AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIOSANITARIA DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE “SAN GAETANO”
Schema di contratto
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIOSANITARIA DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE “SAN XXXXXXX”
L’anno , addì del mese di (…/…/201 ) in Crespino (RO) presso la Residenza Municipale in Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, avanti a me
C.F.: Vicesegretario del Comune di Crespino (RO), a ciò autorizzato dalla legge, sono comparsi:
- , nato a il c.f. , domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Crespino, C.F. , con sede in Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, come da provvedimento del Sindaco n. del , che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune o ente appaltante”;
- , con sede legale in via n. X.XXX , in persona di suo Legale Rappresentante, signor , nato a
il C.F.: e residente a in seguito, per brevità, definito appaltatore o ditta appaltatrice.
Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Vicesegretario rogante sono certo, che mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale:
PREMESSO
a) che l'Ente Appaltante ha la necessità di acquisire l'organizzazione e la gestione della casa di riposo comunale “San Xxxxxxx” situata in via n.
e in particolare i servizi di: governo assistenziale (coordinatore), assistenza sociosanitaria, infermieristica, psicologica e di riabilitazione (fisioterapista e logopedista) nonché attività di animazione e di assistenza sociale;
b) che con determinazione a contrarre del Settore , Xxxxxxx
n. del sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto e i suoi allegati, lo Schema di contratto, il DUVRI, il Disciplinare di gara, con annessa documentazione e il Bando di gara relativi all’affidamento dei predetti servizi con procedura aperta e aggiudicati mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) che con determinazione n. del del Servizio è stato approvato il verbale di gara ed è stata dichiarata l’aggiudicazione del servizio in argomento alla Ditta , con sede in ( ), via ,
n. ;
d) che con determinazione n. del del suddetto Servizio, fatti i necessari controlli, si è preso atto dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
e) che in data è stata rilasciata l’informativa antimafia dalla quale si evince che a carico della ditta “ ” non sussistono cause di divieto, sospensione e di decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011;
f) che da ultimo in data è stato rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva, valido fino a tutto il , con esito regolare.
Tutto quanto premesso, le parti ut supra identificate e legittimate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO E NATURA DEL CONTRATTO
1. Il Comune di Crespino, come sopra rappresentato, demanda e attribuisce alla
ditta (Appaltatore), che accetta a mezzo del suo Rappresentante costituito, l'espletamento dell'organizzazione e gestione dei seguenti servizi: governo assistenziale (coordinatore), assistenza sociosanitaria, infermieristica, psicologica e di riabilitazione (fisioterapista e logopedista) nonché attività di animazione e di assistenza sociale della Casa di Riposo Comunale di Crespino “San Xxxxxxx” sita in via n. alle condizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, nel DUVRI, nel disciplinare di gara e annessi documenti, che tutti formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e che vengono firmati per accettazione integrale e senza riserva alcuna da parte della Ditta appaltatrice seppur non materialmente allegati al presente contratto, nonché, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale d'Appalto, alle condizioni indicate nel progetto tecnico presentato dalla ditta in sede di offerta che fa parte integrante del presente contratto seppur non materialmente allegato.
2. É esclusivo onere dell’Appaltatore l’organizzazione dei mezzi necessari per il servizio, l’esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato, l’assunzione del rischio d’impresa.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
1. L’appalto avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula del contratto o dalla data di effettiva consegna del servizio, se anteriore. Il Comune di Crespino, nelle more della stipula del contratto in caso di necessità e urgenza, si riserva la facoltà di eseguire la consegna dei locali e delle attrezzature e di dare inizio all’esecuzione anticipata del servizio ex art. 32, comma 8, del Codice.
2. A garanzia della necessaria continuità nell’erogazione dei servizi, a scadenza
naturale dei termini contrattuali, il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. (in seguito per brevità Codice), nella misura strettamente necessaria per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché qualora, relativamente a tale procedura, insorgesse un eventuale contenzioso per il periodo necessario alla definizione dello stesso e comunque per almeno 90 giorni.
3. Il Comune alla scadenza contrattuale e a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per 1 (un) anno previo accordo con l’appaltatore e in conformità al progetto posto a base di gara.
ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
1. Per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto viene concordato un corrispettivo al netto del ribasso di gara offerto massimo di €
, oltre a € per oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a sconto e pertanto per un corrispettivo complessivo massimo di € oltre l'IVA e sarà contabilizzato e liquidato nei tempi e modi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i prezzi indicati in sede di offerta, previa acquisizione delle previste certificazioni e documentazioni.
2. Il prezzo è espresso nei seguenti termini in base all’offerta presentata in gara:
a) per il servizio di assistenza sociosanitaria € ;
b) per il servizio di assistenza infermieristica € ;
c) per il servizio di coordinamento € ;
d) per il servizio di psicologia € ;
e) per il servizio riabilitativo di fisioterapia € ;
f) per il servizio di logopedia € ;
g) per il servizio di animazione € ;
h) per il servizio di sostituzione dell’assistente sociale € .
ART. 4 – VARIAZIONI CONTRATTUALI
1. Per le modifiche e le varianti del presente contratto in corso di validità si applica l’art. 106 del Codice. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune potrà richiedere una variazione in diminuzione o in aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto che l'appaltatore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali; in tal caso si applica l’art. 106, comma 12 del Codice.
2. Non è ammessa la revisione periodica dei prezzi e conseguentemente i corrispettivi e i prezzi applicati resteranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto.
ART. 5 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’AFFIDAMENTO E CLAUSOLA SOCIALE
1. Durante l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, la Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare interamente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti nonché quelle contenute negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi. I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della Ditta appaltatrice stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applica quanto previsto dall’art. 30, commi 5 e 6 del
Codice; in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento come previsto dal comma 5-bis del succitato articolo.
3. Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto il Comune conferirà tre dipendenti in distacco funzionale presso la casa di riposo. Il distacco non comporta un cambio di mansioni dei dipendenti distaccati in quanto perfettamente coerenti con l’attività dei servizi oggetto del presente appalto e i loro orari di lavoro saranno concordati con l’ente appaltante. Il Comune, in qualità di titolare del rapporto di lavoro, rimarrà responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore e sarà titolare degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, compresi quelli legati alle dichiarazioni fiscali. Rimane altresì a carico del Comune la titolarità di compiere ogni atto che comporti modifiche al rapporto di lavoro e l’eventuale risoluzione del rapporto. Si applicano le ulteriori disposizioni previste nel capitolato speciale d’appalto all’art. .
4. Ai sensi degli artt.30, comma 1 e 50 del Codice nonché dell'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto, al fine di garantire la continuità del servizio e dei livelli di occupazione, in fase di esecuzione del contratto, l'appaltatore dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal nuovo appaltatore.
ART. 6 – OBBLIGHI SPECIALI
1. All’Appaltatore competono, oltre a quanto specificamente previsto nel capitolato speciale d’appalto, tutti gli obblighi cui è assoggettabile in base al
progetto organizzativo/offerta qualitativa presentata in sede di gara.
2. Sono a carico della ditta appaltatrice i servizi, le attività, il personale, le attrezzature e i materiali previsti negli elaborati di gara, assieme a tutte quelle necessità accessorie che, stante la complessità organizzativa del servizio, non si è riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere, o comunque per qualsivoglia ragione mancanti, ma che oggettivamente saranno necessarie per avviare ed espletare il servizio oggetto dell’affidamento.
ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni avverrà secondo le modalità previste all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture elettroniche dovranno: essere intestate a Comune di Crespino, Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxxx (XX); pervenire in formato elettronico utilizzando il Codice Univoco Ufficio: UFR65E; e riportare obbligatoriamente in modo chiaro e preciso gli estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce, il codice identificativo di gara (CIG) e l’imponibile distinto dall’IVA.
2. La ditta affidataria, contestualmente alla presentazione della fattura e in allegato alla stessa, dovrà presentare una relazione scritta in merito ai servizi fatturati e dichiarare se vi siano state o meno modificazioni nella dotazione di personale impiegato nell’affidamento fornendo il nominativo e titoli posseduti dal nuovo personale.
3. In assenza di contestazioni relative alla regolarità del servizio, effettuata da parte del Coordinatore di struttura e previa acquisizione della documentazione di cui al comma precedente, il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, a seguito verifica del D.U.R.C. on line in corso di validità, che attesti la regolarità contributiva della ditta
affidataria.
ART. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n.
136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. A tal fine l’appaltatore dichiara che:
a. il conto corrente bancario su cui dovranno essere effettuati i pagamenti, mediante bonifico bancario è il seguente: CODICE IBAN: ;
b. la persona abilitata ad operare sul medesimo è nato/a a
( ) il / / , C.F.: ;
c. si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a far transitare sullo stesso tutti i movimenti finanziari riguardanti l’appalto in oggetto;
d. indicherà sulle fatture il codice CIG ( ).
2. Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 saranno attivate le sanzioni di cui alla medesima legge.
ART. 9 – GARANZIE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
1. L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell’art.103 del Codice, pari a € (euro ) corrispondente al % dell’importo contrattuale al netto dell’IVA e al lordo degli oneri per la sicurezza, mediante costituzione di cauzione/polizza fidejussoria n°
a favore del Comune di Crespino rilasciata da
in data / / conservata in atti.
ART. 10 - ASSICURAZIONI
1. La ditta appaltatrice è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o
immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri fornitori e dei dipendenti, di questi ultimi, all’Ente appaltante, al suo personale, agli ospiti della casa di riposo ed ai loro familiari o amici in visita agli stessi, nonché ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
2. A tal fine, l’Appaltatore ha provveduto a stipulare le seguenti polizze:
a) una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune e prodotti nell’esercizio dell’attività relativamente all’immobile sede del servizio e a tutte le sue pertinenze, arredi, attrezzature oggetto della consegna o successivamente acquisiti. Il valore globale dell’immobile e degli impianti fissi affidati dal Comune all’appaltatore nonché il valore degli arredi e attrezzature date in comodato viene stabilito in € 5.000.000,00= (euro cinquemilioni/00).
b) una polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all’attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei terzi deve essere compreso anche il Comune di Crespino nella sua qualità di committente. La polizza deve essere stipulata con riferimento all'appalto della Casa di Riposo Comunale con durata pari a quella dell'appalto affidato. Responsabilità civile verso terzi: massimale di
€ 5.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00= per ogni persona lesa e € 5.000.000,00= per danni a cose. Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro: massimale di € 5.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di € 2.000.000,00= per ogni persona lesa. Previsione della rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le
somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.
c)
una polizza di assicurazione che copra i danni derivanti dallo smarrimento e dal danneggiamento degli effetti personali degli ospiti (es. protesi dentali, acustiche etc…) ovvero da furti di valori o preziosi detenuti dagli
all’impresa stessa il ristoro complessivo del danno subito dall’utenza.
dell'appalto, dovrà avere un massimale per sinistro di euro
e garantire il totale rimborso del sinistro restando comunque in carico
Detta polizza con durata pari a quella
anziani non autosufficienti.
ART. 11 - CONTROLLI
1. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
2. Le attività di controllo vengono svolte dai soggetti e secondo le indicazioni previste dall'art. 101 del Codice nonché in forza di quanto espressamente previsto dal capitolato speciale d'appalto.
ART. 12 – RISOLUZIONE, RECESSO, INADEMPIMENTO E PENALITÀ.
1. Per l’applicazione degli istituti giuridici della risoluzione dal contratto, del recesso, dell’inadempimento contrattuale e delle penalità conseguenti alla difformità delle prestazioni oggetto del presente affidamento si applicano le disposizioni previste nel capitolato speciale d’appalto.
ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere il contratto ovvero di subappaltarlo, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso e del
risarcimento degli eventuali danni.
ART. 14 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico della ditta appaltatrice, senza diritti di rivalsa nei confronti dell’Ente Appaltante, le spese per tasse e diritti inerenti alla stipulazione del contratto d’appalto e sua registrazione, per la pubblicità degli atti di gara richiesta dalla vigente normativa nonché per la copertura dei costi relativi al servizio di consulenza prestato dal Consorzio Energia Veneto (in sigla CEV) al Comune di Crespino.
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Comune e la ditta appaltatrice si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, ai sensi Regolamento UE 2016/679, nel d.lgs. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, al fine di trattare legittimamente i dati personali di terzi il cui utilizzo sia necessario per l’esecuzione del presente contratto.
ART. 16 - DOMICILIO
1. La ditta appaltatrice dovrà eleggere speciale domicilio presso la sede della casa di riposto comunale “San Xxxxxx” situata in via x. Xxxxxxxx (RO).
ART. 17 - CONTROVERSIE
1. La ditta appaltatrice non potrà sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che verranno date dall’Ente appaltante, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
2. Qualora insorgano controversie inerenti all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del presente contratto troveranno applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice. In caso di fallimento della procedura di accordo bonario, è
espressamente esclusa la compromissione in arbitri e il Foro compente per la tutela giurisdizionale è quello di Rovigo.
3. Nel caso di controversia, la ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a proseguire nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione dei servizi.
ART. 18 – NORME DI RINVIO
1. L'esecuzione dell’appalto è soggetta all'osservanza delle norme contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale d’appalto e nei documenti ivi allegati e/o richiamati.
2. Per tutto quanto non sia in essi stabilito, si fa riferimento alle disposizioni dettate in materia dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché a quelle del Codice Civile, dalla normativa vigente in materia di contratti, dalle altre leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbia attinenza con i servizi in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto.
*** *** ***
Il presente atto, redatto su supporto informatico in un unico originale (bollo assolto ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 22.02.2007, mediante modello unico informatico), si compone di ( ) intere facciate e fin qui della
^ ( ) di ( ) fogli ed è letto da me Vicesegretario rogante ai comparenti che approvandolo, con me lo sottoscrivono, con modalità di firma digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e degli art. 1, comma 1, lettera s) e 25, comma 2, del Decreto Legislativo n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
Le parti dichiarano la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione all’art. 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 82/2005 e ss.mm.ii.
L’APPALTATORE:
Nome Cognome:
C.F.
Certificatore firma digitale:
Validità firma digitale dal
Firma digitale n. (DISPOSITIVO ASSEGNATO) IL COMUNE DI CRESPINO:
Nome Cognome:
C.F.
Certificatore firma digitale:
Validità firma digitale dal
Firma digitale n. (DISPOSITIVO ASSEGNATO) IL VICESEGRETARIO COMUNALE:
Nome Cognome:
C.F.
Certificatore firma digitale:
Validità firma digitale dal
Firma digitale n. (DISPOSITIVO ASSEGNATO)
Sommario
PREMESSO 1
ART. 1 – OGGETTO E NATURA DEL CONTRATTO 2
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO 3
ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 4
ART. 4 – VARIAZIONI CONTRATTUALI 5
ART. 5 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’AFFIDAMENTO E CLAUSOLA SOCIALE 5
ART. 6 – OBBLIGHI SPECIALI 6
ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 7
ART. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 8
ART. 9 – GARANZIE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 8
ART. 10 - ASSICURAZIONI 8
ART. 11 - CONTROLLI 10
ART. 12 – RISOLUZIONE, RECESSO, INADEMPIMENTO E PENALITÀ 10
ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 10
ART. 14 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 11
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 11
ART. 16 - DOMICILIO 11
ART. 17 - CONTROVERSIE 11
ART. 18 – NORME DI RINVIO 12