LEGENDA
LEGENDA
E.A. = Ente Appaltante
I.C. = Impresa contraente
C.S.A. = Capitolato Speciale d’Appalto
BACINO = gruppo di impianti corrispondente al singolo lotto, oggetto dell’appalto IMPIANTO = impianto di depurazione (biologico e imhoff), collettore principale di
adduzione, stazione di sollevamento; stazioni di pompaggio per l’ossigenazione dei laghi;
ZONA = gruppo di impianti e stazioni di sollevamento costituenti un’unica entità gestionale;
MAGAZZINO = magazzino ricambi e officina lavorazioni del Servizio Gestione degli Impianti;
S.C. = stazione di consultazione; è una postazione informatica in grado di collegarsi tramite linea a banda larga (xDSL, fibra ottica, ecc.) direttamente alla banca dati del sistema di telecontrollo (accesso agli archivi storici degli impianti) o altre reti per accesso ad altri applicativi forniti dall’E.A. ed in uso all’I.C. (Analisi chimiche e biologiche, formulari rifiuti, stato di consistenza, ecc.)
S.P.C. = Stazione Periferica di Controllo. Sistema formato dalle varie apparecchiature contenute nel quadro elettrico denominato GE-SCq-1 presente in tutti gli impianti telecontrollati. Il sistema comprende, tra l’altro, Personal Computer completo delle schede in esso contenute, Modem, Router, Monitor, Tastiera, Lettori di Badge
S.R.S. = Stazione Remota di Supervisione. Stazione informatica completa di modem in grado di collegarsi direttamente ad un impianto per effettuarne la supervisione.
S.R.C. (S.C.R.) = stazione di consultazione; è una stazione informatica installata in luogo diverso dal centro di telecontrollo dell’E.A. in grado di collegarsi tramite linea a banda larga (xDSL. fibra ottica, etc) direttamente alla banca dati del sistema di telecontrollo (accesso agli archivi storici di un impianto) o altre reti per accesso ad altri applicativi forniti dall'E.A. ed in uso all'I.C. (Analisi Chimiche e biologiche, Formulari rifiuti, Stato di consistenza)
ADDETTO = una qualunque figura professionale fra quelle previste dal presente C.S.A.
REFERENTE
INFORMATICO = Referente tecnico per il Sistema di Telecontrollo.
I N D I C E G E N E R A L E
parte prima
PARTE AMMINISTRATIVA
Articolo | Pagina | |
1 | 10 | |
2 | 11 | Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività |
3 | 13 | |
4 | 20 | |
5 | 21 | |
6 | 25 | |
7 | 27 | |
8 | 28 | |
9 | 29 | |
10 | 30 | |
11 | 31 | |
12 | 32 | |
13 | 33 | |
14 | 34 | |
15 | 36 | |
16 | 40 | |
17 | 42 | |
18 | 43 | Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto |
19 | 44 | |
20 | 46 | Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare |
21 | 47 | |
22 | 49 | |
23 | 50 | |
24 | 51 |
25 | 52 | |
26 | 53 | |
27 | 57 | |
28 | 58 | |
29 | 60 | |
30 | 65 | |
31 | 67 | |
32 | 68 | |
33 | 69 | |
34 | 70 | |
35 | 71 | |
36 | 72 | |
37 | 73 | |
38 | 74 | |
39 | 75 |
parte seconda
PARTE TECNICA
Articolo | Pagina | |
40 | 77 | |
41 | 78 | |
42 | 79 | |
43 | 80 | |
44 | 81 | |
45 | 82 | |
46 | 85 | |
47 | 87 | |
48 | 88 | |
49 | 89 | |
50 | 90 | |
51 | 91 | |
52 | 92 | |
53 | 94 | |
54 | 96 | |
55 | 105 | Disponibilità minima del personale addetto alle stazioni di sollevamento, ai collettori fognari e ai punti di misura della portata su collettori fognari |
56 | 109 | Squadra di pronto intervento |
57 | 110 | Assunzione del personale |
58 | 112 | Norme generali relative al personale addetto alla gestione |
59 | 114 | Giornale dei lavori e schede |
60 | 115 | Comunicazioni |
61 | 116 | Relazione bimestrale |
62 | 118 | Locali uso ufficio |
63 | 119 | Manutenzione ordinaria dei depuratori e stazioni di sollevamento |
64 | 121 | Manutenzione programmata dei depuratori, stazioni di sollevamento e punti di misura |
65 | 140 | Gestione ordinaria dei collettori fognari |
66 | 142 | Manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti di misura della portata su collettori fognari |
67 | 143 | Manutenzione straordinaria degli impianti |
68 | 145 | Controllo biologico e chimico dei depuratori |
69 | 154 | Sistema periferico di telecontrollo |
70 | 160 | Costituzione dei singoli bacini |
71 | 179 | Caratteristiche dei fanghi disidratati meccanicamente |
72 | 182 | Centri di smaltimento dei materiali di risulta |
73 | 187 | Magazzino ricambi e officina lavorazioni |
74 | 190 | Qualità dei prodotti chimici |
75 | 191 | Dotazione minima dell’I.C. |
76 | 192 | Caratteristiche degli autocampionatori |
77 | 193 | Uso e manutenzione di particolari strumenti di misura on-line |
78 | 194 | Premio di gestione |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la Depurazione Servizio Gestione degli Impianti
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, COLLETTORI FOGNARI E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO
- PARTE AMMINISTRATIVA –
ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ DELL’APPALTO
(Comma I) L’I.C. si identifica a tutti gli effetti GESTORE degli impianti ad essa aggiudicati; dovrà conseguentemente curare il servizio di gestione, custodia, manutenzione, conduzione e controllo degli impianti costituenti il Bacino aggiudicato, elencati all’art. 70 del presente C.S.A., le cui caratteristiche sono riportate nelle relative Schede Tecniche, facenti parte integrante del presente C.S.A., nella misura e secondo le modalità indicate nel prosieguo del C.S.A. e nelle eventuali Norme Integrative allegate al presente C.S.A., assumendosi le responsabilità connesse con il raggiungimento degli obiettivi prestazionali degli impianti (rispetto dei limiti allo scarico e dei limiti per le emissioni), come dettagliato nel proseguo del presente C.S.A..
(Comma II) Per tutti gli impianti in regime di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) l’I.C. deve inoltre assumere il ruolo di titolare dell’A.I.A. stessa, provvedendo a quanto necessario per la volturazione dell’autorizzazione come previsto dall’art. 44 comma 4bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m. (in particolare per i depuratori di Rovereto e Lavis).
ART. 2
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ
(Comma I) Le prestazioni descritte al presente art. 2 avranno esecuzione presso tutti gli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento di proprietà della P.A.T. e situati sul territorio della provincia di Trento.
(Comma II) Per gestione dell'impianto si intende in generale la gestione del depuratore, degli eventuali collettori principali di adduzione e relative stazioni di sollevamento, degli eventuali essiccatori dei fanghi, delle eventuali imhoff, nonché di ciascuna opera annessa, le cui caratteristiche sono anch'esse riportate nelle relative Schede Tecniche.
(Comma III) In particolare per gestione ordinaria si intende, oltre al controllo funzionale delle apparecchiature, l’insieme delle operazioni di manutenzione ordinaria e di manutenzione programmata come illustrate agli art. 63-64-65-66 del presente C.S.A., nonché l’eventuale manutenzione a guasto, come definita all’art. 67 punto 1.
(Comma IV) Per i depuratori in regime A.I.A. l’I.C. dovrà farsi carico di ogni tipo di adempimento discendente dalle prescrizioni dell’autorizzazione stessa e/o per il mantenimento ed il rispetto di tutti i limiti e condizioni che l’autorizzazione impone, compresi interventi di manutenzione straordinaria che, se ricorrenti, saranno successivamente rimborsati da parte dell’E.A.
(Comma V) Ogni impianto di depurazione deve essere condotto con modalità tecnico-gestionali ed organizzative atte ad assicurare, in relazione alla quantità e alla qualità di liquami da trattare, il raggiungimento, nell'ordinaria gestione, dei valori prescritti dalle autorizzazioni allo scarico di ogni singolo impianto, rilasciate con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali.
Per quanto riguarda il parametro fosforo totale, dovranno essere inoltre rispettati i limiti contrattuali riportati nella tab. 45.1 di cui all’art. 45 del presente C.S.A..
In ogni caso rimane per l’I.C., ai soli fini contrattuali, l’obbligo di raggiungimento dei limiti previsti dalla tabella 1 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con
D.P.G.P. 1-41 Leg. 26 gennaio 1987 e s.m. per tutti quei parametri non previsti dal D.Lgs. 152/2006 e non previsti in autorizzazione allo scarico.
Presso i depuratori dotati di impianto di pretrattamento dei percolati di discarica per R.S.U., il liquame in uscita da tale pretrattamento, prima della sua immissione in linea acque del depuratore, dovrà rispettare i limiti riportati nella tab. 45.2 dell’art. 45 del presente C.S.A..
(Comma VI) Ove le nuove normative che dovessero intervenire prevedano adempimenti e/o prescrizioni diverse da quanto contenuto nel presente C.S.A., quest’ultimo potrà essere variato nel merito mediante una procedura d’integrazione, anche secondo quanto previsto al successivo art. 44, fatto salvo il completo riconoscimento all’I.C. degli eventuali nuovi oneri derivanti dall’adempimento normativo. Qualora nel corso di validità del contratto dovessero subentrare modifiche legislative, l’I.C. dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi da esse introdotti, se risultano più restrittivi degli attuali, compatibilmente con la capacità tecnica del depuratore. Fatti salvi i limiti di legge e contrattuali, l’I.C. dovrà comunque condurre gli impianti per raggiungere il massimo rendimento depurativo tecnicamente possibile in rapporto allo stato dell'impianto.
(Comma VII) Per i fini di cui al comma precedente, dovranno essere comunque rispettate, oltre alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente C.S.A., nelle Schede Tecniche ed eventuali Norme Integrative, anche le modalità gestionali e di conduzione previste nei singoli progetti e/o dalla letteratura tecnica specifica, per quanto applicabili.
(Comma VIII) La portata massima trattabile dagli impianti a cui affluiscono acque miste (pubbliche fognature nelle quali scorrono acque di rifiuto insieme ad acque meteoriche), conformemente all’art. 4 comma 1 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di risanamento delle acque, è pari a 3 volte la portata media di progetto delle linee di trattamento effettivamente in funzione.
(Comma IX) L’I.C. dovrà garantire la custodia e manutenzione di tutte le aree degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento come specificato dall’art. 3 del presente C.S.A..
(Comma X) Per i depuratori di Rovereto e Lavis e relative stazioni di sollevamento, l’I.C. dovrà provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento di tutti i rifiuti ivi prodotti, compresi vaglio (CER 19 08 01), rifiuti da dissabbiamento (CER 19 08 02), fanghi disidratati (CER 19 08 05),
digestato (CER 19 06 04) e i rifiuti del trattamento FORSU (CER 20 01 08), compreso il relativo trasporto; lo smaltimento/recupero dovrà avvenire presso impianti in possesso di regolari autorizzazioni allo smaltimento/recupero, come indicato all’art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.
(Comma XI) Il vaglio, i rifiuti da dissabbiamento, i fanghi disidratati, ecc. prodotti da tutti gli altri impianti di depurazione della Provincia di Trento, dovranno essere conferiti a cura dell’I.C. agli impianti di trattamento/recupero indicati dall’E.A.
ART. 3
OBBLIGHI A CARICO DELL’I.C.
(Comma I) L’I.C. si impegna a provvedere con propria manodopera, mezzi ed attrezzature alla gestione, custodia, manutenzione, conduzione e controllo degli impianti oggetto del contratto.
(Comma II) Sono pertanto a suo carico:
1. Il personale necessario per la gestione ordinaria degli impianti e per gli eventuali interventi di straordinaria manutenzione nei casi specificati al presente articolo;
2. La guardiania e il controllo necessari a garantire un servizio continuativo;
3. La messa a disposizione della squadra di pronto intervento come previsto all’art. 56 del presente C.S.A., compresi i mezzi e le attrezzature necessarie;
4. Le prestazioni di lavoro, in quantità superiore al minimo previsto, che si rendessero necessarie per garantire la corretta gestione ordinaria degli impianti senza per questo aver diritto a maggiori compensi oltre quello pattuito;
5. Tutte le operazioni relative alla manutenzione ordinaria, compresa la fornitura dei mezzi d'opera occorrenti, dei materiali di consumo, colori, vernici, catrame, impregnante, dei polielettroliti o altri prodotti necessari per la disidratazione meccanica dei fanghi (in polvere, in emulsione o in ogni altra forma fisica), dei prodotti chimici per la disinfezione finale degli effluenti, del sodio ipoclorito per la selezione dei fanghi, dei coagulanti chimici per la defosfatazione o per l’appesantimento del fango secondo le caratteristiche indicate all’art. 74, dei prodotti chimici per il funzionamento degli analizzatori on-line, dei prodotti necessari al trattamento e deodorizzazione dell’aria, dei carboni attivi, materiali ligneocellulosici, o altri materiali di riempimento per la deodorizzazione dell’aria (compreso lo smaltimento dei materiali esausti e/o la loro rigenerazione), nonchè dei detergenti-disinfettanti per la pulizia degli impianti e per l’igiene del personale, dei prodotti per la derattizzazione e la disinfestazione da insetti vari, dei sacchi per la raccolta del materiale grigliato, quest’ultimi obbligatoriamente a modulo continuo ove esiste l’apposita attrezzatura; sono inoltre a carico dell’I.C. i costi relativi ai carburanti (gasolio, gas metano, ecc.) per il riscaldamento degli ambienti e per il funzionamento dei gruppi elettrogeni (per accensioni di prova e disservizi di rete), ad esclusione del gas metano relativo ai depuratori di Trento Nord e Rovereto, il cui costo è a carico dell’E.A.; l’I.C. è altresì tenuta all’acquisto dell’ossigeno puro ove necessario, per il buon funzionamento dei reattori biologici ed al noleggio ed installazione della relativa attrezzatura; i costi relativi alla fornitura degli impianti (noleggi, installazione e disinstallazione) ed il costo dell’ossigeno puro, saranno a carico dell’E.A. che provvederà al rimborso su rendicontazione da parte dell’I.C. delle fatture pagate (senza maggiorazioni); in particolare per il depuratore di Trento Sud dovrà essere predisposta l’attrezzatura per lo stoccaggio e l’evaporazione dell’ossigeno puro, secondo le indicazioni impartite dall’E.A. (serbatorio criogenico da 20.000 lt), nonché l’attrezzatura per la ricircolazione del flusso del fango.
6. Tutte le operazioni di manutenzione programmata;
7. Le prestazioni di manutenzione straordinaria a guasto così come definite all’art. 67 punto 1 del presente C.S.A., eseguite nei giorni lavorativi nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 21.00, come regolamentato nel prosieguo del presente articolo; per giorni lavorativi si intendono quelli definiti all’art. 54 del presente C.S.A.;
8. Tutte le operazioni di manutenzione delle macchine previste nel presente C.S.A. o prescritte dalla casa costruttrice, compresa la fornitura dei materiali necessari alla manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ad esclusione dei pezzi di ricambio, di costo superiore a quanto previsto al punto 11 del presente articolo;
9. Le spese di trasporto delle parti di ricambio e altri eventuali materiali occorrenti per le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria a guasto, dagli impianti al Magazzino e viceversa, effettuati nei giorni lavorativi nella fascia oraria 06.00 - 21.00;
10. Tutte le operazioni di sostituzione dei macchinari, qualora questi raggiungano il limite massimo di ore di lavoro previsto dalle case costruttrici (sostituzione con nuova macchina o revisione globale), compresa la manodopera e gli eventuali noleggi di mezzi di sollevamento e di trasporto fino al Magazzino;
11. I pezzi di ricambio delle apparecchiature e i materiali costituenti la dotazione dell’impianto (uguali a quelli originali) di importo fino a Euro 100 (cento Euro) al netto dell’I.V.A. cadauno, oppure di importo fino a Euro 200 (duecento Euro) al netto dell’I.V.A. se trattasi di revisione di una macchina completa, relativamente alla somma del costo dei singoli pezzi necessari alla revisione stessa;
12. Il trasporto, mediante containers chiusi, dei fanghi disidratati meccanicamente o disidratati sui letti di essiccamento, o essiccati termicamente presso i centri di smaltimento o di trattamento indicati per ciascun impianto all’art. 72 del presente C.S.A. (agli effetti autorizzativi il trasporto dei fanghi si configura come trasporto conto terzi per il quale l’I.C. dovrà essere iscritta all’apposito albo Gestori Ambientali); l’I.C. deve provvedere al lavaggio dei containers adibiti al trasporto fanghi ogni volta che si renda necessario, e comunque secondo le indicazioni dell’E.A.; l’I.C. dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare spandimenti di fanghi, polveri o percolati e dovrà adoperasi per il massimo contenimento delle emissioni odorose dai containers, mediante la loro copertura durante il trasporto;
13. L’eventuale trasporto dei fanghi tramite autospurgo, presso un depuratore dotato di disidratatrice meccanica, indicato per lo specifico impianto all’art. 72 del presente C.S.A. (agli effetti autorizzativi il trasporto dei fanghi si configura come trasporto conto terzi);
14. Le operazioni e gli oneri di smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione di Lavis e di Rovereto, compresi il vaglio CER 190801, i rifiuti da dissabbiamento CER 190802, i fanghi disidratati CER 190805, il digestato CER 190604 e qualunque altro tipo di rifiuto prodotto, compreso trasporto, presso impianti di recupero/smaltimento regolarmente autorizzati; la destinazione dei rifiuti dovrà essere comunicata preventivamente all’E.A.; sono esclusi materiali e rifiuti oggetto di potenziale alienazione da parte dell’E.A. anche secondo accordi preventivi da assumere con l’E.A.;
15. Per tutti gli impianti diversi da quelli di cui al punto precedente: il trasporto presso la discarica o centro di trattamento, indicato per ciascun impianto all’art. 72 del presente C.S.A., del materiale separato nella fase di grigliatura, delle sabbie e dei grassi, nonché dei materiali provenienti dalle operazioni di pulizia dei comparti dell’impianto (agli effetti autorizzativi il trasporto dei rifiuti si configura come trasporto conto terzi) e delle pertinenze dell’impianto (p.es. sfalci e potature, ecc.); l’I.C. è tenuta al lavaggio dei cassonetti adibiti al trasporto del materiale separato nella fase di grigliatura ogni volta che si renda necessario, e comunque secondo le indicazioni dell’E.A.; l’I.C. è tenuta inoltre ad effettuare a sue spese la raccolta differenziata dei propri rifiuti (plastica,
vetro, carta, metalli, oli) ed il loro smaltimento presso i centri di raccolta zonali o consorzi di raccolta; l’I.C. è tenuta a compilare gli appositi formulari di identificazione dei rifiuti e annotando i movimenti su un proprio registro di carico/scarico; l’I.C. è tenuta ad effettuare a sue spese, la caratterizzazione (anche attraverso analisi), la gestione e il trasporto presso centri di trattamento o consorzi di raccolta, di rifiuti o materiali senza valore commerciale, non oggetto di potenziale alienazione, anche secondo accordi preventivi da assumere con l’E.A., derivanti da tutte le operazioni di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dei comparti e delle apparecchiature, per esempio filtri, tele, diffusori, ecc. (agli effetti autorizzativi il trasporto dei rifiuti si configura come trasporto conto terzi); gli eventuali oneri sostenuti dall’I.C. per lo smaltimento di tali materiali, saranno rimborsati all’I.C. con il riconoscimento del 12% (dodici per cento) per spese generali;
16. I noleggi di attrezzature e mezzi di trasporto necessari all’espletamento del servizio, compresi i containers scarrabili chiusi per i fanghi ed i cassonetti per i grigliati le sabbie ed i grassi;
17. La compilazione, presso ogni impianto di un libro giornale, fornito dall’E.A., la compilazione delle schede di manutenzione previste dal sistema di telecontrollo, là dove installato, la compilazione dei libretti di manutenzione delle macchine ove previsti dalla normativa vigente, la fornitura e la compilazione di apposito registro per l’annotazione delle manutenzioni alle attrezzature/strutture soggette a rischio di esplosione;
18. La fornitura e la compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e degli oli esausti regolarmente vidimati dall’organo competente e la fornitura dei formulari di identificazione dei rifiuti, nonché l’archiviazione delle copie dei formulari di identificazione dei rifiuti presso ogni impianto; l’I.C. dovrà altresì apporre il proprio timbro e far firmare dal proprio personale i formulari di identificazione dei rifiuti relativi ai liquami conferiti presso gli impianti di depurazione per lo smaltimento;
19. La stesura entro i termini previsti dalla Legge della dichiarazione annuale dei rifiuti sottofirmata dalla I.C. per compilazione e dall’E.A. in qualità di dichiarante (a parte i depuratori di Rovereto e Lavis per i quali l’I.C. è anche dichiarante);
20. La predisposizione dei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 per il personale impiegato e di quant’altro previsto dalle vigenti norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro; ad esclusione degli interventi strutturali che sono onere dell’E.A.;
21. La fornitura ed affissione e manutenzione di idonea segnaletica interna ed esterna all’impianto, là dove necessaria per ottemperare alle prescrizioni antinfortunistiche dettate dalle norme vigenti e comunque secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
22. L’assunzione formale della responsabilità del controllo e della manutenzione delle cabine MT/bt secondo le norme vigenti;
23. Il controllo annuale delle centrali termiche e dei relativi fumi e l’assunzione della responsabilità nella conduzione delle caldaie, nonché il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi alla loro scadenza;
24. Le verifiche periodiche come disciplinato all’art. 50 e l’assistenza ai verificatori in occasione dei collaudi e delle verifiche relative ai paranchi elettrici, rete di terra, caldaie, autoclavi, ascensori, ecc.; con la messa a disposizione del personale necessario;
25. Le operazioni di controllo, sorveglianza, pulizia e manutenzione degli eventuali collettori fognari principali di adduzione all'impianto di proprietà dell’E.A. e relative stazioni di sollevamento,
nonché degli strumenti di misura della portata installati sui collettori fognari e/o sulle stazioni di sollevamento;
26. L’assistenza con proprio personale specializzato ai lavori di allacciamento autorizzati lungo il collettore e la sorveglianza per evitare allacciamenti abusivi o lavori lungo i collettori;
27. Tutti gli interventi necessari a garantire il deflusso della fognatura e quanto disposto all’art. 65 del C.S.A. in ordine alla gestione ordinaria dei collettori fognari;
28. Le spese telefoniche relative al traffico (scatti ed eventuali servizi richiesti dall’I.C.) delle linee ordinarie la cui titolarità è dell’E.A., installate presso gli impianti; sono escluse le spese telefoniche relative alle linee installate presso gli impianti dedicate al sistema di telecontrollo, che sono a carico dell’E.A.
29. Le spese telefoniche complessive, relative alla linea che l’I.C. dovrà attivare presso la propria sede operativa in provincia di Trento, per il collegamento con il sistema di telecontrollo remoto (tramite SRS);
30. I controlli chimico-fisici e biologici da effettuarsi sistematicamente sulla linea acqua e sulla linea fanghi così come previsto all’art. 68 del presente C.S.A.;
31. La presentazione secondo la periodicità prevista dall’art. 68 del presente C.S.A. dei referti analitici regolarmente sottofirmati da un tecnico abilitato ai sensi di legge e della relazione bimestrale redatta secondo gli schemi forniti dall’E.A., prodotti in singola copia, nonché l’inserimento dei dati relativi nella rete informatica dell’E.A., mediante il software e le indicazioni fornite dall’E.A.; All’impianto di depurazione entro 15 giorni dalla data di effettuazione del prelievo, va depositata la tabella riassuntiva delle analisi settimanali generata dal programma messo a disposizione dall’E.A., nonché copia delle relazioni bimestrali;
32. L’inserimento nella rete informatica dell’E.A. mediante il software, e secondo le indicazioni e la tempistica fornite dall’E.A., dei dati relativi al rilevamento presenze sugli impianti, delle analisi chimiche e biologiche e, se attivato, dello stato di consistenza e dei dati relativi alle manutenzioni; l’acquisto delle attrezzature o quant’altro necessario per l’esecuzione degli inserimenti di cui sopra (es. marche temporali per apposizione firma digitale, dispositivi di firma digitale, ecc.);
33. L’inserimento nella rete informatica dell’E.A. mediante il sofware fornito dall’E.A., dei dati relativi al trasporto dei rifiuti, completi del quantitativo in peso (peso definitivo), entro dieci giorni dalla data di compilazione del formulario di identificazione del rifiuto;
34. L’eventuale riattivazione della fase biologica lo smaltimento e il trasporto dei fanghi o delle pellicole, qualora la microfauna risulti gravemente alterata e non più in grado di garantire una sufficiente depurazione dei liquami, fatto salvo la circostanza in cui la causa del fenomeno sia imputabile a fattori esterni, non controllabili da parte dell’I.C. mediante l’attivazione di ragionevoli contromisure;
35. Le eventuali sovratasse per cos Ø non rientrante nella tolleranza consentita dal fornitore (in generale per cos Ø minore di 0,9), qualora l'impianto sia regolarmente dotato di rifasatore, che verranno detratte al netto della rata bimestrale dell'impianto corrispondente;
36. Le polizze assicurative di cui all’ art. 28 del presente C.S.A;
37. L’obbligo di stipulare direttamente il contratto di fornitura del gas metano, qualora l’E.A. si sia avvalso della facoltà di cui all’art. 5, comma III;
38. La fornitura entro 120 giorni dalla data di consegna degli impianti di un manuale di gestione degli impianti, cui dovrà uniformarsi tutto il personale operante sul Bacino, ad avvenuta approvazione da parte dell’E.A.;
39. La tenuta dei corsi di aggiornamento del personale secondo il piano presentato in sede di gara;
40. La gestione dei correttivi dei totalizzatori delle portate, secondo le disposizioni impartite dall’E.A., in modo da garantire la corretta totalizzazione della portata di liquami trattata su ciascun impianto.
41. L’accompagnamento e l’assistenza alle persone autorizzate alla visita sugli impianti da parte dell’E.A., compresi i tirocinanti anche secondo quanto definito dall’art. 49.
42. La fornitura entro 90 giorni dalla data di consegna degli impianti degli autocampionatori dichiarati dall’I.C. nella propria offerta tecnica, da installarsi sui depuratori per il prelievo dei liquami in ingresso o dello scarico depurato, secondo accordi preventivi da assumere con i tecnici dell’E.A..
43. Oneri per la manutenzione e applicazione del sistema di telecontrollo di cui all’art. 69 del presente C.S.A., comprensivi in particolare dei seguenti :
- oneri per l’allestimento della sede operativa del referente informatico (laboratorio di informatica di cui al successivo comma XI), per le attrezzature manuali e strumentali, per i beni di consumo;
- oneri per la connettività internet ad uso del personale dell’I.C.;
- oneri per eventuali prestazioni a supporto del referente informatico.
(Comma III) Salvo casi di somma urgenza, tutti gli interventi di natura straordinaria che comportino spesa a carico dell’E.A. dovranno essere preventivamente concordati con il Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti della Provincia Autonoma di Trento.
(Comma IV) Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria necessari a garantire l’ottimale resa del servizio che, per motivi di urgenza e di improrogabile necessità, comportino operazioni al di fuori della fascia oraria 06.00 - 21.00 nei giorni lavorativi (ad eccezione delle gestioni speciali di cui al punto 5 dell’art. 54 del presente C.S.A. che sono disciplinate differentemente), o siano effettuati nei giorni non lavorativi, verranno compensati secondo le tariffe per la manodopera previste dall’ ”accordo economico normativo provinciale” per la disciplina del rapporto di lavoro nel settore del trattamento delle acque reflue, redatte a cura dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Trento in accordo con quanto previsto dal citato contratto, con il riconoscimento delle spese generali in ragione del 12% (dodici percento) e dell’utile di impresa in ragione del 10 % (dieci percento); le eventuali trasferte del personale saranno pagate a consuntivo riconoscendo il tempo di viaggio nella misura di 1 minuto/Km dall’abitazione dell’operatore (documentata); bimestralmente l’I.C. presenterà all’E.A. una nota dettagliata riportante le eventuali trasferte effettuate soggette a rimborso. Qualora l’intervento sia inferiore a un’ora, verrà riconosciuta un’ora senza la maggiorazione prevista dall’accordo economico normativo provinciale” per la disciplina del rapporto di lavoro nel settore del trattamento delle acque reflue, redatte a cura dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Trento.
(Comma V) Eventuali visite sugli impianti nei giorni lavorativi al di fuori della fascia oraria 06.00 - 21.00, o ulteriori visite oltre a quelle minime previste all’art. 54, punto 2 del presente C.S.A.,
relativamente ai giorni non lavorativi, effettuate in seguito a segnalazioni di anomalie, o in esecuzione di quanto previsto all’art. 54, punto 2, comma V, verranno compensate riconoscendo una durata minima pari ad 1 (una) ora, secondo le modalità esposte al comma precedente.
(Comma VI) Gli eventuali interventi straordinari effettuati nei giorni lavorativi entro la fascia oraria
6.00 - 21.00 (ad eccezione delle gestioni speciali di cui al punto 5 dell’art. 54 del presente C.S.A. che sono disciplinate differentemente) concorreranno al monteore bimestrale del Bacino e pertanto non saranno ulteriormente compensati.
(Comma VII) Gli eventuali oneri sostenuti dall’I.C. per l’acquisto di materiali e/o noleggi di mezzi d’opera necessari per l’effettuazione degli interventi straordinari, saranno rimborsati all’I.C. con il riconoscimento del 12% (dodici per cento) per spese generali; i prezzi unitari ammessi a rimborso non potranno superare quelli riportati nei listini di cui all’art. 27 del presente C.S.A.; è fatto salvo quanto disposto al comma II, punto 11 del presente articolo.
(Comma VIII) L’I.C. è tenuta ad allestire sul territorio della provincia di Trento, entro tre mesi dal verbale di consegna di cui all’art. 46 del presente C.S.A., una propria sede operativa, realizzabile anche presso un depuratore in idoneo locale, con oneri di predisposizione e sicurezza tutti a carico dell’I.C. Per sede operativa si intende una sede dell’impresa, funzionale esclusivamente alla gestione dei depuratori della P.A.T.; al fine di garantire la necessaria tempestività di intervento, l’I.C. è inoltre tenuta ad allestire sul territorio della provincia di Trento, entro tre mesi dal verbale di consegna di cui all’art. 46 del presente C.S.A., un piccolo laboratorio anche non accreditato, dotato delle apparecchiature minime necessarie ad eseguire le analisi chimiche e biologiche funzionali all’attività di conduzione dei depuratori ed altri eventuali parametri per i quali non è richiesto l’accreditamento ai sensi dell’art. 68 del presente C.S.A. (p.es. monitoraggio dei corsi d’acqua, se offerto in sede di gara dall’I.C., e test respirometrici); tutte le analisi disposte anche presso tale laboratorio dovranno essere espletate da personale tecnico abilitato; il piccolo laboratorio potrà essere realizzato anche presso un depuratore in presenza di idoneo locale, con oneri di predisposizione e di sicurezza tutti a carico dell’I.C.; resta fermo l’obbligo per l’I.C. di eseguire le analisi previste dall’art. 68 del presente C.S.A. presso un proprio laboratorio accreditato per tutti i parametri di cui ai punti B-C-D (ad esclusione del parametro “test respirometrico”) da ACCREDIA (Ente Unico nazionale di accreditamento designato in applicazione del Regolamento europeo 765/2008), come disciplinato allo stesso art. 68; l’I.C. è tenuta a eseguire campagne di confronto con il laboratorio dell’E.A. quando da questo richieste.
(Comma IX) L’I.C. dovrà inoltre predisporre presso la propria sede operativa o remotamente su dispositivi portatili (notebook, pc palmari, etc) quanto necessario al collegamento internet con la banca dati del sistema di telecontrollo e dei software messi a disposizione da parte dell’E.A., secondo le esigenze dettate dai servizi da fornire/utilizzare:
- le attrezzature quali computer (sia fissi che portatili), modem, hub, etc. necessarie per le connessioni internet con la banca dati del sistema di telecontrollo;
- la sottoscrizione di abbonamento per connessione tramite provider internet (per connessione fissa/mobile).
(Comma X) L’I.C. dovra’ inoltre essere dotata di un numero idoneo di postazioni con installato il software idoneo alla supervisione dei sistemi di telecontrollo remoti (SPC), tramite modem per connessioni di tipo PSTN, ISDN, GSM.
(Comma XI) L’I.C. dovrà predisporre sul territorio della Provincia di Trento un laboratorio di informatica con le caratteristiche previste e negli ambienti individuati dall’art. 69 al punto 7 del presente C.S.A.
(Comma XII) Il software relativo al sistema di telecontrollo in uso sugli impianti, resta di proprietà della Provincia Autonoma di Trento; l’utilizzo del sistema, da parte dell’I.C., su impianti diversi da quelli di proprietà dell’E.A. è severamente vietato.
(Comma XIII) L’acquisto dei pezzi di ricambio necessari per lo svolgimento del servizio previa autorizzazione dell’E.A.; l’E.A. riconoscerà all’I.C. il rimborso delle spese sostenute con la maggiorazione del 12% (dodici percento) per spese generali.
(Comma XIV) Nel caso in cui l’I.C. provveda all’acquisizione dei pezzi di ricambio di cui al comma precedente senza autorizzazione dell’E.A. o ad un prezzo maggiore di quello autorizzato dall’E.A. il rimborso avverrà comunque al prezzo indicato dall’E.A..
(Comma XV) Per quanto attiene l’adempimento previsto al comma II punto 5 del presente articolo, relativamente alla fornitura di gasolio da riscaldamento e/o da autotrazione, al momento della consegna delle opere, per l’inizio della gestione, sarà indicato nell’apposito verbale di consegna il quantitativo complessivo di gasolio in giacenza nei serbatoi del Bacino; uguale quantitativo dovrà risultare al termine del rapporto contrattuale; a tal fine l’E.A. e l’I.C. si incontreranno per disporre eventuali rabbocchi o prelievi di carburante.
(Comma XVI) L’I.C. è tenuta ad applicare i servizi e le funzionalità rese disponibili dal Sistema di Telecontrollo.
ART. 4 RESPONSABILITÀ
(Comma I) L’I.C. è direttamente responsabile dell'espletamento del servizio di gestione dell'impianto di depurazione, di eventuali collettori principali di adduzione, delle eventuali stazioni di sollevamento, del pretrattamento della frazione organica dei R.S.U. (presso il depuratore di Rovereto), dei pretrattamenti di percolato, delle eventuali vasche imhoff, degli strumenti di misura della portata sui collettori fognari, delle eventuali stazioni di pompaggio per l’ossigenazione dei laghi, ed ogni altra opera annessa nei limiti stabiliti dal relativo contratto di appalto e quindi in particolare:
a. dei risultati di tale servizio, nella misura in cui ne ha assunto l'impegno in rapporto alle finalità perseguite dall’E.A., con particolare riguardo al rispetto dei limiti allo scarico delle acque depurate e al rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera; l’I.C. tiene in ogni caso indenne l’E.A. da ogni richiesta di danni o sanzioni ammnistrative e/o di qualsiasi altra natura, derivanti da cattivo funzionamento degli impianti in gestione;
b. degli eventuali furti, atti vandalici o incendi arrecati a strutture e beni appartenenti all'E.A;
c. degli eventuali danni arrecati a strutture e beni appartenenti all'E.A o a danni arrecati a terzi, a beni o animali di terzi, causati anche da animali o insetti per mancata o insufficiente derattizzazione o disinfestazione da parte dell’I.C.;
d. degli eventuali danni arrecati all'ambiente per malfunzionamenti, perdite, sversamenti o altri fatti accidentali o sistematici;
e. dei dati trasmessi all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, in applicazione del D.Leg.vo 152/2006 e s.m.;
f. della corretta compilazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti e della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD);
g. della corretta accettazione dei rifiuti sugli impianti di depurazione all’uopo autorizzati, in osservanza alle limitazioni imposte dall’autorizzazione allo scarico.
(Comma II) L’I.C. si obbliga a risarcire gli eventuali danni di cui al comma I del presente articolo.
(Comma III) L’I.C. si obbliga inoltre a rispondere direttamente a qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni causati dall'espletamento del servizio, che pervenga all’E.A. da parte di terzi; sono quindi a carico dell'I.C. la cura e le spese per evitare i danni di cui sopra, così come pure a suo completo carico è il risarcimento degli stessi.
(Comma IV) Per effetto di quanto disposto dal presente C.S.A., l’E.A. trasmetterà all'I.C. le eventuali richieste di risarcimento, pervenute da parte di terzi in relazione ad eventuali danni causati in ordine all'espletamento del servizio o di pagamento di sanzioni amministrative.
(Comma V) L’I.C. provvederà, all'atto della ricezione della richiesta di risarcimento di cui al comma precedente, con apposita dichiarazione, a sollevare l’E.A. da ogni responsabilità; qualora non si provvedesse verrà sospeso ogni pagamento fino alla definizione della controversia.
(Comma VI) L’I.C. dovrà adottare a sua cura e spese tutte le cautele, porre rimedi, proporre all’E.A. eventuali modifiche perché tutto il complesso impiantistico sia in norma con l'ex-ENPI, ISPETTORATO LAVORO, INAIL, AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, leggi vigenti in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, Uffici INAIL di competenza ex I.S.P.E.S.L., ecc..
(Comma VII) L’I.C. provvederà a segnalare tempestivamente all’E.A. le eventuali condizioni strutturali o gestionali che richiedano miglioramenti in ambito di sicurezza dei luoghi di lavoro.
(Comma VIII) Gli oneri derivanti dagli eventuali interventi in tale senso, che comportino modifiche impiantistiche di natura permanente, saranno a carico dell’E.A., ad esclusione di quanto previsto all’art. 10, comma II, punto 20 del presente C.S.A..
(Comma IX) L’I.C. dovrà adottare a sua cura e spese tutti gli adempimenti richiesti dal DPR n°43/2012 “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra” e s.m. ; l'I.C. riveste la funzione di OPERATORE e dovrà effettuare la dichiarazione all'ISPRA.
(Comma X) L’I.C. è identificata come responsabile dell’impianto termico (caldaie termiche, pompe di calore,…) ai sensi del D.Lgs. 92/05 e D.P.R. n° 74/2013 e s.s. m.m..
(Comma XI) L’I.C. dovrà acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento dei servizi richiesti dal presente C.S.A. in base alla normativa in vigore alla stipula del presente contratto o sopravvenuta nel corso di svolgimento dello stesso, comprese eventuali iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; l’I.C., o le eventuali ditte subappaltatrici, dovranno essere in possesso dell’abilitazione per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) del D.M. 37 d.d. 22 gennaio 2008 ed eventualmente per le altre fattispecie previste dal medesimo D.M. in relazione al tipo di intervento eseguito.
(Comma XII) L’I.C. è obbligata a sottoscrivere apposite assicurazioni, così come descritte al successivo art. 28.
(Comma XIII) Per l’espletamento il servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento l’I.C. deve organizzare il proprio lavoro in piena autonomia in modo da garantire il rispetto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, del relativo Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Sorveglianza e Controllo;
(Comma XIV) L’I.C. dovrà garantire il rispetto nello svolgimento delle proprie attività delle norme vigenti relative all’ambiente, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla salute pubblica.
(Comma XV) L’I.C. dovrà impiegare esclusivamente personale appositamente formato per operare nei luoghi oggetto dell’appalto, con particolare attenzione a quanto riguarda l’accesso a luoghi confinati e a siti con presenza di gas potenzialmente infiammabili e/o tossici per la salute umana.
(Comma XVI) L’I.C. è direttamente responsabile di tutti i danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto da mezzi, attrezzature (anche se di proprietà dell’ E.A., qualora utilizzate nel servizio) o dal personale impiegato nell’espletamento del servizio e si obbliga a ritenere indenne l’ E.A. da qualsiasi azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza della gestione ed esecuzione dei servizi in appalto.
(Comma XVII) Resta esclusa qualsiasi responsabilità solidale dell’ E.A. per danni causati dall’I.C. nel corso del servizio.
(Comma XVIII) Visto l’articolo 102 quinquies del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (dPGP 26 gennaio 1987, 1-41/Leg) l’I.C. si farà carico dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dei depuratori di Rovereto e di Lavis, attivando entro 15 giorni dall’affidamento del Servizio la procedura di voltura delle autorizzazioni in essere. L’I.C. potrà avvalersi di specifica delega di funzioni in campo ambientale per gli aspetti di responsabilità connesse alla titolarità dell’AIA. La ritardata attivazione della procedura di voltura si considera “grave inadempienza”
(Comma XIX) L’I.C. potrà procedere a richiedere eventuali modifiche/integrazioni dell’Autorizzazione integrata ambientale, concordandone preventivamente i termini con l’ E.A. proprietaria del sito.
ART. 5
ONERI A CARICO DELL’ E.A.
(Comma I) Sono a carico dell'E.A. gli oneri relativi a:
(Comma II) la spesa di energia elettrica per il funzionamento del macchinario e delle attrezzature dell'impianto e per l’illuminazione; rimangono comunque oneri a carico dell’I.C. l’energia elettrica a servizio delle pompe di calore utilizzate a fini di riscaldamento;
(Comma III) la spesa per il gas metano per gli impianti di essiccamento termico dei fanghi e per i depuratori di Trento Nord e Rovereto; l’E.A. si riserva la facoltà di porre a carico dell’I.C. che gestisce il Bacino comprendente gli impianti di essiccamento termico, la stipulazione diretta del contratto di fornitura del gas metano, il cui costo verrà rimborsato dall’E.A. all’I.C., dietro presentazione delle relative bollette, in occasione della liquidazione della rata bimestrale relativa al periodo corrispondente;
(Comma IV) l'eventuale spesa per consumi di acqua potabile;
(Comma V) Le eventuali spese per la fornitura di ossigeno puro e relative attrezzature di stoccaggio, evaporazione e dissoluzione, che saranno rimborsate dall’E.A. all’I.C.;
(Comma VI) La spesa per gli eventuali interventi strutturali, per gli adeguamenti tecnologici degli impianti e per il miglioramento della sicurezza degli stessi, così come disciplinato all’art. 67 punto 2 del presente C.S.A.;
(Comma VII) La spesa per lo smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione, del grigliato e delle sabbie in discarica controllata o presso altri centri di trattamento, nonché la spesa per il trasporto e lo smaltimento di eventuali morchie o altre sostanze oggetto di ingressi “anomali”; fanno eccezione i fanghi, il digestato e tutti gli altri rifiuti prodotti dai depuratori di Lavis e di Rovereto , il cui smaltimento è onere dell’I.C.
(Comma VIII) I pezzi di ricambio delle apparecchiature costituenti la dotazione dell’impianto di importo superiore a Euro 100 (cento Euro) al netto dell’I.V.A. cadauno, oppure di importo superiore a Euro 200 (duecento Euro) al netto dell’I.V.A. relativamente alla somma del costo dei singoli pezzi necessari alla revisione di una macchina completa;
(Comma IX) Gli oneri conseguenti a prestazioni di manutenzione straordinaria a guasto eseguite in qualunque orario nei giorni non lavorativi e quelle eseguite nei giorni lavorativi nelle fasce orarie comprese tra le ore 0.00 e le ore 6.00 e tra le ore 21.00 e le ore 24.00; tali prestazioni dovranno essere giustificate da obiettive ragioni di urgenza; per giorni lavorativi si intendono quelli definiti al successivo art. 54;
(Comma X) Le spese telefoniche ad esclusione del traffico (scatti ed eventuali servizi richiesti dall’I.C.) relative alla linea in dotazione all’impianto, nonché il canone intero relativo alla linea telefonica dell’impianto dedicata al telecontrollo;
(Comma XI) le spese relative alla fornitura di materiali e mezzi d'opera nonché ai noli necessari alle operazioni correlate con interventi di manutenzione straordinaria, ad eccezione di quanto previsto all’art. 3, comma II, punto 11 del presente C.S.A.;
(Comma XII) La fornitura di un libro giornale per ogni impianto;
(Comma XIII) La fornitura dei libretti di manutenzione delle apparecchiature, ove richiesti dall’I.C. in base a quanto disposto all’art. 59 del presente C.S.A.;
(Comma XIV) La fornitura dei cartellini marcatempo o tessere magnetiche; i cartellini marcatempo da distribuire mensilmente sui vari impianti si potranno ritirare dopo il giorno 20 di ogni mese presso la segreteria dell’Ufficio Gestione dell’E.A.; L’eventuale sostituzione di tessere magnetiche danneggiate per incuria, o smarrite, sarà effettuata a titolo oneroso con emissione di fattura a carico dell’I.C.;
(Comma XV) Eventuali prodotti chimici per la deodorizzazione dell’aria, qualora l’E.A. decida autonomamente di effettuare prove/sperimentazioni;
(Comma XVI) Le riparazioni di macchinari presso il Magazzino, qualora il guasto non sia imputabile ad incuria o mancata manutenzione da parte dell’I.C.; rimangono comunque oneri dell’I.C. il trasporto fino al Magazzino e viceversa e tutte le operazioni di smontaggio ed installazione;
(Comma XVII) La fornitura di nuove macchine in sostituzione o la revisione globale a fine vita tecnica; rimangono comunque oneri dell’I.C. il trasporto fino al Magazzino e viceversa e tutte le operazioni di smontaggio ed installazione;
(Comma XVIII) Le pulizie con autospurgo dei collettori fognari, ad esclusione di quelle trimestrali previste per i punti di misura della portata (vedi art. 65 del presente C.S.A.);
(Comma XIX) L’eventuale spesa per la fornitura di prodotti enzimatici introdotti nel ciclo depurativo per migliorare le rese del processo o per la riduzione della produzione di fanghi (su iniziativa dell’E.A.).
(Comma XX) Nelle cabine MT/BT e negli impianti attivi (ove vi siano impianti produzione di energia elettrica) la verifica degli SPG e SPI mediante cassetta prova relè.
ART. 6
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI
(Comma I) Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;
c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
g. la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
h. le norme del codice civile;
i. il Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE recante “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
j. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
k. T.U.L.P.: Decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41Legisl. “Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”;
l. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
m. le norme del codice civile;
n. il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987 n. 1-41 leg.;
o. il piano Provinciale di Risanamento delle acque approvato con deliberazione Giunta Provinciale n.1230 dd. 15 giugno 2012 - 4° aggiornamento
(Comma II) Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli art. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente C.S.A., si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
(Comma III) Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
ART. 7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
(Comma I) Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a. il C.S.A. (parte amministrativa e parte tecnica);
b. l'offerta economica dell’I.C. (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell’operatore economico);
c. l’offerta tecnica dell’I.C..
d. “Allegato A” - D.G.P. n. 2508 d.d. 29-12-2016 e Disciplinare” contenente le prescrizioni per il conferimento e trattamento presso gli impianti di depurazione di proprietà della Provincia Autonoma di Trento dei reflui di cui all’art.95 comma 5 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (testo in vigore al momento dell’appalto);
e. “Allegato B – Schema di convenzione”;
f. “Allegato C - D.G.P. n. 921 d.d. 31-05-2016e Disciplinare” per il conferimento della frazione organica (forsu derivante dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani presso l'impianto di trattamento della F.O.R.S.U. in loc. Navicello nel Comune di Rovereto e determinazione delle relative tariffe.);
g. “Metodo di calcolo per il corrispettivo a favore dell’impresa contraente”;
h. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.)”;
i. “Listino prezzi integrativo”;
j. “Stima dei costi della sicurezza” del lavoro connessi all’appalto.
k. “Schede tecniche impianti e collettori bacino centrale”;
l. “Schede tecniche impianti e collettori bacino occidentale”;
m. “Schede tecniche impianti e collettori bacino orientale”;
n. “Cartografia dei bacini e delle zone”;
(Comma II) Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 8
DURATA DEL CONTRATTO
(Comma I) Il servizio avrà inizio, dopo la stipulazione del contratto, dalla data del verbale di consegna e avrà durata di due anni dalla data di consegna, salva la possibilità di recesso anticipato da parte dell’E.A. qualora dovessero essere nel frattempo perfezionate altre modalità di affidamento del medesimo servizio, o per le ragioni di cui all’art. 38 del presente C.S.A. .
(Comma II) Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’ E.A. ha facoltà di ordinare all’I.C. l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione del contratto stesso, con apposita comunicazione da far pervenire all’I.C. stessa tramite PEC.
(Comma III) Per quegli impianti non ancora in funzione alla data di consegna del Bacino, il relativo contratto avrà decorrenza dal giorno di attivazione e sarà allineato alla scadenza del contratto del Bacino di appartenenza.
(Comma IV) L’eventuale recesso anticipato da parte dell’E.A., dovrà essere comunicato all’I.C. con almeno sei mesi di anticipo, salvo quanto previsto al successivo art. 38 del presente C.S.A..
(Comma V) Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile dell’E.A., il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 24 mesi alle stesse condizioni economiche e tecniche offerte dall’appaltatore; in alternativa l’E.A. potrà eventualmente procedere con una proroga del contratto per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’E.A..
ART. 9
IMPORTO DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
(Comma I) Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente C.S.A., si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
(Comma II) S’intendono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri e le spese incorse dall’I.C. per l’allestimento, il mantenimento e lo sgombero delle attività ed ogni altro onere e/o spesa comunque derivante dall’esecuzione del contratto.
(Comma III) I prezzi indicati sono fissi ed invariabili, salvo le modalità di aggiornamento annuale del solo listino prezzi integrativo, previsto al successivo comma IV; i prezzi devono intendersi comprensivi delle forniture di materiali, attrezzature, mezzi d’opera, noli, opere provvisionali e manodopera nonché di ogni accorgimento tecnico e/o manufatto necessario per la migliore prestazione dei servizi in conformità ai Documenti Contrattuali.
(Comma IV) I prezzi relativi al nolo di mezzi e attrezzature sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti (muniti di dotazione personale antinfortunistica), di carburante e tutto quanto necessario per l'esercizio, la manutenzione, quote di ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio, ecc.. Il corrispettivo per l’esecuzione del servizio deriva dal prodotto del numero delle operazioni eseguite per il prezzo unitario delle corrispondenti lavorazioni. Tutte le spese e gli oneri necessari, nessuno escluso, per la corretta e completa esecuzione dei servizi previsti dal presente C.S.A., si intendono già compresi e compensati nei prezzi unitari relativi ai vari interventi.
(Comma V) I prezzi offerti saranno vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali Varianti, in riduzione o in aumento dell’entità dei Servizi commissionati in corso d’opera.
(Comma VI) In considerazione della natura del Contratto, l’I.C. riconosce che il Corrispettivo potrà variare, in aumento o diminuzione, in base alla entità ed alla tipologia di Servizi effettivamente prestati. L’I.C. rinuncia sin d’ora ad ogni pretesa di risarcimento o indennizzo nel caso in cui l’entità dei Servizi effettivamente prestati sia inferiore a quella preventivata e, di conseguenza, il Corrispettivo venga pagato in misura ridotta. I quantitativi di rifiuti indicati nel “QUADRO ECONOMICO” non rappresentano quantità minime che l’ E.A. si ritiene obbligata a garantire, e potranno cambiare senza che l’I.C. possa avanzare alcuna pretesa o rimborso.
(Comma VII) Gli oneri di sicurezza propri dell’I.C. e/o dei Subcontraenti quali datori di lavoro rimangono a loro rispettivo carico e dovranno essere considerati nell’elaborazione dei rispettivi DVR.
(Comma VIII) Tutte le spese relative al presente contratto (carte bollate, marche da bollo, imposte di registro e qualsiasi altra spesa fiscale anche susseguente, I.V.A. esclusa) sono a carico dell'I.C.; così pure le spese per eventuali atti aggiuntivi che dovessero rendersi necessari (ad esempio in occasione di affidamento di ulteriori impianti appartenenti allo stesso Bacino).
(Comma IX) L’imposta di bollo e l’imposta di registro conseguenti al ricevimento del processo verbale di gara ed alla stipulazione del contratto sono a carico dell’I.C. mentre l’I.V.A. sul corrispettivo è a carico dell’E.A..
(Comma X) Le modalità per la stima del corrispettivo a favore dell’I.C. annuo del singolo Bacino sono indicate all’art. 40 della Parte Seconda (tecnica) del presente C.S.A.
ART. 10
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(Comma I) Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto.
(Comma II) Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’I.C.
ART. 11
AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(Comma I) L’I.C. è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’ E.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’I.C. non adempia, l’ E.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
(Comma II) Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’I.C.. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’I.C..
ART. 12
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(Comma I) Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 13
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ
(Comma I) Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
(Comma II) Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’I.C., se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’ E.A..
(Comma III) Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
ART. 14
ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO
(Comma I) Se nel corso del periodo di validità del contratto, all’interno del Bacino saranno attivati nuovi impianti di proprietà dell’E.A., oltre a quelli previsti all’art. 70 del presente C.S.A., gli stessi si intendono aggiudicati all’I.C. del Bacino, con un’estensione del contratto mediante apposito atto aggiuntivo, applicando il ribasso con il quale l’I.C. si è aggiudicata il servizio di gestione del Bacino stesso, alla stima redatta per tali impianti dal Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti, ottenuta con il criterio riportato all’art. 40 del presente C.S.A., senza l’applicazione della quota relativa alla reperibilità (ft), del compenso per la messa a disposizione delle attrezzature per il telecontrollo (Θ), della quota relativa al personale laureato, referente informatico e manutentori (X); relativamente alla quota di ammortamento (Π); per la quota relativa ai carburanti, sarà effettuata apposita stima dei consumi e dei costi da parte del Direttore dell’Ufficio Gestione; l’attribuzione della classe di appartenenza del nuovo impianto – se trattasi di depuratore – sarà fatta dall’E.A. considerando quali parametri di valutazione la potenzialità di progetto, il carico reale addotto, il numero di macchine installate, eventuali particolarità gestionali. L’E.A. si riserva inoltre la facoltà di introdurre per i nuovi impianti, o per impianti in esercizio oggetto di adeguamento tecnologico, la disciplina speciale prevista al punto 5 dell’art. 54 del presente C.S.A. e di calcolare il compenso spettante all’I.C. sulla base di tale disciplina; nel caso di impianti in esercizio l’eventuale riduzione delle prestazioni di personale verranno attribuite ad altre attività gestionali del ciclo dell’acqua.
(Comma II) Gli impianti costituenti i singoli Bacini, ai fini dell’appalto, sono riportati all’art. 70 del presente C.S.A. (farà fede comunque l’elenco stilato al momento della consegna delle opere per l’inizio del servizio).
(Comma III) L'appalto potrà altresì essere esteso, con la stipula di appositi atti aggiuntivi, alle condizioni di cui al comma I del presente articolo, anche ad altri impianti già costruiti da singoli Comuni o Consorzi, nel caso che detti Enti dovessero far in tale senso domanda in base all'art. 44, comma II, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.).
(Comma IV) L’I.C. dovrà provvedere alla gestione delle opere previste dal I e III comma del presente articolo, alle condizioni sopra esposte, qualora l’E.A. ne segnali la necessità.
(Comma V) Qualora l’I.C. si rifiuti di provvedere alla gestione dei nuovi impianti di cui al comma I del presente articolo, l’E.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d’appalto del servizio di gestione dell’intero Bacino senza che per questo l’I.C. possa avanzare pretese di sorta. L’E.A. si riserva la facoltà di agire per ottenere il risarcimento dei danni e per la rifusione delle spese derivanti dalla risoluzione.
(Comma VI) Per l’ulteriore disciplina delle estensioni del contratto di cui al comma III del presente articolo si rimanda all’art. 14 del presente C.S.A..
(Comma VII) Nel caso di attivazione urgente di nuove opere, oltre a quelle già consegnate in gestione, nelle more della stipula degli appositi atti aggiuntivi al contratto principale, potrà essere redatto un atto per scambio di corrispondenza, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale, in modo da accelerare i tempi di attivazione delle nuove opere e consentire il pagamento delle prestazioni all’I.C.
(Comma VIII) Qualora degli impianti elencati all’art. 70 del presente C.S.A., venissero dismessi prima della data di consegna del Bacino, o durante il periodo di validità del contratto, il relativo importo valutato con il criterio esposto all’art. 40 del presente C.S.A., con applicazione della quota relativa ai carburanti stimata dal Direttore dell’Ufficio Gestione e senza l’applicazione delle seguenti quote: reperibilità (ft), attrezzature per il telecontrollo (Θ), personale laureato, referente informatico e manutentori (X), sarà dedotto dal contratto stesso al netto del ribasso offerto in gara dall’I.C. per il Bacino, senza che l’I.C. abbia diritto ad indennizzo alcuno, fatte salve le eventuali quote residue di ammortamento del campionatore automatico e della pulivapor. In caso di corresponsione da parte dell’E.A. all’I.C. di tali quote residue le relative attrezzature rimarranno di proprietà dell’E.A.
(Comma IX) Nell’eventualità di cui al comma precedente saranno inoltre corrisposte all’I.C. le eventuali quote residue di ammortamento degli investimenti realizzati dall’I.C. in applicazione all’offerta presentata in sede di gara, come stabilite dall’E.A.
(Comma X) Il presente appalto potrà venire esteso inoltre a servizi analoghi o comunque rientranti nella filiera del trattamento delle acque reflue e/o del trattamento o smaltimento dei rifiuti prodotti dal ciclo di depurazione biologica o dal ciclo di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, alle condizioni e nei limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m..
ART. 15
MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO
(Comma I) L’ E.A. provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’I.C. ogni bimestre fatto salvo quanto previsto all’art. 19, comma III, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
(Comma II) Nel caso in cui il servizio sia stato consegnato nelle more della stipula del contratto, i pagamenti potranno avvenire solo dopo la stipula del contratto stesso, senza che per ciò l’impresa possa reclamare interessi o indennizzi di sorta.
(Comma III) In qualunque momento abbia inizio l’attività di gestione, alla corresponsione del corrispettivo spettante all’I.C. per l'espletamento della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, l’ E.A. provvederà tramite rate di pagamento posticipate relative ai bimestri gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre, novembre-dicembre o frazioni degli stessi, previa presentazione da parte dell’I.C. della relazione bimestrale di cui all'art. 61 redatta secondo il modello predisposto dall'E.A., e dello schema di manutenzione programmata; al termine di ciascun bimestre l’I.C. potrà emettere fattura per l’importo pari allo 80 % (ottantapercento) della rata bimestrale spettante; tale fattura sarà messa a pagamento da parte dell’ E.A. entro 30 giorni dal ricevimento.
(Comma IV) Il funzionario addetto dell’ E.A. compirà i necessari accertamenti, prima della liquidazione del saldo del restante 20% della rata di pagamento, per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali, l'effettuazione della manutenzione programmata, l’effettuazione delle analisi chimico-fisiche, la regolare compilazione da parte dell’I.C. di una relazione bimestrale descrittiva dell’operato svolto e delle manutenzioni/riparazioni eseguite. Le verifiche effettuate ed il loro esito saranno attestate con apposita relazione redatta dal Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti .
(Comma V) L'accertamento avverrà entro e non oltre i 30 giorni dalla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta. Ad avvenuto accertamento l’E.A. emetterà apposito certificato di regolare esecuzione e comunicherà all’ I.C. gli importi corrispondenti alla rata bimestrale e quindi dell’importo a saldo ancora da fatturare; la fattura a saldo sarà emessa contestualmente con l’emissione della fattura in acconto (80%) del bimestre immediatamente successivo e sarà posta in pagamento con la stessa tempistica della fattura di acconto.
(Comma VI) Le eventuali detrazioni, penalità, ritenute, verranno applicate di norma al saldo della rata bimestrale (20 % del totale rata); se quest’ultimo non dovesse risultare sufficientemente capiente per tutte le detrazioni, penalità e ritenute, la differenza verrà applicata alla rata bimestrale successiva
(Comma VII) I pagamenti sono disposti previa trasmissione di pre-fatturazione e previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente C.S.A..
(Comma VIII) Alla pre-fattura bimestrale dovranno essere allegate le fotocopie delle quarte copie dei formulari di trasporto dei fanghi essiccati, corredate dei cedolini di pesata presso l’impianto di destino e debitamente sottoscritte dal destinatario.
(Comma IX) La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’I.C..
(Comma X) L’ E.A. provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
(Comma XI) In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'I.C. o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l’ E.A. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
(Comma XII) In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/21016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere fatturata solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’ E.A. del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
(Comma XIII) In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 7, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'I.C., a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’ E.A. paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'I.C. ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
(Comma XIV) Qualora, per qualsiasi motivo, nella gestione dell'impianto si rendesse opportuno l'intervento di personale dell’ E.A. in sostituzione a quello dell’I.C., dalla rata a saldo sarà praticata una corrispondente trattenuta, che sarà calcolata in base alle vigenti tariffe relative al costo dei materiali ed al costo della manodopera previsto dall’Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento in vigore nel periodo di esecuzione dei lavori, fatta salva l’applicazione delle penali previste dal presente C.S.A..
(Comma XV) Inoltre, nel caso in cui l'impianto fosse dotato di apparecchio telefonico di proprietà dell'E.A., a fine anno (contrattuale) l’E.A. emetterà una fattura all’I.C. pari alla somma degli importi delle relative bollette dell'anno in corso, secondo i criteri indicati all’art. 3, comma II, punto 28 del presente C.S.A..
(Comma XVI) Per il corrispettivo dovuto dall'I.C. all’E.A. per il trattamento di depurazione dei rifiuti, ad ogni bimestre l’E.A. emetterà una fattura all’I.C. di importo pari alla parte relativa al costo di ammortamento per l'uso dell'impianto e di impegno del personale. Tali importi risulteranno da apposito conteggio allegato alla relazione bimestrale e verranno determinati secondo quanto previsto nell’apposito disciplinare e secondo le tariffe in vigore, approvate dalla Giunta Provinciale; l’E.A. si riserva la facoltà di compensare eventuali crediti derivanti dal mancato pagamento da parte dell’I.C. delle fatture dell’E.A. relative al trattamento dei rifiuti, in occasione della prima rata bimestrale utile, senza che l’I.C. possa eccepire riserva alcuna; per quanto riguarda il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e altri rifiuti da inviare alla valorizzazione energetica, alla relativa fatturazione ai conferitori provvederà direttamente l’E.A.
(Comma XVII) I compensi relativi agli interventi extra di cui agli artt. 3 e 67 sono disposti previa trasmissione di pre-fatturazione e previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente C.S.A.. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’I.C. che emetterà apposita fattura, separata da quella relativa alla rata bimestrale. L’E.A. provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Altresì anche gli acquisti dei pezzi di ricambi di cui all’art. 73 sono rimborsati previa trasmissione di pre-fatturazione e previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente C.S.A.. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’I.C., che emetterà apposita fattura, separata da quella relativa alla rata bimestrale, con cadenza bimestrale e/o al raggiungimento, cumulativo tra i vari acquisti, dell’importo di Euro 50.000,00. L’E.A. provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
(Comma XVIII) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente all’ E.A. mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; l’ E.A. procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’I.C. al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l’ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l’impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
(Comma XIX) Le modalità di pagamento esposte al comma 1 del presente articolo non sono applicabili all’ultimo bimestre contrattuale; la fattura relativa all’ultimo bimestre verrà posta in pagamento al compimento degli accertamenti disposti dall’ E.A. ai sensi del comma 2 del presente articolo.
(Comma XX) L’ E.A. procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'I.C. per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni.
(Comma XXI) In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l’ E.A. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’ E.A. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
(Comma XXII) Annualmente sarà liquidato il premio di gestione di cui all’art. 78 del presente C.S.A. se dovuto, sulla base dei dati di gestione annui.
ART. 16
CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(Comma I) L’ E.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’I.C., per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
(Comma II) I controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento del periodo di gestione, senza preavviso all’I.C., e potranno essere anche successivi alla scadenza del contratto per quanto riguarda la parte amministrativa.
(Comma III) In particolare, per quanto riguarda il controllo dell'efficienza operativa dell'impianto e dei singoli comparti l'E.A. si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento tutti i prelievi necessari dalla linea acque e dalla linea fanghi in presenza o in assenza di testimoni.
(Comma IV) Il personale dell’E.A. incaricato dei controlli, compilerà un verbale di prelievo, di cui una copia sarà consegnata ai dipendenti dell’I.C. eventualmente presenti, o sarà depositata sull’impianto.
(Comma V) Le relative analisi chimico-fisiche e/o biologiche verranno eseguite presso il Laboratorio Chimico Biologico del Servizio Gestione degli Impianti o presso il Settore Laboratorio e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e ad esse potrà presenziare un rappresentante dell’I.C..
(Comma VI) Qualora le analisi effettuate evidenzino il mancato rispetto dei limiti di legge (o limiti previsti dal contratto in caso di modifica legislativa meno restrittiva) o dei limiti minimi del secco dei fanghi disidratati meccanicamente, previsti per ogni singolo impianto all’art. 71 del presente C.S.A., verranno applicate le penalità previste all’articolo 29; è fatta salva la facoltà dell’I.C. di richiedere un ulteriore controllo in contraddittorio se il primo prelievo è stato effettuato in assenza di testimoni.
(Comma VII) In tal caso l’E.A. darà comunicazione all'I.C. e si procederà ad un nuovo campionamento in contraddittorio. Le analisi sul nuovo campionamento saranno effettuate presso il Laboratorio Chimico Biologico del Servizio Gestione degli Impianti, ovvero presso il Settore Laboratorio e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente; ad esse potrà presenziare un rappresentante dell'I.C..
(Comma VIII) Qualora anche queste ultime analisi evidenzino il mancato rispetto dei limiti imposti dalle leggi in vigore sulla qualità delle acque di scarico dei depuratori, o dei limiti minimi del secco dei fanghi disidratati meccanicamente, verrà confermata l’applicazione delle penalità sopra citate.
(Comma IX) Non si darà luogo all'applicazione della penalità nel caso in cui l'I.C. possa dimostrare, ad insindacabile giudizio dell'E.A. e con apposita relazione, che il mancato rispetto dei limiti è dovuto a cause indipendenti dalla gestione.
(Comma X) L'applicazione della penale di cui sopra non esonera l'I.C. dalle responsabilità civili e penali connesse al mancato rispetto dei limiti di legge.
(Comma XI) L’E.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche in merito alla qualità delle analisi chimiche/biologiche prodotte dai laboratori dell’I.C., confrontando uno o più campioni all’uopo preparati dal laboratorio dell’ E.A. e fornito ai laboratori delle I.C.; il risultato di tale verifica sarà
noto solo al laboratorio dell’E.A. ed al laboratorio dell’I.C. interessato. I risultati di tale verifica potranno altresì essere divulgati a terzi con il preventivo consenso scritto dell’I.C. interessata.
(Comma XII) Il laboratorio dell’I.C. potrà anche esibire l’esito dei test interlaboratorio cui lo stesso autonomamente aderisce.
(Comma XIII) L’ E.A. evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’I.C. sarà chiamato a rispondere all’ E.A., nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
(Comma XIV) L’ E.A. si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
(Comma XV) L’ E.A. si riserva il diritto di verificare che le modalità di recupero dei fanghi ritirati siano conformi alle disposizioni normative vigenti;
(Comma XVI) L’ E.A. si riserva il diritto di verificare la regolarità delle modalità di pesatura da parte dell'I.C. e di indicare un’eventuale pesa alternativa.
ART. 17
FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’I.C.
(Comma I) Con riferimento alle vicende soggettive dell’I.C., di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, l’ E.A. prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
(Comma II) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente all’ E.A. mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; l’ E.A. procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’I.C. al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
(Comma III) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
ART. 18
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
(Comma I) É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
(Comma II) Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’ E.A. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
(Comma III) L’ E.A. non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’I.C. intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
(Comma IV) In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all’ E.A. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
(Comma V) Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all’ E.A., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’ E.A.. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l’ E.A. ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’ E.A..
ART. 19 SUBAPPALTO
(Comma I) In caso di subbappalto il fango verrà comunque conferito dall’ E.A. all’impianto di recupero dichiarato in gara. I maggiori oneri di trasferimento all’impianto del subappaltatore saranno a totale carico dell’I.C..
(Comma II) L’I.C., al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
(Comma III) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, l’
E.A. procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’I.C., in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 15.
(Comma IV) L'elenco prodotto dall’I.C. prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall’ E.A. per i controlli di competenza.
(Comma V) Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’I.C. deve comunicare all’ E.A. le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L’ E.A. controlla i contratti stipulati dall'I.C. con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
(Comma VI) Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 5 e 6, l’I.C. deve comunicare all’ E.A. i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'I.C., alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
(Comma VII) In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
(Comma VIII) Data la particolarità del servizio, non potrà tuttavia essere subappaltata la conduzione degli impianti per una quota superiore al 30% (trenta percento) dell’importo di contratto relativo al singolo impianto.
(Comma IX) L’I.C di un Bacino, può essere anche subappaltatrice nei rimanenti lotti, in conformità a quanto disposto dal presente articolo.
(Comma X) Ai fini del presente appalto, considerata la complessità dei lavori da eseguire e la non prevedibilità di talune tipologie di interventi, non si considerano subappalto il ricorso ad altre imprese nei seguenti casi:
a. tutti gli interventi che l’I.C. deve porre in atto per ottemperare alle proposte tecniche dichiarate in sede di gara, che l’I.C. realizza in qualità di committente;
b. interventi di manutenzione straordinaria disciplinati dal successivo art. 67, di valore non superiore a 100.000 Euro, per l’esecuzione dei quali l’I.C. faccia ricorso ad imprese esterne, anche in considerazione di specifiche professionalità;
c. noli a freddo di mezzi d’opera;
d. forniture in opera con incidenza della manodopera inferiore al 50% dell’importo della lavorazione, ovvero qualora l’incidenza della manodopera sia superiore al 50% della lavorazione, forniture in opera di valore non superiore a 100.000 Euro.
(Comma XI) Nel caso di subappalto del servizio di trasporto dei rifiuti il subappaltatore dovrà possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs 152/2006 per la categoria 4; l’affidamento in subappalto sarà possibile nel limite massimo della classe di iscrizione del subappaltatore alla categoria 4 di detto Albo Nazionale;
(Comma XII) Nel caso di subappalto del servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dai depuratori di Rovereto e Lavis i subappaltatore dovrà possere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di recupero/smaltimento per i codici CER identificativi dei rifiuti da conferire; NON sarà considerato subappalto l’eventuale conferimento di rifiuti presso la discarica per rifiuti urbani di Trento, di proprietà dell’E.A.
ART. 20
TUTELA DEI LAVORATORI E CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE
(Comma I) L’I.C. e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti;
(Comma II) L’I.C. è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dall’accordo economico-normativo provinciale per la disciplina del rapporto di lavoro nel settore del trattamento delle acque reflue in Provincia di Trento e suoi allegati, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale addetto.
(Comma III) L’I.C. è impegnata all'osservanza delle norme e prescrizioni - con particolare attenzione a quelle relative all’occupazione - dell’accordo economico normativo provinciale per la disciplina del rapporto di lavoro nel settore del trattamento delle acque reflue in Provincia di Trento e delle norme del contratto collettivo di lavoro per l’industria metalmeccanica privata, alle quali tale accordo espressamente e convenzionalmente rinvia, nonché delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
(Comma IV) L’I.C. solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l’E.A. in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
(Comma V) Della regolarità dei versamenti relativi alle assicurazioni sociali l'I.C. è tenuto a dare prova tramite le certificazioni rilasciate dagli Enti ogni qualvolta l’E.A. lo richieda e comunque semestralmente, prima del pagamento relativo al bimestre immediatamente precedente.
(Comma VI) A garanzia degli obblighi di cui sopra sull'importo netto delle rate si opera una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento) e se l'I.C. trascura alcuni degli adempimenti prescritti vi provvede l' E.A. a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'I.C. stessa.
(Comma VII) In caso di accertata inottemperanza degli obblighi generali di cui sopra, l’E.A. comunica all’I.C. nonché agli Enti interessati l'inadempienza accertata e diffida l'I.C. a regolarizzare la propria posizione entro il termine di dieci giorni.
(Comma VIII) Qualora, dopo tale termine, l'I.C. risultasse ancora inadempiente, si procederà ad effettuare una trattenuta pari al 20% dell’ammontare della rata bimestrale, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo a scadenza del contratto.
(Comma IX) Il pagamento all'I.C. di tale corrispettivo non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro e gli Enti interessati non abbiano accertato che l’I.C. ha adempiuto agli obblighi di cui sopra o che la vertenza sia stata definita.
(Comma X) Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l'I.C. non può opporre eccezioni all’E.A. e non può vantare pretese al risarcimento dei danni.
ART. 21
ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELL’I.C.
(Comma I) L’I.C. si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
(Comma II) In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti ddi cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
(Comma III) L’I.C. s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente C.S.A..
(Comma IV) L’I.C. s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
(Comma V) L’I.C., nei momenti di effettivo svolgimento del servizio o di qualsiasi altra operazione ad esso connessa, si impegna a garantire la contemporanea presenza di almeno due operatori o personale addetto anche tecnico, fatto salvo quanto disposto all'art. 54 punto 1, comma IV.
(Comma VI) L’E.A. rimarrà comunque sollevato da ogni responsabilità per danni alle persone e cose che dovessero verificarsi per imperizia, incuria o negligenza del personale dell'I.C. o derivanti da inosservanza delle norme antinfortunistiche in vigore.
(Comma VII) L’I.C. può rivolgersi per ottenere informazioni rispettivamente:
a) al Servizio Lavoro della Provincia di Trento, per quanto attiene alle Leggi in materia di lavoro e previdenza sociale;
b) all’Azienda Provinciale per i servizi sanitari per ciò che concerne le Leggi relative alla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro ed all’antinfortunistica.
(Comma VIII) L’I.C., in applicazione alle disposizioni del D.Leg.vo 81/08, dovrà nominare il proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell’ambito del Bacino, individuato nell’organico del Bacino stesso.
(Comma IX) L’I.C. è tenuta a trasmettere all’E.A. entro 120 (centoventi) giorni dalla consegna delle opere in gestione, copia del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) di cui al D.Leg.vo 81/08, anche su supporto informatico e completo degli allegati; tale documento dovrà essere aggiornato a cura dell’I.C. ogni qualvolta vengano apportate modificazioni.
(Comma X) Come allegati al D.V.R. l’I.C. è tenuta alla redazione delle specifiche valutazioni di esposizione al rischio di agenti fisici (rumore, vibrazioni), rischio chimico e biologico, rischio atmosfere esplosive (ATEX), rischio scariche atmosferiche, rischio incendio ed a tutti i rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008, compresa l’identificazione dei luoghi soggetti al D.P.R. n°177 14 settembre 2011, elaborazione delle relative procedure di lavoro.
(Comma XI) Il Documento di Valutazione dei Rischi ed gli allegati dovranno essere aggiornati, a cura dell’I.C., nei casi previsti dalla legislazione; copia, anche in formato informatico e completo degli allegati, è da trasmettere all’E.A. entro 10 (dieci) giorni dalla sua redazione.
(Comma XII) L’I.C. è tenuta ad informare il proprio personale dipendente dei rischi connessi con l’ambiente di lavoro, in particolare del rischio biologico, e a fornire idonei strumenti di protezione sia individuali che collettivi.
(Comma XIII) L’I.C. è tenuta ad effettuare l’informazione ai sensi del DPR 177/11 nei confronti di tutti i lavoratori impiegati all’interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati e comunque a garantire la presenza di proprio personale formato durante l’accesso a tali luoghi da parte di soggetti terzi autorizzati dall’E.A. o da parte di personale dell’E.A..
(Comma XIV) L’I.C. è tenuta a supervisionare con proprio personale l’accesso a collettori in ambito stradale, e relativi punti di misura, da parte di soggetti terzi autorizzati dall’E.A. o da parte di personale dell’E.A. stesso, e dare assistenza per eventuali interventi su sede stradale anche secondo quanto definito dall’65 comma VII del presente C.S.A..
ART. 22
IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO
(Comma I) In applicazione dell’articolo 32 comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) l’I.C. è tenuta a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative dell’aggiudicatario ed avendo attenzione alle varie tipologie contrattuali.
(Comma II) In caso di aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato a soggetto diverso dall’attuale prestatore di servizi, il passaggio di personale dovrà avvenire in virtù di cessione del contratto individuale di lavoro con assicurazione della continuità giuridica e con la conseguente conservazione da parte del predetto personale, delle medesime discipline economiche normative e retributive anche per quanto attiene alla disciplina limitativa e sanzionatoria dei licenziamenti individuali e collettivi.
(Comma III) Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale del contratto, ove è recato l’elenco reso anonimo, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali, dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
(Comma IV) L’appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere all’ E.A., a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale impiegato in questo appalto, che risulti in forza 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale del contratto d’appalto.
ART. 23
CLAUSOLA SOCIALE LAVORATORI SVANTAGGIATI
(Comma I) In applicazione dell’articolo 32 comma 3 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), l’I.C. è tenuta a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che possono lavorare nella Provincia di Trento. Il numero minimo di persone svantaggiate da impiegare durante l'esecuzione del contratto, indicativamente, corrisponde al 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate. Queste unità lavorative di persone svantaggiate devono essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell’ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell’appalto.
(Comma II) Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste di cui all’art. 20 del presente C.S.A..
ART. 24
ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’I.C.
(Comma I) L’I.C. deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.
ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Comma I) In relazione all’appalto affidato, il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d’ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti al trattamento. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all’art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento medesimo. Il preposto al trattamento è il responsabile della struttura provinciale competente nel merito che in forza della propria competenza ha assunto il provvedimento a contrarre finalizzato all’affidamento dell’appalto. Ai sensi dell’art. 29 del regolamento, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
(Comma II) Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali comuni e potrà anche venire a conoscenza e trattare dati personali appartenenti a particolari categorie ovvero dati giudiziari, relativi ai servizi offerti all’ E.A. e agli utenti dell’ E.A. stessa o altri aventi diritto a causa del contratto d’appalto. Il trattamento di tali dati da parte dell’appaltatore può e deve avvenire esclusivamente in ragione dell’appalto affidato. Pertanto, con un apposito atto negoziale di nomina e conferimento delle relative istruzioni, l’appaltatore, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’art. 28 del regolamento, è nominato responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e/o nell’atto di nomina e conferimento delle relative istruzioni, nei limiti e per la durata dello stesso incarico. Tale nomina di responsabile è valida per tutta la durata del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento complessivo ed ultimativo dell’incarico (come ad esempio, a conclusione delle operazioni di verifica della conformità o della regolare esecuzione). La mancata accettazione della nomina a responsabile del trattamento diviene causa di risoluzione del contratto di appalto in base al quale sono sorti i presupposti dell’obbligo della nomina a responsabile del trattamento.
(Comma III) Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione del contratto in parola. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, il contratto stesso. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate, il trattamento avviene, ad esempio, relativamente a:
a. la raccolta dei dati personali e al loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dal contratto di appalto affidato, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;
b. le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;
c. la notifica di una violazione dei dati personali al titolare o al suo preposto, competente nel merito;
d. la pseudonimizzazione dei dati personali, qualora si riveli una operazione necessaria ai fini della tutela della riservatezza in ragione della specificità dell’appalto affidato (vedi, ad esempio, la necessità di trattare dati personali sensibili/supersensibili/giudiziari);
e. l'informazione fornita al pubblico e agli utenti interessati nel rispetto del regolamento, qualora previsto e necessario ai fini dell’esecuzione dell’appalto;
f. l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore, nel rispetto del regolamento, qualora risulti necessaria ai fini dell’appalto.
(Comma IV) L’appaltatore, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti.
(Comma V) Il responsabile del trattamento assume l’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti al contratto, soddisfi i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell’art. 28 del regolamento. Inoltre, con la stipula del contratto si prevede, in particolare, che l’appaltatore, in veste di responsabile del trattamento, si obblighi a:
g. trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all’Italia, o verso un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
h. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
i. adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento;
j. rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
k. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento;
l. assistere il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento, tenendo conto della natura del
trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del preposto al trattamento;
m. restituire al titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al titolare/responsabile interno dell’avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;
n. mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
o. informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.
(Comma VI) Ai sensi del paragrafo 10, dell’art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo regolamento, se un responsabile del trattamento, anche esterno, viola il regolamento stesso, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato un titolare del trattamento in questione.
(Comma VII) Il titolare e il responsabile del trattamento si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.
(Comma VIII) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del regolamento, si precisa che con separato atto l’Impresa aggiudicataria dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricata Responsabile del trattamento. In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico, comporterà la risoluzione del contratto eventualmente nel frattempo stipulato.
ART. 26 GARANZIA DEFINITIVA
(Comma I) Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
(Comma II) Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’I.C. deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ E.A..
(Comma III) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’I.C..
(Comma IV) Nel caso di integrazione del contratto, l’I.C. deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
(Comma V) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’I.C..
(Comma VI) Nel caso di integrazione del contratto, l’I.C. deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
(Comma VII) La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
a. la garanzia è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’I.C., nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
b. la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione (per gli appalti sotto soglia comunitaria);
c. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ E.A.;
d. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
e. che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all’Amministrazione appaltante;
f. che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento;
g. eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.
(Comma VIII) Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante.
(Comma IX) La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate e le seguenti clausole:
h. il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento;
i. condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.
ART. 27 LISTINO PREZZI
(Comma I) Per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 67 punto 2, l’Elenco Prezzi è quello ufficiale della Provincia Autonoma di Trento.
(Comma II) Saranno considerati i prezzi in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione.
(Comma III) Per le voci non comprese nel citato Elenco Prezzi si farà riferimento al listino integrativo allegato al presente C.S.A..
(Comma IV) Tale listino integrativo potrà essere aggiornato con voci aggiuntive, qualora nello svolgimento del contratto emergano nuove esigenze e qualora tali voci siano applicabili a successivi interventi (non saranno aggiornati i prezzi relativi ad interventi una-tantum non replicabili); in tal caso, per la nuova voce, verrà fissato un prezzo corrente di mercato; le integrazioni con nuove voci potranno essere fatte con semplice “verbale nuovi prezzi” sottoscritto dal Direttore dell’Ufficio Gestione, dal Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti e da persona delegata dell’I.C., senza necessità di stipula di atti aggiuntivi al contratto.
(Comma V) Il listino integrativo sarà aggiornato automaticamente dal Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti applicando convenzionalmente a tutte le singole voci, l’indice I.S.T.A.T. dei prezzi relativi alle famiglie di operai ed impiegati della Provincia di Trento.
(Comma VI) Per le prestazioni di cui all’art. 67, qualora ricorrano gli estremi per il pagamento all’I.C., saranno presi a riferimento i listini sopra menzionati, sui quali l’I.C. formulerà di volta in volta una propria offerta di ribasso, ovvero le prestazioni straordinarie eseguite dall’I.C. saranno ammesse a rimborso spese, secondo le modalità di cui all’art. 15 comma X.
(Comma VII) Nei prezzi riportati nell’Elenco Prezzi P.A.T. sono già ricompresi le spese generali (12%) e l’utile impresa (10%), mentre nel listino prezzi integrativo i prezzi sono esposti al netto di spese generali e di utile impresa.
(Comma VIII) Per lavorazioni di modesta entità, che comunque presentino dei costi per trasferta del personale e/o sopralluoghi, o che presentano dei costi particolari per la sicurezza degli operatori o per l’approntamento del cantiere, potrà essere concordata con l’E.A. una maggiorazione dei prezzi commisurata all’intervento da eseguire, che tenga conto di tali particolarità.
(Comma IX) Per gli oneri della sicurezza compresi nel compenso annuo di gestione si fa riferimento al documento specifico denominato “Stima dei costi di sicurezza del lavoro connessi all’appalto”, i cui costi sono definiti a corpo sulla base di un’analisi storica dei costi sostenuti per i vari impianti e non sono soggetti a ribasso.
ART. 28 OBBLIGHI ASSICURATIVI
(Comma I) L’I.C., in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva l’ E.A. da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell’ E.A., sia dell’I.C., sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto, assumendosi ogni responsabilità così come previsto all’art. 4 del presente C.S.A.;
(Comma II) L’I.C. sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
(Comma III) Sono a carico esclusivo dell’I.C. tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’I.C. stesso, di terzi o dell’ E.A., e danni ambientali;
(Comma IV) A tale scopo l'I.C. si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che l’ E.A. viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
(Comma V) In relazione a quanto sopra, l’I.C. si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (R.C.T./R.C.O.) con massimali adeguati al rischio e si obbliga a trasmettere all’amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
(Comma VI) In particolare l’I.C. dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. a copertura di tutti i Danni causati a terzi da dipendenti, ausiliari, Subcontraenti dell’I.C. durante la prestazione dei servizi. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il Committente nonché i rispettivi dipendenti e/o collaboratori e coloro che sono autorizzati ad accedere ai luoghi ove si svolge il servizio. La polizza dovrà operare anche in caso di colpa grave dell’assicurato e dovrà coprire almeno:
a. Danni a cose di terzi provocati da incendio di cose dell’assicurato ovvero dallo stesse detenute;
b. Danni a cose in relazione alle quali si prestano i Servizi;
c. Danni alle cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna ovvero in custodia a qualsiasi titolo;
d. Danni da interruzioni o sospensioni anche parziali dell’attività;
e. Danni ad edifici od opere contigue al Cantiere;
f. Danni da inquinamento accidentale;
g. Massimale: unico per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000 per ciascun sinistro.
(Comma VII) Ai fini assicurativi della copertura dei rischi la polizza deve prevedere che la richiesta per eventuali danni possa essere effettuata nei cinque anni successivi alla data di fine rapporto contrattuale.
(Comma VIII) L’ E.A. è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'I.C. durante l'esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
(Comma IX) Eventuali franchigie o scoperti non sono opponibili all’ E.A..
(Comma X) L’I.C. dovrà stipulare inoltre idonea polizza assicurativa R.C.O a copertura di tutti i Danni che il Committente dovesse essere tenuto a risarcire nei confronti di dipendenti, collaboratori, ausiliari e terzi presenti in Cantiere nonché verso i dipendenti e i prestatori di lavoro di Subcontraenti per gli infortuni dagli stessi sofferti nel corso della prestazione dei Servizi anche in conseguenza del comportamento colposo dell’I.C. ovvero dei propri dipendenti, collaboratori e ausiliari e dei quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il Committente ed ogni altro tecnico dallo stesso nominato, così come i dipendenti e/o i collaboratori e/o coloro che sono autorizzati ad accedere al Cantiere. Massimale: non inferiore ad Euro 3.000.000 per ciascun sinistro e ad Euro
2.000.000 per persona infortunata.
(Comma XI) A garanzia della corretta gestione degli impianti oggetto del presente contratto e a copertura di eventuali danni ambientali l’ I.C.. dovrà depositare contanti o titoli, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa con firme autenticate, sia del garantito che del garante, da notaio, per l’importo di almeno euro 5.000.000,00 (cinquemilioni). E’ ammessa, in alternativa alle modalità sopra esposte, la stipula di una assicurazione RC ambiente a favore della PAT a copertura di eventuali danni ambientali (ad es. inquinamenti) per un massimale di almeno Euro 5.000.000 (cinquemilioni) senza inserimenti di franchigie o sottolimiti.
(Comma XII) La validità della polizza dovrà decorrere dalla data di affidamento del servizio fino allo svincolo formalmente comunicato da parte dell’Appaltante, entro 6 mesi dalla avvenuta approvazione della contabilità finale.
(Comma XIII) Copia delle assicurazioni dovrà essere consegnata all’E.A. prima della stipula del contratto e/o dell’inizio del servizio, nonché essere integrata ad ogni scadenza o variazione nel corso dell’esecuzione del contratto, per essere depositata agli atti dell’ E.A..
(Comma XIV) L’I.C. dovrà sottoscrivere l’eventuale polizza fidejussoria di legge connessa alla titolarità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che sarà volturata ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del presente C.S.A..
(Comma XV) l'I.C. si impegna altresì a stipulare la Polizza RC Auto dei mezzi da utilizzare. Tale polizza deve prevedere anche la copertura per inquinamento derivante da sostanze trasportate, sia in itinere che durante le fasi di carico e scarico, con massimale non inferiore ad Euro 3.000.000.
ART. 29
PENALITA’ PER INADEMPIENZA
(Comma I) Salvo quanto disposto all’articolo 30, qualora vengano accertate dal personale addetto alla sorveglianza inadempienze da parte dell'I.C. agli obblighi derivanti dal Contratto d’appalto si applicano le penalità di seguito indicate mediante detrazione dagli importi relativi alle rate bimestrali, nel rispetto della normativa fiscale:
1. Impossibilità di procedere alla consegna degli impianti per la gestione per cause imputabili all'I.C.: in tal caso potrà essere applicata una penale giornaliera pari a 1.000,00 Euro (mille euro).
2. Prestazioni di lavoro inferiori al minimo contrattuale: qualora accertate, potrà dare luogo ad una detrazione per ciascuna ora in meno rispetto al minimo previsto, pari a 2,5 volte (due virgola cinque volte) il costo orario valutato in base alla tabella desunta dall’accordo economico-normativo provinciale” per la disciplina del rapporto di lavoro nel settore del trattamento delle acque reflue, redatta a cura dell’Associazione degli Industriali della provincia di Trento, in vigore a quel momento. Nel caso di sciopero del personale dell’I.C. la detrazione come sopra definita si applica se trattasi di azioni proclamate dalle associazioni sindacali dei lavoratori per la rivendicazione del mancato rispetto della norme contrattuali vigenti da parte dell’I.C. ; in tutti gli altri casi di sciopero del personale si procederà ad una detrazione pari a 1,5 (uno virgola cinque) volte il costo orario valutato come sopra descritto;
3. Mancata, ritardata o errata effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione e manutenzione programmata ai depuratori, alle stazioni di sollevamento, ai collettori, agli essiccatori, ai punti di misura della portata o ogni altra opera assegnata in gestione: per ogni inadempienza accertata potrà essere applicata una penalità determinata ad insindacabile giudizio dell’E.A. corrispondete al costo di un numero di ore di operaio specializzato, secondo la tabella citata al punto 2 del presente articolo, compreso fra 10 e 50 a seconda della gravità dell’inadempienza stessa e verrà inoltre addebitato il costo dell'operazione non effettuata oltre agli eventuali danni derivanti da tale mancanza, ad insindacabile giudizio dell’E.A., ai prezzi correnti di mercato;
4. Mancato o ritardato acquisto, o installazione di pezzi di ricambio necessari per le operazioni di cui al punto 3: per ogni inadempienza accertata potrà essere applicata una penalità determinata ad insindacabile giudizio della E.A., corrispondente al prezzo di mercato del pezzo di ricambio moltiplicato per un fattore fra 10 e 50 secondo la gravità dell’inadempienza stessa.
5. Mancata, incompleta errata o infedele effettuazione delle analisi: qualora venga accertata la mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione delle analisi chimiche-biologiche di controllo potrà essere applicata la penalità come determinata al precedente punto 3 e verrà inoltre addebitato il costo dell’analisi secondo le tariffe indicate nell’allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3132 di data 24 marzo 1995 e successivi aggiornamenti.
6. Mancata, incompleta o errata tenuta del libro-giornale, delle schede di manutenzione, dell’applicativo “Stato di consistenza delle opere e delle apparecchiature” e/o dell’eventuale modulo per la gestione della manutenzione programmata degli impianti:
l'incompleta o inesatta compilazione, il ritardo delle iscrizioni, le trascrizioni non veritiere, qualora accertate, comporteranno l'applicazione di una penale che, a seconda della gravità dell’inadempienza (valutata dall’ E.A. a suo insindacabile giudizio), sarà di un importo compreso tra i 1/100 e 1/3 dell'importo forfetario mensile relativo all’impianto oggetto dell’inadempienza stessa;
7. Irregolarità sulla registrazione delle presenze del personale e/o utilizzo irregolare della tessera personale: qualora venga accertata, l'irregolare registrazione delle presenze del personale sugli impianti, ovvero l’irregolare uso della tessera personale, sarà applicata la penalità di cui al precedente punto 3, salva l’applicazione di quanto disposto al punto 2 del presente articolo;
8. Trasgressione alle norme sulla reperibilità del personale: qualora, in caso di necessità, il personale di pronto intervento non fosse reperibile, secondo le modalità previste dal presente C.S.A., potrà essere applicata la penale di cui al punto 6, fatto salvo l'addebito di ogni altro onere diretto o indiretto derivante all'E.A. dal mancato intervento, valutato ai prezzi di mercato e ad insindacabile giudizio dello stesso;
9. Inesatta o incompleta compilazione della relazione bimestrale: qualora il funzionario addetto accerti la inesatta o incompleta compilazione della relazione bimestrale, potrà essere applicata, a seconda della gravità delle difformità riscontrate (valutate dall’E.A. a suo insindacabile giudizio), una penale di cui al punto 6;
10. Mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni previste dal C.S.A.: qualora l'I.C. ometta o ritardi le comunicazioni previste nell’art. 60 del presente C.S.A. potrà essere applicata la penale di cui al punto 3 fatto salvo ogni ulteriore addebito di responsabilità;
11. Mancato rispetto dei limiti di legge, o contrattuali, sulla qualità delle acque di scarico dei depuratori e sulle emissioni in atmosfera: qualora si accerti, che tale mancanza è dovuta alla non corretta gestione dell'impianto da parte dell'I.C., sarà applicata, ad insindacabile giudizio dell'E.A., una penale di importo compreso tra 1/30 e 1/3 del costo forfetario mensile relativo all’impianto oggetto dell’inadempienza stessa;
12. Mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione delle disidratatrici meccaniche dei fanghi ove presenti: qualora i prelievi di fango disidratato in uscita dalle macchine effettuati dai tecnici dell’E.C., rivelino un tenore di sostanza secca inferiore al valore minimo previsto per ogni impianto all’art. 71 del presente C.S.A. sarà applicata una penale di importo pari a 50,00 euro (cinquanta euro) per ogni 0,10 (zero virgola dieci percento) di secco in meno rispetto al valore minimo; qualora la media del tenore di sostanza secca, risultante dalla media dei campionamenti effettuati in un anno (contrattuale) per ogni singolo impianto da parte dell’I.C. e dalla media dei campionamenti effettuati da parte dell’E.A., risulti inferiore al valore medio previsto per ogni impianto all’art. 71 del presente C.S.A., potrà essere applicata una penale di importo pari da 1.000,00 (mille euro) per ogni 0,10 (zero virgola dieci percento) di secco in meno rispetto al valore medio;
13. Mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare per il conferimento e trattamento presso gli impianti di depurazione della P.A.T. dei reflui di cui all’art. 95 comma 5 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, o contenute in convenzioni per trattamenti accessori: qualora l’I.C. non ottemperi alle norme previste dal disciplinare per il trattamento dei reflui di cui all’art. 95 comma 5 del T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti o dalle eventuali Convenzioni accessorie al presente contratto, l’E.A. potrà dedurre dalle rate bimestrali relative al presente contratto le penalità ivi previste.
14. Mancato rispetto o mancato utilizzo delle azioni e/o dotazioni minime e/o dei requisiti dichiarati in sede di gara (requisiti di partecipazione e dichiarazioni della parte tecnica dell’offerta presentata in sede di gara) o previste all’art. 75 del presente C.S.A.: qualora riscontrate, daranno luogo ad una detrazione da 1/30 ad 1/3 del costo forfetario mensile del Bacino, con obbligo per l’I.C. di provvedere immediatamente a sanare la propria posizione; l’inosservanza perpetrata più volte a tali dichiarazioni di gara, è ritenuta inadempienza grave, con possibilità per l’E.A. di applicazione di quanto previsto all’art. 30 del presente C.S.A..
15. Mancato rispetto della qualità minima dei prodotti chimici forniti, o dosaggio insufficiente o mancata fornitura: qualora vengano riscontrate difformità rispetto agli standard minimi richiesti dei prodotti chimci, o sia rilevato il mancato o insufficiente dosaggio degli stessi, potrà essere applicata una penale da 1/30 ad 1/3 dell’importo forfettario mensile riferito all’impianto oggetto.
16. Conferimento ai centri di trattamento di fanghi contenenti corpi estranei: qualora riscontrato darà luogo ad una penale pari a 1.000,00 euro (mille euro); oltre alla penale saranno addebitati all’I.C. tutti i danni causati all’impianto di trattamento dal corpo estraneo conferito.
17. Consegna e messa in esercizio degli autocampionatori offerti in gara oltre il tempo limite: per ogni giorno di ritardo alla consegna e messa in esercizio degli autocampionatori, rispondenti alle caratteristiche minime di cui all’art. 76 del presente C.S.A., rispetto al tempo massimo previsto, sarà u na penalità pari a 100,00 euro (cento euro).
18. Mancato funzionamento degli autocampionatori: qualora durante lo svolgimento del contratto un qualunque auto campionatore dei reflui in entrata o in uscita dai depuratori risultasse assente o non funzionante, non garantisca la corretta conservazione del campione senza valida giustificazione, potrà essere applicata una penale di importo compreso tra i 1/100 e 1/3 dell'importo forfetario mensile relativo all’impianto oggetto dell’inadempienza stessa.
19. Disattivazione di allarmi del sistema di telecontrollo: qualora rilevato che l’I.C. ha posto in atto la disattivazione di uno o più allarmi del sistema di telecontrollo sarà applicata una penalità determinata come al precedente punto 3, salvo l’imputazione di eventuali danni occorsi a seguito del mancato invio alla squadra di reperibilità.
20. Mancata o insufficiente manutenzione ai sistemi di misura delle portate: qualora rilevato che l’I.C. non effettui o effettui in modo insufficiente la manutenzione dei sistemi di misura delle portate presso i depuratori o i collettori fognari o le stazioni di sollevamento, potrà essere applicata una penale pari a 1.000,00 € per ogni misuratore non manutenzionato o insufficientemente manutenzionato, oltre all’addebito delle spese per la rimessa in funzione corretta dello strumento
21. Mancato rispetto dei termini per l’inserimento nell’apposito software dei dati relativi alle analisi e dei dati relativi al trasporto dei fanghi: qualora rilevato che l’I.C. non inserisce correttamente o inserisce in ritardo i dati relativi alle analisi chimiche/microbiologiche e/o i dati relativi allo smaltimento dei fanghi/rifiuti negli appositi software, potrà essere applicata una penalità pari a 20 ore di operaio specializzato, secondo la tabella citata al punto 2 del presente articolo.
22. Mancato o ritardato allestimento di un laboratorio chimico per analisi e/o della sede operativa di cui al comma VIII art. 3 del presente C.S.A.: se accertato sarà applicata una penale giornaliera di 1.000,00 € per ogni giorno di ritardo all’allestimento e messa in esercizio sul territorio della provincia di Trento del laboratorio e/o della sede operativa, rispetto ai 3 mesi massimi concessi, decorrenti dalla data del verbale di consegna della gestione dei depuratori;
23. Mancato aggiornamento dei totalizzatori della portata: qualora riscontrata verrà applicata una penalità calcolata come al punto 3 del presente articolo.
24. Mancata o ritardata volturazione delle autorizzazioni integrate ambientali: qualora l’I.C. non effettui la volturazione dell’A.I.A. degli impianti di Rovereto e Lavis nei termini previsti dal presente C.S.A., sarà applicata una penale di 1.000,00 €/giorno per ogni giorno di ritardo.
25. Mancata effettuazione di verifica periodica o mancato recapito all’E.A.: qualora l’I.C. non effettui, o non comunichi l’esito all’E.A., di qualsiasi verifica periodica prevista all’art. 50 verrà potrà dare luogo ad una penalità calcolata come al punto 10 del presente articolo.
26. Utilizzo improprio della flessibilità: potrà dare luogo al mancato riconoscimento delle ore effettuate impropriamente e al calcolo della mancata prestazione come disciplinato ai punti precedenti.
27. Prestazione inadeguata, relativa al Telecontrollo: l’E.A., a proprio insindacabile giudizio, ritiene la prestazione inadeguata qualora:
a. risultino difformità rispetto alle previsioni del presente C.S.A;
b. una specifica attività perduri eccessivamente in lista di attesa o ecceda nei tempi di esecuzione;
c. una specifica attività fornisca risultati inferiori a quelli previsti o non sia eseguita a regola d’arte;
d. il referente informatico, o il tecnico sostitutivo, non adeguatamente supportato non sia in grado di assolvere con efficienza alla prestazione attesa per la figura di referente informatico.
L’I.C. è tenuta a conformare la prestazione al presente C.S.A. entro il termine ultimo, stabilito dall’E.A.; qualora l’inadeguatezza perduri oltre il termine ultimo stabilito, si darà corso all’applicazione della penalità pari a 1.000,00 € (mille/00 Euro) + 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno in eccesso, dove per “giorni” si intendono naturali e consecutivi fino a risoluzione dell’evento.
(Comma II) In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 l’I.C. potrà essere soggetto ad una penale massima pari al uno per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno naturale e consecutivo di fermo impianto (dell’I.C.), salvo il maggior danno.
(Comma III) Qualora l’E.A., per evitare il fermo degli impianti di depurazione, dovesse sopperire al disservizio dell’I.C., si applicherà comunque la penale prevista per l’ipotesi di fermo impianto (dell’I.C.), salvo il maggior danno.
(Comma IV) Nel caso in cui l’appaltatore non rispetti i criteri migliorativi dell’offerta tecnica, l’E.A. potrà applicare una penale da un minimo dell’1 per mille ad un massimo dell’1% dell’importo del contratto, fino all’importo massimo del 10% del contratto, fatta salva la facoltà per l’ E.A. di
rescindere il contratto in danno. L’ E.A. ha la facoltà di rescindere il contratto in danno dopo che sono state applicate 9 penali per questa violazione.
(Comma V) Alle inadempienze al presente C.S.A., per le quali non sia prevista una specifica sanzione, sarà applicata ad insindacabile giudizio dell’E.A. una penale di importo pari al costo dell’operaio specializzato nella misura da 10 a 100 ore, secondo la gravità dell’inadempienza; la tabella del costo orario di riferimento sarà quella risultante dall’accordo economico-normativo provinciale” per la disciplina del rapporto di lavoro nel settore del trattamento delle acque reflue , così come determinato dall’Associazione degli Industriali della provincia di Trento, in vigore al momento dell’accertamento dell’inadempienza.
(Comma VI) In ogni caso in cui l’E.A. accerti inadempienza dell’I.C., oltre all’applicazione delle penalità indicate nel presente articolo l’E.A. stesso si riserva la facoltà di dedurre dall’importo della rata bimestrale cui si riferisce l’inadempienza il corrispettivo della prestazione inadempiuta. Rimane inoltre ferma la possibilità per l’E.A. di detrarre dalla medesima rata bimestrale l’importo corrispondente ai danni ed alle spese derivanti dall’inadempienza, come quantificati dall’E.A. a suo insindacabile giudizio.
(Comma VII) Le suddette penalità potranno essere applicate salvo il verificarsi di cause di forza maggiore quali: calamità naturali, ordinanze amministrative, eventi di natura tecnica, sospensioni dell’autorizzazione all’esercizio e/o nuove disposizioni legislative che blocchino o limitino la regolare attività dell’impianto di destino ed obblighino l’I.C. a sospendere i ritiri.
(Comma VIII) L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’I.C. avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
(Comma IX) Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell’E.A., la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’I.C. in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo secondo le modalità previste dall’art. 15 del presente C.S.A..
(Comma X) Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo netto contrattuale, l’ E.A. procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 30, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
(Comma XI) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
(Comma I) Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016.
(Comma II) La risoluzione delle controversie è devoluta convenzionalmente all’Autorità giurisdizionale competente del foro di Trento.
(Comma III) Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’ E.A. e l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
(Comma IV) A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’I.C. nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 18 del presente C.S.A.;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante i controlli eseguiti dall’ E.A. presso l’I.C., di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all’ E.A. stessa, in conformità all’art. 52 del presente C.S.A.;
g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 29, comma IV del presente C.S.A.;
h. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte dell’ E.A.;
i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
j. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
k. mancato rispetto del requisito di localizzazione dell’infrastruttura di erogazione dei servizi nell’ambito territoriale prescritto contrattualmente;
l. il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dall’ E.A.;
m. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte dell’ E.A.;
n. il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dall’ E.A.;
o. il venire meno dei requisiti di capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara totale o parziale, comporta la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva;
(Comma V) I casi elencati saranno contestati all’I.C. per iscritto o PEC dall’ E.A., previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
(Comma VI) Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l’
E.A. A non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’I.C. di qualsivoglia natura.
(Comma VII) Nel caso di risoluzione, l’ E.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’I.C. il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’I.C. può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l’ E.A..
(Comma VIII) L’E.A. si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto, qualora l'I.C. risulti gravemente inadempiente, oppure si dimostri negligente e non dia affidamento per il regolare e sollecito svolgimento dei lavori.
Art. 31
CARATTERE DI SERVIZIO ESSENZIALE DELL’APPALTO
(Comma I) I servizi oggetto di contratto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali ed obbligatori e, pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge n. 146/1990.
(Comma II) I servizi oggetto di contratto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo causa di forza maggiore, che, comunque, dovrà essere adeguatamente documentata.
(Comma III) In caso di astensione dal lavoro del personale dell’I.C. per sciopero, si richiama integralmente quanto previsto dall’Accordo Economico-Normativo Provinciale per la Disciplina del Rapporto di Lavoro nel settore di trattamento delle acque reflue per l’autoregolamentazione.
ART. 32 FORZA MAGGIORE
(Comma I) L’I.C. non sarà considerato inadempiente al Contratto nel caso in cui per causa non imputabile alle Parti, si verifichi un evento (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi a carattere nazionale – diversi da scioperi aziendali dell’I.C. -, eventi atmosferici eccezionali, contaminazioni chimiche o biologiche, terremoti, colpi di stato, epidemie, esplosioni, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi ed altri atti di ostilità, ecc.) che, ai sensi degli artt. 1256, 1258 e 1463 del Codice Civile, renda impossibile il rispetto dei termini di prestazione dei Servizi fissati dal Committente, a condizione che tale evento costituisca causa determinante del ritardo (“Evento di Forza Maggiore”).
(Comma II) Non saranno considerati eventi di Forza Maggiore:
a. la ritardata esecuzione di una prestazione da parte di un Subcontraente;
b. il verificarsi di condizioni meteorologiche avverse ma considerate normali per i luoghi in cui i Servizi devono essere prestati (es. forti piogge);
c. ritardi o interruzioni dei lavori causati dal fatto di terzi;
d. l’emanazione, imputabile all’I.C., di provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano, in via temporanea, la prestazione dei Servizi.
(Comma III) L’I.C. si impegna a comunicare al Committente il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore entro 24 (ventiquattro) ore dalla conoscenza dello stesso.
(Comma IV) In seguito al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, l’I.C. non avrà titolo ad integrazioni di Corrispettivo ma esclusivamente ad eventuale proroga dei termini di prestazione dei Servizi per la durata concordata tra le Parti. In ogni caso, l’I.C. si impegna a fare tutto quanto possibile per recuperare l'eventuale ritardo nell'esecuzione del Contratto causato dall'Evento di Forza Maggiore e limitare le ulteriori conseguenze negative di tale Evento di Forza Maggiore sull'esecuzione del Contratto.
ART. 33 RECESSO
(Comma I) Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 34
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
(Comma I) Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’ E.A. e l’I.C., che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/216, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
(Comma II) E’ escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
ART. 35
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
(Comma I) L’I.C., a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
(Comma II) L’I.C. deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
L’I.C. (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’I.C. (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’I.C. (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’I.C. (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’I.C. (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’I.C. (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (…)”.
(Comma III) L’I.C. si impegna a dare immediata comunicazione all’ E.A. ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
(Comma IV) L’ E.A. verifica i contratti sottoscritti tra l’I.C. ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
(Comma V) Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’I.C. comunica all’ E.A. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all’ E.A. deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’I.C. deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
(Comma VI) Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) indicato.
ART. 36
OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA’
(Comma I) Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’I.C. si impegna a segnalare tempestivamente all’ E.A. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
(Comma II) L’I.C. inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
ART. 37 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE
(Comma I) Nell’espletamento del servizio oggetto del presente C.S.A. vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale dell’ E.A., la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
(Comma II) L’I.C., con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
(Comma III) L’I.C., con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
(Comma IV) L'I.C. dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
(Comma V) L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
(Comma VI) L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC
n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell’allora vigente Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all’art. 31 del Piano di Prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 43 del 26 gennaio 2018, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
(Comma VII) L'I.C. si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
ART. 38
INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP
(Comma I) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l’ E.A. si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’I.C., nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
(Comma II) Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
(Comma III) In caso di recesso verranno pagate all’I.C. le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
ART. 39 NORMA DI CHIUSURA
(Comma I) L’I.C., avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente C.S.A..
- PARTE TECNICA –
ART. 40 CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'I.C.
I criteri di calcolo del corrispettivo spettante all’I.C. sono esplicitati nel documento “Metodo di calcolo per il corrispettivo a favore dell’impresa contraente” allegato al presente C.S.A. quale parte integrante e sostanziale.
ART. 41
CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEI COSTI DI GESTIONE
(Comma I) Il listino prezzi integrativo allegato al presente C.S.A. e il prezzo ribassato indicato nella gara di appalto, resteranno invariati fino al termine dei due anni contrattuali; in caso di rinnovo del contratto e su richiesta di rideterminazione presentata da parte dell’I.C. al momento del rinnovo stesso, l’E.A. provvederà al ricalcolo del corrispettivo basato sull’indice I.S.T.A.T. dei prezzi relativi alle famiglie di operai ed impiegati della Provincia di Trento medio rilevato nel periodo di riferimento: 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2020.
(Comma II) L’Elenco Prezzi per interventi straordinari di cui all’art. 27 del presente C.S.A. viene aggiornato dalla Provincia Autonoma di Trento.
ART. 42
CRITERI DI RIDETERMINAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEL SINGOLO IMPIANTO IN CASO DI AMPLIAMENTO, POTENZIAMENTO O ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO STESSO
(Comma I) Se in corso di esecuzione del contratto un impianto, oggetto del contratto stesso, subisce ampliamenti, potenziamenti, o adeguamenti tali da influire in maniera sostanziale sull'onerosità di gestione, l’I.C. è obbligata a proseguire nella gestione, salva la facoltà della medesima I.C. di richiedere all’ E.A. un adeguamento del compenso.
(Comma II) La maggiorazione del corrispettivo sarà concessa qualora dalla nuova stima redatta secondo i criteri esposti all’art. 15 del presente C.S.A., decurtata del ribasso offerto in gara dall’I.C. per il Bacino, risulti un maggiore onere per l’I.C. in ragione di almeno il 10% del corrispettivo contrattuale riferibile all’impianto oggetto di ampliamento, potenziamento od adeguamento o comunque un onere maggiore di 20.000,00 € (ventimila/00) al netto dell’I.V.A.; non è sottoposta a tale criterio l’eventuale sostituzione di nastropressa o filtropressa con macchina centrifuga; in tal caso l’E.A. corrisponderà all’I.C. il maggiore onere per il polielettrolita derivante dall’applicazione della formula di cui all’art. 15 del presente C.S.A. (differenza del coefficiente C); al valore risultante sarà applicata la maggiorazione del 10% per utile impresa e del 12% di spese generali, e dedotto il ribasso offerto dall’I.C. in sede di gara.
(Comma III) Qualora l’I.C. si rifiuti di proseguire nella gestione dell’impianto ampliato, potenziato od adeguato contravvenendo all’obbligo di cui al comma I del presente articolo l’E.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d’appalto del servizio di gestione dell’intero Bacino, senza che da ciò l’I.C. possa avanzare pretese di sorta. L’E.A. si riserva la facoltà di agire nei confronti dell’I.C. per l’ottenimento del risarcimento dei danni e per la rifusione delle spese derivanti dalla risoluzione.
(Comma IV) Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del contratto l’onerosità di gestione determinata ai sensi dell’art. 15 del presente C.S.A. riferita ad un singolo impianto dovesse subire riduzioni superiori al 10% dell’importo contrattuale riferibile al singolo impianto o comunque una riduzione maggiore di 20.000,00 € (ventimila/00) al netto dell’I.V.A., l’E.A. potrà ridurre, in misura corrispondente il corrispettivo secondo le disposizioni di cui all’art. 14 comma VIII; l’I.C. è obbligata a proseguire nella gestione del Bacino nonostante la riduzione del corrispettivo, senza che a causa della riduzione medesima possa avanzare pretese di sorta.
(Comma V) E’ fatta salva la facoltà dell’E.A. di adeguare la classe degli impianti rispetto a quanto previsto all’art. 70 del presente C.S.A. qualora, a suo insindacabile giudizio, la gestione reale dell’impianto/i risulti più gravosa rispetto alle previsioni in sede di primo affidamento.
ART. 43
CRITERI DI RIDETERMINAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DELL’INTERO BACINO NEL CASO DI VARIAZIONE DELL’IMPORTO DI CONTRATTO SUPERIORE AL 20 %
(Comma I) Nel caso in cui l’importo contrattuale riferito all’intero Bacino subisca delle variazioni in aumento o diminuzione superiori al 20 % dell’importo di aggiudicazione, l’I.C. ha la facoltà di recedere dal contratto, salvo disdetta da comunicarsi all’E.A. con lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla data di decorrenza della risoluzione.
ART. 44
CRITERI DI RIDETERMINAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE IN CASO DI VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE ALL’I.C.
(Comma I) E' facoltà dell’E.A. variare le prestazioni richieste contrattualmente all’I.C. durante il periodo contrattuale, sempreché tali variazioni non comportino aumenti o diminuzioni superiori al 20 % del prezzo di aggiudicazione.
(Comma II) Nel caso in cui le integrazioni o modifiche delle prestazioni comportino aumenti o diminuzioni per un importo superiore al 20% del prezzo contrattuale, sarà facoltà dell’ I.C. di accettare tali variazioni o recedere dal contratto ai sensi del precedente art. 43.
(Comma III) Per qualsiasi integrazione o modifica delle prestazioni previste dal presente C.S.A. e per il conseguente e proporzionale adeguamento del costo del servizio, si procederà alla stipula dei necessari atti di sottomissione e atti aggiuntivi, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 42.
ART. 45
LIMITI ALLO SCARICO
Nella gestione dei depuratori biologici, l’I.C. dovrà porre la massima attenzione al rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 e s.m. in particolare alle tabelle n. 1 – 2 – 3 dell’allegato n. 5 a detto decreto.
L’I.C. dovrà, inoltre, garantire il rispetto dei limiti previsti dalla tab. 1 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 1-41Leg. di data 26 gennaio 1987 e s.m..
Per particolari esigenze di controllo dell’eutrofizzazione dei corsi d’acqua, l’I.C. dovrà inoltre garantire il raggiungimento dei limiti riportati nella tab. 45.1 per i singoli depuratori.
Tab. 45.1: limiti di legge e limiti contrattuali relativi al parametro fosforo totale – media annuale su campioni medi 24h
Depuratore | limite P totale da autorizzazione allo scarico (mg/l) | limite contrattuale P totale (mg/l) |
ALA | 2 | 2 |
ALBIANO | 10 | 10 |
ALDENO | 2 | 2 |
ANDALO | 2 | 1 |
ARCO | 2 | 1 |
AVIO | 10 | 10 |
BANCO | 10 | 10 |
BASELGA DI PINE` | 2 | 1 |
BESENELLO | 10 | 10 |
CALAVINO | 2 | 0,5 |
CAMPITELLO | 2 | 2 |
CAMPODENNO | 2 | 2 |
CANAL SAN BOVO | 2 | 2 |
CARBONARE | 10 | 10 |
CASTELLO DI FIEMME | 2 | 2 |
CASTELLO TESINO | 10 | 10 |
CAVARENO | 2 | 1 |
CHIZZOLA | 2 | 2 |
CLES | 2 | 1 |
DIMARO | 2 | 2 |
DORSINO | 10 | 10 |
DRENA | 10 | 10 |
FAI DELLA PAGANELLA | 10 | 1 |
FAVER | 10 | 10 |
FOLGARIA | 2 | 2 |
FONDO | 2 | 2 |
GIUSTINO | 2 | 2 |
GRIGNO | 10 | 10 |
IMER | 2 | 2 |
LAVARONE | 2 | 2 |
LAVIS | 2 | 2 |
LEVICO | 2 | 2 |
MADONNA DI CAMPIGLIO | 2 | 2 |
MALE` | 2 | 2 |
MALGA LAGHETTO | 10 | 10 |
MEZZANA | 2 | 2 |
MEZZOCORONA | 2 | 1 |
MOENA | 2 | 2 |
MOLINA DI FIEMME | 10 | 10 |
MOLINA DI LEDRO | 2 | 1 |
MOLVENO | 2 | 1 |
MORI | 2 | 2 |
PASSO LAVAZE` | 10 | 10 |
PASSO ROLLE | 10 | 10 |
PASSO TONALE | 2 | 1 |
PIETRAMURATA | 2 | 0,5 |
PIEVE DI BONO | 2 | 2 |
PIEVE DI LEDRO | 2 | 0,5 |
PIEVE TESINO | 10 | 10 |
POZZA DI FASSA | 2 | 2 |
RAGOLI | 2 | 2 |
RIVA ARENA | 2 | 1 |
RIVA SAN NICOLO` | 2 | 1 |
ROVERETO | 2 | 2 |
SAN MARTINO DI CASTROZZA | 2 | 2 |
SANTA MASSENZA | 2 | 0,5 |
SOVER | 10 | 10 |
SPIAZZO | 2 | 2 |
STENICO | 2 | 2 |
STORO | 2 | 1 |
TAIO | 2 | 2 |
TERRAGNOLO | 10 | 10 |
TESERO | 2 | 2 |
TOVEL | 10 | 10 |
TREMALZO | 10 | 10 |
TRENTO NORD | 1 | 1 |
TRENTO SUD | 1 | 1 |
VALLARSA | 10 | 10 |
VILLA AGNEDO | 2 | 2 |
VIOTE | 2 | 2 |
Presso i depuratori dotati di impianto di pretrattamento dei percolati di discarica per R.S.U., il liquame in uscita da tale comparto, prima della sua immissione in linea acque del depuratore, dovrà rispettare i limiti riportati nella tab. 45.2, tratta dalla tab. all’art. 8-bis del Disciplinare contenente le prescrizione per il conferimento e trattamento presso gli impianti di depurazione di proprietà della Provincia Autonoma di Trento dei reflui di cui all’art. 95 comma 5 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, lavaggio mezzi di trasporto rifiuto e scarico acque mezzi itineranti, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2508 d.d. 29 dicembre 2016. Le frequenze dei campionamenti e delle analisi dovranno rispettare le disposizioni dettate dalle autorizzazioni allo scarico e al trattamento rifiuti o dell’A.I.A. dei singoli impianti.
Tab. 45.2: limiti allo scarico dell’impianto di pretrattamento dei percolati di discarica per rifiuti urbani
Parametro | u.m. | Valore |
pH | - | 5,5 – 8,5 |
Temperatura | °C | < 30 |
Colore | - | Nessuna prescrizione purchè coloranti bio- degradabili |
BOD5 | mg/l | ≤ 50.000 |
COD | mg/l | ≤ 100.000 |
Grassi e olii animali/vegetali comme- stibili | mg/l | ≤ 40 |
Azoto totale (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) | mg/l | Nessuna prescrizione |
La tabella è integrata con tutti gli altri parametri chimici della colonna “scarico in fognatura” della tab. 3 dell’Allegato 5 della parte III del D.Lgs 152/2006, ad esclusione di quelli previsti ai numeri 9, 12, 16, 17, 24. La tab. 45.2 potrà essere modificata in qualunque momento con apposita deliberazione della Giunta Provinciale.
Gli impianti imhoff devono essere condotti con modalità tecnico gestionali idonee ad assicurare la massima funzionalità ed efficacia, tenuto conto delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 6782 d.d. 29 agosto 1986. e nella gestione l’I.C. dovrà porre la massima attenzione al rispetto dei limiti previsti dalla tabella 2 allegata al Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl..
ART. 46 CONSEGNA DELLE OPERE
(Comma I) La consegna ai fini della gestione, degli impianti appartenenti ad uno stesso Bacino, attivi alla data del verbale di consegna, avverrà entro 45 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, e sarà formalizzata mediante apposito verbale (verbale di consegna) redatto, per ogni singolo Bacino, dal Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti della Provincia (o dal Direttore per l’esecuzione del contratto) e controfirmato per accettazione dall’I.C. .
(Comma II) Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, l’I.C. potrà comunicare eventuali osservazioni in relazione allo stato di consistenza degli impianti, così come indicato nelle Schede Tecniche, osservazioni che saranno verificate alla presenza dei tecnici dell’E.A..
(Comma III) Per gli impianti non ancora in funzione alla data del verbale di consegna, si procederà ad apposito verbale di consegna, contestualmente alla messa in esercizio per ciascuno degli stessi, redatto in contraddittorio tra l’I.C. e il Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti.
(Comma IV) Al momento della consegna degli impianti, quale circostanza condizionante la consegna stessa, l'I.C. dovrà produrre copia della polizza assicurativa di cui all’art. 3, comma II, punto 36 del presente C.S.A., nonché la documentazione menzionata all'art. 57 commi IV, V e VII ed il recapito telefonico della squadra di pronto intervento di cui all’art. 56 del presente C.S.A. e dovrà adempiere a quanto previsto all’art. 26 del D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81.
(Comma V) Con la procedura prevista al comma III del presente articolo, potranno essere assegnate in gestione anche eventuali stazioni di pompaggio per l’ossigenazione dei laghi.
(Comma VI) Nel verbale di consegna sarà indicato anche il quantitativo complessivo di gasolio in giacenza nei serbatoi del Bacino, come previsto all’art. 3 del presente C.S.A.
(Comma VII) Le attrezzature, impianti e infrastrutture di proprietà della Provincia vengono messi a disposizione all’I.C. secondo quanto disciplinato dal presente C.S.A. per le prestazioni oggetto del contratto, così come elencati nello stato di consistenza.
(Comma VIII) L’I.C. deve fornire ed utilizzare tutte le ulteriori attrezzature, mezzi ed automezzi necessari per il completo e corretto svolgimento del servizio, senza che il medesimo possa vantare o pretendere alcun ulteriore e/o maggiore corrispettivo rispetto a quello offerto in gara e contrattualmente convenuto.
(Comma IX) I mezzi e le attrezzature di proprietà dell’I.C. dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni omologazioni o certificazioni previste dalla normativa vigente, in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e decoro e dovranno essere sottoposti periodicamente alle necessarie manutenzioni.
(Comma X) L’ E.A., prima dell’avvio del servizio, potrà effettuare una verifica dei mezzi e delle attrezzature, anche a campione, al fine di accertarne la piena disponibilità da parte della ditta contraente ed il corretto funzionamento. L’I.C. sarà tenuta ad adeguarsi alle prescrizioni eventualmente formulate dall’ E.A.. Il mancato adeguamento entro il termine fissato dall’ E.A. alle prescrizioni formulate potrà comportare la risoluzione del contratto con relative conseguenze in termini di responsabilità per danni.
(Comma XI) Tutti i mezzi, automezzi, attrezzature, impianti e infrastrutture, hardware e software, devono essere sempre pronti per il loro utilizzo con il relativo operatore, e liberamente utilizzabili e a disposizione del personale specificamente autorizzato dall’ E.A..
(Comma XII) In caso di necessità, rispetto al parco automezzi, di mezzi d’opera e/o operativi e attrezzature destinati all’espletamento dei servizi, anche se di proprietà dall’ E.A., è obbligo dell’I.C. l’immediata riparazione per guasti o altri motivi e se del caso dovrà fare ricorso a nolo a freddo.
(Comma XIII) L’I.C. entro 15 dalla consegna delle opere dovrà attivare la procedura di volturazione delle A.I.A. dei depuratori di Rovereto e Lavis presso il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali della P.A.T.; Tale procedura dovrà concludersi nel tempo tecnico strettamente necessario, senza rinvii o ritardi imputabili all’I.C.; in caso contrario sarà applicata la penalità prevista all’art. 29 del presente C.S.A.
ART. 47
STATO DI CONSISTENZA
(Comma I) Nelle Schede Tecniche relative ai singoli impianti, che saranno fornite all’I.C. contestualmente alla formalizzazione del verbale di consegna degli impianti, vengono riportate la marca, il tipo e il numero di matricola delle macchine ed attrezzature varie in dotazione agli impianti, nonché tutto quanto necessario a definirne lo stato di consistenza.
(Comma II) Eventuali errori o modifiche, che intervenissero tra il momento della compilazione della scheda e la data della consegna della gestione all'I.C., dovranno essere accertati e segnalati entro 30 giorni all’E.A., e corretti in rosso nella Scheda Tecnica.
(Comma III) L’E.A. si riserva il diritto di verifica tramite propri funzionari delle variazioni allo stato di consistenza segnalate da parte dell’I.C..
(Comma IV) Trascorso il termine di 30 giorni dalla data del verbale di consegna, l’I.C. non potrà sollevare più eccezioni in merito alla consistenza degli impianti.
(Comma V) I dati relativi alla portata ed al carico inquinante riportati sulle Schede Tecniche sono da considerarsi puramente indicativi ed in nessun caso futuri riscontri diversi potranno essere motivo per richieste di maggiori compensi, fatto salvo quanto disposto all’art. 42 comma V.
(Comma VI) Durante il periodo di validità del contratto l’E.A. potrà introdurre sistemi informativi per la tenuta e l’aggiornamento dello stato di consistenza delle opere, nonché per la programmazione delle operazioni di manutenzione ed altri aspetti affini. In tal caso l’I.C. sarà tenuta ad utilizzare il nuovo sistema e a collaborare alla sua messa a punto, senza oneri aggiuntivi per l’E.A.
ART. 48 CUSTODIA DELLE OPERE
(Comma I) L’I.C. ha l'obbligo della custodia di tutte le opere costituenti l'impianto e le relative pertinenze. In conseguenza l'E.A., previa verifica in contraddittorio con l'I.C., addebiterà, ai prezzi correnti del mercato, le spese necessarie per la riparazione o il ripristino o la sostituzione di quelle parti di manufatti ed apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche che risultassero deteriorate o mancanti, in dipendenza di deficiente manutenzione o sorveglianza. Si intende che le apparecchiature elettromeccaniche eventualmente da sostituire dovranno essere costruite dalla stessa Casa costruttrice o da altra ritenuta equivalente dall’E.A..
(Comma II) L’I.C. non potrà consentire ad estranei l'accesso alle opere tenute in conduzione, salvo quanto disposto al successivo art. 49.
(Comma III) Nel caso di furti, atti vandalici o danni arrecati da terzi all’impianto e alle relative pertinenze, l’I.C. dovrà provvedere a proprie spese, o tramite polizza assicurativa, alle riparazioni e/o sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte.
ART. 49
VISITE AGLI IMPIANTI DA PARTE DI TERZI
(Comma I) Hanno diritto all'accesso per le ispezioni, per eventuali interventi e per le visite solo i funzionari ed operai dell’E.A. e le persone espressamente autorizzate dallo stesso.
(Comma II) L’E.A. potrà autorizzare le visite agli impianti di trattamento a tutte le persone che ne faranno motivata richiesta, quali Tecnici ed Amministratori di altri Enti, scolaresche, ecc.., anche relativamente ai depuratori di Rovereto e Lavis in regime di A.I.A.
(Comma III) L’I.C. dovrà consentire l’accesso agli impianti ai terzi autorizzati dall’E.A., il quale provvederà a dare preventiva comunicazione all’I.C., nel caso non siano accompagnati da tecnico dell’E.A..
(Comma IV) L’I.C. dovrà garantire la sorveglianza con proprio personale nel caso di visite da parte di terzi autorizzate dall’E.A..
(Comma V) L’I.C. dovrà mettere a disposizione il proprio personale nel caso di visite da parte di scuole, in modo da garantire la presenza di un tecnico almeno ogni 15 studenti, oltre al personale docente e dell’E.A. presente alla visita.
(Comma VI) L’I.C. dovrà garantire la sorveglianza con proprio personale formato e qualificato in caso di qualsiasi lavoro svolto da parte di terzi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, oltre alla presenza di un addetto al primo soccorso e alla gestione delle emergenze per tutta la durata dei lavori.
(Comma VII) Per l’eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza e relativi costi riferiti a queste situazioni si veda l’apposito documento DUVRI.
ART. 50
VERIFICHE PERIODICHE A CARICO DELL'I.C.
(Comma I) Sono a carico, comprese responsabilità e oneri dell’I.C. tutte le verifiche periodiche richieste dalla legge, da normative o indicazioni del costruttore, nonché eventuali nuove denuncie di impianto, di impianti e sistemi e apprestamenti per la sicurezza delle persone e di tutela ambientale. In particolare sono a carico dell’I.C.:
1. La verifica periodica delle centrali termiche;
2. La verifica periodica delle centrali termiche a pompa di calore;
3. La verifica per l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;
4. Le verifiche periodiche con cadenza biennale di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche previste dal DPR 22 ottobre 2001 n°462 con cadenza biennale da parte di un organismo pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico: (per la cui procedura l’I.C. dovrà prendere accordi preventivi con l’E.A.).
5. Le verifiche periodiche degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione previste dal DPR 22 ottobre 2001 n°462, con cadenza biennale da parte di un organismo pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico:
6. Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11 del D.Lgs 9 aprile 2008 n°81 e s.m. per le attrezzature di cui all'Allegato VII (apparecchi a pressione, apparecchi di sollevamento, ascensori, separatori centrifughi,...);
7. Le verifiche periodiche dei presidi antincendio e di primo soccorso (estintori, idranti, cassette di primo soccorso);
8. Le verifiche periodiche di tutti i sistemi di protezione attiva e passiva di prevenzione incendi;
9. Le verifiche periodiche e collaudi sui dispositivi e sistemi di sicurezza fissi/mobili, quali per esempio linee vita (sia a terra che sulle coperture) e sistemi fissi anticaduta (ancoraggi, ganci,. );
10. Le verifiche periodiche dei sistemi fissi/mobili di recupero delle persone;
11. Le verifiche periodiche ed adempimenti richiesti all’Operatore dal DPR n°43/2012 “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra” e s.m..
(Comma II) Il verbale dell’esito di ogni singola verifica, riportante il nome dell’impianto e l’identificazione dell’oggetto di verifica, dovrà essere recapitato entro sette giorni dalla data di effettuazione della verifica alla PEC dell'E.A..
(Comma III) L’I.C. dovrà custodire copia di tutti i verbali presso l’impianto in apposito registro, che dovrà restare a disposizione di tutti gli enti preposti al controllo.
ART. 51 REPERIBILITA'
(Comma I) L’I.C. si impegna a garantire, nei confronti dell’E.A., la reperibilità del personale come previsto dall’art. 56 e dal comma I del punto 3. all’art. 69 del presente C.S.A., tutti i giorni dell'anno compresi i festivi ed ininterrottamente 24 ore su 24, dando comunicazione all’E.A. del numero telefonico di riferimento per le eventuali chiamate alla data della consegna degli impianti.
ART. 52 CONTROLLI DA PARTE DELL’E.A.
(Comma I) L’E.A. si riserva il diritto di effettuare con proprio personale tutti i controlli che ritiene utili al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali da parte dell’I.C..
(Comma II) I controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento del periodo di gestione, senza preavviso all’I.C., e potranno essere anche successivi alla scadenza del contratto per quanto riguarda la parte amministrativa.
(Comma III) In particolare, per quanto riguarda il controllo dell'efficienza operativa dell'impianto e dei singoli comparti l'E.A. si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento tutti i prelievi necessari dalla linea acque e dalla linea fanghi in presenza o in assenza di testimoni.
(Comma IV) Il personale dell’E.A. incaricato dei controlli, compilerà un verbale di prelievo, di cui una copia sarà consegnata ai dipendenti dell’I.C. eventualmente presenti, o sarà depositata sull’impianto.
(Comma V) Le relative analisi chimico-fisiche e/o biologiche verranno eseguite presso il Laboratorio Chimico Biologico del Servizio Gestione degli Impianti o presso il Settore Laboratorio e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e ad esse potrà presenziare un rappresentante dell’I.C..
(Comma VI) Qualora le analisi effettuate evidenzino il mancato rispetto dei limiti di legge (o limiti previsti dal contratto in caso di modifica legislativa meno restrittiva) o dei limiti minimi del secco dei fanghi disidratati meccanicamente, previsti per ogni singolo impianto all’art. 71 del presente C.S.A., verranno applicate le penalità previste all’articolo 29; è fatta salva la facoltà dell’I.C. di richiedere un ulteriore controllo in contraddittorio se il primo prelievo è stato effettuato in assenza di testimoni.
(Comma VII) In tal caso l’E.A. darà comunicazione all'I.C. e si procederà ad un nuovo campionamento in contraddittorio. Le analisi sul nuovo campionamento saranno effettuate presso il Laboratorio Chimico Biologico del Servizio Gestione degli Impianti, ovvero presso il Settore Laboratorio e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente; ad esse potrà presenziare un rappresentante dell'I.C..
(Comma VIII) Qualora anche queste ultime analisi evidenzino il mancato rispetto dei limiti imposti dalle leggi in vigore sulla qualità delle acque di scarico dei depuratori, o dei limiti minimi del secco dei fanghi disidratati meccanicamente, verrà confermata l’applicazione delle penalità sopra citate.
(Comma IX) Non si darà luogo all'applicazione della penalità nel caso in cui l'I.C. possa dimostrare, ad insindacabile giudizio dell'E.A. e con apposita relazione, che il mancato rispetto dei limiti è dovuto a cause indipendenti dalla gestione.
(Comma X) L'applicazione della penale di cui sopra non esonera l'I.C. dalle responsabilità civili e penali connesse al mancato rispetto dei limiti di legge.
(Comma XI) L’E.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche in merito alla qualità delle analisi chimiche/biologiche prodotte dai laboratori dell’I.C., confrontando uno o più campioni all’uopo preparati dal laboratorio dell’ E.A. e fornito ai laboratori delle I.C.; il risultato di tale verifica sarà noto solo al laboratorio dell’E.A. ed al laboratorio dell’I.C. interessato. I risultati di tale verifica potranno altresì essere divulgati a terzi con il preventivo consenso scritto dell’I.C. interessata.
(Comma XII) Il laboratorio dell’I.C. potrà anche esibire l’esito dei test interlaboratorio cui lo stesso autonomamente aderisce.
ART. 53
GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI
(Comma I) L’I.C. è tenuta alla gestione dei centri di pretrattamento e trattamento dei reflui di cui all’art. 95 comma 5 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. e s.m. ove presenti sugli impianti di depurazione ad essa affidati, secondo le indicazioni contenute nell’apposito disciplinare approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2508 d.d. 29 dicembre 2016 e n. 921 d.d. 31 maggio
2016 e s.m..
(Comma II) Omissis.
(Comma III) L’attività di pretrattamento e trattamento di rifiuti è autorizzata, ai sensi dell’art. 17 del D.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. e del Titolo III-bis della parte prima del D.Lgs. n. 152 d.d.
3 aprile 2006 e s.m., nei confronti della Provincia, anche qualora la medesima provveda all’esercizio dell’attività nelle forme previste dall’art. 10 della L.P. n. 6 d.d. 17 giugno 2004.
(Comma IV) L’I.C. dovrà provvedere in proprio all’approvvigionamento di quanto occorrente per garantire il corretto esercizio del trattamento dei rifiuti e smaltimento delle fasi di rifiuto separate o di risulta del processo depurativo, salva la fornitura di ossigeno liquido disciplinata all’art. 5 del presente C.S.A.
(Comma V) L’I.C. deve notiziare all’E.A. in merito alla quantità e provenienza dei rifiuti trattati, nonché dell’individuazione dei terzi conferenti, mediante inserimento dei dati nell’apposito software messo a disposizione dall’E.A. ovvero, in carenza, mediante presentazione di comunicazione scritta in allegato alla relazione bimestrale di cui all’art. 61 del presente C.S.A..
(Comma VI) L’I.C. ammetterà allo scarico solo ditte conferenti convenzionate con la stessa, secondo lo “schema di convenzione tipo tra l’impresa di gestione del centro di trattamento e l’impresa conferente” allegato al presente C.S.A. (allegato B).
(Comma VII) L’I.C. dovrà garantire la continuità del servizio di trattamento dei rifiuti nei limiti posti in autorizzazione per ciascun impianto di depurazione e comunque nei limiti della potenzialità dell’impianto stesso, fatti salvi solo impedimenti qualificabili di forza maggiore.
(Comma VIII) L’orario di servizio per l’accettazione dei rifiuti concordato fra l’I.C. e l’E.A. ai è vincolante per l’I.C. e lo stesso non potrà essere ridotto con l’applicazione della flessibilità prevista all’art. 54 del presente C.S.A.
(Comma IX) L’I.C. provvederà alla riscossione degli importi, dovuti dai terzi conferitori, così come risultanti dall’applicazione delle apposite tariffe stabilite dalla Giunta Provinciale, rilasciando proprie fatture (fanno eccezione i conferimenti di FORSU e FORSU liquida disciplinati a parte). La determinazione del corrispettivo per il trattamento dei rifiuti, spettante all’E.A., risulterà da apposito conteggio allegato alla relazione bimestrale di cui all’art. 61 del presente C.S.A.; per tale corrispettivo l’E.A. emetterà apposita fattura nei confronti dell’I.C.
(Comma X) L’I.C. dovrà intraprendere tutte le attività promozionali ed informative atte al raggiungimento della massima utilizzazione dell’impianto.
(Comma XI) L’I.C. è responsabile della corretta gestione del pretrattamento e trattamento dei rifiuti conferiti, del controllo della rispondenza della qualità e quantità dei rifiuti stessi al momento della loro accettazione, della corretta compilazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti e della corretta gestione dei formulari identificativi dei rifiuti.
(Comma XII) Le tariffe relative al pretrattamento e trattamento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 96 comma 1 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con
D.P.G.P. 1-41/Legisl. d.d. 26 gennaio 1987 e s.m., sono stabilite da parte della Giunta Provinciale.
(Comma XIII) La Giunta Provinciale potrà modificare in qualsiasi momento il disciplinare di cui al comma I del presente articolo, senza che l’I.C. possa esprimere riserve.
(Comma XIV) L’I.C. è tenuta al rispetto del disciplinare di cui al comma I del presente articolo, nonché delle modalità di fatturazione dei corrispettivi, anche per gli impianti di cui risulta titolare dell’A.I.A.
(Comma XV) Gli impianti autorizzati al trattamento rifiuti, le tipologie di rifiuto ammesse e i quantitativi trattabili sono elencati all’art. 70 del presente C.S.A.. L’E.A. si riserva di poter apportare variazioni senza per questo che l’I.C. possa sollevare riserve, obiezioni o richieste di rimborso alcuna.
ART. 54
DISPONIBILITÀ' MINIMA DEL PERSONALE ADDETTO AI DEPURATORI
(Comma I) Per ogni impianto di depurazione deve essere garantita la disponibilità di personale addetto, nel numero e per il tempo minimo previsto dal presente articolo; è concessa all’I.C. la facoltà di avvalersi della flessibilità, così come indicato al successivo punto 3. Qualora il nuovo assetto istituzionale di prossima attuazione comporti l’acquisizione di nuovi segmenti di servizio per l’E.A., sarà altresì concessa all’I.C. la facoltà di proporre modificazioni all’impiego di personale, rispetto a quanto previsto al presente articolo, sulla scorta di un piano operativo di gestione, che preveda l’implementazione di sistemi di automazione del processo e di sistemi di controllo in continuo, in modo da poter attivare in modo sinergico gestioni affini (ciclo dell’acqua) assunte dall’E.A.; tale piano dovrà comunque garantire l’occupazione del personale in forza al Bacino, e dovrà rispettare il monte ore minimo mensile complessivo per il Bacino al momento dell’approvazione del piano, ottenuto come somma complessiva di tutte le prestazioni previste per le opere facenti parte del Bacino stesso; Il piano potrà riguardare l’organizzazione dell’intero Bacino, oppure dei singoli impianti. L’applicazione di tale piano, concertato con le organizzazioni sindacali di categoria, dovrà essere preventivamente approvato dall’E.A., che si riserva anche la possibilità di modifica o di veto. Il piano potrà essere presentato qualora si verifichi l’assunzione da parte dell’E.A. di nuovi segmenti di servizio e potrà essere oggetto di revisione.
(Comma II) Tutto il personale addetto alla gestione è tenuto a documentare la presenza sugli impianti su appositi cartellini marcatempo (di cartone o magnetici) timbrando ad ogni entrata e ad ogni uscita.
1. presenza del personale sull'impianto nei giorni lavorativi
(Comma I) Per giorni lavorativi, ai fini del presente C.S.A., si intendono tutti i giorni della settimana ad esclusione del sabato, della domenica, Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, San Vigilio, Assunzione di M.V., Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano ;
(Comma II) Nei giorni lavorativi deve essere garantita la disponibilità minima del personale operaio addetto alla gestione dell'impianto, risultante dalla tabella 54.1, disponibilità ritenuta necessaria per una corretta gestione del presidio depurativo.
tabella 54.1: prestazioni del personale operaio nei giorni lavorativi
Classe | Operaio qualificato (ore/giorno) | Operaio specializzato (ore/giorno) |
A | 0,5 | 0,5 |
B | 1,5 | 1,5 |
C | 2 | 2 |
D | 3 | 3 |
E | 4 | 4 |
F | 6 | 6 |
G | 8 | 8 |
H | 12 | 12 |
I | 16 | 20 |
Trattamento FORSU | 0 | 8 |
Imhoff (*) | 1 visita ogni 15 gg | 1 visita ogni 15 gg |
(*) Fedaia Nord e Fedaia Sud (*) da maggio a ottobre
(Comma III) Nei giorni lavorativi, per una migliore sicurezza dei lavoratori, deve essere comunque garantita la presenza contemporanea di due addetti, per tutta la durata del turno di lavoro sopra indicata; non sono quindi ammessi turni lavorativi con la presenza di un singolo addetto.
(Comma IV) La presenza temporanea di un unico addetto all’interno dell’impianto deve essere limitata a sole operazioni di controllo.
(Comma V) Al fine del calcolo delle prestazioni minime per gli operai così come definite nella tabella precedente, non saranno prese in considerazione eventuali ore o frazioni di ore effettuate da un unico operatore, o prestate da più di due operai contemporaneamente, senza la necessaria autorizzazione rilasciata dall’E.A. (anche a posteriori per i casi di urgenza), ad eccezione degli impianti di categoria H o superiore; non saranno conteggiate prestazioni dell’operaio qualificato in sostituzione dell’operaio specializzato. Non saranno conteggiate le prestazioni dell’operaio qualificato eseguite congiuntamente con un altro operaio qualificato, senza la presenza contemporanea di un operaio specializzato o di un tecnico o di un manutentore.
(Comma VI) Analogamente non saranno computate, per il calcolo delle prestazioni minime degli operai così come definite nella tabella 54.1, nonché delle prestazioni dei tecnici riportate nella tabella 54.2, le ore o frazioni di ore, effettuate al di fuori della fascia oraria 06.00 – 21.00 o derivanti da operazioni di manutenzione straordinaria; nessun onere aggiuntivo potrà derivare all’ E.A. per prestazioni comunque svolte dal personale dell’I.C. all’interno della fascia oraria 06.00–21.00;
(Comma VII) Per quanto riguarda il personale tecnico, nei giorni lavorativi sono richieste le visite, con rispetto di un monteore minimo mensile.
Oltre alle figure previste in tabella 54.2 l’I.C. dovrà indicare un referente informatico per il Bacino che dovrà occuparsi a tempo pieno di tutti gli aspetti inerenti il sistema di telecontrollo e dovrà assicurare una prestazione annuale complessiva per il Bacino di minimo 1760 ore (corrispondenti ad una prestazione di 8 ore/giorno), registrate e documentate nel contesto dell’assolvimento degli impegni di competenza. Prestazioni accessorie a supporto del referente informatico non contribuiscono al monte ore della figura stessa. La Sede Operativa è il luogo di riferimento per la registrazione giornaliera di inizio e fine attività. Il tempo di trasferta è parte dell’orario di lavoro. Al referente informatico è consentito entrare / uscire dal servizio anche da altre sedi di lavoro. Nella fascia oraria compresa tra le ore 12:00 e le ore 14:00 è prevista un’assenza minima di 60 minuti; in mancanza di registrazione verranno comunque detratti automaticamente 60 minuti.
Dovrà inoltre essere prevista per ogni Bacino una squadra di manutentori composta da almeno
n. 2 addetti, cui sarà devoluto l’incarico di sovrintendere alle manutenzioni di tutte le macchine
presenti sugli impianti, oltre all’esecuzione di piccoli lavori di carpenteria e/o idraulica che dovessero rendersi necessari; i manutentori dovranno prestare servizio a tempo pieno per la gestione dei depuratori del Bacino e dovranno giustificare almeno 100 ore/mese cadauno, con timbrature sugli impianti. Al fine del calcolo delle prestazioni minime dei tecnici così come definite nella tabella 54.2, non saranno prese in considerazione eventuali ore o frazioni di ore effettuate da più di un tecnico chimico contemporaneamente, senza la necessaria autorizzazione rilasciata dall’E.A. (anche a posteriori per i casi di urgenza).
(Comma VIII) Le visite dei tecnici si intendono di durata minima pari a 30 minuti (ad esclusione del referente informatico e dei manutentori). Pertanto tutte le visite della durata inferiore ai 30 minuti non concorreranno al raggiungimento del monteore previsto dalla tabella 54.2.
(Comma IX) Per quanto concerne il personale laureato si richiede la messa a disposizione a tempo pieno di un numero di operatori per Bacino sufficiente alle esigenze organizzativo/gestionali; tale personale dovrà comunque effettuare un monteore complessivo per Bacino minimo di 80 ore/mese svolto sugli impianti nei giorni lavorativi (visita mensile su tutti gli impianti dl Bacino, senza limitazioni di tempo).
tabella 54.2: prestazioni minime del personale tecnico nei giorni lavorativi
Chimico | Elettromeccanico | |||
Classe | Monteore mensile | Prestazione minima | Monteore mensile | Prestazione minima |
1 | 4 ore | visita settimanale | 4 ore | visita mensile |
2 | 4 ore | visita settimanale | 5 ore | visita mensile |
3 | 6 ore | visita settimanale | 8 ore | visita settimanale |
4 | 8 ore | visita settimanale | 16 ore | visita settimanale |
5 | 8 ore | visita settimanale | 24 ore | visita settimanale |
6 | 8 ore | visita settimanale | 32 ore | visita settimanale |
7 | 10 ore | visita settimanale | 40 ore | visita settimanale |
8 | 10 ore | visita settimanale | 50 ore | visita settimanale |
9 | 140 ore | Visita giornaliera | 140 ore | visita giornaliera |
(Comma X) Le figure professionali sopra esposte sono quelle individuate nell’accordo economico- normativo del settore del trattamento acque reflue vigente in provincia di Trento e in particolare si intende:
operaio qualificato: qualifica 2° - 3° livello
operaio specializzato: qualifica 4° - 5° livello
(Comma XI) Nella categoria dei tecnici si assumono valide le sottoelencate specializzazioni; Il personale tecnico dovrà essere inquadrato al 5° - 5°S - 6° livello (o inferiori per il periodo di inserimento):
- Per la competenza dei chimici: laureato (corso triennale) in ingegneria ambientale; p. chimico industriale, p. chimico indirizzo tessile, p. chimico indirizzo conciario, p. agrario, p. agrario spec. enologia, o altre figure a queste equipollenti ai sensi di legge.
- Per la competenza degli elettromeccanico: perito elettrotecnico, perito elettronico, perito meccanico.
- Per la competenza dei manutentori: qualifica di riparatore prevista dal C.c.p.l. del settore del trattamento delle acque reflue, vigente in provincia di Trento.
- Per la competenza del referente informatico: laurea triennale o magistrale in informatica o ingegneria delle telecomunicazioni, con eccezione per il personale in organico alla precedente gestione, operativo come referente informatico o sostituto del referente informatico.