ACCORDO tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare
ACCORDO
tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare
L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione», e
LA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA, in seguito denominata «Bielorussia», in seguito denominate congiuntamente «parti»,
DECISE a intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l’immigrazione irregolare;
DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio sicuro e ordinato di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bielorussia o di uno Stato membro dell’Unione, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione;
SOTTOLINEANDO che il presente accordo non incide sui diritti, sugli obblighi e sulle responsabilità dell’Unione, dei suoi Stati membri e della Bielorussia derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e dal relativo protocollo del 31 gennaio 1967;
CONSIDERANDO che, in virtù del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l’Irlanda non partecipano al presente accordo, salvo che notifichino la loro intenzione di prendervi parte conformemente al detto protocollo;
CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell’ambito d’applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
DEFINIZIONI E PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
a) «parti»: l’Unione e la Bielorussia;
b) «cittadino bielorusso»: qualsiasi persona avente la cittadinanza della Bielorussia;
c) «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, quale definita ai fini dell’Unione;
d) «Stato membro»: ciascuno Stato membro dell’Unione vincolato dal presente accordo;
e) «cittadino di paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Bielorussia o di uno Stato membro;
f) «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
g) «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Bielorussia o da uno Stato membro, che autorizza una persona a soggiornare sul suo territorio. Non rientrano nella definizione le autorizzazioni temporanee di permanere nel territorio in attesa che sia esaminata una domanda di asilo o una domanda di permesso di soggiorno;
h) «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata Bielorussia o da uno Stato membro per consentire l’ingresso o il transito nel suo territorio. Non comprende il visto di transito aeroportuale;
i) «Stato richiedente»: lo Stato (Bielorussia o uno Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 8, o domanda di transito ai sensi dell’articolo 15;
j) «Stato richiesto»: lo Stato (la Bielorussia o uno Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 8, o una domanda di transito ai sensi dell’articolo 15;
k) «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Bielorussia o di uno Stato membro incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a);
l) «transito»: ai fini della sezione IV, il passaggio di un cittadino di paese terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione;
m) «zona di frontiera»: il perimetro di 30 chilometri dalla frontiera terrestre comune fra uno Stato membro e la Bielorussia, nonché gli aeroporti internazionali degli Stati membri e della Bielorussia.
Articolo 2
Principi fondamentali
Pur intensificando la cooperazione in materia di prevenzione dell’immigrazione illegale e di lotta contro la medesima, lo Stato richiesto e lo Stato richiedente garantiscono, nell’applicare il presente accordo alle persone che rientrano nel suo ambito di applicazione, il rispetto dei diritti dell’uomo e degli obblighi e le responsabilità che incombono loro in virtù dei pertinenti strumenti internazionali, in particolare:
— la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948;
— la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950;
— la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965;
— il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966;
— la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984;
— la Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967.
Lo Stato richiesto garantisce in particolare, secondo gli obblighi che gli incombono in forza di detti strumenti internazionali, la tutela dei diritti delle persone riammesse nel suo territorio.
SEZIONE II
OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA BIELORUSSIA
Articolo 3
Riammissione di propri cittadini
1. La Bielorussia riammette:
a) su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona è un cittadino della Bielorussia;
b) i figli minorenni non coniugati delle persone di cui alla lettera a), a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato richiedente;
c) il coniuge, avente cittadinanza diversa o apolide, delle persone di cui al la lettera a), purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Bielorussia, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato richiedente; e
d) coloro siano stati privati della cittadinanza bielorussa, ovvero vi abbiano rinunciato, dopo essere entrati nel territorio di uno Stato membro, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da tale Stato membro, la promessa di essere naturalizzati.
2. Dopo che la Bielorussia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente, gratuitamente ed entro tre giorni lavorativi da tale risposta, il documento di viaggio necessario per il rimpatrio di tale persona, valido sei mesi. Se entro i detti tre giorni lavorativi la Bielorussia non provvede a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato l’uso del documento di viaggio europeo per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare secondo il modello di cui al regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («documento di viaggio europeo per il rimpatrio»).
3. Se, per motivi giuridici o di altra natura, l’interessato non può essere trasferito entro il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro tre giorni lavorativi dalla risposta positiva alla domanda di riammissione la rappresentanza diplomatica o consolare bielorussa competente rilascia gratuitamente un nuovo documento di viaggio valido per la stessa durata. Se entro i detti tre giorni lavorativi la Bielorussia non provvede a rilasciare il nuovo documento di viaggio, si presume che abbia accettato l’uso del documento di viaggio europeo per il rimpatrio.
Articolo 4
Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi
1. La Bielorussia riammette sul suo territorio, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona:
a) possiede o possedeva, al momento dell’ingresso, un permesso di soggiorno rilasciato dalla Bielorussia;
b) possiede o possedeva, al momento dell’ingresso, un visto valido rilasciato dalla Bielorussia accompagnato da una prova dell’ingresso nel territorio della Bielorussia; oppure
c) è entrata illegalmente nel territorio degli Stati membri direttamente dopo aver soggiornato o essere transitata nel territorio della Bielorussia.
2. L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:
a) il cittadino di paese terzo o l’apolide si è trovato solamente in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale della Bielorussia; oppure
b) lo Stato richiedente ha rilasciato al cittadino di paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:
i) l’interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con termine di validità più esteso rilasciato dalla Bielorussia;
ii) il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni; oppure
iii) l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto.
3. Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2, dopo che la Bielorussia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato richiedente rilascia alla persona la cui riammissione è stata accettata il documento di viaggio europeo per il rimpatrio.
(1) Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13).
SEZIONE III
OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL’UNIONE
Articolo 5
Riammissione di propri cittadini
1. Uno Stato membro riammette:
a) su istanza della Bielorussia e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bielorussia, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona è un cittadino di detto Stato membro;
b) i figli minorenni non coniugati delle persone di cui alla lettera a), a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in Bielorussia;
c) il coniuge, avente cittadinanza diversa o apolide, della persona di cui alla lettera a), purché abbia o ottenga il diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato richiesto, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo in Bielorussia; e
d) coloro che sono stati privati della cittadinanza di uno Stato membro, ovvero ne siano stati privati, dopo essere entrati nel territorio della Bielorussia, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da quest’ultima, la promessa di essere naturalizzati.
2. Dopo che lo Stato richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente, gratuitamente ed entro tre giorni lavorativi da tale risposta il documento di viaggio necessario per il rimpatrio di tale persona, valido sei mesi. Se entro i detti tre giorni lavorativi lo Stato richiesto non provvede a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato l’uso del documento di viaggio standard della Bielorussia per l’allontanamento di cui all’allegato 7.
3. Se, per motivi giuridici o di altra natura, la persona da riammettere non può essere trasferita entro il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro tre giorni lavorativi dalla risposta positiva alla domanda di riammissione la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto rilascia gratuitamente un nuovo documento di viaggio valido per la stessa durata. Se entro i detti tre giorni lavorativi lo Stato richiesto non provvede a rilasciare il nuovo documento di viaggio, si presume che abbia accettato l’uso del documento di viaggio standard della Bielorussia per l’allontanamento di cui all’allegato 7.
Articolo 6
Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi
1. Uno Stato membro riammette sul suo territorio, su istanza della Bielorussia e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bielorussia, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona:
a) possiede o possedeva, al momento dell’ingresso, un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto;
b) possiede o possedeva, al momento dell’ingresso, un visto valido rilasciato dallo Stato richiesto accompagnato da una prova dell’ingresso nel territorio dello stesso; oppure
c) è entrata illegalmente nel territorio della Bielorussia direttamente dopo aver soggiornato o transitato nel territorio dello Stato richiesto.
2. L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:
a) il cittadino di paese terzo o l’apolide si è trovato solamente in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato richiesto; oppure
b) la Bielorussia ha rilasciato al cittadino di paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:
i) l’interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno di validità superiore rilasciato dallo Stato richiesto; oppure
ii) il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Bielorussia sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni; oppure
iii) l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto.
3. L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe:
a) allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno;
b) se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, lo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido;
c) se i visti e i permessi di soggiorno sono già scaduti, lo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente;
d) in mancanza di visto o permesso di soggiorno, l’ultimo Stato membro dal cui territorio è partito l’interessato.
4. Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2, dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la Bielorussia rilascia alla persona la cui riammissione è stata accettata il documento di viaggio necessario per il suo rimpatrio di cui all’allegato 7.
SEZIONE IV
PROCEDURA DI RIAMMISSIONE
Articolo 7
Principi
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 3 a 6 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.
2. Se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio in corso di validità elencato nell’allegato 1 e, nel caso di cittadini di paesi terzi o di apolidi, di un visto o di un permesso di soggiorno validi per lo Stato richiesto, lo Stato richiedente può procedere al trasferimento senza presentare domanda di riammissione o la notifica scritta di cui all’articolo 12, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato richiesto.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, se una persona è stata fermata nella zona di frontiera dello Stato richiedente dopo aver attraversato illegalmente la frontiera arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro due giorni dal fermo di tale persona («procedura accelerata»).
Articolo 8
Domanda di riammissione
1. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene le informazioni seguenti:
— gli estremi della persona da riammettere (ad esempio nome, cognome, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e, se del caso, gli estremi del coniuge e/o dei figli minorenni non coniugati;
— relativamente a propri cittadini, i mezzi di prova o di prova prima facie della cittadinanza, indicati rispettivamente negli allegati 1 e 2;
— relativamente a cittadini di paesi terzi e di apolidi, i mezzi di prova o di prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, di cui rispettivamente agli allegati 3 e 4;
— una fotografia della persona da riammettere;
— ove pertinente, le impronte digitali, conformemente alla normativa applicabile dello Stato richiedente.
2. Nei limiti del possibile, ove necessario, la domanda di riammissione contiene inoltre le informazioni seguenti:
— una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure; e
— tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato necessarie in caso di suo trasferimento.
3. Un modello comune per le domande di riammissione figura all’allegato 5.
4. La domanda di riammissione può essere trasmessa con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, quali fax o e-mail.
Articolo 9
Mezzi di prova della cittadinanza
1. La cittadinanza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrata con i documenti elencati nell’allegato 1, ancorché scaduti. Se sono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Bielorussia riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.
2. La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), può essere fornita con i documenti elencati nell’allegato 2, ancorché scaduti. Se sono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Bielorussia ritengono accertata la cittadinanza, a meno che possano provare il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere fornita con documenti falsi.
3. Ove non sia possibile presentare alcun documento elencato agli allegati 1 o 2, su istanza dello Stato richiedente come indicato sulla domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto sente senza ritardo, al più tardi entro sette giorni di calendario dalla data in cui tale della domanda è presentata, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. La procedura applicabile può essere stabilità dai protocolli di attuazione di cui all’articolo 20.
Articolo 10
Mezzi di prova riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi
1. Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, sono dimostrate con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3. Tale prova non può essere fornita con documenti falsi. Gli Stati membri e la Bielorussia riconoscono reciprocamente tali prove senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
2. La prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, è basata sui mezzi di prova elencati nell’allegato 4. Tale prova prima facie non può essere fornita con documenti falsi. Se è presentata la prova prima facie, gli Stati membri e la Bielorussia considerano soddisfatte tali condizioni, a meno che possano provare il contrario.
3. L’irregolarità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita tramite documenti di viaggio dell’interessato che siano privi di visto o altro necessario permesso di soggiorno sul territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell’irregolarità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non è in possesso dei documenti di viaggio, del visto o del permesso di soggiorno necessari.
Articolo 11
Termini
1. La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro un massimo di 180 giorni dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che il cittadino di paese terzo o l’apolide non soddisfa o non soddisfa più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno. Qualora, per motivi giuridici o di altra natura, risulti impossibile presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.
2. Alla domanda di riammissione è data risposta scritta:
— entro due giorni lavorativi dalla sua presentazione, se la domanda è presentata nell’ambito della procedura accelerata; o
— entro dieci giorni di calendario dalla sua presentazione in tutti gli altri casi.
I termini decorrono dalla data di ricezione della domanda di riammissione. In mancanza di risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.
La risposta a una domanda di riammissione può essere trasmessa con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, quali fax o e-mail.
3. Il rifiuto di una domanda di riammissione è motivato per iscritto.
4. Una volta autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i pertinenti termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, il termine può essere prorogato per il tempo necessario a superare ostacoli giuridici o di altra natura.
Articolo 12
Modalità di trasferimento e modi di trasporto
1. Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2, prima di procedere al rimpatrio di una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente notificano per iscritto alle autorità competenti dello Stato richiesto, con un anticipo di almeno settantadue ore, la data del trasferimento, il valico internazionale di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti per il trasferimento.
2. Il trasporto può essere effettuato con qualunque mezzo, incluso l’aereo. Il rimpatrio per mezzo di trasporto aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali della Bielorussia o degli Stati membri, ed è possibile sia per mezzo di voli di linea che di voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non sono necessariamente costituite da personale autorizzato dello Stato richiedente, purché si tratti di personale autorizzato dalla Bielorussia o da uno Stato membro.
3. Se il trasferimento avviene per mezzo di trasporto aereo, le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto.
Articolo 13
Riammissione indebita
Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato e giustificato, entro un termine di tre mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 3 a 6.
In tali casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e sono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l’identità e la cittadinanza effettive dell’interessato da reintegrare.
SEZIONE V
OPERAZIONI DI TRANSITO
Articolo 14
Principi
1. Gli Stati membri e la Bielorussia dovrebbero limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio diretto nello Stato di destinazione.
2. La Bielorussia autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro, e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza della Bielorussia, purché siano garantiti sia il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito che la riammissione da parte dello Stato di destinazione.
3. La Bielorussia o uno Stato membro possono opporsi al transito:
a) se il cittadino di paese terzo o l’apolide corre il rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità o appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;
b) se il cittadino di paese terzo o l’apolide possa essere soggetto a sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure
c) per motivi di pubblica sanità, sicurezza interna, ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.
4. La Bielorussia o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza ritardo, il cittadino di paese terzo o l’apolide.
Articolo 15
Procedura di transito
1. La domanda di transito è presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contiene le informazioni seguenti:
a) il tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione prevista;
b) gli estremi dell’interessato (ad esempio nome, cognome, cognome alla nascita, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);
c) il valico internazionale di frontiera previsto, la data del trasferimento e l’uso eventuale di scorte; e
d) una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3.
Il modulo comune per le domande di transito figura all’allegato 6.
La domanda di transito può essere trasmessa con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, quali fax o e-mail.
2. Lo Stato richiesto, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, conferma per iscritto l’ammissione allo Stato richiedente, indicando il valico di frontiera e la data previsti, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata, motivando il rifiuto. In mancanza di risposta ricevuto entro i detti tre giorni lavorativi, il transito si considera accettato.
La risposta a una domanda di transito e può essere trasmessa con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, quali fax o e-mail.
3. In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.
4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.
SEZIONE VI
COSTI
Articolo 16
Costi di trasporto e di transito
Tutti i costi di trasporto afferenti alla riammissione e al transito, ai sensi del presente accordo, fino alla frontiera dello Stato di destinazione sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall’interessato o da terzi i costi connessi alla riammissione.
SEZIONE VII
PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA
Articolo 17
Protezione dei dati
a) i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;
b) i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime connesse all’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati, dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve, in modo non incompatibile con tali finalità;
c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o per le quali sono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono avere a oggetto esclusivamente:
— gli estremi della persona da trasferire (ad esempio cognome, nome, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti);
— il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio);
— gli scali e gli itinerari;
— altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo, come una fotografia o le impronte digitali;
— indicazioni particolari sulla persona da trasferire, compresa l’eventuale pericolosità dell’interessato o le sue condizioni di salute o l’indicazione e i dati relativi alla salute ai fini della prestazione di cure o terapie sanitarie sotto la responsabilità di un professionista vincolato al segreto professionale;
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 00/00/XX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx) (XX UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, e non oltre;
f) i dati personali devono essere trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
g) sia l’autorità che comunica i dati che l’autorità che li riceve devono adottare tutti i provvedimenti opportuni per rettificare, cancellare o congelare i dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti o esatti, ovvero perché risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Tali provvedimenti comprendono anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;
h) su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali deve informare l’autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti;
i) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
j) l’autorità che comunica i dati e l’autorità che li riceve devono registrare per iscritto la comunicazione e la ricezione dei dati.
Articolo 18
Clausola di non incidenza
1. Il presente accordo fa salvi i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell’Unione, dei suoi Stati membri e della Bielorussia derivanti dal diritto internazionale, inclusa qualunque convenzione internazionale di cui sono parti, in particolare gli strumenti internazionali elencati all’articolo 2, nonché:
— le convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo;
— le convenzioni internazionali sull’estradizione e sul transito; e
— le convenzioni e gli accordi internazionali multilaterali relativi alla riammissione dei cittadini stranieri.
2. Nessuna disposizione del presente accordo osta al rimpatrio di una persona ai sensi di altre intese formali o informali diverse da quelle di cui al paragrafo 1.
SEZIONE VII
ATTUAZIONE E APPLICAZIONE
Articolo 19
Comitato misto per la riammissione
1. Le parti si prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione e dell’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione («comitato») incaricato in particolare dei compiti seguenti:
a) controllare l’applicazione del presente accordo;
b) stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo;
c) procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e la Bielorussia a norma dell’articolo 20; e
d) suggerire modifiche al presente accordo e ai suoi allegati.
2. Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti.
3. Il comitato è composto da rappresentanti dell’Unione e della Bielorussia.
4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti.
5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 20
Protocolli di attuazione
1. Fatta salva l’applicabilità diretta del presente accordo, su istanza di uno Stato membro o della Bielorussia, la Bielorussia e lo Stato membro concludono un protocollo di attuazione riguardante, tra l’altro:
a) la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;
b) le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi;
c) i mezzi e i documenti complementari a quelli elencati agli allegati da 1 a 4;
d) le modalità di riammissione nell’ambito della procedura accelerata;
e) la procedura applicabile alle audizioni.
2. I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato.
3. La Bielorussia accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d’attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con qualsiasi altro Stati membro, su istanza di quest’ultimo e con riserva dell’applicabilità pratica alla Bielorussia. Gli Stati membri accettano di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d’attuazione concluso da uno Stato membro anche nelle loro relazioni con la Bielorussia, su richiesta di quest’ultima e con riserva dell’applicabilità pratica ad altri Stati membri.
Articolo 21
Relazione con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri
Xxxxx restando l’articolo 23, paragrafo 3, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale di riammissione delle persone in soggiorno irregolare in vigore tra i singoli Stati membri e la Bielorussia o che potrebbero essere conclusi ai sensi dell’articolo 20, nella misura in cui risultino incompatibili con le disposizioni del presente accordo.
SEZIONE IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22
Applicazione territoriale
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al territorio della Bielorussia.
2. Il presente accordo si applica al territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell’Irlanda solo in forza di una notifica inviata a tal fine dall’Unione alla Bielorussia.
Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.
Articolo 23
Entrata in vigore, durata e denuncia
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’ultima parte notifica all’altra parte l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 diventano applicabili solo due anni dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tranne nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 3. Durante tale periodo di due anni, detti obblighi saranno tuttavia applicabili agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi con cui la Bielorussia ha concluso accordi bilaterali di riammissione.
Durante tale periodo di due anni continuano ad applicarsi le parti pertinenti degli accordi bilaterali di riammissione e degli accordi bilaterali di frontiera in vigore tra gli Stati membri e la Bielorussia.
4. Il presente accordo si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all’Irlanda il primo giorno del secondo mese successivo alla data di notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2.
5. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.
6. Ciascuna parte può, dandone notifica ufficiale all’altra parte e previa consultazione del comitato, temporaneamente sospendere, completamente o in parte, l’attuazione del presente accordo. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica.
7. Xxxxxxxx parte può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra parte. Il presente accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data della notifica.
Articolo 24
Allegati
Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.
Fatto in duplice esemplare nelle lingue xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на осми януари две хиляди и двадесета година. Hecho en Bruselas, el ocho de enero de dos mil veinte.
V Bruselu dne osmého ledna dva tisíce dvacet.
Udfærdiget i Bruxelles den ottende januar to tusind og tyve. Geschehen zu Brüssel am achten Januar zweitausendzwanzig.
Kahe tuhande kahekümnenda aasta jaanuarikuu kaheksandal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Ιανουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι.
Done at Brussels on the eighth day of January in the year two thousand and twenty. Fait à Bruxelles, le huit janvier deux mille vingt.
Sastavljeno u Bruxellesu osmog siječnja godine dvije tisuće dvadesete. Fatto a Bruxelles, addì otto gennaio duemilaventi.
Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada astotajā janvārī.
Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų sausio aštuntą dieną Briuselyje. Xxxx Xxxxxxxxxxx, a kétezer-huszadik év január havának nyolcadik napján. Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u għoxrin.
Gedaan te Brussel, acht januari tweeduizend twintig.
Sporządzono w Brukseli dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego. Feito em Bruxelas, em oito de janeiro de dois mil e vinte.
Întocmit la Bruxelles la opt ianuarie două mii douăzeci. V Bruseli ôsmeho januára dvetisícdvadsať.
V Bruslju, dne osmega januarja leta dva tisoč dvajset.
Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä. Som skedde i Bryssel den åttonde januari år tjugohundratjugo.
Совершено в городе Брюсселе восьмого января две тысячи двадцатого года.
ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA PROVA DI CITTADINANZA
(Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 1)
— Passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio e sostitutivi, compresi quelli dei minori);
— Lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto;
— Carte d’identità di qualsiasi tipo (comprese le carte temporanee e provvisorie);
— Foglio matricolare e carta d’identità militare;
— Libretto di navigazione e patente di battelliere;
— Certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti chiaramente la cittadinanza;
— Se lo Stato membro non si avvale del sistema d’informazione visti, accertamento dell’identità tramite i registri delle domande di visto dello Stato membro interessato.
(1) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU UE L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA PROVA PRIMA FACIE DI CITTADINANZA
(Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 2)
— Fotocopia di uno dei documenti elencati nell’allegato 1;
— Patente di guida o relativa fotocopia;
— Certificato di nascita o relativa fotocopia;
— Tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia;
— Dichiarazioni di testimoni;
— Dichiarazioni rese dall’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale;
— Qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato;
— Impronte digitali.
ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI
(Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1 e articolo 10, paragrafo 1)
— Visto e/o permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto;
— Xxxxxx di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’ingresso o dell’uscita (ad esempio prove fotografiche, elettroniche o biometriche);
— Dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare l’attraversamento della frontiera da parte dell’interessato;
— Dichiarazioni ufficiali rilasciate dall’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.
ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI
(Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1 e articolo 10, paragrafo 2)
— Documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ad esempio ricevute d’albergo, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti per il noleggio di auto, ricevute di carte di credito ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;
— Biglietti nominativi e/o elenco dei passeggeri di viaggi aerei, ferroviari, marittimi o con pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto;
— Informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di un accompagnatore o di un’agenzia di viaggi;
— Descrizione del luogo e delle circostanze in cui l’interessato è stato intercettato una volta entrato nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo;
— Informazioni sull’identità e/o sul soggiorno dell’interessato, fornite da un’organizzazione internazionale (ad esempio, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati);
— Informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio ecc.;
— Dichiarazioni dell’interessato;
— Impronte digitali.
Modello comune da utilizzare per le domande di riammissione (articolo 8)
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(Indicazione dell’autorità richiedente)
Riferimento:
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Destinatario:
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(Indicazione dell’autorità richiesta)
[Emblema della Repubblica di Bielorussia]
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(Luogo e data)
PROCEDURA ACCELERATA (articolo 7, paragrafo 3)
RICHIESTA DI AUDIZIONE (articolo 9, paragrafo 3)
DOMANDA DI RIAMMISSIONE
ai sensi dell’articolo 8 dell’accordo dell’8 gennaio 2020 tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia
relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare
A. Dati personali
1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Cognome alla nascita:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Data e luogo di nascita:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
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5. Xxxxx (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Cittadinanza e lingua:
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7. Stato civile: coniugato/a celibe/nubile divorziato/a vedovo/a
Per le persone coniu gate:
nome del coniuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nome ed età dei figli (se del caso): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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8. Ultimo indirizzo nello Stato richiesto:
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B. Dati personali del coniuge (se del caso)
1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Cognome alla nascita:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Data e luogo di nascita:
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4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
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5. Xxxxx (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
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6. Cittadinanza e lingua:
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C. Dati personali dei figli (se del caso)
1. Cognome e nome (sottolineare il cognome)
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2. Data e luogo di nascita:
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3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
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4. Cittadinanza e lingua:
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D. Indicazioni particolari sulla persona da trasferire
1. Condizioni di salute (ad esempio eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino di eventuali malattie contagiose):
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2. Indicare se si tratta di una persona particolarmente pericolosa (ad esempio persona sospettata di un reato grave, di comportamento aggressivo):
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E. Elementi di prova allegati
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Passaporto no.)
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(Autorità di rilascio)
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Carta d’identità n.)
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(Autorità di rilascio)
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Patente di guida n.)
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(Autorità di rilascio)
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Altro documento ufficiale n.)
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(Autorità di rilascio)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Data e luogo di rilascio)
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(Data di scadenza)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Data e luogo di rilascio)
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(Data di scadenza)
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(Data e luogo di rilascio)
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(Data di scadenza)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Data e luogo di rilascio)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Data di scadenza)
F. Impronte digitali (se pertinente)
G. Osservazioni
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(Firma) (Timbro)
Modello comune da utilizzare per le domande di transito (articolo 15)
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(Indicazione dell’autorità richiedente)
Riferimento
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Destinatario
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(Indicazione dell’autorità richiesta)
[Emblema della Repubblica di Bielorussia]
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(Luogo e data)
DOMANDA DI TRANSITO
sensi dell’articolo 15 dell’accordo dell’8 gennaio 2020 tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia
relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare
A. Dati personali
1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):
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2. Cognome alla nascita:
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3. Data e luogo di nascita:
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4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
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5. Xxxxx (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
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6. Cittadinanza e lingua:
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B. Operazione di transito
1. Tipo di transito
aereo terrestre marittimo
2. Stato di destinazione finale
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3. Altri eventuali Stati di transito
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4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte
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5. Ammissione garantita in altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (articolo 14, paragrafo 2) Sì No
6. Eventuali motivi di rifiuto del transito (articolo 14, paragrafo 3) Sì No
C. Osservazioni
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(Firma) (Timbro)
DOCUMENTO DI VIAGGIO STANDARD UTILIZZATO PER L’ALLONTANAMENTO DA PARTE DELLA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA
Emblema dello Stato richiedente
DOCUMENTO DI VIAGGIO
ai fini della riammissione
Valido per una sola uscita/un solo ingresso (cancellare la dicitura inutile)
Mittente
(nome dello Stato)
Destinatario
(nome dello Stato)
Cognome
Nome
Data di nascita Sesso Altezza
Cittadinanza
Segni particolari Questo documento di viaggio è valido
dal
(giorno/mese/anno)
al
(giorno/mese/anno)
Autorità di rilascio Motivo del rilascio Data di rilascio (giorno/mese/anno)
Firma del pubblico ufficiale
(Locus sigilli)
N.
(numero progressivo del modulo)
Alla repubblica d’islanda e al regno di norvegia
Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione e l’Islanda e la Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 concluso dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi ultimi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
È pertanto opportuno che la Bielorussia concluda con l’Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.
Sul sostegno Tecnico e Finanziario
Le parti convengono di attuare il presente accordo in base ai principi di responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi migratori tra la Bielorussia e l’Unione.
In questo contesto, l’Unione si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie per sostenere la Bielorussia nell’attuazione del presente accordo. A tal fine, sarà prestata particolare attenzione al potenziamento delle capacità. Tale sostegno è fornito a fronte delle priorità globali di intervento a favore della Bielorussia nell’ambito del finanziamento globale disponibile per la Bielorussia e nel pieno rispetto delle pertinenti norme e procedure di attuazione dell’aiuto esterno dell’Unione.
Relativa al regno di danimarca
Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Bielorussia e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.
Relativa alla confederazione svizzera
Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione e la Confederazione svizzera, segnatamente in virtù dell’accordo del 26 ottobre 2004 tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sull’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Bielorussia concluda con la Confederazione svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.
Al principato del liechtenstein
Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione e il Principato del Liechtenstein, segnatamente in virtù del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Bielorussia concluda con il Principato del Liechtenstein un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.