FORNITURA DI 60.000.000 DI BIGLIETTI PER IL SERVIZIO DI ESAZIONE PEDAGGI
XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX X.x.X.
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) – Tel. 0000.000000 – Fax 0000.000000
e-mail: xxxxxxx.xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
FORNITURA DI 60.000.000 DI BIGLIETTI PER IL SERVIZIO DI ESAZIONE PEDAGGI
FORNITURA BIENNALE 2015 - 2016 CIG 608533514E
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Procedura aperta
IL DIRETTORE TECNICO GENERALE
(dott. xxx. Xxxxx Xxxxx)
Trento, gennaio 2015
Sommario
Art. 1 – Oggetto della fornitura 3
Art. 2 – Campionatura e aggiudicazione definitiva 3
Art. 3 – Durata dell’appalto 4
Art. 4 – Importo contrattuale 4
Art. 6 – Modalità e tempi della fornitura 4
Art. 7 – Modalità di preparazione e consegna della merce 4
Art. 8 – Varianti contrattuali 5
Art. 9 – Obblighi del Fornitore 5
Art. 11 – Contestazioni e Penalità 6
Art. 12 – Azioni di rivalsa della Società 6
Art. 13 – Divieto di cessione del contratto 7
Art. 14 – Risoluzione del contratto 7
Art. 16 – Cauzione definitiva 7
Art. 17 – Pagamenti e Ritenute di Legge 7
Art. 18 – Nomina di un responsabile tecnico 8
Art. 19 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e obblighi assicurativi per il personale dipendente del Fornitore 8
Art. 20 – Trattamento dei dati personali 8
Art. 21 – Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001 9
Art. 22 - Referenti per la stazione appaltante 9
PREMESSA
Nel presente Capitolato l’Impresa fornitrice è denominata “Fornitore”, l’Autostrada del Brennero
S.p.A. è denominata “Società”, entrambe denominate anche “parti”.
Il presente Capitolato fissa le norme regolanti la fornitura, per un periodo di 24 mesi, dalla data di avvio della fornitura, di 60.000.000 (sessantamilioni) di biglietti di esazione pedaggio il cui fabbisogno, stimato per il biennio 2015-2016, è desunto dai volumi di traffico correnti e dai consumi stimati – anche in relazione allo sfrido derivante dai cambio/rotolo – sulle stazioni autostradali della Società.
Il dettaglio della fornitura, con le quantità di biglietti occorrenti per ciascuna stazione autostradale, è riportato nell’Allegato “B” – Pianificazione della fornitura.
Art. 1 – Oggetto della fornitura
1. La fornitura consiste in 60.000.000 (sessantamilioni) di biglietti di esazione pedaggio -
30.000.000 di biglietti per ognuno degli anni contrattuali - stampati in bicromia con grafica predeterminata dalla Società e destinati al servizio di esazione pedaggio.
2. La consegna, programmata in tre forniture/anno su base quadrimestrale, avviene franco magazzino compratore presso il Magazzino della Società, ubicato a Trento Nord (magazzino x.xx 17), in Xxx Xxxxxxxxx x.xx 00.
3. Sia sotto i l profilo degli oneri contrattuali ed economici, sia sotto quello della Sicurezza, lo scarico e la movimentazione all’interno del magazzino sono svolti a cura del personale incaricato dalla Società.
4. I biglietti oggetto della fornitura dovranno essere realizzati conformemente alle caratteristiche descritte e dettagliate nell’Allegato “A” (Specifiche Tecniche), facente parte integrante e sostanziale, unitamente all’Allegato “B” (Pianificazione annuale della fornitura) del presente “Capitolato Speciale”.
Art. 2 – Campionatura e aggiudicazione definitiva
1. A seguito di aggiudicazione provvisoria e prima dell’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà fornire a titolo gratuito alla Società una campionatura pari a n. 30.000 biglietti, per sottoporre gli stessi alle prove tecnologiche ritenute opportune al fine di valutare la rispondenza dei prodotti offerti alle specifiche tecniche descritte nell’Allegato “A” del presente “Capitolato Speciale”
2. La Società si avvale della facoltà di eseguire i test sia presso propri laboratori, sia presso laboratori esterni e appositamente certificati a tale attività.
3. Qualora, all’esito della prima verifica, il materiale risultasse non conforme, sarà ammessa una seconda ed ultima prova da effettuarsi entro 15 giorni dalla prima, sulla base di un nuovo quantitativo di biglietti, pari a 20.000 unità, fornito dall’aggiudicatario a proprie spese.
4. Qualora anche l’esito della seconda prova non risultasse soddisfacente, la Società provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria senza risarcimento del danno, né indennizzo alcuno per l’aggiudicatario.
5. Degli esiti della prova – o delle prove, se ripetute – dovrà essere redatto specifico verbale controfirmato dal Direttore d’Esecuzione del Contratto e dal responsabile per la fornitura dell’aggiudicatario.
Art. 3 – Durata dell’appalto
1. L’appalto ha una durata di complessivi mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data dell’avvio dell’esecuzione del contratto. La data presunta per l’avvio della fornitura è il 1 marzo 2015.
2. È fatta salva per la Società, in caso di subentro di altro concessionario nella gestione della tratta autostradale prima del termine stabilito per la durata della fornitura, di recedere dal contratto con preavviso di mesi tre senza che per tale motivo l’impresa aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna.
3. È vietato il rinnovo tacito del contratto d’appalto.
Art. 4 – Importo contrattuale
1. Il corrispettivo contrattuale è determinato in base all’offerta formulata dal fornitore in sede di gara. Gli oneri per la sicurezza sono pari ad Euro 0,00 (zero/00).
2. L’importo contrattuale s’intende comprensivo delle spese di imballaggio e trasporto, franco magazzino compratore, presso il Magazzino della Società, ubicato a Trento Nord (magazzino x.xx 17), in Xxx Xxxxxxxxx x.xx 00, come indicato all’Art. 1 – “Oggetto della fornitura”.
3. L’importo effettivo sarà determinato con la contabilizzazione dei biglietti regolarmente forniti, impiegando per la determinazione di tale importo il prezzo unitario offerto dal Fornitore in sede di gara.
Art. 5 – Revisione prezzi
1. A partire dal secondo anno contrattuale, si procederà alla rivalutazione dell’importo offerto per il primo anno contrattuale della fornitura, sulla base dell’indice Istat.
Art. 6 – Modalità e tempi della fornitura
1. La produzione dei biglietti avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato “A” (Specifiche Tecniche), mentre la fornitura sarà frazionata su base quadrimestrale (tre consegne/anno). La Società si riserva, per propri aspetti organizzativi o logistici, di aumentare o diminuire il numero di forniture/anno, nel limite compreso fra due e quattro forniture/anno, senza che ciò dia diritto al Forniture di chiedere una revisione prezzi sulla fornitura.
2. Qualora fossero riscontrati lotti difettosi di biglietti da parte della Società, essi dovranno essere tempestivamente sostituiti, comunque entro e non oltre il periodo massimo di 30 gg. dalla data di rilevazione dell’anomalia da parte della Società. La sostituzione dei lotti difettati non potrà in nessun modo essere computata per la determinazione delle forniture/anno di cui al precedente punto 1.
3. La richiesta di fornitura biglietti, avanzata dal Direttore d’Esecuzione Contratto o suo delegato, avverrà con congruo anticipo sulle eventuali lavorazioni necessarie alla produzione dei biglietti, e comunque almeno entro tre settimane di calendario. La comunicazione sulla richiesta della fornitura avverrà a mezzo fax, lettera o e-mail e conterrà indicazioni puntuali sia sui quantitativi/lotti necessari alla Società, sia sulle date attese per la consegna della fornitura, nonché qualsiasi utile richiamo a disposizioni particolari e/o alle penali previste.
4. La consegna dei biglietti avrà luogo, xxxxxx xxxxxxxxx compratore, presso il Magazzino della Società, ubicato a Xxxxxx Xxxx (xxxxxxxxx xx. 00), in xxx Xxxxxxxxx x.xx 00.
5. La data e l’ora di consegna della fornitura dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore d’Esecuzione del Contratto o suo delegato e dovranno essere confermate da parte del Fornitore a mezzo fax, lettera o e-mail.
Art. 7 – Modalità di preparazione e consegna della merce
1. Il Fornitore, tre giorni lavorativi antecedenti la consegna, contatterà telefonicamente il Direttore d’Esecuzione del Contratto (DEC), o un suo delegato, per informare la Società del giorno di consegna della merce e per accertarsi preventivamente se vi siano delle ulteriori prescrizioni circa le modalità di consegna.
2. I carichi dovranno essere confezionati e assicurati all’origine in modo che durante il trasporto restino come sono stati disposti.
3. Le singole forniture saranno consegnate in scatole contenenti 5 rotoli di biglietti, ognuno dei quali è costituito da 2.500 biglietti, per un totale/scatola di 12.500 biglietti (cfr. Allegato “A” – Specifiche Tecniche).
4. I carichi dovranno essere imballati opportunamente per essere movimentati in sicurezza da carrelli elevatori e assicurati in maniera opportuna ai rispettivi pallet, che dovranno avere le necessarie caratteristiche di resistenza meccanica.
5. Su ogni singolo pallet dovrà essere chiaramente indicato il peso complessivo (merce + imballaggio).
6. Il trasportatore non potrà effettuare lo scarico in prima persona e, durante le stesse operazioni di scarico, dovrà permanere in cabina evitando così di essere esposto al rischio d’investimento dovuto alla presenza di carrelli elevatori in movimento.
7. L’autista, arrivato al magazzino, dovrà posizionare il mezzo in modo da non intralciare la circolazione di altri mezzi nel piazzale, applicare il freno a mano e spegnere il motore, dopodiché si porterà presso gli uffici del magazzino 17 dove contatterà i magazzinieri della Società che forniranno le istruzioni di dettaglio per la consegna.
8. L’autista non dovrà sostare nella zona di scarico della merce ma attendere disposizioni all’interno della cabina del proprio mezzo per tutta la durata delle operazioni di movimentazione della merce.
9. E’ vietato spostarsi in altre zone dei magazzini o del piazzale antistante gli stessi.
Art. 8 – Varianti contrattuali
1. La Società potrà avvalersi della facoltà di richiedere varianti contrattuali alle condizioni e nei limiti di cui all’Art. 311 del DPR n. 207 del 2010.
2. Non costituiranno motivo di variazione dell’importo contrattuale eventuali modifiche sulla realizzazione dell’immagine grafica, anche per periodi limitati di tempo, che si rendesse necessario eseguire. La richiesta, da parte della Società, di modifica della grafica sarà inoltrata al Fornitore con un preavviso di giorni 30 (trenta).
3. La Società si riserva la facoltà di variare il numero dei colori di stampa dei biglietti rispetto a quanto risulta dalla campionatura originale, fino ad un massimo di n. 8 colori senza che questo possa comportare oneri aggiuntivi a carico della Società.
4. La Società si riserva di variare le specifiche tecniche di cui all’Allegato “A” al presente Capitolato Speciale, in relazione ad un’eventuale modifica e/o sostituzione delle apparecchiature di emissione biglietti.
Art. 9 – Obblighi del Fornitore
1. Saranno a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla realizzazione, all’imballaggio, alla spedizione ed al trasporto, nonché alla consegna dei prodotti che saranno richiesti dalla Società.
2. Pertanto nell’importo offerto dovranno intendersi inclusi tutti i suddetti oneri nonché quelli relativi all’acquisizione delle materie prime, alla manutenzione dei macchinari e delle strutture utilizzate sia nella produzione, sia nella rete distributiva per la consegna del prodotto finito. Sono altresì a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi allo smaltimento delle materie di risulta
della produzione dei biglietti, nonché la realizzazione degli impianti grafici di stampa perla produzione tipografica dei biglietti.
3. Gli importi unitari offerti per la fornitura dei biglietti sono da intendersi finiti, franco magazzino compratore e sono previsti senza nessun ulteriore valore aggiunto a carico della Società fatta salva l’I.V.A.
4. Il Fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni previste dalle norme e dai documenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; garantire l’incolumità delle persone ed evitare danni ai beni patrimoniali o a terzi.
5. Il Fornitore dovrà accollarsi le spese inerenti e conseguenti al contratto e agli atti relativi, ivi comprese spese di bollo e di registrazione, nonché quelle per il conseguimento di eventuali concessioni, permessi ed autorizzazioni inerenti l’esercizio della fornitura.
6. La Società provvede alla predisposizione dei depositi aziendali (magazzini) per lo stoccaggio dei biglietti, garantendo con proprio personale e mezzi, al momento della consegna, lo scarico e la movimentazione degli stessi entro i propri depositi.
Art. 10 – Subappalto
1. Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le condizioni di cui all’articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.
Art. 11 – Contestazioni e Penalità
1. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal capitolato a carico del Fornitore, la Società contesterà per iscritto gli inadempimenti, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che li hanno determinati e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per le contro deduzioni scritte. In caso di mancata presentazione dei chiarimenti richiesti, o qualora gli stessi non siano considerati esimenti da parte della Società, la stessa applicherà le sotto indicate penalità per ciascuna infrazione riscontrata:
a) 1/1000 (uno per mille) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 145 del DPR n. 207 del 2010, per ogni giorno di ritardo sulla singola fornitura concordata in base all’Art. 6, comma 5.
b) euro 1000,00 (mille/00) per ogni fornitura che dovesse risultare parzialmente o totalmente difforme alle specifiche tecniche dell’Allegato “A”.
2. Il fornitore potrà richiedere con istanza motivata la totale o parziale disapplicazione delle penali comminate per ritardi nelle forniture qualora:
a) si accerti che il ritardo non è imputabile al Fornitore;
b) si accerti che vi è un errore di calcolo sui giorni di ritardo del Fornitore.
3. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Fornitore. In merito all’istanza di disapplicazione delle penali decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore d’Esecuzione del Contratto.
4. Le penali sono comminate dal Responsabile Unico del Procedimento e saranno pagate a seguito di emissione di apposita fattura da parte della Società.
5. L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
6. La Società avrà diritto all’ulteriore risarcimento del danno qualora dimostri di aver subito un danno maggiore rispetto quello preventivamente quantificato con la penale.
Art. 12 – Azioni di rivalsa della Società
1. Qualora dall’inadempimento del Fornitore derivi l’applicazione di una penale a carico della Società da parte dell’Ente concedente (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) od altro organo delegato per attività di controllo tecnico-economico-giuridico delle autostrade in concessione), la Società sarà legittimata ad agire in regresso nei confronti del Fornitore.
Art. 13 – Divieto di cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione del Contratto.
Art. 14 – Risoluzione del contratto
1. La Società può, secondo le modalità di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:
• sospensione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione;
• perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato e dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività oggetto della fornitura;
• subappalto non autorizzato dalla Società;
• accertata non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore in sede di gara.
Art. 15 – Foro competente
1. Per ogni controversia relativa alla gara e al conseguente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 16 – Cauzione definitiva
1. Il Fornitore, ai fini della stipula del contratto, presta cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs n. 163 del 2006, e secondo le prescrizioni di cui al D.M. n. 123 del 2004, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
2. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Società, la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 cod. civ.; l’efficacia della medesima dovrà essere prevista fino ad espressa liberazione da parte della Spa Autostrada del Brennero.
3. In caso di possesso di certificazione UNI EN ISO 9001, edizione corrente, il Fornitore, previa produzione di originale o copia conforme all’originale della certificazione stessa, ha la facoltà di ridurre del 50% la cauzione definitiva.
Art. 17 – Pagamenti e Ritenute di Legge
1. A seguito di ogni fornitura effettuata, una volta accertata da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto la regolarità della prestazione, il Fornitore potrà emettere fattura per l’importo relativo alla prestazione effettuata. Sul pagamento di detti importi sono effettuate le trattenute di legge pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento). Le fatture sono pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro pervenimento.
2. Non si procede al pagamento del corrispettivo se non in presenza dei documenti attestanti la regolarità contributiva e previdenziale.
3. Entro sessanta (60) giorni dal termine dell’esecuzione della fornitura, viene emesso un certificato di verifica di conformità, con il successivo svincolo delle trattenute e della fideiussione.
Art. 18 – Nomina di un responsabile tecnico
1. Il Fornitore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare nominativo e numero telefonico del responsabile tecnico a cui affidare la gestione dell’appalto, avente esperienza in forniture di analogo tipo.
Art. 19 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e obblighi assicurativi per il personale dipendente del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga all’osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a fornire le informazioni specifiche di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo, necessarie all'eliminazione dei rischi da interferenze relativamente alle attività oggetto del contratto. La Società è esonerata da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. n.81 del 2008.
2. Il Fornitore dovrà assumere l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente, o comunque impiegato per l’evasione delle prestazioni contrattuali, e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dei locali accordi integrativi. Il Fornitore è tenuto, nei confronti del personale dipendente utilizzato, all’osservanza delle leggi sul lavoro, sulla previdenza sociale e sull’igiene pubblica.
3. La Società non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti del Fornitore.
4. Il Fornitore riconosce che la Società è estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stessa ed il proprio personale dipendente e si obbliga altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. In caso di conflitto sindacale tra il Fornitore e il proprio personale, il Fornitore è comunque tenuto a garantire tutte le prestazioni oggetto della gara.
5. Il personale deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria, in perfetta regola secondo le scadenze di legge, e di distintivo di riconoscimento.
Art. 20 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Società e Fornitore si daranno reciproco atto che i rispettivi dati personali verranno trattati esclusivamente per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
2. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o da Regolamenti interni.
3. I dati forniti potranno essere trattati da responsabili o incaricati del trattamento nominati dai rispettivi titolari del trattamento; alcune informazioni potranno essere comunicate per le finalità
elencate a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; a soggetti, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia; ad Enti ed Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente.
4. Gli interessati potranno esercitare, in ogni momento e senza formalità, i diritti di cui all'art. 7 del Codice (D.Lgs. 196/2003), rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento e richiedendo l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che li riguardano ai fini del compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciale.
5. Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Art. 21 – Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001
1. Il Fornitore, nell’ambito del rapporto contrattuale con la Società, si obbligherà a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
• atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero SpA, consultabili sul sito INTERNET all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxx.xx;
• atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità.
2. Il Fornitore si impegnerà ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di vigilanza di Autostrada del Brennero SpA e del Responsabile interno dell’area cui il presente contratto si riferisce.
3. Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, la Società avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l’obbligo per il Fornitore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.
Art. 22 - Referenti per la stazione appaltante
1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è individuato nel xxxx. Xxxx Xxxxxx, dipendente della Società.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. xxx. Xxxxx Xxxxx, Direttore Tecnico Generale della Società.
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ALLEGATO “A”
1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
1.1 Premessa
L’acquisizione dei biglietti necessari all’esazione pedaggi si correla ad un elevato standard tecnico che, nel mondo autostradale, assume due distinte caratteristiche: il materiale di cui si compone, fisicamente, il biglietto (tipologia di carta, supporto e grammatura) e l’organizzazione degli elementi grafici e delle parti magnetiche che permettono al biglietto un puntuale funzionamento sulle stazioni autostradali cos= come descritto all’Allegato A – Specifiche Tecniche.
A questo scopo, giova ricordare che il biglietto autostradale è un titolo di viaggio avente lo scopo di permettere il calcolo del pedaggio. Esso è composto da un supporto di cartoncino di forma rettangolare, prestampato in offset, a due colori e riportante i dati relativi alla stazione di emissione, due tracce magnetiche depositate in senso parallelo rispetto al lato lungo del biglietto e due bande termo-sensibili appaiate alle bande magnetiche.
L’emissione del biglietto in pista è resa possibile dalle tacche quadrate, il cui posizionamento (all’incirca al centro del biglietto, nella parte bassa), anch’esso definito nell’allegato tecnico, è necessario per consentire l’esatta distanza di taglio fra il biglietto emesso e il successivo.
Il fabbisogno stimato per il biennio 2015-2016, desunto dai volumi di traffico correnti e dai consumi stimati – anche in relazione allo sfrido derivante dai cambio/rotolo – , è pari a
60.000.000 di biglietti.
[ Il fronte di un biglietto autostradale emesso sulle stazioni di Autobrennero ]
I biglietti oggetto della fornitura sono realizzati secondo le caratteristiche di seguito descritte e devono essere stampati, in perfetto accordo al facsimile, in bicromia sia in bianca, sia in volta e con testi italiano/tedesco su entrambe le facce del biglietto. Per la corretta gestione della grafica e dei testi di ciascuna facciata del biglietto, la Società rilascia al fornitore un “facsimile”, da utilizzare quale campione, per la realizzazione dei biglietti/stazione necessari all’intera rete di Autobrennero.
CARATTERISTICHE DELLA TACCA SCURA
Le dimensioni ed il posizionamento sono illustrate nel disegno di dettaglio che segue.
In asse alla tacca, per una zona larga 6 mm, non deve essere presente alcuna scritta o disegno.
Il valore di riflessione deve essere conforme ai sensori usati nelle macchine di emissione biglietti (fotocellula ad infrarossi).
CARATTERISTICHE DEL ROTOLO
I biglietti, sotto forma di striscia continua, devono essere confezionati in bobine arrotolate su di un supporto tubolare di plastica (mandrino).
Il diametro del rotolo dovrà essere di circa 285 mm, con diametro interno dei mandrini di plastica di 70 mm e diametro esterno di circa 105 mm.
Non devono essere presenti giunture su tutta la lunghezza del rotolo.
Il bordo iniziale e finale della striscia deve essere tagliato perpendicolare alla stessa. Non vi devono essere sporgenze dalla sagoma laterale del rotolo superiori ai 0,5 mm.
Deve essere certificato l’intero rotolo fatta eccezione la parte più vicina al mandrino per una lunghezza non superiore ai 20 cm.
Nella parte finale del rotolo, gli ultimi 30 biglietti devono avere una tacca di riferimento posta sullo stesso asse, a una distanza di 60 mm da quella normale. (si veda la figura qui riportata)
CARATTERISTICHE FISICHE E DIMENSIONALI DEL BIGLIETTO
DIMENSIONI: quote di progetto del biglietto e tolleranze ammesse
XXX.XX | QUOTA (mm) | TOLLERANZA (mm) | DESCRIZIONE |
[A] | 119,60 | ±0,5 | Lunghezza biglietto |
[B] | 54,00 | ±0,1 | Larghezza biglietto |
[C] | 59,00 | ±1 | Distanza fra lato dx tacca e lato dx biglietto |
[D] | 10,00 | ±0,2 | Distanza fra lato sup. tacca e lato inf. biglietto |
[E] | 16,00 | ±0,3 | Distanza fra bordo inf. banda magnetica inf. e bordo sup. tacca |
[F] | 36,00 | ±0,2 | Distanza fra bordo inf. biglietto e bordo sup. manda magnetica sup. |
[G] | 8,66 | ±0,1 | Interasse fra le due bande magnetiche |
[L] | 5,00 | ±0,1 | Altezza tacca |
[M] | 5,00 | ±0,1 | Larghezza tacca |
[N] | 1,60 | ±0,2 | Spessore banda magnetica |
[P] | 26,20 | ±0,2 | Distanza bordo inf. biglietto e bordo inf. banda magnetica inf. |
[Z] | 5,00 | ±0,2 | Distanza bordo inf. tacca e bordo inf. biglietto |
ALLEGATO “B”
FORNITURA BIGLIETTI SULLE STAZIONI: VALUTAZIONE DELLE QUANTITA’ OCCORRENTI PER CIASCUN ANNO
STAZIONI | 1°quadrimestre | 2°quadrimestre | 3°quadrimestre | |
CAMPOGALLIANO | 661 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
CARPI | 662 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
XXXX XXXXXXXX | 000 | 200.000 | 200.000 | 000.000 |
XXXXXXXXX | 664 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
XXXXXXX XXX | 000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 |
XXXXXXX XXXX | 000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
NOGAROLE ROCCA | 667 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
VERONA NORD | 668 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
AFFI | 669 | 700.000 | 1.000.000 | 700.000 |
ALA AVIO | 670 | 70.000 | 70.000 | 60.000 |
XXXXXXXX XXX | 000 | 500.000 | 600.000 | 500.000 |
XXXXXXXX XXXX | 000 | 150.000 | 160.000 | 150.000 |
XXXXXX XXX | 000 | 250.000 | 250.000 | 000.000 |
XXXXXX CENTRO | 673 | 150.000 | 200.000 | 150.000 |
XXXXXX XXXX | 000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 |
XXX XXXXXXX | 000 | 200.000 | 200.000 | 000.000 |
XXXX ORA | 675 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
XXXXXXX XXX | 000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
XXXXXXX XXXX | 000 | 300.000 | 400.000 | 300.000 |
CHIUSA | 678 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
XXXXXXXXXX X.X. | 000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 |
XXXXXXXXXX | 679 | 700.000 | 700.000 | 000.000 |
XXXXXXXX | 680 | 250.000 | 300.000 | 250.000 |
BRENNERO | 681 | 1.400.000 | 2.000.000 | 1.400.000 |
TOTALE | 9.490.000 | 10.850.000 | 9.660.000 | |
TOTALE annuo | 30.000.000 |