INTERVENTI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA E SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
INTERVENTI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA E SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale rende nota l’apertura del bando SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MOROSITÀ INCOLPEVOLE RIDOTTA NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
(Misura 2 - DGR N° XI /2065 del 31 luglio 2019) dal 02/03/2020 al 24/04/2020
1. FINALITA’
Sostenere famiglie che si trovano in situazione di morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c. 6.
2. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E RISORSE STANZIATE
Il contributo è stabilito in max. € 1.000,00 per alloggio/contratto, elevato ad € 2.000,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone libero attuale in “concordato” o a rinegoziare il contratto a canone più basso. Per la presente iniziativa sono stanziati complessivamente € 40.000,00.
3. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI
Possono richiedere il contributo i conduttori residenti nei Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Solaro e Paderno Dugnano che sono titolari di contratto di locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c. 6. Il contratto deve essere efficace e registrato, ed essere stipulato per un’unità immobiliare utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale.
I nuclei familiari supportati attraverso la Misura 2 devono possedere i seguenti requisiti:
a) Residenza da almeno 5 anni, anche non continuativi, in Regione Lombardia di almeno un componente del nucleo familiare.
b) Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione.
c) Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia.
d) ISEE in corso di validità fino a € 15.000,00.
e) Morosità incolpevole (v. punto 4) accertata in fase iniziale, cioè fino al limite massimo di 6 mensilità. Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali.
NB la condizione di morosità e di incolpevolezza deve essere accertata con istruttoria redatta in forma scritta da parte del Comune. Tale istruttoria deve essere sottoscritta dal proprietario e dall’inquilino coinvolti.
Al fine di evitare situazioni anomale gli enti verificheranno che vi sia una situazione accertata di morosità con un mancato versamento del canone di locazione e potranno constatare richiedendo documenti specifici lo stato di bisogno del nucleo familiare, protratto nel tempo e che rientri nella logica dell’incolpevolezza.
f) Impegno del locatore a non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi e a non aumentare il canone per il medesimo periodo.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’inquilino deve sottoscrivere un accordo con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro se disoccupato, e a sanare l’eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo. L’accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario e un rappresentante del Comune o di Comuni insieme Agenzia Sociale per l’Abitare C.A.S.A. di ASC Comuni Insieme per lo sviluppo sociale il contributo verrà erogato direttamente al locatore dopo la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutti gli interessati. L’accordo dovrà essere sottoscritto entro novembre 2020.
4. DEFINIZIONE DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE ai sensi del Decreto MIT del 30 marzo 2016
1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 precedente possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:
o Perdita del lavoro per licenziamento;
o Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
o Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale,
o Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
o Cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
o Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
o Accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
o Accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di reddito o con un reddito sociale (5824,91 euro annuo), comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario
o Riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
o Cessazione dell’erogazione di contributi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare, che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.
5. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA e ATTESTAZIONE DELLA
CONDIZIONE DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE
La domanda di contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente avviso, corredata dalla seguente documentazione:
o Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per i cittadini italiani e dell’Unione Europea copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore salvo il caso in cui la sottoscrizione avvenga in presenza del dipendente comunale addetto. Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione e regolarmente soggiornanti in Italia è necessario allegare fotocopia del titolo di soggiorno.
o documenti comprovanti la consistenza della morosità e la condizione di incolpevolezza, unitamente a quanto ulteriormente richiedibile dal Comune in fase di istruttoria.
Le domande potranno essere presentate dal 2 marzo 2020 al 24 aprile 2020, presso gli uffici preposti del proprio Comune di residenza nei giorni ed orari indicati dal sito web del Comune stesso.
6. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
Il Comune di residenza provvederà all’istruttoria della domanda per la verifica del possesso dei requisiti di accesso come previsto al precedente punto 3. Il Comune provvederà a comunicare all'interessato l’esito delle verifiche e a trasmettere le domande dei riconosciuti aventi diritto all’Agenzia Sociale C.A.S.A., dopo la sottoscrizione dell’istruttoria da parte di conduttori e locatori. I comuni invieranno singolarmente le domande debitamente protocollate a Agenzia Sociale C.A.S.A. utilizzando l’indirizzo mail: xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx . L’Agenzia provvederà a contattare l’inquilino, alla chiusura del bando, seguendo l’ordine cronologico della ricezione della domanda del cittadino da parte del Comune, secondo la protocollazione in entrata dei comuni invianti, fino a raggiungere il massimo della capienza del fondo del presente bando.
Nel caso di due domande con la stessa data di protocollazione verrà ammessa al contributo quella con l’ISEE più basso.
Il contributo sarà liquidato direttamente al proprietario dell’alloggio, previa sottoscrizione dell’impegno a:
procedure di sfratto e a non aumentare il canone per almeno 12 mesi dalla domanda di contributo.
o Per il contributo di 2.000,00 euro a sottoscrivere un nuovo contratto a canone concordato e in qualunque caso a canone più basso dell’attuale impegnandosi e a non effettuare e a non intraprendere alcuna azione finalizzata alle procedure di sfratto per almeno 12 mesi dalla domanda di contributo.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’inquilino dovrà sottoscrivere un accordo che sarà predisposto da Agenzia C.A.S.A. con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro se disoccupato e a sanare l’eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo. L’accordo è sottoscritto da locatore, locatario e un rappresentante del Comune o dell’Agenzia.
I contributi saranno riconosciuti al termine dell’istruttoria e del raggiungimento dell’accordo inquilino/proprietario e verranno erogati dall’ Agenzia Sociale C.A.S.A. direttamente al proprietario fino ad esaurimento fondi.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS 196/2003)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso a COMUNI INSIEME Agenzia Sociale C.A.S.A. sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure necessarie nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di attivare le procedure.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del Regolamento UE 679/16.
Il Titolare del Trattamento dei dati è A.S.C. COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE.
Il Responsabile del Trattamento dei dati è l’incaricato del servizio di A.S.C. COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Agenzia Sociale per l’abitare C.A.S.A
Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx.
8. CONTROLLI
I controlli, anche a campione, relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese sono effettuati dai comuni in cui il cittadino destinatario delle misure è residente. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, Comuni Insieme - Agenzia Sociale C.A.S.A procede alla revoca del beneficio e procede ai sensi dell’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000.
9. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato agli albi e sui siti istituzionali dei Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Solaro e Paderno Dugnano e sul sito istituzionale di Comuni Insieme all’indirizzo internet: xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi all’Agenzia Sociale C.A.S.A.– email: xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx - telefono 02/38348420 oppure presso gli uffici preposti del proprio Comune di residenza nei giorni e gli orari indicati dal sito web del Comune stesso.
COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE
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