PROVINCIA DI NUORO
PROVINCIA DI NUORO |
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E UMANE DETERMINAZIONE N° 1099 DEL 17/10/2022
OGGETTO: | Accordo tra il Comune di Ottana e la Provincia di Nuoro per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno tramite l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico di "Istruttore Amministrativo Contabile" cat. C del Comune di Ottana approvata con determinazione n° 794 del 27/12/2021 - approvazione e sottoscrizione |
IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 34 del 29.12.2021 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Xxxxx;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 63 del 21/04/2022 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 165 del 07/09/2022, modificativa del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 che, constatato l’avvenuto esaurimento della graduatoria vigente nell’Ente, fra gli altri stabilisce: “di procedere alla sostituzione della dipendente di categoria C, Istruttore Amministrativo Contabile, citata in premessa, dimessasi prima del completamento del periodo di prova, mediante ricorso a graduatorie di altri Enti a valere sul piano del fabbisogno di personale 2020-2022;”
RICHIAMATO L’Art. 59 del regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione n° 56 del 27/04/2020:
“ – Utilizzo delle graduatorie di altri enti locali
1. L’Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale, può decidere l’utilizzo di graduatorie in corso di validità, approvate in via definitiva da enti appartenenti al comparto Funzioni Locali, in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire.
2. Ai fini dell'individuazione della graduatoria da utilizzare a norma del precedente comma 1, il Dirigente del settore competente in materia di personale invia la richiesta di utilizzazione della graduatoria a tutti i Comuni del territorio provinciale o, se ritenuto opportuno, ad altri enti dello stesso comparto con sede nel territorio regionale; la richiesta è trasmessa a mezzo PEC e, contestualmente, viene fissato un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale gli enti interpellati devono fornire la propria risposta.
3. Nel caso di più risposte positive si utilizzano uno o più dei seguenti criteri di scelta dell’Ente con cui sottoscrivere la convenzione:
a. la graduatoria di più recente approvazione;
1
b. la graduatoria dell’Ente che ha la sede più vicina alla Provincia di Nuoro.
4. Tali criteri possono essere utilizzati anche in forma combinata.
5. L’assunzione è preceduta da un colloquio con il soggetto individuato; la Provincia di Nuoro si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione qualora, a seguito del colloquio, il soggetto non venga ritenuto idoneo alla posizione da ricoprire. La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l’ordine della graduatoria.
7. Una volta individuato il soggetto idoneo, l’Amministrazione, previo assenso dell’Ente che ha approvato la graduatoria, con determinazione del Dirigente del settore competente in materia di personale, dispone l’assunzione.”
Visti il comma 5 ter l’art. 35 e il comma 4 dell’art. 91 del D.lgs 267/2000;
vista la legge di conversione del D.L. n. 162/2019, all’art. 17, comma 1-bis, ha pure stabilito: “Per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”. Gli enti locali, quindi, possono utilizzare le graduatorie (proprie e altrui, secondo quanto detto sopra) anche per ricoprire posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso dal quale le graduatorie stesse sono esitate.
Vista la deliberazione del 4 agosto 2020 n. 85 con la quale la Corte dei Conti, sezione regionale della Sardegna, ha fornito utili indicazioni sulla utilizzazione delle graduatorie di altri enti e sulla validità triennale delle graduatorie delle amministrazioni locali confermando la prevalenza dell’art. 91 del D.lgs 267/2000;
rilevato:
• che l’ente, sulla base delle previsioni di cui all’art 8 c. 3 legge n. 56/2019 non è vincolato peri il triennio 2019/2021 a dare corso alla indizione di procedure di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
• che la possibilità di utilizzare graduatorie vigenti di altri enti consente di far fronte con celerità a situazioni di carenza di personale.
Dato atto che con lettera prot. 14723 del 25 agosto 2020 è stata attivata la procedura ai sensi dell'art.34 bis del D.lgs 165/2001, e che la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, cooperazione e Sicurezza Sociale, via e.mail in data 10/09/2020 ha risposto: “si conferma la mancata istituzione delle liste di mobilità, pertanto, non esistono elementi preclusivi all'avvio di procedure concorsuali entro i termini stabiliti dall’articolo 247, comma 12, del D.L. 19.marzo 2020, n. 34”;
richiamato l’art. 9, c. 1, L. n. 3/2003;
visto l’art. 3, c. 61, L. n. 350/2003 il quale prevede che, nelle more dell’adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
dato atto che, secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8 settembre 2004, il “previo accordo” previsto dall’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all’espletamento della procedura concorsuale.
Visto l’art. 14, c. 4-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending Review) che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono
effettuare assunzioni con le modalità previste dall’art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni.
Richiamato l’art. 36, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”
Preso atto altresì che nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere.
Richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis TAR Veneto Sent.
n. 574/2011) in materia di possibile utilizzo delle graduatorie di altri enti anche successivamente alla relativa approvazione, indirizzo confermato anche dalla giurisprudenza contabile (Sezione di controllo della Corte dei conti per il Veneto del. n. 290/2019 che rinvia la delibera della Corte Conti Umbria n. 124/2013/PAR) la quale ha altresì stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in argomento:
1) Occorre omogeneità tra posto da ricoprire e quello previsto dalla graduatoria che si intende utilizzare. Tanto è pacificamente ammesso con riferimento al “profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La medesima omogeneità, però, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti.
2) L’accordo tra gli enti può avvenire anche successivamente all’approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il “previo accordo”, di cui all’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, a una data anteriore all’approvazione della graduatoria o, addirittura, all’indizione della procedura concorsuale.
Preso atto, altresì, che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). La modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie “rappresenta la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico” (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012).
Visti:
• l’ Art. 1 - Comma 147 della L. 160 del 2019, In vigore dal 1 gennaio 2020, che prevede: “147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) …..;
3
b) …..;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
• Art. 1 - Comma 148 della L. 160 del 2019, in vigore dal 1 gennaio 2020, che prevede: “148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.”
Vista la lettera prot. n. 19765 del 19/09/2022, esecutiva della deliberazione dell’Amministratore Straordinario n°165 del 07/09/2022, modificativa del piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 approvato con deliberazione n° 63 del 21/04/2022, del dirigente del settore risorse finanziarie e umane con la quale è stata richiesta, a tutti i Comuni e Unioni di Comuni della Provincia di Nuoro, la disponibilità a concedere l’utilizzo di proprie graduatorie vigenti per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile di categoria C;
rilevato che, a seguito della richiesta disponibilità, l’Unico Ente che ha manifestato interesse, nota prot. 6080 del 21/09/2022 ns prot. n. 19972 del 21/09/2022, a concedere l’utilizzo delle proprie graduatorie “utili” e vigenti è il Comune di Ottana che con atto del Responsabile del Settore Amministrativo n. 794 del 27/12/2021, ha approvato una graduatoria di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo contabile, Cat. C;
Dato atto, altresì, che l’individuazione del Comune, con il quale stipulare l’accordo per l’utilizzo dell’idonea graduatoria, soddisfa il criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell’ente previsto dall’art. 59 del regolamento sull’accesso agli impieghi;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 195 del 10/10/2022 di approvazione della bozza di accordo con il Comune di Ottana per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico di "Istruttore Amministrativo Contabile" cat. C del Comune di Ottana approvata con determinazione n° 794 del 27/12/2021;
ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dell’accordo, qui allegato, che sarà sottoscritto con il Comune di Ottana per l’assunzione a tempo pieno indeterminato di un Istruttore Amministrativo Contabile mediante scorrimento della citata graduatoria;
richiamati:
• il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 19 del 07/02/2022;
• il Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 20 del 07/02/2022;
• il piano degli obiettivi di performance 2022-2024 approvato con deliberazione n° 90 del 13/06/2022;
visti:
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
– lo Statuto della Provincia di Nuoro;
– il Regolamento di Contabilità;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della corruzione;
visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
DETERMINA
1. di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa che qui sono richiamate per far parte integrante del presente atto, dell’autorizzazione, concessa dal Comune di Ottana, per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1. posto di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C, posizione economica C1, vigente presso il comune di Ottana, approvata con determinazione n° 794 del 27/12/2021;
2. di approvare e sottoscrivere la convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la regolazione dei rapporti con l'Ente concedente l'utilizzo della graduatoria;
3. di ricorrere alla suddetta graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo Contabile di categoria C, mediante la procedura di cui all’art. 59 del regolamento per l’accesso agli impieghi;
4. di impegnarsi a comunicare al Comune di Ottana, tempestivamente, le assunzioni disposte tramite utilizzo della graduatoria in riferimento;
5. di dare atto che la prefatta assunzione trova copertura nel bilancio di previsione 2022- 2024 come attestato nella deliberazione n° 63/2022 di approvazione del piano dei fabbisogni del personale 2022-2024 e nella successiva di modifica n° 165/2022;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx – Posizione Organizzativa del Servizio Gestione Giuridica ed Economica del Personale;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina Documenti ON LINE – Sez. determine del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.lgs 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e integrità.
Il Dirigente |
F.toDott. Xxxxxxx Xxxxxx |
5
CERTIFICATO DI CONFORMITA’
E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Nuoro, 18/10/2022 | L’OPERATORE INCARICATO |
Giuseppina Manca |