N O L E G G I O A U T O C O N C O N D U C E N T E
COMUNE DI SAN XXXXXX DI MORUBIO
R E G O L A M E N T O P E R I L S E R V I Z I O
N O L E G G I O A U T O C O N C O N D U C E N T E
D I
D A
A U T O R I M E S S A
S O M M A R I O
TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Articolo 1 Oggetto e Definizione del servizio
titolo II - Condizioni di Esercizio
Articolo 2 Titoli per l’esercizio del servizio
Articolo 3 Forme giuridiche di esercizio del servizio
titolo III - Acquisizione delle autorizzazioni
Articolo 4 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
Articolo 5 Idoneità morale
Articolo 6 Idoneità professionale
titolo IV - Contingenti delle autorizzazioni
Articolo 7 Contingenti
titolo V - Rilascio delle autorizzazioni
Articolo 08 Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio autovettura c.c.
Articolo 09 Bando di Concorso
Articolo 10 Presentazione delle domande Articolo 11 Commissione di Concorso Articolo 12 Titoli valutabili o di preferenza Articolo 13 Materie d’esame
Articolo 14 Validità delle graduatorie
Articolo 15 Rilascio delle autorizzazioni
Articolo 16 Durata e validità delle autorizzazioni
Articolo 17 Inizio del servizio
titolo VI - Trasferimento delle autorizzazioni e sotituzioni alla guida
Articolo 18 Trasferibilità per atto tra vivi
Articolo 19 Trasferibilità per causa morte del titolare
Articolo 20 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio
Articolo 21 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione
titolo VII - Obblighi, diritti e divieti dei conducenti
Articolo 22 Obblighi dei conducenti
Articolo 23 Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente
Articolo 24 Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio
Articolo 25 Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio
Articolo 26 Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente
titolo VIII – caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle vetture da adibire al servizio
Articolo 27 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
Articolo 28 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di n.c.c.
Articolo 29 Controlli sui veicoli
Articolo 30 Avaria dell'autovettura
titolo IX - Modalità per lo svolgimento del servizio
Articolo 31 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente
Articolo 32 Trasporto di soggetti portatori di handicap
Articolo 33 Tariffe
Articolo 34 Ferie, assenze, aspettativa
Articolo 35 Servizi con caratteristiche particolari
Articolo 36 Vigilanza
titolo x - Illeciti e sanzioni
Articolo 37 Sanzioni
Articolo 38 Sospensione e revoca dell’autorizzazione
Articolo 39 Decadenza dell’autorizzazione
Articolo 40 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
TITOLO XI - RECLAMI E QUALITA’ DEL SERVIZIO
Articolo 41 Reclami
Articolo 42 Carta della mobilità – servizi del settore noleggio con conducente con autovettura
TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 43 Norma finale
Articolo 44 Abrogazione di precedenti disposizioni
Allegato sub A)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DISPOSIZONI REGOLAMENTARI
TITOLO I - Oggetto del regolamento
Articolo 1 Oggetto e definizione del servizio
1. Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio autovettura con conducente, di cui all’art. 4 della L.R. 22/96 e all’art. 85 del D. L.vo 285/92.
2. Il servizio di noleggio autovettura con conducente è autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. Il servizio di noleggio con conducente con
Legge regionale 22/96
Art. 4 Servizio di noleggio con conducente.
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale dei Comuni dotati di servizio di taxi.
3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore. È vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio
4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
5. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.
6. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
6-bis. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.
Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada
Art. 85 Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 e, se si tratta di autobus, da euro 370 a euro 1.485. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 73 a euro 290. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
autovettura è da intendersi definito in via generale | |
e nei suoi elementi specifici, secondo quanto | |
previsto dalla vigente normativa di settore | L. 15-1-1992 n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi |
pubblici non di linea | |
1. Autoservizi pubblici non di linea. | |
1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che | |
provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con | |
funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di | |
linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che | |
vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in | |
modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari | |
stabiliti di volta in volta. | |
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: | |
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e | |
veicoli a trazione animale; | |
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, | |
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. | |
L.R. 30-7-1996 n. 22 | |
Art. 2 Definizione. | |
1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al | |
trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione | |
complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che | |
vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non | |
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in | |
volta. | |
2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via di terra: | |
a) il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e | |
veicoli a trazione animale; | |
b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, | |
motocarrozzetta e veicoli a trazione animale. | |
L. 15-1-1992 n. 21 | |
Art. 3. Servizio di noleggio con conducente. | |
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica | |
che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una | |
determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei | |
mezzi avviene all'interno delle rimesse ………… |
TITOLO II - Condizioni di Esercizio
Articolo 2 Titoli per l’esercizio del servizio
1. L'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, attraverso bando di pubblico concorso, a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente. | L. 15-1-1992 n. 21 Art. 8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. |
L.R. 30-7-1996 n. 22 Art. 15 Modalità per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata |
Articolo 3 Forme giuridiche di esercizio del servizio
1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente | L. 15-1-1992 n. 21 Art 7. Figure giuridiche. 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di |
possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche previste nella legislazione di | autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di |
settore vigente e dal presente regolamento. | trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ; |
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come | |
tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, | |
operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; | |
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre | |
forme previste dalla legge; | |
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività | |
di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1. (servizio di noleggio | |
con conducente) | |
L.R. 30-7-1996 n. 22 | |
Art. 14 Figure giuridiche. | |
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di | |
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con | |
conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: | |
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di | |
trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della | |
legge 8 agosto 1985, n. 443; | |
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come | |
tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, | |
operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; | |
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre | |
forme previste dalla legge; | |
d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che | |
esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente. | |
L. 15-1-1992 n. 21 | |
2. Il conferimento delle autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi previsti dalla legislazione | Art 7. Figure giuridiche. (Commi 2 e 3) 2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso |
vigente è consentito previa dimostrazione al Comune del possesso dei seguenti requisiti: | della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. 3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o |
l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se | |
non sia trascorso almeno un anno dal recesso. | |
L.R. 30-7-1996 n. 22 | |
Art. 14 Figure giuridiche. ( Commi 2 e 3) | |
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o | |
l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso | |
della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso | |
di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. | |
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o | |
l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se | |
non sia trascorso almeno un anno dal recesso. | |
a) conferimento del titolo a uno degli organismi | |
previsti dalla legge cui il titolare si è associato; | |
b) iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., | |
attestante lo svolgimento della specifica attività di | |
trasporto non di linea; | |
c) possesso dei requisiti di idoneità da parte | |
dell'organismo cui è conferita l’ autorizzazione; | |
d) esistenza di un contratto di comodato | |
dell'autovettura registrato a favore dell’organismo | |
cui è conferita l’autorizzazione; |
e) il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
f) estremi della copertura assicurativa a più conducenti.
3. Il Comune, per il tramite del Responsabile del Servizio incaricato, accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell’autorizzazione in capo al conferente.
4. A tal fine nell’autorizzazione rilasciata al titolare, saranno annotati gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
TITOLO III - Acquisizione delle autorizzazioni
Articolo 4 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
l. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione | |
all'esercizio del servizio disciplinato dal presente | |
regolamento è necessario: | |
a ) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato extra | Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico delle disposizioni concernenti le disciplina dell’immigrazione e norme sulla |
Unione Europea alle condizioni previste dalle | condizione dello straniero |
vigenti disposizioni in materia di | |
immigrazione; | |
b ) essere in possesso del requisito dell'idoneità | |
morale di cui all'art. 5 del presente | |
regolamento; | |
c ) essere in possesso del requisito dell'idoneità | |
professionale di cui all'art. 6; | |
d ) avere la disponibilità giuridica, di | |
un’autovettura per la quale sarà rilasciata | |
l’autorizzazione; | |
e ) non avere trasferito la precedente | |
autorizzazione all'esercizio del medesimo | |
servizio nei cinque anni precedenti; | |
f ) essere assicurato per responsabilità civile nei | |
confronti di persone o cose, compresi i terzi |
trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
g ) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente.
2. I requisiti di cui ai punti d) e g) devono essere dimostrati prima del rilascio dell’autorizzazione.
Il requisito di cui al punto f) può essere dimostrato prima dell’inizio del servizio.
Articolo 5 Idoneità morale
1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
a ) non sia incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni;
b ) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legislazione di settore vigente;
c ) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito;
d ) Non sia incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione professionale; In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l’autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
a ) da tutti i soci, in caso di società di persone;
b ) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; c ) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
Articolo 6 Idoneità professionale
L.R. 30-7-1996 n. 22
Art. 10 Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea
1. I1 requisito è soddisfatto attraverso l’iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera
di Commercio di Verona nei modi previsti dalla legislazione di settore vigente e dall’apposito regolamento provinciale o attraverso la titolarità di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita ai sensi della legge 218/2003. | Vedi art. 2 del presente regolamento L.R. 30-7-1996 n. 22 Art. 15 Modalità per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. Comma 1 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), il requisito dell'iscrizione a ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa. |
2. E’ possibile l’iscrizione al ruolo della Camera di Commercio di Verona per trasferimento da quello di altra Camera di Commercio. | Regolamento provinciale per l’iscrizione al ruolo di conducente di autoveicoli in servizio pubblico non di linea – adottata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 762 dl 17 marzo 1998 Art. 10 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’ESAME DI IDONEITA’ E DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE. COMMA 6 La richiesta di trasferimento di un iscritto al ruolo di una Provincia diversa da quella di appartenenza, è ammessa previo esame orale integrativo riguardante la toponomastica e la geografia del territorio in cui si intende operare. |
TITOLO IV - Contingenti delle autorizzazioni
Articolo 7 Contingenti
si intendono dal presente
recepite
automaticamente regolamento.
1. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente sono determinate, alla data odierna, nel numero di 2 (due) in base alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto nr. 628 del 22.03.2002 e deliberazione nr. 4151 del 30.12.2005 all’oggetto: “Integrazioni alla D.G.R. n. 628/2002 relativa alla determinazione del contingente di licenze taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente assentibili ai Comuni.”
2. Successive modificazioni al contingentamento, disposte dagli enti a cui legittimamente è demandato tale compito,
TITOLO V - Rilascio delle autorizzazioni sottoposte a contingente
Articolo 8 Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio autovettura c. c.
1. Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni sono stabilite dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. | L. 15-1-1992 n. 21 Art. 8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. 2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. 4. L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente |
L.R. 30-7-1996 n. 22 Art. 15 Modalità per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), il requisito dell'iscrizione a ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa. 2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze ovvero il cumulo della licenza e dell'autorizzazione. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'avere esercitato l'attività di sostituzione di cui all'articolo 16 nel servizio di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una |
rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. | |
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, rispetto ai contingenti di cui all’art. 7, il Comune utilizza l’eventuale graduatoria valida esistente o, in mancanza, procede a indire il relativo bando di concorso. | |
3. Il concorso è indetto entro 180 giorni dalla data in cui si è verificata, per qualsiasi motivo, la disponibilità di autorizzazioni. |
Articolo 9 Bando di Concorso
1. Il bando di concorso deve prevedere:
a ) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
b ) i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso;
c ) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
d ) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
e ) le materie d'esame;
f ) il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e il punteggio riservato alla prova d’esame;
g ) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
h ) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio e sui siti web del Comune e della Provincia. Il bando è trasmesso alle associazioni di categoria.
Articolo 10 Presentazione delle domande
1. Le domande per l’assegnazione delle autorizzazioni devono essere firmate e presentate al Sindaco, in carta resa legale, in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente e lingua straniera prescelta.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi di legge, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non essere incorso in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.
3. La dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, ai punti d), ed g) è richiesta all’interessato prima del rilascio dell’autorizzazione. La dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera f) può essere dimostrato prima dell’inizio del servizio.
Articolo 11 Commissione di Concorso
1. Per l’espletamento del concorso di cui all'art. 9 del presente regolamento, la Giunta Comunale nomina apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal responsabile del servizio con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d’esame, di cui uno esterno all'Amministrazione, designati dal responsabile del settore: le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale appartenente a categoria non inferiore alla C.
3. Il Responsabile del servizio valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte
4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati da esaminare per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, potrà essere integrata da un esperto nella lingua prescelta.
5. Ove non già previsto in sede di bando di concorso, la Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
6. Alle prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità
7. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette al Responsabile del servizio per i provvedimenti conseguenti
delle operazioni e dei giudizi espressi.
Articolo 12 Titoli valutabili o di precedenza
1. Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili in ordine decrescente di punteggio: a ) l’anzianità di esercizio in qualità di titolare del servizio di taxi o di noleggio con conducente, fino al limite di sei anni; b ) l’anzianità di servizio in qualità di conducente non titolare, di collaboratore familiare o di sostituto alla guida di autovettura regolarmente adibita a servizio di taxi o noleggio con conducente, fino al limite di sei anni; c ) la qualità di socio di consorzi tra imprese costituiti per l’esercizio di attività di noleggio; d ) i titoli di studio; e ) le idoneità all’esercizio di servizio noleggio auto con conducente precedentemente conseguite in altri concorsi; f ) la condizione di esercente di autoservizio pubblico di linea; | L. 15-1-1992 n. 21 Art. 8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. (Comma 4) 4. L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. L.R. 30-7-1996 n. 22 Art. 15 Modalità per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. (comma 3) 3. L'avere esercitato l'attività di sostituzione di cui all'articolo 16 nel servizio di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. |
2. Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli di precedenza i carichi di famiglia e il possesso della residenza nel Comune di San Xxxxxx di Morubio da almeno sei mesi continuativi 3. In caso di ulteriore situazione di parità di punteggio tra i candidati l’ufficio dovrà procedere a sorteggio per l’assegnazione dell’autorizzazione. 4. Il punteggio massimo conseguibile con la valutazione dei titoli non può essere superiore al punteggio massimo attribuibile alla prova d’esame. |
Articolo 13 Materie d’esame
1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate: a ) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea noleggio con conducente con autovettura; b ) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia; c ) eventuale conoscenza di lingue straniere. 2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere da scegliersi fra: inglese, francese, tedesco e spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio. 3. L’autorizzazione può essere rilasciata solo nel caso che i candidati vincitori abbiano ottenuto almeno il 70% del punteggio massimo conseguibile con la prova d’esame. |
Articolo 14 Validità delle graduatorie
l. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione. 2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento. |
Articolo 15 Rilascio delle autorizzazioni
1. Il responsabile del Servizio, entro trenta giorni dalla formulazione definitiva della graduatoria da parte della Commissione, provvede ad approvare la graduatoria, dando alla stessa l’opportuna pubblicità; gli interessati, entro 90 giorni, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, punti d), ed g) dell’art. 4 del presente regolamento. Il requisito di cui al punto f) del medesimo articolo può essere dimostrato prima dell’inizio del servizio. |
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.
Articolo 16 Durata e validità delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato e sono sottoposte a controllo almeno triennale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dall’atto autorizzativo.
Articolo 17 Inizio del servizio
1. L’autorizzazione assegna un termine non superiore ad un mese per l’inizio obbligatorio del servizio.
2. Detto termine può essere prorogato, su motivata richiesta dell’intestatario, una sola volta per un ulteriore mese.
TITOLO VI - Trasferimento delle autorizzazioni e sostituzioni alla guida
Articolo 18 Trasferibilità per atto tra vivi
1. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio noleggio con conducente con autovettura è | L. 15-1-1992 n. 21 Art. 9. Trasferibilità delle licenze. (Commi 1 e 3) 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per |
concesso dal Comune limitatamente ai casi previsti dalla legislazione di settore vigente. | l'esercizio del servizio di xxxxxxxx con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, |
quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: | |
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; | |
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; | |
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per | |
malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. | |
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non | |
può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne | |
trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. | |
L.R. 30-7-1996 n. 22 | |
Art. 17 Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni. (Commi 1 e | |
3) | |
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per | |
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su | |
richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta | |
nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti, | |
quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: | |
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; | |
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; | |
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per |
malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e, non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
2. L'inabilità o l’inidoneità al servizio di cui alla legislazione di settore vigente deve essere dimostrata dal titolare per mezzo di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti; in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni dalla data del certificato medico, riconsegnati all’ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall’accertamento dell’impedimento
Articolo 19 Trasferibilità per causa morte del titolare
1. In caso di morte del titolare l’autorizzazione può essere trasferita secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. | L. 15-1-1992 n. 21 Art. 9. Trasferibilità delle licenze. (comma 2) 2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti. |
L.R. 30-7-1996 n. 22 Art. 17 Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni. (comma 2) 2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti. | |
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare: a ) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; b ) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel ruolo dei |
conducenti, e in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione. c ) la volontà degli eredi di cui al precedente punto a), se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente. | L. 15-1-1992 n. 21 Art. 10. Sostituzione alla guida. (comma 2) 2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età. L.R. 30-7-1996 n. 22 Art. 16 Sostituzione alla guida (comma 2) 2. Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed agli articoli 310 e 311 del decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 10. |
3. La mancata comunicazione di cui al precedente comma 2 o il mancato subentro nei termini previsti dalla legislazione di settore vigente viene considerato come rinuncia al trasferimento dell’autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo. | |
4. I soggetti subentrati o i sostituti dell’erede minore devono presentare al Comune, entro il ter- mIne di novanta giorni, la documentazione com- provante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5. | |
5. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare. |
Articolo 20 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio
L. 15-1-1992 n. 21
Art. 10. Sostituzione alla guida.
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230
1. La sostituzione temporanea alla guida avviene secondo le modalità previste dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.
del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l’indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli previsti dalla legislazione di settore vigente, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l’iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l’osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione.
L.R. 30-7-1996 n. 22
Art. 16 Sostituzione alla guida.
1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 e in possesso dei requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed agli articoli 310 e 311 del decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 10.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del Codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.
3. Il titolare di autorizzazione per il servizio da noleggio può sempre avvalersi, per l’esercizio del servizio, di personale dipendente.
Articolo 21 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione
1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dal codice civile, dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. | Codice Civile Art. 230-bis Impresa familiare. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [76 ss.]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme. |
L. 15-1-1992 n. 21 Art. 10. Sostituzione alla guida. (comma 4) vedi art. 24 comma 1 del presente regolamento | |
L.R. 30-7-1996 n. 22 Art. 16 Sostituzione alla guida. (comma 4) vedi art. 24 comma 1 del presente regolamento | |
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente nell’impresa familiare. | |
3. In conformità di quanto disposto, la volontà di avvalersi della collaborazione di un familiare per l’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, deve essere comunicata al Comune , anche mediante apposita autodichiarazione attestante la sussistenza delle seguenti condizioni: a ) Il lavoro del collaboratore deve essere prestato |
in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
b ) l’ impresa familiare deve risultare regolarmente costituita presso la C.C.I.A.A.;
c ) il collaboratore deve risultare in possesso del requisito dell’idoneità morale di cui all’art. 5 del presente regolamento;
d ) il collaboratore deve risultare in possesso di patente di guida, di certificato di abilitazione professionale e di iscrizione nel ruolo dei conducenti;
e ) il contratto di copertura assicurativa deve risultare esteso anche al collaboratore familiare;
4. Dopo la verifica del possesso dei requisiti necessari, il Comune, per il tramite del responsabile del servizio competente, rilascia apposito nullaosta e lo annota nell’autorizzazione.
5. La sussistenza dei suddetti requisiti è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno di qualcuno di essi comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.
TITOLO VII - Obblighi, diritti e divieti dei conducenti
Articolo 22 Obblighi dei conducenti
1. I conducenti degli autoveicoli adibiti al servizio disciplinato dal presente regolamento sono obbligati a:
a ) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
b ) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato o convenuto;
c ) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l’autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa;
d ) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l’accesso non sia ritenuto pericoloso; del diniego il conducente deve fornire al cliente espressa motivazione; tale motivazione deve inoltre essere
successivamente fornita, in forma scritta al Comune
e ) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
f ) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
g ) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l’autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta della Polizia Locale e degli altri soggetti competenti in materia di vigilanza;
h ) indossare, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
i ) mantenere un comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
j ) giornalmente, visitare diligentemente l’interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
k ) trasportare animali al seguito dei passeggeri, nei termini previsti dalla legislazione di settore vigente; un solo animale domestico di piccola taglia può essere tenuto in grembo dal passeggero; i cani accompagnatori dei non vedenti debbono essere trasportati gratuitamente;
l ) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l’ammalato non è affetto da malattie infettive e diffuse. In caso di successivo accertamento contrario, l’autovettura deve essere sottoposta a disinfezione secondo le modalità previste dal Comune;
m ) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro;
Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada
Art. 169 – Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore Comma 6
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
n ) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandola con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
o ) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica.
Articolo 23 Obblighi specifici per l’esercente il servizio di noleggio con conducente
1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 22, l’esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente ha l’obbligo di:
a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal Comune;
b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
c) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.
Articolo 24 Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio
1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l’espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
a ) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina; b ) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
Articolo 25 Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio
1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di:
a ) fermare l’autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
b ) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all’atto della definizione del servizio;
c ) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
d ) fumare all’interno dell’abitacolo e mangiare durante la corsa;
e ) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
f ) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
g ) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia e dalla legislazione di settore vigente;
Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada
Art. 23 – pubblicità sulle strade e sui veicoli (commi 2 e 11)
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
Art. 57. (art. 23 Cod, Str.) – pubblicità sui veicoli
1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.
4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
h ) tenere verso i clienti e i colleghi comportamenti scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
i ) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
j ) trasportare animali di loro proprietà;
k ) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea durante l’esercizio del servizio;
l ) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice
Decreto legislativo 19 Novembre 1997 n. 422 – Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997
n. 59.
Art. 14 Programmazione dei trasporti locali – (Comma 6)
6. Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, è consentito l'uso proprio fuori servizio.
Articolo 26 Divieti specifici per l’esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente
L.R. 30-7-1996 n. 22
Art. 4 Servizio di noleggio con conducente. (comma 2)
2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale dei Comuni dotati di servizio di taxi.
Art. 8
Competenze comunali. (Comma 4)
4. I Comuni, nell'ambito o in prossimità di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, possono derogare a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate ed individuate, ai fini dello stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente. In tale ipotesi il servizio deve essere svolto, a seguito di apposita richiesta presso la sede del vettore con utenza diretta nell'ambito territoriale del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione
legislazione di settore vigente.
della
sensi
specificamente
luoghi non
ovvero in
autorizzati ai
suolo pubblico
1. Oltre ai divieti di cui all'art. 25 del presente regolamento, all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul
TITOLO VIII - Caratteristiche , Contrassegni identificativi e strumentazioni delle vetture da adibire al servizio noleggio con conducente
Articolo 27 Caratteristiche e contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
a ) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b ) essere conformi allo standard sulle emissioni inquinanti Euro 3 o superiore – o essere alimentate con metano o GPL: Viene fatta eccezione per le vetture adibite al servizio, immatricolate come autovetture d’epoca o di interesse storico o collezionistico; annualmente in sede di verifica delle tariffe, potranno essere stabiliti, eventualmente, standard sulle emissioni inquinanti superiori a quelli precedentemente previsti;
c ) avere idonea agibilità e almeno tre porte;
d ) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
e ) essere omologate per non meno di 4 quattro posti.
avere le seguenti
devono
conducente caratteristiche:
1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con
Articolo 28 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di n. c. c.
1. In aggiunta alle caratteristiche di cui all'art. 27, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono rispettare quanto prescritto dalla legislazione di settore vigente; devono inoltre: | L. 15-1-1992 n. 21 Art. 12. Caratteristiche delle autovetture. (comma 5) 5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo. |
a ) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi per non ingenerare nell’utente alcuna possibilità di confondere la vettura adibita a servizio di noleggio con conducente con una vettura adibita a servizio taxi; b ) adottare la forma dei contrassegni previsti dalla legislazione vigente ed individuati come riportato nell’allegato sub. A) al presente | L.R. 30-7-1996 n. 22 Art. 5 Caratteristiche e verifiche dei veicoli. (commi 1bis e ter) 1-bis. È vietata l'installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe. 1-ter. Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi. |
Vedi l’art. 12 comma 5 L. 15-1-1992 n. 21 soprariportato
regolamento.
Articolo 29 Controlli sui veicoli
1. Fatta salva le verifiche tecniche previste dalla legislazione di settore vigente, gli autoveicoli adibiti al servizio noleggio con conducente possono essere sottoposti a controllo da parte del Comune in ogni momento, al fine di verificare, in modo particolare, l’esistenza delle caratteristiche previste dagli art. 27 e 28 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.
2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni previste. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate o accertate, il Comune, per il tramite del responsabile del servizio competente, provvede alla revoca dell’autorizzazione.
3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.
4. Il competente ufficio comunale, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
L.R. 30-7-1996 n. 22
Art. 5 Caratteristiche e verifiche dei veicoli. (comma 3)
3. I veicoli, prima dell'immissione in servizio, sono sottoposti a verifica da parte delle autorità di cui al comma 2, che accerta la loro rispondenza alle indicazioni contenute nell'atto autorizzativo.
Articolo 30 Avaria dell'autovettura
1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi
dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.
TITOLO IX - Modalità per lo svolgimento del servizio
Articolo 31 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente
1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene secondo | L. 15-1-1992 n. 21 Art. 11 Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con |
quanto previsto dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. | conducente (commi 3,4,5 e 6) 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo |
pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. È tuttavia | |
consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla | |
circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici. | |
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con | |
conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse. | |
5. I comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono | |
autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con | |
conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al | |
servizio di taxi. | |
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in | |
materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, | |
ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei | |
comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, | |
derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in | |
aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da | |
esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. | |
L.R. 30-7-1996 n. 22 | |
Art. 4 Servizio di noleggio con conducente. | |
Vedi art. 1 del presente regolamento | |
2. In deroga a quanto riportato nel precedente | L.R. 30-7-1996 n. 22 |
comma e in conformità a quanto previsto dalla legislazione di settore vigente e dal presente | Art. 8 Competenze comunali. (commi 3 e 4) 3. I Comuni che non sono dotati di servizio di taxi possono autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo |
regolamento, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo nelle aree individuate con apposito | stazionamento su aree pubbliche determinate. 4. I Comuni, nell'ambito o in prossimità di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, |
atto. | possono derogare a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi |
e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate ed individuate, | |
ai fini dello stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio | |
con conducente. In tale ipotesi il servizio deve essere svolto, a | |
seguito di apposita richiesta presso la sede del vettore con utenza | |
diretta nell'ambito territoriale del Comune che ha rilasciato | |
l'autorizzazione. |
Articolo 32 Trasporto di soggetti portatori di handicap
L. 15-1-1992 n. 21
Art. 14. Disposizioni particolari. (commi 1 e 2)
1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già
1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
X.xxxx 30-3-1971 n. 118 – Conversione in legge del D.L. 30.01.1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili
D.P.R. 27-4-1978, N. 384 – Regolamento di attuazione dell’art. 27 della L. 30-3-1971, n. 118, a favore di mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.
D.P.R. 24-7-1996, N. 503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo della accessibilità previsto dalla legislazione di settore vigente
Articolo 33 Tariffe
L. 15-1-1992 n. 21
Art. 13. Tariffe. (commi 3 e 4)
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.
4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Decreto Ministeriale 20-4-1993 – Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura
autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, in base a criteri determinati dalla legislazione vigente.
Le tariffe del servizio di noleggio
1.
Articolo 34 Ferie, assenze, aspettativa
quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione al servizio di noleggio autovettura con conducente, il periodo di aspettativa viene considerato come
giorni darne almeno
comunicazione scritta con anticipo di
quindici deve
continuativi, l'interessato
1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a
attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.
Articolo 35 Servizi con caratteristiche particolari
1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad esempio con il Comune per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti il trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, ecc) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti . La convenzione definisce l’entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.
2. Il contenuto delle convenzioni di cui al comma precedente non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni della legislazione di settore vigente e del vigente regolamento, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.
3. Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al Comune, che dovrà adottare i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme vigenti.
4. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.
Articolo 36 Vigilanza
L.R. 30-7-1996 n. 22
Art. 21 Attività di vigilanza.
1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto di cui alla presente legge.
2. La vigilanza sull'osservanza delle norme è esercitata dai funzionari del Comune, della Provincia e della Regione, all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera di riconoscimento. Tali funzionari, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla legge, sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale.
3. Gli accertamenti degli agenti, di cui al comma 2, sono Comunicati al sindaco competente all'irrogazione della sanzione.
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento viene esercitata secondo quanto previsto dalla legislazione del settore vigente.
TITOLO X - Illeciti e sanzioni
Articolo 37 Sanzioni
L.R. 30-7-1996 n. 22
Art. 20 Sanzioni amministrative.
1. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge ed ai regolamenti di cui all'articolo 9, nonché per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione delle relative somme, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e nella legge 24 novembre 1981, n. 689 così come integrata dal Titolo VI del Codice della strada.
Art. 24 Sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, e delle disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del Codice della strada, è stabilita la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da lire 100.000 a lire 400.000 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla presente legge.
D. Lgs 268/2000 – Art. 7bis Sanzioni amministrative.
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dalla normativa di settore e dalla normativa sull’ordinamento degli enti locali.
Articolo 38 Sospensione e revoca dell’autorizzazione
L.R. 30-7-1996 n. 22
Art. 22 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza.
1. L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare:
a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti in materia;
d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi;
e) sostituisce o si fa sostituire abusivamente nel servizio;
f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza;
g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
h) non applica le tariffe in vigore.
2. Il sindaco segnala all'autorità competente al rilascio della carta di circolazione del veicolo l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.
3. La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione o licenza.
L.R. 30-7-1996 n. 22
Art. 23 Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione e della licenza.
1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'articolo 22, comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
2. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le
1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.
2. Al verificarsi di uno dei casi di sospensione o revoca, nel procedimento conseguente si applica quanto stabilito dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.
sanzioni da comminare all'autore della violazione.
3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
4. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
5. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della provincia, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto
3. E’ facoltà del Comune sospendere, dopo il rinvio a giudizio, l’autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti dall’art. 5 del presente regolamento.
4. Nel periodo di sospensione dell’autorizzazione essa deve essere riconsegnata al Comune, che dispone il fermo dell’autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all’inizio che alla fine del periodo di sospensione.
5. La revoca viene comunicata al competente dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) per l’adozione dei provvedimenti relativi alla carta di circolazione.
Articolo 39 Decadenza dell’autorizzazione
1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il responsabile del servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a ) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
b ) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 22 del presente regolamento;
c ) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
d ) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni senza comunicazione al Comune secondo quanto prescritto dall’art. 26, comma 1, lettera c) del presente regolamento;
e ) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 22 e 23 del presente regolamento e non venga richiesto al
Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi art. 22 e 23.
3. La decadenza viene comunicata al competente Dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) e per l’adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione. .
Articolo 40 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
l. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell’autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.
TITOLO XI – Reclami e qualità del servizio
Articolo 41 Reclami
1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, mediante dichiarazione scritta da inoltrare al Comune.
2. I1 responsabile del servizio entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell’autorizzazione interessato, provvederà se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
3. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell’autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.
Articolo 42 Carta della mobilità – servizi del settore noleggio con conducente con autovettura
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27-1-1994 Principi sull’erogazione dei servizi pubblici, ai fini del monitoraggio della qualità del servizio taxi e noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra il livello di servizio standard e livello di servizio effettivo percepito.
1. In applicazione della legislazione di settore vigente, la Provincia fissa gli standard qualitativi di riferimento ed il Comune può attivare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per verificare gli elementi indicatori della qualità con riferimento ai precitati standard
correttivi possono essere intrapresi mediante emanazione di apposito provvedimento della Giunta Comunale.
essere adeguatamente opportuni provvedimenti
pubblicizzati ed
qualitativi fissati.
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, la Provincia provvede alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard); Al Comune spetta la verifica della qualità del servizio fornito e la comparazione con il livello di servizio misurato e percepito: i risultati di tale verifica devono
TITOLO XII - Norme finali e transitorie
Articolo 43 Norma finale
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.
2. Agli effetti del presente regolamento per “responsabile del servizio” si deve intendere responsabile del servizio finanziario e per “ufficio competente” si deve intendere l’ufficio commercio di polizia amministrativa.
Articolo 44 Abrogazione di precedenti disposizioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.
Allegato sub A)
DEFINIZIONE DEL CONTRASSEGNO COMUNALE
L.R. 30-7-1996 n. 22
Co. 5
Art. 12 Caratteristiche delle autovetture
Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e di un numero progressivo
Comune di San Xxxxxx di Morubio
N.C.C.
Nr.