Convenzione
Convenzione
per la Sperimentazione del Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni
Tra
POSTE ITALIANE S.p.A., con socio unico - Patrimonio BancoPosta, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - CF e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585 - in persona di Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Roma il 27 giugno 1964, nella sua qualità di Responsabile della Funzione Grandi Impresee Pubbliche Amministrazioni – Vendita Pubblica Amministrazione Centrale, ivi domiciliato per la carica ed avente i poteri per la firma della presente Convenzione (di seguito, denominata Poste)
E
DigitPA, con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxx 00 – C. F. 97103420580- in persona di Xxxxxxx Xx Xxxx, nato a Roma il 5 marzo 1962, nella sua qualità di Direttore Generale, ivi domiciliato per la carica ed avente i poteri per la firma della presente Convenzione (di seguito denominato “DigitPA”)
D’ora innanzi, congiuntamente, “le Parti” o, singolarmente, “la Parte”.
Premesso che:
− il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”, di
seguito “recepimento della direttiva”, recepisce nell’ordinamento interno le norme europee relative alla disciplina dei servizi di pagamento;
− lo stesso recepimento della direttiva demanda -ai sensi dell’articolo 37,
comma 6- l’applicazione di detta normativa alle Pubbliche Amministrazioni ad un apposito decreto, non ancora emanato dal Ministero competente;
− in attesa dell’emanazione di tale regolazione, la presente Convenzione opera nel rispetto del recepimento della direttiva;
- la presente Convenzione opera nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale».”, nel seguito denominato “Codice”;
- l’articolo 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche) del Codice, come sostituito dall’articolo 4, comma 1 del D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 al comma 2 dispone che “Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile”;
- è esigenza della Pubblica Amministrazione a fronte dei pagamenti ricevuti:
1. avere a disposizione su appositi sistemi informatici l’importo incassato, la relativa causale di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata oppure le contabilità speciali interessate;
2. fornire al cittadino una quietanza di pagamento con valore liberatorio.
- l’articolo 81, comma 2-bis del Codice – così come introdotto dal comma 5 dell’articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011 , n. 138 convertito con legge del 14 settembre 2011, n. 148 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” - prevede che “…DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.”;
- Poste, anche attraverso le società del Gruppo, espleta servizi in materia informatica ed altresì servizi finanziari, attraverso il Patrimonio Bancoposta, costituito ai sensi dell’art. 2, comma 17-octies, del D.L. 29/12/10, n. 225, convertito in L. 26/02/11, n. 10, destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di Bancoposta, nell’ambito dello svolgimento dei quali utilizza anche la rete telematica; in tale ambito, Poste definisce le caratteristiche del bollettino postale quale strumento di pagamento per i servizi offerti al cittadino e/o alle imprese, nonché i criteri per l’emissione e l’incasso degli stessi, portandone a conoscenza anche le entità giuridiche pubbliche che si
avvalgono del bollettino come strumento per l’esazione delle proprie posizioni creditorie;
- Poste è presente in maniera capillare sull’intero territorio nazionale, anche attraverso un’articolata e capillare rete di sportelli postali;
- Poste ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità ed ad alto valore aggiunto, al fine di favorire l'accesso dei cittadini ai servizi ed alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza nei confronti dei quali l'Amministrazione è impegnata;
- Poste intende, in maniera sempre più marcata ed efficiente, offrirsi quale partner strategico della Pubblica Amministrazione nell'erogazione di servizi ai cittadini. In particolare i servizi ad oggi sviluppati da Poste si basano sulla piena valorizzazione degli asset e delle piattaforme interne di quest’ultima (quali, a titolo esemplificativo, Centri Servizi e nuove tecnologie), con una logica di multicanalità (sportello fisico, web, call center, mobile, etc.) e di integrazione fra gli attori coinvolti;
Considerato che
1) nell’ambito della collaborazione tra la DigitPA e il Ministero della giustizia è stato avviato un tavolo di lavoro congiunto con la Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati di detto Ministero per definire una procedura che consenta agli utenti privati di effettuare, in via telematica, i pagamenti delle spese di giustizia relative al Processo Civile Telematico utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente; in tale ambito è stata avviata
una fase sperimentale per l’esecuzione di detti pagamenti sulla base di “Specifiche tecniche” pubblicate nella sezione “Documentazione” del sito del Processo Civile Telematico;
2) nell’ambito di tale iniziativa Poste ha realizzato una infrastruttura che consente il pagamento dei servizi erogati tramite SPC, denominata “Front End dei Servizi di Pagamento” (d’ora innanzi “FESP”);
3) è attualmente in corso una ulteriore fase di sperimentazione dei pagamenti telematici delle spese di giustizia tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura di interconnessione e interoperabilità denominata Nodo dei Pagamenti-SPC, di cui al successivo articolo 3;
4) DigitPA, sulla base delle esperienze maturate nell’ambito della sperimentazione presso il Ministero della Giustizia e dall’interesse manifestato da altre Amministrazioni, ha costituito un Gruppo di Lavoro che ha verificato la fattibilità tecnico-operativa e giuridica del servizio attraverso l’analisi del contesto normativo di riferimento ed ha redatto il documento – “Specifiche Tecniche del Nodo dei Pagamenti-SPC ad uso sperimentazione” (Allegato A), nonché la bozza di decreto ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del Codice (Allegato C – “Schema delle Regole tecniche in materia di pagamenti informatici”);
5) le Parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula della presente Convenzione allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti.
Tutto ciò premesso e considerato
fra le Parti si conviene e di stipula quanto segue:
Articolo 1 - Premesse, Considerata ed Allegati
1.1 Le Premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione ed hanno valore di patto.
1.2 Si allegano alla presente Convenzione i seguenti documenti:
1) Allegato A – “Specifiche Tecniche del Nodo dei Pagamenti-SPC ad uso sperimentazione”
3) Allegato C – “Schema delle Regole tecniche in materia di pagamenti informatici”
1.3 Si accludono inoltre alla presente Convenzione i seguenti documenti predisposti da Poste:
• Annesso I – Nota Tecnica Pagamenti Telematici
• Annesso II - Pagamenti Telematici della Giustizia Specifiche Tecnico Funzionali
• Annesso III - Nota Tecnica Pagamenti Telematici-WSDL
Articolo 2 - Oggetto
2.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti intendono collaborare al fine di connettere il servizio “Front-End Servizi Pagamenti telematici” all’infrastruttura denominata Nodo dei Pagamenti-SPC di cui all’articolo 3 utilizzando le specifiche tecniche ed operative descritte
L’obiettivo è quello di consentire ai cittadini e alle imprese di effettuare i pagamenti - anche attraverso il canale online, alternativo rispetto ai canali attualmente previsti - in favore delle Pubbliche Amministrazioni che intendessero aderire alla presente iniziativa. A tale scopo Poste valuterà in piena autonomia quali processi di pagamento attivare tra quelli previsti dall’Allegato A.
2.2 Le Parti concordano che, per quanto attiene agli impegni tra le Pubbliche Amministrazioni che aderiranno alla presente iniziativa e Poste, si farà riferimento alle vigenti condizioni in essere nel rapporto attivato tra la Pubblica Amministrazione aderente e Poste.
2.3 Le Parti concordano che, per lo svolgimento di una parte delle attività relative al servizio oggetto della presente Convenzione, Poste potrà avvalersi delle Società del Gruppo Poste Italiane, in ciò fin d’ora autorizzata da DigitPA.
2.4 Al fine di poter offrire servizi che sempre più soddisfino le esigenze di DigitPA e delle Pubbliche Amministrazioni che intendessero aderire alla presente Convenzione, eventualmente offrendo la possibilità di adesione ad altri soggetti indicati da DigitPA, fin d’ora le Parti si impegnano ad attivare, periodicamente, incontri di verifica per valutare la possibilità di ampliare i servizi resi e di rivedere le condizioni praticate, anche in ragione dei volumi svolti e della eventuale crescita del bacino di utenza.
Articolo 3 - Infrastruttura di interconnessione e interoperabilità –
Nodo dei Pagamenti-SPC
3.1 Ai fini del presente accordo s’intende per Nodo dei Pagamenti–SPC la
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati messa a disposizione da DigitPA attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità al disposto dall'articolo 81, comma 2-bis del Codice e al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso Xxxxxx.
3.2 Allo scopo di dare corso alla sperimentazione del sistema di gestione dei pagamenti informatici oggetto del presente accordo, Poste si connetterà al’infrastruttura tecnologica di cui al comma 1 rispettando le specifiche tecniche di cui all’Allegato A pianificando in accordo con DigitPA le attività per l’avvio della sperimentazione.
3.3 Per gestire il colloquio tra l’infrastruttura Nodo dei Pagamenti-SPC di cui al comma 1 e l’infrastruttura FESP di Poste, contrariamente a quanto indicato al comma 2, le Parti concordano di attenersi, per un periodo di tempo limitato e sino alla data che verrà successivamente pattuita, alle specifiche indicate nei documenti di cui all’articolo 1, comma 3.
3.4 L’infrastruttura tecnologica di cui al comma 1 sarà messa a disposizione, a livello sperimentale, di tutte le pubbliche amministrazioni interessate che abbiano sottoscritto con DigitPA il Protocollo di cui all’Allegato B.
Articolo 4 - Oneri, costi e corrispettivi
4.1 Le Parti si danno atto che tutti gli oneri derivanti dall’applicazione della presente Convenzione verranno sostenuti, per gli aspetti legati agli interventi necessari agli adeguamenti applicativi e infrastrutturali, da ciascuna Parte per gli aspetti di propria competenza.
4.2 Poste per l’esecuzione del servizio potrà richiedere al cittadino e/o all’impresa una somma a titolo di corrispettivo per ogni pagamento effettuato e la renderà nota all’utente privato prima dell’effettuazione dell’operazione di pagamento stessa.
4.3 Al fine di rendere disponibile anche alle amministrazioni aderenti gli importi massimi applicabili relativi ai costi di cui al comma 2, Poste comunicherà a DigitPA dette informazioni, con le modalità indicate nell’Articolo 12.
Articolo 5 - Ruoli e Responsabilità
5.1 Al fine di fornire i servizi oggetto della presente Convenzione, e fermo quanto previsto nei successivi articoli 5.2 e 5.3, le Parti, ognuno per quanto di rispettiva competenza, si attengono alle prescrizioni tecnico-operative stabilite nella documentazione allegata.
5.2 Poste si riterrà e sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità nell’erogazione del servizio oggetto della presente Convenzione, purché dimostri che, nell’espletamento dei compiti, ha agito usando la dovuta diligenza di cui al combinato disposto fra gli articoli 1176 e 1218 del codice civile.
Xxxxx non sarà responsabile verso DigitPA per ritardi, malfunzionamenti e interruzioni del servizio causati da qualsiasi circostanza a Poste non direttamente imputabile e/o dipendente dalla volontà di Poste.
5.3 DigitPA si impegna a manlevare e tenere indenne Poste da qualsiasi pretesa di qualunque soggetto terzo e/o conseguenza pregiudizievole che possa comunque derivare dall’esecuzione della presente Convenzione per fatti a Poste stessa non direttamente imputabili.
5.4 Poste rendiconta l’avvenuto pagamento all’amministrazione aderente che lo ha richiesto, attraverso l’invio dell’oggetto “Ricevuta telematica” descritto nell’Allegato A, al più tardi entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata conclusa l’operazione.
Articolo 6 – Trattamento dati personali e Riservatezza
6.1 Nell’ambito del trattamento dei dati personali connesso all’espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali.
6.2 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell’esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione e dell’adempimento dei connessi obblighi normativi. I dati trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità oggetto della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario alla durata dello stesso. Le Parti si impegnano altresì a mettere in atto tutte le misure organizzative, fisiche e logiche previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dall’allegato Disciplinare Tecnico occorrenti per assicurare le misure di sicurezza.
6.3 Le Parti si impegnano a mantenere riservate le notizie, le informazioni, i dati, la documentazione che saranno oggetto di comunicazione reciproca o di cui venissero comunque a conoscenza a seguito dell’esecuzione della presente Convenzione.
Articolo 7 – Durata e recesso
7.1 Al fine di verificare l’utilità di una diffusione graduale sul territorio, la presente Convenzione sarà valida ed efficace per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
7.2 Qualora intervenissero disposizioni o provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi che dovessero incidere sul contenuto delle pattuizioni contrattuali, le Parti sono, sin d’ora, impegnate ad attivarsi per provvedere tempestivamente alle modifiche e/o alle integrazioni alla presente Convenzione che dovessero rendersi necessarie e/o opportune. Resta inteso che, nel caso in cui non sia raggiunto fra le Parti un accordo in ordine alle modifiche o alle integrazioni da apportare - entro il termine di
30 (trenta) giorni dalla formalizzazione della richiesta in tal senso avanzata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dalla Parte più diligente, ovvero – se inferiore – entro il diverso termine stabilito dalle intervenute disposizioni o provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi - ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione. Detto recesso sarà efficace trascorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
7.3 Ciascuna Parte potrà liberamente recedere dalla presente Convenzione, in ogni momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo di cui all’articolo 12, restando inteso che il recesso sarà efficace decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Articolo 8 - Rapporti fra le Parti
8.1 Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma ed indipendente.
8.2 Le Parti concordano che la presente Convenzione non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti, mantenendo ciascuna Parte la libertà di siglare accordi simili con altri interlocutori.
Articolo 9 – Modifiche e Cessione
9.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nella Convenzione dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.
9.2 La Convenzione non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto fra le Parti.
Articolo 10 - Risoluzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del codice civile, in caso di inadempimento di una delle Parti di una delle clausole della presente Convenzione, l’altra Parte potrà intimare per iscritto di adempiere entro 20 giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, la Convenzione si intenderà senz’altro risolta.
Articolo 11 - Implementazione tecnologiche e procedurali
11.1 Le implementazioni tecniche, necessarie a mantenere allineato l’impianto tecnologico, di cui all’Allegato A, alle modifiche normative e/o procedurali, nonché alle evoluzioni tecnologiche che dovessero intervenire nel corso del tempo, saranno concordate e pianificate tra il Referente
DigitPA ed il Referente incaricato da Poste indicati all’articolo 12.
11.2 Il Poste adegua le proprie procedure di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le tempistiche concordate al comma 1.
Articolo 12 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le Parti relative alla presente Convenzione devono essere effettuate per iscritto ed inviate, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti soggetti, indirizzi:
Referente Poste
GIPA
c.a. xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 000
00000 Xxxx
Indirizzo PEC: xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Referente DigitPA
c.a. dott.ssa Xxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx 00
00000 Xxxx
Indirizzo PEC:: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx.xx
Articolo 13 - Legge Applicabile e Foro competente
13.1 Le norme applicabili alla presente Convenzione sono quelle previste nell’ordinamento italiano.
13.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente
Convenzione, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.
Articolo 14 – Disposizioni generali
14.1 Le Parti fin d’ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole della presente Convenzione dovessero risultare nulle in tutto o in parte, la Convenzione resterà comunque valida per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.
14.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione, che rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stata in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole della Convenzione sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova pertanto applicazione l’articolo 1341 del codice civile.
ArtIcolo 15 - Clausola fiscale
La presente Convenzione, conclusa mediante scambio di corrispondenza commerciale, è soggetta ad imposta di registro e ad imposta di bollo ai sensi del d.p.r. n. 131/86 e del d.p.r. 642/72 solo in caso d'uso.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma, lì
Per Poste Italiane SpA Per DigitPA
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