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ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DI |
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A FAVORE DEI DEGENTI.
TRA
l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS), in persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, , in qualità di legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Sassari, xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00 (xxx. fisc. 92005870909);
E
L'Associazione Volontari Ospedalieri di (di seguito denominata A.V.O.), con sede legale in via - , codice fiscale , in persona del suo Presidente e rappresentante legale, la Signora , nata a ( ) il , residente in
, via ,
(cod . fiscale )
PREMESSO CHE
🟃 con la legge 266 (Legge-quadro sul volontariato) 11.08.1991, lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Locali;
🟃 in osservanza della suddetta legge, la Regione Sardegna ha promulgato la “Legge Regionale sul Volontariato” n. 39 del 13.09.1993;
🟃 le predette leggi prevedono che le Organizzazioni di Volontariato possano svolgere attività in strutture proprie o nell’ambito di strutture pubbliche, prevedendo, altresì, che tra le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell’attività di volontariato;
🟃 l'Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) – sezione di è Iscritta al n. del Registro Generale del Volontariato, Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale, e dispone del personale necessario e adeguato per lo svolgimento della collaborazione qui regolamentata;
🟃 l'ATS, riconoscendo il valore dell’opera di volontariato rivolta al sostegno di chi si trova in una condizione di particolare fragilità a causa della malattia, intende regolamentare l'attività dell'Associazione AVO presso il Presidio Ospedaliero di stipulando la presente convenzione.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
L’A.V.O. è Associazione di Volontariato senza fini di lucro. Lo Statuto dell’Associazione prevede tra le finalità l’aiuto alle persone malate promuovendo attività di supporto ai ricoverati con un servizio qualificato, volontario e gratuito.
Art. 2 - Modalità
L'AVO assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l’isolamento, la noia. Si impegna a prestare sostegno umano ai degenti, ed a svolgere eventuale attività di supporto all’accoglienza, collegamento tra degente e famiglia e a collaborare con il personale ospedaliero per attività socializzanti e di quanto utile al sostegno psico-sociale dei degenti stessi.
L’azione dell'AVO si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario e di assistenza sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse.
Art. 3 – Luogo di Svolgimento
L'attività verrà svolta nei reparti di
presso di
e nel reparto di presso del Presidio Ospedaliero di
. L'attività potrà essere estesa anche ad altri reparti, previa richiesta scritta controfirmata dal Direttore della struttura interessata e vistata dal Direttore Medico del Presidio.
Al fine di realizzare al meglio l’integrazione, i volontari dell'A.V.O. saranno disponibili a partecipare a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, e per concordare le modalità atte a un miglior coordinamento delle attività dedicate al benessere del paziente ricoverato. In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti avverrà sotto la vigilanza del personale di reparto e la responsabilità del Direttore e/o Coordinatore della struttura interessata.
Art. 4 – Impegno dell'AVO
L'AVO si impegna a formare adeguatamente i Volontari ed è disponibile a collaborare gratuitamente ad eventuali attività formative destinate al personale sanitario presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.
L'AVO si impegna a fornire alla ATS l’elenco nominativo dei propri Volontari e a munirli di appositi
tesserini di riconoscimento, secondo quanto concordato con la Direzione del Presidio Ospedaliero di .
Art. 5 - Impegno della ATS
L’ATS, per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento dell’attività dell’Associazione porrà a disposizione dell'AVO di Sassari, una stanza da utilizzare esclusivamente ad uso spogliatoio.
A richiesta della stessa Associazione, l’ATS potrà concedere, come da normativa vigente, la disponibilità di una sala riunioni per lo svolgimento di attività di formazione per nuovi volontari e per i volontari in attività.
Art. 6 - Copertura assicurativa
L’AVO stipulerà idonea polizza assicurativa per garantire i suoi Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’onere della copertura sarà a carico della ATS, secondo quando previsto dalla vigente normativa ed in particolare, degli Artt. 4 e 6 della Legge Regionale 266/91, e provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall'AVO.
Art. 7 – Accesso ai reparti
Ai volontari sarà consentito l’ingresso nei reparti la mattina e il pomeriggio, in orari concordati, compatibili in ogni caso con le esigenze dei reparti.
I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari. Dovranno altresì uniformarsi alle norme vigenti all’interno delle strutture frequentate. Sono inoltre tenuti alla massima riservatezza su tutto ciò cui vengono a conoscenza per ragione del proprio servizio.
I volontari dovranno indossare camici puliti, con il tesserino di riconoscimento ben visibile e curare l'igiene personale ed in particolare il lavaggio delle mani.
Potrà essere consentito l’accesso delle autovetture dell’Associazione e/o dei volontari previi accordi specifici con la Direzione del Presidio.
Art. 8 - Sicurezza
Ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, si allega alla presente Convenzione, per farne parte integrante, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), che andrà sottoscritto dal Legale rappresentante del A.V.O. .
Art. 9 – Trattamento dati
I volontari sono tenuti al rispetto del D.lgs. 196/03 e s.m.i., e della regolamentazione aziendale. In ogni caso l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati.
Art. 10 – Durata e recesso
La presente convenzione avrà durata triennale, a decorrere dal . Il rinnovo tacito non è consentito.
La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuale nuove esigenze, previo accordo scritto tra le parti.
Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo avviso di mesi 3, notificato tra le parti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 11 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso come disposto dall’Art. 5 del DPR n. 131/1986.
Art. 12 – Foro competente
In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Sassari. Sassari, lì
Letto, Approvato e sottoscritto
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