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BANDO PER LA CONCESSIONE DI RISTORI PER IMPRESE CHE GESTISCONO ATTIVITA’ PARTICOLARMENTE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19 – RISTORI 4
Articolo 1 Obiettivo del bando
Il Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021 n. 69, ha stabilito “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.
Il suddetto Decreto Legge, all’art. 26, comma 1, ha disposto, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, stabilendo altresì che una quota del fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218.
In base al riparto approvato, previa Intesa Stato-Regioni, con DPCM 30 giugno 2021 le risorse complessive afferenti al Fondo di cui all’art. 26 sopra citato assegnate alla Regione Xxxxxx-Romagna per l’anno 2021 ammontano complessivamente a euro 24.584.013,16, fermo restando le quote che sono state destinate al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Con D.G.R. n. 2194 del 20/12/2021 (e successiva parziale rettifica con D.G.R. n. 81 del 24/01/2022) sono state approvate le linee di finanziamento e misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficoltà a causa della emergenza sanitaria da COVID-19 di cui agli artt. 2 e 26 del Dl 41/2021 convertito con L. 69/2021, nonché lo schema di Convenzione tra Regione e Unioncamere Xxxxxx- Romagna, ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo di Programma Quadro fra Regione e Unioncamere Xxxxxx- Romagna 2021/2025.
In data 28/01/2022, è stata sottoscritta, la Convenzione tra la Regione e Unioncamere Xxxxxx- Romagna per l’attuazione di ulteriori misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficoltà a causa della emergenza sanitaria da COVID-19.
Con nota prot. U 8524 del 07/07/2022, Unioncamere Xxxxxx-Romagna ha comunicato le risorse residue a seguito delle attività di assegnazione e/o erogazione dei contributi a favore delle imprese beneficiarie, relativamente al “Bando per l’attuazione di misure di sostegno a favore di imprese dell’Xxxxxx-Romagna particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19 Linea B di cui all’allegato della delibera D.G.R. n. 81/2022”.
La Regione, con propria delibera di Giunta n. 1170 del 11/07/2022
- ha approvato un Addendum, in modifica e integrazione della sopracitata Convenzione, che rende possibile il riutilizzo dei residui al fine dell’attivazione, da parte di Unioncamere Xxxxxx- Romagna, di nuovi bandi per le imprese e i soggetti economici colpite dalla pandemia,
- ha disposto l’utilizzo di una parte dei residui, per euro 1.000.000,00, a favore delle imprese che svolgono attività di gestione di piscine “al coperto” e ha affidato a Unioncamere Xxxxxx-Romagna la gestione del relativo Bando che si è chiuso in data 3 agosto 2022,
- ha disposto di rimandare l’utilizzo delle restanti risorse residue, a successivi atti per l’individuazione di ulteriori Misure di sostegno a favore di imprese dell’Xxxxxx-Romagna particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19,
- ha disposto di rimandare a successivi atti anche l’utilizzo dei residui per “Ristori a Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici”, di cui al “Bando per l’attuazione di misure di sostegno a favore di imprese dell’Xxxxxx-Romagna particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19 Linea B di cui all’allegato della delibera D.G.R. n. 81/2022”, Misura b2), unitamente a risorse aggiuntive per euro 1.446.118,42 per la stessa tipologia di imprese stabilite da disposizioni statali.
Con delibera di Giunta regionale n. 1376 del 1° agosto 2022 ha preso atto che le risorse residue di cui alle Misure dalla b3) alla b11), come da comunicazione di Unioncamere Xxxxxx-Romagna, sono suddivise nel modo seguente:
- euro 12.386,04 di cui alla Misura b1) “Ristori a imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti”;
- euro 7.206,04 di cui alla Misura b2) “Ristori a Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici”;
- euro 5.160.105,83 di cui alle Misure non vincolate dalla b3) alla b11) dai quali sono stati accantonati, in via prudenziale ed in autotutela, euro 47.000,00, come plafond da impiegare ad eventuale ristoro delle imprese con istanza in verifica da parte di Unioncamere Xxxxxx - Romagna.
Con la stessa delibera la Regione ha approvato le nuove Schede di Misura di sostegno a favore di imprese dell’Xxxxxx-Romagna particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19:
- Misura 1 – discoteche e sale da ballo;
- Misura 2 – agenti e rappresentanti di commercio del settore food o del settore della moda;
- Misura 3 – spettacolo viaggiante;
per tali Misure viene disposto l’utilizzo di un plafond complessivo pari a euro 4.113.105,83 risultante dai residui di cui alle risorse vincolate di cui alle Misure dalla b3) alla b11) del “Bando per l’attuazione di misure di sostegno a favore di imprese dell’Xxxxxx-Romagna particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19 Linea B di cui all’allegato della delibera D.G.R. n. 81/2022”, per euro 5.160.105,83, dei quali euro 1.000.000,00 già utilizzati a favore delle imprese che svolgono attività di gestione di piscine “al coperto” ed euro 47.000,00 accantonati come plafond da impiegare ad eventuale ristoro delle imprese con istanza in verifica da parte di Unioncamere Xxxxxx-Romagna; che verranno finanziate con i residui di cui al “Bando per l’attuazione di misure di sostegno a favore di imprese dell’Xxxxxx-Romagna particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19 Linea B di cui all’allegato della delibera D.G.R. n. 81/2022”:
- Misura 4 – parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
per tale Xxxxxx viene disposto l’utilizzo di un plafond complessivo pari a euro 1.453.324,46 derivante dalle risorse aggiuntive definite dalle disposizioni statali, per euro 1.446.118,42, nonché dai residui di cui alla Misura riservata per le imprese appartenenti alle medesime categorie, sopra indicate, pari a euro 7.206,04.
Il Bando è pubblicato e gestito da Unioncamere Xxxxxx-Romagna.
Articolo 2 Dotazione finanziaria
Le risorse complessivamente disponibili a livello regionale per finanziare le domande presentate ai sensi del presente Bando sono pari a euro 5.566.430,29.
Articolo 3 Requisiti di ammissibilità
Art. 3.1 Requisiti generali validi per tutte le Misure
1. Possono presentare domanda di ristoro esclusivamente le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) con xxxx xxxxxx x/x xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx;
b) iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio competente a livello territoriale alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Dl 41/2021);
c) attive al momento della presentazione della domanda e fino alla data di concessione del contributo;
d) in possesso di uno dei codici ATECO, con valore primario o prevalente, elencati ai successivi art. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 come risultante esclusivamente dal Registro delle Imprese della Camera di commercio competente; il possesso dei Codici ATECO, con valore primario o prevalente, deve essere stato notificato alla Camera di commercio competente territorialmente tramite apposita comunicazione e deve risultare esclusivamente, al momento della presentazione della domanda, dalla visura del Registro delle Imprese. Non rileva, ai fini dell’ammissibilità, il possesso del Codice ATECO risultante dall’Agenzia delle Entrate. È esclusiva responsabilità dell’impresa verificare presso la Camera di commercio competente territorialmente che all’attività effettivamente svolta al momento della presentazione della domanda, ai sensi del presente Bando, corrisponda il Codice ATECO ammesso.
e) il cui rappresentante legale e i cui soggetti indicati nell’articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. non siano destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto;
f) che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dalla Legge Fallimentare) e non siano sottoposti ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, da altre leggi speciali o ad altre procedure vigenti per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 e ss. mm. che non consentano la continuità aziendale, né abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
2. Con riguardo al requisito del calo di fatturato, regolato da ogni singola Misura, vale il principio generale del divieto di sovracompensazione per il quale il contributo concesso non può superare l’entità del calo di fatturato dichiarata.
3. Ogni impresa può presentare una sola domanda di ristoro per Misura. Ogni impresa, per la stessa Xxxxxx, può presentare una sola domanda anche nel caso in cui gestisca più unità locali in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità della Misura.
4. Nel caso di presentazione di più domande da parte della medesima impresa, sarà considerata esclusivamente la prima domanda presentata in ordine cronologico e la/le ulteriore/i domanda/e sarà/saranno considerate inammissibile/i.
Art. 3.2 – Misura 1 – Discoteche e sale da ballo – Requisiti specifici
1. Potranno presentare domanda di ristoro le imprese che esercitano attività di gestione di discoteche e/o sale da ballo con xxxx xxxxxx x/x xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx e iscritte al Registro Imprese della competente Camera di commercio con uno dei seguenti codici ATECO primari o prevalenti:
93.29.1 | discoteche, sale da ballo, night club e simili |
93.29.10 | discoteche, sale da ballo, night club e simili |
2. Le imprese richiedenti devono esercitare l’attività di intrattenimento danzante in base a licenza ex art. 80 TULPS in una o più strutture localizzate in Xxxxxx-Romagna.
3. Le imprese richiedenti devono avere subito nell’anno 2020 un calo di fatturato superiore al 30% rispetto all’anno 2019, ovvero, a prescindere dal calo di fatturato, saranno comunque ammesse al contributo le imprese che si siano attivate dopo il 1° gennaio 2019. Ai fini della determinazione dell’entità della perdita di fatturato deve essere considerato solo il fatturato derivante dall’attività di gestione di discoteche e/o sale da ballo (anche più di una unità locale) con struttura/e ubicata/e in Xxxxxx-Romagna. Nel caso, quindi, di imprese che gestiscano più attività, oltre a quella oggetto della presente Misura, la perdita di fatturato da considerare sarà esclusivamente quella afferente alla sede e/o unità locali ubicate in Xxxxxx-Romagna che risultino in possesso dei codici ATECO sopra elencati. Le modalità per la determinazione del calo di fatturato sono quelle di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9E del 2020, in relazione ai periodi di riferimento indicati nella presente Misura.
4. Le risorse complessivamente disponibili per finanziare le domande presentate ai sensi della presente Misura Bando sono pari a € 1.000.000,00.
5. Il contributo massimo assegnabile ad ogni impresa è stabilito in € 140.000,00.
6. Le modalità di assegnazione del contributo sono indicate al successivo art. 4.
Articolo 3.2 – Misura 2 – Agenti e rappresentanti di commercio del settore food o del settore moda – Requisiti specifici
1. Potranno presentare domanda di ristoro le imprese che esercitano attività di agenti e rappresentanti di commercio del settore food e del settore moda con xxxx xxxxxx x/x xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx e iscritte al Registro Imprese della competente Camera di commercio con uno dei seguenti codici ATECO primari o prevalenti:
Settore Food
46.17 | Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
46.17.0 | Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
46.17.01 | Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati |
46.17.02 | Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi |
46.17.03 | Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi |
46.17.04 | Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari |
46.17.05 | Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari |
46.17.06 | Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi |
46.17.07 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco |
46.17.08 | Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
46.17.09 | Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco |
Settore Moda
46.16 | Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle |
46.16.0 | Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle |
46.16.01 | Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento |
46.16.02 | Agenti e rappresentanti di pellicce |
46.16.03 | Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) |
46.16.04 | Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima |
46.16.05 | Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori |
46.16.06 | Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio |
46.16.07 | Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, xxxxxxx, stuoie e materassi |
46.16.08 | Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle |
46.16.09 | Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle |
2. Le imprese richiedenti devono avere subito nell’anno 2021 un calo di fatturato superiore al 30% rispetto all’anno 2019, ovvero, a prescindere dal fatturato, saranno comunque ammesse al contributo le imprese che si siano attivate dopo il 1° gennaio 2019.
Ai fini della determinazione della perdita di fatturato deve essere considerato solo il fatturato derivante dall’attività d’impresa prevista dalla presente Misura. Nel caso, quindi, di imprese che gestiscano più attività, oltre a quella oggetto della presente Misura, la perdita di fatturato da considerare sarà esclusivamente quella afferente alla sede e/o unità locali ubicate in Xxxxxx-
Romagna che risultino in possesso dei codici ATECO sopra elencati. Le modalità per la determinazione del calo di fatturato sono quelle di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9E del 2020, in relazione ai periodi di riferimento indicati nella presente Misura.
3. Le risorse complessivamente disponibili per finanziare le domande presentate ai sensi della presente Misura sono pari a € 2.813.105,83.
4. Il contributo massimo assegnabile ad ogni impresa è stabilito in € 140.000,00.
5. Le modalità di assegnazione del contributo sono indicate al successivo art. 4.
Articolo 3.3 – Misura 3 – Spettacolo viaggiante – Requisiti specifici
1. Potranno presentare domanda di ristoro le imprese che esercitano attività di spettacolo viaggiante con xxxx xxxxxx x/x xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx e iscritte al Registro Imprese della competente Camera di commercio con i seguenti codici ATECO primari o prevalenti:
93.21.02 | Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati |
93.21 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.9 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
2. Le imprese richiedenti dovranno, inoltre, essere in possesso del titolo per l’esercizio dello spettacolo viaggiante ai sensi dell’art. 69 del TULPS, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con attrazione/i prevista/e nella SEZIONE I, dell’“Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all’art. 4 della Legge 18/03/1969, n. 337 approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969, e aggiornato con decreto interministeriale del 3 Agosto 2020 (G.U. n.248 del 7/10/2020)”;.
Non potranno presentare istanza sulla presente Misura le imprese per l’esercizio di una delle seguenti attività:
a) attività autorizzate per l’esercizio di Parchi divertimento – Parchi tematici – Luna Park, comunque similarmente denominati, di cui alla successiva Misura 4;
b) attività Circensi, comunque denominate, o autorizzate allo svolgimento di attività di spettacolo circense;
c) tutte le attività indicate alle Sezioni II, III, IV, V e VI dell’“Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti”, di cui all’art. 4 della Legge 18/03/1969, n. 337, approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969, e aggiornato con decreto interministeriale del 3 agosto 2020 (G.U. n. 248 del 7/10/2020).
3. Le imprese richiedenti devono avere subito nell’anno 2020 un calo di fatturato superiore al 30% rispetto all’anno 2019, ovvero, a prescindere dal fatturato, saranno comunque ammesse al contributo le imprese che si siano attivate dopo il 1° gennaio 2019. Le
modalità per la determinazione del calo di fatturato sono quelle di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9E del 2020, in relazione ai periodi di riferimento indicati nella presente Misura.
Ai fini della determinazione della perdita di fatturato deve essere considerato solo il fatturato derivante dall’attività d’impresa prevista dalla presente Misura. Nel caso, quindi, di imprese che gestiscano più attività, oltre a quella oggetto della presente scheda di Misura, la perdita di fatturato da considerare sarà esclusivamente quella afferente a sede e/o unità locali ubicate in Xxxxxx-Romagna che risultino in possesso dei codici ATECO sopra elencati.
4. Le risorse complessivamente disponibili per finanziare le domande presentate ai sensi della presente Misura sono pari a € 300.000,00.
5. Il contributo massimo assegnabile ad ogni impresa è stabilito in € 140.000,00.
6. Le modalità di assegnazione del contributo sono indicate al successivo art. 4.
Articolo 3.4 – Misura 4 – Attività economiche di parchi tematici, acquari, parchi geologici, e giardini zoologici (art. 3, c.1 del DL 4/2022; DPCM 4 aprile 2022) – Requisiti specifici
1. Potranno presentare domanda di ristoro le imprese che esercitano attività di gestione di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici con xxxx xxxxxx x/x xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx e iscritte al Registro Imprese della competente Camera di commercio con uno dei seguenti codici ATECO primari o prevalenti:
93.21 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.21.0 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.21.01 | Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi |
91.04 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
91.04.0 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
91.04.00 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
2. Le imprese richiedenti devono svolgere le attività di cui al titolo della presente Misura (parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici), in strutture permanenti, ubicate sul territorio della Regione Xxxxxx-Romagna, aperte al pubblico e con un’organizzazione di servizi comuni per l’accoglienza dei visitatori. Tali attività dovranno essere regolarmente autorizzate ai sensi delle norme di settore in materia. I parchi tematici e divertimento, così come definiti ai sensi dell’art. 2 lett. D) del DM 18 maggio 2007, dovranno essere in possesso di licenza/autorizzazione di esercizio anche in conformità alle disposizioni di cui all’art. 80 TULPS.
3. Le imprese richiedenti devono avere subito nell’anno 2020 un calo di fatturato superiore al 30% rispetto all’anno 2019, ovvero, a prescindere dal fatturato, saranno ammesse al contributo le imprese che si siano attivate dopo il 1° gennaio 2019. Ai fini della determinazione della perdita di fatturato deve essere considerato solo il fatturato derivante dall’attività di gestione di strutture così come descritte alla presente Misura (anche più di una unità locale) ubicata/e in Xxxxxx-Romagna. Nel caso, quindi, di imprese che gestiscano più attività, oltre a quella oggetto della presente Misura, la perdita di fatturato da considerare sarà esclusivamente quella afferente a sede e/o unità locali ubicate in Xxxxxx- Romagna che risultino in possesso dei codici ATECO sopra elencati. Le modalità per la
determinazione del calo di fatturato sono quelle di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9E del 2020, in relazione ai periodi di riferimento indicati nella presente Misura.
4. Le risorse complessivamente disponibili per finanziare le domande presentate ai sensi della presente Misura sono pari a € 1.453.324,46.
5. Il contributo massimo assegnabile ad ogni impresa è stabilito in € 140.000,00.
6. Le modalità di assegnazione del contributo sono indicate al successivo art. 4.
Articolo 4
Modalità di determinazione del contributo
1. A tutte le imprese ammissibili, ovvero in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, verrà assegnato un contributo massimo forfettario di 3.000,00 euro. Qualora detta assegnazione superi lo stanziamento disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo lo stanziamento complessivo per le domande ammissibili.
2. Qualora, invece, a seguito dell’assegnazione del contributo massimo forfettario alle imprese ammissibili, ai sensi del comma 1 del presente articolo, dovessero risultare risorse residue, all’attribuzione di tali risorse non concorreranno le imprese registrate successivamente al 1° gennaio 2019.
3. Concorreranno all’eventuale assegnazione delle risorse residue solo le imprese che abbiano subito un calo di fatturato superiore al 30% nei periodi di riferimento indicati nelle singole Misure.
4. Tali imprese dovranno indicare, nella domanda di contributo, l’entità del calo di fatturato al netto di eventuali altri contributi/ristori ricevuti afferenti alla copertura di perdita di fatturato della medesima annualità, che si configurino come aiuti di stato, da qualunque ente o autorità corrisposti. Verrà presa in considerazione esclusivamente l’entità del calo di fatturato indicata nella domanda di contributo. In particolare, qualora, alla chiusura del Bando, un'impresa, a seguito di ulteriori verifiche, riscontrasse di avere subito una perdita di fatturato superiore a quella indicata nella domanda di contributo, non sarà possibile modificare la domanda stessa.
Diversamente qualora da tali verifiche l’impresa riscontrasse di aver comunicato una perdita superiore rispetto a quella dichiarata, anche a seguito dell’assegnazione del contributo, è tenuta a darne comunicazione a Unioncamere Xxxxxx-Romagna ai fini della rideterminazione del contributo stesso evitando così l’attribuzione di somme non dovute.
5. L’assegnazione delle risorse residue avverrà in misura proporzionale alla perdita indicata (rispetto alla somma complessiva delle perdite indicate da tutte le imprese) e fino a concorrenza di quest’ultima, non potendo il contributo assegnato superare l’entità dell’effettiva perdita subita.
6. Il contributo massimo per ciascuna impresa ammessa al ristoro è pari a euro 140.000,00
anche qualora la perdita di fatturato sia superiore a tale importo.
7. Nel caso in cui l’impresa richiedente non indichi nella domanda di contributo l’entità del calo di fatturato non parteciperà all’assegnazione delle eventuali risorse residue.
5 I ristori concessi a valere sul presente Xxxxx non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e sono, quindi, sottratti alla relativa tassazione, ivi inclusa la ritenuta di acconto del 4%.
Articolo 5 Residui
1. Si procederà all’assegnazione dei contributi ai beneficiari, le cui domande siano risultate
ammissibili, secondo le modalità già definite per ogni Misura.
2. Le somme eventualmente residue sugli stanziamenti delle singole Misure saranno comunicate alla Regione e potranno essere destinate, con atto della Giunta regionale, ad integrazione di uno o più degli stanziamenti delle altre Misure nelle quali non risulti raggiunto l’importo massimo assegnabile al singolo beneficiario.
3. Successivamente all’individuazione dei nuovi stanziamenti, sarà effettuata la ripartizione fra i beneficiari le cui domande siano risultate ammissibili e si procederà all’assegnazione, fermo restando l’importo massimo stabilito dalle singole Misure.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non valgono per la Misura 4 per la quale sussiste uno stanziamento specificatamente dedicato e determinato disposto dalla legge.
5. In osservanza a quanto disposto dal paragrafo “Disposizioni Finali” di cui all’Addendum approvato con D.G.R. n. 1170 dell’11/07/2022 e sottoscritto 14/07/2022, al termine dell’assegnazione dei contributi massimi, alle imprese aventi diritto, previsti secondo le disposizioni determinate nel “Bando per la concessione di ristori per le imprese che gestiscono l’attività di gestione piscine in Xxxxxx-Romagna particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19”, approvato da Unioncamere Xxxxxx - Romagna, eventuali risorse residue potranno essere destinate ad incrementare la rimodulazione dei plafond di cui al precedente comma 2 con apposito atto della Giunta Regionale.
Articolo 6 Regime di aiuto e cumulo
1. Il contributo di cui al presente Bando viene concesso in regime “de minimis” secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352. A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad un’impresa unica non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
2. I contributi previsti nel presente Bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, nel rispetto degli eventuali limiti posti da dette agevolazioni.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE. La concessione del contributo è vincolata al rispetto dei massimali di aiuti concedibili come da verifica da effettuarsi sulla banca dati RNA, Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Articolo 7
Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo
1. Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, a partire dalle ore 10 del giorno 27 settembre 2022 e fino alle ore 12 del giorno 20 ottobre 2022. Ai fini dell’ammissibilità farà fede la data e l’ora di arrivo della domanda.
2. Le domande di contributo dovranno essere inviate dal Rappresentante legale del soggetto giuridico richiedente esclusivamente per via telematica, pena la non ammissibilità delle stesse, attraverso la piattaforma RESTART (xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx) con identità digitale SPID di secondo livello “persona fisica” (non è ammesso lo SPID “impresa”) oppure tramite Carta
Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo. Le modalità di accesso e di utilizzo sono rese disponibili sul sito internet di Unioncamere Xxxxxx-Romagna (xxx.xxxx.xxxxxx.xx). Non sono ammesse procure per l’invio delle domande.
3. La domanda NON è soggetta all’assolvimento dell’imposta di bollo (vedi Risposta n. 37 dell’11/01/2021 dell’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti all’interpello della Regione Toscana).
4. Tutte le domande di contributo saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e saranno quindi soggette alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
5. La domanda costituisce sia istanza di concessione che di pagamento del ristoro e pertanto la stessa dovrà riportare il codice IBAN del richiedente.
6. L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che verrà inserito nella domanda di contributo, rappresenta il domicilio dell’impresa ai fini della procedura e sarà utilizzato per gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda.
Articolo 8
Selezione delle domande di contributo
1. L’istruttoria delle domande è svolta da Unioncamere Xxxxxx-Romagna.
2. Tutte le domande sono sottoposte alla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:
a. modalità e termini di presentazione delle domande;
b. localizzazione della sede o unità locale, codice di attività, stato di attività, iscrizione al Registro Imprese secondo le disposizioni del presente Bando.
3. Al termine dell’attività di verifica amministrativa, la procedura istruttoria si conclude con una Determinazione del Segretario Generale di Unioncamere Xxxxxx-Romagna che approva l’elenco delle domande ammissibili e non ammissibili con l’indicazione degli importi dei relativi contributi provvisoriamente destinati così come determinato ai sensi del precedente articolo 4 comunicando alla Regione Xxxxxx-Romagna l’esito di tale attività.
4. Le domande non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:
a. qualora non vengano presentate con le modalità indicate all’art. 7;
b. qualora siano presentate da un soggetto diverso dal rappresentante legale dell’impresa;
c. nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità dei proponenti di cui all’art. 3.
Articolo 9
Procedura di concessione e liquidazione del contributo
1. Al termine della procedura di cui al precedente articolo 8, Unioncamere Xxxxxx-Romagna procede con la verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL ( DURC) di tutte le imprese la cui domanda è risultata ammissibile.
2. La concessione e liquidazione dei contributi è condizionata alla verifica che il soggetto richiedente abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC) entro il termine ultimo del 31 gennaio 2023.
3. Il soggetto richiedente sarà considerato in regola con gli obblighi contributivi qualora, entro la suddetta data, Unioncamere Xxxxxx-Romagna acquisisca un DURC valido attraverso le piattaforme di INPS e INAIL.
4. Qualora, entro la data del 31 gennaio 2023, l’esito della consultazione rilasciasse, tra gli altri, i risultati di “irregolare”, “in verifica”, “non disponibile”, il soggetto richiedente sarà considerato definitivamente inammissibile ai fini dell’erogazione del contributo.
5. Alle imprese per le quali l’esito della consultazione delle piattaforme INPS e INAIL risulti
“non effettuabile”, perché non tenute all’iscrizione all’INPS e all’INAIL, verrà richiesta un’autocertificazioni di regolarità che dovrà essere acquisita da Unioncamere Xxxxxx- Romagna via PEC, entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta pena la non ammissibilità delle imprese. La richiesta verrà inviata al domicilio PEC indicato dall’impresa nella domanda di ristoro art. 7 comma 6.
6. Le imprese sono responsabili della regolarizzazione dei propri obblighi contributivi e assicurativi nei tempi stabiliti dal Bando e sono altresì consapevoli che l’aggiornamento delle informazioni da parte di INPS e INAIL nelle piattaforme a seguito di regolarizzazioni per il rilascio del DURC non è tempestiva e richiede i necessari tempi di istruttoria.
7. Non saranno ammesse regolarizzazioni successive al 31 gennaio 2023.
8. I provvedimenti di concessione e liquidazione verranno tempestivamente effettuati per gruppi di imprese per le quali, accertata l’ammissibilità, sia stato acquisito un DURC regolare. I suddetti provvedimenti saranno pubblicati sul sito di Unioncamere Xxxxxx- Romagna.
Articolo 10
Obblighi a carico dei beneficiari
1. I beneficiari dei contributi hanno l’obbligo:
a) di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, Unioncamere Xxxxxx-Romagna, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
b) di collaborare con Unioncamere Xxxxxx-Romagna, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata;
c) restituire l’importo del contributo erogato in caso di revoca.
Articolo 11 Controlli
1. A seguito della concessione e liquidazione dei contributi Regione ed Unioncamere Xxxxxx- Romagna collaboreranno nell’organizzazione degli opportuni controlli, anche a campione, secondo le modalità da esse concordate e in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare l’effettivo possesso dei requisiti e, in particolare, il calo del fatturato dichiarato nella domanda.
2. I soggetti ammessi si impegnano a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e di Unioncamere Xxxxxx-Romagna e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
Articolo 12
Cause di decadenza e revoca dei contributi
1. Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca e restituzione dello stesso, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dovesse emergere che le dichiarazioni specifiche rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovessero risultare false.
2. Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca e restituzione dello stesso, qualora dovesse essere verificata la sussistenza delle cause ostative indicate nell’articolo 67, comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011.
Articolo 13
RUP e Informazioni generali sul bando
1. Responsabile del procedimento è Xxxxx Xxxxxxx.
2. I dati dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge, nonché pubblicizzati secondo le norme vigenti in materia di trasparenza dell’attività amministrativa.
3. Per informazioni sul bando è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
4. Il presente bando, nonché tutte le informazioni utili per l’invio delle domande sono disponibili sul sito: xxx.xxxx.xxxxxx.xx
5. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi potrà essere esercitato nel rispetto delle disposizioni di cui all'apposito Regolamento e utilizzando i relativi Moduli disponibili sul sito di Unioncamere Xxxxxx-Romagna xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx .
APPENDICE 1
INFORMATIVA GENERALE SUI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNIONCAMERE XXXXXX-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679
Norme per la tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), Unioncamere Xxxxxx-Romagna intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all’art. 2 della legge n. 580/1993.
Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria amministrativa delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il richiedente garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche i cui dati saranno forniti a Unioncamere Xxxxxx-Romagna per le finalità precedentemente indicate.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per la presentazione della domanda di contributo e la corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione I dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati da Unioncamere Xxxxxx-Romagna. I Responsabili del Trattamento si impegnano ad operare nel rispetto delle normative ed a prestare la più ampia e completa collaborazione al Titolare e al suo Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD ovvero DPO - Data Protection Officer), al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico nel rispetto della normativa e degli accordi. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche Misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati a Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo di Unioncamere Xxxxxx-Romagna di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. Periodo di conservazione
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
Diritti degli interessati
Agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR.
Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto
Il titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Xxxxxx-Romagna con sede legale in xxxxx Xxxx Xxxx 00, tel. 000 0000000 e-mail xxxxx@xxx.xxxxxx.xx, pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
L’informativa completa sul trattamento dei dati e sulle sue finalità e modalità, sul Titolare e sui Responsabili dei trattamenti è reperibile sul sito xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxx- privacy