Procedura Operativa Regolamento di connessione alla rete gas di un
Ambito di applicazione | |
IRETI |
Procedura Operativa Regolamento di connessione alla rete gas di un
impianto di biometano
Approvazione | |||
Fase | Funzione e nominativo | ||
Redazione | XXXXXXX XXXX | 11/02/2022 | |
Verifica per conformità | XXXXX XXXXXXXX | Responsabile Sistemi Gestione Certificati | 28/09/2022 |
Verifica | XXXXX XXXXXXX | Responsabile Coord. Supp. Tecnico/Operativo | 28/09/2022 |
XXXXXX XXXXX | Responsabile Operations Gas Xxxxxx | 28/09/2022 | |
FIASELLA XXXXXXXXX XXXXX | Responsabile Operations Gas Liguria | 28/09/2022 | |
Approvazione | XXXXXXX XXXXXXXX | Xxxxxxxxxxxx Distribuzione Gas | 29/09/2022 |
Revisioni | ||
Revision e | Data | Descrizione modifica |
0 | 30/09/2022 | Prima stesura |
SOMMARIO
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4
2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 4
5.1 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 10
5.1.2 Esclusione di responsabilità 10
5.2 IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA 10
6 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 12
6.1 RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI BIOMETANO 12
6.1.1 Procedura per le richieste di allacciamento di nuovi impianti di connessione 13
6.1.2 Recesso e risoluzione del Contratto di connessione alla rete gas di un impianto di biometano 18
6.1.3 Impegni del Richiedente e garanzie conseguenti all’accettazione dell’offerta 19
6.1.4 Indennizzi relativi all’allacciamento degli impianti di biometano 21
6.2 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE 22
6.2.1 Realizzazione dell’impianto di consegna e misura 22
6.2.2 Realizzazione dell’impianto di ricezione e immissione e del punto di immissione 23
6.3 ABILITAZIONE E ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO DI BIOMETANO 24
6.3.1 Attività preliminari all’attivazione della connessione 25
6.3.2 Abilitazione al funzionamento ai fini dell’attivazione dell’esercizio 25
6.3.3 Verbale di attivazione 27
6.3.4 Obblighi verso Snam Rete Gas - gestione dei flussi informativi relativi al punto dientrata virtuale per le immissioni da impianti di produzione di biometano 27
6.4.1 Gestione impianto di consegna e misura 29
6.4.2 Gestione impianto di ricezione e immissione 30
6.4.3 Gestione delle emergenze/incidenti da gas 30
6.4.4 Gestione delle specifiche e delle anomalie dei parametri di qualità 31
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento di Connessione alla rete gas di un impianto di biometano ha lo scopo di illustrare le procedure di richiesta di connessione degli impianti di produzione di Biometano alla rete di distribuzione del gas ed il loro esercizio secondo le modalità previste dalla Delibera ARERA n. 64/2020/R/GAS e dalla normativa vigente ed include, inoltre, le modalità di immissione di biometano nella rete per mezzo di carri bombolai.
Il Regolamento definisce:
a. La gestione della richiesta di allacciamento degli impianti di connessione biometano;
b. La realizzazione degli impianti di connessione di biometano;
c. Le condizioni per l’avviamento e per la chiusura degli impianti di connessione di biometano;
d. Le modalità di esercizio e conduzione degli impianti di consegna e misura e di ricezione ed immissione;
e. Le specifiche di qualità del biometano;
f. Le responsabilità delle parti.
Il presente Regolamento si applica su tutti gli impianti di distribuzione e su tutti i territori nei quali opera IRETI S.p.A.
2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
RIF. NORMATIVO | TITOLO |
Delibera ARERA 64/2020/R/g as | Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi |
Delibera ARERA 27/2019/R/gas | Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018 |
Decreto Legislativo n. 28/2011 | Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE |
D.lgs. n. 164/2000 | Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 |
D.lgs. n. 22/2007 | Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, come modificato dal D.lgs. n. 84 del 19 maggio 2016 |
D.lgs. 387/2003 | Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità |
Decreto ministeriale 16 aprile 2008 | Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8 |
Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 | Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare |
Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 | Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale |
Decreto interministeriale 2 marzo 2018 | Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti |
Delibera ARERA 569/2019/R/gas | Approvazione della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo unico della regolazione della qualità delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 e relativo allegato A (RQDG) |
Delibera ARERA 210/2015/R/gas | Direttive in tema di processi di mercato relativi all’immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Prima attuazione |
UNI EN 16723 – 1 | Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale |
UNI EN 16723 - 2 | Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale - Parte 2: Specifiche del carburante per autotrazione |
UNI/TS 11537 | Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale |
UNI/TS 11629 | Sistemi di misura del gas – Apparati di misurazione del gas su base oraria direttamente allacciati alla rete di trasporto |
UNI CEN/TR 17238 | Proposta di valori limite per i contaminanti del biometano individuati sulla base di valutazione degli impatti sulla salute umana |
UNI EN 16726 | Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H |
UNI 9167 | Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale. Progettazione, costruzione e collaudo |
UNI 9463 | Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari – Parti 1, 2, 3 e 4 |
UNI 7133 | Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari – Parti 1, 2, 3 e 4 |
ISO 13443 | Natural gas – Standard reference conditions |
UNI/TR 11722 | Linee guida per la predisposizione dell’analisi di rischio per i produttori di biometano da biomassa |
3. REGISTRAZIONI
DESCRIZIONE | RESPONSABILE ARCHIVIAZIONE | LUOGO DI ARCHIVIAZIONE | TEMPO DI ARCHIVIAZIONE |
MO 1 PO IRETI GAS 11 – Richiesta Informazioni di fattibilità | Operations Gas competente per territorio | Sistema informatico IRETI. Pratiche cartacee Operations Gas competetene per territorio. | 6 anni |
MO 2 PO IRETI GAS 11 – Richiesta di connessione biometano | |||
MO 3 PO IRETI GAS 11 – Modello dichiarazione disponibilità terreni | |||
MO 4 PO IRETI GAS 11 – Modello dichiarazione conformità produzione biometano | |||
MO 5 PO IRETI GAS 11 – Verbale ubicazione impianto di connessione | |||
MO 6 PO IRETI GAS 11 – Modulo richiesta rateizzazione contributo | |||
MO 7 PO IRETI GAS 11 – Testo di garanzia bancaria | |||
MO 8 PO IRETI GAS 11 – Offerta standard di allacciamento impianto biometano | |||
MO 9 PO IRETI GAS 11 – Modulo specifiche tecniche as-built impianto di produzione | |||
MO 10 PO IRETI GAS 11 – Modulo specifiche tecniche as-built impianto di ricezione ed immissione | |||
MO 11 PO IRETI GAS 11 – Standard servitù condotte gas biometano | |||
MO 12 PO IRETI GAS 11 – Standard diritto di superficie impianto biometano | |||
MO 13 PO IRETI GAS 11 – Verbale di attivazione |
4. DEFINIZIONI E ACRONIMI
Al fine di consentire una chiara interpretazione del presente documento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, all’articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, alle delibere ARERA RGDG e RTDG per quanto riguarda le connessioni alle reti di distribuzione, alle delibere ARERA RQTG e RTTG per quanto riguarda le connessioni alle reti di trasporto, nonché le seguenti definizioni:
DEFINIZIONE | DESCRIZIONE |
ARERA | Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente, istituita con la L.481/1995, che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. |
Biomassa | Frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. |
Biogas | Gas comprendente principalmente metano e anidride carbonica, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa. |
Biometano | Gas contenente principalmente metano derivato da upgrading di biogas o dalla gassificazione di biomassa. |
Gestore di rete | È il soggetto che gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale o di trasporto del gas naturale. In questo caso il gestore di rete è la società IRETI S.p.A. |
GSE | Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., società cui è affidato, tra l’altro, il compito di svolgere l’attività di certificazione e determinazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli artt. 3,4 e 5 del Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 e degli artt. 5,6 e 8 del Decreto interministeriale 2 marzo 2018. |
Impianto di connessione alla rete | Delibera 64/20207R/gas: È il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nella rete di trasporto o distribuzione del gas naturale; l’impianto di connessione alla rete ha inizio dall’organo di presa (compreso) e si estende fino all’organo di intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere, a seconda dei casi, il gruppo di riduzione, l’impianto di odorizzazione. |
Impianto di consegna e misura | UNI 11537: Impianto su cui avvengono le transazioni economiche riferite all’immissione di biometano in rete e sul quale a tale scopo sono misurati i volumi, le portate ed il contenuto energetico immesso nelle reti dai produttori. L’impianto di consegna e misura comprende le seguenti sezioni funzionali • Controllo di qualità del biometano e gestione del biometano fuori specifica; • Misurazione delle caratteristiche fisiche di pressione e temperatura del biometano; • Misura del contenuto energetico, dei volumi e delle portate di biometano consegnate (con finalità fiscale/commerciale). Nota: tale impianto non è ricompreso nella definizione di “Impianto di connessione” di cui sopra. |
Impianto di ricezione ed immissione | UNI 11537: Impianto che comprende le seguenti sezioni funzionali: • Intercettazione anche da remoto dell’immissione in rete per condizioni di non conformità del prodotto; • Controllo della pressione per l’immissione in rete; • Odorizzazione del biometano per l’immissione nelle reti di distribuzione del gas. |
Punto di immissione | È il punto fisico della rete di distribuzione in cui il gestore di rete prende in consegna il biometano reso disponibile dall’utente della rete. |
Impianto di distribuzione | È una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l’attività di distribuzione; l’impianto di distribuzione è costituito dall’insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti riconsegna e dai gruppi di misura; l’impianto di distribuzione è gestito da un’unica impresa di distribuzione. |
Impianto di produzione | Impianto in cui avviene il trattamento della biomassa per la produzione di biogas e la purificazione del biogas per ottenere il biometano. |
Produttore di Biometano | È il soggetto responsabile titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di biometano. |
Responsabile del Bilanciamento | È l’impresa maggiore di trasporto, ovvero Snam Rete Gas. |
Richiedente | È l’utente che intende allacciarsi alla rete di distribuzione richiedendo il preventivo per la realizzazione di un nuovo impianto di connessione. |
Sistema di misura | È il complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti: a. le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso; b. il misuratore dei volumi di gas; c. il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas; d. i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger) |
Utente della rete | È l’utilizzatore della rete distribuzione del gas naturale che, avendo avuto accesso presso il punto di immissione secondo la regolazione dell’Autorità, ha titolo a immettere biometano in tale punto. |
5 RESPONSABILITA’
Il Gestore di Xxxx e il Richiedente la connessione si impegnano ad adempiere agli obblighi rispettivamente imposti dal presente Regolamento con la dovuta diligenza e correttezza.
5.1 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell’altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, all’adempimento o al mancato, parziale o ritardato adempimento dei propri obblighi è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.
5.1.2 Esclusione di responsabilità
Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo, si conviene di escludere qualsiasi responsabilità di una parte nei confronti dell’altra per:
• Danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti del Produttore con propri clienti e/o fornitori; eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti Autorità;
• Xxxxx cessante quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per il Produttore;
• Xxxxx non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno all'immagine.
5.2 IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
Per "Impossibilità sopravvenuta" si intende ogni situazione impeditiva al momento dell’adempimento, anche derivante da caso fortuito o forza maggiore, non prevedibile al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo legittimamente esigibile dal debitore, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi contrattuali.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta:
x. Xxxxxx, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
b. Fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
c. Esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
d. Scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il distributore o l'utente;
e. Ritardato o mancato ottenimento, da parte del distributore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l’esercizio delle infrastrutture di distribuzione, nonché delle eventuali occupazioni d’urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, colposo o omissivo da parte del distributore;
f. Atti, dinieghi, o silenzio non comportanti assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo o omissivo della parte a cui si riferiscono;
g. Vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati alla distribuzione del gas sulla rete gestita da IRETI, che il distributore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.
Non è mai considerata impossibile l’obbligazione di pagamento di una somma di denaro.
La responsabilità di ciascuna parte derivante dal mancato adempimento degli impegni assunti, nonché per qualsiasi danno o perdita subita dall'altra parte, si intenderà esclusa nella misura in cui l’inadempimento sia conseguenza di impossibilità sopravvenuta e per il periodo in cui sussista tale causa.
La Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare o superare i danni derivanti dall’impossibilità della prestazione al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.
La Parte Interessata sarà tenuta a comunicare all’altra parte, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, in maniera tempestiva:
a. Il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
b. Lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
c. L'intervenuta cessazione dell'evento.
6 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
In questo capitolo sono descritte le attività necessarie per la connessione alla rete di distribuzione gas di un impianto di biometano, le quali sono riepilogate nella tabella seguente.
6.1 RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI BIOMETANO
Nel presente capitolo viene definita la procedura per la richiesta di connessione di impianti di produzione di Biometano (in seguito “impianto di produzione”) alla rete di distribuzione del gas di IRETI S.p.A. (in seguito “IRETI” o “Distributore”) e il relativo esame, nonché le condizioni tecnico-economiche atte a regolare la richiesta di connessione medesima.
L’attività che verrà descritta di seguito comprende le seguenti fasi, le quali saranno trattate in maniera più approfondita all’interno dei successivi paragrafi:
6.1.1 Procedura per le richieste di allacciamento di nuovi impianti di connessione
6.1.1.1 RICHIESTA INFORMAZIONI DI FATTIBILITÀ
Allo scopo di avere, in tempi rapidi, un consulto tecnico sulla fattibilità della connessione dell’impianto di produzione alla rete del gas, IRETI rende disponibile il modulo MO 1 PO IRETI GAS 11 tramite il quale è possibile inoltrare una richiesta informazioni di fattibilità che, si precisa, non prevede oneri nei confronti del Richiedente. Il Richiedente può presentare una richiesta di informazioni di fattibilità utilizzando il modulo presente sul sito xxx.xxxxx.xx ed inviandolo via PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. La richiesta informazioni di fattibilità non è obbligatoria e l'eventuale esito positivo non esclude l'obbligo di procedere con una successiva richiesta di connessione, così come l’eventuale esito negativo non pregiudica la possibilità da parte del Richiedente di procedere con successiva richiesta di connessione come previsto dall’Art. 7 dell’Allegato A della Delibera.
6.1.1.2 RICHIESTA DI CONNESSIONE
Per avviare la procedura ufficiale di richiesta di allacciamento per la realizzazione di un nuovo impianto di
connessione, è necessario inviare il modulo MO 2 PO IRETI GAS 11, presente sul sito xxx.xxxxx.xx, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, unitamente al modulo MO 3 PO IRETI GAS 11, come di seguito specificato.
I dati necessari ad IRETI per valutare la fattibilità tecnica di un allacciamento di un impianto di produzione, comprensivi degli elementi identificati dall’art. 8.1 della Delibera 64/2020/R/GAS (indicata in seguito come “Delibera”), sono:
a) I dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, recapiti, ecc.) del richiedente e del produttore di biometano, se diverso;
b) la tipologia dell’impianto da allacciare e l’ubicazione, comprensiva della relativa documentazione cartografica idonea ad evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l’impianto di produzione è destinato ad insistere;
c) Le date previste per l’avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l’entrata in esercizio dell’impianto da allacciare;
d) La documentazione, attestante la disponibilità del sito oggetto dell’installazione degli impianti di produzione di biometano , mediante apposito modulo MO 3 PO IRETI GAS 11 presente sul sito xxx.xxxxx.xx ed inviandolo via PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. Nel caso in cui il produttore non coincida con il proprietario del terreno, il richiedente dovrà fornire il titolo d’uso del terreno (contratto d’affitto, comodato d’uso, etc.);
e) L’autocertificazione con dichiarazione di impegno ad ottenere, fornendone copia al distributore, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto entro la data prevista per l’avvio lavori e tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’impianto entro la data prevista per l’entrata in esercizio dello stesso.
f) Lo schema impiantistico dell’impianto di produzione di biometano, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell’impianto;
g) La relazione tecnico-illustrativa che riporti almeno i dati seguenti:
• Caratteristiche tecniche dell’impianto (matrici di produzione del biogas, descrizione funzionale dell’impianto, modalità di gestione, etc.);
• Portata oraria minima di immissione;
• Portata oraria massima di immissione;
• Volume medio di produzione annua previsto;
• Volumi giornalieri massimi e minimi previsti in immissione;
• Profili medi previsti di immissione:
i. Profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di massima produzione;
ii. Profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata diminima produzione;
iii. Profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di produzione media;
iv. Profilo annuo, con valori medi giornalieri delle portate di immissione;
h) L’attestazione del versamento a titolo di cauzione e garanzia della manifestazione di interesse del richiedente, dell’importo definito dall’art. 14.1 della delibera, pari ad euro 2.000 e aggiornato annualmente applicando il tasso di variazione dell’indice dei prezzi per famiglie operai e impiegati al netto dei tabacchi. Tale versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario IBAN: XX00X0000000000000000000000 intestato a IRETI s.p.a. e aperto presso la Banca Intesa Sanpaolo, indicando nella causale del bonifico “cauzione - richiesta connessione biometano
- <<nominativo richiedente>>”.
i) L‘apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
• La rispondenza del proprio impianto al decreto interministeriale 2 marzo 2018;
• La garanzia della conformità del biometano prodotto al presente regolamento, con riferimento a composizione e odorizzabilità ai sensi dell’art. 2.6 dell’allegato A alla Delibera.
A tale scopo il Richiedente può presentare la dichiarazione di conformità del biometano prodotto utilizzando il modulo MO 4 PO IRETI GAS 11 presente sul sito di IRETI. ed inviandolo via PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Ai sensi dell’art. 8 comma 2, Allegato A della Delibera, nella richiesta di connessione il richiedente può indicare la volontà di gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di connessione alla rete e/o di realizzare in proprio i medesimi impianti di connessione alla rete.
L’accertamento da parte del Distributore, di cui all‘art.2 comma 2, Allegato A della Delibera, si intende assolto con l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto i). Qualora il Distributore non sia in grado, per motivi obiettivi e documentabili, di compiere gli accertamenti di cui all’art. 2 comma 2, nega la connessione e ne dà tempestiva comunicazione all’Autorità.
Resta fermo che in tutti i casi IRETI non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dal Richiedente.
In sede di presentazione della richiesta con la dichiarazione di cui al punto i) il Richiedente dichiara altresì di essere consapevole, e di accettare, che il Distributore potrà inoltre negare la connessione, ovvero provvedere all’immediata intercettazione dell’immissione del biometano, in tutti i casi in cui rilevi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti (o potrebbe non rispettare) le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni richieste dalla legislazione e dalla normativa pro tempore vigente, ivi incluse le previsioni del presente Regolamento.
IRETI non si assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite dal Richiedente e qualora, a seguito di verifica da parte di autorità competenti, venga attestata la mancanza dei requisiti di cui al punto i), IRETI si riserva il diritto di negare o interrompere la connessione dell’impianto alla rete, fatta salva ogni eventuale disposizione delle autorità competenti.
6.1.1.3 VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ
Entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta di allacciamento di cui al cap. 6.1.1.2, IRETI trasmette al Richiedente una comunicazione contenente l’esito della valutazione di ammissibilità, che può essere:
• Negativa: in caso di inammissibilità il Distributore motiva la risposta;
• Positiva: in caso di ammissibilità il Distributore allega il preventivo di spesa.
6.1.1.4 VERBALE DI UBICAZIONE E REDAZIONE OFFERTA
6.1.1.4.1 Verbale di ubicazione
A seguito della ricezione di una richiesta di connessione, IRETI, ai fini dell’identificazione del punto di immissione, verifica la compatibilità dei profili di immissione dichiarati dal Richiedente con le caratteristiche tecniche della rete di distribuzione del gas sulla quale insisterà il nuovo impianto di Biometano e con le capacità di assorbimento in condizioni di sicurezza, valutando, oltre a quanto previsto all’art. 5 comma 2, le seguenti variabili:
• Variazioni stagionali, giornaliere ed orarie della portata richiesta dalle utenze connesse alla rete
• Criticità derivanti da chiusure/aperture improvvise di utenze
• Pressioni alle quali è soggetta la rete di distribuzione del gas
• Caratteristiche geometriche delle condotte prossime all’impianto di produzione.
Qualora i profili di immissione dichiarati dal produttore di Biometano risultino incompatibili con uno o più delle variabili di cui sopra, la richiesta non potrà essere accettata. In questo caso, il Richiedente che fosse comunque intenzionato a procedere con l’allaccio, dovrà sottostare alla richiesta di IRETI di modifica dei profili di immissione di biometano. Se, invece, non dovessero emergere criticità, i profili di immissione verranno dichiarati idonei e si potrà procedere con la localizzazione del punto di immissione.
A seguito delle analisi di cui sopra, il Distributore comunica al Richiedente la potenziale ubicazione del punto di immissione, quest’ultimo dovrà concordare con IRETI l’ubicazione dell’impianto di ricezione e immissione a seguito di sopralluogo e sottoscrivere il relativo Verbale di Ubicazione secondo il modello MO 5 PO IRETI GAS 11 pubblicato sul sito internet di IRETI.
L’ubicazione dell’impianto di ricezione e immissione sarà effettuata tenendo conto dei seguenti parametri:
• Le caratteristiche geografiche ed altimetriche del sito;
• La realizzazione di una connessione con le condotte della rete di distribuzione idonee a recepire le portate e le pressioni richieste che abbia la minore estensione possibile;
• Le possibili interferenze nel caso in cui le caratteristiche dell’impianto di produzione di biometano possano pregiudicare la sicurezza dell’impianto di connessione (es. impianti di altri servizi, zone soggette a transito di mezzi pesanti ecc.).
Ove non fosse possibile contattare il Richiedente ai recapiti da questo indicati, ovvero non fosse comunque possibile concordare con lo stesso il punto di immissione entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.
6.1.1.4.2 Redazione offerta
A valle delle analisi svolte, relativamente alla fattibilità della connessione ed alla localizzazione della stessa, IRETI provvede ad elaborare il progetto dell’impianto di ricezione ed immissione e del collegamento alla rete di distribuzione, nonché ad effettuare la valutazione sia dell’investimento necessario alla sua realizzazione sia dei tempi necessari al suo completamento.
Come definito dall’art. 9.2 della Delibera, il preventivo di spesa che IRETI trasmetterà al Richiedente, conterrà almeno le seguenti informazioni:
a) La data della richiesta di connessione e preventivo;
b) Un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l’iter della pratica di connessione;
c) L’individuazione del punto di immissione e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine di consentire l’attivazione dello stesso in condizioni di sicurezza;
d) La ragione sociale del richiedente;
e) L’importo complessivo richiesto per la realizzazione dell’impianto di connessione alla rete, distinguendo le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;
f) L’elenco degli adempimenti autorizzativi necessari alla realizzazione dell’impianto di connessione alla rete, unitamente a un prospetto informativo indicante l’origine da cui discende l’obbligatorietà di ciascun adempimento con una stima dei tempi necessari per l’ottenimento;
g) I termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta e viene escussa la cauzione;
h) Le modalità per l’accettazione del preventivo;
i) Le modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione prevedendo che il gestore di rete presenti diverse modalità di pagamento, tra loro alternative;
j) Le condizioni e le modalità di presentazione della garanzia (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) a copertura delle spese di realizzazione della connessione che il richiedente deve rilasciare contestualmente all’accettazione del preventivo. A tale scopo IRETI rende disponibile sul sito il modulo MO 7 PO IRETI GAS 11 il quale deve essere compilato e riportato su carta intestata dell’istituto bancario emittente, infine inoltrato via PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. Ulteriori dettagli sono riportati al paragrafo 6.1.3.
k) Le condizioni e le modalità per l’eventuale escussione della garanzia;
l) La descrizione delle parti dell’impianto del produttore di biometano che, funzionali alla corretta gestione della rete, devono essere realizzate secondo le specifiche del gestore di rete, nonché le modalità che il gestore adotterà per verificare il rispetto di tali specifiche;
m) Le specifiche per la realizzazione delle porzioni dell’impianto di connessione alla rete che possono essere realizzate a cura del richiedente;
n) Il cronoprogramma per la realizzazione della connessione.
L’offerta sarà redatta da IRETI sulla base del modello MO 8 PO IRETI GAS 11 disponibile sul sito di IRETI e avrà validità pari a 9 mesi dalla data di emissione.
Al fine di assicurare un controllo maggiore della qualità del biometano immesso, IRETI potrà predisporre un gruppo di misura qualità non solo nell’impianto di consegna e misura, come indicato al cap. 7.1.1 UNI/TS 11537, ma anche nell’impianto di ricezione ed immissione.
Nel caso di immissione in rete di biometano mediante utilizzo di carro bombolaio, l’art. 21.4 della Delibera indica che il responsabile dell’installazione e della manutenzione dei sistemi di misura della qualità e della quantità di biometano nel punto di immissione è il Distributore quindi il progetto elaborato da IRETI deve prevedere anche la realizzazione dell’impianto di consegna e misura.
Il contributo di connessione C a carico del richiedente viene calcolato da IRETI in funzione dell’investimento previsto e secondo quanto definito dagli artt. 16 e 17 della Delibera.
Il Richiedente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo Canno per un periodo massimo di 20 anni secondo quanto previsto dall’art. 18 della Delibera. La richiesta deve essere fatta riportando il modello MO 6 PO IRETI GAS 11, presente sul sito di IRETI, su carta intestata del Richiedente ed inviandolo via PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Nel caso in cui, entro un termine massimo di 10 anni dalla data di presentazione della richiesta di allacciamento, porzioni di impianto di connessione alla rete vengano utilizzate per la connessione di una pluralità di soggetti, IRETI restituisce pro-quota i contributi C precedentemente riscossi, in funzione del costo relativo alle porzioni interessate e delle capacità sottoscritte dai diversi soggetti, come previsto dall’art. 19 della Delibera.
6.1.1.5 ACCETTAZIONE OFFERTA
L’offerta si intenderà accettata nel momento in cui, entro i termini di validità indicati all’interno del paragrafo precedente, ovvero entro 9 mesi dalla data di emissione della stessa:
• pervenga a IRETI copia dell’offerta di allacciamento debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di adeguati poteri;
• il Richiedente, contestualmente all’accettazione dell’offerta, presenti una garanzia in una delle forme previste dal successivo paragrafo 6.1.3.
Congiuntamente alla copia dell’offerta sottoscritta, il Richiedente ha l’obbligo di fornire a IRETI tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, tra le quali rientrano:
• Servitù per la posa ed il mantenimento di una o più condotte per il trasporto di biometano, mediante il modulo standard MO 11 PO IRETI GAS 11 che è presente sul sito di IRETI.
• Diritto di superficie e servitù di passaggio, mediante il modulo standard MO 12 PO IRETI GAS 11 che è presente sul sito di IRETI.
In mancanza di una delle condizioni di cui sopra, l’offerta si intenderà non accettata e risulterà conseguentemente decaduta.
6.1.2 Recesso e risoluzione del Contratto di connessione alla rete gas di un impianto di biometano
Il Richiedente ha la facoltà di recedere dal contratto di Connessione, entro 14 (quattordici) giorni dall’accettazione dell’offerta. A tal fine il Richiedente dovrà trasmettere al Distributore una comunicazione scritta, che produrrà gli effetti di cui al successivo paragrafo 6.1.3.
Il Distributore ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di Connessione, oltre che per le cause previste dalla legge, nei seguenti casi:
• laddove si accerti la carenza o il venir meno di taluno dei presupposti del contratto, che ne possano
impedire l’efficacia e/o il perfezionamento;
• laddove il Richiedente risulti essersi allacciato ad altra rete prima della messa a disposizione del Puntodi Consegna;
• laddove sopravvenga l’impossibilità di realizzare l’opera in caso di diniego di taluno dei permessi pubblici necessari per cause non imputabili a IRETI;
• laddove, a seguito di sopravvenuta modifica della denominazione sociale e/o partita I.V.A., il Richiedente non provveda alla presentazione di una nuova garanzia/opportuna appendice entro 30 giorni dal verificarsi della modifica;
• laddove sopravvenga, nei confronti del Richiedente, una procedura di liquidazione o una procedura concorsuale che non preveda la continuità aziendale.
Il Distributore ha, inoltre, facoltà di risolvere in via anticipata il contratto di Connessione, previa diffida ad adempiere, nei seguenti casi:
• laddove, entro un mese dalla data di accettazione dell’offerta, il Richiedente non abbia reso disponibile al Distributore mediante costituzione di servitù ovvero trasferimento di proprietà, il terreno su cui si è convenuto di ubicare il punto di immissione;
• laddove il Richiedente non abbia dato seguito agli impegni assunti con il Verbale di Ubicazione;
• nei casi in cui sia stata concordata la rateizzazione del contributo, in caso di mancato pagamento di una singola fattura entro il termine di scadenza.
6.1.3 Impegni del Richiedente e garanzie conseguenti all’accettazione dell’offerta
In conseguenza dell’accettazione dell’offerta, il Richiedente si impegna a corrispondere a IRETI gli importi di seguito precisati, al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:
x. Xxx casi di risoluzione anticipata del contratto ovvero di recesso del Richiedente, di cui al paragrafo 6.1.2, il Richiedente sarà tenuto a corrispondere a IRETI un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti da IRETI fino alla data di risoluzione anticipata/recesso, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti da IRETI alla medesima data, dedotto l’eventuale contributo già versato;
b. Nel caso in cui, anche a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti, risultasse il mancato possesso di requisiti in merito all’impianto da allacciare, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità, il Richiedente sarà tenuto a corrispondere a IRETI un ammontare pari all’intero costo indicato nell’offerta, dedotto l’eventuale contributo già versato.
A copertura dei suddetti impegni, il soggetto Richiedente dovrà presentare, contestualmente all’accettazione dell’offerta, una garanzia bancaria o deposito cauzionale il cui importo sarà calcolato sulla base del contributo totale per la realizzazione della connessione, ai sensi dell’Art. 15 della Del. 64/2020, ed include anche i costi relativi al rilascio di eventuali autorizzazioni.
La suddetta garanzia bancaria, il cui testo è disponibile sul sito Internet di IRETI (MO 7 PO IRETI GAS 11), deve essere presentata in originale contestualmente all’accettazione dell’offerta. A fronte di detta garanzia bancaria, l’istituto concedente si impegnerà a rimborsare a IRETI a prima richiesta le seguenti somme:
• un importo corrispondente all'ammontare dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesagià
• un importo corrispondente all'ammontare del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell’offerta, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b).
Con riferimento al deposito cauzionale non fruttifero, la sua costituzione dovrà avvenire mediante bonifico su c/c bancario espressamente indicato dal Distributore nell’offerta, in tempo utile affinché il Distributore possa verificare l’avvenuto accredito contestualmente all’accettazione dell’offerta. Il deposito cauzionale non fruttifero previsto nell’offerta potrà essere escusso ed utilizzato dal Distributore a saldo:
• dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data di risoluzione anticipata/rinuncia, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a);
• del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell’offerta, nell'ipotesi di cui alla lettera b).
Nei casi di rateizzazione del contributo, ai fini dell’accettazione dell’offerta di allacciamento, il Richiedente è altresì tenuto ad adeguare la garanzia a copertura dell’importo dell’intero periodo oggetto di rateizzazione in relazione agli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b).
In caso di mancato pagamento, da parte del Richiedente, degli oneri a suo carico nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) nonché degli oneri descritti nel seguito, IRETI provvederà alla escussione della garanzia bancaria ovvero del deposito cauzionale.
Allo scopo IRETI procederà all’invio di formale diffida di pagamento con l’avvertimento che, decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa, si procederà all’escussione della garanzia per gli importi indicati.
Con riferimento al piano di rateizzazione eventualmente concordato con il Distributore dal Richiedente, il pagamento di ciascuna rata è effettuato annualmente, entro il termine di 30 giorni dall’emissione della relativa fattura di IRETI.
Il mancato pagamento di una singola fattura entro tali termini dà diritto alla risoluzione del Contratto di Connessione da parte del Distributore secondo quanto previsto al paragrafo 6.1.2.
In relazione al piano di rateizzazione concordato, saranno addebitati interessi pari al tasso di riferimento stabilito da XXXXX, così come previsto dall’art. 18.1. della Delibera.
6.1.4 Indennizzi relativi all’allacciamento degli impianti di biometano
Il Distributore si impegna ad inviare al Richiedente il preventivo per la connessione entro i tempi previsti dalla Delibera, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi. Qualora ciò non avvenga, ai sensi della Delibera il Distributore è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 35 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Qualora, invece, la realizzazione di una connessione alla rete di un impianto di biometano avvenga oltre i termini previsti dal contratto di Connessione, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, ai sensi dell’art. 27.2 della Delibera, il Distributore è tenuto a corrispondere al Richiedente, a titolo di indennizzo, un ammontare pari al valore massimo tra 35 euro/giorno per il numero dei giorni lavorativi del periodo in cui è perdurato il ritardo, fino a un massimo di 120 giorni lavorativi, e il 5% dell’importo del contributo richiesto per la realizzazione della connessione. Tale ammontare sarà corrisposto mediante emissione della relativa nota di credito.
6.2 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE
Nel presente capitolo vengono descritti gli adempimenti necessari alla realizzazione dell’impianto di consegna e misura, dell’impianto di ricezione ed immissione e del punto di immissione del Biometano, che comprendono le seguenti sezioni funzionali:
• Controllo di qualità del biometano e gestione del biometano fuori specifica
• Misurazione delle caratteristiche fisiche di pressione e temperatura del biometano
• Misura del contenuto energetico, dei volumi e delle portate di biometano consegnate e trasmissione dei dati
• Regolazione della pressione ai valori concordati tra Produttore e Distributore
• Odorizzazione del gas
Come previsto dall’art. 11.1 della Delibera, la realizzazione di porzioni dell’impianto, a seguito di sua richiesta, può essere a carico del richiedente.
6.2.1 Realizzazione dell’impianto di consegna e misura
Nel caso di ammissibilità del progetto che prevede l’immissione del biometano in rete, IRETI rende disponibili le specifiche tecniche e ogni altra informazione necessaria al Richiedente per la progettazione e realizzazione dell’impianto di consegna e misura. IRETI si riserva il diritto, durante tutte le fasi realizzative, di verificare il rispetto delle specifiche tecniche imposte e la corrispondenza dell’impianto con il progetto presentato, come previsto dall’art. 13.3 della Delibera.
Il Richiedente ha l’obbligo di rendere possibile al Distributore l’accesso all’impianto di consegna e misura in maniera indipendente e, al fine di consentire tale accesso nel rispetto delle normative di sicurezza, invia al Distributore una copia del “Documento rischi specifici” dell’impianto.
Il Distributore parimenti fornirà le proprie procedure inerenti alle modalità di accesso del proprio personale presso le cabine REMI, nonché le modalità per l’eventuale esecuzione delle attività di installazione e manutenzione di proprie apparecchiature di acquisizione e trasmissione dati.
L’installazione delle apparecchiature da parte del Produttore deve essere eseguita a regola d’arte rispettando eventuali specifiche di produzione, mentre la messa in servizio, la gestione e la manutenzione resta a carico di IRETI, al quale vengono rese a titolo gratuito, fatto salvo per i sistemi di misura della quantità e della qualità del biometano, la cui installazione e manutenzione resta a carico del Produttore.
L’ubicazione dell’impianto di consegna e misura viene stabilita preventivamente mediante Verbale di Ubicazione come espresso al paragrafo 6.1.1.4. Ad ogni modo, l’impianto deve essere realizzato nelle immediate vicinanze del punto di immissione, salvo impedimenti particolari di cui al paragrafo 6.1.1.4.2 che devono in ogni caso essere notificati ad IRETI.
È necessario che l’impianto di consegna e misura sia locato al riparo dagli agenti atmosferici, ma che permetta una buona ventilazione, nel rispetto della normativa vigente e secondo le indicazioni al punto 3 dell’Allegato 11/B del Codice di Rete di Snam Rete Gas.
6.2.1.1 PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI MISURA
La sezione dell’impianto di misura comprende il contatore, il convertitore di volumi e la strumentazione per la determinazione dei parametri di qualità del gas.
Il Produttore, in quanto responsabile dell’installazione e manutenzione, dovrà installare , secondo la regola dell’arte, un impianto di misura della quantità e della qualità del biometano in conformità alle prescrizioni della legislazione e della normativa vigente in materia di strumenti di misura Come indicato all’art. 22 dell’Allegato alla Delibera, le proprietà tecniche, funzionali e prestazionali dei sistemi di misura, rintracciabili nei manuali d’uso e nelle targhe delle apparecchiature, degli strumenti e degli ulteriori dispositivi che costituiscono il sistema medesimo, devono essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia di metrologia.
L’impianto di misura deve consentire la trasmissione dei dati di misura relativi alle quantità immesse tramite flow computer con dettaglio almeno orario e deve disporre di fornitura elettrica 24 ore su 24. Inoltre, i sistemi di misura dovranno essere realizzati con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati, in coerenza con la normativa tecnica vigente e in accordo con i gestori di rete, e dovranno essere provvisti di collegamento telefonico prescelto.
Tutti gli impianti, le strumentazioni e i protocolli di comunicazione funzionali alla trasmissione del dato devono essere concordati con il Distributore.
6.2.1.2 REQUISITI E PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE DI APPARATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GAS: GASCROMATOGRAFI
L’apparecchiatura da utilizzare per la determinazione dei parametri di qualità del gas deve essere conforme alla norma UNI/TS 11629 e deve possedere i requisiti basilari elencati al punto 1 dell’Allegato 11/B del Codice di Rete di Snam Rete Gas in modo tale da garantire:
• Precisione nei volumi di campione iniettati in colonna
• Stabilità e linearità della risposta strumentale
• Velocità di analisi
• Robustezza
In ogni caso, prima dell’utilizzo in campo viene effettuata la caratterizzazione dell’apparecchiatura, secondo le indicazioni riportate al punto 2 dell’Allegato 11/B del Codice di Rete di Snam Rete Gas.
I parametri di qualità da determinare durante l’immissione di biometano sono stabiliti dalla norma UNI/TS 11537, prospetto 3, e dalla norma UNI EN ISO 6976.
6.2.2 Realizzazione dell’impianto di ricezione e immissione e del punto di immissione
Il Distributore realizzerà l’impianto di ricezione e immissione secondo quanto riportato all’interno del preventivo di spesa e nei tempi previsti dallo stesso.
Nel caso in cui Il Produttore intendesse realizzare in proprio porzioni dell’impianto di ricezione e immissione dovrà far pervenire al Distributore apposita richiesta attraverso il modulo MO 2 PO IRETI GAS 11, presente sul sito xxx.xxxxx.xx.
Resta inteso che la realizzazione del punto di immissione alla rete di distribuzione è a carico del Distributore.
6.3 ABILITAZIONE E ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO DI BIOMETANO
Il presente capitolo ha lo scopo di descrivere il processo di abilitazione e attivazione dell’impianto di consegna e misura e dell’impianto di ricezione ed immissione del biometano, nonché i relativi adempimenti nei confronti di Snam Rete Gas, a seguito della conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto.
L’attività che verrà descritta di seguito comprende le seguenti fasi, le quali saranno trattate in maniera più approfondita all’interno dei successivi paragrafi:
6.3.1 Attività preliminari all’attivazione della connessione
6.3.1.1 COMPLETAMENTO DELLE SEZIONI DI IMPIANTO
Una volta terminati i lavori di realizzazione degli impianti di produzione e degli impianti di consegna e misura del biometano, il Produttore provvede ad inviare al Distributore, all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, una comunicazione di fine lavori degli impianti di produzione che indichi:
• Il completamento dei lavori e l’eventuale documentazione tecnica prescritta nell’offerta redatta dal Distributore. In particolare, si richiede al Produttore di allegare le Specifiche tecniche degli impianti di propria competenza, sulla base di quanto previsto dalla Richiesta di connessione, secondo lo schema indicato nel MO 9 PO IRETI GAS 11 disponibile sul sito di IRETI;
• L’eventuale incentivazione e registrazione dell’impianto presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). In questo caso è necessario che il Produttore alleghi anche l’attestazione di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto;
• La validità e la disponibilità di uno o più contratti con utenti del bilanciamento finalizzati alla vendita dell’intero quantitativo di biometano prodotto.
• I dati identificativi dell’impianto di produzione di biometano.
Nel caso in cui Il Produttore abbia scelto di realizzare in proprio porzioni dell’impianto di ricezione e immissione, una volta terminati i lavori di realizzazione dello stesso, provvede ad inviare al Distributore, all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, la comunicazione di fine lavori degli impianti di ricezione ed immissione che indichi il completamento dei lavori.
In particolare, si richiede al Produttore di allegare le Specifiche tecniche degli impianti di propria competenza, sulla base di quanto previsto dalla Richiesta di connessione, secondo lo schema indicato nel MO 10 PO IRETI GAS 11 disponibile sul sito di IRETI.
La comunicazione di cui sopra deve essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà aisensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione.
6.3.2 Abilitazione al funzionamento ai fini dell’attivazione dell’esercizio
6.3.2.1 VERIFICA ADEMPIMENTI
Una volta terminata la realizzazione della connessione, a seguito di esito positivo dei relativi collaudi e di ricezione della comunicazione di fine lavori degli impianti di produzione a cura del produttore, il Distributore procede con la verifica dell’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti in fase di autorizzazione alla connessione. In particolare, si verifica:
• La conformità a quanto dichiarato dal Produttore nel corso dell’iter di connessione;
• La conformità delle eventuali opere a carico del Produttore alle disposizioni precisate dal Distributore nell’offerta e durante eventuali precedenti sopralluoghi.
Se le verifiche danno esito positivo, il Distributore ne darà comunicazione formale al Produttore, il quale
procede con le attività di analisi di cui all’art. 6.2 lettera A) della norma UNI/TR 11722, con riferimento al tema dell’odorizzabilità, al fine di garantire la conformità a UNI/TS 11537.
A tale scopo il Produttore, oltre a quanto specificato al punto 8 della UNI/TS 11537, deve fornire al Distributore:
a. Scheda dati sicurezza biometano redatta ai sensi dell’art.5.3 UNI/TR 11722
b. Copia del rapporto redatto da laboratorio accreditato dell’art 5.4 UNI/TR 11722
6.3.2.2 ATTIVAZIONE IMPIANTO SENZA IMMISSIONE
A seguito della ricezione della documentazione di cui sopra il Produttore potrà procedere con l’attivazione degli impianti di propria competenza senza attivare l’immissione fino al raggiungimento della portata minima autorizzata dichiarata in fase di richiesta di connessione e ne dovrà dare comunicazione al Distributore almeno 45 giorni prima della data prevista di attivazione.
In questo periodo di tempo l’impianto si troverà nello stato di abilitazione al funzionamento ai fini dell’attivazione e dell’esercizio ma senza attivare l’immissione: serve per svolgere l’attività analitica in continuo e discontinuo:
a. ATTIVITA’ ANALITICA IN CONTINUO
L’attività analitica in continuo viene eseguita tramite la strumentazione di analisi installata presso l’impianto di consegna e misura. I dati saranno confrontati con i risultati forniti dalla strumentazione eventualmente presente presso l’impianto di ricezione ed immissione.
Nel caso in cui i valori non risultino coerenti tra loro verranno eseguite delle analisi puntuali da parte di laboratorio accreditato individuato dal Distributore con oneri a carico del proprietario dello strumento che presenta anomalie di misura.
b. ATTIVITA’ ANALITICA IN DISCONTINUO
L’attività analitica in discontinuo viene eseguita da un laboratorio accreditato individuato dal Distributore con oneri a carico del Produttore.
6.3.2.3 ATTIVAZIONE IMPIANTO CON IMMISISONE
Nel caso in cui entrambe le attività forniscano per 5 giorni consecutivi esito conforme a tutti i parametri qualitativi, si procederà con l’attivazione dell’immissione del biometano in rete.
Dal giorno di attivazione dell’immissione del biometano in rete alla massima portata autorizzata e fino al successivo 30° giorno, si mantiene attivo il monitoraggio dei parametri qualitativi e di odorizzabilità:
• Nel caso in cui i parametri rimangono all’interno di un campo di variabilità conforme a quello previsto da normativa di settore, il Distributore procederà con la redazione del Verbale di attivazione;
• Nel caso in cui i parametri subiscano variazioni tali da indurre l’interruzione dell’immissione di biometano, si dovrà ripetere l’intera procedura di attivazione e il termine di redazione del Verbale di attivazione sarà posticipato al successivo 60° giorno dalla data di attivazione dell’immissione.
In caso di esito positivo dei controlli eseguiti dal Distributore in fase di abilitazione al funzionamento, come descritto al paragrafo 6.3.2, lo stesso emette il Verbale di attivazione, ossia il modulo MO 13 PO IRETI GAS 11 presente sul sito di IRETI.
A valle dell’emissione del Verbale di attivazione, l’impianto è abilitato all’esercizio e il Distributore deve comunicare al Trasportatore la data di attivazione dell’Impianto di produzione.
Ai sensi della Delibera 210/2015/R/GAS di ARERA, Snam Rete Gas ha introdotto il concetto di Punto di Entrata Virtuale (PIV) per la gestione dei quantitativi di biometano immessi direttamente ovvero indirettamente (tramite carri bombolai) da impianti allacciati a rete di distribuzione.
Ai sensi del Codice di Rete di Snam Rete Gas, la procedura denominata ”Procedura ai sensi del codice di rete di Snam Rete Gas per la gestione dei flussi informativi relativi al punto di entrata virtuale per le immissioni da impianti di produzione di biometano allacciati a rete di distribuzione ovvero ad altre reti di trasporto”, e reperibile sul sito internet di Snam Rete Gas, descrive le modalità di gestione dei flussi informativi relativi alle connessioni di nuove produzioni di biometano su rete di distribuzione, nonché alle attività di conferimento dicapacità, nomina, allocazione e misura dei quantitativi movimentati in relazione al PIV.
6.3.4.1 AVVIAMENTO DI IMPIANTI DI CONNESSIONE DI BIOMETANO
Fatto salvo il rispetto e l'esito positivo delle attività di abilitazione al funzionamento ai fini dell’attivazione dell’esercizio, come riportato al precedente capitolo 6.3.2, l’avviamento degli impianti di connessione è effettuato a decorrere dal primo giorno del mese successivo al conferimento di capacità di trasporto presso tale Punto, secondo le modalità e i termini definiti nel codice di rete Snam Rete Gas ed ha durata non superiore a 12 mesi come previsto dalle procedure Applicative GSE del D.M. 2 marzo 2018.
6.3.4.2 CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI CONNESSIONE DI BIOMETANO
Il procedimento di chiusura degli impianti di connessione di biometano allacciati alla rete di distribuzione dovrà essere eseguito secondo le modalità e i termini definiti nel codice di rete Snam Rete Gas e le comunicazioni dovranno essere trasmesse al Distributore.
6.3.4.3 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI RICEZIONE ED IMMISSIONE
IRETI ha il compito di comunicare a Snam Rete Gas l’avvio delle attività finalizzate alla connessione di una nuova produzione di Biometano sulla propria rete di distribuzione. Snam Rete Gas provvederà poi all’aggiornamento delle informazioni relative al Punto di Entrata Virtuale (PIV), specificando a quale rete di distribuzione l’impianto di connessione risulta allacciato.
IRETI non è responsabile della veridicità delle informazioni trasmessegli dal Richiedente, ma solo delle informazioni di propria competenza e della corretta e puntuale trasmissione a Snam Rete Gas delle
informazioni ricevute dal Richiedente (ovvero il produttore di biometano, che si assume la responsabilità delle informazioni trasmesse ad IRETI).
Una volta conclusi i lavori di realizzazione, IRETI comunicherà a Snam Rete Gas la data da cui decorre la disponibilità per l’entrata in esercizio dell’impianto di biometano utilizzando l’apposito format pubblicato sul sito di Snam Rete Gas. Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione, Snam Rete Gas:
• Completa le attività funzionali a rendere il punto disponibile per il conferimento di capacità;
• Provvede a pubblicare sul proprio sito internet, il codice identificativo del nuovo punto unitamente alle informazioni circa la capacità di trasporto indicata presso il PIV e la relativa data di disponibilità, come comunicate dal distributore.
Qualora dovessero essere previste delle modifiche nella capacità di trasporto, IRETI lo comunicherà a Snam Rete Gas la quale considererà, ai fini dell’aggiornamento del valore della capacità di trasporto disponibile indicata presso il PIV, modifiche/incrementi della capacità di trasporto relative agli impianti esistenti, ove comunicate dal Distributore:
• Per ciascun Anno Termico, entro il 15 giugno dell’anno Termico precedente;
• Per ciascun mese dell’anno Termico in corso, entro il giorno 15 del mese precedente.
Eventuali aggiornamenti delle altre informazioni relative agli impianti precedentemente trasmesse, saranno considerati da Snam Rete Gas per ciascun mese dell’Anno Termico in corso, dall’Impresa di Distribuzione secondo le modalità sopra indicate entro il giorno 15 del mese precedente.
6.4 ESERCIZIO E CONDUZIONE
Il presente capitolo ha lo scopo di determinare le responsabilità delle due parti nell’ambito della manutenzione e conduzione degli impianti di consegna e misura e di ricezione e immissione di Biometano, nei quali possono essere installati, secondo la UNI TS 11537:
• Punto di campionamento;
• Sistema di ricircolo dell’eventuale biometano fuori specifica;
• l’impianto di misura fiscale dei volumi;
• l’impianto di misura della qualità del biometano;
• misura caratteristiche fisiche di pressione e temperatura del biometano;
• trasmissione dei dati;
• impianti di controllo delle caratteristiche fisiche di pressione e temperatura.
6.4.1 Gestione impianto di consegna e misura
Come stabilito dall’art. 21 della Delibera, il responsabile dell’installazione e manutenzione dell’impianto di consegna e misura della quantità e della qualità del biometano è il produttore di biometano, il quale dovrà installare, secondo la regola dell’arte, strumenti che siano conformi alle prescrizioni della legislazione e della normativa vigente. Il produttore di Biometano è altresì tenuto, nei confronti di IRETI, a:
• Effettuare nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa la conduzione e la manutenzione necessaria a garantire un corretto funzionamento degli strumenti di misura, trasmettendo, entro 10 giorni dall’esecuzione, i documenti che attestino tali attività;
• Informare qualora assegni a parti terze le attività di conduzione e manutenzione degli impianti di consegna e misura;
• Informare della necessità di modifiche impiantistiche, le quali dovranno essere concordate da ambo le parti, garantendo che le nuove apparecchiature rispettino la normativa vigente;
• Informare tempestivamente il Distributore qualora si verificassero anomalie sugli apparati di misura installati. In caso di malfunzionamento, il Distributore non assume alcuna responsabilità in relazione alla veridicità e all’accuratezza dei dati;
• Garantire l’accuratezza della misura.
Inoltre, come stabilito dall’art. 23 della Delibera, IRETI ha il diritto di accedere, in qualunque momento, ai sistemi di misura, sia per assistere a eventuali controlli atti ad accertare il corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti di misura svolti dal Produttore o da ditte terze da lui incaricate, sia per verificare lo stato di conservazione e manutenzione dei sistemi.
Si precisa che, in caso di impossibilità di accesso ai locali o qualora gli strumenti non venissero ritenuti conservati o manutenuti in modo corretto, IRETI interromperà immediatamente l’immissione in rete di biometano, sino all’avvenuto ripristino del sistema di misura.
Per quanto concerne le procedure di manutenzione e controllo degli impianti di analisi della qualità del gas (gascromatografi), il Produttore di biometano resta il responsabile. Egli adempie agli obblighi previsti dalla normativa vigente e svolge le attività di gestione secondo le modalità descritte al paragrafo 4 dell’Allegato 11/B del Codice di Rete Snam.
In relazione alla determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi, secondo quanto previsto agli artt. 42 e 56 dell’Allegato alla Delibera, il Distributore rende disponibili mensilmente i dati di misura rilevati nel punto di immissione in rete al GSE e al trasportatore.
6.4.2 Gestione impianto di ricezione e immissione
All’interno dell’impianto di consegna e misura è possibile la presenza di sistemi di controllo della pressione del gas per i quali, secondo l’art. 13.4 della Delibera, si prevede che la messa in servizio, la gestione e la manutenzione di tali dispositivi venga effettuata da IRETI, a cui tali opere vengono rese disponibili a titolo gratuito.
I regolatori di pressione verranno manutenuti secondo le tempistiche e le modalità previste dalle normative vigenti (UNI 9571 e UNI 10702). IRETI si impegna a comunicare al Produttore, con tempistiche adeguate, la programmazione della conduzione o manutenzione da effettuare sugli impianti di controllo della pressione.
Si precisa che data l’obbligatorietà di tali attività, ai fini del rispetto della norma, IRETI potrebbe dover richiedere la sospensione dell’immissione di biometano in rete per il tempo strettamente necessario al completamento delle attività.
Fermo restando quanto indicato all’art. 4 dell’Allegato alla Delibera in relazione alle specifiche di pressione, il gas consegnato dal Produttore ad IRETI presso un impianto di ricezione ed immissione di biometano deve obbligatoriamente rispettare i limiti di pressione indicati nell’offerta di allacciamento. Qualora ciò non avvenga il Produttore deve darne immediata comunicazione al Distributore, il quale si riserva la facoltà di interrompere l’immissione di biometano in rete nel caso in cui ritenga che tale pressione possa creare criticità alla rete di distribuzione del gas.
Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Distributore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione (ad esempio, costi ed oneri sostenuti a causa della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Produttore) saranno a carico ed onere del Produttore.
6.4.3 Gestione delle emergenze/incidenti da gas
Nel caso in cui insorgano anomalie, il personale del Distributore e il personale del Produttore devono scambiarsi tempestivamente le informazioni utili per un rapido ripristino del servizio. Eventuali guasti o anomalie che interessino i sistemi di misura dovranno essere presi in carico dal Produttore, che, come ai sensi dell’art. 21.3, è tenuto a segnalare tempestivamente al gestore di rete le anomalie di funzionamento che si dovessero verificare al sistema di misura.
Al verificarsi di un’emergenza da gas e/o di un incidente da gas che interessi l’impianto di distribuzione sul quale è realizzato l’impianto di produzione o l’impianto di connessione stesso, fatto salvo quanto descritto nell’art. 21.3, il produttore deve seguire le prescrizioni impartite dal Distributore sia verbalmente che con successiva formalizzazione scritta.
In caso di impossibilità di rintracciare il Produttore da parte del Distributore seguendo le modalità e i riferimenti indicati all’interno dell’offerta o comunicati tramite aggiornamenti successivi, si procede con la
sospensione senza preavviso dell’immissione di biometano in rete da parte del Distributore per giusta causa. Inoltre, dovranno essere indicate dal Produttore le modalità adottate per la gestione del biometano prodotto in caso di interruzione della sua immissione in rete.
6.4.4 Gestione delle specifiche e delle anomalie dei parametri di qualità
Il presente paragrafo riporta gli obblighi generali connessi alla qualità del biometano, i parametri di qualità ed i relativi valori di rifermento e modalità di determinazione nonché le regole di gestione delle anomalie.
6.4.4.1 OBBLIGHI GENERALI
In accordo con le Delibere ARERA per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, ai fini della definizione delle specifiche di qualità, il Distributore fa riferimento alle disposizioni vigenti di cui:
1. al Decreto Ministeriale 18 maggio 2018;
2. alla norma UNI EN 16726;
3. alla specifica tecnica UNI/TS 11537;
4. alla norma UNI EN 16723-1.
Il biometano può essere immesso in rete come gas aggiuntivo o sostitutivo del gas naturale solo se presenta caratteristiche tali da:
a. Garantire l'integrità e la sicurezza del sistema di distribuzione, preservandolo ad esempio dafenomeni di corrosione;
b. Garantire la compatibilità tecnica con l’uso del gas da parte del cliente finale;
c. Non annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti ammesse all'impiego dalle norme tecniche vigenti.
Nello specifico, per quanto riguarda l’ultimo punto relativo all’odorizzazione, l’immissione di biometano è consentita a condizione che lo stesso non presenti condizioni chimico/fisiche tali da annullare o coprire l’effetto delle sostanze odorizzanti ammesse all’impiego dalle norme tecniche vigenti in materia. Tali caratteristiche vengono valutate con specifiche prove descritte nell’Appendice G della norma UNI 7133-2, anche richiamate al punto 9 della norma UNI TS 11537. In relazione ai ruoli, diritti e responsabilità delle parti ai fini della determinazione dei parametri di qualità del gas e nelle attività ad essa funzionali vale quanto previsto in merito al capitolo 5.
Limitatamente agli impianti di produzione di biometano da biomassa, l’immissione è consentita nel rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dall’analisi di rischio eseguita dal Produttore ai sensi della UNI/ TR 11722.
Inoltre, il Produttore ha l’obbligo di rispettare le indicazioni derivanti dall’applicazione della norma UNI CEN/TR 17238, la quale individua dei valori limite per i contaminanti del biometano individuati sulla base di valutazione degli impatti sulla salute umana. Tali valori sono da considerare addizionali alle specifiche del biometano, riportate all’interno della norma UNI EN 16723, o come integrazione del codice di rete per l’immissione di biometano nelle reti di distribuzione.
6.4.4.2 PARAMETRI DI QUALITÀ E VALORI DI RIFERIMENTO
I parametri di qualità del biometano devono rispettare i limiti previsti dalla “Regola Tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile” aggiornata dal D.M. 18 maggio 2018.
La determinazione dei parametri di controllo dell’energia del biometano deve essere eseguita a cura e spese del Produttore, Titolare dell’impianto di misura. Nello specifico:
• In fase di abilitazione il Produttore ha l’onere di sostenere le analisi da laboratorio necessarie per la verifica qualitativa dell'idoneità del gas all'immissione in rete di distribuzione e relative a parametri non misurabili mediante la strumentazione di determinazione dei parametri della qualità del gas e a rilasciarne adeguata certificazione al Distributore;
• In fase di attivazione e in tutti i momenti successivi ha l’onere di sostenere le analisi da laboratorio necessarie per la verifica qualitativa del gas effettuate da laboratorio accreditato individuato dal Distributore.
In ciascun impianto di consegna e misura di biometano la determinazione del PCS viene effettuata in continuo tramite gascromatografo e il valore giornaliero del PCS è calcolato come media delle analisi effettuate nel corso della giornata.
Il controllo dei parametri di qualità del biometano deve essere eseguito a spese del Produttore su campioni rappresentativi del gas nel periodo di riferimento, nel rispetto delle modalità e delle frequenze minime prescritte al punto 8 della UNI/TS 11537.
Inoltre, il Produttore, al fine di garantire la compatibilità del biometano prodotto con l’odorizzante in uso nella rete di immissione, dovrà fornire al Distributore le analisi di laboratorio in conformità a quanto previsto nel Rapporto Tecnico UNI/TR 11722 e le analisi di odorizzabilità secondo l’Appendice G della UNI 7133-2.
6.4.4.3 GESTIONE DELLE ANOMALIE DEI PARAMETRI DI QUALITÀ
Il Produttore è tenuto a rispettare i requisiti di qualità descritti al successivo capitolo 6.5. Nel caso in cui si evidenzi una non conformità, nonché in caso di indisponibilità dei dati provenienti dall’analisi dei parametri di controllo della qualità e dei relativi apparati di misura e trasmissione, se presenti, o in caso di non adeguata manutenzione degli stessi, si applicherà quanto previsto capitolo 5.
Si possono configurare due diversi scenari relativi al mancato rispetto dei parametri di qualità di cui al presente capitolo:
• Mancato rispetto rilevato da sistemi di analisi in continuo del Distributore e del Produttore o da campionamenti istantanei presso l’impianto di misura del Produttore.
In questo caso il Distributore procederà all’intercettazione del gas sino al ripristino delle condizioni di conformità convalidate in contraddittorio con il Produttore presso l’impianto di misura del Titolare dell’impianto.
• Mancato rispetto rilevato unicamente da sistemi di analisi in continuo del Distributore.
In questo caso il Distributore procederà all’intercettazione del gas, segnalandolo al Produttore, sino al ripristino delle condizioni di conformità convalidata in contraddittorio con il Produttore presso l’impianto di misura del Titolare dell’impianto.
Nel caso in cui i dati di analisi non siano disponibili, il Distributore farà riferimento ai dati provenienti dal proprio Sistema di analisi fino al ripristino della corretta funzionalità del Sistema di analisi del Produttore. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità di cui al presente capitolo, si procederà come illustrato al punto precedente.
Per i parametri di qualitànon misurati in continuo, nel caso si evidenziasse il superamento dei limiti di specifica, le determinazioni successive alla ripresa dell’immissione in rete, una volta accertato il rientro del gas in specifica, verranno effettuate con frequenza quindicinale per poi ridursi, al conseguimento di sei valori conformi consecutivi nel periodo, a quella trimestrale, secondo le indicazioni della norma UNI/TS 11537.
Il Produttore riconosce ed accetta che in tutti i casi di intercettazione e sino all’esito positivo delle verifiche sopra descritte presso il proprio impianto e/o al ripristino dei valori compresi nella specifica di qualità di cui al presente documento, il Distributore non risponde nei confronti del Produttore e di soggetti terzi di effetti o danni derivanti dalla mancata presa in carico del biometano.