Repubblica e Cantone Ticino
Le parti contraenti
Repubblica e Cantone Ticino
rappresentata
dal Consiglio di Stato e
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
rappresentata
dal Consiglio della SUPSI sottoscrivono il seguente
Contratto di prestazioni
(in seguito: Contratto)
Disposizioni generali
Art. 1 Basi di riferimento: 1. legali 2. tecniche | 1 Il presente Contratto si basa su: a) la Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011; b) l’Ordinanza federale concernente la LPSU (O-LPSU) del 12 novembre 2014; c) il Decreto legislativo del 4 ottobre 1999 concernente l’adesione all’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) del 4 giugno 1998; d) la Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (L-USI-SUPSI) del 3 ottobre 1995; e) il Regolamento della L-USI-SUPSI-Ricerca del 18 febbraio 2014; f) il Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, associazioni, fondazioni e aziende autonome del 16 dicembre 1999; g) il Decreto legislativo del 12 giugno 2003 concernente la ratifica della revisione dell’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) dell’11 ottobre 2004; h) il Decreto legislativo, del 17 febbraio 2014 concernente l’adesione l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo intercantonale del 20 giugno 2013 nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie). 2 La SUPSI adotta inoltre quali strumenti di gestione: a) il sistema di contabilità finanziaria, analitica e per prodotti basato sul modello definito dalla Confederazione e valido per tutte le altre scuole universitarie professionali svizzere; b) un sistema di indicatori delle proprie prestazioni, possibilmente coordinato con quelli delle altre scuole universitarie professionali svizzere, per permettere la valutazione degli obiettivi stabiliti; c) eventuali altre direttive di gestione emanate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). |
Art. 2 Oggetto del Contratto | 1 Sulla base del Contratto, la SUPSI è tenuta a svolgere i seguenti mandati: a) attuare formazione di base in cicli di studio di bachelor e master; b) offrire percorsi di formazione continua; c) svolgere ricerca applicata e sviluppo, mandati e prestazioni di servizio a favore di enti privati e pubblici. 2 La SUPSI si organizza in maniera indipendente in tutti gli aspetti necessari per garantire efficienza ed efficacia dal profilo amministrativo. |
Art. 3 Definizioni e abbreviazioni | Nell’ambito del Contratto sono stabilite le seguenti definizioni: a) con “studenti non-ASUP” si intende quegli studenti di formazione di base per i quali la SUPSI non ha diritto ai contributi previsti dall’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP). Per la definizione precisa si richiama l’articolo 5 (Cantone di domicilio) di tale Accordo; b) con “forfait ASUP” si intendono la somme forfettarie di finanziamento procapite studentesco definite dalla CDPE e suddivise per settori di studio. L’ammontare di tali somme è stabilito dalla CDPE per il quadriennio previsto dalla Confederazione. Per la definizione precisa di tali contributi o forfait si richiama l’articolo 9 cpv. 2 e 3 dell’Accordo ASUP; c) il concetto di “vantaggio di ubicazione o Standortvorteil” prevede che il Cantone contribuisca con un montante quale “premio di ubicazione” per presenza sul territorio della propria scuola universitaria, che attira studenti e svolge ricerca generando ricadute economiche, sociali e culturali per il Cantone stesso; d) con “costi diretti e generali o indiretti” si intende la definizione analitica dei costi del Manuale di contabilità analitica dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Kostenrechnung für Fachhochschulen, ein Leitfaden des BBT, Dezember 2006); e) con “docente-ricercatore” si intende la definizione dell’Ufficio federale di statistica ovvero un collaboratore con un grado complessivo di occupazione di almeno il 50 % che lavora almeno 20 % nel campo di ricerca e almeno 20 % nel campo d’insegnamento. |
Art. 4 Validità del Contratto | 1 Il Contratto è valido dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020. 2 Il Contratto può essere rivisto annualmente. |
Disdetta | Il Contratto non può essere rescisso prima della sua scadenza. |
Art. 6 Condizioni di modifica del Contratto | 1 Proposte di modifica del Contratto sono da inoltrare dai contraenti entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo. 2 L’approvazione di proposte di modifica del Contratto concordate tra le parti deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno. |
Le prestazioni
Art. 7 Descrizione delle prestazioni | 1 Nell’ambito del Contratto, la SUPSI organizza l'insegnamento universitario e la ricerca scientifica nei settori definiti dal cpv. 2 dell’art. 13 della L-USI-SUPSI ed in particolare: a) attua formazione di base, istituendo, gestendo e se del caso sopprimendo, secondo le risultanze di appositi studi di fattibilità, cicli di studio bachelor e master a tempo pieno o in altre forme di tempo parziale e parallele all’attività professionale, organizzandoli secondo le direttive federali; b) offre formazione continua certificata rilasciando titoli di: |
1. Master of Advanced Studies MAS, per corsi di almeno 60 crediti ECTS;
2. Diploma of Advanced Studies DAS, per corsi di almeno 30 crediti ECTS;
3. Certificate of Advanced Studies CAS, per corsi di almeno 10 crediti ECTS;
c) offre formazione continua non certificata, rilasciando attestati di frequenza per tutti i corsi che non raggiungono i 10 crediti ECTS;
d) svolge ricerca applicata e sviluppo, mandati e prestazioni di servizio a favore di enti privati e pubblici.
2 La SUPSI integra nelle proprie attività enti autonomi e segnatamente:
1) la Fondazione del Conservatorio della Svizzera italiana, Scuola universitaria di musica, con sede a Lugano (CSI);
2) l’Accademia Teatro Dimitri, con sede a Verscio (ATD);
3) la Fondazione Fernfachhochschule Schweiz, con sede a Briga (VS) (FFHS);
4) la Fondazione Thim van der Laan, con sede a Landquart (GR) (FTVDL).
3 Assume compiti culturali a beneficio di tutta la popolazione, tramite istituti e scuole affilate, mettendo a disposizione biblioteche e archivi e organizzando eventi pubblici.
4 Il presente Xxxxxxxxx non si applica alle affiliate con residenza fuori cantone, ovvero la FFHS e la FTVDL e al Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI. Dato il carattere di Alta scuola pedagogica i rapporti tra Cantone e DFA sono retti da un Contratto di prestazioni separato.
Art. 8 Accessibilità alle prestazioni | 1 Le prestazioni della SUPSI sono accessibili: a) per quanto riguarda la formazione di base nei cicli di studio bachelor e master, a tutti gli studenti che dispongono delle qualifiche di ammissione secondo le disposizioni in merito; b) per quanto riguarda la formazione continua a tutti coloro che ne fanno richiesta e soddisfano i criteri di ammissione; c) per quanto riguarda ricerca applicata e sviluppo, mandati e prestazioni di servizio a tutte le persone fisiche o giuridiche o agli enti che dichiarano il rispetto delle normative retributive, sociali e fiscali svizzere; a comprova di tale rispetto è sufficiente la dichiarazione scritta di un rappresentante autorizzato dell’ente in oggetto. Eventuali verifiche possono essere effettuate a posteriori. 2 In casi particolari la SUPSI può limitare il numero di persone ammesse a determinati cicli di studio di formazione di base o a determinate iniziative di formazione continua. Nella selezione dei candidati per tali corsi a numero programmato la SUPSI ha la facoltà di applicare modalità differenziate per candidati non-ASUP. 3 La SUPSI predispone l’ubicazione per le proprie attività nelle proprie sedi, avendo riguardo dei principi di coerenza disciplinare, di razionalità e di economicità. |
Art. 9 Obiettivi generali | Dalle prestazioni della SUPSI regolate dal Contratto ci si attende: a) per quanto riguarda la formazione di base: bachelor: 1. almeno il 5% medio degli studenti (ETP) di provenienza da altri Cantoni per settori di studio non artistici; 2. un massimo del 30% medio degli studenti (ETP) di provenienza dall'estero per settori di studio non artistici; master: 3. almeno il 10% medio degli studenti (ETP) di provenienza da altri Cantoni per settori di studio non artistici; 4. un massimo del 40% medio degli studenti (ETP) di provenienza dall'estero per settori di studio non artistici; |
b) per quel che riguarda la formazione continua l’attualizzazione costante e la crescita delle competenze del personale operante a livello di quadri medi e superiori nell’economia ticinese; c) per quanto riguarda ricerca applicata e sviluppo, mandati e prestazioni di servizio considerando il compito di consolidamento e crescita delle competenze innovative in enti pubblici e privati ticinesi per assicurare la capacità concorrenziale dell’economia ticinese, nonché l’introduzione e l’attualizzazione di strumenti di gestione moderna e scientifica di compiti essenziali dello Stato: 1. la presenza in organico di una percentuale di docenti-ricercatori in linea con la media svizzera; 2. la quota parte corrispondente alla ricerca e ai servizi non deve superare il 50% dei ricavi totali; d) per quanto riguarda le pari opportunità, una quota di personale femminile (ETP e per testa) per categoria di personale, secondo le categorie dell’Ufficio federale di statistica, in linea con la media delle altre SUP svizzere. | |
Art. 10 Obiettivi di efficacia | 1 Dalle prestazioni della SUPSI regolate dal Contratto ci si attende, ritenuto che il valore degli indicatori di cui all’art. 1, cpv. 2, lett. b) è fissato di regola annualmente: a) per quanto riguarda la formazione di base nei cicli di studio bachelor e master: 1. uno sbocco di studio nel Cantone Ticino per i titolari della maturità professionale rilasciata nelle scuole del Cantone ovvero il tasso di passaggio calcolato fino a 5 anni dopo l’ottenimento della MP sulla base delle matricole ticinesi con MP in rapporto a tutte le MP rilasciate dal Cantone in linea con le altre SUP svizzere, tenendo conto dei flussi di studenti da e verso il Cantone; 2. un tasso di entrata nella vita professionale nei settori di riferimento un anno dopo il conseguimento del bachelor/master (misurato per settore di studio) in linea con le altre SUP svizzere, considerando le specificità del mercato del lavoro locale; 3. un grado di adeguatezza delle competenze acquisite dai laureati per campo di studio, misurato tramite inchieste presso le differenti categorie di datori di lavoro del territorio; 4. un esame dell’adeguatezza delle formazioni proposte in funzione dell’evoluzione del mercato del lavoro, misurato tramite il rapporto tra il numero di diplomati per settore di studio e il numero totale di diplomati; 5. un grado di soddisfazione degli studenti e dei diplomati superiore al 75% della scala applicata, misurato regolarmente con metodologie oggettive e eventualmente anonimizzate con un tasso di risposta attendibile (minimo 60%); b) per quanto riguarda la formazione continua: 1. una verifica regolare della frazione di diplomati di percorsi MAS che hanno conosciuto un avanzamento nella carriera a distanza di un anno dal diploma; 2. un tasso di soddisfazione dei datori di lavoro superiore al 75% della scala applicata e misurato tramite inchieste specifiche presso diverse categorie di datori di lavoro; c) per quanto riguarda la ricerca e le prestazioni di servizio: 1. la verifica dell’efficacia della ricerca misurando la percentuale di progetti di ricerca accettati dalla CTI, dai programmi quadro europei e dal FNRS, in rapporto al totale dei progetti inoltrati: la percentuale dovrebbe risultare in linea con la media di ciascun ente finanziatore; 2. la misurazione regolare, mediante verifiche dirette con modalità oggettiva ed eventualmente anonimizzata, del grado di soddisfazione (in termini di |
miglioramento della performance e dei risultati d’esercizio) da parte delle imprese (e altre entità) coinvolte nei progetti di ricerca applicata competitiva e nei progetti risultanti da mandati diretti; 3. l'aumento progressivo delle collaborazioni istituzionali (o di accordi istituzionalizzati) per progetti di ricerca con partner locali, nazionali e internazionali. 2 Gli indicatori del a3, b2, c2 del precedente capoverso vengono raccolti con ritmo biennale. 3 Per le affiliate ATD e CSI non si applicano gli indicatori del a1, b1, b2, c2 del precedente capoverso. | |
Obiettivi di efficienza | 1 Dalle prestazioni della SUPSI regolate dal Contratto ci si attende, ritenuto che il valore degli indicatori di cui all’art. 1, cpv. 2, lett. b) è fissato annualmente: a) per quel che riguarda la formazione di base: 1. un costo medio per studente per settore di studio non superiore alla media svizzera paragonabile; 2. un tasso di inquadramento per campo di studio in linea con la media svizzera; 3. per ogni settore di studio, la percentuale di ECTS acquisiti rispetto a quelli iscritti; b) per quel che riguarda la formazione continua certificata, la copertura tramite tasse di partecipazione dei costi diretti; c) per quel che riguarda la ricerca e le prestazioni di servizio: 1. la copertura completa dei costi diretti per i progetti di ricerca finanziati da enti competitivi; 2. la copertura dei costi completi (autofinanziamento analitico del 100 %) nei mandati diretti di ricerca e di servizio; 3. l’evoluzione del volume di ricavi (espresso in franchi) di ricerca attivata per settore di studio in rapporto all'evoluzione numero (espresso in ETP) di professori, docenti ricercatori e collaboratori scientifici. 2 Per quel che riguarda l’amministrazione ci si attende una percentuale dei costi amministrativi in linea con la media svizzera. |
Art. 12 Tariffe per le prestazioni | Per lo svolgimento delle proprie prestazioni la SUPSI adotta a carico di terzi: a) per quel che riguarda la formazione di base nei cicli di studio bachelor e master: 1. una tassa di frequenza semestrale, per ogni ciclo di studio a tempo pieno e parallelo all’attività professionale ridotta almeno del 50% per gli studenti che beneficiano dei contributi ASUP; 2. la riscossione delle spese effettive per il materiale didattico personale che resta di proprietà degli studenti; b) per quel che riguarda la formazione continua, le tasse di partecipazione devono venire commisurate di regola per garantire almeno la copertura dei costi diretti; c) per quel che riguarda i mandati diretti di ricerca e servizio la fatturazione delle spese effettive per ogni mandato a copertura completa dei costi. |
Art.13 Responsabilità della SUPSI per le prestazioni erogate | La SUPSI è responsabile in prima istanza per le prestazioni erogate. |
Art. 14 Responsabilità della SUPSI nei confronti degli utenti | La SUPSI risponde agli utenti secondo le norme della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici. |
Le modalità di produzione delle prestazioni
Art. 15 Condizioni concernenti il personale | 1 I contratti con il personale sono stipulati dalla SUPSI sulla base di disposizioni generali pubblicate, per quanto possibile armonizzate con l’USI e in conformità con quanto previsto dall'articolo 10 cpvv. 2, 3 e 4 della L-USI-SUPSI. 2 Nel caso di personale nominato del Cantone e prestato alla SUPSI per attività di lavoro, valgono le norme stabilite nell’apposita Convenzione stipulata tra le parti. |
Art. 16 Condizioni concernenti le finanze | 1 La SUPSI è autorizzata a trasformare le attuali riserve in fondo di compensazione rischi. 2 Per investimenti superiori a 5’000'000 franchi la SUPSI chiede i contributi alla Confederazione e analogamente al Cantone; il contributo del Cantone è calcolato al netto, dedotti i contributi federali e di altre fonti pubbliche o private. 3 La SUPSI espone a bilancio i valori residui degli investimenti effettuati ed assicura una politica d’ammortamento adeguata, in base alle disposizioni federali. |
Art. 17 Condizioni concernenti le forniture | È applicabile la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001. |
Art. 18 Condizioni concernenti il subappalto | 1 La SUPSI può subappaltare le sue prestazioni a terzi. 2 Le condizioni del subappalto sono negoziate dalla SUPSI direttamente con l’ente terzo, e devono rispettare le condizioni dell'art. 17. |
Art. 19 Proprietà dell’infrastruttura | 1 Tutte le infrastrutture (arredamento e attrezzature didattiche, tecniche, informatiche, amministrative e di laboratorio) sono di proprietà della SUPSI. 2 Per gli edifici fanno stato i singoli rapporti di proprietà e le condizioni di messa a disposizione della SUPSI (diritto di superficie, contratto di locazione). |
Art. 20 Condizioni supplementari | Sono applicabili tutte le norme previste: a) dalla Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati e dalla Legge cantonale del 9 marzo 1987 sulla protezione dei dati personali; b) dalle Leggi federali sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale. |
TITOLO IV
Contributo di gestione e la valutazione
Contributo cantonale di gestione | 1 Ogni anno è messo a disposizione della SUPSI un contributo di gestione iscritto nel Preventivo dello Stato. A questo contributo si aggiungono in forma separata: a) il riversamento da parte del Cantone dei contributi della Confederazione; b) il versamento da parte del Cantone di un contributo per gli studenti ticinesi alla SUPSI, in analogia con le direttive dell'Accordo ASUP; c) la SUPSI incassa per contro direttamente i contributi ASUP da parte degli altri cantoni. 2 La SUPSI rappresenta nella definizione del contributo di gestione gli enti affiliati con sede in Ticino in base alle relative convenzioni di affiliazione. Per l’ATD e il CSI valgono infatti i contributi dell'art. 22. 3 Per gli enti affiliati con sede fuori Cantone di cui all'art. 7, cpv. 2, lett. 3 e 4 (FFHS e FTVDL), non è previsto un contributo secondo l’art. 22. |
Art. 22 Modalità di calcolo | 1 Il contributo di gestione che il Cantone mette a disposizione della SUPSI è ottenuto sommando gli importi calcolati sulla base di dati di consuntivo |
revisionati nel modo seguente: a) per la formazione di base bachelor nei settori non artistici un montante per il numero a consuntivo di studenti non-ASUP equivalenti a tempo pieno (dati SEFRI per ECTS iscritti) calcolato in base al forfait ASUP; tale contributo è calcolato fino a un massimo del 30% degli studenti non-ASUP rispetto al totale degli studenti per ogni settore di studio; b) per la formazione di base master nei settori non artistici un montante per il numero a consuntivo di studenti non-ASUP equivalenti a tempo pieno (dati SEFRI per ECTS iscritti) calcolato in base al forfait ASUP; tale contributo è calcolato fino a un massimo del 40% degli studenti non-ASUP rispetto al totale degli studenti per ogni settore di studio; c) per la formazione di base bachelor e master nei settori artistici un montante per il numero a consuntivo di studenti non-ASUP equivalenti a tempo pieno (dati SEFRI per ECTS iscritti) calcolato in base al forfait ASUP; tale contributo è calcolato fino a un massimo del 40% degli studenti non-ASUP rispetto al totale degli studenti per ogni settore di studio; d) per la formazione continua un montante calcolato in base al 30% dei ricavi da terzi (tasse studentesche o contributi ad esse assimilabili); e) quale dotazione di base alla ricerca, una percentuale del 15% del totale dei sussidi cantonali sulla formazione di base, che si calcola sulla somma dei contributi di cui ai punti a), b), c) e g) del presente articolo, e del contributo cantonale per studenti ticinesi e degli altri cantoni (vedi art. 21 cpv. 1 lett. b) e c) questa percentuale può venire adeguata in caso di sviluppi particolarmente significativi nel settore della ricerca e a condizione che il calcolo risultante rimanga in conformità con le linee espresse a piano finanziario cantonale; f) come incentivo supplementare per la ricerca, considerato che il Cantone non corrisponde un contributo sui mandati diretti per evitare di indurre concorrenza sleale, viene calcolato un montante aggiuntivo corrispondente al 30% dei ricavi da terzi della ricerca competitiva (CTI, FNS e UE o altri enti internazionali o nazionali competitivi); g) quale “vantaggio di ubicazione” viene erogato un montante aggiuntivo compreso tra un minimo del 5% e un massimo del 10% del forfait ASUP calcolato per l'insieme degli studenti iscritti. 2 Al montante calcolato al cpv. 1 il Cantone addiziona l’importo risultante dal residuo del costo degli affitti degli immobili riconosciuti dalla LPSU al netto del sussidio federale. 3 Al fine di favorire future attività comuni USI-SUPSI (servizi, gestione, insegnamento, ricerca) possono venire annualmente riservati dei contributi specifici. | |
Art. 23 Modalità di versamento | Il contributo di gestione è versato dal Cantone in 12 rate mensili, all’inizio di ogni mese. |
Art. 24 Risultato d’esercizio e fondo rischio | 1 Il risultato d’esercizio è determinato dal saldo tra i costi totali e i ricavi totali dell’anno di riferimento. 2 La SUPSI beneficia degli avanzi d’esercizio e assume i disavanzi d’esercizio. 3 La SUPSI s’impegna a costituire un fondo interno per la compensazione dei rischi al fine di ottenere un equilibrio finanziario sul medio termine. 4 Il fondo è determinato dai risultati d’esercizio relativi all’attività finanziata dallo Stato ed è esposto separatamente a Bilancio. |
Art. 25 Valutazione dell’adempimento del Contratto | Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), sulla base dei conti approvati dal Consiglio SUPSI e del rapporto di revisione preparato dal Controllo cantonale delle finanze, redige entro il 30 giugno un rapporto conclusivo all'attenzione del Consiglio di Stato comprensivo della verifica degli |
obiettivi definiti dal Contratto agli artt. 9 - 11. | |
Art. 26 Condizioni di controlling | La definizione del valore annuale degli indicatori è negoziata tra il DECS e il Consiglio della SUPSI. |
Limitazione del contributo di gestione | 1 Per gli anni 2017-19 il contributo di gestione di cui all’articolo 22 cpv.1 non può crescere oltre il limite del preventivo 2016, ovvero 19.5 milioni di franchi. 2 Il contributo limite di cui al precedente capoverso s’intende comprensivo dei contributi da riversare agli enti affiliati con sede nel Cantone (ATD e CSI). La SUPSI ha la facoltà di negoziare e ridefinire con le proprie affiliate l'importo da riversare. |
Art. 28 Clausola di compensazione | In caso di modifiche sostanziali ai parametri di calcolo per il sussidio federale, al di là di quanto sopportabile dal fondo per la compensazione di rischi di cui all’art. 24 cpv. 3 e 4, il Consiglio di Stato può decidere per eventuali contributi integrativi. |
Art. 29 Condizioni di controllo | Al Consiglio di Stato e agli uffici da esso delegati al controllo, viene garantito l'accesso a tutti i documenti normativi e contabili della SUPSI. |
TITOLO V
Disposizioni finali
Contenzioso | 1 Un eventuale contenzioso relativo al Contratto viene gestito prioritariamente da una delegazione costituita di un rappresentante del Cantone, di uno della SUPSI e di una terza persona scelta di comune accordo. 2 Nel caso in cui la delegazione non riuscisse a dirimere il contenzioso il foro competente diventa il Tribunale amministrativo. |
Art. 31 Rinnovo del Contratto | In assenza d’indicazioni contrarie scritte di una delle parti contraenti, da inoltrare entro dodici mesi dalla sua scadenza, il Contratto è rinnovato per un ulteriore quadriennio. |
Letto e approvato dalle parti: