DETERMINA
DETERMINA
Affidamento dei servizi di media monitoring da stampa, web, radio, tv
CIG: 851157343D
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto […] nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, ai sensi del quale Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale all’articolo 8, comma 2, prevede che Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
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finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato”;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della società di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata “PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;
VISTO l’art. 2, commi 5 e 6, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 giugno 2019, ai sensi del quale il sottoscritto è nominato amministratore unico della società PagoPA S.p.A. e dura in carica per tre esercizi, con scadenza fissata alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
VISTO l’atto costitutivo della Società del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all’Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779;
VISTO lo Statuto della Società;
ATTESO che la mission della Società è la capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese sulla base dei seguenti presupposti:
● lo Stato deve raggiungere i cittadini, non il contrario, grazie a servizi semplici e intuitivi;
● allo stesso modo, lo Stato ha il dovere di rendere il più possibile trasparente ai cittadini la complessità della macchina amministrativa, focalizzandosi nel soddisfare i loro bisogni, e non più nel pretendere adempimenti complessi e farraginosi;
CONSIDERATO che, alla luce della mission istituzionale sopra evidenziata, la Società ha esigenza, nell’ambito dell’attività di comunicazione e capillare diffusione dei progetti innovativi e dei servizi digitali che le fanno capo, di dotarsi di un sistema di media monitoring che le consenta di monitorare le varie fonti, web, radio, tv, che
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potenzialmente possono interessarsi della Società e dei suoi progetti anche al fine di verificare la correttezza delle informazioni diffuse e poter intervenire fattivamente qualora ve ne sia la necessità e/o l’opportunità;
ATTESO che, per le ragioni sopra menzionate, è necessario acquistare un servizio che consenta di ricevere la rassegna stampa di un gran numero di canali, comprendendo testate tra quotidiani, settimanali, stampa locale, tecnica e specializzata, principali testate europee e internazionali, siti web italiani ed esteri ed emittenti radio/tv;
ATTESO che la Società, in considerazione di tali esigenze, ha richiesto una quotazione all’Operatore economico L’Eco della Stampa SpA (P.IVA 06862080154), considerato leader italiano e tra i più importanti operatori europei nell’industria del media monitoring (nel seguito anche “Operatore”);
CONSIDERATO il preventivo fornito in data 07/08/2020, comprendente i seguenti documenti (congiuntamente “Offerta”):
1. Proposta contrattuale;
2. Relazione Tecnica per il Servizio di Rassegna Stampa, Radio, TV per PagoPA;
3. Procedura PCO 01, che illustra le modalità tecnico/organizzative con cui il Fornitore garantisce l’operatività dei propri servizi, a seguito di eventi straordinari che possano compromettere l’ordinaria attività lavorativa;
4. Piano aziendale di continuità operativa, attestante l’implementazione, dal 2005, di un Sistema di Gestione Qualità - attualmente secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, quale garanzia di continuità dei processi aziendali e capacità di ripristino del servizio in caso di interruzioni;
5. Reading list – siti web italia;
6. Reading list - testate tutte;
7. Allegato B – Tv e Radio (Elenco Base delle Emittenti Monitorate);
8. Allegato B - Fonti Monitorate: 1 - NAZIONALI (NAZ);
9. Allegato B - Fonti Monitorate: VTR - Rai regionali tv;
10. Modulo: Mod. 200 Rev. 0, recante “ELENCO E STATO REVISIONE PROCEDURE QUALITÀ”;
con cui l'Operatore propone servizi di media monitoring su un indice in continua crescita di fonti, garantendo continuità del servizio giorno e notte 7 giorni su 7, tempestività nella selezione e segnalazione, flessibilità nell’elaborazione dei contenuti per rispondere alle esigenze della Società con formule di servizio integrate, modulari e flessibili, offrendo la seguente copertura sul mercato:
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● Oltre 3.500 testate tra quotidiani, settimanali, stampa locale, tecnica e specializzata e altresì comprensiva della principali testate europee e internazionali;
● Oltre 16.000 siti web italiani in costante incremento;
● Oltre 4.700 siti web esteri in costante aumento;
● Tutti i Social Media
● 150 emittenti radio/tv di numerose fonti;
RITENUTO congrua la menzionata Offerta, anche a seguito di fruizione di un prototipo demo che ha consentito di avviare una fase di test da cui la Società ha potuto constatare le potenzialità e le effettive capacità di monitoraggio del servizio, con cui l’Operatore offre la seguente quotazione per una durata di 24 mesi:
1. per il servizio di monitoraggio stampa e web: € 32.200,00, oltre IVA, a corpo, con un plafond illimitato di ritagli;
2. per il servizio di monitoraggio radio e tv: € 5.275,00, oltre IVA, a corpo, che
include 100 clip+abstract. Nel caso in cui tale numero di clip+abstract disponibili dovesse esaurirsi prima della scadenza contrattuale prevista, il prezzo unitario offerto per ogni ulteriore clip+abstract radio e tv è pari a € 24,00, oltre IVA;
3. Email primo piano (sintesi principali notizie con link alle principali pagine nazionali): € 0,00, offerta come cadeau di benvenuto (prezzo annuale da listino pari a € 1.800,00 oltre IVA);
La menzionata quotazione comprende la fruizione dei servizi da dispositivo mobile via app;
RITENUTO opportuno prevedere, alla luce delle crescenti attività e relativa esigenza di comunicazione, un ulteriore budget massimo spendibile pari ad € 4.825,00, oltre IVA al fine di consentire l’acquisto di ulteriori clip+abstract (al costo unitario non superiore a € 24,00, oltre IVA, come indicato in Offerta) e/o di clipping relativi ad articoli comparsi sui principali media esteri di cui la Società potrebbe avere necessità, di volta in volta, previa specifica richiesta all’Operatore, senza alcun vincolo o impegno in termini di garanzia di minimi ovvero di raggiungimento del predetto importo massimale;
STIMATO l’importo massimale complessivo spendibile per l’affidamento dei servizi in argomento, per il biennio, pari a € 42.300,00 oltre IVA;
ATTESO che, tenuto conto dell’importo dell’acquisto in argomento, può procedersi all’affidamento diretto dei servizi de quibus all’Operatore economico, ai sensi dell’art.
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1, comma 2, lett. a), del D-L 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;
ATTESO che, in conformità al disposto di cui all’art. 1, comma 3, del D-L 16 luglio 2020,
n. 76, come convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’affidamento diretto in parola può essere realizzato tramite determina che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte del medesimo dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti;
VERIFICATO, tramite il sistema AvcPASS e il portale durc online, sulla base di idonee dichiarazioni rese dall’Operatore economico ai sensi del DPR 445/2000 contenenti anche la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di cui alla legge 136/2010, il possesso in capo all’Operatore economico in argomento dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliato di seguito;
RITENUTO, per quanto sopra, di affidare i predetti servizi a L’Eco della Stampa SpA, mediante la sottoscrizione della presente determina;
VISTO l’art. 31, co. 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016 relativo alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento;
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per tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, di affidare all’Operatore economico L’Eco della Stampa SpA (P.IVA 06862080154 - di seguito anche Fornitore o Appaltatore), ai sensi all’art. 1, comma 2, lett. a), e comma 3, del D-L 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, le prestazioni dettagliate nel prosieguo, alle condizioni e nei termini di seguito indicati.
ART. 1 - PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE
1. Le premesse alla presente determina (di seguito determina) e il preventivo composto dei documenti nelle medesime richiamati (di seguito anche Offerta), prodotto in data 07/08/2020, che qui si richiama integralmente, costituiscono congiuntamente il “Contratto”.
2. In caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e quanto indicato nell’Offerta, le Parti, di comune accordo, convengono di dare prevalenza alle previsioni del Contratto.
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3. Al Contratto si applica la seguente normativa:
a. Normativa Privacy:
i. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche GDPR)
ii. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
b. D.Lgs 81/2008;
c. L. 136/2010;
d. D.Lgs. 159/2011;
e. D.Lgs 50/2016;
f. L. 120/2020;
g. Codice Civile in via residuale, per gli aspetti relativi all’esecuzione delle prestazioni non disciplinati dal D.Lgs 50/2016 o dal Contratto.
ART. 2 - OGGETTO E VALORE MASSIMALE
1. Il presente Contratto ha ad oggetto l’affidamento all’Appaltatore, e l’erogazione da parte di quest’ultimo, dei servizi di media monitoring da stampa, web, radio, tv e la relativa assistenza, così come descritti nell’Offerta prodotta dal Fornitore in data 07/08/2020 (i “Servizi”).
2. L’oggetto dell’affidamento, l’importo, il Fornitore, le ragioni della scelta del Fornitore, il possesso da parte del medesimo dei requisiti di carattere generale la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste, il prezzo delle medesime nonché le modalità di calcolo e liquidazione dei corrispettivi sono indicati nel presente Contratto.
3. L’affidamento di cui al presente Contratto ha un valore massimo stimato (“Massimale”) pari a € 42.300,00 (quarantaduemilatrecento/00), oltre IVA, comprensivo della fruizione dei Servizi da dispositivo mobile via app, così determinato:
a. servizio di monitoraggio stampa web: € 32.200,00, oltre IVA, a corpo, che include un numero illimitato di ritagli per tutta la durata contrattuale;
b. servizio di monitoraggio radio tv: € 5.275,00, oltre IVA, a corpo che include 100 clip+abstract per tutta la durata contrattuale. Nel caso in cui
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tale numero di clip+abstract disponibili dovesse esaurirsi prima della scadenza contrattuale prevista, il prezzo unitario offerto per ogni ulteriore clip+abstract radio e tv è pari a € 24,00, oltre IVA;
c. Plafond per ulteriori clip+abstract (al costo unitario non superiore a € 24,00, oltre IVA, come indicato in Offerta) e/o clipping relativi ad articoli comparsi sui principali media esteri (di seguito “Plafond”): € 4.825,00, oltre IVA.
4. E’ compreso nell’oggetto del contratto senza ulteriori oneri a carico della Committente e per tutta la durata contrattuale (i) email primo piano (sintesi principali notizie con link alle principali pagine nazionali); (ii) servizio di assistenza erogato ai termini e condizioni previsti nell’Offerta; (iii) qualsiasi ulteriore servizio offerto a titolo gratuito e/o di omaggio dall’Appaltatore.
5. Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Massimale di cui al precedente comma 3 costituisce per la Committente un valore massimo spendibile, atteso che il Plafond potrà essere fruito dalla Committente liberamente e senza alcun vincolo o impegno in termini di garanzia di minimi ovvero di raggiungimento del Plafond stesso, su richiesta della Committente e previ specifici preventivi del Fornitore, che si intenderanno accettati solo a seguito di approvazione, per iscritto, della Committente.
ART. 3 - DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO
1. Il Contratto ha durata pari a 2 anni dalla sua sottoscrizione e ed è immediatamente efficace a decorrere dalla medesima data.
2. E’ escluso ogni rinnovo automatico del Contratto.
3. E’ fatta salva la facoltà di proroga di cui all’art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016.
4. I termini indicati nel presente Contratto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.
5. In caso di invalidità di una o più clausole del Contratto, quest’ultimo resta valido
ed efficace per le restanti clausole.
ART. 4 - RUP E REFERENTI
1. Per il presente procedimento il sottoscritto assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
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1. Il Referente del Contratto per l’Appaltatore (RCA) è da questi indicato e comunicato alla Committente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto.
2. Referente per l’esecuzione del Contratto per la Committente (REC) è Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, dipendente della Committente medesima.
ART. 5 - MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE
1. Le modalità e i tempi di svolgimento delle prestazioni, ivi inclusa la definizione di una lista di emittenti TV e radio ai fini della fruizione del servizio di cui all’art. 2, co. 3, lett. b), del presente Contratto, dovranno essere previamente concordate dal RCA con il REC, in coerenza con quanto previsto nell’Offerta del Fornitore.
2. Le modalità e i tempi di svolgimento dei Servizi relativi agli ulteriori clip+abstract, e/o clipping relativi ad articoli comparsi sui principali media esteri, di cui la Committente dovesse avere necessità in caso di ricorso al Plafond, saranno definiti nelle richieste della Committente di volta in volta inoltrate al Fornitore. L’effettuazione di clip+abstract ulteriori e/o di clipping relativi ad articoli comparsi sui principali media esteri, senza la preventiva autorizzazione della Committente, non verranno remunerate.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a regola d’arte e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme di settore eventualmente applicabili.
2. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle policy di sicurezza della Committente nonché di tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
3. L’Appaltatore dichiara che, ai fini della stipula, non sussistono cause di incompatibilità o ipotesi di conflitto di interessi allo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto e si impegna, altresì, a comunicare alla Committente qualsiasi causa di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovesse insorgere durante l’esecuzione del rapporto contrattuale.
4. L’Appaltatore è obbligato a mantenere riservati fatti o informazioni relativi alla Committente e alla sua attività, di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, curando e vigilando che anche i suoi collaboratori e
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dipendenti mantengano lo stesso grado di riservatezza, ai sensi del successivo articolo 12.
5. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle attività contrattuali, è tenuto ad adottare
tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati ed è obbligato a rispettare la normativa in materia giuslavoristica e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali, in vigore e deve farsi carico di applicare in favore del personale adibito all’esecuzione dei servizi del presente affidamento le vigenti disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.
7. In caso di emergenza e/o disastro, che impediscano la normale erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto (servizi “critici”, rif. pag. 2 “Procedura PCO 01” di cui all’Offerta), l'Appaltatore si obbliga a gestire e superare tali criticità attivando il “PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA” e “Disaster Recovery” (“Procedura PCO 01” di cui all’Offerta) al fine del ripristino degli stessi entro un tempo congruo, comunque non superiore a 8 ore, in modo da rendere minime le interruzioni nell’erogazione dei servizi. In tali circostanze, la Committente sarà tenuta aggiornata dall'Appaltatore attraverso l’invio di una una relazione, indicante L'RTO (Recovery Time Objective) che rappresenta il tempo massimo per operare il ripristino dei servizi.
8. E’ fatto divieto assoluto all’Appaltatore di modificare le caratteristiche tecniche del servizio offerto senza previa autorizzazione scritta della Committente.
9. Qualora la Committente riscontri violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione.
10. L’Appaltatore si impegna a provvedere, alla cessazione del presente contratto per qualsiasi ragione intervenuta, nelle modalità indicate dalla Committente, al passaggio di consegne, ivi compresa documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto, verso altro Operatore economico individuato dalla Committente per la gestione dei servizi oggetto del Contratto.
11. Qualora, anche dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione intervenuta, dovessero insorgere controversie, contestazioni e/o altre
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problematiche o questioni concernenti i servizi oggetto del Contratto per il tempo in cui le prestazioni siano state svolte dall’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a supportare e a collaborare con la Committente, anche fornendo la documentazione utile a qualsiasi titolo generata e/o posseduta.
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA
1. L’Appaltatore si impegna a costituire entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 di importo corrispondente al 10% del Massimale di cui al precedente articolo 2, comma 2, fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nella medesima disposizione normativa.
2. La Committente ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, inter alia:
a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle
prestazioni a carico dell'Appaltatore nel caso di risoluzione del Contratto;
b. per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del medesimo;
c. per l’applicazione delle penali di cui al presente Contratto e per qualsivoglia inadempimento agli obblighi del Contratto;
d. per qualsivoglia credito, nascente dal Contratto, vantato nei confronti
dell’Appaltatore;
e. per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti per ulteriori maggiori danni subiti eccedenti la somma incamerata a titolo di garanzia.
3. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la vigenza del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
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5. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, da effettuarsi a cura dell’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla richiesta della Committente stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all’Appaltatore.
6. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 - LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
1. Con riferimento ai servizi di assistenza offerti dall’Appaltatore, quest’ultimo rispetta i livelli di servizio (SLA) indicati nella sottostante tabella, con applicazione, in caso di mancato rispetto dei medesimi, delle penali di seguito indicate:
SERVIZI DI ASSISTENZA | SLA | PENALI | |
- 7 giorni su 7 compresi i festivi | |||
PRESA IN CARICO | - entro 15 minuti per le richieste pervenute dalle 5:00 alle 22:00 | € 50,00 per ogni 15 minuti di ritardo nella presa in carico | |
Assistenza editoriale | - entro 30 minuti a decorrere dalle 5:00 del giorno successivo, per le richieste pervenute dopo le 22:00 | ||
RISOLUZIONE | - 7 giorni su 7 compresi i festivi - entro 30 minuti dalla presa in carico | € 50,00 per ogni 15 minuti di ritardo nella risoluzione |
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- 7 giorni su 7 compresi i festivi | |||
Assistenza tecnica | PRESA IN CARICO | - entro 30 minuti per le richieste di supporto operativo per guasti bloccanti o non bloccanti pervenute dalle 7:00 alle 18:00 - entro 45 minuti a decorrere dalle 7:00 del giorno successivo, per le richieste di supporto operativo per guasti non bloccanti pervenute dopo le 18:00 - entro 2 ore per le richieste di supporto operativo per guasti bloccanti pervenute dalle 18:00 alle 7:00 | - € 50,00 per ogni 15 minuti di ritardo nella presa in carico delle richieste di supporto operativo per guasti bloccanti o non bloccanti pervenute dalle 7:00 alle 18:00 - € 80,00 per ogni ora di ritardo nella presa in carico delle richieste di supporto operativo per guasti bloccanti pervenute dalle 18:00 alle 7:00 |
RISOLUZIONE | - 7 giorni su 7 compresi i festivi - entro 30 minuti dalla presa in carico | - € 50,00 per ogni 15 minuti di ritardo nella risoluzione delle richieste di supporto operativo per guasti bloccanti o non bloccanti pervenute dalle 7:00 alle 18:00 | |
- € 80,00 per ogni ora di ritardo nella risoluzione delle richieste di supporto operativo per guasti bloccanti pervenute dalle 18:00 alle 7:00 |
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2. In caso di mancato rispetto del RTO comunicato alla Committente con la relazione di cui al precedente art. 6, co. 7, la Committente applicherà all’Appaltatore le seguenti penali: € 100,00 (euro cento/00) per ciascuna ora maturata di ritardo nel ripristino dei servizi rispetto al RTO. Qualora il ritardo nel ripristino si prolunghi per più di 5 ore, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento del danno.
3. Qualora siano riscontrati dalla Committente ulteriori ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e a quanto concordato con la Committente ai sensi del precedente art. 5, comma 1, la Committente contesterà al Fornitore l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendogli un termine di cinque giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, la Committente provvederà, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, all’applicazione di una penale pari all'1‰ (uno per mille) del Massimale, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.
4. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai sensi dell’art. 1252 del codice civile.
5. Qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui ai commi precedenti dovesse raggiungere il 5% del Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per 2 trimestri nello stesso anno contrattuale, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
6. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
7. In nessun caso una mancata contestazione equivale alla rinuncia del relativo diritto della Committente.
8. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
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ART. 9 - SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI
1. Non essendosi l’Appaltatore riservato la facoltà di subappalto, quest’ultimo non è consentito.
2. Per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto, come identificati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve fornire, prima dell'inizio della prestazione:
a. il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, copia del sub-contratto contenente, inter alia, la clausola di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 alla Legge 136/2016, e la comunicazione del sub-contraente dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i dal medesimo e dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 (qualora tali dati non siano già indicati nel sub-contratto);
b. tutta la documentazione necessaria ad attestare che i sub-contraenti rispettino nell’esecuzione delle prestazioni i più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy.
3. L’Appaltatore comunica alla Committente tutte le modifiche, intervenute nel corso del sub-contratto, alle informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2.
4. Ad ogni modo, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore garantisce che i propri sub-contraenti rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, obbligandosi fin d’ora a non utilizzare subappaltatori o sub-contraenti non adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy e a sostituire i medesimi, su richiesta della Committente, con operatori idonei ovvero ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto.
5. Nei casi di cui all’art. 105, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna altresì
a produrre la documentazione ivi prevista.
6. Su richiesta della Committente, prima dell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore trasmette, altresì, l’elenco di tutti i propri fornitori comunque utilizzati nell’ambito dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, garantendo che anche questi ultimi rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della
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Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. La Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore la sostituzione dei fornitori indicati qualora ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non sufficientemente adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy ovvero l’esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore comunicherà tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica o aggiornamento dell’elenco dei fornitori di cui al presente comma.
ART. 10 - TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE
1. I Progetti che fanno capo alla Committente e nell’ambito dei quali saranno impiegati anche i servizi oggetto del Contratto (“Progetti”), possono avere rilevanza fondamentale e/o strategica. Qualora l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del Contratto, dovesse venire a conoscenza di eventuali contestazioni, reclami o notizie, non manifestamente infondate, relative ad illeciti penali connessi ai Progetti, si obbliga a comunicare tali circostanze, tempestivamente, alla Committente e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI).
2. Al fine di cooperare con la Committente per garantire l’integrità dei Progetti, l’Appaltatore custodisce i libri e la documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative ai Progetti, accettando, in caso di presunti illeciti penali connessi ai Progetti, la facoltà della Committente e della BEI, nonché delle Autorità di volta in volta competenti, di accedere ed analizzare i predetti libri e documentazione e di estrarne copia, nei limiti e nei termini consentiti dalla legge.
ART. 11 - CORRISPETTIVI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG
1. Al completamento di ciascun trimestre di attività l’Appaltatore, prima di
procedere all’emissione della fattura elettronica come di seguito dettagliato, invierà, per approvazione, alla Committente, apposita relazione sintetica che specifichi le linee di attività espletate nel trimestre di riferimento, con evidenza dei servizi resi, siano essi a corpo, a consumo o a canone, e che includa (i) lo stato avanzamento lavori, ed in particolare le competenze dei corrispettivi di cui al
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presente articolo; e (ii) un dettaglio delle richieste di assistenza, editoriale e tecnica, pervenute dalla Committente, che indichi, inter alia, la tipologia di richiesta, i tempi di presa in carico della richiesta e il tempo di gestione e risoluzione della medesima, con riferimento ai livelli di servizio indicati nell’Offerta e al precedente articolo 8. Solo a seguito di approvazione e comunicazione di regolare esecuzione della Committente, il Fornitore potrà emettere fattura elettronica trimestrale posticipata nel rispetto dei successivi commi.
2. La fattura elettronica, dovrà contenere l’indicazione del:
a. canone trimestrale per il “servizio di monitoraggio stampa web” di cui all’art. 2, comma 3, lett. a) della presente determina: € 4.025,00 oltre IVA;
b. canone trimestrale per il “servizio di monitoraggio radio tv” di cui all’art.
2, comma 3, lett. b) della presente determina: € 659,37 oltre IVA;
c. corrispettivo trimestrale per ulteriori clip+abstract, e/o clipping relativi ad articoli comparsi sui principali media esteri, nel caso di fruizione da parte della Committente dal Plafond di cui all’art. 2, comma 3, lett. c) del presente Contratto, in base al prezzo massimo per clip+abstract indicato dal Fornitore in sede di Offerta, e come da preventivi espressamente approvati dalla Committente ai sensi del precedente articolo 2, comma 5 del presente Contratto.
3. La fattura elettronica dovrà essere altresì completa dell’indicazione dei seguenti dati:
a. modalità di pagamento;
b. CIG: 851157343D;
c. Regime IVA applicabile: Scissione dei pagamenti (Split Payment) di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
4. Ai fini della fatturazione elettronica si riportano i seguenti dati:
a. Denominazione: PAGOPA S.P.A.
b. Codice Fiscale: 15376371009
c. Partita Iva: 15376371009
d. Sede legale: XXXXXX XXXXXXX X 000, 00000 - XXXX (XX)
e. Codice Destinatario: M5UXCR1
5. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del
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certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione
della fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge 136/2010. L’Appaltatore, in particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che il/i conto/i corrente bancario/postale dedicato/i, anche in via non esclusiva, è/sono il/i seguente/i:
UNICREDIT SPA
IBAN: XX00X0000000000000000000000
*********************** UBI Banca SPA
IBAN: XX00X0000000000000000000000
7. Sono abilitati ad operare sui conti correnti sopra indicati i seguenti soggetti:
x. Xxxxxxxxx Xxxxx - CF FRGPLA57E42F205V
b. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx - CF FRGRCR64P22C800F
c. Xxxxxxxxx Xxxxxxx - CF FRGMRT53L25F205M
d. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - CF FRGCLD60S08F205T
8. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Società, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Società, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.
9. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla Società in
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tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Società provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
ART. 12 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI DI XXXXX
1. L’Appaltatore s’impegna a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni, dati etc., anche relativi alla Committente, di cui verrà a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto e a sottoscrivere l’accordo di riservatezza unilaterale di cui all’Allegato 1.
2. L’Appaltatore si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso l’Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
3. L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo sopravvive alla cessazione del Contratto per qualunque causa sia essa intervenuta.
4. La sottoscrizione del contratto non comporta alcun trattamento di dati personali effettuato dall’Appaltatore per conto della Committente, nè alcuna autorizzazione in tal senso.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE DA PARTE DELLA COMMITTENTE
1. Il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore da parte della Committente
verrà effettuato nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR).
2. Per l’effetto, saranno oggetto di trattamento i dati personali strettamente necessari e soltanto per le finalità attinenti all’esecuzione del contratto, con l’impegno della Committente a cancellare i dati superflui o comunque non utili all’esecuzione del Contratto e a limitarne la conservazione per il tempo necessario all’esecuzione del Contratto medesimo.
3. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati allegata al presente Contratto (Allegato 2).
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ART. 14 - DIRITTI SUI PRODOTTI
1. I prodotti eventualmente elaborati o sviluppati dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto resteranno di proprietà esclusiva della Committente, che li utilizzerà per la corretta ed efficace realizzazione e gestione dei progetti che alla stessa fanno capo.
2. L’Appaltatore informa preventivamente la Committente, e ne ottiene la preventiva autorizzazione, qualora per lo svolgimento dei servizi intenda procedere all’impiego o all’adozione di dispositivi e apparecchiature, infrastrutture tecniche, soluzioni tecniche e organizzative, marchi, segni distintivi, loghi, processi, brevetti, banche dati, elementi grafici o verbali o di qualunque altro elemento o informazione suscettibile di costituire oggetto di privativa o di altro diritto, compresi i diritti sui segreti commerciali di terzi (di seguito congiuntamente “Elementi di Terze Parti”).
3. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’impiego o all’adozione di Elementi di Terze Parti, e in particolare garantisce alla Committente di avere il diritto di utilizzare tali Elementi di Terze Parti, per gli scopi di cui al Contratto e di poterne liberamente disporre ai fini dell’esecuzione dello stesso Contratto. In particolare, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione alla fornitura dei servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in capo alla Committente qualsiasi licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta esecuzione del Contratto.
4. Qualora venga accertata la violazione o qualunque altra pretesa o rivendicazione di terzi ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ripetendo qualsiasi importo versato, al netto di un equo compenso per l’avvenuto uso e salvo che l’Appaltatore non ottenga l’autorizzazione alla continuazione dell’uso degli Elementi di Terze Parti.
ART. 15 - RECESSO
1. La Committente potrà recedere, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore, a mezzo PEC, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
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2. In tal caso la Committente sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i Corrispettivi effettivamente maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che l’Appaltatore possa aver null’altro a pretendere dalla Committente per qualsiasi titolo, ragione o causa.
ART. 16 - RISOLUZIONE
1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., inviandone comunicazione all’Appaltatore tramite PEC:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
b) nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
c) nei casi in cui l’Appaltatore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
d) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
f) qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, qualora sia accertato un grave inadempimento dell’Appaltatore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e delle attività oggetto del medesimo, la Committente formulerà la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni per l’adempimento del Fornitore o la trasmissione delle sue osservazioni. Qualora la Committente rigetti le osservazioni ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non abbia risposto alle contestazioni della Committente nè adempiuto, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto, di incamerare la garanzia ove costituita ovvero di applicare le penali di cui al presente Contratto, nonché di procedere
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all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, salvo il maggior danno subito dalla Committente.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore avrà diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
4. In tutti i casi di cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito dalla Committente, quest’ultima avrà diritto di incamerare la garanzia definitiva.
ART. 17 - COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate nelle modalità esplicitamente previste, caso per caso, dal presente Contratto (o comunque, in via generale, tramite mail o pec).
ART. 18 - FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
ART. 19 - CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA
1. Le clausole di cui all’art. 6, commi 8 e 9, all’art. 12 e all’art. 18 del Contratto sopravvivono e restano efficaci alla cessazione del Contratto, per qualunque causa sia quest’ultima intervenuta.
Per accettazione L’APPALTATORE
x.xx digitalmente
Firmato da:Xxxxxxx Xxxxxx Data: 08/02/2021 11:55:15
L’AMMINISTRATORE UNICO
Xxxxxxxx XXXXXXX
x.xx digitalmente
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxx: AMMINISTRATORE UNICO
Organizzazione: PAGOPA S.P.A./15376371009 Data: 01/02/2021 15:26:29
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L’Appaltatore in relazione al Contratto CIG 851157343D dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 2 (OGGETTO E VALORE MASSIMALE); art. 3 (DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO); art. 5 (MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE); art. 6 (OBBLIGHI DELL’APPALTATORE); art. 8 (PENALI); art. 9 (SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI); art. 10 (TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE); art. 11 (CORRISPETTIVI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG); art. 12 (TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI DI TERZI); art. 14 (DIRITTI SUI PRODOTTI); art. 15 (RECESSO); art. 16 (RISOLUZIONE); art. 18 (FORO COMPETENTE); art. 19 (CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA).
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
Firmato da:Xxxxxxx Xxxxxx Data: 08/02/2021 11:56:14
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