Cassa pensione SHP
Cassa pensione SHP
Regolamento di previdenza
Approvato dal Consiglio di fondazione: 8 dicembre 2016 Posto in vigore con effetto dal: 1° gennaio 2017
Sommario
Introduzione 1
I Abbreviazioni e definizioni 1
II Rapporto rispetto alla LPP e alla LFLP 1
Art. 1 Nome e scopo 2
Ingresso nella SHP 3
Art. 2 Principio 3
Art. 3 Inizio dell’affiliazione 3
Art. 4 Obblighi in occasione dell’inizio dell’affiliazione 3
Art. 5 Visita medica e riserve 4
Art. 6 Fine dell’affiliazione 5
Art. 7 Esclusione dalla SHP 5
Art. 8 Congedo non retribuito 5
Definizioni 6
Art. 9 Salario determinante 6
Art. 10 Salario assicurato 6
Art. 00 Xxxxx xx xxxxxxxxx 0
Art. 12 Accrediti di vecchiaia 7
Art. 13 Riscatto di prestazioni 7
Art. 14 Partner convivente 8
Fonti di entrata della SHP 10
Art. 15 Contributi 10
Art. 16 Contributo di risanamento 10
Prestazioni della SHP 12
Indicazioni di carattere generale 12
Art. 17 Pagamento delle prestazioni 12
Art. 18 Concorso di prestazioni in caso di invalidità e di decesso 13
Art. 19 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi 14
Prestazioni di vecchiaia 14
Art. 20 Diritto alla rendita 14
Art. 21 Importo della rendita di vecchiaia 15
Art. 22 Rendita di vecchiaia teorica 15
Art. 23 Pensionamento parziale 15
Art. 24 Capitale di vecchiaia 16
Art. 25 Rendita transitoria 16
Rendita d’invalidità 17
Art. 26 Riconoscimento dell’invalidità 17
Art. 27 Diritto alla rendita 17
Art. 28 Importo della rendita completa 18
Art. 29 Importo della rendita parziale 18
Art. 30 Esonero dal versamento dei contributi 18
Rendite per i superstiti 18
Art. 31 Diritto alla rendita per coniugi 18
Art. 32 Importo della rendita per coniugi 19
Art. 33 Rendita per conviventi 20
Art. 34 Decesso di una persona assicurata divorziata 20
Rendite per figli 21
Art. 00 Xxxxxx xxxxxxx 00
Art. 36 Diritto alla rendita per figli 21
Art. 37 Importo della rendita per figli 21
Capitale di decesso 22
Art. 38 Diritto al capitale di decesso 22
Art. 39 Importo del capitale di decesso 23
Art. 39bis Capitale di decesso supplementare 23
Prestazione di libero passaggio 23
Art. 40 Diritto alla prestazione di libero passaggio 23
Art. 41 Importo della prestazione di libero passaggio 24
Art. 42 Impiego della prestazione di libero passaggio 24
Art. 43 Pagamento in contanti 24
Art. 44 Divorzio 25
Art. 45 Liquidazione parziale 26
Promozione della proprietà d’abitazione 26
Art. 46 Prelievo anticipato 26
Art. 47 Costituzione in pegno 27
Conto PA (pensionamento anticipato) 29
Art. 48 Apertura di un conto PA 29
Art. 49 Impiego del conto PA 29
Disposizioni transitorie e finali 31
Disposizioni transitorie 31
Art. 50 Durata delle rendite per partner convivente 31
Disposizioni finali 31
Art. 51 Tassi d’interesse 31
Art. 52 Ufficio di revisione 31
Art. 53 Perito riconosciuto 32
Art. 54 | Responsabilità, obbligo di riservatezza | 32 |
Art. 55 | Informazione degli assicurati | 32 |
Art. 56 | Modifiche del regolamento | 33 |
Art. 57 | Interpretazione | 33 |
Art. 58 | Contenzioso | 33 |
Art. 59 | Testo determinante del Regolamento | 33 |
Art. 60 | Entrata in vigore | 33 |
Allegato A 34
Introduzione
I Abbreviazioni e definizioni
1. Nel presente Regolamento vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
AI Assicurazione federale per l’invalidità
Allegato A seconda del piano, disposizioni dettagliate definite a complemento / in deroga al presente Regolamento di previdenza.
Amministrazione Livello operativo (Segretariato)
AVS Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
CC Codice civile svizzero
CO Codice delle obbligazioni
Consiglio di fondazione
Livello strategico
Conto PA Conto di risparmio per il finanziamento del pensionamento anticipato Datore di lavoro Istituzioni che hanno stipulato con la Cassa pensione SHP una
convenzione di affiliazione per la gestione della previdenza
professionale.
LFLP Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
OPP2 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
SHP Cassa pensione SHP
2. Laddove nelle seguenti disposizioni venga utilizzata la forma maschile o femminile, questa sottintende sempre anche le persone dell’altro sesso, salvo diversamente specificato in modo esplicito.
3. Le persone che convivono in un’unione domestica registrata sono equiparate ai coniugi. Lo scioglimento giudiziale di un’unione domestica registrata corrisponde al divorzio.
II Rapporto rispetto alla LPP e alla LFLP
1. La SHP è un istituto di previdenza e garantisce le prestazioni minime obbligatorie ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Essa può altresì gestire forme di previdenza più estese rispetto alle prestazioni minime stabilite dalla legge.
2. La SHP è iscritta ai sensi dell’art. 48 LPP nel Registro della previdenza professionale del Canton Zurigo (ZH 1425).
3. Il piano di previdenza è un “piano con il primato dei contributi” ai sensi dell’art. 15 LFLP.
Art. 1 Nome e scopo
1. Con la denominazione “Cassa pensione SHP” opera una fondazione ai sensi degli artt. 80 segg. CC. L’organizzazione della SHP è definita nell’apposito Regolamento organizzativo.
2. La SHP ha come scopo la gestione della previdenza professionale nell’ambito della LPP e delle relative disposizioni esecutive a favore di dipendenti e lavoratori/trici indipendenti attivi nel settore di ospedali, case di riposo e istituti di cura, nonché all’interno di istituzioni, strutture e aziende correlate direttamente o indirettamente in qualsiasi modo con il settore di ospedali, case di riposo e istituti di cura, al fine di assicurarli contro le conseguenze economiche dovute a vecchiaia, decesso e invalidità. Nella categoria delle istituzioni correlate a strutture attive nel settore di ospedali, case di risposo e istituti di cura rientrano in particolare anche i comuni e qualsivoglia tipologia di fornitori di prestazioni in ambito sanitario.
Ingresso nella SHP
Art. 2 Principio
1. Con l’affiliazione alla SHP, il datore di lavoro si impegna ad assicurare presso la SHP stessa tutti i/le dipendenti che percepiscono un salario pari o superiore alla soglia d’ingresso (cfr. Allegato).
2. Non sono assicurati i/le dipendenti che
a. hanno un contratto di lavoro a tempo determinato di durata massima pari a tre mesi; qualora il rapporto di lavoro venga prolungato oltre detta durata di tre mesi, i/le dipendenti sono assicurati a partire dal momento in cui è stata convenuta l’estensione;
b. esercitano un’attività secondaria e sono già soggetti all’assicurazione obbligatoria per un’attività principale, oppure esercitano un’attività lucrativa indipendente come attività principale;
c. all’entrata in servizio sono, ai sensi dell’AI, invalidi per almeno il 70%, nonché i/le dipendenti che continuano a essere assicurati a titolo provvisorio presso un altro istituto di previdenza in virtù dell’art. 26a LPP;
d. non esercitano o presumibilmente non esercitano più un’attività lucrativa permanente in Svizzera e sono sufficientemente assicurati all’estero, a condizione che abbiano appositamente richiesto l’esonero dall’ammissione;
e. hanno già raggiunto o superato l’età ordinaria di pensionamento secondo quanto disposto nell’Allegato.
Art. 3 Inizio dell’affiliazione
1. L’ammissione alla SHP decorre contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro, tuttavia al più presto il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età oppure nel momento in cui il salario AVS raggiunge o supera la soglia d’ingresso (cfr. Allegato).
2. Fino ai 31 dicembre coincidente o successivo al compimento del 24° anno di età la persona assicurata è coperta contro i rischi di invalidità e decesso (assicurazione di rischio). A partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età sono invece assicurate anche le prestazioni di vecchiaia (assicurazione completa).
Art. 4 Obblighi in occasione dell’inizio dell’affiliazione
All’inizio del rapporto di lavoro, la nuova persona assicurata deve disporre il trasferimento a favore della SHP del proprio avere di previdenza di cui dispone presso istituti di previdenza o di libero passaggio.
Art. 5 Visita medica e riserve
1. In relazione ai rischi di invalidità e decesso, la SHP può formulare in qualsiasi momento riserve a carico di un/a dipendente per motivi di salute, in particolare in occasione dell’ingresso, di un aumento salariale o di un riscatto di prestazioni. A tale scopo, la SHP può esigere da una persona assicurata che questa si sottoponga a una visita medica a spese della SHP stessa. La SHP può altresì basarsi sulle riserve formulate dal riassicuratore.
2. Nell’ambito delle prestazioni minime LPP, le riserve non hanno alcuna validità. Nel regime sovraobbligatorio, le riserve hanno una durata massima di cinque anni. Qualora durante il periodo di validità della riserva i problemi di salute specificati nella riserva delle prestazioni comportino un caso di invalidità o di decesso, nell’ambito sovraobbligatorio non sussiste alcun diritto a prestazioni d’invalidità e di decesso. Le prestazioni della SHP vengono pertanto ridotte vita natural durante all’entità delle prestazioni minime LPP.
3. Le prestazioni sovraobbligatorie acquisite con le prestazioni di libero passaggio apportate sono interessate da una possibile riserva delle prestazioni soltanto finché e nella misura in cui sussistesse già in precedenza un’analoga riserva di prestazioni con una durata massima di validità di complessivi cinque anni non ancora giunti a scadenza.
4. Se le prestazioni di rischio vengono definite in percentuale del salario soggetto a contribuzione, le persone assicurate con riserva hanno diritto soltanto alle prestazioni riscattate ai sensi della LPP.
5. Qualora la persona assicurata sottaccia alterazioni pregresse dello stato di salute (violazione dell’obbligo di dichiarazione) o fornisca indicazioni mendaci in occasione della visita medica, entro sei mesi dal momento in cui ha preso conoscenza dell’avvenuta violazione dell’obbligo di notifica la SHP può ridurre le prestazioni di decesso e di invalidità a quelle minime previste dalla legge.
6. La SHP eroga prestazioni soltanto se l’incapacità lavorativa che ha comportato l’invalidità o il decesso ai sensi della LPP si è verificata dopo l’ingresso nella Fondazione.
Se all’inizio dell’affiliazione alla SHP una persona assicurata non era integralmente abile al lavoro (anche se a seguito di tale incapacità lavorativa non risultava parzialmente invalida secondo le disposizioni dell’Assicurazione federale per l’invalidità - AI), e se la causa di questa incapacità lavorativa porta a un’invalidità o al decesso, devono essere erogate soltanto le prestazioni minime previste dalla legge.
Qualora il salario annuo aumenti dopo che è subentrata un’incapacità lavorativa, tale variazione salariale non produce effetti ai fini delle prestazioni. Le prestazioni minime previste dalla legge vengono garantite.
Art. 6 Fine dell’affiliazione
1. L’affiliazione alla SHP si estingue qualora il rapporto di lavoro giunga a risoluzione per un motivo diverso da invalidità o pensionamento di vecchiaia.
2. Qualora il salario determinante scenda presumibilmente (ad es. a seguito di una variazione del grado di occupazione) in modo permanente al di sotto della soglia d’ingresso necessaria per l’obbligo assicurativo, senza che siano dovute prestazioni in caso di decesso o di invalidità, l’assicurazione si estingue e contestualmente matura un diritto alla corrispondente prestazione di libero passaggio.
3. Il/La dipendente resta assicurato/a contro i rischi di decesso e invalidità per un mese dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, tuttavia al massimo fino all’ingresso in un nuovo istituto di previdenza. Le prestazioni equivalgono a quelle assicurate al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Se la SHP è tenuta a erogare prestazioni ai sensi del cpv. 2 e la prestazione di libero passaggio è già stata trasferita, la SHP ne richiede il rimborso. Qualora il suddetto rimborso non venga effettuato, la SHP riduce le proprie prestazioni in misura proporzionale.
Art. 7 Esclusione dalla SHP
1. Qualora un datore di lavoro affiliato non dia seguito entro due mesi al proprio obbligo contributivo dopo l’ultimo sollecito infruttuoso, viene inoltrata un’apposita notifica all’autorità di vigilanza di competenza. Se tutti i provvedimenti non danno esito positivo entro un ulteriore mese dalla data della notifica, il contratto di affiliazione viene risolto. Le prestazioni di uscita sono trasferite su base individuale all’istituto collettore e viene data comunicazione dell’attuazione di tale trasferimento all’autorità di vigilanza e alle persone assicurate interessate.
2. Qualora una singola persona assicurata non dia seguito al proprio obbligo contributivo per più di tre mesi oltre il termine di pagamento fissato nel contratto di affiliazione e non ottemperi entro un ulteriore mese al successivo sollecito, è possibile decretare la sua esclusione. In questo caso, la prestazione di uscita viene comunque garantita.
Art. 8 Congedo non retribuito
In caso di congedo non retribuito di durata superiore a un mese e fino a un massimo di dodici mesi, la persona assicurata può restare affiliata alla SHP a condizione che contestualmente mantenga in essere il proprio rapporto di impiego presso il datore di lavoro. In questo caso, le condizioni di assicurazione e il finanziamento vengono definiti in un’apposita convenzione tra la persona assicurata, la SHP e il datore di lavoro.
L’incasso dei relativi importi compete al datore di lavoro.
Definizioni
Art. 9 Salario determinante
1. Il salario determinante ai sensi del presente Regolamento è definito nell’Allegato.
2. Il datore di lavoro notifica alla SHP il salario determinante al momento dell’ingresso di ogni dipendente e in seguito in occasione di ogni variazione del salario di base.
3. Le indennità per un’attività lavorativa svolta al servizio di terzi possono essere incluse nel salario determinante se entrambi i datori di lavoro concordano con questa prassi e l’incasso avviene attraverso il datore di lavoro affiliato presso la SHP.
Art. 10 Salario assicurato
1. Il salario assicurato corrisponde al salario determinante, al netto di un importo di coordinamento (cfr. Allegato). È fatto salvo quanto previsto all’art. 79c LPP.
2. Il salario assicurato può essere limitato ai fini del calcolo dell’avere di vecchiaia (cfr. Allegato).
3. Il salario assicurato può essere limitato ai fini del calcolo delle prestazioni e dei contributi di rischio (cfr. Allegato).
4. Qualora nell’ambito di un rapporto di lavoro già in essere il salario di un/a dipendente scenda temporaneamente a seguito di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivi analoghi, il salario assicurato viene mantenuto almeno per la durata dell’obbligo legale o contrattuale di protrazione del pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 324a del Codice delle obbligazioni e/o per la durata del diritto al congedo di maternità, laddove la persona assicurata non richieda una riduzione.
5. Qualora dopo il compimento del 58° anno di età il salario annuo notificato di una persona assicurata si riduca in una misura massima del 50%, ai fini previdenziali la persona assicurata può mantenere il precedente livello salariale soggetto a obbligo di contribuzione. La prosecuzione dell’assicurazione sui livelli precedenti deve essere richiesta per iscritto presso la SHP al più tardi 30 giorni prima della riduzione del salario annuale. Tale prosecuzione dell’assicurazione può essere nuovamente terminata dietro richiesta scritta della persona assicurata; essa si estingue comunque al più tardi al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Tutti i contributi relativi all’importo che eccede il salario da attività lavorativa effettivamente percepito non vengono tenuti in considerazione ai fini del calcolo della prestazione minima di libero passaggio (art. 41) e sono a carico della persona assicurata; il datore di lavoro può tuttavia concordare con la persona assicurata che il primo paghi del tutto o in parte i contributi aziendali a proprie spese.
6. Se la persona assicurata è affiliata a più istituti di previdenza e la somma di tutti i suoi salari e redditi AVS supera di dieci volte l’importo limite superiore LPP ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LPP (stato al 1.1.2017: CHF 846 000), essa è tenuta a informare la SHP circa la totalità dei suoi rapporti di previdenza in essere nonché circa i salari e i redditi ivi assicurati.
Qualora componenti salariali o reddituali analoghe siano assicurate presso altri istituti di previdenza, il datore di lavoro e/o la persona che svolge un lavoro autonomo devono comunicare tale fattispecie alla SHP e fornirle le informazioni necessarie affinché la SHP stessa possa verificare l’ottemperanza del principio di adeguatezza tra i diversi istituti di previdenza.
Art. 00 Xxxxx xx xxxxxxxxx
1. Per ogni persona assicurata viene costituito un avere di vecchiaia, il quale presenta la seguente composizione:
a. le prestazioni di uscita del precedente istituto di previdenza;
b. i capitali di previdenza trasferiti dagli istituti di libero passaggio;
c. i versamenti personali (art. 13);
d. gli accrediti di vecchiaia (art. 12);
e. gli importi derivanti dalla compensazione previdenziale;
f. le eventuali elargizioni decise dal Consiglio di fondazione;
g. gli eventuali riscatti finanziati dal datore di lavoro;
h. gli interessi maturati sugli importi suindicati; gli accrediti di risparmio relativi all’anno civile in corso non vengono tuttavia remunerati;
i. al netto di tutti i prelievi e dei relativi interessi.
2. Il Consiglio di fondazione determina annualmente il tasso d’interesse per l’avere di vecchiaia nel regime sia obbligatorio che sovraobbligatorio sulla base della situazione reddituale della SHP, tenendo in debita considerazione quanto disposto dall’art. 51 cpv. 3 e dalle disposizioni di legge.
Art. 12 Accrediti di vecchiaia
1. Hanno diritto agli accrediti di vecchiaia le persone assicurate nell’assicurazione completa. Gli accrediti di vecchiaia vengono addizionati al loro avere di vecchiaia.
2. Gli averi di vecchiaia di una persona assicurata sono definiti in percentuale del salario assicurato (cfr. Allegato).
Art. 13 Riscatto di prestazioni
1. Al momento dell’ingresso nella SHP, devono esservi apportati la prestazione di uscita del precedente istituto di previdenza e i capitali di previdenza depositati presso istituti di libero passaggio.
La SHP ammette il trasferimento di prestazioni / averi di previdenza maturati all’estero, equiparandoli a prestazioni di libero passaggio apportate. Gli averi conferiti vengono accreditati all’avere di vecchiaia della persona assicurata.
2. Le persone assicurate attive possono inoltre riscattare prestazioni previdenziali a proprie spese, laddove l’avere di vecchiaia disponibile non ecceda l’avere di vecchiaia massimo possibile. L’avere di vecchiaia massimo possibile viene determinato in percentuale del salario assicurato e in funzione dell’età della persona assicurata (differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita) (cfr. Allegato). Resta fatta salva la limitazione dei riscatti ai sensi dell’art. 79b LPP.
3. Per le persone provenienti dall’estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i primi cinque anni di affiliazione a un istituto di previdenza svizzero la somma di riscatto annua non può eccedere il 20% del salario assicurato. Il periodo di assicurazione maturato presso un precedente istituto di previdenza viene debitamente considerato ai fini del computo del suddetto termine di cinque anni. Le deroghe a tale riguardo sono definite nell’art. 60b cpv. 2 OPP2.
4. L’importo massimo della somma di riscatto si riduce dei seguenti elementi:
a. averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha dovuto trasferire in un istituto di previdenza ai sensi degli artt. 3 e 4 cpv. 2bis LFLP;
b. averi nel pilastro 3a, nella misura in cui questi superino la somma, comprensiva di interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito per gli anni a partire dal 24° anno di età della persona assicurata.
5. I riscatti facoltativi possono essere effettuati soltanto se sono stati prima rimborsati eventuali prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa. In deroga a tale disposizione, i riscatti facoltativi sono ammessi anche posteriormente alla soglia di tre anni prima dell’età ordinaria di pensionamento a condizione che essi, unitamente ai prelievi anticipati, non superino i diritti previdenziali massimi consentiti ai sensi del Regolamento.
6. Le prestazioni risultanti dai riscatti non possono essere prelevate in forma di capitale entro i tre anni successivi al versamento.
7. Dalle limitazioni di cui al cpv. 5 periodo 1 e al cpv. 6 sono esclusi i riacquisti a seguito di divorzio.
8. Prima del riscatto ai sensi del cpv. 4, la persona assicurata deve rilasciare alla SHP un’apposita dichiarazione scritta, eventualmente corredata dalla necessaria documentazione.
Art. 14 Partner convivente
1. È considerato/a partner convivente ai sensi del presente Regolamento chi adempie cumulativamente alle seguenti condizioni (anche tra persone dello stesso sesso):
a. non è sposato/a (con la persona assicurata o con un’altra persona);
b. non intrattiene con la persona assicurata né rapporti di parentela ai sensi dell’art. 95 CC, né un rapporto tra patrigno/xxxxxxxx e xxxxxxxxxx/a;
c. prima del decesso della persona assicurata ha condotto con questa un rapporto ininterrotto di comunione domestica protrattosi per almeno cinque anni, oppure deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.
2. La persona richiedente è tenuta a dimostrare di adempiere alle condizioni soprariportate. Si considerano elementi probatori in particolare:
a. per le condizioni di cui alle lettere a – c: certificati di stato civile di entrambi i partner conviventi
b. per la comunione domestica: certificato di domicilio
c. per l’esistenza di un/a figlio/a comune: certificato di stato civile del/la figlio/a
d. per il mantenimento del/la figlio/a: attestazione dell’autorità competente
Fonti di entrata della SHP
Art. 15 Contributi
1. La persona assicurata è soggetta a obbligo contributivo a partire dal suo ingresso nella SHP e finché intrattiene un rapporto di lavoro, tuttavia al più tardi finché subentra un eventuale esonero dal pagamento dei contributi in caso di invalidità (art. 30) oppure fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Se, in caso di protrazione dell’attività lavorativa dopo l’età ordinaria di pensionamento, i contributi di risparmio continuano a essere accumulati di concerto con il datore di lavoro, l’obbligo di contribuzione resta in essere invariato.
2. Il datore di lavoro è parimenti tenuto al versamento dei contributi per tutti gli assicurati soggetti a obbligo contributivo.
3. Nell’Allegato vengono definiti i seguenti elementi:
a. l’entità del contributo complessivo (quota di competenza della persona assicurata e quota del datore di lavoro) in percentuale del salario assicurato e tenendo in considerazione l’età della persona assicurata (differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita);
b. l’entità del contributo per i costi amministrativi (quota di competenza della persona assicurata e quota del datore di lavoro) per ogni persona assicurata;
c. la ripartizione del contributo complessivo e del contributo per i costi amministrativi tra la persona assicurata e il datore di lavoro.
4. I contributi a carico della persona assicurata vengono trattenuti dal salario da parte del datore di lavoro per conto della SHP. Il datore di lavoro trasmette alla SHP i contributi di propria competenza nonché quelli a carico della persona assicurata secondo le modalità di pagamento concordate.
Art. 16 Contributo di risanamento
1. Qualora la SHP presenti una sottocopertura ai sensi della LPP, il Consiglio di fondazione può esigere dal datore di lavoro e dagli assicurati attivi il pagamento di un contributo di risanamento limitato nel tempo, con detrazione dello stesso dal salario assicurato. Per i beneficiari di rendita, il contributo di risanamento si basa sulle disposizioni di legge.
2. Il contributo di risanamento non è tenuto in considerazione ai fini del calcolo dell’avere di vecchiaia e della prestazione minima di libero passaggio (art. 41).
3. Qualora venga riscosso un contributo di risanamento, il Consiglio di fondazione informa il datore di lavoro e questo a sua volta informa gli assicurati su:
a. l’aliquota o l’importo;
b. la durata prevista;
c. le modalità di ripartizione tra datore di lavoro e assicurati (il datore di lavoro si fa carico almeno della metà del contributo di risanamento).
Prestazioni della SHP
Indicazioni di carattere generale
Art. 17 Pagamento delle prestazioni
1. Le prestazioni SHP sono erogate con le modalità di seguito riportate:
a. rendite: con cadenza mensile, di norma il 10 del mese; per il mese in cui si estingue il diritto al percepimento di una rendita, la stessa viene comunque pagata per intero.
b. se la rendita di vecchiaia o d’invalidità è inferiore al 10%, quella per coniuge o partner convivente al 6% e quella per orfani al 2% della rendita di vecchiaia minima AVS, in luogo della rendita viene corrisposta una liquidazione in capitale.
c. prestazioni in capitale: alla scadenza, tuttavia non prima che gli aventi diritto siano noti con certezza.
2. Il luogo di pagamento per le prestazioni della SHP è la sede della stesa. Le prestazioni vengono messe in pagamento in Svizzera all’indirizzo indicato dalla persona avente diritto, presso una banca o su un conto postale. Restano fatte salve le disposizioni ai sensi dei trattati internazionali vigenti. Resta fatta salva la deduzione di un’imposta alla fonte. Eventuali commissioni di cambio sono a carico della persona avente diritto.
3. La SHP richiede in visione tutti i documenti che attestano il diritto al percepimento delle prestazioni. Qualora la persona beneficiaria si rifiuti di ottemperare a tale obbligo, la SHP ha facoltà di interrompere i pagamenti delle prestazioni.
4. La SHP esige il rimborso delle prestazioni percepite o corrisposte indebitamente, in particolare per quanto riguarda le prestazioni di libero passaggio versate a favore di persone assicurate invalide o decedute, inclusi gli interessi maturati ai sensi della LPP. Laddove non venga dato seguito a tale richiesta di rimborso, la SHP attua una riduzione delle prestazioni assicurate.
5. Qualora la SHP sia tenuta ad anticipare le prestazioni in quanto non è stato ancora accertato quale sia l’istituto di previdenza competente per l’erogazione delle prestazioni e la SHP stessa sia l’ultima cassa a cui la persona assicurata è stata affiliata, il diritto è limitato alle prestazioni minime LPP. Se in seguito viene accertato che l’erogazione delle prestazioni non compete alla SHP, questa richiede la restituzione degli importi corrisposti a titolo di anticipo.
6. Se la SHP è chiamata a erogare prestazioni perché la persona assicurata, a seguito di infermità congenita o come minorenne, risultava inabile al lavoro per almeno il 20% ma meno del 40% e in caso di aumento dell’incapacità lavorativa la cui causa ha portato all’invalidità era assicurata in misura almeno pari al 40%, il diritto è limitato alle prestazioni minime LPP.
7. La SHP può esigere da una persona invalida o dai superstiti di una persona assicurata deceduta la cessione dei loro diritti nei confronti di un soggetto terzo civilmente responsabile per il caso d’invalidità o di decesso in misura pari alle prestazioni erogate dalla SHP stessa. La SHP è autorizzata a interrompere la corresponsione delle proprie prestazioni finché tale cessione non è avvenuta.
8. Qualora l’AI riduca, revochi o rifiuti una prestazione perché la persona avente diritto ha causato il decesso o l’invalidità a seguito di una propria colpa grave, oppure perché la persona assicurata si oppone a un provvedimento d’integrazione dell’AI stessa, la SHP può ridurre di conseguenza le proprie prestazioni. Tale riduzione non può tuttavia eccedere la misura deliberata dall’AI.
9. Prima della relativa maturazione, le prestazioni della SHP non possono essere né cedute, né costituite in pegno. Resta fatta salva la possibilità di costituzione in pegno nell’ambito della promozione della proprietà abitativa. Il diritto alle prestazioni può essere compensato con le pretese cedute dal datore di lavoro alla SHP soltanto se tali pretese costituiscono contributi che non sono stati detratti dal salario.
10. Per quanto concerne la prescrizione, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 41 LPP.
Art. 18 Concorso di prestazioni in caso di invalidità e di decesso
1. La SHP riduce le prestazioni per superstiti e di invalidità ai sensi del presente Regolamento qualora esse, unitamente ad altri redditi imponibili, superino il 90% del salario annuo utilizzato come base per il calcolo della prestazione assicurativa.
2. Sono considerati redditi imponibili:
a. le prestazioni erogate da AVS e AI;
b. le prestazioni erogate ai sensi della Legge sull’assicurazione contro gli infortuni;
c. le prestazioni erogate dall’assicurazione militare;
d. le prestazioni erogate da un istituto assicurativo o di previdenza che sono state finanziate per almeno il 50% dal datore di lavoro;
e. le prestazioni erogate da assicurazioni sociali estere;
f. le prestazioni erogate da istituti di libero passaggio e dall’istituto collettore;
g. eventuali pagamenti salariali da parte del datore di lavoro o prestazioni sostitutive del salario;
h. il reddito da attività lucrativa percepito o presumibilmente ancora percepibile da una persona totalmente o parzialmente invalida.
3. Le indennità per menomazione dell’integrità e gli assegni per grandi invalidi non sono inclusi nel computo. Le prestazioni riconosciute a favore del/la coniuge superstite e agli orfani vengono sommate.
4. Qualora l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione militare rifiuti o riduca le prestazioni in quanto la colpa del caso di assicurazione era imputabile all’avente diritto, ai fini del calcolo della sovrassicurazione sono tenute in considerazione le prestazioni assicurative integrali. Trovano applicazione le disposizioni ai sensi dell’art. 21 della Legge federale sulla parte generale del diritto svizzero delle assicurazioni sociali (LPGA).
5. Ai fini del calcolo della sovrassicurazione, le prestazioni in capitale vengono convertite in rendita conformemente alle basi tecniche della SHP.
6. Qualora l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione militare corrisponda una rendita d’invalidità dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, la rendita di vecchiaia erogata a partire da tale momento dalla SHP è equiparata a una rendita d’invalidità ai fini dell’applicazione del presente articolo.
7. Se le prestazioni della SHP vengono ridotte, tale riduzione viene applicata per tutte le prestazioni nella stessa proporzione.
8. La riduzione viene sottoposta a verifica con cadenza periodica o in caso di variazione sostanziale delle condizioni; a tale riguardo, sono determinanti l’andamento generale del salario e la situazione della persona assicurata.
9. La parte non corrisposta delle prestazioni assicurate va a beneficio della SHP.
Art. 19 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi
1. Le rendite per i superstiti e d’invalidità e le rendite di vecchiaia vengono adeguate all’evoluzione dei prezzi conformemente alle possibilità finanziarie della SHP. Tenendo in considerazione le possibilità finanziarie della SHP, il Consiglio di fondazione decide con cadenza annuale se e in quale misura le rendite possono essere adeguate. Tale decisione, debitamente motivata, viene comunicata dal Consiglio di fondazione nel conto annuale o nel rapporto d’esercizio.
2. Restano fatte salve le disposizioni minime LPP.
Prestazioni di vecchiaia
Art. 20 Diritto alla rendita
1. Il diritto alla rendita ordinaria di vecchiaia matura il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età e si estingue alla fine del mese nel corso del quale si verifica il decesso dell’avente diritto.
2. Se una persona assicurata attiva termina il proprio rapporto di lavoro tra il 58° compleanno e l’età ordinaria di pensionamento, ha diritto a una rendita di vecchiaia anticipata, salvo laddove essa esiga il trasferimento della propria prestazione di libero passaggio a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio (art. 40) e confermi per iscritto che intende impegnarsi nella ricerca di un ulteriore impiego.
3. In caso di ristrutturazioni aziendali, un licenziamento anticipato può avvenire per motivi di età già dal 55° anno compiuto, comportando così la corresponsione di prestazioni di vecchiaia. Una ristrutturazione si configura laddove risultano adempiuti gli appositi requisiti secondo il Regolamento di liquidazione parziale.
4. Se le persone assicurate continuano a percepire un reddito soggetto all’AVS, esse possono differire il pensionamento di vecchiaia oltre l’età ordinaria di pensionamento al massimo fino al raggiungimento del 70° anno di età, unitamente alla prosecuzione dell’obbligo di versamento dei contributi di risparmio. I contributi di rischio non devono essere invece più versati.
In caso di decesso durante il differimento, le prestazioni per superstiti vengono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia assicurata in tale momento.
Art. 21 Importo della rendita di vecchiaia
1. L’importo della rendita di vecchiaia viene calcolato in base a un’aliquota di conversione attuariale definita dal Consiglio di fondazione sulla base dell’avere di vecchiaia inizialmente disponibile per la persona assicurata. L’aliquota di conversione attualmente in vigore è riportata nell’Allegato A e può essere modificata in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione mediante apposita delibera. Il rispetto delle prestazioni di rendita minime previste dalla legge è comunque garantito.
2. In queste aliquote di conversione si tiene conto anche di una rendita in aspettativa per coniuge pari al 60% della rendita di vecchiaia. Laddove ai sensi dell’Allegato o dell’art. 32 cpv. 6 sia assicurata una rendita maggiorata per coniuge, trovano applicazione aliquote di conversione in deroga.
3. Se una persona assicurata diviene invalida ai fini AI subito prima del raggiungimento dell’età di pensionamento, la sua rendita di vecchiaia corrisponde in ogni caso alla rendita minima d’invalidità calcolata in base alla LPP (incluso l’adeguamento al rincaro).
Art. 22 Rendita di vecchiaia teorica
1. La rendita di vecchiaia teorica serve, a seconda della fattispecie, come base per il calcolo delle prestazioni di rischio (in particolare dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento).
2. Essa corrisponde alla rendita di vecchiaia alla quale la persona assicurata avrebbe diritto se avesse continuato a lavorare con l’ultimo salario assicurato fino all’età ordinaria di pensionamento. Il Consiglio di fondazione determina il tasso d’interesse per la remunerazione fino all’età ordinaria di pensionamento.
Art. 23 Pensionamento parziale
1. Dopo aver compiuto il 58° anno di età, le persone assicurate attive possono richiedere la corresponsione di una rendita di vecchiaia parziale, qualora il loro salario annuo determinante diminuisca di almeno il 20%. Il grado di pensionamento corrisponde al rapporto tra la diminuzione del salario annuo e il salario annuo non ridotto.
2. In caso di pensionamento parziale, l’avere di vecchiaia viene suddiviso in due parti in funzione del grado di pensionamento:
a. per la parte corrispondente al grado di pensionamento, la persona assicurata viene considerata come pensionata;
b. per l’altra parte, la persona assicurata viene considerata come persona assicurata attiva; la soglia d’ingresso e l’importo di coordinamento vengono adeguati di conseguenza in funzione del grado di pensionamento.
3. In occasione di ogni riduzione salariale successiva di almeno il 20% del salario annuo residuo, la persona assicurata può esigere la corresponsione di una rendita di vecchiaia parziale supplementare.
4. Un pensionamento parziale può avvenire al massimo in tre fasi. In almeno una fase, la prestazione di vecchiaia deve essere percepita come rendita.
5. Per quanto concerne le fasi del pensionamento parziale e il prelievo del capitale è necessario prestare attenzione alle disposizioni vigenti in materia fiscale.
Art. 24 Capitale di vecchiaia
1. La persona assicurata attiva o invalida può richiedere una liquidazione in capitale parziale o integrale del proprio avere di vecchiaia a condizione che l’apposita domanda venga presentata con un preavviso di almeno tre mesi. Il pagamento in più rate è escluso. Resta fatto salvo quanto disposto all’art. 13 cpv. 6.
2. La liquidazione in capitale è consentita soltanto previo consenso scritto, munito di autenticazione ufficiale o notarile, rilasciato da parte del/la coniuge. Le persone assicurate che non producono le attestazioni richieste dalla SHP hanno diritto al prelievo in capitale delle loro prestazioni di vecchiaia soltanto entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge.
Art. 25 Rendita transitoria
1. In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata può richiedere la corresponsione di una rendita transitoria. Le persone assicurate che percepiscono la loro intera rendita di vecchiaia sotto forma di capitale non hanno diritto alla rendita transitoria.
2. La rendita transitoria viene compensata con una riduzione con decorrenza immediata e vita natural durante della rendita di vecchiaia, ovvero con una riduzione del loro avere di vecchiaia. Per una rendita transitoria di 1000 franchi, la riduzione corrisponde al seguente importo (in franchi):
Età al momento Età al momento della fine del pagamento
dell’inizio del | 62 | 63 | 64 | 65 |
pagamento | ||||
58 | 233,4 | 285,4 | 334,8 | 381,8 |
59 | 182,5 | 237,9 | 290,6 | 340,8 |
60 | 127,0 | 186,1 | 242,5 | 296,1 |
61 | 66,4 | 129,6 | 189,9 | 247,3 |
62 | 67,8 | 132,4 | 193,9 | |
63 | 69,3 | 135,3 | ||
64 | 71,0 |
3. L’età della persona assicurata viene calcolata in anni e mesi; per le frazioni di anno, le aliquote vengono calcolate in misura proporzionale.
4. In caso di decesso della persona beneficiaria di una rendita transitoria, le prestazioni per i superstiti sono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia ridotta ai sensi del precedente cpv. 2. Le parti non ancora pagate della rendita transitoria vengono corrisposte come capitale di decesso ai sensi dell’art. 38.
5. L’importo annuale della rendita transitoria viene determinato liberamente dalla persona assicurata. Tale somma non può tuttavia eccedere l’importo annuo della rendita di vecchiaia AVS massima.
6. L’inizio della corresponsione della rendita transitoria coincide con il momento del pensionamento anticipato. La fine della corresponsione deve essere fissata al più tardi contestualmente alla maturazione del diritto alla rendita di vecchiaia AVS ordinaria e, in termini temporali, non può collocarsi prima di due anni rispetto all’età ordinaria di pensionamento AVS.
Rendita d’invalidità
Art. 26 Riconoscimento dell’invalidità
1. La persona assicurata che viene riconosciuta invalida dall’AI è considerata parimenti invalida anche presso la SHP a condizione che, nel momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa la cui causa ha portato all’invalidità, essa fosse assicurata presso la SHP.
2. Ai fini della determinazione del grado d’invalidità della SHP è determinante il grado d’invalidità dell’AI basato sull’attività lucrativa:
Grado d’invalidità dell’AI | Grado d’invalidità della SHP | Percentuale del grado di occupazione residuo |
Inferiore al 40% | Nessuna rendita | 100% |
Dal 40% | 25% | 75% |
Dal 50% | 50% | 50% |
Dal 60% | 75% | 25% |
Dal 70% | Rendita intera | 0% |
3. In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata non può più essere riconosciuta dalla SHP come invalida, salvo laddove l’incapacità lavorativa sia subentrata prima del pensionamento.
4. In caso di variazione del grado d’invalidità dell’AI, anche il grado d’invalidità della SHP viene adeguato di conseguenza. Qualora dopo l’uscita dal servizio il grado di invalidità aumenti a seguito della stessa causa, per tale fattispecie vengono corrisposte al massimo le prestazioni minime ai sensi della LPP.
Art. 27 Diritto alla rendita
1. Il diritto a una rendita d’invalidità della SHP decorre con la maturazione di un diritto a una rendita dell’AI e si estingue con la fine del diritto a una rendita dell’AI, tuttavia al più tardi al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento; a partire da tale momento, la persona assicurata ha infatti diritto al percepimento delle prestazioni di vecchiaia.
2. La rendita d’invalidità della SHP non viene tuttavia corrisposta finché la persona assicurata percepisce il proprio salario oppure prestazioni sostitutive del salario, a condizione che tali prestazioni sostitutive ammontino ad almeno l’80% del salario e siano state finanziate per almeno il 50% dal datore di lavoro.
Art. 28 Importo della rendita completa
L’importo della rendita d’invalidità annua completa corrisponde a un’aliquota percentuale dell’ultimo salario assicurato definita nell’Allegato oppure alla rendita di vecchiaia teorica.
Art. 29 Importo della rendita parziale
1. L’importo della rendita parziale corrisponde alla rendita completa moltiplicata per il grado d’invalidità della SHP ai sensi dell’art. 26 cpv. 2.
2. Alla persona beneficiaria di una rendita d’invalidità parziale della SHP viene riconosciuto il seguente status:
a. come persona assicurata invalida per la parte del suo avere di vecchiaia corrispondente al grado d’invalidità della SHP;
b. come persona assicurata attiva per la parte del salario assicurato corrispondente alla percentuale del grado di occupazione residuo.
Art. 30 Esonero dal versamento dei contributi
1. Il diritto all’esonero dal versamento dei contributi matura una volta trascorso un lasso di tempo definito nell’Allegato dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa. In caso di invalidità parziale, l’esonero dal versamento dei contributi è limitato alla parte di invalidità del salario assicurato.
2. L’esonero dal versamento dei contributi viene calcolato in modo esatto su base giornaliera, e all’inizio di tale esonero la relativa base percentuale è costituita dal grado attuale di inabilità al lavoro.
3. Nel corso dell’esonero dal versamento dei contributi, i contributi a carico della persona assicurata invalida e quelli a carico del datore di lavoro vengono assunti dalla SHP. I contributi personali della persona assicurata invalida vengono addizionati alla somma dei suoi contributi personali. L’avere di vecchiaia della persona assicurata viene incrementato in misura pari agli accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell’ultimo salario assicurato. Il Consiglio di fondazione determina l’aliquota per la remunerazione dell’avere di vecchiaia delle persone assicurate invalide (cfr. Allegato).
Rendite per i superstiti
Art. 31 Diritto alla rendita per coniugi
1. In caso di decesso di una persona assicurata sposata, il/la coniuge superstite ha diritto al percepimento di un’apposita rendita per coniugi.
2. Il diritto alla rendita per coniugi matura il primo giorno del mese successivo al decesso della persona assicurata, tuttavia al più presto contestualmente all’estinzione del diritto alla riscossione del salario da parte della persona assicurata. Tale diritto si estingue alla fine del mese nel corso del quale il/la beneficiario/a superstite muore o si risposa. Qualora il/la coniuge superstite contragga un nuovo matrimonio, ha diritto a una liquidazione in unica soluzione pari a tre annualità di rendita per coniugi.
Art. 32 Importo della rendita per coniugi
1. Fino al primo del mese successivo a quando la persona assicurata deceduta avrebbe raggiunto l’età ordinaria di pensionamento, la rendita annuale per coniugi ammonta a un’aliquota percentuale, fissata nell’Allegato, dell’ultimo salario assicurato o della rendita di vecchiaia teorica.
2. In seguito, la rendita annuale per coniugi ammonta a una percentuale, definita nell’Allegato, della rendita di vecchiaia teorica e/o in corso.
3. Se il/la coniuge superstite è più giovane di oltre 15 anni rispetto al/la coniuge deceduto/a, l’importo della rendita per coniugi annua viene ridotto dello 0,2% per ogni mese che oltrepassa la suddetta differenza di età di 15 anni.
4. Qualora venga contratto matrimonio dopo l’età ordinaria di pensionamento, l’importo della rendita per coniugi viene ridotto come segue (subordinatamente al rispetto delle prestazioni minime LPP):
Xxxx interi compiuti dopo l’età ordinaria di pensionamento | Riduzione |
1 | 20% |
2 | 40% |
3 | 60% |
4 | 80% |
5 | 100% |
Se al momento del matrimonio risultavano adempiuti i requisiti per una convivenza ai sensi dell’art. 14, non viene effettuata alcuna riduzione della rendita per coniugi.
5. Prima dell’inizio del primo pagamento di rendita, il/la coniuge superstite può richiedere il pagamento della rendita per coniugi sotto forma di una liquidazione unica in capitale.
In caso di decesso di una persona assicurata attiva o invalida, il pagamento del capitale corrisponde all’avere di vecchiaia disponibile, mentre in caso di decesso di una persona beneficiaria di rendita il pagamento del capitale è pari a cinque annualità della rendita per coniugi.
In questo ambito, vengono tenute in considerazione le disposizioni in materia di riduzione di cui agli artt. 17 e 18.
6. Al momento del percepimento della rendita di vecchiaia, le persone assicurate attive hanno la possibilità di incrementare la rendita in aspettativa per coniugi. La rendita di vecchiaia viene quindi ridotta vita natural durante in funzione delle basi tecniche della Fondazione. La rendita per coniugi maggiorata non può risultare di importo superiore alla rendita di vecchiaia ridotta. Il periodo di notifica è pari a tre mesi. Tale notifica deve essere effettuata per iscritto. La suddetta riduzione concerne soltanto la rendita di vecchiaia e resta in essere anche in caso di decesso del/la coniuge prima della persona beneficiaria della rendita di vecchiaia.
Art. 33 Rendita per conviventi
1. In caso di decesso di una persona assicurata non coniugata, il/la partner superstite che adempie al requisito di cui all’art. 14 ha diritto a una rendita per partner convivente laddove sia stato/a designato/a dalla persona deceduta come avente diritto per tale rendita e il giorno del decesso non percepisca alcuna prestazione per superstiti dall’AVS o da un istituto di previdenza nazionale o estero in relazione a un precedente matrimonio o a una precedente comunione domestica.
2. La designazione può essere effettuata sotto forma di un modulo della SHP per la notifica della convivenza. Tale designazione può altresì risultare da un apposito contratto siglato tra i partner conviventi, laddove la firma della persona assicurata sia debitamente autenticata o il contratto stesso sia stato stipulato come atto pubblico.
3. Il/la partner superstite deve far valere la propria pretesa per iscritto nei confronti della SHP entro e non oltre tre mesi dal giorno di decesso della persona assicurata, dando altresì dimostrazione di adempiere ai requisiti prefissati.
4. Il diritto alla rendita per partner convivente matura il primo giorno del mese successivo al decesso della persona assicurata, tuttavia al più presto contestualmente all’estinzione del diritto alla riscossione del salario da parte della persona assicurata. Tale diritto si estingue alla fine del mese nel corso del quale il/la beneficiario/a superstite muore o si sposa. Qualora il/la partner convivente superstite contragga matrimonio, ha diritto a una liquidazione in unica soluzione pari a tre annualità di rendita per partner convivente.
5. L’entità della rendita per partner convivente corrisponde all’importo della rendita per coniugi (art. 32); in relazione alla rendita per partner convivente trovano inoltre applicazione le disposizioni in materia di riduzione definite all’art. 32, cpvv. 3 e 4. In ogni caso, la SHP è tenuta a corrispondere soltanto una singola rendita per partner convivente.
Art. 34 Decesso di una persona assicurata divorziata
1. In caso di decesso di una persona assicurata divorziata, l’ex coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniuge divorziato se:
a. al momento del divorzio gli era stata riconosciuta una rendita ai sensi dell’art. 124e cpv. 1 o dell’art. 126 cpv. 1 CC, e
b. il matrimonio con la persona deceduta aveva avuto una durata di almeno dieci anni.
2. Il diritto alla rendita a favore del/la coniuge divorziato/a matura nel mese successivo al decesso della persona assicurata, tuttavia al più presto con la conclusione del diritto al salario della persona assicurata; tale diritto si estingue alla fine del mese nel corso del quale si verifica il decesso della persona beneficiaria e finché la rendita sarebbe stata dovuta.
3. Le prestazioni per i superstiti a favore del/la coniuge superstite divorziato/a vengono ridotte dell’importo per il quale, unitamente alle prestazioni per i superstiti dell’AVS, esse superano le pretese stabilite dalla sentenza di divorzio. Le rendite per i superstiti dell’AVS vengono computate soltanto nella misura in cui risultano superiori al proprio diritto a una rendita d’invalidità dell’AI o una rendita di vecchiaia dell’AVS. La rendita corrisponde al massimo all’importo della rendita per coniugi in base al minimo LPP
4. Il pagamento di una rendita a favore del/la coniuge divorziato/a non influenza in alcun modo i diritti del/la coniuge superstite o del/la partner superstite della persona assicurata deceduta.
Rendite per figli
Art. 35 Aventi diritto
1. I beneficiari di rendite d’invalidità o di vecchiaia della SHP hanno diritto a una rendita per figli per ognuno dei loro figli.
2. In caso di decesso di una persona assicurata, ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per figli.
3. Ai sensi del presente Regolamento, il concetto di “figlio” comprende i figli secondo la definizione del Codice civile svizzero nonché gli affiliati del cui mantenimento la persona assicurata si è fatta carico (o si faceva carico al momento del decesso) in misura preponderante.
Art. 36 Diritto alla rendita per figli
1. Il diritto a una rendita per figli decorre contestualmente alla corresponsione di una rendita d’invalidità o di vecchiaia, oppure il primo del mese successivo al giorno di decesso della persona assicurata, tuttavia al più presto dopo la conclusione dei pagamenti del salario, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio compie il 18° anno di età.
2. Per i figli che si trovano in formazione o che sono invalidi, il diritto a una rendita per figli si estingue con la conclusione dello studio o dell’apprendistato oppure con la fine dell’invalidità, tuttavia al più tardi alla fine del mese nel corso del quale viene compiuto il 25° anno di età. Per quanto concerne la definizione di “formazione” e le relative modalità di conclusione e interruzione, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 49bis e 49ter dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2).
3. In caso di morte di un figlio avente diritto, la rendita per figli si estingue alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso.
Art. 37 Importo della rendita per figli
1. Fino al primo del mese successivo al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento da parte della persona assicurata, ovvero fino al primo del mese successivo alla data in cui la persona assicurata deceduta avrebbe raggiunto l’età di pensionamento ordinaria, la rendita annuale per figli ammonta a una percentuale definita nell’Allegato dell’ultimo salario assicurato, oppure a una percentuale definita nell’Allegato della rendita d’invalidità in corso o della rendita di vecchiaia teorica.
2. In seguito, la rendita annuale per figli ammonta a una percentuale, definita nell’Allegato, della rendita di vecchiaia teorica e/o in corso.
3. Per i figli orfani di padre e di madre, la rendita per figli annuale viene raddoppiata.
Capitale di decesso
Art. 38 Diritto al capitale di decesso
1. In caso di decesso di una persona assicurata attiva o di una persona beneficiaria di rendita, oltre alle eventuali rendite per superstiti viene corrisposto anche un capitale di decesso.
2. Indipendentemente dal diritto successorio, hanno diritto al percepimento del capitale di decesso i superstiti della persona assicurata deceduta secondo il seguente ordine:
A. il/la coniuge superstite
In mancanza di persone beneficiarie ai sensi della categoria A:
B. i figli della persona deceduta aventi diritto al percepimento di una rendita per orfani
In mancanza di persone beneficiarie ai sensi della categoria B:
C. a. il/la partner convivente superstite ai sensi dell’art. 14;
b. le persone al cui sostentamento la persona assicurata deceduta aveva provveduto in misura considerevole.
In mancanza di persone beneficiarie ai sensi della categoria C:
D. a. i figli che non hanno diritto a una rendita per orfani;
b. i genitori;
c. fratelli e sorelle.
In mancanza di persone beneficiarie ai sensi della categoria D:
E. gli altri eredi legittimi, con l’esclusione degli enti pubblici.
In presenza di più persone beneficiarie appartenenti alla medesima categoria, il capitale di decesso viene suddiviso in parti uguali tra le stesse.
3. Mediante un’apposita dichiarazione scritta all’attenzione della SHP, la persona assicurata attiva può modificare l’ordine dei beneficiari all’interno delle categorie C e D e/o determinare la suddivisione in parti diverse del capitale di decesso tra più beneficiari appartenenti alla stessa categoria.
L’ordine delle categorie di beneficiari non può essere modificato.
4. In assenza di una dichiarazione concernente la modifica dell’ordine dei beneficiari delle categorie C e D o la ripartizione del capitale di decesso, oppure se tale dichiarazione non rispetta le disposizioni di cui al cpv. 3, trova applicazione la graduatoria e l’ordine generale dei beneficiari di cui al cpv. 2.
5. Le persone aventi diritto devono far valere la propria pretesa nei confronti della SHP entro e non oltre tre mesi dal decesso della persona assicurata. Le parti del capitale di decesso che non vengono corrisposte permangono in capo alla SHP.
Art. 39 Importo del capitale di decesso
1. Per le categorie di beneficiari da A a D, il capitale di decesso corrisposto a seguito della morte di una persona assicurata attiva o di una persona beneficiaria di una rendita d’invalidità corrisponde all’avere di vecchiaia disponibile. Da tale importo vengono dedotte tutte le prestazioni eventualmente già erogate nonché le prestazioni di futura erogazione ai sensi del Regolamento da parte della SHP a favore del/la coniuge / partner convivente. Il calcolo dei costi regolamentari futuri avviene viene effettuato in base ai principi di matematica attuariale della SHP. L’importo del capitale di decesso può scendere fino a zero.
2. Per gli aventi diritto della categoria di beneficiari E, il capitale di decesso corrisposto a seguito della morte di una persona assicurata attiva o di una persona beneficiaria di una rendita d’invalidità ammonta al 50% dell’avere di vecchiaia disponibile. Da tale importo vengono dedotte tutte le prestazioni eventualmente già corrisposte dalla SHP.
3. In caso di decesso di una persona beneficiaria di rendita di vecchiaia senza corresponsione di una rendita per coniuge / partner convivente, il capitale di decesso ammonta a cinque annualità della rendita di vecchiaia, al netto delle prestazioni già corrisposte. Tale capitale di decesso viene corrisposto soltanto alle persone aventi diritto delle categorie di beneficiari da A a D.
Art. 39bis Capitale di decesso supplementare
1. In caso di morte di una persona assicurata attiva, a integrazione del capitale di decesso di cui agli artt. 38 e 39 può essere assicurato un capitale di decesso supplementare.
2. Il diritto al percepimento di tale capitale si basa sulle disposizioni di cui all’art. 38 cpvv. 2-5. La categoria di beneficiari E ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 è tuttavia esclusa dal diritto al percepimento del capitale di decesso supplementare.
3. L’importo del capitale di decesso supplementare è definito nell’Allegato.
Prestazione di libero passaggio
Art. 40 Diritto alla prestazione di libero passaggio
1. Le persone assicurate il cui rapporto di lavoro si conclude prima del compimento del 58° anno di età per un motivo diverso da invalidità o decesso hanno diritto a una prestazione di libero passaggio.
2. Una persona assicurata il cui rapporto di lavoro si conclude tra il compimento del 58° anno di età e l’età ordinaria di pensionamento per un motivo diverso da invalidità o decesso può richiedere il trasferimento di una prestazione di libero passaggio a favore di un istituto di previdenza o di libero passaggio.
3. La prestazione di libero passaggio diviene esigibile contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro. A partire da tale momento, viene remunerata al tasso d’interesse minimo LPP. Se la die SHP non trasferisce la prestazione entro 30 giorni dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie, a partire da tale momento è dovuto un tasso di mora pari al tasso d’interesse minimo fissato dal Consiglio federale.
Art. 41 Importo della prestazione di libero passaggio
1. L’importo della prestazione di libero passaggio corrisponde all’avere di vecchiaia della persona assicurata disponibile al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
2. La prestazione di libero passaggio corrisponde almeno all’importo minimo ai sensi dell’art. 17 LFLP, ossia: la somma dei riscatti (prestazioni di libero passaggio e versamenti effettuati a titolo personale), comprensiva degli interessi al tasso minimo LPP, e dai contributi di risparmio della persona assicurata comprensivi degli interessi al tasso minimo LPP con un supplemento del 4% per ogni anno successivo al 20° anno d’età (fino a un massimo del 100%).
3. Qualora nel corso di una situazione di sottocopertura l’avere di vecchiaia venga remunerato con un tasso d’interesse inferiore a quello minimo LPP, ai fini del calcolo dell’importo minimo ai sensi dell’art. 17 LFLP è determinante il tasso d’interesse con il quale l’avere di vecchiaia viene effettivamente remunerato.
Art. 42 Impiego della prestazione di libero passaggio
1. In caso di disdetta del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve informare tempestivamente la SHP, specificando in particolare se la risoluzione è avvenuta per motivi di salute.
2. La SHP comunica alla persona assicurata l’importo della prestazione di libero passaggio, richiedendo contestualmente di inviare le indicazioni necessarie circa l’impiego di tale prestazione.
3. Qualora la persona assicurata inizi un nuovo rapporto di lavoro presso un altro datore, la prestazione di libero passaggio viene trasferita al nuovo istituto di previdenza secondo le indicazioni fornite dalla persona assicurata.
4. Se la persona assicurata non inizia alcun rapporto di lavoro presso un nuovo datore, può optare tra la stipulazione di una polizza di libero passaggio e l’apertura di un conto di libero passaggio.
5. Se la persona assicurata non fornisce le indicazioni richieste entro il termine prefissato, la SHP trasferisce la prestazione di libero passaggio all’istituto collettore, non prima di sei mesi e al più tardi due anni dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 43 Pagamento in contanti
1. Sotto riserva dell’art. 13 cpv. 6, nei seguenti casi la persona assicurata può richiedere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio:
a. se lascia definitivamente la Svizzera e non elegge il suo nuovo domicilio nel Liechtenstein;
b. se inizia un’attività lucrativa indipendente e non è più sottoposta alla previdenza professionale obbligatoria;
c. se l’ammontare della prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo annuo della persona assicurata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Se la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione Europea, in Islanda o in Norvegia e resta qui soggetta all’assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, il pagamento in contanti dell’importo minimo LPP della sua prestazione di libero passaggio non è ammesso.
3. La liquidazione in capitale può essere corrisposta alla persona assicurata soltanto previo consenso scritto, debitamente corredato da autenticazione ufficiale o notarile, da parte del/la coniuge o del/la partner convivente.
4. La SHP è autorizzata a richiedere tutti i documenti da essa ritenuti necessari e a differire il versamento fino alla loro presentazione.
Art. 44 Divorzio
a. In caso di divorzio di una persona assicurata o invalida, ovvero di una persona beneficiaria di rendita, il tribunale competente può disporre il trasferimento di una parte o della totalità della prestazione di libero passaggio o di parti di rendita a favore del/a coniuge divorziato/a.
b. In caso di trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, l’avere di vecchiaia della persona assicurata attiva o invalida e le relative prestazioni vengono ridotti di conseguenza. L’avere di vecchiaia regolamentare e l’avere di vecchiaia LPP vengono ridotti pro quota.
c. La lacuna così venutasi a creare può essere nuovamente colmata in misura parziale o totale dalla persona assicurata attraverso appositi versamenti nella SHP. Un riacquisto viene accreditato all’avere di vecchiaia regolamentare e all’avere di vecchiaia LPP in misura analoga alla riduzione applicata in precedenza.
d. Se nel corso della procedura di divorzio per una persona assicurata si verifica il caso di previdenza “vecchiaia”, la SHP riduce l’avere di vecchiaia, la parte da trasferire dell’avere di vecchiaia e la rendita di vecchiaia in misura pari alle prestazioni nel frattempo pagate in eccesso, conformemente alle disposizioni sancite dalla legislazione vigente.
e. Se all’avvio della procedura di divorzio la persona assicurata ha raggiunto l’età regolamentare di pensionamento e differito il percepimento della prestazione di vecchiaia, il suo avere di vecchiaia disponibile in tale momento viene suddiviso come una prestazione di libero passaggio.
f. In caso di trasferimento di parti di rendita, la SHP converte in una rendita vitalizia la componente di rendita assegnata al/la coniuge avente diritto, applicando a tale riguardo una formula e/o una base di calcolo legalmente vincolante. Il momento determinante per la conversione è quello in cui il divorzio passa in giudicato.
g. La rendita vitalizia attribuita viene trasferita dalla SHP all’istituto di previdenza o di libero passaggio del/la coniuge avente diritto in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. In luogo del conferimento di una rendita, la SHP può concordare con il/la coniuge avente diritto un trasferimento sotto forma di capitale. Qualora alla SHP non vengano comunicate le coordinate dell’istituto previdenziale o di libero passaggio del/la coniuge avente diritto, la SHP trasmette il corrispondente importo all’istituto collettore non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo il termine previsto per tale trasferimento.
h. Se il/la coniuge avente diritto ha titolo di percepire una rendita d’invalidità intera o ha compiuto il 58° anno di età, può esigere la corresponsione della rendita vitalizia. Se ha raggiunto l’età ordinaria di pensionamento, viene versata a suo favore una rendita vitalizia.
i. In caso di trasferimento di una parte di rendita a favore del/la coniuge divorziato/a, le prestazioni vengono ridotte in misura proporzionale. Una quota di rendita trasferita non rientra nella rendita di vecchiaia o d’invalidità in corso, e in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita di vecchiaia o d’invalidità non comporta alcun diritto a ulteriori prestazioni da parte della SHP ai sensi dell’art. 32. Il diritto a rendite per figli di pensionati, per figli di invalidi o per orfani in essere all’avvio della procedura di divorzio non è tuttavia interessato dalla compensazione previdenziale.
j. La SHP rilascia tutte le informazioni necessarie per l’attuazione della compensazione previdenziale soltanto a favore della persona assicurata o invalida, della persona beneficiaria di rendita e del tribunale.
Art. 45 Liquidazione parziale
I requisiti e la procedura per una liquidazione parziale sono disciplinati nell’apposito Regolamento per la liquidazione parziale.
Promozione della proprietà d’abitazione
Art. 46 Prelievo anticipato
1. Una persona assicurata attiva può prelevare anticipatamente i propri mezzi della previdenza professionale al massimo fino a tre anni prima dell’età ordinaria di pensionamento per il finanziamento della proprietà abitativa destinata a uso proprio. A tale scopo, la persona assicurata è tenuta a presentare i necessari giustificativi a titolo probatorio.
2. I mezzi della previdenza professionale possono essere utilizzati per l’acquisto o la costruzione di un’abitazione di proprietà, per l’acquisto di partecipazioni a proprietà d’abitazioni o per il rimborso di un prestito ipotecario.
3. Il prelievo anticipato può essere corrisposto alla persona assicurata soltanto previo consenso scritto, debitamente corredato da autenticazione ufficiale o notarile, da parte del/la coniuge o del/la partner convivente.
4. Fino all’età di 50 anni può essere prelevata l’intera prestazione di libero passaggio. In seguito è consentito utilizzare al massimo la metà della prestazione di libero passaggio, con un minimo tuttavia pari all’importo della prestazione di libero passaggio a cui la persona assicurata aveva diritto all’età di 50 anni. Se sono stati effettuati dei riscatti, le relative prestazioni non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale nei tre anni successivi.
5. L’importo minimo per il prelievo anticipato ammonta a CHF 20 000. In caso di acquisto di quote di partecipazione in una cooperativa di costruzione di abitazioni, l’importo può essere inferiore a questa soglia minima. È possibile avvalersi di un prelievo anticipato soltanto ogni cinque anni.
6. Qualora i requisiti per il prelievo anticipato risultino adempiuti, la SHP dispone di un termine di sei mesi per la corresponsione del relativo importo. In caso di sottocopertura, la corresponsione del pagamento anticipato per il rimborso di prestiti ipotecari può essere soggetta a limitazioni in termini temporali e di importo, oppure può essere rifiutata integralmente; la SHP comunica la durata e la portata di tale provvedimento alla persona assicurata nei confronti della quale il pagamento viene limitato o rifiutato. La corresponsione avviene direttamente al creditore e/o all’avente diritto.
7. Il prelievo anticipato comporta una riduzione dell’avere di vecchiaia disponibile e delle prestazioni che ne derivano. Tutti i conti della persona assicurata gestiti dalla SHP, incluso l’avere minimo LPP, vengono parimenti ridotti in misura analoga. Le lacune di copertura possono essere assicurate a titolo complementare al di fuori della SHP. Per l’allestimento di un’offerta in tal senso, la persona assicurata può rivolgersi a una compagnia assicurativa di propria scelta oppure richiedere l’intermediazione di un’offerta attraverso la SHP stessa.
8. La persona assicurata può rimborsare in qualsiasi momento l’importo prelevato anticipatamente per il finanziamento della proprietà abitativa a uso proprio, tuttavia al più tardi fino a tre anni prima dell’età ordinaria di pensionamento, fino al subentro di un altro caso di previdenza o fino alla corresponsione in contanti della prestazione di libero passaggio.
9. L’importo del prelievo anticipato deve essere rimborsato dalla persona assicurata se l’abitazione di proprietà viene venduta o se su questa vengono concessi diritti economicamente equivalenti a un’alienazione. L’importo del prelievo anticipato deve essere rimborsato dagli eredi se, in caso di decesso della persona assicurata, non risulta esigibile alcuna prestazione di previdenza.
10. L’importo rimborsato è utilizzato per il riscatto delle prestazioni (art. 13) e viene versato nei conti della persona assicurata in parti percentuali analoghe a quanto avviene in occasione del prelievo anticipato.
11. Il prelievo anticipato deve essere tassato come prestazione in capitale dalla previdenza professionale. In caso di rimborso del prelievo anticipato, la persona assicurata può richiedere la restituzione delle imposte pagate. Tali rimborsi non sono invece deducibili dal reddito imponibile.
12. Per tutti gli altri aspetti trovano applicazione le disposizioni del diritto federale in materia di promozione della proprietà abitativa.
13. Per ogni prelievo anticipato ai fini della proprietà abitativa la SHP addebita una commissione amministrativa di CHF 400.00. Tale importo non comprende eventuali spese esterne sostenute (ad es. Ufficio del registro fondiario).
Art. 47 Costituzione in pegno
1. La persona assicurata attiva può costituire in pegno i propri mezzi della previdenza professionale e/o il proprio diritto alle prestazioni previdenziali al massimo fino a tre anni prima dell’età ordinaria di pensionamento per il finanziamento della proprietà abitativa destinata a uso proprio.
2. I mezzi della previdenza professionale possono essere utilizzati per l’acquisto o la costruzione di un’abitazione di proprietà o per l’acquisto di partecipazioni a proprietà d’abitazioni.
3. La persona assicurata può effettuare la costituzione in pegno soltanto previo consenso scritto, debitamente corredato da autenticazione ufficiale o notarile, da parte del/la coniuge o del/la partner convivente.
4. Fino all’età di 50 anni può essere costituita in pegno l’intera prestazione di libero passaggio. In seguito è consentita la costituzione in pegno al massimo della metà della prestazione di libero passaggio, con un minimo tuttavia pari all’importo della prestazione di libero passaggio a cui la persona assicurata aveva diritto all’età di 50 anni.
5. Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere notificata per iscritto alla SHP.
6. Per il pagamento in contanti (art. 43), la corresponsione delle prestazioni di previdenza e il trasferimento a seguito di divorzio è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.
7. In caso di realizzazione del pegno, le disposizioni in materia di prelievo anticipato trovano applicazione per analogia.
8. Per tutti gli altri aspetti trovano applicazione le disposizioni del diritto federale in materia di promozione della proprietà abitativa.
Conto PA (pensionamento anticipato)
Art. 48 Apertura di un conto PA
1. Una persona assicurata attiva può aprire un ulteriore conto di risparmio per il pensionamento anticipato (conto PA). L’avere sul conto PA viene accumulato mediante i riscatti da parte della persona assicurata ed è remunerato con un tasso d’interesse determinato dal Consiglio di fondazione.
2. I riscatti della persona assicurata possono essere accreditati al conto PA soltanto se l’avere di vecchiaia ha raggiunto l’importo massimo definito all’art. 13.
3. L’importo massimo del conto PA viene determinato in percentuale del salario assicurato e in funzione dell’età della persona assicurata (differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita) (cfr. Allegato). Resta fatta salva la limitazione dei riscatti ai sensi dell’art. 79a LPP.
4. Per le persone assicurate che hanno raggiunto l’età del pensionamento anticipato, l’importo massimo viene determinato sulla base di un pensionamento immediato. Al raggiungimento degli importi massimi per l’avere di vecchiaia e il conto PA, sul primo non vengono più accreditati ulteriori importi (art. 12), e non sono più dovuti contributi di risparmio da parte della persona assicurata e del datore di lavoro (art. 15).
5. In caso di prelievo anticipato nell’ambito di un divorzio o della promozione della proprietà abitativa, si attinge in prima istanza al conto PA e, in un secondo tempo, all’avere di vecchiaia della persona assicurata. Un eventuale rimborso viene conferito in via prioritaria nell’avere di vecchiaia.
Art. 49 Impiego del conto PA
1. Il conto PA viene posto in pagamento in caso di pensionamento, decesso o uscita dalla SHP. L’importo accumulato viene corrisposto a titolo complementare in aggiunta alle altre prestazioni previste ai sensi del presente Regolamento.
2. L’importo del conto per il pensionamento anticipato viene corrisposto con le seguenti modalità:
a. in caso di pensionamento: a favore della persona assicurata, sotto forma di un aumento della rendita di vecchiaia e/o della rendita transitoria (scelta da parte della persona assicurata) o sotto forma di capitale.
b. in caso di decesso: a favore del/la coniuge superstite; in sua assenza, a favore degli aventi diritto sul capitale di decesso, sotto forma di capitale;
c. in caso di libero passaggio: a favore della persona assicurata ai sensi degli artt. 15 e seguenti.
3. In caso di invalidità totale, il conto PA viene corrisposto alla persona assicurata come prestazione unica in capitale.
4. L’obiettivo prestazionale previsto dal Regolamento non può in ogni caso essere superato di oltre il 5%. Le prestazioni in capitale vengono convertite in prestazioni di rendita equivalenti sotto il profilo attuariale. Un’eventuale quota in eccesso va a beneficio della SHP.
Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni transitorie
Art. 50 Durata delle rendite per partner convivente
Le rendite per partner convivente ancora in corso in data 1.1.2012 con una durata massima di cinque anni ai sensi del precedente Regolamento vengono ora proseguite oltre tale soglia di cinque anni ai sensi delle disposizioni dell’art. 33 cpv. 4.
Disposizioni finali
Art. 51 Tassi d’interesse
1. Trovano applicazione il tasso d’interesse minimo LPP e il tasso d’interesse di mora definiti dal Consiglio federale. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai cpvv. 3 e 4.
2. Il tasso d’interesse tecnico e le basi tecniche applicabili per il calcolo degli impegni nei confronti delle persone beneficiarie di rendita sono definiti nel “Regolamento sulla costituzione degli accantonamenti tecnici”.
3. In presenza di una sottocopertura ai sensi dell’art. 44 OPP2, il Consiglio di fondazione può definire un tasso d’interesse più basso per la remunerazione dell’avere di vecchiaia. Inoltre, il Consiglio di fondazione può eventualmente decidere che per l’intero avere di vecchiaia venga applicata una remunerazione nulla per un arco temporale stabilito dal Consiglio di fondazione stesso.
4. Qualora in presenza di una sottocopertura ai sensi dell’art. 44 OPP2 i provvedimenti di cui al cpv. 3 e all’art. 16 risultino insufficienti, la SHP può applicare un tasso d’interesse inferiore a quello minimo previsto dalla LPP per una durata pari a quella della sottocopertura, tuttavia per un periodo massimo di cinque anni. La discesa al di sotto del tasso d’interesse minimo LPP non può tuttavia eccedere 0,5 punti percentuali.
Art. 52 Ufficio di revisione
1. L’ufficio di revisione designato dal Consiglio di fondazione deve verificare annualmente la conformità a leggi, ordinamenti, direttive e regolamenti (legittimità) per quanto concerne il conto annuale e i singoli conti di vecchiaia.
2. Con cadenza annuale, esso deve altresì verificare la legittimità della Direzione operativa, con particolare riferimento a riscossione dei contributi e corresponsione delle prestazioni, nonché la legittimità degli investimenti patrimoniali.
Art. 53 Perito riconosciuto
1. Il perito in materia di previdenza professionale, nominato dal Consiglio di fondazione, verifica periodicamente:
a. se la SHP offre la necessaria sicurezza al fine di adempiere i propri obblighi;
b. se le disposizioni regolamentari in ambito attuariale rispondono alle prescrizioni di legge in materia di prestazioni e di finanziamento.
2. Il perito esprime inoltre il proprio giudizio sulle misure di sicurezza adottate dalla SHP.
3. Qualora il perito riscontri delle carenze che sono di ostacolo a uno sviluppo organico e favorevole della SHP, propone al Consiglio di fondazione l’adozione di opportune misure correttive. Il Consiglio di fondazione è poi chiamato ad adottare le opportune delibere e a disporre la loro attuazione sul piano esecutivo.
4. Nel caso di una lacuna di copertura, il perito deve proporre in tempo utile opportune misure di risanamento volte al ripristino dell’equilibrio finanziario.
Art. 54 Responsabilità, obbligo di riservatezza
1. Tutte le persone incaricate delle attività di conduzione, amministrazione e controllo della SHP sono chiamate a rispondere dei danni da esse causati intenzionalmente o per negligenza.
2. Il datore di lavoro risponde per i danni che la SHP può subire in caso di mancata comunicazione alla stessa di informazioni importanti (in particolare: adesione di nuovi/e dipendenti, salari, variazioni salariali, uscite, ecc.).
3. Le persone menzionate al cpv. 1 sono soggette all’obbligo di riservatezza in relazione a tutte le circostanze e le informazioni di carattere confidenziale concernenti la SHP, il datore di lavoro o gli assicurati, ovvero di cui sono venute a conoscenza durante lo svolgimento delle loro attività. Tale obbligo resta in vigore anche dopo il termine della loro attività presso la SHP.
Art. 55 Informazione degli assicurati
1. La SHP consegna a ogni persona assicurata un certificato d’assicurazione al momento dell’adesione, in occasione di ogni variazione delle sue condizioni di assicurazione e in caso di matrimonio, e tuttavia con cadenza almeno annuale.
2. Il certificato di assicurazione informa le persone assicurate circa le loro condizioni di assicurazione, in particolare per quanto concerne prestazioni assicurate, salario assicurato, contributi e prestazione di libero passaggio. In caso di divergenze tra il certificato d’assicurazione e il presente Regolamento è da considerarsi determinante quest’ultimo.
3. Con cadenza almeno annuale, la SHP recapita alle persone assicurate un rapporto sintetico contenente informazioni specifiche sull’organizzazione e il finanziamento della SHP stessa e sulla composizione dell’organo paritetico.
4. Su richiesta, la SHP recapita alle persone assicurate una copia del conto annuale e della relazione d’esercizio oltre a trasmettere loro informazioni circa la redditività del capitale, l’andamento del rischio attuariale, i costi di gestione, il calcolo della riserva matematica, la costituzione delle riserve e il grado di copertura.
Art. 56 Modifiche del regolamento
Subordinatamente al rispetto dei diritti acquisiti delle persone assicurate, il Consiglio di fondazione può adeguare in qualsiasi momento il Regolamento in funzione delle mutate circostanze, con particolare riferimento ai cambiamenti intervenuti a livello di disposizioni legali e in materia di diritto di vigilanza. Le modifiche apportate al Regolamento devono essere notificate all’autorità di vigilanza.
Art. 57 Interpretazione
Tutti i casi non contemplati esplicitamente nel presente Regolamento sono oggetto di decisione da parte del Consiglio di fondazione conformemente al senso e allo spirito dello Statuto e del presente Regolamento, nonché in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 58 Contenzioso
Il foro competente per le controversie relative a interpretazione, applicazione o mancata applicazione delle disposizioni del presente Regolamento è la sede o il domicilio svizzero del convenuto, ovvero il luogo dell’azienda in Svizzera presso la quale la persona assicurata è stata assunta.
Art. 59 Testo determinante del Regolamento
1. Il presente Regolamento è stato redatto in tedesco; può essere tradotto anche in altre lingue.
2. In caso di divergenze tra il testo originale in tedesco e la traduzione in un’altra lingua, è il primo ad essere determinante.
Art. 60 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore in data 01.01.2017 e sostituisce le versioni precedenti del Regolamento di previdenza e del Regolamento di previdenza 2b.
2. Il Regolamento viene inoltrato all’attenzione dell’autorità di vigilanza.
3. Il Regolamento è messo a disposizione di tutte le persone assicurate.
Consiglio di fondazione Cassa pensione SHP
ALLEGATO A al Regolamento di previdenza | ||||||||||||||
La tabella di seguito riportata indica le aliquote di conversione applicate dal 1.1.2013 | ||||||||||||||
per i pensionamenti perfezionati in età tra 58 e 70 anni: | ||||||||||||||
a tale riguardo, è necessario considerare che i valori si riferiscono ai pensionamenti al raggiungimento dell’età corrispondente. In caso di pensionamenti | ||||||||||||||
tra tali età, le aliquote di conversione vengono interpolate in maniera lineare su base mensile. | ||||||||||||||
Anno | Pensionamento all'età di 65 anni durante l'anno: | età pensionabile | ||||||||||||
70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | ||
1943 | 8.05% | 7.85% | ||||||||||||
1944 | 8.05% | 7.85% | 7.65% | |||||||||||
1945 | 8.00% | 7.80% | 7.60% | 7.40% | ||||||||||
1946 | 7.85% | 7.75% | 7.55% | 7.35% | 7.15% | |||||||||
1947 | 2012 | 7.70% | 7.60% | 7.50% | 7.30% | 7.10% | 6.90% | |||||||
1948 | 2013 | 7.50% | 7.40% | 7.30% | 7.20% | 7.05% | 6.85% | 6.65% | ||||||
1949 | 2014 | 7.40% | 7.30% | 7.20% | 7.10% | 7.00% | 6.80% | 6.60% | 6.40% | |||||
1950 | 2015 | 7.40% | 7.20% | 7.10% | 7.00% | 6.90% | 6.80% | 6.60% | 6.40% | 6.20% | ||||
1951 | 2016 | 7.40% | 7.20% | 7.00% | 6.90% | 6.80% | 6.70% | 6.60% | 6.40% | 6.20% | 6.00% | |||
1952 | 2017 | 7.40% | 7.20% | 7.00% | 6.80% | 6.70% | 6.60% | 6.50% | 6.40% | 6.20% | 6.00% | 5.80% | ||
1953 | 2018 | 7.40% | 7.20% | 7.00% | 6.80% | 6.60% | 6.50% | 6.40% | 6.30% | 6.20% | 6.00% | 5.80% | 5.70% | |
1954 | 2019 | 7.40% | 7.20% | 7.00% | 6.80% | 6.60% | 6.40% | 6.30% | 6.20% | 6.10% | 6.00% | 5.80% | 5.65% | 5.60% |
1955 | 2020 | 7.40% | 7.20% | 7.00% | 6.80% | 6.60% | 6.40% | 6.20% | 6.10% | 6.00% | 5.90% | 5.80% | 5.60% | 5.40% |
1956 | 2021 | 7.40% | 7.20% | 7.00% | 6.80% | 6.60% | 6.40% | 6.20% | 6.00% | 5.90% | 5.80% | 5.70% | 5.50% | 5.30% |
1957 | 2022 | 7.40% | 7.20% | 7.00% | 6.80% | 6.60% | 6.40% | 6.20% | 6.00% | 5.80% | 5.70% | 5.60% | 5.40% | 5.20% |
1958 | 2023 | 7.40% | 7.20% | 7.00% | 6.80% | 6.60% | 6.40% | 6.20% | 6.00% | 5.80% | 5.60% | 5.50% | 5.30% | 5.10% |
1959 | 2024 | 7.40% | 7.20% | 7.00% | 6.80% | 6.60% | 6.40% | 6.20% | 6.00% | 5.80% | 5.60% | 5.40% | 5.20% | 5.00% |
1960 e segg | 2025 e segg. | 7.40% | 7.20% | 7.00% | 6.80% | 6.60% | 6.40% | 6.20% | 6.00% | 5.80% | 5.60% | 5.40% | 5.20% | 5.00% |
Regola‐ mentazione: | negli anni 2013‐2015 i pensionamenti all’età di 60‐65 anni restano invariati rispetto alla soluzione attuale | |||||||||||||
gli anni 2016 – 2018 sono anni di transizione | ||||||||||||||
a partire dal 2019 l’aliquota di conversione all’età di 65 anni è ridotta al 6,40% | ||||||||||||||
Dietikon, ottobre 2012 |