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DELIBERAZIONE N. 219 DEL 27/02/2023 | |
OGGETTO: PRESA D’ATTO STIPULA CONVENZIONE TRA IRCCS-FONDAZIONE POLI- CLINICO UNIVERSITARIO X. XXXXXXX E IRCCS ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITA- LIERI-ISTITUTO REGINA XXXXX PER ATTIVITA 'DI BRACHITERAPIA, RESPONSABILE XXXX. X. XXXXXXXXXX | |
Esercizi/o e conto 2023/2024 | STRUTTURA PROPONENTE |
Centri/o di costo 3050250 | UOSD Servizio Amministrativo Ricerca |
- Importo presente Atto: € 0.0 | Il Dirigente Responsabile |
- Importo esercizio corrente: € 0.0 | Xxxxxxx Xxxxxx |
Budget | |
- Assegnato: € - | |
- Utilizzato: € - | |
- Residuo: € - | |
Autorizzazione n°: - | |
Servizio Risorse Economiche: Xxxxxxxxx Xxxxxx Be- nedetto | Responsabile del Procedimento |
Catia Minutiello | |
L’Estensore | |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | |
Proposta n° DL-181-2023 | |
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO | PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
Positivo | Positivo |
Data 27/02/2023 | Data 24/02/2023 |
IL DIRETTORE SANITARIO Xxxxxx Xxxxx | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Xxxxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxx del Direttore Scientifico IRE Xxxxxxx Xxxxxxxxx data 23/02/2023 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Xxxx Xxxxxxx data 23/02/2023 Positivo | |
La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: Convenzione firmata |
Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca
Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integra- zioni;
Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29/10/2021 avente ad oggetto: “Nomina del Direttore Generale dell’IRCCS IFO-Istituti Fisiotera- pici Ospitalieri;
Vista la deliberazione n.1123 del 2/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx;
Viste le deliberazioni n. 212 del 16/03/2022 e n. 154 del 28/02/2022 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx quale Direttore Amministrativo ed il Xxxx. Xxxxxx Xxxxx quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
Visto il D.M. del Ministero della Salute del 8 maggio 2020 di conferma del ricono- scimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisio- terapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Isti- tuto Nazionale Tumori Regina Xxxxx (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto San Gallicano;
Premesso che l’art. 7 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, contempla le diverse tipologie di ricavi degli IRCCS;
che l’art. 8 del D.Lgs. n. 288/2003 prevede la possibilità per gli IRCCS di sti- pulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e attuare mi- sure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanita- ria, pubbliche e private, nonché con le Università, per la realizzazione di comu- ni progetti di ricerca;
che il vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO de- finisce, fra l’altro, come missione degli IRCCS la cooperazione con altri enti pubblici di ricerca e con altre organizzazioni che operano negli specifici campi, in una logica di completamento di ruoli e di continuità assistenziale;
che con deliberazione n. 146 del 24/02/2022 il Direttore Generale degli IRCCS IFO, in ordine alla stipula degli accordi di riservatezza con i partner degli Isti- tuti, degli MTA e degli MTDA relativi alle sperimentazioni cliniche, agli studi osservazionali, ai brevetti e comunque ai progetti di ricerca ha esteso delega ai Direttori Scientifici IRE e ISG per le attività afferenti i rispettivi Istituti.
Rilevato che Fondazione Policlinico Universitario Xxxxxxxx Xxxxxxx IRCCS (di seguito “Fondazione”) detiene la titolarità e la gestione del Policlinico Universitario Xxxxxxxx Xxxxxxx e che ha ottenuto il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con Decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, per le discipline di ‘Medicina Personalizzata’ e ‘Biotecnologie innovative’;
che gli IFO-IRCCS IRE e la Fondazione, attraverso la sottoscrizione di un Ac- cordo Quadro (deliberazione n. 233 del 23/02/2021), condividono obiettivi e interessi comuni, in particolare nel campo oncologico per la cura di diverse pa- tologie, principalmente dei tumori e continuano ad attivare convenzioni per in- crementare le attività di ricerca;
Tenuto conto che, nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto dalle Parti, il Prof. Sanguine- ti, Dirigente Medico dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Radiotera-
pica, ha richiesto, con prot. 15805 del 28/11/2022, di realizzare un collegamen- to funzionale ed organizzativo per i pazienti dell’IFO-IRCCS IRE che necessi- tano di trattamenti di Radioterapia interventistica (brachiterapia) di cui è dotata la Fondazione, nonché promuovere uno scambio di sinergie per tali attività di ricerca;
Preso atto che a seguito di tale richiesta e per disciplinare le attività previste, è stata for- malizzata e firmata, tra IFO-IRCCS IRE e Fondazione, una Convenzione attua- tiva che costitutisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
che la Convenzione prevede un collegamento funzionale e organizzativo tra le Parti per permettere ai pazienti che necessitano di trattamenti di Radioterapia interventistica di beneficiare delle sinergie instaurate tra i due IRCCS;
che gli IFO-IRCCS IRE mettono, a disposizione le attività e le competenze del- la propria UOC di Radioterapia dotata di esperienza e tecnologia in grado di sfruttare le tecniche di irradiazione a fasci esterni di elevata precisione;
che la Fondazione eseguirà prestazioni di radioterapia interventistica, espletate dal personale specialistico delle sezioni coinvolte, in orario di servizio, presso la struttura del Centro di Oncologia Interventistica e senza la previsione di al- cun corrispettivo;
che, nell’ambito dell’accordo attuativo tra le Parti, sono stati individuati come referenti per gli IFO-IRCCS IRE il Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, per la Fondazio- ne il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxx;
Considerato che la Convenzione avrà validità di 12 mesi a far data dalla sottoscrizione, eventualmente rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti anche con scambio epistolare;
che l’art. 12 della Convenzione in materia di trattamento dei dati personali, pre- vede l’impegno delle parti ad osservare quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 in materia
di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dell'attività richiesta;
che la Convenzione non comporta oneri o impegni finanziari per le Parti, cia- scuna delle quali sopporterà i costi relativi all’esecuzione delle attività di pro- pria competenza;
Tenuto conto che il personale coinvolto è tenuto a garantire la riservatezza di tutte le infor- mazioni sulla collaborazione e sui dati, nonché della normativa privacy di IFO;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico con nota prot. n. 15805 del 28 no- vembre 2022;
Ritenuto opportuno prendere atto della Convenzione stipulata tra l’IRCCS Istituti Fisio- terapici Ospitalieri-IRE e l’IRCCS-Fondazione Policlinico Universitario A. Ge- melli, firmata in data 19 gennaio 2023, che, allegata al presente provvedimen- to, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo com- ma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbra- io 2005, n. 15;
Propone
Per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente confermati, di:
- prendere atto della Convenzione stipulata tra l’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri-Istituto Regi- na Elena e la Fondazione Policlinico Universitario X. Xxxxxxx, IRCCS, firmata in data 19 gennaio 2023, che allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La UOSD Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.
Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Xxxxxxx Xxxxxx
Il Direttore Generale
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe- razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro- vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021.
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “PRESA D’ATTO STIPULA CONVENZIONE TRA IRCCS-FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO X. XXXXXXX E IRCCS ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITA- LIERI-ISTITUTO REGINA XXXXX PER ATTIVITA 'DI BRACHITERAPIA, RESPONSABILE XXXX. X. XXXXXXXXXX
” e di renderla disposta.
Il Direttore Generale Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
CONVENZIONE ATTUATIVA
TRA
Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IRCCS Regina Xxxxx, di seguito riportati come “IFO”, con sede e domicilio fiscale in Xxx Xxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, partita Iva 01033011006, codice fiscale 02153140583, in persona del suo Legale Rappresentante Direttore Generale Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, ivi domiciliata per la carica e legittimata alla stipula del presente atto
e
Fondazione Policlinico Universitario Xxxxxxxx Xxxxxxx IRCCS, C.F. e P. IVA 00.000.000.000, con sede in Xxxxx X. Xxxx x. 0, 00000 Xxxx, in persona del Direttore Generale, Prof. Xxxxx Xxxxxxxx, (di seguito anche “Fondazione” e insieme ad IFO le ‘Parti’)
PREMESSO CHE
1. l’art. 8, comma 5) del D. Lgs 288/2003, avente ad oggetto il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, prevede la possibilità per gli IRCCS di stipulare accordi e convenzioni, costituire e partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità;
2. l’art. 4, lett. d) del vigente regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IRCCS, approvato con delibera n. 603 del 05.09.2006, prevede, tra l’altro, la possibilità di stipulare accordi, convenzioni con enti pubblici e soggetti privati la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi coerenti con la mission istituzionale;
3. gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri hanno la titolarità e la gestione
dell'IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Xxxxx, il più antico (1939) Ente di diritto pubblico riconosciuto a carattere scientifico tra gli IRCCS oncologici italiani (di seguito anche indicato come IRE o IFO-IRE);
4. gli IFO-IRE hanno ottenuto il rinnovo del riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) con decreto del Ministero della Salute dell’8 maggio 2020, pubblicato su G.UFF. n. 141 del 4/06/2020 per la disciplina di Oncologia;
5. la Fondazione ha la titolarità e la gestione del Policlinico Universitario Xxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito anche ‘Policlinico Gemelli’), ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, che ha ottenuto il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con Decreto del Ministero della Saluto del 28 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, per le discipline di ‘Medicina Personalizzata’ e ‘Biotecnologie innovative’;
6. gli IFO-IRE e la Fondazione, attraverso la sottoscrizione di un Accordo Quadro (deliberazione n. 233 del 23/02/2021), condividono obiettivi ed interessi comuni, in particolare nel campo oncologico per la cura di diverse patologie, principalmente dei tumori;
7. gli IFO-IRE e la Fondazione, attraverso le rispettive Direzioni Scientifiche, continuano ad attivare delle convenzioni attuative al fine di incrementare le attività di ricerca;
8. le Parti, pertanto, in funzione di un rapporto di collaborazione già esistente intendono realizzare un collegamento funzionale ed organizzativo per i pazienti che necessitano di trattamenti di Radioterapia interventistica
(brachiterapia), nonché di promuovere uno scambio di sinergie per tali attività di ricerca;
9. il Direttore Sanitario dell’Istituto ha espresso parere favorevole per le attività sottese alla collaborazione;
10. le Parti, essendo la collaborazione di rilevante interesse, ritengono opportuno formalizzare il rapporto.
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO
quanto segue.
Art. 1 – Premesse
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.
Art. 2 – Oggetto
Oggetto del presente Accordo è l’instaurazione di un percorso sanitario che prevede attività sanitarie tra IFO – IRE e la Fondazione Policlinico Universitario Xxxxxxxx Xxxxxxx, consistente nella messa a disposizione da parte della Fondazione di trattamenti di Radioterapia interventistica (brachiterapia) per i pazienti dell’IFO IRE, sia pazienti che fanno terapia standard con la suddetta tecnica, sia pazienti che sono arruolati nell’ambito di sperimentazioni cliniche. Per alcune neoplasie (es tumori della cervice uterina) il trattamento radiante prevede una combinazione sequenziale di radioterapia a fasci esterni e interventistica, la cui combinazione deve essere coordinata sia logisticamente (i due trattamenti devono essere completati entro tempi definiti) sia
dosimetricamente (ciascuno dei due trattamenti eroga una dose di radiazioni che si va irrimediabilmente a sommare).
Pertanto, la UOC di Radioterapia dell’IFO IRE, al fine di completare il ciclo funzionale terapeutico avviato presso la propria struttura, necessita della radioterapia interventistica di cui è dotata la Fondazione.
Infatti, il Centro di Oncologia Interventistica (IOC – Interventional Oncology Center) del Gemelli ART (Advanced Radiation Therapy) è organizzato per offrire trattamenti di radioterapia interventistica per diversi siti corporei.
In particolare trattamenti per tumori ginecologici, della prostata, anali, cutanei e della testa/collo, compresi i melanomi uveali.
Gli strumenti in dotazione alla Fondazione introducono, attraverso specifici applicatori o cateteri, sorgenti radioattive direttamente all’interno del tumore o a diretto contatto con il letto tumorale per bonificare eventuali residui microscopici.
Gli IFO-IRE, in tale ambito, mettono a disposizione le attività e le competenze della propria UOC di Radioterapia dotata di esperienza e tecnologia che permettono la realizzazione di tecniche di irradiazione a fasci esterni di elevata precisione.
Art. 3 – Modalità di svolgimento e di erogazione delle prestazioni
L’attività di brachiterapia sarà espletata dagli specialisti della Fondazione sulla base di una programmazione concordata tra le Parti, secondo le necessità individuate d’intesa tra i rispettivi Referenti.
Le concrete modalità operative per l’esecuzione delle attività oggetto del
presente Accordo, dovranno assicurare in ogni caso il rispetto: i. di tutte le norme e linee guida applicabili; ii. del principio di libera scelta del medico da parte del paziente; iii. della piena autonomia di IFO nel riferimento dei propri pazienti ad altre e diverse strutture assistenziali; iv. delle liste d’attesa esistenti presso il Policlinico Gemelli.
Per i pazienti che abbiano già iniziato la terapia presso la UOC di Radioterapia di IFO IRE, la Fondazione assicura il completamento del ciclo terapico prescritto, nel rispetto dei tempi stabiliti dal piano terapeutico, pur riservandosi autonoma prescrizione, programmazione ed esecuzione delle prestazioni interventistiche. Al fine di garantire la corretta gestione della sequenza temporale dei vari trattamenti e nel rispetto delle tempistiche radiobiologiche, i medici dell’IFO IRE, attraverso un canale diretto, comunicheranno e discuteranno l’iter terapeutico dei singoli pazienti prima dell’inizio dello stesso, discutendo e concordando, con i medici del Centro di Oncologia Interventistica, gli aspetti tecnici, gestionali e radioterapeutici (p.e. Volumi, Dose Totale, Dose per Frazione, Dose agli organi a rischio, ecc…) di entrambe le modalità (Fasci esterni e interventistica) in base alla propria esperienza e competenza.
Il Policlinico X. Xxxxxxx si impegna a garantire il percorso terapeutico concordato in base alle possibilità e alla lista di attesa, salvi i casi di complicazioni cliniche e/o difficoltà logistiche sopravvenute.
Con riferimento a ciascun accesso, la Fondazione metterà a disposizione spazi, attrezzature e risorse occorrenti e quant’altro necessario per lo svolgimento del Servizio, garantendo, per ogni elemento coinvolto, la piena idoneità tecnica e la conformità alle norme di legge.
Le modalità di erogazione del trattamento radiante interventistico potranno essere svolte, secondo la preferenza del paziente, in modalità SSN, ALPI ovvero nell’ambito di studi clinici profit e no profit.
IFO e Fondazione assumono piena responsabilità unicamente per i trattamenti che ciascuna andrà effettivamente a svolgere nell’ambito delle proprie attività.
Art. 4 - Accessi presso il Policlinico Gemelli
Per la realizzazione degli obiettivi, le Parti concordano che i pazienti in carico presso la Struttura IFO, terminato il percorso a fasci esterni verranno indirizzati dal Direttore del reparto o suoi delegati operanti presso la Fondazione Gemelli; Il paziente si recherà autonomamente presso la struttura della Fondazione con impegnativa ed eseguirà gli accessi tramite il SSN ovvero, qualora così intenda procedere, in modalità ALPI.
La Fondazione si impegna comunque a garantire il trattamento in modalità SSN, nel pieno rispetto delle liste di attesa, salvo diversa indicazione e/o preferenza espressa del paziente.
La comunicazione alla Fondazione Gemelli dei nominativi dei pazienti che dovranno affrontare il percorso interventistico radioterapico, potrà avvenire tramite mail (attraverso indirizzi ufficiali e con dominio aziendale autorizzato). La discussione delle modalità di trattamento e di integrazione potrà comunque avvenire anche con incontri o tramite telefono o videoconferenza tra i sanitari, con eventuale formalizzazione del percorso da condividere anche a mezzo email.
In ogni caso i dati clinici e radioterapici dovranno essere comunicati alla
Fondazione mediante consegna, da parte del paziente, di una relazione di fine trattamento rilasciata dagli IFO, unitamente ad un dischetto con immagini DICOM (se necessario per sommazione della dose) prima dell’inizio delle procedure interventistiche.
Il personale della Fondazione terminato il percorso di brachiterapia rilascerà una relazione di fine trattamento al paziente.
Art.5 - Scambio di sinergie
Al fine di consentire una collaborazione proficua sarà assicurato un flusso di comunicazione e confronto tra i Sanitari e tra le Equipe multidisciplinari delle Strutture, volto alla necessaria e tempestiva condivisione delle informazioni cliniche e dei percorsi previsti.
Art. 6- Orari, sede e locali
Le prestazioni di radioterapia interventistica saranno espletate dal personale della Fondazione delle sezioni coinvolte, in orario di servizi, presso la struttura del Centro di Oncologia Interventistica della Fondazione.
La Fondazione metterà a disposizione spazi, attrezzature e risorse occorrenti e quant’altro necessario per lo svolgimento delle attività concordate, garantendo, per ogni elemento coinvolto, la piena idoneità tecnica e la conformità alle norme.
Per gli accessi di cui al presente articolo non è previsto alcun corrispettivo.
Art. 7- Responsabili
Gli IFO-IRE individuano quale Responsabile della corretta esecuzione della Convenzione il Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
La Fondazione Policlinico Universitario Xxxxxxxx Xxxxxxx individua quale responsabile il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxx.
Art. 8- Durata
Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata annuale, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti anche con scambio epistolare (a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata).
Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata da trasmettersi alla controparte con un preavviso di almeno (tre) mesi.
Art.9 - Oneri economici
Il presente Accordo non comporta oneri e impegni finanziari per le Parti. Ciascuna delle Parti sopporterà i costi relativi all’esecuzione delle attività di propria competenza.
Art. 10 - Foro competente
Per ogni eventuale contenzioso tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza della presente convenzione, non
risolvibili in via stragiudiziale, è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria avente sede a Roma.
Art. 11 – Attività di Ricerca
Nello specifico ambito delle proprie attività, ciascuna Parte sarà libera di arruolare i pazienti in studi clinici e di utilizzare i dati così ricavati in ambito scientifico, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 12- Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell’art. 5 GDPR.
I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione.
Le Parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione.
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.
Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Le Parti, nell’ambito della presente convenzione, assumono la veste di Titolare Autonomo del Trattamento.
I dati personali oggetto della convenzione sono trattati per finalità legate alla cura dei pazienti oncologici con trattamento radiante che prevede una combinazione sequenziale di radioterapia a fasci esterni, effettuata dagli IFO, e brachiterapia, predisposta dalla Fondazione Gemelli.
Con riguardo alle attività che ciascuna Parte svolgerà nell’ambito della presente convenzione, la base giuridica del trattamento dei dati personali si rinviene nell’art. 0, xxx. 0, xxxx. x), xx quanto “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”, e nell’art. 9, par. 2, lett. h) GDPR, in quanto il trattamento è necessario per “per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria”.
Le categorie di dati personali trattati nell’ambito della presente convenzione sono:
• dati anagrafici;
• dati di contatto;
• dati relativi alla salute e sanitari;
Le parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell’ambito della presente convenzione attuativa saranno soggette all’obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.
Inoltre, è obbligo di entrambe le parti somministrare, al primo contatto con il
paziente, le informazioni privacy ex art. 13 GDPR, ciascuna per l’attività di propria competenza.
Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell’ambito della presente convenzione, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 GDPR.
IFO e Fondazione Gemelli hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.), rispettivamente individuato:
• per IFO]: Scudo Privacy s.r.l., nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx;
• per Fondazione Policlinico X. Xxxxxxx]: […], nella persona di […], raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: […]
Art. 13 - Riservatezza e proprietà intellettuale
Le parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo, in qualsiasi forma e di non utilizzarli a scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente convenzione.
Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi:
- al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento del presente Accordo.
Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub- licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.
In caso di risultati brevettabili derivanti dal Presente Accordo deve essere data immediata comunicazione tra le parti e disciplinata dalla normativa vigente, la procedura verrà specificata mediante Accordi separati.
Art. 14 - Sottoscrizione
Il presente Atto viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art.15, comma 2 bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso l’utilizzazione della casella PEC. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d’uso, provvede alla stessa.
Art. 15 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo saranno inviate, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso le sedi istituzionali dei firmatari ovvero tramite posta elettronica certificata. Per le comunicazioni, per IFO: Pec: xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, per
Fondazione Policlinico Universitario Xxxxxxxx Xxxxxxx Pec:
Art. 16 - Decreto Legislativo n. 231/2001 e Codice Etico
Le Parti si impegnano ad adottare, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare – nell’esecuzione del presente Accordo – la commissione di illeciti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001. L’IFO dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni.
Art. 17 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
All.1 Informazioni Privacy
Letto, confermato e sottoscritto
Per Istituti Fisioterapici Ospitalieri
IRCCS Istituto Nazionale Tumori Xxxxxx Xxxxx Il Direttore Generale, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Per Fondazione Policlinico Universitario Xxxxxxxx Xxxxxxx IRCCS
19.01.2023 15:19:29
Il Direttore Generale, Prof. Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX XXXXXXXX GMT+00:00
ALLEGATO 1
INFORMAZIONI PRIVACY
AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI TRATTAMENTI DI RADIOTERAPIA A FASCI ESTERNI E DI BRACHITERAPIA
Gli ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI con sede legale in via Xxxx Xxxxxxxx n. 53– 00000 Xxxx (XX), C.F. 80211730587 - Partita I.V.A. 01033011006
(di seguito “IFO”) in qualità Titolare del Trattamento, informano ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) e del Codice Privacy ss.mm.ii., che i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Finalità e Base Giuridica del Trattamento
I dati personali raccolti dal Titolare sono trattati esclusivamente per finalità legate alla cura dei pazienti oncologici con trattamento radiante che prevede una combinazione sequenziale di radioterapia a fasci esterni, effettuata dagli IFO, e brachiterapia, predisposta dalla Fondazione Gemelli.
Si precisa che la Fondazione Gemelli, presso cui i pazienti dovranno recarsi per le prestazioni di brachiterapia, è parimenti Titolare del trattamento e, pertanto, le presenti informazioni privacy si rivolgono esclusivamente al trattamento di dati personali effettuato dagli IFO.
La base giuridica del trattamento dei dati personali di cui al punto n. 2 delle seguenti informazioni privacy si rinviene nell’art. 0, xxx. 0, xxxx. x), xx quanto “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”, nonché nell’art. 9, par. 2, lett. h) GDPR, in quanto il trattamento è necessario per “per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria”.
2. Categorie di Dati personali
Per le finalità di cui al punto n. 1 potranno essere raccolte e, successivamente trattate, le seguenti categorie di dati:
• dati anagrafici;
• dati di contatto;
• dati relativi alla salute e sanitari;
3. Modalità di Trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1, n. 2 GDPR e più precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati sono trattati dai Titolari con modalità, strumenti e procedure informatiche e cartacee, strettamente necessarie per realizzare le finalità descritte al punto n. 1.
I pazienti in carico presso gli IFO, terminato il percorso a fasci esterni, verranno indirizzati verso la Fondazione Gemelli, il cui personale verrà notiziato mediante apposita comunicazione e per il tramite di una relazione consegnata brevi manu al paziente da parte del personale sanitario degli IFO.
Il Titolare predispone inoltre misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (Data Breach).
4. Periodo di Conservazione
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento indicate al punto n. 1 delle presenti informazioni privacy, salvo il tempo più lungo necessario per adempiere agli obblighi di legge e/o a quanto richiesto dalle Autorità competenti. Nello specifico, i dati personali verranno conservati per un periodo di ( ) successivo alla conclusione della presente attività.
5. Accesso ai dati personali
I dati personali potranno essere accessibili per le finalità di cui al punto n. 1 dai dipendenti del Titolare del trattamento coinvolti ed espressamente autorizzati nell’ambito dell’attività di cura sopra descritta, nonché ad altri Enti, Organismi, Autorità verso i quali il Titolare del trattamento ha un obbligo di comunicazione previsto dalla legge.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti di cui all’art. 15 GDPR e ss., più precisamente diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, diritto di opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018).
7. Modalità di esercizio dei diritti
Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto n. 6 delle presenti informazioni privacy inviando una raccomandata A/R ovvero apposita comunicazione all’indirizzo PEC del Titolare:
• ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI con sede legale in xxxxx Xxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (XX) xxx@xxxx.xxx.xx
8. Identità e dati di contatto del:
• Titolare del trattamento – ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
In persona del Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxx E-mail: PEC: xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx Tel.: | |
• DPO (RPD) – SCUDO PRIVACY S.r.l. | |
Nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx |
Firmato digitalmente da:Xxxxxx Xxxxxxxx Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificat o rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019 Data:17/01/2023 12:00:20