INDICE
Regolamento di certificazione di prodotti biologici
in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008, 203/2012, 1235/2008 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti
INDICE
6 OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA 8
6.1 OPERATORI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE 8
6.2 Richiesta di ammissione al sistema di certificazione 9
6.3 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL’OPERATORE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL REG. (CE) 889/2008 11
6.4 VISITA DI AVVIO/Adesione 13
7 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA 14
7.1 NOTIFICHE DI VARIAZIONE 14
7.2 Riduzione o annullamento del periodo di conversione 15
7.3 DOCUMENTAZIONE AZIENDALE 16
7.3.1 SCHEDE DI REGISTRAZIONE 16
Aziende di produzione vegetale 16
AZIENDE DI PRODUZIONE ZOOTECNICA (COMPRESE LE AZIENDE APISTICHE) 17
AZIENDE DI PREPARAZIONE ALIMENTARE (COMPRESE LE PRODUZIONI VITIVINICOLE) 17
Aziende di produzione dei prodotti vitivinicoli 18
Aziende di commercializzazione e di importazione 18
REGISTRI CARTACEI O ELETTRONICI 18
7.3.2 QUALIFICA DEI FORNITORI 19
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9 MODALITÀ DI CONTROLLO ISPETTIVO IN PRODUZIONE BIOLOGICA 20
9.1.1 Visita di sorveglianza (Ordinaria annuale) 22
Visita straordinaria a CONTROLLO RINFORZATO 25
10. CAMPIONAMENTI ED ANALISI 26
11. Esito positivo della verifica del CDC – Documento giustificativo e certificato di conformità 28
12. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RILASCIATA DAL FORNITORE 29
13. UTILIZZO DEL LOGO COMUNITARIO E DEL NUMERO DI CODICE IDENTIFICATIVO DI CEVIQ 30
14. APPROVAZIONE RICETTE E Autorizzazione Di etichette 30
16. TRANSAZIONI E CERTIFICATI DI TRANSAZIONE 31
17. Disposizioni particolari per gli importatori 32
17.1 Importazione da paesi terzi 32
18. Non conformità e provvedimenti 34
18.1 GESTIONE DELLE INOSSERVANZE 35
18.2 GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ 35
18.3 GESTIONE DELLE INFRAZIONI 36
19. Impegno degli operatori per il mantenimento della certificazione 38
20. Passaggio ad altro Odc – liberatoria 39
22. Modifiche alle condizioni di certificazione 40
23.1 Reclami attinenti alL’ATTIVITÀ di ispezione 40
23.2 Reclami pervenuti all’operatore da parte della clientela 41
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1 SCOPO
Il presente Regolamento norma le procedure ai fini dell’ottenimento della certificazione di prodotti agricoli vegetali, animali e trasformati in conformità ai Regolamenti CE 834/2007, 889/2008 e 203/2012 da parte dell’Organismo di controllo CEVIQ.
2 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento si applica all’ attività di controllo e certificazione, ai sensi dell’art. 27 del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, sugli operatori che svolgono attività di:
- Produzione vegetale (compresa la raccolta spontanea, la produzione di sementi e di materiale per la propagazione vegetativa);
- Produzione zootecnica;
- Produzione di animali e alghe marine dell’acquacoltura;
- Preparazione di alimenti;
- Preparazione di mangimi;
- Produzione di prodotti vitivinicoli;
- Importazione da Paesi Extra-UE.
Gli operatori assoggettati al controllo di CEVIQ potranno utilizzare, nell’etichettatura dei prodotti, nei registri, nei documenti accompagnatori e fiscali, le indicazioni specifiche del prodotto oggetto di certificazione (denominazione “biologico” in aggiunta alle altre indicazioni dei prodotti, provenienza, filiera, denominazione d’origine protetta, indicazione geografica protetta, tipologia, colore, anno, varietà a seconda dello specifico prodotto) e i relativi loghi, previsti dalla normativa vigente.
3 RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento CE n. 834/2007 e sue successive modificazioni ed integrazioni di seguito denominato semplicemente Reg. CE 834/2007 | DM 16954 del 29/10/2010 Decreto Ministeriale n. 16954 del 29 ottobre 2010: Disposizioni per l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici |
Regolamento CE n. 889/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni di seguito denominato semplicemente Reg. CE 889/2008 | DM 15962 del 20/12/2013 Disposizioni per l’adozione di un elenco di “non conformità” riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono |
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applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 | |
Regolamento CE n. 1235/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni di seguito denominato semplicemente Reg. CE 1235/2008 | DM 18096 del 26/09/2014 Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformità, in attuazione dell'art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013 n. 15962. |
Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170 | DM 6793 del 18/07/2018 Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009 |
Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi | Regolamenti, circolari e prescrizioni di Accredia |
Completano la presente tabella tutte le disposizioni nazionali e regionali relative all’applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 e successivi regolamenti abrogativi |
4 TERMINI E DEFINIZIONI
Azienda idonea: azienda che soddisfa i requisiti per iniziare l’attività in biologico e quindi entrare nel sistema di controllo;
Azienda non idonea: azienda che non soddisfa i requisiti per iniziare l’attività in biologico e quindi entrare nel sistema di controllo;
Azione correttiva: azione intrapresa dall’Operatore per eliminare le cause di esistenti non conformità o altre situazioni / condizioni indesiderate al fine di prevenirne il ripetersi;
Campione: quantità di materiale da campionare, appartenente al medesimo appezzamento o partita, suddivisa in almeno quattro aliquote omogenee di quantità minima sufficiente alla determinazione analitica;
Certificato di conformità: documento contenente le informazioni minime previste dall’allegato VII del Decreto 18321/2012 che riporta l’elenco dei prodotti con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico, valido solo se allegato al Documento giustificativo così come previsto dall’art.7 del DM 18321;
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Certificato di transazione: Documento previsto per lo schema di certificazione Reg. CE 834/2007, ove si attesta che un quantitativo definito di prodotto, soggetto a transazione commerciale, è stato ottenuto conformemente alle norme vigenti sulla produzione biologica; emesso eccezionalmente dall’OdC anche a fronte di situazioni di sorveglianza che si collocano al di fuori degli ordinari piani di controllo. Il Certificato di transazione o di partita o di prodotto è emesso solo se il prodotto oggetto della transazione è presente sul Certificato di conformità in corso di validità dell’operatore;
Certificato di ispezione per l’importazione: documento attestante che un quantitativo definito di prodotto, oggetto di una spedizione da un Paese terzo verso la Comunità Europea, è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente in materia di agricoltura biologica (Reg. CE 834/2007 art.33.1d e Reg. CE 1235/08 allegato V);
Certificazione: Attestazione di terza parte, relativa a prodotti, processi, sistemi o persone;
Conformità: rispondenza di un prodotto e/o processo a requisiti specificati;
Conversione: il periodo di transizione dall’agricoltura convenzionale all’agricoltura biologica entro un determinato periodo, durante il quale sono applicate le disposizioni della produzione biologica;
Diffida: consiste nell’invito scritto a correggere – in tempi definiti - l’inosservanza rilevata ed a predisporre le opportune azioni correttive affinché l’evento non si ripeta. Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'organismo di controllo invia una diffida ultimativa scritta, assegnando un termine per l'adempimento, con l'avvertenza che, in caso di omesso adeguamento, sarà applicata la soppressione delle indicazioni biologiche;
Documento giustificativo: Il documento di cui all’art. 29 Reg. CE 834/2007 e all’articolo 6 del DM 18321/2012 emesso a tutti gli operatori assoggettati al sistema al controllo. La vigenza del documento giustificativo e l’emissione del correlato Certificato di Conformità di cui all’art. 7 del medesimo DM, abilitano l’operatore ad emettere dichiarazioni di conformità e quindi a definire biologici e/o in conversione i prodotti commercializzati sia tramite etichettatura sia tramite indicazioni sui documenti fiscali di vendita, avvisi, pubblicità, cartoncini, nastri, fascette ed ogni altro materiale che accompagna o si riferisca ad un prodotto conforme;
Esclusione dal sistema di controllo: consiste nel ritiro del Documento Giustificativo da parte di CEVIQ e nella cancellazione dall'elenco degli operatori biologici e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni per i prodotti, oggetto di non conformità, già immessi sul mercato;
Fasi della produzione, preparazione e distribuzione: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria dei prodotti vegetali, dei prodotti animali, dei prodotti agricoli trasformati, delle uve biologiche, all’appassimento, alla vinificazione all’imbottigliamento in caso di vino, al confezionamento, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e, se pertinenti, l’etichettatura, la pubblicità, le attività d’importazione, esportazione e subappalto;
Inosservanza: è un’inadempienza di lieve entità, priva di effetti prolungati nel tempo, che non compromette la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione aziendale e che non determina variazioni della forma giuridica dell’operatore o di conformità dei prodotti o di affidabilità dell’operatore. L'accertamento di una o più inosservanze comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, di una diffida scritta nei confronti dell’Operatore;
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Irregolarità: è un’inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell’impresa. L'accertamento di una o più irregolarità comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, previa diffida in caso di irregolarità sanabili, della soppressione delle indicazioni biologiche, in proporzione all'importanza del requisito violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari;
Infrazione: è un’inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell’Odc e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'operatore, della conformità dei prodotti e della affidabilità dell'operatore. L'accertamento di una o più infrazioni comporta l'applicazione, da parte dell’Organismo di controllo al quale è assoggettato l’operatore della sospensione della certificazione per una o più attività ovvero dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo; Laboratorio di prova: laboratorio d’analisi che opera conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, autorizzato dal MIPAAF e in possesso di accreditamento Accredia, per i metodi di prova aventi precisione e incertezza nei campi di misura che interessano CEVIQ;
MIPAAF: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Non Conformità: azione o situazione di inadempienza a quanto previsto dai regolamenti, accordi contrattuali e specificazioni tecniche per le produzioni biologiche; viene classificata secondo il principio della gradualità in inosservanza, irregolarità e infrazione;
Operatore: persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi, prodotti d’origine agricola vegetali o animali, o che effettua condizionamento, distribuzione e commercializzazione di tali prodotti, o che effettuano raccolta spontanea di prodotti vegetali. L’Operatore è l’unico responsabile della implementazione in azienda del metodo colturale biologico ed ha la responsabilità di garantire che i prodotti soddisfino i requisiti su cui è basata la certificazione;
Produzione biologica: l’impiego di metodi di produzione in conformità delle norme del Reg. (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;
Rapporto di prova: documento che presenta i risultati della prova analitica ed altre informazioni ad essa relative;
Reclamo: contestazione relativa all’attività di controllo e certificazione in merito ad azioni di CEVIQ, o relative ad Operatori, o relative ai prodotti certificati;
Relazione Tecnica o dichiarazione di impegno o dichiarazione integrativa alla notifica: dichiarazione di cui all’art.63 del Reg. CE 889/2008 relativa all’impegno dell’Operatore e alle misure concrete per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica e precauzionali per ridurre il rischio di contaminazione dei prodotti biologici;
Ricorso: Riesame dei provvedimenti adottati dagli organi decisionali dell’OdC;
Sistema di controllo: organizzazione di tutte le attività di controllo, delle regole e delle procedure per la valutazione della conformità al Reg. (CE) 834/2007;
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Soppressione Cautelativa delle indicazioni di conformità rese su prodotto biologico: consiste nel divieto, imposto all’operatore in via provvisoria, di commercializzazione nella filiera del biologico, solo nei casi di fondati sospetti di potenziale irregolarità/infrazione. Quando irrogata una soppressione cautelativa, il provvedimento deve indicare il termine (perentorio e non superiore a 15 giorni solari) entro cui l’operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura. La durata della misura cautelare non deve eccedere i 30 gg., eventualmente prolungabili– per giustificati e fondati motivi – per ulteriori 30 gg;
Soppressione delle indicazioni di conformità rese su prodotto biologico: comporta il divieto per l’Operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o dell’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità. Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche comporta l’applicazione del più grave provvedimento della sospensione della certificazione;
Sospensione della certificazione: consiste nel divieto posto all’operatore di commercializzare – per il periodo indicato nel provvedimento medesimo – i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica comporta, se pertinente, la soppressione delle indicazioni biologiche anche di prodotti, oggetto di non conformità, anche già immessi in commercio. Poiché la sospensione della certificazione è una misura attinente alle infrazioni (ossia inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo e la stessa affidabilità dell’operatore), tale provvedimento – di regola – si applica all’intera azienda tranne che l’operatore non provi – inoppugnabilmente – che oggettive evidenze consentono di limitarne la applicazione a una o più attività oppure ad una o più unità produttive. Nel periodo di sospensione l’Operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. CE 834/2007. Il mancato rispetto di una sospensione comporta l’applicazione del più grave provvedimento dell’esclusione dell’operatore dal sistema di controllo;
Unità di produzione: l'insieme delle risorse utilizzate per la produzione biologica, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per il settore di produzione in questione;
Visita ispettiva di avvio o di ingresso (entrata dell’Operatore nel sistema di controllo): sopralluogo che copre tutte le attività svolte dall’operatore a fronte di prima notifica, ai fini della determinazione dell’idoneità dell’operatore al regime di controllo CE della produzione biologica (può essere condotto in più momenti temporali);
Visita ispettiva ordinaria annuale (con preavviso o senza preavviso): sopralluogo programmato che copre tutte le attività svolte dall’operatore ai fini della determinazione del mantenimento dell’idoneità dell’operatore al regime di controllo CE della produzione biologica (può essere condotto in più momenti). Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all’operatore nel caso di controlli senza preavviso; Visita ispettiva supplementare (con preavviso o senza preavviso): sopralluogo programmato eseguito sulla base della valutazione del rischio aggiuntivo al controllo ordinario annuale. Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all’operatore nel caso di controlli senza preavviso;
Visita ispettiva straordinaria (con preavviso o senza preavviso): sopralluogo eseguito in aggiunta ai sopralluoghi programmati di cui sopra che copre anche parzialmente le attività svolte dall’operatore mirato e proporzionale all’obiettivo specifico del controllo stesso (es. verifica dell’efficacia di un’azione correttiva, richieste specifiche delle autorità competenti, a seguito di segnalazioni/sospetti di non conformità o OFIS, controlli previsti dai piani di sorveglianza rinforzati). Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all’operatore nel caso di controlli senza preavviso.
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5 PRESENTAZIONE DI CEVIQ
CEVIQ è un Organismo di certificazione nato con lo scopo di offrire un servizio di certificazione secondo i principi di indipendenza, trasparenza, terzietà, imparzialità e competenza in grado di accrescere la fiducia dei fornitori e dei clienti nei confronti del prodotto certificato, attestando la rispondenza dello stesso a norme volontarie o cogenti. Accreditato da Accredia, opera in conformità alla Norma Tecnica ISO/IEC 17065:2012 per lo schema di certificazione di prodotto da agricoltura biologica e opera nel rispetto delle norme previste dal Xxx. (XX) 000/0000 x.x.x..
XXXXX xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx (XX) via Bortolossi n. 1. Sono inoltre attive 2 unità locali presso: San Xxxx al Tagliamento (PN), xxx X. XXXXX 00/0 x Xxxxx xx Xxxxxxx (XX) piazza XXVII maggio 23.
L’attività di certificazione e controllo svolta da CEVIQ viene finanziata mediante le tariffe di controllo richieste agli operatori. Tali tariffe vengono definite su base oraria in funzione del n. di visite ispettive, campionamenti e attività d’ufficio (emissione certificati, pratiche di anticipi di conversione, etc.) e sono tali da garantire la copertura dei costi sostenuti per l’attività di certificazione e controllo.
Il tariffario per l’attività di certificazione biologica è approvato dal MIPAAF ed allegato al presente Regolamento e viene pubblicizzato attraverso il sito internet di CEVIQ (xxx.xxxxx.xx).
6 OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA
La richiesta di ingresso nel sistema di certificazione è inoltrata dagli Operatori che intendono ottenere la certificazione biologica di prodotti di cui al § 2.
6.1 OPERATORI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE
Possono richiedere la certificazione i produttori e i preparatori di prodotti agricoli che operano nel rispetto dei principi della produzione biologica.
I Produttori sono i conduttori, a qualunque titolo, di appezzamenti coltivati ai fini dell’ottenimento di prodotti di origine vegetale; rientrano in questa categoria anche gli allevatori e gli apicoltori.
I Preparatori (ovvero aziende di preparazione, industrie alimentari, mangimistiche distributori, importatori) sono operatori che, in conformità e/o equivalenza alla normativa vigente in materia di produzioni agroalimentari, svolgono operazioni di conservazione e/o di preparazione e/o distribuzione di prodotti agricoli, dei prodotti animali provenienti da filiere zootecniche, il condizionamento, il magazzinaggio, o immettono/commercializzano tali prodotti sul mercato all’interno dell’ dell’Unione Europea, e/o apportano modifiche all’etichettatura relativamente alla presentazione del metodo biologico.
Rientrano in questa categoria anche la vendita al dettaglio di prodotto sfuso e/o preincartato o la commercializzazione ovvero tutte le operazioni previste dai Regg. CE 834/07, 889/08, 1235/08 e s.m. ed integrazioni.
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6.2 RICHIESTA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE
L’operatore che opera nel rispetto dei requisiti della produzione biologica fa richiesta di ammissione al sistema di controllo.
La richiesta deve essere formalizzata tramite il caricamento delle notifiche attraverso i sistemi informatici regionali o attraverso il SIB secondo le disposizioni del DM n. 2049 del 1° febbraio 2012 attraverso i centri di assistenza agricola che provvedono ad inoltrare la richiesta all’OdC.
CEVIQ acquisisce le richieste di ingresso al Sistema di Controllo da qualsiasi operatore, senza alcuna discriminazione, e provvede alla valutazione della documentazione presentata.
CEVIQ ha l'obbligo di rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosità.
Una volta pervenuta la notifica, CEVIQ provvede ad inviare all’operatore una lista di documenti richiesti per poter iniziare l’iter di assoggettamento al sistema che si completerà successivamente alla prima visita ispettiva detta di ”avvio” se le condizioni in essere dell’azienda verranno ritenute conformi al metodo di certificazione biologica. Al mancato reperimento di detta documentazione richiesta, è facoltà di CEVIQ respingere la richiesta di notifica.
I documenti richiesti all’operatore sono i seguenti:
o il “contratto di adesione” che va riconsegnato all’OdC debitamente sottoscritto,
o foglio attestante la consegna e il recepimento del presente REG-BIO, sottoscritto per accettazione
o documento di identità del titolare o rappresentante legale dell’azienda ed eventuali deleghe per l’eventuale gestione degli audit da parte di terze persone con documento d’identità del soggetto delegato
o dichiarazione di impegno dell’operatore e descrizione delle misure che l’Operatore intende adottare ai
sensi dell’art. 63 del Reg. (CE) 889/2008 (vedi paragrafo successivo)
o Programma annuale di produzione (PAP): come stabilito dal Decreto 09/08/2012 n. 18321 il PAP è specifico per ogni attività svolta e precisamente:
✓ PAPV: produzioni vegetali;
✓ PAPZ: produzioni zootecniche;
✓ PAPA: produzioni d’acquacoltura;
✓ PAP: preparazioni;
✓ PAI: importazioni.
Il PAP deve essere presentato entro 30 gg lavorativi dalla data di presentazione della prima notifica (accesso al sistema) e delle notifiche di variazione e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per l’anno in corso o secondo quanto stabilito da norme attuative (comunitarie, nazionali, regionali).
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Questo documento dovrà essere aggiornato ogni volta ci siano delle variazioni nel piano colturali (semine non fatte, stime produzioni sbagliate, variazioni possesso superfici, etc.).
Le aziende che svolgono esclusivamente attività in conto terzi sono esentate dalla presentazione del PAP.
o attivazione alla piattaforma GEREM per le registrazioni aziendali e per la consultazione del fascicolo
“bio”
o Informativa della Privacy
Inoltre:
AZIENDE DI PRODUZIONE VEGETALE
Oltre i documenti previsti per tutte le aziende, dovranno allegare:
- estratto delle mappe catastali o foto aeree relative alle particelle notificate.
AZIENDE DI PRODUZIONE ZOOTECNICA
Oltre i documenti previsti per tutte le aziende, dovranno allegare:
- Planimetrie delle stalle e dei paddock (ove previsti)
- Autorizzazioni sanitarie
- Piano di reperimento degli alimenti (informazione eventualmente reperibile in Dichiarazione di impegno o Relazione Tecnica)
- Piano sanitario zootecnico (informazione eventualmente reperibile in Dichiarazione di impegno o Relazione Tecnica)
AZIENDE APISTICHE
Oltre i documenti previsti per tutte le aziende, dovranno allegare:
- registro annuale delle postazioni apistiche (in presenza di nomadismo);
- planimetrie o foto aeree della localizzazione delle postazioni apistiche;
- evidenze documentali della conformità delle postazioni apistiche di cui all’articolo 13 del Reg 889/2008 (solo in caso di attività di nomadismo);
- denuncia all’autorità competente del numero di arnie allevate;
- eventuale dichiarazione dell’attività di impollinazione conto terzi;
- copia del manuale di autocontrollo ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004; 853/2004 e 183/2005 afferente all’attività di laboratorio (eventualmente del terzista).
AZIENDE DI PREPARAZIONE ALIMENTI e di PRODUZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI
Oltre i documenti previsti per tutte le aziende, dovranno allegare:
- autorizzazione sanitaria, DIA, SCIA o NIA e relativa evidenza dell’avvenuta spedizione all’Autorità Competente (si applica anche agli Operatori di cui sopra che effettuano la sola commercializzazione dei prodotti);
- planimetrie delle strutture e dei locali adibiti allo stoccaggio, magazzinaggio, importazione, conservazione e preparazione (e/o trasformazione) con dislocazione degli impianti;
- copia del manuale di autocontrollo ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004; 853/2004 e 183/2005.
Data | Rev. | Descrizione | Approvato |
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AZIENDE DI IMPORTAZIONE
Oltre i documenti previsti per tutte le aziende, dovranno allegare:
- planimetrie relative agli immobili dichiarati con dislocazione degli impianti;
- lo statuto e l’atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;
- dichiarazione sostitutiva attività commerciali (nota MIPAAF n.59108 del 30.07.2014):
- attivazione al portale TRACES e iscrizione all’albo nazionale degli importatori;
- copia del manuale di autocontrollo ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004; 853/2004 e 183/2005.
Le aziende che effettuano più attività ad integrazione della notifica devono presentare la documentazione propria di ogni tipologia.
CEVIQ, acquisita la documentazione di cui sopra, contatta l’azienda e programma la visita ispettiva di adesione. La richiesta di ammissione si ritiene accolta con l’avvenuta programmazione della visita ispettiva di adesione.
La notifica di assoggettamento al sistema di controllo e certificazione di CEVIQ implica per l’operatore l’impegno senza nessuna ulteriore manifestazione di consenso, di:
- consentire al personale incaricato dall’OdC l’accesso ai siti aziendali (nessuno escluso) ed alla documentazione comunque afferente alle attività oggetto di certificazione;
- accettare il tariffario dei servizi resi approvato dai competenti uffici del MIPAAF e pubblicato sul sito web xxx.xxxxx.xx;
- corrispondere i compensi dovuti a CEVIQ sulla base di suddetto tariffario.
6.3 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL’OPERATORE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL REG. (CE) 889/2008
Tale documento deve prevedere ed includere:
a) una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività con dettaglio dei siti produttivi, degli eventuali stabilimenti o unità locali, dell’attività svolta in relazione al prodotto certificato;
b) tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e /o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;
c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati;
d) misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore;
e) le misure concrete attivate per il rispetto della normativa comunitaria in materia di produzione biologica nonché i relativi punti critici di controllo al fine di verificarne l’efficacia;
f) qualora l’operatore ricorra a stabilimenti terzi (stabilimenti di vinificazione/imbottigliamento, frantoi, molini, ecc.) questi, se non sono già assoggettati autonomamente al sistema di controllo, devono essere notificati dall’operatore stesso come proprie unità di lavorazione.
L’operatore in questo caso deve fornire a CEVIQ copia del contratto sottoscritto con lo stabilimento terzo, nel quale risultino almeno i seguenti elementi:
▪ l'impegno da parte dell'operatore terzo ad effettuare le operazioni di trasformazione, oggetto del contratto, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunitari in materia di agricoltura biologica;
Data | Rev. | Descrizione | Approvato |
21/05/2021 | 3 | Revisione completa del documento | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
• l'impegno a consentire libero accesso al personale incaricato da CEVIQ ai luoghi ed alla documentazione relativa alla lavorazione in oggetto.
Tale dichiarazione deve contenere inoltre l'impegno dell'operatore a:
a) effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica;
b) accettare, in caso di infrazione o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica;
c) informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione;
d) accettare, qualora l’operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
e) accettare, qualora l’operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all’autorità o all’organismo di controllo successivo;
f) accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l’autorità competente e l’autorità o l’organismo di controllo;
g) accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni;
h) accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o le autorità/organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o appaltatori.
Ed ancora:
a) accettare che gli organismi di certificazione si scambino informazioni in merito alle attività di controllo effettuate;
b) dare libero accesso alle strutture aziendali all’ente di certificazione; l’accesso dell’ente di accreditamento al fine di esperire le verifiche in accompagnamento all’ente di certificazione, dovrà formare oggetto di autorizzazione espressa da parte dell’operatore assoggettato al controllo;
c) informare CEVIQ su qualsiasi evento che interessi i prodotti oggetto di certificazione, che ne possa pregiudicare la conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Se del caso, la descrizione e le misure previste dalla dichiarazione di impegno dell’operatore possono costituire parte integrante di un sistema di qualità predisposto dall'operatore. In ogni caso la dichiarazione andrà aggiornata ad ogni modifica della situazione aziendale iniziale (aumento/diminuzione della superficie condotta, inserimento nuova attività, nuove strutture, inserimento terzista non certificato, lavorazione prodotti/colture/animali promiscui, cambio di macrouso, etc.).
La dichiarazione di impegno dell’operatore è verificata dall'organismo di controllo nel corso della prima visita ispettiva utile. L’ispettore eventualmente stende una relazione nella quale vengono segnalate le eventuali carenze e non conformità alle norme di produzione biologica. L’operatore in tale eventualità controfirma la relazione e adotta le misure correttive necessarie.
Data | Rev. | Descrizione | Approvato |
21/05/2021 | 3 | Revisione completa del documento | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Solo a seguito della richiesta dell’Azienda di essere assoggettata al controllo e la valutazione positiva dei documenti in precedenza ricevuti, CEVIQ pianifica ed esegue una verifica ispettiva i cui obiettivi sono:
• Verificare, qualora presenti, l’idoneità delle colture alla produzione biologica e le modalità della loro conduzione agronomica, VISIONANDO ANCHE LE EVENTUALI PARTICELLE CONVENZIONALI con particolare attenzione a terreni siti in altre località e/o Regioni;
• Verificare, qualora presenti, l’idoneità degli allevamenti alla produzione biologica;
• Verificare l’estensione dell’analisi HACCP ai rischi di contaminazione tra produzione biologica e convenzionale, redatto ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, laddove applicabile ovvero implementazione della Relazione Tecnica;
• Verificare esistenza dell’autorizzazione sanitaria, o di documento equivalente, relativa ai locali destinati all’attività produttiva;
• Verificare il sistema gestionale atto alla separazione delle produzioni in senso spaziale o temporale quando in azienda vi sia contemporanea presenza anche di produzioni convenzionali (non realizzate secondo i requisiti della produzione biologica);
• Verificare l’idoneità dei locali, delle attrezzature, delle operazioni di trasformazione anche per
l’impiego delle sostanze ammesse;
• Verificare la rintracciabilità ed i bilanci di massa delle produzioni biologiche;
• Verificare la veridicità di quanto descritto nella Relazione Tecnica di cui al paragrafo precedente;
• Verificare la congruenza della Notifica e del Programma annuale di produzione/preparazione produzione/preparazione visionando tutte le unità produttive aziendali e attività anche convenzionali;
A tale scopo l’Azienda deve comunque mettere a disposizione degli Ispettori di CEVIQ la seguente documentazione, se pertinente con le attività svolte:
• Notifica e Programma annuale;
• Relazione Tecnica (o dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 63 del Reg. (CE) 889/2008);
• Documenti di acquisto mezzi tecnici per la produzione e difesa agricola;
• Eventuali registrazioni cogenti già previste a norma di legge; materie prime, colturale, vendite, reclami, localizzazione apiari, vedasi § 7.3.1
• Registro dei farmaci veterinari se pertinenti;
• Planimetria e/o mappe catastali, se pertinenti;
• Autorizzazione sanitaria o documento equivalente per i locali di produzione se pertinenti;
• Diagramma di flusso HACCP della trasformazione, se pertinente.
Per consentire l’esecuzione della visita ispettiva, in particolare quella di avvio/adesione, l’Azienda consente l’accesso al personale di CEVIQ a tutte le aree, locali e siti produttivi aziendali. In presenza di operatori che gestiscono più unità produttive addette anche alla produzione convenzionale e non biologica l’Azienda consente che le visite siano effettuate anche nelle unità convenzionali ivi compresi i locali di magazzinaggio dei mezzi di produzione.
Data | Rev. | Descrizione | Approvato |
21/05/2021 | 3 | Revisione completa del documento | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
In sede di visita di avvio verranno spiegate le modalità di compilazione dei registri telematici se compilata l’iscrizione alla piattaforma Gerem o su richiesta dell’Operatore, verranno consegnati i registri cartacei di CEVIQ che verranno controllati e vidimati da CEVIQ nel corso delle visite da parte del tecnico ispettore incaricato.
Nel corso della visita l’Ispettore di CEVIQ – raccoglie/conferma i dati che serviranno all’ufficio biologico per l’individuazione della classe di rischio dell’azienda in base all’RT 16 (u.r.) di Accredia.
L’ufficio biologico in base all’analisi dei rischi (u.r.) - provvederà a definire il numero di visite e dei prelievi relativi ai campioni di prodotto oggetto di certificazione secondo la PR-13 (u.r.).
L’esecuzione della visita ispettiva avviene mediante la verifica del rispetto dei requisiti della produzione biologica; l’evidenza dell’attività è formalizzata attraverso la compilazione del verbale modello MD PR13_ _ verifica BIO di cui una copia cartacea o elettronica è rilasciata al rappresentante dell’azienda o suo delegato e nello stesso, la Controparte può rendere dichiarazioni a propria tutela.
Se un operatore vuole certificare più attività produttive (prod. Vegetale, zootecnica, preparazione, etc.) viene compilato un verbale per ogni attività.
L’esito positivo dell’Ispezione Iniziale è sancito, nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della notifica, dal Comitato di Certificazione di CEVIQ che rilascia il Documento giustificativo così come previsto dall’articolo 29 del regolamento (CE) 834/2007 (documento di durata triennale) e, su richiesta dell’operatore e se ne sussistono i requisiti, il Certificato di conformità. Il certificato di conformità è il documento nel quale vengono riportati i prodotti che l’Operatore è intenzionato a vendere ed è valido solo se allegato al documento giustificativo aggiornato (i documenti hanno la stessa data di scadenza) e autorizza l’operatore ad utilizzare nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico.
La data ufficiale di ingresso al sistema di certificazione biologica corrisponde alla data di presentazione della notifica.
7 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA
Qualora l’Operatore già a controllo introduca nuove attività di produzione, terreni o effettui modifiche alle attività già comunicate (un aumento o diminuzione del numero di attività, inserimento nuove strutture, aumento o diminuzione di superficie condotta - variazione metodo di produzione, aumento o diminuzione Unità Produttive zootecnia - variazione metodo di produzione, cambio dell'ODC di riferimento, cambio di macrouso, inserimento terzista non certificato, etc.), esso ha l’obbligo di presentare, entro 30 giorni dalle modifiche, una notifica di variazione.
L’Operatore ha inoltre l’obbligo di presentare un nuovo PAP (per ogni comparto presente in notifica) entro 30 gg dalla data di notifica di variazione e di inviare a CEVIQ una nuova dichiarazione di impegno (art.63 del Regolamento (CE) 889/2008) (per ogni comparto presente in notifica) completa delle attività subentrate.
CEVIQ, una volta ricevuta la notifica di variazione, i PAP e la nuova dichiarazione di impegno, provvede ad esaminare tali documenti.
Data | Rev. | Descrizione | Approvato |
21/05/2021 | 3 | Revisione completa del documento | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Se le modifiche introdotte vengono considerate sostanziali (aumento della superficie condotta ≥30%, inserimento nuova attività, nuove strutture, inserimento terzista non certificato, lavorazione prodotti/colture/animali promiscui, cambio di macrouso, etc.), CEVIQ predispone una visita ispettiva straordinaria presso l’Operatore.
Una volta ricevuto il verbale ispettivo e riesaminata la pratica, tutta la documentazione sarà oggetto di delibera del Comitato di Certificazione il quale procederà con l’emissione di un nuovo Documento Giustificativo di cui all’art. 6 del DM 18321 e se sussistono i requisiti, anche del Certificato di Conformità come da art. 7 dello stesso Decreto.
Qualora invece la notifica riguardi solo modifiche non sostanziali quali:
- introduzione di strutture già accertate in sede di controllo presso l’Operatore;
- introduzione dell’attività di sola etichettatura;
- allineamento al fascicolo aziendale senza variazioni di rilievo;
l’ufficio biologico sottoporrà alla delibera del Comitato di Certificazione solamente la notifica di variazione insieme alla nuova dichiarazione di impegno (art. 63 del reg (CE) 889/2008) presentata dall’operatore, senza la necessità di eseguire ulteriori visite ispettive.
7.2 RIDUZIONE O ANNULLAMENTO DEL PERIODO DI CONVERSIONE
Gli operatori biologici già a controllo possono richiedere la riduzione o annullamento del periodo di conversione dei terreni notificati che non abbiano ancora terminato il periodo di conversione previsto dai regolamenti comunitari se già rispondenti ai requisiti dell’agricoltura biologica.
Tale richiesta deve essere prima presentata all’ufficio biologico di CEVIQ che procederà:
1) a raccogliere i documenti necessari alla richiesta del riconoscimento retroattivo
L’Operatore deve infatti allegare alla richiesta di cui sopra:
- una descrizione delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati;
- la documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/08 antecedentemente alla data di notifica (Es. schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici o da perizie tecniche ed ogni altra evidenza utile)
2) ad incaricare un tecnico ispettore ad effettuare una visita ispettiva presso l’azienda dell’Operatore per verificarne le caratteristiche ed eventualmente procedere ad un campionamento di terreno e/o parti vegetali delle colture in essere, procederà a deliberare la possibilità di richiesta dell’anticipo o annullamento del periodo di conversione.
Una volta ricevute le evidenze di cui sopra, il Comitato di Certificazione di CEVIQ procederà ad analizzarle, a valutarne la completezza e la rispondenza ai requisiti e a deliberare un parere positivo o negativo alla richiesta inoltrata dall’Operatore.
Parere positivo:
CEVIQ provvederà ad inoltrare la relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto di richiesta ed il parere positivo del Comitato di Certificazione alla Regione o provincia autonoma di competenza.
Data | Rev. | Descrizione | Approvato |
21/05/2021 | 3 | Revisione completa del documento | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
In seguito alla comunicazione di accettazione o in assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni o Provincie autonome entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, CEVIQ provvederà al cambio della qualifica delle particelle oggetto di richiesta di riduzione/annullamento del periodo di conversione e successivamente il Comitato di Certificazione emetterà un nuovo Documento giustificativo.
Parere negativo:
CEVIQ informerà l’Operatore sulla propria posizione e inoltrerà ugualmente tutta la documentazione alla Regione o provincia autonoma di competenza, rimandando alla medesima il giudizio finale.
Gli Operatori biologici hanno l’obbligo di annotare tutte le operazioni riguardanti i prodotti biologici o in conversione su appositi registri, oppure su registri obbligatori già utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purché tali schede contengano le informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore biologico.
L’Operatore che effettua più attività (ad es. produzione vegetale e produzione zootecnica) deve conservare la registrazione prevista per ogni singola attività.
I registri devono essere conservati e tenuti aggiornati dall’Operatore e devono essere messi a disposizione dell'OdC e dell’Autorità Competente.
A seconda delle tipologie di aziende, i documenti da conservare e aggiornare sono:
AZIENDE DI PRODUZIONE VEGETALE
Registro materie prime: deve contenere l’origine, la natura, la quantità della materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.
Registro operazioni colturali: deve contenere l’impiego dei mezzi tecnici (prodotti di difesa, mezzi tecnici, ecc.) e le operazioni agronomiche effettuate con specificata la tipologia, la data, la quantità e gli appezzamenti su cui tali operazioni vengono effettuate.
Registro vendite deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce dall’azienda.
Lista dei fornitori: deve riportare i nominativi delle aziende che hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg. CE 834/2007 s.m.i. con i riferimenti identificativi del documento giustificativo e certificato di conformità acquisiti in copia e specificare l’intervallo di validità degli stessi per monitorarne le scadenze.
Dichiarazione del venditore: redatto secondo il modello riportato nell’allegato XIII del Reg. CE 889/2008 e deve attestare che i prodotti diversi da alimenti o mangimi, e in particolare le sementi convenzionali in regime di deroga, eventualmente acquistate da terzi, non sono state ottenute o derivate da OGM.
Richiesta di deroga: Stampa della richiesta di deroga (se effettuata) con evidenza della lista in cui ricade la varietà richiesta in deroga ed eventuali note.
Registro reclami: deve riportare eventuali reclami sui prodotti dell’azienda da parte delle aziende clienti.
Data | Rev. | Descrizione | Approvato |
21/05/2021 | 3 | Revisione completa del documento | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
AZIENDE DI PRODUZIONE ZOOTECNICA (COMPRESE LE AZIENDE APISTICHE)
Registro materie prime: deve contenere l’origine, la natura, la quantità e l’impiego di ogni materiale, materia prima, mezzo tecnico che entra nel ciclo produttivo, sia di origine aziendale che extraziendale.
Registro vendite: deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto, tal quale o trasformato, che esca dal ciclo produttivo. Nel caso di movimentazione di animali per lotti, il registro aziendale può sostituire il registro vendite. Può essere costituito da DDT o altri documenti di accompagnamento fascicolati, numerati e vidimati.
Registro aziendale: ai sensi del DPR 317/96, strumento di registrazione della mobilità degli animali. Nel caso di movimentazione di animali per lotti, il registro aziendale può sostituire il registro vendite.
Registro dei Trattamenti sanitari: (art. 15 D. Lgs. 158/06 – Art.79 X.X.xx. 193/06), deve contenere i trattamenti veterinari effettuati con data, identificativo degli animali trattati, i farmaci veterinari utilizzati e i tempi di sospensione.
Lista dei fornitori: deve riportare i nominativi delle aziende che gli hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg. CE 834/2007 s.m.i. con i riferimenti identificativi del documento giustificativo e certificato di conformità acquisiti in copia e specificare l’intervallo di validità degli stessi per monitorarne le scadenze.
Registro reclami: deve riportare eventuali reclami sui prodotti dell’azienda da parte delle aziende clienti. Scheda operazioni apistiche: deve riportare tutte le operazioni effettuate sugli apiari, con identificazione apiario, data ed eventuali quantità.
Scheda localizzazione apiari: deve riportare la localizzazione degli apiari con identificazione degli apiari latitudine e longitudine.
Scheda produzioni apistiche: deve riportare tutti i prodotti dell’alveare, data e quantità.
Registro annuale delle postazioni (RAP): vi è registrata la situazione degli apiari in caso di nomadismo. L’Operatore è obbligato ad aggiornarlo con cadenza quindicinale e deve accompagnarlo da una cartografia descrittiva. Deve riassumere la consistenza e la dislocazione degli alveari, il carico e lo scarico delle cassette, la durata e modalità del trasporto, il periodo di permanenza, il periodo di conversione e la tipologia di prodotti ottenuti.
AZIENDE DI PREPARAZIONE ALIMENTARE (COMPRESE LE PRODUZIONI VITIVINICOLE)
Registro materie prime: deve contenere l’origine, la natura, la quantità e la materia prima, sia di origine aziendale che extraziendale.
Registro di preparazione prodotto: deve contenere l’origine, la natura e la quantità e l’impiego di ogni materiale, materia prima, mezzo tecnico che entra nel processo di trasformazione.
Registro vendite: deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto venduto.
Lista dei fornitori: deve riportare i nominativi delle aziende che gli hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg. CE 834/2007 s.m.i. con i riferimenti identificativi del documento giustificativo e certificato di conformità acquisiti in copia e specificare l’intervallo di validità degli stessi per monitorarne le scadenze.
Dichiarazione del venditore: redatto secondo il modello riportato nell’allegato XIII del Reg. CE 889/2008 e deve attestare che i prodotti diversi da alimenti o mangimi, in particolare gli additivi, i coadiuvanti di processo e le preparazioni di microrganismi eventualmente acquistati da terzi, non sono stati ottenuti o derivati da OGM.
Data | Rev. | Descrizione | Approvato |
21/05/2021 | 3 | Revisione completa del documento | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Inventario delle materie prime e dei prodotti trasformati: riepilogo trimestrale delle giacenze di materie prime e di prodotti finiti.
Registro reclami: deve riportare eventuali reclami sui prodotti dell’azienda da parte delle aziende clienti.
N.B. Tutte le aziende di preparazione alimentare, comprese le produzioni vitivinicole, che effettuano lavorazioni promiscue (prodotto biologico e convenzionale) hanno l’obbligo di comunicare a CEVIQ entro 48 ore prima l’inizio della lavorazione di prodotto biologico/conversione.
AZIENDE DI PRODUZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI
In aggiunta ai documenti sopra riportati, gli Operatori che hanno notificato l’attività di vinificazione, devono conservare e tenere aggiornati i registri di vinificazione come previsto dal regolamento (CE) 436/2009 che sostituiscono di fatto, il Registro di preparazione prodotto.
AZIENDE DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI IMPORTAZIONE
Registro materie prime: deve contenere l’origine, la natura, la quantità e la materia prima, sia di origine aziendale che extraziendale.
Registro vendite: deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce.
Lista dei fornitori: deve riportare i nominativi delle aziende che gli hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg.CE 834/2007 s.m.i. con i riferimenti identificativi del documento giustificativo e certificato di conformità acquisiti in copia e specificare l’intervallo di validità degli stessi al fine di monitorarne le scadenze.
Registro reclami: deve riportare eventuali reclami sui prodotti dell’azienda da parte delle aziende clienti.
Oltre a questi registri l’azienda che effettua attività di importazione deve tenere a disposizione dell’OdC copia cartacea dei certificati di ispezione (COI) riportante la vidima dell’ufficio delle dogane (compilazione sezione 20), firmato dal primo consegnatario del prodotto (Sezione 21).
REGISTRI CARTACEI O ELETTRONICI
I registri indicati possono essere redatti sia su supporto cartaceo che informatico, in tal caso devono poter essere stampati e vidimati al momento dell’ispezione.
L’operatore ha anche la possibilità di utilizzare altri registri obbligatori già utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purché contengano le informazioni necessarie e previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore biologico (ai sensi dell’art.9 comma 2 lettera f D.Lgs n.20/2018). Tutte le tipologie di registri cartacei verranno controllati da parte del tecnico ispettore incaricato nel corso delle visite ispettive.
CEVIQ dà la possibilità agli Operatori di poter usufruire della piattaforma informatica GEREM previa richiesta di attivazione all’OdC per mantenere tali registrazioni.
In tale piattaforma l’Operatore può mantenere le registrazioni delle
- Materie prime (sez. Scheda materie prime)
- Operazioni colturali (sez. Registro colturale)
Data | Rev. | Descrizione | Approvato |
21/05/2021 | 3 | Revisione completa del documento | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
- Vendite (sez. Scheda Vendite)
- Fornitori e acquirenti (sez. Operatori, fornitori e acquirenti)
- Approvazione ricette
- Approvazione etichette
- Scheda preparazione prodotti
Sempre in Gerem l’Operatore potrà mantenere e visionare, nella sezione Documenti caricati, tutta la documentazione inerente la sua azienda (visite ispettive, certificati, etc.).
Sul sito xxx.xxxxx.xx si possono trovare le istruzioni per la compilazione dei registri.
I registri cartacei invece possono essere richiesti all’ufficio biologico di CEVIQ scrivendo all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxx.xx.
La documentazione fiscale o contrattuale relativa agli acquisti, alle vendite e alle prestazioni di servizi deve essere conservata in originale o in copia assieme ai certificati di conformità che ne attestino la conformità al metodo biologico.
Ove necessario ai fini della raccolta di evidenze oggettive necessarie ai fini della certificazione, l’operatore è tenuto ad esibire, a semplice richiesta dell’OdC o di un tecnico ispettore, tutta la contabilità aziendale anche eccedente quella attinente l’attività di operatore biologico.
Gli Operatori devono definire nella dichiarazione d’impegno di cui all’art. 63 del Reg. CE 889/2008 le proprie procedure di qualifica dei fornitori.
La qualifica del fornitore deve prevedere obbligatoriamente la verifica del Documento Giustificativo e del collegato Certificato di Conformità al momento della qualifica iniziale e periodicamente con una frequenza definita dall’operatore e dichiarata nella dichiarazione di impegno al momento dei conferimenti delle forniture.
CEVIQ provvederà a valutare l’efficacia di tale procedura tenendo conto della classe di rischio attribuita all’operatore.
La verifica dei documenti di certificazione del fornitore deve avvenire attraverso il riscontro degli stessi sul portale SIAN xxx.xxxx.xx (area servizi/consultazioni/elenco degli Operatori Biologici), oppure sui siti dei singoli Organismi di controllo e con la stampa e archiviazione in azienda di detti documenti di certificazione. In caso di acquisti effettuati direttamente da produttori agricoli, l’Operatore deve effettuare il controllo della congruità delle quantità acquistate con le superfici riportate nei Documenti Giustificativi o nei PAPV dei fornitori.
Ogni attività di qualifica dei fornitori deve essere mantenuta registrata e conseguentemente conservata.
Al momento dell’assoggettamento l’ufficio, in seguito alle risultanze della documentazione e della visita di avvio e a seconda dei fattori di rischio che sono specifici per ciascuna delle tipologie di attività, conferisce una classe di rischio per ogni attività dell’Operatore in base ai parametri dell’XX -00 di Accredia.
Data | Rev. | Descrizione | Approvato |
21/05/2021 | 3 | Revisione completa del documento | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
La pianificazione dei controlli e dei campionamenti (programma annuale di controllo) è programmata da CEVIQ in funzione dei valori di rischio che un operatore produca e/o commercializzi prodotti non conformi.
La frequenza minima annuale di controlli viene fissata su tre gruppi, come di seguito indicati:
• Gruppo 1: attività a basso rischio per i quali si esegue un controllo ordinario
• Gruppo 2: attività a medio rischio per i quali si eseguono un controllo ordinario ed un controllo supplementare annuale preferibilmente non annunciato
• Gruppo 3: attività ad alto rischio per i quali si eseguono un controllo ordinario e due controlli supplementari annuali (di cui uno deve essere svolto senza preavviso)
In aggiunta al sistema di calcolo e ai fattori di rischio previsti sopra, si precisa che:
- l’emissione di una irregolarità (Non Conformità) deve portare l’operatore ad una classe di rischio superiore e pertanto il livello di sorveglianza per l’anno successivo deve aumentare;
- l’emissione di una infrazione (ad esclusione del mancato pagamento) porta l’operatore in classe di rischio alta e manterrà questa tipologia di classe per un periodo minimo di due anni;
- le Non Conformità sul prodotto non direttamente imputabili all’operatore, art. 11 comma 3 del DM 15962 del 20 Dicembre 2013, non rientrano nel calcolo del rischio.
Alla pianificazione dei controlli è associato un programma di campionamento elaborato in funzione dei valori di rischio che un operatore produca e/o commercializzi prodotti non conformi, fissato in base ad una frequenza minima annuale di prelevamento/analisi, così come di seguito indicato:
• Gruppo 1: operatori a basso rischio per i quali di norma non si programmano analisi se non per ottenere il massimo del 5% della popolazione del gruppo (intesa come il numero tot. degli operatori assoggettati)
• Gruppo 2: operatori a medio rischio per i quali si esegue una analisi su un numero di operatori pari almeno alla radice quadrata della popolazione del gruppo (intesa come il numero tot. degli operatori assoggettati)
• Gruppo 3: operatori ad alto rischio per i cuori si esegue almeno una analisi sul 100% della popolazione del gruppo (intesa come il numero tot. degli operatori assoggettati)
La popolazione del gruppo è il n. di operatori assoggettati.
Qualora nell’applicazione dei criteri sopra riportati, il programma annuale dei controlli non raggiunga il minimo previsto dal Reg. CE 889/2008 e s.m.i., il programma sarà integrato fino al raggiungimento di quanto previsto dal predetto regolamento, sempre considerando l’analisi dei rischi.
Il programma annuale di controllo entro il 31 gennaio di ogni anno e ogni qualvolta si verifichi una variazione, pari al 10%, del numero di operatori controllati viene trasmesso al MIPAAF.
9 MODALITÀ DI CONTROLLO ISPETTIVO IN PRODUZIONE BIOLOGICA
La visita ispettiva della produzione biologica è classificabile secondo le seguenti tipologie:
- Avvio (sopralluogo che copre tutte le attività svolte dall’operatore a fronte di prima notifica, ai fini della determinazione dell’idoneità dell’operatore al regime di controllo CE della produzione biologica (vedasi § dedicato)
Data | Rev. | Descrizione | Approvato |
21/05/2021 | 3 | Revisione completa del documento | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
- Ordinario annuale (con preavviso o senza preavviso): sopralluogo programmato che copre tutte le attività svolte dall’operatore ai fini della determinazione del mantenimento dell’idoneità dell’operatore al regime di controllo CE della produzione biologica. Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all’operatore nel caso di controlli senza preavviso;
- Supplementare (con preavviso o senza preavviso) chiamata a Gerem e nei verbali a campione/straordinaria: sopralluogo programmato eseguito sulla base della valutazione del rischio aggiuntivo al controllo ordinario annuale e in base a modifiche sostanziali dell’azienda. Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all’operatore nel caso di controlli senza preavviso
- Straordinaria (con preavviso o senza preavviso) chiamata a Gerem e nei verbali sempre a campione/straordinaria: sopralluogo eseguito in aggiunta ai sopralluoghi programmati di cui prima che copre anche parzialmente le attività svolte dall’operatore mirato e proporzionale all’obiettivo specifico del controllo stesso (es. verifica dell’efficacia di un’azione correttiva, richieste specifiche delle autorità competenti, a seguito di segnalazioni/sospetti di non conformità o OFIS, controlli previsti dai piani di sorveglianza rinforzati). Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all’operatore nel caso di controlli senza preavviso.
Se un operatore svolge più di una attività il controllo è da intendersi il sopralluogo o l’insieme dei
sopralluoghi che copre/coprono tutte le tipologie di attività condotte dall’operatore.
La frequenza dei controlli e la tipologia delle visite ispettive da eseguire per ogni Operatore sono elaborate annualmente in base all’analisi dei rischi che considera i vari fattori di rischio e assegna una classe di rischio agli operatori, secondo quanto previsto dalla RT-16 di Accredia (u.r.) e per gli Importatori dal DM 18 febbraio 2021.
Il numero di visite da eseguire ogni anno è calcolato considerando che:
a) almeno un’ispezione fisica annuale completa deve essere eseguita presso tutti gli operatori;
b) le visite di controllo a campione sono almeno pari al 10% degli operatori assoggettati (DL 20/20218)
c) almeno il 10% di tutte le ispezioni annuali sono senza preavviso
d) il numero dei campioni da prelevare ed analizzare annualmente corrisponde ad almeno il 5% del numero degli operatori assoggettati.
La quota effettiva dei controlli è comunque determinata da CEVIQ mediante l’applicazione della metodologia indicata nell’RT-16 (u.r.) di Accredia.
Per consentire l’esecuzione della visita ispettiva, l’Azienda deve consentire l’accesso al personale di CEVIQ a tutte le aree, locali e siti produttivi aziendali. In presenza di operatori che gestiscono più unità produttive addette anche alla produzione convenzionale e non biologica l’Azienda deve consentire che le visite siano effettuate anche nelle unità convenzionali ivi compresi i locali di magazzinaggio dei mezzi di produzione.
Data | Rev. | Descrizione | Approvato |
21/05/2021 | 3 | Revisione completa del documento | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
L’esecuzione della visita ispettiva avviene mediante la verifica del rispetto dei requisiti della produzione biologica; l’evidenza dell’attività è formalizzata attraverso la compilazione del verbale modello MD PR13_
_. Se un operatore vuole certificare più attività produttive (prod. vegetale, zootecnica, preparazione, etc.) viene compilato un verbale per ogni attività.
Il modello deve essere compilato specificando la tipologia di visita in esecuzione e il prodotto oggetto di certificazione, e vi saranno anche riportate, nello specifico allegato, le eventuali NC rilevate, che devono essere classificate come previsto dalla normativa vigente.
Il verbale MD PR13_, una volta redatto viene firmato dall’Ispettore e dalla Controparte a cui viene rilasciata copia, indicandone la modalità a verbale. Nello stesso la Controparte può rendere dichiarazioni a propria tutela.
Durante tutte le tipologie di visite ispettive presso le aziende il personale tecnico ispettivo di CEVIQ può essere accompagnato da osservatori esterni o interni che hanno il ruolo di verificare la corretta operatività di CEVIQ.
Gli osservatori possono essere:
1) personale di Accredia (organismo di accreditamento) per cui è necessario il consenso da parte degli Operatori;
2) personale delle Autorità Pubbliche di Controllo,
3) personale di CEVIQ in affiancamento per l’espletamento dell’iter di addestramento previsto per il
personale.
In ogni caso l’Operatore è tenuto ad accettare la presenza in azienda di tale personale, dandogli piena disponibilità ed accesso alle strutture aziendali. Fanno eccezione misure emergenziali (es. COVID-19).
9.1.1 VISITA DI SORVEGLIANZA (ORDINARIA ANNUALE)
Almeno annualmente CEVIQ esegue una verifica di sorveglianza presso tutti gli operatori che utilizzano la certificazione biologica. Nel caso di visita d’avvio nel caso di aziende in classe di rischio 1, questa è considerata visita di sorveglianza.
Nel corso di tale attività l’Ispettore verifica:
• completezza e correttezza ed aggiornamento della Relazione Tecnica (articolo 63 del Reg. (CE) 889/2008). Tale Relazione deve venir aggiornata infatti ad ogni modifica sostanziale dell’azienda (modifica della notifica);
• La conformità dei medesimi aspetti valutati nel corso della visita di avvio, utilizzando lo stesso modulo: MD PR13_ _ Verifica BIO;
• L’attuazione di azioni correttive derivate da attività di ispezioni precedenti;
• Il corretto utilizzo del logo e dei termini sulle produzioni biologiche applicate ai prodotti oggetto di certificazione (a campione) (se pertinente);
• Il bilancio di massa di almeno un prodotto oggetto di certificazione comprensiva della prova di rintracciabilità e della verifica di assenza di contaminazioni crociate (se pertinente);
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• implementazione ed aggiornamento del Registro di carico-scarico mezzi tecnici, materie prime vidimato da CEVIQ o presente su piattaforma Gerem;
• implementazione ed aggiornamento del quaderno di campagna, comprensivo delle concimazioni e dei trattamenti, e registro delle vendite vidimati e/o proposti da CEVIQ e/o disponibili sul portale Gerem;
• implementazione del Piano annuale delle produzioni (PAP) e verifica della sua attuazione e correttezza con particolare attenzione alla presenza di colture parallele, e identificazione delle varietà ivi presenti, qualora l’azienda disponga di terreni a conduzione mista;
• la completezza delle altre Registrazioni sui registri aziendali (reclami);
• la correttezza dell’utilizzo delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa (astoni, marze, barbatelle, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine-frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da piante portaseme) verificando la presenza delle eventuali richieste di deroga, le motivazioni riportate nella nota della stessa, la sua data confrontandola con la data effettiva di semina (verifica dei requisiti per la concessione della deroga (DM 6793//2018 allegato 6);
• a campione le unità produttive convenzionali atte a verificare l’assenza di colture parallele;
• nel caso di aziende di preparazione promiscue (lavorazione prodotti convenzionali/biologici) almeno
una volta l’anno dovrà verificare le modalità di lavorazione del prodotto biologico;
• nel caso di aziende che effettuano attività di importazione: la presenza dei certificati di ispezione (COI) riportante la vidima dell’ufficio delle dogane (compilazione sezione 20), firmato dal primo consegnatario del prodotto (Sezione 21) e l’effettuazione della comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l’arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale.
I risultati delle visite di sorveglianza sono gestiti con la stessa modalità dei risultati della visita iniziale.
CEVIQ può eseguire, a seconda di quanto indicato dall’analisi dei rischi, una o più visite supplementari, oltre alla visita annuale di sorveglianza, che possono essere:
o annunciata;
o non annunciata;
o straordinaria.
Per le aziende biologiche classificate a rischio medio CEVIQ esegue annualmente almeno una visita supplementare annunciata, nel corso della quale l’Ispettore verifica i medesimi punti della visita di sorveglianza annuale.
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Per le aziende biologiche classificate a rischio alto CEVIQ esegue annualmente almeno una visita supplementare annunciata e un’ulteriore visita non annunciata nel corso della quale l’Ispettore verifica i medesimi punti della visita di sorveglianza annuale
Le visite ispettive supplementari non annunciate devono essere, annualmente, in numero almeno il 10% del complessivo delle visite ispettiva effettuate da CEVIQ (annunciate + non annunciate).
Nel caso in cui la prima visita non annunciata non fosse eseguibile per cause ascrivibili all’azienda, CEVIQ provvede alla sua ripetizione; se anche in seconda istanza, sempre per cause ascrivibili all’azienda, non fosse possibile eseguire detta visita, CEVIQ emette un provvedimento di NC.
I risultati delle visite supplementari (annunciate e non annunciate) sono gestiti con la stessa modalità dei risultati della visita iniziale.
Nel corso dell’anno possono rendersi necessarie delle visite ispettive non annunciate straordinarie, non previsti dal Programma Annuale di controllo.
Possono essere determinate da:
1) reclami da parte dei consumatori o delle parti interessate;
2) segnalazioni di altri OdC;
3) situazioni potenzialmente critiche rilevate internamente/sospetti di Non Conformità da parte di CEVIQ meritevoli di ulteriori indagini;
4) segnalazioni di soggetti terzi della filiera di produzione biologica;
5) segnalazioni OFIS e/o richieste dell’Autorità Competente;
6) necessità di verifica dell’efficacia delle azioni correttive attuate dagli Operatori controllati;
7) controlli previsti dai piani di sorveglianza rinforzati
Il controllo straordinario viene deciso dal Responsabile di Schema biologico in base alle criticità e viene affidato a personale tecnico ispettivo opportunamente qualificato.
I risultati delle visite supplementari sono gestiti con la stessa modalità dei risultati della visita iniziale.
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VISITA STRAORDINARIA A CONTROLLO RINFORZATO
Nel corso dell’anno possono rendersi necessarie delle visite ispettive non annunciate straordinarie a seguito di segnalazioni da parte dell’Autorità Competente, degli organi di vigilanza in materia igienico sanitaria, del mercato, di altri OdC operanti nel settore biologico e agroalimentare, di Accredia, ecc. Nel corso della visita non annunciata straordinaria l’Ispettore verifica gli aspetti necessari sulla base della segnalazione ricevuta procedendo, se necessario, al prelievo di uno o più campioni di prodotto oggetto di certificazione secondo la PR-13 (u.r.).
Conformemente alle disposizioni impartite dall’Autorità pubblica, nelle situazioni di seguito indicate sono
previste misure di controllo rinforzate:
• operatori soggetti a segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell’arco di 2 anni
(vanno adottate le misure di controllo rinforzato);
• operatori a carico dei quali l’OdC ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione OFIS;
• operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;
• in casi di particolare gravità, a richiesta dell’Autorità competente;
• operatori che sono stati oggetto di soppressioni delle indicazioni nella stessa area con sospensione di tre mesi;
• operatori che cambiando Odc erano sottoposti a Piano di sorveglianza rinforzato dall’Odc
precedente;
• operatori che appartengono a filiere per le quali le Autorità Competenti prescrivono controlli rinforzati.
Se si verificano le situazioni sopracitate, CEVIQ attiva specifiche misure di controllo rinforzato quali:
1. attribuzione di un livello di rischio molto alto;
2. fare una visita ispettiva tempestiva senza preavviso presso l’operatore segnalato in cui effettuare un bilancio di massa del/i prodotto/i sui quali è stata riscontrata la criticità ed eventualmente su un ‘altra produzione dello stesso operatore e il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;
3. fare ulteriori attività ispettive straordinarie senza preavviso e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato dall’OdC sulla base della sua procedura di analisi del rischio, della tipologia di attività dell’operatore, dell’eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall’operatore nella filiera.
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In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, le misure di controllo rinforzato si applicano all’importatore che avrà cura di comunicare all’OdC, entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di prodotto biologico, effettuate successivamente all’accertamento della non conformità, anche se il prodotto è destinato a stabilimento di altro soggetto. L’Importatore allegherà alla comunicazione copia del documento giustificativo e/o del certificato di conformità del fornitore. Le misure di controllo rinforzato non si applicano all’operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o confezionata, ma esse si applicano al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità. In caso di prodotti confezionati, le misure di controllo rinforzato si applicano al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l’operatore che ha effettuato l’ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata.
Le misure di controllo rinforzato si applicano anche agli operatori che sono stati sospesi ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato 1 del D.M. 20.12.2013, nel momento che, al termine del periodo di sospensione, essi rientrino nel sistema di controllo. Le visite ispettive svolte in ambito di misure di controllo rinforzato dovranno essere tutte di tipo non annunciato e, in ogni caso, al verificarsi delle condizioni di attivazione di tali misure, gli OdC inseriranno l’operatore nella classe di rischio più alta. Le misure di controllo rinforzato sono da ritenersi a tutti gli effetti connesse all’esistenza di una non conformità a carico degli operatori: pertanto l’operatore non può cambiare OdC durante il periodo di applicazione delle misure. L’Organismo di controllo comunica all’operatore l’inserimento nel programma di controllo rinforzato nel corso della visita immediata di cui al punto 1.
CEVIQ comunica via PEC all’Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione Competente per sede operativa e legale, l’inserimento dell’Operatore nel programma di sorveglianza rinforzata, nonché alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate.
I piani di controllo rinforzati interessano un periodo non inferiore a tre mesi e comunque individuato da CEVIQ in base alla tipologia di attività e rischio dell’Operatore, dell’eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall’Operatore nella filiera di interesse. Tale periodo è rinnovabile e potrà cessare solamente solo se al suo termine il Comitato di Certificazione dei CEVIQ riterrà essersi annullata la situazione di potenziale rischio per la sicurezza e la affidabilità del sistema.
Il piano di campionamento viene predisposto dall’RDS sulla base delle informazioni relative ai piani di campionamento precedenti, sulla base del rischio aziendale delle aziende certificate, sulla base di calcoli statistici e comunque questo deve garantire ai sensi del Reg. UE 392/2013 come requisito minimo che il numero dei campioni da prelevare ed analizzare annualmente corrisponda ad almeno il 5% del numero degli operatori assoggettati. Fa parte integrante del Programma annuale di controllo, ritenuto fondamentale per un giudizio completo ed efficace della conformità aziendale.
I Campioni per l’effettuazione dell’analisi possono essere di tre tipi:
- Campioni previsti dal piano di campionamento;
- Campioni effettuati su decisione dell’ispettore e/o degli uffici di CEVIQ nei casi di dubbi sulla conformità del processo di produzione/prodotto o qualora in campo abbia riscontrato attività/interventi non in linea con le prescrizioni regolamentate;
- Campioni effettuati su eventuale richiesta da parte dell’operatore.
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I controlli analitici per la verifica dei residui di contaminanti sono eseguiti da laboratori di prova accreditati per la specifica prova analitica e approvati dal MIPAAF tramite inserimento nell’elenco di cui all’Art. 2 comma 2 del Decreto 12 marzo 2014 n. 2592. I controlli analitici hanno lo scopo di accertare lo stato di conformità di una quantità determinata di prodotto al metodo di produzione biologico.
I laboratori scelti da CEVIQ sono inseriti nell’Elenco laboratori qualificati. CEVIQ nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed RT.16 Accredia, definisce con il laboratorio l’elenco delle sostanze residue da ricercare (vedi PR-13 u.r.).
Il controllo dei rapporti di prova del laboratorio viene effettuato preliminarmente da chi effettua il riesame e, in caso di positività rilevata, dal Comitato di Certificazione che si esprimerà in merito.
L’esito viene registrato sull’Elenco campioni avviati ai controlli e comunicato all’Azienda certificata.
L’affidabilità delle prove eseguite dagli OdC e i diritti degli operatori, sono garantiti dalle seguenti procedure:
a) i campioni sono sottoposti a prove con limiti analitici di quantificazione, inferiori o uguali al limite critico
definito dall’RT-16 di Accredia (u.r.);
b) se l’esito della prova è conforme, l’indagine analitica si conclude.
Nel caso la prima prova rilevi residui compresi tra il limite di quantificazione del metodo analitico e il limite critico definito dall’RT -16 di Accredia (u.r.), CEVIQ si riserva il diritto di eseguire la seconda prova e l’operatore responsabile dovrà effettuare l’analisi delle cause dell’evento e implementare le relative azioni correttive.
c) se l’esito della prova è NON conforme, si applicano le seguenti procedure:
CEVIQ con comunicazione scritta, notifica all’operatore l’attività di indagine in corso, comunica il risultato analitico, prescrive a scopo cautelativo il confinamento della partita (soppressione cautelativa) sino a conclusione dell’indagine e richiede all’operatore l’analisi delle cause e eventuali informazioni utili all’indagine. Nel caso di soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche, CEVIQ entro 30 giorni (eventualmente prolungabili di ulteriori 30 solo per giustificati e fondati motivi) deve decidere se emettere il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche o annullare la soppressione cautelativa. L’operatore, dunque, entro 15 giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione, può avvalersi del diritto di richiedere la seconda prova su un controcampione detenuto da CEVIQ ovvero il laboratorio che ha effettuato le prime analisi, presso un altro laboratorio conforme autorizzato dal Ministero e accreditato, individuato in accordo tra CEVIQ e l’operatore al momento del campionamento e riportato nell’allegato prelievo campione (MD_PR_13_9_u.r.). I costi relativi all’analisi di revisione sono a carico della parte soccombente.
Nel corso dei 15 gg l’operatore può discrezionalmente decidere di condurre anche una prova sull’aliquota
(IV aliquota) di campione in suo possesso, correttamente conservato.
In alcuni casi CEVIQ può procedere direttamente all’esecuzione della seconda prova, ad esempio quando il risultato analitico della prima prova è prossimo al limite critico o è anomalo.
Se l’operatore non richiede la prova sul controcampione, CEVIQ procede con il provvedimento deliberato dal Comitato di Certificazione.
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d) se l’esito della seconda prova sul controcampione è NON conforme, CEVIQ procede con il provvedimento deliberato dal comitato di Certificazione.
e) se l’esito della seconda prova sul controcampione è conforme (cioè contrasta col risultato della prima
prova), l’indagine analitica si conclude
f) l’operatore nello svolgimento della seconda prova, che deve essere svolta senza ritardo, ha facoltà di nominare un perito di parte.
g) nel caso in cui la prima prova effettuata da CEVIQ sia da intendersi come “analisi non ripetibile” (es: analisi per la determinazione di residui di Fosfina), deve essere garantita la possibilità di effettuarsi in presenza della controparte, il cui risultato è inoppugnabile e chiude l’indagine analitica.
h) CEVIQ entro i tempi previsti richiede all’operatore di descrivere le cause che hanno portato al verificarsi della non conformità. Trascorso tale periodo, CEVIQ procederà a stabilire le misure definitive da adottarsi.
Le non conformità rilevate sono graduate in relazione a quanto previsto dall’allegato I del DM 15962/2013.
Nel caso della determinazione di residui dei pesticidi in alimenti e mangimi, CEVIQ applica al fine della valutazione della conformità del campione i criteri definiti dalle linee xxxxx XXXXX/11813/2017 “Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues and analysis in food and feed”.
Nel caso di prodotti concentrati si applica quanto disposto dalla Nota MIPAAF N.69856 del 16/10/2015 e dall’art. 4, comma 5 del Decreto Ministeriale del 27/08/2004 in cui è sancito che “Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano fissati limiti specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti negli allegati 2 e 3, tenendo conto rispettivamente della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione, di concentrazione o diluizione conseguente alla trasformazione”.
Le modalità di campionamento seguono quanto previsto da RT-16 (u.r.) e normativa in vigore.
Il campionamento è eseguito dal personale tecnico di CEVIQ e verbalizzato nel Verbale di prelievo campioni, allegato al verbale della visita ispettiva (MD_PR_13_9_u.r.), controfirmato dall’operatore o suo delegato. L’operatore riceve copia del verbale e nello stesso può rendere dichiarazioni a propria tutela.
Le aliquote campionarie da prelevare sono sempre 4, indipendente dal prodotto oggetto di campionamento (partita da campionare). Un’aliquota viene lasciata all’operatore per eventuali ricorsi, tre aliquote vengono consegnate al più presto al laboratorio scelto, di queste, una viene analizzata subito mentre due vengono conservate dal laboratorio stesso come contro-campione per una tempistica riportata nelle singole convenzioni e comunque non inferiore ai tre mesi. La consegna del campione al laboratorio di analisi, ovvero la consegna delle 3 aliquote al laboratorio deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 72 ore, salvo giustificati e documentati motivi verificabili riportati se possibile nell’allegato prelievo campione del verbale ispettivo.
11. ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DEL CDC – DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO E CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
11.1 Documento Giustificativo (DG)
All’ingresso a controllo, successivamente alla visita di avvio/adesione e all’esito positivo della delibera del Comitato di Certificazione, viene emesso il Documento Giustificativo, che è trasmesso all’operatore.
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Il documento giustificativo è rilasciato entro e non oltre 90 giorni dalla data di rilascio della notifica.
Il Documento Giustificativo viene emesso ai sensi dell’art.29 del Regolamento 834/2007 a tutti gli Operatori controllati all’atto dell’ingresso a controllo e/o in caso di intervenute modifiche successive alle condizioni aziendali, effettuando un rinnovo triennale, purché l’operatore sia in regola con il pagamento del corrispettivo di cui all’art. 28 regolamento CE 834/2007 e sempre che non vengano meno i requisiti di idoneità al metodo biologico.
Il documento giustificativo, redatto sulla base dei controlli effettuati e delle successive valutazioni, utilizzando i dati presi in notifica e in conformità all’allegato VI del Decreto 09/08/2012 n. 18321, attesta la conformità dell’operatore, verificata tramite visita ispettiva, al metodo di produzione biologico per le categorie dei prodotti vegetali, animali e/o dei prodotti vegetali/animali trasformati utilizzati come alimenti. Il documento giustificativo ha validità di tre anni. Il solo documento giustificativo non permette la vendita del prodotto con le indicazioni biologiche.
11.2 Certificato di Conformità (CC)
Unitamente al documento giustificativo viene emesso e trasmesso all’operatore, dietro una sua specifica richiesta, il Certificato di Conformità che, redatto in conformità all’allegato VII del Decreto 09/08/2012 n. 18321, riporta la lista dei prodotti conformi al metodo di produzione biologico come risultante dalle informazioni contenute nel Programma Annuale. Tale certificato, di durata non superiore a quella del Documento giustificativo associato, è riconosciuto valido solo se allegato al Documento Giustificativo e solo in questo caso autorizza l’operatore ad utilizzare nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini afferenti al metodo di produzione biologico. Il Certificato di Conformità è reso disponibile al SIB secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Documento Giustificativo e il collegato Certificato di Conformità sono resi disponibili nel SIB entro 15 giorni dalla data di rilascio.
L’utilizzo del Documento Giustificativo e del Certificato di Conformità è responsabilità esclusiva dell’operatore che ne risponderà nei confronti di Xxxxx togliendo a CEVIQ ogni responsabilità al riguardo.
12. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RILASCIATA DAL FORNITORE
L’operatore che acquista prodotto biologico deve accertarsi della presenza della dichiarazione di conformità del fornitore.
Costituiscono dichiarazione di conformità tutti i documenti emessi da un fornitore (documenti di transazione/vendita, ecc.) atti ad attestare la certificazione biologica del prodotto in oggetto. La dichiarazione di conformità può venir emessa se coperta da un documento giustificativo in corso di validità e da un certificato di conformità per lo specifico prodotto.
La dichiarazione di conformità deve contenere almeno:
• Nome e indirizzo di chi la rilascia;
• Descrizione e specifiche del prodotto;
• Attestazione di conformità (prodotto bio, prodotto in conversione) ai sensi del Reg. CE 834/2007;
• Nome e codice dell’OdC competente;
Data | Rev. | Descrizione | Approvato |
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• Data e luogo;
• Nome e firma del legale rappresentante o di suo delegato.
13. UTILIZZO DEL LOGO COMUNITARIO E DEL NUMERO DI CODICE IDENTIFICATIVO DI CEVIQ
Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento 834/2007. Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c).
Assieme al logo comunitario possono essere utilizzati anche loghi privati.
Se l’operatore intende utilizzare i termini riferiti alla produzione biologica assicura che nell’etichetta compaiano:
a) il numero di codice di CEVIQ;
b) il logo comunitario per quanto riguarda gli alimenti;
c) un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto secondo una delle forme seguenti:
“agricoltura UE” quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE,
“agricoltura non UE” quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,
“agricoltura UE/non UE” quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.
L’indicazione “UE” o “non UE” può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese.
Il logo comunitario è utilizzato nel rispetto delle norme tecniche di riproduzione che figurano nell'allegato XI del regolamento 889/2008.
L’utilizzo del logo biologico è consentito anche sul materiale di comunicazione e pubblicitario alle stesse
condizioni dell’utilizzo in etichettatura.
Il numero di codice di CEVIQ deve essere indicato nel modo seguente:
a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro: IT
b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico: BIO;
c) comprende un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente a CEVIQ: XXXXX 000
d) è collocato immediatamente sopra il logo comunitario.
14. APPROVAZIONE RICETTE E AUTORIZZAZIONE DI XXXXXXXXX
L’operatore che prepara ricette multingrediente che viene venduto sfuso al consumatore finale e/o confezionato ma non destinato direttamente al consumatore finale ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione della ricetta a CEVIQ.
Data | Rev. | Descrizione | Approvato |
21/05/2021 | 3 | Revisione completa del documento | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Se poi l’operatore vuole vendere un prodotto etichettato, è necessario che tutte le etichette utilizzate vengano preventivamente approvate da CEVIQ prima della loro applicazione. L’esemplare inviato per l’approvazione deve essere in forma definitiva e corredato di tutte le indicazioni.
Per l’approvazione ricette ed etichette l’operatore deve utilizzare la piattaforma Gerem di cui ha richiesto l’attivazione al momento della sottoscrizione del Contratto.
Sul sito di CEVIQ (xxx.xxxxx.xx) è presente il manuale per il corretto caricamento dei documenti.
15. GESTIONE DELLE DEROGHE
Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007, occorre fissare condizioni specifiche per l'applicazione delle deroghe previste in tale articolo. È opportuno stabilire tali condizioni con riguardo all'indisponibilità di animali, alimenti per animali, cera d'api, sementi e tuberi-seme di patate o altri ingredienti ottenuti dall'agricoltura biologica, nonché di problemi particolari connessi alla conduzione degli allevamenti e in caso di circostanze calamitose.
Le richieste di deroga per materiale di propagazione (sementi, astoni, barbatelle, etc.) devono essere inoltrate e predisposte direttamente sul portale SIAN secondo le attuali disposizioni.
È possibile trovare il manuale utente GESTIONE DISPONIBILITÀ SEMENTI BIOLOGICHE - BANCA DATI SEMENTI BIOLOGICHE (BDSB) del SIB - SISTEMA INTEGRATO BIOLOGICO anche sul sito di CEVIQ
16. TRANSAZIONI E CERTIFICATI DI TRANSAZIONE
XXXXX xxxxxxxxxx la tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico, nel rispetto della normativa europea e nazionale.
Documento di controllo di Transazione
È il documento emesso da CEVIQ, a fronte di situazioni di sorveglianza che si collocano al di fuori degli ordinari piani di controllo o quando previsti da norme cogenti, che riportano i dati precisi di una o più transazioni effettuate dal Fornitore e i relativi prodotti e quantitativi transati.
Tali attestazioni di conformità saranno emesse anche durante l’applicazione di un Piano di Sorveglianza Rinforzato.
CEVIQ gestisce un database che contiene almeno i seguenti dati:
- banca dati licenziatari (e relativi prodotti certificati) – codice operatore, partita IVA, prodotti certificati e relative codifiche.
- banca dati transazioni per singole categorie di prodotti annualmente (effettuate da ogni licenziatario per i prodotti sfusi), in merito a quantità e riferimento; il destinatario della transazione deve essere parte dei dati.
L’operatore per consentire a CEVIQ il controllo delle transazioni ha la possibilità di utilizzare la piattaforma GEREM, di cui ha chiesto l’attivazione in sede di adesione. Sul sito di CEVIQ xxx.xxxxx.xx è reperibile la guida per la compilazione delle varie sezioni, materie prime, scheda vendite dove inserire i dati e relativi allegati.
Data | Rev. | Descrizione | Approvato |
21/05/2021 | 3 | Revisione completa del documento | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Per quanto riguarda le filiere a rischio
• Cereali, soia e altre proteaginose, tal quale e/o trasformati;
• Olive e Olio Exravergine D’ Oliva;
• Pomodoro da industria, tal quale e/o trasformato;
• Riso.
l’operatore ha l’obbligo di comunicare a CEVIQ la vendita di prodotto entro 15 giorni dalla transazione.
Gli operatori di tali filiere sono obbligati a caricare su GEREM tutti i dati inerenti alle transazioni del prodotto non etichettato e ad allegare contestualmente una copia della documentazione fiscale, secondo le modalità descritte nell’apposita guida di utilizzo della piattaforma e nelle tempistiche sopra descritte per tipologia di transazione.
Le dichiarazioni di conformità degli Operatori nei documenti fiscali devono contenere obbligatoriamente per i prodotti venduti allo stato sfuso e/o etichettati a marchio del cliente, le seguenti informazioni minime:
1) venditore; 2) acquirente; 3) destinatario se diverso dall’acquirente; 4) denominazione commerciale del prodotto; 3) diciture di conformità con qualifica del prodotto, riferimento al Reg. CE 834/2007 e al Documento Giustificativo e Certificato di Conformità in essere al momento della transazione; 4) lotto di produzione; 5) Paese di origine; 6) quantità commercializzata; 8) data e numero del documento fiscale.
Per i prodotti venduti con l’etichetta a proprio marchio, l’etichetta stessa rappresenta “dichiarazione di conformità” e quindi nei documenti fiscali non vi è l’obbligo per l’Operatore di riportare tutti i riferimenti di cui sopra, fatta eccezione per la qualifica del prodotto che deve essere sempre specificata.
È opportuno, infine, che l'operatore monitori internamente le transazioni utilizzando un database su cui eseguire il caricamento dei dati.
Il CERTIFICATO DI TRANSAZIONE, previsto per lo schema di certificazione Reg. CE 834/2007, attesta che un quantitativo definito di prodotto, soggetto a transazione commerciale, è stato ottenuto conformemente alle norme vigenti sulla produzione biologica; viene emesso su richiesta dell’operatore e anche a fronte di situazioni di sorveglianza che si collocano al di fuori degli ordinari piani di controllo. Il Certificato di transazione o di partita o di prodotto è emesso solo se il prodotto oggetto della transazione è presente sul Certificato di conformità in corso di validità dell’operatore.
17. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPORTATORI
Il presente capitolo si applica a tutte le aziende che intendono importare prodotti biologici da Paesi Terzi.
17.1 IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI
Ai sensi dell’art. 13 del reg. (CE) n. 1235/2008, così come modificato dal reg. (UE) n. 1482/2016, gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del Certificato di ispezione (COI), utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade Control and Expert System, istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione, previa validazione delle utenze da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
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L’operatore che abbia presentato notifica per l’attività di importazione (in base al DM 2049 del 01/02/2012), che sia in possesso del documento giustificativo e che sia iscritto all’elenco nazionale degli importatori (come previsto dal DM 8515 del 28/05/2010) ed in possesso di tutti i documenti autorizzativi, qualora intenda importare prodotto biologico da uno o più paesi terzi deve trasmettere al Ministero ed all’Agenzia delle dogane e a CEVIQ una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro 7 giorni antecedenti l’arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale. Le eventuali rettifiche alle suindicate comunicazioni devono pervenire entro 24 ore antecedenti la data di arrivo della partita.
CEVIQ, ricevuta la comunicazione, sulla base della valutazione del rischio, decide se procedere alla sospensione cautelativa del prodotto importato in attesa degli esiti della visita ispettiva e del prelievo campione della partita oggetto di importazione. La visita può essere non annunciata e svolta presso la dogana di arrivo della partita di cui è stata data comunicazione assicurando anche il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 83, secondo paragrafo del Reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalità di trasporto.
Tutte le partite di prodotto biologico importate, sono accompagnate dal certificato di ispezione (COI) per l’importazione in originale realizzato tramite la piattaforma TRACES e firmato con una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art.3 par.11 del Reg. UE n°910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio o con una firma elettronica che offra garanzie equivalenti.
Il certificato di ispezione per l’importazione riportante la vidima dell’ufficio delle dogane (casella N.20) e firmato dal primo destinatario del prodotto (casella N.21) deve essere inviato entro 30 giorni dal termine delle operazioni tramite posta elettronica a CEVIQ.
CEVIQ al momento della visita accerta la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell’importatore compresa, se previsto, la regolarità del certificato fitosanitario di esportazione di cui al D.Lgs 214/2005 e richiede, al fine della verifica, i seguenti documenti:
• certificato di conformità dell’esportatore;
• copia delle fatture di acquisto del prodotto importato sulle quali, oltre ai requisiti previsti all’art. 31.1 lettere a, b, c, d del Reg. CE 889/2008, devono essere indicati lotto di prodotto, il paese o i paesi di origine della merce, la dichiarazione di conformità dell’esportatore che deve riportare l’indicazione dell’organismo di certificazione dell’esportatore (l’ODC deve essere accreditato nel paese terzo per lo specifico prodotto importato);
• per i prodotti a rischio OGM analisi attestante l’assenza di OGM o di sostanze derivanti da OGM. Tali analisi dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato in conformità alle norme vigenti e riconosciuto dalle autorità competenti del paese terzo;
• in caso di trasporto su strada, copia dei CMR;
• in caso di trasporto a mezzo nave, copia del bill of lading (polizza di carico marittima)
Acquisita la documentazione CEVIQ può richiedere all’Organismo di certificazione dell’esportatore conferma della correttezza dei documenti che accompagnano la merce e tutte le necessarie informazioni su origine e tracciabilità della merce.
Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli importatori, iscritti nell’Elenco nazionale degli operatori biologici, devono comunicare a CEVIQ e al MiPAAF attraverso il portale SIB, i prodotti e le quantità di tutte le partite
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importate nel corso dell’anno precedente, secondo la classificazione definita dal Reg. (CEE) n. 2658/87 ed alla Tariffa Doganale Comune (TARIC).
Nei casi richiamati dalla nota MiPAAF – PQA1 prot. n. 88973 del 29.12.2015 e dalle relative linee guida redatte dalla Commissione Europea, sarà consentito che le partite di prodotto importato lascino la sede del primo destinatario e immesse sul mercato come prodotto biologico solo dopo che almeno un campione rappresentativo sia stato prelevato da ogni partita al punto di ingresso nell’Unione Europea e che l’esito analitico risulti conforme ai sensi del Reg. CE 834/2007 s.m.i.
Le istruzioni relative alle procedure per l’accesso al portale SIB e alla piattaforma TRACES, unitamente all’elenco degli importatori, sono disponibili al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx- filiera?home=importazioni
18. NON CONFORMITÀ E PROVVEDIMENTI
La Non Conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in ambito di agricoltura biologica.
Le Non Conformità si distinguono in inosservanze, irregolarità ed infrazioni e comportano l’applicazione da parte dell’operatore, di una corrispondente misura da parte di CEVIQ ai sensi dell’art.27 del Reg. CE n. 834/2007.
- INOSSERVANZA: è un’inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello “status” aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell’operatore.
Comporta l’applicazione, da parte di CEVIQ, di una DIFFIDA nei confronti dell’operatore.
- IRREGOLARITÀ: è un’inadempienza lieve che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello “status” aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell’operatore.
Comporta l’applicazione da parte di CEVIQ della SOPPRESSIONE DELLE INDICAZIONI BIOLOGICHE che comportano il divieto per l’operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o dell’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità.
- INFRAZIONE: è un’inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di CEVIQ e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello “status” aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell’operatore.
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Comporta l’applicazione, da parte di CEVIQ, della SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE o dell’ESCLUSIONE DELL’OPERATORE dal sistema di controllo.
Alle NC rilevate dagli ispettori di CEVIQ nel corso delle visite ispettive viene assegnato un codice di NC come da DM 15962 del 20/12/2013 All.I e con tale codice vengono registrate sull’allegato al verbale MD PR13_7_.
Una volta ricevuto il verbale di visita ispettiva con allegato NC, il funzionario autorizzato e deputato al riesame della pratica lo valuta e lo sottopone, a seguito della sua valutazione, al Comitato di Certificazione di CEVIQ per la delibera del provvedimento.
Le NC rilevate, confermate dal Comitato di Certificazione mediante delibera, generano il provvedimento che viene notificato a mezzo lettera PEC all’operatore.
Le tempistiche di valutazione e delibera del Comitato di Certificazione, di notifica all’azienda e delle risposte dell’operatore sono quelle definite dal Decreto 26 settembre 2014 n. 18096 articoli da 3, 4, 5 e 6.
18.1 GESTIONE DELLE INOSSERVANZE
CEVIQ, qualora sia accertata un’inosservanza, emette e trasmette all’operatore il provvedimento, che prevede la misura della diffida via PEC all’operatore entro 30 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
L’operatore ha un termine non superiore ai 60 giorni per il trattamento dell’inosservanza e la presentazione dell’eventuale proposta di azione correttiva.
Una volta ricevuta la risposta dell’operatore, CEVIQ verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l’efficacia del trattamento dell’inosservanza e valuta, se del caso, l’eventuale proposta di azione correttiva entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell’eventuale azione correttiva CEVIQ è tenuto alla verifica dell’efficacia della stessa.
18.2 GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ
CEVIQ, qualora sia accertata una irregolarità, emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, tramite PEC, entro e non oltre 3 giorni dall’emissione all’operatore che lo attua con immediatezza.
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Il provvedimento emesso da CEVIQ prevede, se il prodotto è stato commercializzato, che l’operatore comunichi ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attivi l’eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento utilizzando un sistema che garantisca l’avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora non sia possibile ritirare il prodotto, l'operatore ne dà comunicazione a CEVIQ per la tempestiva segnalazione tramite posta elettronica certificata all’Ufficio e/o agli Uffici territoriali dell’ICQRF, territorialmente competenti sia per la sede operativa sia per la sede legale degli operatori coinvolti e alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari.
Il provvedimento emesso da CEVIQ prevede l'obbligo per l'operatore di dare evidenza degli adempimenti previsti sopra e presentare proposta di azione correttiva, comprese le eventuali misure accessorie, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.
CEVIQ verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l’efficacia del trattamento dell’irregolarità e valuta la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell’azione correttiva CEVIQ è tenuto alla verifica dell’efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, attraverso l'effettuazione di una nuova visita ispettiva.
CEVIQ, se del caso, emette un nuovo documento giustificativo ed un nuovo certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento ovvero, qualora l’operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall’esito dello stesso.
18.3 GESTIONE DELLE INFRAZIONI
CEVIQ, qualora sia accertata una infrazione, emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, tramite PEC, entro e non oltre 3 giorni dall’emissione all’operatore che lo attua con immediatezza.
La sospensione della certificazione e l’esclusione dell’operatore si applicano dalla data in cui l’operatore ha ricevuto il provvedimento; qualora il provvedimento preveda anche la soppressione delle indicazioni biologiche, l’operatore comunica ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attiva l’eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento utilizzando un sistema che garantisca l’avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora non sia possibile ritirare il prodotto, l'operatore ne dà comunicazione all’Organismo di controllo per la tempestiva segnalazione tramite posta elettronica certificata all’Ufficio e/o agli Uffici territoriali dell’ICQRF, territorialmente competenti sia per la sede operativa sia per la sede legale degli operatori coinvolti e alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari.
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Il provvedimento emesso da CEVIQ prevede l'obbligo per l'operatore di dare evidenza degli adempimenti previsti e in caso di applicazione della misura della sospensione e dell’eventuale misura accessoria, presentare proposta di azione correttiva entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.
CEVIQ verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l’efficacia del trattamento dell’infrazione e valuta la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva entro il termine del periodo di sospensione. Al termine della fase di attuazione dell’azione correttiva l’Organismo di controllo è tenuto alla verifica dell’efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, attraverso l'effettuazione di una nuova visita ispettiva.
CEVIQ, se del caso, emette un nuovo documento giustificativo e l’eventuale certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento, ovvero, qualora l’operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall’esito dello stesso.
Le NC derivanti dalle prove sui campioni prelevati vengono notificate all’operatore, a seconda del grado di
NC (inosservanza, irregolarità, infrazione) secondo le tempistiche del Decreto 26 settembre 2014 n. 18096.
Nel caso di aziende di importazione: le NC su campioni effettuati presso la dogana di arrivo della partita, CEVIQ trasmette al Ministero una segnalazione OFIS ai sensi del decreto ministeriale n. 14458/2011, informando l’ufficio doganale competente.
Ai sensi dell’articolo 9 del DM 15962 del 20/12/2013 irregolarità e infrazioni sono comunicate al MIPAAF, alle Regioni e Province autonome e agli altri OdC.
Il mancato trattamento della NC, da parte dell’azienda, nei termini previsti e riportati nel provvedimento ricevuto comporta una NC di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato dall’Allegato 1 del DM 15962 del 20/12/2013.
La reiterazione nell’ambito della stessa area di una irregolarità o infrazione, da parte dell’operatore, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilavata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato dall’Allegato 1 del DM 15962 del 20/12/2013.
Nel caso in cui l’irregolarità è determinata da eventi non direttamente imputabili all’operatore, la
medesima non viene calcolata ai fini della reiterazione.
20.2 Soppressione cautelativa del prodotto
La misura della soppressione cautelativa è un provvedimento prudenziale cui si avvale CEVIQ in casi solo nei casi di fondati sospetti di potenziale irregolarità/infrazione o campione con rilevata positività in cui appare prudente, a tutela del mercato e del consumatore, inibire temporaneamente la commercializzazione di un prodotto. L’operatore ha il divieto di commercializzazione, con i riferimenti al metodo biologico, il prodotto oggetto di indagine.
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Quando irrogata una soppressione cautelativa, il provvedimento deve indicare il termine (perentorio e non superiore a 15 giorni solari) entro cui l’operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura. La durata della misura cautelare non deve eccedere i 30 gg, eventualmente prolungabili– per giustificati e fondati motivi – per ulteriori 30 gg. In assenza di diversa comunicazione la misura cautelare è da intendersi decaduta allo scadere della stessa.
Qualora prima dello scadere della misura cautelare venissero meno le ragioni che l’hanno determinata,
CEVIQ invia all’operatore la comunicazione di revoca della soppressione Cautelativa.
20.6 Accertamenti da parte di organi ufficiali di controllo
Qualora CEVIQ riceva da un organo ufficiale di controllo, nell’ambito della sua attività istituzionale, l’informativa di una non conformità a carico di un operatore biologico controllato, CEVIQ, anche sulla base di ulteriori accertamenti, applica la misura corrispondente alla non conformità rilevata anche senza la necessità di eseguire un controllo presso l’operatore.
Tutti gli operatori sono tenuti a comunicare tempestivamente all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle Autorità di Controllo in caso di contestazioni e NC.
19. IMPEGNO DEGLI OPERATORI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
Per il mantenimento della certificazione gli operatori si impegnano a:
❖ identificare e tenere sotto controllo i requisiti specificati dallo schema di certificazione, utilizzare e mantenere la documentazione richiesta;
❖ mantenere gli impegni previsti dall’articolo 63 del Reg. (CE) 889/2008 e 392/2013 art. 1 comma 2;
❖ adottare le azioni necessarie alla risoluzione delle NC formulate;
❖ permettere al personale incaricato da CEVIQ, l’accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree interessate alla certificazione;
❖ permettere l’effettuazione da parte del personale di CEVIQ dei campionamenti di prodotto previsti dal presente regolamento;
❖ comunicare a CEVIQ le non conformità o comunque le violazioni accertate autonomamente dalle Autorità preposte ai controlli ufficiali, ivi incluso il coinvolgimento in procedimenti giudiziari conseguenti a violazioni delle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque di leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta;
❖ rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli altri Regolamenti tecnici emanati da CEVIQ;
❖ liquidare, alle scadenze stabilite, gli oneri dovuti a CEVIQ per le attività di certificazione e controllo;
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❖ permettere la partecipazione ai controlli ispettivi ad osservatori di CEVIQ, pena la mancata certificazione o la sospensione e/o revoca della certificazione. La partecipazione al controllo di valutatori dell’ente di accreditamento deve sempre formare oggetto di espressa autorizzazione da parte dell’operatore controllato. Qualora l’ente di accreditamento, durante le visite ispettive in sede CEVIQ e/o in accompagnamento, rilevasse evidenze di situazioni tali da compromettere il valore delle certificazioni rilasciate da CEVIQ, comunicherà all’Autorità competente le NC riscontrate a carico dell’OdC;
❖ adottare tecniche e modalità di comunicazione verso il consumatore che non lo inducano in inganno nei confronti delle caratteristiche del prodotto;
❖ comunicare a CEVIQ qualsiasi modifica apportata alla produzione;
❖ comunicare a CEVIQ l’affidamento di parte o tutta l’attività di produzione a terzi in appalto;
❖ comunicare a CEVIQ qualsiasi evento che possa anche potenzialmente aver contaminato il prodotto oggetto della certificazione biologica,
A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, CEVIQ, in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso.
20. PASSAGGIO AD ALTRO ODC – LIBERATORIA
Qualora un operatore notifichi il recesso dal sistema di controllo e volontà di passaggio ad altro OdC, CEVIQ, attivandosi conformemente alle disposizioni previste dal DM 10071/2012, predispone i controlli documentali necessari per il rilascio della liberatoria che viene emessa esclusivamente su esplicita richiesta dell’OdC subentrante, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
La liberatoria deve contenere le seguenti informazioni:
- data notifica di inizio attività e copia dell’ultima notifica presentata;
- elenco delle attività e dei prodotti soggetti a certificazione;
- classe di rischio attribuita;
- programmi annuali di produzione dell’ultimo quinquennio;
- indicazione di eventuali irregolarità ed infrazioni rilevate e provvedimenti adottati nell’ultimo triennio;
- situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;
- qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità e dell’integrità dell’attività di controllo e certificazione.
Sulla base del rischio aziendale, CEVIQ potrebbe predisporre un controllo straordinario necessario per ottenere le informazioni utili e indispensabili alla corretta acquisizione delle informazioni previste dalla liberatoria.
L’ operatore ha la facoltà di smaltire le eventuali scorte di etichette precedentemente approvate da CEVIQ. entro 8 mesi. CEVIQ si riserva il diritto di richiedere informazioni al nuovo OdC circa detto utilizzo di etichette già approvate. Ove necessario, si effettueranno controlli congiunti al fine di verificare quanto sopra.
La presenza di provvedimenti adottati da CEVIQ a seguito di rilevate non conformità (irregolarità e/o infrazioni), compresa la vigenza dei piani di controllo particolari ed il mancato pagamento delle tariffe di certificazione al momento della richiesta della liberatoria, bloccano il cambio dell’operatore verso altro
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Organismo di Controllo, tale impedimento viene comunicato all’OdC subentrante entro i 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l’operatore regolarizzi la propria posizione, adempiendo a quanto stabilito nei provvedimenti a seguito di rilevate non conformità, verrà rilasciata la liberatoria.
CEVIQ, su richiesta dell’OdC subentrante, fornisce tutte le informazioni e la documentazione inerente
l’attività di controllo e certificazione in possesso dell’operatore relativa ai controlli precedenti.
CEVIQ, ricevuta dall’operatore una comunicazione di recesso dal sistema di controllo dell’agricoltura biologica trasmette la stessa, entro 30 giorni, all’Autorità competente per la notifica, accompagnandola da apposita dichiarazione contenente la data di decorrenza della cessazione del controllo.
Qualora CEVIQ sia invece l’Organismo di controllo prescelto e subentrante, si attiva conformemente alle disposizioni previste dal DM 10071/2012 per richiedere la liberatoria all’OdC precedente.
Una volta ricevuta la liberatoria, CEVIQ verificherà che la stessa contenga le informazioni minime previste da normativa e precedentemente elencate ed eventualmente avvia l’iter di ingresso a controllo, attribuendo il rischio aziendale secondo le procedure interne.
CEVIQ ha l'obbligo di rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo se a carico dell'operatore sono state emesse misure a seguito di irregolarità o infrazioni non ancora risolte.
21. SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITÀ
L’attività di certificazione di CEVIQ viene sottoposta a vigilanza da parte del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità, di seguito CSI, come richiesto dalle norme di accreditamento. Tale Comitato opera secondo i dettati previsti dalla PR06 – CSI.
22. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE
Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:
• modifiche delle disposizioni legislative
• modifiche al presente Regolamento di Certificazione o di altri Regolamenti tecnici;
• modifiche al Tariffario;
• modifiche ai Regolamenti dell’ente di accreditamento.
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di CEVIQ (xxx.xxxxx.xx - area riservata).
23. RECLAMI
23.1 RECLAMI ATTINENTI ALL’ATTIVITÀ DI ISPEZIONE
Il Responsabile dell’azienda o suo delegato presso la quale, in sede di ispezione, siano state rilevate non conformità, nel caso non concordi con la valutazione del personale tecnico incaricato, deve riportare e sottoscrivere nel verbale di ispezione le motivazioni del suo dissenso.
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21/05/2021 | 3 | Revisione completa del documento | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Un reclamo può essere formulato nei confronti dell’attività di CEVIQ anche relativamente agli aspetti gestionali delle ispezioni; in tal caso lo stesso è trasmesso alla Sede centrale di Pradamano in forma scritta, all’attenzione del Direttore (DIR).
La segnalazione viene registrata sul Rapporto di Prodotto/Servizio non conforme da parte di chi la riceve che allega l’eventuale documentazione e lo invia al Direttore per la verifica della concretezza dello stesso. In seguito, decide e documenta il trattamento informando anche il cliente.
Se il reclamo rappresenta un’ipotesi di ricorso, il Direttore procede come descritto nella procedura apposita PR-02 PROCEDURA GESTIONE NC – AC – AP e come descritto nel § dedicato.
Il Direttore, inoltre, valuta se vi siano altre situazioni simili, controllando tutti i dati disponibili per altri clienti, se emergesse che altri possibili clienti possano ragionevolmente essere stati coinvolti, il Direttore provvede ad applicare quanto previsto per le azioni correttive.
23.2 RECLAMI PERVENUTI ALL’OPERATORE DA PARTE DELLA CLIENTELA
L’Operatore deve mantenere la registrazione di tutti i reclami pervenuti in merito ai prodotti oggetto dell'attività di controllo e certificazione. Tale registrazione deve essere resa disponibile a CEVIQ in occasione dei controlli ispettivi. È possibile utilizzare il registro cartaceo fornito da CEVIQ. Tale registro verrà controllato e vidimato nel corso delle visite ispettive dal tecnico ispettore.
Eventuali reclami e contestazioni relativi alla conformità del prodotto alla normativa vigente devono essere immediatamente comunicati a CEVIQ.
24. RICORSO
Ricorso: insoddisfazione espressa da parte di un’Azienda in merito ad una decisione scaturita
dall’esecuzione di attività di controllo.
L’operatore può presentare ricorso a CEVIQ per tutte le tipologie di misure adottate.
Il ricorso verrà esaminato dal “Comitato Ricorsi”, organo collegiale, indipendente dalla struttura di controllo in cui non sono ammesse deleghe.
Le decisioni del Comitato Ricorsi, in conformità alle previsioni di cui all’Allegato 2, lett. C, comma 7 del D. Lgs. n. 20 del 23 febbraio 2018, hanno natura e valore di lodo arbitrale ed il procedimento è disciplinato in conformità alle previsioni di cui al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, in forma scritta al Direttore entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento oggetto di appello.
L’istanza deve contenere:
• la precisa indicazione del provvedimento impugnato;
• la completa illustrazione delle ragioni poste alla base della richiesta di revisione del provvedimento;
• tutta la documentazione che l’istanza intende produrre a sostegno della propria richiesta;
• la sottoscrizione del legale rappresentante.
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Se l’azione di ricorso da parte dell’Azienda prevede la contestazione di risultati analitici, il Comitato Ricorsi dispone l’effettuazione di una ulteriore e definitiva analisi, da svolgersi sulle aliquote prelevate e non utilizzate nell’analisi di prima istanza, presso un laboratorio autorizzato dal MIPAAF e accreditato per i metodi analitici in questione secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, diverso dal laboratorio che ha effettuato le analisi di prima istanza. In tal caso trovano applicazione le formalità e le garanzie previste dall’art. 223 del D.lgs. 28 Luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione del Codice di procedura penale).
Il Comitato Ricorsi si pronuncia in maniera definitiva sulla istanza sottopostagli entro 30 giorni dalla data dalla data di ricevimento del ricorso.
La decisione definitiva sull’istanza deve essere dettagliatamente motivata. La decisione è resa ufficiale utilizzando le seguenti modalità:
• nel caso di diniego dell’istanza: a mezzo lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata, di contenuto conforme alla deliberazione del Comitato, inviata all’appellante a firma del Presidente di cui è trasmessa copia.
• nel caso di accoglimento totale o parziale dell’istanza, nei termini stabiliti dal Comitato e alle condizioni dalla stessa definite: a mezzo trasmissione tempestiva di copia della deliberazione della Comitato al Direttore a firma del Presidente.
Della deliberazione assunta dal Comitato viene altresì fornita contestuale ed adeguata notizia al ricorrente, con informazione al Direttore. Il Direttore provvede quindi tempestivamente agli adempimenti del caso nei confronti dell’appellante.
Le decisioni del Comitato Ricorsi sono definitive ed inappellabili all’interno della struttura sia dall’istante
che da persone o organi CEVIQ.
L’apertura di una procedura di appello non sospende l’esecutività del provvedimento che ne è oggetto.
CEVIQ non è competente a decidere in merito a provvedimenti sanzionatori emanati dall'Autorità amministrativa o giudiziaria ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.
25. CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’esecuzione del presente Regolamento è definita possibilmente in via bonaria. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, promosse da o contro i soci, da o contro la società, xxx comprese quelle relative ai rapporti con organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Udine con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D. Lgs. 5/2003.
Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. In caso il tentativo di conciliazione risulti fallito, diverrà esclusivamente competente il Foro di Udine.
Le modalità adottate da CEVIQ per la gestione dell’appello e del contenzioso sono dettagliate nella “Procedura PR-08 Ricorsi e contenzioso” che viene fornita a chiunque ne faccia richiesta.
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