Contract
Schema di convenzione per la consultazione telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Vicenza
il COMUNE DI VICENZA , C.F.
rappresentato da , nat_ a il , in qualità di Dirigente del settore “Anagrafe, stato civile, elettorale”
E
(in seguito denominato “ente fruitore”) con sede in
, C.F.
rappresentato da , nat_ a il che interviene nel presente atto nella sua qualità di
PREMESSO CHE:
- con delibera della Giunta Comunale n.158 del 29.09.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per l'accesso on line alla banca dati anagrafica del Comune di Vicenza;
- in data pgn. è stata presentata richiesta di adesione alla convenzione per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Vicenza da parte della
(Pubblica Amministrazione/ gestore di pubblico servizio); VALUTATA la legittimità della richiesta in considerazione delle motivazioni di pubblica utilità rappresentate;
VISTA la L. 24.12.1954 n. 1228 (legge anagrafica), così come modificata dall’art. 2 quater della L.28.2.2001 n. 26 in tema di indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall’art. 1 novies della L. 31.5.2005 n. 88 in tema di sistema di accesso ed interscambio anagrafico (SAIA);
VISTI:
- il D.P.R. 30/5/1989 n. 223, regolamento anagrafico;
- l’art. 2 della legge 17/3/1993 n. 63 e il DPCM 5/5/1994 in tema di collegamenti telematici;
- l’art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
- il D. Lgs. 30/3/2003 n.196, codice in materia di protezione dei dati personali;
- il D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.;
- l’art. 16 e 16 bis della Legge 28/2/2009 n. 2 in tema di comunicazione unica del cittadino;
- l’art.15 della L. 183/2011, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2012);
VISTE le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni” emanate nel giugno 2013 dall’Agenzia per l’Italia digitale conformemente alle quali la presente convenzione è redatta;
Viste le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche” approvate in data 2 luglio 2015 dal Garante alla privacy (pubblicate nella G.U. n.179 del 4.08.2015);
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art.1 – (Definizioni)
Ente erogatore: la pubblica amministrazione, comune di Vicenza, titolare del trattamento dei dati personali che mette a disposizione a titolo gratuito l’accesso alle proprie banche dati;
Ente fruitore: la pubblica amministrazione, il concessionario e il gestore di un servizio pubblico, richiedente che accede via web, in qualità di autonomo titolare, ai dati personali resi disponibili dall’erogatore per finalità istituzionali (controllo sulle dichiarazioni sostitutive ecc.);
Dati in consultazione: la possibilità di accedere al dato in esclusiva visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica. Il dato rimane pertanto all’interno del sistema informativo del Comune;
Dato in fruibilità: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un’altra amministrazione; il trasferimento del dato non modifica la sua titolarità; Visura anagrafica: documento informatico erogato, ai sensi dell’art.43, c. 4, del DPR 445/2000, dal sistema informativo del comune di Vicenza, contenente informazioni anagrafiche certificate per le pubbliche amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici servizi;
Sistema informativo anagrafico/stato civile: il sistema informativo integrato costituito da hardware, software di base e software applicativo proprietario che consente l’inserimento dei dati anagrafici/stato civile e la loro conservazione previo trattamento autorizzato da parte degli ufficiali d’anagrafe/stato civile, incaricati ai sensi del d.lgs. 196/2003;
Sito internet del comune di Vicenza: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.
Art. 2 - (Oggetto della convenzione)
1. Il Comune di Vicenza autorizza il soggetto fruitore sopra rappresentato ad effettuare accessi diretti tramite collegamento telematico via web per la consultazione della banca dati anagrafica, anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali, al fine dell'acquisizione di dati necessari e sufficienti all'adempimento dei propri compiti istituzionali, ovvero allo svolgimento di attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità e i limiti specificati nei successivi articoli.
2. Il venir meno di tali finalità di accesso dovrà essere immediatamente comunicato dall’Ente fruitore al Comune e darà luogo alla risoluzione della presente convenzione.
Art. 3 - (Consultazione dei dati)
1. Il Comune di Vicenza consente l'accesso telematico tramite web ad un servizio di consultazione anagrafica che rende disponibili le informazioni relative all’anagrafe della popolazione sotto forma di visure e stampa delle informazioni visualizzate con una modalità semplificata attraverso il “Portale del cittadino”, secondo il dettaglio riportato nell’allegato A della presente convenzione.
2. La tipologia delle informazioni accessibili è determinata dal profilo di accesso del soggetto fruitore, attribuito in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti istituzionali in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
3. Le informazioni personali acquisite dall’archivio anagrafico devono essere trattate unicamente da parte di soggetti incaricati dall’ente fruitore per svolgere esclusivamente le funzioni che hanno legittimato il collegamento.
4. Le informazioni ottenute tramite il collegamento telematico si riferiscono a cittadini residenti, o comunque iscritti in anagrafe in base alle nuove regole sul cambio di residenza in tempo reale.
5. In caso di innovazioni normative sulle competenze, sui procedimenti ovvero sulla legittimità degli stessi trattamenti di dati, le modalità tecniche di accesso e consultazione potranno essere modificato su richiesta dell’Ente.
6. L’ente fruitore che necessita di elenchi di dati in fruizione dovrà inoltrare direttamente al settore dei servizi demografici lo schema dei dati anagrafici da estrarre, la loro logica, formato e codifiche, indicando le motivazioni e le disposizioni normative o regolamentari che ne legittimano la fruizione.
7. Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora per ragioni organizzative o tecnologiche si rendano necessarie operazioni di manutenzione o revisione dell'accesso telematico.
Art. 4 - (Titolarità della banca dati)
1. Il Comune di Vicenza conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati anagrafica e del relativo sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche, nonché a sopraggiunte modifiche normative.
2. La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune di Vicenza e non può essere duplicata. Non è consentito riprodurre o diffondere le informazioni contenute nella banca dati o utilizzarle per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione.
Art. 5 - (Impegni ed assicurazioni dell’Ente fruitore per l’utilizzo dei dati)
1. L’ente fruitore s’impegna a:
- utilizzare l’accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale,
- non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o certificati che possano essere acquisiti tramite l’accesso alla banca dati;
- svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate;
- comunicare al Comune l’elenco degli utenti che devono essere abilitati all’interrogazione della banca dati specificando il profilo di accesso necessario al perseguimento del fine istituzionale, secondo le modulazioni di cui all’allegato B;
- informare i propri utenti sulle norme relative all’accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione, compresi gli allegati. Ogni utente abilitato dovrà essere incaricato al trattamento ai sensi dell’art. 6 della presente convenzione trasmettendo tempestivamente tale informativa al Comune affinché possa procedere all’abilitazione dell’identificato.
Art. 6 - (Responsabile e incaricati al trattamento)
1.L’Ente fruitore s’impegna ad adempiere i compiti indicati nel Disciplinare privacy (allegato C) che viene sottoscritto per presa visione.
0.Xx sensi dell’art. 29 del Dlgs 196/2003 l'Ente fruitore individua il responsabile del trattamento, alla cui nomina provvederà con specifico atto, tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati stabilite dal Codice della Privacy, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza,
3. Il responsabile del trattamento s’impegna a identificare e nominare gli incaricati del trattamento ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 196/2003 (v. modelli).
4. In caso di sostituzione del responsabile del trattamento, l’ente fruitore si impegna a comunicare tempestivamente via @pec al Comune di Vicenza le generalità del nuovo responsabile.
Art. 7 - (Modalità di accesso)
1. Il Comune assicura l’accesso alla banca dati anagrafica e di stato civile informatizzati tramite collegamento telematico sulla base delle caratteristiche tecniche specificate nell’allegato D.
Il Comune potrà variare le modalità tecniche di accesso in riferimento all’evoluzione tecnologica e normativa dandone debitamente preavviso.
2. Il collegamento telematico alla banca dati anagrafica avviene mediante specifica assegnazione a ciascun utente abilitato dall’ente fruitore di credenziale di accesso ed autenticazione costituite da una coppia username/password su un server della rete informatica comunale.
3. Alle credenziali il Comune attribuisce uno specifico profilo di autorizzazione, secondo il livello di accesso richiesto e motivato mediante compilazione di apposito modulo, al fine di garantire un accesso alle informazioni adeguato e conforme agli specifici interessi istituzionali.
4. Il sistema è strutturato in modo da consentire accessi ad informazioni nominative relative a singoli soggetti, ed è esclusa l'estrazione di dati per via automatica e massiva.
5. L’Ente fruitore s’impegna affinché non si verifichi l’accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.
6. Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino anomalie nell'utilizzo del sistema, comportamenti a rischio o in caso di perdurante inutilizzo. A tal fine il Comune effettuerà controlli a campione.
7. Il soggetto fruitore ed il responsabile del trattamento si impegnano a mantenere le credenziali segrete, a non divulgarle e a garantirne una idonea conservazione. In caso di smarrimento delle credenziali o per altre ragioni di sicurezza il responsabile del trattamento s’impegna a darne immediata notizia al Comune, a richiedere la disabilitazione del collegamento e la consegna di nuove credenziali.
8. Le postazioni di lavoro allestite dal soggetto fruitore per il collegamento telematico con la banca dati comunale devono essere collocate in luogo non accessibile a terzi e poste sotto il controllo del responsabile del trattamento. L’Ente fruitore s’impegna a prevedere il blocco della sessione ogniqualvolta l’utente si allontani dalla postazione di lavoro connessa alla banca dati comunale.
9. Il Comune di Vicenza è legittimato a tracciare gli accessi sul proprio sistema informativo, e a memorizzare le posizioni consultate, a tutela dei cittadini e del loro diritto alla privacy. Tali registrazioni, effettuate per esclusive ragioni di monitoraggio e controllo, possono essere messe a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di violazione delle norme vigenti.
Art. 8 - (Limitazione e responsabilità)
1. Il Comune di Vicenza è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per:
a) la corretta applicazione da parte dell’ente fruitore delle misure di sicurezza e dei vincoli di riservatezza stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
b) i danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati acquisiti tramite collegamento telematico con la banca dati anagrafica;
c) i danni derivanti da interruzioni o ritardi o errori nella elaborazione o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.
Art. 9 – (Obbligo di riservatezza)
1. Il soggetto fruitore s’impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo o al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune di Vicenza da ogni responsabilità;
2. Il soggetto fruitore s’impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni e garantisce la riservatezza dei dati, elaborazioni o quant’altro connesso al collegamento concesso.
Art. 10 - (Costi)
1. Non sono dovuti al comune oneri economici da parte dell’Ente fruitore del servizio.
2. Rimangono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione a Internet.
Art. 11 - (Durata della convenzione)
1. La presente convenzione sostituisce integralmente ogni precedente accordo, in materia di accesso ai dati anagrafici, intercorso tra il Comune di Vicenza ed il soggetto fruitore.
2. La convenzione avrà durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito.
Art. 12 - (Foro competente)
1. Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia direttamente o indirettamente connessa alla presente convenzione è quello di Vicenza.
Art.13 - (Recesso)
1. Le parti danno atto e convengono che il Comune di Vicenza si riserva di recedere dalla convenzione per ragioni di pubblico interesse con effetto immediato, senza che l’Ente fruitore, debitamente informato sul punto con la presente clausola, possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo nei confronti del Comune, nel caso in cui l’Amministrazione erogatrice ovvero le autorità di controllo e garanzia (Autorità garante per la protezione dei dati personali, DigitPa o altri), anche nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 58 del CAD, ravvisino nella gestione ed utilizzo del servizio elementi di criticità e/o altri profili di non congruità ovvero segnalino eccezioni di altra natura.
2. Le parti si riservano, altresì, di apportare alla presente convenzione le modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dalle autorità di cui al comma precedente.
Art. 14 - (Registrazione)
1. La presente convenzione redatta in due copie originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art.1 della tabella allegata al DPR 26.04.1986, n. 131.
Letto, approvato e sottoscritto Vicenza,
Per il Comune di Vicenza Per l’ente fruitore
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