Contract
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI
per servizi di trasporto beni e persone con conducente nonché servizi accessori di ospitalità, importo massimo Euro 68.000,00 oltre IVA, validità fino al 31/12/2023 - CIG 964649075F
TRA
l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M., C.F. e P.IVA 02918510427, con sede legale in Via Xxxxxxx xx Xxxxxxxx n. 9 – 00000 Xxxxxx (XX) (d’ora in poi committente), rappresentata dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Direttore
E
Ditta Individuale Xxxxxxxx Xxxxxx – C.F. GSMNRC65D06L279E e P.IVA 02189620442 con sede in Xxx Xxxxxxxx x. 00/X 00000 Xxxxx Xxxxx (XX), nella persona di Xxxxxx Xxxxxxxx, nato il 06/04/1965 a Torre San Patrizio (FM), C.F. GSMNRC65D06L279E, in qualità di titolare firmatario, di seguito per brevità Esecutore
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Con il programma operativo annuale delle attività e del Bilancio preventivo, , prevede l’attivazione di una serie di azioni di promozione del territorio per la valorizzazione culturale e turistica, attraverso attività promozionali del brand Regione Marche, articolate in un programma di interventi, funzionali allo sviluppo dei prodotti turistici regionali e all’incontro tra l’offerta turistica marchigiana e la domanda sui mercati target, come la partecipazione a fiere, workshop, roadshow, azioni scouting su nuovi ed emergenti mercati, press ed educational tour mirati che qualificano l’immagine della regione e offrono concrete opportunità di business agli operatori, anche mediante innovative tecnologie di contatto B2B e B2C, in grado di rendere sempre più disponibile e diffusa la proposta regionale. A fianco delle manifestazioni fieristiche e contestualmente ad esse potranno essere realizzate ulteriori iniziative di incoming ed eventi;
l'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, consente alle Stazioni Appaltanti di concludere Accordi Quadro con un solo operatore economico, basando i contratti affidati su tali Accordi entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro;
che l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M. - Regione Marche, ritiene in generale che l’accordo quadro, in quanto strumento contrattuale dinamico, sia il più idoneo a soddisfare le esigenze sopra descritte in quanto con tale tipo di accordo vengono stabilite in anticipo alcune delle condizioni imprescindibili dell’affidamento dei servizi in questione;
in esecuzione di quanto precede, con Decreto del Direttore dell’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M. n…… del ……… è stato autorizzato l’affidamento diretto di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi a servizi di trasporto beni e persone con conducente, nonché servizi accessori di ospitalità per le manifestazioni fieristiche ed eventi promozionali partecipati dalla Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M.;
con verbale del …… il suddetto affidamento è stato dichiarato efficace;
l’Esecutore che sottoscrive il presente Accordo Quadro, affidatario ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni dirette per l’Amministrazione stipulante nei confronti dell’Esecutore e definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e conseguente esecuzione dei singoli Ordinativi, solamente i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione contrattuale;
i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra il Committente e l’Esecutore affidatario, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
l’Esecutore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta che ritiene, pertanto, remunerativa;
la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l’Amministrazione stipulante a quantitativi minimi o predeterminati di fornitura;
le Parti hanno sottoscritto il Patto di Integrità che si allega al presente Accordo;
l’Esecutore non risulta avere controversie e cause tentate nei confronti dell’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M. – Regione Marche a qualsiasi titolo e genere, e per qualsiasi ragione;
il presente Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica in analogia a quanto previsto nell’art. 32 c. 14 del Codice;
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro, anche se ad esso non materialmente allegati.
ARTICOLO 2 - ALTRE DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente documento, si intende per:
Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Committente, da una parte, e l’Esecutore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai singoli specifici contratti da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
Committente o Stazione Appaltante: l’amministrazione committente il presente Accordo Quadro e cioè l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M. – Regione Marche;
Esecutore o Affidatario: l’affidatario della procedura concorsuale di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
Contratto Specifico o Contratto Attuativo: singolo contratto attuativo stipulato sulla base dell’accordo quadro. Oggetto del singolo contratto specifico sono i medesimi servizi (uno o più servizi) oggetto dell’Accordo Quadro. L’affidamento di ciascun contratto specifico potrà avvenire unicamente all’affidatario dell’Accordo Quadro. I servizi prestati potranno essere acquisiti dall’esecutore o forniti da soggetti terzi;
Richiesta: l’atto di avvio per la conclusione del singolo contratto specifico;
Listino prezzi: la descrizione dei servizi con i prezzi unitari.
ARTICOLO 3 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati;
dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016;
dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Pubbliche;
dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Il Contratto sarà regolato dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta.
Le clausole dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Esecutore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei singoli contratti di Fornitura da esso discendenti e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i contratti, il Committente, da un lato, e l’Esecutore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
L’Esecutore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 4 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo Quadro stabilisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli contratti specifici, nonché la disciplina relativa alle modalità di esecuzione dei servizi richiesti.
L’Esecutore, pertanto, si impegna ad offrire la prestazione dei seguenti servizi secondo quanto specificato nel presente Accordo Quadro e, segnatamente, le attività richieste sono le seguenti:
servizi di trasporto beni e persone con conducente nonché servizi accessori di ospitalità per le manifestazioni fieristiche ed eventi promozionali partecipati dall’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M. – Regione Marche.
Il quantitativo massimo stimato erogabile con il presente Accordo Quadro è pari a euro 68.000,00 (sessantottomila/00) + IVA; i quantitativi da offrire saranno determinati sulla base di contratti specifici fino alla concorrenza di tale importo. Il valore massimo dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del Committente nell'arco temporale di durata dell'Accordo stesso. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per il Committente nei confronti dell'Affidatario dell'Accordo Quadro. Il Committente si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, di non richiedere l’attivazione di alcun contratto, senza che l’Esecutore possa vantare alcuna pretesa, né alcuna richiesta, neanche a titolo di risarcimento danni di qualsiasi natura e genere.
Si procede a verifiche trimestrali volte a determinare l’esatta situazione economica dell’accordo e la capienza finanziaria del suddetto
ARTICOLO 5 - DURATA
L’Accordo quadro ha durata fino alla data di scadenza del 31/12/2023. Il singolo contratto potrà avere durata fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. I singoli contratti non potranno superare il termine di scadenza dell'Accordo Quadro. Comunque la presenza di eventuali somme residue comporterà un risparmio per il Committente.
ARTICOLO 6 - VINCOLI E PREZZI DEI SINGOLI CONTRATTI
Con riferimento a ciascun contratto specifico, l’Esecutore dovrà vincolarsi al listino prezzi allegato (allegato 1) al presente accordo quadro.
L’Esecutore dovrà altresì garantire necessariamente, per tutti i servizi oggetto del contratto specifico, le medesime caratteristiche minime e le caratteristiche migliorative offerte dallo stesso nella fase relativa all’affidamento dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 7 – AFFIDAMENTO
Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa al singolo contratto specifico il Committente indicherà:
la tipologia dei servizi;
i termini qualitativi e quantitativi;
l’eventuale necessità della presenza in sede;
penali per casi di ritardo o inadempimento ulteriori rispetto a quelle già indicate nell’Accordo Quadro, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;
ipotesi di recesso e/o di risoluzione ulteriori rispetto a quelle indicate nell’Accordo Quadro;
il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
modalità di svolgimento delle verifiche di conformità;
ogni altra prescrizione prevista dai Regolamenti regionali e in uso nella contrattualistica pubblica.
Il Committente provvederà, al momento della conclusione del singolo contratto, tra le altre cose:
alla nomina del Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione nel rispetto degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016;
alla indicazione sul medesimo contratto del CIG (Codice Identificativo Gara) relativo dell’Accordo Quadro.
L’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M. potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. c) e d) n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
ARTICOLO 8 - Stipulazione del contratto ed esecuzione in via d’urgenza
La stipula del contratto in forma elettronica, con gli strumenti messi a disposizione dal mercato elettronico CONSIP, avverrà successivamente alle verifiche e agli altri adempimenti cui è tenuta la stazione appaltante nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e del D.L. 76/2020. Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Agenzia regionale per legge.
Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.
In tal caso l’affidatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente ed a regola d’arte e nei limiti dell’utilità ricevuta. Inoltre la stazione appaltante procederà all’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto.
La stazione appaltante si riserva, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 80 del medesimo decreto legislativo.
ARTICOLO 9 - ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ESECUTORE
Sono a carico dell’Esecutore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.
Sono a carico dell’Esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui ai singoli Contratti Specifici, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dei Contratti Specifici medesimi, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, fatto salvo quanto previsto nei singoli Contratti Specifici.
In ogni caso, l’Esecutore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell’Esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nei singoli Contratti Specifici e l’Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Committente assumendosene ogni relativa alea.
L’Esecutore, nel corso di validità dell’Accordo Quadro, si impegna espressamente:
a mantenere fermo ogni impegno assunto in sede di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, comprese le condizioni economiche riportate nell’allegato 1 al presente Accordo Quadro;
a dare esecuzione ai Contratti Specifici sottoscritti nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini contenuti nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici stessi;
a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i dati richiesti per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, impegnandosi a comunicare entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo o integrativo, ogni modificazione o integrazione intercorsa con riferimento in particolare al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;
a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei suoi allegati;
a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’Esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Esecutore verificare preventivamente tali procedure.
L’Esecutore si obbliga a:
dare immediata comunicazione all’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M. di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro;
prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati nei singoli specifici contratti.
L’Esecutore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi.
ARTICOLO 10 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’ESECUTORE
L’Esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
L’Esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
L’Esecutore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subesecutore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 12 - VERIFICHE E MONITORAGGIO
Con riferimento ai singoli Contratti Specifici, il Committente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del singolo contratto, richiedendo all’Esecutore la documentazione relativa alla conforme esecuzione delle prestazioni contrattuali.
In ogni caso, il Committente procederà alle verifiche dei servizi resi dal Esecutore.
ARTICOLO 13 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura relativa a ciascun Contratto Specifico nel quale dovranno essere riportati:
gli estremi dello stesso;
l’importo da pagare, con l’indicazione dettagliata dei servizi svolti;
il n. CIG;
il codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) ai fini della fatturazione elettronica.
Al fine di assicurare il corretto e tempestivo recapito al responsabile del procedimento, è necessario inserire nella fattura le seguenti informazioni:
-
Informazione
Valore
Campo nel quale
va inserita l’informazione
Codice univoco ufficio
“CodiceDestinatario” (1.1.4)
Ordine di acquisto
“IdDocumento” (2.1.2.2)
Identificativo del RUP
“Riferimento Amministrazione”
(2.2.1.15)
Identificativo fascicolo
“RiferimentoTesto” (2.2.1.16.2)
Codice unico di progetto (CUP)
“CodiceCUP” (2.1.2.6)
Codice identificativo di gara (CIG)
“CodiceCIG” (2.1.2.7)
Deve essere inserito, inoltre, il codice IBAN nel campo “IBAN” (2.4.2.13).
Il pagamento sarà eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dalla ditta affidataria dei servizi all’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M. – Regione Marche.
L’affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le modalità prescelte ovvero eventuali modifiche successive delle stesse. In difetto di tale comunicazione, l’affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.
Le fatture dovranno essere intestate a Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M. – Via G. da Fabriano n. 9 – 60125 Ancona - C.F. e P.IVA 02918510427 e dovranno essere emesse nel formato indicato nell’allegato A al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
Il Committente acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’Esecutore e agli eventuali suoi sub contraenti per il pagamento del corrispettivo dovuto.
Il pagamento sarà eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dall’Esecutore.
L’Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Committente le modalità prescelte ovvero eventuali modifiche successive delle stesse. In difetto di tale comunicazione, l’Esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.
In caso di ritardo nel pagamento l’Esecutore applicherà interessi di mora calcolati al tasso legale di riferimento.
ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA
L’Esecutore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni qualificati dal Committente come dati e informazioni riservate di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Accordo Quadro, anche successivamente alla cessazione del rapporto per un periodo di cinque anni. Si impegna in ogni caso ad osservare la massima riservatezza in merito al contenuto del contratto.
ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE
Il Committente può procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro se accerta che comportamenti dell'Esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del presente Accordo Quadro.
In tal caso il Committente diffida formalmente l’Esecutore ad adempiere entro un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida, trascorso il quale senza che l'Esecutore abbia adempiuto, su proposta del responsabile unico della procedura, dispone la risoluzione del presente Accordo Quadro.
In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Esecutore tramite Posta Elettronica Certificata, nei seguenti casi:
qualora sia stato depositato contro l’Esecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore;
qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale dell’Esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
qualora l’Esecutore perda i requisiti minimi richiesti per la stipula dell’Accordo Quadro medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro stesso;
per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l’Esecutore ha diritto al pagamento da parte del Committente delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti Specifici, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.
ARTICOLO 16 - RECESSO
Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 codice civile.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, tramite Posta Elettronica Certificata.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Committente che abbiano incidenza sulla prestazione, lo stesso Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’Esecutore tramite Posta Elettronica Certificata. In caso di esercizio del diritto di recesso dall’Accordo Quadro da parte del Committente, tale recesso non avrà efficacia con riguardo ai Contratti Specifici effettuati antecedentemente alla data di efficacia del recesso stesso.
ARTICOLO 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto assoluto divieto all’Esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione medesima.
In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 18 - PENALI
L’Esecutore prende atto che il Committente avrà la facoltà di prevedere in ciascun singolo specifico contratto apposite penali necessarie in relazione all'esecuzione degli stessi contratti.
ARTICOLO 19 - TRASPARENZA
L’Esecutore espressamente ed irrevocabilmente:
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Esecutore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Esecutore.
L’Esecutore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
ARTICOLO 20 - PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l’Esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio previsti nel documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” sottoscritto dall’Esecutore in data 28/04/2022 ed allegato al presente Accordo Quadro (allegato 2).
ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Committente e l’Esecutore inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.
ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).
ARTICOLO 23 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente Accordo Quadro, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell’art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il CIG di riferimento.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ. i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
ARTICOLO 24 - DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE
L’Esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da dipendenti o da parte di terzi.
ARTICOLO 25 - CLAUSOLA FINALE
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Specifici non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Specifici (o di parte di essi) da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti Specifici attuativi o integrativi dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti Specifici continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti Specifici, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
ALLEGATI:
Listino prezzi
Per l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M. Il Direttore (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx) |
L’Esecutore |
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