Contratto di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi: Danni alla proprietà, Furto, Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza famiglia.
Zurich For Family
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Contratto di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi:
Danni alla proprietà, Furto, Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza famiglia.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
I n d i c e
Informativa | pag. | 1 di 7 |
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione | pag. | 1 di 7 |
B. Informazioni sul contratto | pag. | 1 di 7 |
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami | pag. | 4 di 7 |
Nota
Glossario pag. 1 di 4
dizioni di Assicurazione pag. 1 di 19 | ||
Condizioni generali | pag. | 1 di 19 |
Danni alla proprietà | pag. | 3 di 19 |
Furto | pag. | 5 di 19 |
Danni alla proprietà / Furto - In caso di Sinistro | pag. | 6 di 19 |
Responsabilità civile | pag. | 8 di 19 |
Responsabilità civile - In caso di Sinistro | pag. | 9 di 19 |
Infortuni | pag. | 9 di 19 |
Infortuni - In caso di Sinistro | pag. | 12 di 19 |
Tutela legale | pag. | 12 di 19 |
Assistenza famiglia | pag. | 16 di 19 |
Allegato 1: classificazione delle Attività professionali | pag. | 1 di 3 |
Allegato 2: moduli di denuncia Sinistro | pag. | 1 di 1 |
Con
Nota informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di As- sicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
Il presente contratto viene stipulato con
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede: xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Telefono n. 00.00000000 - Telefax n. 02.26622768 Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx Sito internet: xxx.xxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Grup- po Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Xx- xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla re- golamentazione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limitata attività di regolamentazione e vigilanza da par- te dell’Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).
Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro- pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.411 mi- lioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.403 milioni di euro. L'in- dice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rap- porto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla nor- mativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 231%.
Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.
Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informati- vo non derivanti da innovazioni normative saranno consul- tabili sul sito internet xxx.xxxxxx.xx. Per informazioni rivolgersi all'intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
B. Informazioni sul contratto
Il contratto ha la durata indicata in polizza e, salvo diversa pattuizione, è stipulato con tacito rinnovo.
AVVERTENZA:
In mancanza di disdetta data da una della Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza con- trattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 6 “Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione” delle Condi- zioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:
• Danni alla proprietà;
• Furto;
• Responsabilità civile;
• Infortuni;
• Tutela legale;
• Assistenza famiglia.
Si precisa che le garanzie Xxxxx alla proprietà e Xxxxx sono prestate nella formula cosiddetta “All-Risk” per cui il Xxxxxx- cato ed il Contenuto dell’Abitazione sono assicurati contro i danni subiti per quelle cause che non siano espressamente escluse.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle relative sezioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di li- mitazioni ed esclusioni come disciplinato all’interno di ogni singola sezione di garanzia e precisamente ai paragrafi:
• Per la sezione Danni alla proprietà:
“Cosa Assicuriamo”, “Condizioni particolari”, “Forma con Franchigia”.
• Per la sezione Furto:
“Cosa Assicuriamo”, “Garanzie aggiuntive”, “Forma con Franchigia”.
• Per la sezione Responsabilità civile:
“Cosa Assicuriamo”; “Esclusioni”.
• Per la sezione Infortuni:
“Cosa Assicuriamo”; “Delimitazioni ed esclusioni”.
• Per la sezione Tutela legale:
”Cosa Assicuriamo” “Delimitazioni”; “Norme che regola- no la prestazione del servizio”.
• Per la sezione Assistenza famiglia:
“Quando e come vi assistiamo”; “Cosa assicuriamo”; “Ga- ranzia aggiuntiva”; “Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni”.
AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indenniz- zo come disciplinato negli articoli 2 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia” e 15 “Variazione dell’ubicazione del Fabbricato e Contenuto assicurati (trasloco)”.
AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione per la garanzia Infortuni pre- vedono la presenza di limiti massimi di età assicurabile come disciplinato al paragrafo “Limiti di età” del capitolo “Deli- mitazioni ed esclusioni” contenuto nella sezione Infortuni.
AVVERTENZA:
Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con- correnza della somma assicurata e/o del Massimale prescel- ti dall’Assicurato ed indicati in Polizza; le prestazioni possono essere soggette ad applicazione di Limiti di inden- nizzo, Franchigie e/o Scoperti indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione.
Per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a paga- re una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Xxxxxxxxxx sono comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione pun- tuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Qualora l’Assicurazione sia prestata a Valore Totale e, al mo- mento del Sinistro, il valore dichiarato risulti inferiore a quel- lo reale di oltre il 10%, la Compagnia risponde dei danni nel rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda al paragrafo “Forma a Valore Totale – Tolleranza in caso di Assicurazione parziale” contenuto nella sezione Danni alla proprietà/Furto - In caso di Sinistro delle Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di Scoperti e Fran- chigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.
Esempio 1: Prestazione soggetta all’applicazione dello Sco- perto in caso di ammontare del danno inferiore alla somma assicurata/Massimale (Assicurazione a Primo Rischio Assolu- to e Assicurazione a Valore Totale)
Somma assicurata/Massimale: 100.000 euro
Ammontare del danno: 50.000 euro Scoperto 20% sull’ammontare del danno: 10.000 euro Ammontare del danno – Scoperto: 40.000 euro
[40.000 euro < Somma assicurata]
Indennizzo: 40.000 euro
Esempio 2: Prestazione soggetta all’applicazione dello Scoper- to in caso di ammontare del danno superiore alla somma assi- curata/Massimale (Assicurazione a Primo Rischio Assoluto)
Somma assicurata/Massimale: 100.000 euro
Ammontare del danno: 150.000 euro Scoperto 20% sull’ammontare del danno: 30.000 euro Ammontare del danno – Scoperto: 120.000 euro
[120.000 euro > Somma assicurata]
Indennizzo = Somma assicurata 100.000 euro
Esempio 3: Prestazione soggetta all’applicazione della Franchi- gia in caso di ammontare del danno superiore alla somma as-
sicurata/Massimale (Assicurazione a Primo Rischio Assoluto)
Somma assicurata/Massimale: 100.000 euro
Ammontare del danno: 150.000 euro Franchigia: 5.000 euro
Ammontare del danno – Franchigia: 145.000 euro [145.000 euro > Somma assicurata]
Indennizzo = Somma assicurata 100.000 euro
Esempio 4: Prestazione soggetta all’applicazione della Fran- chigia e dello Scoperto in caso di ammontare del danno uguale alla somma assicurata/Massimale (Assicurazione a Primo Rischio Assoluto e Assicurazione a Valore Totale)
Somma assicurata/Massimale: 100.000 euro
Ammontare del danno: 100.000 euro Franchigia: 5.000 euro
Ammontare del danno – Franchigia: 95.000 euro Scoperto 20% su
(Ammontare danno – Franchigia): 19.000 euro Ammontare danno –
Franchigia – Scoperto: 76.000 euro [76.000 euro < Somma assicurata]
Indennizzo: 76.000 euro
Esempio 5: Prestazione soggetta all’applicazione della Fran- chigia e dello Scoperto in caso di ammontare del danno su- periore alla somma assicurata/Massimale (Assicurazione a Primo Rischio Assoluto)
Somma assicurata/Massimale: 100.000 euro
Ammontare del danno: 150.000 euro Franchigia: 5.000 euro
Ammontare del danno – Franchigia: 145.000 euro Scoperto 20% su
(Ammontare danno – Franchigia): 29.000 euro Ammontare danno –
Franchigia – Scoperto: 116.000 euro [116.000 euro > Somma assicurata]
Indennizzo = Somma assicurata 100.000 euro
Esempio 6: Prestazione soggetta all’applicazione della Fran- chigia e a riduzione proporzionale per valore preesistente ac- certato superiore alla somma assicurata (Assicurazione a Valore Totale)
Somma assicurata a Valore Totale: 80.000 euro
Valore preesistente accertato: 100.000 euro
Ammontare del danno: 21.000 euro
Franchigia: 1.000 euro
Tolleranza 10% della somma assicurata: 8.000 euro Indennizzo:
21.000 x [(80.000 + 10%)/100.000] – 1.000 = 17.480 euro
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità
AVVERTENZA:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto alle pre- stazioni del contratto, nonché, in caso di dolo o colpa gra- ve, la cessazione dell’Assicurazione stessa.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 1 “Dichia- razioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
Il contratto non prevede particolari casi di nullità se non quelli previsti dalla Legge.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
L’Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunica- zione scritta alla Compagnia di ogni variazione di Rischio in quanto ciò può costituire aggravamento o diminuzione del Rischio.
A puro titolo esemplificativo, possono costituire aggrava- mento o diminuzione del Rischio la variazione dell’ubicazio- ne assicurata nell’ambito della garanzia Furto ed il cambio di professione dell’Assicurato nell’ambito della garanzia Infor- tuni.
Per gli aspetti di dettaglio sulle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, si rimanda agli articoli 13 “Aggra- vamento del Rischio” e 14 “Diminuzione del Rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
6. Premi
Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento semestrale senza alcun onere aggiuntivo.
Modalità di pagamento del premio
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraen- te esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazio- ne oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assi- curazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• carte di debito (bancomat o carte prepagate);
• carta di credito, se disponibile presso l'Intermediario Assi- curativo;
• denaro contante per un importo massimo di 750 euro an- nui.
I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Interme- diario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.
In caso di durata poliennale, il contratto prevede due moda- lità alternative di pagamento:
1) Premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indi- cati sulla scheda di polizza;
2) “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal Contraen- te per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed in un’unica soluzione.
AVVERTENZA:
Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Com- pagnia applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effet-
to di scontistiche concesse dalla Compagnia all’Intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente.
In caso di durata poliennale, al solo contratto con modalità di pagamento ricorrente viene applicato uno sconto, ai sensi dell’art. 1899 c.c., nella misura indicata in polizza.
7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate
Il contratto prevede la facoltà di adeguamento automatico - indicizzazione. I Premi, i Xxxxxxxxx e le somme assicurate, gli eventuali Limiti di indennizzo di garanzia sono collegati all’indice dei prezzi al consumo “per la famiglia di operai ed impiegati (senza tabacchi)” pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica, come indicato all’articolo 5 “Indicizzazione” delle Condizioni di Assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda al su indicato articolo delle Condizioni di Assicurazione.
8. Rivalse AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione non prevedono ipotesi di ri- valsa in senso proprio, intese come possibilità di azione eser- citata dalla Compagnia nei confronti dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, ove la Compa- gnia si riserva di recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
Resta fermo il diritto di surrogazione dell’assicuratore previ- sto dall’art. 1916 c.c.
9. Diritto di recesso AVVERTENZA:
Il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall’As- sicurazione mediante lettera raccomandata dopo ogni de- nuncia di Sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo, purché con preavviso di 30 giorni. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 4 “Recesso in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA – Recesso dalla polizza poliennale con mo- dalità di pagamento ricorrente e con indicazione dello sconto sulla scheda di polizza
Qualora la durata del Contratto sia superiore a cinque anni l’Assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto sen- za oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile). Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di eser- citare il diritto di recesso.
Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indi- rizzata alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
AVVERTENZA – Recesso dalla polizza poliennale con moda- lità di pagamento unico anticipato (indicazione sulla scheda di polizza “Soluzione Unica”) e senza indicazione dello sconto sul-
la scheda di polizza (per inapplicabilità dell’articolo 1899 c.c.) In una copertura poliennale per "Annualità di Polizza" si in- tende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).
La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla polien- nalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto as- sicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. La co- municazione di recesso deve essere inviata nei termini pre- visti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio im- ponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevale su- gli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato de- rivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.
In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la fa- coltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti al- l’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 17 “Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamento ricor- rente e con indicazione dello sconto sulla scheda di polizza” e all’articolo 18 “Recesso dalla polizza poliennale con moda- lità di pagamento unico anticipato (indicazione sulla scheda di polizza “Soluzione Unica”) e senza indicazione dello scon- to sulla scheda di polizza (per inapplicabilità dell’articolo 1899 c.c.)” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Spetta inoltre alla Compagnia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 1898 del Codice Civile “Aggravamento del ri- schio” e di dichiarazioni inesatte e reticenze relative alle cir- costanze del Rischio fornite dal Contraente/Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda rispettivamente agli arti- coli 13 “Aggravamento del Rischio” e 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze di Rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamen- to delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal gior- no in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per la garanzia Responsabilità civile, la prescrizione inizia a de- correre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso azione contro di lui.
11. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
12. Regime fiscale
Le aliquote di imposta applicate sono qui di seguito detta- gliate per sezione di garanzia:
- Danni alla proprietà (tutte le garanzie) 22,25%
- Furto (tutte le garanzie) 22,25%
- Responsabilità civile (tutte le garanzie) | 22,25% |
- Infortuni (tutte le garanzie) | 2,50% |
- Tutela legale | 21,25% |
- Tutela legale - Circolazione stradale | 12,50% |
- Assistenza famiglia (tutte le garanzie) | 10,00% |
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
13. Sinistri
Liquidazione dell’Indennizzo per le sezioni Danni alla pro- prietà e Furto
AVVERTENZA:
Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile “Avviso al- l'assicuratore in caso di sinistro” si precisa che, in caso di Si- nistro, il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato.
La denuncia di Xxxxxxxx deve essere fatta per iscritto alla se- de della Compagnia o all’Intermediario assicurativo secon- do le modalità descritte nella sezione Danni alla proprietà
/ Furto – In caso di sinistro delle Condizioni di Assicura- zione.
Il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo si prescrive in due an- ni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale deriva il diritto all’indennizzo medesimo ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile “Prescrizione in materia di assicurazione”.
AVVERTENZA:
In caso di Incendio di sospetta origine dolosa o in caso di Furto, il Contraente o l’Assicurato deve presentare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denun- cia alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro i 3 giorni successivi.
AVVERTENZA:
Per i Sinistri in cui è necessaria una valutazione del danno, la Compagnia può affidare apposito mandato ad un fidu- ciario o ad altro tecnico specializzato il quale dovrà accer- tare i danni e trovare un accordo, circa l’entità dei danni stessi, con l’Assicurato il quale ha facoltà, a sua volta, ove lo ritenga necessario, di incaricare un suo fiduciario tecni- co. La Compagnia, visionati l’elaborato peritale, l’eventua- le documento sottoscritto dal fiduciario e dall’Assicurato o dal suo tecnico di fiducia e l’ulteriore documentazione che potrà essere richiesta, provvederà al pagamento del Sinistro previa eventuale predisposizione di un atto di quietanza da far sottoscrivere all’Assicurato.
Il pagamento verrà effettuato entro i termini contrattual- mente previsti mentre nel caso di inoperatività del contrat- to la Compagnia provvederà a darne comunicazione all’Assicurato.
AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidati- ve, si rimanda alla sezione Danni alla proprietà/Furto – In caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensio- ne dei meccanismi di denuncia e di liquidazione, si riporta- no, a titolo puramente esemplificativo, le fasi principali di un processo liquidativo standard che potrebbero tuttavia su- bire delle modifiche a seconda dei diversi casi.
1. Denuncia dettagliata del Sinistro (specificando a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, circostanze, dinamica, data e ora, luogo ed eventuali testimoni, etc.);
2. Apertura del Sinistro e comunicazione all’Assicurato del numero di riferimento;
3. Eventuale sopralluogo di un fiduciario per l’accertamen- to dei danni;
4. Determinazione del danno e quantificazione dell’Inden- nizzo;
5. Pagamento o comunicazione di non operatività del con- tratto.
In qualsiasi caso, la Compagnia si riserva di richiedere ulte- riore documentazione.
Liquidazione dell’Indennizzo per la sezione Responsabilità civile
AVVERTENZA:
Il Sinistro s’intende insorto nel momento in cui si verifica l’evento dannoso per cui è prestata l’Assicurazione.
AVVERTENZA:
L’Assicurato deve prontamente denunciare, per iscritto, il Sinistro.
L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra costitui- sce inadempimento degli obblighi previsti dalla legge (Artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile) e può comportare la decadenza dal diritto alla prestazione assicurativa.
Una denuncia, quanto più è completa ed esaustiva, tanto più riduce i tempi necessari per l’istruzione del Sinistro: la stessa deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle con- seguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del Sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utili per la gestione delle vertenze da parte della Compagnia.
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e copia degli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una re- lazione confidenziale sui fatti.
AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidati- ve, si rimanda alla sezione Responsabilità civile - In caso di Sinistro delle Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensio- ne dei meccanismi di denuncia e di liquidazione, si riporta- no, a titolo puramente esemplificativo, le fasi principali di un processo liquidativo standard che potrebbero tuttavia su- bire delle modifiche a seconda dei diversi casi.
1. Denuncia dettagliata del Sinistro;
2. Apertura del Sinistro e comunicazione all’Assicurato del numero di riferimento ed assegnazione dello stesso all’uf- ficio competente;
3. Verifica della regolarità amministrativa della Polizza e ri- chiesta della documentazione necessaria direttamente al- l’Assicurato o al danneggiato;
4. Eventuale incarico di consulenti per accertare le circo- stanze, le responsabilità e l’entità del danno;
5. Una volta verificato quanto sopra:
- nel caso in cui il fatto sia escluso ai sensi di Xxxxxxx, l’uf- ficio formalizza la non operatività della Polizza all’Assi- curato;
- nel caso in cui il fatto sia garantito ai sensi di Xxxxxxx, ma la responsabilità non sia compromessa e provata, l’ufficio contesta al danneggiato l’assenza di responsa- bilità dell’Assicurato;
- nel caso in cui il fatto sia garantito ai sensi di Xxxxxxx, l’ufficio prende contatti con l’Assicurato e/o danneg- giato per trattare e definire il danno. Salvo contrario ac- cordo tra la Compagnia e l’Assicurato, il danno è liquidato direttamente al terzo. L’Assicurato, nel caso in cui la Polizza preveda Franchigie o Scoperti, dovrà rifondere alla Compagnia il relativo importo.
In qualsiasi caso, la Compagnia si riserva di richiedere ulte- riore documentazione.
Liquidazione dell’Indennizzo per la sezione Infortuni AVVERTENZA:
La data di insorgenza del Sinistro è quella in cui si è verifi- cato l’Infortunio.
Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile “Avviso al- l'assicuratore in caso di sinistro” si precisa che il Contraen- te/Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato oppure da quello in cui ne hanno avuto conoscenza, o comunque non appena ne abbiano la possibilità.
Il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo si prescrive in due an- ni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale deriva il diritto all’Indennizzo medesimo ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile “Prescrizione in materia di assicurazione”.
La denuncia di Xxxxxxxx deve essere fatta per iscritto alla se- de della Compagnia o all’Intermediario assicurativo, se- condo le modalità descritte nelle Condizioni di Assicurazione.
La denuncia è diretta all’acquisizione tempestiva, oggettiva e completa dell’evento, che colpisce la garanzia Infortuni e delle sue conseguenze.
AVVERTENZA:
Per i sinistri Infortuni dove sono prevedibili postumi, il li- quidatore informa l’Assicurato che la visita d’accertamento del medico legale sarà disposta dopo il ricevimento del cer- tificato del medico curante che attesti l’esistenza e la stabi- lizzazione di esiti invalidanti, oppure dopo il ricevimento
dell’eventuale Perizia del medico legale di Parte (le spese sostenute al riguardo, anche di eventuale altro medico, so- no a carico dell’Assicurato).
AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidati- ve, si rimanda alla sezione Infortuni – In caso di Sinistro del- le Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensio- ne dei meccanismi di denuncia e di liquidazione, si riporta- no, a titolo puramente esemplificativo, le fasi principali di un processo liquidativo standard che potrebbero tuttavia su- bire delle modifiche a seconda dei diversi casi.
1. Denuncia dettagliata dell’Infortunio alla Compagnia en- tro 5 giorni dall’evento (specificando a titolo esemplifica- tivo, ma non esaustivo, circostanze, dinamica, data e ora, luogo ed eventuali testimoni, etc.);
2. Invio certificato di guarigione clinica (mediamente dopo 6 mesi dalla data dell’Infortunio);
3. Eventuale visita medica da parte della Compagnia per ac- certamento dei postumi permanenti;
4. Quantificazione dell’Indennizzo.
In qualsiasi caso, la Compagnia si riserva di richiedere ulte- riore documentazione.
Liquidazione dell’Indennizzo per la sezione Tutela legale AVVERTENZA:
In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 07/09/2005 – n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni con- sentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, Zurich ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/x.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla “Premessa” della se- zione Tutela legale delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
In caso di Sinistro l’Assicurato può trasmettere direttamente a D.A.S. in xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/x - 00000 Xxxxxx la denun- cia di danno, utilizzando lo specifico modulo allegato alle Condizioni di Assicurazione, unitamente a tutti gli atti e do- cumenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla sezione Tutela le- gale delle Condizioni di Assicurazione, capitolo “Norme che regolano la prestazione del servizio”.
AVVERTENZA:
Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la Controparte o un terzo si assumono aver posto in essere la prima infrazione di una disposizione di leg- ge o il primo inadempimento di una previsione di contratto. Il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo si prescrive in due an- ni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale deriva il diritto all’Indennizzo medesimo ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile “Prescrizione in materia di assicurazione”.
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono: dalle ore 24 della data di effetto della Polizza, se si tratta di Risarcimento di Danni extracontrattuali o di Procedimen- to penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrati- ve; trascorsi 90 giorni dalla data di effetto della Polizza, negli altri casi.
La garanzia si estende ai Sinistri insorti nel periodo contrat- tuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla scadenza della Polizza.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla sezione Tutela le- gale delle Condizioni di Assicurazione, capitolo “Norme che regolano la prestazione del servizio”.
AVVERTENZA:
La scelta legale effettuata dall’Assicurato è regolamentata da apposito paragrafo delle Condizioni di Assicurazione; tutta- via i Sinistri che riguardano l’ambito civile e che sono in fa- se extragiudiziale (ovvero per i quali non sia stato avviato in giudizio) saranno gestiti da D.A.S., anche attraverso legali da quest’ultima incaricati.
Liquidazione dell’Indennizzo per la sezione Assistenza famiglia
AVVERTENZA:
La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a Mapfre Asistencia S.A., con sede a Biella, Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx (XX).
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla “Premessa” della se- zione Assistenza famiglia delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
La richiesta di Assistenza dovrà essere fatta alla Società Map- fre Asistencia S.A., secondo le indicazioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione al capitolo “In caso di Sinistro” della sezione Assistenza famiglia.
14. Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e al- l’autorità irlandese competente (Financial Service Ombud- sman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono:
- Alla Compagnia
Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at- tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio- ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione reclami
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx Sito internet:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxx.xxx
I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del reclamante, denominazione dell’im- presa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire risposta en- tro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del re- clamo, all’indirizzo fornito al reclamante.
- All’IVASS
Vanno indirizzati i reclami:
- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re- lative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi- nanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli Intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'e- sito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di as- senza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax numero: 00.00.000.000/353
corredando l'esposto della documentazione relativa al recla- mo trattato dalla Società.
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei re- clami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP, che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti trasfrontaliere è possibile presen- tare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.x.xxxxxx.xx/xxx-xxx- e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
- All’autorità irlandese competente
I reclami possono essere indirizzati secondo le disposizioni contenute nel sito
Financial Service Ombudsman’s Bureau 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 2
Modalità di reclamo e modulistica al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i recla- mi a servizi forniti dalle imprese di assicurazione.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
15. Arbitrato AVVERTENZA
Nel caso di controversie di natura medica sull’indennizza- bilità del Sinistro e sulla misura dei rimborsi e delle inden- nità, è facoltà delle Parti ricorrere ad un Collegio Arbitrale, composto da tre soggetti, uno dei quali di nomina dell’As- sicurato.
Il Collegio avrà sede nella città dove ha sede l’Istituto di Me- dicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio eletto dall’Assicurato.
Rimane comunque ferma la possibilità di rivolgersi all’Au- torità giudiziaria.
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Data ultimo aggiornamento: 1 Gennaio 2015
Glossario
Abitazione/Dimora abituale – Casa unifamiliare od appar- tamento, comprese le Dipendenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati, ove l’Assicurato e/o i suoi familia- ri conviventi ed il “convivente more uxorio”, abbiano resi- denza anagrafica, o in alternativa ove gli stessi risiedano per la maggior parte dell’anno, purché posta in Territorio Ita- liano.
Dimora abituale di tipo A: appartamento facente parte di Fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovra- stanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno ma con accesso comune dall’e- sterno del Fabbricato.
Dimora abituale di tipo B: casa unifamiliare, villa o apparta- mento facente parte di Fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomu- nicanti, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del Fab- bricato.
Abitazione/Dimora saltuaria – Casa unifamiliare od appar- tamento, comprese le Dipendenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati, ove l’Assicurato non dimori abi- tualmente. La multiproprietà non è considerata Dimora saltuaria.
Acqua condotta – L’acqua canalizzata negli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel Fabbricato identificato.
Allagamento – La presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:
- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedi- mento o franamento del terreno, crollo e collasso struttu- rale;
- non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termi- ci, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.
Animali domestici – Cani, gatti, cavalli, uccelli, pesci, crice- ti, conigli, tartarughe.
Annualità di Polizza – In una copertura poliennale si inten- de il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).
Arbitrato – La procedura alternativa al ricorso alla giurisdi- zione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assicurato – Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assi- curazione.
Assicurazione – Il contratto di Assicurazione.
Assicurazione a Primo Rischio Assoluto – Forma di Assicu- razione in base alla quale la somma assicurata corrisponde solo ad una parte del valore complessivo delle cose assicura- te, senza applicazione della regola proporzionale di cui al- l’art. 1907 del Codice Civile, e costituisce il limite massimo di Indennizzo.
Assicurazione a Valore Totale – Forma di Assicurazione in base alla quale la somma assicurata deve corrispondere al va- lore complessivo delle cose assicurate; se al momento del Si- nistro detto valore risultasse superiore alla somma assicurata, si applicherà la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Assistenza stragiudiziale – L’attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e/o per evitarlo.
Atti di volontaria giurisdizione – Gli atti previsti dal Codi- ce di Procedura Civile mediante i quali l’Autorità Giudizia- ria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall’assenza di contraddittorio.
Attività professionali – Qualsiasi attività non inerente alla vita privata (a titolo esemplificativo: attività commerciali, ar- tigianali, industriali, sportive e professionali, anche quando non siano esercitate come attività principali).
Cassaforte o armadio corazzato – Mobile con pareti e bat- tenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifi- ci di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura deve co- stituire un complesso monolitico dove materiali specifici ed accorgimenti difensivi si integrano fra di loro per la massima difesa.
Cassette di sicurezza – Mobili studiati e realizzati per la cu- stodia dei Valori.
Compagnia – La Società Assicuratrice ovvero Zurich Insu- rance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contenuto – Per Contenuto s’intende:
- tutto quanto serve per uso domestico e personale del- l’Assicurato, dei suoi familiari conviventi, del “conviven- te more uxorio” e dei suoi collaboratori domestici, situato all’interno della Dimora abituale o saltuaria del- l’Assicurato;
- Lastre stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mensole e mobili;
- Impianti di prevenzione, d’allarme e antincendio;
- Valori;
- raccolte e collezioni;
- Gioielli e preziosi;
il tutto anche se di proprietà di xxxxx.
Non si considerano Contenuto:
- animali;
- tende solari, tendoni, zanzariere;
- tutto quanto previsto alla voce Fabbricato tranne addizio- ni e migliorie apportate all’Abitazione dal locatario.
Contraente – Il soggetto che stipula il contratto di Assicura- zione nell’interesse proprio e/o di altri soggetti.
Contravvenzione – Il Reato nel quale non si considera l’ele- mento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha com- messo. Le Contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
Danno extracontrattuale – Il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sul- le scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti
stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rap- porto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’e- vento dannoso.
Danno liquidabile – Il danno calcolato in base alle condi- zioni di Polizza senza tener conto di eventuali Scoperti, Fran- chigie e Limiti di Indennizzo.
Delitto colposo – È solo quello espressamente previsto co- me tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale com- messo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso (o secondo l’intenzione) – Qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale (o oltre l’intenzione) – Si ha quando l’evento dannoso risulta più grave di quello voluto.
Dipendenze – Locali quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati di Fabbricato.
Effetti personali – Xxxxxx, oggetti di solo uso personale, in- dumenti e relativi accessori. Non sono considerati Effetti personali: biciclette, veicoli elettrici e loro parti, veicoli a motore e loro parti, natanti e loro parti, sci e bastoncini da sci, snowboard, tavole da surf.
Esplosione – Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Fabbricato – Per Fabbricato s’intende:
- l’edificio o porzione di edificio occupato dai locali di pro- prietà o in locazione all’Assicurato, costituenti la sua Di- mora abituale o saltuaria, comprese le opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di Fabbricato costi- tuente proprietà comune;
- tutti gli impianti od installazioni considerati fissi per natu- ra e destinazione, compresi le piscine, i campi da tennis, le recinzioni, le cancellate ed i cancelli, sanitari, caldaie, scal- dabagni, impianti fissi di condizionamento, strutture di sostegno e regolazione delle tende solari fissate all’edificio assicurato, o alla porzione di esso assicurata;
- Dipendenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati;
- Lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte fine- stre, vetrate e pareti.
Non si considera Fabbricato tutto quanto previsto alla vo- ce Contenuto.
Fatto illecito – Il fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. È diverso dall’inadempimento, ossia dal- la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confron- ti di soggetti particolari.
Fenomeno elettrico – L’azione di correnti o scariche elettri- che da qualunque causa provocate.
Franchigia – L’importo in cifra fissa che l’Assicurato tiene a suo carico, per il quale la Compagnia non riconosce l’Inden- nizzo e che viene dedotto dal Danno liquidabile. Nella se- zione Infortuni la Franchigia può essere espressa in giorni o in percentuale.
Frattura ossea – La rottura di un osso in genere conseguente ad una causa lesiva che abbia agito più o meno intensamente sul punto della Frattura (diretta) o a distanza (indiretta).
Sono parificate alle Fratture ossee:
- le Fratture ossee incomplete (incrinature o infrazioni);
- le rotture dei legamenti crociati del ginocchio.
Furto – Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendo- la a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza – Xxxxx commesso con speciale abilità eludendo l’attenzione del derubato e di altre persone presen- ti.
Gioielli e preziosi – Oggetti d’oro o di platino, pietre pre- ziose, perle naturali e di coltura, coralli e relative raccolte e collezioni.
Impianto d’allarme – Sistema elettronico composto di sen- sori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante se- gnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l’introduzione o il tentativo di introdu- zione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall’Im- pianto.
Impianto di video-sorveglianza – Sistema di telecamere a circuito chiuso installate con lo scopo di monitorare costan- temente i locali dell’Abitazione assicurata. Il sistema com- prende anche telecamere situate all’esterno dei locali assicurati e il sistema di video-citofono.
Inabilità temporanea – L’incapacità parziale o totale di at- tendere alle ordinarie occupazioni.
Incendio – Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o pro- pagarsi.
Indennizzo – La somma dovuta dalla Compagnia all’Assicu- rato in caso di Sinistro.
Infortunio – Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente con- statabili.
Sono considerati come Infortuni anche:
- l’asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
- l’avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dal- l’ingestione involontaria di sostanze in genere;
- le morsicature, le punture esclusa la malaria e le malattie tropicali e le ustioni provocate da animali o vegetali in ge- nere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) con- seguenti ad Infortuni garantiti a termini di Polizza;
- l’affogamento;
- le lesioni determinate da sforzi (esclusi gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini);
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da Infortunio;
- gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosfe- rici, compresa l’azione del fulmine, nonché scariche elet- triche e l’improvviso contatto con corrosivi;
- quelli avvenuti in stato di malore e/o incoscienza;
- quelli conseguenti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
- gli Infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di vandali-
smo, terrorismo, attentati, aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali l’As- sicurato non abbia preso parte attiva e volontaria.
Inondazione / Alluvione – La fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini;
- l’Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento pro- vocato dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini, a se- guito di qualsivoglia causa;
- per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.
Insorgenza (del Sinistro) – Nell’ambito della garanzia Tute- la legale coincide con il momento in cui viene violata la nor- ma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e - per le controversie con- trattuali - collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:
- nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato com-
messo il Reato; si ricava dalla Informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima;
- nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
- nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme e ai patti concordati.
Intermediario assicurativo – La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico elettronico degli Intermediari assi- curativi e riassicurativi (RUI) di cui all’art. 109 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Invalidità Permanente – La perdita o diminuzione definiti- va ed irrimediabile della capacità fisica, indipendentemente dalla professione svolta, sulla base della tabella INAIL del
D.P.R. 30.06.1965 n.1124, con esclusione di qualsiasi suc- cessiva modifica della stessa.
Istituto di Cura – La struttura sanitaria, pubblica o privata, regolarmente autorizzata al Ricovero dei malati.
Lastre – Lastre piane e curve di cristallo, specchio e vetro, semplici o stratificate, anche lavorate e decorate, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.
Lesioni personali colpose (art. 590 C.P.) – Commette Rea- to di Lesioni personali colpose chi, senza volontà e intenzio- ne, provoca lesioni ad una persona.
Limite di Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx - La somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato, in caso di Sinistro, in ecces- so ad eventuali importi che l’Assicurato dovrà tenere a pro- prio carico.
Malattia – Ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. La gravidanza non è consi- derata Malattia.
Massimale – La somma massima rimborsabile dalla Compa- gnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il
Massimale è prestato per un periodo di Assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui la Compagnia è te- nuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di Assicurazione.
Nucleo familiare – Le persone registrate nello Stato di fami- glia dell’Assicurato ed i conviventi, che tali risultino da ri- scontro anagrafico.
Omicidio colposo (art. 589 C.P.) – Commette Reato di Omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione, provoca la morte di una persona.
Oneri fiscali (a carico dell’Assicurato) – Le spese di bollatu- ra di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, re- gistrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).
Polizza – Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio – La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Procedimento penale – Inizia con la contestazione di pre- sunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di garanzia. Questa contie- ne l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - do- loso - preterintenzionale) del Reato ascritto. Per la garanzia di Xxxxxxx, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina – Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violen- za o minaccia alla persona che la detiene, avvenuta nell’Abi- tazione indicata in Polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall’e- sterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Reato – La violazione di norme penali. I reati si distinguono in Delitti e Contravvenzioni e comportano pene diverse, de- tentive e/o pecuniarie (per Delitti: reclusione, multa; per Con- travvenzioni: arresto, ammenda). I Delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle Contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Ricovero – La degenza con pernottamento in Istituto di Cu- ra regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Risarcimento – La somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall’Assicurato.
Rischio – La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sanzione amministrativa – Misura adottata dall’ordinamen- to per colpire un illecito amministrativo e può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensio- ne o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da de- terminati istituti pubblici.
Xxxxxx – Xxxxx commesso strappando la cosa mobile di ma- no o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto – L’importo che rimane a carico dell’Assicurato, calcolato in percentuale sull’ammontare del Danno liqui- dabile e dedotto da quest’ultimo.
Scoppio / Implosione – Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del “Colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio o Implosione.
Sinistro – Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è pre- stata l’Assicurazione.
Spese di giustizia – Sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soc- combente è condannato a rifonderle alla controparte.
Spese di soccombenza – Le spese che la parte che perde la causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa.
Spese peritali – Le spese relative all’opera del perito nomi- nato dal Giudice (C.T.U. - consulente tecnico d’ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).
Territorio Italiano – Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Transazione – L’accordo con il quale le Parti, facendosi reci- proche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro in- sorta o ne prevengono l’insorgenza.
Valore a nuovo – S’intende:
- per il Fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l’area);
- per il Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicura- te con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalen- ti per uso, qualità e destinazione.
Valori – Denaro, carte valori e titoli di credito.
Vertenza contrattuale – La controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti pre- cedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
Data ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2014
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali
Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Con- traente relative a circostanze che influiscono sulla valuta- zione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché, in caso di dolo o colpa grave, la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 2
Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pa- gati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga- mento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e ripren- de vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al paga- mento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assi- curazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata in- feriore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Interme- diario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.
In caso di durata poliennale, il contratto prevede due moda- lità alternative di pagamento:
1) Premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indi- cati sulla scheda di polizza;
2) “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal Contraen- te per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed in un’unica soluzione.
Articolo 3
Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4
Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pa- gamento o dal rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall’Assicurazione prestata per la garanzia interessata o dall’intera Polizza, mediante lettera raccomandata spedita con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il doppio della parte di Premio imponibile relativa al periodo di Xxxxxxx non corso, conformemente a quanto previsto dall’art. 33, co. 2 lett. E del cd. “Codice del Consumo”.
Articolo 5
Indicizzazione (qualora espressamente richiamata in Polizza)
Le somme assicurate, i Massimali ed i relativi Premi, nonché gli eventuali massimi Risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all’indice dei prezzi al consumo “per la famiglia di operai ed impiegati (senza ta- xxxxxx)” pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:
- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello del- la sua data di effetto;
- alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l’indice iniziale di riferimento e l’indice del mese di giugno dell’anno solare precedente quello di detta scadenza;
- l’aumento o la riduzione conseguenti decorrono dalla sca- denza della rata annua.
L’indicizzazione non verrà applicata alle sezioni Infortuni, Tutela legale ed Assistenza famiglia.
Articolo 6
Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicura- zione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.
Articolo 7 Oneri fiscali
Gli Oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 8
Assicurazione stipulata indipendentemente da ogni obbli- go di legge
La presente Xxxxxxx è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge per l’Assicurazione Infortuni e rimarrà in vi- gore anche nel caso in cui tale obbligatorietà risultasse o fos- se stabilita successivamente.
Articolo 9
Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono es- sere assolti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
Articolo 10 Validità territoriale
L’Assicurazione vale per il mondo intero, ad eccezione delle garanzie Tutela legale ed Assistenza famiglia per le quali si rimanda alle relative sezioni, con l’intesa che la liquidazione dei Sinistri sarà fatta in Italia ed in valuta locale.
Articolo 11
Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare avviso scritto alla Compagnia e/o all’Intermediario assicurativo dell’esi-
stenza e/o della successiva stipulazione di altre Assicura- zioni per lo stesso Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 1910 del Co- dice Civile. In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve dare avviso a tutte le Compagnie assicuratrici inte- ressate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L’o- missione dolosa da parte del Contraente/Assicurato delle comunicazioni di cui sopra consentirà alla Compagnia di non corrispondere l’Indennizzo.
Articolo 12
Rinvio alle norme di legge
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto valgono le nor- me di legge.
Articolo 13 Aggravamento del Rischio
L’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio me- diante raccomandata. In tal caso, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, la Compagnia ha il diritto di accordare l’As- sicurazione a differenti condizioni di assunzione del Ri- schio o recedere dal contratto nei termini descritti dallo stesso art. 1898.
Ai sensi dello stesso art. 1898 gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
Articolo 14 Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 15
Variazione dell’ubicazione del Fabbricato e Contenuto as- sicurati (trasloco)
L’Assicurazione nell’ambito delle garanzie delle sezioni Danni alla proprietà e Furto vale esclusivamente per l’ubi- cazione identificata in Polizza del Fabbricato e Contenuto assicurati.
In caso di trasloco in Abitazione diversa, l’Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del primo giorno di trasloco. Esclusivamente nell’ambito della sezione Danni alla pro- prietà ed a condizione che il Contraente/Assicurato abbia comunicato per iscritto alla Compagnia con un preavviso di 2 giorni lavorativi la data di inizio trasloco, l’Assicura- zione si intende valida anche nella nuova ubicazione del Fabbricato e del Contenuto assicurati dalle ore 24 della data di inizio trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno suc- cessivo a tale data, dopodiché l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
Articolo 16
Foro competente
Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della se-
de legale del convenuto ovvero quello ove ha sede l’Interme- diario assicurativo cui è assegnato il contratto. Qualora l’As- sicurato sia un consumatore ex art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, è competente il foro di residenza o domici- lio eletto dell’Assicurato.
Articolo 17
Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamento ricorrente e con indicazione dello sconto sulla scheda di polizza
Qualora la durata del Contratto sia superiore a cinque anni l’Assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto sen- za oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile). Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pa- ri a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di eserci- tare il diritto di recesso.
Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizza- ta alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
Articolo 18
Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamento unico anticipato (indicazione sulla scheda di polizza “Solu- zione Unica”) e senza indicazione dello sconto sulla scheda di polizza (per inapplicabilità dell’articolo 1899 c.c.)
La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla polien- nalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto as- sicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. La co- municazione di recesso deve essere inviata nei termini previ- sti alla Compagnia e/o all'intermediario a cui è assegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. La Com- pagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponi- bile relativa al periodo di Rischio non corso.
La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevale su- gli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato deri- vanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.
In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la fa- coltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti al- l’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c.
Articolo 19
Cambio del fornitore dei servizi nell’ambito delle garanzie “Tutela legale” e/o “Assistenza famiglia”
La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia Tutela legale e/o As- sistenza famiglia con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Com- pagnia o nell’area riservata.
La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peg- gioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattui- te con il Contraente.
Danni alla proprietà
Cosa assicuriamo
Sono assicurati il Fabbricato e/o il Contenuto delle abitazioni indicate in Polizza, compresi Gioielli e preziosi, contro i danni dai medesimi subiti per cause non espressamente escluse.
Le garanzie sono operative a condizione che i Fabbricati:
- siano costruiti in cemento armato, laterizi, pietra, conglo- merati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefab- bricati cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rive- stimenti e nelle coibentazioni;
- siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali.
L’Assicurazione non comprende solo i danni:
1. conseguenti o verificatisi in occasione di Xxxxx, tentato Xxxxx, Xxxxx con destrezza, Rapina, Scippo, ad eccezione dell’Incendio;
2. da truffa, estorsione, appropriazione indebita, amman- chi, sottrazioni o smarrimenti;
3. conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo del- l’Assicurato, del Contraente, o da persone che abitano con l’Assicurato e/o da persone del fatto delle quali l’As- sicurato deve rispondere;
4. causati direttamente da animali;
5. causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento. L’esclusione non si applica in caso di danni da Incendio, Esplosione o Scoppio;
6. causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione;
7. occorsi in occasione di guerra e insurrezioni;
8. conseguenti e verificatisi in occasione di terremoto, Inon- dazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, da valanghe e slavine, da cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
9. da imbrattamento;
10. a cose mobili all’esterno dei locali assicurati, ad alberi, fio- ri, coltivazioni in genere;
11. indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicura- te; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
12. a veicoli a motore immatricolati, natanti, nonché parti dei medesimi;
13. derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi;
14. causati e/o subiti da impianti di irrigazione;
15. a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
16. a Valori, per la parte eccedente il 10% della somma assi- curata per il Contenuto;
17. ad opere d’arte fisse di valore singolo superiore a 10.000 euro;
18. da rotture e danneggiamenti, conseguenti ad eventi ga- rantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporanea- mente in deposito o riparazione presso terzi, in eccedenza a 5.000 euro;
19. da infiltrazioni di acqua piovana dovuti a difetti di im- permeabilizzazione e i danni conseguenti all’infiltrazione di acqua dal terreno;
20. da acqua piovana ed Allagamenti, in eccedenza a 2.500 euro per Sinistro. Sono tuttavia indennizzabili i danni al Contenuto e alle parti interne dei Fabbricati sino alla con- correnza delle somme assicurate rispettivamente per il Fab- bricato e il Contenuto se l’acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provo- cate al tetto, alle pareti o ai serramenti del Fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico;
21. causati da umidità, stillicidio, da acqua penetrata attra- verso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture pri- ve di protezione;
22. a tende solari, tendoni, zanzariere installati sul perimetro esterno dell’Abitazione, ad eccezione dei danni conseguenti a Incendio, Scoppio, Esplosione, fumo, gas, vapori, grandi- ne e salvo quanto disposto dalla definizione di Fabbricato;
23. relativi a spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto nell’apposito paragrafo;
24. relativi a spese di ricerca e ripristino, salvo quanto previ- sto nell’apposito paragrafo;
25. da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o asse- stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le ac- celerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
26. causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossi- che, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate. So- no tuttavia indennizzabili i danni al Fabbricato e Conte- nuto assicurati se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione oppure derivanti da trabocco, rigurgito fognario, rottura di fosse biologiche.
Spese di demolizione e sgombero
In caso di Sinistro indennizzabile in base alla sezione Danni al- la proprietà sono comprese le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, sino alla concorrenza del 20% dell’Indennizzo liquidabile con il minimo di 250 euro, fermo quanto previsto al paragrafo “Limite massimo d’Indennizzo” della sezione Danni alla proprietà / Furto - In caso di Sinistro.
Spese di ricerca e ripristino
Qualora sia Assicurato il Fabbricato, in caso di rottura, gua- sto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriu- scita di Acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tubazioni, si rimborsano:
- per quelle installate nel Fabbricato, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la so- stituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua o alla di-
spersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di Fab- bricato danneggiate, nei limiti della somma assicurata;
- per quelle interrate, le spese sostenute per la ricerca e la ripa- razione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tu- bazione danneggiata, con un massimo di 2.500 euro.
Le spese di ricerca e ripristino sono escluse se relative ad im- pianti di irrigazione.
Indennità aggiuntiva
All’Assicurato verrà riconosciuto fino al 20% dell’Indenniz- zo liquidato per le partite Fabbricato, Contenuto e Xxxxxxx locativo, fermo quanto previsto al paragrafo “Limite massimo d’Indennizzo” della sezione Danni alla proprietà / Furto - In caso di Sinistro, per il Risarcimento delle seguenti spese in quanto sostenute e documentate:
- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- spese trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dal- l’Assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi;
- onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti, Geometri;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito;
- rimozione e ricollocamento del Contenuto;
- le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a Si- nistro indennizzabile a termini di Polizza.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
La Compagnia anticipa all’Assicurato un importo pari al 50% dell’ammontare del danno presumibilmente indenniz- zabile, purché:
- l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle Con- dizioni di Assicurazione;
- l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi al- meno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione degli enti danneggiati o distrut- ti dal Sinistro;
- il presumibile Indennizzo non sia inferiore al 20% della somma assicurata;
- non esistano riserve sull’indennizzabilità del danno.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’articolo 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Buona Fede
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipula- zione della Polizza, così come la mancata comunicazione da par- te dell’Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’Indenniz- zo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze o omis- sioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e l’Assicurato/Contraente abbia agito senza dolo.
La Compagnia ha, peraltro, il diritto di percepire la diffe- renza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decor- rere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Colpa grave
I danni indennizzabili ai termini della presente sezione sono risarciti anche se causati con colpa grave dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi.
Condizioni particolari
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Rischio locativo
Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da Incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata.
Ricorso Terzi e/o locatari
La Compagnia risponde, fino alla concorrenza del Massi- male convenuto, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmen- te responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diret- ti cagionati alle cose di terzi e/o dei locatari derivanti da eventi garantiti dalla presente sezione Danni alla proprietà. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e fino alla concorren- za del 10% del Massimale stesso.
Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, il conviven- te “more uxorio”, i genitori, i figli dell’Assicurato, ogni altro parente o persona con lui convivente nonché le persone che si trovino con loro in rapporti di lavoro anche occasionali.
A parziale deroga di quanto previsto al precedente capover- so, sono considerati terzi, limitatamente ai danni a cose e per i Rischi derivanti da Incendio, Scoppio di cose del- l’Assicurato o da lui detenute, i genitori ed i figli, non conviventi, che abbiano dimora in locali separati ma fa- centi parte dello stesso Fabbricato in cui è situata la Di- mora abituale o saltuaria del Contraente/Assicurato.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Compa- gnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione del- la causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o ri- conoscimento della propria responsabilità senza il con- senso della Compagnia.
Forma con Franchigia
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, tutte le garanzie – ad eccezione del- le condizioni particolari “Rischio Locativo” e “Ricorso terzi e/o locatari” - presenti nella sezione Danni alla proprietà so- no prestate con una Franchigia assoluta di 500 euro.
Furto
Cosa assicuriamo
Il Contenuto posto nei locali delle abitazioni indicate in Po- lizza contro i danni materiali e diretti dovuti a sottrazione o danneggiamento provocati dal tentativo di impossessamen- to, qualunque ne sia la causa se non espressamente esclusa. I Gioielli e preziosi sono garantiti a condizione che gli stes- si siano assicurati nell’apposita Garanzia aggiuntiva e sia stato corrisposto il relativo Premio.
L’Assicurazione non comprende solo i danni:
1. a Gioielli e preziosi, salvo quanto previsto alla Garan- zia aggiuntiva “Gioielli e preziosi”;
2. conseguenti o verificatisi in occasione di:
- Incendio, Esplosione, Scoppio;
- trombe d’aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura;
- terremoto, Inondazione, Alluvione, Allagamenti e eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di ac- qua marina, valanghe e slavine, cedimento o frana- mento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- guerra ed insurrezioni;
3. da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provoca- ti, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accele- ratrici, raggi X, ecc.);
4. conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo del- l’Assicurato, del Contraente, o da persone che abitano con l’Assicurato e/o da persone delle quali l’Assicurato deve rispondere;
5. dovuti a truffa, estorsione o appropriazione indebita;
6. per ammanchi riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo, a meno che l’Assicurato provi che gli even- ti che hanno determinato gli ammanchi stessi rientri- no, in relazione al tempo e al modo del loro verificarsi, nelle garanzie di Polizza;
7. conseguenti a smarrimento;
8. causati da atti vandalici non commessi in occasione di Xxxxx, tentato Furto, Xxxxxx e Xxxxxx;
9. a cose mobili all’aperto;
10. a veicoli a motore immatricolati, natanti, nonché parti dei medesimi;
11. a cose di terzi affidate all’Assicurato soltanto a scopo di custodia e/o deposito anche temporanei;
12. derivanti dal mancato godimento od uso delle cose as- sicurate, od altri eventuali pregiudizi o perdita dei pro- fitti sperati;
13. a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
14. a Valori, per la parte eccedente il 10% della somma as- sicurata per il Contenuto;
15. conseguenti a guasti cagionati dai ladri ai locali, agli in- fissi (inclusa loro asportazione), alle recinzioni compresi:
- i cancelli anche motorizzati e componenti degli stessi;
- gli Impianti di video-sorveglianza ivi installati;
delle abitazioni indicate in Polizza, a seguito di Xxxxx consumato o tentato, in eccedenza a 5.000 euro nei li- miti della somma assicurata per il Contenuto;
16. relativi a spese incontrate per le procedure di ammor- tamento dei titoli di credito per i quali sia prevista ta- le procedura in eccedenza a 5.000 euro.
Furto all’esterno dei locali assicurati
In caso di sottrazione o danneggiamento provocato dal ten- tativo di impossessamento delle cose assicurate, compresi Gioielli e preziosi se assicurati nell’apposita Garanzia ag- giuntiva, avvenuti all’esterno delle abitazioni indicate in Po- lizza, all’Assicurato verrà riconosciuto un Indennizzo fino a:
- 1.000 euro, se le cose assicurate sono indossate o a portata di mano dell’Assicurato e dei suoi familiari, in tutto il mondo;
- 2.500 euro, se le cose assicurate sono poste in locali di terzi adibiti a villeggiatura non identificati in Polizza;
- 5.000 euro, se le cose assicurate sono temporaneamen- te in deposito o riparazione presso terzi.
Indennità aggiuntiva
All’Assicurato verrà riconosciuto fino al 20% dell’Inden- nizzo liquidato, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo d’Indennizzo” della sezione Danni alla proprietà / Furto - In caso di Sinistro, per il Risarcimento delle se- guenti spese in quanto sostenute e documentate:
- onorari del perito scelto dall’Assicurato in conformità a quanto previsto al paragrafo “Procedura per la valutazio- ne del danno” della sezione Danni alla proprietà / Furto
- In caso di Sinistro;
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti, col limite massimo di 250 euro;
- costi sostenuti per il rifacimento della serratura dell’Abi- tazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di ca- sa, col limite massimo di 250 euro.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’articolo 1916 del Codice Civile ver- so parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di re- gresso verso il responsabile medesimo.
Recupero delle cose asportate
Se le cose assicurate, asportate, vengono recuperate in tut- to o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Compa- gnia appena ne abbia notizia.
Qualora la Compagnia abbia risarcito integralmente il danno, l’Assicurato ha la facoltà di rientrare in possesso dei beni recuperati. In tal caso, l’Assicurato ha l’obbligo di rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto qua- le liquidazione del Furto subito. In caso contrario, le co- se recuperate divengono di proprietà della Compagnia. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.
Garanzie aggiuntive
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Gioielli e preziosi
A deroga di quanto previsto al punto 1. delle esclusioni del capitolo “Cosa assicuriamo” della presente sezione Furto, tutte le condizioni della stessa si intendono estese ai Gioiel- li e preziosi, nei limiti della somma assicurata prescelta ed indicata in Polizza.
Detta somma, solo per i Gioielli e preziosi riposti nei sot- to indicati mezzi di custodia, e a condizione che vi sia ef- frazione degli stessi, si intende automaticamente:
- raddoppiata se in Cassaforte o armadio corazzato;
- triplicata se in Cassetta di sicurezza presso Istituti di cre- dito.
Effetti personali all’esterno dei locali
La presente garanzia aggiuntiva si intende prestata nei li- miti della somma assicurata indicata in Polizza.
Detta somma si aggiunge esclusivamente a quella di 1.000 euro prevista dal paragrafo “Furto all’esterno dei locali as- sicurati” sino al primo alinea compreso ed alle stesse con- dizioni ivi previste.
Forma con Franchigia
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Poliz- za la “Forma con Franchigia”, tutte le garanzie presenti nella sezione Furto sono prestate con una Franchigia asso- luta di 500 euro.
Danni alla proprietà / Furto - In caso di Sinistro
Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o il Contraente deve:
a) ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civi- le “Obbligo di salvataggio”;
b) in caso di Incendio, Furto, Rapina o di Sinistro presu- mibilmente doloso, denunciare il fatto all’Autorità giu- diziaria – specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno – entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denun- cia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi;
c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, met- tendo a disposizione tutta la documentazione probato- ria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno e la determinazione dell’Indenniz- zo sono concordati con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa in- caricata, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti
b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si veri- fichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle opera- zioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del ter- zo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio peri- to, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Mandato dei periti
I periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Si- nistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazio- ni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momen- to del Sinistro esistevano circostanze non comunicate alla Compagnia che avrebbero potuto aggravare il Rischio, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli “Obblighi” in caso di Sinistro;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose as- sicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di va- lutazione previsti al paragrafo “Valore delle cose assicura- te e determinazione del danno” della presente sezione;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettua- ta ai sensi del paragrafo “Procedura per la valutazione del danno” comma b), i risultati delle operazioni peritali devo- no essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognu- na delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono ob- bligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qual- siasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni ca- so qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizza- bilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri pe- riti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- Per il Fabbricato:
l’attribuzione del valore che il Fabbricato assicurato aveva al momento del Sinistro è ottenuta stimando la spesa ne- cessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del Fabbrica- to medesimo, escludendo soltanto il valore dell’area.
L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.
- Per il Contenuto:
l’ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, ti- po, qualità, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane do- po il Sinistro del Contenuto stesso, xxxxx i limiti previsti.
L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell’intero In- dennizzo purché proceda al rimpiazzo del Contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altra località sempreché non ne derivi aggravio alla Compagnia.
Se ciò non avviene, la Compagnia limita l’Indennizzo al valore delle cose al momento del Sinistro al netto di un de- prezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubica- zione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Forma a Valore Totale - Tolleranza in caso di Assicurazio- ne parziale
Se al momento del Sinistro la somma assicurata per il Fab- bricato o per il Rischio locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, e per il Contenuto al valore di rimpiazzo, la Compagnia risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi. Tuttavia, se al momento del Sinistro, i Valori di esistenza sti- mati non superano di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale.
Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.
Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesi- stono più Assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve dar- ne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo do- vuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni ob- bligo solidale con gli altri assicuratori.
Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esisteva- no al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il pro- gresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato, prima delle rispettive sca- denze, se previste;
- l’Assicurato deve restituire alla Compagnia l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedu- ra di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effet- ti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneg- giata parzialmente, la Compagnia risarcirà soltanto il va- lore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o col- lezione o delle rispettive parti.
Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non pos- sono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti neces- sari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tutta- via essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia presso la propria sede, ovvero presso quella dell’Intermedia- rio assicurativo al quale è assegnata la Polizza entro 30 gior- ni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo sempreché non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora, dalla pro- cedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previ- sti nelle esclusioni delle rispettive sezioni.
Limite massimo d’Indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Spe- se di salvataggio), per nessun titolo la Compagnia potrà es- sere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata.
In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.
Bonus annullamento Franchigia
Qualora il Contraente abbia sottoscritto in Polizza la “Forma con Franchigia” e qualora la Compagnia, per 3 an- ni consecutivi, non abbia liquidato all’Assicurato Sinistri che abbiano interessato garanzie per i danni al Fabbricato e/o al Contenuto assicurati, a parziale deroga delle norme che regolano le sezioni Danni alla proprietà e Furto, la Compagnia liquida il primo Sinistro indennizzabile annul- lando l’applicazione della Franchigia prevista.
Per usufruire dell’annullamento della Franchigia si conta- no le annualità a partire da quella successiva alla data di liquidazione – anche parziale - del Sinistro più recente.
Tale conteggio è condotto su tutte le Polizze 6Con, Glo- bale Fabbricati e For Family sottoscritte dal Contraente, a condizione che non vi sia stata interruzione di copertura.
Responsabilità civile
Cosa assicuriamo
Il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente o i familiari con lui conviventi (coniuge, figli maggiorenni e altri congiunti) e il “convivente more uxo- rio” (e relativi figli, se conviventi) siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni in- volontariamente cagionati a terzi in tutto il mondo nel- l’ambito della vita privata, in conseguenza di fatto proprio, dei figli minorenni, di minori anche se in affidamento tem- poraneo disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche e integrazioni, nonché degli addetti ai servizi domestici, “baby sitter” e persone “alla pari”.
A maggior precisazione di quanto disposto sopra, la coper- tura assicurativa si intende valida per i Xxxxxx derivanti dalla proprietà o detenzione di armi, anche da fuoco, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro al volo, caccia e simili.
La garanzia è prestata anche per danni provocati a terzi, tra- sportati e non, dai figli minorenni dell’Assicurato a seguito di guida di autoveicoli, motoveicoli, quadricicli, quad, ci- clomotori e xxxxxxx, qualora tale guida:
- sia avvenuta contro la volontà dei genitori;
- avvenga in violazione delle norme di abilitazione pre- scritte dalla legge per la loro guida ed uso.
L’Assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamen- ti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà della/e Abitazione/i assicurata/e in Polizza e agli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbrica- to, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, piscine, campi da tennis ed attrezzature per giochi.
Esclusioni
a) Non sono da considerare terzi:
1. tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla pre- sente Assicurazione;
2. il coniuge, i genitori, i figli di soggetti indicati al punto 1 che precede nonché qualsiasi altro parente od altra persona con loro convivente.
Limitatamente ai danni a cose e per i soli Rischi de- rivanti della responsabilità civile della proprietà e del- la responsabilità civile della conduzione dell’Abitazione assicurata, sono considerati terzi i ge- nitori ed i figli, non conviventi, che abbiano dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso Xxxxxx- cato in cui è situata la Dimora abituale o saltuaria del Contraente/Assicurato;
3. gli addetti ai servizi domestici, “baby sitter” e perso- ne “alla pari”, in caso di danni a cose.
b) Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
1. cagionati dall’esercizio di qualsiasi Attività professio- nale, o connessa con affari, locazioni o noleggi;
2. derivanti dalla proprietà delle Dimore saltuarie loca- te a terzi, che non siano identificate ed assicurate nel- la sezione Danni alla proprietà della presente Polizza;
3. alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in con- segna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
4. alle cose altrui derivanti da Incendio di cose dell’As- sicurato o da lui detenute.
Sono tuttavia compresi i danni provocati da Incendio di cose mobili dell’Assicurato e dallo stesso detenute:
- in immobili di proprietà di terzi;
- in roulotte, camper, tende, veicoli, aeromobili e natanti;
5. da Furto;
6. conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattua- li o fiscali;
7. derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di armi da fuoco non regolarmente denunciate alle autorità competenti;
8. provocati sotto l’influsso di sostanze alcoliche o stu- pefacenti;
9. derivanti dalla circolazione di:
- veicoli a motore immatricolati;
- natanti a motore;
- natanti a vela o a remi aventi lunghezza fuori tutto superiore a 7,50 mt.;
- aerei di qualsiasi genere;
10.da manutenzione straordinaria, ampliamenti, soprae- levazioni e demolizioni dei Fabbricati di proprietà o in conduzione; tale esclusione non si applica ai danni de- rivanti dalla committenza dei lavori sopraindicati. La Compagnia risponde anche nei casi di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, purché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
11.derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di Anima- li non domestici;
12.da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; 13.da atti dolosi;
14.nei casi in cui risulti operante altra Assicurazione (ad esempio Polizza stipulata dal condominio per l’intera proprietà, ecc.); in tali casi la garanzia di cui alla pre- sente Polizza è prestata a secondo rischio (per l’ecce- denza rispetto ai massimali dell’altra Assicurazione);
15.derivanti da inquinamento dell’ambiente, da qualsiasi causa determinato. Per “danni da inquinamento del- l’ambiente” si intendono quei danni che si determina- no in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamen- te, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dalle abitazioni di proprietà delle persone assicurate;
16.causati ad abitazioni prese in locazione per un perio- do superiore a 30 giorni.
Garanzie aggiuntive
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Responsabilità civile verso terzi dell’insegnante L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all’Assicurato identificato in Polizza nella sua qualità di insegnante. La garanzia comprende quindi i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli allievi:
- nello svolgimento delle attività previste dal D.P.R. 31 mag- gio 1974, n. 416 e quelli cagionati durante il doposcuola;
- durante gite scolastiche, visite ad istituti, musei, luoghi di istruzione e stabilimenti.
Per i danni subiti dagli allievi durante l’esecuzione di eserci- tazioni pratiche e di lavori per i quali è obbligatoria l’Assicu- razione contro gli Infortuni, la presente Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato a norma dell’art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e suc- cessive modifiche e integrazioni.
Responsabilità civile derivante dal servizio di alloggio e pri- ma colazione
A parziale deroga di quanto previsto al capitolo “Esclusioni” della presente sezione, la garanzia s’intende estesa al Risarci- mento dei danni da lesioni a persona, subiti dagli ospiti nel- l’ambito del servizio di alloggio e prima colazione, come previsto dal D.P.R. n° 616 del 24.07.1977 e legge n° 217 del 17.05.1983 e successive modifiche e integrazioni.
Responsabilità civile - In caso di Sinistro
Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia od all’Intermediario assicu- rativo al quale è assegnata la Polizza entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdi- ta totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
Gestione vertenze/Spese legali
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la ge- stione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudi- ziale, sia civile che penale a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Mas- simale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicu- rato in proporzione del rispettivo interesse.
Non sono rimborsabili le spese di professionisti non nomi- nati od autorizzati dalla Compagnia.
Infortuni
Cosa assicuriamo
Le conseguenze degli Infortuni che abbiano causato la Mor- te o l’Invalidità Permanente, salvo quanto riportato al capi- tolo “Esclusioni” della presente sezione Infortuni.
In caso di Morte
La Compagnia corrisponde la somma assicurata ai Benefi- ciari designati o, in mancanza, agli eredi dell’Assicurato non oltre il quarto grado:
- se entro due anni dall’Infortunio, ed in conseguenza del- le lesioni subite, l’Assicurato muore;
- se a seguito di affogamento o di incidente della circola- zione terrestre o navigazione marittima o aerea, il corpo dell’Assicurato non viene più ritrovato e a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla presentazione di do- manda di morte presunta a termine degli art. 60 e 62 del Codice Civile.
Qualora sia stato effettuato il pagamento dell’Indennizzo ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui noti- zie sicure, la Compagnia ha diritto alla restituzione della somma pagata.
L’Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventual- mente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma del contratto stesso.
La Compagnia paga una seconda volta la somma convenuta per ciascun genitore se Assicurato alla presente garanzia ai figli mi- norenni che risultino Beneficiari dell’Assicurazione, quando il medesimo Infortunio provochi la morte di entrambi i genitori. In tal caso, il massimo Indennizzo globale non potrà co- munque superare la somma di 800.000 euro.
In caso di Invalidità Permanente
Se l’Invalidità permanente si verifica entro due anni dal giorno dell’Infortunio, la Compagnia:
1. accerta il grado di Invalidità Permanente sulla base delle percentuali stabilite nella tabella di cui all’allegato 1) del
D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 (Tabella INAIL).
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le per- centuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Nei casi non specificati nella tabella di cui sopra, il grado di Invalidità si determina secondo la loro gravità compa- rata a quella dei casi elencati.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di manci- nismo, le percentuali di Invalidità previste per il lato de- stro varranno per il lato sinistro e viceversa.
2. Liquida un’indennità in percentuale sulla somma assicu- rata secondo la tabella INAIL di cui al punto precedente con una Franchigia fissa e assoluta del 3%. Tale Xxxx- xxxxxx scomparirà nei casi di Invalidità accertata superio- re al 20% e pertanto il grado di Invalidità corrisponderà alla percentuale di indennità da liquidare.
Limitatamente a gare ed allenamenti relativi alle se- guenti attività sportive: calcio, calcetto, ciclismo, palla- canestro, sport equestri, organizzati sotto l’egida delle relative Federazioni, l’Assicurazione è prestata con una Franchigia assoluta del 5%.
3. Liquida un’indennità pari alla somma assicurata quando secondo la tabella INAIL di cui al precedente punto 1 l’Invalidità accertata sia pari o superiore al 70%.
Servizio militare
L’Assicurazione vale durante:
- il servizio militare in tempo di pace, o di quello sostituti- vo dello stesso;
- il richiamo per ordinarie esercitazioni.
L’Assicurazione non vale durante:
- l’arruolamento volontario non sostitutivo del servizio di leva;
- il richiamo per mobilitazioni o motivi di carattere ecce- zionale;
- operazioni di carattere eccezionale svolte all’estero;
- l’uso e guida di mezzi aerei militari ed esercizio del para- cadutismo.
Entro il 15° giorno successivo alla prima scadenza rateale di Premio, posteriore all’inizio del servizio militare, è fa- coltà del Contraente di richiedere la sospensione dell’Assi- curazione fino al termine del servizio stesso.
Ulteriori rimborsi
In caso di Infortunio liquidabile a termini di Polizza la Com- pagnia riconosce un ulteriore rimborso, sino ad un massimo di 2.500 euro per Sinistro, per le spese documentate e so- stenute, relativamente a:
- trasporto dal luogo dell’Infortunio all’ospedale o Istituto di cura, per il pronto soccorso;
- rimpatrio se l’Infortunio è avvenuto all’estero;
- azioni di salvataggio o di ricerca dell’Assicurato stesso;
- trasporto della salma a seguito di decesso avvenuto al di fuori del comune di residenza.
Diaria da degenza
La Compagnia, in conseguenza di un Infortunio, liquida:
Diaria da degenza da Ricovero
Una diaria pari ad 1/1.000 della somma assicurata per il caso Invalidità Permanente con il massimo di 100 euro per ciascun giorno in cui l’Assicurato è ricoverato, per la durata massima di 50 giorni. Il giorno di entrata ed il giorno di dimissione vengono convenzionalmente con- siderati come una sola giornata di Ricovero.
Diaria da degenza post Ricovero
Una diaria pari al 75% della “Diaria da degenza da Rico- vero” con il massimo di 75 euro per ciascun giorno suc- cessivo a quello di dimissione dall’Istituto di cura, per un periodo pari al doppio della durata del Ricovero ma con il massimo di 10 giorni per ogni Infortunio.
Diaria da apparecchio di contenzione
- Nel caso di applicazione di mezzo di contenzione inamovibile dall’Assicurato e tendente all’immobi- lizzazione della parte, la Compagnia liquida una dia- ria pari al 50% della “Diaria da degenza da Ricovero” con il massimo di 50 euro sino alla data di rimozione del mezzo con il massimo di 30 giorni per Sinistro.
- Nei soli casi di Frattura ossea per i quali non è neces- sario applicare il mezzo di contenzione inamovibile, la Compagnia liquida una diaria pari al 50% della “Dia- ria da degenza da Ricovero” con il massimo di 50 eu- ro per ogni giorno di Inabilità temporanea con il massimo di 20 giorni per Sinistro.
La diaria da apparecchio di contenzione non è cumulabi- le con la diaria da degenza da Ricovero e post Ricovero. In ogni caso, l’Indennizzo complessivo per Assicurato non potrà superare la somma di 5.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo.
Cumulo di indennità
Se dopo il pagamento di un’indennità per Invalidità Perma- nente, ma entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde alle persone indicate al paragrafo “In caso di Morte” del capitolo “Cosa assicuriamo” la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dal- l’Infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o, co- munque, offerta in misura determinata, la Compagnia paga alle persone di cui al capoverso precedente l’importo liqui- dato od offerto.
Delimitazioni ed esclusioni
Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione solo gli Infortuni conse- guenti:
1. alla pratica di sport aerei in genere (compresi delta- plani e ultra leggeri) e alle partecipazioni a corse o ga- re motoristiche/nautiche e alle relative prove e allenamenti;
2. alla partecipazione ad allenamenti, di corse, gare e rela- tive prove quando l’Assicurato svolga tale attività a li- vello professionistico o a carattere internazionale o, comunque, in modo tale da essere prevalente per impe- gno temporale a qualsiasi altra occupazione;
3. all’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo/dilettantisstico: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football america- no, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, sal- ti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleo- logia, paracadutismo, parapendio;
4. a stato di ebbrezza quando l’Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;
5. all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
6. a delitti dolosi dell’Assicurato o dei beneficiari;
7. all’esercizio di altre Attività professionali, rispetto a quella indicata in Polizza, per le quali ricorrono i ter- mini di cui all’art. 13 “Aggravamento del Rischio” del- le Condizioni generali; la Compagnia riconosce il 70% delle prestazioni assicurative concordate, a condizione che l’Assicurato o i beneficiari dimostrino che tali atti- vità non erano svolte all’atto della stipulazione della Po- lizza o dei suoi successivi aggiornamenti;
8. a Inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurre- zioni, fatti di guerra e terremoti se avvenuti nel Terri- torio italiano;
9. a stato di guerra, quando l’Assicurato si trovi già all’e- stero, e gli Infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici;
10. trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti ener- getici dell’atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, iso- topi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione:
- gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocu- tanee dei tendini.
Persone non assicurabili - Cessazione delle garanzie Premesso che la Compagnia non avrebbe acconsentito a pre- stare l’Assicurazione se al momento della stipulazione della Polizza fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcoolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sie- ropositività HIV, A.I.D.S., sindromi organico cerebrali, schi- zofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, resta precisato che qualora l’Assicurato fosse colpito da tali Malat-
tie durante la validità del contratto l’Assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi – indi- pendentemente dalla concreta valutazione dello stato di sa- lute dell’Assicurato - senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di Premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al Contraente al netto delle imposte.
Limiti di età
Non sono assicurabili le persone che nel corso di validità del contratto superino l’80° anno di età.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia a favore dell’Assicurato, o degli aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso i terzi respon- sabili per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presen- te contratto, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Garanzie aggiuntive
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
A) Spese di cura
La Compagnia rimborsa, per ogni Infortunio, le spese ef- fettivamente sostenute dall’Assicurato in conseguenza dell’Infortunio stesso per: medici, chirurghi, Istituti di Cura, fisioterapie, bagni, forni ed altre cure mediche in- dispensabili, con l’esclusione delle protesi, comprese però le spese per l’acquisto di apparecchi protesici appli- cati durante l’intervento.
La garanzia è prestata con un limite massimo di 2.500 euro per anno assicurativo e per Sinistro e con una Franchigia a carico dell’Assicurato di 150 euro per ogni Infortunio.
B) Limitazione della garanzia ai soli Rischi extraprofessio- nali
A parziale modifica del capitolo “Cosa assicuriamo”, si conviene che la garanzia è limitata agli Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di normali atti- vità del tutto estranee per circostanze di tempo, modo e luogo all’esercizio di qualsiasi professione, arte o me- stiere cui si dedichi abitualmente, fermo quanto previ- sto nel capitolo “Esclusioni”.
C) Discipline sportive
L’Assicurazione è estesa all’esercizio delle seguenti disci- pline sportive, se svolte a carattere ricreativo/dilettanti- stico: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atle- tica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, discesa con xxxxxxxx xxx o slit- tino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespira- tore, speleologia.
L’Assicurazione è prestata con una Franchigia assoluta del 10% per il caso Invalidità Permanente.
La presente garanzia non è operante per la garanzia “Spese di cura”.
Infortuni -
In caso di Sinistro
Obblighi
La denuncia del Ricovero o dell’Infortunio con l’indicazio- ne delle cause che lo determinarono corredata di certifica- to medico, deve essere fatta per iscritto alla sede della Compagnia o all’Intermediario assicurativo al quale è asse- gnata la Polizza, entro cinque giorni dal Ricovero, del- l’Infortunio o dal momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritti ne abbiano avuto la possibilità.
L’Assicurato o i suoi familiari devono acconsentire alla visi- ta di medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicu- rato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica. Le spese re- lative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
Criteri di indennizzabilità
Nel caso di Infortunio la Compagnia corrisponde l’inden- nità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio. Qualora l’Infortunio colpisca una persona che non è fisica- mente integra o sana, è ritenuto non indennizzabile il mag- gior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.
La liquidazione verrà fatta in Italia in valuta locale.
Controversie - Arbitrato irrituale
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sul- le conseguenze invalidanti del Sinistro, nonché sull’appli- cazione dei criteri d’indennizzabilità previsti dalla Polizza, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre me- dici, nominati uno per Parte, e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nella città dove ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza o domi- cilio eletto dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, con- tribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vin- colanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o viola- zione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscon- tri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.
Pagamento dell’Indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni mediche), espletate tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia stessa si impegna a disporre il pagamento dell’Indennizzo entro 15 giorni dalla data di ri- cevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall’Assi- curato.
Qualora non ci sia immediato accordo fra le Parti sull’am- montare dell’Indennizzo, la Compagnia, nell’attesa che que- sto sia determinato dal Collegio Medico, provvederà al pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio medico.
Tutela legale
Premessa
In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni con- sentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela legale a
D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxx Xxxx- xx Xxxxx 0/x – 37135 Verona, Tel. 045/0000000 - Fax 045/0000000, sito web: xxx.xx.
A D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere in- viate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comuni- cazione relativa ai Sinistri.
Cosa assicuriamo
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura, nei limiti del Massimale e delle condizioni previsti in Polizza, il Rischio dell’Assistenza stra- giudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di Xxxxxxxx rientrante in garanzia.
Sono comprese le spese:
- per l’intervento di un legale;
- per l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.);
- per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinami- ca dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.
Inoltre, in estensione al Massimale per Sinistro previsto in Polizza, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedi- mento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedi- mento, entro il limite massimo di 1.000 euro;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competen- te, entro il limite massimo di 10.000 euro. L’importo del- la cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita a D.A.S. stessa la restitu- zione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito a
D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale cor- rente.
Estensione territoriale
La garanzia riguarda i Sinistri che insorgano e debbano esse- re processualmente trattati ed eseguiti:
- in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extracon- trattuali o di Procedimento penale;
- in Territorio Italiano, negli altri casi; salvo che sia espres- samente prevista in garanzia un’estensione territoriale più ampia.
Garanzia Base
Vita Privata
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, nel- l’ambito della sua vita privata e della sua attività lavorativa subordinata, qualora:
a) subisca Danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colpo- so o per Contravvenzione, sono compresi i procedimen- ti penali per Delitto colposo o per Contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministra- tiva, a parziale deroga di quanto previsto al capitolo “De- limitazioni” della presente sezione;
c) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fisca- le ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previ- sto al capitolo “Delimitazioni” della presente sezione, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale.
Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa.
La Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura con- trattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 euro. Sono pertanto comprese a titolo esemplificativo:
- le controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà e ad altri diritti reali, riguardanti l’Abitazione principale e quelle secondarie o stagionali dell’Assicurato, purché da lui direttamente utilizzate;
- le controversie nascenti dal contratto di lavoro dipen- dente dell’Assicurato, anche con Ente Pubblico;
- le controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicura- zioni Previdenziali e Sociali;
e) in estensione a quanto previsto al paragrafo “Estensione Territoriale”, per quanto riguarda le stesse controversie previste al punto d) il cui valore in lite sia superiore a 500 euro, la garanzia vale anche per i Sinistri che insor- gano e debbano essere processualmente trattati ed ese- guiti nei Paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein.
Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano l’Assicurato nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo;
f ) debba sostenere controversie relative a richieste di Risar- cimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, ope- rante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia ope- rante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la ga- ranzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato relative all’intervento di D.A.S., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incari- cati, per la sola fase stragiudiziale. L’Assicurato è tenu- to a dichiarare a D.A.S., al momento del Sinistro, l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di D.A.S., ad esibirne copia;
g) a parziale deroga di quanto previsto al capitolo “Delimi- tazioni”, debba presentare opposizione al Giudice ordi- nario di primo grado competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro qua- le Sanzione amministrativa, allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a 250 euro;
h) a parziale deroga di quanto previsto al capitolo “Delimi- tazioni”, debba ottenere assistenza nei seguenti Atti di volontaria giurisdizione:
- ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio. La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati nella Repubblica Italiana a condizione che il ricorso sia presentato con- giuntamente dai coniugi Assicurati, tramite l’assisten- za di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da D.A.S. L’eventuale conseguen- te domanda di divorzio verrà garantita, sempre trami- te l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da D.A.S., a condi- zione che la separazione consensuale si sia verificata in
vigenza del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un Sinistro gestito da D.A.S. ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertu- ra assicurativa nel periodo che intercorre tra l’omolo- gazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il Sinistro si considera unico a tutti gli effetti;
- istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di re- voca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 Codice Ci- vile) di un parente o di un congiunto;
- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 Codice Civile) o di dichiarazione di esi- stenza (Art. 67 Codice Civile) di un parente o con- giunto.
La garanzia relativa agli Atti di Volontaria Giurisdi- zione di cui al presente paragrafo h) inizia a decorre- re trascorsi due anni dalla stipula del contratto.
Persone assicurate
L’Assicurato/Contraente e le persone registrate nello Stato di Famiglia dell’Assicurato/Contraente ed i conviventi, che tali risultino da riscontro anagrafico.
Garanzia aggiuntiva
(valida se espressamente richiamata in Polizza)
Circolazione stradale
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, in re- lazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore condu- cibili con patente A o B, qualora:
a) subisca Danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione;
c) xxxxx presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conse- guenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
Inoltre, in estensione a quanto previsto al paragrafo “Esten- sione Territoriale”, le garanzie valgono per i Sinistri che si ve- rifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 euro.
La garanzia opera solo se il veicolo cui il Sinistro si riferisce è di proprietà dell’Assicurato.
In estensione a quanto previsto al paragrafo “Estensione Ter- ritoriale”, la garanzia vale per i Sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi della Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principa- to di Monaco ed in Svizzera.
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato anche qualora: debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa. Tale garanzia vale solo quando l’applicazione di detta sanzione sia connessa ad un incidente stradale, per il quale operi la garanzia “Cir- colazione stradale” lett. a) o b) e purché detta sanzione ab- bia influenza sull’attribuzione della responsabilità dei soggetti coinvolti nel Sinistro.
Persone assicurate
Le persone componenti il Nucleo familiare dell’Assicurato alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà, i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà dei componen- ti del Nucleo familiare ed i trasportati sui veicoli da loro con- dotti.
Delimitazioni
Esclusioni generali
La garanzia non vale per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di im- barcazioni a motore o aerei a motore;
- materia fiscale ed amministrativa con eccezione per i soli procedimenti penali previsti nelle Condizioni di Assicura- zione e derivanti da violazioni di legge in tali materie.
Esclusioni specifiche per la garanzia base Vita Privata La garanzia non vale per:
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla pro- prietà o dalla guida di veicoli a motore, tranne ciclomo- tori;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni ad esclusione di quanto previsto alla lettera h) - Atti di vo- lontaria giurisdizione;
- controversie riferibili a beni immobili diversi dall’Abita- zione principale e da quelle secondarie o stagionali del- l’Assicurato da lui direttamente utilizzate;
- operazioni di acquisto o costruzione di beni immobili;
- danni derivanti da inidoneità, mancato, errato, insuffi- ciente adeguamento dei sistemi informatici (hardware e software) in relazione alla gestione multivalutaria;
- vertenze di lavoro dipendente e Procedimenti penali allo stesso connessi quando l’Assicurato sia un operatore me- dico o sanitario, dipendente ospedaliero.
Esclusioni specifiche per la garanzia aggiuntiva Circolazio- ne stradale
La garanzia non vale se:
- il conducente non è abilitato o non è in possesso dei re- quisiti alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da
quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente;
- se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186 e 187 C.d.S., o se è imputato di fuga od omis- sione di soccorso (art. 189 C.d.S.), o di un diverso Reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o con omissione di soccorso. Qualora il conducente venga suc- cessivamente prosciolto o assolto dall’imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga od omissione di soc- corso, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del Reato per qualsiasi causa;
- il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbli- gatoria R.C.A.;
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.
Norme che regolano la prestazione del servizio
Insorgenza del Sinistro - Operatività della garanzia assi- curativa
Il Sinistro s’intende insorto e quindi verificato nel mo- mento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
- dalle ore 24 della data di effetto della Polizza, se si trat- ta di Risarcimento di Danni extracontrattuali o di Pro- cedimento penale o di ricorso/opposizione a Sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla data di effetto della Polizza, ne- gli altri casi fatto salvo quanto previsto alla lettera h) della garanzia Vita privata.
Qualora la polizza sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo con- tratto precedentemente in essere con la Compagnia per i medesimi Rischi e purché il contratto abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’Insorgenza del Si- nistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.
La garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle Parti.
Il Sinistro si intende unico a tutti gli effetti, in presenza di:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al mede- simo evento-fatto.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Assicurato/Contraente.
Denuncia di Xxxxxxxx e libera scelta del legale
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne tempestiva co- municazione a D.A.S. in via preferenziale o, subordinata- mente, alla Compagnia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese se- condo le norme fiscali di bollo e di registro.
È pertanto preferibile che la denuncia, corredata dai rela- tivi documenti, venga inviata direttamente a D.A.S. in xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/x - 00000 Xxxxxx - Fax 045/0000000, utilizzando lo specifico modulo.
I Sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, com- porteranno per l’Assicurato la prescrizione dal diritto alla garanzia, ex art. 2952 Codice Civile.
L’Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. o alla Compa- gnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario tempestivamente e, comunque, entro il ter- mine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicu- rato può indicare un legale - residente in una xxxxxxxx xx- xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al qua- le affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentati- vo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Cir- condario del Tribunale competente, la Compagnia garan- tirà le spese sostenute per la domiciliazione entro un massimo di 3.000 euro.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflit- to di interessi con la D.A.S. o con la Compagnia.
Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si riserva la fa- coltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bona- ria definizione della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presenti- no possibilità di successo e in ogni caso quando sia ne- cessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente paragrafo “De- nuncia di Sinistro e libera scelta del legale”.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli inca- richi a legali e/o a periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tenta- tivi.
In caso di procedure concorsuali, la garanzia si limita alla
stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.
Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventiva- mente concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicu- rato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza, con conse- guente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richie- sta di benestare, i quali verranno ratificati da D.A.S. qualora sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favore- vole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giu- dice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere de- mandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti do- vranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di Arbitrato sa- ranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicu- rato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione del- le spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favo- revole di quello in precedenza prospettato o acquisito da
D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per ca- pitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicu- rato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmen- te per spese, competenze ed onorari.
Assistenza famiglia
Premessa
La Compagnia, per la gestione e la liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia, si avvale di Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (di se- guito “Mapfre Asistencia S.A.”), con sede a Verrone (BI) – Stra- da Trossi 66
oppure + 39 015-255.9790.
Quando e come vi assistiamo
L’assistenza opera 24 ore su 24, entro i limiti e alle condi- zioni che seguono:
- nei confronti del Contraente e delle persone costituenti il suo Nucleo familiare e risultanti dallo Stato di Famiglia;
- nei confronti dell’Abitazione del Contraente situata in Territorio Italiano.
Definizioni specifiche
(valide esclusivamente per la presente garanzia)
Abitazione: Fabbricato o porzione di Fabbricato luogo di re- sidenza dell’Assicurato che deve essere:
- situato in Territorio Italiano;
- adibito ad esclusivo uso abitativo.
Animali domestici: il cane o il gatto.
Assicurato: il Contraente ed i componenti del suo Nucleo familiare, conviventi, risultanti dallo Stato di Famiglia.
Estensione Territoriale: Repubblica Italiana, San Marino, Città del Vaticano.
In viaggio: qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Cosa assicuriamo
1. Invio di un idraulico in caso di emergenza
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvederà all’invio di un idraulico, tenendo la Compagnia a proprio carico l’uscita e la manodope- ra fino ad un massimo di 150 euro per Sinistro. Resta- no comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
2. Interventi di emergenza per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’ac- qua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell’Abitazione e del relativo Contenuto, la Centrale Operativa provvederà all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Compagnia a proprio carico il costo dell’intervento fi- no ad un Massimale di 150 euro per Sinistro.
3. Invio di un elettricista in caso di emergenza
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tut- ti i locali dell’Abitazione, dovuta a guasti agli interrut- tori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provve- derà all’invio di un elettricista, tenendo la Compagnia a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un mas- simo di 150 euro per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi rela- tivi al materiale necessario per la riparazione.
4. Invio di un fabbro in caso di emergenza
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvederà all’invio di un fabbro, tenendo la Compagnia a proprio carico l’uscita e la manodopera fi- no ad un massimo di 150 euro per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi rela- tivi al materiale necessario per la riparazione.
5. Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessa- rio un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvederà all’invio dello stesso.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
6. Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’e- stero e, a causa di uno dei Sinistri descritti ai preceden- ti punti 1, 2, 3 e 4 oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplo- sione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Centrale Operativa fornirà, al- l’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economi- ca) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per Sinistro di 250 euro. Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapida- mente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Cen- trale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stes- so, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non pre- senta alla Centrale Operativa un’adeguata documenta- zione sui Sinistri che danno luogo alle prestazioni.
7. Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l’Abitazione dell’Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Centrale Operativa prov- vederà, su richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantite la sicurezza dell’Abitazione dell’Assicurato.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 48 ore ed in ogni caso garantirà le ta- riffe concordate con l’Istituto di vigilanza.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperi- re una guardia giurata o fosse già stato contattato un Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni ver- ranno fornite telefonando alla Centrale Operativa.
8. Invio di un aiuto per la famiglia
Qualora, a seguito di Infortunio e/o Malattia improvvi- sa, l’Assicurato sia stato ricoverato in un ospedale e si renda necessaria la presenza di una persona che si prenda cura dei suoi figli minorenni a casa, la Centrale Operati- va procurerà una persona fidata oppure organizzerà il viaggio di andata e ritorno di un parente, domiciliato in
Italia, per permettergli di trasferirsi a casa dell’Assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi fi- no ad un massimo di 100 euro per Sinistro.
9. Consulenza medica
Qualora a seguito di Infortunio o Malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico cu- rante con i medici della Centrale Operativa che valute- ranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
10. Invio di un medico generico in casi d’urgenza Qualora, a seguito di Infortunio o Malattia l’Assicura- to, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Cen- trale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Compagnia uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici con- venzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimen- to dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
11. Trasporto in autoambulanza in Italia
Qualora a seguito di Infortunio o Malattia l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successiva- mente al Ricovero di primo soccorso, la Centrale Ope- rativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino al- la concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (anda- ta/ritorno).
12. Invio di medicinali urgenti
Qualora l’Assicurato, a seguito di prescrizione medica, necessiti di medicine e/o articoli sanitari e non possa al- lontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di sa- lute certificati dal medico curante, la Centrale Operativa, provvederà, dopo aver ritirato la relativa ri- cetta presso l’Assicurato, alla consegna di quanto pre- scritto dal medico curante.
Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a ca- rico dell’Assicurato.
13. Invio di un infermiere al domicilio
Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rien- tro da un Ricovero in ospedale a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Centrale Operativa procurerà diret- tamente all’Assicurato un infermiere a tariffa controllata, assumendone la Compagnia l’onorario fino ad un mas- simo di 150 euro complessivi per Sinistro.
Le seguenti prestazioni/informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
14. Informazioni burocratiche
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni buro- cratiche relativamente a:
- certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita,
penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;
- documenti personali: carta d’identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
- varie: carta di circolazione, revisione auto;
- rilascio e variazioni dei suddetti documenti; telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.
15. Informazioni legali
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:
- famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, pater- nità/maternità, separazione dei beni, separazione per- sonale, successione, testamento, tutela;
- casa: compravendita appartamenti, compravendita be- ni e servizi, condominio, equo canone/patti in deroga, lavoro domestico;
telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.
La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall’Assicurato ad un proprio legale.
16. Informazioni turistiche
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni turisti- che relativamente a:
- viaggi: orari aerei, treni e traghetti, agenzie viaggi, al- berghi, campeggi, ristoranti, stazioni sciistiche e ter- mali, itinerari turistici, musei, fiere;
- amministrative: documenti e certificati necessari per viaggi all’estero;
telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.
Garanzia aggiuntiva
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
Assistenza agli Animali domestici
17. Consulenza veterinaria d’urgenza per Animali domesti- ci
Qualora l’Assicurato, nell’impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti di informazioni e consulen- ze relative a:
- consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- consigli di primo soccorso per Malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di insemina- zione, metodiche di sterilizzazione);
- consigli di primo soccorso durante il parto;
- consigli per Malattie dei cuccioli (cane e gatto); tramite collegamento telefonico diretto effettuato tra il veterinario della Centrale Operativa e l’Assicurato, potrà ricevere le informazioni e consulenze richieste.
Le seguenti prestazioni/informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
18. Informazioni sui centri di pronto soccorso veterinario Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni riguar- danti i Centri di Pronto Soccorso Veterinario, telefonan- do alla Centrale Operativa potrà conoscere l’ubicazione dei Centri più vicini al luogo in cui si trova.
19. Informazioni sugli operatori di settore
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relativa- mente all’ubicazione di:
- centri medici veterinari;
- negozi di/per animali;
- pensioni;
- allevamenti;
- centri di addestramento;
telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.
20. Informazioni legali relative agli Animali domestici
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relative a:
- danni subiti dagli Animali (maltrattamenti, Furto);
- convivenza con gli Animali (rapporti condominiali e derivanti dal contratto di locazione);
- danni cagionati dagli Animali a terzi;
telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.
La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall’Assicurato ad un proprio legale.
21. Informazioni per viaggiare in compagnia dell’Animale domestico
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relative a:
- possibilità di viaggiare in compagnia dell’Animale do- mestico;
- Malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compa- gnia dell’Animale;
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l’e- spatrio e diverse normative regionali e nazionali in ma- teria;
la Centrale Operativa provvederà a verificare la disponi- bilità ad accogliere l’Animale domestico presso le strut- ture alberghiere nella località dove l’Assicurato intende soggiornare, le compagnie aeree, le compagnie di naviga- zione ecc., e a fornire all’Assicurato le informazioni ri- chieste.
Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
1. Ogni prestazione, fatta eccezione per quelle ai punti n. 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 21, viene fornita fino a tre vol- te per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri pro-
vocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi ca- ratteristiche di calamità naturale o fenomeni di tra- smutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popo- lari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
3. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’Abitazione interessate dall’inter- vento di assistenza.
4. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più pre- stazioni relative al Servizio, la Compagnia non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. La Compagnia non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel qua- le è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra cir- costanza fortuita ed imprevedibile.
6. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
7. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Co- dice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni ana- loghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di As- sicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni.
Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti pre- stazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed al- le condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui adde- bitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la pre- stazione di assistenza.
8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
9. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro.
10. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le con- troversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdi- zione italiana.
In caso di Sinistro
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato po- trà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
oppure + 39 015-255.9790.
Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:
Mapfre Asistencia S.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX).
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome;
3. Numero di Polizza preceduto dalla sigla SEIC in caso di Polizza senza garanzia aggiuntiva oppure ZSEI in caso di Polizza che comprende la garanzia aggiuntiva;
4. Indirizzo del luogo in cui si trova;
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provve- derà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a ca- rico della Centrale Operativa.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore docu- mentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Data ultimo aggiornamento: 1 Gennaio 2015
Allegato1:
classificazione delle Attività professionali
Se un Assicurando ha più occupazioni è necessario adottare il tasso della classe professionale di rischio più elevata.
Codice Professione
Classe professionale 1a
1010.00 | Soggetti che non svolgono attività professionali a scopo di lucro | |
.01 | - abbiente, | |
.02 | - casalinga, | |
.03 | - ministro del culto, | |
.04 | - pensionato, | |
.05 | - studente, | |
.99 | - altre attività. | |
1020.00 | Soggetti che esercitano una professione prevalentemente sedentaria e non svolgono attività in ambienti ove sono in funzione macchine operatrici o macchine utensili in genere | |
.01 | - anestesista, - architetto - che non accede ai cantieri -, - assistente di medici o di dentisti, levatrice, massaggiatore, - collaboratrice o collaboratore domestico, - compositore, concertista, direttore d’orchestra, disegnatore, scrittore, pittore, - dentista, - farmacista, - impiegato amministrativo, - imprenditore o dirigente di azienda, - insegnante di materie non sperimentali e non di pratica professionale, - ingegnere - che non accede ai cantieri -, - libero professionista in genere, - magistrato, - medico, - negoziante al minuto (non ambulante) senza laboratorio di riparazione e che non partecipa ai lavori di installazione, - parrucchiere, manicure e pedicure, estetista, - personale addetto (escluso art. igienico sanitari, elettrodomestici, mobilieri, orefice, orologiaio, ottico, pellicciaio, radio tv), - altre attività. | |
.02 | ||
.03 | ||
.04 | ||
.05 | ||
.06 | ||
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.10 | ||
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.12 | ||
.13 | ||
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.16 | ||
.17 | ||
.99 |
Classe professionale 2a
Codice Professione
2010.00 | Soggetti che accedono o lavorano abitualmente in laboratori, sale macchine, magazzini, depositi, cantieri | |
.01 | - architetto – con accesso ai cantieri -, | |
.02 | - commerciante all'ingrosso, gestore di lavanderia o tintoria | |
.03 | - esercente di autorimessa, | |
.04 | - geometra, | |
.05 | - impiegato tecnico, | |
.06 | - infermiere, | |
.07 | - ingegnere – con accesso xx xxxxxxxx -, | |
.08 | - spedizioniere, | |
.99 | - altre attività. | |
2020.00 | Soggetti che svolgono attività di controllo o di sperimentazione | |
.01 | - biologo, chimico, fisico, e loro assistenti, | |
.02 | - veterinario, | |
.99 | - altre attività. | |
2030.00 | Soggetti che svolgono un’attività fisica o che insegnano materie sperimentali | |
.01 | - cesellatore, scultore, - insegnante di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale, - insegnanti di educazione fisica, di scuola guida, maestro di sport, - studente educazione fisica, - altre attività. | |
.02 | ||
.03 | ||
.04 | ||
.99 | ||
2040.00 | Soggetti che svolgono la loro attività all'esterno dell’ azienda e soggetti che compiono frequenti viaggi | |
.01 | - agente, rappresentante, propagandista, | |
.02 | - agronomo, enologo, | |
.03 | - funzionario addetto all’ organizzazione commerciale, ispettore, | |
.04 | - giornalista, pubblicista, | |
.05 | - imprenditore o dirigente d’azienda, | |
.99 | - altre attività. | |
2050.00 | Soggetti che attendono alla confezione, vendita o somministrazione di generi alimentari o alla vendita al dettaglio in genere | |
.01 | - artigiano che usa piccole macchine utensili (fotografo, modista, orafo, orologiaio, ottico, pellicciaio, restauratore di oggetti d'arte, esclusi i mobilieri), - barista, cameriere, - commerciante ambulante, - esercente di ristorante o di esercizio pubblico in genere, - negoziante per la vendita di elettrodomestici, radio tv, art. igienico sanitari, - macellaio senza macellazione, - odontotecnico, - personale addetto (art. igienico sanitari, elettrodomestici, mobilieri, orefice, orologiaio, ottico, pellicciaio, radio tv), - salumiere, - altre attività. | |
.02 | ||
.03 | ||
.04 | ||
.05 | ||
.06 | ||
.07 | ||
.08 | ||
.09 | ||
.99 |
Codice Professione
Classe professionale 3a
3010.00 | Soggetti che esercitano una professione che implica la partecipazione alla lavorazione e preparazione di generi alimentari | |
.01 .99 | - casaro, cuoco o gastronomo, esercente di laboratorio ed azienda di panetteria o di pasticceria o di pastificio, - altre attività. | |
3020.00 | Soggetti che esercitano una professione che implica attività manuali e senza accesso ad impalcature all’esterno di fabbricati, su tetti e costruzioni | |
.01 .02 .03 .04 .99 | - elettricista, elettrotecnico, idraulico, - imbianchino, calzolaio, elettrauto, floricoltore, gessaio, gestore di stazione di servizio per autoveicoli, meccanico di carrozzeria o di auto officina, pavimentatore, piastrellista, orticoltore, stuccatore, tappezziere, tessitore, tipografo, verniciatore - autista di autoambulanze, taxi, motocarri, macchine operatrici - autotrasportatore, - altre attività. |
Codice Professione
Classe professionale 4a
4010.00 | Soggetti che svolgono attività comportanti lavori di pesante manualità, lavori con/od a macchine operatrici, lavori su impalcature all'esterno delle costruzioni, lavori in cantiere senza uso di esplosivi | |
.01 .02 .99 | - agricoltore, allevatore di bestiame, capomastro ed addetto ai lavori edili che non ha contatto con mine, carpentiere, fabbro, esercente macelleria con partecipazione alla macellazione, - falegname, elettricista, elettrotecnico, idraulico, meccanico di costruzioni in metallo, - altre attività. |
Allegato 2:
moduli di denuncia Sinistro
Gentile cliente,
abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno.
La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o xxx xxx, xx suo Intermediario assicurativo entro 5 giorni.
Le ricordiamo inoltre che, in caso di Furto o di Incendio di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all’Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.
✃
For Family
COGNOME NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
ASSICURATO
COGNOME NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
DANNEGGIATO
Denuncia di sinistro – Polizza N°
DATA SINISTRO
LUOGO SINISTRO
TIPO SINISTRO:
❑
❑
FURTO
❑
❑
DANNI ALLE PROPRIE COSE
DANNI A TERZI (Responsabilità civile)
INFORTUNIO
SINISTRO
Descrizione delle modalità dell’evento
Descrizione dei danni alle proprie cose o dei beni rubati (con specifica di qualità, quantità e valore dei beni danneggiati o rubati):
Descrizione dei danni a terzi ed eventuale quantificazione
Esistono altre assicurazioni per il rischio denunciato? ❑si ❑no
COMPAGNIA NUMERO DI POLIZZA
SOMME ASSICURATE
Totale pagine allegate inclusa la presente ....................................................................................................................................................................
❑ Elenco descrittivo dei beni di maggior pregio danneggiati o rubati
❑ In caso di infortunio allego certificazione medica e descrizione del fatto
❑ Eventuale richiesta danneggiato
❑ Denuncia alle autorità
ALLEGATI:
FIRMA del DICHIARANTE (Contraente della Polizza)
DATA COMPILAZIONE MODULO
✃
For Family
Denuncia sinistro – Polizza N°
Tutela legale
Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata alla D.A.S e all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza.
Spett.le D.A.S.
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/x
00000 XXXXXX - Fax 045/00.00.000
All’Intermediario assicurativo di
Fax n.
ASSICURATO | INDIRIZZO |
TELEFONO FAX E.MAIL |
AVVERSARIO | INDIRIZZO |
TELEFONO FAX E.MAIL |
QUALI RAPPORTI INTERCORRONO TRA VOI E L’AVVERSARIO?
DATA SINISTRO
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SINISTRO (FATTI- LUOGHI - DATE - CIRCOSTANZE - ECC.)
TESTIMONI: GENERALITÀ COMPLETE - INDIRIZZO - PROFESSIONE (SE I GIORNALI HANNO RIFERITO IL FATTO, UNIRE I RITAGLI)
DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO
VOSTRE RICHIESTE (PRECISARE ESATTAMENTE LE VOSTRE RICHIESTE)
SCELTA DEL LEGALE (AI SENSI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA):
PRETESE AVVERSARIE (quali richieste o contestazioni sono state avanzate da parte avversaria?)
IMPORTANTE
I sottoscritti dichiarano di aver compilato la presente denuncia conforme al vero e si rendono garanti della sua esattezza
L’ASSICURATO
(quando non sia lo stesso Contraente)
IL CONTRAENTE
, li 20
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
01.2015 - X.0000
Xxxxxxxxxxxxxx Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx xxx.xxxxxx.xx