CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DI MEDICO COMPETENTE (MC) PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. 9.4.2008 N.81
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CIG:7590503939
Giugliano in Campania, Luglio 2018
Il Dirigente
Ing. Xxxxxxxx X’Xxxxxxx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
Articolo 1 Oggetto e natura dell’appalto
Articolo 2 Elaborati
Articolo 3 Durata dell'appalto
Articolo 4 Condizioni e requisiti per la partecipazione
Articolo 5 Importo a base di gara Articolo 6 Criteri dell’aggiudicazione Articolo 7 Corrispettivo dell'appalto Articolo 8 Invariabilità del corrispettivo Articolo 9 Pagamento del corrispettivo Articolo 10 Sospensione dei pagamenti Articolo 11 Trattamento dei dati personali Articolo 12 Penali
Articolo 13 Responsabilità contrattuali Articolo 14 Risoluzione del contratto Articolo 15 Cauzione
Articolo 16 Divieto di cessione del contratto e subappalto Articolo. 17 Sostituzione del Medico Competente e/o dell’RSPP Articolo 18 Stipula del contratto di esecuzione
Articolo 19 Imposta sul valore aggiunto Articolo 20 Referenti del Comune Articolo 21 Controversie - foro competente Articolo 22 Norme finali
L’Amministrazione comunale di Giugliano in Campania intende procedere all’affidamento, a seguito di gara pubblica mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Responsabile Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Medico Competente (MC) per l’espletamento delle attività di sorveglianza sanitaria e l’assolvimento dei connessi obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. i., in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Il presente capitolato d’appalto contiene la disciplina contrattuale applicabile in sede di esecuzione dell’attività affidata e contiene le norme per la partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione.
In particolare è stato disciplinato l’affidamento del servizio di:
- Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) finalizzato al coordinamento delle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previste dagli art. 31 e 33 del D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche;
- Medico Competente,(MC) sorveglianza sanitaria ed attività connesse previste dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche, nel rispetto degli obblighi previsti all’art. 25 del medesimo decreto.
Lo scopo dell’affidamento in argomento, della durata di tre anni, è quello di espletare tutte le prestazioni e i servizi derivanti dall’applicazione del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. col fine di ottemperare, a quanto disposto dalla normativa vigente in termini di sicurezza ed igiene del lavoro nei vari luoghi di lavoro dell’Amministrazione del Comune di Giugliano in Campania, nonché di garantire la Sorveglianza Sanitaria del personale dipendente dall’Ente a mezzo di qualificato Medico Competente.
Art.1
OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO
L’incarico ha per oggetto l’espletamento di ‘Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, (RSPP), del Medico Competente’(MC) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione Comunale ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i..
Amministrazione Appaltante: Comune di Giugliano in Campania, Città Metropolitana di Napoli, Corso Campano,200.
Tel 0000000000
Posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx; Sito internet: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
L’attività suddetta interesserà i seguenti immobili comunali dove attualmente svolgono attività lavorativa i dipendenti dell'ente:
CASA COMUNALE Corso Campano, 200
IMMOBILE ex ECA (Polizia Locale), Xxxxx Xxxxxxx, 000
UFFICI DISTACCATI: Servizi Sociali - Polizia Locale - Tributi, Via Xxxxxxx Xxxxxxx UFFICI DISTACCATI Servizi Anagrafici – Polizia Locale, Lago Patria
MOG Via S. Xxxxx a Cubito
CIMITERO COMUNALE, Via Arco S. Xxxxxxx BIBLIOTECA COMUNALE Via Verdi
Gli immobili sopra elencati potranno subire modifiche nel corso dell’appalto triennale
Il servizio si articola nelle seguenti attività:
• Affidamento incarico di R.S.P.P, nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con i compiti previsti dall’art. 33 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:
1) assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con attribuzione dei compiti e delle Responsabilità previste dal D. Lgs. 81/2008;
2) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’art. 28 del D.Lvo 81/2008 , e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale, comprensivo del programma di attuazione, in relazione ai cambiamenti dell’organico, delle attività, degli strumenti e dei luoghi di lavoro, nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al progresso tecnologico; la verifica dell’idoneità delle attrezzature di lavoro e l’indicazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso;
3) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi incendi di ogni singolo edificio in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno;
4) revisione generale della segnaletica di sicurezza interna ad ogni singolo edificio;
5) informazione e formazione ai dipendenti dell’ente di cui all’art. 36-37del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
6) partecipazione alle visite ed alle riunioni necessarie in materia di sicurezza unitamente al Medico competente , ai dirigenti e ai RLS;
7) promozione e partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'articolo art. 35 dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81e s.m.i.
8) sopralluoghi presso tutte le strutture dell’Ente
9) verifica di avvenuto controllo da parte dei preposti dei presidi di sicurezza (cassetta pronto soccorso, estintori, illuminazione di emergenza, maniglioni antipanico, impianto elettrico, vie di esodo, segnaletica di sicurezza, ecc..) con relativa annotazione sul Registro di controllo degli edifici soggetti
10) definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività
11) parere tecnico sull’acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature ai soli fini della sicurezza dei lavoratori
12) consulenza tecnica per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché modalità di utilizzo
13) invio di informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza
14) predisposizione dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l’ ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
15) assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte di organi di vigilanza
16) assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro
17) segnalazione della necessità di interventi, adempimenti e quant’ altro necessario ai sensi della normativa vigente
18) aggiornamento del programma di miglioramento correlato al DVR ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno.
19) aggiornamento della valutazione del rischio rumore per l’esposizione del personale, per tutti gli automezzi, attrezzature e luoghi di lavoro, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno
20) aggiornamento dell’esposizione del personale al rischio vibrazioni o altri rischi
21) redazione e/o aggiornamento dei piani di emergenza e di evacuazione dei lavoratori per ogni luogo di lavoro compresa l’elaborazione e/o aggiornamento delle planimetrie su formato CAD con indicazione dei mezzi di estinzione e delle vie di fuga, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno.
22) corso di formazione e/o aggiornamento per gli addetti alle squadre antincendio ed emergenza (n° 3 corsi/anno in loco)
23) formazione ai sensi del decreto interministeriale del 4 marzo 2013, predisposto ai sensi dell’art. 161 comma 2bis del X.xx Lvo 81/2008, avente ad oggetto “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e opposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”
24) corso di aggiornamento per i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”RLS” (n. 1 corso/anno in loco);
25) corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti (n. 2 corsi/anno in loco)
26) corso di aggiornamento per lavoratori, dirigenti, preposti (n. 2 corsi in loco)
27) partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
Tutte le operazioni sopra indicate devono essere effettuate per ogni luogo di lavoro e dovranno essere ripetute in caso di variazioni o aumento dei luoghi di lavoro o introduzioni di nuove tecnologie o lavorazioni, senza che questo sia motivo per l’impresa di pretendere maggiori compensi.
• Affidamento incarico di MC nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 18 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con i compiti previsti dall’art. 25 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:
1. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
2. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n . 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
3. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
4. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
5. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
6. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
7. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n .81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
8. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n .81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
9. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
10. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
11. dovrà predisporre un PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA in rapporto ai fattori di rischio, controllando che:
- siano compresi esami mirati e necessari a definire effetti precoci di alterazione o danno e a definire correttamente il giudizio di idoneità alla mansione, a constatare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento dei compiti cui i lavoratori sono destinati, a riconoscere eventuali tecnopatie e a privilegiare esami integrativi semplici ed affidabili, non nocivi, non invasivi e il più possibile predittivi;
- sia ben correlato con eventuali protocolli di sorveglianza sanitaria già definiti per alcuni comparti o rischi, proposti e validati dal Servizio di Medicina preventiva e Igiene del Lavoro o descritti in letteratura;
- rispetti i vincoli di norme vigenti (DPR 1124/65, DPR 303/56, D. Lgs. 277/91, D. Lgs.77/92, DPR 962/62, D. Lgs. 81/08);
- rispetti i vincoli di eventuali prescrizioni dell'organo di vigilanza.
12. ottemperanza della Legge 125/01 che ai sensi dell’art. 2 e 15 ne insiste l'obbligo per il Datore di Lavoro, relativamente all’abuso acuto di alcol e non cronico che invece, ai sensi dell’art. 41 del DLgs 81/08, rientra nella competenza del MC.
LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE INOLTRE:
• corsi di formazione per addetti di primo soccorso per lavoratori, dirigenti e preposti (n°3corsi/anno in loco)
• visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
• visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
• visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
• visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
• visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
• visita medica preventiva in fase preassuntiva;
• visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.
Le visite mediche di cui ai punti precedenti non possono essere effettuate:
a) per accertare stati di gravidanza;
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Le visite mediche di cui ai punti precedenti, comprendono tutti gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2 dell’art. 25 del D.lgs. 81/2008, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c) del D.lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53 del D.lgs. 81/2008.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui ai punti precedenti, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente periodo, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
L'affidatario, dovrà svolgere la propria attività coordinandosi con le indicazioni fornite dai Dirigenti preposti alle Funzioni di "Datore di Lavoro", e con il Dirigente del Servizio Gestione del Personale. L'affidatario dovrà svolgere la propria attività in autonomia presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e comunque laddove fosse necessaria la sua presenza per l'effettuazione delle prestazioni richieste.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Il Medico Competente dovrà prevedere orari di accesso alle prestazioni sanitarie, coincidenti con l’orario di lavoro svolto dalla generalità dei dipendenti del comune di Giugliano in Campania inoltre dovrà elaborare il calendario degli accertamenti previsti dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.
m. e i., comunicarlo al ai Datori di Xxxxxx che provvederanno alla convocazione dei dipendenti.
Il Medico Competente provvederà a redigere un calendario sanitario annuale, con l'indicazione degli accertamenti periodici da effettuare ai lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria, che risultano essere alla data del 30.07.2018:
Categorie | Numero | Totale | Maschi | Femmine |
Segretario Generale | 1 | 1 | 1 | |
Dirigenti | 7 | 7 | 5 | 2 |
Funzionari | ||||
D3-D6 | 5 | 5 | 5 | |
D1-D6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
D1-D5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
D1-D3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
D1-D2 | 7 | 7 | 3 | 4 |
D1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
25 | ||||
C1 | 17 | 17 | 8 | 9 |
C2 | 18 | 18 | 13 | 5 |
C3 | 17 | 17 | 8 | 9 |
C5 | 76 | 76 | 48 | 28 |
128 | ||||
B1 | 1 | 1 | 1 | |
B1-B2 | 5 | 5 | 3 | 2 |
B1-B3 | 29 | 29 | 19 | 10 |
B1-B4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
B1-B5 | 1 | 1 | 1 | |
B1-B6 | 2 | 2 | 2 | |
B1-B7 | 1 | 1 | 1 | |
42 | ||||
B3-B7 | 1 | 1 | 1 | |
A2 | 3 | 3 | 3 | |
A3 | 1 | 1 | 1 | |
A5 | 3 | 3 | 3 | |
7 | ||||
Totale | 211 | 134 | 77 |
In particolare 59 Unità di personale dei 211 complessivi, di cui alla tabella precedente, fanno parte della Polizia Locale e sono così suddivisi:
Categoria D 2 | n. 2 |
Categoria D 3 | n. 1 |
Categoria D 5 | n° 1 |
Categoria C 1 | n° 15 |
Categoria C 2 | n° 10 |
Categoria C 3 | n° 11 |
Categoria C 5 | n° 19 |
Totale | n° 59 |
2. tutti i dipendenti che nella vigenza del presente contratto saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto a tempo indeterminato;
3. tutti i lavoratori che nella vigenza del presente contratto svolgeranno incarico a favore del Comune di Giugliano in Campania, con qualunque tipologia di contratto;
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE
Il Medico Competente per l'effettuazione delle visite mediche dovrà attenersi alle seguenti modalità:
- Eseguire gli accertamenti periodici entro l'anno di riferimento;
- Evadere le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 10 gg.;
- Effettuare entro 7 giorni, le visite mediche richieste dal lavoratore, se correlate ai rischi professionali;
- Informare tempestivamente i Datori di lavoro e il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy.
Sarà cura dell'Ente trasmettere all'affidatario, gli elenchi del personale dipendente sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, comunicare nuove assunzioni e cambi di mansione e quant'altro necessario allo svolgimento delle funzioni.
Saranno ricomprese variazioni del numero dei dipendenti entro il 20%, senza modifica dell’importo contrattuale. Variazioni maggiori saranno opportunamente ricontrattate.
Gli accertamenti da eseguire dovranno seguire il protocollo di sorveglianza sanitaria adeguato al numero dei lavoratori per ogni mansione a seguito della realtà impiegatizia dell’Ente e delle analisi dei rischi così come risulteranno dalla valutazione sanitaria finale.
Le visite mediche dovranno essere effettuate in loco mediante utilizzo di UNITÀ SANITARIE MOBILI (CAMPER MEDICO) opportunamente omologate per la finalità medico assistenziale.
Al medico competente spetterà comunque il compito di garantire con adeguati mezzi ed idoneo personale, per numero e qualifica, un regolare svolgimento delle visite mediche, tale, da non arrecare disagi al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria.
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI
Il Medico Competente, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni dei rischi e dei pareri di competenza.
Di ogni visita dovrà redigere apposito verbale con indicate le conclusioni tratte, sottoscritto dal Medico stesso, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dai Datori di lavoro.
Art.2 ELABORATI
Tutti gli elaborati connessi alle attività indicati nei precedenti articoli dovranno essere forniti, in duplice copia, su supporto digitale compatibili con programmi Microsoft Office e a richiesta anche su supporto cartaceo.
Il professionista si impegna ad introdurvi tutte le modifiche che saranno suggerite dai diversi Datori di Lavoro e dai referenti del Comune provvedendo ad effettuare le variazioni e a consegnare gli elaborati corretti. Gli elaborati consegnati resteranno di proprietà piena ed esclusiva dell’Amministrazione Comunale, la quale si riserva di introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti od aggiunte che saranno necessarie, senza che il professionista possa sollevare eccezioni o reclamare diritti di sorta. Il trasferimento di tutta la documentazione, nonché l’archiviazione della stessa dovrà rispettare il codice della privacy.
Art.3
DURATA DELL'APPALTO
La durata dell’appalto è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dall’affidamento.
L’amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 5 D.Lgs.50/16, la facoltà di rinnovare l’affidamento, mediante richiesta da inviare all’aggiudicatario entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
L’eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento per un ulteriore anno.
Di detta facoltà si è tenuto conto nella stima dell’importo complessivo del presente contratto. Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell’affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga alla proroga dello stesso per ulteriori 90 gg. agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Art.4
CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 1 e 2 , e art. 46 del D.Lvo 50/2016 ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di
capacità economica finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui all’art. 83 del D.Lvo 50/2016.
Oltre che all’articolo sopracitato si applicano, per le fattispecie in essi previste e se del caso, gli artt. 47 e 48 del Codice.
Si precisa che non essendo prevista nessuna differenziazione tra prestazione principali e prestazioni secondarie, è ammessa, nel caso in cui l'operatore economico singolo volesse ricorrervi, la sola partecipazione di RTI orizzontali.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016;
• le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del Dlgs n. 165/2001 e/o di cui all'art. 35 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
L'assenza di cause ostative alla partecipazione alla gara dei concorrenti sarà comprovata dalle certificazioni rilasciate dagli enti preposti, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. a) e b).
Qualora partecipi una società e le figure professionali non siano dipendenti della società o non facciano parte della compagine societaria, la società dovrà partecipare, con la figura professionale mancante, in raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti professionali devono essere posseduti dai professionisti designati, sulla base della prestazione assunta:
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti idoneità professionale ex art. 83 comma 2 e comma 3 D.Lgs 50/16 :
a) Essere iscritto alla C.C.I.A.A., ad altro organismo equipollente o presso i competenti ordini professionali per l'attività nel settore dei servizi indicato nel presente bando;
In caso di cooperative, le stesse dovranno essere iscritte all'apposito e relativo Albo, e se sociali anche al relativo ed apposito Albo Regionale.
Il requisito suddetto deve essere posseduto dall’operatore economico in forma singola, da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/rete d’impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici.
b) Requisiti tecnico professionali RSPP:
- Possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs 81/08 e smi;
- di aver assunto n° 3 incarichi , formalizzati da appositi contratti, come RSPP di durata non inferiore a anni 3 (tre), in enti locali e/o aziende pubbliche e/o private, che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti superiore a 170;
- essere abilitato anche quale formatore per la salute e sicurezza sul lavoro e/o essere supportata da un seconda figura sempre ricompresa nel proprio organico abilitata.
- in caso di società, la medesima sia agenzia formativa accreditata
c) Requisiti tecnico professionali MC:
1. Possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs 81/08 e smi;
2. Avere già ricoperto in PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ALMENO TRE COMUNI) l’incarico come M.C.
3. Avere già ricoperto in AZIENDE PRIVATE L’INCARICO COME M.C. (almeno TRE aziende)
2) Requisiti economici-finanziari ex art. 83 comma 4 e comma 5 D.Lgs 50/16:
- aver conseguito, nell’ultimo quinquennio, un fatturato pertinente l’incarico in questione di importo complessivo pari ad almeno € 100.000.
- fornire attestazione di sottoscrizione di idonea polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
3) Requisiti tecnico-professionali ex art. 83 comma. 6 D.Lgs 50/16:
• attestazione dello svolgimento negli ultimi tre anni (con indicazione di date e destinatari) di servizi analoghi a questo oggetto di gara sia come RSPP, che MC;
• presenza all’interno dell’organigramma aziendale, di dipendenti/collaboratori in possesso della qualifica idonea all’espletamento delle funzioni in materia di sicurezza , supporto alle attività di RSPP e di MC.
I partecipanti possono comprovare l’esistenza dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sostituiva di atto ai sensi del DPR 445/2000.
Art.5
IMPORTO A BASE DI GARA
A. L’importo a base d’asta complessivo per i tre anni per l’ATTIVITA’ DI RSPP compensiva dei corsi di formazione, è pari a € 48.000,00 escluso oneri previdenziali e iva (16.000,00 euro/anno)
B. L’importo a base d’asta complessivo per i tre anni per l’ATTIVITA’ DI MC comprensivo degli esami di laboratorio e dei corsi di formazione, è pari a € 78.000,00 escluso oneri previdenziali e iva (26.000,00 euro/anno).
L’importo anno dell’appalto è pari ad € 42.000,00 oltre oneri previdenziali e iva per un importo complessivo triennale del presente contratto pari ad € 126.000,00.
Art.6
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
OFFERTA TECNICA 80 Punti OFFERTA ECONOMICA 20 Punti
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione secondo gli elementi di valutazione e relativi punteggi descritti nella seguente tabella. In particolare si evidenzia che le relazioni che dovranno svilupparsi per i singoli punti di seguito riportati dovranno dettagliare le modalità operative ed le soluzioni organizzative proposte inerente la complessiva sorveglianza sanitaria, sia riferita al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che al Medico Competente, differenziata per le varie tipologie di rischi oltre ad illustrare la pianificazione di tutte le attività di competenza ricomprese nel capitolato d’appalto. Il punteggio massimo dell’offerta tecnica è pari ad 80 punti così suddivisi:
OFFERTA TECNICA | Punteggio Xxxxxxx 80 punti | |
Organizzazione del servizio Medico Competente (MC) La relazione (max 10 pagine) dovrà dettagliare le modalità operative ed le soluzioni organizzative proposte. In particolare, l’elaborato oggetto di valutazione dovrà inoltre ricomprendere un progetto di sorveglianza sanitaria che dettagli lo schema operativo delle visite e dei controlli sanitari specifici per le varie tipologie di rischi in relazione alle diverse mansioni del profilo professionale svolto e per ciascun profilo dei dipendenti comunali (Amministrativi, tecnici, Polizia Locale, etc…). L’offerta dovrà dettagliare - tipologie e periodicità delle visite e degli accertamenti clinico- sanitari offerti nell’ambito della sorveglianza sanitaria (a titolo esemplificativo: visite mediche, audiometria, spirometria, visiostest, elettrocardiogramma, analisi di laboratorio…….) Per l’attribuzione del punteggio si terrà conto di: · Organicità e sintesi della relazione nell’esposizione ed illustrazione del servizio · Analisi di tutti gli aspetti funzionali afferenti l’organizzazione del servizio descritti nella relazione con particolare riferimento a proposte di miglioramento organizzativo della sorveglianza sanitaria. · Completezza del progetto di sorveglianza presentato (comprensivo di tutti gli esami di laboratorio offerti) delle visite e dei controlli sanitari specifici in relazione ai rischi professionali ed alla periodicità. | punti max 25 | |
Organizzazione del servizio RSPP La relazione (max 10 pagine) dovrà dettagliare le modalità operative ed le soluzioni organizzative proposte alle attività elencate nel presente capitolato di competenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione | punti max 20 | |
Organizzazione dei Corsi di formazione/Aggiornamento La relazione (max 5 pagine) dovrà dettagliare le modalità operative ed le soluzioni organizzative proposte, in particolare, l’elaborato oggetto di valutazione dovrà inoltre ricomprendere un programma dettagliato dei corsi di formazione/aggiornamento di tutte le figure coinvolte nella sicurezza nonché sorveglianza sanitaria di cui alle attività del RSPP e MC L’offerta dovrà dettagliare - tipologie e periodicità dei singoli corsi per ciascuna figura | punti max 15 | |
Dimensioni dell’ente o dell’azienda, in relazione al numero di dipendenti occupati, presso cui si è svolta l’attività di MC Per ogni incarico presso aziende pubbliche con almeno 100 dipendenti o superiori | punti max 10 punti 1 per ogni anno e frazione di anno superiore a 6 mesi, sino ad un massimo di |
punti 5 | ||
Per ogni incarico presso aziende private con almeno 50 dipendenti o superiori | punti 1 per ogni anno e frazione di anno superiore a 6 mesi sino ad un massimo di punti 5 | |
Dimensioni dell’ente o dell’azienda, in relazione al numero di dipendenti occupati, presso cui si è svolta l’attività di RSPP | punti max 10 | |
Per ogni incarico presso aziende pubbliche con almeno 100 dipendenti o superiori | punti 1 per ogni anno e frazione di anno superiore a 6 mesi, sino ad un massimo di punti 5 | |
Per ogni incarico presso aziende private con almeno 50 dipendenti o superiori | punti 1 per ogni anno e frazione di anno superiore a 6 mesi sino ad un massimo di punti 5 |
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte sulla base degli elementi e criteri di seguito riportati.
1. La determinazione dell’offerta più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo- compensatore, attraverso l’applicazione della formula:
C(a) = Σn[Wi * V(a)i]
nella quale:
• C(a) rappresenta l'indice di valutazione dell’offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;
• n il numero totale degli elementi da valutare;
• Wi il peso dell'i-esimo elemento di valutazione;
• V(a)i il coefficiente della prestazione dell' offerta (a) rispetto all’i-esimo elemento di valutazione variabile tra zero ed uno;
• Σ la sommatoria.
La determinazione dei coefficienti di natura quantitativa avverrà sulla base della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente (per ogni sub-elemento) dai singoli commissari, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:
✓ Insufficiente = 0
✓ Sufficiente = 0,2
✓ Discreta = 0,4
✓ Buona = 0,6
✓ Ottima = 0,8
✓ Eccellente = 1
Non si procederà a valutare le pagine eccedenti a quelle richieste nei punti precedenti
OFFERTA ECONOMICA
All’offerta col ribasso più basso, a prezzo fisso, rispetto al prezzo posto a base di gara (comprensivo sia RSPP che MC), verranno attribuiti 20 punti:
Il valore economico sarà ricavato dall'offerta economica proposta dal concorrente, nel rispetto del del Capitolato Speciale d'Appalto, predisposto dalla Stazione Appaltante e posti a base di gara con l’attribuzione di un punteggio massimo di punti 20.
E’ prevista la soglia di sbarramento per l’offerta tecnica corrispondente ad un punteggio pari a 45 (quarantacinque) punti, in fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche saranno ammesse solamente quelle offerte che abbiano raggiunto il prefissato standard di qualità per l’offerta tecnica.
Con riferimento ai predetti elementi di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati dai singoli commissari, determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione Appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.
✓ Per il calcolo del punteggio dell'offerta economica, sarà utilizzata la formula lineare: ELEMENTI QUANTITATIVI: PREZZO OFFERTO (punti 20), relativamente alle offerte economiche, il punteggio è attribuito applicando la seguente formula:
Vai = 20* Vmin / Va Dove: 20 = punteggio massimo attribuile;
Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i),variabile tra 0 e 1; Vmin = Valore (prezzo) dell’offerta più conveniente;
Va = Valore (prezzo) offerto dal concorrente a.
✓ Saranno escluse le offerte che rechino indicazione di offerta pari all'importo a base di appalto, senza ribasso, oppure in aumento.
✓ La somma del punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica crea il punteggio finale di ogni Concorrente; l'ordine decrescente dei punteggi finali compone la graduatoria provvisoria. L'offerta presentata è immutabile in ogni sua componente.
Art. 7
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
Il corrispettivo dell’appalto sarà quello risultante dall’offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario.
L'importo a base d'asta per tutti gli adempimenti di cui all'art.1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto per l'intera durata dell'appalto è fissato in complessivi Euro 126.000,00 oltre oneri e IVA.
Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’asta come sopra indicato.
Art. 8
INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazione per tutto il periodo del servizio. Tutte le prestazioni del servizio oggetto dell’affidamento sono da intendersi come principali.
Con il prezzo offerto l’Affidatario del servizio si intende compensato di tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie (telefono, stampe, materiale d’ufficio, rilegature, etc,) e qualsiasi altra spesa necessaria per espletare il servizio a regola d’arte nel rispetto di tutti gli obblighi previsti e di tutti gli oneri derivanti dall’appalto.
Il corrispettivo del servizio è “a corpo“ e pertanto rimarrà fisso e invariabile per tutto lo svolgimento del medesimo servizio di durata triennale.
Il corrispettivo del servizio non potrà subire revisione nel corso del contratto.
Ai fini della valutazione dell’offerta economica, si precisa che le strutture di proprietà comunale e/o utilizzate dai dipendenti comunali e la dotazione organica sono quelli indicati all’articolo 1.
Nell’ipotesi che, entro la data di ultimazione del contratto del servizio in argomento, nell’ambito delle attività dell’Amministrazione Comunale dovesse sorgere un nuovo “luogo di lavoro”, non verrà riconosciuto alcun ulteriore compenso all’Affidatario, per la valutazione dei rischi da predisporre per le eventuali nuove proposte lavorative, in quanto lo stesso si intende già compreso nell’offerta di appalto.
Analogamente per eventuali variazioni dell’organico dell’Amministrazione Comunale si procederà come sopra specificato per quanto attiene la parte formativa/informativa per nuovi assunti fino ad una variazione massima contenuta entro il 10%
Art. 9
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento è effettuato con rate trimestrali.
Il pagamento resta subordinato all’invio da parte della ditta aggiudicataria della relativa fattura elettronica.
Per quanto riguarda tutti i pagamenti, l'operatore economico affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, comma 8, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.
In tutti i casi in cui i pagamenti siano eseguiti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010, ciò comporterà l’immediata risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Il pagamento dell’importo dovuto avverrà mediante determinazione del Responsabile del Servizio, dopo avvenuto accertamento della regolarità delle prestazioni.
Art. 10
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
L'ente appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'operatore economico cui sono state contestate inadempienze nelle prestazioni o dei servizi connessi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione non può avere durata superiore a mesi tre dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.
Le penalità eventualmente applicate saranno addebitate sui crediti dell'operatore economico, dipendenti dal contratto in corso con l'Ente appaltante. Se tali risultassero insufficienti, si agirà sulla cauzione.
Art.11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, si informa che tutti i dati forniti dall'operatore economico affidatario saranno utilizzati per le finalità di gestione del servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.
Art.12 PENALI
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’appaltatore e da questo non giustificato, il servizio non venga espletato e non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato l’Amministrazione applicherà all’appaltatore, previa contestazione scritta e valutazione delle conseguenze contro- deduzioni, una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €. 500,00.
L’applicazione delle penali previste nel presente articolo, non esime l'operatore economico affidatario dal rispondere degli ulteriori eventuali danni od oneri subiti dalla stazione appaltante, la quale potrà sempre avvalersi della facoltà di risolvere il contratto in danno.
Art. 13
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI
L'operatore economico affidatario dovrà attenersi a tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente capitolato e comunque assicurare tutte le prestazioni in esso contenute, per tutta la durata contrattuale. Lo stesso l'operatore economico affidatario è tenuto ad osservare per il proprio personale o comunque per quello utilizzato nell’appalto, tutte le disposizioni in tema di contribuzione , assicurazioni previdenziali,
assistenziali e infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto, solleva la Società appaltante dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante la fornitura, le prestazioni, i lavori e/o i servizi connessi e che vedano coinvolto il personale incaricato dall'operatore economico affidatario, al quale è fatto obbligo di adottare nella loro esecuzione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale e di terzi e per non recare alcun danno a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l'affidatario assumerà ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio, sollevando l'ente appaltante, nella forma più ampia e tassativa.
L'affidatario è responsabile dell’esatto adempimento del presente Capitolato e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
Art. 14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre ai casi espressamente previsti specificati nel presente capitolato speciale d’appalto, il contratto può essere risolto nei casi previsti dagli artt. 108 del d.lgs 50/16 e xx.xx. ed integrazioni. Nei casi di risoluzione del contratto, l'ente appaltante provvede a contestare l’inadempimento, dando, se del
caso, all'operatore economico affidatario, un termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto. Scaduto il termine stabilito senza che l'operatore economico affidatario abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l’inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, l'ente appaltante dà atto dell’intervenuta risoluzione.
Nei casi di cui al precedente comma, l'ente appaltante procede all’incameramento della cauzione ed alla richiesta dei danni conseguenti all’eventuale ripetizione della procedura concorsuale, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.
L'operatore economico affidatario resta comunque tenuto, su richiesta dell'ente appaltante, a garantire la prosecuzione dell’appalto ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all’atto di subentro del nuovo fornitore.
Art.15 CAUZIONE
Ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo Dlgs sopra citato, vale a dire:
- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- (oppure) garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, secondo periodo, l'importo garantito da tale cauzione o fideiussione è fissato nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico deve presentare in sede di gara copia conforme all'originale delle relative certificazioni.
La garanzia deve obbligatoriamente prevedere in modo espresso:
• i dati identificativi dell'appalto (stazione appaltante, oggetto, valore di appalto);
• "la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune";
• estensione della durata della garanzia per il periodo di 1 (uno) anno dalla cessazione del rapporto di appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa affidataria e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione dell’attestato di regolare esecuzione del servizio (verifica di conformità), fatta salva l'azione di risarcimento per
eventuali danni da parte della stazione appaltante. Si applica in ogni caso l'art. 103, comma 5, del Dlgs 50/2016. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'operatore economico affidatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di Giugliano in Campania, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
Art. 16
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ fatto divieto affidare in subappalto le attività oggetto di affidamento.
3. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all’amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.
Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.117.
Art. 17
SOSTITUZIONE DEL MEDICO COMPETENTE E/O DELL’RSPP
Nell’ipotesi in cui si renda necessario da parte dell’aggiudicatario provvedere alla sostituzione del medico competente o dell’RSPP da loro designati in fase iniziale, fermo restando che il sostituto debba possedere necessariamente i requisiti di idoneità previsti dal disciplinare di gara e dal capitolato d’oneri, è necessaria una espressa accettazione da parte dell’Amministrazione
Art. 18
STIPULA DEL CONTRATTO DI SECUZIONE
Il contratto di appalto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.
Tutti gli oneri, le spese relative alla stipula e di registrazione del contratto di appalto sono a carico dell'operatore economico affidatario. Sono altresì a carico dell'operatore economico affidatario i diritti di segreteria nella misura prevista dalla normativa vigente.
Il Comune si riserva di far iniziare il servizio all'operatore economico affidatario nelle more della stipulazione del contratto d’appalto, ai sensi dell'art. 32, coma 8, del Dlgs 50/2016. Gli operatori economici concorrenti,
con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità, senza opporre riserve.
Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio, il Comune applicherà una penale a carico dell'impresa pari ad Euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale esercizio da parte del Comune del diritto potestativo unilaterale di risoluzione del rapporto contrattuale o di recesso.
Art.19
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
I prezzi e gli importi sono sempre al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
Anche l'offerta dell'operatore economico offerente non deve tener conto dell’IVA , se ed in quanto dovuta per legge.
Art.20
REFERENTI DEL COMUNE
Ogni Datore di Lavoro a supporto dell’attività in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha già individuato dei Preposti e gli R.L.S. per le attività connesse alla gestione del servizio.
Art.21
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente Tribunale di Napoli Nord e, nell’ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. della Campania.
Art.22
NORME FINALI
Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del c.c ed alle altre disposizioni vigenti in materia.