CONVENZIONE COLLETTIVA PER TIROCINI CURRICULARI, TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
Spazio riservato all'ufficio
Convenzione n° A5456
Protocollo n° /V/6 del / / 20
CONVENZIONE COLLETTIVA PER TIROCINI CURRICULARI, TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
TRA
L'Università degli studi di Bergamo, codice fiscale 80004350163, con sede legale in Bergamo Xxx Xxxxxxxxxx, 00 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali, Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, domiciliata per la carica in xxx X. Xxxxxxxxxx 00/x, 00000 Xxxxxxx, a ciò autorizzata con delega del Rettore del 05.10.2015 - prot. n. 66129/II/1
E
Parco Adda Nord, Codice Fiscale 91507180155 Partita IVA 91507180155 con sede legale in Xxx Xxxxx 0 00000 Xxxxxx Xxxx'Xxxx (XX), rappresentata da XXXXXXX XXXXX, nato a Milano (MI) il 14/01/1948, di seguito denominato "Soggetto Ospitante"
PREMESSO
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti in materia possono promuovere tirocini curriculari, di formazione ed orientamento e professionalizzanti in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - PRINCIPI GENERALI
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, nei limiti previsti dalle Linee Guida della Conferenza Stato Regioni del 24/01/2013 e successive modifiche e del D.g.r 25 ottobre 2013 n X/825 della Regione Lombardia, il "Soggetto Ospitante" si rende disponibile ad accogliere contemporaneamente nelle sue strutture soggetti in tirocinio secondo le indicazioni riassunte negli schemi successivi:
A) Per i tirocini curriculari: N. Fino a 5: 1
Da 6 a 20: 2
Maggiore o uguale a 21: Xxxxxxx il 10% del n° delle risorse umane presenti
B) Per i tirocini extracurriculari (post laurea): N. Fino a 5: 1
Da 6 a 20: 2
Maggiore o uguale a 21: Xxxxxxx il 10% del n° delle risorse umane presenti nell'unità organizzativa di riferimento Per un numero totale massimo ammissibile di tirocinanti, compresi i tirocinanti da enti promotori diversi da Unibg.
Nel conteggio delle "risorse umane", si devono ricomprendere:
- il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142; per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi.
Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso.
Inoltre il "Soggetto Ospitante" si impegna a rispettare le seguenti disposizioni:
- non attivare tirocini al fine sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- realizzare tirocini in orario notturno (fascia oraria tra le 23 e le 7 del mattino), solo nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente e a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.
Per il solo tirocinio extracurriculare:
- si impegna a non realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione o con le quali sono in corso rapporti a tempo ridotto;
- si impegna a non realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata stabiliti dalla legge;
- dichiara che nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio non ha effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- dichiara che ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non ha in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.
Art. 2 - LE PARTI
A) Il soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo.
B) Il soggetto ospitante: Parco Adda Nord
C) Il tirocinante: soggetto iscritto a un corso di studi o che abbia conseguito un titolo di studio entro i 12 mesi precedenti presso l'Università degli Studi di Bergamo, salvo i casi previsti dalla legge relativa agli accessi alle professioni ordinistiche.
Art. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI
A) Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.
Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della convenzione e di ciascun progetto formativo all'ente ospitante.
Il soggetto promotore si impegna, inoltre, ad informare dell'attivazione di ogni singolo tirocinio la Regione o la Provincia delegata, le strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni.
B) Il soggetto ospitante dichiara:
- di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- di essere in regola con la normativa di cui alla legge n 68/99 e successive modifiche e integrazioni
Inoltre si impegna a:
- rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento nella sua globalità;
- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto formativo e di orientamento e sul raggiungimento degli obiettivi, da trasmettere al soggetto promotore;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente accaduto al tirocinante; qualora il tirocinante sottoscrivesse anche una polizza assicurativa privata, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento alla compagnia assicurativa privata ed al soggetto promotore.
- segnalare al soggetto promotore qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo, nei tempi indicati dal progetto formativo;
- predisporre il Registro di tirocinio, che verrà poi consegnato al soggetto promotore;
- consegnare una copia della presente convenzione ad ogni tirocinante;
- farsi carico, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro",delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, i tirocinanti devono essere intesi come "lavoratori"; pertanto il soggetto ospitante:
a) è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs.81/08 "Formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
b) risponde degli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 e della disponibilità dei dispositivi di protezione individuale - DPI - laddove previsti.
C) Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutor supervisore;
Art. 4 - TIPOLOGIE DI TIROCINIO
L'ente promotore attiva le seguenti tipologie di tirocinio:
A) TIROCINI CURRICULARI
Sono esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione. I destinatari sono:
- studenti iscritti a un corso di studi, master o dottorato attivati dall'Università degli Studi di Bergamo;
- studenti iscritti a corsi di alta formazione presso un'università partner dell'ateneo di Bergamo, che siano già in Italia all'interno di un programma di mobilità internazionale.
Il tirocinio curriculare può essere previsto nel piano di studi dello studente al fine di conseguire un certo numero di CFU. Lo studente può altresì attivare un tirocinio, anche se non previsto dal piano di studi, a titolo di esperienza formativa, purchè gli obbiettivi dello stesso siano coerenti con il percorso formativo. In tal caso, sarà facoltà dello studente richiedere il riconoscimento dei CFU soprannumerari per tale attività. Le modalità di svolgimento e la durata dei singoli tirocini sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per i tirocini.
Per l'attivazione del tirocinio curriculare, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante, viene predisposto uno specifico progetto formativo secondo gli standard previsti dall'allegato A del D.d.u.o 5 novembre 0000 - x. 00000 della Regione Lombardia ed eventuali modifiche.
Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di 5 tirocinanti.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 gg, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante, segnalate sul progetto formativo al momento della compilazione. Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.
B) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI
Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi. La durata del tirocinio extracurriculare non può superare i 6 mesi, proroghe comprese.
Per l'attivazione del tirocinio extracurriculare, secondo la normativa regionale vigente, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante viene predisposto un Progetto formativo di tirocinio extracurriculare secondo gli standard previsti dall'allegato A del D.d.u.o 5 novembre 0000 - x 00000 della Regione Lombardia ed eventuali modifiche.
Per la partecipazione a tirocini extracurriculari è corrisposta al tirocinante un'indennità che non potrà essere inferiore a 400 Euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibili a 300 Euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa, ovvero quando l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.
Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo c 36 della Legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un'indennità forfettaria di almeno 300 euro mensili.
Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
I tirocini extracurriculari, pur non costituendo rapporto di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006.
Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di 3 tirocinanti.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 gg, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante, segnalate sul progetto formativo al momento della compilazione. Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.
C) TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
Sono i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.
Tali tirocini sono regolamentati dalla linee guida deliberate dai singoli Ordini Professionali, sulla base della normativa nazionale vigente in materia e del regolamento di Ateneo.
Per l'attivazione del tirocinio professionalizzante, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante viene predisposto un Progetto formativo specifico, secondo la normativa vigente.
Art. 5 - VALIDITA' DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione, che decorre dalla data di protocollo del soggetto promotore, ha la durata di 24 mesi ed il rinnovo avverrà tramite scambio di lettere fra le parti.
Art. 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, la soluzione della controversia sarà deferita al Tribunale di Bergamo.
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quantodi competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.
Art. 7 - SOTTOSCRIZIONE
Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990, modificato dal D.L. 179/2012, i contraenti provvedono alla sottoscrizione del presente atto con firma digitale.
Art. 8 - SPESE
1. Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, la presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale da entrambe le parti, ciascuna per metà della quota complessiva
2. La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
BERGAMO,
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI
(dott. ssa Xxxxx Xxxxx)
PER IL SOGGETTO OSPITANTE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
XXXXXXX XXXXX