Tra
SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO della PROVINCIA DI BERGAMO
per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario
ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Tra
la Provincia di Bergamo (di seguito “Provincia”) con sede in Xxxxxxxx Xxxxx 8, Bergamo, nella persona del ,
E
le ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO:
CONFINDUSTRIA BERGAMO CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO ANCE BERGAMO
UNIONE ARTIGIANI BERGAMO CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO CNA BERGAMO
ASCOM BERGAMO CONFESERCENTI BERGAMO CONFAGRICOLTURA BERGAMO COLDIRETTI BERGAMO
FAI – FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI BERGAMO
le ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI:
CGIL BERGAMO CISL BERGAMO UIL BERGAMO
le ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE COOPERATIVE SOCIALI : CONFCOOPERATIVE BERGAMO
LEGA COOPERATIVE BERGAMO
A.G.C.I. BERGAMO
UECOOP LOMBARDIA BERGAMO
Premesso
Che l'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che i servizi competenti possano stipulare, “sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68”, con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone disabili e persone svantaggiate (ai sensi della l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - art. 10 - comma 2) presso le cooperative sociali di tipo «B», nei confronti delle quali le imprese si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;
Vista la dgr 2460 del 18/11/2019 con cui la Giunta regionale approva lo schema di convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
Le parti firmatarie condividono l’obiettivo di favorire il diritto all’integrazione socio-lavorativa per tutte le persone iscritte nelle liste della L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, secondo i criteri individuati in sede di Comitato L.R.13/2003 e definiti con provvedimento regionale.
Le parti si impegnano a valorizzare la funzione formativa e la centralità della persona, facendo esprimere al meglio le potenzialità lavorative delle persone con disabilità e cercando di affermare una cultura di inclusione nei singoli territori.
Considerata la crescente rilevanza che l’art. 14 ha assunto in Lombardia per l’occupazione delle persone con disabilità, le Parti firmatarie intendono favorire ulteriormente questo processo e far convergere gli sforzi anche per innalzare la qualità dell’occupazione nell’ambito delle convenzioni sottoscritte ai sensi di tale norma.
Per attuare tali obiettivi le Parti Firmatarie concordano di favorire gradualmente la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’art 14 del D.lgs 276/2003 ad un più ampio numero possibile di datori di lavoro in obbligo ai sensi della L. 68/99, innalzando al tempo stesso i requisiti di accesso che assicurino la qualità del lavoro e una maggiore tutela dei lavoratori.
Art. 2 Soggetti ammessi
• Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B sia nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Non è prevista la sottoscrizione di convenzioni art. 14 da parte delle cooperative con sede ubicata nel territorio esterno al confine regionale
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella provincia di Bergamo, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e
contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Servizio provinciale, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva.
L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare nella convenzione stipulata tra la Provincia, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
Art. 3 Modalità di accesso
I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative presentano richiesta scritta di stipula della convenzione Art.
14 al Collocamento Mirato della Provincia di Bergamo attraverso le modalità descritte in appendice al modello di convenzione.
Art. 4 Criteri di computo
Il datore di lavoro committente, per la durata della commessa, potrà computare i lavoratori con disabilità assunti dalla cooperativa sociale ai fini della copertura di cui alla legge 68/99 per un numero massimo di posti stabiliti dall’Art. 5., a condizione che la restante quota d’obbligo sia stata assolta attraverso gli strumenti di cui agli artt. 3, 5, 11 e 12 della legge 68/99.
Ai fini della copertura dei posti da computare mediante la convenzione, ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo pieno corrisponde ad una quota di computo. I lavoratori con contratto di lavoro part-time potranno corrispondere ad una quota di computo a condizione che l’orario del contratto sia superiore al 50% rispetto al CCNL applicato dalla cooperativa.
Solo nel caso di lavoratori con disabilità psichica e/o particolari difficoltà di inserimento lavorativo certificate dal servizio socio-sanitario territoriale competente e a seguito di parere del Comitato Tecnico, è possibile l’attribuzione di una quota di computo per contratti part time con orario inferiore o uguale al 50% rispetto al CCNL.
I contratti individuali di lavoro non potranno prevedere in nessun caso orari di lavoro inferiori alle 10 ore settimanali rispetto al CCNL applicato.
Art. 5 Oggetto delle convenzioni e criteri di deducibilità
1. Le convenzioni hanno per oggetto nuovi inserimenti di lavoratori con disabilità assunti con contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.
2. Le cooperative dovranno applicare il CCNL della cooperazione sociale o del settore di attività stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
3. Le convenzioni, in subordine, possono avere per oggetto trasformazioni di contratti di lavoro già in essere, da part-time a tempo pieno, purché comportino ampliamenti dell’orario di lavoro del contratto individuale pari ad almeno il 40% con riferimento al relativo CCNL applicato, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato e la proroga di almeno 12 mesi di contratti già esistenti, nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto nella presente convenzione.
4. Nel caso in cui l’Impresa committente e la Cooperativa sociale avessero in corso accordi per la fornitura di commesse di lavoro al di fuori del campo di applicazione della convenzione quadro ex. Art. 14 del D.Lgs. 276/03 e volessero stipulare una Convenzione ex Art. 14 del D.Lgs. 276/03 in continuità di tipologia di commessa, le medesime parti si impegnano reciprocamente a valorizzare, all’interno della Convenzione ex Art. 14, il valore economico dell’incremento della commessa in essere tenendo in considerazione l’incremento di costo del lavoro in capo alla Cooperativa conseguente all’adempimento di quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo nonché gli ulteriori costi legati all’affidamento della commessa.
5. Le convenzioni sono riservate a lavoratori con particolari difficoltà di inserimento lavorativo secondo i criteri che vengono definiti con provvedimento regionale in conformità con il sistema di profilazione per l’accesso ai servizi per il lavoro delle
persone con disabilità. È possibile l’inserimento lavorativo di altri lavoratori con disabilità di particolare difficoltà, ma non rientranti in detti criteri, previo parere del Comitato Tecnico Provinciale.
Per la determinazione del numero massimo di assunzioni deducibili in convenzione art. 14 sono stabiliti i massimali di seguito descritti:
• N. 1 lavoratore con disabilità se il datore di lavoro committente occupa fra i 15 e i 35 dipendenti;
• N. 2 lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i 36 e i 78 dipendenti;
• N. 3 lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i 79 e i 120 dipendenti;
• Non più del 40 % della quota di riserva prevista dall’art. 3 c.1 punto a) della Legge 68/99 se il datore di lavoro committente occupa oltre 120 dipendenti;
Ai fini della base di computo per determinare la quota di riserva e quindi il numero di assunzioni deducibili in art. 14, si considera di norma l’organico/quota di riserva delle sedi operative che insistono sul territorio provinciale. E’ possibile considerare per la base di computo anche le sedi operative esterne al territorio provinciale, ma che si trovano nei confini regionali.
L’Azienda già in possesso di provvedimento di autorizzazione all’esonero parziale da almeno due anni (ex art. 5 legge 68/99) potrà ridurre la percentuale di esonero con conseguente ampliamento del limite massimo dei posti deducibili in convenzione art. 14 per l’aliquota corrispondente, fino al raggiungimento della percentuale massima del 60% della propria quota di riserva e fino al termine della convenzione.
I datori di lavoro con base di computo superiore a 120 dipendenti di cui alla lettera a) del presente articolo potranno coprire la propria quota di riserva di cui all’art. 3 legge 68/99 attraverso l’attivazione congiunta dell’istituto dell’esonero di cui all’art 5 legge 68/99 e i relativi massimali deducibili in art 14 D.lgs 276/2003, fino alla concorrenza complessiva, dell’80% dell’intera scopertura, sommando le quote relative ai due istituti.
Art. 6 Individuazione dei lavoratori
Il Collocamento Mirato della Provincia di Bergamo, in accordo con la cooperativa sociale e in collaborazione con i servizi di integrazione lavorativa territoriali provvederà ad individuare i lavoratori/trici con disabilità da inserire al lavoro tramite l’art. 14 d.lgs. 276/2003 tra i soggetti in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al precedente art.5, tenuto conto:
1. della compatibilità tra attività svolta dalla cooperativa, profilo del lavoratore/trice;
2. distanza tra luogo di lavoro e domicilio, nonché del tempo di percorrenza e presenza dei servizi pubblici per il trasporto.
Ogni singolo lavoratore/trice così individuato non potrà essere inserito contemporaneamente in più di una convenzione.
Il Collocamento Mirato della Provincia di Bergamo provvederà a rilasciare il relativo certificato di nulla osta all’assunzione alla cooperativa interessata, anche quando questa abbia sede legale in altro territorio provinciale.
Art. 7 Durata della convenzione
Le convenzioni avranno durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque non inferiore a dodici mesi e non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabili, con richiesta da presentarsi 60 giorni prima della scadenza.
Il Collocamento Mirato si riserva di verificare, in qualunque momento, il rispetto delle disposizioni di ogni singola convenzione e di assumere i necessari provvedimenti, anche ai fini di un eventuale rinnovo.
Art. 8 Valore della commessa
Il valore delle commesse deve rispettare il seguente coefficiente di calcolo:
VUC ≥ CP + (N x CL)
VUC = Valore unitario della nuova commessa al netto di IVA
CP = Costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/dei soggetto/i con disabilità)
N = Numero dei lavoratori svantaggiati assunti in cooperativa in attuazione della convenzione
CL = costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità
Ai fini della valutazione del fattore CL (costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità) si farà riferimento al contratto collettivo nazionale di categoria sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di eventuali accordi di secondo livello applicati al lavoratore nel contratto di assunzione dalla cooperativa sociale.
Il costo annuo del lavoratore con disabilità è calcolato, ai sensi della L.381/91, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e in nessun caso può comprendere altri costi non pertinenti quali, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, i costi formativi, organizzativi, di tutoraggio.
Al fine della valutazione del fattore CP (costo di produzione), si farà riferimento a quanto previsto alla voce B del conto economico del bilancio CEE (ammortamento, attrezzature, materiale, costi fissi), ai costi formativi, organizzativi, di tutoraggio e a quanto indicato nel contratto di affidamento della commessa. Il servizio di tutoraggio dovrà obbligatoriamente essere garantito dalla Cooperativa.
Per i lavoratori assunti con disabilità psichica/intellettiva, con disabilità sensoriale o con determinate tipologie di disabilità, il Collocamento Mirato potrà valutare la possibilità di un tutor esterno alla cooperativa, individuato nell’ambito di un soggetto che abbia requisiti specialistici con riferimento alle specifiche necessità del lavoratore, o di eventuali altri supporti specifici al tipo di disabilità al fine di supportare le fasi di inserimento, con riferimento ai colloqui di lavoro e alla formazione post-assunzione.
In tali casi, la convenzione definisce la quota dei costi relativi al tutoraggio e ai supporti specifici a carico della commessa e la quota eventuale coperta da finanziamento pubblico.
Il costo di altri lavoratori coinvolti nello svolgimento della commessa, non conteggiati nel valore N, rientra nei costi di produzione.
Per l’adesione alla convenzione le parti fanno riferimento al Format allegato alla presente Convenzione Quadro.
Art. 9 Avvio della commessa
Qualora, entro 60 giorni dalla stipula della convenzione, tra le parti non si sia provveduto all’avvio della commessa e/o la cooperativa sociale non abbia provveduto all’assunzione del/dei lavoratore/tori in possesso dei requisiti e delle caratteristiche, come sopra
individuate, la Provincia di Bergamo potrà dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto.
Art. 10 Sostituzione del personale
Qualora il rapporto con il lavoratore inserito ai sensi della convenzione venga a cessare in corso di commessa, la cooperativa sociale e il servizio provinciale competente avranno 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione, nel rispetto dei criteri di computo di cui all’art. 4 della presente convenzione.
Art. 11 Monitoraggio
Il Collocamento Mirato provvede, con cadenza almeno annuale, a monitorare lo stato di avanzamento delle convenzioni sottoscritte ai sensi della presente convenzione quadro e a mettere a disposizione tali dati alle parti firmatarie della stessa e a Regione Lombardia. Il monitoraggio fa riferimento ai seguenti dati/informazioni che saranno esposti in maniera aggregata:
• dati relativi ai datori di lavoro sottoscrittori
• numero di assunti in convenzione per tipologia di rapporto di lavoro (TI/TD) e orario settimanale
• numero di assunti in convenzione e tipo di disabilità
• numero di assunti per tipologia di contratto, e durata del contratto individuale di lavoro, per tipo di genere, età e tipo di disabilità
• valore della commessa
• durata della commessa
• attività della commessa
Art. 12 Ambito di applicazione
La presente convenzione quadro territoriale si applica a tutte le singole convenzioni art.14 stipulate successivamente alla validazione della stessa da parte di Regione Lombardia.
Art. 13 Aggiornamento
Le parti firmatarie si impegnano a riformulare la presente convenzione quadro qualora le disposizioni contenute nell’art. 14 d.lgs. 276/2003 e/o le direttive regionali subiscano modificazioni.
Art. 14 Validazione
La presente convenzione quadro sarà trasmessa dalla Provincia di Bergamo alla Regione Lombardia per la validazione.
Art. 15
Le parti si impegnano ad aderire, diffondere e promuovere a livello territoriale la convenzione quadro, salvaguardando l’uniformità di attuazione dell’art.14 sull’intero territorio regionale.
Letto e sottoscritto Bergamo, data
la PROVINCIA DI BERGAMO
le ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO: CONFINDUSTRIA BERGAMO
CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO
ANCE BERGAMO
UNIONE ARTIGIANI BERGAMO
CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO
CNA BERGAMO
ASCOM BERGAMO
CONFESERCENTI BERGAMO
CONFAGRICOLTURA BERGAMO
COLDIRETTI BERGAMO
FAI – FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI BERGAMO
le ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI: CGIL BERGAMO
CISL BERGAMO
UIL BERGAMO
le ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE COOPERATIVE SOCIALI : CONFCOOPERATIVE BERGAMO
LEGA COOPERATIVE BERGAMO
A.G.C.I. BERGAMO
UECOOP LOMBARDIA BERGAMO