OGGETTI D'ARTE - COPERTURA MOSTRE”
Polizza di Assicurazione
”OGGETTI D'ARTE - COPERTURA MOSTRE”
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. FONDATA NEL 1889
Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 interamente versato – Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151– R.E.A. Milano N. 7851 Società con unico Socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi ssicurativi.
G R U P P O R E A L E M U T U A
Polizza di Assicurazione
Oggetti d’arte - Copertura Mostre
Contraente Fondazione Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxx Xxxxxxx xxx 00, 0
00000 Xxxxxxx (XX)
Partita IVA: 03939010371
Intermediario: Aon S.p.A.
Xxx Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX)
Premessa
Premesso che la Spettabile Fondazione Xxxxxx Xxxxxxxxx anche in nome e per conto delle Società controllanti, controllate e/o consociate ha presentato alla Spettabile Italiana Assicurazioni S.p.A., successivamente denominata Compagnia, una proposta scritta mediante compilazione di un questionario o in alternativa qualsiasi altra proposta e/o dichiarazione scritta per la valutazione da parte della Compagnia della presente copertura assicurativa, con questa Polizza d’assicurazione si certifica che, sempre che il Contraente abbia corrisposto alla Compagnia il premio indicato in Polizza e fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni in essa contenuti o qui specificati, la Compagnia indennizza l’Assicurato nel modo e nella misura più avanti indicati.
Il Contraente e l’Assicuratore/Compagnia dichiarano di conoscere tutte le parti costituenti la presente Polizza (Scheda, Definizioni, Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali) ed espressamente approvano tutte le pattuizioni in essa contenuti.
IL CONTRAENTE ITALIANA ASSICURAZIONI
DIVISIONE REM
Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione della presente polizza:
Norme Generali di Polizza
Art. 02 - (Esclusioni Generali)
Condizioni Generali Comuni (I)
Art. 04 - (Sospensione dell'assicurazione in caso di aggravamento del rischio) Art. 08 - (Onere della prova a carico dell'Assicurato/Contraente)
Art. 09 - (Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento degli obblighi in caso di sinistro)
Art. 11 - (Deroga alla competenza dell'Autorità giudiziaria per la liquidazione del danno - Arbitrato in caso di controversia) Art. 12 - (Procedura per la valutazione del danno - Mandato dei periti liquidatori)
Art. 14 - (Pagamento dell'indennizzo: sospensione nel caso di procedura giudiziaria) Art. 16 - (Diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro)
Art. 17 - (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno o di altri comportamenti fraudolenti) Art. 22 - (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria)
Condizioni Particolari Richiamate (II)
Art. 01 - (Delimitazione della garanzia in caso di furto con destrezza)
Art. 02 - (Delimitazione di garanzia in caso di furto commesso da addetti alla sorveglianza)
Art. 05 - (Facoltà di recesso per scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio)
Il Contraente dichiara di aver ricevuto le Condizioni Contrattuali di Xxxxxxx e dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la Nota Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 123 D. Lgs 17/03/1995 n° 175.
IL CONTRAENTE
Documento composto da n. 39 pagine, emesso in 3 (tre) originali a Milano, il
SOMMARIO
DEFINIZIONI
NORME GENERALI DI POLIZZA
Art. 01 - Oggetto dell'assicurazione Art. 02 - Esclusioni
Art. 03 - Somma assicurata
Art. 04 - Sinistri - Criteri di risarcimento Art. 05 - Sinistri - Restauro
Norme generali relative alla Sezione I – Trasporti
Art. 01 - Durata e limitazione temporale della copertura Art. 02 - Clausole di Assicurazione
Art. 03 - Condizioni di assicurabilità Art. 04 - Warranties
Norme generali relative alla Sezione II – Giacenza
Art. 01 - Durata della copertura, ubicazione del rischio e gestione dei sistemi di sicurezza
Norme generali comuni alle Sezioni I e II
Art. 01 - Dichiarazioni inesatte e reticenze
Art. 02 - Stipulazione del contratto e successive modifiche Art. 03 - Pagamento del premio e decorrenza della Polizza Art. 04 - Aggravamento del rischio
Art. 05 - Diminuzione del rischio Art. 06 - Scoperto/Franchigia Art. 07 - Sinistro
Art. 08 - Onere della prova
Art. 09 - Sinistri - Obblighi dell'Assicurato
Art. 10 - Sinistri - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Art. 11 - Sinistri - Procedura della liquidazione del danno - Nomina dei Periti liquidatori Art. 12 - Sinistri - Mandato dei Periti liquidatori
Art. 13 - Sinistri - Indennizzo
Art. 14 - Sinistri - Pagamento dell'indennizzo
Art. 15 - Sinistri - Recupero delle cose assicurate di cui alla denuncia di sinistro Art. 16 - Sinistri - Facoltà di recesso
Art. 17 - Sinistri - Esagerazione dolosa del danno
Art. 18 - Sinistri - Assicurazione presso diversi Assicuratori Art. 19 - Sinistri - Rinuncia alla rivalsa
Art. 20 - Forma delle comunicazioni alla Compagnia Art. 21 - Imposte e tasse
Art. 22 - Foro competente
Art. 23 - Interpretazione del testo di Polizza Art. 24 - Rinvio alle norme di Legge
SCHEDA DI POLIZZA CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni Particolari relative alla Sezione II – Giacenza
Art. 01 - Furto con destrezza
Art. 02 - Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra Art. 03 - Terremoto
Art. 04 - Inondazioni ed alluvioni
Art. 05 - Rischi socio - politici (S.R.C.C./TS)
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
01. Buona fede
02. Clausola Broker
03. Clausola deprezzamento
04. Clausola Installazioni Audio/Video
05. Coppie, servizio, serie e/o parures
06. Installazioni con parti costituite da materiali sostituibili e/o di produzione industriale
07. Tasso e calcolo del premio
CLAUSOLE SPECIALI
Clausole Speciali relative alla Sezione II – Giacenza
01. Operatività della copertura in caso di furto
Clausole Speciali comuni alle Sezioni I e II
01. Coppie, servizio, parures e serie
02. Variazioni climatiche
03. Radiazioni ottiche e termiche della luce
CLAUSOLE TRASPORTI
Institue Cargo Clauses (Air) Institute Cargo Clauses (A)
Institute chemical, biological, bio-chemical electromagnetic weapons Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion Clause Institute Strikes Clauses (Air Cargo)
Institute Strikes Clauses (Cargo) Institute War Clauses (Air Cargo)
COMPUTO DEL PREMIO
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO
DEFINIZIONI
Nel testo si designa con la parola (in ordine alfabetico):
- “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- “Assicurazione”: il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.;
- “Autocarro”: il veicolo destinato al trasporto delle cose assicurate su strada; sono compresi in
questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati;
- “Broker”: il mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato per la gestione del contratto, che agisce ai sensi della Legge n. 209/2005 e riconosciuto dalla Compagnia;
- “Compagnia”: l'impresa assicuratrice;
- “Contraente”: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- “Cose assicurate” e/o
“Enti assicurati”: le opere d'arte che sono oggetto dell'assicurazione;
- “Danno liquidabile”: danno determinato in base alle Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni
Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali tutte di Polizza, senza tener conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo;
- “Deprezzamento”: la diminuzione di valore commerciale subita dall’ente assicurato, dopo il restauro
effettuato con l'accordo della Compagnia, rispetto a quello che aveva immedia- tamente prima del sinistro;
- “Franchigia”: l’importo che viene detratto dall’indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a
carico dell’Assicurato;
- “Furto con destrezza”: furto commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle
persone vicine e che prevede, nel momento in cui il reato viene posto in essere, la presenza contemporanea del soggetto che subisce il reato e del soggetto che lo commette;
- “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, tenuto conto delle limitazioni
delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell’applicazione della franchigia o scoperti o relativi minimi;
- “Motrice”: la motrice dell'autotreno o il trattore stradale;
- “Polizza”: il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l’assicurazione nonché
tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante atti di variazione o allegati, durante il periodo di validità;
- “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- “Rimorchio”: il veicolo, per il trasporto delle cose assicurate, destinato ad essere trainato da
altro veicolo;
- “Rischio”: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare;
- “Scoperto”: la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a
carico dell’Assicurato;
- “Semirimorchio”: il veicolo, per il trasporto terrestre delle cose assicurate, destinato ad essere
trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa;
- “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- “Stima accettata”: il valore commerciale attribuito all'ente assicurato di comune accordo fra le Parti;
- “Valore commerciale”: il prezzo corrente dell’ente assicurato o quello che potrebbe essergli attribuito nel
mercato dell'arte o dell'antiquariato;
- “Valore dichiarato”: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la
prova del reale valore commerciale dell'ente assicurato colpito da sinistro;
- “Veicoli”: come definiti dall’Art. 47) comma b), c), d) del “Nuovo codice della strada”, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; sono compresi in tale definizione: l’autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio, l’autovettura, il carro ferroviario e gli aeromobili;
- “Vettore”: il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire le cose assicurate da un
luogo ad un altro.
NORME GENERALI DI POLIZZA
Art. 01 - Oggetto dell'assicurazione
La Compagnia si obbliga, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito e nei limiti, alle condizioni e con le esclusioni che seguono, a risarcire tutti i danni materiali diretti alle opere d'arte assicurate (enti assicurati) che si verifichino durante il periodo di validità di questa copertura assicurativa, indicato nella scheda di Polizza.
La garanzia si intende prestata “da chiodo a chiodo” ed ha inizio dal momento in cui gli enti assicurati vengono rimossi dal posto ove normalmente si trovano per essere ivi preparati e/o imballati per il trasporto al luogo di effettuazione della mostra assicurata, indicato nella scheda di Polizza. L’assicurazione continua durante l’ordinario corso del viaggio, comprese le eventuali giacenze in corso di transito, ed il periodo dell’esposizione.
La garanzia comprende altresì le operazioni di collocamento degli enti assicurati nei locali dell’esposizione e le operazioni di rimozione dal posto ove gli stessi sono rimasti giacenti per essere preparati e/o imballati per il viaggio di ritorno.
La copertura termina con il ricollocamento o comunque alla riconsegna degli enti assicurati nel luogo dove sono stati rimossi in origine, indicato dal Contraente all'atto della presentazione del rischio alla Compagnia.
Ai fini della presente assicurazione, sono a carico della Compagnia tutti i danni materiali diretti che le cose assicurate, descritte e valorizzate in Polizza, subiscono a seguito di qualsiasi evento accidentale o doloso (compresi furto, rapina ed atti di vandalismo) che non sia espressamente escluso al successivo Art. 2) e/o da altre eventuali esclusioni o limitazioni previste in Polizza e/o nei successivi atti di variazione ad essa aggiunti.
Art. 02 - Esclusioni
La Compagnia esclude dal risarcimento:
a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose;
b) i danni causati da cattivo stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'ente assicurato, vizio proprio e/o intrinseco del bene;
c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
d) i danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata:
- da personale non specializzato; ovvero
- con mezzi e metodologie non idonee,
restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare, restaurare o conservare gli enti assicurati;
e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici dovuti al funzionamento o ad usura;
f) i danni causati, determinati od agevolati, con dolo o colpa grave, dall'Assicurato e/o dal Contraente. Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di Società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei Soci illimitatamente responsabili;
g) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati, con dolo o colpa grave, da dipendenti del Contraente o dell’Assicurato e/o dalle persone del cui operato Essi debbano rispondere; a tal riguardo, i danni sono comunque ricompresi nell'assicurazione, a condizione che il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo. Resta però stabilito e convenuto che, in nessun modo, la Compagnia risponde per i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali ove si trovano o si trovavano ubicati gli enti assicurati;
h) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati, con dolo o colpa grave, da parenti, fino al terzo grado od affini, del Contraente o dell’Assicurato;
i) i danni attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo;
l) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere nonché la mancanza di enti assicurati rilevata in occasione di inventario;
m) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
n) i danni dovuti a guerra, invasioni, atti di potenze nemiche, ostilità od operazioni belliche (siavi o meno dichiarazione di guerra), guerre civili, ammutinamenti, sommosse civili che assumono proporzioni di rivoluzioni civili, rivoluzioni militari, insurrezioni, ribellioni, poteri militari o poteri usurpati; azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo con organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo e la violenza; confisca, requisizione o distruzione o danneggiamento per ordine del Governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra Autorità della regione od area dove gli enti assicurati
sono ubicati restando sempre a carico dell'Assicurato l'onere della prova che i danni non ebbero alcun rapporto con i richiamati eventi;
o) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
p) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
q) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;
r) i danni verificatisi in occasione di terremoti;
s) i danni alle cose assicurate in giacenza in luogo aperto.
Art. 03 - Somma assicurata
In relazione a quanto previsto dal disposto dell’art. 1908 del Codice Civile, la somma assicurata per ciascun ente corrisponde al “Valore Dichiarato” (vedi Definizioni).
In tal caso, la Compagnia non applica la regola proporzionale.
In assenza di dichiarazione di valore alla Compagnia, la somma assicurata per ciascun ente deve corrispondere al “Valore Commerciale” (vedi Definizioni) dello stesso al momento del sinistro.
In tal caso, se la somma assicurata risulta inferiore al “Valore Commerciale” (vedi Definizioni), la responsabilità della Compagnia si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma effettivamente assicurata e l’importo che si sarebbe dovuto assicurare.
Art. 04 - Sinistri - Criteri di risarcimento
In caso di sinistro, risarcibile a termine della presente Polizza, la Compagnia indennizza l’Assicurato come segue:
a) per danni restaurabili:
La Compagnia, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, liquida, a titolo di indennizzo, un importo corrispondente al costo del restauro aumentato del deprezzamento e degli eventuali costi di trasporto da e per il restauratore, con il limite massimo della differenza tra il valore che l'ente assicurato aveva al momento e nel luogo sinistro e quello che invece ha dopo l’accadimento sinistro.
b) per danni non restaurabili:
La Compagnia liquida un indennizzo pari al “Valore Commerciale” (vedi Definizioni) dell'ente assicurato nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. Se l'assicurazione è a “Stima Accettata” (vedi Definizioni), il “Valore Commerciale” (vedi Definizioni) dell'ente assicurato nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
Per la determinazione del valore e dell’indennizzo non si tiene conto di valori affettivi o mancati introiti per mancato uso.
Art. 05 - Sinistri - Restauro
In caso di danno, risarcibile a termini della presente Polizza, la Compagnia ed il Contraente concordano a chi affidare il restauro dell'ente danneggiato.
Norme generali relative alla Sezione I – Trasporti
Art. 01 - Durata e limitazione temporale della copertura
Per le cose assicurate la garanzia ha la durata indicata nella scheda di Polizza, a partire dall’effetto della presente copertura assicurativa, anch’esso indicato nella scheda di Polizza, e si intende operare durante il viaggio di andata, comprese le relative operazioni di carico e scarico, dalla sede del Prestatore alla Sede Espositiva Palazzo Re Xxxx in Bologna quindi trasferimento alla seconda sede espositiva Triennale Bovisa in Milano, indi ritorno alla sede del Prestatore.
Detti trasporti devono obbligatoriamente essere effettuati dalla Spett.le Arteria e/o dai Suoi Corrispondenti esteri come indicato dal Contraente nella presentazione del rischio alla Compagnia.
La Compagnia non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino da vizi, difetti e/o deficienze che esistevano già all'atto della stipulazione del contratto e che erano a conoscenza del Contraente e/o dell'Assicurato e/o di un loro dipendente responsabile e non vennero resi noti alla Compagnia.
Art. 02 - Clausole di Assicurazione
Formano parte integrante della presente Polizza le clausole di seguito riportate, le quali hanno validità ed applicazione a seconda dei veicoli impiegati per il trasporto delle cose assicurate e delle modalità di esecuzione del trasporto medesimo:
a) Clausola Merci I (Pieno Rischio) 98/01
Clausola Merci Trasportate a Mezzo Autocarro 98/03 Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.82;
Institute Cargo Clauses (Air) ed. 1.1.82 Institute Cargo Clauses (B) ed. 1.1.82 Institute Cargo Clauses (C) ed. 1.1.82
Xxxxxxxx di esclusione dei rischi di attacchi cibernetici ed. 2003
Clausola di esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva e da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche - ed. 10/11/2003
b) Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion Clause
c) Institute chemical, biological, bio-chemical electromagnetic weapons
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2) punto n) delle Norme Generali di Polizza, la copertura, di cui alla presente Sezione, è altresì estesa ai seguenti rischi:
d) Rischio guerra come Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx e Mine sopra Merci 98/06
e) Rischi Scioperi e Sociopolitici (inclusi Terrorismo e Sabotaggio) come da Clausola Rischio Scioperi sopra Merci 98/05
Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.82 Institute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.82 Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.82 Institute War Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.82
A semplice richiesta del Contraente o dell’Assicurato, le condizioni contrattuali sopra menzionate vengono integralmente allegate alla presente Polizza con un successivo atto di variazione.
Art. 03 - Condizioni di assicurabilità
A) L'assicurazione, fermo quanto indicato in precedenza, è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della presente garanzia, che:
1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
2) l'imballaggio sia di tipo professionale, adeguato alla natura delle cose assicurate, a seconda dei veicoli impiegati per il trasporto, e delle modalità di esecuzione del trasporto medesimo;
3) nei trasporti su strada le cose assicurate siano collocate in autocarri aventi vani di carico senza finestrature, interamente metallici o di materie plastiche rigide (escluse comunque strutture telonate), con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; gli autocarri devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste. Si conviene che gli autocarri sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica, a bordo o nelle immediate vicinanze, dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti o delle persone incaricate dell'effettuazione del trasporto;
4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati carri ferroviari chiusi. Tali carri ferroviari devono essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
5) durante i viaggi a mezzo nave traghetto RO/RO (rimanendo sempre esclusi i viaggi con altre tipologie di nave), si utilizzino autocarri totalmente dedicati e costantemente sorvegliati;
6) nei trasporti a mezzo aereo gli enti assicurati vengano imballati in casse climatizzate; solo in questo caso, sono ricompresi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura anche se gli enti assicurati vengono riposti in stive non climatizzate e pressurizzate (altrimenti sempre esclusi);
7) durante le giacenze in corso di transito, nelle quali le cose assicurate rimangono in consegna al Vettore, le stesse siano custodite in locali chiusi protetti da impianto d'allarme collegato, con combinatore telefonico o ponte radio bidirezionale o sistemi equivalenti, ad Istituto di Vigilanza o Sorveglianza Privato e/o alle Forze dell’Ordine.
Eventuali soste, diverse da quelle effettuate nei magazzini del trasportatore, devono essere effettuate in aree di parcheggio attrezzate, telesorvegliate ed ove sia presente un servizio di guardiania.
B) Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio. In tale caso non è operante l’Art. 18) - Rinuncia alla Rivalsa delle presenti Norme Generali di Polizza.
Art. 04 - Warranties
Resta inteso e concordato tra le Parti che il limite massimo di risarcimento per ogni singolo autocarro, nave traghetto RO/RO ed aeromobile è quello indicato nella scheda di Polizza.
L'assicurazione, durante i trasporti terrestri e/o a mezzo nave traghetto RO/RO, è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della presente garanzia, che:
A) qualora il valore complessivo degli enti assicurati sia uguale od inferiore ad € 100.000,00.= (centomila/00): il trasporto deve essere effettuato con autocarro equipaggiato con uno degli impianti antifurto descritti nell’allegato ELENCO ANTIFURTI APPROVATI e con autista munito di telefono cellulare;
B) qualora il valore complessivo degli enti assicurati sia uguale o maggiore di € 100.000,01.= (centomila/01) ma inferiore ad € 1.000.000,00.= (unmilione/00): il trasporto deve essere effettuato con autocarro equipaggiato con uno degli impianti antifurto descritti nell’allegato ELENCO ANTIFURTI APPROVATI e con almeno 2 (due) autisti muniti di telefono cellulare che devono garantire la sorveglianza ininterrotta a bordo dell' autocarro stesso;
C) qualora il valore complessivo degli enti assicurati sia uguale o maggiore di € 1.000.000,01.= (unmilione/01) ma inferiore ad € 10.000.000,00.= (diecimilioni/00): il trasporto deve essere effettuato con autocarro equipaggiato con impianto satellitare e con almeno 2 (due) autisti muniti di telefono cellulare che devono garantire la sorveglianza ininterrotta a bordo dell'autocarro stesso;
D) qualora il valore complessivo degli enti assicurati sia uguale o maggiore di € 10.000.000,01.= (diecimilioni/01) ma inferiore ad € 30.000.000,00.= (trentamilioni/00): il trasporto deve essere effettuato con autocarro equipaggiato con impianto satellitare e con almeno 2 (due) autisti muniti di telefono cellulare che devono garantire la sorveglianza ininterrotta a bordo dell' autocarro stesso. Il trasporto deve prevedere un’auto al seguito con a bordo 2 (due) persone di cui almeno 1 (una) deve sorvegliare l’autocarro costantemente ed ininterrottamente;
E) qualora il valore complessivo degli enti assicurati sia uguale o maggiore di € 30.000.000,01.= (trentamilioni/00) ma inferiore ad € 80.000.000,00.= (ottantamilioni/00): il trasporto deve essere effettuato con autocarro equipaggiato con impianto satellitare e con almeno 2 (due) autisti muniti di telefono cellulare che devono garantire la sorveglianza ininterrotta a bordo dell'autocarro stesso. Il trasporto deve prevedere un’autovettura al seguito con a bordo persone armate che devono sorvegliare l’ autocarro costantemente ed ininterrottamente;
F) indipendentemente dai valori complessivamente trasportati: i viaggi devono essere obbligatoriamente effettuati senza soste. In caso di soste tecniche devono essere soddisfatte le condizioni di cui al punto
7) dell’ Art. 3) precedente.
Norme generali relative alla Sezione II – Giacenza
Art. 01 - Durata della copertura, ubicazione del rischio e gestione dei sistemi di sicurezza La giacenza espositiva assicurata ha la durata indicata nella scheda di Polizza.
Ubicazione a)
L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della presente garanzia, che:
le cose assicurate siano ubicate all’interno di locali trovantisi in edifici adibiti a sede espositiva, temporanea o permanente, anche a più piani fuoriterra oltre al piano terreno o rialzato ed alle cantine o seminterrati, costruiti e coperti con impiego di materiali incombustibili; la presente copertura è comunque operante anche in presenza di elementi strutturali in legno nei solai e/o nell’armatura del tetto.
Presso l'ubicazione del rischio, indicata nella scheda di Polizza, devono inoltre essere presenti le seguenti misure di prevenzione e protezione:
a) robusti serramenti in legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni a presidio degli accessi, azionabili esclusivamente dall’interno;
b) robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni a presidio degli accessi, azionabili esclusivamente dall’interno, od inferriate fisse, a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 (quattro) metri dal suolo o da ripiani accessibili dall’esterno;
c) impianto di videosorveglianza TVCC collegato a monitors costantemente presidiati da personale all’uopo destinato e con registrazione degli eventi;
d) durante l’orario di apertura al pubblico: presenza di personale di sorveglianza qualificato, nella misura di almeno 1 (uno) guardiano per ciascuna sala espositiva; qualora la disposizione delle cose assicurate, la loro forma e/o dimensione o l’allestimento non consentissero ad 1 (un) solo guardiano un’agevole visuale su tutte le cose assicurate presenti nella sala, il numero dei guardiani deve essere adeguatamente incrementato;
e) durante le ore notturne e durante le ore di chiusura dei locali: impianto di allarme antintrusione ed antifurto con sensori a doppia tecnologia collegato, con ponte radio bidirezionale o sistemi equivalenti, ad Istituto di Vigilanza Privato.
Ubicazione b)
L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della presente garanzia, che:
le cose assicurate siano ubicate all’interno di locali trovantisi in edifici adibiti a sede espositiva, temporanea o permanente, anche a più piani fuoriterra oltre al piano terreno o rialzato ed alle cantine o seminterrati, costruiti e coperti con impiego di materiali incombustibili; la presente copertura è comunque operante anche in presenza di elementi strutturali in legno nei solai e/o nell’armatura del tetto.
Presso l'ubicazione del rischio, indicata nella scheda di Polizza, devono inoltre essere presenti le seguenti misure di prevenzione e protezione:
a) robusti serramenti in legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni a presidio degli accessi, azionabili esclusivamente dall’interno;
b) robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni a presidio degli accessi, azionabili esclusivamente dall’interno, od inferriate fisse, a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 (quattro) metri dal suolo o da ripiani accessibili dall’esterno;
c) impianto di videosorveglianza TVCC collegato a monitors costantemente presidiati da personale all’uopo destinato;
d) durante l’orario di apertura al pubblico: presenza di personale di sorveglianza qualificato, nella misura di almeno 1 (uno) guardiano per ciascuna sala espositiva; qualora la disposizione delle cose assicurate, la loro forma e/o dimensione o l’allestimento non consentissero ad 1 (un) solo guardiano un’agevole visuale su tutte le cose assicurate presenti nella sala, il numero dei guardiani deve essere adeguatamente incrementato;
e) durante le ore notturne e durante le ore di chiusura dei locali: impianto di allarme antintrusione ed antifurto collegato, con ponte radio bidirezionale, alla sala di controllo interna ed ad Istituto di Vigilanza Privato I.V.R.I..
Per entrambe le ubicazioni:
Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza i mezzi di prevenzione e protezione sopra indicati, pena la decadenza da qualsiasi diritto all'indennizzo.
Resta inoltre convenuto che:
a) in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione, per qualunque causa, del funzionamento di sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, se esistenti, e/o dell'impianto d'allarme antintrusione ed antifurto, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza degli enti assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l’obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Compagnia entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui l’Assicurato e/o il Contraente ne sono venuti a conoscenza. Gli apparati sopra menzionati devono essere controllati almeno 1 (una) volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità; è fatto obbligo all’Assicurato di conservare i documenti comprovanti detta verifica ed esibirli su richiesta della Compagnia. Tali apparati devono essere sempre in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività, fermi comunque gli obblighi di sorveglianza indicati in precedenza;
b) come già indicato al punto a) precedente, durante le ore di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale presso l'ubicazione del rischio, deve sempre essere attivato l'impianto d'allarme antintrusione ed antifurto; tuttavia non è obbligatoria la chiusura di serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri durante le pause diurne se queste sono inferiori a 2 (due) ore, salvo che non si tratti di ante a vetri;
c) deve essere vietato a chiunque usare, spostare o maneggiare le cose assicurate, fatti salvi quei casi in cui tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'ubicazione del rischio per:
- l'ordinaria pulizia delle cose stesse e/o dei relativi contenitori;
- l'esame od il riordino della collezione,
purché tali operazioni siano espletate con la massima precauzione da personale esperto.
Salvo differente pattuizione e conferma scritta da parte della Compagnia, la garanzia è sospesa durante operazioni di trasloco e/o ristrutturazione dei locali contenenti le cose assicurate;
d) gli enti assicurati di piccole dimensioni devono essere collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti;
e) premesso che per enti fragili si intendono quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta nonché gli enti di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità e che non sono considerati fragili i mobili quand’anche presentino una parte degli elementi costituita da vetri e specchi: è compresa in garanzia la rottura accidentale di enti fragili dovuta a cadute od urto di persone, animali o cose a condizione che gli enti medesimi siano custoditi entro mobili o teche o siano opportunamente collocati in modo tale da impedire il contatto accidentale.
Sono in ogni caso comprese nella garanzia le rotture conseguenti ad altri eventi dannosi assicurati dalla Polizza;
f) l’afflusso del pubblico deve essere adeguatamente regolamentato con particolare riguardo alla superficie ed alla cubatura dello spazio espositivo.
Norme generali comuni alle Sezioni I e II
Art. 01 - Dichiarazioni inesatte e reticenze
La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato, i quali hanno l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 X.X.
Xxx. 00 - Xxxxxxxxxxxx del contratto e successive modifiche
Il contratto di assicurazione, per essere valido, deve essere stipulato per iscritto mediante Polizza, che ne determina l’effetto e la scadenza, sottoscritta dalla Compagnia, a mezzo delle persone all’uopo autorizzate, e dal Contraente.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto con l’emissione da parte della Compagnia di un documento (denominato atto di variazione) la cui validità si intende parimenti subordinata alla sottoscrizione da parte della Compagnia, mediante le persone all’uopo autorizzate, e dal Contraente.
Art. 03 - Pagamento del premio e decorrenza della Polizza
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. La Compagnia assicuratrice accetta il prolungamento a 30 (trenta) giorni del periodo di rispetto per il pagamento del premio, indipendentemente ed al di là delle previsioni del Codice Civile (Art. 1901 comma secondo).
Se il Contraente non paga i premi o le rate del premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla sede della Compagnia.
Art. 04 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art. 05 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all’applicazione di un premio minimo, l’importo versato dal Contraente si intende comunque acquisito dalla Compagnia.
Art. 06 - Scoperto/Franchigia
In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione dello scoperto/franchigia e con il minimo indicato nella scheda di Polizza, restando tale scoperto/franchigia e minimo a carico dell'Assicurato stesso, senza che Egli possa sotto pena di decadenza dal diritto all’indennizzo, farli assicurare da altri.
Qualora più enti assicurati siano coinvolti nello stesso sinistro, si applica solo 1 (una) volta, per ciascuna Sezione di Polizza, il maggiore degli scoperti/franchigie relative al singolo ente.
Art. 07 - Sinistro
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti stabiliti in Polizza, viene attribuito allo stesso sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Art. 08 - Onere della prova
In tutti i casi in cui la Compagnia rileva l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell'Assicurato il quale intenda far valere un diritto all’indennizzo.
Art. 09 - Sinistri - Obblighi dell'Assicurato In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare gli enti assicurati;
b) denunciare l’accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Compagnia entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o e-mail specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo dei danni;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Compagnia o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell’indennizzo;
e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere diritto, per tale titolo, ad alcun indennizzo;
f) presentare, a richiesta della Compagnia, tutti i documenti, che si possono ottenere dalle Autorità Competenti.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile. Art. 10 - Sinistri - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
La presente Xxxxxxx è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro, però, i Xxxxx interessati non hanno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Compagnia e dal Contraente né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, è stata liquidata in contraddittorio, non può essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.
Art. 11 - Sinistri - Procedura della liquidazione del danno - Nomina dei Periti liquidatori
Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e uno dal Contraente, con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Il terzo Xxxxxx può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di entrambi i Periti.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.
A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo Perito fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Compagnia alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida ancorché il Perito dissidente si sia rifiutato di sottoscriverla sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Se la Compagnia respinge una qualsiasi richiesta d'indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 (dodici) mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa viene considerata senza seguito a tutti gli effetti e non può più dare luogo a risarcimenti di sorta.
Art. 12 - Sinistri - Mandato dei Periti liquidatori I Periti devono:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato o aggravato il rischio e non erano state comunicate;
3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 9);
4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli enti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
Art. 13 - Sinistri - Indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare somma mag- giore di quella assicurata.
L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Compagnia né in tutto né in parte gli enti assicurati residuati o salvati dal sinistro.
Art. 14 - Sinistri - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la neces- saria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, salvo in quei casi in cui vi sia impugnazione del verbale peritale di cui all’Art. 11) precedente. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza avente efficacia di giudicato, che non ricorre alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di Polizza.
Art. 15 - Sinistri - Recupero delle cose assicurate di cui alla denuncia di sinistro
Se le cose assicurate, di cui alla denuncia di sinistro, vengono recuperate in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Compagnia. Tali cose sono di proprietà della Compagnia qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di Polizza. La Compagnia può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli enti recuperati ove questi provveda a restituire alla Compagnia l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli enti medesimi.
Qualora la Compagnia abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli enti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Compagnia l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli enti medesimi.
Ove le cose assicurate di cui alla denuncia di sinistro venissero recuperate, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Compagnia è tenuta ad indennizzare, per gli enti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accertasse che gli enti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, tali enti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Compagnia l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli enti medesimi, fermo l’obbligo della Compagnia di indennizzare soltanto i danni patiti dagli enti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
Art. 16 - Sinistri - Facoltà di recesso
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa. Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest’ultima si impegna a mettere a disposizione del Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 17 - Sinistri - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.
Art. 18 - Sinistri - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se al verificarsi di un sinistro coesistono sugli enti assicurati più assicurazioni, esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, sono considerate come un'assicurazione unica e contemporanea, e la Compagnia, esclusa ogni responsabilità solidale con le altre Compagnie, paga una quota di risarcimento del danno, dei costi e delle spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma da essa assicurata e la somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.
Art. 19 - Sinistri - Rinuncia alla rivalsa
Gli Assicuratori rinunciano espressamente all'azione di rivalsa ad essi spettante, nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali siano legalmente responsabili, dei trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori, salvo il caso di dolo o colpa grave. Gli Assicuratori tuttavia si riservano tutti i diritti di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.
Art. 20 - Forma delle comunicazioni alla Compagnia
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail alla Direzione della Compagnia ovvero all'Agenzia alla quale la Polizza è assegnata.
Se dette comunicazioni hanno per scopo di introdurre nella Polizza varianti o modifiche qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Compagnia e dal Contraente.
Art. 21 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.
Art. 22 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 23 - Interpretazione del testo di Xxxxxxx
La presente Polizza ed i relativi atti di variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono essere considerati come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza ed i relativi atti di variazione, conservano il medesimo particolare significato ovunque esse possano apparire.
Art. 24 - Rinvio alle norme di Legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge.
IL CONTRAENTE ITALIANA ASSICURAZIONI
DIVISIONE REM
SCHEDA DI POLIZZA
La Italiana Assicurazioni S.p.a. – Divisione REM, in seguito chiamata “Compagnia”, assicura, in base alla proposta che forma parte integrante della presente Polizza e alle Definizioni, Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali,
la Spett.le Fondazione Xxxxxx Xxxxxxxxx
C.F./P. IVA: Partita IVA: 03939010371
in seguito chiamato “Assicurato”, domiciliato in:
Sede Legale Xxx Xxxxxxx xxx 00, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) che agisce in qualità di Contraente,
contro i DANNI MATERIALI DIRETTI causati agli ENTI ASSICURATI e descritti in Polizza:
Mostra
“Happy tech. Macchine dal volto umano”
Ubicazione e periodo espositivo:
Ubicazione a) Palazzo Re Xxxx - Bologna IT [28/01/2011 - 13/02/2011] Ubicazione b) Triennale Bovisa - Milano IT [22/02/2011 - 31/03/2011]
Durata della | ||
copertura: | dalle ore 24,00 del | 03/01/2011 |
alle ore 24.00 del | 15/04/2011 |
Numero pagine: 39 (incluso il presente)
ENTI ASSICURATI SOMME ASSICURATE
(euro)
Xxx Xxxxx
“Extravehicular Mobility Unit (EMU) Display”
2007-10, Mixed Media, inch. 150x63,5x56 (cm. 381x161x142,2)
PER UNA SOMMA ASSICURATA COMPLESSIVA DI: € 336.280,00
Controvalore di USD 450.000,00 r.o.e. al 03/01/2011
Franchigie/Scoperti
Eventuali sinistri vengono risarciti previa detrazione della Franchigia Fissa di € 250,00 per ogni e ciascun sinistro.
Condizioni Particolari espressamente richiamate ed operanti:
Condizioni Particolari relative alla Sezione II – Giacenza
C.P. 01 - Furto con destrezza
C.P. 02 - Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra
C.P. 03 - Terremoto
C.P. 04 - Inondazioni ed alluvioni
C.P. 05 - Rischi socio – politici (S.R.C.C./TS)
CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti solo se espressamente richiamate nella "scheda di Polizza")
Condizioni Particolari relative alla Sezione II – Giacenza
Art. 01 - Furto con destrezza
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1) delle Clausole Speciali di Polizza, si prende atto che la copertura prestata con la presente Xxxxxxx è estesa al furto con destrezza, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto ed a condizione che in ogni spazio espositivo fosse presente, al momento del sinistro, almeno 1 (un) guardiano identificabile, preposto alla sorveglianza.
Art. 02 - Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2) punto g) dalle Norme Generali di Polizza, si prende atto che la Compagnia indennizza l'Assicurato per il furto delle cose assicurate commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le cose assicurate stesse erano esposte, a condizione che le persone alle quali sono state affidate le chiavi degli accessi ai locali siano diverse da quelle abilitate alla gestione dell'impianto d'allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al Sovrintendente della mostra o ad altri per Suo conto, di agire giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo.
Art. 03 - Terremoto
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2) punto r) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia:
a) sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
b) le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Per i rischi situati sul territorio italiano, la presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
Art. 04 - Inondazioni ed alluvioni
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2) punto q) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Compagnia non risponde dei danni:
a) ad enti mobili all'aperto;
b) agli enti assicurati la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.
Per i rischi situati sul territorio italiano, la presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
Art. 05 - Rischi socio – politici (S.R.C.C./TS)
A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2) punto n) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopraccitato articolo.
Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti all’uso e/o comunque correlati ad agenti biologici/chimici (B/C) e nucleari/radioattivi (N/R).
La Compagnia ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso scritto di 14 (quattordici) giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata; in caso di annullamento da parte della Compagnia, trascorsi 14 (quattordici) giorni dal giorno in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo a questa estensione di garanzia, in proporzione del tempo che intercorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale il premio inizialmente previsto è stato pagato.
Il tasso imponibile relativo a questa estensione di garanzia, è quello indicato all'Art. “Tasso e calcolo del premio” delle Condizioni Particolari Aggiuntive.
Per questa estensione di garanzia, in nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della presente copertura assicurativa, importo superiore a quelli indicati nella scheda di Polizza.
IL CONTRAENTE ITALIANA ASSICURAZIONI
DIVISIONE REM
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
(sempre operanti)
01. Buona fede
A parziale deroga del disposto degli Artt. 1) e 4) delle Norme Generali comuni alle Sezioni I e II di Polizza, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente ha l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.
02. Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spettabile Aon S.p.A. - Broker di Assicurazioni – Xxx Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx (XX).
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione sono svolti per conto del Contraente dalla Spettabile Aon S.p.A..
Per quanto concerne l’incasso dei premi di Polizza, il versamento viene effettuato dal Contraente alla Spettabile Aon
S.p.A. da essa designata al versamento della Compagnia assicuratrice.
Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche ai termini dell’Art. 1901 C.C. del pagamento così effettuato.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto Contraente e/o dell'Assicurato, si intende fatta dal Contraente e/o dall’Assicurato.
03. Clausola deprezzamento
La garanzia di cui alla presente polizza, a maggior precisazione di quanto indicato nelle Norme Generali di Xxxxxxx e nelle Definizioni, ricomprende il Deprezzamento delle opere sino al massimo del 100% del valore singolo delle opere stesse.
04. Clausola installazione audio/video
Limitatamente alle installazioni audio/video e simili, ferme le esclusioni previste dalle Norme Generali di Polizza, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali di Polizza, l'indennizzo da parte della Compagnia è limitato ai soli costi di sostituzione con altri elementi identici o, se non più in produzione, con altri similari.
Si escludono i danni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ma non i danni conseguenti agli stessi; è comunque sempre escluso il deprezzamento dell’opera.
05. Coppie, servizio, serie e/o parures
Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parure e/o serie, il danno indennizzabile a termini di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della coppia e/o servizio e/o parure e/o serie, ma in nessun caso si può considerare tale danno come una perdita totale dell'intera collezione e/o servizio e/o parure e/o serie.
06. Installazioni con parti costituite da materiali sostituibili e/o di produzione industriale
Ferme le esclusioni tutte previste dall'articolo 2) delle Norme Generali di Polizza, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, ad elementi delle opere costituiti da materiali sostituibili (a puro titolo esemplificativo ma non limitativo: ghiaia, sabbia, terriccio, bulloneria ecc. ecc.) e/o di produzione industriale, l'indennizzo è limitato ai costi sostenuti per la sostituzione o il ripristino quantitativo e qualitativo del materiale stesso con altri elementi identici o, se non più in produzione, con altri similari, restando comunque escluso il deprezzamento dell'opera medesima.
07. Tasso e calcolo del premio
Il premio viene forfettariamente stabilito in € 2.500,00 comprensivo delle imposte governative in vigore
IL CONTRAENTE ITALIANA ASSICURAZIONI
DIVISIONE REM
CLAUSOLE SPECIALI
(sempre operanti)
Clausole Speciali relative alla Sezione II – Giacenza
01. Operatività della copertura in caso di furto
In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche);
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi.
Se per tutti gli enti assicurati o per parte di essi sono previste in Polizza particolari difese interne, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, ha violato tali difese come previsto alla lettera a).
Clausole Speciali comuni alle Sezioni I e II
01. Coppie, servizio, parures e serie
Si conviene che in caso di danni a uno o più enti assicurati facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parures e/o serie, il danno indennizzabile a termini della presente Polizza è determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della coppia e/o servizio e/o parures e/o serie ma, in nessun caso, si può considerare tale danno come un danno totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parures e/o serie.
02. Variazioni climatiche
La garanzia comprende i danni materiali diretti derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.
03. Radiazioni ottiche e termiche della luce
A maggior chiarimento dell'Art. 2) punto a) delle Norme Generali di Polizza, si precisa che sono esclusi dalla garanzia i danni subiti dalle cose assicurate per effetto della loro esposizione a radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle cose stesse.
Palazzo Re Xxxx - Bologna IT [28/01/2011 - 13/02/2011]
IL CONTRAENTE ITALIANA ASSICURAZIONI
DIVISIONE REM
COMPUTO DEL PREMIO
PREMIO SEZIONE TRASPORTI
PREMIO SEZIONE GIACENZA
PREMIO COMPLESSIVO
Netto | EUR | 1.374,67 | Netto | EUR | 818,00 | Netto | EUR | 2.192,67 |
Tasse | EUR | 125,33 | Tasse | EUR | 182,00 | Tasse | EUR | 307,33 |
Lordo | EUR | 1.500,00 | Lordo | EUR | 1.000,00 | Lordo | EUR | 2.500,00 |
01. 1/1/82
INSTITUTE CARGO CLAUSES (AIR)
(excluding sendings by Post)
RISKS COVERED 1 This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as provided in Clauses 2, 3 and 4 below. EXCLUSIONS 2 In no case shall this insurance cover 2.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured 2.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured 2.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 2.3 “packing” shall be deemed to include stowage in a container of liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants) 2.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured 2.5 loss damage or expense arising from unfitness of aircraft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unfitness at the time the subject-matter insured is loaded therein 2.6 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against 2.7 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the aircraft 2.8 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter. 3 In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by 3.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power 3.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat 3.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war. 4 In no case shall this insurance cover loss damage or expense 4.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions 4.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions 4.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive. DURATION 5 5.1 This insurance attaches from the time the subject-matter insured leaves the warehouse, premises or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either 5.1.1 on delivery to the Consignees’ or other final warehouse, premises or place of storage at the destination named herein, 5.1.2 on delivery to any other warehouse, premises or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either 5.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or 5.1.2.2 for allocation or distribution or 5.1.3 on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge, whichever shall first occur. 5.2 If, after unloading from the aircraft at the final place of discharge, but prior to termination of this insurance, the subject-matter insured is forwarded to a destination other than that to which it is insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination. 5.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 6 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to the air carriers under the contract of carriage. 6 If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the subject-matter insured as provided for in Clause 5 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either 6.1 until the subject-matter is sold and delivered at such place or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 30 days after arrival of the subject-matter hereby insured at such place, whichever shall first occur, or 6.2 if the subject-matter is forwarded within the said period of 30 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 5 above. 7 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters. CLAIMS 8 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss | Risk Clause General Exclusions Clause War Exclusion Clause Strikes Exclusion Clause Transit Clause Termination of Contract of Carriage Clause Change of Transit Clause |
8.2 Subject to 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not. 9 Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a place other than that to which the subject-matter is covered under this insurance, the Underwriters will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured hereunder. This Clause 9, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 2,3 and 4 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their servants. 10 No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival. 11 11.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances. 11.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply: The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances. BENEFIT OF INSURANCE 12 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. MINIMISING LOSSES 13 It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder 13.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and 13.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties. 14 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. AVOIDANCE OF DELAY 15 It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. LAW AND PRACTICE 16 This insurance is subject to Italian law and practice. NOTE.-- It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation. ---------------------------------------------------------- | Insurable Interest Clause Forwarding Charges Clause Constructive Total Loss Clause Increased Value Clause Not to Inure Clause Duty of Assured Clause Waiver Clause Reasonable Despatch Clause Italian Law and Practice Clause |
02. 1/1/82
INSTITUTE CARGO CLAUSES (A)
RISKS COVERED 1 This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as provided in Clauses 4, 5, 6 and 7 below. 2 This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 or elsewhere in this insurance. 3 This insurance is extended to indemnify the Assured against such proportion of liability under the contract of affreightment "Both to Blame Collision" Clause as is in respect of a loss recoverable hereunder. In the event of any claim by shipowners under the said Clause the Assured agree to notify the Underwriters who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim. EXCLUSIONS 4 In no case shall this insurance cover 4.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured 4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured 4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 4.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants) 4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured 4.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above) 4.6 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel 4.7 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter. 5 5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from unseaworthiness of vessel or craft, unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject- matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein. 5.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness. 6 In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by 6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power 6.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat 6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war. 7 In no case shall this insurance cover loss damage or expense 7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions 7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions 7.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive. DURATION 8 8.1 This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either 8.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse or place of storage at the destination named herein, 8.1.2 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either 8.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or 8.1.2.2 for allocation or distribution, or 8.1.3 on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge, whichever shall first occur. 8.2 If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are to be forwarded to a destination other than that to which they are insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination. 8.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transshipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment. 9 If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods as provided for | Risk Clause General Average Clause "Both to Blame Collision" Clause General Exclusions Clause Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause War Exclusion Clause Strikes Exclusion Clause Transit Clause |
in Clause 8 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either 9.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur, or 9.2 if the goods are forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above. 10 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters. CLAIMS 11 11.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss. 11.2 Subject to 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not. 12 Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance the insured transit is terminated at a port or place other than that to which the subject-matter is covered under this insurance, the Underwriters will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured hereunder. This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their servants. 13 No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival. 14 14.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances. 14.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply: The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances. BENEFIT OF INSURANCE 15 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. MINIMISING LOSSES 16 It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder 16.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimizing such loss, and 16.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties. 17 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. AVOIDANCE OF DELAY 18 It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. LAW AND PRACTICE 19 This insurance is subject to Italian law and practice. ---------------------------------------------------------- NOTE.-- It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation. ---------------------------------------------------------- | Termination of Contract of Carriage Clause Change of Voyage Clause Insurable Interest Clause Forwarding Charges Clause Constructive Total Loss Clause Increased Value Clause Not to Inure Clause Duty of Assured Clause Waiver Clause Reasonable Despatch Clause Italian Law and Practice Clause |
03. 1/11/2002
INSTITUTE CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL ELECTROMAGNETIC WEAPONS AND CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE
This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.
1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
1.1 any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon;
1.2 the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, computer virus or process or any other electronic system.
04. 1/11/2002
INSTITUTE EXTENDED RADIOACTIVE CONTAMINATION EXCLUSION CLAUSE
This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.
1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes.
05. 1/1/82
INSTITUTE STRIKES CLAUSES (AIR CARGO)
RISKS COVERED 1 This insurance covers, except as provided in Clause 2 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by 1.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions 1.2 any terrorist or any person acting from a political motive. EXCLUSIONS 2 In no case shall this insurance cover 2.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured 2.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured 2.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 2.3 “packing” shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants) 2.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured 2.5 loss damage or expense arising from unfitness of aircraft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject -matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unfitness at the time the subject-matter insured is loaded therein 2.6 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against 2.7 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the aircraft 2.8 loss damage or expense arising from the absence shortage or withholding of labour of any description whatsoever resulting from any strike, lockout, labour disturbance, riot or civil commotion 2.9 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure 2.10 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter 2.11 loss damage or expense caused by war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power. DURATION 3 3.1 This insurance attaches from the time the subject-matter insured leaves the warehouse, premises or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either 3.1.1 on delivery to the Consignees’ or other final warehouse, premises or place of storage at the destination named herein, 3.1.2 on delivery to any other warehouse, premises or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either 3.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or 3.1.2.2 for allocation or distribution, 3.1.3 on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge, whichever shall first occur. 3.2 If, after unloading from the aircraft at the final place of discharge, but prior to termination of this insurance, the subject-matter insured is forwarded to a destination other than that to which it is insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination. 3.3 This insurance shall remain in force (subject to the termination as provided for above and to the provisions of Clause 4 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to the air carriers under the contract of carriage. 4 If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the subject-matter insured as provided for in Clause 3 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either 4.1 until the subject-matter is sold and delivered at such place or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 30 days after arrival of the subject-matter hereby insured at such place, whichever shall first occur, or 4.2 if the subject-matter insured is forwarded within the said period of 30 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 3 above. 5 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters. CLAIMS 6 6.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss. 6.2 Subject to 6.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not. | Risk Clause General Exclusions Clause Transit Clause Termination of Contract of Carriage Clause Change of Transit Clause Insurable Interest Clause |
7 7.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances. 7.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply: The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances. BENEFIT OF INSURANCE 8 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. MINIMISING LOSSES 9 It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder 9.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and 9.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties. 10 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. AVOIDANCE OF DELAY 11 It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. LAW AND PRACTICE 12 This insurance is subject to Italian law and practice. ---------------------------------------------------------- NOTE.-- It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation. | Increased Value Clause Not to Inure Clause Duty of Assured Clause Waiver Clause Reasonable Despatch Clause Italian Law and Practice Clause |
06. 1/1/82
INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO)
RISKS COVERED 1 This insurance covers, except as provided in Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by 1.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions 1.2 any terrorist or any person acting from a political motive. 2 This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these clauses. EXCLUSIONS 3 In no case shall this insurance cover 3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured 3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured 3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 3.3 “packing” shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants) 3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured 3.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above) 3.6 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel 3.7 loss damage or expense arising from the absence shortage or withholding of labour of any description whatsoever resulting from any strike, lockout, labour disturbance, riot or civil commotion 3.8 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure 3.9 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter 3.10 loss damage or expense caused by war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power. 4 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from unseaworthiness of vessel or craft, unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded wherein. DURATION 5 5.1 This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either 5.1.1 on delivery to the Consignees’ or other final warehouse or place of storage at the destination named herein, 5.1.2 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either 5.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or 5.1.2.2 for allocation or distribution, or 5.1.3 on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge, whichever shall first occur. 5.2 If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are to be forwarded to a destination other than that to which they are insured hereunder, th is insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination. 5.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 6 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising form the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment. 6 If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods as provided for in Clause 5 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either 6.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur, or 6.2 if the goods are forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 5 above. 7 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on | Risk Clause General Average Clause General Exclusions Clause Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause Transit Clause Termination of Contract of Carriage Clause |
conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters. CLAIMS 8 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss. 8.2 Subject to 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not. 9 9.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances. 9.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply: The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount ins In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances. BENEFIT OF INSURANCE 10 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. MINIMISING LOSSES 11 It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder 11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and 11.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties. 12 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. AVOIDANCE OF DELAY 13 It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. LAW AND PRACTICE 14 This insurance is subject to Italian law and practice. ---------------------------------------------------------- NOTE.-- It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation. | Change of Voyage Clause Insurable Interest Clause Increased Value Clause Not to Inure Clause Duty of Assured Clause Waiver Clause Reasonable Despatch Clause Italian Law and Practice Clause |
07. 1/1/82
INSTITUTE WAR CLAUSES (AIR CARGO)
(excluding sendings by Post)
RISKS COVERED 1 This insurance covers, except as provided in Clause 2 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by 1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power 1.2 capture seizure arrest restraint or detainment, arising from risks covered under 1.1 above, and the consequences thereof or any attempt thereat 1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war. EXCLUSIONS 2 In no case shall this insurance cover 2.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured 2.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured 2.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 2.3 “packing” shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this in 2.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured 2.5 loss damage or expense arising from unfitness or aircraft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unfitness at the time the subject-matter insured is loaded therein 2.6 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against 2.7 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the aircraft 2.8 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure 2.9 loss damage or expense arising from any hostile use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter. DURATION 3. 3.1 This insurance 3.1.1 attaches only as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the aircraft for the commencement of the air transit insured and 3.1.2 terminates, subject to 3.2 and 3.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is discharged from the aircraft at the final place of discharge or on expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the aircraft at the final place of discharge, whichever shall first occur; nevertheless, subject to prompt notice to the Underwriters and to an additional premium, such insurance 3.1.3 reattaches when, without having discharged the subject-matter insured at the final place of discharge, the aircraft departs therefrom, and 3.1.4 terminates, subject to 3.2 and 3.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is thereafter discharged from the aircraft at the final (or substituted) place of discharge, or on expiry of 15 days counting from midnight of the day of re-arrival of the aircraft at the final place of discharge or arrival of the aircraft at a substituted place of discharge, whichever shall first occur. 3.2 If during the insured transit the aircraft arrives at an intermediate place to discharge the subject-matter insured for on-carriage by aircraft or oversea vessel, then, subject to 3.3 below and to an additional premium if required, this insurance continues until the expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the aircraft at such place, but thereafter reattaches as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an on-carrying aircraft or oversea vessel. During the period of 15 days the insurance remains in force after discharge only whilst the subject-matter insured and as to any part as that part is at such intermediate place. If the goods are on-carried within the said period of 15 days or if the insurance reattaches as provided in this Clause 3.2 3.2.1 where the on-carriage is by aircraft this insurance continues subject to the terms of these clauses, or 3.2.2 where the on-carriage is by oversea vessel, the current Institute War Clauses (Cargo) shall be deemed to form part of this insurance and shall apply to the on-carriage by sea. 3.3 If the air transit in the contract of carriage is terminated at a place other than the destination agreed therein, that place shall be deemed to be the final place of discharge and such insurance terminates in accordance with 3.1.2. If the subject-matter insured is subsequently consigned to the original or any other destination, then, provided notice is given to the Underwriters before the commencement of such further transit and subject to an additional premium, such insurance reattaches 3.3.1 in the case of the subject-matter insured having been discharged, as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the on-carrying aircraft for the transit; 3.3.2 in the case of the subject-matter insured not having been discharged, when the aircraft departs from such deemed final place of discharge; thereafter such insurance terminates in accordance with 3.1.4. 3.4 Subject to prompt notice to Underwriters, and to an additional premium if required, this insurance shall remain in force within the provisions of these Clauses during any deviation, or any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to the air carrier under the contract of carriage. (For the purpose of Clause 3) “oversea vessel” shall be deemed to mean a vessel carrying the subject-matter from one port or place to another | Risk Clause General Exclusions Clause Transit Clause |
where such voyage involves a sea passage by that vessel) 4 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters. 5 Anything contained in this contract which is inconsistent with Clauses 2.8, 2.9 or 3 shall, to the extent of such inconsistency, be null and void. CLAIMS 6 6.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss. 6.2 Subject to 6.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this Insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not. 7 7.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances. 7.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply: The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances. BENEFIT OF INSURANCE 8 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. MINIMISING LOSSES 9. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder 9.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and 9.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties. 10 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. AVOIDANCE OF DELAY 11 It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. LAW AND PRACTICE 12 This insurance is subject to Italian law and practice. ---------------------------------------------------------- NOTE.-- It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation. | Change of Transit Clause Insurable Interest Clause Increased Value Clause Not to Inure Clause Duty of Assured Clause Waiver Clause Reasonable Despatch Clause Italian Law and Practice Clause |
NOTA INFORMATIVA
predisposta ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare IS.V.A.P. n. 303 del 2 giugno 1997.
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Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società Italiana Assicurazioni S.p.A. sita in Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx. La Società Italiana Assicurazioni S.p.A. è iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di Assicurazioni e riassicurazione ed appartenenti al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
1. LEGGE APPLICABILE
Ai sensi degli Artt. 180 e 181 del D. Lgs n. 209/2005, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana, salva la facoltà delle parti di scegliere una diversa legislazione e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative del diritto italiano.
2. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al “Servizio Clienti - Divisione REM della Italiana Assicurazioni S.p.A." Via Traiano, 18 – 00000 Xxxxxx oppure via fax al numero x00 00 0000000 o, infine, via e-mail a xxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
3. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO E DELL’ADERENTE
In sede di conclusione del contratto, gli Assicurati e gli Aderenti devono fornire alle Compagnie dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che gli Assicurati e gli Aderenti rilascino dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.
4. TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.
Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Il Contraente con la sottoscrizione della presente informativa dichiara di essere stato messo al corrente di quanto sopra prima della conclusione del contratto.
Firma dell’Assicurando
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Predisposta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), ed in relazione ai dati personali, compresi quelli relativi alla salute, richiesti con il presente questionario che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Compagnia delle finalità di valutazione del rischio, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
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2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy:
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b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
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3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, ISVAP);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di in formazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, in conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e 43 del Codice sulla Privacy
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del Codice sulla Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
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Titolare, ex art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento è Italiana Assicurazioni S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, con sede in Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla Privacy, è la Direzione Commerciale a cui potranno essere richieste ogni informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
LA SEZIONE SUCCESSIVA DEVE ESSERE COMPILATA DAL CONTRAENTE/ASSICURATO E NON DA SOGGETTI TERZI
Preso atto dell’informativa di cui sopra e di tutto quanto disposto dal Codice sulla Privacy:
ACCONSENTO / IAMO SI
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Compagnia assicuratrice;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A CONSEGNARE UNA COPIA DELL’INFORMATIVA A TUTTI COLORO DI CUI SONO STATI FORNITI I DATI
ACCONSENTO / IAMO SI NO
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4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi/ci riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
6. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi UE e Paesi extra UE).
Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Origine dei dati (indicare l’ipotesi ricorrente): dati forniti dall’interessato dati forniti da terzi.
Firma dell’Assicurando
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Delegazione di Genova
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