DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: appalto specifico ai sensi dell’art.55 del d.lgs. n.50/2016 e smi, nell’ambito dello SDA CONSIP per la fornitura di prodotti farmaceutici, finalizzato alla stipula di accordi quadro relativi alla fornitura dei farmaci a brevetto scaduto teriparatide, bevacizumab ed enoxaparina alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria. Indizione ed approvazione fascicolo di gara.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PREMESSO
• che con Legge Regionale dell’Umbria n.9 del 30.4.2014 è stata disposta la costituzione, fra tutte le Aziende sanitarie regionali, di una società consortile a responsabilità limitata denominata “Umbria Salute” (ora “Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l.”, ex L. 8/2018) secondo il modello comunitario dell'in house providing, alla quale sono stati attribuiti una pluralità di servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute, e che, ai sensi dell’art.9 della legge medesima, svolge anche le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS);
• che in data 18 novembre 2014 è stato sottoscritto l’Accordo convenzionale tra le Aziende Sanitarie Regionali dell’Umbria ed Umbria Salute S.C.A.R.L, con validità fino al 31.12.2015, che prevedeva fra l’altro che in attesa della conclusione del processo di organizzazione strutturale della Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS), quest’ultima si potesse avvalere della collaborazione delle Aziende Sanitarie consorziate per l’espletamento delle procedure di gara da svolgere nell’interesse delle Aziende medesime, e che l’accordo di cui sopra è stato rinnovato con successivi atti. da ultimo con delibera della Conferenza degli Enti Soci in data 23.06.2020, fino al 30.09.2020.
• che Umbria Salute s.c. a r.l., con Delibera ANAC n. 58 del 22.07.2015 è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori istituito ai sensi dell’art.9 del citato D.L. 66/2014 e che tale iscrizione è stata riconfermata con Delibera ANAC n.31 del 17.1.2018.
• che con DPCM 11.7.2018 (pubbl. G.U.R.I. serie generale n. 189 del 16.8.2018) di cui all’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla n.89/2014) sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie annuali al superamento delle quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure, includendo fra tali categorie i farmaci.
VISTO
• CHE, con lettera prot. n. 761 del 13.3.2018 dell’Amministratore Unico di Umbria Salute, la Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Posizione Organizzativa Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro della U.O. Acquisti Beni e Servizi dell’Azienda USL Umbria 1, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara regionale “Farmaci”.
• che i referenti tecnici nominati dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per le forniture di farmaci sono:
- Azienda Ospedaliera di Perugia: Dr. Xxxxxxxxxx X’Xxxxxx;
- Azienda Ospedaliera di Terni: Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx;
- Azienda USL Umbria 1: Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
- Azienda USL Umbria 2: Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Umbria Salute e Servizi
S.c.a r.l.
Xxx Xxxxxx xxx Xxxxx xxx 00000 Xxxxxxx (XX)
t x00 000 00000
f x00 000 0000000
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CF/X.XXX E REG. IMP. PG 02915750547
R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357 Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
CONSIDERATO che i componenti il tavolo tecnico costituito come sopra ed il RUP designato, si sono riuniti in videoconferenza nei giorni 27.5.2020, 17.6.2020 e 6.7.2020 al fine di predisporre il capitolato tecnico necessario all’espletamento di una procedura di gara finalizzata alla stipula di accordi quadro relativi alla fornitura dei farmaci a brevetto scaduto teriparatide, bevacizumab ed enoxaparina; che con lettere acquisite agli atti di Umbria Salute e Servizi e registrate in arrivo al prot. n.2377 del 17/06/2020 ed al prot. n.2794 del 15/07/2020 è stato comunicato il fabbisogno dei farmaci da mettere in gara.
RILEVATO in merito alla proposta di capitolato sopra citata quanto segue:
- il capitolato prevede l’espletamento di una procedura di gara finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di farmaci biologici a brevetto scaduto teriparatide, bevacizumab ed enoxaparina, suddivisa in n.7 lotti, di seguito indicati in tabella, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, previa verifica della conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche di minima indicate nel Capitolato tecnico e nella “Tabella Elenco Lotti”, della durata di 24 mesi, del valore complessivo stimato, per l’intera durata di 24 mesi, di € 12.262.264,80 + Iva per un importo massimo, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro il limite massimo del 50%, di € 18.393.397,20 + iva.
N. lotto | Sub lotto | Codice ATC | Principio Attivo | U.M. | Dosaggio | VALORE REGIONALE BIENNALE iva esclusa | VALORE REGIONALE BIENNALE massimo iva esclusa con OPZIONE 50% |
1 | A | H05AA02 | TERIPARATIDE | PENNA | 2,4 ML (20 MCG/ 80MCL) | € 165.698,00 | € 248.547,00 |
2 | A | L01XC07 | BEVACIZUMAB | FIALE | 100 MG | € 4.765.080,40 | € 7.147.620,60 |
B | L01XC07 | BEVACIZUMAB | FIALE | 400 MG | |||
3 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRERIEMPITA | 0,2 ML (2.000 U.I.) | € 228.625,20 | € 342.937,80 |
4 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRERIEMPITA | 0,4 ML (4.000 U.I.) | € 4.935.463,20 | € 7.403.194,80 |
5 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRERIEMPITA | 0,6 ML (6.000 U.I.) | € 1.495.476,00 | € 2.243.214,00 |
6 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRERIEMPITA | 0,8 ML (8.000 U.I.) | € 613.332,00 | € 919.998,00 |
7 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRERIEMPITA | 1 ML (10.000 U.I.) | € 58.590,00 | € 87.885,00 |
- l’affidamento della fornitura occorrente alle Aziende, avverrà all’esito dello svolgimento di due fasi procedimentali.
- la prima fase si concluderà, per ogni lotto, con la stipula di Accordi Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del Codice tra il soggetto aggregatore Umbria Salute e
Servizi e tutti gli operatori economici che abbiano presentato un’offerta conforme, della durata di 24 mesi;
- la seconda fase consisterà, per ciascun lotto, nella stipula di uno o più contratti esecutivi dell’Accordo Quadro di riferimento, che potrà avvenire durante tutto il periodo di validità dell’Accordo medesimo, senza un nuovo confronto competitivo ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice, tra le Aziende e uno o più degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro alle condizioni economiche e tecnico-prestazionali ivi previste.
- per ciascun lotto, gli operatori economici con i quali stipulare i contratti esecutivi dovranno essere individuati dalle Aziende nel rispetto dei criteri si seguito indicati e sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze:
1) le Aziende dovranno stipulare i contratti esecutivi, in via prioritaria, con l’operatore economico risultato primo in graduatoria;
2) le Aziende potranno, in subordine, stipulare contratti esecutivi con gli operatori economici classificatisi al secondo o terzo posto della graduatoria in ragione di particolari esigenze cliniche, evidenziate dal medico prescrittore, con esplicito riferimento al farmaco classificatosi primo in graduatoria, legate a:
- inefficacia terapeutica di uno specifico prodotto farmaceutico documentata da formale segnalazione di farmacovigilanza; controindicazione di uno specifico trattamento terapeutico;
- intolleranze o “ipersensibilità” a specifici eccipienti/conservanti.
3) Le Aziende potranno stipulare contratti esecutivi con tutti gli operatori economici:
- a prescindere dalla classifica in graduatoria, nel caso in cui il medico prescrittore ritenga necessario garantire la continuità terapeutica;
- scorrendo la graduatoria di aggiudicazione, per le particolari esigenze cliniche di cui al punto 2, evidenziate dal medico prescrittore con esplicito riferimento ai farmaci classificatisi ai primi tre posti della graduatoria.
- I contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, avranno scadenza non successiva alla data di termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga.
VERIFICATO, mediante consultazione dal portale ANAC della pagina “Prezzi di riferimento in ambito sanitario”, l’elenco dei prodotti per i quali l’Osservatorio dei contratti pubblici ha provveduto a pubblicare i prezzi di riferimento, ai sensi dell’art.17 del D.L. 98/2011 e smi e riscontrato che i principi attivi bevacizumab ed enoxaparina sono inclusi negli elenchi medesimi.
CONSIDERATO:
- che il tavolo tecnico ha individuato gli importi a base d’asta in base ai prezzi ultimi praticati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria, in base a verifiche di mercato in ambito nazionale ed ai prezzi di riferimento ANAC, ove presenti;
- che per il principio attivo enoxaparina si è ritenuto opportuno individuare gli importi a base d’asta al di sopra dei corrispondenti prezzi ANAC, ma comunque al di sotto del prezzo massimo di cessione al SSN, e suddividere la fornitura in lotti distinti per dosaggio;
- quanto sopra al fine di scongiurare un’ulteriore deserzione dei lotti in gara contenenti tale principio attivo, per il quale è stata riscontrata una carenza nel mercato farmaceutico mondiale determinata dall’epidemia di peste suina, ed al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile, fermo restando l’applicazione della art.15 comma 13 del D.L. 95/2012.
VISTO:
• CHE CONSIP spa ha istituito, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., un “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici” avente ad oggetto prodotti medicinali ad uso umano (medicinali, soluzioni infusionali, vaccini, emoderivati) il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE N. S 47 del 8/03/2017 e sulla GURI n. 30 del 13/03/2017 ed è stato oggetto di “Avviso” del 5/06/2017 e di “Avviso” del 19.12.2019 per adeguamento alle norme derivanti dall’adozione dei correttivi al Codice degli Appalti.
• CHE ai sensi del comma 586 dell’art. 1 della L.160 del 27.12.2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisto possono essere stipulati, in sede di aggiudicazione degli appalti specifici, le convenzioni ex articolo 26 L. n. 488/1999 e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del D. Lgs. n. 50/2016, previa applicazione del termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016”.
• CHE CONSIP, al fine di recepire le novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, ha pubblicato un’Errata Corrige al Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione Farmaci ed in virtù delle modifiche apportate alla documentazione del Bando, a partire dal 30.1.2020, nell’ambito dello SDAPA Farmaci, le Amministrazioni possono stipulare, in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici, Convenzioni ai sensi dell’art.26 L. n. 488/1999 ed Accordi quadro ai sensi dell’art.54 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento delle forniture in oggetto mediante appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione sopra citato, istituito e messo a disposizione gratuitamente da CONSIP spa, con modalità interamente telematiche, quindi nel rispetto dell’art.58 del D.lgs. n.50/2016 e smi.
CONSIDERATO che, in base alla documentazione approvata dal tavolo tecnico ed all’attività istruttoria sopra descritta, si è provveduto a predisporre il fascicolo relativo all’espletamento dell’Appalto Specifico per l’affidamento della fornitura di farmaci in oggetto mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione di CONSIP, composto dal Capitolato d’oneri (ALLEGATO A al presente documento) e dai suoi allegati:
• Capitolato Tecnico,
• TABELLA ELENCO LOTTI
• Patto di integrità
• Fac-simile dichiarazione imposta di bollo
• Schema di accordo quadro
CHE ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 (pubblicato in G.U.R.I. serie generale n.20 del 25.1.2017), emanato ai sensi del citato art.73 del D.Lgs, n.50/2016 e smi, le ditte aggiudicatarie dovranno rimborsare a questa amministrazione le spese per la pubblicazione obbligatoria dell’avviso di appalto aggiudicato sui quotidiani e sulla GURI, o, in caso di intervenuta attivazione, sulla piattaforma digitale presso l'ANAC di cui all’art.72 c.5 del D.Lgs. n.50/2016, per l’importo che sarà definito nel provvedimento di aggiudicazione.
VISTO il D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i..
VISTA la Determinazione dell’Amministratore Unico del 28.9.2017, con cui sono state approvate le procedure di acquisizione beni e servizi sanitari e non sanitari.
SI PROPONE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C. A
R.L. DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE DECIDE:
1) DI APPROVARE il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i documenti di seguito elencati:
Capitolato d’oneri (ALLEGATO A) e suoi allegati:
• Capitolato Tecnico,
• TABELLA ELENCO LOTTI
• Patto di integrità
• Fac-simile dichiarazione imposta di bollo
• Schema di accordo quadro
tale documento istruttorio con gli allegati di cui sopra resterà depositato agli atti della determinazione dell’Amministratore Unico;
2) DI INDIRE gara per l’affidamento della fornitura dei farmaci biologici a brevetto scaduto teriparatide, bevacizumab ed enoxaparina occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, suddivisa in n.7 lotti, da espletare, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante appalto specifico sul “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici” avente ad oggetto prodotti medicinali ad uso umano (medicinali, soluzioni infusionali, vaccini, emoderivati) il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla GUUE N. S 47 del 8/03/2017 e sulla GURI n. 30 del 13/03/2017 ed è stato oggetto di “Avviso” del 5/06/2017, di “Avviso” del 19.12.2019 e di “errata corrige” del 30.1.2020:
a) finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per ciascun lotto in gara da parte del soggetto aggregatore Umbria Salute e Servizi con tutti coloro che abbiano presentato un’offerta conforme, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del Codice, della durata di 24 mesi;
b) da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, previa verifica della conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche di minima indicate nel Capitolato tecnico e nella “Tabella Elenco Lotti”;
c) del valore complessivo stimato, per l’intera durata di 24 mesi, di € 12.262.264,80 + Iva per un importo massimo, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro il limite massimo del 50%, di € 18.393.397,20 + iva.
3) DI APPROVARE il fascicolo di gara relativo alla procedura di cui al precedente punto 2), composto da:
⮚ Capitolato d’oneri (ALLEGATO A) e suoi allegati:
• Capitolato Tecnico,
• TABELLA ELENCO LOTTI
• Patto di integrità
• Fac-simile dichiarazione imposta di bollo
• Schema di accordo quadro
4) DI RISERVARSI di nominare successivamente il Referente tecnico incaricato di supportare il RUP nella verifica della conformità dei prodotti offerti.
5) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, alla Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro
Azienda USL Umbria 1 Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale
ALLEGATO A
CAPITOLATO D’ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO SPECIFICO NELL’AMBITO DELLO SDA CONSIP PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA FORNITURA DEI FARMACI A BREVETTO SCADUTO TERIPARATIDE, BEVACIZUMAB ED ENOXAPARINA ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA.
Cod. gara ANAC ……….
INDICE
1. INFORMAZIONI GENERALI 4
1.1 Premessa 4
1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa 4
1.3 Responsabile del procedimento 5
1.4 Il Sistema 5
1.5 Chiarimenti relativi all’Appalto Specifico 6
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E
SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
2.1 Oggetto 6
2.2 Durata 7
2.3 Opzioni 7
2.4 Ulteriori disposizioni 8
3. INVITO 8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E
CONSORTILE E CONDIZIONI DIPARTECIPAZIONE 8
5. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 9
6. CONTENUTO DELL’OFFERTA 10
6.1 Documentazione amministrativa 10
6.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione 11
6.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore 12
6.4 Pagamento del contributo all’ANAC 15
6.5 Subappalto 16
6.6 Atti relativi a R.T.I., Xxxxxxxx, Aggregazioni 16
6.7 Soccorso Istruttorio 17
7. OFFERTA ECONOMICA 17
7.1 Sottoscrizione dell’offerta economica 20
8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE TECNICO-
ECONOMICO 21
9. AGGIUDICAZIONE 21
9.1 Criterio di aggiudicazione 21
9.2 Ulteriori regole e vincoli 21
9.3 Fase di aggiudicazione 22
9.4 Apertura offerte economiche 22
9.5 Verifica requisiti tecnici 23
9.6 Parità delle offerte 23
9.7 Anomalia 23
10. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 24
10.1 Stipula degli Accordi Quadro 25
10.2 Stipula dei contratti esecutivi 26
10.3 Adempimenti per la stipula dei contratti esecutivi 26
11. GARANZIA DEFINITIVA 27
12. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE
AI FINI DELL’AMMISSIONE 27
13. ACCESSO 28
14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 28
15. GESTORE DEL SISTEMA 28
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 28
ALLEGATI 28
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Premessa
Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell’Appalto Specifico (d’ora in poi anche “AS”), ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito, anche “Codice”), indetto da Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l (di seguito, per brevità, anche “Stazione Appaltante”) con determinazione del / / per l’affidamento della FORNITURA DEI FARMACI BIOLOGICI A BREVETTO SCADUTO TERIPARATIDE,
BEVACIZUMAB ed ENOXAPARINA, suddivisa in n.7 lotti, alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria (in seguito Aziende) di seguito elencate:
- Azienda USL Umbria 1, sede legale Xxx X. Xxxxxx, 00/00 – 00000 Xxxxxxx, xxx.xxxxxxxxx0.xxx.xx ;
- Azienda Usl Umbria 2 sede legale, Xxx X. Xxxxxxxx, 00 – 05100 Terni, xxx.xxxxxxxxx0.xxx..it
- Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 06129 Perugia - xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
- Azienda Ospedaliera di Terni - Viale Tristano di Xxxxxxxxxx – 00000 Xxxxx – Tel. 0000-0000 Sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx
Il presente appalto specifico, finalizzato alla stipula di accordi quadro ai sensi dell’art.54 c.4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi, viene attivato nell’ambito dello SDA Farmaci, pubblicato sulla GUUE N. S 47 del 8/03/2017 e sulla GURI n. 30 del 13/03/2017, oggetto di “Avviso” del 5/06/2017, di “Avviso” del 19.12.2019 e di “errata corrige” del 30.1.2020, nonché pubblicato sui siti xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. , con applicazione del criterio del minor prezzo.
Il luogo di consegna dei beni oggetto della fornitura è individuato nei magazzini o altro presidio delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria (codice NUTS ITI2).
La fornitura è suddivisa in n.7 lotti, analiticamente indicati nel capitolato tecnico e suo allegato in cui sono riportati anche il CIG, la descrizione e l’importo a base d’asta
1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa
La documentazione dell’AS comprende i seguenti documenti oltre al presente Capitolato Generale d’Oneri:
- Lettera di invito
- Capitolato Tecnico
- Tabella Elenco Lotti
- Patto di integrità
- Modello dichiarazione assolvimento imposta di bollo
- Schema di accordo quadro.
La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nell’area riservata ai soli operatori economici invitati.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. Nell’area riservata agli invitati presente sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.
Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul surrichiamato sito.
1.3 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 fino al conseguimento dell’efficacia dell’aggiudicazione, è la Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.
Le singole Aziende con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
1.4 Il Sistema
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche “Sistema”), conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 e all’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:
a) l’invio della lettera d’invito;
b) la presentazione delle Offerte e l’analisi e valutazione delle stesse;
c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico ammesso al Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di prodotti farmaceutici con la presentazione della “Domanda di ammissione” ha eletto domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni AS di cui allo SDAPA, nonché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del Sistema, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l’AS a mezzo pec.
L’“Offerta” deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
***
Il Sistema utilizzato da Consip S.p.A. garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall’operatore economico nonché la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005.
La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l’Offerta, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.
L’ora e la data esatta di ricezione dell’Offerta sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 7.1 e seguenti del Capitolato d’oneri del Bando Istitutivo.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del Sistema di qualsiasi natura essi siano. Consip S.p.A. o la stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione all’Appalto Specifico, si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che
riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.
Ai fini della presentazione dell’Offerta è indispensabile per gli operatori economici:
• essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell’invio della lettera di invito, al Sistema dinamico della PA per la fornitura di prodotti farmaceutici ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, sulla base delle regole di seguito stabilite;
• il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, in corso di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata;
• la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare la Consip affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole.
1.5 Chiarimenti relativi all’Appalto Specifico
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema relativa all’Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx all’attenzione del RUP Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx..
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell’area riservata agli invitati del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
2.1 Oggetto
La presente procedura è finalizzata alla stipula di accordi quadro ai sensi dell’art.54 c.4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi, avente ad oggetto i principi attivi contenuti nella Tabella Elenco Lotti alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico.
Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti e dei quantitativi biennali stimati da fornire si rinvia a quanto indicato nel capitolato tecnico - Allegato Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, ivi incluse le ulteriori specifiche riportate nella colonna NOTE della tabella medesima.
Il valore dell’Appalto Specifico, per l’intera durata di 24 mesi ammonta a complessivi stimati € 12.262.264,80 Iva esclusa; ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo dell’opzione di incremento delle forniture entro il limite massimo del 50%, ammonta ad € 18.393.397,20 iva esclusa.
Di seguito in tabella il valore dei singoli lotti:
N. lotto | Sub lotto | CIG “PADRE” | Codice ATC | Principio Attivo | U.M. | Dosaggio | VALORE REGIONALE BIENNALE iva esclusa | VALORE REGIONALE BIENNALE massimo iva esclusa con OPZIONE 50% |
1 | A | H05AA02 | TERIPARATIDE | PENNA | 2,4 ML (20 MCG/ 80MCL) | € 165.698,00 | € 248.547,00 | |
2 | A | L01XC07 | BEVACIZUMAB | FIALE | 100 MG | € 4.765.080,40 | € 7.147.620,60 | |
B | L01XC07 | BEVACIZUMAB | FIALE | 400 MG | ||||
3 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRERIEMPITA | 0,2 ML (2.000 U.I.) | € 228.625,20 | € 342.937,80 | |
4 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRERIEMPITA | 0,4 ML (4.000 U.I.) | € 4.935.463,20 | € 7.403.194,80 | |
5 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRERIEMPITA | 0,6 ML (6.000 U.I.) | € 1.495.476,00 | € 2.243.214,00 | |
6 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRERIEMPITA | 0,8 ML (8.000 U.I.) | € 613.332,00 | € 919.998,00 | |
7 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRERIEMPITA | 1 ML (10.000 U.I.) | € 58.590,00 | € 87.885,00 |
2.2 Durata
Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro da parte di Umbria Salute e Servizi, della durata di 24 mesi decorrenti dalla data che sarà indicata nell’accordo quadro medesimo, le Aziende, nei limiti dell’importo massimo stabilito dall’accordo quadro, potranno stipulare contratti esecutivi, con termine pari a quello dell’accordo quadro di riferimento; pertanto, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti esecutivi, quest’ultimi scadranno alla data di termine dell’accordo quadro stipulato da Umbria Salute e Servizi e sua eventuale proroga.
Nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura di cui al paragrafo 1, la durata degli accordi quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle forniture oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
2.3 Opzioni
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice le quantità stimata riportate nel capitolato tecnico e nell’allegato elenco lotti in relazione a ciascun lotto potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza
pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. Entro il limite massimo suddetto potranno essere ricompresi eventuali fabbisogni di Amministrazioni contraenti per lotti per i quali oggi non è evidenziato alcun fabbisogno.
Nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura dei singoli lotti, di cui sopra, la durata degli accordi quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni
2.4 Ulteriori disposizioni
Umbria Salute e Servizi si riserva altresì la facoltà di sospendere, revocare e reindire il presente appalto specifico ovvero di non affidare le forniture oggetto della medesima senza che ciò comporti alcuna pretesa, aspettativa o richiesta da parte degli operatori economici iscritti al Sistema.
3. INVITO
La stazione appaltante ha inviato, tramite l’area “Messaggi personali”, una comunicazione di invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l’ammissione allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici al momento dell’invio della lettera di invito.
Sul Sistema, gli operatori invitati possono visionare, nell’area loro riservata, la lettera di invito e l’ulteriore documentazione della procedura.
La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l’offerta deve essere presentata.
Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo SDAPA, siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del
D. Lgs. n. 50/2016, rispetto al Consorzio e alle consorziate esecutrici.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DIPARTECIPAZIONE
Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d’ora in poi solo “Aggregazioni”) con soggettività giuridica, già ammesse allo SDAPA al momento dell’invito, anche delle imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d’ora in poi, solo “Aggregazioni senza soggettività giuridica”).
Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici al momento dell’invio dell’invito del presente
AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 del Capitolato d’oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate.
Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Xxxxx restando quanto precede vale quanto segue.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Per i singoli lotti, è vietato ai concorrenti partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Per i singoli lotti, è vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
Per i singoli lotti, è vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma al medesimo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
5. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire entro il termine indicato nella lettera di Xxxxxx, pena l’irricevibilità
dell’offerta e comunque la sua irregolarità. L’OFFERTA si compone dei seguenti documenti:
1. Documentazione amministrativa, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 6.1;
2. Offerta economica, unica per tutti i lotti cui si intende partecipare che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 7 .
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell’apposita funzione di “Invio” dell’offerta medesima.
La procedura di preparazione ed invio dell’offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta indicato nell’Invito.
Si precisa inoltre che:
▪ l’OFFERTA pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
▪ entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha inviato un’OFFERTA potrà ritirarla (un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’OFFERTA non presentata);
▪ il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.
***
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
***
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
6. CONTENUTO DELL’OFFERTA
6.1 Documentazione amministrativa
Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente Documentazione amministrativa:
1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione corredata della documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo (di cui al successivo paragrafo 6.2).;
2. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore (di cui al successivo paragrafo 6.3);
3. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente.
4. il Patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 190/2012.
Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:
5. eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo paragrafo 6.6);
6.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema.
La Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:
- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- l’accettazione delle modalità della procedura;
- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- dichiarazione in ordine all’insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del
D. Lgs. n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- ricorso o meno al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare;
- indicazione dei Lotti per cui si partecipa;
- l’informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Regolamento;
Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve, nella suddetta dichiarazione:
- (solo per i R.T.I.) indicare l’impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati, le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse;
- assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, il consorzio deve attestare, se e per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale.
In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.
La Dichiarazione sostitutiva verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio pc. La Dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale:
• in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
• in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune e delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
• in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.
La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo. Il bollo è dovuto da:
- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c),del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio. L’assolvimento dell’imposta di bollo nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 e s.m.i. dovrà avvenire:
⮚ mediante l’utilizzo del modello F23 (da allegare in copia alla documentazione di gara), con specifica
indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice i dati sono quelli della mandataria/capogruppo e in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice i dati sono quelli del Consorzio;
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Umbria Salute s.c. a r.l., Via Xxxxxx Xxx
Pozzo snc – 06126 Perugia, C.F. 02915750547;
- codice ufficio o ente (campo 6: T3H);
- codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo”).
- Nel campo 10, al fine di ricondurre inequivocabilmente il pagamento alla procedura in oggetto, indicare l’anno 2020 e la dicitura “ANAC ” .
Oppure:
⮚ Inviando la dichiarazione di aver assolto l’imposto di xxxxx mediante contrassegno telematico, da redigere secondo il facsimile ALLEGATO N.4 Fac simile dichiarazione imposta di bollo
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inviare e far pervenire la documentazione di cui sopra nell’apposita sezione “comprova imposta di bollo”.
6.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’offerta deve essere corredata da:
Lotto | Valore stimato 24 mesi iva esclusa | Importo garanzia provvisoria (2%) |
1 | € 165.698,00 | € 3.313,96 |
2 | € 4.765.080,40 | € 95.301,61 |
3 | € 228.625,20 | € 4.572,50 |
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore biennale stimato indicato per ciascun lotto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice:
Lotto | Valore stimato 24 mesi iva esclusa | Importo garanzia provvisoria (2%) |
4 | € 4.935.463,20 | € 98.709,26 |
5 | € 1.495.476,00 | € 29.909,52 |
6 | € 613.332,00 | € 12.266,64 |
7 | € 58.590,00 | € 1.171,80 |
In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un’unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. con bonifico, con versamento presso conto corrente bancario intestato alla stazione appaltante Umbria Salute e Servizi s.c.a r.l., sede legale via E. Dal Pozzo Perugia IBAN XX00X0000000000000000000000 UNICREDIT SPA, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx‐Xxxxxx‐Xxxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxxx; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
***
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Non saranno pertanto accettate le scansioni di documento cartaceo con semplice sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell’operatore economico.
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia nella sezione “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
In caso di partecipazione a più lotti il concorrente potrà prestare un’unica garanzia provvisoria di importo cumulativo relativo ai Lotti per cui intende partecipare con indicazione del riferimento al numero dei Lotti per cui la garanzia è prestata.
6.4 Pagamento del contributo all’ANAC
Ai sensi dell’’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’ Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. - è stabilito l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.
In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:
- le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).
Pertanto non sarà necessario l’obbligo del versamento, da parte degli operatori economici, dei contributi sopra indicati.
6.5 Subappalto
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice
6.6 Atti relativi a R.T.I., Xxxxxxxx, Aggregazioni
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate”, copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
6.7 Soccorso Istruttorio
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di cui alla “dichiarazione sostitutiva di partecipazione”, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
7. OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema alla stazione appaltante una Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata “Offerta economica”, che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a Sistema e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.
L’Offerta Economica potrà essere compilata secondo una delle seguenti modalità:
− compilazione offerta mediante foglio di calcolo (modalità consigliata nel caso in cui l’operatore presenti offerta per più lotti), l’operatore economico dovrà: i) scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo presente a Sistema (modello di offerta); ii) compilare il modello di offerta per i tutti i Lotti di interesse; iii) immettere a Sistema il modello medesimo così come compilato.
Il Sistema per tale modalità di inserimento prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso a Sistema con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell’arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell’offerta l’immissione a Sistema di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello immesso in precedenza e dei relativi dati.
Inoltre, si precisa che tale modalità di presentazione dell’offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima del termine ultimo di presentazione dell’offerta medesima indicato nell’Invito;
− compilazione offerta per singolo Lotto, l’operatore economico dovrà inserire a Sistema i dati richiesti relativamente al singolo Lotto.
L’offerta, da presentarsi con le modalità riportate in precedenza, dovrà indicare:
1. Nome Commerciale: ovvero la denominazione del medicinale offerto che può essere una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
2. Codice AIC: nel caso il lotto richieda più dosaggi il concorrente indicherà un solo AIC nell’offerta. In
allegato all’offerta, nella sezione del sistema “Eventuale documentazione tecnico-economica aggiuntiva” di cui al paragrafo 8 del presente documento, dovrà essere trasmesso un documento riepilogativo di tutti gli AIC offerti, completo di tutte le informazioni richieste dai punti da 1 a 11 del presente paragrafo;
3. Unità per confezione: per i prodotti ove il lotto preveda più di un dosaggio o dove è prevista la formulazione del prezzo in unità di misura (es. ml, UI, ecc.) diversa dall'unità di vendita (es. tubo, flacone, ecc.) il concorrente dovrà indicare la quantità per unità di misura contenuta nella confezione;
4. Classe di rimborsabilità: A, C, H, SOP/OTC;
5. Prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa: campo obbligatorio ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci SOP/OTC. Si precisa che deve essere indicato il prezzo per confezione. Tale prezzo deve essere espresso con massimo due cifre decimali dopo la virgola;
6. IVA;
7. Prezzo unitario d’offerta IVA esclusa: indicare il prezzo riferito all’unità di misura. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola;
8. Prezzo unitario di cessione al sistema sanitario nazionale IVA esclusa: indicare il prezzo riferito all’unità di misura ovvero il prezzo al netto dello sconto obbligatorio per legge. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola. Si precisa che per i medicinali con prezzo ex factory, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 33,35%. Per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è regolamentato
dall’art. 9, xxxxxx xxxxx, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e dall’art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 50%;
9. Sconto obbligatorio per legge (Tipologia prezzo di riferimento): ex factory, 50%, emoderivato;
10. Prodotto in esclusiva: SI, NO;
11. Data scadenza del brevetto: inserire data (gg/mm/aaaa).
Si evidenzia che, nel caso in cui il concorrente selezioni come classe di rimborsabilità del medicinale “SOP/OTC”, il Sistema non consente di selezionare come “Sconto obbligatorio per legge” la denominazione “emoderivato”.
La Stazione appaltante attraverso il Sistema procederà al calcolo del:
• Totale offerto per prodotto: quantità * prezzo unitario di offerta;
• Totale offerto per singolo lotto: sommatoria dei prezzi unitari offerti per le quantità dei prodotti componenti il lotto;
• Sconto offerto per prodotto e sconto obbligatorio per legge, come di seguito indicato:
- Scorporo IVA: 100 /(100 + ALIQUOTA IVA)
- Prezzo al pubblico IVA esclusa: PREZZO AL PUBBLICO * SCORPORO IVA
- Prezzo al pubblico unitario IVA esclusa: PREZZO AL PUBBLICO IVA ESCLUSA/ QUANTITA’ PER CONFEZIONE
- Sconto offerto per prodotto: 100 – (PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA / PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA)*100 (ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci classificati SOP/OTC).
- Per emoderivati e per farmaci classificati SOP/OTC: 100 – (PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA / PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA)*100
- Sconto obbligatorio per prodotto: 100 – (PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA / PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA)*100
Lo sconto obbligatorio per prodotto non sarà calcolato dal Sistema nel caso di farmaci emoderivati e di farmaci SOP/OTC, anche qualora il concorrente indichi in fase di offerta il Prezzo di vendita al pubblico.
Si precisa che nell’applicazione dei suddetti calcoli, ad esclusione del calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto, il Sistema procede all’arrotondamento del risultato finale sino alla quinta cifra decimale (es. per valori compresi tra 7,112370 e 7,112374 si approssimerà a 7,11237; per valori compresi tra 7,112375 e 7,112379 si approssimerà a 7,11238).
Solo per il calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto il Sistema procede all’arrotondamento sino alla seconda cifra decimale (es. per valori compresi tra 7,110 e 7,114 si approssimerà a 7,11; per valori compresi tra 7,115 e 7,119 si approssimerà a 7,12).
La percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 50% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto, così come stabilito all’art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e all’art. 3, comma 128, della
L. 28/12/1995, n. 549, per i medicinali sottoposti a tale disciplina; per i medicinali ex-factory, la percentuale
di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 33,35% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Per i medicinali non soggetti a prescrizione medica si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del
D. L. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito in L. 28 febbraio 2008 n. 31. Non saranno ammesse offerte pari a euro 0,00000.
Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.
Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all’imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA, che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di Legge.
Il concorrente dovrà inoltre dichiarare:
a) la manifestazione di impegno a mantenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
b) le ulteriori dichiarazioni ivi previste.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento sopra indicati.
Si evidenzia che le indicazioni riportate in precedenza sono modalità operative di redazione dell'offerta propedeutiche all'invio della stessa cui l'operatore economico è tenuto ad attenersi.
Pertanto, l’operatore economico al fine di perfezionare l’invio dell’offerta per entrambe le modalità di cui sopra dovrà: i) inserire gli ulteriori dati di offerta richiesti dal Sistema; ii) scaricare e salvare sul proprio pc l’Offerta economica generata automaticamente dal Sistema con i dati precedentemente immessi da parte dell’operatore economico; iii) a pena di esclusione, immettere a Sistema, dopo averlo sottoscritto digitalmente, il .pdf “Offerta economica”.
7.1 Sottoscrizione dell’offerta economica
L’Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:
• dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta economica deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Non possono essere prodotte offerte alternative né condizionate, pena l’esclusione dalla gara per il lotto di riferimento.
Relativamente ai singoli lotti non sarà considerata offerta alternativa quella comprendente più confezionamenti (ad esempio confezionamenti singoli e multipli) al medesimo prezzo unitario indicato nell’offerta economica o a prezzo inferiore. In tal caso, le ditte offerenti dovranno produrre apposita dichiarazione, sottoscritta con le stesse modalità richieste per l’offerta economica, dalla quale risulti la disponibilità a fornire per il lotto di riferimento, su richiesta delle Aziende, gli ulteriori confezionamenti, rispetto ai quali dovranno essere fornite tutte le informazioni dettagliate sopra elencate nel presente paragrafo.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi dovranno essere caricate nella sezione del sistema “Eventuale documentazione tecnico-economica aggiuntiva” di cui al paragrafo 8 del presente documento
8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE TECNICO-ECONOMICO
Le ditte concorrenti, a pena d’esclusione, dovranno inserire nella sezione ““Eventuale documentazione tecnico-economica aggiuntiva”.”:
- Le schede tecniche nell’ultima versione aggiornata approvata dall’Agenzia Italiana del Farmaco, di tutti i prodotti offerti;
- Le scheda di sicurezza dei prodotti offerti, se previsto dalla normativa vigente.
- Le schede tecniche dei dispositivi di somministrazione a corredo, ove previsti;
- Eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare la rispondenza delle caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel capitolato tecnico e nell’allegato elenco lotti.
Nella sezione “Eventuale documentazione tecnico-economica aggiuntiva” potranno inoltre essere inserite le eventuali dichiarazioni specificate nel precedente paragrafo 7, relative agli ulteriori confezionamenti offerti, sottoscritte con le stesse modalità indicate per l’offerta economica.
9. AGGIUDICAZIONE
9.1 Criterio di aggiudicazione
Relativamente a ciascun lotto, la graduatoria di aggiudicazione verrà determinata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.
Il fornitore per ciascun Lotto della presente procedura dovrà inserire a Sistema il prezzo unitario offerto (IVA esclusa) per ciascun prodotto, secondo quanto disciplinato nel paragrafo 7.
Il sistema procederà al calcolo del valore complessivo offerto moltiplicando le quantità richieste dalla Stazione appaltante per il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto.
9.2 Ulteriori regole e vincoli
I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d’Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del Sistema, nel materiale informativo di supporto presente sul sito
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx .
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a comunicare i casi di esclusione da disporre per:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte prive della qualificazione necessaria o inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
9.3 Fase di aggiudicazione
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.
La data e l’ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella lettera di invito.
Durante la prima seduta aperta al pubblico il RUP procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente stabilito, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) all’apertura delle offerte presentate e, quindi, all’accesso all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa ed il RUP appaltante procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 6.7;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) predisporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, dandone comunicazione alle ditte interessate ai sensi dell’art.76 c.2 bis del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, sempre mediante Sistema.
9.4 Apertura offerte economiche
Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente per singolo Lotto:
i) la presenza a Sistema della documentazione relativa all’offerta economica;
ii) il valore complessivo offerto e gli eventuali singoli valori economici offerti.
In seguito all’esame delle offerte economiche, in caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985.
Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa si procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 9.7.
9.5 Verifica requisiti tecnici
La documentazione tecnica inserita nella sezione “Eventuale documentazione tecnico-economica aggiuntiva” sarà trasmessa dal RUP al referente tecnico nominato dalla stazione appaltante a supporto delle attività del RUP per la procedura in oggetto.
Il referente di cui sopra provvederà ad esaminare la documentazione tecnica, al fine di verificare la rispondenza della caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel capitolato tecnico e nell’allegato elenco lotti.
Al termine dell’attività di verifica della documentazione tecnica il Referente di cui sopra invierà apposita relazione in merito ai lavori svolti al RUP, evidenziando, con riferimento ai singoli lotti di gara, le offerte che siano risultate irregolari per non conformità delle caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel capitolato tecnico e nell’allegato elenco lotti.
9.6 Parità delle offerte
Si precisa che in caso di assoluta parità di offerte presentate, ad eccezione del caso in cui le offerte pari siano uguali a 0,00001 per cui si procederà direttamente al sorteggio, verrà richiesto, ai soggetti che abbiano presentato tali offerte, un ulteriore ribasso attraverso l’inoltro, sempre attraverso il Sistema, di un Invito contenente il termine entro il quale si potrà procedere a detto ulteriore ribasso nonché la data e l’ora in cui si terrà la seduta pubblica per l’apertura delle “Offerte”.
L’operatore economico al fine di perfezionare l’invio dell’ulteriore ribasso dovrà: i) inserire, per singolo Lotto, il prezzo unitario di offerta; ii) scaricare e salvare sul proprio pc l’Offerta economica generata automaticamente dal Sistema; iii) a pena di esclusione, immettere a Sistema, dopo averlo sottoscritto digitalmente, il .pdf di Offerta economica.
Per le modalità di sottoscrizione dell’Offerta in caso di partecipazione in RTI/Consorzio/Aggregazione/Contratto di rete si rinvia a quanto disciplinato al paragrafo 7.1 .
Si evidenzia, infine, che in caso di ulteriore parità ovvero nel caso in cui non venga presentato alcun ulteriore ribasso si procederà tramite sorteggio effettuato attraverso il Sistema.
Della data e dell’orario in cui si terrà la seduta pubblica per il sorteggio verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti interessati dalle attività di sorteggio.
9.7 Anomalia
Qualora individui Offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a cinque, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’Offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà come di seguito stabilito.
Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del referente tecnico di supporto nominato dalla stazione
appaltante, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle Offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite Sistema, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, avvalendosi se del caso del referente tecnico di supporto, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 15, del Codice, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo 10.
10. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione con le modalità di cui al precedente paragrafo 9.1, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici con ciascuno dei quali verrà stipulato da Umbria Salute e Servizi un Accordo Quadro per ogni Lotto con le modalità descritte al successivo punto 10.1 “Stipula degli Accordi Quadro”.
Le modalità di affidamento dei contratti esecutivi da parte delle Aziende sono descritte al successivo punto
10.2 “Stipula dei contratti esecutivi”.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La stazione appaltante adottato l’atto di aggiudicazione, attraverso il RUP, provvederà ad effettuare le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.
Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 7, e 85, del D. Lgs. n. 50/2016.
A tal fine la stazione appaltante provvederà in questa fase ad acquisire dalle ditte aggiudicatarie tutti i dati necessari alla verifica dei requisiti di partecipazione e, ove previsto, all’acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 che non siano contenuti nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell’ammissione medesima; acquisiti tali dati provvederà ad effettuare le verifiche ed a richiedere la certificazione antimafia mediante il sistema SICEANT della Banca Dati Nazionale Antimafia.
La verifica dei requisiti di carattere generale verrà effettuata, ai sensi dell’art.216 c.13 del Codice (nelle more dell’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del Codice), acquisendo d’ufficio ovvero, se possibile, tramite la Banca Dati AVCPASS istituita presso l'ANAC:
- la Visura del Registro delle Imprese e Bilanci delle società di capitali ove tenute al deposito presso le
CCIAA;
- il Certificato del casellario giudiziale integrale di tutti i soggetti aventi poteri di rappresentanza, dell’organismo di vigilanza, del collegio sindacale e dei direttori tecnici, (anche dei cessati nell’anno precedente) ed Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciati dal Ministero della Giustizia;
- Visura presso il Casellario Informatico di ANAC;
- la Comunicazione di regolarità fiscale rilasciata da Agenzia Entrate;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL;
- Documentazione attestante la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della L. 68/1999.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. Divenuta efficace l’aggiudicazione la stazione appaltante provvederà ad adottare apposito provvedimento dandone comunicazione alle Aziende.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, scorrendo la graduatoria di merito procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Dal momento che l’appalto è suddiviso in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è di circa € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà alle ditte aggiudicatarie l’importo effettivo delle suddette spese, che dovranno essere versate mediante bonifico bancario avente come beneficiario Umbria Salute e Servizi, con le modalità che saranno indicate.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice
10.1 Stipula degli Accordi Quadro
La stipula degli accordi quadro da parte di Umbria Salute e Servizi, divenuta efficace l’aggiudicazione, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, si procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Dal momento che l’appalto specifico in oggetto è finalizzato alla stipula di accordi quadro, il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice e dell’art.1 comma 586 della L.160/2019 , non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula degli accordi quadro da parte di Umbria Salute e Servizi avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
10.2 Stipula dei contratti esecutivi
Per tutti i lotti in gara, l’affidamento della fornitura occorrente alle Aziende, avverrà all’esito dello svolgimento di due fasi procedimentali:
- la prima fase si concluderà, per ogni lotto, con la stipula di Accordi Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del Codice tra il soggetto aggregatore Umbria Salute e Servizi e tutti gli operatori economici che abbiano presentato un’offerta conforme, della durata di 24 mesi;
- la seconda fase consisterà, per ciascun lotto, nella stipula di uno o più contratti esecutivi dell’Accordo Quadro di riferimento, che potrà avvenire durante tutto il periodo di validità dell’Accordo medesimo, alle condizioni economiche e tecnico-prestazionali ivi previste, senza un nuovo confronto competitivo, tra le Aziende e uno o più degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro individuati sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice; i contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, avranno scadenza non successiva alla data di termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga.
Relativamente alla seconda fase:
1) le Aziende dovranno stipulare i contratti esecutivi, in via prioritaria, con l’operatore economico risultato primo in graduatoria;
2) le Aziende potranno, in subordine, stipulare contratti esecutivi con gli operatori economici classificatisi al secondo o terzo posto della graduatoria in ragione di particolari esigenze cliniche, evidenziate dal medico prescrittore, con esplicito riferimento al farmaco classificatosi primo in graduatoria, legate a:
- inefficacia terapeutica di uno specifico prodotto farmaceutico documentata da formale segnalazione di farmacovigilanza; controindicazione di uno specifico trattamento terapeutico;
- intolleranze o “ipersensibilità” a specifici eccipienti/conservanti.
3) Le Aziende potranno stipulare contratti esecutivi con tutti gli operatori economici:
- a prescindere dalla classifica in graduatoria, nel caso in cui il medico prescrittore ritenga necessario garantire la continuità terapeutica;
- scorrendo la graduatoria di aggiudicazione, per le particolari esigenze cliniche di cui al punto 2, evidenziate dal medico prescrittore con esplicito riferimento ai farmaci classificatisi ai primi tre posti della graduatoria.
10.3 Adempimenti per la stipula dei contratti esecutivi
All’atto della stipulazione dei contratti esecutivi con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
I contratti saranno stipulati in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante” oppure “in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
I contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
In caso di R.T.I., Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:
- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l’atto costitutivo del Consorzio.
Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP - ora X.X.XX. - n. 4 del 7 luglio 2011).
11. GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula dei Contratti esecutive, le ditte aggiudicatarie dovranno prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in favore delle singole Aziende Sanitarie.
Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti e le misure di favore per le Micro, Piccole e medie Imprese previsti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre, la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 6.3.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993.
12. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA.
Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.
Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip.
Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.
13. ACCESSO
Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990.
14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e Stazione appaltante e le Aziende sarà competente esclusivamente il Foro di Perugia.
15. GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. , la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.
Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto al paragrafo 7 e seguenti del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici per la partecipazione e l’espletamento della procedura in oggetto, si rimanda all’informativa pubblicata nel sito web di Umbria Salute e Servizi xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - sezione Privacy.
La suddetta informativa privacy è quella relativa al trattamento effettuato da Umbria Salute e Servizi Scarl nella sua funzione di “Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità’”.
ALLEGATI
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:
• Lettera di invito;
• Capitolato Tecnico
• Tabella Elenco Lotti
• Patto di integrità
• Modello dichiarazione assolvimento imposta di bollo
• Schema di accordo quadro
CAPITOLATO TECNICO
APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA FORNITURA DEI FARMACI A BREVETTO SCADUTO TERIPARATIDE, BEVACIZUMAB ED ENOXAPARINA ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA
Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. – CRAS
Sommario
1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ 3
2. DURATA DELLA FORNITURA 4
3. RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA STAZIONE APPALTANTE E SINGOLE AZIENDE 5
4. SICUREZZA 6
5. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO 6
6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE 8
7. INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DI PRODOTTI 10
8. GARANZIA A CORREDO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 11
9. PAGAMENTI 11
10. CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – MODIFICHE DEI CONTRATTI 12
11. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 13
12. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI 13
13. INADEMPIMENTI E PENALI 14
14. CORRISPETTIVI ED ADEGUAMENTO PREZZI 16
15. RECESSO E RISOLUZIONE 16
16. DOMICILIO DEL FORNITORE E COMUNICAZIONI 18
17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 18
18. FORO COMPETENTE 19
1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ.
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di farmaci a brevetto scaduto TERIPARATIDE, BEVACI- ZUMAB ED ENOXAPARINA, occorrenti all'Azienda USL Umbria 1, all'Azienda USL Umbria 2, all'Azienda Ospedaliera di Perugia ed all'Azienda Ospedaliera di Terni, di seguito per brevità indicate come “Azien- de”, per l’utilizzo ospedaliero, per la distribuzione diretta e per la distribuzione in nome e per conto (DPC) con le modalità di cui alla DGR Umbria n. 705 del 27.06.2016 ed eventuali successivi aggiorna- menti aventi le caratteristiche e per i quantitativi stimati indicati nell’allegato “Tabella Elenco Lotti”, ivi incluse le specifiche riportate nella colonna “NOTE” della tabella medesima, che costituisce parte inte- grante e sostanziale del presente Capitolato, ed in cui sono riportati anche i CIG “Padre”, il prezzo uni- tario a base d’asta ed il fabbisogno stimato biennale regionale.
Si riporta di seguito in tabella il valore dei singoli lotti:
N. lotto | Sub lotto | Codice ATC | Principio Attivo | U.M. | Dosaggio | VALORE REGIO- NALE BIENNALE iva esclusa | VALORE REGIO- NALE BIENNALE massimo iva esclusa con OPZIONE 50% |
1 | A | H05AA02 | TERIPARATIDE | PENNA | 2,4 ML (20 MCG/ 80MCL) | € 165.698,00 | € 248.547,00 |
2 | A | L01XC07 | BEVACIZUMAB | FIALE | 100 MG | € 4.765.080,40 | € 7.147.620,60 |
B | L01XC07 | BEVACIZUMAB | FIALE | 400 MG | |||
3 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRE- RIEMPITA | 0,2 ML (2.000 U.I.) | € 228.625,20 | € 342.937,80 |
4 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRE- RIEMPITA | 0,4 ML (4.000 U.I.) | € 4.935.463,20 | € 7.403.194,80 |
5 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRE- RIEMPITA | 0,6 ML (6.000 U.I.) | € 1.495.476,00 | € 2.243.214,00 |
6 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRE- RIEMPITA | 0,8 ML (8.000 U.I.) | € 613.332,00 | € 919.998,00 |
7 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRE- RIEMPITA | 1 ML (10.000 U.I.) | € 58.590,00 | € 87.885,00 |
Per tutti i lotti in gara, l’affidamento della fornitura occorrente alle Aziende, avverrà all’esito dello svolgimento di due fasi procedimentali:
La prima fase si concluderà, per ogni lotto, con la stipula di Accordi Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del Codice tra il soggetto aggregatore Umbria Salute e Servizi e tutti gli operatori economici che abbiano presentato un’offerta conforme, della durata di 24 mesi;
La seconda fase consisterà, per ciascun lotto, nella stipula di uno o più contratti esecutivi dell’Accordo Quadro di riferimento, che potrà avvenire durante tutto il periodo di validità dell’Accordo medesimo, senza un nuovo confronto competitivo ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice, tra le Aziende e uno o più degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro alle condizioni economiche e tecni- co-prestazionali ivi previste.
Per ciascun lotto, gli operatori economici con i quali stipulare i contratti esecutivi dovranno essere in- dividuati dalle Aziende nel rispetto dei criteri si seguito indicati e sulla base di decisione motivata in re- lazione alle proprie specifiche esigenze:
1) le Aziende dovranno stipulare i contratti esecutivi, in via prioritaria, con l’operatore economico ri- sultato primo in graduatoria;
2) le Aziende potranno, in subordine, stipulare contratti esecutivi con gli operatori economici classifi- catisi al secondo o terzo posto della graduatoria in ragione di particolari esigenze cliniche, eviden- ziate dal medico prescrittore, con esplicito riferimento al farmaco classificatosi primo in graduato- ria, legate a:
- inefficacia terapeutica di uno specifico prodotto farmaceutico documentata da formale segna- lazione di farmacovigilanza; controindicazione di uno specifico trattamento terapeutico;
- intolleranze o “ipersensibilità” a specifici eccipienti/conservanti.
3) Le Aziende potranno stipulare contratti esecutivi con tutti gli operatori economici:
- a prescindere dalla classifica in graduatoria, nel caso in cui il medico prescrittore ritenga neces- sario garantire la continuità terapeutica;
- scorrendo la graduatoria di aggiudicazione, per le particolari esigenze cliniche di cui al punto 2, evidenziate dal medico prescrittore con esplicito riferimento ai farmaci classificatisi ai primi tre posti della graduatoria.
I contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, avranno scadenza non successiva alla da- ta di termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga.
La stipula dei contratti esecutivi da parte delle Aziende, nei limiti del massimo stabilito dall’accordo quadro, avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza la riapertura del confron- to competitivo conformemente a quanto previsto dall’art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, alle condi- zioni oggettive e secondo i termini disciplinati dalle norme di gara.
I quantitativi stimati biennali regionali per singolo lotto riportati nell’Allegato sono stati indicati in via del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventi- vamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.
I quantitativi medesimi non sono vincolanti e non impegnano la stazione appaltante e le Aziende Sani- tarie ed Ospedaliere che avranno la facoltà di ordinare, secondo le necessità, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.
Le quantità stimata riportate nel presente paragrafo e nell’allegato, conformemente a quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura, senza pre- tendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. Entro il limite massimo suddetto potranno esse- re ricompresi eventuali fabbisogni di Amministrazioni contraenti, lotti per i quali oggi non è evidenziato alcun fabbisogno.
2. DURATA DELLA FORNITURA
Per tutti i lotti in gara, successivamente alla stipula dei singoli Accordi Quadro da parte del soggetto aggregatore Umbria Salute e Servizi e per tutta la durata degli stessi (24 mesi), le Aziende, nei limiti dell’importo massimo stabilito dall’accordo quadro, potranno stipulare contratti esecutivi dell’accordo di riferimento.
I contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, non potranno avere scadenza successiva alla data di termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga.
Nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura di cui al paragrafo 1, la durata degli accordi quadro potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle forniture oggetto del contratto agli stessi - o più favo- revoli - prezzi, patti e condizioni.
Durante il periodo di validità dei contratti derivanti dalla presente procedura, Umbria Salute e Servizi potrà dar corso a rinegoziazione o a nuova gara in caso di disponibilità sul mercato di un ulteriore pro- dotto corrispondente con nuovo prezzo ex factory più basso di quello di aggiudicazione. In tal caso, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, il fornitore dovrà adeguare le condizioni di fornitura ad una quotazione non superiore a quella del nuovo farmaco.
3. RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA STAZIONE APPALTANTE E SINGOLE AZIENDE.
Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. - Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS) espleta la presen- te gara accentrata regionale ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 in qualità di soggetto aggregatore ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 24 dicembre 2015, nel rispetto della normativa vigente in ma- teria e delle procedure di acquisizione beni e servizi sanitari e non sanitari approvate con Determina- zione dell’Amministratore Unico del 28.9.2017 .
La presente gara darà origine a distinti rapporti contrattuali tra le ditte aggiudicatarie e le singole Aziende che si costituiranno a seguito dell’adozione di apposito atto di recepimento del provvedimen- to di aggiudicazione da parte delle Aziende medesime.
È di esclusiva competenza del soggetto aggregatore Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., quale stazione appaltante:
- la stipula dell’accordo quadro con tutti coloro che abbiano presentato un’offerta conforme, con le modalità disciplinata al paragrafo 10.1 del capitolato generale d’oneri;
- la risoluzione dell’accordo quadro nei casi previsti al successivo paragrafo 15.
- L’attivazione dell’opzione di variazione entro il limite del 50%, ivi inclusa l’estensione della durata degli accordi quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessa- rie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
È di esclusiva competenza delle singole Aziende la titolarità della gestione contrattuale per la propria quota di fornitura, secondo le proprie procedure amministrativo-contabili, comprensiva a titolo esem- plificativo delle seguenti attività:
- stipula dei contratti esecutivi dell’accordo quadro, nel rispetto di quanto disciplinato al paragrafo
10.2 del capitolato generale d’oneri e nei limiti stabiliti dall’accordo quadro, previa verifica della disponibilità residua presso il soggetto aggregatore Umbria Salute e Servizi scarl;
- eventuali autorizzazioni al subappalto e varianti al contratto medesimo.
- eventuali collaudi delle apparecchiature tecnico-scientifiche sanitarie, secondo le rispettive proce- dure per la verifica della rispondenza degli stessi a quanto descritto nell’ordine e nel contratto;
- gestione del deposito cauzionale definitivo;
- gestione degli ordinativi, ricevimento merce e controlli;
- ricevimento fatture, liquidazione e pagamento delle stesse;
- adeguamento prezzi, applicazione penali, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga, sostituzione con- traente;
- gestione dell’eventuale contenzioso compresa l’applicazione di penali e l’eventuale autonoma riso- luzione del rapporto contrattuale.
Le singole Aziende con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione provvederanno ad individuare un pro- prio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente, uno o
più Direttori dell’esecuzione del contratto ed eventuali relativi assistenti, nell’ambito delle previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa di attuazione dello stesso.
Qualunque fatto rilevante dovesse verificarsi in ordine alle attività di gestione dei contratti, ritenuto d’interesse comune, sarà oggetto di opportune comunicazioni informative tra le varie Aziende ed Um- bria Salute e Servizi.
4. SICUREZZA
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.
5. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO
I prodotti farmaceutici forniti devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteri- stiche per l’immissione in commercio ed essere provvisti di autorizzazione immissione in commercio (AIC), in fascia A, C, H e CNN.
Le ditte contraenti dovranno fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori e, comunque, or- dinarie di mercificazione, considerate correnti sul mercato del prodotto e segnatamente nelle condi- zioni migliori di conservazione e di efficienza, con garanzia di ogni danno o avaria evidente o occulta che possa prodursi o essere prodotta per effetto, ad esempio, dello stato di immagazzinaggio prece- dente o durante la consegna, della presa, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sul prodotto, delle condizioni ambientali e meteorologiche o dello stato chimico-fisico delle materie o per difetti imputabili al personale cui sono affidate le operazioni predette o per difetto di imballaggio, scar- so o non adatto.
I fornitori dovranno garantire altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere con- formi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, siano forni- ti nel rispetto delle norme vigenti.
I fornitori dovranno garantire la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della fornitura ai sensi dell'art. 1495 del C.C..
I prodotti oggetto della fornitura, per ciascun lotto, devono riportare:
• codifica ATC e codice AIC;
• descrizione del principio attivo;
• dosaggio;
• forma farmaceutica e via di somministrazione. Dovranno inoltre soddisfare i seguenti requisiti minimi:
• Conformità alle direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzio- ne, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in mate- ria; qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, i fornitori saranno tenuti a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettua- te, giacenti nei magazzini delle Aziende, qualora ne fosse vietato l’uso. I prodotti interessati da que- sta evenienza o in via di sostituzione sul mercato, prima di essere forniti, dovranno essere segnalati alle Aziende per opportuna e palese accettazione.
• Conformità in termini di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione secondo quanto approvato dall’AIFA con il decreto di registrazione.
• Conformità degli eccipienti alla normativa vigente.
I contenitori primari, in materiale plastico, e le chiusure in materiale elastomerico devono presentare i requisiti previsti dalle monografie riportate nella F.U.I. vigente. Devono avere elevata inerzia chimica e, ove richiesto, documentata compatibilità con i farmaci antiblastici e possedere i requisiti per conserva- re stabilmente il contenuto.
Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture ri- chieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull’imballaggio esterno.
Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.
I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L’annullamento non dovrà comun- que incidere sulla leggibilità del codice a barre.
La confezione esterna dovrà assicurare l’integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.
Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in mate- ria di sicurezza.
I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella con annullamento di colore rosso ed autoade- siva.
Tutti i prodotti dovranno riportare sul packaging esterno il codice a barre MINSAN. L’annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre. Il confezionamento sarà così indicato:
1) confezionamento primario: da intendersi quale il contenitore o qualunque altra forma di confezio- namento che si trova a diretto contatto con il farmaco in esso contenuto (ad es: i flaconi, le siringhe, i blister…);
2) confezionamento secondario: da intendersi quale l’imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;
3) imballaggio esterno: costituito dallo scatolone contenente più confezioni secondarie di prodotti.
Il confezionamento primario ed il confezionamento secondario devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corret- ta conservazione anche durante le fasi di trasporto.
I prodotti tossici devono riportare opportune segnalazioni anche sull’imballo esterno.
Il confezionamento secondario deve consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente ed in particolare:
– denominazione del farmaco;
– forma farmaceutica;
– dosaggio
– ditta produttrice;
– codice A.I.C.;
– numero del lotto di produzione;
– data di scadenza;
– eventuali pittogrammi rispondenti a quanto previsto dal Decreto Min. Salute 24 settembre 2003 e s.m.i..
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente visibili.
I farmaci dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; qualora tale confezione non fosse prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustella idoneamente annullata, consen- tendo in ogni caso la lettura con mezzi ottici.
L’imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico ol- tre che idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti e le condizioni di temperatura previ- ste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del prodotto e dalla monografia riportata nella Far- macopea Ufficiale (edizione in vigore).
I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di carico, di trasporto e di scarico. Per i farmaci da conservare a temperature determinate, il tra- sporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrige- razione ed in idonei contenitori termici, al fine di garantire le condizioni di temperatura previste dalle monografie dei singoli prodotti e dalla monografia della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore e
s.m.i. nonché dalle schede tecniche. Per i prodotti da conservarsi a temperatura controllata, negli im- balli secondari dovranno essere apposti appositi rilevatori/marcatori della temperatura con taratura riferita alla temperatura di conservazione dei farmaci trasportati.
Gli imballaggi esterni dovranno essere tali da garantire i prodotti da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l’utilizzo (es. temperatura di conservazione, danneggiamento confezioni, ecc…) e dovranno riportare, ben visibili e chiaramente specificate, il fornitore di provenienza, la temperatura di conservazione, soprattutto se è obbligatorio mantenere la catena del freddo e l’eventuale tossicità o pericolosità dei prodotti contenuti.
I colli devono riportare all’esterno (stampata sul cartone o su di un’etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto (comprensivo di lotto e scadenza) ed il relativo numero di confezioni primarie. Tale stampa/etichetta non dovrà essere in alcun modo coperta, né parzialmente né totalmente, da qualsiasi altra stampa/etichetta.
Solo per i casi di consegna di prodotti da conservare a temperatura controllata o da refrigerare, sul col- lo in posizione ben visibile anche in caso di confezionamento in pallet, dovrà essere indicato un “alert” per temperatura di conservazione.
Relativamente ai prodotti aggiudicati, i fornitori dovranno mettere a disposizione, in formato digitale
.pdf, le schede tecniche nell’ultima versione aggiornata approvata dall’Agenzia Italiana del Farmaco e le scheda di sicurezza, ove previste dalla normativa vigente; di tale schede dovranno tempestivamente essere inviati eventuali aggiornamenti.
Qualora per l’utilizzo del farmaco sia necessario l’uso di un dispositivo medico dedicato non facente parte del confezionamento autorizzato ma qualificato come indispensabile sul RIASSUNTO DELLE CA- RATTERISTICHE DEL PRODOTTO (RCP) , questo deve essere fornito a titolo gratuito
6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle forniture in oggetto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessa- ria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, le Aziende potranno disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l’esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.
Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei be- ni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione, il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della forni- tura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche cate- gorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
▪di igiene sulla produzione e sul commercio;
▪di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati del- le necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del xxxx- do. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evi- denziati mediante apposite etichette;
▪ sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.
La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine, o termine più breve ove indicato nell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco), senza imporre alcun minimo d’ordine.
In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell’Azienda Sanitaria mediante la dicitura “URGENTE”, “URGENTISSIMO”, “TASSATIVA” il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal ricevimento della ri- chiesta.
L’Azienda ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avva- lendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile. La merce dovrà essere consegnata, a spese del fornitore, al magazzino farmaceutico delle diverse Aziende, o comunque, nel luogo fisico indicato nel buono d’ordine, in uni- ca soluzione, salvo diverso calendario opportunamente concordato, accompagnata da documento di trasporto che dovrà obbligatoriamente riportare:
• luogo di consegna della merce;
• data e numero dell’ordine, completo di tutti gli elementi alfa numerici;
• AIC del prodotto consegnato, che dovrà corrispondere a quello ordinato e che dovrà essere riporta- to in fattura;
• quantitativo consegnato con unità di misura;
• numero del lotto di produzione;
• data di scadenza.
Le consegne si intendono eseguite quando la fornitura dei beni, senza dar luogo a contestazioni, per- viene nei luoghi di volta in volta precisati nell'ordine di fornitura dalle diverse Aziende.
Il fornitore si dovrà impegnare a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi: non dovrà fissare nessun importo minimo per l’esecuzione dell’ordine.
In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un’etichetta riportante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle ri- chieste per ogni singolo tipo di materiale. Xxxxxxx e confezioni dovranno essere a perdere.
I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco. Se la validità fosse inferiore, il Fornitore deve contattare l’Azienda Sanitaria per verificare la disponibilità ad accettare forniture con periodi di validità inferiori, fatto salvo l’impegno ad accettare la restituzione dei quantitativi di farmaco scaduti e non utilizzati con il relativo accredito della somma corrispondente.
In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, en- tro 7 giorni lavorativi, l’Azienda avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli ac- quisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’applicazione delle penali di cui al paragrafo “Inadempimenti e Penali” e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.
Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini in modalità elettronica secondo le vigenti normative.
Il Fornitore deve attivare, entro la data di stipula della Contratto, un numero di call center a disposizio- ne del personale delle Aziende Sanitarie in grado di fornire informazioni sui prodotti oggetto della for- nitura e sui relativi servizi.
Tale numero deve essere attivo per tutto l’anno nelle giornate feriali, nei normali orari d’ufficio (indica- tivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00).
Il Fornitore, inoltre, si impegna a rendere disponibile, sempre dalla stessa data, almeno un numero di fax e un indirizzo e-mail per:
• richiedere informazioni sui prodotti offerti;
• richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
• inoltrare reclami.
7. INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DI PRODOTTI
Il presente paragrafo disciplina i casi di indisponibilità temporanea di farmaco ovvero di uno o più do- saggi (cd. rottura di stock) dovuta ad eventi occasionali, ascrivibili alla sfera del Fornitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– sospensione dell’autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del farmaco a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
– sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall’utilizzo del sito produttivo (es. sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
– fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del farmaco a seguito di decisione del pro- duttore o, comunque, per fatto ascrivibile all’attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore.
In tutti i suddetti casi di indisponibilità temporanea, che dovrà essere rilevabile dal sito di AIFA, il Forni- tore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle singole Aziende, indicando la data a parti- re dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna.
Il Fornitore si impegna a rendere nuovamente disponibili, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del periodo di indisponibilità, i prodotti ovvero i dosaggi temporaneamente indisponibili nel rispetto
dei termini di consegna di cui al precedente paragrafo 6, e ad informarne per iscritto le Aziende Con- traenti.
Qualora l’indisponibilità si protragga per più di 30 (trenta) giorni, le Aziende avranno la facoltà di risol- vere in tutto o in parte il Contratto di Fornitura relativamente al lotto di riferimento con le modalità di cui al successivo paragrafo 15.
La facoltà di risolvere il Contratto di Fornitura per l’indisponibilità per più di 30 (trenta) giorni non ope- ra qualora il Fornitore comunichi alle Aziende entro 20 (venti) giorni dalla data di inizio del periodo di indisponibilità, l’offerta di un farmaco equivalente o migliorativo sostitutivo del prodotto indisponibile, allo stesso prezzo.
Contestualmente alla predetta comunicazione, il Fornitore dovrà presentare:
– copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione, corrispondente all’ultimo aggior- namento approvato dall’AIFA;
– copia dell’Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) del prodotto offerto in sostituzione, rilasciata dalle Autorità competenti.
Le Aziende, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione, procederà all’analisi della documentazione presentata e, in caso di esito positivo della stessa, autorizzeranno il Fornitore a sostituire con il farmaco equivalente o migliorativo quello precedentemente fornito e dive- nuto indisponibile.
8. GARANZIA A CORREDO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai fini della stipula dei contratti con le Aziende Sanitarie, l’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’importo della cauzione è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente ac- quisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.
La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni de- rivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qual- siasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.
9. PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accetta- zione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.
I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fi- scale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti.
Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i cor- rente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Mi- nistero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017).
Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di presta- zioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento
I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattu- ra.
Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere cor- risposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., dalla Stazione appaltante.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a se- guito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclu- sa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al paragrafo 17 del pre- sente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
10. CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – MODIFICHE DEI CONTRATTI
E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto di- sciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nulli- tà della cessione stessa
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
E’ fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell’Azienda contraente, pena l’immediata risoluzione del Contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d’azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasfe- rimento o affitto di azienda relativi al Fornitore sono disciplinate dall’art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.
Al fine di consentire all’Azienda di predisporre l’atto autorizzativo, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente all’Azienda ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commer- cializzazione dei prodotti; in particolare l’esecutore dovrà indicare:
- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa
- documentazione probatoria;
- dettagliato elenco dei prodotti interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto stipu- lato, descrizione dei prodotti, codici identificativi, riferimento della scheda fabbisogno, quantità re- sidue nei lotti ceduti non ancora vendute alla data).
Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rap- presentante del Fornitore e della ditta subentrante.
Il Fornitore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati all’Azienda Sanitaria da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall’art.13 in tema di ritardo nell’esecuzione della prestazione e/o inadempimento.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda Sa- nitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente può sostituire il contraente aggiudicatario del contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializza- zione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente all’Azienda unita- mente alla copia della documentazione comprovante l’avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione dell’Azienda che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Il Fornitore si impegna ad informare l’Azienda sanitaria contraente sulla evoluzione tecnologica dei prodotti oggetto della fornitura e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; i prodotti “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale (ad es. marca), funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul pro- dotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda sanitaria contraente procederà, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni e della verifica tecnica di cui sopra, l’Azienda sanitaria contraente autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemen- te fornito.
12. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI
La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.
La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
Le Aziende si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effet- tivo utilizzo. Nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni.
I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 7 giorni solari dal ricevimento della segnala- zione scritta da parte della Stazione appaltante.
Le Aziende metteranno a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in ecceden- za e ne garantirà il deposito per complessivi 7 giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 7 giorni solari dalla medesima se- gnalazione le Aziende potranno procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dando- ne ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non confor- mi, concordando con la Stazione appaltante le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere al- cun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 7 giorni solari di deposito garantiti.
L’aver obbligato il magazzino farmaceutico a respingere, anche parzialmente, una fornitura può costi- tuire inadempienza contrattuale.
Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle rela- tive fatture.
I prodotti oggetto di revoche ministeriali/ritiri devono essere ritirati dal fornitore entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Azienda. A decorrere dal 16° giorno verrà applicata la penale prevista all’art. 14 del presente capitolato. I costi di un eventuale smaltimento saranno addebitati al fornitore. In ogni caso il fornitore riconoscerà alle Aziende il valore nominale dei prodotti oggetto di ritiro con emissione di no- ta di credito o sostituzione degli stessi prodotti.
L’Azienda ha facoltà di rispedire al fornitore, con spesa a carico della Ditta stessa, sia i prodotti revo- cati/ritirati, che i prodotti consegnati erroneamente, dopo 15 giorni dalla data della revoca/ritiro, o dalla comunicazione di difformità.
13. INADEMPIMENTI E PENALI
Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di:
- Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.
Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il ri- sarcimento del maggior danno.
Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessi- vo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corri- spondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
E’ fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non ri- chiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.
Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l’Azienda con- traente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.
Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l’Azienda medesima di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni al- tra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ra- gioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Forni- tore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l’Azienda Sanitaria di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l’Azienda di risolvere il contratto relativamente al lotto di riferimento e, relativamente agli accordi quadro, per Umbria Salute e Servizi di risolvere l’Accordo quadro per il lotto medesimo.
Fermo restando l’equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata conse- gna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si riservano co- munque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In as- senza di ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore ina- dempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo ri- spetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa
Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le pro- prie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette dedu- zioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’azienda contraente, ovvero non vi sia stata ri- sposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al pre-
sente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi matu- rati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
14. CORRISPETTIVI ED ADEGUAMENTO PREZZI
Lo sconto offerto per prodotto in corrispondenza dei singoli lotti di gara, così come risultante dall’offerta economica, resta fisso ed invariabile per tutta la durata, salvo quanto di seguito riportato nel presente articolo in materia di adeguamento prezzi.
Eventuali diminuzioni del prezzo di riferimento, sia per effetto di provvedimenti normativi che di deci- sioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti e deter- mineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto indicato in offerta e, nel caso di uscita dal meccanismo “pay-back”, nel rispetto di quanto in- dicato nei relativi provvedimenti; le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione da parte dell’Azienda Sanitaria.
Eventuali variazioni in aumento del prezzo di riferimento, conseguenti a disposizioni normative, do- vranno essere comunicate tempestivamente dal Fornitore alla PEC delle Aziende ed avranno effetto dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti; il nuovo prezzo sarà rideterminato in applicazione della percentuale di sconto indicata in offerta e, nel caso di adesione al meccanismo “pay-back”, nel rispetto di quanto indicato nei relativi provvedimenti.
Si applicano alla presente fornitura le disposizioni di cui all’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012 convertito con modificazioni con L 135/2012, nell’ipotesi in cui dovessero emergere in fase di aggiudi- cazione e/o nel corso del l’esecuzione del contratto, differenze significative dei prezzi unitari rispetto ai prezzi di riferimento sul sito di ANAC o ad altri prezzi di aggiudicazione ottenuti da altri soggetti aggre- gatori. In tale caso infatti l’Azienda Sanitaria potrà proporre al fornitore, nei termini indicati nel mede- simo comma, una rinegoziazione del contratto che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi di fornitura ai prezzi di riferimento così come individuati dall’articolo medesimo.
Le singole Aziende Sanitarie si riservano la facoltà, qualora Consip spa attivasse una convenzione in merito agli articoli oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione di Consip spa, le Aziende potranno chiedere alle ditte ag- giudicatarie della gara di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di diniego, potranno approvvigio- narsi presso la ditta convenzionata con Consip spa senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pre- tendere o di che rivalersi.
Nei casi di rinegoziazione del prezzo di cui al presente articolo, in caso di mancato accordo, le Aziende Sanitarie hanno diritto di recesso con le modalità indicate al successivo paragrafo del presente capito- lato.
15. RECESSO E RISOLUZIONE
E’ facoltà delle singole Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella ge- stione degli approvvigionamenti di farmaci.
In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare
nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale ven- gano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferi- mento a singoli lotti di fornitura:
⮚ per motivi di pubblico interesse;
⮚ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al para- grafo 14 del capitolato tecnico;
⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di ri- negoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superio- re al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;
⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto;
⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Re- gionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura.
Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulte- riore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, me- diante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della co- municazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .
Umbria Salute e Servizi e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, potranno risolvere di diritto l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare al- cun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa comunicazione al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
▪ nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
▪ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle con- dizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
▪ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
▪ in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
▪ nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
▪ qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'ap- plicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia inter- venuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
▪ qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.
Relativamente agli accordi quadro, Umbria Salute e Servizi, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti esecutivi, si riserva di risolvere l’Accordo Quadro di riferimento. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi contratti esecutivi e può essere causa di risoluzione dei singoli contratti esecu- tivi, salvo il risarcimento del danno.
Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro da parte di Umbria Salute e Servizi e/o dei Contratti da parte delle Aziende, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente ese- guite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
In tutti i casi di risoluzione le Aziende contraenti, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
Umbria Salute e Servizi o le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, in relazione all’Accordo Quadro o al singolo Contratto di Fornitura, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.
16. DOMICILIO DEL FORNITORE E COMUNICAZIONI
Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:
a) fax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;
b) posta elettronica certificata;
c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Aziende, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di trac- ciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, le Aziende verifi- cheranno il corretto adempimento del suddetto obbligo.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alle Aziende e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Go- verno della Provincia ove ha sede la stessa Azienda.
Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli stru- menti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare con- to/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comu- nicato.
18. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore ed Umbria Salute e Servizi e le Aziende sarà competente esclusivamente il Foro di Perugia.
Numero lotto | Sub- lotto | CIG | Codice ATC | Principio Attivo | Forma Farmaceutica | Dosaggio | Unita di Misura | Quantità | Base d’asta | Note |
1 | A | H05AA02 | TERIPARATIDE | PENNA | 2,4 ML (20 MCG/80 MCL) | PENNA | 520 | 318,65 | Si accetta anche il confezionamento in cartucce; in tal caso i dispositivi per la somministrazione devono essere inclusi nell'offerta. | |
2 | A | L01XC07 | BEVACIZUMAB | FIALE | 100 MG | FIALA | 1940 | 270,14 | ||
2 | B | L01XC07 | BEVACIZUMAB | FIALE | 400 MG | FIALA | 3920 | 1081,89 | ||
3 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRERIEMPITA | 0,2 ML (2.000 U.I.) | SIRINGA | 254028 | 0,9 | Confezionamento minimo da 6 fiale | |
4 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRERIEMPITA | 0,4 ML (4.000 U.I.) | SIRINGA | 2741924 | 1,8 | Confezionamento minimo da 6 fiale | |
5 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRERIEMPITA | 0,6 ML (6.000 U.I.) | SIRINGA | 553880 | 2,7 | Confezionamento minimo da 6 fiale | |
6 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRERIEMPITA | 0,8 ML (8.000 U.I.) | SIRINGA | 170370 | 3,6 | Confezionamento minimo da 6 fiale | |
7 | A | B01AB05 | ENOXAPARINA | SIRINGA PRERIEMPITA | 1 ML (10.000 U.I.) | SIRINGA | 13020 | 4,5 | Confezionamento minimo da 6 fiale |
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DA BOLLO
( ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 )
OGGETTO: Appalto specifico ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. n.50/2016 e smi per l’affidamento della fornitura di farmaci a brevetto scaduto Teriparatide , Bevacizumab ed Enoxaparina alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione ID CONSIP
. Cod. gara ANAC
Il/La sottoscritto/a nato/a il in qualità di: _ (titolare/legale/procuratore/rappresentante) dell’operatore economico
,
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sim, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata:
DICHIARA
che l’imposta di bollo dovuta per l’istanza/dichiarazione inoltrata per la partecipazione alla gara in oggetto è stata assolta mediante contrassegno telematico identificativo n. data / / detenuto presso la propria sede e si impegna a conservarlo ed a renderlo disponibile per eventuali controlli e verifiche ai sensi di Legge.
, / /
IL DICHIARANTE
(da sottoscrivere digitalmente)
UMBRIA SALUTE E SERVIZI SCARL
Xxx Xxxxxx Xxx Xxxxx x.x.x 00000 Xxxxxxx
Oggetto: Appalto specifico ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. n.50/2016 e smi per l’affidamento della fornitura di farmaci a brevetto scaduto Teriparatide, Bevacizumab ed Enoxaparina alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione . COD. GARA ANAC .
L’Operatore Economico/Fornitore
con xxxx xxxxxx xx , xxx
x. , xxxxxx xxxxxxx/X.XXX , xxxxxxxxxxxxx da
in qualità di
Con riferimento a quanto in oggetto,
Accetta il presente Patto di integrità alle condizioni che seguono
1. Finalità
Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra Umbria Salute e Servizi Scarl e l’Operatore Economico/Fornitore
di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante della procedura in oggetto.
2. Obblighi dell’operatore economico
L’Operatore Economico/fornitore:
□dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da
parte di Umbria Salute e Servizi e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno
– e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
□assicura di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
□si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Umbria Salute e Servizi , qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti/collaboratori della Società stessa;
□si obbliga ad informare il proprio personale e gli eventuali collaboratori, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
Art. 3. Obblighi di Umbria Salute e Servizi
In particolare Umbria Salute e Servizi assume l’espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, anche al fine dell’eventuale assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Umbria Salute e Servizi è altresì obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’affidamento, ai sensi della Legge 190/2012 e alla normativa in materia di trasparenza.
Art. 4. Violazione del Patto di integrità
La violazione del Patto di integrità da parte dell’Operatore economico è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’Operatore economico stesso.
La violazione da parte dell’Operatore economico di uno degli impegni previsti a suo carico dal
precedente art.2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione di diritto dal contratto.
Umbria Salute e Servizi può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D.Lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno;
Art. 5. Efficacia del patto di integrità
Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione dell’affidamento effettuato e pertanto fino alla scadenza dello stesso, compreso il periodo dell’eventuale garanzia di quanto fornito.
Data
L’Operatore Economico/Fornitore
(Timbro e firma Legale rappresentante/Procuratore)
SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO FORNITURA FARMACO BIOLOGICO TRA
Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., con sede legale in , Via n. ,
C.F. in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante (o suo delegato) ,
e
, sede legale in , via , C.F. e, P. XXX , in persona del legale rappresentante , xxxxxx poteri allo stesso conferiti da(di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");
PREMESSO:
⮚ che con Determinazione del 14.2.2020 adottata dall’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS) ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 e s.m.i., è stata indetto un appalto specifico ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. n.50/2016 e smi nell’ambito dello SDA CONSIP per la fornitura di prodotti farmaceutici finalizzato alla stipu- la di accordi quadro per la fornitura dei farmaci a brevetto scaduto teriparatide, bevacizumab ed enoxaparina alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria (di seguito nomi- nate per brevità “Aziende”);
⮚ che la procedura di cui sopra ricomprendeva il/i lotto/i per un fabbisogno sti- mato regionale biennale di n. , ed era finalizzata alla stipula di Accordi Quadro tra il soggetto aggregatore Umbria Salute e tutti coloro che avessero presentato un’offerta conforme, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del Codice, della durata di 24 mesi;
⮚ che le norme di gara disciplinano, al paragrafo 10.2 del capitolato generale d’xxxxx, i presuppo- sti legittimanti la stipula dei contratti esecutivi tra Aziende ed operatori economici :
⮚ che con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. (CRAS) del
si è provveduto ad aggiudicare la procedura e che il Fornitore , relativamente al/i lotto/i N. ha presentato un’offerta conforme in gara classifican- dosi al posto della graduatoria di merito.
⮚ che il presente Accordo quadro non è fonte di obbligazione per Umbria Salute e Servizi s.c. a
r.l. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo quadro le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende con la stipula dei contratti esecutivi, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
⮚ che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, comprensivo di tutte le opzioni previ- ste dagli atti di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi conte- xxxx;
⮚ che nessun impedimento sussiste per la stipula del presente contratto poiché si è provveduto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e smi, come da comu- nicazione prot. della Prefettura di (ALTERNATIVA poiché il RUP della proce- dura di gara espletata da Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l ha provveduto a richiedere la docu-
mentazione antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i, alla Prefettura competente con lette- ra prot. n. del ed, ai sensi del decreto medesimo, le amministrazioni posso- no procedere alla stipula dei contratti anche in assenza della documentazione antimafia decor- si 30 giorni dall’inoltro della richiesta, sotto condizione risolutiva in caso di xxxxxxx).
CIO' PREMESSO
di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:
Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restan- te parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo quadro
Articolo 2 – Oggetto
Con l’Accordo quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende contraen- ti a fornire i prodotti e i relativi servizi accessori, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecni- co, nei limiti degli importi si seguito indicati in tabella:
Lotto | CIG | Descrizione | prodotto offerto iva esclusa | u.m. | Prezzo unitario iva esclusa |
I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell’effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Accordo quadro e negli Allegati di gara.
Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei paga- menti delle singole Aziende contraenti. Umbria Salute e Servizi si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell’Accordo quadro medesimo.
La stipula dei contratti esecutivi da parte delle Aziende, nei limiti del massimo stabilito dall’accordo quadro, avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza la ria- pertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dall’art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, alle condizioni oggettive e secondo i termini disciplinati dalle norme di gara.
I quantitativi biennali stimati di cui al presente articolo, indicati in tabella, sono stati indicati in via del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile pre- ventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.
I quantitativi medesimi non sono vincolanti e non impegnano Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. e le Aziende che avranno la facoltà di ordinare, secondo le necessità, senza che il fornitore possa solle- vare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti, di seguito nomi- nata, per brevità, anche “Codice”) le quantità stimata riportate nei documenti di gara potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiu- dicazione. Entro il limite massimo suddetto potranno essere ricompresi eventuali fabbisogni di
Amministrazioni contraenti per lotti per i quali oggi non è evidenziato alcun fabbisogno.
Articolo 3 - Modalità di conclusione e durata
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell’Accordo quadro, il contratto di fornitura con le Aziende contraenti si conclude con la stipula del contratto esecutivo inviato o tra- smesso dalla stessa Azienda e/o con l’erogazione dei servizi richiesti.
Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all’art. 2, eventualmente incrementato entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), il presente Accordo quadro ha durata fino al
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Nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura dei singoli lotti, di cui sopra, la durata degli accordi quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessa- rio alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle presta- zioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni
Le Aziende contraenti che aderiscono alla Accordo quadro stipulano contratto esecutivi di durata non superiore a quella dell’accordo quadro; pertanto i contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, non potranno avere scadenza successiva alla data di termine del presente accordo quadro e sua eventuale proroga, quantificando presuntivamente l’importo complessivo dovuto per tutto il periodo di durata contrattuale.
Articolo 4 - Esecuzione del contratto e Consegne
Il fornitore nell’esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà at- tenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all’art.6 ed all’art.7 del capitolato tecnico.
Articolo 5 – Pagamenti
Il fornitore nell’esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà at- tenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all’art.9 del capitolato tecnico.
Articolo 6 - Controlli Qualitativi/Quantitativi
Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all’art.12 del capitolato tecnico.
Articolo 7 - Inadempimenti e penali
Il Fornitore nell’esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro è sogget- to all’applicazione di penali in caso di:
- Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel con- tratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.
Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell’importo
complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della mi- sura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il ri- sarcimento degli eventuali maggiori danni.
Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.
Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il forni- tore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l’Azienda medesima di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l’Azienda Sanitaria di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornito- re abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l’Azienda di risolvere il contratto relativamente al lotto di riferimento e, relativamente agli accordi quadro, per Umbria Salute di risolvere l’Accordo quadro per il lotto me- desimo.
Fermo restando l’equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si riser- vano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l’eventuale differenza di prezzo sarà addebi- tata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa
Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualo-
ra dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispet- tivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Articolo 8 – Corrispettivi
Il Fornitore nell’esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà at- tenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all’art.14 del capitolato tecnico.
Articolo 9 – Recesso e risoluzione
E’ facoltà delle singole Aziende di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Con- tratti esecutivi a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.
In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modi- ficare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico re- gionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della pre- sente fornitura.
Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con rife- rimento a singoli lotti di fornitura:
- per motivi di pubblico interesse;
- a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al paragrafo 14 del capitolato tecnico;
- a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anti- corruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;
- in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle mi- gliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura.
Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraen- te delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corri- spettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso
e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avva- lendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento del- la comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .
Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, potranno risol- vere di diritto l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, senza biso- gno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa comunicazione al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
▪ nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
▪ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
▪ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
▪ in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
▪ nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
▪ qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle re- lative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi op- pure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
▪ qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.
Relativamente agli accordi quadro, Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti esecutivi, si riserva di risolvere il l’Accordo Quadro di riferimento. La risolu- zione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, per- tanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi contratti esecutivi e può essere causa di risoluzione dei singoli contratti esecutivi, salvo il risarcimento del danno.
Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro da parte di Umbria Salute e Servizi e/o dei Contratti da parte delle Aziende, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
In tutti i casi di risoluzione le Aziende contraenti, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. In ogni caso, resta fermo il diritto Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l.
o le Aziende al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. o le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, in relazione all’Accordo Quadro o al singolo Contratto di Fornitura, fermo restando quanto previsto nel presen- te paragrafo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno interpellare progressiva- mente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura e risultati dalla rela- tiva graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offer- ta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civi- le in materia di risoluzione e recesso del contratto.
Articolo 10 – Cauzione
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti alla fornitura, il Fornitore si impegna a prestare alle singole Aziende contraenti alla stipula dei contratti esecutivi, qualora l’importo sia superiore ad € 40.000,00, apposita cauzione, con le modalità e condizioni stabilite dall’art. 103 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria/polizza assicurativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda.
Articolo 11 - Foro competente
Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore ed Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. e le Aziende sarà competente esclusivamente il Foro di Perugia. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 12 - Elezione di domicilio
Per gli effetti giuridici derivanti dal presente atto, il fornitore Umbria Salute eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale.
Articolo 13 – Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante dell’Accordo Quadro e si intendono allegati allo stesso, ancorché non ma- terialmente allegati ma depositati agli atti di Umbria Salute i seguenti documenti:
- la Determinazione del , adottata dall’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servi- zi s.c. a r.l., con le quali è stata indetta la procedura per la fornitura in oggetto , ivi inclusi il capi- tolato generale d’oneri ed il capitolato tecnico;
- l’offerta presentata dal fornitore in fase di gara ed acquisita agli atti della stazione appaltante.
- La Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del con la quale è stata aggiudicata la fornitura in oggetto.
Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto il patto di integrità Allega- to “A” di n. pagine.
Articolo 14 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale
Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di regi- strazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Azienda per legge.
Xxxxx, letto, confermato e sottoscritto:
L’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., * Sottoscritto con firma digitale ai sen- si del D.Lgs 82/05 e s.m.i.
Per il Fornitore * Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i..
Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrat- tuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di appro- vare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli atti richiamati), Articolo 2 (Oggetto e corrispettivi), Articolo 3 (Modalità di conclusione e durata), Articolo 4 (Esecuzione del contratto e Consegne), Articolo 5 – (Pagamenti), Articolo 6 (Controlli Qualitativi/Quantitativi), Articolo 8 (Corrispettivi), Articolo 9 (Recesso e risoluzione), Ar- ticolo 11 (Foro competente), Articolo 12 (Elezione di domicilio), Articolo 13 (Documenti che fanno parte del contratto), Articolo 14 (Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale).
Per il Fornitore (*firmato digitalmente)
* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i..