AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERNI
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERNI
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE DI TERNI COMPRESO IL SERVIZIO DI MACELLAZIONE E LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO.
SCHEMA DI CONTRATTO
Il presente schema di contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione a terzi della gestione del Mattatoio comunale di Terni compreso il servizio di macellazione e la progettazione ed esecuzione di opere di completamento, sito in Terni, Strada dei Confini, così come individuato dalla planimetria allegata al capitolato prestazionale.
Il presente schema di contratto (di seguito denominato contratto) disciplina, altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra il Comune di Terni ed il concessionario in relazione alle caratteristiche della concessione, comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale di appalto (di seguito: capitolato) e negli atti in esso richiamati.
La presente concessione è regolata inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
-il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora innanzi: Codice);
-il D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
-il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi: Regolamento) per le parti ancora in vigore;
-linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. -Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “Seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- le norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il D.U.V.R.I. ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento C.E. del 24 settembre 2009 n. 1009;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato);
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto della concessione)
1. La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento in Concessione da parte del Concedente della gestione del servizio di macellazione e relativi servizi connessi, quali la custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, degli impianti e delle attrezzature del mattatoio comunale, il trasporto carni e quanto altro previsto nel presente Contratto e nel capitolato e contestuale realizzazione di opere di completamento della struttura e degli impianti del mattatoio stesso come descritti nel capitolato prestazionale.
Gli immobili, situati in Strada de i C onf ini sono identificati catastalmente al foglio 100 particella 707 NCEU.
E’ rimessa al Concessionario, nel rispetto delle norme contrattuali e di legge applicabili, la completa e piena autonomia imprenditoriale nello svolgimento dei servizi e delle prestazioni tutte oggetto di concessione, anche attraverso il conferimento di appositi incarichi a soggetti terzi, rimanendo pertanto a carico del Concessionario stesso il rischio della gestione e la conseguente assunzione del “rischio d’impresa”.
2. La copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto ed il relativo corrispettivo sono indicati nell’allegato Piano Economico Finanziario.
Articolo 2
(Durata della concessione)
1. La presente convenzione avrà la durata di anni (max 15) a decorrere dalla data del ovvero dalla data di consegna delle aree da parte del Concedente come risulta dal verbale n. in data .
Articolo 3
(Canone e modalità di corresponsione)
1. Il canone annuo della concessione è stabilito in € (min. €. 7.700,00 ) oltre IVA e sarà annualmente rivalutato in base al 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
2. Il canone della concessione del servizio dovrà essere pagato mediante versamenti semestrali anticipati entro il decimo giorno del mese di scadenza, mediante versamento sul c/c Postale/bancario indicato dal concedente.
3. Il ritardo o il mancato pagamento del canone potrà dare luogo a formale diffida ad adempiere ed in caso di inottemperanza alla risoluzione contrattuale.
Articolo 4 (Disciplina applicabile)
1. La concessione è regolata dal presente contratto, di cui le premesse e gli allegati richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale. Si applicano altresì le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in materia di concessione di servizi.
Articolo 5
(Cessione – Conferimento incarichi)
1. E’ vietata la cessione, in tutto o in parte della concessione.
2. Con riferimento ai lavori di completamento da svolgersi, in particolar modo, è fatto obbligo al Concessionario di avvalersi di soggetti dotati dei necessari requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla normativa in materia di contratti pubblici.
Articolo 6
(Spese ed obblighi generici)
1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e spese, anche fiscali per i lavori, servizi e forniture, attività di gestione ed operazioni finanziarie inerenti all’oggetto della Concessione e, in generale, per tutte le attività di organizzazione, programmazione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa, previste dalla normativa vigente e dall’articolato della presente convenzione.
2. E’ obbligo del Concessionario acquisire tutte le approvazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto di concessione.
Articolo 7 (Garanzie)
1. A garanzia della mancata o inesatta esecuzione degli obblighi relativi alla presente concessione, il Concessionario si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, con primaria compagnia assicurativa, per un importo pari a € ( /euro), ovvero nella misura ridotta di € ( /euro) nel caso sia accertata la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, con pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta e con rinuncia, da parte del garante, ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 c.c.
2. La garanzia di cui al comma 1 potrà essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori e della corretta corresponsione del canone di concessione.
Articolo 8
(Direzione del macello)
1. La Direzione del mattatoio è di competenza del Concessionario dell’impianto, il quale è responsabile del regolare funzionamento dell’impianto di macellazione e dei relativi servizi, in ottemperanza alle disposizioni di legge.
Articolo 9
(Controlli e vigilanza igienico sanitaria)
1. Il controllo ispettivo delle carni e la vigilanza igienico sanitaria dell’impianto e delle attrezzature è di competenza del Servizio Veterinario dell’ASL di Te r n i . Il Concessionario mette a disposizione gratuita del Servizio Veterinario i locali necessari all’espletamento del servizio ed i relativi arredi.
Articolo 10
(Manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria)
1. Il Concessionario dichiara di ben conoscere ed accettare l’impianto nelle condizioni di fatto in cui si trova.
2. Il Concessionario si obbliga ad eseguire a propria cura e spese, oltre ai lavori di completamento previsti nella Capitolato, tutte le opere necessarie alla
manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria e di adeguamento normativo, del compendio immobiliare e dei relativi impianti.
Articolo 11 (Custodia delle aree)
1. Il Concessionario, con la firma della presente Convenzione assume la responsabilità della custodia dei beni pervenuti in concessione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1768 e ss. del codice civile.
Articolo 12
(Adempimenti del Concessionario)
1. Nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale del Concessionario, lo stesso è comunque tenuto:
- ad osservare a sua cura e spese tutte le disposizioni normative e delle leggi attuali nonché quelle che durante la vigenza della concessione verranno emanate in particolar modo quelle igienico sanitarie correlate all’attività ed ai servizi del mattatoio;
- ad effettuare la macellazione ed i servizi connessi con imparzialità e correttezza, assicurando la massima disponibilità alla macellazione, anche per capi singoli di proprietà di privati. In particolare, per quanto riguarda le operazioni di spaccatura e scuoiatura delle carcasse, queste dovranno essere effettuate in maniera da assicurare la migliore qualità possibile delle carni esitate;
- a fornire il servizio a chiunque ne faccia richiesta, purché il richiedente accetti e soddisfi le condizioni e gli obblighi stabiliti in via generale dal Concessionario, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e relativi allegati;
- a permettere le operazioni previste dai regolamenti o dai disciplinari dei marchi d’identificazione o di qualità presso il mattatoio (marcatura delle carcasse, compilazione delle certificazioni, visite di controllo dell’ispettore, oltre quelle eventualmente previste dalla vigente normativa);
- ad aderire ad eventuali piani nazionali, regionali o locali volti a promuovere la qualità della carne, attraverso il coinvolgimento di tutti i segmenti della filiera, macelli compresi;
- a fornire, a semplice richiesta del Concedente, sia i dati nominativi degli utenti che le statistiche relative ai capi macellati, su supporto cartaceo ed informatico;
- ad assicurare un orario d’apertura dell’impianto confacente le esigenze dell’utenza in accordo con il Concedente e la ASL e comunque non inferiore a quello praticato nell’anno 2019;
- a rispettare la normativa vigente in materia di igiene e sanità degli impianti di
macellazione e del benessere animale;
- ad assicurare un sevizio continuativo di macellazione speciale d’urgenza, previa autorizzazione del Servizio Veterinario;
- ad assicurare che il servizio venga erogato nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie impartite dal Servizio Veterinario dell’ASL;
- ad assicurare l’allontanamento e lo smaltimento di tutti gli scarti derivanti dalla macellazione (pelli ed altro), nei termini e modi di legge;
- a fornire ogni assistenza al veterinario preposto dalla ASL per i necessari controlli igienico sanitari, mettendogli a disposizione gli impianti ed i macchinari esistenti;
- a provvedere, a sua cura e spese, alla custodia ed alla manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle attrezzature, degli impianti, dei fabbricati, e delle aree accessorie avute in consegna ed a quelle opere necessarie a mantenere in efficienza tutti gli impianti tecnologici e di depurazione, le attrezzature, gli immobili esistenti;
- ad accollarsi tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti la gestione dell’impianto avuto in affidamento, ivi compresi tutti gli adempimenti, con relativi oneri, conseguenti agli scarichi inquinanti, nel rispetto della normativa vigente, nonché l’intestazione di tutte le utenze;
- ad utilizzare, per l’espletamento dei servizi, personale dotato della specifica ed idonea professionalità e competenza;
- a provvedere, senza nulla pretendere dal concedente, all’adeguamento agli adempimenti normativi che si rendessero necessari durante tutto il periodo della concessione della gestione, anche proponendo variazioni alle tariffe in vigore, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 17);
- a provvedere a tutti gli adempimenti concernenti la macellazione, ivi compresi gli animali in vincolo sanitario, per attestare sia la presa in consegna degli animali, che la restituzione della carne, sollevando integralmente il Comune da qualsiasi responsabilità, sia nei confronti degli utenti che di quanti altri possano chiamare in causa l’ente concedente per danni, indennizzi e penalità riconducibili a fatti colposi del concessionario;
- a tenere presso il mattatoio un registro vidimato dal Concedente, nel quale dovranno essere annotati, al momento del loro ingresso tutti i capi animali e le relative bolle di accompagnamento che dovranno risultare scaricati immediatamente dopo la mattazione
- a emanare una “Carta della qualità dei servizi” da redigere e pubblicizzare in conformità all’art. 2 comma 461 della L. 244/2007: ai fini della verifica dei parametri di qualità, previsti dalla suddetta Carta, il Concessionario dovrà predisporre dei reports con cadenza annuale.
Articolo 13 (Facoltà di vendita)
1. All’interno dello stabilimento è consentita la vendita all’ingrosso delle carni macellate nell’impianto e dei relativi sottoprodotti della macellazione, purché ciò avvenga nel rispetto delle vigenti normative in materia nelle sale che dovranno essere a ciò espressamente adibite ed in orari prestabiliti con il Concessionario.
Articolo 14
(Uso dei locali, delle attrezzature e degli impianti)
1. I locali, le attrezzature e gli impianti avuti in consegna dovranno essere tenuti, a cura e spese del Concessionario, nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie ed in buono stato di conservazione e di pulizia.
2. E’ fatto assoluto divieto di introdurre materiali o sostanze che possano arrecare danno o pericolo ai locali stessi, alle cose ed alle persone.
3. Il Concessionario s’impegna, per quanto riguarda gli impianti, trattandosi di impiantistica di rilevante complessità e di notevole importanza funzionale e gestionale, ad assicurare la manutenzione con personale proprio ovvero, sotto la propria responsabilità, attraverso ditte specializzate in possesso delle adeguate qualifiche.
4. Sono a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione necessari a sopperire a danni provocati da utenti degli impianti o da cattivo uso degli stessi, nonché quelli causati da atti vandalici, incendi o cortocircuiti. Eventuali gravi carenze nella manutenzione prevista a carico del Concessionario saranno contestate formalmente al medesimo, il quale dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini congrui fissati dal Concedente.
5. Il Concessionario, oltre ad utilizzare le attrezzature e gli impianti affidatigli, dovrà dotarsi di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie per assicurare il servizio di macellazione così come previsto dalla legge e dal presente contratto.
6. Il Concessionario non può apportare modificazioni allo stato dei locali e delle attrezzature avute in consegna, ne’ mutarne la destinazione d’uso senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, rilasciata dopo aver acquisito il parere favorevole del Servizio Veterinario della competente ASL. Sono fatte salve solamente le modificazioni strettamente necessarie al migliore svolgimento delle attività oggetto di concessione, da comunicare prontamente al Comune, e soggette in ogni caso al parere favorevole del Servizio Veterinario della competente ASL.
7. Il Concessionario dovrà restituire i locali, le attrezzature, gli impianti, all’atto della scadenza ovvero alla risoluzione della concessione, in buono stato di manutenzione
ed idonei all’uso cui sono destinati. Sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di dette attrezzature, che dovrà essere diligente e responsabile. Tale situazione dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio tra le parti
8. Il Concessionario dovrà predisporre un idoneo registro degli interventi manutentivi, evidenziante il tipo di intervento, la data e la ditta esecutrice. Tale registro dovrà essere esibito a richiesta del Concedente.
Articolo 15 (Personale)
1. Il Concessionario è responsabile del personale dipendente e di tutti gli altri collaboratori di cui si avvale, e risponde dei danni da questi arrecati al Con- cedente, a cose od a terzi.
2. Il Concessionario, nell’assumere il servizio, si impegna ad applicare ed a fare osservare ai dipendenti, coordinatori e collaboratori il contenuto delle vigenti norme di legge, sia in materia igienico sanitaria che giuridico amministrativa, di prevenzione infortuni, di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ogni altra prescrizione attinente al servizio avuto in gestione, nonché il contenuto del presente contratto.
3. Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione del servizio affidato in concessione nonché dei danni, degli ammanchi e delle manomissioni, di quanto a lui affidato dal Concedente.
4. Xxxxx rimanendo tutti gli adempimenti dovuti dal Concessionario in ordine agli obblighi assicurativi, previdenziali, infortunistici, sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori le cui disposizioni di legge si intendono integralmente riportate, entro 30 giorni dalla data di affidamento del servizio, il Concessionario dovrà produrre al Concedente la documentazione relativa all’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.
5. Al fine della tutela e salvaguardia dei livelli occupazionali il Concessionario assume l’obbligo della piena occupazione del personale che risulta in servizio a qualsiasi titolo presso il precedente Concessionario alla data del 31/12/2019.
6. Il Concessionario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute del C.C.N.L. per i dipendenti e le imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, vigenti nel tempo nel territorio del Comune di Terni, anche dopo la scadenza dei C.C.N.L. e/o degli accodi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l’impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inosservanza
accertata dal Concedente o ad esso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Concessionario riconosce la facoltà al Concedente di provvedere in via sostitutiva avvalendosi della cauzione definitiva. Il Concessionario non potrà opporre eccezioni al Concedente ne avere titolo a risarcimento di danni.
Articolo 16
(Modalità nell’espletamento dei servizi)
1. Il Concessionario, previo accordo con il competente Servizio Veterinario, è tenuto:
a) a fissare le modalità e gli orari d’accettazione degli animali;
b) a fissare l’orario ed i giorni di macellazione;
c) ad applicare nella macellazione lo standard di lavorazione previsto dalla normativa U.E.;
d) a comunicare tempestivamente l’eventuale interruzione della macellazione dovuta a cause di forza maggiore;
e) a garantire la macellazione speciale d’urgenza, previa autorizzazione del competente Servizio Veterinario, nelle 24 ore della giornata sia feriale che festiva.
Articolo 17
(Tariffe)
1. Le tariffe di macellazione e degli ulteriori servizi di concessione sono definite annualmente dall’Amministrazione Comunale nel rispetto dei prezzi medi praticati in Umbria, e potranno essere aggiornate annualmente in base ai valori di mercato o indice ISTAT.
2. La proposta di tariffe da applicare dovrà essere approvata con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il Concessionario deve provvedere per ogni capo macellato al versamento dei diritti sanitari e veterinari al competente Servizio A.S.L..
4. Il Concessionario incamera direttamente gli introiti derivanti dall’applicazione delle tariffe.
Articolo 18
(Interruzione, sospensione o irregolare esecuzione del servizio)
1. Il Concessionario non può essere ritenuto responsabile per danni a persone o
cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell’erogazione del servizio di macellazione dovute a caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, atti dell’autorità, nonché ad esigenze connesse con la corretta gestione dell’impianto (manutenzione, ampliamenti degli impianti) fatto salvo evidenti manchevolezze, inefficienze e ritardi non giustificati nella gestione del servizio da parte del concessionario.
2. Le interruzioni per riparazioni e/o manutenzioni programmate che comportino una sospensione dell’erogazione del servizio di macellazione di durata superiore a 2 (due) giorni dovranno essere preventivamente portate a conoscenza dell’utenza e del Comune con idonei mezzi di comunicazione. In ogni caso, il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure volte ad arrecare all’utenza il minor disagio possibile.
3. A carico del Concessionario gravano tutte le spese ed ogni altra passività derivante dalle suddette inadempienze a dai provvedimenti che il Comune sia stato costretto ad adottare di conseguenza.
Articolo19
(Risoluzione del contratto)
1. E' facoltà del Concedente risolvere il contratto di concessione per una delle seguenti cause risolutive espresse:
a) per motivi di pubblico interesse
b) in caso di frode, di grave negligenza, compreso l’abbandono o la sospensione del servizio senza giustificato motivo, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali
c) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di messa in liquidazione, di fallimento, di stato di moratoria e dei conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario
d) ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze manutentive degli impianti, contestate per iscritto al Concessionario alme- no due volte in un anno e non regolate nemmeno a seguito di diffida formale da parte del Concedente
e) modifica da parte del Concessionario delle tariffe in vigore in difformità a quanto stabilito dall’art. 17 della presente convenzione.
f) mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di richiesta da parte del Concedente
La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora il Concedente comunichi per iscritto con raccomandata A/R ovvero tramite P.E.C. al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Il contratto di concessione potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.
Dalla comunicazione della risoluzione il Concedente subentrerà nella gestione del servizio e avrà diritto di rientrare in possesso di tutti gli impianti e immobili oggetto della concessione, affidando il servizio ad altra impresa e addebitando al Concessionario inadempiente la eventuale maggiore spesa sostenuta ovvero il minor ricavo rispetto a quanto derivante dal contratto risolto.
Il Concedente potrà rivalersi mediante prelievo dal deposito cauzionale e ove questo fosse insufficiente, direttamente dal Concessionario inadempiente L’esecuzione in danno non esime comunque il Concessionario dall’obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Articolo 20 (Infortuni e danni)
1. Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso il Concedente, quanto verso i terzi, dei danni a persone, cose e animali.
2. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o cose pro- vocati nell’esecuzione dei servizi, per fatto suo o dei suoi dipendenti e collabora- tori, restando a suo completo carico ogni risarcimento preteso a tal riguardo.
3. Il Comune è conseguentemente esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa, al concessionario ed ai suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
4. Allo scopo, è fatto obbligo al Concessionario di dotarsi di idonea copertura assicurativa con adeguata copertura per il Concedente, gli impianti, gli immobili, gli animali vivi e delle carni ivi trattate o comunque custodite, presso primario istituto assicurativo per tutta la durata del vigente contratto, per:
- un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per incendio
- un massimale non inferiore ad € 300.000,00 per furto
- un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per R.C. .T.
Copia delle polizze è consegnata al Concedente al momento della stipula della Convenzione.
ART. 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Si riportano di seguito le clausole contrattuali oggetto di specifica sottoscrizione:
• Xxxxxxxx x. 0 La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
• Xxxxxxxx x. 0 La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali).
• Xxxxxxxx x. 0 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
• Xxxxxxxx x. 0 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
• Xxxxxxxx x. 0 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
• Xxxxxxxx x. 0 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
• Xxxxxxxx x. 0 La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
• Xxxxxxxx x. 0 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
Articolo 22
(Cooperazione)
1. Il Concessionario dovrà prontamente segnalare al Responsabile del competente Settore comunale tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei servizi, possono impedire il regolare svolgimento degli stessi.
Articolo 23 (Vigilanza e controllo)
1. Il Concedente si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli sull’esatto adempimento di tutti gli obblighi propri del Concessionario, circa il servizio, il personale e quant’altro definito nella presente convenzione, nonché il rispetto dell’esecuzione dei lavori e della tempistica prevista.
2. In particolare, il Concedente si riserva il diritto di effettuare detti controlli, con interventi diretti di personale proprio o incaricato, in qualsiasi momento, prima e durante l’apertura del macello, per accertare eventuali inefficienze nella gestione del servizio e/o nell’esecuzione dei lavori, anche per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza.
3. Il Servizio Veterinario dell’ASL provvederà alla effettuazione dei controlli inerenti il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie per l’attività di macellazione.
Articolo 24 (Obblighi del Concedente)
1. Si conviene espressamente che i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione, ricavabili dall’allegato Piano Economico Finanziario, costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. Il Concedente s'impegna:
- a promuovere tutte le iniziative opportune per consentire, anche con riferimento alla viabilità ed alla sosta, la piena fruibilità delle aree concesse;
- ad assumere a proprio carico i costi delle riparazioni per i danni che venissero arrecati alle strutture oggetto di Concessione in conseguenza di lavori di sua pertinenza eseguiti direttamente o tramite terzi. Allo scopo di evitare interferenze materia- li o tecniche o danneggiamenti, il Concedente assumerà presso il Concessionario le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare le aree oggetto di Concessione.
Articolo 25
(Domicilio legale e foro competente)
1. Il Concessionario dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio presso la sede del mattatoio comunale, ad ogni effetto di legge, per tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente contratto.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull’interpretazione ed applicazione della presente Convenzione il foro competente è il Tribunale di Terni.
Articolo 26 (Spese contrattuali)
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa sono a carico del Concessionario (bolli, copie, registrazioni, diritti).
Articolo 27 (Trattamento dati)
1. Il Comune di Terni, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti alle leggi e dai regolamenti comunali in materia.