ogni tipologia di corso, un test iniziale di verifica del livello di competenza della lingua straniera e un test finale di verifica dell’apprendimento conseguito;
⮚ erogare corsi individuali di lingua straniera con docente presso le sedi indicate dalla Presidenza;
⮚ per ogni corso erogato l’appaltatore si impegna ad effettuare la valutazione dell’apprendimento dei discenti e a comunicarne i risultati al Servizio politiche formative della Presidenza, entro trenta giorni dal termine di ciascun percorso formativo. La trasmissione delle valutazioni effettuate, nei tempi sopra citati, costituisce presupposto essenziale alla redazione della relazione di adeguata prestazione, necessaria per procedere al pagamento;
⮚ per ogni corso l’operatore economico provvede a proporre ai discenti un test di gradimento condiviso con la Stazione appaltante. La valutazione di tale
documentazione costituisce presupposto per la valutazione della performance del servizio reso, a seguito della quale la Stazione appaltante può chiedere all’operatore economico di variare il piano della programmazione formativa già approvato. Copia dei test di gradimento vengono inviati alla Stazione appaltante unitamente alla relazione di valutazione;
⮚ inviare mensilmente per e-mail alla Stazione appaltante i registri delle presenze alle lezioni in formato .pdf;
⮚ rilasciare, al termine di ciascun percorso formativo, un attestato/certificazione conforme con la normativa europea, che specifichi la frequenza ed il livello di apprendimento della lingua conseguito da ciascun partecipante, del totale delle ore di frequenza, della data di inizio e di fine corso;
Modalità di esecuzione dei servizi
Il fornitore, sulla base dell'elenco dei dirigenti comunicato dalla Presidenza, programma ciascun corso con gli interessati. I corsi sono flessibili e prevedono la possibilità di adattamenti per consentire il recupero delle lezioni che il discente non avesse la possibilità di seguire.
Restando invariata la durata complessiva di ciascun corso, l'articolazione in moduli e la frequenza settimanale devono essere fissati sulla base delle esigenze del dirigente. In linea generale, i corsi sono articolati in moduli della durata da una a due ore ciascuno, con frequenza bisettimanale. E’ prevista la possibilità di disdire la lezione con un preavviso di 24 ore tramite e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx o fax 06/00000000. Il fornitore provvede tempestivamente alla sostituzione del docente impossibilitato a svolgere la lezione garantendo analoga professionalità.
3.1.2 - Corsi collettivi di lingua inglese
I corsi collettivi, in modalità didattica frontale, sono strutturati su più livelli (pre- intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced).
Il programma didattico è finalizzato a condurre l'allievo al miglioramento e al mantenimento delle competenze linguistiche.
I corsi possono essere tenuti, a discrezione dell’Amministrazione, con modalità intensiva o con frequenza normale.
Destinatari
Lotto 2 - Personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri inquadrato nei ruoli dei dirigenti di seconda fascia e funzionari di categoria A, fatte salve le eventuali deroghe per motivi di servizio certificate dal superiore gerarchico, per un monte di non meno di 2.300 ore di lezione, erogate in non meno di n.46 corsi di 50 ore di lezione ciascuno, per classi di massimo 6 dipendenti con possibilità di compensazione, per un importo massimo presunto a base d’asta di € 69.000,00 (Euro sessantanovemila/00), XXX xxxxxx, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.
Oneri del fornitore
Il fornitore, nell’ambito dei servizi formativi, dovrà:
⮚ progettare, pianificare e realizzare il programma formativo per ogni corso collettivo di lingua inglese, considerando la specificità della Presidenza come contesto di riferimento;
⮚ strutturare i corsi in modo da permettere il conseguimento del livello di competenza successivo a quello di ingresso;
⮚ prevedere, per ogni tipologia di corso, un test d’ingresso di verifica del livello di competenza della lingua inglese e un esame finale di valutazione dell’apprendimento conseguito;
⮚ il test d’ingresso, in modalità frontale, si articola in due prove: scritta e orale;
⮚ erogare i corsi collettivi di lingua inglese (da realizzarsi in aula didattica e con docente), presso aule appositamente predisposte dal fornitore situate in zone limitrofe (max 2 km) dalle sedi istituzionali site in Roma e appartenenti alla Presidenza, come di seguito elencato: almeno due aule vicine a Xxxxxx Xxxxxxx x.000; almeno due aule vicine a Xxx Xxxxxxx x.00; almeno due aule vicine a Via Vitorchiano n.4). La Presidenza può, in determinati casi di servizio interno, valutare discrezionalmente l’opportunità di erogare alcuni corsi collettivi di lingua inglese presso le proprie sedi;
⮚ per ogni corso erogato l’appaltatore si impegna ad effettuare la valutazione dell’apprendimento dei discenti e a comunicarne i risultati al Servizio politiche formative della Presidenza, entro un mese dalla conclusione di ogni singolo corso. La trasmissione delle valutazioni effettuate, nei tempi sopra citati, costituisce presupposto essenziale alla redazione della relazione di adeguata prestazione, necessaria per procedere al pagamento;
⮚ per ogni corso l’operatore economico provvede a proporre ai discenti un test di gradimento condiviso con la Stazione appaltante. La valutazione di tale documentazione costituisce presupposto per la valutazione della performance del servizio reso, a seguito della quale la Stazione appaltante può chiedere all’operatore economico di variare il piano della programmazione formativa già approvato. Copia dei test di gradimento vengono inviati alla Stazione appaltante unitamente alla relazione di valutazione;
⮚ inviare mensilmente per e-mail alla Stazione appaltante i registri delle presenze alle lezioni in formato .pdf;
⮚ rilasciare, al termine di ciascun corso, un attestato/certificazione conforme con la normativa europea, che specifichi la frequenza ed il livello di apprendimento della lingua inglese conseguito da ciascun partecipante, del totale delle ore di frequenza, della data di inizio e di fine corso;
Modalità di esecuzione dei servizi
La Presidenza comunica al fornitore, per ciascun corso, l'elenco dei discenti con le indicazioni utili per calibrare l'attività didattica sulla realtà operativa dell'aula e sulle esigenze specifiche dei partecipanti. In particolare, sono concordati con la Presidenza sia il calendario dei singoli corsi che il materiale didattico da distribuire.
Restando invariato il periodo complessivo di ciascun corso, gli interventi sono articolati in moduli della durata massima di due ore ciascuno, con frequenza bisettimanale, di norma dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 17:30.
Inoltre, il fornitore - nello svolgimento del servizio - dovrà tener conto della possibilità di variazione delle attività in relazione all’emergere di situazioni problematiche o condizioni per le quali, in accordo con la Presidenza, si rilevi una priorità rispetto a quelle previste.
L’espletamento del servizio dovrà prevedere il raccordo periodico e sistematico del fornitore con i referenti della Presidenza.
Art. 4 - Avvio delle attività formative
La Presidenza, dopo l’aggiudicazione, avvia con l’affidatario le attività di definizione dei contenuti formativi, di progettazione didattica e pianificazione degli interventi necessari per l’avvio dei corsi.
Entro 15 giorni a partire dalla registrazione del contratto, l’aggiudicatario presenta il programma generale dei corsi.
Entro 10 giorni dalla presentazione del programma generale dei corsi l’Aggiudicatario s’impegna a dar luogo a tutte le azioni “prerogative” riportate nell’art 2. “Caratteristiche del Servizio”, al fine di procedere alla progettazione didattica personalizzata.
La Presidenza definisce i contenuti formativi, presenta il numero dei corsi da attivare e ne dà comunicazione all’affidatario, al fine di permettere allo stesso di progettare l’organizzazione e la pianificazione delle attività.
La calendarizzazione dei corsi programmati viene effettuata, nell’ambito di ciascun anno formativo, secondo criteri concordati tra le parti e secondo le necessità operative della Presidenza.
La Presidenza, nei limiti finanziari previsti dal capitolato, si riserva la possibilità di chiedere con lettera d’ordine l'attivazione di ulteriori corsi ovvero la realizzazione di ulteriori edizioni dei corsi già programmati:
a. chiedere con e-mail all’affidatario variazioni di date, orari, interruzioni festive, pause estive o sospensioni momentanee, con un preavviso minimo di 24 ore rispetto alla data concordata di inizio del corso;
b. disdire la realizzazione di un corso o di una singola edizione con un preavviso minimo di 24 ore.
Qualora la disdetta sia formalizzata con e-mail entro tali termini, il fornitore deve prenderne atto, senza nulla a pretendere a titolo di indennizzo.
Qualora, invece, non possa essere erogato un corso per eventi eccezionali o non prevedibili, per i quali non possa essere posto un tempestivo rimedio e dato preavviso anticipato, l’aggiudicatario deve prenderne atto, senza nulla a pretendere a titolo di indennizzo anche se la Presidenza non ha comunicato la sospensione dei corsi con preavviso. In tali casi, l’aggiudicatario concorderà con la Presidenza una nuova data sostitutiva di quella precedentemente concordata. L’ufficio formazione formalizzerà quanto sopra descritto con comunicazione e-mail contenente i motivi della sospensione e la nuova data di svolgimento individuata.
Qualora, per eventi non prevedibili e a cui non possa essere posto rimedio immediato all’erogazione di un corso, il fornitore ne deve dare immediata notizia alla Presidenza, e concordare immediatamente con quest’ultima la data sostitutiva inviando comunicazione e-mail contenente i motivi della sospensione e la nuova data di svolgimento.
Comunicazioni tra le parti
Per tutte le comunicazioni tra le parti, attuative del contratto, viene privilegiata la posta elettronica, anche senza il vincolo della firma digitale, purché destinatario e mittente rientrino tra il personale designato a referente di progetto dall’affidatario e il Servizio politiche formative (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx).
Art .5 - Requisiti professionali dei docenti
Per ogni docente, il fornitore deve garantire la rispondenza alle seguenti caratteristiche:
⮚ essere laureato con almeno 2 anni di esperienza di formazione linguistica per adulti in contesti lavorativi pubblici e/o privati oppure essere diplomato con almeno 4 anni di esperienza di formazione linguistica per adulti in contesti lavorativi pubblici e/o privati;
⮚ essere di madrelingua;
⮚ essere abilitato all’insegnamento (certificazioni nella lingua straniera oggetto del corso rilasciate da un Ente certificatore europeo).
L’eventuale sostituzione di docenti, ammessa solo in ipotesi eccezionali, deve essere preventivamente comunicata dal fornitore alla Presidenza, in maniera tale da garantire la necessaria continuità didattica, e dovrà rispettare tutte le caratteristiche richieste per i docenti dal presente capitolato tecnico, oltre ad essere approvata dal responsabile dell’esecuzione del contratto indicato dalla Presidenza.
Il fornitore può affiancare ai propri docenti in aula, a seconda delle esigenze dei programmi da svolgere, “testimoni” della pubblica amministrazione o assistenti con funzioni didattiche per la conduzione di gruppi di lavoro e/o esercitazioni d’aula. Per la suddetta prestazione la Presidenza non riconoscerà all’aggiudicatario nessun compenso aggiuntivo.
La Presidenza può, invece, affiancare ai docenti proposti dal fornitore propri formatori interni o altri esperti in lingua straniera, al fine di rendere il corso quanto più aderente alle esigenze formative espresse.
Art.6 - Durata del servizio
Il contratto ha una durata pari a 12 mesi, a decorrere dalla data di avvio delle attività formative.
Art.7 - Parametri
Si stabilisce di assumere, indipendentemente dalla durata di ogni intervento formativo da realizzare, il seguente parametro contrattuale: l’ora di lezione si intende di 60 minuti.
La giornata di formazione/aula è comprensiva di tutte le prestazioni stabilite dagli articoli del presente capitolato.
La Presidenza nei casi in cui una giornata di formazione/aula venga fruita in frazioni di “ore”, corrisponde al fornitore metà del corrispettivo del parametro contrattuale.
Art.8 - Modalità di pagamento
Ai fini del pagamento, il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto che sarà stipulato. Qualora il prestatore di servizi aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dalla citata disposizione per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto viene risolto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La Presidenza può verificare, in occasione di ogni pagamento al fornitore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La fattura elettronica intestata a: Dipartimento per il personale - Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative - Servizio politiche formative, Xxx xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – codice fiscale 80188230587, riportante il numero di riferimento del contratto e il relativo CIG, può essere emessa secondo la seguente modalità:
• saldo dei corsi e delle ore effettivamente erogate nel periodo di riferimento.
Ai sensi dell’art.3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n.55 del 3 aprile 2013, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, si comunica il relativo codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) del Servizio politiche formative: L70ZHV
Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalla Presidenza, previa verifica ed approvazione della documentazione ricevuta, tramite emissione di mandato informatico su c/c bancario o postale, nel rispetto delle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per la pubblica amministrazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture elettroniche emesse dal fornitore e, comunque, subordinato a:
• esito positivo della verifica di regolare esecuzione di ciascun corso erogato;
• esito positivo della verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità (tre mesi dalla data del rilascio INPS/INAIL);
• esito positivo della verifica tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni (per importi superiori a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).
Documentazione (in formato pdf) da allegare alla fattura elettronica nonché gli ulteriori documenti richiesti dalla Presidenza:
• registro delle presenze;
• relazione dell’intervento formativo svolto con l’indicazione della valutazione ottenuta dai partecipanti e nominativo dei docenti.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Presidenza, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa spesa.
Art. 9 - Penali
Per ogni inadempimento non imputabile alla Presidenza, ovvero a causa di forza maggiore o a caso fortuito, il fornitore è tenuto a corrispondere una penale, ai sensi dell’art. 53 del DPCM 22 novembre 2010, da un minimo del 5% (cinque per cento) del valore del contratto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), fatto salvo il risarcimento del maggior danno ovvero la facoltà della Presidenza di provvedere mediante esecuzione del contratto.
Si considera inadempimento il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto e agli accordi intercorsi con la Presidenza in relazione ad ogni singolo corso.
In particolare si considera inadempimento:
- la mancata o ritardata sostituzione di un docente con altro di profilo equivalente previa trasmissione del curriculum vitae alla Presidenza;
- la mancata o ritardata trasmissione alla Presidenza della comunicazione di sostituzione del docente corredata dal curriculum vitae di docente con professionalità equivalente, entro il termine di 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data d’inizio del corso di formazione, al fine di ottenere la relativa autorizzazione;
- la variazione della sede concordata per lo svolgimento di un corso senza il preventivo accordo con la Presidenza;
Gli inadempimenti anzidetti danno diritto alla Presidenza di applicare le penali ovvero di poter recedere dal contratto.
Le penali vanno dedotte dalla rata di pagamento successivo alla definizione della procedura di contestazione.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui sopra, verranno immediatamente contestati con il mezzo più rapido (via fax oppure via e-mail) dalla Presidenza al fornitore, che, considerata la particolarità del servizio, ripristina l’esecuzione delle attività contrattuali. Il fornitore comunica in ogni caso le proprie deduzioni alla Presidenza entro 2 (due) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Presidenza, potranno essere applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà della Presidenza di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
Art. 10 – Efficacia
Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per il fornitore dal momento in cui viene presentata l'offerta, mentre lo sono per la Presidenza solo dopo la registrazione del contratto da parte dell’Ufficio di controllo.
Art. 11 - Obblighi del fornitore e riservatezza per la disciplina dei contratti
Il fornitore si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso il fornitore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
Il fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal vigente Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati). Il fornitore indica in sede di stipula del contratto gli incaricati del trattamento dei dati forniti dalla Presidenza. I medesimi saranno individuati dalla Presidenza, con atto del Dirigente Generale, quali incaricati del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.196/03 e successive modificazioni e integrazioni.
Il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento.
Il fornitore non può divulgare, comunicare o diffondere i dati dallo stesso acquisiti in ragione della attività di cui è aggiudicatario, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.
Il fornitore, al fine di ottenere un’ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l’onere di fornire sedi, mezzi, materiali e macchinari, mano d’opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dalla Presidenza.
Il fornitore dovrà comunicare preventivamente alla Presidenza l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.
Il fornitore ha l'obbligo di osservare, oltre il presente capitolato tecnico ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori e che abbiano comunque applicabilità con il servizio di cui trattasi. Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico del fornitore quindi comprese nel prezzo dell'appalto, come risulta dall'offerta del fornitore stesso.
Inoltre, il fornitore, nell'espletamento del servizio, si impegna a servirsi di personale esperto e qualificato, nel rispetto del C.C.N.L. di categoria per il personale impiegato e trattamenti equivalenti per il personale con contratti di collaborazione.
Art. 12 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato è integrato de iure
dalla normativa nazionale ed europea di riferimento.
Art. 13 - Foro competente
In caso di controversia giudiziaria il foro competente è quello di Roma.