Rep. 5518 del 19 dicembre 2014
Rep. 5518 del 19 dicembre 2014
Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria
Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di n. 10.000 uniformi operative estive per il personale del Corpo di polizia penitenziaria. CIG 6037809D98.
L’anno duemilaquattordici, il giorno 19 (diciannove) del mese di dicembre, nei locali del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in xxxxx Xxxxx Xxxx x. 0, Xxxx, avanti a me dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Ufficiale Xxxxxxx, delegato alla ricezione dei contratti nell’interesse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, sono presenti:
1. la dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Lecce il primo gennaio 1951, dirigente penitenziario, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede dell’Amministrazione predetta;
e
2. il sig. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Breganze (VI) il 14 maggio 1954, che interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico della Ditta Sinergy Group S.r.l. con sede in Scurelle (TN) – località Lagarine, 9 – CAP 38050, come risulta dal Certificato della Camera di Commercio di Trento estratto dal Registro delle imprese in data 24 novembre 2014, documento che rimane agli atti dell’Amministrazione;
Premesso:
a) che nel contratto rep. 5410 del 20 dicembre 2012 era prevista l’opzione di acquistare fino a ulteriori
30.00 uniformi operative estive entro 24 mesi;
b) che per carenza di fondi nel 2013 il diritto di opzione è stato esercitato limitatamente all’acquisto di
20.000 uniformi operative estive con contratto 5446 del 17/12/2013;
c) che con delibera del Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi di questo Dipartimento del 2 dicembre 2014 n. 0412886 è stato disposto di esercitare il diritto di opzione previsto nel contratto sopra menzionato per la fornitura di n. 10.000 uniformi operative estive per il personale del Corpo di polizia penitenziaria;
d) che il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi, con lettera prot. 0416623 del 4 dicembre 2014 ha comunicato l’intenzione di esercitare il diritto di opzione e richiesto i documenti necessari per la stipula del presente contratto;
e) che dovendosi ora addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:
1. Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei beni e dei servizi - codice fiscale 80184430587, Xxxxx Xxxxx Xxxx, 0, PEC xxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx in appresso denominato più brevemente “Amministrazione”;
2. Ditta Sinergy Group s.r.l. con sede legale in Scurelle (TN) – codice fiscale 01292760228 – località Lagarine, 9 – CAP 38050– PEC: xxxxxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xxx, in appresso denominata più brevemente “Ditta”;
Tutto ciò premesso
i comparenti come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:
Codice: Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e successive modificazioni e integrazioni;
Regolamento generale: Decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
Articolo 2 - Oggetto del Contratto
La dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nell’accennata qualità, conferisce al sig. Xxxxx Xxxxxxx, che accetta in nome e per conto della Ditta Sinergy Group S.r.l. da lui rappresentata, l’appalto per la fornitura di n.
10.000 uniformi operative estive per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, nelle misure e quantità che saranno successivamente comunicate. Le Uniformi dovranno essere in tutto identiche a quelle descritte nel contratto 5410 del 20 dicembre 2012.
Articolo 3 - Importo del contratto
Per tale fornitura verrà corrisposto l’importo di euro 125,90 per ogni uniforme, per un totale di euro 1.259.000,00 più euro 276.980,00 per IVA al 22% per complessivi euro 1.535.980,00 (unmilionecinquecentotrentacinquemilanovecento-ottanta/00).
Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino dei materiali necessari alla confezione delle uniformi.
Articolo 4 - Regime IVA
Il presente contratto, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente.
Articolo 5 - Tempi di consegna
La consegna del materiale verrà effettuata, franco di ogni spesa anche di imballaggio, presso almeno tre siti dell’Amministrazione, situati sul territorio nazionale escluse le isole, che saranno successivamente comunicati.
La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato.
La consegna dovrà avvenire entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni solari che decorreranno dal giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. con la quale l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti.
Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto.
È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. L’Amministrazione si riserva altresì di accettare la fornitura di un ventesimo in più, qualora questa sia proposta dalla Xxxxx. In tal caso il termine per la consegna del materiale eccedente, ma nei limiti del ventesimo, è quello stesso stabilito per l’esecuzione della fornitura. Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione dell’effettivo quantitativo della fornitura.
Articolo 6 - Collaudo
Dopo la consegna, l’Amministrazione provvederà al collaudo a mezzo di una commissione da essa stessa designata. Il collaudo verterà sulla verifica della conformità del materiale consegnato alle prescrizioni di capitolato. Il collaudo sarà svolto ricorrendo a prove di laboratorio e pratiche.
L’emissione del titolo di pagamento avverrà solo successivamente all’esito positivo del collaudo e in base all’effettivo valore del contratto a completa esecuzione.
La Commissione di collaudo potrà accettare la merce alla pari o con adeguata riduzione di prezzo ovvero rifiutarla o, ancora, dichiararla rivedibile.
Il deliberato di rivedibilità può essere emesso esclusivamente per quei materiali e quelle forniture che risultino avere imperfezioni di lieve entità e perciò non conformi in tutto ai campioni, modelli o disegni o ai requisiti stabiliti nel contratto, sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare con adeguata riduzione di prezzo la merce non corrispondente in tutto o in parte alle caratteristiche di capitolato ove le deficienze siano tali da diminuire il valore in minima misura e sempreché essa sia pienamente utilizzabile allo scopo prefisso.
La reintegrazione della fornitura o dei materiali dichiarati rivedibili e la sostituzione di quelli rifiutati dovrà aver luogo entro la metà del termine concesso per la consegna all’art. 5 del presente contratto.
Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la Ditta avrà ricevuto la notifica dell’esito del collaudo da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata.
La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità.
Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo entro la metà del termine concesso per la fornitura previsto all’articolo 5 del presente contratto.
Su richiesta della Ditta e a sue spese e con preavviso di almeno quindici giorni dalla data di scadenza dei termini di consegna, le operazioni preliminari di collaudo potranno essere eseguite presso lo stabilimento della ditta stessa; il collaudo dovrà comunque essere sempre definito, salvo quanto stabilito nel capoverso che segue, dopo l’introduzione dei materiali nel magazzino destinatario e dopo eseguiti tutti i prescritti accertamenti e analisi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare sia le operazioni preliminari di collaudo che la definizione dello stesso presso lo stabilimento della Ditta prima dell’introduzione dei materiali nei magazzini di destinazione.
Le conclusioni della commissione di collaudo diverranno definitive solo dopo l’approvazione della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi.
Le spese per le analisi sono a carico della Ditta; sono a carico della Ditta anche i campioni da sottoporre alle prove di laboratorio, fino alla concorrenza del due per mille dei manufatti consegnati.
Gli oneri per un maggiore numero di campioni e di analisi che l’Amministrazione intendesse eseguire sono pure a carico del fornitore nel caso che le prove stesse accertassero deficienze nei materiali forniti.
Le attività di verifica della conformità, attesa la necessità di effettuare sulla fornitura prove di laboratorio e considerati i tempi necessari per tale attività, si svolgeranno nel termine di 60 giorni dalla data di consegna della merce o dalla data di ricezione della lettera con la quale la Ditta comunica la conclusione dell’intera produzione nel caso in cui la commissione decida di effettuare il prelievo dei campioni presso gli stabilimenti della ditta.
Articolo 7 - Dichiarazione sedi di lavorazione
La ditta dichiara che la lavorazione delle materie prime occorrenti avverrà presso gli stabilimenti della ditta SRO Group Ltd. – No. 3528, Wai qing song road, XxxxXx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, 000000, mentre la confezione delle uniformi il 50% presso lo stabilimento della ditta ausiliaria B&M Clothing Company Sp. Z o. o. – via PCK n. 2 int – Radom (Polonia) e il 50% presso lo stabilimento della ditta ausiliaria Gemor Fashion s.r.o., via Xxxxxxx 00, Xxxxxx (Xxxxxxxxxx) C.A.P. 080 01, a partire dalla data di notifica dell’avvenuta approvazione del contratto, con decreto dirigenziale, effettuata ai sensi dell’art. 4.
Articolo 8 - Accertamenti regolarità lavorazioni
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a mezzo di propri incaricati, e nel tempo che riterrà opportuno, a visite presso lo stabilimento della Ditta nel quale si confezionano i manufatti o si producono i materiali per accertarsi della regolarità delle lavorazioni.
Ciò senza pregiudizio di quanto stabilito al precedente articolo 6.
Articolo 9 - Penali
Nel caso di ritardo nella consegna rispetto i termini stabiliti, la Ditta sarà assoggettata al pagamento di una penale in misura giornaliera dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente in misura non superiore al 10% così come previsto all’art. 145 del D.P.R. 207/2010. Nessuna penale sarà applicata qualora la consegna sarà interamente completata nei primi quattro giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale. Viceversa, qualora la consegna venga ultimata oltre il predetto termine di tolleranza (4 gg.), la penale sarà computata sull’intero quantitativo di merce non consegnata alla scadenza indicata all’articolo 5. Tale beneficio non si estende alle reintroduzioni e alle sostituzioni.
Trascorse le cinque decadi, l’Amministrazione penitenziaria avrà facoltà, indipendentemente dall’applicazione delle penali sopraindicate, di dichiarare decaduto il fornitore dal diritto di proseguire il contratto, di incamerare l’intera cauzione nonché di far eseguire, a conto e rischio del fornitore stesso, anche a trattativa privata o in economia, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento. L’Amministrazione penitenziaria, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato alla Ditta un termine perentorio della durata che sarà da essa medesima insindacabilmente stabilito e permanendo l’inadempimento, potrà dichiarare con semplice atto amministrativo risolto il contratto, fatte salve le altre facoltà di cui al precedente comma.
Articolo 10 - Garanzie
Per garantirsi in modo efficace, l’Amministrazione potrà sospendere il pagamento al fornitore che sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messo in regola con i suoi obblighi contrattuali.
Articolo 11 - Esclusioni penalità
Le penalità previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore da valutarsi a giudizio dell’Amministrazione.
Articolo 12 - Materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio, se specificatamente richiesti dal capitolato d’oneri o dalle norme vigenti per il trasporto delle merci per ferrovia, rimarranno di proprietà dell’Amministrazione senza che alla Ditta competa alcun compenso o rimborso.
Articolo 13 - Pagamenti
Il pagamento verrà effettuato direttamente dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica, dopo che la merce sarà stata consegnata e collaudata con esito favorevole. Il pagamento delle fatture avverrà su uno dei conti correnti dedicati di cui al successivo articolo 21.
In caso di pagamento da parte dell’Amministrazione dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito per legge, spettano al fornitore gli interessi di mora secondo quanto previsto all’articolo 5 del d.lgs.
231/2002.
Resta inteso che l’Amministrazione penitenziaria non potrà procedere al predetto pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria, nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l’esercizio finanziario. La Ditta esenta l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall’incarico, anche se ciò avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Xxxxx non ne abbia dato tempestivamente notizia all’Amministrazione appaltante a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l’emissione del titolo di spesa (mandato informatico).
Articolo 14 - Notifiche alla Ditta
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal Direttore dell’esecuzione o dal Responsabile unico del procedimento ovvero dall’Amministrazione/stazione appaltante. La Ditta s’impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Articolo 15 - Osservanza di leggi e norme
La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati. Per quanto non previsto e comunque non indicato dalle specifiche tecniche e dal contratto, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dalla Ditta aggiudicataria:
1. codice civile;
2. decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni (codice contratti pubblici);
3. decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento generale del codice dei contratti pubblici);
4. decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
5. legge 13 agosto 2010, n. 136;
6. unificazioni UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data della commessa;
7. altre unificazioni che pur non essendo state ancora rese obbligatorie siano già concordate alla data anzidetta;
8. vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
9. leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore;
Articolo 16 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva La Ditta deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, il Responsabile del procedimento agirà secondo quanto previsto all’articolo 4 del Regolamento generale. Si richiama, a tale riguardo, quanto disposto all’articolo 6, comma 8 del Regolamento generale nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva dovesse risultare negativo per due volte consecutive.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta, il Responsabile del procedimento provvederà in base all’articolo 5 del Regolamento generale.
Articolo 17 - Adempimenti antimafia
Si dà atto che è stata inviata alla competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – la prevista richiesta di informazioni antimafia di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che, non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all’articolo 92 del decreto legislativo medesimo, attesa l’urgenza di procedere nei termini del corrente esercizio finanziario, si procede a stipula fatto salvo il diritto di recesso nei casi indicati dallo stesso articolo 92.
Articolo 18 - Sicurezza e salute nel posto di lavoro
La Ditta s’impegna:
• ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
• ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.
Articolo 19 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto, la Ditta ha costituito una garanzia complessiva pari a Euro 62.950,00 (sessantaduemilanovecentocinquanta/00) mediante polizza fidejussoria n. ---OMISSIS---.
Resta convenuto che l’Amministrazione ha facoltà di valersi della cauzione nel modo ravvisato più conveniente ai propri interessi per risarcimento di danni derivanti da inesecuzione totale o parziale del contratto o per pagamento di penalità in cui la Ditta dovesse incorrere, salvo in ogni caso ogni maggior diritto per i titoli di cui sopra.
Articolo 20 - Svincolo cauzione definitiva
Eseguita la fornitura, una volta constato che dalla ditta fornitrice nulla sia dovuto e che non ci sia nessuna pendenza in corso, l’Amministrazione darà il proprio consenso allo svincolo della cauzione.
Articolo 21 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente
Il corrispettivo della fornitura sarà accreditato su uno dei seguenti conti correnti che sarà successivamente indicato dalla ditta: ---OMISSIS---.
Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono: ---OMISSIS---.
Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (articolo 6 del Regolamento generale) e verifica prevista dall’articolo 48 bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).
La Ditta s’impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010. La Ditta dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge n. 136/2010
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, la Ditta si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. comporta l’automatica risoluzione del presente contratto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l’adempimento. La Ditta si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/10, a inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, a pena nullità assoluta, l’obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori o sub-contraenti procedono, nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l’Amministrazione e l’Ufficio territoriale del governo competente. Nell’ipotesi di sub-contratti la Ditta si obbliga a trasmettere all’Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.
Articolo 23 - Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240 del codice, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.
Articolo 24 - Efficacia del contratto
Il presente contratto, vincolante per la Ditta fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’efficacia del presente contratto è subordinato alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 25 - Risoluzione
Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, l’Amministrazione può di diritto risolvere il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. al verificarsi di uno dei seguenti casi:
• presenza di situazioni previste agli articoli 135 e 136 del d.lgs. 163/2006;
• accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
• abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’atto di cottimo;
• xxxxxxx, da parte della ditta dei requisiti di partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
• penalità superiori al 10% dell’importo dell’atto di cottimo.
• mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui è previsto;
• cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
• casi espressamente indicati nelle specifiche tecniche;
• altri casi previsti dalla normativa vigente;
L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, di revocare il contratto per sopraggiunte nuove diverse impostazioni del servizio senza spese e oneri.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’articolo 1458 c.c.
Articolo 26 - Ulteriori clausole risolutive espresse
L’irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo 231/01 e s.m.i. nei confronti della Ditta che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l’immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (d.p.r.
445/2000 e d.lgs. 159/2011).
Articolo 27 - Anticorruzione
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Ditta dichiara di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall’incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.
Articolo 28 - Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio
Sono a carico della Ditta tutte le spese inerenti alla stipulazione ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dalla Ditta per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.
Articolo 29 - Approvazione espressa
La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile, ogni clausola del presente contratto, in particolare quelle contenute negli artt. 6, 9, 10, 13, 23, 25 e 26.
Articolo 30 - Norma di chiusura
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle specifiche tecniche a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.
Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. 17 pagine e n. 14 righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.
Il rappresentante dell’Amministrazione La Ditta
L’Ufficiale Rogante