REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti
Approvato con atto C.C. n. 72 del 22/06/1992 Ultima modifica con atto CC. n. 75 del 07/11/2002
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazioni di servizi
TITOLO I°
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
I princìpi
1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante norme sull’ordinamento delle autonomie locali.
2. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Non sono, parimenti, disciplinate dal presente regolamento i contratti per servizi finanziari - bancari ed assicurativi - e legali.
4. L'attività negoziale dell'ente si ispira ai seguenti principi:
a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte;
e) chiarezza e limpidezza della gestione.
TITOLO II°
ORDINAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE
Capo I° - Gli organi elettivi Sezione Iª - Il Consiglio comunale
Art. 2
Il programma di opere pubbliche e gli atti fondamentali di indirizzo
1. Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e su proposta della Giunta, approvare il programma di lavori ed opere pubbliche annuale e pluriennale. 2. Il programma deve essere redatto secondo le modalita’ di cui all’art.14 della Legge 11.02.1994, n.109.
3. Il programma triennale dei LL.PP. deve essere allegato al Bilancio di Previsione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs n. 77/1995, come modificato dal D.Lgs.336/1996.
4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio comunale su motivata proposta del Sindaco, formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti.
5. Le integrazioni al piano, per sopravvenute urgenti esigenze nel corso dell’esercizio, sono approvate con le medesime procedure di cui sopra; la Giunta comunale adegua conseguentemente il piano esecutivo di cui al successivo art. 3.
6. Sono di competenza del Consiglio comunale ai fini dell'attività negoziale dell'ente gli atti fondamentali relativi a:
a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
b) la contrazione di mutui;
c) gli acquisti, le alienazioni e le permute immobiliari; è pure competenza del Consiglio comunale l'adozione dei provvedimenti che modificano la consistenza del patrimonio;
d) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta comunale.
Sezione IIª - La Giunta comunale
Art. 3
Gli atti d'amministrazione
1. La Giunta comunale provvede:
a.1) all'approvazione dei piani esecutivi di opere pubbliche con i progetti definitivi ed esecutivi finanziati
con fondi in conto capitale ed alla relativa dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza;
a.2) all'approvazione dei piani esecutivi di fornitura e di prestazione dei servizi;
a.3) all'approvazione dei piani esecutivi relativi alla manutenzione e al recupero del patrimonio.
b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n.142 per gli interventi di cui al punto a.1) nonché ai punti a.2) ed a.3) di importo superiori al limite massimo previsto per le procedure semplificate di cui al successivo art. 53);
c) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un singolo lotto di lavori in conformità a quanto dispone l'art. 12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed all'art. 43 della L.R. n. 42/1984, nonché l'art. 24, comma 7, della legge 216/95;
d) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti-concorso;
f) alla deliberazione di aggiudicazione dei lavori di cui al punto a.1, nonché dei lavori, forniture o servizi di cui ai punti a.2) ed a.3) di importo superiore al limite massimo previsto per le procedure semplificate di cui al successivo art. 53);
g) all'approvazione di perizie di variante dei lavori, nei limiti dell'art. 25 della legge 216/95, nonché delle varianti a servizi, nei limiti di cui all’art. 24 della Legge n. 157/1995;
h) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere pubbliche di cui al punto a.1);
i) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore o con i fornitori.
l) all’assegnazione di ncarichi a professionisti esterni all’Amministrazione comunale.
3. Con le deliberazioni di cui al punto a) si provvede al vincolo delle somme necessarie. Con le deliberazioni di cui al punto f) si provvede all’impegno delle somme relative.
4. Per gli acquisti, alienazioni e permute di beni immobili previsti in atti del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:
a) all'autorizzazione all'operazione immobiliare comprensiva delle relative condizioni;
b) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.
5. Per l'alienazione di beni mobili, arredi ed attrezzature rientranti nell'ordinaria gestione provvede il Dirigente competente o Responsabile del servizio incaricato.
Art. 4
Relazione al Consiglio
1. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta, avvalendosi anche della collaborazione del Collegio dei Revisori.
Sezione IIIª - Il Sindaco
Art. 5
Soprintendenza agli uffici preposti alle realizzazione di opere pubbliche
1. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di soprintendenza sugli uffici e servizi comunali riceve ogni sei mesi dai Dirigenti o Responsabili di servizio incaricati, tramite il Segretario generale, l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato delle notizie relative.
2. Il Sindaco può chiedere al responsabile di settore notizie e documentazioni a chiarimento dei dati esposti.
Art. 6 Incarichi
1. Il Sindaco accerta, ai sensi dell’art. 17, 5° comma, Legge n. 109/94, la carenza in organico di personale e la contemporanea indisponibilità del personale in organico impegnati in altri compiti d’istituto, per l’espletamento di attività a favore dell’ente, ai fini dell’assegnazione di incarichi a personale interno od esterno all’ente.
Capo II°
Il Segretario generale, i Dirigenti e l'uff.Xxxxxxxxx
Art. 7
Il Segretario generale. Attività negoziale ed attività di rogito.
1. Il Segretario generale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.
2. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture e gli affidamenti in concessione.
3. Il Segretario generale roga i contratti dell'ente di cui all'art. 87 del T.U.L.C.P. n. 383/1934 nell'interesse dell'Amministrazione comunale, con le modalità di cui all'art. 66.
Art. 8
I Dirigenti e Responsabili di servizio incaricati
1. Spetta ai Dirigenti, in relazione alle materie del presente regolamento, la presidenza delle commissioni di gara, su designazione del Segretario generale e la stipula dei contratti.
2. Spettano ai Dirigenti e Responsabili di servizio incaricati tutti gli atti di gestione relativi alle opere pubbliche, alle forniture ed ai servizi che non siano espressamente di competenza di altri organi.
3. I Dirigenti e Responsabili di servizio incaricati, sulla base dei piani esecutivi di cui all'art. 3, provvedono agli affidamenti dei lavori e ai conseguenti impegni di spesa, per gli interventi di importo inferiore al limite massimo previsto per le procedure semplificate di cui al successivo art. 53). Le relative determinazioni sono soggette ai pareri di cui all'art. 53, 1° comma, e 55, 5° comma, della legge 142/90.
4. Il Regolamento di contabilita’ disciplina le modalita’ con le quali vengono resi i pareri di regolarita’ contabile sulle determinazioni.
5. I Responsabili di servizio sono individuati con deliberazione di Giunta comunale.
6. I Responsabili di servizio propongono modifiche della dotazione assegnata secondo le modalita’ stabilite dal regolamento di contabilita’.
Art. 9
L'ufficio Contratti
1. La collocazione organica e la strutturazione dell'Ufficio contratti sono disciplinate dal regolamento organico.
2. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario generale si avvale direttamente dell'ufficio contratti.
3. L'Ufficio contratti è responsabile di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune, in ogni loro fase, resi obbligatori dalla legge e dal presente regolamento, e ne risponde direttamente al Segretario generale.
4. Spetta all'ufficio contratti la gestione amministrativa e contabile delle opere pubbliche, delle forniture e dei servizi.
5. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al precedente comma, il responsabile dell'ufficio, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.
6. Per le procedure contrattuali che per la loro complessità richiedono il concorso di più settori, il responsabile dell'Ufficio contratti promuove la riunione dei funzionari dei settori interessati per completare l'istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.
7. L'Ufficio contratti predispone annualmente l'elenco degli appalti conclusi durante l'anno precedente con le seguenti indicazioni:
- oggetto ed importo dell'appalto;
- numero delle ditte partecipanti;
- ditta aggiudicataria;
- condizioni di aggiudicazione.
8. L'elenco di cui al comma precedente è successivamente trasmesso al Sindaco, il quale ne dispone la comunicazione alla Giunta comunale e al Consiglio comunale.
Capo III° - Le Commissioni di gara
Art. 10
Le Commissioni di gara
1. Le Commissioni di gara sono così composte:
a) per tutte le gare, con esclusione degli appalti-concorso, da un Presidente designato dal Segretario generale e dal funzionario responsabile dell’Ufficio contratti, delegato dal Segretario generale, che funge anche da verbalizzante;
b) per gli appalti concorso, la Commissione è composta dal Segretario generale o da un Dirigente dallo
stesso delegato e da non più di 4 membri esperti, dipendenti dal Comune o da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero scelti tra liberi professionisti particolarmente competenti, esterni al Consiglio comunale e prescelti dalla Giunta comunale.
2. Le Commissioni di gara di cui all'art. 10), lettera b), sono costituite con provvedimento di Giunta comunale.
3. I provvedimenti di conferimento degli incarichi di cui al comma precedente sono comunicati ai soggetti investiti delle rispettive funzioni almeno 15 giorni prima di quello fissato per la gara.
4. I Membri delle Commissioni non possono essere parenti od affini sino al 4° grado con gli aspiranti appaltatori o concessionari, siano essi titolari, legali rappresentanti o direttori tecnici delle rispettive Ditte, né devono aver partecipato, anche indirettamente, alla progettazione delle opere in esame.
5. Le sedute della commissione non sono pubbliche, con eccezione di quelle per l'accertamento della regolarità ed ammissibilità delle offerte all’esame. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti con la presenza di tutti i componenti. La Commissione può, per l'esame di aspetti particolari dell'offerta, dividersi in sottogruppi.
6. Nei casi di cui al 1° comma lett. b) la Commissione conclude i suoi lavori descrivendo dettagliatamente per ogni offerta elementi e considerazioni specifiche a ciascuna di essa esprimendo i pareri di valutazione tecnica ed economica.
7. L'organo decidente procede all'aggiudicazione della gara tenendo conto delle valutazioni tecniche ed economiche espresse dalla Commissione. L'organo decidente può non procedere all'aggiudicazione della gara qualora ritenesse l'offerta eccessivamente onerosa o per altre ragioni di pubblico interesse adeguatamente motivate.
TITOLO III°
INCARICHI PROFESSIONALI
Capo I°
Incarichi di progettazione, studio, direzione
Art. 11 Incarichi interni
1. La progettazione e la direzione di lavori, servizi e forniture rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune, nel rispetto dello specifiche competenze.
2. Il provvedimento del Sindaco con il quale viene indicato il funzionario incaricato, stabilisce le modalità e fissa i termini dell'incarico.
3. Nell'individuare il funzionario titolare dell'incarico, si fa riferimento alle sue specifiche competenze.
4. Per le specifiche discipline di cui al presente articolo, il Segretario comunale assicura il coordinamento fra i funzionari che, ancorché appartenenti ad altri settori o servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici connessi alle proprie funzioni.
Art. 12
Incarichi esterni
1. Il Sindaco, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto, o per accertata impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, ai sensi dell'art.17, 4° comma della legge 216/95, propone alla Giunta comunale, per l’approvazione, l’affidamento di incarichi a professionisti esterni,direttamente od attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso di requisiti specifici e competenze adeguate. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo ed altri Comuni.
Sono inoltre esclusi dall'incarico:
a) quanti si trovano nelle condizioni ostative a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 37 della Legge n. 689/1981, all'art. 20 della Legge n. 646/1982 e successive modifiche ed integrazioni, della Legge 26.9.1986 n. 599 nonché all'art. 3 della Legge 15.11.1993, n. 461;
b) quanti si trovano nelle condizioni di cui all'art. 18 del D.Leg. 18.12.1991, n. 406;
c) quanti non risultino in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali, ed in particolare si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 del Legge 19.3.1990, n. 55, come modificato dalla Legge 12.7.1991, n. 203 e dal X.Xxx. 19.12.1991, n. 406.;
d) quanti abbiano subito condanne od abbiano carichi pendenti di natura giudiziaria in relazione a reati di corruzione o concussione nei confronti della pubblica amministrazione;
e) quanti non risultino regolarmente iscritti ai relativi albi o collegi professionali.
3. La progettazione affidata ad un professionista esterno all’amministrazione comunale non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione del lavoro, servizio o fornitura.
4. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui ai successivi articoli.
5. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti, singoli o associati, in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale, nonché di società di ingegneria secondo le norme di cui all'art.17 della legge 216/95.
6. La deliberazione von la quale viene costituto il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l’espletamento dell’incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai sengoli componenti.
7. L'incarico viene conferito contestualmente alla stipula di una convenzione, la cui data, ove non diversamente stabilito, fissa anche l’inizio della decorrenza dei termini contrattuali.
8. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico, rogiti notarili, collaudi
- statici, di impianti, isolamenti, collaudi amministrativi.
Capo II° - Convenzioni
Art. 13
Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni
1. Le convenzioni riguardanti progettazione e/o direzione di lavori pubblici devono essere redatte secondo il disciplinare-tipo approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con atto n. 7858 del 22.12.1987.
2. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.
3. La determinazione delle competenze spettanti viene effettuata tenendo conto delle tariffe professionali stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico, per quanto applicabili. Del rispetto delle tariffe professionali si deve dare atto nei pareri tecnici allegati ai provvedimenti di incarico.
Art. 14
Disposizioni comuni a tutti gli incarichi
1. Gli elaborati progettuali, comunque prodotti in conseguenza degli incarichi previsti dal presente regolamento, devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - D.Lgs. n. 626/129914 - sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.
2. I progetti definitivi ed esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti e devono essere redatti in congruo numero di copie, previsto in convenzione. I progetti devono essere redatti di modo che sia possibile esperire le rispettive gare d’appalto e stipulare i relativi contratti a corpo o misura. Il Coordinatore unico può stabilire di stipulare contratti a misura, o a corpo e a misura, sentito il responsabile del procedimento. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente.
3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:
a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
f) una quota per spese impreviste, non superiore al 10% dei lavori da appaltare;
g) l'importo differenziato per tipo di aliquota dovuto per imposta sul valore aggiunto.
h) l'importo delle somme a disposizione che comprendano, tra l'altro, le spese per la pubblicità della gara.
TITOLO IV°
LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Capo I°
Approvazione del progetto e deliberazione a contrattare
Art. 15
La deliberazione
1. La proposta di deliberazione a contrattare di cui al presente articolo, corredata dei pareri di cui agli art. 53 e 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame, presuppone l'intervenuta approvazione da parte degli organi comunali competenti del programma, del piano economico- finanziario, ove necessiti, e del progetto relativo. La deliberazione a contrattare presuppone altresì: l'approvazione delle spese conseguenti nonché le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa.
2. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:
a) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazione dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
b) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.
3. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.
Capo II°
Forme di contrattazione - Norme generali
Art. 16 Le Gare
1. Le modalità di scelta del contraente sono costituite dai seguenti procedimenti:
a) pubblici incanti od asta pubblica;
b) licitazione privata;
c) appalto concorso;
d) trattativa privata.
2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia.
3. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131 e del D.M. Tesoro 1 febbraio 1985, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle Imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella G.U. n. 208 del 30 luglio 1982, ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovanti motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al predetto decreto 25 febbraio 1982.
5. E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere il termine certo ed incondizionato di scadenza.
6. Per l'espletamento di procedure relative ad appalti di opere pubbliche l'Amministrazione può esercitare la facoltà di avvalersi dell'unità specializzata istituita presso l'Ufficio provinciale del Genio civile, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, come convertito nella Legge 12 maggio 1991, n. 203.
Art. 17
Computo dei termini e determinazione della natura dell’appalto
1. Il calcolo dei termini per le procedure relative ai pubblici incanti, alle licitazioni private, agli appalti- concorso ed alle trattative private, nonché per i casi di ricorso a procedure accelerate, va effettuato secondo le disposizioni del regolamento C.E.E. n. 1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal Consiglio delle Comunità europee.
2. In caso di appalto nel quale siano richieste sia forniture di prodotti che prestazioni di servizi le procedure di affidamento, realizzazione e gestione si atterranno alla normativa che regola la frazione prevalente per valore, come disposto dall’art. 2 della Direttiva C.E.E. n. 92/50.
Art. 18
Rilascio copie documenti tecnici
1. Con esplicita indicazione contenuta nel bando di gara e nell'invito alla gara viene precisato il recapito presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici xxxxxxx, nonché ottenerne copia, totale o parziale, previa corresponsione delle relative spese, che vengono introitate in bilancio contestualmente alla liquidazione delle spese eventualmente sostenute dall'Ufficio stesso, se interno all’ente, per particolari prestazioni nella realizzazione di copie degli elaborati tecnici ed amministrativi.
2. Viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione ai soli rappresentanti delle Imprese che esibiscano l’apposita comunicazione scritta di invito alla gara o che, comunque risultino inseriti nell’elenco delle ditte invitate.
3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e tutto quello che viene a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma è vincolato al segreto d'ufficio.
4. Le informazioni complementari sui Capitolati d'oneri, sempreché richieste in tempo utile, devono essere comunicate dall'Amministrazione aggiudicatrice almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Art. 19
Le Associazioni temporanee d'Impresa ed i Consorzi
1. Negli avvisi, nei bandi e nelle lettere di invito alle gare deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in Consorzio e che non sono ammessi consorzi e associazioni concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.
2. Si richiamano le norme di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13 della legge 216/95.
3. Qualora un concorrente partecipasse contemporaneamente in più di una Associazione temporanea o Consorzio, i relativi raggruppamenti vengono esclusi dalla gara, a meno che prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte il rappresentante legale di uno dei raggruppamenti concorrenti non consegni al Presidente dichiarazione scritta di rinuncia alla partecipazione alla gara. Qualora, invece, il concorrente partecipasse singolarmente e in associazione viene esclusa dalla gara l'offerta presentata singolarmente.
4. Per gli appalti di servizi e/o forniture, di qualsiasi importo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. 24.7.1992, n.358.
Art. 20
Requisiti dei contraenti
1. Prima della stipula del contratto L'Amministrazione deve essere in possesso della documentazione attestante che l'aspirante contraente:
a) non si trova nelle condizioni ostative a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 37 della Legge n. 689/1981, all'art. 20 della Legge n. 646/1982 e successive modifiche ed integrazioni;
b) è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali;
c) non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 13, 20 e 21 della Legge 10.2.1962, n. 57 ovvero nelle condizioni di cui all'art. 18 del D.Leg. 18.12.1991, n. 406;
d) non si trova nelle condizioni di cui all'art. 18 del Legge 19.3.1990, n. 55, come modificato dalla Legge 12.7.1991, n. 203 e dal D.Leg. 19.12.1991, n. 406.
2. La documentazione può essere sostituita, in sede di gara, da dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15/1968.
Art. 21
Pubblicità e regolarità delle gare
1. Lo svolgimento di ogni gara è adeguatamente pubblicizzata mediante appositi avvisi affissi all’Albo Pretorio e, ove ritenuto necessario, al pubblico sul territorio del comune e dei comuni contermini, che ne indichino oggetto, ora e luogo. Per la pubblicizzazione obbligatoria, delle gare si rimanda alla specifica normativa in materia.
2. Ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle gare, l’ufficio contratti provvede all’inserimento, entro 24 ore dall’emissione, degli avvisi e bandi di gara nel servizio SINFORMA gestito da ANCITEL, come deliberato con atto della Giunta comunale n. 496 del 25.7.1995.
2. Il Presidente, all'interno dell'aula nella quale si effettua la gara, svolge funzioni di polizia.
Capo III° - I pubblici incanti od asta pubblica
Art. 22
Il procedimento
1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.
2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
a) deliberazioni a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
b) ammissione all'incanto;
c) effettuazione dell'incanto;
d) aggiudicazione dell'asta.
3. Il bando di gara è redatto dall'Ufficio contratti, sulla base:
a) della deliberazione a contrattare;
b) degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente organo comunale;
4. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità ed è emesso dall’Ufficio contratti.
5. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore ed appalto di opere, forniture e servizi di consistente importo, la Giunta, nella deliberazione a contrattare, oltre a prevedere l’inserimento del bando nel F.A.L. della Provincia, individua le eventuali forme di pubblicità facoltativa da attuare insieme con quella obbligatoria e tutte le altre eventuali procedure integrative ritenute opportune. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire a colui che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.
Art. 23
I metodi
1. L'asta pubblica, metodo da scegliere quando non si ritiene necessaria una prequalificazione, viene effettuata per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.
2. Per le altre gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della C.E.E., i metodi di aggiudicazione sono quelli previsti dal D.Leg. 19.12.1991, n. 406 sono i seguenti:
a) quello del prezzo più basso;
b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto.
Art. 24 L'asta
1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabilito nel bando.
2. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto della gara stessa, dando lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. E' dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.
Capo IV° - La licitazione privata
Art. 25 Definizione
1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta
richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione comunale. Non possono comunque essere escluse dalle licitazioni private per l’affidamento di LL.PP. le ditte che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’avviso di gara.
2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo avviso di gara;
b) pubblicazione dell'avviso di gara, ai sensi della Legge 2.2.1973, n. 14;
c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.
3. Per le licitazioni soggette al D.Leg. 19.12.1991, n. 406 si applicano per procedure, termini e modalità di gara, le norme ivi contenute.
Art. 26
L’avviso di gara
1. L’avviso di gara per le licitazioni private è redatto dall'Ufficio contratti. Per la redazione l'Ufficio contratti fa riferimento alle risultanze degli atti relativi all'oggetto della gara, approvati con deliberazione del competente organo comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi tecnico-finanziari che debbono essere forniti dai competenti uffici comunali.
2. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto.
3. L’ufficio contratti dispone la pubblicazione dell'avviso di gara, secondo le modalità e nei termini prescritti dalla legge, curando che il costo sia il minimo possibile, compatibilmente con il tipo di pubblicazione richiesta.
4. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e sono previste nel quadro economico del progetto.
5. L’ufficio contratti provvede, ad avvenuta acquisizione del relativo finanziamento, a recuperare le spese anticipate per le pubblicazioni.
Art. 27
Domande di partecipazione
1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese potranno inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
2. La domanda deve:
a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida da colui che sottoscrive l'istanza.
3. Alla richiesta di partecipazione devono essere allegati i documenti o le dichiarazioni richieste dal bando di gara.
4. La domanda con allegati i documenti deve essere inviata al comune - ufficio contratti, recando l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dall’avviso di gara.
5. Il termine fissato dall’avviso per la presentazione dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio. Esso viene riferito, in caso di invio a mezzo servizio postale, alla data di spedizione e, pertanto, fa fede del rispetto del termine il bollo postale di spedizione del plico, indipendentemente dalla data di ricezione, purché la stessa sia stata effettuata a mezzo lettera raccomandata.
6. L'ufficio contratti conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, la busta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, i bolli postali di spedizione e ricezione.
7. Il protocollo generale registra le domande pervenute e ne cura la trasmissione all’ufficio contratti. Per le domande pervenute oltre il termine fissato dal bando il protocollo registra la data di spedizione risultante dal bollo postale.
8. Ai fini della prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto, l'Ufficio contratti, entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle richieste, forma l'elenco delle ditte.
Art. 28
Ammissione alla gara
1. L'elenco viene formato entro 10 giorni eliminando le Ditte che sono sprovviste dei requisiti richiesti dal bando di gara.
2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata al richiedente, a mezzo di raccomandata da spedirsi entro 10 giorni dalla data di formazione dell’elenco, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.
Art. 29
L'invito alla licitazione privata
1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono formati dall’ufficio contratti ed inviati, a mezzo di lettera raccomandata postale. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di spedizione della lettera d'invito.
2. Per le licitazioni private di lavori pubblici soggette alle norme della legge 2 febbraio 1973, n. 14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione. Per le licitazioni private soggette al D.Leg. 19.12.1991, n. 406 sono previsti i termini di validità della procedura di pubblicazione di cui all'art. 14 del medesimo Decreto.
3. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze.
4. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune - Ufficio Protocollo generale, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.
5. La lettera d'invito specifica i documenti e/o le dichiarazioni da presentare, unitamente all'offerta, concernenti l'inesistenza della cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. In particolare vengono richiesti il possesso dei seguenti requisiti e/o i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori (ha validità per un anno dalla data di emissione).
b) certificato della cancelleria del Tribunale competente (per le società) dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento né ha presentato domanda di concordato e siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);
c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente per territorio (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);
d) certificato generale del casellario giudiziale per il titolare dell'impresa, se individuale, per tutti gli accomandatari, per le s.a.s., per gli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di società e di consorzio, e per i direttori tecnici, quando siano persone diverse dalle predette;
e) dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata; di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e di accettare le clausole del capitolato;
f) eventuale dichiarazione delle opere che l'impresa intende appaltare o concedere in cottimo, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dal X.Xxx. 19.12.1991, n. 406;
g) documentazione prescritta dalla legge nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea di imprese;
h) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali è stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.
7. Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:
a) il metodo, fra quelli stabiliti dalla legge, con il quale viene tenuta la gara;
b) il luogo presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta, l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi ed, eventualmente, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti.
Art. 30 L'offerta
1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dalla lettera d’invito o dal bando di gara.
3. Il prezzo o la percentuale offerti in ribasso/aumento devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà presa in considerazione quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
a) redatta in carta legale o resa legale;
b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso di tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale, con l'indicazione di luogo e data di nascita dello stesso;
c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.
Art. 31
Modalità per l'invio delle offerte
1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.
2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.
4. Deve essere mantenuto riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.
Art. 32
Tornate di gara
1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.
2. La documentazione è allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.
Art. 33
I metodi di gara
1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche sono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 21 della Legge n. 109/1994.
2. Nella prima licitazione privata viene fissato il prezzo massimo complessivo dell’appalto e non sono ammesse offerte in aumento. Dopo la seconda licitazione nel caso che sia andata deserta o non sia stata fatta l'aggiudicazione, la Giunta comunale può provvedere mediante trattativa privata.
3. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinate e dal X.Xxx. 19.12.1991, n. 406, sono svolte con uno dei seguenti sistemi:
a) quello del prezzo più basso;
b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di esecuzione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i Concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel Capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati. Quando viene adottata questa procedura, la Commissione di gara è costituita secondo quanto previsto dal precedente art. 10, 1° co., lett. b).
Art. 34
Le modalità della gara
1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso gli uffici comunali o altri spazi della sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assista compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara è indicata sull'invito alla stessa ed è arredata, di regola, con un tavolo idoneo per i lavori della Commissione e di uno spazio, allo stesso antistante, per coloro che assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di seguire i lavori della Commissione di gara senza arrecare intralcio alle operazioni relative.
2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, assistito dal Segretario verbalizzante, da eventuali testimoni ed altri soggetti previsti dalla legge, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnico-amministrativi, relativi all'opera alla quale si riferisce la gara. Dà quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al Segretario della commissione, perché ne sia data successiva notizia formale alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sarà effettuata a cura dell’Ufficio contratti.
3. Il Presidente procede all'apertura dei plichi effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le ditte ammesse la documentazione viene affidata al Segretario della commissione e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.
4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione delle dichiarazioni e/o documenti richiesti nell'invito alla gara, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, il Presidente è tenuto a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dal Presidente che assume la propria decisione, facendone constare a verbale; ove non sia possibile l’immediata decisione sulle eccezioni sollevate, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta, comunicando ai presenti la data e l’ora del prosieguo dei lavori; di ciò si da atto nel verbale di gara.
5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al segretario della commissione per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.
6. Quando sia dichiarato espressamente nel bando o nella lettera d'invito la tassatività ed inderogabilità dei requisiti o della documentazione richiesta, il Presidente deve dare rilievo all'assenza dei requisiti o della documentazione stessa e provvedere all'esclusione dalla gara della Ditta interessata.
7. In caso di dubbio circa il carattere tassativo delle prescrizioni del bando o della lettera d'invito, va scelta l'interpretazione più favorevole all'ammissione del maggior numero di partecipanti alla gara.
8. Comporta l'esclusione dalla gara e non risulta sanabile:
a) la mancanza di sigillatura e controfirma della busta contenente l'offerta;
b) la mancata di sottoscrizione dell'offerta;
9. Comporta l'ammissione con riserva:
a) la mancata presentazione di dichiarazione di presa visione dei luoghi;
b) la mancata presentazione del certificato generale del Casellario Giudiziale, per le Ditte individuali, o del certificato della Cancelleria del Tribunale, per le società, ovvero dichiarazione sostitutiva;
c) la mancata presentazione del certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, o dichiarazione sostitutiva, ove richiesta dal bando o dalla lettera d'invito.
11.Ultimato l'esame dei documenti il presidente xxxxxxxxx ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede all'apertura delle buste contenenti le offerte.
12.Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte il Presidente, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa migliore offerente, fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione definitiva qualora le offerte analitiche necessito di controllo contabile.
Art. 35 Aggiudicazione
1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale.
2. L'approvazione della Giunta può essere negata:
a) allorché l'offerta sia talmente bassa od elevata da farla ritenere non congrua. L'anomalia dell'offerta sarà valutata, su relazione tecnica, ai sensi dell'art. 29 del D.Leg. n. 19.12.1991, n. 406 e dell'art. 5 della Legge 2.2.1973, n. 14.
b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.
Art. 36
Comunicazione all'Impresa aggiudicataria
1. L'Ufficio contratti comunica entro 20 (venti) giorni dalla gara l'esito della stessa all'aggiudicatario.
2. L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla notifica della comunicazione la documentazione prevista dal capitolato e dalle norme vigenti. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, la Giunta comunale, dopo aver valutato la possibilità di prorogare il termine, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria, se il prezzo offerto è ritenuto conveniente.
Art. 37
La pubblicazione dell'esito delle gare
1. Prima di stipulare l’atto relativo l'Ufficio contratti procede, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, limitatamente alle offerte di pubblicità ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato - art. 20, legge 19 marzo 1990, n. 55.
2. La pubblicazione dell'esito delle gare per gli appalti disciplinati dal D.Leg. 19.12.1991, n. 406, avviene con le modalità di cui al 5° comma dell'art. 12 del medesimo Decreto.
3. Per gli appalti di cui al precedente 2° co., la comunicazione alle Imprese escluse avviene con le modalità di cui all'art. 31 del medesimo Decreto.
Art. 38
Norme di garanzia
1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.
2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.
Capo V° - L'appalto concorso di opere pubbliche
Art. 39 Deliberazione
1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 15.
Art. 40
Avviso ed invito di gara
1. Per l’avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni generali di cui ai precedenti articoli, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, in particolare dal capitolato-programma contenente le esigenze rappresentate dall'Amministrazione comunale.
Art. 41
Le procedure di gara
1. Le modalità di costituzione della Commissione di gara sono fissate dall'art. 10.
2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
4. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, può delegare a sottocommissioni interne la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Compiuti i lavori di cui al precedente capoverso, la Commissione procede ad approfondita valutazione dei progetti esprimendo un giudizio dettagliato sulla base degli elementi acquisiti.
6. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti.
Art. 42 Aggiudicazione
1. Il Presidente della commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati.
2. L'Amministrazione, senza entrare nel merito dei giudizi tecnici della Commissione, valuta discrezionalmente le rispondenze dei risultati dell'appalto-concorso in relazione alle proprie finalità e provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Capo VI° - La trattativa privata
Art. 43
La trattativa privata
1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.
2. Si può procedere alla stipulazione di contratti previa trattativa privata quando:
a) l'asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte almeno una volta;
b) l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata;
c) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dall'art. 9 del D.Leg. 19.12.1991, n. 406 o dall’art. 24 della Legge 109/1994;
d) ricorra, per le forniture di prodotti ed attrezzature, una delle condizioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 358/1992 e dal D.P.R. n. 573/1995;
e) ricorra, per le prestazioni di servizi, una delle condizioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 157/1995;
f) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;
g) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
h) quando abbiano per oggetto forniture o prestazioni limitate e tali da non rendere conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare adottata per l'effettuazione della spesa autorizzante i fini suddetti;
i) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza degli uffici e servizi comunali;
l) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.
3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, che sotto il profilo della convenienza.
4. Ai fini di cui al 1° comma, l'Amministrazione comunale interpella, di norma, ove non sia prescritta la pubblicazione preliminare del bando di gara, le Ditte comprese in elenchi appositamente formati, ritenute di fiducia da parte del Comune; detti elenchi sono soggetti ad aggiornamento.
5. L'elenco viene formato inserendo nello stesso, per ogni categoria di lavori, provviste o forniture, le Ditte che vengono attualmente contattate in occasione di affidamenti a trattativa privata o che ne facciano apposita richiesta scritta.
6. L'aggiornamento viene eseguito annualmente da ciascun ufficio per la parte di competenza, aggiungendo le Ditte che hanno fatto richiesta di essere inserite nell'elenco ed escludendo quelle che a giudizio del Dirigente o Responsabile di servizio incaricato, non siano ritenute adeguate sul piano tecnico o su quello della correttezza dei rapporti contrattuali.
Capo VII°
Forniture di prodotti e prestazione di servizi
Art. 44 Deliberazione
1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito all'approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 15.
2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui al D.P.R. 18.4.1994, n. 573, in quanto applicabili.
Art.. 44.bis
Procedure telematiche
In alternativa alle modalità per l’acquisizione di prodotti e prestazioni di servizi, di cui al presente Capo VII°, l’Amministrazione può applicare le disposizioni di cui al D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 “Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi”.
Art. 45
Forniture di prodotti ed attrezzature
1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinari ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di prodotti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.
2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dagli uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano prodotti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.
Art. 46
Appalti-concorso di forniture
1. Nel caso di procedura di appalto-concorso per le forniture di prodotti ed attrezzature, l'Ufficio competente redige il capitolato d'oneri precisando i criteri che saranno applicati nel determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica e quanto altro ritenuto opportuno. Nel capitolato d'oneri gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita. L'Ufficio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che può essere posta come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte, e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l'ulteriore corso. Il parere sulle offerte presentate viene espresso all'Amministrazione dalla Commissione di cui all'art. 10.
2. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 in materia di forniture, adegua la procedura di gara a tale disciplina.
3. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.
Art. 47
Prestazioni di servizi
1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'oneri e la perizia di spesa, che il Responsabile del servizio incaricato presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.
2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.
Art. 48
Bando di gara per le forniture di prodotti e la prestazione di servizi
1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso, per le forniture di beni e di servizi del Comune è prevista dalla deliberazione di cui all'art. 41.
2. Qualunque sia la forma della gara, si provvede alla relativa pubblicità, in sede nazionale od europea.
3. Il bando di gara nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata o di appalto-concorso, per forniture di prodotti, il cui importo è inferiore ai 200.000 ECU, deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 5 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573.
Art. 49
L'invito alla gara
1. Per pubblici incanti il cui importo non sia inferiore alle 200.000 E.C.U., il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore ai 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità stessa. Relativamente ai termini si applicano le disposizioni di cui ai DD.Lgs. n. 358/92 e n. 157/95, rispettivamente.
2. Per le licitazioni private e l'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione ai fini della prequalificazione, è fissato in giorni 21 dalla data di cui al comma precedente.
3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture prodotti per valori di stima inferiori alle 200.000 E.C.U si fa riferimento a quanto disposto dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573.
Art. 50
La Commissione
1. Le modalità di costituzione della Commissione di gara per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art. 10.
2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità e i criteri per il suo funzionamento.
Art. 51
Parere della Commissione di gara
1. Il verbale della Commissione di cui all'articolo precedente deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e di quant'altro dovuto per legge.
2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
3. Entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione è divenuta esecutiva, viene comunicato l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 52
La concessione
1. La figura di concessione ammessa dal presente regolamento è esclusivamente la concessione di costruzione ed esercizio, con gestione, quindi, dell'opera, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 109/1994.
2. Il X.Xxx. n. 406/1991 si applica alle concessioni il cui valore sia pari o superiore a quello previsto dall'art. 1, 1° co., del D.Leg. stesso ed il cui contratto sia caratterizzato dal fatto che la controprestazione consista anche nel diritto di gestire l'opera.
3. La concessione può prevedere un prezzo a carico dell'ente; il relativo importo deve essere computato a riduzione di altri oneri comunque a carico dell'ente o di prezzi e tariffe richieste dal concessionario all'utenza.
TITOLO V°
LAVORI IN ECONOMIA, FORNITURE E SERVIZI PROCEDURE SEMPLIFICATE
Abrogato tutto il Titolo V° – sostituito con il DPR 20/8/2001 n. 384 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.(approvato con atto CC 123 del 21/12/2001).
Capo I° - I lavori in economia
Art. 53 Individuazione
Art. 54
Ordinativi
Art. 55 Esecuzione
Art. 56
Certificato di Regolare Esecuzione
Art. 57
Controllo e liquidazione della spesa
Art. 58
Spese di Economato
TITOLO VI° - IL CONTRATTO
Capo I° - Atti preliminari
Art. 59
Documentazione dei requisiti
1. I requisiti generali richiesti dalla Legge ed i requisiti particolari richiesti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti dalla ditta aggiudicatrice anche all'atto della stipula del contratto. Qualora la ditta aggiudicataria perda i requisiti necessari per la stipula del contratto prima della stipula stessa, la Giunta comunale ne dichiara la decadenza e può aggiudicare i lavori, qualora lo ritenga opportuno, alla ditta che segue nella graduatoria contenuta nel verbale di aggiudicazione, ovvero procedere allo svolgimento di nuova gara, senza che le ditte concorrenti possano vantare alcun diritto.
2. In particolare si intendono decadute dall'aggiudicazione le ditte per le quali siano intervenuti provvedimenti di fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo.
3. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ove richiesta.
4. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione è sostituita da autocertificazione.
5. Espletata la gara, l'Amministrazione comunale restituisce la documentazione, presentata a corredo delle offerte ai concorrenti, con esclusione delle dichiarazioni, e richiede alla ditta aggiudicataria la documentazione necessaria per la formalizzazione del contratto (cauzione, certificazione antimafia, documentazione specifica, anche sostituita da autocertificazione, etc.), fissando nella medesima richiesta i termini di consegna.
6. Ove la ditta aggiudicataria sia inadempiente ad uno qualsiasi delle richieste di cui al precedente comma, si procederà ai sensi del successivo art. 65.
7. L'Amministrazione comunale ha facoltà di verificare, anche dopo la stipulazione del contratto, la permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal bando di gara.
8. I documenti o le dichiarazioni richieste, qualora non acquisibili dall’ente, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 241/90, devono essere esibite in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.
Art. 60
Deposito spese contrattuali
1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva dall'Ufficio economato su richiesta dell'Ufficio contratti.
2. Il relativo corrispettivo è versato, all’atto della stipulazione del contratto, nella cassa economale.
3. Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.
5. Qualora la ditta interessata non rispetti i limiti di cui al comma precedente, le spese contrattuali verranno ritenute sulla prima liquidazione delle competenze spettanti al contraente; di tale evenienza l’Ufficio economato informa l’Ufficio contratti per avere segnalazione della prima erogazione utile.
Art. 61 Cauzione
1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a costituire cauzione definitiva mediante versamento in numerario, deposito di obbligazioni, garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria.
2. La misura della cauzione è, di regola, pari al 20% dell'importo netto dell'appalto per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU e al 30% per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, salvo condizioni speciali previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
3. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.
4. La cauzione provvisoria, costituita mediante polizza fideiussoria, è del 10% salvo il caso di ribasso superiore al 25% in cui la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.
5. La cauzione provvisoria, che va inclusa nelle buste contenenti l'offerta, è svincolata automaticamente sotto la responsabilità del Responsabile del procedimento alla firma del contratto, ed è restituita ai non aggiudicatari al momento dell'aggiudicazione.
6. Lo svincolo della cauzione definitiva, ove ne esistano tutti i presupposti di legge, viene effettuato dalla Giunta comunale.
7. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, fatti salvi i limiti massimi previsti dalla Legge.
8. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione sull'importo contrattuale garanzia fideiussoria di pari importo che potrà essere ridotta man mano che vengono eseguiti i lavori.
9. Il progettista incaricato deve depositare, in occasione della presentazione del progetto definitivo, presso gli Uffici comunali la polizza di cui è munito ai sensi dell'art. 30 della legge 216/95.
Art. 62
Autorizzazione all'acquisto di beni
1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.
2. L'acquisto di beni stabili è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati alla gestione dei servizi comunali. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.
Art. 63
Contratti di fornitura a trattativa privata
1. I contratti preceduti da trattativa privata, superiori all'importo minimo stabilito dal presente regolamento, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440:
a) per mezzo di scrittura privata, anche autenticata;
b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
Art. 64
Stipulazione dei contratti
1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata dalla legge alla competenza dei Dirigenti.
2. Alla stipulazione dei contratti preceduti da appalti ai pubblici incanti e da licitazioni private, provvede il Dirigente che ha presieduto la relativa commissione di gara.
3. Alla stipulazione dei contratti preceduti da appalto concorso, trattativa privata e, quando ammesso, per corrispondenza, provvedono i Dirigenti i cui uffici hanno proposto i provvedimenti deliberativi che trovano conclusione nell'atto negoziale.
4. In caso di difficoltà nell'individuazione del dirigente che deve provvedere alla stipulazione del contratto, la designazione viene fatta dal Segretario generale, secondo i criteri suesposti, dallo stesso interpretati in via
definitiva.
6. Si procede alla stipula di apposito contratto scritto, da stipularsi nelle forme previste, qualora l'importo dei lavori, dei servizi o delle provviste superi l'importo di £ 10.000.000.=.
Art. 65
Penalità per ritardi diversi
1. Nel caso in cui l'appaltatore non si presenti per la formalizzazione del contratto entro la data comunicata dall'Amministrazione o non presenti i documenti richiesti entro il termine fissato dalla richiesta di cui al comma 5° dell'art. 59, ovvero non fornisca la documentazione necessaria per l'acquisizione della relativa documentazione, la Giunta comunale provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria. La Giunta comunale potrà, se lo ritiene opportuno, prorogare i termini per non più di 45 giorni.
2. Decorso tale ultimo termine, la Giunta comunale, oltre che adottare sanzioni agli effetti della iscrizione agli albi fiduciari, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salva comunque la richiesta di risarcimento del maggior danno.
Art. 66
L'Ufficiale rogante
1. Il Segretario comunale, o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'Ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.
Art. 67
I diritti di segreteria
1. I contratti, comprese le scritture private autenticate, del Comune sono soggette all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio economato. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all'Ufficio economato.
4. Il Segretario generale, o chi legalmente lo sostituisce, partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
5. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.
Art. 68
L'imposta di bollo
1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.
2. Sono esentati dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore al £ 50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale superiore a £ 100.000.000, nonché i contratti previsti da leggi speciali.
Art. 69
La registrazione
1. Tutti i contratti d'appalto stipulati per atto pubblico od in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.
2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.
3. Per i rimanenti contratti può essere prevista, a norma di Xxxxx, la registrazione solamente in caso d'uso.
Art. 70
Adempimenti su atti concernenti immobili
1. Quando il contratto riguardi l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili nonché la concessione di diritto di superficie su terreni l'Ufficiale rogante a mezzo dell'Ufficio contratti deve provvedere alla sua trascrizione nei registri immobiliari ed alla presentazione della domanda di voltura catastale ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 2643 e seguenti del Codice civile.
2. Analoga procedura deve essere curata per gli atti concernenti la costituzione, la cancellazione o variazione di servitù prediali.
3. Per gli atti di cui ai commi precedenti deve essere parimenti effettuata la richiesta di variazione nei registri del Consorzio di Bonifica competente.
Art. 71
Adempimenti su atti a carattere economico
1. I contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata e non soggetta a registrazione che prevedano rapporti economici o comunque stabiliscano importi e compensi tra le parti per forniture di prodotti e prestazioni di servizi devono essere denunciati all'Ufficio delle II.DD. territorialmente competente per la sede della Ditta contraente.
Art. 72
L'interpretazione dei contratti
1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice civile.
3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.
TITOLO VII°
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 73
Divieto di cessione del contratto
1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Art. 74
Subappalto e cottimo
1. L'affidamento in subappalto o cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dal Coordinatore unico, di cui all’art. 7 della Legge n. 109/1994, a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intenda avvalersi del subappalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione viene concessa a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunali, a maggiore garanzia dell'Ente.
3. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
Art. 75
Consegna dei lavori e termini di inizio e completamento
1. Il tecnico direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere.
2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, immediatamente dopo la delibera di aggiudicazione definitiva, sotto riserva di Xxxxx.
4. I termini di inizio ed esecuzione delle opere sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.
5. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
6. Il Dirigente o Responsabile di servizio incaricato che effettua la vigilanza sull'esecuzione delle opere, forniture o servizi può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, impedenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. n. 1063/1962.
7. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.
8. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.
Art. 76
Variazioni d'opera
1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.
2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.
4. Le varianti in corso d'opera di lavori e forniture che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 25, 1° comma, della legge 216/95 sono approvate dalla Giunta comunale la quale provvede contestualmente a modificare il piano esecutivo e il relativo finanziamento.
5. Non costituiscono varianti e sono approvati dal Coordinatore unico:
a) gli interventi disposti dal Direttore dei lavori che siano contenuti entro il 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera;
b) le varianti in aumento o in diminuzione che non comportino modifiche sostanziali e che non superino di oltre il 5% l'importo originario del contratto e che trovino copertura nella somma stanziata.
6. Nel caso di varianti per errori o omissioni che superino il quinto dell'importo originario del contratto si applica l'art. 25 della legge 216/95.
Art. 77
Clausola risolutiva espressa
1. La Giunta comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui la Ditta appaltatrice sia inadempiente - ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d'opera - anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
a) mancata presentazione per la formalizzazione del contratto entro il termine stabilito;
b) sospensione o rallentamento non autorizzati dei lavori da parte della Ditta aggiudicatrice;
c) concessione, senza autorizzazione, in subappalto od a cottimo, in tutto od in parte, dei lavori aggiudicati;
d) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori, da parte della Ditta aggiudicatrice, entro il termine a tal fine fissato;
e) mancata esecuzione, da parte della Ditta aggiudicatrice, di tutto o di parte, dei lavori, forniture o prestazioni aggiudicati, entro il termine od i termini (anche parziali od intermedi) previsti in contratto e/o nel programma dei lavori, forniture o prestazioni;
f) mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d'arte ed in conformità al contratto, di tutto o parte dei lavori, forniture o prestazioni aggiudicati.
2. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell'Ente, alla data di ricevimento della lettera raccomandata A.R. inviata alla Ditta interessata.
Art. 78
Effetti e disciplina della risoluzione
1. La risoluzione del contratto, sia che avvenga ai sensi del precedente articolo oppure in base alle norme generali del codice civile - art. 1453 e segg. - obbliga la ditta aggiudicatrice ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione in possesso dei cantieri senza ritardo alcuno alla data fissata e notificata dall'Amministrazione Comunale.
2. La Ditta aggiudicatrice è obbligata all'immediata riconsegna dei lavori nello stato di fatto in cui si trovano. In caso di ritardo nella riconsegna dei lavori e/o nell'immissione nel possesso dei cantieri, la ditta appaltatrice è tenuta al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo presunto dei lavori, salvo il risarcimento del maggior danno. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre i trenta giorni, la penale sarà raddoppiata, sempre
salvo il risarcimento del maggior danno.
3. La Giunta comunale ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali, ed i materiali a piè d'opera della ditta aggiudicatrice.
4. In apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti, vengono constatati: la situazione dei luoghi, i beni rilevati dal Comune, lo stato di esecuzione delle opere, la consistenza dei cantieri.
5. Qualora la ditta aggiudicatrice non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle opere eseguite o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, o suo delegato, procederà alle constatazioni suddette in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale suddetto.
6. La ditta aggiudicatrice ha l'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Comune non intenda utilizzare.
7. Il ripiegamento dei cantieri è a carico della ditta aggiudicatrice, che dovrà provvedervi, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dal Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, o suo delegato, di volta in volta, previa comunicazione scritta da farsi con anticipo di almeno venti giorni.
8. Qualora la ditta aggiudicatrice non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura dell'Ufficio tecnico comunale e con onere a carico della ditta appaltatrice.
9. I lavori, anche se non finiti, ma eseguiti regolarmente, sono contabilizzati secondo i corrispettivi ed alle condizioni di contratto.
00.Xx Giunta comunale per tutto quanto acquisito ai sensi del terzo comma del presente articolo dovrà riconoscere alla ditta aggiudicatrice un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi di contratto; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili. Dal momento in cui il contratto viene risolto, la ditta aggiudicatrice non avrà diritto a percepire alcun compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.
11.Qualora all'avvenuta ultimazione dei lavori da parte del Comune o di altri, il costo totale sostenuto dall'Ente per la complessiva esecuzione e completamento dei lavori risultasse superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto alla ditta aggiudicatrice se detti lavori fossero stati dalla stessa ultimati, la ditta dovrà rifondere al Comune un maggior costo ed il Comune avrà diritto di trattenere tali maggiori costi dalle somme ancora dovute alla ditta aggiudicatrice, nonostante eventuali contestazioni di quest'ultima, fermi restando tutti gli altri diritti del Comune.
Art. 79
Corrispettivo dell'appalto
1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza del Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. n. 350/1895.
Art. 80
Modalità di liquidazione
1. Xxxxx xx xxxxxxx introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.
3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia.
4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
5. Alle liquidazioni provvede, entro i limiti fissati negli atti deliberativi e contrattuali, il Dirigente competente o Responsabile di servizio incaricato.
Art. 81
La revisione dei prezzi
1. La revisione prezzi nelle opere pubbliche è regolamentata dall’art. 26 della Legge n. 109/1994.
2. Per le forniture ed i servizi si applicano, ove previsto, le disposizioni in materia stabilite dall'art. 6 L. n. 537/1993, come modificato dall’art. 44 della Legge 23.12.1994, n. 724.
Art. 82
Direzione dei lavori
1. La direzione dei lavori per opere pubbliche è svolta da Dirigente o Responsabile di servizio incaricato dell'Ufficio tecnico comunale. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.
2. Competono al Direttore dei lavori i poteri di cui all'art. 75.
Art. 83
Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera
1. L'Amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, mediante l'eventuale periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.
Art. 84
Il Collaudo
1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.
2. La Giunta comunale può prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a lire 500 milioni. In questo caso l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.
3. Il collaudatore deve essere iscritto all'Albo regionale dei collaudatori.
4. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
5. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi, mentre il collaudatore deve compiere le operazioni, emettere e consegnare il certificato, entro quattro mesi dalla ricezione dei prescritti atti di contabilità. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
6. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dalla Giunta comunale entro tre mesi dalla loro ricezione.
Art. 85
Esecuzione d'ufficio
1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.
2. L'Amministrazione comunale provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme del presente regolamento.
TITOLO VIII°
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 86
La normativa C.E.E.
1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economia Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.
Art. 87
Entrata in vigore
1. Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto per i regolamenti dell’ente.
❖
APPENDICE
Sostituita dalla nuova appendice al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia approvato con atto Consiliare 123/2001.
Nota: Il testo riportato è stato approvato e successivamente modificato ed integrato con i seguenti provvedimenti: | |
CC 72 del 22.06.1992 | CC 6 del 26.01.1996 |
CC 106 del 13.10.1992 | CC 85 del 22.07.1996 |
GC 71 del 10.02.1993 | CC 78 del 22.07.2000 |
CC 148 del 19.12.1994 | CC 123 del 21.12.2001 |
CC 14 del 13.02.1995 | CC 49 del 27.06.2002 |
CC 131 del 03.11.1995 | CC 75 del 07.11.2002 |
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I N D I C E
Titolo I°
Principi generali
Art. 1
I principi pag. 1
Titolo II°
Ordinamento strutturale e funzionale Capo I - Gli organi elettivi
Sezione I
Il Consiglio comunale
Art. 2
Il programma delle opere pubbliche
e gli atti fondamentali di indirizzo pag. 1
Sezione II
La Giunta comunale
Art. 3
Gli atti d'amministrazione pag. 1 Art. 4
Relazione al Consiglio pag. 2
Sezione III Il Sindaco
Art. 5
Soprintendenza agli uffici
preposti alla realizzazione OO.PP. pag. 2 Art. 6
Incarichi pag. 2
Capo II - Il Segretario gen.le, i Dirigenti e l'ufficio Contratti
Art. 14
Disposizioni comuni a tutti gli incarichi pag. 4
Titolo IV°
Le procedure di scelta del contraente
Capo I - Approvazione del progetto e deliberazione a contrattare
Art. 15
La deliberazione pag. 5
Capo II - Forme di contrattazione Norme generali
Art. 16
Le gare pag. 5
Art. 17
Computo dei termini
e determinazione della natura dell’appalto pag. 6 Art. 18
Rilascio copie documenti tecnici pag. 6 Art. 19
Le Associazioni temporanee
di Impresa ed i Consorzi pag. 6 Art. 20
Requisiti dei contraenti pag. 6 Art. 21
Pubblicità e regolarità delle gare pag. 6 Capo III - I pubblici incanti o asta pubblica
Art. 22
Il procedimento pag. 7
Art. 23
I metodi pag. 7
Art. 24
L'asta pag. 7
Capo IV - La licitazione privata
Art. 7
Il Segretario gen.le
Attiv.negoziale ed attività di rogito pag. 2 Art. 8
I Dirigenti e Responsabili
di servizio incaricati pag. 2 Art. 9
L'ufficio Contratti pag. 3
Capo III - Le Commissioni di gara Art. 10
Le Commissioni di gara pag. 3
Titolo III°
Incarichi professionali
Capo I - Incarichi di progettazione, studio, direzione Art. 11
Incarichi interni pag. 3
Art. 12
Incarichi esterni pag. 4
Capo II - Convenzioni Art. 13
Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni pag. 4
Art. 25
Definizione pag. 7
Art. 26
L’avviso di gara pag. 7
Art. 27
Domande di partecipazione pag. 8 Art. 28
Ammissione alla gara pag. 8 Art. 29
L'invito alla licitazione privata pag. 8 Art. 30
L'offerta pag. 9
Art. 31
Modalità per l'invio delle offerte pag. 9 Art. 32
Tornate di gara pag. 9
Art. 33
I metodi di gara pag. 10
Art. 34
Le modalità della gara pag. 10 Art. 35
Aggiudicazione pag. 11
Art. 36
Comunicazione all'Impresa aggiudicataria pag. 11 Art. 37
La pubblicazione dell'esito delle gare pag. 11 Art. 38
Norme di garanzia pag. 11 Capo V - L'appalto-concorso di opere pubbliche
Art. 62
Autorizzazione all'acquisto di beni pag. 15 Art. 63
Contratti di fornitura a trattativa privata | pag. 15 | ||
Art. 39 | Art. 64 | ||
Deliberazione | pag. 11 | Stipulazione dei contratti | pag. 15 |
Art. 40 | Art. 65 | ||
Avviso ed invito di gara | pag. 11 | Penalità per ritardi diversi | pag. 16 |
Art. 41 | Art. 66 | ||
Le procedure di gara | pag. 12 | L'ufficiale rogante | pag. 16 |
Art. 42 | Art. 67 | ||
Aggiudicazione | pag. 12 | I diritti di segreteria | pag. 16 |
Art. 68 | |||
Capo VI - La trattativa privata | L'imposta di bollo | pag. 16 | |
Art. 69 | |||
Art. 43 | La registrazione | pag. 16 | |
La trattativa privata | pag. 12 | Art. 70 | |
Adempimenti su atti concernenti immobili | pag. 16 | ||
Capo VII - Forniture di prodotti | Art. 71 | ||
e prestazioni di servizi Adempimenti su atti a carattere economico pag. 16 | |||
Art. 72 | |||
Art. 44 | L'interpretazione dei contratti | pag. 17 | |
Deliberazione | pag. 12 | ||
Art. 44.bis | Titolo VII° | ||
Procedure telematiche | pag. 13 | Esecuzione del contratto | |
Art. 45 | |||
Forniture di prodotti ed attrezzature | pag. 13 | Art. 73 | |
Art. 46 | Divieto di cessione del contratto | pag. 17 | |
Appalti-conorso di forniture | pag. 13 | Art. 74 | |
Art. 47 | Subappalto e cottimo | pag. 17 | |
Prestazioni di servizi | pag. 13 | Art. 75 | |
Art. 48 | Consegna dei lavori e | ||
Bando di gara per le forniture di prodotti | termini di inizio e completamento | pag. 17 | |
e la prestazione di servizi | pag. 13 | Art. 76 | |
Art. 49 | Variazioni d'opera | pag. 17 | |
L’invito alla gara | pag. 13 | Art. 77 | |
Art. 50 | Clausola risolutiva espressa | pag. 19 | |
La Commissione | pag. 13 | Art. 78 | |
Art. 51 | Effetti e disciplina della risoluzione | pag. 19 | |
Parere della Commissione di gara | pag. 14 | Art. 79 | |
Art. 52 | Corrispettivo dell'appalto | pag. 18 | |
La concessione | pag. 14 | Art. 80 | |
Modalità di liquidazione | pag. 19 | ||
Titolo V° | Art. 81 | ||
Lavori in economia, forniture e servizi. | La revisione dei prezzi | pag. 19 | |
Procedure semplificate. | Art. 82 | ||
Direzione dei lavori | pag. 19 | ||
Art. 83 | |||
Capo I - I lavori in economia | Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera | pag. 19 | |
Art. 84 | |||
Abrogato – sostituito dal DPR 384 del 20/8/2001 Il collaudo pag. 19 Art. 85 | |||
Art. 53 | Esecuzione d'ufficio | pag. 19 | |
Art. 54 | |||
Art. 55 | Titolo VIII° | ||
Art. 56 | Norme finali e transitorie | ||
Art. 57 | |||
Art. 58 | Art. 86 | ||
La normativa C.E.E. | pag. 19 | ||
Titolo VI° | Art. 87 | ||
Il contratto | Entrata in vigore | pag. 20 | |
Art. 59 | Indice | pag. 27 | |
Documentazione dei requisiti | pag. 14 | ||
Art. 60 | |||
Deposito spese contrattuali | pag. 15 | ||
Art. 61 | |||
Cauzione | pag. 15 |