COMUNE DI PIEGARO
COMUNE DI PIEGARO
(Provincia di Perugia)
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REGOLAMENTO PER LE LOCAZIONI E CONCESSIONI DEI BENI IMMOBILI COMUNALI
ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE n. 24 in data31 maggio 2012
INDICE
Art. | 1 | Finalità ed ambito di applicazione | pag. | 5 |
Art. | 2 | Tipologia dei beni | pag. | 5 |
Art. | 3 | Forme giuridiche di assegnazione dei beni | pag. | 5 |
Art. | 4 | Durata e revoca dei contratti | pag. | 5 |
Art. | 5 | Diverse finalità di assegnazione dei beni immobili comunali | pag. | 6 |
Art. | 6 | Determinazione dei canoni | pag. | 6 |
Art. | 7 | Criteri di riduzione del canone per attività con finalità sociali e senza fini di lucro | pag. | 6 |
Art. | 8 | Criteri per l'assegnazione di locali ad organismi senza fini di lucro | pag. | 7 |
Art. | 9 | Consegna, gestione e restituzione degli immobili | pag. | 7 |
Art. | 10 | Verifica dello stato delle assegnazioni in comodato o a canone ridotto | pag. | 8 |
Art. | 11 | Immobili in affidamento ad altri settori comunali | pag. | 8 |
Art. | 12 | Immobili comunali utilizzati per manifestazioni culturali, attività formative e didattiche | pag. | 8 |
Art. | 13 | Fondi rustici ed orti urbani | pag. | 9 |
Art. | 14 | Locazione a favore del Comune da parte di terzi di immobili non abitativi | pag. | 9 |
Art. | 15 | Foro competente | pag. | 9 |
Art. | 16 | Norme finali e transitorie | pag. | 9 |
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'uso dei beni immobili di proprietà del Comune di Piegaro, di seguito definiti "beni", e le modalità di concessione e/o locazione a terzi dei suddetti beni, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse.
2. Per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale si fa espresso riferimento alla normativa generale e regionale in materia, oltreché al presente regolamento per quanto non disposto dalla citata legislazione e comunque compatibilmente con essa.
Art. 2 Tipologia dei beni
1. Tutti i beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo al Comune, strumentalmente finalizzati per legge al soddisfacimento dei bisogni della collettività, si suddividono ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice Civile in beni soggetti al regime del demanio pubblico, beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.
2. Ciascun bene appartenente al demanio comunale, al patrimonio indisponibile o al patrimonio disponibile può, con specifico provvedimento di classificazione o cambio classificazione, essere trasferito da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso.
3. Il Comune può inoltre dare in sub-concessione a terzi, con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente regolamento, anche beni immobili di proprietà di terzi ricevuti in uso a vario titolo (locazione, comodato, concessione precaria), purché la sub-concessione non sia espressamente vietata nel contratto stipulato con il Comune.
Art. 3
Forme giuridiche di assegnazione dei beni
1. Per quanto riguarda la locazione di beni patrimoniali disponibili si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa generale in materia.
2. La concessione in uso precario a terzi di beni patrimoniali e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica, il cui contenuto deve essenzialmente prevedere:
a) l'oggetto, le finalità ed il corrispettivo della concessione;
b) la durata e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.
3. La concessione amministrativa è per sua natura personale e non trasmissibile, salvo quanto previsto in tema di subentro nei singoli atti.
4. La locazione e/o la concessione in uso ai sensi dei commi precedenti ha luogo mediante atto amministrativo previo provvedimento motivato del dirigente competente, sulla base dei criteri del regolamento e degli indirizzi previsti dal Piano Esecutivo di Gestione e previa verifica dei requisiti generali da parte dell’assegnatario.
Art. 4
Xxxxxx e revoca dei contratti
1. La durata e la risoluzione dei contratti di locazione, affitto, comodato sono disciplinate dal Codice Civile e dalla normativa generale in materia.
2. L'Amministrazione comunale può revocare in qualsiasi momento, con preavviso di norma di almeno quattro mesi, la concessione amministrativa in uso precario qualora intervengano
necessità di interesse pubblico o comunque necessità prevalenti dell'Amministrazione comunale, senza che il concessionario possa avanzare pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti o altro.
3. E' prevista inoltre la revoca dell'assegnazione:
a) nei casi di cessione anche parziale dei locali a terzi, salvo che sia espressamente consentita nell'atto di assegnazione, o utilizzo improprio rispetto a quanto previsto nel contratto;
b) qualora i locali in uso siano palesemente danneggiati e l'assegnatario non abbia provveduto al ripristino;
c) nei casi di reiterato ritardo della prestazione da parte del concessionario (ricorre la reiterazione, qualora il concessionario venga costituito in mora per tre volte, sia per quanto concerne il pagamento del canone sia per il pagamento delle spese di gestione a carico del medesimo).
4. La durata dei rapporti di concessione in uso precario viene fissata di norma in 9 (nove) anni; tale durata può variare secondo necessità od opportunità da valutarsi di volta in volta da parte dell'Amministrazione comunale.
5. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti di concessione in uso precario e l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, senza che ciò comporti alcun vincolo per l'Amministrazione comunale.
Art. 5
Diverse finalità di assegnazione dei beni immobili comunali
1. Fermo restando che l'Amministrazione si riserva prioritariamente di definire sulla base di propri programmi o progetti l'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni possono essere assegnati/concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica o giuridica, ente, associazione o altra organizzazione che persegua propri fini distinti da quelli propri del Comune. In particolare vengono individuate le seguenti due partizioni:
a. beni concessi per finalità d'interesse pubblico, sociale, aggregativo, culturale, sportivo o comunque non di lucro;
b. beni concessi per fini commerciali, aziendali o comunque di lucro.
2. Per quanto riguarda l’assegnazione/concessione di beni per fini commerciali, aziendali o comunque di lucro si rimanda a quanto previsto dallo specifico Regolamento.
Art. 6 Determinazione dei canoni
1. Il canone da corrispondere al Comune per l'utilizzo del bene è determinato sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe e sulla base di apposita perizia o valutazione di stima sottoscritta da tecnico abilitato, che tenga conto dei seguenti criteri valutativi:
a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto di concessione ed alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'attività svolta, che sia essa commerciale, produttiva, residenziale, agricola, di servizi o altro;
c) ulteriori altri elementi da tenere in considerazione nel caso specifico, in base alla scienza estimativa.
Art 7
Criteri di riduzione del canone per attività con finalità sociali e senza fini di lucro
1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale procedere mediante trattativa privata alla concessione in uso precario o alla locazione a favore di Associazioni o Enti per lo svolgimento di attività con
finalità sociali e senza fini di lucro, di beni immobili di proprietà comunale, o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione, con una riduzione del canone pari al 100% (comodato gratuito);
2. L'applicazione delle riduzioni di cui al comma precedente, costituendo beneficio e vantaggio economico, viene attribuita ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90.
Art. 8
Criteri per l'assegnazione di immobili ad organismi senza fini di lucro
1. I beni possono essere concessi ai soggetti indicati al precedente art. 7 che presentino istanza di ottenere spazi, in base ad istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori e parametri, elencati in ordini d'importanza:
a) valenza sociale degli scopi perseguiti o comunque riconoscimento della funzione svolta come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai Regolamenti;
b) finalità dell'attività, per la quale si chiedono gli spazi, in linea con i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
c) destinazione totale degli utili e degli eventuali avanzi di gestione a scopi istituzionali con divieto di distribuzione dei fondi, utili, riserve e capitali durante la vita dell'ente, fondazione, associazione;
d) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente (da privilegiare le associazioni volontaristiche e spontanee, con minore capacità economica);
e) capacità di aggregazione, verificabile sulla base del numero aderenti/iscritti in sede locale e della capacità di coinvolgimento della cittadinanza.
2. Le istanze dei soggetti indicati al precedente art. 7 devono essere corredate di atto costitutivo e di statuto, indicazione del numero dei soci, rendiconto economico delle entrate e spese effettuate nell'ultimo anno finanziario, adeguata relazione sulle attività svolte.
3. In merito ale modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune saranno applicate le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con la legge regionale 12 marzo 2007, n. 5 e con le specifiche norme di settore.
Art. 9
Consegna, gestione e restituzione degli immobili
1. Una volta sottoscritto l’atto amministrativo regolante i rapporti tra l’Amministrazione comunale e l’assegnatario, si provvederà alla consegna degli immobili interessati mediante apposito verbale corredato dallo stato di consistenza dei medesimi.
2. Durante il periodo contrattuale l’assegnatario:
a. è tenuto a sostenere tutte le spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc.;
b. ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria (MO) degli immobili a propria cura e spese, previa segnalazione all’Amministrazione comunale e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
c. assume a suo totale carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone o cose in dipendenza dell’uso degli immobili, con l’esclusione delle eventuali aree adibite a verde o parcheggio pubblico restando le stesse adibite ad uso pubblico e accessibile alla generalità della popolazione, senza vincoli di orario;
d. è tenuto ad assicurare la custodia degli immobili in oggetto;
3. Nessuna modifica può essere apportata al bene concesso senza il consenso scritto del Comune. L’assegnatario ha la possibilità di realizzare nuovi interventi o modificare gli immobili esistenti, ivi compreso interventi di manutenzione straordinaria (MS), previo ottenimento di parere favorevole dell’Amministrazione comunale, da rilasciare mediante apposita deliberazione della Giunta comunale, e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. In tal caso
l’Amministrazione comunale può disporre di partecipare alla spesa occorrente nel modo e nella misura che saranno ritenuti più opportuni in relazione alle finalità perseguite, dando comunque priorità agli interventi di manutenzione straordinaria (MS).
4. In caso di non osservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 3, il Comune può, alla scadenza contrattuale, richiedere il ripristino allo stato originario risultante dal verbale di consegna o provvedere all’eventuale adeguamento normativo con spese a carico del concessionario.
5. Il concessionario ha la possibilità di affidare in sub-concessione gli immobili assegnati per l’esercizio di attività per finalità d'interesse pubblico, sociale, aggregativo, culturale, sportivo o comunque non di lucro.
6. Alla fine del contratto gli immobili e le aree concesse, ivi compreso i nuovi interventi eseguiti a carico del concessionario, saranno restituiti all’Amministrazione comunale la quale riacquisirà la libera disponibilità e la piena proprietà del bene. La restituzione dovrà risultare da apposito verbale corredato dallo stato di consistenza dei medesimi. Contestualmente l’Amministrazione comunale procederà ad accertare, tramite gli organi tecnici comunali eventuali danni patrimoniali e ad addebitare al concessionario gli oneri conseguenti.
7. Sarà facoltà dell’Organo di governo comunale riconoscere all’assegnatario una somma comunque non superiore al costo di costruzione del bene effettivamente sostenuto e documentato detratto delle relative quote di ammortamento.
Art. 10
Verifica dello stato delle assegnazioni in comodato o a canone ridotto
1. L'Amministrazione comunale verifica annualmente lo stato delle assegnazioni effettuate in comodato gratuito o a canone ridotto. A tale scopo le associazioni concessionarie sono tenute ad inviare al Comune, entro il mese di marzo di ogni anno:
a. rendiconto approvato e bilancio preventivo;
b. relazione sulle attività svolte e su quelle programmate.
Art. 11
Immobili in affidamento ad altri Settori comunali
1. E' attribuita ai responsabili dei Settori ed ai dirigenti la competenza gestionale ed operativa sugli immobili ad essi affidati per l'esercizio delle attività istituzionali.
2. I responsabili dei Settori rilasciano le autorizzazioni, le concessioni e predispongono gli atti deliberativi per l'utilizzo degli immobili affidati per le sole attività di funzionamento connesse, mentre per la modifica di un diritto reale (acquisto, alienazione, permuta, servitù, acquisizione di aree nell'ambito di piani urbanistici attuativi, ecc.) o per la costituzione di un titolo di godimento relativamente al bene immobile comunale (locazione, concessione in uso precario a terzi, ecc.) deve provvedere di norma il responsabile dell’Area Tecnica comunale.
3. L'affidamento dei beni immobili ai responsabili di Settore è da intendersi già effettuato, anche in assenza di puntuale verbale di consegna, mediante gli atti ricognitivi sugli spazi gestiti, indicati nel Piano Esecutivo di Gestione annuale; detti affidamenti vanno inoltre registrati nell'inventario patrimoniale che indica i consegnatari dei beni comunali, oltreché le date di consegna e riconsegna dei beni medesimi.
Art. 12
Immobili comunali utilizzati per attività temporanee di carattere culturale e ricreativo
1. Le aule non utilizzate in edifici scolastici possono essere concesse in via temporanea e per un periodo non superiore ad un anno ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni per attività di istruzione permanente e di formazione professionale, culturale e didattica, che non siano in contrasto con le finalità e l'esercizio del complesso scolastico.
2. La concessione temporanea dei locali di cui al comma precedente è rilasciata dal responsabile del Settore Istruzione, previo parere vincolante del Consiglio di Circolo e/o di Istituto; il canone verrà stimato dagli uffici tecnici competenti su richiesta del Settore Istruzione.
3. Per quanto riguarda la concessione e l'uso di spazi comunali per attività temporanee di carattere culturale e ricreativo si rimanda a quanto previsto dallo specifico Regolamento.
Art. 13
Fondi rustici ed orti urbani
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6, per quanto concerne l'affitto di fondi rustici si intendono qui richiamate le norme vigenti speciali in materia.
2. Per quanto concerne le concessioni di spazi verdi da adibire ad orti urbani, si rimanda allo specifico Regolamento che detta le modalità ed i criteri di concessioni di questi beni.
Art. 14
Locazione a favore del Comune da parte di terzi di immobili non abitativi
1. L'Amministrazione comunale può acquisire in locazione passiva immobili necessari per utilizzi o compiti istituzionali tramite trattativa privata preceduta, ove possibile, da gara ufficiosa.
2. In considerazione della specificità dell'oggetto del contratto ed in relazione alle finalità da perseguire, si può procedere direttamente alla stipulazione del contratto, senza alcuna procedura di gara.
3. Il canone di locazione deve essere preventivamente valutato nella sua congruità dai responsabili dell'ufficio competente a sottoscrivere il contratto.
Art. 15
Foro competente
1. Competente per ogni controversia inerente alle gare o ai contratti sarà il Foro di Orvieto.
Art. 16
Norme transitorie e finali
1. Le concessioni in corso continuano alle condizioni già previste e stabilite fino alla loro scadenza.
2. Con riferimento alle concessioni disdettate ed ai nuovi contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno applicati i criteri e le modalità previsti dal medesimo.