Contract
Il contratto di Agenzia in generale
Il contratto di Agenzia è innanzi tutto regolamentato dal codice civile nel Libro IV, Titolo III - dei singoli contratti, Capo X – del contratto di agenzia, artt. 1742/1753.
L’ultimo degli articoli citati prescrive che la normativa sul contratto di agenzia si estende agli Agenti di assicurazione, in quanto non sia derogata dalla contrattazione collettiva o dagli usi e purché sia compatibile con la natura dell’attività assicurativa.
Definizione
Con il contratto di agenzia (art. 1742 c.c.) una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una determinata zona.
Più precisamente:
• scopo dell'agente è la promozione dell'attività del preponente
• l'attività dell'agente deve essere stabile e non occasionale
• se l'agente può anche concludere i contratti in nome e per conto del preponente sarà rappresentante di commercio.
• il contratto deve essere provato per iscritto e ogni parte deve ottenerne copia. Tale diritto è irrinunciabile.
Indichiamo ora la posizione delle parti, ribadendo che questa normativa si applica anche agli agenti di assicurazione, se non derogata da norme speciali che li riguardano.
Posizione dell'agente
• nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede e attenersi alle sue istruzioni (art. 1746 c.c.)
• non può però essere ritenuto responsabile dell'inadempimento del terzo, ma eccezionalmente può prestare garanzia per l'inadempimento del terzo (art. 1746 c.c. comma 3)
• ha diritto di esclusiva nella zone assegnatagli (art. 1743 c.c.)
• ha diritto alla provvigione per tutti gli affari che ha fatto concludere al preponente per effetto del suo intervento (art. 1748 c.c.)
• la provvigione spetta dal momento e nella misura in cui il preponente ha
eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo
• se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto ad una provvigione ridotta determinata dagli usi o dal giudice secondo equità
• non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia
• deve essere iscritto presso un apposito ruolo presso la camera di commercio
Posizione del preponente
• nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede e fornire all'agente tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto (art. 1749 c.c.)
• non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività (art. 1743 c.c.)
• deve corrispondere una indennità all'agente alla cessazione del rapporto(art.1751 c.c.)
• dopo lo scioglimento del rapporto può stipulare un patto che limiti la concorrenza da parte dell'agente (art. 1751 bis c.c.)
Ricordiamo, inoltre, che se il contratto di agenzia e a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo recedere dal contratto stesso dandone preawiso all'altra entro un termine stabilito (art. 1750 c.c.).
Come spesso accade in questi casi Ia disciplina del contratto di agenzia e spesso integrata da norme speciali che si aggiungono o si sostituiscono a quelle del codice civile, come nel caso, appunto, dell'agente di assicurazioni.
I rapporti tra Imprese ed Agenti di assicurazione, oltre agli articoli del codice civile, sono regolamentati da accordi tra associazioni di categoria: quello oggi in vigore è del 23 dicembre
2003.
Ne consegue che al rapporto di agenzia saranno applicate in primis le norme degli accordi collettivi, poi quelle rilevabili dagli usi ed infine quelle previste dal pacchetto di norme sul contratto di agenzia del codice civile (articoli da 1742 a 1752).
Tutti gli accordi (che sono seguiti al primo), che ha avuto e conserva forza di legge, non possono
comportare un trattamento economico e normativo meno favorevole agli Agenti, che rappresentano la parte più debole del rapporto, di quello garantito dall’accordo del 1951.
Le singole parti potranno poi regolare nella lettera di nomina gli aspetti non disciplinati dall’accordo nazionale o modificare in senso più favorevole per l’Agente, che rappresenta la parte più debole del rapporto, le materie trattate dal contratto collettivo.
Il contratto di agenzia.
E’ la cosiddetta "lettera di nomina" che raccoglie le pattuizioni costituenti il contratto di agenzia. Non esiste un testo ufficiale concordato tra gli organi rappresentativi delle parti (Imprese e Agenti), ma l’Accordo nazionale si limita ad affermare al riguardo alcuni principi, tra i quali si segnalano:
• necessità della forma scritta;
• gli elementi essenziali che la lettera deve contenere: parte che conferisce l’incarico (direzione dell’Impresa o gestione in economia), decorrenza, zona, compiti, impegno dell’Impresa a formulare identiche quotazioni per uno stesso affare presentato da più agenzie, distinta provvigionale, cauzione a carico dell’Agente, regime di esclusiva adottato (oggi radicalmente mutato in funzione di norme di legge), disciplina delle utenze, richiamo all’Accordo nazionale Agenti;
• procura ad agire e rappresentare l’Impresa;
• contratto stipulato con più agenti, nel qual caso si ha il contratto di coagenzia (eventualità non più consentita per effetto di quanto disposto dal DPR n. 581 del 7/12/1997, istitutivo del regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge n. 580 del 29/12/1993, che ha imposto alle società irregolari di trasformarsi in società commerciali regolarmente costituite entro il 30/6/1997 ed ha inibito di fatto alle Camere di commercio di accettare l’iscrizione di società irregolari).
• contratto stipulato con una società regolarmente costituita, nel qual caso devono essere preventivamente indicati dalla società stessa i legali rappresentanti e coloro che, muniti dei necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento dell’attività agenziale, con la previsione che eventuali modifiche della compagine societaria sono soggette all’approvazione dell’Impresa ed in mancanza il contratto si risolve di diritto.
Successivamente alla stipula del contratto di agenzia, l’Agente dovrà
decidere in merito a:
• corresponsione di un contributo annuo integrativo fisso di euro 155,00 sul proprio conto individuale esistente presso il Fondo pensioni per gli Agenti professionisti, con il pagamento di pari importo da parte dell’Impresa,;
• scelta della disciplina che dovrà regolare il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 12, 2° comma: scioglimento del contratto con motivazione ed arbitrato (art. 12 bis) oppure senza motivazione (art. 12 ter);
Il contratto di agenzia può essere modificato, ovviamente in senso più favorevole per l’Agente, da contratti integrativi aziendali che interessano particolari materie.
La Cassa di previdenza per gli Agenti di assicurazione.
E’ stata costituita il 24 giugno 1953 fra A.N.I.A. e Associazione Nazionale Agenti di Assicurazione mediante una convenzione che ha assunto efficacia legislativa "erga omnes" con il DPR n. 387 del
18/3/1961.
Presso ogni Impresa deve essere quindi costituita una Cassa di previdenza per gli Agenti che hanno mandato dalla medesima Impresa.
Tutti gli Agenti sono iscritti alla Cassa fin dal momento della nomina; nel caso di coagenzia vengono iscritti i singoli Agenti, mentre nel caso di mandato a società regolarmente costituita vengono iscritte le persone designate allo svolgimento dell’attività assicurativa.
Scopo della Cassa è quello di corrispondere o consegnare all’Agente o ai suoi eredi un capitale in contanti, polizze di assicurazione, contratti di capitalizzazione e titoli, il tutto secondo le decisioni prese dall’Agente, utilizzando la facoltà a lui concessa dal regolamento di destinare parte del proprio conto individuale a tali investimenti.
In caso di cessazione dal mandato agenziale con assunzione di nuovo incarico presso altra Impresa, il conto individuale viene trasferito presso la Cassa di Previdenza esistente presso quest’ultima Impresa.
La Cassa è amministrata da un comitato di 6 membri, per metà designati dalla Compagnia e per l’altra metà eletta dagli Agenti iscritti; nel suo seno il comitato elegge un presidente. Il controllo delle operazioni compiute dalla Cassa è di competenza di un collegio di sindaci composto da tre membri, uno nominato dalla Compagnia e due eletti dagli Agenti iscritti. Tutti durano in
carica tre anni e sono rieleggibili.
La Cassa è alimentata da un contributo annuo a carico dell’Impresa commisurato alle provvigioni liquidate (con un limite massimo) e da un contributo annuo a carico dell’Agente pari all’1% delle provvigioni percepite, con facoltà di limitare il contributo stesso ad un importo pari a quello a carico dell’Impresa.
La liquidazione avviene trascorsi sei mesi dalla cessazione dell’attività (salvo il caso di decesso dell’Agente).
Il Fondo pensione per gli Agenti di assicurazione.
La Cassa Pensione per gli Agenti professionisti di assicurazione, ora Fondo Pensione, è stata costituita con atto pubblico 29/11/1975 d’intesa tra l’A.N.I.A. ed il Sindacato Nazionale Agenti. L’iscrizione al Fondo, che è volontaria, è ammessa per tutti gli Agenti con età non superiore ai 50 anni; nel caso di coagenzia sono ammessi al Fondo i singoli Coagenti, mentre nel caso di mandato agenziale conferito a società regolarmente costituita sono ammesse le persone fisiche indicate alla preponente quali rappresentanti della società.
Scopo del Fondo è quello di attuare una previdenza complementare a favore degli iscritti.
Le prestazioni erogate dal Fondo sono: pensione diretta di vecchiaia, pensione diretta di anzianità, pensione diretta di invalidità, pensione indiretta ai superstiti dell’Agente iscritto deceduto, pensione di reversibilità ai superstiti dell’Agente pensionato deceduto.
Organi del Fondo sono il comitato amministratore, il presidente, il collegio dei sindaci. Il comitato è composto da sei membri, tre designati dall’Associazione delle Imprese e tre eletti per referendum dagli Agenti iscritti.
Il presidente è eletto dal comitato amministratore fra i membri del comitato stesso che rappresentano gli Agenti, ed è eletto anche un vice- presidente fra i membri designati dalle Imprese. Il collegio sindacale è costituito da quattro membri effettivi e due supplenti, dei quali due effettivi ed un supplente eletti dagli Agenti per referendum, gli altri due effettivi e l’altro supplente vengono invece designati dall’Associazione delle Imprese. Tutti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi versati dagli Agenti e da quelli versati dale Imprese e da eventuali entrate straordinarie.
L’ammontare complessivo del contributo (base + aggiuntivo), annuale ed indivisibile, dovuto per ogni iscritto è determinato in base a calcoli attuariali e viene posto a carico dell’Impresa per il 75% e dell’iscritto per il restante 25%.
Il versamento al Fondo dell’importo complessivo viene effettuato dall’Impresa, anche per la parte a carico dell’Agente che poi provvede a rimborsarlo.
Al Fondo affluisce anche, per ogni Agente che decida in tal senso, un contributo fisso di euro 155 a carico dell’Agente stesso, che in tal caso impegna l’Impresa a versare per suo conto un contributo fisso di pari importo.
L'accesso all'attività
L'esercizio dell'attività di Agente di assicurazioni è riservato agli iscritti nell'apposito registro unico elettronico tenuto dall'Ivass. Devono essere iscritti alla sezione di cui all'art. 109, comma 2, lett. a), del codice delle assicurazioni.
Per ottenere l’iscrizione occorre:
1. avere i requisiti di onorabilità, indicati all'art. 110, comma 1, in capo alle persone fisiche ovvero ai rappresentanti legali delle società.
2. il superamento di una prova di idoneità finalizzata all'accertamento del possesso di adeguate cognizioni e capacità professionali. La prova consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività.
Altri obblighi:
1. stipulare una polizza di assicurazione professionale per gli eventuali danni arrecati da negligenze ed errori professionali (art. 110, comma 3);
2. versare su di un conto separato tutte le somme che transitano (premi pagati suo tramite; indennizzi e prestazioni assicurative destinate all'assicurato o al beneficiario della polizza).
I Subagenti.
Il subagente è colui al quale l’Agente conferisce mandato per lo svolgimento continuativo nella propria zona di una attività finalizzata alla promozione e conclusione di contratti assicurativi, dietro compenso provvigionale.
Una definizione del subagente professionista si ritrova(va) nella legge istitutiva dell’Albo degli
Agenti di assicurazione (art. 5, primo comma, punto c numero 4 della legge n. 48 del 7/2/1979), laddove viene stabilito che costituisce titolo equipollente della prova di idoneità essere stato, per almeno due anni, subagente professionista, intendendosi per tale colui che, con l’onere di gestione, a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all’incarico affidatogli da un Agente e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma.
Sulla scelta del subagente normalmente la Compagnia non ha alcuna ingerenza, ma spesso le lettere di nomina agenziale prevedono a carico dell’Agente l’obbligo di attenersi alle disposizioni dell’Impresa, qualora questa decida che l’Agenzia debba interrompere un rapporto in corso con un determinato subagente.
Non esistendo una normativa contrattuale collettiva per i subagenti, trovano applicazione gli articoli del codice civile relativi al contratto di agenzia (il subagente è in fondo un agente dell’agente) nonché la lettera di nomina rilasciata dall’Agente.
Caratteristiche
a. sono a tutti gli effetti degli imprenditori;
b. devono essere iscritti alla sezione di cui all'art. 109, comma 2, lett. e), del codice delle assicurazioni.
c. vengono retribuiti con provvigioni sugli affari procurati e in alcuni casi anche con contributi a parziale concorso di spese di gestione;
d. sulla indennità di fine rapporto si può indicare che le disposizioni del Codice Civile riguardanti il contratto di agenzia sono applicabili anche al subagente. Mancando però una specifica regolamentazione collettiva, in assenza di una pattuizione fra le Parti e non raggiungendo le parti un accordo, l’indennità sarà determinata dal giudice secondo equità.
e. il rapporto viene regolamentato da apposita lettera di nomina che deve essere ratificata anche dalla Direzione delle Compagnia per la quale l’Agente opera.
Accordo nazionale Imprese-Agenti / sintesi.
Art. 1
Delimita l’ambito nel quale opera l’Accordo stabilendo che esso regola esclusivamente i rapporti tra gli Agenti e le Imprese ed individua la sfera di applicazione dell’Accordo stesso escludendo i subagenti, i gerenti delle agenzie in economia dipendenti delle Imprese e gli Agenti non professionisti o sprovvisti di ufficio autonomo a proprio carico operanti per le gestioni in economia.
Art. 2
Definisce la figura dell’Agente.
Sono poi elencate le pattuizioni che devono essere scritte sul contratto di agenzia: parte che conferisce l’incarico (direzione dell’Impresa o gestione in economia), decorrenza, zona, compiti, ecc..
Viene precisato che l’incarico agenziale può essere conferito con o senza procura..
Il mandato può essere rilasciato ad ogni tipo di società commerciale prevista dal codice civile, sia di persone (s.n.c. s.a.s.) che di capitali (s.r.l., s.p.a.). Nel caso di mandato rilasciato a società, questa deve indicare la persona (o le persone) iscritta al R.U.I.
Art. 2 bis
Contiene la disciplina dell’uscita e dell’ingresso di soci nella compagine della società titolare di mandato.
Art. 3
Definisce gli esercizi annuali, le provvigioni ed i premi.
Art. 4
Riguarda la cauzione che l’Agente deve prestare all’Impresa a garanzia dell’adempimento degli obblighi nascenti dal contratto ( può essere in contanti, in titoli, in fideiussione bancaria oppure assicurativa).
Art. 5
Considera la possibilità che l’Agente si avvalga di procuratori, purché
graditi all’Impresa e da questa riconosciuti.
Art. 6 – 6 bis – 6 ter
Descrive i quattro regimi di esclusiva, oggi non più reali per le modifiche che le norme hanno comportato.
Art. 7
Riguarda la competenza degli affari e quindi il riconoscimento della provvigione da parte dell’Impresa in relazione al territorio sul quale operano i singoli Agenti ed in relazione alle modalità di acquisizione dei contratti.
Art. 8 – 8 bis
Disciplinano la riduzione del portafoglio agenziale (cosiddetto "scorporo").
Art. 9
Regolamenta gli storni provvigionali a carico dell’Agente nei casi in cui la singola polizza non abbia raggiunto la durata pattuita e l’Agente abbia percepito il suo compenso in forma precontata al perfezionamento del contratto indicando le possibili eccezioni per le quali l’Agente è esonerato dalla rifusione.
Art. 10
Casi particolari di incasso di premi
Art. 11
Stabilisce che le imposte e tasse riguardanti la gestione dell’agenzia sono a carico dell’Agente.
Art. 12 – 12 A
Fissa le cause di scioglimento del contratto di agenzia: cancellazione dall’Albo, morte, invalidità totale, limiti di età, recesso per giusta causa, recesso "ad nutum".
L’art. 12 A determina la modalità di calcolo di una somma aggiuntiva di riferimento, spettante all’agente nei casi previsti dall’Accordo.
Art. 12 bis – 12 ter – 12 quater
Riguardano le modalità dello scioglimento del contratto di agenzia con motivazione ed arbitrato, dello scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi (che può dar luogo, a scelta dell’agente, alla liquidazione delle indennità maggiorate di una somma aggiuntiva oppure alla rinuncia delle indennità da parte dell’agente con liberalizzazione del portafoglio), e dello scioglimento del contratto senza motivazione.
Artt. 13 - 19
Determinano le modalità di calcolo del preavviso dovuto per le diverse cause di scioglimento e della corrispondente indennità sostitutiva.
Art. 20
Disciplina il riconoscimento delle provvigioni dovute all’Agente dopo lo scioglimento del rapporto in relazione ad incassi eseguiti dall’Agente subentrante per particolari titoli sui quali si è ritenuto competa un compenso all’Agente xxxxxxx.
Per il recesso per giusta causa intimato dall’impresa (art. 18 bis), viene concessa all’agente la facoltà di ricorrere ad un Collegio unico nazionale di conciliazione ed arbitrato per la valutazione dei motivi posti a fondamento del recesso; se la giusta causa risulterà infondata, all’agente spetteranno le indennità normali maggiorate del doppio della somma aggiuntiva di riferimento.
Art. 21
Consente deroghe all’Accordo quando a succedere nella gestione dell’agenzia è chiamato un familiare dell’Agente cessato
Art. 22
Riconosce all’Agente cessato il diritto ad ottenere un certificato di gestione.
Art. 23
Fissa le modalità di riconsegna dell’agenzia dopo lo scioglimento del rapporto.
Artt. 24 - 35
Stabiliscono i criteri di calcolo dell’indennità di fine mandato dovuta
dall’Impresa, che si fonda essenzialmente sulla differenza tra il monte premi di fine gestione e quello iniziale, sugli incassi eseguiti e sulle provvigioni percepite, e vengono inoltre determinate le modalità di pagamento.
Art. 36
Disciplina i casi di variazione in aumento del numero dei titolari di un’agenzia.
Art. 37
Stabilisce che l’Impresa ha diritto di rivalsa verso l’Agente subentrante per quanto riguarda le indennità pagate all’Agente cessato (totalmente o parzialmente in caso di scorporo) e fissa le modalità di pagamento in funzione dell’anzianità dello stesso Agente cessato.
Art. 38
Riconosce gli istituti creati per la previdenza dell’Agente, quali la Cassa di previdenza ed il Fondo pensioni.
Art. 39
Contiene il rinvio alle norme di legge per quanto non regolato dall’Accordo.
Art. 40
Riconosce i trattamenti in atto più favorevoli per l’Agente.
Art. 41 - 42
Introducono norme transitorie per il passaggio dai preesistenti regimi di esclusiva a quelli attuali.
Art. 43
Istituisce una Commissione paritetica nazionale con il compito di osservare l’applicazione delle norme dell’Accordo.
Art. 44
Prevede la decorrenza e la scadenza dell’Accordo rispettivamente al 23 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2006.
Articolo 1742 - Nozione.
[I]. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
[II]. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Articolo 1743 - Diritto di esclusiva.
[I]. Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro [1567 ss.].
Articolo 1745 - Rappresentanza dell'agente.
[I]. Le dichiarazioni che riguardano la esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.
[II]. L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare I reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Articolo 1746 - Obblighi dell'agente.
[I]. Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.
[II]. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario [1731 ss.] ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
[III]. È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito
eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.
Articolo 1748 - Diritti dell'agente.
[I]. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
[II]. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
[III]. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
[IV]. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
[V]. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
[VI]. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
[VII]. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Articolo 1749 - Obblighi del preponente.
[I]. Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
[II]. Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
[III]. L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
[IV]. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
Articolo 1750 - Durata del contratto o recesso.
[I]. Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
[II]. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
[III]. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
[IV]. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata,
ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
[V]. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.
Articolo 1751 - Indennità in caso di cessazione del rapporto.
[I]. All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
b) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
[II]. L'indennità non è dovuta:
a) quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
b) quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
c) quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
[III]. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
[IV]. La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
[V]. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
[VI]. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente. [VII]. L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.
Articolo 1751 Bis - Patto di non concorrenza.
[I]. Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
[II]. L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1. alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
2. alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3. all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4. all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
Articolo 1752 - Agente con rappresentanza.
[I]. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti [1387 ss.].
Articolo 1753 - Agenti di assicurazione.
[I]. Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate [dalle norme corporative o] dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa [1903] (1) (2).
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo.
(2) V. d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.