Contratto Italiano
Contratto Italiano
per Oli da Semi o da Frutti Xxxxxx
ed altri Oli d'origine Animale, Raffinati n. 140
( Interassociativo : Associazioni Granarie Bo, Ge, Mi, To e Vr )
(in vigore dal 1° novembre 1984) (Ferrocisterna e/o autocisterna)
Redatto in doppio a ...........………………………………................... il .....………….......
a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
1) Venditore: ....................................................................................
2) Compratore: ...........................................................................
3) Mediatore: ..............................................................................
a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza … e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione oggi vigenti.
4) Merce ....................................................................................
(Vedere l'allegato al Regolamento n. 136/66/CEE, e successive modifiche: denominazioni e definizioni di cui all'Art. 35)
5) Qualità* (vedasi art. II delle condizioni generali)
- sana, leale mercantile, nonché conforme alle caratteristiche di cui al Regolamento CEE
n. 2568/91 e successive modifiche.
a) secondo denominazione
b) secondo campione reale sigillato** ................................. a mani ...........
6) Umidità e impurità* (vedasi art. III delle condizioni generali)
a) come da condizioni generali
b) %
7) Acidità* (vedasi art. IV delle condizioni generali) a) base ...................% massimo %
massimo %
b) ......................................................................
8) Quantità* (vedasi art. X delle condizioni generali)
a) circa
b) bloccata
9) Luogo di consegna/ritiro .........................................
10) Termini di esecuzione.......................................................
11) Merce resa franco spesa a (secondo le regole INCOTERMS) ..........
12) Mezzi di trasporto ...........................................................
13) Imballaggio/Confezionamento
a) rinfusa ..................................
b) in fusti ..................................
14) Prezzo Lire Italiane per kg netto
a) finito a tutti gli effetti (vedasi art. XV delle condizioni generali)
b) (vedasi art. XV delle condizioni generali)
15) Pagamento (vedasi art. XVI delle condizioni generali).......................
a) alla consegna
b) vista fattura
c) differito a: ...................................................................................
16) Mediazione ................................................................
17) Condizioni particolari ....................................................................
..............................................................................................................
18) Arbitrato irrituale (da esperirsi presso l'Associazione Granaria Xxxxxxxx Xxxxxxxxx -
A.G.E.R. - secondo gli articoli XXII e XXIII delle condizioni generali)
* Nelle clausole 5 (Qualità), 6 (Umidità e Impurità), 7 (Acidità), 8 (Quantità), affinché il contratto non si intenda concluso con la condizione contrassegnata dalla lettera a), occorre che la medesima sia cancellata e sia espressamente compilata quella indicata con la lettera b).
** Se la vendita è fatta secondo campione non debbono essere compilati gli articoli 6 e 7: la loro eventuale compilazione è, pertanto, priva di efficacia e deve ritenersi come mai effettuata.
CONDIZIONI GENERALI
Il presente contratto è regolato, oltre che dalle condizioni tanto manoscritte (prevalenti) che stampate retrodescritte, anche dalle seguenti clausole:
• Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.
• La merce, quando la vendita non sia fatta salvo visita, dovrà deve essere ritiratadal Compratore, ad eccezione di quanto previsto dagli Articoli II, III, XIV.
• Il Venditore non garantisce la merce scevra da vizi occulti.
• I termini di tempo, che nel presente contratto sono espressi in giorni, s'intendono
«consecutivi», salvo diversa specificazione.
• Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.
I PARTE (QUALITÀ - RECLAMI - CAMPIONAMENTO - ANALISI - PERIZIE)
I) CONTRATTI AD ESECUZIONE RIPARTITA
Le verifiche sulle caratteristiche qualitative ed i conseguenti addebiti o accrediti, devono essere eseguite separatamente per ogni singolo carico, anche nell'ambito di una stessa quota contrattuale.
II) QUALITÀ
x. Xx merce venduta su «campione reale», deve corrispondere al campione in relazione al quale la vendita è conclusa.
b. La merce venduta secondo «denominazione» deve essere conforme alle definizioni ed alle caratteristiche previste per la denominazione stessa dal Regolamento n. 136/66/CE e successive modifiche ed integrazioni, in vigore alla data della contrattazione, nonché a quelle specificate nelle condizioni particolari di compravendita. Tali caratteristiche rappresentano condizioni essenziali la cui inosservanza da al Compratore il diritto di rifiuto della merce.
c. Il Venditore ha la facoltà di consegnare merce qualitativamente superiore a quella contrattata, purchè sia dello stesso genere e specie.
III) UMIDITÀ ED IMPURITÀ - TOLLERANZE ED ABBUONI
Il contenuto di umidità/impurità deve essere accertata con solvente etere di petrolio ed è tollerato fino al limite globale dello 0,50%, senza abbuono.
• dallo 0,51% all'1,00%: abbuono dell'1,50% (frazioni in proporzione).
• dall'1,01% al 3,00%: abbuono del 2,00% per ogni punto (frazioni in proporzione).
Per contenuto di umidità/impurità superiore al 3,00% il Compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
Gli abbuoni di cui sopra, sono a favore del Compratore e devono essere calcolati sul prezzo di contratto.
IV) ACIDITÀ - TOLLERANZE E ABBUONI
In mancanza di particolari condizioni, l’acidità dell’olio (espresso in acido oleico), è così convenuta:
- I limiti delle acidità contrattate sono i seguenti:
- base 1% massimo 3%
- base 3% massimo 5%
- base 5% massimo 8%
- base 8% massimo 10%
- base 10% massimo 12%
Qualora sia stata indicata la sola base, 'l'acidità massima sarà rispettivamente: 3%, 5%, 8%, 10%, 12%. La «reversibilità», anche se non viene indicata nel contratto, si intende per le suddette acidità consuetudinarie dell'1%, reciproca per grado o frazione di grado.
Ove sia stata pattuita una acidità massima, anziché una acidità di base, nessuna
«reversibilità» è dovutaal Venditore per l'eventuale differenza in meno. Sia in tal caso, sia nel caso in cui sia stata pattuita una acidità base ed una massima, il Compratore ha la facoltà di rifiutare la merce, quando questa ecceda il massimo; oppure ha la facoltà di trattenerla addebitando al venditore una «reversibilità» in ragione dell'1,50% fino a 2 gradi in più dell'acidità massima, ed oltre il 2%.
Gli abbuoni di cui sopra, devono essere calcolati sul prezzo di contratto.
V) RICEVIMENTO E CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLA MERCE
La constatazione della qualità e della quantità della merce ha luogo in partenza quando la vendita è effettuata «franco partenza» e in arrivo quando la vendita è effettuata «franco arrivo».
VI) DIFFERENZE QUALITATIVE
Se il Compratore constata differenze qualitative tra la merce contrattata e quella consegnata o ritirata, deve darne comunicazione al Venditore entro e non oltre 3 giorni lavorativi successivi alla data del ricevimento della merce.
VII) CAMPIONAMENTO
Nel caso di vendite «franco partenza», il campionamento viene effettuato in partenza. Nel caso di vendite «franco arrivo» il campionamento viene effettuato all'arrivo.
Il campionamento deve essere separatamente effettuato per ogni singolo carico e deve essere eseguito nel contraddittorio delle Parti contraenti.
Se uno dei due Contraenti non si presenta o, pur essendo presente, si rifiuta, o non si fa rappresentare al prelevamento dei campioni in contraddittorio, fanno fede i campioni fatti prelevare e suggellare dalla parte diligente, uno dei quali deve essere tenuto a disposizione della Controparte.
Di ogni singolo carico debbono essere prelevati e sigillati almeno 4 (quattro) campioni di almeno 250 (duecentocinquanta) grammi ciascuno. Il prelevamento dei campioni deve essere effettuato secondo quanto previsto dalle Norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati (N.G.D.)
VIII) ANALISI - PERIZIE
Nel caso in cui si intenda procedere alla verifica, mediante esame analitico, delle caratteristiche contrattuali dell'olio oggetto della consegna, si procede come segue.
La Parte richiedente l'analisi spedisce uno dei campioni, prelevati a norma di quanto previsto dal precedente articolo, al Laboratorio dell'Associazione (o ad altro eventualmente convenuto ed espressamente indicato in contratto) entro 3 (tre) giorni lavorativi dal
ricevimento della merce con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dandone contestualmente comunicazione per telegramma o telex alla Controparte.
La stessa Parte richiedente l'analisi deve poi inviare alla Controparte copia del certificato d'analisi, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla sua ricezione.
La Controparte, se ha motivo di contestarne i risultati, ha facoltà di far effettuare la ripetizione dell'analisi inviando - a sua volta - allo stesso Laboratorio, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un altro dei campioni prelevati, con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dando di ciò contestuale notizia per telegramma o telex all'altra Parte.
L'esito della seconda analisi, deve essere comunicato alla Controparte entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del relativo certificato.
Sarà considerata finale e definitiva la media delle due analisi eseguitea cura delle due Parti interessate, limitatamente al caso in cui la contestazione si riferisca alle caratteristiche analitiche di cui agli Articoli III (Umidità/Impurità) e IV (Acidità)..
Negli altri casi, in mancanza di accordo, la Parte interessata potrà fare ricorso alla procedura arbitrale.
Le spese d'analisi sono a carico della Parte soccombente, per gli elementi che risultassero non conformi alle caratteristiche contrattuali.
IX) METODO DI ANALISI
Ai fini dell'accertamento mediante analisi delle caratteristiche qualitative dell'olio oggetto del contratto, saranno applicati i Metodi d'analisi previsti dal regolamento CE n. 2568/91 e successive modifiche, nonché eventualmente quelli previsti dalle condizioni particolari.
II PARTE (QUANTITÀ - ESECUZIONE - PAGAMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA)
X) QUANTITÀ
In caso di vendite effettuate con la clausola «quantità bloccata», l'eventuale eccedenza rispetto a quanto concordato, in contratto, è considerato oggetto di un nuovo e separato contratto.
In caso di vendita con la clausola «circa» è tollerata per ogni consegna un'esecuzione in più o in meno del 2% (due per cento) della quantità contrattata, al prezzo di contratto.
XI) TERMINI E DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I termini e le disposizioni per la esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione e regolati come segue:
a. per contratti stipulati alla condizione di consegna prontissima, la merce si intende a disposizione del Compratore dalla data di conclusione del contratto. Per il ritiro, il
Venditore accorda al Compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale;
b. per contratti stipulati alla condizione di consegna pronta/disponibile, la merce si intende a disposizione del Compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Per il ritiro, il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale;
c. per contratti stipulati alla condizione di consegna differita in una o più epoche, il Venditore accorderà al Compratore unafranchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce. Detta franchigia decorrerà dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione;
d. I predetti termini di franchigia valgono anche per l'esecuzione delle vendite stipulate alla condizione franco arrivo;
e. per contratti stipulati alla condizione di ritiro ripartito, indipendentemente dal fatto che la merce sia resa franco arrivo o partenza, la messa a disposizione dovrà essere effettuata in tempo utile affinché il ritiro possa avvenire suddiviso in quantità pressoché uguali nel corso del periodo di consegna.
La messa a disposizione da parte del Venditore, da effettuare entro il termine contrattuale, deve essere fatta a mezzo telegramma o telex. Se effettuata l'ultimo giorno lavorativo del termine contrattuale, il telegramma o il telex deve essere presentato o trasmesso entro e non oltre le ore 12,00. Negli altri giorni del periodo contrattuale, il telegramma o il telex recante la messa a disposizione dovrà rispettivamente essere presentato/trasmesso entro e non oltre le ore 18,00 (diciotto). Se presentato/trasmesso dopo le ore 18,00, la messa a disposizione si intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno lavorativo successivo.
Al Venditore è accordata la facoltà di mettere a disposizione la merce nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, ed in tal caso la franchigia decorrerà dal primo giorno lavorativo dell'epoca contrattuale.
Per i contratti che prevedono l'esecuzione «prontissima» e «pronta/disponibile» non è richiesta la messa a disposizione.
Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono:
- per prima decade: il periodo che va dal 1° al 10° giorno incluso;
- per seconda decade: il periodo del mese che va dall'11° al 20° giorno incluso;
- per terza decade: il periodo del mese che va dal 21° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- per prima quindicina: il periodo che va dal 1° al 15° giorno giorno (incluso) del mese;
- per seconda quindicina: il periodo del mese che va dal 16° all'ultimo del mese (incluso).
- per mensile: il periodo che va dal 1° all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.
XII) MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte del Compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltàall'altro contraente di ritenere risolto il contratto:
a. scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alla condizione di
«prontissima», «pronta disponibile» o comunque quando la esecuzione debba iniziare entro 15 (quindici) giorni consecutivi e successivi alla data della contrattazione;
b. negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione. Durante i predetti due giorni, il Venditore ha il dovere o il diritto di consegnare ed il Compratore il diritto o il dovere di ritirare la merce, restando però a carico della Parte negligente l'eventuale differenza esistente tra il prezzo di mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data della effettiva consegna o ritiro o spedizione. L'eventuale differenza prezzo non è reclamabile qualora il compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia preesistenti.
L'inadempienza di una delle Parti dà sempre diritto all'altra Parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.
XIII) LUOGO DI CONSEGNA
Per luogo di consegna si intende la località o le località nelle quali il Venditore è obbligato a consegnare la merce al Compratore.
Il Venditore è esonerato da ogni spesa, rischio e responsabilità dal momento dell'avvenuta consegna della merce effettuata nel luogo ed alle condizioni convenute.
Nelle vendite «franco partenza» il luogo di consegna è lo stabilimento del Venditore o altro luogo da questi indicato; nelle vendite «franco arrivo», il luogo di consegna è il domicilio del Compratore o altro luogo da questi indicato.
XIV) DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE
Il Compratore, qualora ritenga di rifiutare la merce perché non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione e gli Arbitri, nominati a termine del presente contratto, decideranno se al Compratore spetta il diritto al rifiuto della merce.
Oltre alle ipotesi previste dall'art. II, il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità superiore al 10% (dieci per cento) del valore della merce, nonché, per le vendite effettuate «su campione reale», quando l’olio consegnato non abbia le caratteristiche di Xxxxx e/o non rientri nei limiti massimi stabiliti per le diverse specifiche in relazione alle denominazioni attribuite al prodotto.
In ogni caso, per esercitare il diritto al rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario. Se le Parti non si accorderanno altrimenti, la merce, dovrà essere depositata- per conto di chi spetta - in locali dove risulti individuabile e di ciò dovrà essere data comunicazione immediata alla Controparte a mezzo telegramma o telex.
Se gli Arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce, il Compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire o riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione da parte del Venditore della differenza fra il prezzo di contratto e quello di riacquisto, nonché delle competenze del Pubblico Mediatore. La scelta del Compratore, dovrà essere comunicata al Venditore a mezzo telegramma o telex entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della Decisione Arbitrale.
Nel caso non venisse riconosciuto il diritto di rifiuto, al Compratore competeranno solamente gli abbuoni in base ai risultati delle constatazioni della Camera Arbitrale dell'Associazione, sui campioni prelevati e suggellati in contraddittorio.
XV) PREZZO
Salvo che la vendita non sia stata effettuata con la espressa clausola «prezzo finito a tutti gli effetti», l'istituzione di nuovi oneri comunque gravanti sul costo dell'olio oggetto della vendita o della materia prima da cui detto olio è estratto, o la variazione di oneri in vigore alla data della conclusione del contratto, decise con provvedimenti delle autorità nazionali o comunitarie entrati in vigore tra la citata data e quella della messa a disposizione, determinano corrispondenti aumenti e/o diminuzioni del prezzo di contratto.
XVI) PAGAMENTO
Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso essere effettuato al domicilio del Venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna.
L'emissione di tratte, di ricevute bancarie od equivalenti sul Compratore, sia pure a seguito di espressa condizione contrattuale, non modifica, agli effetti della competenza, il patto del pagamento presso il domicilio del Venditore.
Per pagamento pronto o vista fattura si intende un pagamento da effettuarsi non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce.
Per pagamenti differiti, cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno di consegna, ritiro o spedizione.
Nonostante sia pattuito il pagamento differito, il Venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al Compratore:
a. in caso di pagamento pattuito pronto uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
b. in caso di pagamento pattuito differito, oltre allo sconto del 2% (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi, conteggiati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, per il periodo intercorrente fra l'ottavo giorno dall'esecuzione ed il termine di pagamento previsto dal contratto.
Se il Compratore non accetta questa modifica dei termini di pagamento, con le modalità di cui ai punti a) e b), deve comunicare il proprio rifiuto al Venditore entro i termini di franchigia ed il contratto si intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.
In caso di ritardato pagamento, Il Venditore ha diritto alla corresponsione degli interessi in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, per il periodo intercorrente tra l'ultimo giorno utile per il pagamento e quello in cui il pagamento stesso è effettuato. Qualora sia previsto il pagamento a mezzo bonifico bancario, lo stesso dovrà essere irrevocabile con valuta fissa per il beneficiario, entro i termini contrattuali.
In caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli Oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del Compratore.
Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte.
Qualsiasi reclamo che il Compratore avesse in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere il pagamento al Venditore, fatto salvo il caso in cui le differenze qualitative riscontrate diano motivo di rifiuto.
XVII) INADEMPIENZE
Salvo i casi di forza maggiore, l'inadempimento totale o parziale del presente contratto, dà diritto alla parte adempiente di ritenere risolto il contratto o la parte non eseguita, e alla rifusione del danno da determinarsi, a scelta della parte adempiente, in una somma pari:
a. alla differenza tra il prezzo di contratto e la media dei prezzi correnti sulla piazza di riferimento - richiamata dalle Parti - nella prima riunione di Mercato successiva al giorno in cui l'altra parte si è resa inadempiente;
b. previo avviso per telex o telegramma alla parte inadempiente, alla differenza tra il prezzo di contratto e quello risultante dalla esecuzione coattiva (limitatamente alla quantità non eseguita). La procedura dell'esecuzione coattiva a mezzo di Pubblico Mediatore, va esercitata entro 5 (cinque) giorni successivi alla data dell'inadempienza.
Sulla differenza di prezzo accertata, saranno a carico della parte inadempiente gli interessi pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, a partire dalla data dell'inadempienza, ed eventualmente le spese relative all'esecuzione coattiva.
Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato, stragiudiziale o giudiziale, o che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso l'altro contraente avrà l'obbligo di procedere immediatamente- sempre previo avviso per telex o telegramma alla Controparte od al suo agente od intermediario dell'affare - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta (da esercitare immediatamente nel momento in cui si manifesta l'insolvenza) al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di
cui sopra, xxx comprese quelle per consegne future. Avrà inoltre diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.
XVIII) CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Le cause di forza maggiore invocate, se concernenti gli impianti, sono valide soltanto nel caso in cui il contratto riguardi merce di quel determinato impianto.
Qualora l'esecuzione, anche parziale, del contratto sia impedita da una causa di forza maggiore, la parte impedita ad eseguire deve comunicare tempestivamente e chiaramente alla Controparte, a mezzo telegramma o telex, il sopraggiunto impedimento indicando la data in cui presumibilmente potrà procedere all'esecuzione del contratto.
Se la causa di forza maggiore è la conseguenza di uno sciopero che interessa soltanto una delle parti contraenti, e la parte impedita ad eseguire chiede la risoluzione del contratto, è in facoltà dell'altra parte di portare la questione in arbitrato. Gli Arbitri dovranno, in tal caso, stabilire se la parte che ha chiesto la risoluzione del contratto dovrà essere tenuta responsabile della non avvenuta esecuzione e risarcire alla controparte eventuali danni o differenze di prezzo.
Se il giustificato ritardo è contenuto in trenta giorni continuativi, il termine di esecuzione è automaticamente prorogato per il periodo corrispondente. Se il ritardo supera i trenta giorni il contratto è risolto a tutti gli effetti, senza diritto a risarcimento, limitatamente alla parte non eseguita in dipendenza del caso di forza maggiore.
La parte impedita non può, comunque, trarre alcun obbiettivo vantaggio dalla situazione d'impedimento ed è facoltà dell'altra parte di portare la questione in arbitrato per il risarcimento dell'eventuale danno.
XIX) RISCHI DI VIAGGIO
I rischi di viaggio sono a carico del Venditore nel caso di vendite «franco arrivo» e a carico del Compratore nel caso di vendite «franco partenza», qualunque sia il mezzo di trasporto usato.
Per le vendite «franco arrivo» i cali, gli ammanchi e le avarie debbono essere immediatamente notificati dal Compratore al Venditore e constatati con apposito verbale sottoscritto dal vettore. Il ritardo nella consegna dipendente da provati incidenti di viaggio non costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di spedizione per ferrovia le parti contraenti sono tenute a uniformarsi alle condizioni di trasporto nazionali ed internazionali delle Amministrazioni ferroviarie interessate.
Nel caso in cui al successivo art. XX, i rischi di viaggio sono a carico della parte che organizza il trasporto.
XX) MANCANZA MEZZI DI TRASPORTO
Nelle vendite «franco arrivo» il Venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al Compratore. Su richiesta del Compratore, fatta a mezzo telegramma o telex nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di impedimento, il Venditore deve, inoltre, mettere a disposizione del Compratore (nei modi previsti dal precedente art. XI) la merce nel luogo dove si trova con contestuale deduzione delle spese normali di trasporto: la merce deve, in questo caso, essere ritirata dal Compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione.
Nelle vendite «franco partenza» il Compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al Venditore. Il Venditore può, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di impedimento, sostituirsi al Compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro il rimborso delle spese normali di trasporto.
Se il ritiro o la consegna, non avviene in detto termine, il contratto è risolto senza il diritto al risarcimento per nessuna delle due parti, qualora il mancato ritiro da parte del Compratore, o la mancata consegna da parte del Venditore, sia - a sua volta - dovuto a causa di forza maggiore.
XXI) SPESE DOGANALI ED ACCESSORIE - DOCUMENTI
Le clausole «franco frontiera» o «resa frontiera» comportano l'obbligo per il Venditore di adempiere le formalità doganali di esportazione della merce nel paese di destinazione e di sostenere le relative spese.
Per le vendite fatte fra residenti italiani per merce contrattualmente da spedirsi direttamente all'esportazione, il Compratore esportatore dovrà fornire tutti i documenti necessari per l'esportazione stessa.
XXII) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le Parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità o alla esecuzione del presente contratto ad Arbitrato irrituale, da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
III PARTE (ARBITRATO)
XXIII) ARBITRATO IRRITUALE
Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all'impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale della Associazione… che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.
A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 ( contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell'Associazione sopra richiamato.
La richiesta di arbitrato, con l'indicazione dell'Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell' Associazione….:
a. entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualità e condizionamento della merce e/o all'attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b. entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l'arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facoltà di richiedere all' Associazione…l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione stessa.
XXIV) CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
Nessuna delle parti potrà adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
Le condizioni Generali del presente contratto sono state concordate fra le Organizzazioni di Categoria interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica e sono state approvate con delibera in data 18-12-1992 del Consiglio Direttivo dell'A.G.E.R. di Bologna. Il formulario (contratto-tipo) così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.
IL COMPRATORE | IL MEDIATORE | IL VENDITORE |
espressamente accetta la clausola compromissoria arbitrale | espressamente accetta la clausola compromissoria arbitrale |
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