CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Oggetto : Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi.
IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022
PREMESSA.
L’art. 40 comma 3-sexies del Dlgs. 165/2001 prevede che “ A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”.
Il succitato art. 40 –bis comma 1 dispone ”Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti….omissis…”
Il Dipartimento della RGS, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto gli “Schemi standard di relazione tecnico-finanziaria e Schemi standard di relazione illustrativa” ai contratti integrativi di cui all’articolo 40, comma 3 –sexies, decreto legislativo nr. 165/2001, in allegato alla Circolare RGS del 19 luglio 2012 nr. 25.
La presente relazione è a corredo dell’ipotesi di Accordo collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente della Città metropolitana di Bari - Anno 2022.
Relazione illustrativa
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | Ipotesi di Accordo Collettivo Decentrato integrativo anno 2022 del personale dipendente sottoscritta in data 19.12.2022 ( PG 97930/2022 ) |
Periodo temporale di vigenza | Valenza: Accordo economico anno 2022 |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica: costituita giusta decreto sindacale nr 375/2022 (PG 94210/2022) a seguito della sottoscrizione in data 16.11.2022 del CCNL Funzioni Locali per il triennio giuridico ed economico 2019-2021 Presidente Segretario generale avv. Xxxxxx XXXXX Componenti : Dirigente supplente Servizio Risorse Umane –Sicurezza lavoro Avv. Xxxxx XXXXXXXX Dirigente Servizio Programmazione Economica, Servizio Finanziario, Tributi, Economato Provveditorato Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx XXXXX |
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA- ed RSU Organizzazioni firmatarie dell’ipotesi: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA ed RSU |
Soggetti destinatari | Personale della Città Metropolitana di Bari con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato, distaccato o utilizzato a tempo parziale, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale. | |
Materie trattate dal contratto decentrato integrativo (descrizione sintetica) | L’accordo economico 2022 stabilisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 4 lett. a) del CCNL 21.05.2018, i criteri di riparto delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 68 CCNL 21.05.2018 secondo la disciplina di cui al vigente CCDI 30.12.2019 ( piattaforma normativa 2019-2021, come modificato ed integrato da successivi accordi decentrati annuali), in applicazione della clausola di ultrattività. Sono contestualmente definite le modalità di riparto delle risorse rivenienti dall’applicazione del nuovo CCNL 16.11.2022, art. 79 comma 1 lett. b) e d); art. 79 comma 3. | |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | La presente relazione, a corredo dell’ipotesi di Accordo è inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per la relativa certificazione di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 comma 1 bis D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. |
Con deliberazione CM nr. 172 del 28.12.2021 è stato approvato il Piano | ||
esecutivo di gestione provvisorio- periodo 2022/2023 -comprensivo del | ||
Piano degli obiettivi e del Piano delle performance; | ||
Con deliberazione CM nr. 94 del 14.06.2022 è stato approvato il DUP | ||
2022-2024; | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempiment o comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | Con deliberazione CM nr. 99 del 22.06.2022 è stato adottato ed approvato il Bilancio di previsione dell’Ente 2022-2024 e relativi allegati, con successive variazioni ( rif deliberazione CM nr. 129 del 27.07.2022 avente ad oggetto: “Verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000. Variazione di assestamento generale del bilancio 2022-2024 e documenti allegati di cui all’art. 175, comma 8, del D.lgs. 267/2000”; deliberazione CM nr. 188 del 30 novembre 2022 recante “Art. 175 del d.lgs. 18.08.2000. Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024). Con deliberazione CM nr. 131 del 27.07.2022 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2022-2024 ai sensi dell’art. 169 del D.lgs 267/2000; Con deliberazione CM nr. 142 del 04 agosto 2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 – ai sensi dell’art. | |
6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n .113/2021, | ||
con successive variazioni con deliberazione nr. 171 dell’11.11.2022. | ||
Con deliberazione del C.M. nr. 42 del 22.04.2022 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 di transizione al Piano integrato di Attività ed Organizzazione |
L’Ente provvede in ordine agli adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e della regolamentazione interna. | ||
La Relazione della Performance è rimessa ai Nuclei di valutazione secondo la normativa vigente nell’Ente. Con deliberazione CM nr. 51 del 23.05.2022 è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2021 e relativi allegati, ivi compresa la Relazione illustrativa al Rendiconto di gestione 2021. Con decreto nr. 239 del 30.06.2022 il Sindaco metropolitano ha approvato la Relazione sulla performance anno 2021, validata dal Nucleo di valutazione ai sensi dell’art. 14 comma 6 del Dlgs. 150/2009 ( prot. 50826/2022); | ||
Eventuali osservazioni : |
Modulo 2 Illustrazione del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto collettivo decentrato integrativo
L’ipotesi di Accordo collettivo decentrato integrativo anno 2022 e relativi Allegato A) “Ammontare complessivo risorse decentrate stabili e variabili” e Allegato B) “ Utilizzo Risorse decentrate stabili e variabili” è stata sottoscritta in data 19.12.2022 ( PG 97930/2022).
Al proposito si rappresenta che, preso atto che in data 16.11.2022 presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra la parte pubblica (ARAN) e la parte sindacale (Organizzazione e Confederazioni sindacali rappresentative del comparto) che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019- 2021, con decreto del Sindaco metropolitano nr. 375 del 09.12.2022 (PG 94210/2022), si è proceduto con la determinazione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative con la parte sindacale in sede di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell’‘art. 7 “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie” del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 che, come noto:
al comma 1- dispone: “La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3”;
-al successivo comma 3 prevede: “I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”;
-al comma 4 prevede l’elencazione specifica delle materie oggetto di contrattazione integrativa.
Con successivo decreto nr. 380 del 12.12.2022 (PG 94681/2022) il Sindaco metropolitano ha quindi impartito le direttive alla suddetta delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dipendente anno 2022.
Considerato che ai sensi della vigente normativa in materia i contratti integrativi hanno durata triennale e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi e che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale, l’Accordo collettivo decentrato integrativo anno 2022 (accordo economico) stabilisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 4 lett. a), i criteri di riparto delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 68 CCNL 21.05.2018, confermando la disciplina del vigente CCDI- Piattaforma normativa 2019-2021 sottoscritto in
data 30.12.2019, giusta autorizzazione alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio metropolitano nr. 164/2019, successivamente modificato ed integrato con l’Accordo decentrato sottoscritto in data 02.07.2020, giusta autorizzazione alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio metropolitano nr. 41 del 03.06.2020 e dagli Accordi decentrati annuali ( da ultimo il CCDI siglato in data 30.12.2021, giusta autorizzazione alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio Metropolitano nr. 170 del 28.12.2021).
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Nell’accordo in oggetto, in sostanziale continuità con il triennio 2019-2021, le risorse decentrate stabili sono prioritariamente utilizzate per finanziare gli istituti giuridici con carattere di stabilità (progressioni economiche orizzontali storicizzate, comprensive di assegni ad personam); quote indennità di comparto incidenti sul Fondo.
L’ammontare complessivo delle risorse decentrate stabili ancora disponibile dopo aver decurtato la quota destinata al finanziamento dei predetti istituti stabili è destinata:
-al finanziamento delle indennità contemplate dalla contrattazione collettiva nazionale e legate all’organizzazione dell’Ente (indennità turnazione, indennità di reperibilità, art. 24 comma 1 CCNL 14/09/2000);
-al finanziamento delle indennità (indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis; compensi per specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies; indennità di servizio esterno di cui all’art.56-quinquies ed indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies CCNL 21.05.2018 per il personale appartenente al Corpo di Polizia Metropolitana) secondo la disciplina del CCDI 30.12.2019 -piattaforma normativa 2019-2021- negli importi e con le modalità ivi stabilite ed in applicazione delle vigenti disposizioni regolamentari in materia.
Nell’accordo de quo parte pubblica e parte sindacale ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia ( art. 14 “Criteri generali Progressioni economiche orizzontali” CCDI 30.12.2019) hanno convenuto di destinare, nei limiti delle risorse disponibili nella parte stabile del Fondo risorse decentrate anno 2022, l’importo complessivo di
€. 82.000,00 per il finanziamento di una nuova progressione economica orizzontale ( art. 68 comma 2 lett. j CCNL 21.05.2018), con decorrenza giuridica ed economica 01.01.2022, per una percentuale massima del 49% -per ciascun percorso economico- dei dipendenti aventi potenzialmente titolo a beneficiare dell'istituto.
Le parti hanno infine stabilito di destinare al finanziamento del PREMIO PERFORMANCE ANNO 2022 del personale dipendente la quota residuale delle risorse decentrate stabili del Fondo anno 2022, nonchè l’ammontare complessivo delle risorse variabili anno 2022; si rammenta inoltre che, ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’art. 20 CCDI 30.12.2019 rubricato “Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse destinate agli incentivi della produttività ed al miglioramento dei servizi”, la MASSA MONETARIA destinata alle performance da ripartire tra i potenziali aventi titolo in ciascun anno di riferimento è costituita dall’ammontare delle risorse prioritariamente destinate al finanziamento dell’istituto in sede di accordo decentrato annuale, cui si aggiungono le risorse non utilizzate/attribuite nel medesimo anno per le altre destinazioni.
Da ultimo le parti si sono date reciprocamente atto che l’ammontare complessivo delle risorse decentrate anno 2022, come dettagliato nell’allegato A) e ripartito secondo quanto riportato nell’allegato B) a costituire parte integrante e sostanziale dell’ Accordo Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente Anno 2022, potrà comunque essere oggetto di successiva ricognizione ed eventuale modifica, alla luce di significativi orientamenti giurisprudenziali e/o dottrinari e successive applicazioni normative ed ermeneutiche in materia.
C) effetti abrogativi impliciti
NULLA DA EVIDENZIARE
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
La performance del personale esprime sia il contributo fornito da ogni dipendente alla performance organizzativa (performance dell’Ente nel suo complesso e performance al livello di singola Unità Organizzativa/Servizio), sia le competenze e i comportamenti professionali ed organizzativi dimostrati dal singolo dipendente (performance individuale).
Alla ripartizione delle risorse destinate a premiare le performance concorrono tutti i dipendenti dell’Ente in misura differenziata sulla base degli esiti della valutazione, ispirata ai principi di selettività, differenziazione dei giudizi, non appiattimento retributivo, nonché tenuto anche conto del periodo di tempo effettivamente lavorato, della data di eventuale assunzione presso l’Ente o cessazione dal servizio in corso d’anno, del rapporto di lavoro a tempo parziale ( per il personale con rapporto di lavoro part-time, i premi vengono corrisposti in misura proporzionale al regime orario adottato nell’anno medesimo), nonché dell’applicazione di uno specifico indice in base alla categoria di appartenenza.
L’esito della valutazione della performance effettuata in applicazione del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della performance costituisce il riferimento per la quantificazione e l’erogazione dei premi ed è determinante ai fini dell’attribuzione della progressione economica interna alla categoria.
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche
La coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità risulta garantita dall’applicazione delle previsioni contenute nel “Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance” e della considerazione in xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx che precede l’anno di riferimento ai fini dell’ attribuzione della peo e la proporzionalità in base al punteggio conseguito.
In sede di contrattazione decentrata è stata concordata la percentuale massima del 49% per ciascun percorso economico dei dipendenti aventi potenzialmente titolo, entro comunque il limite massimo delle risorse destinate al finanziamento dell’istituto (€. 82.000,00), a carico della parte stabile del fondo.
Non è superfluo al proposito evidenziare, con riferimento all’istituto de quo, che l’art. 13 rubricato “Norme di prima applicazione” del nuovo CCNL 16.11.2022 al comma 4 prevede “Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1, sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina”.
Giova inoltre rammentare che l’ARAN con orientamento applicativo CFL 120 ha chiarito che l’art.16, comma 2, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, con la locuzione “ad una quota limitata di dipendenti”, non ha in alcun modo inteso “contrattualizzare” tale particolare aspetto della disciplina delle progressioni economiche orizzontali. Infatti, si tratta solo di un richiamo alla vigenza ed efficacia delle previsioni dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs.n.150/2009 che rappresentano la cornice legale di riferimento entro la quale si muove la regolamentazione contrattuale, che non ha capacità derogativa o integrativa della stessa, al fine di garantire la premialità e la selettività dell’istituto della progressione economica orizzontale. Tale disciplina legislativa dispone che: “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione ”. Pertanto, sulla effettiva portata di tale normativa e, quindi, anche sui contenuti dell’obbligo imposto dal legislatore (che espressamente non fissa alcun preciso vincolo quantitativo) ha rinviato alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e Finanze, istituzionalmente competenti per l’interpretazione delle norme di legge concernerti il rapporto di lavoro pubblico; sul piano ermeneutico il MEF – RGS ha inteso indicare che “riferito ad un numero limitato di dipendenti” è da intendersi a non oltre il 50% degli aventi diritto a partecipare alla procedura.
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale
Il percorso intrapreso dalla Città metropolitana di Bari, dal 2015 ad oggi, è stato caratterizzato da un contesto normativo estremamente mutevole atteso che alla normativa nazionale in tema di riordino dell’intero assetto degli Enti Locali, si sono unite le norme dettate a livello territoriale dalle leggi della Regione Puglia ( ad es. n.31/2015 e n.9/2016).
Questo ha determinato la necessità di continuare ad operare per assicurare alla popolazione di riferimento i medesimi servizi precedentemente forniti dall’Ente Provincia e, nel contempo, programmare e gestire le nuove funzioni assegnate dalla Riforma Xxxxxx (legge n.56/2014); le principali criticità riscontrate nell’attuazione delle attività istituzionalmente assegnate a questa Amministrazione sono rinvenibili, da un lato, nella necessità di un vero e proprio cambiamento culturale che consenta, non soltanto ai dipendenti ma, anche a tutti i cittadini, di comprendere pienamente il nuovo ruolo che la legge Xxxxxx ha assegnato alle Città metropolitane nel sistema complessivo delle Amministrazioni Locali e, dall’altro, nella necessità di dover affrontare il cambiamento in un contesto interno che per anni è stato caratterizzato da una cronica carenza di personale, atteso che le limitazioni normativamente previste in materia assunzionale hanno impedito per molto tempo il turn –over e la sostituzione di coloro che, medio tempore, cessavano dal servizio a vario titolo; solo negli ultimi tempi, in virtù delle recenti novità normative in materia, si è proceduto e si sta procedendo con il reclutamento di nuovo personale.
Ai dipendenti dell’Ente è richiesta una maggiore capacità di adeguarsi dinamicamente al “cambiamento” in modo atto a garantire benefici sulle attività svolte anche in termini di valore pubblico e garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici e conseguire sempre più elevati margini di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il Fondo per le risorse decentrate, come noto, è annualmente determinato sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente.
Le risorse decentrate si suddividono in:
⮚ risorse stabili che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
⮚ risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che quindi hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo.
Le modalità di determinazione del Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2022 sono regolate dall’ art. 67 rubricato “Fondo risorse decentrate : costituzione” del citato CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio giuridico ed economico 2016-2018 (sottoscritto in data 21 maggio 2018).
Il Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente Anno 2022 parte stabile è stato costituito con determinazione dirigenziale del Servizio Risorse Umane-Sicurezza lavoro nr. 3959 del 03.08.2022 ai sensi del predetto art. 67 che, in particolare:
- al comma 1 prescrive che, a decorrere dal 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato, comprensivo di tutte le risorse stabili indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori; in tale somma devono considerarsi anche quelle dello specifico Fondo per le progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 2004;
-le predette risorse, per espresso disposto normativo (art. 67, comma 1, secondo periodo), confluiscono nell’unico importo consolidato, al netto dell’ammontare delle risorse che gli enti nel medesimo anno 2017 hanno destinato a carico del Fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative; tali ultime risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ai sensi dell’art. 15 comma 5 CCNL 21.05.2018, a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili, sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti; nell’importo così consolidato confluisce anche l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”;
-l’importo consolidato di cui al comma 1 art. 67 resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- al comma 2, individua dettagliatamente le molteplici fonti che possono incrementare il predetto importo di cui al comma 1 ( parte stabile) del “Fondo risorse decentrate”, consolidato secondo le modalità sopra rappresentate.
Tale importo, in particolare, è stabilmente incrementato:
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019;
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente ha certificato l’ammontare complessivo dei predetti incrementi (anni 2016-2017-2018) in data 21 giugno 2016 (PG 0077984 );
c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno;
-al comma 3 inoltre prevede che il Fondo continui ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno. Con riferimento alle modalità costitutive del Fondo occorre altresì rammentare che, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 23 dlgs. 75/2017, l’ammontare complessivo del Fondo delle risorse decentrate del personale
dipendente non può superare il corrispondente importo “determinato per l'anno 2016”; la citata disposizione normativa non ripropone il concorrente obbligo di riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, come invece contemplato dal previgente art. 1 comma 236 della legge 208/2015.
Inoltre la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5 ( a carico del bilancio) ai sensi del comma 7 art. 67 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’ art. 23, comma 2 del decreto legislativo 20 maggio 2017 nr.75 rubricato “Salario accessorio e sperimentazione”.
Con deliberazione nr. 27/2019 la Corte dei Conti Puglia (ex multis) ha espresso l’orientamento secondo il quale il limite ex art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale; “ciò che rileva non è l’omogeneità settoriale dei valori di riferimento, ma la finalità generale di inclusione, nell’ambito del tetto più volte citato, di tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale” ; da ultimo con Circolare MEF-IGOP (PG 164196 del 10.06.2022 recante “Il conto annuale 2021- rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”) è stato ribadito che, ai fini della verifica del rispetto del limite art. 23 D.lgs. 75/2017 (tetto anno 2016) -macrocategoria dipendenti , occorra tenere in considerazione l’ammontare del Fondo delle risorse decentrate e l’ammontare delle risorse a carico del bilancio destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, nonchè l’ammontare complessivo delle risorse del Fondo delle prestazioni di lavoro straordinario.
Ciò premesso, si rappresenta che, in applicazione dell’art. 1 comma 236 legge 208/2015, con determinazione dirigenziale del Servizio scrivente nr. 1262 del 16.03.2017, è stato rideterminato l’ammontare complessivo del Fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente Anno 2016 sul limite del Fondo 2015, per effetto della rideterminazione della riduzione percentuale nella misura dell’11,78%, in luogo dell’11,51% di cui al precedente provvedimento dirigenziale nr. 6009 del 22.11.2016.
In virtù del predetto provvedimento (1262/2017) l’ammontare complessivo del limite del Fondo anno 2016 di questa Città metropolitana è stato pertanto determinato in complessivi €. 2.575.244,38 (solo parte stabile), al netto dell’importo (art. 15 comma 1 lettera l CCNL 01.04.99), il cui finanziamento (spesa neutra) era a carico delle Regione Puglia (Corte dei Conti Sezione Regione Puglia – Deliberazione nr. 95/PAR/2013).
Inoltre, per effetto del processo di riordino delle funzioni del mercato del Lavoro, ai sensi dell’art. 1 ss della legge 27 dicembre 2017 nr. 205 pubblicata su G.U. nr. 302 del 29.12.2017 (legge finanziaria per il 2018) commi 793 ss, la gestione del personale, dichiarato sovrannumerario ai sensi dell’art. 1 comma 421 legge 190/2014, è rimasta in capo a Questa Città Metropolitana, per il periodo transitorio ( 01.01-30.06.2018 ); tale personale è stato poi trasferito e contrattualizzato presso la regione Puglia con decorrenza 01.07.2018, fatto salvo il rimborso con le modalità definite in apposito convenzionamento tra Enti.
Ai fini della costituzione del Fondo delle risorse decentrate, in coerenza con la volontà del legislatore, dovendosi assicurare il rispetto del principio di invarianza e di contenimento della spesa pubblica, con atto di indirizzo ( PG 0033506 del 13/03/2018 ), avente ad oggetto “ rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ed osservanza dei limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 421, e ss. L. n. 190/2014. Direttive” il Sindaco metropolitano, a fronte del trasferimento, in applicazione dei citati commi 793 e seguenti dell’art. 1 legge 205/2017, del personale dichiarato sovrannumerario del mercato del lavoro, ha disposto che “dovrà procedersi alla riduzione della componente stabile delle risorse decentrate”.
Atteso che il CCNL Funzioni locali 21.05.2018, inoltre, all’art. 67 comma 2 lett. e) e comma 3 lett. k) prevede che, nei casi di trasferimento di personale tra Enti ( anche a seguito di trasferimento di personale, ex art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017) all’incremento del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 di cui beneficia l’Ente ricevente debba corrispondere la riduzione dei Fondi delle amministrazioni di provenienza ed in virtù del principio generale dell’omogeneizzazione delle basi di computo, l’ammontare complessivo del limite del Fondo anno 2016 è stato corrispondentemente rideterminato in riduzione in misura pari all’ammontare della suddetta decurtazione operata sul Fondo a seguito del trasferimento alla regione Puglia dei predetti dipendenti .
Per l’effetto, ai fini della corretta applicazione del comma 7 del citato art. 67 CCNL 21.05.2018 ( che prevede “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. N 75/2017) ed in virtù del richiamato principio di omogeneizzazione delle basi di computo, il limite del Fondo 2016 (€. 2.575.244,38 di cui alla citata determinazione dirigenziale nr. del Servizio Risorse Umane-Sicurezza lavoro nr. 1262 del 16.03.2017) da osservare e non superare, nel rispetto del predetto art. 23 D.lgs. 75/2017, è stato consequenzialmente rideterminato ( per la macrocategoria dipendenti ) a partire dall’anno 2019 in €. 2.097.910,75
in ragione della decurtazione in ragione annua del suddetto personale del Mercato del Lavoro ammontante ad €.
477.333,63) giusta determinazione dirigenziale Servizio Risorse Umane Sicurezza lavoro nr. 7024/2018. Ai fini del rispetto del citato art. 23 dlgs. 75/2017, si precisa quanto segue:
-Il Fondo delle risorse decentrate anno 2022 in parte stabile è stato costituito giusta determinazione dirigenziale nr. 3959/2022 e l’importo complessivo assoggettato al limite ammonta a complessivi €. 1.786.860,75; l’importo complessivo della parte stabile del Fondo in applicazione del citato art. 67 CCNL 21.05.2018 comprensivo della quota delle risorse stabili fuori dal limite è di €. 1.848.841,75;
con determinazione dirigenziale nr. 3544 dell’11.07.2022, sulla scorta del Decreto sindacale nr. 201/2022 di proroga degli incarichi di posizione organizzativa al 31.12.2022, si è proceduto con l’impegno del Fondo PO (€. 311.050,00 assoggettato al limite) il cui finanziamento, ai sensi dell’art. 15 comma 5 CCNL 21.05.2018, è a carico del bilancio.
- l’ammontare complessivo del Fondo delle prestazioni di lavoro straordinario dell’Ente Anno 2022, giusta determinazione dirigenziale nr. 3960 del 14.06.2022, è stato determinato in complessivi €. 324.784,02; Successivamente, preso atto che in data 16.11.2022 presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra la parte pubblica (ARAN) e la parte sindacale (Organizzazione e Confederazioni sindacali rappresentative del comparto) che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019- 2021, con provvedimento dirigenziale Servizio Risorse Umane-Sicurezza Lavoro nr. 6514/2022 è stato determinato l’ammontare complessivo delle risorse decentrate stabili e variabili, con applicazione delle novità normative introdotte con il nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022.
Il Fondo risorse decentrate del personale dipendente Anno 2022 parte stabile (rif. DD 3959/2022) continua ad annoverare gli incrementi, fuori dal limite di cui all’ art. 23 comma 2 dlgs. 75/2017, per effetto dell’applicazione del precedente CCNL 21.05.2018 Comparto Funzioni locali e segnatamente :
- €. 44.012,80 (art. 67 comma 2 lett. a) pari ad €. 83,20*529 unità di personale dipendente in servizio nell’Ente alla data del 31.12.2015 -riferimento tabella 1 Conto annuale del personale per l’anno 2015;
- €. 17.968,20 (all’art. 67 comma 2 lett. b): importo debitamente certificato dal competente Collegio dei Revisori dei Conti ( PG 0077984 del 21/06/2018),.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 comma 2 lett. c), l’importo consolidato di cui al comma 1 art. 67 (parte stabile) è stato incrementato in misura intera in ragione d’anno della RIA ed assegni ad personam del personale cessato nell’anno 2021, importo contabilizzato in complessivi € 21.085,09, che si aggiunge alla quota ria cessati dei precedenti anni 2017/2020 pari ad €. 71.054,49 per un totale di complessivi €. 92.139,58, ma è portato in riduzione ai fini della corretta applicazione del citato art. 23 co. 2 dlgs. 75/2017.
L’importo corrispondente alla frazione di RIA anno 2021 di cui al comma 2 lett. b) del medesimo art. 67 (risorsa variabile assoggettata al limite di cui all’art. 23 dlgs. 75/2017), calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni, è contabilizzato in complessivi €. 12.526,45 ed anche tale importo, di natura variabile, assoggettato al limite, è stato portato in riduzione ai fini della corretta applicazione del citato art. 23 dlgs. 75/2017.
Il Fondo delle risorse decentrate 2022, ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.05.2018, è incrementato (parte variabile) dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 CCNL 01.04.99 computati in €. 95.703,72 giusta determinazione dirigenziale del Servizio Risorse Umane-Sicurezza Lavoro nr 6513/2022; ai sensi dell’art. 68 comma 1il Fondo è inoltre incrementato (parte variabile) con le risorse residue di cui all’art. 67 commi 1 e 2 , non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, computate in €. 106.534,67 giusta determinazione dirigenziale del nr. 6512/2022.
Al Fondo delle risorse decentrate 2022 ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. c) CCNL Funzioni locali 21.05.2018, (parte variabile) , affluiscono le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale e segnatamente:
-complessivi €. 47.807,48 per compensi avvocatura interna (di cui €.15.550,02 per spese recuperate da controparte soccombente e €. 32.257,46 per spese compensate liquidate nel limite dello stanziamento 2013 ai sensi del DL90/2014 convertito con modficazioni in legge 114/2014 ai sensi del vigente regolamento in materia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 137/2014.
- complessivi €. 774.095,86 per incentivi tecnici xx xxx. 000 x.xxx. 00/0000 (xxx. €. 69.277,55 per compensi liquidati per incentivi tecnici relativi a pregresse annualità 2019-2021 rilevati con criterio di cassa; €. 704.818,31 pari all’ importo previsionale degli incentivi tecnici anno 2022, computato sulla scorta delle comunicazioni dei competenti Dirigenti acquisite in atti- PG 71479/2022; PG 95165/2022; PG95168/2022; PG95293/2022; 95296/2022 ) a liquidarsi ai sensi del vigente regolamento (Rif. deliberazione CM nr. 33 del 30.03.2022)
Inoltre, in applicazione di quanto previsto ai sensi dell’art. 79 del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022, il Fondo risorse decentrate del personale dipendente è stato incrementato:
per la parte stabile per complessivi €. 74.939,02 e segnatamente:
• €. 28.223,00 in applicazione dell’art. 79 comma 1 lettera b) CCNL 16.11.2022 in combinato disposto con l’art. 79 comma 5 CCNL 16.11.2022;
• €. 46.716,02 in applicazione dell’art. 79 comma 1 lettera d) CCNL 16.11.2022; in parte variabile per complessivi €. 50.094,90 e segnatamente :
• €. 28.223,00 in applicazione dell’art. 79 comma 1 lettera b) in combinato disposto con l’art. 79 comma 5 CCNL 16.11.2022 -annualità 2021-risorsa variabile una tantum;
• €. 21.871,90, pari all’85% di €. 25.731,64, corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, computato in €. 11.696.202,00.
Si precisa che ai fini della contabilizzazione dei suddetti incrementi si è tenuto conto dei recenti orientamenti con i quali l’ARAN si è espressa in ordine alle modalità applicative dell’ art. 79 ( CFL173 -applicazione comma 1 lett. b) e CFL174 -applicazione comma 1 lett. d).
Preso atto che l’ art. 79 comma 3 CCNL16.11.2022 prevede: “In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”, si evidenzia, che, con Decreto nr. 380/2022 di indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica, sentito il competente dirigente del Servizio Programmazione Economica Servizio Finanziario, Tributi, Economato e Provveditorato e considerato che le risorse per il finanziamento dello 0,22% del monte salari 2018 (e correlati oneri riflessi ed IRAP) risultano stanziate nel bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del CM nr. 99 del 22.06.2022 e successive variazioni, il Sindaco Metropolitano ha, tra l’altro, disposto di “Destinare rispettivamente al finanziamento del premio performance del personale dipendente e della retribuzione di risultato del personale investito di posizione organizzativa anno 2022, in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria dell'Ente ed in armonia con gli obiettivi generali che identificano le priorità strategiche della Città Metropolitana di Bari e con gli obiettivi descritti nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e nel Piano esecutivo di gestione, le risorse corrispondenti allo 0,22% del monte salari 2018, previste e stanziate in bilancio, da ripartire in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all’anno 2021, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022”.
Ai fini della contabilizzazione del suddetto importo, il Servizio Risorse Umane-Sicurezza sul Lavoro ha proceduto tenuto conto che con dichiarazione congiunta nr. 1) al CCNL 11.04.2008 le parti hanno dichiarato che : il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a
titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.
Come da prospetto riepilogativo in atti, il citato incremento contrattuale è stato contabilizzato in €. 25.731,64, pari allo 0,22% dell’ammontare complessivo del monte salari 2018 del personale dipendente (€. 11.696.202,00), determinato sulla base dei dati inviati, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 165/2001, in sede di rilevazione per il conto annuale, relativi alle somme corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio nell’anno 2018, al netto delle voci da escludere con riferimento alla suddetta nozione di “monte salari” .
Il citato ammontare complessivo di €. 25.731,64, in pedissequa applicazione di quanto previsto al comma 3 del cennato art. 79, è stato quindi ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all’anno 2021 ( con riferimento all’ammontare delle sole risorse di parte stabile assoggettate al limite di cui all’art. 23 D.lgs. 75/2017 =totale complessivo €. 2.097.910,75 di cui €. 1.786.860,75 parte stabile dipendenti; ed €. 311.050,00 per risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative dell’anno 2021).
L’ammontare complessivo dell’incremento sul Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente anno 2022 per effetto dell’applicazione dell’art. 79 del nuovo CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 di parte stabile e variabile è pari a complessivi €. 125.033,92; gli importi di che trattasi per espressa disposizione contrattuale ( art. 79 commi 3, e 6 CCNL 16.11.2022) ed ai sensi dell’art. 11 DL 135/2018 convertito con modificazioni in legge 11 febbraio 2019 nr. 12) NON concorrono al limite dell’art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017.
L’importo di €. 3.859,75, pari al 15% di €. 25.731,64, incrementa il Fondo per il finanziamento delle posizioni organizzative anno 2022 , impegnato giusta DD nr. nr. 3544 dell’11.07.2022 e NON concorre al predetto limite dell’art. 23 comma 2 dlg.s 75/2017 (rif art. 79 commi 3 e 6 CCNL 16.11.2022) .
PROSPETTO RIEPILOGATIVO AMMONTARE COSTITUTIVO del Fondo risorse decentrate Anno 2022
Descrizione | 2022 | Importo |
CCNL 21.05.2018 art. 67 comma 1) | Unico importo consolidato di tutte le risorse | |
decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma | ( 2.575.244,38- | |
2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno | 311.050,00) | |
2017, come certificate dal collegio dei | ||
revisori, ivi comprese quelle dello specifico | ||
Fondo delle progressioni economiche e le | ||
risorse che hanno finanziato le quote di | ||
indennità di comparto di cui all’art. 33, | ||
comma 4, lettere b) e c), del CCNL del | ||
22.1.2004, al netto di quelle che l'ente ha | ||
destinato, nel medesimo anno, a carico del | ||
Fondo, alla retribuzione di posizione e di | ||
risultato delle posizioni organizzative e alte | ||
professionalità (ammontanti a complessivi €. | 2.264.194,38 | |
311.050,00) e al netto del finanziamento del | ||
personale regionale edilizia sismica e | ||
approvvigionamento idrico |
RIEPILOGO Importo Fondo risorse decentrate Anno 2017 che si è consolidato nell’art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018
Descrizione | ANNO 2017 | Importo |
Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di | 2.575.244,38 |
indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004, al netto del finanziamento del personale regionale edilizia sismica e approvvigionamento idrico |
Risorse storiche consolidate
Descrizione | Importo 2017 | |
Parte stabile fondo consolidato anno 2003 (art. 31 comma 2 CCNL 02-05) | 2.621.323,31 |
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate definita in un unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 comma 2 CCNL 22.01.2004) è quantificata in €. 2.621.323,31, già al netto della quota che era stata decurtata a seguito del trasferimento del personale ATA, ammontante a complessivi €. 999.544,54.
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Descrizione | Importo 2017 | |
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 -2-7 | 233.333,16 | |
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 | 103.466,13 | |
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 | 123.712,85 | |
Totale | 460.512,14 |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità al lordo delle riduzioni
Descrizione | Importo 2017 |
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 | 763.149,98 |
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) | 0,00 |
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) | 91.283,40 |
CCNL 1/4/1999 art. 14 riduzione lavoro straordinario | 129.114,23 |
Totale complessivo | 983.547,61 |
Decurtazioni STORICIZZATE importo consolidato all’anno 2017:
Descrizione | Importo 2017 |
Decurtazione per trasferimento personale BAT (legge istitutiva 284/2004) | 638.890,43 |
Decurtazione permanente per effetto dell’applicazione art. l comma 456 legge 147/2013 | 280.148,22 |
Riconduzione fondo anno 2017 al limite fondo 2016 in applicazione dell’ art. 23 Dlgs. 75/2017\ | 571.100,03 |
Totale riduzioni | 1.490.138,68 |
Modalità costitutive del fondo stabili “consolidato” anno 2017.
Descrizione | Importo 2017 |
Importo consolidato anno 2003 | 2.621.323,31 |
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl | 460.512,14 |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | 983.547,61 |
TOTALE (riportato in TABELLA 15 CONTO ANNUALE) | 4.065.383,06 |
Totale decurtazioni sul fondo | - 1.490.138,68 |
Totale Fondo 2017 (al netto personale regionale contabilizzato per il 2017 in € 26.524,83 -quota fuori al limite fondo) | 2.575.244,38 |
AMMONTARE COMPLESSIVO PARTE STABILE ANNO 2022
Determinazione dirigenziale Servizio risorse Umane- Sicurezza sul Lavoro nr. 3959/2022 e 6514/2022
Descrizione | Importo |
Risorse stabili assoggettate al limite art. 23 d.lgs. 75/2017 | 1.786.860,75 |
Risorse stabili comprensive degli incrementi fuori limite art. 23 d.lgs. 75/2017 (art. 67 comma 2 lett. a) e lett. b) ; art. 79 CCNL 16.11.2022 comma 1 lett. b) e d) | 1.923.780,77 |
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse storiche consolidate
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018 la parte “stabile” (art. 31 comma 2 CCNL 22.01.2004) delFondo per le risorse decentrate definita in un unico importo consolidato e certificato anno 2017 (di cui alla determinazione dirigenziale nr. 6924 del 01.12.2017) è quantificato in €. 2.264.194,38, al netto della quota a carico del bilancio per il finanziamento PO e AP ammontante a complessivi €. 311.050,00, come innanzi precisato.
Il citato importo consolidato inoltre è computato già al netto di tutte le riduzioni medio tempore operate in applicazione dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, art.1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n.147, art 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), nonchè secondo le indicazioni fornite con Circolari MEF- RGS nr. 12 del 15 aprile 2011; nr. 16 del 2 maggio 2012; nr. 20 dell’ 08 maggio 2015; nr. 12 del 23 marzo 2016 e con nota MEF Prot. 257831 del 18.12.2018 in risposta alla Regione Lombardia in merito alle modalità di computo della riduzione del Fondo delle risorse decentrate in applicazione delle predette disposizioni normative. In particolare si rammenta che l’ammontare della decurtazione permanente per effetto dell’applicazione art. l comma 456 legge 147/2013 è pari ad €. 280.148,22.
Descrizione | Importo 2022 | |
CCNL 21.05.2018 art. 67 comma 1 | Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004, al netto di quelle che l'ente ha destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità (ammontanti a complessivi €. 311.050,00) | 2.264.194,38 |
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
In applicazione di specifiche disposizioni contrattuali, sono stati effettuati i seguenti incrementi:
Descrizione | Importo 2022 | |
CCNL 21.05.2018 art. 67 comma 2 lett. a) | Importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL | 44.012,80 |
in servizio alla data del 31.12.2015 (nr. 529 unità) | ||
Importo pari alle differenze tra gli incrementi | 17.968,20 | |
a regime di cui all’art. 64 CCNL 21.05.2018 | ||
riconosciuti alle posizioni economiche di | ||
ciascuna categoria e gli stessi incrementi | ||
CCNL 21.05.2018 art. 67 comma 2 lett. b) | riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui | |
decorrono gli incrementi e confluiscono nel | ||
fondo a decorrere dalla medesima data | ||
(importo certificato dal Collegio dei revisori | ||
dei Conti PG 0077984 del 21.06.2018) | ||
Importo corrispondente alle retribuzioni | 92.139,58 | |
individuali di anzianità e degli assegni ad | ||
personam non più corrisposti al personale | ||
cessato dal servizio nel precedente anno | ||
CCNL 21.05.2018 art. 67 comma 2 lett. c) | compresa la quota di tredicesima mensilità (annualità 2017, 2021); l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell' anno successivo | |
alla cessazione dal servizio, in misura intera | ||
in ragione d’anno- tale importo è | ||
assoggettato al limite dell’art. 23 comma 2 | ||
dlgs. 75/2017 e portato in riduzione | ||
importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5 (nr. 334 unità di personale rif. Tabella 1 conto annuale 2018) | 28.223,00 | |
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 1 lett. | ||
b) | ||
un importo pari alle differenze tra gli | 46.716,02 | |
incrementi a regime di cui all’art. 76 | ||
(Incrementi degli stipendi tabellari) | ||
riconosciuti alle posizioni economiche di | ||
ciascuna categoria e gli stessi incrementi | ||
riconosciuti alle posizioni iniziali; tali | ||
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 1 lett. d) | differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui | |
decorrono i suddetti incrementi e | ||
confluiscono nel fondo a decorrere dalla | ||
medesima data (contabilizzati sulla scorta di | ||
quanto chiarito dall’ARAN -rif CFL174 - | ||
applicazione comma 1 lett. d). |
Sezione II – Risorse variabili
L’ammontare delle risorse decentrate parte variabile 2022 è di seguito riportato:
Descrizione | Importo 2022 | |
CCNL 21.05.2018. Art.67 comma 3 lett.c) | risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge ( compensi avvocatura interna art. 9 comma 6 dl 90/2014 per spese recuperate e per spese compensate)+ Incentivi tecnici | € 821.903,34 |
CCNL 21.05.2018. Art.67 comma 3 lett.d) | importi una tantum corrispondenti alle frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio. tale importo è assoggettato al limite dell’art. 23 comma 2 dlgs. 75/2017 e portato in riduzione | €. 12.526,45 |
CCNL 21.05.2018. Art.67 comma 3 lett.e) | eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999 (rif. DD 6513/2022) | 95.703,72 |
CCNL 21.05.2018. Art.68 comma 1 | risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, rese disponibili nel rispetto delle disposizioni in materia contabile (RIF. DD 6512/2022) | 106.534,67 |
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 1 lett. b) ANNUALITA’ 2021 Risorsa variabile (una tantum) | importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5 (nr. 334 unità di personale rif. Tabella 1 conto annuale 2018) | 28.223,00 |
CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 3 | 85% dello 0,22% monte salari 2018 | 21.817,90 |
I suddetti importi ad incremento della parte variabile del fondo di cui all’ art. 67 comma 3 lettere c) ed e) ; art. 68 comma 1 ultimo periodo CCNL 21.05.2018, sulla scorta degli orientamenti interpretativi maturati negli anni precedenti MEF-RGS ( da ultimo parere MEF –RGS prot. 257831 del 18.12.2018 e Circolare MEF-IGOP nr.
28/2021), nonchè degli approdi ermeneutici con pareri espressi in materia dalle sezioni regionali Corte dei Conti (cfr deliberazione Corte dei Conti Puglia nr. 200/2016 in materia di spese compensate avvocati interni) possono ritenersi esclusi dal limite del Fondo di cui all’ art. 23 comma 2 Dlgs. 75/2017 ; gli incrementi di parte variabile di cui al nuovo CCNL 16.11.2022 sono considerati fuori dal limite per espressa previsione contrattuale ( rif. art. 79 comma 3 e comma 6 ccnl 16.11.2022)
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Si evidenziano le ulteriori decurtazioni, rispetto a quelle operate precedentemente in applicazione dell’art. 9 comma 2 bis decreto 78/2010; art. 1 comma 456 legge 147/2013; art. 1 comma 236 legge 208/2015 e segnatamente:
Descrizione | Importo | |
CCNL 21.05.2018 Art. 67 comma 2 lett .e) (voce di DECURTAZIONE) Riduzione per trasferimento personale sovrannumerario Mercato del lavoro | Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l’art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; | 477.333,63 |
Art 67 comma 7 CCNL 21/05/2018 limite art. 23 decreto legislativo 25 maggio 2017 nr. 75 /2017 – riduzione | Riconduzione ammontare limite fondo rideterminato in €. 2.097.910,75 (comprensivo della quota PO a bilancio) per omogeneizzazione basi di computo, a seguito di decurtazione quota annua personale sovrannumerario Mercato del lavoro (rif. X.X. xx. 0000 del 13.12.2018) | 104.666,03 |
TOTALE COMPLESSIVO DECURTAZIONI | 581.999,66 |
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Riepilogo modalità costitutive del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili anno 2022.
AMMONTARE COSTITUTIVO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 |
TOTALE risorse decentrate stabili personale dipendente Anno 2022 assoggettate al limite | € 1.786.860,75 |
TOTALE risorse decentrate stabili 2022 comprensivo di risorse fuori limite art. 23 dlgs.75/2017 : art. 67 comma 2 lett. a) e lett b) CCNL 21/05/2018 + art. 79 comma 1 lett. b) e d) CCNL 16/11/2022 | € 1.923.780,77 |
TOTALE risorse decentrate variabili NON assoggettate al limite art. 23 dlgs.75/2017, ( Art 67 c.3 lett e)+ Ar 68 c.1 CCNL 21/05/2018; Art.79 c.1 lett. b) Anno 2021+Art 79 c.3 (€ 21.871,90 pari all' 85 % di € 25.731.64 ad incremento fondo dipendenti), al NETTO delle risorse decentrate variabili art. 67 comma 3 lett.c) CCNL 21/05/2018 | € 252.333,29 |
Ammontare risorse decentrate variabili art. 67 comma 3 lett.c) che affluiscono al Fondo per specifiche disposizioni compensi avvocatura interna/incentivi tecnici) | € 821.903,34 |
AMMONTARE COMPLESSIVO FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI ANNO 2022 PERSONALE DIPENDENTE | € 2.998.017,40 |
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONE ORGANIZZATIVE 2022 CON FINANZIAMENTO A CARICO DEL BILANCIO RIF. DD 3544 DELL'11.07.2022 | € 311.050,00 |
AMMONTARE RISORSE AD INCREMENTO FONDO PO 2022 con finanziamento a carico del bilancio (15% di €. 25.731.64 pari allo 0,22% DEL MONTE SALARI 2018) | € 3.859,75 |
TOTALE FINANZIAMENTO PO | € 314.909,75 |
RIEPILOGO INCREMENTI PER EFFETTO DELL' APPLICAZIONE CCNL 16.11.2022 | TOTALE COMPLESSIVO | € 128.893,67 |
TOTALE INCREMENTI PARTE STABILE | € 74.939,02 | |
TOTALE INCREMENTI PARTE VARIABILE | € 50.094,90 | |
TOTALE COMPLESSIVO INCREMENTO FONDO | € 125.033,92 | |
TOTALE INCREMENTO FONDO PO CON FINANZIAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER EFFETTO DELL' APPLICAZIONE CCNL 16.11.2022 | € 3.859,75 |
L’ammontare complessivo delle risorse decentrate anno 2022 sottoposto a certificazione, al netto delle decurtazioni operate in applicazione della vigente normativa in materia è il seguente:
Descrizione | 2022 |
Risorse stabili | 1.923.780,77 |
Risorse variabili | 1.074.236,63 |
Totale | 2.998.017.40 |
Descrizione | Importo 2022 |
Risorse decentrate stabili e variabili 2022 | 2.998.017,40 |
Risorse decentrate stabili e variabili 2022 al netto delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge | 2.176.114,06 |
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Al Fondo 2022 affluiscono le somme per compensi avvocatura ed incentivi tecnici che gravano sui competenti macroaggregati e capitoli del bilancio di previsione 2022-2024 approvato giusta deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 99 del 2022, con successive variazioni ( rif deliberazione CM nr. 129 del 27.07.2022 avente ad oggetto: “Verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000. Variazione di assestamento generale del bilancio 2022-2024 e documenti allegati di cui all’art. 175, comma 8, del D.lgs. 267/2000”; deliberazione CM nr. 188 del 30 novembre 2022 recante “Art. 175 del d.lgs. 18.08.2000. Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024).
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI STORICIZZATE (CON IMPORTI AGGIORNATI AL NUOVO CCNL 16.11.2022) | € 827.988,58 |
INDENNITA' DI COMPARTO (per la quota incidente sul fondo) | € 142.799,95 |
Indennità di turno-art. 23 CCNL 21.05.2018 /art. 24 CCNL 14.09.2000 e s.m.i. - art. 16 CCDI 30.12.2019 | € 110.000,00 |
Indennità di reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018 - art. 17 CCDI 30.12.2019 | € 40.502,04 |
indennità di specifiche responsabilità -art 70 quinquies CCNL 21/05/2018 - -art. 19 CCDI 30.12.2019 | € 149.400,00 |
Indennità condizioni lavoro ex art.70 bis CCNL 21/05/2018 .-art. 18 CCDI 30.12.2019 | € 8.872,00 |
indennità servizio esterno Polizia Metropolitana art 56 quinquies CCNL 21.05.2018 e -art. 24 CCDI 30.12.2019 | € 12.960,00 |
indennità di funzione Polizia Metropolitana art 56 sexies CCNL 21.05.2018 e -art. 25 CCDI 30.12.2019 | € 10.800,00 |
Si aggiungono le somme per compensi avvocatura ed incentivi tecnici, come innanzi specificato. Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto sottoposto a certificazione
NUOVA PEO ANNO 2022 (art. 68 comma 2 lett. j) | € 82.000,00 |
PREMIO PERFORMANCE 2022 | € 790.791,49 |
Inoltre l’ammontare complessivo delle somme destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari a complessivi €. 311.050,00, (che ai sensi dell’art. 15 comma 5 CCNL 21.05.2018, a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili, sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti) è incrementato di €. 3.859,75 pari al 15% dello 0,22% del monte salari 2018 considerato fuori dal limite del Fondo art. 23 d.lgs. 75/2017 e destinato ad incremento della retribuzione di risultato del personale incaricato di PO.
Sezione III Destinazioni ancora da regolare NULLA DA EVIDENZIARE
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
PARTE STABILE 2022 | € 1.923.780,77 | |
PARTE VARIABILE 2022 | € 252.333,29 | (risparmi da lavoro straordinario contabilizzati in € 95.703,72; economie fondo dipendenti anno precedente contabilizzati in € 106.534,67; 28.223,00 (art. 79 comma 1 lett.b) CCNL 16.11.2022 annualità 2021; €. 21.871,90 (quota fondo pari all' 85% dello 0,22% monte salari 2018) |
TOTALE ammontare costitutivo risorse decentrate stabili e variabili Anno 2022 | € 2.176.114,06 | |
UTILIZZO ART. 68 CCNL 21.05.2018 | ||
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI STORICIZZATE (CON IMPORTI AGGIORNATI AL NUOVO CCNL 16.11.2022) (A) | € 827.988,58 | |
INDENNITA' DI COMPARTO (per la quota incidente sul fondo) (B) | € 142.799,95 | |
Totale voci (A e B) | € 970.788,53 | |
Indennità di turno-art. 23 CCNL 21.05.2018 /art. 24 CCNL 14.09.2000 e s.m.i. - art. 16 CCDI 30.12.2019 | € 110.000,00 | |
Indennità di reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018 - art. 17 CCDI 30.12.2019 | € 40.502,04 | |
indennità di specifiche responsabilità -art 70 quinquies CCNL 21/05/2018 - -art. 19 CCDI 30.12.2019 | € 149.400,00 |
Indennità condizioni lavoro ex art.70 bis CCNL 21/05/2018 .-art. 18 CCDI 30.12.2019 | € 8.872,00 | |
indennità servizio esterno Polizia Metropolitana art 56 quinquies CCNL 21.05.2018 e -art. 24 CCDI 30.12.2019 | € 12.960,00 | |
indennità di funzione Polizia Metropolitana art 56 sexies CCNL 21.05.2018 e -art. 25 CCDI 30.12.2019 | € 10.800,00 | |
NUOVA PEO ANNO 2022 (art. 68 comma 2 lett. j) | € 82.000,00 | PERCENTUALE DIPENDENTI: 49% per ciascun percorso economico decorrenza giuridica ed economica 01/01/2022 |
PREMIO PERFORMANCE 2022 | € 790.791,49 | l'importo è comprensivo dell'ammontare delle risorse variabili (risparmi da lavoro straordinario, economie fondo dipendenti anno precedente, risorse per effetto dell'applicazione art. 79 comma 1 lett. b) annualità 2021, art. 79 commi 3 e 5-6 CCNL 16.11.2022 |
RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022 A CARICO DEL BILANCIO- art. 15 comma 5 CCNL 21.05.2018 | € 311.050,00 |
IMPORTO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ( CORRISPONDENTE AL 15% DELLO 0,22% MONTE SALARI 2018) PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE ART. 79 COMMA 3 CCNL 16.11.2022 | € 3.859,75 |
TOTALE | € 314.909,75 |
Descrizione | Importo |
Somme regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione | 2.176.114,06 |
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Compensi agli avvocati interni: complessivi €. 47.807,48 ed €. 774.095,86 per incentivi tecnici ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 come innanzi dettagliati.
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo
L’ammontare complessivo delle risorse decentrate stabili e variabili anno 2022 è pari a complessivi €. 2.998.017,40 al netto di oneri riflessi ed IRAP, comprensivo dei compensi all’avvocatura interna e incentivi tecnici di cui all’art. 113 dlg. 50/2016.
Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa, stabile e continuativa per indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali storicizzate (€. 827.988,58) cui si aggiunge la somma destinata a nuova PEO 2022 nell’importo di €. 82.000,00 in destinazione, sono tutte finanziate con risorse stabili.
Le risorse derivanti dagli incrementi contrattuali CCNL 16.11.2022 trovano copertura in bilancio ( rif.cap. 53807) e sono considerate fuori dal limite dell’art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017.
Le risorse per il finanziamento delle posizioni organizzative di €. 311.050, 00, pari all’importo destinato al finanziamento dell’istituto nell’anno 2017, ai sensi del combinato disposto dell’art. 67 comma 1 e dell’ art. 15 comma 5 CCNL 21.05.2018, sono finanziate a carico del bilancio dell’Ente, oltre all’incremento 3.859,75 ai sensi dell’art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022, considerato fuori dal limite dell’art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017, che trova copertura sul capito 53807 del bilancio 2022-2024.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati sulla scorta di quanto previsto nella piattaforma contrattuale con le decorrenze ivi indicate e secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance della Città Metropolitana di Bari approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano nr. 32 del 19.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni, rispondente ai principi generali della normativa di cui al decreto 150/2009, relativamente all’erogazione dei compensi per premialità e retribuzione di risultato del personale investito di posizione organizzativa in modo selettivo, escludendo l’attribuzione di compensi sulla base di automatismi comunque denominati.
I compensi avvocatura ( spese recuperate e compensate) sono attribuiti al personale avente titolo con le modalità riportate nell’apposito regolamento approvato con deliberazione GP nr. 137 del 30.12.2014 e le spese compensate non superano il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. ai sensi dell’art. 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici) del Decreto-Legge 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
Gli incentivi tecnici xx xxx. 000 x.xxx. 00/0000 (xxx. €. 69.277,55 per compensi liquidati per incentivi tecnici relativi a pregresse annualità 2019-2021 rilevati con criterio di cassa; €. 704.818,31 importo previsionale degli incentivi tecnici anno 2022, computato sulla scorta delle comunicazioni dei competenti Dirigenti acquisite in atti- PG 71479/2022; PG 95165/2022; PG95168/2022; PG95293/2022; 95296/2022 ) sono considerati fuori dal limite del Fondo e si applica la vigente regolamentazione adottata dall’Ente ( rif deliberazione CM nr. 33 del 30.03.2022- Accordo decentrato 01.04.2022) .
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).
La nuova PEO prevista e finanziata nell’ accordo 2022 sarà riconosciuta ed attribuita nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 rubricato “Progressioni economiche” del Dlgs. 150/2009 nel testo novellato dal Dlgs.74/2017 e del vigente Contratto Collettivo Nazionale del personale di Comparto funzioni locali ( art. 16 CCNL 21.05.2018).
Si specifica inoltre che, giusta autorizzazione alla sottoscrizione giusta Deliberazione del Consiglio Metropolitano nr. 96 del 31.07.2019, in data 02.08.2019 è stato siglato l’Accordo decentrato con il quale sono stati definiti i “Criteri generali” (Titolo I) e la “Disciplina per l’attribuzione della Progressione economica orizzontale” (Titolo II), definendo le procedure della selezione interna e le modalità di attribuzione dei punteggi e formulazione della graduatoria; tale accordo costituisce l’allegato A) al vigente CCDI 2019-2021 siglato in data 30.12.2019.
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente.
Tabella 1- Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo. Anno 2022 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati 2016 e 2021
Descrizione | 2022 | 2021 | 2020 | Anno 2016 |
Risorse stabili | 1.923.780,77 | 1.848.841,75 | 1.856.267,09* | 2.601.769,21* |
Risorse variabili | 1.074.236,63 | 346.106,19 | 170.090,63 | 267.662,98 |
Totale | 2.998.017.40 | 2.194.947,94 | 2.026.357,72 | 2.869.432,19 |
*Importi per le annualità 2020 e 2016 sono comprensivi delle somme destinate al personale con finanziamento a carico della Regione Puglia per funzioni approvvigionamento idrico ed edilizia sismica; i suindicati importi di parte stabile anni 2022-2021-2020 ai sensi dell’art. 67 CCNL 21.05.2018, non contemplano la quota a carico del bilancio per il finanziamento di posizioni organizzative (ammontante a complessivi €. 311.050,00 per le predette annualità).
N.B. L’ammontare del Fondo 2016 riportato nella suindicata tabella di confronto è quello di cui alla determinazione dirigenziale nr. 1262 del 16.03.2017 recante “Fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente anno 2016. Rideterminazione percentuale di riduzione in applicazione dell’art. 1 comma 236 legge 208/2015” con percentuale di riduzione dell’11,78% ( riduzione di €. 7.881,62, rispetto all’ammontare del Fondo di cui alla determinazione dirigenziale nr. 6009 del 22.11.2016 –costituito in applicazione dell’art. 1 comma 236 legge 208/2015, con riduzione percentuale dell’11.51%).
Si rammenta che il limite del fondo 2016, al netto della suddetta quota regionali edilizia sismica/ approvvigionamento idrico, in virtù del predetto provvedimento 1262/2017, è pari ad €. 2.575.244,38.
Tuttavia si precisa inoltre che, ai fini dell’applicazione del combinato disposto art. 67 comma 7 CCNL 21.05.2018 ed art. 23 Dlgs. 75/2017, il limite del Fondo 2021 da prendere in considerazione, a valere dall’anno 2019 è stato rideterminato in €. 2.097.910,75 ( rif. DD Servizio Risorse Umane sicurezza lavoro nr. 7024/2018 a fronte di riduzione di €. 477.333,63 su base annua).
Tabella 2- Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo Anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016 /2021
Descrizione | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
Indennità di comparto quota carico fondo | 142.799,95 | 148.109,40 | 153.181,08 | 259.502,76 |
Progressioni economiche orizzontali e assegni ad personam | 909.988,58 comprensivo di €. 82.000,00 per nuova peo | 843.303,06 comprensivo di €. 80.000,00 per nuova peo | 841.272,66 comprensivo di 112.000,00 per nuova peo | 958. 149, 44 |
Posizioni organizzative e Alte professionalità | 0 | 0 | 0 | 312.624,44° |
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente | 0 | 0 | 0 | 340,92 |
Indennità di responsabilità ,comprensiva di indennità di funzione personale polizia metropolitana | 160.200,00 | 153.000,00 | 140.400,00 | 220.500,00 |
Indennità di turno, rischio, orario notturno, festivo e notturno- festivo, disagio, maneggio valori, reperibilità-comprensivo di indennità servizio | 172.334,04 | 174.181,50 | 176.868,50 | 154.500,26 |
esterno personale polizia metropolitana | ||||
Produttività/performance | 790.791.49 | 819.544,69 | 640.872.59 | 891.069,13* |
Incentivi Progettazione e compensi avvocatura | 821.903,34 | 56.809,29 | 66.337,55 | 46.220,41 |
Totale | 2.998.017,40 | 2.194.947,94 | 2.018.932,38** | 2.842.907,36** |
Le suddette destinazioni ( in tabella) sono al netto della quota destinata al personale con finanziamento a carico della Regione Puglia - approvvigionamento idrico /edilizia sismica-
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Le modalità costitutive del Fondo risorse decentrate stabili e delle risorse variabili 2022, consentono il rispetto del vincolo di riduzione della spesa di personale rispetto al triennio 2011/2013 -art. 1 comma 557 Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni; si dà atto dell’abrogazione a partire dall’anno 2020 dell’art. 1 comma 421 legge 190/2014, con decreto 30.12.2019 nr. 162 cd “milleproroghe”.
I risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71 comma 1 D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/2008 (e successive circolari esplicative) costituiscono economie di bilancio e non sono utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
Il sottoscritto Dirigente del Servizio Programmazione Economica, Servizio Finanziario, Tributi, Economato e Provveditorato come evincesi da documentazione contabile in atti,
ATTESTA CHE:
l’Ente ha osservato gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica e della spesa di personale ai sensi della vigente normativa in materia;
l’Ente nel precedente esercizio finanziario (anno 2021) ha rispettato l’obiettivo programmatico del pareggio di bilancio per l’anno 2021 ed ha rispettato l’equilibrio di bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Si da’ atto che sono in corso, allo stato, le verifiche in ordine alla sussistenza delle condizioni per il rispetto nel 2022 dell’ equilibrio di bilancio.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo risulta rispettato Ai sensi dell’art. 67 comma 7 CCNL 21.05.2018, in combinato disposto con l’art. 23 Dlgs. 75/2017, la quantificazione dell’ammontare complessivo delle risorse decentrate anno 2022 di cui al prospetto contabile allegato A) all’Accordo decentrato anno 2022 a costituirne parte integrante e sostanziale, comprensivo dell’ammontare delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (complessivi €. 311.050,00 ex art. 15 comma 5 CCNL 21.05.2018 a carico del bilancio) è stata operata nel rispetto del predetto limite del fondo rideterminato e contabilizzato, a valere dall’anno 2019, in €. 2.097.910,75 a fronte di riduzione di €. 477.333,63 per personale sovrannumerario del Mercato del Lavoro su base annua; il limite art. 23 Dlgs. 75/2017 per il macroaggregato dipendenti è altresì rispettato tenuto conto anche dell’ammontare complessivo del Fondo delle prestazioni di lavoro straordinario Anno 2022, pari ad €. 324.784,02 di cui alla DD nr. 3960/2022.
Si dà atto che, effettuate le verifiche di competenza, sulla scorta dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale dello Stato -rif. nota PG n. 179877 del 1° settembre 2020 e PG n. 12454/2021-, ai fini della corretta applicazione dell’ art. 33 comma 1 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed ai sensi di quanto previsto con il Decreto ministeriale 11 gennaio 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2022, valevole per Province e Città metropolitane, in base al numero delle cessazioni registrate nell’anno 2022 e delle assunzioni programmate ed effettuate, giusta suddetti provvedimenti consiliari di programmazione, come evincibile da prospetti riepilogativi in atti, non sussistono i presupposti per un differenziale positivo fra dipendenti in servizio al 31 dicembre 2022 e quelli al 31 dicembre
2018, calcolato a seguito di quantificazione dell’incremento di unità di personale in servizio determinata dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali erogati/ da erogare nell’anno di riferimento (2022) diviso 12 (=numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018.
In esito alle verifiche effettuate, non sussiste pertanto, per il corrente anno 2022, l’obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in applicazione dell’art. 33 comma 1 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed ai sensi di quanto previsto con il Decreto attuativo 11 gennaio 2022.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
L’ammontare complessivo delle risorse decentrate anno 2022 stabili di cui alla DD nr. 3959/2022 e 6514/2022 è impegnato al Raggruppamento di capitoli n. 264 “Comparto-Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività” del Bilancio 2022-2024 annualità 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano nr. 99/2022 con successive variazioni ( rif deliberazione CM nr. 129 del 27.07.2022 avente ad oggetto: “Verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000. Variazione di assestamento generale del bilancio 2022-2024 e documenti allegati di cui all’art. 175, comma 8, del D.lgs. 267/2000”; deliberazione CM nr. 188 del 30 novembre 2022 recante “Art. 175 del d.lgs. 18.08.2000. Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.
Le risorse variabili per economie fondo dipendenti e fondo lavoro straordinario annualità 2021 sono state acclarate con le (DD 6512/2022 e DD 6513/2022), giusta prospetti contabili riepilogativi, in atti.
I compensi per spese compensate all’avvocatura interna, nei limiti del corrispondente stanziamento Anno 2013 sono finanziati al Capitolo 59889.
La spesa relativa agli oneri riflessi ed all’Irap è imputata ai seguenti raggruppamenti di capitoli:
- Contributo previdenziale Raggruppamento n. 265;
- Contributo TFR-Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx n. 267;
- Irap Raggruppamento n. 266.
Le somme previste per gli incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 sono inserite nei quadri economici delle singole opere, lavori, servizi e forniture ed accantonate all’interno dei relativi impegni di spesa assunti.
I capitoli di riferimento sono i seguenti:
cap. 10233 - Fondo per gli incentivi al personale di cui all'art. 113, c.3 D.lgs. 18/4/2016 n. 50 cap. 10234 - Fondo innovazione di cui all'art. 113, c.4 D.lgs. 18/4/2016 n.50.
Si dà atto che dall’ipotesi di accordo decentrato integrativo 2022 non derivano nuovi o maggiori oneri, privi della prescritta copertura finanziaria.
Il Dirigente supplente del Servizio Il Dirigente del Servizio
Risorse umane e Sicurezza sul lavoro Programmazione economica, Servizio Finanziario, Tributi, Economato e Provveditorato
( avv. Xxxxx XXXXXXXX) (xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx XXXXX)
Firmato
digitalmente da
XXXXXXXX XXXXXX
XXXXX
XXXXXXXX
CN = XXXXX
XXXXXX
C = IT
Firmato digitalmente da:
Firmato il
XXXXXXXX XXXXX
22/12/2022 10:29
Seriale
Valido dal
Certificato: 1792674
30/09/2025
30/09/2022 al
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