INDICE
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ATO 9 - AGRIGENTO
SCHEMA DI CONVENZIONE DI GESTIONE
per regolare i rapporti tra
L’ASSEMBLEA TERRITORITALE IDRICA DI AGRIGENTO E
IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Assemblea Territoriale Idrica Agrigento C.F. 93074830840 Xxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx X.X.X
Xxx. 0000.000000 - Xxx n. 0922.591733- xxxxxxxxxx@xxxxx0.xx - Pec: xxxxx0@xxx.xx Sito web: xxx.xxxxx0.xx
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 5
Articolo 1 Definizioni 5
Articolo 2 Oggetto 7
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio 8
Articolo 4 Perimetro delle attività affidate 8
Articolo 5 Consegna delle opere, impianti e reti afferenti al SII 9
Articolo 6 Inventario dei beni affidati in concessione e obbligazioni verso terzi 10
Articolo 7 Personale 10
Articolo 8 Durata della convenzione 11
TITOLO II PIANO D’AMBITO 11
Articolo 9 Contenuto del Piano d’Ambito 11
Articolo 10 Aggiornamento del Piano d’Ambito 12
Articolo 11 Programma degli interventi 13
Articolo 12 Approvazione dei Progetti e delega poteri espropriativi 13
Articolo 13 Varianti al Programma degli Interventi 13
TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 14
Articolo 14 Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario. 14
Articolo 15 Istanza di riequilibrio economico-finanziario. 14
Articolo 16 Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario 14
Articolo 17 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure
di riequilibrio 15
TITOLO IV CESSAZIONE E SUBENTRO 15
Articolo 18 Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente 15
TITOLO V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI 16
Articolo 19 Ulteriori obblighi dell’EGA 16
Articolo 20 Ulteriori obblighi del Gestore 17
Articolo 21 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore 18
TITOLO VI PENALI E SANZIONI 18
Articolo 22 Penali 18
Articolo 23 Sanzioni 18
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI 18
Articolo 24 Garanzie 18
Articolo 25 Assicurazioni 19
Articolo 26 Modalità di aggiornamento della convenzione 19
Articolo 27 Allegati 19
Premesso che
il Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento è stato affidato con gara ad evidenza pubblica dall’ex Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento alla associazione temporanea d’imprese Girgenti Acque poi trasformata in Xxxxxxxx Acque s.p.a. con delibera commissariale n. 1 del 18-01-2007;
con la Girgenti Acque S.p.A. è stata sottoscritta la Convenzione di gestione del 27-11-2007 rep. n.
29374;
ai sensi della L.R. 11.08.2015 n. 19, l’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, ATI AG9, è subentrata nelle funzioni già attribuite al Consorzio d’Ambito di Agrigento nella qualità di Ente di Governo d'Ambito (EGA) deputato, inoltre, alle funzioni e ai compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua;
l'Assemblea dei Rappresentanti, nella seduta del 23 novembre 2018, ha disposto la dichiarazione di risoluzione della Convenzione di gestione stipulata con la Girgenti Acque S.p.A, notificata alla stessa, in uno con atto del Presidente dell'ATI del 6/12/2018 "risoluzione della Convenzione del Servizio Idrico Integrato", il 7/12/2018, per gravi inadempimenti aggravati dall'interdittiva antimafia del 16/11/2018 della Prefettura di Agrigento;
con Decreto n. 34829 del 27/11/2018 del Prefetto di Agrigento, è stata disposta la prosecuzione della Convenzione di Gestione sottoscritta in data 27/11/2017 rep. n. 29374, fino all’entrata in vigore di nuove modalità di gestione del servizio idrico integrato, per i ventisette Comuni Agrigentini di cui alla Convenzione stessa, in applicazione della misura straordinaria di cui all’art. 32, comma 1), lettera b), del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 114, ed è stato nominato il Commissario Prefettizio per la temporanea e straordinaria gestione della Società interdetta;
con Sentenza del Tribunale di Palermo n. 29/2021 del 16/03/2021 è stato dichiarato lo stato di insolvenza della Girgenti Acque S.p.A.;
con Decreto 65/2021 del 10/06/2021 è stato dichiarato il fallimento della Girgenti Acque S.p.A.;
con Provvedimento del 09/07/2021 il Prefetto di Agrigento ha disposto la cessazione della misura straordinaria di cui all’art. 32 del d.l. 90/2014 nei confronti delle Società interdette e la conseguente cessazione dell’incarico del Commissario prefettizio, con decorrenza dal 2 agosto 2021, affinché i competenti organi fallimentari, in accordo con l’ATI, potessero adottare le iniziative di competenza;
Considerato che:
Con delibera dell’Assemblea n. 9 del 27/09/2019 è stata approvata la scelta della nuova forma di gestione del SII, attraverso la costituzione di una Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell’art. 4, comma 13, della Legge Regionale n. 19 dell’11 agosto 2015 “Disciplina in materia di Risorse Idriche”, pubblicata sulla GURS n. 34 del 21/08/2015, in linea con l’art. 149-bis del D.Lgs. 152/2006;
Con delibera dell’Assemblea n. 11 del 29/12/2020 è stato approvato l’aggiornamento del Piano d’Ambito, che prevede l’affidamento del servizio idrico integrato all’Azienda Speciale Consortile;
Con atto notarile del 9/07/2021 Rep. 7183 Racc 76, registrato in Agrigento il 13/07/2021 al n. 3830, è stata costituita l’azienda Speciale Consortile “Azienda Idrica Comuni Agrigentini” – A.I.C.A.;
Considerato, altresì, che:
Ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., il rapporto tra l’Ente di Governo d’Ambito ed il Soggetto Gestore è regolato da una convenzione predisposta dallo stesso Ente sulla base di convenzioni tipo adottate dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (oggi ARERA);
Occorre pertanto procedere alla formale stipula della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l’ATI di Agrigento ed il Soggetto Gestore;
Con deliberazione 656/2015/R/IDR del 23/12/2015 l’Autorità ha adottato la “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali-“
Tutto ciò premesso e considerato:
Tra le parti sopra meglio identificate si conviene e stipula quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti
Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione;
Attività diverse è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,
Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;
Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, invi inclusi i connessi emissari e derivatori;
Distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’EGA e previa verifica da parte di quest’ultimo;
Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’Ente di governo dell’ambito (di seguito: EGA).
1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ratione temporis vigente.
Articolo 2 Oggetto
2.1 L’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO (in prosieguo denominata
A.T.I. AGRIGENTO) con sede in piazza Trinacria Edificio A.S.I. Zona industriale di Agrigento – 00000 Xxxxxxx – istituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 e del Decreto dell’Assessore Regionale per l’Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, pubblicato nella GURS n. 7 del 12 febbraio 2016, affida in via esclusiva la gestione del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito alla Azienda Speciale Consortile AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI -A.I.C.A.- (in prosieguo denominata Gestore), con sede in piazza Trinacria Edificio A.S.I. Zona industriale di Agrigento – 00000 Xxxxxxx, costituita con atto nel notaio Orlando del 9/07/2021 Rep. 7183 Racc. 76, registrato in Agrigento il 13/07/2021 al n. 3830, a decorrere dalla data di consegna del Servizio e per la durata di cui all’art. 7, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. Il Concedente è rappresentato dal Prof. Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Presidente pro-tempore dell’A.T.I. di Agrigento, ai fini della stipula della presente convenzione.
L’Azienda Speciale Consortile AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI (A.I.C.A.) accetta di gestire il S.I.I. dei Comuni dell’Ambito, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. L’A.I.C.A. è rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Presidente pro-tempore dell’Assemblea.
2.2 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’A.T.I. di AGRIGENTO si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
2.4 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’EGA in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio
3.1 Il GESTORE provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing, in adempimento alla deliberazione dell'A.T.I. di AGRIGENTO n. del
, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 19/2015 e dell’articolo 149-bis del d.lgs 152/2006 e xx.xx..ii., nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.
Articolo 4 Perimetro delle attività affidate
4.1 L'A.T.I. di AGRIGENTO è tenuta a garantire al GESTORE il rispetto del principio di unicità della gestione dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinchè tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni dirette ritenute ammissibili dall’ATI stessa ai sensi di legge.
4.2 Il servizio affidato al GESTORE mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività:
captazione;
potabilizzazione;
adduzione di acque per usi civili;
distribuzione di acque per usi civili;
fognatura;
depurazione di acque reflue e eventuale riutilizzo;
altre attività idriche come definite all’art. 1
4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 14 della presente convenzione.
4.4 L'affidamento in gestione del S.I.I. è fissato per tutta la durata della convenzione con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con questo atto, sono affidati in concessione d’uso gratuita, ai sensi del comma 1 dell'art. 153 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito.
4.5 Per l’alimentazione del servizio sono affidate al Gestore le fonti di approvvigionamento in atto utilizzate per l’approvvigionamento potabile del territorio oggetto dell’affidamento, e specificate nel Piano d’Ambito. Il Gestore è tenuto a curare, in nome e per conto del Concedente, le pratiche necessarie alla regolarizzazione delle Concessioni di acque per uso potabile, sia quelle in itinere che quelle eventualmente riguardanti nuove fonti di approvvigionamento assumendo tutti gli oneri per ricerche, captazioni, adduzioni, pareri, tasse, canoni, oneri vari ivi incluso il rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo e quanto altro.
4.6 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:
AGRIGENTO, ARAGONA, CALAMONACI, CALTABELLOTTA, CAMASTRA, CAMPOBELLO DI LICATA, CANICATTI', CASTELTERMINI, CASTROFILIPPO, CATTOLICA ERACLEA, COMITINI, FAVARA, GROTTE, JOPPOLO GIANCAXIO, LAMPEDUSA E LINOSA, LICATA, LUCCA SICULA, MONTALLEGRO, MONTEVAGO, NARO, PALMA DI MONTECHIARO, PORTO EMPEDOCLE, RACALMUTO,
RAFFADALI, RAVANUSA, REALMONTE, RIBERA, SAMBUCA DI SICILIA, SAN XXXXXX XXXXXXX, SAN XXXXXXXX XXXXXX, SANTA ELISABETTA, SANT'ANGELO MUXARO, SCIACCA, SICULIANA, VILLAFRANCA SICULA.
Relativamente a 27 Comuni (Agrigento, Calamonaci, Caltabellotta, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Naro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, San Xxxxxxxx Xxxxxx, Sant'Angelo Muxaro, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula) il Servizio Idrico Integrato è attualmente svolto dalla Gestione Commissariale di Girgenti acque S.p.A.. La stessa Società gestisce i segmenti della captazione e della distribuzione idrica nel Comune di Sambuca di Sicilia. Nei rimanti 7 Comuni (Aragona, Camastra, Joppolo Giancaxio, Xxxxxxxxx e Linosa, Palma Di Montechiaro, San Xxxxxx Xxxxxxx, San Xxxxxxxx Xxxxxx, Santa Elisabetta) la Gestione del SII è svolta in forma diretta dagli stessi. Relativamente ai Comuni di Camastra e Lampedusa e Linosa è attualmente in corso il perfezionamento del procedimento di adesione all’Azienda Speciale Consortile AICA, alla quale hanno aderito tutti gli altri.
Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del Piano degli Interventi previsti nel Piano d’Ambito.
4.7 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.
4.8 L’ATI ed il Gestore prendono atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO sono presenti le seguenti gestioni alle quali è stata riconosciuta la salvaguardia ai sensi dell’art. 147, comma 2 bis, lettera b, del D.lgs 152/2006, con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 29 luglio 2021: ALESSANDRIA DELLA ROCCA, XXXXXX, XXXXXX, CAMMARATA, CIANCIANA, MENFI, SAMBUCA DI SICILIA, SANTA MARGHERITA DI BELICE, SANTO XXXXXXX XXXXXXXXX.
Articolo 5 Consegna delle opere, impianti e reti afferenti al SII
5.1 I Comuni dell’Azienda Consortile che attualmente gestiscono il SII in economia diretta, che dovranno obbligatoriamente aderire alla gestione unica dell’AICA, nonché tutte le altre gestioni preesistenti non riconosciute, cederanno al Gestore le opere, gli impianti e le reti afferenti al
S.I.I. in concessione d’uso gratuita. Le Parti si impegnano a verificare, entro 4 (quattro) mesi dall’affidamento, dette opere, impianti e reti, costituenti i cespiti strumentali del S.I.I. oggetto di affidamento, risultanti dal Piano d’Ambito, al fine di trarne tutte le osservazioni e valutazioni necessarie per la redazione dell’inventario definitivo di cui al successivo art. 6. Tutti i documenti riguardanti elencazioni, descrizioni o quant’altro di opere, impianti e reti, consegnati al Gestore e/o da questo redatti prima della sottoscrizione tra le Parti dell’inventario definitivo di cui all’art. 6, non assumono, tuttavia, valore di consistenza agli effetti di legge. Gli Enti locali si impegnano, altresì, a consegnare al Gestore tutti i progetti e documenti riguardanti i beni di cui all’elenco descrittivo in loro possesso.
5.2 Il Gestore si impegna ad acquisire dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di efficacia della convenzione, le provviste e i materiali vari di magazzino, ritenuti idonei e ancora destinabili al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, al prezzo di acquisto risultante da adeguata documentazione.
5.3 Eventuali opere attinenti al S.I.I. realizzate direttamente dagli Enti Locali successivamente alla data di efficacia della convenzione, previa convenzione con il Gestore, verranno affidate al
Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime.
5.4 Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le reti alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di Ambito.
5.5 L’A.T.I. di Agrigento autorizza il Gestore, per gli effetti della presente convenzione e per tutto il periodo di durata della stessa, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l’installazione delle opere, degli impianti, delle attrezzature e di quanto altro necessario per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati, compatibilmente alle previsioni urbanistiche.
Articolo 6 Inventario dei beni affidati in concessione e obbligazioni verso terzi
6.1 Le opere, gli impianti e le reti affidati in concessione d’uso gratuita al Gestore, costituenti cespiti strumentali del servizio, sono quelli risultanti dalla procedura di cui ai seguenti commi, che in prima approssimazione sono quelli indicati nella Ricognizione delle Infrastrutture del Piano d’Ambito di cui all’art. 9, costituenti parte integrante della documentazione di l’affidamento del S.I.I.
6.2 Dalla data di presa in consegna di opere ed impianti afferenti al SII, il Gestore assume tutte le obbligazioni contratte per la gestione dei servizi dagli Enti locali - ovvero da chi erogava in precedenza il servizio, ora affidato al Gestore, che risultino inerenti con l’oggetto della presente convenzione, subentrando nelle medesime obbligazioni tra i soggetti suddetti ed i terzi, escludendosi comunque ogni responsabilità per danni e/o contenziosi pregressi.
6.3 Il Gestore deve provvedere alla redazione dell’inventario definitivo dei beni e delle obbligazioni di cui ai precedenti commi entro il termine di 6 (sei) mesi dall’affidamento del servizio. L’inventario definitivo ha luogo mediante la redazione di apposita scheda descrittiva dello stato di consistenza, conservazione ed efficienza di singole opere od impianti ovvero di un gruppo di opere e/o impianti afferenti ad uno specifico servizio, in contraddittorio tra il Concedente, l’Ente proprietario, l’eventuale gestore uscente, ed il Gestore.
6.3 Nei 6 (sei) mesi successivi i contenuti dell’inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l’Ufficio dell’ATI di Agrigento, il quale, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 152/2006, svolge le attività di controllo sulla gestione e lo svolgimento del S.I.I..
6.4 A conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e l’A.T.I. si impegnano a controfirmare l’elenco definitivo dei beni, risultante dalla suddetta procedura.
Articolo 7 Personale
7.1 In ordine al personale si fa riferimento a quanto riportato nel Capitolo 6-Modello Gestionale del piano d’Ambito su personale da trasferire: “Con riferimento alla macro e microstruttura, si prevede di tener conto del personale al momento in capo al S.I.I. (ex Girgenti Acque ed ex Hydortecne), ai sensi delle norme di riferimento in materia di passaggio di funzione e personale (art 2112 cc). Successivamente, sarà cura della nuova azienda speciale consortile predisporre, all’interno del piano industriale, l’aggiornamento della pianta organica e la predisposizione della struttura aziendale a regime”.
Articolo 8 Durata della convenzione
8.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni 30 decorrenti dal verbale di consegna.
8.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA).
8.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'ATI di AGRIGENTO, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. L'ATI decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
Titolo II - PIANO D’AMBITO
Articolo 9 Contenuto del Piano d’Ambito
9.1 Il Piano d’Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è stato approvato dall’Assemblea Territoriale idrica di Agrigento con delibera n. 11 del 29/12/2020 ed è costituito, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall’ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
e) L’ATI assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione del Piano d’Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
9.2 L'ATI assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
Articolo 10 Aggiornamento del Piano d’ambito
10.1 Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’ARERA, l'ATI - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonchè le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’ARERA - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’ARERA.
10.2 L’ATI assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
10.3 L'ATI assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
Articolo 11 Programma degli interventi
11.1 Il Gestore accetta il Programma degli Interventi del Piano d’Ambito ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.
11.2 Il Gestore ha preso atto che il Piano degli Interventi ha individuato, coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del servizio, le opere, impianti ed interventi sull’attuale sistema infrastrutturale del S.I.I. utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi.
11.3 La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Programma degli Interventi e dei suoi aggiornamenti è degli Enti locali. Tali opere sono affidate in concessione al Gestore che ne detiene il diritto reale d’uso temporaneo fino alla scadenza dell’affidamento.
11.4 Gli interventi previsti nel Piano degli Interventi saranno eseguiti a cura del Gestore nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali in materia di lavori pubblici ratione temporis vigenti. La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori, sono di competenza del Gestore. L’ATI designa i collaudatori, che sono successivamente incaricati dal Gestore.
11.5 Il Gestore è obbligato a consegnare al Concedente copia dei progetti esecutivi, della contabilità finale dei lavori e dei certificati di collaudo. Il Gestore, nella realizzazione degli interventi, dovrà inoltre rispettare le condizioni per la rendicontazione dei finanziamenti pubblici, regionali, nazionali e/o comunitari, che verranno assegnati per la realizzazione degli interventi.
11.6 In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano degli Interventi, si applicano le penali previste dall’Art. 22 della presente convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo, nel Disciplinare Tecnico allegato.
Articolo 12 Approvazione dei Progetti e delega poteri espropriativi
12.1 I progetti definitivi degli interventi previsti nel PdI, nonché le loro modifiche sostanziali, sono approvati dall’ATI, ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006, che provvede alla convocazione della Conferenza dei servizi ai sensi della legga 241/1990 e ss.mm.ii.
12.2 Le espropriazioni per pubblica utilità che si rendessero necessarie per la realizzazione degli interventi e in generale per l’esatto adempimento della presente Convenzione, l’ATI di Agrigento attribuisce al Gestore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 158-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, le funzioni ed i poteri di autorità espropriante, quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti nel rispetto della normativa di settore.
Articolo 13 Varianti al Programma interventi
13.1 L’ATI di Agrigento si riserva il diritto di variare il PdF/POT per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto.
13.2 Il Gestore può proporre al Concedente varianti al PdF/POT per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l’utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La proposta di variante deve essere congruamente motivata, con la indicazione delle conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
13.3 Il Gestore può apportare varianti al modello gestionale fermo restando il rispetto delle condizioni che determinano la qualità del servizio e del rapporto con gli utenti.
13.4 Le varianti di cui ai commi 2 e 3 devono essere autorizzate dal Concedente, previa verifica delle implicazioni tariffarie.
Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 14 Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico- finanziario
14.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.
Articolo 15 Istanza di riequilibrio economico-finanziario
15.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'ATI istanza di riequilibrio.
15.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
15..3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
Articolo 16 Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
16.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
16.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
Articolo 17 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
17.1 L'ATI decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'ATI, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
17.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'ATI nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
17.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO
Articolo 18 Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente
18.1 L'ATI è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
18.2 L'ATI verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
18.3 L'ATI dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
18.4 L'ATI individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell’ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'ATI delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all' ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
18.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'ATI, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all' ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'ATI. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
18.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'ATI sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406 del codice civile.
18.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all’ATI, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
18.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'ATI, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’ATI unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.
Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
Articolo 19 Ulteriori obblighi dell’ATI
19.1 L'ATI è obbligata a:
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli ATI dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’ ARERA medesima;
c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’ ARERA.
Articolo 20 Ulteriori obblighi del Gestore
20.1 Il Gestore è obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente convenzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ATI in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
f) trasmettere all'ATI le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell’ARERA;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ATI ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all'ATI del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'ATI medesimo;
i) restituire all'ATI, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione.
Articolo 21 Rapporti tra grossista, ATI e Gestore
21.1 L'ATI provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla
regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'ATI.
21.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'ATI in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
21.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’A.T.I. nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell’A.T.I. competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l’A.I competente procede.
Titolo VI PENALI E SANZIONI
Articolo 22 Penali
22.1 L’ATI, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo ATI, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’ARERA, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
22.2 L’EGA comunica all’ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
Articolo 23 Sanzioni
23.1 L’ATI è tenuto a segnalare all’ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24 Garanzie
24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
24.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di € 5.000.000,00, in base alle disposizioni di legge.
24.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'ATI del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
24.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'ATI entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'ATI, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
24.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
Articolo 25 Assicurazioni
25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere immediatamente idonee polizze assicurative per la copertura integrale di ogni responsabilità Civile verso Terzi connessi o comunque dipendenti dalla propria attività e dalla detenzione di tutte le opere, impianti e reti, nonché per assicurare gli stessi contro i rischi di calamità naturali.
Articolo 26 Modalità di aggiornamento della convenzione
26.1 Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria.
Articolo 27 Allegati
27.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:
a) Deliberazione dell’ATI n. 9 del 27/09/2019 (scelta della forma di gestione);
b) Deliberazione dell’ATI n. del (affidamento del servizio);
c) Piano d’Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte dell’ATI n. 11 del 29/12/2020
d) Disciplinare tecnico.
Xxxxx, accettato e sottoscritto, lì
Per l’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento Prof. Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Per l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ATO 9 - AGRIGENTO
SCHEMA DI DISCIPLINARE TECNICO
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SII
ASSEMBLEA TERRITORITALE IDRICA DI AGRIGENTO
Assemblea Territoriale Idrica Agrigento C.F. 93074830840 Xxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx X.X.X
Xxx. 0000.000000 - Xxx n. 0922.591733- xxxxxxxxxx@xxxxx0.xx - Pec: xxxxx0@xxx.xx Sito web: xxx.xxxxx0.xx
Premessa
Il presente Disciplinare Tecnico, redatto dall’ATI di Agrigento costituisce un allegato alla convenzione di gestione stipulata tra l’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO e l’AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI -A.I.C.A..
Il presente Disciplinare Tecnico risulta suddiviso in 3 parti:
Parte I, avente ad oggetto “Indirizzi generali e normativa di riferimento” ;
Parte II, avente ad oggetto “Linee Metodologiche per l’inventario e la tenuta del libro dei cespiti”;
Parte III, avente ad oggetto “Principi generali in materia di controllo”;
Nella Parte I del Disciplinare Tecnico è richiamata la normativa di riferimento del settore, sono fissati alcuni principi generali applicabili alla gestione del servizio idrico e sono riportati i Comuni ricadenti nel territorio di competenza del servizio.
Nella Parte II del Disciplinare Tecnico sono riportate le Linee Metodologiche per l’inventario dei beni e la tenuta del Libro dei Cespiti richiamate dall’art. 6 della convenzione, alle quali il Gestore dovrà attenersi nel redigere l’inventario dei beni affidati in concessione e delle relative obbligazioni. Nella Parte III del Disciplinare Tecnico sono fissati i principi generali della procedura di controllo dell’attività di gestione, principi accettati integralmente dal Gestore con la sottoscrizione della Convenzione e dei suoi allegati. Tali principi saranno ulteriormente specificati ai fini della pratica attuazione negli atti che, nell’esercizio delle funzioni di sua competenza, adotterà entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della Convenzione. In particolare, in tali atti:
1. verranno individuati i dati tecnici, organizzativi, economici e gestionali che il Gestore deve comunicare all’ATI;
2. verranno definite e disciplinate le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni periodiche di cui al punto 1
A tal riguardo il presente Disciplinare Tecnico distingue gli obblighi a carico del Gestore in due tipologie:
a) obblighi attinenti alla gestione del servizio;
b) obblighi di comunicazione dei dati del servizio.
Con la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Ambito il Gestore si impegna a raggiungere gli obiettivi strutturali e i livelli di qualità del prodotto e del servizio, adempiendo agli obblighi di cui alla lettera a) sopra richiamata.
Adempiendo agli obblighi di comunicazione il Gestore consente, invece, al Concedente di svolgere i propri compiti in materia di controllo e verifica della gestione.
PARTE I - “INDIRIZZI GENERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO”; ELENCO DEI COMUNI GESTITI
1. AGRIGENTO
2. ARAGONA
3. CALAMONACI
4. CALTABELLOTTA
5. CAMASTRA
6. CAMPOBELLO DI LICATA
7. CANICATTI'
8. CASTELTERMINI
9. CASTROFILIPPO
10. CATTOLICA ERACLEA
11. COMITINI
12. FAVARA
13. GROTTE
14. JOPPOLO GIANCAXIO
15. LAMPEDUSA E LINOSA
16. LICATA
17. LUCCA SICULA
18. MONTALLEGRO
19. MONTEVAGO
20. NARO
21. PALMA DI MONTECHIARO
22. PORTO EMPEDOCLE
23. RACALMUTO
24. RAFFADALI
25. RAVANUSA
26. REALMONTE
27. RIBERA
28. XXXXXXX XX XXXXXXX
00. XXX XXXXXX XXXXXXX
00. SAN XXXXXXXX XXXXXX
31. SANTA ELISABETTA
32. XXXX'XXXXXX XXXXXX
00. SCIACCA
34. SICULIANA
35. VILLAFRANCA SICULA
DISPOSIZIONI GENERALI
Il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e da eventuali successive modificazioni di queste, relativamente alla gestione del servizio idrico integrato. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti normative:
– Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 “Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della legge 16 aprile 1987, n. 183” (DPR 236/88);
– Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii ;
– Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e ss.mm.ii.;
– Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” (D.Lgs. 31/2001) come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002;
– Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 “Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature” (DM 99/97);
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato”;
– Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii ;
– Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, pubblicata sulla G.U. n. 48, supplemento del 21 febbraio 1977;
– Normativa Regionale in materia di servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (in particolare D.P.Reg. 7 Agosto 2001);
– Normativa Regionale in materia di Lavori Pubblici;
– Normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, di servizi e forniture;
– Statuto dell’ Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento;
Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta nella convenzione.
Il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi imposti dal D.Lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO
ALIMENTAZIONE IDRICA
Usi civili domestici
I livelli di servizio obiettivo sono graduati nel tempo fra il breve termine ed il medio lungo termine. In coerenza a ciò, alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:
a) entro 5 anni dalla sottoscrizione della convenzione, una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 l/ab. giorno, inteso come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore;
b) entro 8 anni dalla sottoscrizione della convenzione, una portata minima al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo punto d);
c) entro 30 anni dalla sottoscrizione della convenzione, una portata minima al punto di consegna non inferiore a 0,20 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo punto d);
d) entro 30 anni dalla sottoscrizione della convenzione, un carico idraulico minimo di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura, come indicato negli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga), il Regolamento del S.I.I. dovrà prevedere che il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di rilancio eventualmente installati dai privati dovranno essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private sono dotate di idonee apparecchiature di non ritorno;
e) il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non dovrà superare i 70 m, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza.
Negli anni precedenti e intermedi rispetto ai precedenti, i livelli minimi di servizio sopra stabiliti dovranno essere assicurati dal Gestore al maggior numero di utenze domestiche possibile ed in ogni caso crescente, in base alla situazione infrastrutturale e della disponibilità di risorsa ereditata dalle gestioni preesistenti e degli investimenti realizzati, anche in accordo a quanto è detto nel successivo paragrafo “Standard Tecnici”.
Usi civili non domestici
Per quanto concerne i consumi civili non domestici e cioè i consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti) ed i consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) deve essere assicurata una dotazione minima ed una portata da definire nel contratto di utenza. Si adottano per i valori di carico idraulico i criteri di cui al precedente paragrafo “Usi civili e domestici”.
Usi non potabili
Le dotazioni unitarie giornaliere di cui al precedente paragrafo “Usi civili e domestici” potranno essere ridotte sino a 50 l/ab. giorno, nel caso che all’utente sia assicurato, a condizioni di convenienza, l’approvvigionamento con reti separate anche di acqua non potabile per usi diversi, almeno nella misura concorrente ai minimi di cui al predetto precedente paragrafo “Usi civili e domestici” ed in dipendenza della qualità dell’acqua non potabile e degli usi cui essa può essere di conseguenza destinata, come previsto al successivo paragrafo “Acque non potabili”. Analoghe riduzioni sono applicabili per le utenze civili non domestiche di cui al precedente paragrafo “Usi
civili non domestici”, tenuto conto del tipo di utenza.
Qualità delle acque potabili
La qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 31/2001 come modificato dal D.Lgs. 27/2002. Obiettivi, tempi ed investimenti per il miglioramento qualitativo dell’acqua potabile in relazione a quanto previsto dalla legislazione sono inclusi nel Piano d’Ambito; sulla base di quanto previsto nel Piano d’Ambito il Gestore predisporrà entro 6 (sei) mesi dalla stipula della convenzione un piano/programma per la verifica, controllo ed eventuale miglioramento della qualità delle acque potabili, che includerà anche i controlli qualitativi di cui al successivo paragrafo “Controlli qualitativi” e verrà sottoposto per l’approvazione all’ATI.
Controlli qualitativi
I valori richiamati al paragrafo “Qualità delle acque potabili” sono riferiti al punto di consegna all’utente. Il Gestore dovrà inserire dispositivi di controllo in rete, tali da assicurarne il monitoraggio e da poter effettuare le manovre necessarie e gli eventuali allarmi. In materia di qualità delle acque destinate al consumo umano si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7, e 8 del D. Lgs. 31/2001 come modificato dal D.Lgs. 27/2002
Potabilizzazione
Gli impianti di potabilizzazione sono realizzati e gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla consegna all'utente, le caratteristiche di cui al precedente paragrafo “Qualità delle acque potabili” in ogni condizione di esercizio. Nella scelta del processo di trattamento occorre tendere al minimo impatto globale, anche con riferimento alle altre fasi del ciclo integrato. Gli impianti dovranno essere dotati, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, di dispositivi di disinfezione da attivare in caso di necessità. Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano, e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico, è consentito fare ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione.
Acque non potabili
Nei casi in cui sia distribuita, con rete separata, anche acqua non potabile, ciò dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
rendere facilmente riconoscibile all’utente tale rete da quella dell’acqua potabile
garantire che non siano comunque presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
rendere noto all’utente in sede di contratto a quali usi è destinabile tale acqua;
rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata.
È raccomandata per queste acque la denaturazione per evitarne usi impropri, purché effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bio-accumulabili.
Misurazione
La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal D.lgs. 19/05/2016 n. 84, recepente la Direttiva Comunitaria 2014/32/UE, e successive eventuali normative.
Continuità del servizio
Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell’anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata. Nel Piano di gestione delle interruzioni di servizio devono essere disciplinate le modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l’ATI, e all’utenza interessata, nonché l’assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.
Crisi qualitativa
Nei casi di superamento dei livelli qualitativi previsti dalla normativa, si applicano le disposizioni degli artt. 10, 11, 12 e 13 del D. Lgs. 31/2001 come modificato dal D.Lgs. 27/2002. Il Gestore è obbligato a dare preventiva e tempestiva comunicazione alle Autorità competenti, all’utenza e all’ATI, della mancata rispondenza ai requisiti di qualità; comunica, altresì, all’ATI le azioni intraprese per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità.
Captazione e adduzione
Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di salvaguardia di cui all’articolo al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
Il Gestore è tenuto alla misurazione dei volumi derivati per ogni singolo attingimento.
Le opere di captazione ed adduzione sono diversificate per quanto possibile in modo da garantire l'equilibrio della risorsa e le riserve di esercizio ed essere tali, in numero e capacità, da assicurare un ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno di cui ai precedenti punti.
Perdite
Il Gestore dovrà conseguire la progressiva riduzione delle perdite di acquedotto secondo i seguenti valori obiettivo minimo:
entro cinque anni, le perdite totali (effettive e di gestione) devono essere ridotte al 20%
entro dieci anni, le perdite totali (effettive e di gestione) devono essere ridotte al 7%:
Il gestore, comunque, dovrà dimostrare di porre in essere con continuità tutte le azioni finalizzate a ridurre le perdite totali (effettive e di gestione) al di sotto dei superiori valori.
Servizio antincendio, fontane, ecc.
La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densità e dell’ubicazione tipologica degli stessi da parte del Gestore deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti. Tale dotazione fa parte integrante della rete acquedottistica.
Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi, idranti sono installate, spostate o soppresse dal Gestore dietro richiesta e a carico del Comune richiedente e sono mantenute a carico del Gestore.
Il Gestore provvede alla fornitura dell’acqua necessaria ai servizi antincendio, ai servizi giardini, al lavaggio delle strade, all’alimentazione di piscine pubbliche, fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi e per altri usi richiesti dagli Enti locali, ove possibile mediante acqua non potabile, ma igienicamente idonea.
Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo, ad eccezione di quella per i servizi antincendio le cui prese sono collocate all’interno di proprietà private, sono fatturate dal Gestore ai Comuni interessati alle tariffe stabilite nel Regolamento del S.I.I.
SMALTIMENTO
Depurazione
Le acque di fognatura reimmesse nel corpo ricettore debbono essere depurate nel rispetto del D.Lgs.152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, e delle leggi regionali. Nel caso di fognature miste l’obbligo è esteso alle acque meteoriche fino al limite di diluizione non inferiore a cinque volte la portata nera, fatte salve le disposizioni specifiche degli Organi che rilasciano le autorizzazioni allo scarico.
Fognatura separata
Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti può essere adottato il sistema fognario separato (fognatura nera distinta dalla fognatura delle acque meteoriche) nei casi in cui, tecnicamente, economicamente ed ambientalmente risulti giustificato, ovvero in quelle situazioni in cui sia già
esistente la rete separata e non sia giustificata la modifica di tale sistema fognario. Nel caso di adozione della rete fognaria separata deve essere previsto l’avvio delle acque di prima pioggia nella rete delle acque nere.
Immissione in fogna
La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in modo da evitare l’emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale, da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 m sotto il piano stradale senza sollevamenti.
Fognature nere
Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l’acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano.
Allaccio alla fognatura
Ai sensi 124 del D.Lgs.152/2006 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell’osservanza del Regolamento del servizio idrico integrato, che contiene, altresì, le specifiche tecniche per l’allaccio.
Controllo
Entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il Gestore dovrà formalizzare il Piano di rilevamento delle utenze fognarie. Il suddetto piano deve prevedere l’istituzione di un servizio di controllo di detti allacci con compiti di monitoraggio e verifica.
Il Piano di che trattasi, così formalizzato, dovrà essere approvato dall’ATI; tutti gli oneri connessi alla sua attuazione sono già compresi nella tariffa del S.I.I..
Nell’ambito del suddetto piano il Gestore predispone due distinti elenchi di utenze fognarie, a seconda che siano o meno allacciate all’acquedotto.
Per le utenze civili devono essere archiviate le informazioni minime che saranno specificate nei successivi atti da emanarsi entro dodici mesi dalla sottoscrizione della convenzione e dalle quali deve essere possibile desumere il numero di utenze civili allacciate alla pubblica fognatura. Per le utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura deve essere predisposto un archivio contenente gli estremi dell’autorizzazione e l’anagrafe di ogni utenza, le caratteristiche dello scarico e la tariffa applicata. Per tali utenze, il Gestore dovrà verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria e alla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione e fornire apposite prescrizioni per l’adeguamento degli scarichi.
Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.
Servizio di depurazione
Il servizio di depurazione delle acque dovrà garantire che la qualità delle acque trattate risponda ai limiti prescritti nell’allegato 5 del D.Lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle leggi regionali in materia in vigore.
Il Gestore dovrà organizzare un servizio di analisi che consenta di effettuare le verifiche di qualità.
Il Gestore dovrà attenersi, nella conduzione degli impianti, alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, pubblicata sulla G.U. n. 48, supplemento del 21 febbraio 1977, ed alle eventuali prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro imposte dalla competente ASP e dalle leggi regionali.
Sarà compito del Gestore riportare i dati quali-quantitativi delle acque e dei fanghi trattati, e di funzionamento delle sezioni degli impianti, su appositi registri.
Tutti gli impianti debbono essere dotati di idonei campionatori; i relativi campionamenti orari e medi
compositi debbono essere effettuati secondo quanto previsto all’allegato 5 del D.Lgs.152/2006. Gli impianti saranno dotati di idonei sistemi di telecontrollo.
Piano di emergenza
Il Gestore proporrà, entro dodici mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, e adotterà, a seguito della relativa approvazione da parte dell’Autorità, il Piano di emergenza per il servizio di raccolta e depurazione con l'indicazione di tutte le misure da adottarsi in caso di fuori uso dei vari impianti depurativi o dei collettori principali di immissione. Gli oneri connessi alla suddetta adozione/attuazione sono compresi fra quelli già compensati dalla tariffa del S.I.I.
OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL D.LGS. 152/2006
In conformità a quanto previsto nel Piano di Ambito, il Gestore deve provvedere alle seguenti disposizioni:
Adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione in conformità a quanto previsto dal PdI;
Progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie da effettuarsi adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
della limitazione dell’inquinamento delle acque recipienti.
In conformità a quanto previsto nel Piano di Ambito il Gestore deve sottoporre le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore ai 2000 abitanti equivalenti ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.
Salvo deroghe, è vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento di acque urbane per lo smaltimento dei rifiuti. Il Gestore del servizio idrico integrato è comunque autorizzato ad accettare rifiuti costituiti da acque reflue, previa comunicazione all’Autorità competente, purché gli impianti abbiano caratteristiche e capacità depurativa adeguata, rispettino i valori limite di cui all’art. 28 e provengano dal medesimo ambito territoriale ottimale. Le tipologie di rifiuto autorizzate allo smaltimento negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si limitano ai seguenti:
Acque reflue che rispettano i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
Materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria e da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente od economicamente irrealizzabile.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il Gestore si avvale di un adeguato sistema di telecontrollo e di un proprio laboratorio di analisi idoneo ad assicurare la corretta gestione, nel rispetto degli standard di convenzione e delle normative vigenti, di tutte le fasi del ciclo del servizio. Le modalità di organizzazione del sistema di telecontrollo dovranno essere comunicate preventivamente al Concedente.
Entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il Gestore redigerà, sottoponendolo ad approvazione preventiva del Concedente, e successivamente adotterà, il Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto. Tale piano individua, fra l’altro, le modalità di comunicazione agli Enti competenti ed all'utenza interessata, nonché quelle per garantire la fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare. Gli oneri connessi alla suddetta adozione/attuazione sono compresi fra quelli già compensati dalla tariffa del S.I.I..
Adottando le misure previste nel Piano di gestione delle interruzioni del servizio e nel Piano di emergenza, e avvalendosi del laboratorio di analisi di cui al punto precedente, il Gestore garantisce la fornitura di acqua di buona qualità e il controllo degli scarichi nei corpi recettori.
Entro sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il Gestore dovrà formalizzare il Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio che includa la ricerca e il recupero delle perdite idriche e fognarie, in ossequio del regolamento allegato al Decreto del Min. LL.PP. n° 99 dell’8 gennaio 1997 da realizzarsi nei primi 18 mesi di esercizio del Servizio Idrico Integrato. Il Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio dovrà comprendere almeno i temi che seguono:
analisi e recupero delle perdite nelle reti di distribuzione idrica;
interventi volti alla corretta e completa misura dell’acqua;
analisi dello stato effettivo degli impianti di depurazione (qualità delle acque);
monitoraggio della qualità delle acque;
studio della funzionalità delle reti fognarie;
interventi necessari per eseguire differenti pratiche gestionali, sia ordinarie sia di emergenza;
altri interventi per il raggiungimento di obiettivi (di servizio o aziendali), che il gestore sceglierà per il breve e medio termine.
A tale piano deve essere anche allegato il programma di monitoraggio per le reti idriche e per le reti di raccolta fognaria, con postazioni fisse e mobili e con indicazione della periodicità delle rilevazioni e delle postazioni con registrazione continua dei dati. Tutte le attività di valutazione delle perdite sono comprese tra i costi operativi, mentre i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie sono conteggiate, come detto, tra gli investimenti.
Il Piano di che trattasi, così formalizzato, dovrà essere approvato dall’Autorità; tutti gli oneri connessi alla sua attuazione sono già compresi nella tariffa del S.I.I..
Il Gestore si impegna ad utilizzare gli strumenti e le migliori tecnologie messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e smaltimento e delle reti, nonché gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge. In particolare tali strumentazioni includono:
le strumentazioni in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione di dati (contatori, misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi pressioni, portate, livelli, stato di macchine o apparecchi, energia elettrica, ed ai parametri chimici indicatori di qualità, torbidità, conducibilità, pH, cloro residuo); un sistema centralizzato di telecontrollo presidiato senza soluzione di continuità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici;
un servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto assicurato 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno;
un servizio telefonico per garantire tempestive ed attendibili informazioni agli utenti e per consentire la possibilità di effettuare pratiche per via telefonica attraverso una struttura apposita presente per almeno 10 ore nei giorni feriali e 5 ore il sabato (la risposta automatica è ammessa solo “di ripiego”);
un sistema di comunicazioni per garantire la massima tempestività del pronto intervento per riparazioni di guasti o fughe;
La gestione dei servizi deve essere organizzata ed eseguita al fine di garantire i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Tra le misure che il Gestore può adottare si prevede un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione. Il modello deve rispondere all’esigenza di una gestione integrata ed operare in simulazione per ottenere indicazioni utili alla pianificazione, quali:
ottimizzazione della distribuzione,
minimizzazione dei costi di esercizio,
ottimizzazione dei costi di energia elettrica,
costituzione di riserve potabili,
controllo di efficienza degli impianti di sollevamento, potabilizzazione e depurazione,
controllo della qualità e quantità del prodotto,
ottimizzazione delle procedure gestionali amministrative e commerciali,
programmazione della gestione delle emergenze secondo predeterminati livelli di magnitudo e periodicità di ricorrenza.
Il Gestore deve utilizzare un modello gestionale ed un sistema informativo compatibili ed atti a fornire dati tra loro integrabili.
REGIME DEI LAVORI
Lavori di manutenzione e riparazione
Il Gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, e straordinaria, necessari per il corretto esercizio e la funzionalità delle opere ad esso affidate in concessione.
In particolare il Gestore deve disporre le seguenti attività:
– mantenimento delle condizioni generali di pulizia, agibilità e efficienza delle opere e degli impianti;
– ripristino della funzionalità delle opere e degli impianti;
– mantenimento dell’efficienza funzionale delle opere e degli impianti;
– sostituzione di opere, impianti, macchinari e loro parti, giunti al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione hanno raggiunto una frequenza e/o un’onerosità giudicate antieconomiche;
– sostituzione di opere e impianti non più in commercio, per le quali non sono disponibili le parti di ricambio;
– modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione;
– modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro;
– modifiche per adeguamento di impianti ed opere a nuovi standard legislativi.
Su tutte le opere, parti di impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dal Gestore la manutenzione ordinaria e programmata.
La manutenzione programmata riguarda, oltre le opere e strutture meccaniche e le macchine ed attrezzature elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, muri di contenimento, opere a verde, ecc.
Il Gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature.
Ogni volta che sono installati nuovi macchinari e apparecchiature, il Gestore deve aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata.
I pezzi di ricambio, i lubrificanti e i materiali di consumo devono essere quelli prescritti dalle case costruttrici.
Interventi per il recupero funzionale dei cespiti
Il Gestore deve provvedere all’esecuzione degli interventi previsti nei Piani di Manutenzione Straordinaria compresi PdI.
Interventi di sostituzione di opere e impianti
Il Gestore deve effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti e altre infrastrutture, il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio. Tali interventi devono essere compresi nel PdI.
Eventuali rinnovamenti di opere, impianti e macchinari che si rendessero indispensabili in seguito ad eventi eccezionali non imputabili ad inadempimento del Gestore agli obblighi di manutenzione ordinaria e programmata, o comunque per causa di forza maggiore, saranno a cura del Gestore previo accordo con l’Autorità di Ambito sulla rifusione delle spese sostenute ove non rimborsate dalle coperture assicurative attivate dal Gestore secondo quanto previsto nella convenzione.
Realizzazione di nuove opere e impianti
Il Gestore è tenuto ad eseguire le opere e gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti, nei tempi previsti nel PdI, e sotto la vigilanza del Concedente.
Allacciamenti
Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti idrici alla conduttura stradale (ivi compresa la derivazione fino al contatore), degli allacciamenti alla fognatura (ivi compresa la diramazione fino al sifone di allaccio dell’utente) nonché le operazioni di derivazione dalla conduttura stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria.
Oneri a carico del Gestore
Il Gestore si impegna a tenere in perfetta efficienza, per l’intera durata della convenzione, tutte le opere, impianti, canalizzazioni e apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle normative e migliori tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare al Concedente, al termine del rapporto, impianti funzionali all’espletamento dei servizi.
Per l’uso dei suoi diritti di esercizio e mantenimento di canalizzazioni ed opere accessorie, il Gestore deve conformarsi alle condizioni vigenti nei singoli Comuni compresi nell’Ambito, con particolare riferimento a quelle stabilite in materia di scavi e di ripristini.
Le procedure per la realizzazione dei lavori e per il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa.
Il Gestore in particolare è tenuto a provvedere:
– all’affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo (con designazione dei collaudatori da parte del Concedente) secondo la normativa vigente;
– all’affidamento dei lavori a terzi mediante procedure di evidenza pubblica in osservanza della normativa statale, regionale e comunitaria in materia di opere pubbliche;
– alle attività di conduzione dei lavori;
– alla cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l’occupazione e l’espropriazione delle aree necessarie, l’imposizione di servitù, l’ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attività finalizzata all’acquisizione di beni e diritti occorrenti per l’esecuzione delle opere,
incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa.
Il Gestore si adopererà al fine di ottenere ogni autorizzazione, concessione, permesso, ed ogni altro atto necessario all’esecuzione delle opere, degli impianti e dei servizi inerenti al Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), nei tempi e con le modalità necessari all’esecuzione dei servizi e degli interventi previsti nel PdI
Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni ed ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, il Concedente, supporterà con la massima diligenza le attività istruttorie e i rapporti tra il Gestore e gli enti competenti, attivando, ove necessario, tutti gli strumenti di concertazione tra enti.
Gravano altresì sul Gestore gli oneri per tasse o canoni di occupazione di strade o terreni provinciali o statali. Gli adempimenti necessari all’esercizio di diritti sulle vie non appartenenti al demanio pubblico sono a carico del Gestore, cui spetta il pagamento delle relative indennità.
ESECUZIONE D’UFFICIO DA PARTE DELL’AUTORITÀ DI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
In caso di inadempienza grave del Gestore, per la quale vengano compromesse la continuità del servizio, l’igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, il Concedente potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico.
Ove il Gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dalla Carta del Servizio, il Concedente ha facoltà di far eseguire d’ufficio i lavori necessari 48 ore dopo la messa in mora rimasta senza effetto, addebitandone il costo al Gestore.
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il regolamento del servizio idrico integrato (S.I.I.)
L’erogazione del servizio agli utenti è disciplinata ed avviene in base ad un regolamento del S.I.I. che il gestore deve adottare. Tale regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio idrico integrato e i rapporti tra gestore ed utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti dal gestore nel contratto di utenza.
Il Gestore si impegna a rispettare tutto quanto espressamente indicato nel regolamento del servizio idrico integrato nonché, per quanto non espressamente previsto, quanto indicato dalle norme del codice civile in materia di contratti di somministrazione (artt. 1559-1570 c.c.), dagli usi, dalle consuetudini e dalle leggi vigenti.
Nel Regolamento del S.I.I. devono essere, altresì, fissati i prezzi di riferimento applicabili all’utenza per la realizzazione degli allacciamenti di tutti i tipi.
Tutela degli impianti di distribuzione e smaltimento
Il Gestore si impegna ad adottare tutte le misure e cautele, compreso l’esercizio delle azioni giurisdizionali esperibili a norma di legge, opportune o necessarie a tutelare e salvaguardare la integrità degli impianti assunti in gestione al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi ad esso affidati.
Per i fini di cui al precedente comma il Gestore si impegna ad attivare e mantenere con gli Enti Locali appartenenti all’Ambito e con i soggetti gestori di altri servizi pubblici operanti nel medesimo comprensorio procedure utili ad acquisire le notizie inerenti alla realizzazione, da parte di questi ultimi, di opere od interventi di ogni genere (quali costruzione fabbricati, reti distributive, linee elettriche, telefoniche, compresi gli allacci, etc.) nei tratti interessati dalle reti dell’acquedotto e fognarie. Si impegna corrispondentemente a dare ai medesimi soggetti preventiva informazione in
ordine agli interventi che andrà a realizzare in esecuzione del Piano di Ambito e delle attività comunque riconducibili al servizio.
Fonti di approvvigionamento e scarichi
Il Gestore dovrà, previa acquisizione delle concessioni e autorizzazioni di legge, utilizzare le fonti di approvvigionamento e collocare gli scarichi di acque reflue, così come indicato nel Piano di Ambito. In caso di comprovata insufficienza o indisponibilità, il Gestore proporrà al Concedente soluzioni alternative o integrative.
Risparmio idrico
Il Gestore, attua misure finalizzate al risparmio della risorsa idrica e alla salvaguardia della qualità dell’acqua, in particolare mediante la progressiva estensione di quelle di seguito elencate:
risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite (individuate mediante una ricerca delle perdite programmata su ciclo pluriennale);
studio della convenienza all’installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
installazione di contatori in ogni singola unità abitativa, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
diffusione e promozione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.
Il Gestore trasmette annualmente al Ministero delle Infrastrutture, nonché all’Autorità di Ambito, i risultati delle rilevazioni delle perdite degli acquedotti e delle fognature eseguite con la metodologia stabilita dal regolamento emanato con D.M. 99/1997 o dai successivi.
Ottemperanza alla legislazione vigente
La progettazione e la realizzazione dei lavori, l’esercizio e la manutenzione delle installazioni devono rispettare le disposizioni amministrative e tecniche contenute nei regolamenti e nelle direttive comunitarie, nelle leggi e regolamenti statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali e d’igiene ratione temporis vigenti.
Per la disciplina dell’economia idrica, per la protezione delle acque dall’inquinamento così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
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PARTE II – LINEE METODOLOGICHE PER L’INVENTARIAZIONE E LA TENUTA DEL LIBRO DEI CESPITI
Definizioni
Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole, costituenti parte dell’organizzazione permanente delle imprese. Per la corretta classificazione dei beni nell’ambito delle immobilizzazioni materiali vale il principio della destinazione economica dei beni stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono iscrivibili in bilancio se fisicamente esistenti. Inoltre, vanno rilevati ed iscritti i cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali.
Nel caso specifico dei beni strumentali dei soggetti Gestori del S.I.I., gli stessi saranno suddivisibili innanzi tutto in tre macro classi:
beni di proprietà del soggetto Gestore o acquisiti dallo stesso;
beni ottenuti in concessione dai comuni;
eventuali altri beni ottenuti in concessione da enti diversi dai comuni.
In particolare tra i beni dati in concessione rientrano sia quelli affidati al Gestore all’atto della stipula della convenzione sia quelli realizzati successivamente.
Tali beni andranno restituiti da parte del Gestore al termine del servizio in condizioni di normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. Ciò significa che spetteranno al Gestore gli interventi di manutenzione straordinaria su tali beni e che tali beni costituiranno “beni gratuitamente devolvibili” al termine del periodo di concessione.
Tra i beni acquisiti e/o costruiti dal Gestore assumono rilevanza particolare le reti e le altre opere facenti parte integrante della dotazione del servizio che, al termine del periodo di convenzione, verranno ceduti all’Autorità di Ambito ad un prezzo di cessione pari al valore residuo ammortizzabile. Tali beni costituiscono quindi “beni devolvibili non gratuitamente”.
La qualificazione nelle categorie sopra esposte dei beni strumentali del servizio dovrà essere sempre distinta all’interno delle procedure di gestione dei beni patrimoniali viste le rilevanti differenze tra le stesse in termini di:
- iscrizione in bilancio,
- iscrizione nel libro dei cespiti,
- processo di ammortamento,
- vincoli di restituzione.
I beni affidati in concessione sono quelli inventariati secondo la procedura di cui alla Convenzione e le linee metodologiche di seguito riportate.
Ai sensi dell’art 6 della Convenzione di gestione, il Gestore entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione dovrà ultimare l’inventario definitivo dei beni affidati in concessione.
L’inventario definitivo ha luogo mediante la redazione di apposita scheda descrittiva dello stato di consistenza, conservazione ed efficienza di singole opere od impianti ovvero di un gruppo di opere e/o impianti afferenti ad uno specifico servizio.
Il Gestore procederà all’inventario dei beni affidati sulla base delle specifiche di seguito proposte nonché attingendo dati ed informazioni disponibili dalle gestioni precedenti e dalla documentazione
consegnata dal Concedente.
Scopo dell’inventario è quello di procedere alla individuazione di tutti i beni attinenti al servizio idrico e alle altre attività aziendali, pervenuti a qualsiasi titolo al soggetto Gestore. Per questi motivi l’inventario deve essere completo e sufficientemente dettagliato. Le fasi della procedura di inventario sono individuabili in:
- ricognizione,
- classificazione,
- identificazione,
- valutazione.
La completa e corretta osservanza delle modalità e dell’iter logico delle procedure di individuazione, controllo contabile e giuridico, classificazione e valutazione dei cespiti strumentali, rappresenta condizione inderogabile per la giusta rappresentazione in bilancio e negli altri elaborati dei beni suddetti.
Per ogni bene materiale o immateriale, mobile o immobile, deve essere redatta una tabella relativa.
Gli investimenti effettuati dal Gestore per rinnovi/ricostituzioni di beni, così come quelli per la realizzazione di nuovi impianti, estensione reti e potenziamenti in genere delle infrastrutture del sistema idrico, fognario e depurativo, nel corso del contratto saranno ascritti al patrimonio del Gestore a termini di legge; alla fine di ciascun anno gli interventi realizzati saranno oggetto di specifica appendice dell’inventario definitivo dei beni risultante dalla procedura di cui all’articolo 6 della Convenzione.
Verifiche dell’inventario da parte del Concedente
In relazione a quanto previsto dall’articolo 6 della Convenzione, il Gestore dovrà ultimare le operazioni di inventario nel termine di 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione e trasmettere l’inventario, su supporto informatico, al Concedente, unitamente ad una relazione tecnica sulle modalità, metodologie ed organizzazione seguita per l’operazione di inventario.
Il Concedente entro i 3 (tre) mesi successivi alla conclusione delle operazioni da parte del Gestore provvederà alla verifica dell’attendibilità e congruità delle rilevazioni mediante modalità di verifica sia campionaria che sistematica. In tali fasi il Gestore presterà al Concedente il supporto tecnico- logistico da questa ritenuto utile.
Il processo di inventario si intenderà concluso nel momento in cui i due soggetti concorderanno sulla totalità delle rilevazioni e valutazioni dei beni e controfirmeranno quindi l’elenco definitivo degli stessi.
Struttura e composizione del Libro dei Cespiti
Il Libro dei Cespiti ammortizzabili è l’elaborato che raccoglie sistematicamente le informazioni e i dati relativi ai cespiti strumentali ed alle loro variazioni.
Il Libro deve essere stampato annualmente ai sensi della normativa civilistica e fiscale vigente. Lo stesso elaborato assume, altresì, la funzione di strumento informativo ai fini della trasmissione dei dati al Concedente.
A tal fine, il Gestore è tenuto a trasmetterlo ogni anno al Concedente, in forma cartacea e su supporto informatico, provvedendo al suo costante aggiornamento.
La definizione delle caratteristiche e delle informazioni sulla gestione dei cespiti ammortizzabili, strumentali alle necessità informative del Concedente, sarà contenuta negli atti che la medesima adotterà entro 12 (dodici) mesi dalla stipulazione della convenzione di gestione.
PARTE III – Principi generali in materia di controllo
Livelli di servizio.
Elementi per la definizione della qualità del servizio
Si definiscono “standard tecnici” gli elementi della qualità del servizio che, per essere conseguiti, necessitano inevitabilmente di interventi infrastrutturali la cui utilizzazione/gestione determina gli effetti sulla qualità del servizio. Detti elementi sono definiti attraverso “variabili tecniche”
Gli obiettivi strutturali previsti dal PdI sono classificabili come standard tecnici.
Il Gestore ha l’obbligo di mantenere o raggiungere gli standard tecnici nei tempi previsti dal PdI.
Si definiscono “standard organizzativi” gli elementi della qualità del servizio connessi ad azioni ed organizzazione e non abbisognano di interventi infrastrutturali. Detti elementi sono definibili attraverso “variabili organizzative o fattori di qualità del servizio”
I livelli di qualità del prodotto e del servizio sono classificati come “standard organizzativi”.
Standard tecnici
La verifica della puntuale e corretta realizzazione degli Interventi previsti dal PdI avviene attraverso il monitoraggio diretto, da parte del Concedente, di una serie di variabili tecniche.
Le variabili tecniche sono ricavabili dal PdI, attraverso la riconduzione di tutti o di parte degli interventi in esso previsti nell’ambito delle diverse variabili individuate.
Si tratta, in via indicativa, delle seguenti variabili:
A) Servizio di Acquedotto
1) Copertura del servizio
2) Dotazioni per l’utenza, portate e carico idraulico
3) Protezione delle fonti di approvvigionamento
4) Trattamento minimo di disinfezione per la risorsa utilizzata
5) Assenza dei parametri in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 31/2001 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano
6) Funzionalità opere di presa
7) Perdite nelle reti di adduzione e distribuzione
8) Capacità di compenso nelle reti
9) Funzionalità impianti di potabilizzazione
10) Funzionalità impianti di pompaggio
11) Eliminazione infrastrutture realizzate con materiali nocivi
B) Servizio di Fognatura
12) Copertura del servizio
13) Adeguamento ai requisiti del D. Lgs. 152/2006 e delle leggi regionali
C) Servizio depurazione
14) Copertura del servizio
15) Funzionalità degli impianti
16) Adeguamento scarichi ai requisiti del D. Lgs. 152/2006 e delle leggi regionali
17) Grado di utilizzo degli impianti
D) Interventi generali
18) Realizzazione del “progetto conoscenza” e del piano di monitoraggio e controllo sul territorio per valutare il rischio e la salvaguardia dell’ambiente.
19) Completamento e buon funzionamento del sistema di misura della risorsa e accuratezza dei bilanci idrici
20) Estensione della misura a contatore e messa a norma dei contatori esistenti
21) Estensione del telecontrollo ai principali impianti e reti
Le parti si danno atto che la procedura di controllo degli interventi ed investimenti realizzati dal Gestore in attuazione del PdI ha il fine primario di verificare il raggiungimento degli standard tecnici previsti dall’Autorità e assunti dal Gestore nel PdI e di applicare, in caso di mancato raggiungimento dei medesimi, le penali.
Standard organizzativi
La verifica del raggiungimento degli standard organizzativi è attuata dall’Autorità mediante il controllo di specifici “fattori di qualità del servizio”, suscettibili di misurazione tramite opportuni indicatori.
Il Gestore dovrà produrre la proposta di un set di “fattori di qualità” - facendo riferimento a quanto riportato negli schemi da lui proposti della Carta dei Servizi e del Regolamento del S.I.I. - con la indicazione, per ciascun fattore: a) dei parametri (o algoritmi) oggettivamente rilevabili atti a definire il livello del fattore stesso; b) del valore standard da assumere a riferimento del giudizio di avvenuto conseguimento; c) dell’incidenza percentuale del peso del singolo fattore sul totale dei fattori che compongono il set proposto ai fini dell’applicazione della penale in caso di parziale mancato rispetto dello standard. L’Autorità, negli atti di indirizzo tecnico che lo stesso emanerà entro dodici mesi dall’affidamento del servizio fissa le modalità di rilevamento degli indicatori, e le procedure di comunicazione dei medesimi, nonché le procedure di controllo. I fattori da considerare dovranno fare riferimento ai seguenti principali aspetti:
rapporto con l’utenza;
continuità del servizio;
tempi di intervento;
qualità dell’acqua erogata e dell’acqua scaricata.
Penali
L’accertamento della non ottemperanza degli obblighi previsti dalla Convenzione e dal presente Disciplinare per i quali è espressamente prevista una penale, comporta l’adozione da parte del Concedente del relativo provvedimento di applicazione che viene immediatamente notificato al Gestore e produce i relativi effetti secondo quanto previsto della Convenzione.
Mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali (standard tecnici) fissati.
Il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi strutturali fissati nei POT comporta l’applicazione di una penale di importo pari al 10% del fatturato del triennio di riferimento, per ogni anno di ritardo. In caso di mancato conseguimento di alcuni degli obiettivi la penale sarà determinata quale frazione della penale di cui sopra in rapporto all’incidenza % degli obiettivi non conseguiti sul totale. Per ritardi fino a 11 mesi si applica la quota di penale in dodicesimi
Mancato o parziale raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di servizio.
La penale per il mancato conseguimento del valore obiettivo per tutti i “fattori di qualità” assunti per la valutazione degli obiettivi di servizio (standard organizzativi) come specificati nel presente Disciplinare Tecnico sarà pari al 5% del fatturato dell’anno. In caso di mancato rispetto di una parte dei valori standard fissati, la penale sarà determinata quale frazione della penale di cui sopra in rapporto all’incidenza % dei fattori non conseguiti sul totale.
Mancata ottemperanza agli obblighi in capo al Gestore
Per ogni inadempienza accertata verrà applicata la penale variabile da euro 2.000 a euro 10.000; nel
caso di ritardi nelle comunicazioni verrà applicata una penale variabile da euro 500,00 ad euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
Mancata adozione/consegna nei termini previsti dalla convenzione di Piani e documenti
1. Per ogni anno di ritardo, rispetto ai tempi fissati nella Convenzione, negli adempimenti relativi ai documenti di seguito indicati, sarà applicata una penale di importo pari al 2% del fatturato annuo previsto dal PIANO:
Piano di gestione delle interruzioni del servizio;
Piano di emergenza per crisi idriche;
Piano di emergenza per il servizio di raccolta e depurazione;
Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio;
Manuale della sicurezza;
Piano/programma di verifica della qualità delle acque potabili;
2. Per ogni anno di ritardo, rispetto ai tempi fissati nella Convenzione, negli adempimenti relativi ai documenti di seguito indicati, sarà applicata una penale di importo pari allo 0,5% del fatturato annuo previsto dal PIANO:
Carta dei servizi idrici integrati;
Regolamento del S.I.I.;
Piano di rilevamento delle utenze fognarie;
Inventario definitivo dei beni affidati in concessione;
Adozione e certificazione del Sistema di Qualità secondo norme UNI 9000;
3. Le penali per ritardi inferiori all’anno, ma comunque superiori al mese, saranno calcolate proporzionalmente.
Ulteriori inadempienze e relative penali
mancata, ritardata, errata effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata:
per ogni inadempienza accertata verrà applicata la penale variabile da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00; verranno inoltre addebitati il costo dell'operazione non effettuata e eventuali danni derivanti da tale mancanza;
mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione delle analisi:
qualora venga accertata la mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione delle analisi chimico-fisico-biologiche di controllo verrà applicata una penale variabile da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00, e verrà inoltre addebitato il costo delle eventuali analisi di verifica secondo le tariffe di mercato;
ritardato od omesso versamento delle spese di funzionamento della STO e dell’ATO:
in caso di ritardo nel versamento di quanto previsto all’art. 13 della Convenzione verrà applicata una penale pari allo 0,5% dell’importo dovuto, per ogni giorno di ritardo. Decorsi 90 giorni il Concedente procederà come previsto all’articolo 38 della Convenzione;
mancata, incompleta, errata o infedele tenuta dei registri:
l'incompleta o inesatta compilazione, il ritardo nelle iscrizioni, le trascrizioni non veritiere, comporteranno l'applicazione di una penale che, in base alla gravità dell'inadempienza, sarà di importo compreso tra euro 1.000,00 e euro 3.000,00;
Le penali non sono liberatorie