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REGOLAMENTO PER LE "DELEGAZIONI CONVENZIONALI" DI PAGAMENTO MEDIANTE TRATTENUTE OPERATE DALL’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA - SULLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI
INDICE
ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 - ASPETTI GENERALI
ART. 3 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
ART. 4 - PRESUPPOSTI E LIMITI
ART. 5 - I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E DI ASSICURAZIONE
ART. 6 - ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI
ART. 7 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI
ART. 8 - ISTANZE DI DELEGAZIONE PER CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
ART. 9 - ISTANZE DI DELEGAZIONE PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI ONLUS E VERSO ENTI MUTUALISTICI
ART. 10 - ART. 10 - MODALITA' DI VERSAMENTO
ART. 11 - ASPETTI FISCALI ED INDICAZIONI FINALI
ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 - ASPETTI GENERALI
In ordine all’ambito di applicazione, si chiarisce che le stesse hanno effetto su tutte le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono del sistema NoiPA, nonché tutte le Amministrazioni dello Stato, mentre per le restanti Amministrazioni, come per la ATS Sardegna, assumono essenzialmente criteri di orientamento e guida.
Nel concreto, il dipendente può provvedere, avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento, sia alla corresponsione dei premi di assicurazione, sia al rimborso rateale del finanziamento ottenuto, sia al versamento periodico di liberalità o, comunque, di somme predeterminate a favore di determinati soggetti, in considerazione della loro utilità e rilevanza sociali.
In proposito, va rilevato come l’azione di tutta la Pubblica Amministrazione, cosi come quella della ATS Sardegna, è rivolta necessariamente al perseguimento dell’interesse pubblico affidato. Conseguentemente, le risorse assegnate, derivanti dalla collettività attraverso la fiscalità generale, non possono essere utilizzate liberamente al di fuori dei fini alla cui realizzazione sono destinate. Il corollario di tale considerazione è che un’attività svolta dalla Pubblica Amministrazione, qualora non rientrasse direttamente nell’interesse pubblico, ancorché attività perfettamente lecita e magari idonea a procurare un’utilità verso una platea anche ampia di soggetti (dipendenti dell'ATS), non può essere svolta ponendo a carico delle finanze pubbliche i relativi oneri, proprio perché queste sono già deputate alla realizzazione di obiettivi di natura pubblica - generale.
Pertanto l’esistenza di una copertura finanziaria rende pienamente legittimo lo svolgimento di una simile attività, garantendo l’utilizzazione appropriata e pertinente delle risorse affidate all’amministrazione pubblica, rispettando così, anche, il principio di "buon andamento" contemplato all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
ART. 3 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
In sintesi, secondo lo schema delineato dall’articolo 1269 c.c., la delegazione di pagamento si sostanzia nell’ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario).
Il secondo comma dell’articolo 1269 c.c. precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l’incarico, per cui l’assenso alla delegazione non è atto dovuto o necessario, bensì volontario e discrezionale.
In pratica, avvalendosi della delegazione convenzionale, il dipendente della ATS Sardegna può, per il tramite della stessa ATS, provvedere a:
pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell’assicurazione generale obbligatoria;
pagare i premi delle assicurazioni volte a salvaguardare l’integrità della casa di abitazione e a fornire garanzie accessorie;
pagare i premi delle assicurazioni sulla responsabilità civile relative alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e quelli inerenti alle garanzie accessorie;
pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento;
versare il contributo fissato a favore di determinate categorie di soggetti di particolare rilevanza sociale, quali le ONLUS e gli enti con finalità mutualistiche.
È importante sottolineare la distinzione tra le delegazioni legali, per le quali esiste un obbligo di legge o di contratto, e le delegazioni convenzionali, soggette all’esercizio del potere discrezionale dell’ATS. Per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre per le seconde, una volta "accettate dall'ATS", scatta l’obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo farli gravare sulle spese di funzionamento della stessa Amministrazione, come precedentemente argomentato. Considerato, poi, che le somme trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatario, (beneficiario del pagamento), vi è la necessità di attivare con il medesimo delegatario procedimenti volti al riscontro dei versamenti, anche attraverso uno scambio di informazioni, oneri che incombono necessariamente in capo al delegato (ATS).
finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso previsto con la predetta cessione stipendiale del quinto.
ART. 4 - PRESUPPOSTI E LIMITI
Possono accedere alla delegazione convenzionale, di cui al presente regolamento, tutti i dipendenti dell'Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna.
Quanto alle delegazioni per contratti di assicurazione e alle delegazioni per contratti di finanziamento, occorre che il contratto sia stato stipulato dal delegante (dipendente ATS) con uno dei soggetti elencati all’articolo 15 del D.P.R. n. 180/1950 e appresso elencati:
istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle Pubbliche Amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni e istituti similari);
società di assicurazioni legalmente autorizzate a svolgere l’attività di assicurazione e riassicurazione;
istituti e società autorizzati all’esercizio dell’attività creditizia, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.
onlus ed enti mutualistici riconosciuti per legge con esclusione delle società commerciali.
Inoltre, soprattutto per ragioni di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi.
Per quanto concerne i limiti quantitativi stabiliti da questo Regolamento per le delegazioni convenzionali, si evidenzia quanto segue:
la quota totale delegabile nei contratti di finanziamento non può superare un decimo dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale. Il piano di ammortamento non può superare 120 mesi, salvo casi straordinari che la Direzione ATS è
chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso vincolato all’effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali comunque non potrà in nessun caso superare i
limiti previsti dal successivo comma.
in caso di concorso di più delegazioni convenzionali (deleghe per contratti di finanziamento, assicurazioni, contributi in favore di Xxxxx o altri Enti mutualistici) con cessione del quinto e delegazioni legali il totale non può, ordinariamente, superare il quaranta per cento dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che la Direzione ATS è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso vincolato all’effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali.
Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui ai punti precedenti si deve fare riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo (comprensivo della tredicesima mensilità), con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio e di incentivazione, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
Infine, presupposto per l’attivazione della delegazione convenzionale di pagamento è l’esistenza, a monte, di una convenzione tra l’ATS e i soggetti interessati nella quale, tra i vari aspetti, deve risultare specificato l’onere amministrativo posto a carico dei delegatari, unitamente alle modalità di versamento e ai consequenziali obblighi.
ART 5 - I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E DI ASSICURAZIONE
Per quanto attiene alla stipula dei contratti di assicurazione, occorre che la società proponente risulti iscritta negli appositi elenchi delle imprese italiane ed estere autorizzate o abilitate ad operare in Italia dall’IVASS.
Il contratto di assicurazione deve essere finalizzato a fornire specifiche coperture di rischi ritenute particolarmente meritevoli, e cioè:
Assicurazioni volte a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita, e simili);
Assicurazioni volte a coprire i rischi professionali derivanti dall’attività lavorativa svolta;
Assicurazioni volte a costruire una posizione previdenziale integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria;
Assicurazioni contratte per salvaguardare l’integrità dell’abitazione principale (l’abitazione principale deve ritenersi coincidente con la residenza anagrafica del dipendente) limitatamente all’assicurazione dei danni inerenti all’abitazione stessa;
Assicurazioni RC auto, unitamente alle garanzie accessorie che spesso lo accompagnano (rischio di furto, incendio, rottura cristalli, atti vandalici, copertura per l’assistenza anche legale, ecc.), purché sia proprio il dipendente pubblico delegante a risultare il contraente della polizza.
ART. 6 - ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI
La condizione preliminare e indefettibile per l’attivazione della delegazione convenzionale di pagamento è l’esistenza di una convenzione stipulata tra il terzo creditore (delegatario) e l’ATS (delegato), secondo gli schemi allegati quali parti integranti e sostanziali del presente regolamento, allegato A - convenzione per contratti di finanziamento; allegato B - convenzioni per polizze assicurative; allegato C – convenzioni per contributi ad Onlus ed Enti mutualistici.
Le convenzioni inerenti alle "deleghe di pagamento" in discorso riguardano:
contratti di finanziamento;
contratti di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e le malattie, sulla casa di abitazione e sulla RC auto;
contribuzioni per posizioni previdenziali integrative e, in genere, fondi previdenziali;
erogazioni e liberalità a favore di XXXXX;
versamenti a favore di enti con finalità mutualistiche.
Le convenzioni hanno durata quinquennale, con esclusione di tacito rinnovo. Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dalla convenzione stipulata, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni.
Le istanze di attivazione delle convenzioni vanno presentate dal delegatario all'Azienda per la
Tutela della Salute - ATS Sardegna - Dipartimento Risorse Umane - SC Trattamento Economico Giuridico - Xxx X. Xxxxx, xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx, direttamente al protocollo generale
L'ATS, in primo luogo, verificherà l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante nonché il rispetto delle clausole previste nel vigente Regolamento e nella relativa convenzione stipulata con l'istituto delegatario.
Successivamente, verificate tutte le condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento, procederà a firmare la convenzione e a trasmetterne copia al delegatario.
In mancanza della dovuta sottoscrizione non saranno autorizzate pratiche di delegazione di pagamento.
ART. 7 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI
Pertanto, i soggetti convenzionabili, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assicurare un servizio non previsto dall'ordine istituzionale dell'Azienda, si obbligano a corrispondere all'Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna un contributo per fruire del servizio, nella misura determinata dalla circolare del Ministero del Tesoro numero 3 del 17 gennaio 2017, in modo differenziato per le cinque diverse tipologie di delegazione convenzionale:
per i contratti di finanziamento € 18,00 (euro diciotto/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione ed € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra singola delega attiva;
per i contratti di assicurazione € 9,00 (euro nove/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione ed € 0,65 (euro zero/65), per ogni altra singola delega attiva;
per le polizze di assicurazione RC auto € 1,00 (euro 1/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione ed € 0,65 (euro zero/65), per ogni altra singola delega attiva;
per le quote sociali e contributi onlus € 0,30 (euro zero/30) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione ed € 0,10 (euro zero/10), per ogni altra singola delega attiva;
per le quote sociali e contributi enti mutualistici € 0,40 (euro zero/40) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione ed € 0,20 (euro zero/20), per ogni altra singola delega attiva;
ART. 8 - ISTANZE DI DELEGAZIONE PER CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
Le istanze di delegazione di pagamento (benestare) vanno presentate dal delegatario all'Area Socio Sanitaria dell’ATS - SC Trattamento Economico Giuridico - di appartenenza del delegante (dipendente) per raccomandata con A.R. oppure utilizzando i relativi indirizzi e-mail certificati.
Gli Uffici ATS interessati verificheranno, inoltre, che la quota oggetto della delegazione non ecceda il decimo dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale. Il piano di ammortamento non potrà superare 120 mesi. Detta somma potrà essere superata solamente per casi straordinari che la Direzione ATS è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso vincolato all’effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali.
ART. 9 - ISTANZE DI DELEGAZIONE PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI ONLUS E VERSO ENTI MUTUALISTICI
Gli Uffici ATS interessati verificheranno in primo luogo l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, nonché il rispetto delle clausole previste nel vigente Regolamento e nella relativa convenzione stipulata con l'istituto delegatario.
Lo stesso Xxxxxxx provvede ad inviare mensilmente, ad inizio mese, un elenco contenente le delegazioni di pagamento in corso all’Ente delegatario.
ART. 10 - MODALITA' DI VERSAMENTO
Gli Istituti delegatari entro il termine del 31 gennaio di ogni anno dovranno provvedere al calcolo e al relativo versamento degli oneri amministrativi determinati dal presente regolamento e riferiti all’anno precedente, dandone contestuale comunicazione ai servizi SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo e SC Trattamento Economico e Giuridico di questa Azienda.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato ad ATS Sardegna Xxx X. Xxxxx, xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx – sul codice IBAN XX00X 00000 00000 000000000000 , con l’indicazione della specifica causale di versamento “oneri amministrativi delegazione dipendenti”, “oneri amministrativi per assicurazioni.”
Gli Istituti delegatari potranno richiedere agli uffici del Trattamento Economico e Giuridico alla fine di ogni anno, per un corretto e condiviso calcolo degli oneri amministrativi, gli elenchi relativi alle trattenute effettate per loro conto nell’anno precedente.
Il controllo del corretto e puntuale versamento degli oneri sarà effettuato dalla SC Trattamento Economico e Giuridico che, in caso di inadempienza, provvederà al blocco di eventuali nuovi contratti pervenuti ed alla contestuale rescissione della convenzione.
ART. 11 - ASPETTI FISCALI ED INDICAZIONI FINALI
Allegato A
CONVENZIONE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
L’ATS Sardegna (di seguito indicata Amministrazione) con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx, xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx, CF. n° 92005870909, nella persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato ad Cuneo, il 16.12.1952
e
……………………………………………………………………..…..… con sede legale in
……………………………………………..….……….. (codice fiscale ….............…………….
…………… e iscrizione all’albo degli intermediari finanziari al n. ……..……………….), di seguito “Istituto”, nella persona di , nato
il …………..….... a ……………………………….……, in qualità di
………………………………………………………………..…
premesso che
─ l’Istituto concede finanziamenti ai dipendenti della ATS Sardegna, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
─ le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di paga- mento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
─ i suddetti prestiti non sono garantiti dall’Amministrazione;
─ i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all’art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
─ l’Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
visti
il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, e le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20 ottobre 2011, n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 15/01/2017 in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, nonché il Regolamento ATS di cui questo atto ne rappresenta l'allegato "A" ;
convengono e stipulano quanto segue Art. 1
L’Amministrazione, autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell’Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, in aggiunta ad un prestito derivante da cessione del quinto dello stipendio.
In caso di concorso di più delegazioni convenzionali (deleghe per contratti di finanziamento, assicurazioni, contributi in favore di Xxxxx o altri Enti mutualistici) con cessione del quinto e delegazioni legali il totale non può, ordinariamente, superare il quaranta per cento dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che la Direzione ATS è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso vincolato all’effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali.
Si precisa, quindi, che la quota relativa all’istituto della delegazione deve essere unica e non superiore ad un decimo delle competenze mensili.
Art. 2
Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l’Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di durata non superiore ad un decennio.
Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.
Art. 3
L'effettuazione delle trattenute di cui all’art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell’applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.
Art. 4
Le trattenute verranno effettuate dal Dipartimento Risorse Umane - SC Trattamento Economico Giuridico e i versamenti verranno operati dal servizio SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo, con accreditamenti sul conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN……….
……………………… - o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall’Istituto – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.
Art. 5
L’Istituto si impegna, a fronte dell’attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive in corso di validità della presente convenzione.
Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento al Regolamento ATS di cui questo atto ne rappresenta l'allegato "A".
In particolare, l’Istituto si obbliga a corrispondere, “una tantum” l’onere nella misura fissata dal richiamata Regolamento pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e
€ 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.
Fermo restando l’esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi sopra indicati saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.
Art. 6
Il calcolo ed il versamento degli oneri economici sono posti a carico degli Istituti e dovranno essere eseguiti mediante bonifico bancario presso il Banco di Sardegna - Codice Iban XX00X 00000 00000 000000000000 intestato alla ATS Sardegna con l'indicazione della specifica causale di versamento: "Oneri amministrativi per delegazioni di pagamento".
Gli Istituti delegatari entro il termine del 31 gennaio di ogni anno dovranno provvedere al calcolo e al relativo versamento degli oneri amministrativi riferiti all’anno precedente, dandone contestuale comunicazione ai servizi SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo e SC Trattamento Economico e Giuridico di questa Azienda allegando attestazione dei versamenti effettuati.
Art. 7
Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.
Agli atti dell’Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell’estinzione del prestito.
L’Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima data utile successiva a quella di ricezione dell’attestazione dell’avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell’erogazione del nuovo finanziamento.
Art. 8
La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall’avvenuta cessazione.
Art. 9
E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.
Art. 10
La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti e si intende valida per cinque anni con esclusione di tacito rinnovo, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11, 12 e 13.
La scadenza della convenzione non fa venir meno l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla loro naturale scadenza, né quello dell'Istituto di corrispondere gli oneri amministrativi di cui all'articolo 5 per l'intera durata della delega.
Art. 11
L’Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria, anche non monomandataria, nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Xxxxx Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al “ tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese.
Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
L’eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.
Art. 12
L’Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare annualmente, entro il 15 gennaio successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai
dipendenti dell’Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:
- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.
Art. 13
Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all’art. 10, l’Istituto si impegna a comunicare all’Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l’Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l’avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.
Art. 14
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso. Nel caso di richiesta di registrazione, l’imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt.39 e 57, comma 7, del DPR n.131/1986).
Art. 15
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze emesse nel corso del tempo, ed in particolare le circolari in materia della Ragioneria Generale dello Stato in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;
Art. 16
Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni.
Art. 17
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari.
Letto, confermato e sottoscritto.
Sassari,
Per l’Istituto Per l’ATS Sardegna
…………………………………… Il Direttore Generale
…………………………………… Dr. Xxxxxx Xxxxxxx
……………………………………
Allegato B
CONVENZIONE POLIZZE ASSICURATIVE/RC AUTO
L’ATS Sardegna (di seguito indicata Amministrazione) con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx, xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx, CF. n. 92005870909, nella persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato ad Cuneo, il 16.12.1952
e
……………………………………………………………………..…..… con sede legale in
……………………………………………..….……….. (codice fiscale ….............…………….
…………… di seguito “Società”, nella persona di ……………………………………………………….
……… ……….….., nato il …………..….... a ……………………………….……, in qualità di
………………………………………………………………..…
premesso che
─ La Società stipula polizze assicurative a favore dei dipendenti della ATS Sardegna, il cui premio viene corrisposto con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
─ le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al
D.P.R. n. 180/1950;
─ l’Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
visti
il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, e le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20 ottobre 2011, n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 15/01/2017 in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, nonché il Regolamento ATS di cui questo atto ne rappresenta l'allegato "B" ;
convengono e stipulano quanto segue Art. 1
L’Amministrazione, autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell’Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
In caso di concorso di più delegazioni convenzionali (deleghe per contratti di finanziamento, assicurazioni, contributi in favore di Xxxxx o altri Enti mutualistici) con cessione del quinto e delegazioni legali il totale non può, ordinariamente, superare il quaranta per cento dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale.
Art. 2
Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti ATS possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative della assicurazione generale obbligatoria, nonché per polizze RC automobilistiche il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.
La durata delle trattenute stipendiali di cui sopra non può essere inferiore a 12 mensilità e non può eccedere le 120.
Art. 3
L'effettuazione delle trattenute di cui all’art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell’applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.
Art. 4
Le trattenute verranno effettuate dal Dipartimento Risorse Umane - SC Trattamento Economico Giuridico e i versamenti verranno operati dal Servizio SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo, con accreditamenti sul conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN……….
……………………… – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.
Art. 5
La Società si impegna, a fronte dell’attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.
Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento al Regolamento ATS di cui questo atto ne rappresenta l'allegato "B".
In particolare, la Società si obbliga a corrispondere:
“una tantum” l’onere per contratti di assicurazione e contribuzioni per posizioni previdenziali integrative e contratti di assicurazione sull'abitazione nella misura fissata dal Regolamento pari a € 9,00 (euro nove/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra delega attiva.
“una tantum” l’onere per contratti di assicurazione RC auto nella misura fissata dal Regola- mento pari a € 1,00 (euro uno/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra delega attiva:
Fermo restando l’esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi sopra indicati saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.
Art. 6
Il calcolo ed il versamento degli oneri economici sono posti a carico delle Società e dovranno essere eseguiti mediante bonifico bancario presso il Banco di Sardegna - Codice Iban IBAN XX00X 00000 00000 000000000000 intestato alla ATS Sardegna con l'indicazione della specifica causale di versamento: "Oneri amministrativi per contratti di assicurazione".
Gli Istituti delegatari entro il termine del 31 gennaio di ogni anno dovranno provvedere al calcolo e al relativo versamento degli oneri amministrativi riferiti all’anno precedente, dandone contestuale comunicazione ai servizi SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo e SC Trattamento Economico e Giuridico di questa Azienda, allegando attestazione dei versamenti effettuati.
Art. 7
La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall’avvenuta cessazione.
Art. 8
E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 9.
Art. 9
La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti e si intende valida per cinque anni con esclusione di tacito rinnovo, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 10, 11.
La scadenza della convenzione non fa venir meno l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla loro naturale scadenza, né quello della Società di corrispondere gli oneri amministrativi di cui all'articolo 5 per l'intera durata della delega.
Art. 10
L’Amministrazione, qualora venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant’altro di illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell’attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la convenzione senza obbligo di preavviso.
In tal caso, i premi assicurativi non saranno più trattenuti al delegante né versati alla Società.
Art. 11
Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all’art. 9, la Società si impegna a comunicare all’Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede ed il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.
Art. 12
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso. Nel caso di richiesta di registrazione, l’imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt. 39 e 57, comma 7, del DPR n.131/1986).
Art. 13
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze emesse nel corso del tempo, ed in particolare le circolari in materia della Ragioneria Generale dello Stato in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;
Art. 14
Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 numero 196 e successive modificazioni.
Art. 15
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari.
Letto, confermato e sottoscritto.
Sassari,
Per l’Istituto Per l’ATS Sardegna
……………………………………
…………………………………… Il Direttore Generale
…………………………………… Dr. Xxxxxx Xxxxxxx
Allegato C
CONVENZIONE PER CONTRIBUTI AD ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI
L’ATS Sardegna (di seguito indicata Amministrazione) con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx, xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx, CF. n. 92005870909, nella persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato ad Cuneo, il 16.12.1952
e
……………………………………………………………………..…..… con sede legale in
……………………………………………..….……….. (codice fiscale ….............…………….
…………… di seguito “Società”, nella persona di ……………………………………………………….
……… ……….….., nato il …………..….... a ……………………………….……, in qualità di
………………………………………………………………..…
premesso che
─ La Società suindicata non ha alcun scopo di lucro e a norma dello Statuto svolge la propria attività nel settore ;
─ La stessa, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie accetta libera donazioni da parte di terzi;
─ Xxx perseguimento delle proprie finalità statutarie, riceve il versamento di quote sociali da parte degli associati;
─ l’Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
─ La presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente rilascia all'Amministrazione, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, per devolvere un contri- buto o una quota associativa.
visti
il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, e le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20 ottobre 2011, n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 15/01/2017 in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, nonché il Regolamento ATS di cui questo atto ne rappresenta l'allegato "C" ;
convengono e stipulano quanto segue Art. 1
L’Amministrazione, autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell’Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
In caso di concorso di più delegazioni convenzionali (deleghe per contratti di finanziamento, assicurazioni, contributi in favore di Xxxxx o altri Enti mutualistici) con cessione del quinto e delegazioni legali il totale non può, ordinariamente, superare il quaranta per cento dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale.
Art. 2
Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti ATS possono impegnarsi nei confronti della Società a versare un importo predeterminato esclusivamente a titolo di erogazione liberale, contributo o quota associativa mediante delegazione di pagamento.
La durata delle trattenute stipendiali di cui sopra può essere inferiore a 12 mensilità e non può eccedere le 120.
Art. 3
L'effettuazione delle trattenute di cui all’art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell’applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.
Art. 4
Le trattenute verranno effettuate dal Dipartimento Risorse Umane - SC Trattamento Economico Giuridico e i versamenti verranno operati dal Servizio SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo, con accreditamenti sul conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN……….
……………………… – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.
Art. 5
La Società si impegna, a fronte dell’attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.
Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento al Regolamento ATS di cui questo atto ne rappresenta l'allegato "C".
In particolare, la Società si obbliga a corrispondere:
“una tantum” per i contributi e le quote associative per le ONLUS nella misura fissata dal Re- golamento pari a € 0,30 (euro zero/30) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,10 (euro zero/10) mensili, per ogni altra delega attiva:
“una tantum” per i contributi e le quote associative per le Casse Mutue e d Enti Mutualistici nella misura fissata dal Regolamento pari a € 0,40 (euro zero/40) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,20 (euro zero/20) mensili, per ogni altra delega attiva.
Fermo restando l’esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi sopra indicati saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.
Art. 6
Il calcolo ed il versamento degli oneri economici sono posti a carico delle Società e dovranno essere eseguiti mediante bonifico bancario presso il Banco di Sardegna - Codice Iban XX00X 00000 00000 000000000000 intestato alla ATS Sardegna con l'indicazione della specifica causale di versamento: "Oneri amministrativi per contributi e Quote Associative Onlus/Casse Mutue ed Enti Mutualistici".
Gli Istituti delegatari entro il termine del 31 gennaio di ogni anno dovranno provvedere al calcolo e al relativo versamento degli oneri amministrativi riferiti all’anno precedente, dandone contestuale comunicazione ai servizi SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo e SC Trattamento Economico e Giuridico di questa Azienda, allegando attestazione dei versamenti effettuati.
Art. 7
La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall’avvenuta cessazione.
Art. 8
E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 9.
Art. 9
La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti e si intende valida per cinque anni con esclusione di tacito rinnovo, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 10, 11.
La scadenza della convenzione non fa venir meno l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla loro naturale scadenza, né quello della Società di corrispondere gli oneri amministrativi di cui all'articolo 5 per l'intera durata della delega.
Art. 10
L’Amministrazione, qualora venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant’altro di illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell’attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la convenzione senza obbligo di preavviso.
In tal caso, i premi assicurativi non saranno più trattenuti al delegante né versati alla Società.
Art. 11
Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all’art. 9, la Società si impegna a comunicare all’Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede ed il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.
Art. 12
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso. Nel caso di richiesta di registrazione, l’imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt.39 e 57, comma 7, del DPR n.131/1986).
Art. 13
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze emesse nel corso del tempo, ed in particolare le circolari in materia della Ragioneria Generale dello Stato in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici.
Art. 14
Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 numero 196 e successive modificazioni.
Art. 15
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari.
Letto, confermato e sottoscritto.
Sassari,
Per l’Istituto Per l’ATS Sardegna
Il Direttore Generale Dr. Xxxxxx Xxxxxxx