ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 5 del 13/01/2021
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo di collaborazione per la realizzazione di indagini sanitarie sulla popolazione di lupo nel Parco`` tra l`Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo di collaborazione per la realizzazione di indagini sanitarie sulla popolazione di lupo nel Parco`` tra l`Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SS. Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è ente di diritto pubblico e costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- tra i compiti in capo all’IZSVe, ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Accordo approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per la gestione dell’IZSVe, rispettivamente con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015,
n. 5/2015 e n. 5/2015, rientrano, tra gli altri, alla lett. a) “la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali”; alla lett. b) “il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi”, alla lett. f) “la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale” e alla lett. n) “l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome e di enti pubblici e privati”;
- presso la Sezione Territoriale di Belluno dell’IZSVe è attiva la “U.O. Eco-patologia”, che in particolare svolge: attività di monitoraggio sanitario della fauna selvatica mediante l’utilizzo di
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 1 di 6
metodi epidemiologici; attività di ricerca nel settore delle patologie della fauna con particolare riferimento a quelle a carattere zoonosico e/o trasmesse da vettori, nonché dei fattori ecologici che ne favoriscono la diffusione; attività di consulenza nel settore dell’eco-patologia della fauna selvatica rivolta al Servizio Sanitario, alle Istituzioni ed alle associazioni del territorio;
- l’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui alla Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, “Legge quadro sulle aree protette”, provvede a “l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia di valori antropici, archeologici storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali” e alla “promozione dei valori ambientali e culturali dei territori di riferimento, nonché la promozione di attività di ricerca scientifica anche interdisciplinare”;
- l’Ente Parco dal 2014 annovera tra i suoi obiettivi lo sviluppo di attività di ricerca a fini gestionali, che renda possibile l’attuazione concreta, condivisa e su vasta scala, di un sistema di monitoraggio-conservazione-gestione in grado di assicurare sul lungo termine la conservazione del lupo in Appennino e il contenimento degli eventuali conflitti che sul territorio possono generarsi, con la standardizzazione di procedure da attuare anche allo scadere del progetto specifico. Fra le varie azioni sono previste la “Prevenzione del rischio sanitario” e il “Monitoraggio sanitario diretto”;
- l’Ente Parco e l’IZSVe ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione diretta a promuovere lo scambio delle conoscenze tecnico-scientifiche relative all’ecologia di alcuni micro e macro-parassiti, tra cui gli agenti zoonosici Echinococcus granulosus ed Echinococcus multilocularis, in relazione alla presenza e distribuzione dei grandi carnivori, e in particolare del lupo, specie in espansione in tutto il territorio nazionale;
- l’art. 15 della Legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Al fine di disciplinare le attività di comune interesse e per regolamentare la reciproca collaborazione, è stato concordato tra le Parti lo schema di “Accordo di collaborazione per la realizzazione di indagini sanitarie sulla popolazione di lupo nel Parco”, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Con ticket intranet n. 155918/2021, il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCT2 – Sezione Territoriale di Belluno – U.O. Eco-Patologia”, in qualità di responsabile dell’esecuzione del sopra citato Accordo, ha richiesto a questa Struttura di predisporre quanto necessario alla stipula.
Con la sottoscrizione dell’Accordo in parola, di durata biennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione – eventualmente prorogabile tramite accordo scritto tra le parti da comunicarsi almeno due mesi antecedenti la scadenza – l’IZSVe si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, risorse e professionalità per la realizzazione delle attività specificate nell’art. 3 dell’Accordo.
Per la realizzazione delle attività in collaborazione, l’Ente Parco riconoscerà all’IZSVe, a titolo di rimborso delle spese sostenute, una somma pari a € 10.000,00 – somma fuori campo applicazione IVA in quanto afferente a costi rimborsati dall’Ente Parco che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 – che sarà erogata in base alle seguenti modalità:
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 2 di 6
- una prima quota, pari al 50% dell’importo, entro il primo anno dalla stipula dell’Accordo, a seguito della redazione del protocollo di analisi;
- una seconda quota, pari al restante 50%, alla conclusione delle attività, a seguito di presentazione da parte dell’IZSVe di una relazione conclusiva che attesti il completo svolgimento delle attività definite nell’Accordo e di rendicontazione delle spese sostenute.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Accordo di collaborazione per la realizzazione di indagini sanitarie sulla popolazione di lupo nel Parco”, tra l’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, rappresentato dal Direttore, xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che, a fronte della realizzazione delle attività di cui all’Accordo in parola, l’Ente Parco riconoscerà all’IZSVe, a titolo di rimborso delle spese sostenute, una somma pari a € 10.000,00 – somma fuori campo applicazione IVA in quanto afferente a costi rimborsati dall’Ente Parco che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 – che sarà erogata in base alle seguenti modalità:
- una prima quota, pari al 50% dell’importo, entro il primo anno dalla stipula dell’Accordo, a seguito della redazione del protocollo di analisi;
- una seconda quota, pari al restante 50%, alla conclusione delle attività, a seguito di presentazione da parte dell’IZSVe di una relazione conclusiva che attesti il completo svolgimento delle attività definite nell’Accordo e di rendicontazione delle spese sostenute;
4. di designare il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCT2 – Sezione Territoriale di Belluno – U.O. Eco-Patologia”, responsabile dell’esecuzione delle attività indicate all’art. 3 dell’Accordo;
5. di imputare la somma di cui al punto 3) al sottoconto 610010159 “Contributi da altri enti pubblici Italia (extra fondo) vincolati per la ricerca” del Bilancio Economico Preventivo 2021 e successivi (centro di costo da individuarsi).
IL DIRETTORE GENERALE
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 3 di 6
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Accordo di collaborazione per la realizzazione di indagini sanitarie sulla popolazione di lupo nel Parco”, tra l’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, rappresentato dal Direttore, xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che, a fronte della realizzazione delle attività di cui all’Accordo in parola, l’Ente Parco riconoscerà all’IZSVe, a titolo di rimborso delle spese sostenute, una somma pari a € 10.000,00 – somma fuori campo applicazione IVA in quanto afferente a costi rimborsati dall’Ente Parco che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 – che sarà erogata in base alle seguenti modalità:
- una prima quota, pari al 50% dell’importo, entro il primo anno dalla stipula dell’Accordo, a seguito della redazione del protocollo di analisi;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 4 di 6
- una seconda quota, pari al restante 50%, alla conclusione delle attività, a seguito di presentazione da parte dell’IZSVe di una relazione conclusiva che attesti il completo svolgimento delle attività definite nell’Accordo e di rendicontazione delle spese sostenute;
4. di designare il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCT2 – Sezione Territoriale di Belluno – U.O. Eco-Patologia”, responsabile dell’esecuzione delle attività indicate all’art. 3 dell’Accordo;
5. di imputare la somma di cui al punto 3) al sottoconto 610010159 “Contributi da altri enti pubblici Italia (extra fondo) vincolati per la ricerca” del Bilancio Economico Preventivo 2021 e successivi (centro di costo da individuarsi).
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 5 di 6
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 6 di 6
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 5 del 13/01/2021
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo di collaborazione per la realizzazione di indagini sanitarie sulla popolazione di lupo nel Parco`` tra l`Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Pubblicata dal 14/01/2021 al 29/01/2021 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI SANITARIE SULLA POPOLAZIONE DI LUPO NEL PARCO TRA
L’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con sede in xxx X. Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxxx, C.F./P.IVA 94001420515, nella persona del dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di direttore, nato a Figline Valdarno (FI) il 24/03/1959, C.F. BTTLSN59C24D583I, domiciliato per la carica c/o la sede dell’Ente (di seguito “Ente Parco”),
E
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), CF/P.IVA 00206200289, nella persona della dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (di seguito “Istituto” e/o “IZSVe”);
di seguito denominate separatamente anche “la Parte” e congiuntamente “le Parti”
PREMESSO CHE
- l’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui alla Legge n° 394 del 6 dicembre 1991, “legge quadro sulle aree protette” nella quale tra le finalità delle aree protette vi è “l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia di valori antropici, archeologici storici e architettonici e delle attività agro-silvo- pastorali e tradizionali” e la "promozione dei valori ambientali e culturali dei territori di riferimento, nonché la promozione di attività di ricerca scientifica anche
1/11
Documento firmato digitalmente
interdisciplinare";
- l’Ente Parco dal 2014 ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo di attività di ricerca a fini gestionali, che renda possibile l’attuazione concreta, condivisa e su vasta scala, di un sistema di monitoraggio-conservazione-gestione in grado di assicurare sul lungo termine la conservazione del lupo in Appennino e il contenimento degli eventuali conflitti che sul territorio possono generarsi, con la standardizzazione di procedure da attuare anche allo scadere del progetto specifico. Fra le varie azioni sono previste la " Prevenzione del rischio sanitario" e il "Monitoraggio sanitario diretto";
- nell’ambito del sistema di monitoraggio integrato della popolazione di lupo (Canis lupus), in atto nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, è prevista la raccolta di escrementi freschi di lupo da destinare ad indagini sanitarie;
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è ente di diritto pubblico e costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- l’IZSVe “opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, delle Province Autonome di Trento e Bolzano ed assicura agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione” (art. 1, comma 2, dello Statuto dell’IZSVe);
- in particolare, tra i compiti in capo all’IZSVe, ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Accordo approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli
2/11
Documento firmato digitalmente
Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per la gestione dell’IZSVe, rispettivamente con Xxxxx n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, rientrano, tra gli altri, alla lett. a) “la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali”; alla lett. b) “il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi”, alla lett.
f) “la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale” e alla lett. n) “l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome e di enti pubblici e privati”;
- presso la Sezione Territoriale di Belluno dell’IZSVe è attiva la “U.O. Eco- patologia”, che in particolare svolge: attività di monitoraggio sanitario della fauna selvatica mediante l’utilizzo di metodi epidemiologici; attività di ricerca nel settore delle patologie della fauna con particolare riferimento a quelle a carattere zoonosico e/o trasmesse da vettori, nonché dei fattori ecologici che ne favoriscono la diffusione; attività di consulenza nel settore dell’eco-patologia della fauna selvatica rivolta al Servizio Sanitario, alle Istituzioni ed alle associazioni del territorio;
- l’Ente Parco e l’IZSVe ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione diretta a promuovere lo scambio delle conoscenze tecnico-scientifiche relative all’ecologia di alcuni micro e macro-parassiti, tra cui gli agenti zoonosici Echinococcus granulosus ed Echinococcus multilocularis, in relazione alla presenza e distribuzione dei grandi
3/11
Documento firmato digitalmente
carnivori, e in particolare del lupo, specie in espansione in tutto il territorio nazionale;
- l’art. 15 della L. n. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere, tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della Legge n.
241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.
- la collaborazione tra le Parti sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione di attività nei rispettivi campi di azione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 Oggetto
L’IZSVe e l’Ente Parco Nazionale si impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di attività scientifiche relative all’analisi per la
4/11
Documento firmato digitalmente
ricerca di micro e macro-parassiti su campioni di feci di lupo raccolti con criterio sistematico in aree e transetti prestabiliti durante il monitoraggio sistematico, che prevedeva azioni di prevenzione del rischio sanitario.
Art.3 Obblighi delle Parti
Ente Parco e IZSVe selezioneranno i patogeni su cui, anche in relazione alla natura e allo stato dei campioni, indirizzare le indagini.
L’Ente Parco e l’IZSVe mettono a disposizione le proprie competenze, risorse e professionalità per la realizzazione delle attività progettuali indicate all’art. 1, di seguito meglio dettagliate.
L’Ente Parco si impegna alla realizzazione delle seguenti attività:
- valutazione, nel proprio territorio, delle interazioni del lupo con la popolazione canina, con i ruminanti domestici e con altre specie domestiche e selvatiche;
- caratterizzazione individuale su base genetica dei singoli campioni di feci oggetto dello studio;
- definizione, in base a dati storici raccolti in loco su patologie del lupo, del cane e di altre specie, dei principali rischi sanitari legati alla specie in termini di sanità pubblica, sanità animale e conservazione.
L’IZSVe si impegna alla realizzazione delle seguenti attività:
- analisi diagnostiche con metodi parassitologici e molecolari sui patogeni considerati prioritari, con particolare riguardo agli agenti zoonosici Echinococcus granulosus ed Echinococcus multilocularis;
- caratterizzazione molecolare dei patogeni isolati, anche in comparazione con quelli ottenuti dalle RRCC 18/16 e 05/19 IZSVe per Echinococcus, e da altre ricerche concluse o in corso per eventuali altri patogeni
5/11
Documento firmato digitalmente
- analisi statistica per l’associazione tra caratteristiche individuali dei singoli soggetti (es. sesso, età…) e/o potenziali fattori di rischio e presenza dei patogeni oggetto di studio nel lupo.
L’analisi integrata dei dati di cui sopra, che le parti effettueranno, oltre a produrre nuove conoscenze scientifiche, permetterà una migliore valutazione dei rischi sanitari legati al lupo, in particolare per gli aspetti di sanità pubblica e sanità animale, e consentirà di declinare le possibili misure di prevenzione e mitigazione sulle caratteristiche specifiche dell’area in oggetto, inclusi programmi di formazione per gli addetti ai lavori (personale di vigilanza, veterinari, allevatori…) e informazione per il pubblico.
Art. 4 Durata
Il presente accordo avrà durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, eventualmente prorogabile, tramite accordo scritto tra le Parti da comunicarsi almeno 2 (due) mesi antecedenti la naturale scadenza.
Art. 5 Rimborso delle spese e termini di erogazione
Per la realizzazione delle attività previste nel presente accordo l’Ente Parco riconosce all’IZSVe a titolo di mero rimborso delle spese sostenute una somma pari a €. 10.000,00 (diecimila//00).
Le attività di cui al presente accordo non sono soggette a I.V.A. ai sensi dell’art. 4
D.P.R. n. 633/1972 in quanto afferenti a costi che non integrano gli estremi di esercizio di imprese.
La somma di €. 10.000,00 (diecimila//00) sarà erogato secondo le seguenti modalità:
- una prima quota, pari al 50% dell’importo, entro il primo anno dalla stipula del presente accordo, a seguito della redazione del protocollo di analisi;
6/11
Documento firmato digitalmente
- una seconda quota, pari al restante 50% dell’importo: alla conclusione delle attività, a seguito di presentazione da parte dell’IZSVe di una relazione conclusiva che attesti il completo svolgimento delle attività definite dal medesimo accordo e di rendicontazione delle spese sostenute.
L’Ente Parco effettuerà i pagamenti a fronte della presentazione da parte dell’IZSVE di note di debito fuori campo IVA.
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa nota di debito.
L’importo verrà versato mediante accredito sul seguente conto:
Conto Unico di Tesoreria n. 0034278 presso la Sezione Tesoreria Provinciale della Banca d’Italia di Padova.
Art. 6 Responsabili dell’esecuzione della convenzione
Per IZSVe è nominato Responsabile dell’esecuzione il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx.
Per l’Ente Parco è nominato Responsabile dell’esecuzione la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx.
Art. 7 Utilizzo dei dati
Le Parti rimarranno esclusive titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del know how, dei diritti di proprietà intellettuale in possesso alla data della stipula del presente accordo. Gli eventuali risultati realizzati nell’ambito della presente collaborazione saranno in comproprietà delle Parti. L’IZSVe e l’Ente Parco potranno pubblicare, anche autonomamente i risultati, previo assenso dell’altra Parte. Nella diffusione dei dati, ciascuna delle Parti dovrà menzionare che questi sono il frutto della loro collaborazione. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo. In quest’ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.
7/11
Documento firmato digitalmente
Art. 8 Assicurazione e oneri di sicurezza
Ciascuna delle Parti assicura il proprio personale, propri collaboratori e consulenti, tramite adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, per il caso in cui gli stessi debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all’interno dei locali dell’altra Parte, comprese le mere visite e i sopralluoghi. Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità di cui sopra e garantiscono la manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei propri confronti per qualsiasi motivo o titolo.
Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all’interno dei locali dell’altra Parte – comprese mere visite e sopralluoghi – le stesse si impegnano a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
Art. 9 Recesso
Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo i risultati e gli obiettivi previsti.
Art. 10 Invalidità del contratto
L’invalidità, l’inefficacia o la nullità, parziale o totale, di una o più disposizioni del presente accordo non pregiudicherà la validità e l’efficacia di quest’ultimo, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale. Le clausole invalide, inefficaci o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.
8/11
Documento firmato digitalmente
Art. 11 Cessione del contratto
E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
Art. 12 Natura giuridica
Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente accordo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
Art. 13 Trattamento dei dati personali e confidenzialità
In ottemperanza ai principi e prescrizioni imposte dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione della presente convenzione.
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione del presente accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
9/11
Documento firmato digitalmente
Art. 14 Modifiche e comunicazioni
La presente convenzione potrà essere modificata e derogata solamente per accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
Art. 15 Legge applicabile e foro competente
La presente convenzione sarà interamente regolata e interpretata in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
Art. 16 Oneri per la stipula e registrazione
In ottemperanza all’art. 15 comma 2 bis della Legge n. 241/1990, il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q-bis) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17.12.2012.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. n.131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.
Le ulteriori spese contrattuale e fiscali, compresa l’imposta di bollo che derivano dal presente accordo sono a carico delle Parti per metà, ex art. 2, Allegato A Tariffa Parte I
10/11
Documento firmato digitalmente
del DPR n. 642/1972.
L’IZSVe assolve l’imposta di bollo, per l’intero valore, in modo virtuale, ex art. 15 del
D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0 n. 6069 del 17.01.2013.
L’Ente Parco rimborserà all’ IZSVe l’imposta di bollo, per la metà del valore, a seguito di ricevimento di nota di debito.
Art. 17 Xxxxx di rinvio
Per quanto non previsto nella presente convenzione, le Parti concordemente rinviano a quanto previsto nell’accordo quadro sottoscritto tra le Parti e in via suppletiva alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.
Art. 18 Negoziazione
La presente convenzione è stata liberamente negoziata tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
*** Il presente atto, è sottoscritto digitalmente.
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
IL DIRETTORE IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Dr.ssa. Xxxxxxx Xxxxx
11/11
Documento firmato digitalmente