REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 41 del 1-2-2016
O G G E T T O
Convenzione passiva di sub Area Vasta con l’Azienda X.X.XX. n. 4 “Alto Vicentino” per l’effettuazione di attività coordinate nell’ambito della disciplina di anatomia patologica. Ritorno deliberativo.
Proponente: Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate Anno Proposta: 2016
Numero Proposta: 53
Il Direttore della “Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate” riferisce che:
Con deliberazione n. 535 del 29.07.2015 questa Azienda aveva approvato il rinnovo, per l’anno 2015, della convenzione con l'Azienda X.X.XX. n. 4 “Alto Vicentino” per l’effettuazione dì attività coordinate nell’ambito della disciplina di anatomia patologica.
Per un mero errore materiale e non avendo ricevuto questa Direzione nessuna comunicazione in merito, non è stata aggiornata la sede legale dell’Azienda X.X.XX. n. 4 che risulta essere, nel 2015 in Thiene Xxx Xxxxxxxx, 0 e non più in Xxx Xxxx, 0.
Non essendo cambiato alcun contenuto della convenzione in argomento, si propone di modificare solo la sede legale dell’Azienda X.X.XX. n. 4 “Alto Vicentino”, per poi procedere ad una nuova sottoscrizione della convenzione".
Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di modificare, per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate, la sede legale nella convenzione per il rinnovo, nell’anno 2015, dell’effettuazione di attività coordinate nell’ambito della disciplina di anatomia patologica con l'Azienda X.X.XX. n. 4 “Alto Vicentino che risulta essere, in Thiene Via Boldrini, 1 e non più in Xxx Xxxx, 0.
2. di approvare il nuovo testo della convenzione allegata alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, secondo la modifica segnalata in premessa;
3. di procedere ad una nuova sottoscrizione della convenzione corretta;
4. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx Dr. Xxxxx Xxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Xxx.xx Dr. Xxxxx Xxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxx
Digitally signed by Xxxxxxxx Xxxxxx Date: 2016.02.01
12:02:04 CET
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
Vicenza,
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Copia conforme all’originale, composta di x. xxxxx (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza,
ACCORDO DI SUB AREA VASTA
PER L’EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA’ COORDINATE NELL’AMBITO DELL’ANATOMIA PATOLOGICA
TRA
l’Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 “Vicenza” (di seguito denominata anche X.X.XX.
n. 6), con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Xxx Xxxxxxx x. 00 - codice fiscale e partita IVA 02441500242 – nella persona del Direttore Generale, Xxxxxxxx Xxxxxx,
E
l’Unità Locale Socio-Sanitaria n. 4 “Alto Vicentino” (di seguito denominata anche X.X.XX. n. 4), con sede e domicilio fiscale in Thiene (VI), Via Boldrini, 1 - codice fiscale e partita IVA 00913490249 - nella persona del Direttore Generale, dr. Xxxxxxx Xxxxxxx;
PREMESSO CHE
• l’accordo interaziendale di area vasta stipulato tra le Aziende della provincia di Vicenza, approvato con deliberazione dell’X.X.XX. n. 6 n. 516 del 21.12.2007, prevede l’effettuazione di attività coordinate nell’ambito dell’anatomia patologica per il periodo dal 1/1/2008 al 31/12/2016;
• l’articolo 4 del citato accordo stabilisce, ad integrazione e per la concreta
attuazione del medesimo, la necessità di disciplinare con separati accordi bilaterali i rispettivi rapporti economici sulla base di quanto stabilito dal protocollo operativo allegato 1 all’accordo stesso;
• l’art. 4 del protocollo operativo allegato all’accordo interaziendale di area vasta
prevede, per tutta l’attività tecnica di supporto per l’effettuazione della fase lavorativa che si effettua presso il Servizio di Anatomia Patologica dell’X.X.XX. n. 4, che annualmente vengano rivisti i calcoli relativi ai costi di produzione tenendo
conto del numero di esami effettuati e del numero di esami previsti per l’anno successivo.
• l’X.X.XX. n. 4 con nota del 24.10.2014, prot. n. 42945, ha proposto il rinnovo,
anche per l’anno 2015, dell’accordo di sub area vasta alle medesime condizioni e modalità in atto,
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto
Il presente accordo è finalizzato a definire le modalità dettagliate di esecuzione delle attività previste nell’accordo interaziendale di area vasta per l’effettuazione di attività coordinate nell’ambito dell’anatomia patologica ed i conseguenti aspetti economici di competenza di ciascuna Azienda.
Articolo 2 – Obbligazioni dell’X.X.XX n. 4 (area tecnologico-citologica) L’X.X.XX. n. 4 si impegna ad allestire per conto dell’X.X.XX. n. 6 circa 16.000 pap- tests all’anno presso l’U.O.C. di Anatomia Patologica e Citodiagnostica dell’Ospedale Unico Alto Vicentino. Tale attività si intende comprensiva di allestimento, colorazione e montaggio dei preparati con processazione computer- assistita degli stessi secondo le modalità tecnologiche acquisite in comproprietà dalle quattro XX.XX.XX.XX. della provincia di Vicenza.
I dati relativi alla fatturazione, che avverrà con cadenza trimestrale, saranno comunicati dall’U.O.C. di Anatomia Patologica al Servizio Economico-Finanziario dell’X.X.XX. n. 4 il quale provvederà a chiedere il rimborso delle spese all’X.X.XX.
n. 6 allegando prospetto comprendente quantità e prezzi.
Tutta l’attività tecnica di supporto per l’effettuazione delle fasi lavorative descritte sarà completamente fornita dall’X.X.XX. n. 4.
Articolo 3 – Obbligazioni dell’X.X.XX n. 6 (Area di diagnostica biomolecolare e consulenza emolinfopatologica)
L’X.X.XX. n. 6, con utilizzo di materiali, strumentazione e conoscenze specialistiche proprie, effettuerà su casistica dell’X.X.XX. n. 4 indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e fornirà consulenza diagnostica emolinfopatologica. L’XX.XX. n. 6 provvederà a fatturare all’X.X.XX. n. 4, con cadenza trimestrale, le prestazioni e le consulenze effettuate secondo quanto previsto dal vigente tariffario regionale.
Articolo 4 – Trasporto materiali e campioni.
Il trasporto dei materiali e dei campioni verrà organizzato dalle rispettive Direzioni Mediche.
Art. 5- Trattamento dei dati personali e/o sensibili
Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è l’X.X.XX. n. 4.
Il personale medico dell’X.X.XX. n. 4 si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’X.X.XX. n. 6 e nel rispetto della precitata normativa in materia.
Articolo 6 – Decorrenza e durata.
Il presente accordo ha validità annuale con decorrenza dal 01.01.2015 al 31.12.2015
e sarà rinnovato annualmente in seguito ad accordi fra le parti.
Le parti si riservano la facoltà di concordare la modifica o l’interruzione del presente accordo anche prima della scadenza, per ragioni tali da compromettere la funzionalità dei Servizi interessati.
Articolo 7 – Foro competente
Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall’esecuzione della presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
Articolo 8 – Inadempimento e recesso
Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.
Articolo 9 - Registrazione ed imposta di bollo
Il presente contratto:
- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell’X.X.XX. n. 6, ai sensi dell’art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione n. 15451/97 ed estensione 15956/14 aggiornata dalla Direzione Provinciale – Ufficio Territoriale di Vicenza 1 in data 26/03/2014;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.
241/1990 e s.m.i..
Articolo 10 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.
Letto, confermato, sottoscritto Lì ……………………………
per l’Azienda X.X.XX. n. 4
IL DIRETTORE GENERALE
per l’Azienda X.X.XX. n. 6
IL DIRETTORE GENERALE
(dr. GiorgioRoberti) (Xxxxxxxx Xxxxxx)