ACCORDO tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia
ACCORDO
tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia
L’UNIONE EUROPEa,
da una parte,
La REPUBBLICa D’ISLaNDa
e
IL REGNO DI NORVEGIa,
dall’altra,
di seguito denominate «le parti contraenti»,
DESIDERaNDO migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia, fatte salve le norme per la tutela della libertà individuale;
CONSIDERaNDO che le attuali relazioni fra le parti contraenti richiedono una stretta cooperazione nella lotta contro la criminalità;
ESPRIMENDO reciproca fiducia nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici e nella capacità di tutte le parti contraenti di garantire un processo equo;
CONSIDERaNDO che l’Islanda e la Norvegia hanno espresso l’auspicio di aderire ad un accordo che le autorizzi a rendere più veloci le disposizioni per la consegna di sospetti o detenuti con gli Stati membri dell’Unione europea, applicando una procedura di consegna con gli Stati membri;
CONSIDERaNDO che anche l’Unione europea ritiene auspicabile porre in essere un simile accordo;
CONSIDERaNDO che è pertanto opportuno creare un sistema per tale procedura di consegna;
CONSIDERaNDO che tutti gli Stati membri e il Regno di Norvegia e la Repubblica d’Islanda aderiscono ad una serie di convenzioni nel settore dell’estradizione. Tra queste si possono annoverare la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977. I paesi nordici pos- siedono leggi uniformi sull’estradizione con un concetto comune di estradizione;
CONSIDERaNDO che il livello di cooperazione ai sensi della convenzione UE del 10 marzo 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione e della convenzione UE del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione dovrebbe essere man- tenuto qualora non possa essere aumentato;
CONSIDERaNDO che le decisioni relative all’esecuzione del mandato d’arresto come definito dal presente accordo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrebbe prendere la decisione relativa alla sua consegna;
CONSIDERaNDO che il ruolo delle autorità centrali nell’esecuzione del mandato d’arresto come definito dal presente accordo dovrebbe essere limitato all’assistenza pratica e amministrativa;
CONSIDERaNDO che il presente accordo rispetta i diritti fondamentali ed in particolare la Convenzione dei diritti del- l’uomo e delle libertà fondamentali dell’Unione europea.
Il presente accordo non osta a che gli Stati applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione e ai combattenti per la libertà;
CONSIDERaNDO che nessuna persona dovrebbe essere consegnata a uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti disumani o degradanti;
CONSIDERaNDO che poiché tutti gli Stati hanno ratificato la convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, è oppor- tuno che i dati personali trattati nel contesto dell’attuazione del presente accordo siano protetti in conformità con i prin- cipi di detta convenzione,
HaNNO CONVENUTO QUaNTO SEGUE:
CaPO 1
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e scopo
1. Le parti contraenti si impegnano a migliorare, in confor- mità con le disposizioni del presente accordo, la consegna ai fini dell’azione penale o dell’esecuzione della condanna tra gli Stati membri, da una parte, e il Regno di Norvegia e la Repubblica d’Islanda, dall’altra, tenendo in considerazione, come norme minime, i termini della Convenzione del 27 settembre 1996 in materia di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea.
2. Le parti contraenti si impegnano, in conformità con le disposizioni del presente accordo, a far sì che il sistema di estra- dizione tra gli Stati membri, da una parte, e il Regno di Norvegia e la Repubblica d’Islanda, dall’altra, si basi su un meccanismo di consegna a seguito di un mandato d’arresto in conformità con i termini del presente accordo.
3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamen- tali principi giuridici sanciti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo o, in caso di esenzione da parte dell’autorità giudizia- ria di uno Stato membro, dei principi di cui all’articolo 6 del trat- tato sull’Unione europea non può essere modificato per effetto del presente accordo.
4. Nessun elemento del presente accordo dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di proce- dere alla consegna di una persona che forma oggetto di un man- dato d’arresto come definito dal presente accordo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arre- sto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, ori- gine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue ten- denze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
Articolo 2
Definizioni
1. «Parti contraenti» indica l’Unione europea e il Regno di Nor- vegia e la Repubblica d’Islanda.
2. «Stato membro» indica uno Stato membro dell’Unione europea.
3. «Stato» indica uno Stato membro, il Regno di Norvegia o la Repubblica d’Islanda.
4. «Stato terzo» indica gli Stati diversi da quelli definiti al punto 3.
5. «Mandato d’arresto» indica una decisione giudiziaria emessa da uno Stato in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato di una persona ricercata, ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o misura di sicu- rezza privativa della libertà.
Articolo 3
Campo d’applicazione
1. Il mandato d’arresto può essere emesso per fatti puniti dalla legge dello Stato emittente con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a 12 mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.
2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, la consegna è subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d’ar- resto costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di ese- cuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.
3. Fatti salvi gli articoli 4, 5, paragrafo 1, lettere da b) a g), e gli articoli 6, 7 e 8, in nessun caso uno Stato rifiuta di eseguire un mandato d’arresto emesso in relazione al comportamento di una persona che contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che perseguono un obiettivo comune, di uno o più reati riconducibili al terrorismo ai sensi degli articoli1e2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo e degli articoli da1a4 della decisione quadro del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo, al traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, o all’omicidio volontario, alle lesioni per- sonali gravi, al rapimento, al sequestro, alla presa di ostaggi e alla violenza sessuale, punibili con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi, anche se questa persona non partecipa all’esecuzione effet- tiva del reato o dei reati in questione; il contributo deve essere intenzionale e reso nell’ulteriore consapevolezza che la sua par- tecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività dell’orga- nizzazione criminale.
4. La Norvegia e l’Islanda, da un lato, e l’UE a nome di qual- siasi Stato membro, dall’altro, possono fare una dichiarazione attestante che, sulla base della reciprocità, la condizione della doppia incriminabilità di cui al paragrafo 2 non si applica alle condizioni che figurano di seguito. Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto, alle condizioni stabilite dal presente accordo e indipendentemente dalla doppia incriminabilità per il reato, i seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato emit- tente, se in detto Stato il massimo della pena o misura di sicu- rezza privativa della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:
— partecipazione a un’organizzazione criminale,
— terrorismo,
— tratta di esseri umani,
— sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
— traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
— traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
— corruzione,
— xxxxx, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comu- nità europee,
— riciclaggio di proventi di reato,
— falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell’euro,
— criminalità informatica,
— criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
— favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,
— omicidio volontario, lesioni personali gravi,
— traffico illecito di organi e tessuti umani,
— rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
— razzismo e xenofobia,
— furti organizzati o con l’uso di armi,
— traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’anti- quariato e le opere d’arte,
— truffa,
— racket e estorsioni,
— contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
— falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
— falsificazione di mezzi di pagamento,
— traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
— traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
— traffico di veicoli rubati,
— stupro,
— incendio doloso,
— reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
— dirottamento di aereo/nave,
— sabotaggio.
Articolo 4
Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto
Gli Stati stabiliscono l’obbligo per l’autorità giudiziaria dell’esecu- zione di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto nei casi seguenti:
1) se il reato alla base del mandato d’arresto è coperto da amni- stia nello Stato di esecuzione, se quest’ultimo era compe- tente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;
2) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudizia- ria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giu- dicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato della condanna;
3) se la persona oggetto del mandato d’arresto non può ancora essere considerata, a causa dell’età, penalmente responsabile dei fatti all’origine del mandato d’arresto in base alla legge dello Stato di esecuzione.
Articolo 5
Altri motivi di non esecuzione del mandato d’arresto
1. Gli Stati possono stabilire l’obbligo o la facoltà per l’auto- xxxx giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto nei casi seguenti:
a) se, in uno dei casi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, il fatto che è alla base del mandato d’arresto non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in mate- ria di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l’esecuzione del mandato d’arresto non è rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato emittente;
b) se contro la persona oggetto del mandato d’arresto è in corso un’azione nello Stato di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d’arresto;
c) se le autorità giudiziarie dello stato di esecuzione hanno deciso di non esercitare l’azione penale per il reato oggetto del mandato d’arresto oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all’esercizio di ulteriori azioni;
d) se l’azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato in virtù del proprio diritto penale;
e) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudizia- ria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giu- dicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;
f) se il mandato d’arresto è stato rilasciato ai fini dell’esecu- zione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato di ese- cuzione, ne sia cittadino o vi risieda e se tale Stato si impe- gna a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;
g) se il mandato d’arresto riguarda reati:
i) che dalla legge dello Stato di esecuzione sono conside- rati commessi in tutto o in parte nel suo territorio o in un luogo assimilato al suo territorio;
oppure
ii) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato emittente e la legge dello Stato di esecuzione non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.
2. Ciascuno Stato comunica al segretariato generale del Con- siglio quale sia, fra quelli di cui al paragrafo 1, il motivo di non esecuzione in base al quale ha stabilito per le proprie autorità giudiziarie dell’esecuzione l’obbligo di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto. Il segretariato generale mette le informazioni ricevute a disposizione di tutti gli Stati e della Commissione.
Articolo 6
Eccezione del reato politico
1. L’esecuzione non può essere rifiutata adducendo la motiva- zione che il reato può essere considerato dallo Stato di esecu- zione come un reato politico, come un reato collegato ad un reato politico o un reato ispirato da motivazioni politiche.
2. La Norvegia e l’Islanda, da un lato, e l’Unione europea a nome di qualsiasi Stato membro, dall’altro, possono comunque fare una dichiarazione attestante che il paragrafo 1 sarà appli- cato soltanto in relazione a:
a) reati di cui agli articoli1e2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo;
b) reati di cospirazione o associazione — corrispondenti alla descrizione del comportamento di cui all’articolo 3, para- grafo 3 — finalizzati alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui agli articoli1e2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo;
e
c) a reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo.
3. Se un mandato d’arresto è stato emesso da uno Stato che ha fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 2, o da uno Stato per conto del quale tale dichiarazione è stata fatta, lo Stato che esegue il mandato d’arresto può applicare la reciprocità.
Articolo 7
Eccezione della nazionalità
1. L’esecuzione non può essere rifiutata adducendo la motiva- zione che la persona in questione è un cittadino dello Stato di esecuzione.
2. La Norvegia e l’Islanda, da un lato, e l’Unione europea a nome di qualsiasi Stato membro, dall’altro, possono fare una dichiarazione attestante che i cittadini non saranno consegnati o che la consegna sarà autorizzata soltanto a talune specifiche condizioni.
3. Se un mandato d’arresto è stato emesso da uno Stato che ha fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 2, o da uno Stato per cui tale dichiarazione è stata fatta, gli altri Stati possono, in esecuzione del mandato d’arresto, applicare la reciprocità.
Articolo 8
Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari
L’esecuzione del mandato d’arresto da parte dell’autorità giudizia- ria dell’esecuzione può essere subordinata ad una delle seguenti condizioni:
1) se il mandato d’arresto è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza comminata mediante deci- sione pronunciata «in absentia» e se l’interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata
«in absentia», la consegna può essere subordinata alla condi- zione che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicura- zioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato emittente e di essere presenti al giudizio;
2) se il reato in base al quale il mandato d’arresto è stato emesso è punibile con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà a vita, l’esecuzione di tale mandato può essere subor- dinata alla condizione che lo Stato emittente fornisca un’as- sicurazione considerata sufficiente dallo Stato di esecuzione riguardo al fatto che esso effettuerà una revisione della pena comminata, su richiesta o entro 20 anni, oppure incorag- gerà l’applicazione di misure di clemenza alle quali la per- sona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato emittente, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;
3) se la persona oggetto del mandato d’arresto ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato di esecu- zione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena o misura di sicu- rezza privativa della libertà eventualmente pronunciata nei suoi confronti nello Stato emittente.
Articolo 9
Determinazione delle autorità giudiziarie competenti
1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudi- ziaria dello Stato emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto.
2. Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato d’arresto. al momento della notifica di cui all’articolo 38, paragrafo 1, il
ministro della giustizia può essere designato quale autorità com- petente per l’esecuzione di un mandato di arresto a prescindere dal fatto che il ministro della giustizia sia o no un’autorità giudi- ziaria in base alla legge di detto Stato.
3. Le parti contraenti si comunicano reciprocamente quali siano le autorità competenti.
Articolo 10
Ricorso all’autorità centrale
1. Le parti contraenti possono notificarsi reciprocamente l’xx- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Stato che ha designato tale autorità o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, le autorità cen- trali che assistono le autorità giudiziarie competenti.
2. Nel fare questo le parti contraenti possono, se l’organizza- zione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessa- rio, indicare che la (le) propria (proprie) autorità centrale (centrali) sono responsabili per la trasmissione e la ricezione amministra- tiva dei mandati d’arresto e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato emittente.
Articolo 11
Contenuto e forma del mandato d’arresto
1. Il mandato d’arresto contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello nell’allegato I del presente accordo:
a) identità e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;
c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli2e 3;
d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 3;
e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato,
f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato emittente;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
2. Il mandato d’arresto è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuna parte contraente può al momento della conclusione del presente accordo, o successivamente, attestare in una dichiarazione che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali di uno Stato.
CaPO 2
PROCEDURA DI CONSEGNA
Articolo 12
Trasmissione di un mandato d’arresto
1. Quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l’autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d’ar- resto direttamente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
2. L’autorità giudiziaria emittente può, in ogni caso, decidere di segnalare la persona ricercata nel sistema d’informazione Schengen (SIS).
Siffatta segnalazione è effettuata conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa dell’Unione europea sulle segnala- zioni di persone a fini di consegna nel sistema di informazione Schengen. Una segnalazione nel sistema d’informazione Schen- gen equivale ad un mandato d’arresto corredato delle informa- zioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1.
3. Per un periodo transitorio, fintanto che il SIS non sarà in grado di trasmettere tutte le informazioni di cui all’articolo 11, la segnalazione equivarrà ad un mandato d’arresto, in attesa del ricevimento in debita forma dell’originale da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
Articolo 13
Modalità di trasmissione di un mandato d’arresto
1. Se l’autorità giudiziaria emittente ignora quale sia l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente, effettua le ricerche neces- sarie per ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.
2. Se non è possibile ricorrere al sistema d’informazione Schengen, l’autorità giudiziaria emittente può fare ricorso ai ser- vizi dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) per comunicare il mandato d’arresto.
3. L’autorità giudiziaria emittente può trasmettere il mandato d’arresto con qualsiasi mezzo sicuro in grado di produrre una registrazione scritta a condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di verificarne l’autenticità.
4. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all’autenti- cità di un documento necessario per l’esecuzione del mandato d’arresto è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudi- ziarie interessate o, se del caso, con l’intervento delle autorità centrali degli Stati.
5. Se l’autorità che riceve un mandato d’arresto non ha la com- petenza per dargli seguito, lo trasmette d’ufficio alla sua autorità nazionale competente e ne informa l’autorità giudiziaria emittente.
Articolo 14
Diritti del ricercato
1. Quando il ricercato è arrestato, l’autorità giudiziaria del- l’esecuzione competente lo informa, in conformità con il pro- prio diritto interno, del mandato d’arresto e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente.
2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d’arresto ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione.
Articolo 15
Mantenimento in custodia
Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la per- sona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione, a condizione che l’auto- xxxx competente di tale Stato adotti tutte le misure ritenute neces- sarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga.
Articolo 16
Consenso alla consegna
1. Se l’arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della «regola della specialità», definita all’articolo 30, paragrafo 2, sono raccolti dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione in confor- mità con il diritto interno dello Stato di esecuzione.
2. Ciascuno Stato adotta le misure necessarie affinché il con- senso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l’interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle con- seguenze. a tal fine il ricercato ha diritto all’assistenza di un con- sulente legale.
3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al para- grafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato di esecuzione.
4. Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Ciascuno Stato può prevedere la revocabilità del consenso ed eventual- mente della rinuncia in conformità con le norme applicabili di diritto interno. In tal caso, per fissare i termini di cui all’arti- colo 20, non si tiene conto del periodo che intercorre tra la data del consenso e quella della revoca. La Norvegia e l’Islanda, da un lato, e l’Unione europea a nome di qualsiasi Stato membro, dal- l’altro, possono, al momento della notifica di cui all’articolo 38, paragrafo 1, attestare in una dichiarazione che desiderano sfrut- tare detta possibilità indicando le modalità in base alle quali è possibile la revoca del consenso nonché qualsiasi modifica.
Articolo 17
Audizione del ricercato
Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all’articolo 16, l’arrestato ha diritto all’audizione a cura del- l’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato di esecuzione.
Articolo 18
Decisione sulla consegna
1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dal presente accordo.
2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segna- tamente in relazione agli articoli 4,5e 6,8e 11e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esi- genza di rispettare i termini fissati all’articolo 20.
3. L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
Articolo 19
Decisione in caso di concorso di richieste
1. Se due o più Stati hanno emesso un mandato d’arresto europeo o un mandato d’arresto nei confronti della stessa per- sona, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide quale dei man- dati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei man- dati di arresto nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell’azione penale o per l’esecuzione di una pena o misura privativa della libertà.
2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione di uno Stato membro può richiedere una consulenza all’Eurojust per prendere la deci- sione di cui al paragrafo 1.
3. In caso di conflitto tra un mandato d’arresto ed una richie- sta di estradizione presentata da uno Stato terzo, la competente autorità dello Stato di esecuzione decide se dare la precedenza al mandato d’arresto o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al para- grafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell’accordo applicabile.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati che derivano dallo statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
Articolo 20
Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato d’arresto
1. Un mandato d’arresto è trattato ed eseguito con la mas- sima urgenza.
2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria conse- gna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.
3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’ar- resto del ricercato.
4. In casi particolari, se il mandato d’arresto non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi2o 3, l’autorità giudi- ziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giu- diziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.
5. L’Unione europea, a nome di qualsiasi suo Stato membro, può rilasciare alla data della notifica di cui all’articolo 38, para- grafo 1, una dichiarazione che indichi in quali casi non si appli- cheranno i paragrafi 3 e 4. La Norvegia e l’Islanda possono applicare la reciprocità nei confronti degli Stati membri in questione.
6. Fintanto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non prende una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’ar- resto, essa si accerta che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.
7. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d’arresto deve essere motivato.
Articolo 21
Situazione in attesa della decisione
1. Se il mandato d’arresto è stato emesso per esercitare un’azione penale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve:
a) o accettare che si proceda all’audizione del ricercato, ai sensi dell’articolo 22;
b) o accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.
2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l’autorità giudiziaria emit- tente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
3. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato di esecuzione per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna.
Articolo 22
Audizione della persona in attesa della decisione
1. L’audizione della persona ricercata è effettuata da un’auto- xxxx giudiziaria, assistita da un’altra persona designata conforme- mente alla legislazione dello Stato dell’autorità giudiziaria richiedente.
2. L’audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione e alle condizioni determi- nate di comune accordo dall’autorità giudiziaria emittente e l’au- torità giudiziaria dell’esecuzione.
3. La competente autorità giudiziaria dell’esecuzione può inca- ricare un’altra autorità giudiziaria del proprio Stato di parteci- pare all’audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni precedente- mente stabilite.
Articolo 23
Privilegi e immunità
1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un’immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato di esecuzione, il ter- mine di cui all’articolo 20 comincia a decorrere solo se e a par- tire dal giorno in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato.
2. Lo Stato di esecuzione assicura che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità.
3. Se la revoca del privilegio o dell’immunità compete ad un’autorità dello Stato di esecuzione, l’autorità giudiziaria del- l’esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece com- petente un’autorità di un altro Stato o organizzazione internazionale, spetta all’autorità giudiziaria emittente farne richiesta.
Articolo 24
Conflitto di obblighi internazionali
Il presente accordo non pregiudica gli obblighi dello Stato di ese- cuzione qualora il ricercato vi sia stato estradato da uno Stato terzo e sia tutelato dalle norme in materia di specialità conte- nute nell’accordo in virtù del quale ha avuto luogo l’estradizione.
Lo Stato di esecuzione prende tutte le misure necessarie per chie- dere immediatamente l’assenso dello Stato dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato emittente. I termini di cui all’articolo 20 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui dette norme in materia di spe- cialità cessano di essere applicate.
In attesa della decisione dello Stato da cui il ricercato è stato estra- dato, lo Stato di esecuzione si accerta che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.
Articolo 25
Notifica della decisione
L’autorità giudiziaria dell’esecuzione notifica immediatamente all’autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d’arresto.
Articolo 26
Termine per la consegna
1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concor- data tra le autorità interessate.
2. Egli è consegnato al più tardi entro 10 giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto.
3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concor- dano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i 10 giorni successivi alla nuova data concordata.
4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporanea- mente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la conse- gna. In tal caso, la consegna avviene entro i 10 giorni successivi alla nuova data concordata.
5. allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da2a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, è rilasciata.
Articolo 27
Consegna rinviata o condizionale
1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, dopo aver deciso l’esecuzione del mandato d’arresto, rinviare la consegna del ricer- cato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto.
2. Invece di rinviare la consegna, l’autorità giudiziaria dell’ese- cuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato emit- tente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giu- diziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato emittente.
Articolo 28
Transito
1. Ciascuno Stato consente il transito attraverso il suo territo- rio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbia rice- vuto informazioni circa:
a) l’identità e la cittadinanza della persona oggetto del man- dato d’arresto;
b) l’esistenza di un mandato d’arresto;
c) la natura e la qualificazione giuridica del reato;
d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.
Lo Stato, nel cui nome è stata fatta una dichiarazione in confor- mità dell’articolo 7, paragrafo 2, attestante che i cittadini non verranno consegnati o che la consegna sarà autorizzata soltanto a talune specifiche condizioni, negli stessi termini può rifiutare il transito dei suoi cittadini sul suo territorio o subordinarlo alle stesse condizioni.
2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l’autorità designata per ciascuno Stato competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale ad esse relativa.
3. La richiesta di transito e le informazioni di cui al para- grafo 1 possono essere trasmesse all’autorità designata ai sensi del paragrafo 2 con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato di transito rende nota la sua deci- sione con la medesima procedura.
4. Il presente accordo non si applica se sono utilizzate le vie aeree senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato emittente fornisce all’autorità desi- gnata ai sensi del paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 1.
5. Se un transito riguarda una persona che deve essere estra- data da uno Stato terzo verso uno Stato, il presente articolo è applicabile mutatis mutandis. In particolare, l’espressione «man- dato d’arresto» come definito dal presente accordo sarà sostituita dai termini «richiesta di estradizione».
CaPO 3
EFFETTI DELLA CONSEGNA
Articolo 29
Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione
1. Lo Stato emittente deduce il periodo complessivo di custo- dia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o misura di sicurezza privativa della libertà.
2. a tal fine l’autorità giudiziaria dell’esecuzione o l’autorità centrale designata ai sensi dell’articolo 10 trasmette all’autorità giudiziaria emittente, all’atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d’arresto.
Articolo 30
Eventuali azioni penali per altri reati
1. La Norvegia e l’Islanda, da un lato, e l’Unione europea a nome di qualsiasi Stato membro, dall’altro, possono notificarsi reciprocamente che, per i rapporti di Stati con altri Stati a cui si applica la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l’as- senso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato, salvo che in un caso specifico l’auto- xxxx giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
2. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sot- toposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti pri- vata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:
a) quando, pur avendo avuto l’opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata con- segnata nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
b) il reato non è punibile con una pena o misura privativa della libertà;
c) il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
d) qualora la persona sia soggetta ad una sanzione o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una sanzione pecuniaria o una misura sostitutiva, anche se può restringere la sua libertà personale;
e) qualora la persona abbia acconsentito alla propria conse- gna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specia- lità, in conformità dell’articolo 16;
f) qualora, dopo essere stata consegnata, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della spe- cialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest’ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l’interessato l’ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. a tal fine la per- sona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;
g) qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha conse- gnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.
4. La richiesta di assenso è presentata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, nonché di una traduzione di cui all’articolo 11, para- grafo 2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente accordo. L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’arti- colo 4 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 5 o all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7, para- grafo 2. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevi- mento della richiesta. Per le situazioni di cui all’articolo 8 lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste.
Articolo 31
Consegna o estradizione successiva
1. La Norvegia e l’Islanda, da un lato, e l’Unione europea a nome di qualsiasi Stato membro, dall’altro, possono notificarsi reciprocamente che, per i rapporti di Stati con altri Stati a cui si applica la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l’as- senso per la consegna della persona ad uno Stato, diverso dallo Stato di esecuzione, a seguito di un mandato d’arresto emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
2. Una persona consegnata allo Stato emittente a seguito di un mandato d’arresto può comunque essere consegnata senza l’assenso dello Stato di esecuzione ad uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione a seguito di un mandato d’arresto emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:
a) quando, pur avendo avuto l’opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato con- segnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione defi- nitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
b) qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione a seguito di un man- dato d’arresto. Il consenso è raccolto dalle autorità giudizia- rie competenti dello Stato emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest’ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l’interessato l’ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conse- guenze. a tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;
c) allorché il ricercato non beneficia della regola della specia- lità, in conformità dell’articolo 30, paragrafo 3, lettere a), e),
f) e g).
3. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato secondo le seguenti regole:
a) la richiesta di xxxxxxx è presentata in conformità dell’arti- colo 12, corredata delle informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’ar- ticolo 11, paragrafo 2;
b) l’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente accordo;
c) la decisione interviene entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
d) l’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 4 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all’arti- colo 5 o all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 2.
Per le situazioni di cui all’articolo 8 lo Stato emittente deve for- nire le garanzie ivi previste.
4. In deroga al paragrafo 1, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto non è estradata verso uno Stato terzo senza l’assenso delle autorità competenti dello Stato che ha provveduto alla consegna. L’assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché della legislazione nazionale del medesimo.
Articolo 32
Consegna di beni
1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione, in conformità della legislazione nazionale e a richiesta dell’autorità giudiziaria emit- tente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che:
a) possono essere necessari come prova; ovvero
b) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.
2. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d’arresto non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nel territorio dello Stato di esecuzione, quest’ultimo può, qualora i beni siano necessari in relazione ad un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato emittente a condizione che siano successi- vamente restituiti.
4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al para- grafo 1 acquisiti dallo Stato di esecuzione o da terzi. Ove tali diritti sussistano, lo Stato emittente restituisce i beni in questione, senza alcun onere, allo Stato di esecuzione quanto prima possi- bile dopo la fine del procedimento penale.
Articolo 33
Spese
1. Le spese sostenute sul territorio dello Stato di esecuzione per l’esecuzione del mandato d’arresto sono a carico di detto Stato.
2. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato emittente.
CaPO 4
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 34
Relazioni con gli altri strumenti giuridici
1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati e Stati terzi, le disposizioni contenute nel presente accordo sosti- tuiscono, a partire dalla sua entrata in vigore, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra Norvegia e Islanda, da un lato, e gli Stati membri, dall’altro:
a) convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il rela- tivo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l’estradizione, modificata dal protocollo del 2003, quando essa entrerà in vigore;
b) titolo III, capitolo 4 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giu- gno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni;
c) disposizioni relative a Schengen delle convenzioni dell’UE sull’estradizione del 1995 e 1996, nella misura in cui sono in vigore.
2. Gli Stati possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento della conclu- sione del presente accordo nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest’ultimo e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la con- segna del ricercato oggetto del mandato d’arresto. Le parti con- traenti si notificano reciprocamente siffatti accordi o intese.
3. Gli Stati possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l’entrata in vigore del presente accordo nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di quest’ultimo e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato oggetto del mandato d’arresto, segnatamente fissando termini più brevi di quelli dell’articolo 20, estendendo l’elenco dei reati di cui all’arti- colo 3, paragrafo 4, riducendo ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 4 e 5 o abbassando la soglia di cui all’arti- colo 3, paragrafo1o 4.
Gli accordi e le convenzioni di cui al primo comma non pos- sono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati che non sono parti degli stessi.
Le parti contraenti si notificano reciprocamente, entro tre mesi dalla firma, siffatti nuovi accordi o nuove intese come previsto al primo comma.
4. Laddove gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati ovvero a territori per i quali uno Stato si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica il presente accordo, tali strumenti conti- nuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e gli altri Stati.
Articolo 35
Disposizione transitoria
1. Le richieste di estradizione ricevute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione. Le richieste ricevute dopo tale data saranno disciplinate dal pre- sente accordo.
2. La Norvegia e l’Islanda, da una parte, e l’Unione europea, a nome di qualsiasi Stato membro, dall’altra, al momento della notifica di cui all’articolo 38, paragrafo 1, possono rilasciare una dichiarazione asserendo che, in qualità di Stato di esecuzione, essi continueranno ad applicare il sistema di estradizione vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo in relazione ad atti commessi prima di una data specificata. La data in questione non può essere successiva all’entrata in vigore del presente accordo. La suddetta dichiarazione può essere ritirata in qual- siasi momento.
Articolo 36
Composizione delle controversie
Ogni controversia tra l’Islanda o la Norvegia e uno Stato mem- bro dell’Unione europea sull’interpretazione o l’applicazione del presente accordo può essere deferita da una delle parti della con- troversia ai rappresentanti dei governi degli Stati membri del- l’Unione europea e dell’Islanda e della Norvegia all’uopo riuniti, ai fini di una sua composizione entro un termine di sei mesi.
Articolo 37
Giurisprudenza
Le parti contraenti, in considerazione dell’obiettivo di assicurare un’applicazione e un’interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni del presente accordo, si tengono costantemente aggiornate sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giu- stizia delle Comunità europee e di quella dei competenti tribu- nali islandesi e norvegesi, relativa a dette disposizioni nonché alle disposizioni di analoghi strumenti relativi alla consegna. a tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmis- sione reciproca di detta giurisprudenza.
Articolo 38
Notifiche, dichiarazioni, entrata in vigore
1. Ciascuna parte contraente notifica all’altra la conclusione delle procedure richieste per l’espressione del suo consenso ad essere vincolata dal presente accordo.
2. al momento della notifica di cui al paragrafo 1 le parti contraenti presentano le notifiche o le dichiarazioni di cui all’ar- ticolo 5, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 28, paragrafo 2, e all’articolo 34, paragrafo 2, del presente accordo e possono presentare le notifiche o le dichiarazioni di cui all’arti- colo 3, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, para- grafo 2, all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 16, paragrafo 4, all’articolo 20, paragrafo 5, all’arti- colo 30, paragrafo 1, all’articolo 31, paragrafo 1, e all’articolo 35, paragrafo 2, del presente accordo. Le dichiarazioni o notifiche di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafo 1, e all’ar- ticolo 11, paragrafo 2, possono essere fatte in qualsiasi momento. Le dichiarazioni o notifiche di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 28, paragrafo 2, possono essere modificate in qual- siasi momento e quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 2, all’arti- colo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 4, all’articolo 20, para- grafo 5, all’articolo 34, paragrafo 2, e all’articolo 35, paragrafo 2, possono essere ritirate in qualsiasi momento.
3. Nel presentare tali dichiarazioni o notifiche, l’Unione euro- pea indica a quale Stato membro si applicano.
4. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui il segretario generale del Consi- glio dell’Unione europea accerta l’adempimento di tutte le forma- lità previste per l’espressione del consenso delle parti contraenti l’accordo.
Articolo 39
Adesione
L’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea instaura diritti e obblighi ai sensi del presente accordo fra tali nuovi Stati membri e l’Islanda e la Norvegia.
Articolo 40
Riesame comune
Le parti contraenti convengono di procedere ad un riesame comune del presente accordo entro 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e, in particolare, delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’articolo 6, paragrafo 2, del-
l’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 20, paragrafo 5, del pre- sente accordo. Le dichiarazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, se non rinnovate, scadono 5 anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo. Il riesame verte in particolare sull’attuazione pratica, sull’interpretazione e sugli sviluppi dell’accordo e può altresì includere aspetti quali le conseguenze di un’ulteriore evo- luzione dell’Unione europea relativa alle materie del presente accordo.
Articolo 41
Denuncia
1. Il presente accordo può essere denunciato dalle parti con- traenti. Qualora sia denunciato dall’Islanda o dalla Norvegia, esso resta in vigore tra l’Unione europea e lo Stato nei cui confronti l’accordo non si è estinto.
2. La denuncia del presente accordo ai sensi del para- grafo 1 ha effetto sei mesi dopo la notifica. Le procedure avviate in relazione a domande di consegna rimaste in sospeso a tale data sono concluse in conformità delle disposizioni del presente accordo.
Articolo 42
Depositario
1. Il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è il depositario del presente accordo.
2. Il depositario rende pubbliche le informazioni o qualsiasi notificazione o dichiarazione concernenti il presente accordo.
Fatto a Vienna il 28 giugno 2006 in un esemplare unico in lin- gua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlan- dese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e unghe- rese, islandese, norvegese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Fyrir hönd Evrópusambandsins For Den europeiske union Por la Unión Europea
Za Evropskou unii For den Europæiske Union Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l’Union européenne
Thar ceann an aontais Eorpaigh Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā Europos Sąjungos vardu az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta
På Europeiska unionens vägnar
Fyrir hönd lýđveldisins Íslands For Republikken Island
Por la República de Islandia Za Islandskou republiku For Republikken Island Für die Republik Island Islandi Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας For the Republic of Iceland Pour la République d’Islande
Thar ceann Phoblacht na hÍoslainne Per la Repubblica d’Islanda Islandes Republikas vārdā Islandijos Respublikos vardu az Izlandi Köztársaság részéről Ghar-Repubblika ta’ l-Iżlanda
Xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx X xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xx Islandskú republiku
Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx vägnar
Fyrir hönd Konungsríkisins Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx
Xxx xx Xxxxx xx Xxxxxxx Xx Norské královstvi For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας For the Kingdom of Norway Pour le Royaume de Norvège Thar ceann Ríocht na hIorua Per il Regno di Norvegia Norvēģijas Karalistes vārdā Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx-Xxxxx xxx-Xxxxxxxx
Voor het Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx X xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx xx Xxxxxxx
Xx Nórske kráľovstvo Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta På Konungariket Norges vägnar
ALLEGATO
Dichiarazione delle parti contraenti l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia
«Le parti contraenti si impegnano a consultarsi, se del caso, qualora la Repubblica d’Islanda o il Regno di Norvegia o uno degli Stati membri dell’Unione europea lo ritengano opportuno, per consentire il più efficace funzionamento possibile del presente accordo, ivi compreso al fine di prevenire qualsiasi controversia attinente all’attuazione pratica e all’interpreta- zione del presente accordo. Tali consultazioni sono organizzate nel modo più appropriato, tenendo conto delle strutture di cooperazione esistenti.»
Dichiarazione dell’Unione europea
«L’Unione europea dichiara che la possibilità di cui all’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase, di designare il ministro della Giustizia quale autorità competente per l’esecuzione di un mandato di arresto sarà utilizzata soltanto dalla Repubblica federale di Germania, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica slovacca e dal Regno dei Paesi Bassi.
L’Unione europea dichiara che gli Stati membri applicheranno l’articolo 20, paragrafi 3 e 4, coerentemente con le norme nazionali che disciplinano casi analoghi.»