ACCORDO QUADRO REGIONE MOLISE PER L’UTILIZZO DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 22 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, n. 18
ACCORDO QUADRO REGIONE MOLISE PER L’UTILIZZO DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 22 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, n. 18
Previa convocazione dell’Assessore alle Politiche del Lavoro Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx per via telematica in data 25 marzo 2020, si è provveduto alla condivisione e conseguente stipula del presente Accordo quadro regionale con le organizzazioni sindacali e datoriali di seguito indicate:
• CGIL
• CISL
• UIL
• UGL
• CISAL
• CONFSAL
• CSE
• CONFINDUSTRIA MOLISE
• COLDIRETTI
• CONFAGRICOLTURA
• CIA
• CNA
• FNA CONFSAL
• CONFCOMMERCIO
• CONFARTIGIANATO
• ASSOCIAZIONE MOLISANA ARTIGIANI – CASARTIGIANI
• UNIONE REGIONALE ARTIGIANI
• CONFESERCENTI
• CONFPROFESSIONI
• LEGA COOPERATIVE
• CONFCOOPERATIVE
• AGCI - ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE
• CONSULENTI DEL LAVORO
VISTI:
− il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;
− il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00 febbraio 2020;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
− il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9;
− il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 0 marzo 2020;
− il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
− il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
− il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il quale prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui allo stesso articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data;
− il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono state ripartite tra le regioni e province autonome le risorse necessarie al finanziamento del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all’art. 22 del D.L. n.18/2020;
PREMESSO CHE:
Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al coronavirus, ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga che andrà a coprire anche le aziende con un solo dipendente.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, le Regioni “con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o della riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”.
Lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti
al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire.
CONSIDERATO, altresì, che il Decreto Interministeriale di riparto della prima quota delle risorse di cui sopra, assegna alla Regione Molise un ammontare totale di euro 6.207.360,00.
RITENUTO di sottoscrivere tra la Regione Molise e le Parti Sociali un accordo quadro finalizzato a definire le modalità di intervento al fine di attuare le previsioni dell’art. 22 del
D.L. n. 18/2020, rinviando a successivi accordi tra le Parti le eventuali integrazioni al presente accordo che si rendano necessari in considerazione di ulteriori misure che saranno adottate a livello nazionale.
RITENUTO, altresì, che si procederà alla convocazione delle Parti firmatarie nel caso in cui emergessero situazioni particolari o problematiche tali da evidenziare una gestione non conforme alle norme e/o al presente accordo, nonché fattispecie non disciplinate dal medesimo, anche su richiesta di uno dei sottoscrittori.
DATO ATTO che la Regione metterà a disposizione un rapporto di monitoraggio alle parti sottoscriventi il presente accordo inerente le imprese beneficiarie del periodo di sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori e contenente le principali informazioni sull’utilizzo della cassa in deroga, a partire dal numero degli addetti, settori ecc..
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente articolato che definisce le modalità di intervento per l’attuazione delle previsioni dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
ART. 2 – DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 i trattamenti di CIG in deroga sono destinati ai datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio della Regione Molise o imprese della Regione Molise con lavoratori operanti fuori Regione ivi inclusi i datori di lavoro che siano appaltatori di opere e servizi, quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le cooperative sociali ed i professionisti iscritti agli albi, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterali), nonché i diversi ammortizzatori sociali indicati agli artt. 19, 20 e 21 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Restano esclusi dal trattamento gli enti pubblici comunque denominati, le società a totale capitale pubblico e i datori di lavoro domestici.
ART. 3 – LAVORATORI BENEFICIARI
Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento anche a tempo determinato con le seguenti qualifiche:
• operai;
• impiegati;
• quadri.
Rientrano, altresì, tra i beneficiari del trattamento:
• i lavoratori ed i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
• i lavoratori somministrati che abbiano terminato la fruizione dei trattamenti a carico dei Fondi di Solidarietà;
• gli apprendisti, fermo restando che nell'ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori non apprendisti la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti;
• i lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti;
• i lavoratori delle aziende artigiane;
• i lavoratori del terzo settore;
• i lavoratori dipendenti degli studi professionali;
• i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell’anno precedente ovvero, se l’attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.
• i lavoratori della pesca, anche delle acque interne, a qualsiasi titolo imbarcati, cosi come risultante dal ruolino di equipaggiamento al 23 febbraio 2020. Per tale settore, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative.
I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, possono accedere solo se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti.
Possono inoltre, accedere alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA (Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli), i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o “nulla osta”) al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al 31 agosto 2020 o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito nei limiti di durata del rapporto in essere e termina contestualmente alla cessazione del rapporto stesso, ad eccezione di proroga
del contratto o trasformazione dello stesso a tempo indeterminato, fatta salva l'ipotesi di contratti a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Non è prevista una anzianità minima aziendale.
Il trattamento di cui al comma 1, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Il computo dei lavoratori viene effettuato ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
Art. 4. – LAVORATORI ESCLUSI
Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:
• dirigenti;
• lavoratori domestici;
• collaboratori coordinati e continuativi.
ART. 5 – DURATA DEL TRATTAMENTO
Così come previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18/2020 e a condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione o contrazione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, anche non continuative, a decorrere dal 23 febbraio 2020 limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.
Il periodo di validità del presente accordo si intende automaticamente esteso alla data di eventuale differimento dei termini di vigenza, riferiti alla applicabilità dell’istituto, se prevista da normativa sopravveniente.
Art. 6 – ACCORDI SINDACALI PER I DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro come specificato nell’art. 2 del presente Accordo Quadro accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga, previo accordo con le XX.XX. dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Restano esclusi dall’obbligo di accordo con le OOSS i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti calcolati sempre ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, per i quali è richiesta esclusivamente l’informativa da inviare, a mezzo PEC o mail, alle OO. SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da allegare alla domanda.
Per i datori di lavoro che occupano dipendenti a tempo parziale il limite dei cinque dipendenti di cui sopra viene riproporzionato all'orario di lavoro effettivamente praticato.
Ai sensi del vigente art. 22 del DL n. 18/2020, l’accordo sindacale può essere concluso anche in via telematica ed è sottoscritto con le XX.XX. dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o qualora non presenti con le XX.XX territoriali di categoria, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’azienda.
A tal fine le parti stabiliscono che l’istanza di CIGD può essere presentata solo a conclusione della procedura sindacale, dovendosi intendere per tale la procedura che prende avvio con la comunicazione formale da parte del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali o territoriali di categoria. La procedura si intende comunque conclusa decorsi 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
In caso di mancata presentazione delle rappresentanze sindacali o territoriali di categoria alla eventuale convocazione, il datore dovrà dare atto della corretta esplicazione della procedura allegando alla istanza una dichiarazione di mancato accordo che dovrà contenere la formale convocazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Il verbale di accordo deve indicare i seguenti elementi:
• data di avvio procedura sindacale;
• contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro applicato;
• che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIGD è conseguenza dell’emergenza epidemiologica e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte;
• dichiarazione deI datore di lavoro attestante che per l’unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ovvero che pur potendo beneficiare degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari gli stessi non sono applicabili nei confronti di taluni lavoratori in quanto non in possesso dei requisiti soggettivi di accesso ai medesimi;
• periodo richiesto della CIGD avente decorrenza non anteriore al 23/02/2020 e fino al 31/08/2020 (il periodo dovrà essere indicato in settimane al fine di consentire la verifica dei periodi massimi di autorizzazione come previsti dal D.L. n. 18/2020);
• indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIGD (in nessun caso l’istanza potrà essere presentata per un numero di ore superiore a quello indicato nel verbale di accordo);
• numero o elenco nominativo dei lavoratori interessati alla sospensione o alla riduzione e per i quali sia chiesto il sostegno della CIGD
ART. 7 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA
I datori di lavoro anche per il tramite dei professionisti delegati con potere di firma, ai sensi
della Legge 12 dell'11 febbraio 1979 (incluso responsabile delle procedure concorsuali, funzionario associazione datoriale delegato dal datore di lavoro, consulente del lavoro o dottore commercialista delegato dal datore di lavoro), presentano la domanda di avvio procedura CIG in deroga alla Regione Molise – Terzo Dipartimento Valorizzazione del Capitale Umano - Servizio Politiche per l’Occupazione, allegando l’accordo stipulato con le XX.XX. esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx, utilizzando il fac-simile messo a disposizione dalla Regione Molise, a decorrere dalle ore 8,00 del giorno 30 marzo 2020. Le domande prodotte antecedentemente a tale termine non sono ricevibili e vanno ripresentate nei termini, salvo le domande presentate dai datori di lavoro fino a cinque dipendenti se inoltrate secondo le modalità di cui alle linee guida pubblicate in data 20 marzo 2020.
La suddetta domanda firmata anche digitalmente dal legale rappresentante o dal professionista delegato corredata dal verbale di accordo con le XX.XX., dovrà contenere:
− una dichiarazione che da atto che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIGD è conseguenza dell’emergenza epidemiologica e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte;
− una attestazione di non poter usufruire delle tutele previste in materia di ammortizzatori sociali previsti dal D.lgs. n. 148/2015 nonché delle norme del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e dalle altre norme in vigore.
In assenza di uno o più elementi indicati, la Regione inviterà l'istante a fornire chiarimenti che dovranno essere resi entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, pena il rigetto dell’istanza. L’indeterminatezza o l’inesattezza dei dati forniti nel riscontro comporterà l’inammissibilità della domanda.
L’istanza verrà istruita rigorosamente nell’ordine cronologico di ricezione della domanda trasmessa. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.
In caso di modifica dei periodi richiesti, prima che sia avvenuta l’autorizzazione regionale, l’azienda dovrà modificare l’istanza presentata, allegando un nuovo accordo sindacale, ove previsto, che indichi i nuovi periodi richiesti.
Dovrà essere altresì trasmessa una nuova istanza in cui dovrà essere indicato il nuovo periodo che dovrà risultare coincidente con quello indicato nella istanza e verbale di accordo.
Le domande presentate con procedure difformi da quanto sopra indicato, non saranno valutate.
ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Le domande saranno istruite dal Servizio Politiche per l’Occupazione della Regione Molise, secondo l'ordine cronologico di arrivo presso il protocollo della Regione.
Saranno comunque rigettate le istanze e non ammesse ad istruttoria:
- formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Molise;
- presentate oltre i termini previsti dal presente Accordo;
- prive di sottoscrizione da parte del richiedente (titolare datore di lavoro o professionista delegato).
Art. 9 – RISORSE
Le autorizzazioni per la CIGD saranno effettuate dalla Regione Molise sulla base delle risorse disponibili, di cui all’articolo 22 del D.L. 18/2020, ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e comunque subordinate alla verifica preventiva della compatibilità finanziaria da parte dell’INPS.
È prevista unicamente la modalità di pagamento diretto da parte di INPS.
Art. 10 – MONITORAGGIO
La Regione Molise si impegna a monitorare l’andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e a trasmetterlo alle Parti Sociali con report periodici.
La Regione Molise provvederà, altresì, anche in collaborazione con INPS, al costante
monitoraggio dell’utilizzo delle risorse finanziarie.
Art. 11 – NORME FINALI
Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.
Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.
Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore disposizione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.
Le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno nuovamente al fine di valutare qualsivoglia ulteriore intervento legato a risorse aggiuntive derivanti da ulteriori provvedimenti nazionali e/o di competenza della Regione Molise che dovessero rendersi
disponibili.
Lì,
ASSESSORE AL LAVORO CGIL
CISL
UIL
UGL
CISAL
CONFSAL
CSE
CONFINDUSTRIA MOLISE
COLDIRETTI
CONFAGRICOLTURA
CIA
CNA
FNA CONFSAL | |
CONFCOMMERCIO | |
CONFARTIGIANATO | |
A.M.A. – CASARTIGIANI | |
UNIONE REGIONALE ARTIGIANI | |
CONFESERCENTI |
|
CONFPROFESSIONI | |
LEGA COOPERATIVE |
|
CONFCOOPERATIVE |
|
AGCI - Associazione Coop. Italiane |
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CONSULENTI DEL LAVORO |
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CONFCOMMERCIO |
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DOTTORI COMMERCIALISTI |
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