UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA’ DI FARMACIA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA’ DI FARMACIA
TIROCINIO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO
REGOLAMENTO
Art. 1- Generalità.
– In ottemperanza al D.M. 509/99 art.6 comma 3 e al D.M 28/11/2000, G.U. 23/1/2001n.18 è previsto un tirocinio professionale obbligatorio per un periodo di 6 mesi a tempo pieno che comporta l’assegnazione di 30 CFU, necessari per il conseguimento delle Lauree Specialistiche in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe 14S) .
Il tirocinio ha lo scopo di integrare la formazione universitaria con le conoscenze necessarie ad un corretto e consapevole esercizio della professione.
Art.2-Svolgimento
– Tutte le farmacie aperte al pubblico e tutte le farmacie ospedaliere sotto la sorveglianza del Servizio Farmaceutico sul Territorio Nazionale, di seguito indicate cumulativamente come Farmacie, possono accogliere gli studenti dei corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e CTF. L’attivazione pratica del tirocinio professionale è regolata da convenzioni stipulate tra la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Torino e gli Ordini Professionali (Allegato A).
Forme e contenuti sono definiti nel programma di tirocinio professionale, che è parte integrante delle singole convenzioni ed è formulato nel presente regolamento (Allegato B- Programma) in base alle Linee Guida generali concordate tra Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia, Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), Associazioni di Titolari di Farmacia e Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO). La Facoltà, in accordo e in collaborazione con gli Ordini professionali convenzionati, può attivare moduli di esercitazioni e/o seminari su argomenti facenti parte del programma, in conformità ai regolamenti relativi allo svolgimento delle attività didattiche integrative.
Art. 3- Farmacie.
– L’accoglienza dei tirocinanti da parte delle Farmacie deve prescindere dall’Università alla quale lo studente è iscritto. Per quanto attiene forme e contenuti del tirocinio lo studente che ha optato di frequentare Farmacie al di fuori dell’ambito convenzionale della Facoltà di Farmacia di Torino, dovrà adeguarsi alla normativa convenzionale vigente in quel territorio.
Art. 4-Requisiti delle Farmacie .
Il Presidente dell’Ordine che ha sottoscritto la Convenzione, constatata l’assenza di impedimenti, anche di ordine deontologico, trasmette, all’inizio di ogni anno accademico, l’elenco delle Farmacie che sono in grado di impartire il tirocinio. Qualora, durante l’anno accademico, si manifestino impedimenti per lo svolgimento dei tirocini in una o più farmacie dell’elenco, Il Presidente dell’Ordine segnalerà l’esclusione delle Farmacie in oggetto alla Facoltà di Farmacia.
L’elenco delle Farmacie sarà allegato alla Convenzione sottoscritta da Facoltà e Ordine e farà parte integrante di essa.
Il numero dei tirocinanti che possono essere accolti è fissato sulla base del numero di laureati presenti in Farmacia: Farmacie con uno o due laureati possono far svolgere il tirocinio pratico-professionale ad un tirocinante alla volta, Farmacie con tre o più laureati possono accogliere fino a due tirocinanti contemporaneamente. Le Farmacie in elenco sono tenute ad
accogliere i tirocinanti e non possono porre un rifiuto, se non per motivazioni circostanziate ritenute valide dalla Commissione di cui al successivo art.10, per più di tre volte in un biennio. In tal caso il nominativo verrà eliminato dall’elenco.
Art. 5- Obblighi dei Tutors e del Titolare/Direttore
– Il Titolare o il Direttore della Farmacia che ha accolto il tirocinante viene ad assumere il ruolo di Xxxxx ed è responsabile didattico organizzativo del tirocinio svolto che dovrà essere coerente con le indicazioni di programma riportate nella Convenzione sottoscritta. Per l’attività di tutoraggio può essere nominato un delegato del Titolare o del Direttore a condizione che svolga attività professionale continuativa da almeno due anni.
Il Titolare o il Direttore della Farmacia è tenuto a certificare per iscritto la data di inizio del tirocinio. Tale certificazione dovrà pervenire, a cura del tirocinante, all’Ordine Professionale provinciale di competenza entro 15 giorni dalla data di inizio del tirocinio. Dovrà essere parimenti, entro 15 giorni, comunicata e certificata la data di fine.
E’ altresì prevista la figura di un Tutor universitario di riferimento: possono assumere la figura di tutor tutti i docenti delle aree caratterizzanti come indicate nell’ Allegato 14, D.M. 28/11/2000,G.U. 23/1/2001 n.18, classe delle lauree specialistiche 14/S in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE.
Al termine del tirocinio sarà redatta una dichiarazione attestante il buon esito dell’attività svolta firmata dal Tutor di Farmacia, dal Tutor universitario e dal tirocinante. Tale dichiarazione sarà consegnata dal tirocinante alla Segreteria Studenti della Facoltà di Farmacia.
Presso l’Ordine Provinciale sarà istituito un registro per l’annotazione..
Per le Farmacie fuori convenzione la consegna della documentazione in Segreteria sarà sempre a cura del tirocinante
Art. 6-Rapporto di parentela.
– Gli studenti tirocinanti non possono essere parenti fino al II grado del Titolare o Direttore della farmacia, del Tutor aziendale e del Tutor universitario
Art. 7-Obblighi dello studente .
– Gli studenti devono inserire il tirocinio nel carico didattico annuale entro la data stabilita ogni anno dall’Università degli Studi di Torino. Per delibera della Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Torino, è possibile svolgere il tirocinio in due periodi di tre mesi ciascuno valevole 15 crediti. Il requisito minimo per l’accesso al tirocinio è avere acquisito almeno 160 CFU conseguiti con il superamento di prove d’esame (sono esclusi dal computo i crediti acquisiti da Attività libere) e l’essere in possesso delle firme di frequenza della quarta annualità. Le modalità di accesso e norme aggiuntive possono essere stabilite di anno in anno dai Consigli di Corso di Studio e/o dal Consiglio di Facoltà. L’inizio del tirocinio è vincolato dalla sottoscrizione del progetto formativo individuale da parte dello studente, del tutore aziendale, del tutore universitario e del Preside.
Art. 8- Interruzione/sospensione.
- E’ possibile la interruzione temporanea del tirocinio per giustificati motivi. In caso di assenza il tirocinante è tenuto ad avvertire il Tutor aziendale e il Tutor universitario o la struttura universitaria di riferimento, per gli adempimenti di legge di tipo assicurativo. Il tirocinante è tenuto a recuperare i giorni di assenza. Il tirocinio non può essere prolungato per un periodo maggiore di due mesi, se è svolto in modo continuativo per sei mesi, e di un mese, nel caso della suddivisione in due periodi di tre mesi.
Sono escluse dalla notifica interruzioni inferiori ad una settimana.
Art. 9 –Libretto-diario
– Il tirocinante ha l’obbligo di compilare un libretto-diario con la descrizione dell’attività svolta secondo le indicazioni del programma riportato nell’allegato B.
Art. 10 – Commissione di Facoltà.
– E’ istituita una Commissione di Facoltà per il tirocinio. Le sedute della Commissione sono aperte a rappresentanti di Ordini, Associazioni, Enti e Aziende Ospedaliere, che possono partecipare ai lavori della Commissione per le proprie specifiche competenze.
La commissione vigila sul flusso di tirocinanti, interviene con proposte di assegnazione a Farmacie che risultano in Convenzione nei casi di indisponibilità di posti da parte di Farmacie scelte dallo studente.
La Commissione esamina eventuali inadempienze nello svolgimento del tirocinio su segnalazione delle parti interessate (tutor aziendale , tutor universitario e/o tirocinante).
Art. 11- Svolgimento del tirocinio all’estero.
– E’ possibile svolgere l’attività di tirocinio all’estero nell’ambito di programmi mobilità internazionale con altre Università dell’Unione Europea. Potrà essere svolto un solo periodo di tre mesi ( pari a 15 CFU) in una farmacia ospedaliera. Il programma di tirocinio dovrà essere comunque approvato dal Consiglio di Corso di Studi.
Art .12-Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con l’anno accademico 2003-2004 , salvo diverse delibere dei Consigli di Corso di Studi .
Art. 13 – Norme transitorie
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Farmacia (vecchi ordinamenti) e i laureati in CTF (vecchi ordinamenti) devono comunque attenersi al presente Regolamento per lo svolgimento del Tirocinio in Farmacia.