COMUNE DI SPINO D’ADDA (CR)
COMUNE DI SPINO D’ADDA (CR)
INTERVENTO DI RIQUALIFICA ZIONE ENERGE TICA DI EDIFICI COMUNALI ASILO NIDO E SCUOL A MATERNA
RESPONSABILE PROCEDIMENTO: GEOM. XXXXX XXXXX XXXXX
CAPITOLATO SPECIALE D’APPA LTO
SPN_DE_DOC_ 003
PROGE T TO DEFINITIVO- ESECU TIVO
DATA CONSEGNA: MARZO 2018
R.T.P. DI PROGE T TA ZIONE: SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO (CAPOGRUPPO), XXX. XXXXXXXX XXXXXXX, XXX. XXXXXXX
XXXX, XXX. XXXXXX XXXXXXX, ARCH. XXXXXXX XXXXX
ARCH.
XXXXXXX XXXXXXX
XXX.
XXXXXXX XXXXARCH.
XXX.
XXXXXX XXXXXXX
XXX.
XXXXXXXX XXXXXXX
ARCH.
PARTE 1 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO 5
CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO 5
Art. 1 - Oggetto dell'appalto e metodologie di intervento 5
Art. 2 - Ammontare dell'appalto 5
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 5
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 6
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 6
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 6
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 6
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 7
Art. 8 - Risoluzione del contratto 7
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 9
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE 9
Art. 10 - Consegna e inizio dei lavori 9
Art. 11 - Direzione lavori ed ordini di servizio 10
Art. 12 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio della ditta appaltatrice 12
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 12
Art. 14 - Sospensioni e proroghe 12
Art. 15 - Penali in caso di ritardo 13
Art. 16 - Programma dei lavori dell'appaltatore, cronoprogramma, piano di lavoro ex art. 34 d.lgs. 277/91 14
Art. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 15
Art. 18 – Ritardo nell’esecuzione e risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 15
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 16
Art. 19 – Anticipazione e pagamenti in acconto 16
ART. 20 - PAGAMENTI 17
Art. 21 - Il conto finale 18
Art. 22- Revisione prezzi 18
Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 18
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 19
Art. 24 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori 19
Art. 25 - Valutazione dei lavori a corpo 19
Art. 26 - Valutazione dei lavori a misura 19
Art. 27 - Valutazione dei lavori in economia 20
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 20
Art. 28 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 20
Art. 29 - Assicurazioni a carico dell'impresa 21
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 21
Art. 30 - Variazione dei lavori 21
Art. 31 - Varianti per errori od omissioni progettuali 23
Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori 23
Art. 33 - Nuovi prezzi 23
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 23
Art. 34 - Norme di sicurezza generali 23
Art. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro 23
Art. 36 - Piani di sicurezza 24
Art. 37 - Piano operativo di sicurezza 24
Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 24
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 25
Art. 39 – Subappalto 25
Art. 40 - Responsabilità in materia di subappalto 27
Art. 41 - Pagamento dei subappaltatori 27
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 27
Art. 42 – Controversie 27
Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 28
Art. 44 - Esecuzione d'ufficio dei lavori 29
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE 29
Art. 45 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 29
Art. 46 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione 30
Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati 30
CAPO 12 - NORME FINALI 30
Art. 48 - Qualità e accettazione dei materiali in genere 30
Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 31
Art. 50 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore 33
Art. 51 - Custodia del cantiere 33
Art. 52 - Cartello di cantiere 33
Art. 53 - Spese contrattuali, imposte, tasse 33
PARTE 2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DISCIPLINARE TECNICO-PRESTAZIONALE ASILO NIDO 35
Art. 1. Qualità e provenienza dei materiali 35
Art. 2. Modalità di esecuzione di ogni singola categoria di lavoro 35
ART. 3. | ||
ART. 4. | ||
ART. 5. | Opere preparatorie preliminari | 36 |
ART. 6. | ||
ART. 7. | ||
ART. 8. | Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementiti, pozzolana, gesso | 38 |
ART. 9. | Inerti | 40 |
ART. 10. | ||
ART. 11. | ||
ART. 12. | ||
ART. 13. | 42 | |
ART. 14. | Materiali ferrosi | 43 |
ART. 15. | ||
ART. 16. | 44 | |
ART. 17. | Sottofondi | 45 |
ART. 18. | Materiali isolanti | 45 |
ART. 19. | ||
ART. 20. | Controsoffitti | 48 |
ART. 21. | ||
ART. 22. | ||
ART. 23. | Soglie | 52 |
ART. 24. | Serramenti Esterni | 52 |
ART. 25. | ||
ART. 26. | 53 | |
ART. 27. | ||
ART. 28. | Porte interne | 54 |
ART. 29. | Parete manovrabile | 55 |
ART. 30. | 55 | |
ART. 31. | ||
ART. 32. | Opere esterne | 56 |
ART. 33. | Segnaletica di sicurezza | 56 |
ART. 34. | ||
ART. 35. |
PARTE 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DISCIPLINA TECNICO-PRESTAZIONALE – SCUOLA MATERNA
58
ART. 1. | ||
ART. 2. | ||
ART. 3. | 59 | |
ART. 4. | 59 | |
ART. 5. | Opere preparatorie preliminari | 59 |
ART. 6. | 60 | |
ART. 7. | ||
ART. 8. | Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementiti, pozzolana, gesso | 61 |
ART. 9. | Inerti | 63 |
ART. 10. | ||
ART. 11. | ||
ART. 12. | 65 | |
ART. 13. | Materiali ferrosi | 65 |
ART. 14. | ||
ART. 15. | ||
ART. 16. |
ART. 17. | ||
ART. 18. | ||
ART. 19. | ||
ART. 20. | Serramenti Esterni | 74 |
ART. 21. | ||
ART. 22. | ||
ART. 23. | ||
ART. 24. | Segnaletica di sicurezza | 79 |
ART. 25. | ||
ART. 26. |
PARTE 1 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DISCIPLINARE TECNICO- ECONOMICO
CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell'appalto e metodologie di intervento
1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del nuovo Polo scolastico costituito dall'Asilo nido e dalla Scuola materna di Spino d'Adda. La descrizione sommaria dei progetti è raccolta nelle relative relazioni tecniche generali e nelle relazioni specialistiche di dettaglio.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 - Ammontare dell'appalto
L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
IMPORTO LAVORI SCUOLA ASILO NIDO | 1.623.677,03 € |
IMPORTO LAVORI SCUOLA SCUOLA MATERNA | 1.473.501,57 € |
ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI ASILO NIDO | 40.000,00 € |
ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI SCUOLA MATERNA | 40.000,00 € |
TOT. | 3.177.178,60 € |
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto sarà stipulato interamente “a corpo”.
2. L'importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi degli articoli 61 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP. approvato con
D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori d'importo pari a Euro 1.290.673,21 (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) sono classificati nella categoria prevalente di opere OG1.
2. Si riporta la seguente ripartizione per categorie:
CATEGORIA | Importo Asilo Nido | Importo Scuola Materna | Importo totale | Incidenza sul totale (%) |
OG1 (PREVALENTE) | 644.147,88 € | 646.525,33 € | 1.290.673,21 € | 41,7 % |
OS32 | 269.270,26 € | - | 269.270,26 € | 8,7 % |
OS6 | 200.380,91 € | 297.367,21 € | 497.748,12 € | 16,1 % |
OS28 | 259.986,43 € | 322.870,48 € | 582.856,91 € | 18,8 % |
OS30 | 249.891,55 € | 206.738,55 € | 456.630,10 € | 14,7 % |
1.623.677,03 € | 1.473.501,57 € | 3.097.178,60 € | 100,0 % |
L'incidenza della manodopera è pari al 37%.
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
a) il presente Capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, queste ultime con le limitazioni previste dal Capitolato medesimo;
b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
c) la descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;
d) l'importo complessivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, apposto sulla lista, ancorché risultante dall'applicazione dei prezzi unitari alle quantità, elementi questi ultimi senza alcuna efficacia negoziale;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e le successive proposte integrative al predetto piano.
f) il piano operativo di sicurezza
g) il cronoprogramma dei lavori, così come risultante dall’elaborato contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lett. e), che verrà integrato con quello di gara
2. Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il D. lgs. 163/2006 ;
- il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R.
05.10.2010 n. 207 (di seguito più semplicemente "Regolamento") per quanto non abrogato;
- il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 per quanto non abrogato e compatibile;
- la Legge 23 maggio 2014, n. 80 Conversione, con modificazioni, del d.l.28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- il computo metrico e il computo metrico estimativo (art.32 comma 14 bis D.lgs. 50/2016)che viene materialmente allegato;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, da qualsiasi altro loro allegato o risultanti dalla ”lista'' predisposta dalla Stazione appaltante, completata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.
4. L'appalto, oltre che dalle norme sopra citate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2 del d.M. 37/2008 l'appaltatore, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione. In ogni caso le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.M. 37/2008.
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Art. 8 - Risoluzione del contratto
Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016:
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 (relativo alla sospensione dei lavori) le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia);
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 (Motivi di esclusione), comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170 (Requisiti tecnici e funzionali), comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 (Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari dei sistemi di qualificazione), comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
6. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione), comma 1.
8. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del regolamento di cui al D.Lgs 50/2016.
Art. 10 - Consegna e inizio dei lavori
Ai sensi dell’art. 101 comma III del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50:
1. Il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale. Xxxxx restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della perfomance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell’incarico a soggetto esterno, all’atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna. Il capitolato speciale disciplina altresì le conseguenze derivanti dalla sospensione della consegna o dalla ritardata consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori oppure della stazione appaltante, inclusa l’ipotesi di recesso dell’impresa affidataria, quantificando compensi o indennizzi a favore della stessa.
2. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’impresa affidataria e deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’impresa affidataria, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori;
d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo
3. Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d’urgenza nei casi indicati all’art. 32, comma 8, del Codice e, in tal caso, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’impresa affidataria deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura dei lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al Rup.
4. Nel caso di subentro di un’impresa affidataria ad un’altra nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l’impresa affidataria sostituita nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuovo impresa affidataria. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori alla nuova impresa affidataria, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Art. 11 - Direzione lavori ed ordini di servizio
Ai sensi dell’art. 101 comma III del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50:
1. L’esecuzione dei contratti è diretta dal Rup che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi del Direttore dei Lavori, oltre che di altri soggetti (coordinatore in materia di salute e di sicurezza previsto dal d.lgs. 81/2008, collaudatore/commissione di collaudo).
1.1 Il Direttore dei Lavori, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto. A tal fine, il Direttore dei Lavori:
a) presenta periodicamente al Rup un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni;
b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice;
c) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore.
1.2 Nel caso in cui il Rup impartisca un ordine di servizio che secondo il Direttore dei Lavori potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell’opera, lo stesso Direttore dei Lavori deve comunicare per iscritto al responsabile del procedimento le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest’ultimo conferma la propria posizione il Direttore dei Lavori deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.
1.3 Laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il Direttore dei Lavori.
1.4 Il Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall’art. 101, comma 1
del Codice nei confronti del direttore tecnico di cantiere dell’impresa esecutrice, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell’opera al progetto e la sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1655 c.c., secondo il quale il contratto d’appalto deve svolgersi con l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a rischio dell’impresa affidataria.
2. Il Direttore dei Lavori impartisce all’impresa affidataria le disposizioni e istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell’ordine e devono essere comunicati al Rup e all’impresa affidataria, nonché annotati nel giornale dei lavori.
2.1 Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l’impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza
2.2 La trasmissione delle disposizioni e degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Rup, Direttore dei Lavori e imprese esecutrici deve avvenire mediante PEC. In tal caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall’impresa esecutrice acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC. Nel caso in cui il Rup, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori siano soggetti interni alla medesima stazione appaltante, le comunicazioni avverranno con le modalità stabilite dall’ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.
3. Il Direttore dei Lavori redige:
a) il processo verbale di accertamento di fatti (di rilevanza particolare quelli relativi alla consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori) o di esperimento di prove, da annotare nel giornale dei lavori;
b) le relazioni per il Rup (quali la relazione particolareggiata ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice, le relazioni riservate redatte a seguito dell’iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell’appaltatore, di cui al combinato disposto dell’art. 205, comma 3 e dell’art. 206 del Codice).
4. Il Direttore dei Lavori è tenuto al rilascio di certificati, quali il certificato di ultimazione dei lavori, inviato Xxx, che ne rilascia copia conforme all’impresa affidataria – e il certificato di regolare esecuzione, che deve essere confermato dal Rup, nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l’incarico di collaudo ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria.
5.1 I direttori operativi e gli ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori individua le attività da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, definendone il programma e coordinandone l’attività. In particolare, i direttori operativi possono svolgere le funzioni individuate al comma 4 dell’art. 101 e gli ispettori di cantiere le funzioni individuate al comma 5 del predetto articolo.
5.2 Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell’entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all’eventuale costituzione dell’ufficio di direzione. La stazione appaltante è tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
5.3 Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, sono tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.
Art. 12 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio della ditta appaltatrice
L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto (asilo nido e scuola materna) è fissato per
440 (quattrocentoquaranta) giorni naturali consecutivi. Le modalità di gestione dei due cantieri all'interno di questa finestra temporale dovranno essere concordati con l'Amministrazione, con la Direzione Didattica e con la Direzione Lavori. Nello specifico i due cronoprogrammi consistono in:
• asilo nido _ giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi
• scuola materna _ giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
Art. 14 - Sospensioni e proroghe
Ai sensi dell'art. 107 del D. lgs. n. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture:
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.
Art. 15 - Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori di cui all'articolo 16;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 16.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
1. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante e trova applicazione la disciplina di cui al comma 3.
2. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e dev'essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
3. Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a)per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b)per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c)per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e)qualora sia richiesto dal coordinatore per la l’esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Dal momento della consegna dei singoli siti all’Appaltatore, è compito dell’Appaltatore stesso garantire il rispetto del cronoprogramma previsto in progetto e confermato nel Piano di Lavoro ex art. 3a D.Lgs. 277/91.
L’ Appaltatore non potrà avanzare riserve, richieste danni o maggiori richieste economiche per eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Committente sulla base di specifiche e/o imprevedibili esigenze dei proprietari e/o utilizzatori delle aree o immobili.
Entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori oggetto dell’ Appalto, l'Appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori un programma di sviluppo esecutivo dei lavori al quale attenersi durante tutto lo svolgimento dell'opera. Tale programma esecutivo, indipendente dal cronoprogramma redatto dal progettista ed allegato al progetto, dovrà riportare, per ogni sito e per ogni lavorazione prevista sul singolo sito, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Nella redazione del programma, l'Appaltatore deve tener conto:
- dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole
- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dei termini di scadenza dei pagamenti
In linea di massima l’Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell’ordine che crede più convenienti per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale, purché a giudizio delle D.L., ciò non riesce pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e degli interessi della Amministrazione Appaltante.
Pertanto l'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. o con le esigenze che possono sorgere alla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre ditte.
La mancata ed incerta osservanza delle norme fondamentali suddette, equivarrà alla constatazione di assoluta incapacità della Impresa a condurre i lavori, e in base a ciò potrà essere liquidata per imperizia, a giudizio insindacabile della D.L.
La D.L. si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo periodo di tempo e di disporre l’ordine da tenersi nell’andamento dei lavori, nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze igienico sanitarie derivanti dalla esecuzione delle opere, o di carattere stagionale, senza che l’Impresa possa rifiutarsi o fare oggetto di richiesta di particolari compensi.
Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere. la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Impresa. Per tutto il tempo intercorrente tra l’esecuzione delle opere e il loro collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall’ art.1669 del Codice Civile l’Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 18 – Ritardo nell’esecuzione e risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto, come definito dal comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs.
50/2016
2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
3. Per tutte le disposizioni in caso di risoluzione del contratto di rimanda all'art. 8 del presente capitolato.
Art. 19 – Anticipazione e pagamenti in acconto
1. Ai sensi dell'art. 35 del, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 3, raggiungano un importo non inferiore ad € 200.000,00 (euro duecentomila) e comunque fino al raggiungimento della somma da contratto.
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; inoltre, il Direttore dei Lavori procede alla verifica dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva ai sensi del D.P.C.M. n. 55/1991, art. 9 comma 3 attraverso il D.U.R.C. di cui alla L. 266/2002 che l’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei lavori all’avvenuto raggiungimento dell’importo di cui al comma 2.
4. Entro i 15 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilità e la trasmette al responsabile del procedimento che emette, entro 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data.
5. La Stazione appaltante provvede alle verifiche di competenza inerenti la regolarità contributiva dell’Appaltatore (DURC) ed al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la
cassa edile, ove richiesto.
7. I pagamenti di somme superiori a € 10.000,00 avverranno alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.
8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
Ai sensi dell'art. 35 del, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Durante il corso dei lavori l’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti e delle forniture risultante dal registro di contabilità avrà raggiunto la cifra di :
• € 200'000,00 (duecentomila/00), al netto del ribasso d’asta offerto, della ritenuta contrattuale dello 0,50% e di eventuali crediti del Committente .
• in base allo Stato Finale Lavori redatto dalla D.L. ad ultimazione delle opere al netto del ribasso d’asta offerto, della ritenuta dello 0,5% e di eventuali crediti del Committente;
• saldo (ritenuta dello 0,5%) ad approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. ;
Il direttore dei lavori redige la contabilità entro 15 giorni dalla maturazione degli importi, ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010;
Il R.U.P. emette entro i successivi 15 giorni il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 195 del D.P.R. n. 207/2010, compilato sulla base dello stato d'avanzamento di cui sopra ed è inviato alla stazione appaltante. Tale certificato è annotato nel registro di contabilità.
La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini di legge, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle modalità previste dalla legge n. 244/2007 art.1 commi da 209 a 214 regolamentata dalla Circolare n. 1 del 9/3/2015 relativa al D.M. n. 55 del 3/4/2015.
Il pagamento è subordinato:
a) Alla regolarità contributiva accertata mediante l’acquisizione del DURC dell’appaltatore;
b) Agli adempimenti in favore dei subappaltatori, se sono stati stipulati contratti di subappalto;
c) All’ottemperanza alle norme di contratto in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) All’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, ai sensi dell’articolo 48-bis del
D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della L. n. 286/2006;In caso di inadempimento accertato la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
La Stazione appaltante provvede al pagamento della rata di saldo, entro i termini di legge, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nelle modalità previste dalla L. 244/2007 art.1 commi da 209 a 214 regolamentata dalla Circolare n.1 del 9/03/2015 relativa al D.M. n. 55 del 3/4/2015.
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e deve essere trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti.
Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.
Il Committente esaminato il conto finale invita l’Appaltatore a prenderne cognizione ed a sottoscriverlo entro 20 giorni.
L’appaltatore, all’atto della firma non può iscrivere domande per oggetto o per l’importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 120 del D.lgs.56/2017, eventualmente aggiornandone l’importo. Se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domanda già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
1. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale aumento è riconosciuto dalla stazione appaltante solo qualora richiesto entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di cui sopra.
Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ad esclusione della sola ipotesi dell’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del D. Lgs. n. 50/2016; fatto salvo questa eccezione, ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del D. lgs. 50/2016.
I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 184 nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 13; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 24 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori
1. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute: l'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
2. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati; in tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Art. 26 - Valutazione dei lavori a misura
1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 31, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 34, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione ``a corpo''.
2. Nessuna variazione o introduzione di lavori a misura può riguardare lavori, forniture, prestazioni, o loro parti, che per la loro caratteristica, natura, entità, debbano essere intesi già compresi, direttamente o indirettamente, nel lavoro a corpo come definito all'articolo 25.
3. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Art. 27 - Valutazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dalle norme vigenti. Per ogni altro aspetto trovano applicazione le disposizioni relative alla valutazione dei lavori a misura di cui all'articolo 26.
Art. 28 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 1 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 29 - Assicurazioni a carico dell'impresa
1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 30 - Variazione dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il Rup dipende. Il Direttore dei Lavori fornisce al Rup l’ausilio necessario per gli
accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106. Con riferimento ai casi indicati dall’art. 106, comma 1, lett. c), del Codice, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del Rup della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
2. Il Direttore dei Lavori propone al Rup le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice. Il Direttore dei Lavori sopporta le conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
3. In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest’ultimo fornisce all’impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.
4. Nel caso di cui all’art. 106, comma 12, del Codice l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’impresa affidataria è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’impresa affidataria tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’impresa affidataria a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’impresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.
5. Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall’art. 106 del Codice, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il Rup deve darne comunicazione all’impresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’impresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l’impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’impresa affidataria.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all’art. 23, comma 7, del Codice, ove esistenti;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, e approvati dal Rup.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.
Se l’impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
7. Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al Rup.
Art. 31 - Varianti per errori od omissioni progettuali
Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori
1. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, dell'art. 106 del Codice il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 106 del Codice per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il Codice.
I prezzi relativi ad eventuali lavorazioni o materiali non presenti nell’ elenco prezzi unitari ma che si rendessero necessari nel corso dei lavori saranno determinati dal Direttore dei Lavori secondo le modalità previste di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l’Amministrazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili i prezzi si intendono definitivamente approvati.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 34 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs 81/2008 e ss. mm. e ii
, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la progettazione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a)per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b)per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 37 - Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per l’esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 17, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e contiene inoltre gli elementi indicati dal punto 3. dell’allegato XV dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 37.
Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 95 e 96 D. Lgs. 81 del 2008.
2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 8 del presente Capitolato.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
1. Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016 i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
Non si configura come attività affidate in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.
3. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
4. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del Codice, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
5. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.
6. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
8. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
9. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
10.L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
11.Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
00.Xx fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
13.I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
14.L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
15.L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 16.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
17.E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa
comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.
18.Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Art. 40 - Responsabilità in materia di subappalto
1. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo)
2. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
La stazione appaltante non è tenuta a corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 50/2016 per i lavori pubblici di cui alla parte II, con esclusione del capo I, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a)nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b)i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c)è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d)è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Art. 44 - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
2. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
3. Nei casi di esecuzione d'ufficio, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a)ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
1)l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato; 3)l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 45 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato speciale.
Art. 46 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione
Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.
3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui
sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 20 gg. dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro
20 gg. antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla direzione lavori, per l'approvazione la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
3. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
4. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;
5. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato;
6. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
7. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
8. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
9. Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
10. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. E' a carico dell'Impresa appaltatrice, l'obbligo di effettuare una accurata e completa pulizia dei locali, tale da consentirne l'uso immediato; il mancato adempimento comporterà la non accettazione dei lavori stessi.
11.Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
12.L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
00.Xx fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
00.Xx costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
00.Xx predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
00.Xx consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
17.L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
18.L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
19.L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
20. L'appaltatore è tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
21. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante copia del Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C) richiesto in relazione allo specifico cantiere, unitamente alla copia della richiesta medesima.
22.Sono fatte salve le disposizioni di cui al d.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà. Qualora l’appaltatore presenti dichiarazione sostitutiva il D.U.R.C. sarà acquisito d’ufficio dall’Amministrazione.
23. L’appaltatore dovrà inoltre trasmettere copia del D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici eventualmente presenti in cantiere nella fase di lavorazioni cui si riferisce il certificato di pagamento o il saldo finale. Il Durc dovrà essere richiesto in relazione allo specifico cantiere, e trasmesso unitamente alla copia della richiesta medesima.
Art. 50 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b)il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
Art. 51 - Custodia del cantiere
1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 52 - Cartello di cantiere
L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n. 1 esemplare del cartello indicatore, con dimensioni anticipate ed accettate dalla D.L. contenente tutti gli elementi indicativi necessari, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 53 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
PARTE 2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DISCIPLINARE TECNICO-PRESTAZIONALE ASILO NIDO
Art. 1. Qualità e provenienza dei materiali
I materiali dovranno soddisfare le normative di Legge vigenti al momento dell'progetto.
Per norme e prescrizioni riguardanti i materiali in genere si richiama integralmente, salvo per quanto in contrasto con il contenuto del presente capitolato, le raccomandazioni contenute nel Capitolato tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei Lavori Pubblici che si ritiene parte integrante del presente Capitolato.
Tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati, previa campionatura, dalla Direzione Lavori. Di norma essi perverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà idonee, purché preventivamente notificate, e sempreché i materiali rispondano ai requisiti prescritti dalle Leggi.
In particolare i materiali impiegati dovranno essere prodotti da primarie case costruttrici reperibili sul mercato nazionale e nei tipi di più recente produzione in modo che possano essere facilmente reperibili i ricambi anche negli anni successivi alla loro installazione.
I componenti di natura elettrica dovranno essere contrassegnati dal Marchio Italiano di Qualità IMQ per quanto ammessi al regime di controllo e CE.
Gli eventuali materiali coibenti, i manufatti in gesso, le vernici ed in genere i materiali rispondenti a specifici requisiti (RE), (REI), dovranno essere dotati della relativa certificazione.
La Ditta dovrà sottoporre alla D.L. le schede tecniche dei materiali stessi attestanti la loro conformità alle prescrizioni della normativa tecnica vigente ed a quella del Capitolato speciale di Progetto redatto in fase esecutiva.
In sede di esecuzione dovranno essere consegnati alla D.L. validi documenti comprovanti la rispondenza dei materiali e manufatti approvvigionati a quelli documentati mediante le schede tecniche dinanzi richieste e con il nome ed il marchio delle fabbriche di provenienza.
Tali documenti avranno lo scopo di attestare la provenienza dei materiali impiegati e di costituire memoria per la Stazione Appaltante, delle case costruttrici: ciò in vista di eventuali successive opere di manutenzione. Ma in nessun caso conferisce alla D.L. ed alla Stazione Appaltante responsabilità di alcun tipo sulla scelta e la buona qualità dei materiali approvvigionati in quanto detta responsabilità incomberà solo ed esclusivamente sull'Appaltatore.
La suddetta documentazione tecnica e commerciale farà parte dei documenti allegati all'atto di collaudo. Quando la Direzione Xxxxxx abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrispondente alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera.
Art. 2. Modalità di esecuzione di ogni singola categoria di lavoro
Per il modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro e per quanto non in contrasto con le successive specificazioni del Capitolato Speciale di Progetto, si richiama integralmente il contenuto del Capitolato tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei Lavori Pubblici.
Si sottolinea che le modalità di cui agli articoli seguenti hanno scopo di indicare i lavori da eseguire e di precisare i tipi di materiali da impiegare, ma la Ditta dovrà compiere tutte le operazioni necessarie anche se non specificatamente indicate nelle disposizioni, per dare i lavori ultimati in ogni loro parte secondo le buone regole d’arte ed in conformità alle disposizioni di legge e normative vigenti, impiegando materiali nuovi e delle migliori qualità, nonché di dimensioni idonee.
Art. 3. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
1. In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione.
Entro quindici giorni dalla data di consegna dei lavori e prima dell'inizio degli stessi, L'Appaltatore dovrà inviare per iscritto alla D.L. un programma dei lavori su cui è indicato:
o l'ordine in cui verranno realizzate le varie opere suddivise per ogni categoria di lavorazione;
o il loro periodo di esecuzione;
o l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire la realizzazione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 4. Rifiuti di cantiere e sistemazione dell’area di cantiere
• L’Impresa appaltatrice dovrà suddividere i rifiuti di cantiere generati da sfridi, eventuali piccole demolizioni, rimozioni e lavorazioni in genere in un numero di frazioni il più alto possibile, al fine di
garantire il recupero delle frazioni riciclabili, riutilizzabili o da destinare alla realizzazione di Materie Prime Seconde. Spetta all’impresa esecutrice l’onere del recupero (selezione, trasporto ed immagazzinamento nelle aree indicate) dei materiali ritenuti dalla D.L. eventualmente riutilizzabili o riciclabili, da utilizzare nelle successive lavorazioni all’interno dello stesso cantiere, da conferire ai consorzi di raccolta o alle isole ecologiche più vicine. Solo per i materiali ritenuti dalla D.L. non riutilizzabili e quindi di scarto, l’Impresa dovrà provvedere al trasporto a discarica. Non dovranno essere in alcun caso appiccati fuochi per la riduzione del materiale di scarto.
Dovrà essere dimostrato il conferimento dei materiali da destinare al recupero e al riciclaggio, mediante apposita ricevuta rilasciata dai consorzi di raccolta o dall’isola ecologica cui il materiale verrà consegnato.
Art. 5. Opere preparatorie preliminari
1. Prima di porre mano ai lavori, l'impresa è tenuta a verificare la corrispondenza tra le misure riportate sui disegni esecutivi ed i manufatti esistenti in loco. Nel richiamare quanto già esposto, prima di eseguire le opere di progetto, l'Impresa dovrà effettuare operazioni preliminari di smontaggio, rimozione e demolizione in modo da rendere accessibili i siti di applicazione dei nuovi materiali ed opere. Tale operazione preliminare potrà essere eseguita, a seconda delle istruzioni impartite dalla D.L., tanto in modo unitario affrontando l'intero complesso edilizio, come per parti: in modo da consentire la fruibilità degli spazi temporaneamente non impegnati dai lavori per lo svolgimento di altre attività. Tutti questi elementi saranno inseriti e coordinati dal programma dei lavori. Quest'ultimo pertanto individuerà nel periodo più opportuno le operazioni preparatorie di seguito descritte.
2. Non sarà ammessa la permanenza di cumuli di macerie in cantiere, e la stessa formazione dei cumuli andrà eseguita in modo da impegnare il minimo spazio possibile. Nei prezzi unitari di progetto le opere preparatorie si intendono valutate nella loro complessità e particolarità: dunque nulla verrà riconosciuto all'appaltatore per elementi imprevisti che non abbia o non si siano potuti valutare al momento della definizione dell'progetto; sicché: il tiro in alto o in basso, il carico su camion, l'impiego di attrezzi accessori quali paranchi, montacarichi, carriole e quant'altro sono solo gli elementi più significativi della prestazione ma non tutti. E' compito dell'impresa valutare ciò che le sarà necessario effettuare per corrispondere alla prestazione richiesta dalla D.L.. Sono inclusi nell’progetto tutti i ponteggi necessari e tutte le opere provvisionali occorrenti. Nell’progetto sono comprese tutte le opere di assistenza muraria a qualsiasi scopo destinata e per qualsiasi magistero dei lavori, nessuna esclusa.
Prima di iniziare i lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, l’appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto e successivamente consegnati, segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 10 giorni dalla consegna. In difetto, i dati plano-altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno definitivamente accettati, a qualunque titolo.
Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel caso che non risultassero inseriti in contratto o successivamente consegnati, l’Appaltatore sarà tenuto a richiedere, in sede di consegna ad al massimo entro 10 giorni dalla stessa, l’esecuzione dei rilievi in contraddittorio e la redazione dei grafici relativi.
In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potrà essere accampata dall’Appaltatore per eventuali ritardi sul programma o sull’ultimazione dei lavori.
Prima di iniziare qualsiasi movimento di materiale l’assuntore ha l’obbligo di eseguire i tracciamenti definitivi nonché la picchettazione degli stessi, partendo dai capisaldi fondamentali che avrà ricevuto in consegna dalla Direzione lavori.
L’Impresa è inoltre tenuta ad inserire lungo i tracciati altri capisaldi in numero sufficiente secondo le indicazioni della Direzione lavori. I capisaldi saranno formati da pilastrini di sufficiente consistenza affinché non possano essere facilmente asportabili.
I capisaldi dovranno essere custoditi dall’Impresa e tenuti liberi, in modo che il personale della Direzione se ne possa servire in qualsiasi momento, per i controlli del caso. Qualora nei tracciamenti l’Impresa abbia a riscontrare differenze o inesattezze dovrà subito riferire alla D.L. per le disposizioni del caso. In ogni caso l’Impresa è tenuta ad avvisare la D.L. per concordare un sopralluogo per verificare le quote planoaltimetriche del tracciato del quale verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle due parti. A tal proposito l’Impresa dovrà determinare, anche con operazioni di scavo di sondaggio preliminare, le quote dei fondi scorrevoli dei collettori entro i quali è previsto che si innestino quelli oggetto dell’progetto. Comunque l’Impresa assume ogni responsabilità dei tracciamenti eseguiti, sia per la corrispondenza al progetto, sia per l’esattezza delle operazioni.
L’Impresa dovrà inoltre mettere a disposizione della D.L. il personale, gli strumenti topografici e metrici di precisione, i mezzi di trasporto e quant’altro occorra perché la D.L. stessa possa eseguire le verifiche del caso. In ogni caso eventuali differenze non sostanziali nella quantità dei manufatti e nell’ubicazione degli stessi e delle relative quote planimetriche ed altimetriche non costituirà titolo per l’Appaltatore per pretendere compensi aggiuntivi o indennizzi oltre al prezzo d’progetto essendo questo già comprensivo degli oneri conseguenti a quanto sopra specificato.
Tutti gli oneri per quanto sopra descritto saranno a totale carico dell’Appaltatore, il quale non potrà pretendere per essi alcun compenso od indennizzo speciale, essendosene tenuto conto nel prezzo d’progetto.
Art. 7. Demolizioni e rimozioni
Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.
Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, le opere provvisionali, i mezzi d'opera, i macchinari, e l'impiego del personale. Di conseguenza sia l'Amministrazione, che il personale tutto di direzione e sorveglianza, resteranno esclusi da ogni responsabilità connessa all'esecuzione dei lavori di che trattasi.
Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno altresì essere vuotati tubi e serbatoi. La zona dei
lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati
ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano comunque essere interessate da caduta di materiali. Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate.
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sulle strutture da demolire o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose. I materiali di demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.
Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte. Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.
Dovranno essere eseguite tutte le demolizioni e rimozioni necessarie per consentire l'attuazione del progetto architettonico. Le demolizioni di murature, rivestimenti, intonaci ecc., sia in rottura che parziali o complete, e le rimozioni di infissi, ecc. devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che, tanto le murature quanto i materiali di risulta, dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni o rimozioni l'appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare. Le demolizioni e rimozioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite le parti indebitamente demolite.
Art. 8. Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementiti, pozzolana, gesso
a- Acqua
Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva. Per gli impasti cementizi non dovrà presentare tracce di sali in percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%), di aggressivi chimici e di inquinanti organici e inorganici. Tale divieto rimane tassativo ed assoluto per i calcestruzzi armati ed in genere per tutte le strutture inglobanti materiali metallici soggetti a corrosione.
Dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione delle calci", di cui al
X.X. 00 novembre 1939, n. 2231, che prende in considerazione i seguenti tipi di calce:
• calce grassa in zolle, cioè calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non inferiore al 94% e resa in grassello non inferiore al 2.5%;
• calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e con resa in grassello non inferiore a 1.5%;
• calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue in:
• fiore di calce quando il contenuto minimo di idrossidi Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non è inferiore al 91%;
• calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo di Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non è inferiore al 82%;
Dovrà essere confezionata in idonei imballaggi e conservata in locali ben asciutti. Gli imballaggi dovranno portare ben visibili: l'indicazione del produttore, il peso del prodotto e la specifica se trattasi di fiore di calce o calce idrata da costruzione.
In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e d'impurità non dovrà superare il 6% e l'umidità il 3%. Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovrà essere praticata con vagli
aventi fori di 0.18 mm e la parte trattenuta dal setaccio non dovrà superare l'1% nel caso del fiore di calce ed il 2% nella calce idrata da costruzione; se, invece, si utilizza un setaccio da 0.09 mm la parte trattenuta non dovrà essere superiore al 5% per il fiore di calce e del 15% per la calce idrata da costruzione.
c- Calci idrauliche e cementi
I materiali in argomento dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26 maggio 1965, n. 595 e dai D.M. 3 giugno 1968 e 31 agosto 1972 aventi rispettivamente per oggetto: "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici", "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi", "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche". Si richiamano le norme UNI ENV 197/1.
Resistenze meccaniche e tempi di presa - I cementi precedentemente elencati, saggiati su malta normale secondo le prescrizioni e le modalità indicate all'art. 10 del D.M. 3 giugno 1968, dovranno avere le caratteristiche ed i limiti minimi di resistenza meccanica parzialmente riportati nella tabella accanto:
Tipo di cemento | Resistenze (N/mmq) dopo 28 gg | A flessione | A compressione |
A | Normale | 6 | 32.5 |
Ad alta resistenza | 7 | 42.5 | |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | 8 | 52.5 | |
B | Alluminoso | 8 | 52.5 |
C | Per sbarramenti di ritenuta | -- | 22.5 |
Modalità di fornitura e conservazione - La fornitura dei leganti idraulici dovranno avvenire in sacchi sigillati, ovvero in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola od ancora alla rinfusa. Dovranno comunque essere chiaramente indicati, a mezzo stampa nei primi due casi e con documenti di accompagnamento nell'ultimo, il peso e le qualità del legante, lo stabilimento produttore, la quantità di acqua per malta normale e le resistenze minime a trazione e compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini. La conservazione dovrà essere effettuata in locali asciutti, approntati a cura dell'Appaltatore, e su tavolati in legname; più idoneamente lo stoccaggio sarà effettuato in adeguati "silos".
d- Agglomerati cementizi
A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 ("Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi'') (dal 11.3.2000 sostituito dal
D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
e- Pozzolane
Dovrà rispondere alle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico" di cui al X.X. 00 novembre 1939, n. 2230. La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti, sarà di grana fina (passante allo staccio 3,15 UNI 2332 per malte in generale e 0,5 UNI 2332 per malte fini di intonaco e murature di paramento), asciutta ed accuratamente vagliata.
Sarà impiegata esclusivamente pozzolana classificata "energica" (resistenza a pressione su malta normale a 28 gg. 25 kgf/cm2 + 10%) e sarà rifiutata quella che, versata in acqua, desse una colorazione nerastra, intensa e persistente.
f- Gesso
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia. La granulometria degli aggregati inerti degli impasti potrà essere espressamente prescritta dalla Direzione Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera di conglomerati e l'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro.
Fermo quanto sopra valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a- Sabbia
La sabbia per le malte ed i calcestruzzi sarà delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra di terra, da materie organiche od altre materie eterogenee. Prima dell'impiego dovrà essere lavata e, a richiesta della D.L., vagliata o setacciata, a seconda dei casi, essendo tutti gli oneri relativi già remunerati con il prezzo a corpo dell'progetto. Essa dovrà avere grana adeguata agli impieghi cui deve essere destinata: precisamente, salvo le migliori prescrizioni di legge in materia di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, dovrà passare attraverso un setaccio con maglia del lato di millimetri:
a) cinque, per i calcestruzzi
b) due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio
c) uno, per malte da intonaci
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere assolutamente scevra di materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granita o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. Per il controllo granulometrico l'Appaltatore dovrà apprestare a porre a disposizione della Direzione gli stacci UNI 2332/1.
• Sabbia per murature in genere: sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1
• Sabbia per intonaci ed altri lavori. Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1.
• Sabbia per conglomerati. Dovrà corrispondere ai requisiti dal D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, punto 2., nonché perquanto compatibile, alle caratteristiche e limiti di accettazione di cui alle norme UNI 8520/1 ed UNI 8520/2. La categoria (A, B o C) sarà rapportata alla classe dei conglomerati.
La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm.) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. Sarà assolutamente vietato l'uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione Lavori.
La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da sabbia, terra ed altre materie eterogenee. Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati. Quanto alle dimensioni si stabilisce:
• che passi griglie con maglie da 5 cm e trattenuta da griglie con maglie da 2,5 cm
• che per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2,5 cm e 1 cm
• che per il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e 4 mm
• inerti da frantumazione: dovranno essere ricavati da rocce non gelive ed alterate in superficie, il più possibile omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza alla
compressione, con esclusione di quelle marnose, gessose, micacee, scistose, feldspatiche e simili.
In ogni caso, gli inerti di frantumazione dovranno essere esenti da impurità o materiale polverulento e presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni assortite; per queste ultime valgono le indicazioni dei precedenti punti.
I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte, resistenti, non gessose o marnose, né gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni.
I pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee od organiche. Per il controllo granulometrico l'Appaltatore dovrà approvvigionare e porre a disposizione della Direzione i xxxxxxxx UNI 2334.
Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, punto 2 e, per quanto compatibile, ai requisiti di accettazione di cui alle norme UNI 8520. La granulometria degli aggregati dovrà essere commisurata alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. In ogni caso la dimensione massima degli elementi per le strutture armate, non dovrà superare il 60% dell'interferro e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale. La categoria (A, B o C) sarà rapportata alla classe dei conglomerati.
Art. 10. Malte, calcestruzzi e conglomerati
Leganti idraulici: Per i leganti idraulici debbono essere rispettate tutte le norme stabilite dalla Legge n.
595 del 26.05.1965 e n. 1086 del 09.11.1971, nonché successive integrazioni e modificazioni. In particolare i leganti dovranno essere approvvigionati, in rapporto alle occorrenze, con anticipo tale da consentire l'effettuazione di tutte le prove prescritte, e ciò indipendentemente dalle indicazioni riportate sui contenitori, loro sigilli e xxxxxxxxxx che la legge prescrive.
Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla direzione lavori in relazione all'esito sulle prove, sia in quanto alle modalità d'uso del materiale, sia per l'eventuale suo allontanamento e sostituzione con altro migliore, sono obbligatorie per l'appaltatore che dovrà tempestivamente eseguirle. L'appaltatore non potrà richiedere alcun compenso, né avanzare alcuna pretesa, per i ritardi e le sospensioni che potessero subire i lavori in attesa e in conseguenza dei risultati delle prove.
Cementi: I requisiti di accettazione e le modalità di prova dei cementi dovranno essere conformi alle norme di cui al D.M. 03.06.1968. Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in locali coperti, asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia; essi saranno disposti su tavolati isolati dal suolo, in cataste di forma regolare, non addossati alle pareti, che verranno inoltre ricoperte con teli impermeabili o fogli in materiale plastico.
I cementi che non vengono conservati secondo le modalità prescritte, i cui contenitori risultino manomessi, o che comunque all'atto dell'impiego presentino grumi o altre alterazioni, dovranno essere senz'altro allontanati tempestivamente ad esclusiva cura e spesa dell'appaltatore, restando la stazione appaltante estranea alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al fornitore ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 595 del 26.6.1965.
Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto si impiegheranno appositi automezzi. Ferma la necessità dei documenti di accompagnamento prescritti dalle norme vigenti, i contenitori impiegati per il trasporto dovranno avere ogni loro apertura chiusa con legame munito di sigillo recante un cartellino distintivo per il prodotto, il tutto conformemente a quanto prescritto anche per le forniture in sacchi.
Agglomerati cementizi: Per la fornitura degli agglomerati cementizi si richiamano i requisiti di accettazione e le modalità di prova di cui all'apposita normativa vigente; per la loro conservazione in cantiere e l'accettazione all'atto dell'impiego, valgono le prescrizioni relative ai cementi riportate al precedente paragrafo.
Calci idrauliche: Le calci idrauliche in polvere dovranno essere fornite esclusivamente in sacchi; i loro
requisiti di accettazione e le relative modalità di prova saranno conformi alle apposite norme vigenti, mentre per la loro conservazione e accettazione all'atto dell'impiego valgono le norme stabilite per i cementi al precedente paragrafo. Le calci idrauliche premiscelate dovranno essere composte in modo tale da contrastare il ritiro plastico e quello idraulico che sono all'origine del decadimento degli intonaci e che provocano micro e macrofessurazioni. Esse dovranno altresì essere innocue ed ininfiammabili; idrorepellenti, traspiranti, lavabili ed applicabili sia a mano che a macchina. Principali caratteristiche tecniche: granulometria 0-1,4 mm, spessore minimo di applicazione 8 - 10 mm, assorbimento acqua di impasto 20%, resistenza a compressione: 70 kg/cmq, resistenza a flessione 25 kg/cmq, reazione al fuoco: classe 0.
Per le specifiche relative alle opere strutturali si faccia riferimento alla sezione di questo capitolato speciale denominata "capitolato tecnico opere strutturali"
L'edificio si andrà ad attestare al di sopra del finito dello stato di fatto con un massetto alleggerito, lo strato isolante in xps ed infine il massetto radiante e lo strato di finitura. Come manufatti in cemento non si intendono quindi delle vere e proprie fondazioni quanto più gli strati di completamento della stratigrafia esistente. I manufatti di cemento dovranno comunque essere confezionati con conglomerato vibrato, vibrocompresso o centrifugato ad alto dosaggio di cemento (del tipo prescritto), con inerti di granulometria adeguata e di qualità rispondente ai vigenti requisiti generali di accettabilità. Dovranno avere spessore proporzionato alle condizioni di impiego, superfici lisce e regolari, dimensioni ben calibrate, assoluta mancanza di difetti e/o danni. Per le specifiche relative alle opere strutturali si faccia riferimento all'elaborato SPN_E_STRU.
Le pietre naturali dovranno corrispondere alle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al X.X. 00 novembre 1939, n. 2232. In generale, le pietre da impiegarsi nelle costruzioni dovranno essere omogenee, a grana compatta (con esclusione di parti tratte dal cappellaccio), esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee, nodi, scaglie, cavità, ecc.
Il progetto prevede la realizzazione di soglie al piano terra per le porte in pietra tipo Chiampo Olivo di spessore cm. 2,0 salvo differenti indicazioni della d.l. in fase di cantiere con eventuale piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta.
Art. 13. Legnami e strutture lignee
I legnami, di qualunque essenza, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912 ed alle norme UNI vigenti.
Xxxxxxx approvvigionati tra le migliori qualità della specie prescritta e, in particolare, si presenteranno sani, senza nodi, fenditure o difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati.
Il legname da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; saranno provvisti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinchè le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le fasce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno ne smussi di sorta. Per quanto riguarda le resistenze al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504/89 "Procedimento analitico per
valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno", riferibile sia al legno massiccio che al legno lamellare, trattati e non.
Per le specifiche relative alle opere strutturali si faccia riferimento all'elaborato SPN_DE_STRU ed in particolare al capitolato tecnico prestazionale strutturale
I materiali ferrosi da impiegare dovranno essere di prima qualità, esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura e fucinatura. Ferma la loro rispondenza a tutte le condizioni previste dalla legge 1086 del 05.11.1971 e relativo regolamento, essi dovranno essere conformi, per quanto attiene a condizioni tecniche generali di fornitura, dimensioni e tolleranza, qualità e prescrizioni in genere, alla normativa unificata vigente. I materiali ferrosi dei tipi di seguito indicati dovranno inoltre presentare, a seconda della loro qualità, i requisiti caso a caso precisati.
Ferro: ll ferro comune sarà di prima qualità: dolce, duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace, di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio, senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, saldature aperte, soluzioni di continuità in genere ed altri difetti.
Acciai per opere in conglomerato cementizio: Dovranno essere conformi, in ogni loro tipo, alla normativa vigente per le varie opere. L'approvvigionamento dovrà avvenir con un anticipo tale, rispetto alla data d'impiego, da consentire l'effettuazione di tutte le prove prescritte.
Acciai per carpenterie:
Accettazione dei materiali
Gli acciai da impiegare, in generale laminati a caldo in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e tubi, dovranno essere del tipo Fe 360, Fe 430 o Fe 510 definiti, per le caratteristiche meccaniche dalla tabella allegata al citato D.M. I bulloni normali (conformi alle caratteristiche dimensionali alle UNI 5727-68, UNI 5592-68 ed UNI 5591-65) e quelli ad alta resistenza dovranno rispondere alle prescrizioni di cui ai punti 2.5. e 2.6. Parte II, delle “Norme Tecniche”.
Modalità di lavorazione delle carpenterie metallicheL'Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo avviso dell'arrivo in officina dei materiali approvvigionati di modo che, prima che ne venga iniziata la lavorazione, la stessa Direzione possa disporre il prelievo dei campioni da sottoporre alle prescritte prove di qualità ed a ``test'' di resistenza.
Per quanto concerne ulteriori specifiche tecniche relative agli acciai per le carpenterie si rimanda specificatamente al disciplinare descrittivo del progetto strutturale.
Per le specifiche relative alle opere strutturali si faccia riferimento all'elaborato SPN_DE_STRU ed in particolare al capitolato tecnico prestazionale strutturale
Per quanto concerne l'impiego di asfalto, bitume asfaltico, mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto sintetico, cartonfeltro, cartonfeltro bitumato cilindrato o ricoperto, membrane bituminose semplici o armate, si applicano le specifiche tecniche di cui alla normativa UNI vigente.
Tale riferimento vale anche per l'esecuzione di prove che, richieste dalla Direzione Lavori, saranno a completo carico dell'Appaltatore.
Membrana bituminosa elastomerica di separazione tra xlam e fondazione
A protezione dell'x-lam deve essere posata una membrana bituminosa elastomerica (BPE) tipo MEGAVER. La membrana è costituita da un compound a base di bitume modificato con polimeri elastomerici (BPE), con flessibilità a freddo di -20°C. L’armatura è costituita da tessuto-non tessuto di poliestere rinforzato con fibre di vetro. La membrana funge da strato di separazione ed impermeabilizzazione tra la fondazione e l'x-lam.
Membrana bituminosa elastomerica di separazione (manto di copertura)
Al di sopra dell'isolamento in vetro cellulare dovrà essere posata una membrana elastoplastomerica (BPP) tipo BITUVER X-PRO o similare. Le membrane della famiglia BITUVER X-PRO sono realizzate con mescola elastoplastomerica (BPP) con bitume distillato e polimeri di altissima qualità che ne determinano le performance elevate e le rendono costanti nel tempo. L’armatura è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere ad alta grammatura con filo continuo rinforzato in fibra di vetro. Il prodotto ha le seguenti caratteristiche:
• spessore 4 mm con tolleranza massima 0,2 mm
• armatura in tessuto non tessuto di poliestere rinforzato con filo continuo
• flessibilità a freddo = -10° C
• stabilità di forma a caldo = 120° C (110° C dopo invecchiamento)o resistenza a trazione a rottura L/T (50 mm)= 700/500 N
• resistenza alla trazione delle giunzioni L/T (50 mm)= 600/400 N
• allungamento a rottura L/T = 45% / 45%
• resistenza al punzonamento dinamico = 900 mm.
Questo strato sarà posato a secco sulla superficie di posa, sovrapponendo i teli per 10 cm e saldando le sovrapposizioni mediante sfiammatura con cannello a gas propano. I teli dovranno essere risvoltati ed incollati per sfiammatura sui rilievi verticali, per almeno 20 cm oltre il massimo livello previsto per le acque. In corrispondenza della stratigrafia
Barriera al vapore e antiradon
Tra la pavimentazione esistente ed il nuovo massetto alleggerito andrà introdotta una barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore minimo di 0,3mm, sigillato mediante nastro adesivo, su tessuto non tessuto di poliestere da 200 gr/m² che funge da barriera antiradon.
Art. 16. Lattoneria e faldaleria
Tutte le opere di lattoneria e faldaleria dovranno essere realizzate a regola d’arte in modo da garantire un perfetto raccordo sia con la copertura che con la facciata.
Esse saranno costituite nello specifico da:
2. Pluviali4. Fasce laterali di copertura
Tutte le scossaline, i davanzali delle finestre, le opere di faldaleria, compresi i canali di gronda ed i pluviali dovranno essere costituiti da lamiera in alluminio H41 di spessore 7/10 mm preverniciato RAL 7044.
I sottofondi devono essere eseguiti in modo che le superfici risultino perfettamente piane o con le pendenze di progetto o eventualmente richieste dalla D.L.; devono inoltre essere corredati di opportuni giunti tecnici di costruzione.
La malta da utilizzare per i sottofondi deve formare un piano di posa regolare ed omogeneo, eliminando le irregolarità della struttura e ripartendo in modo uniforme i carichi cui saranno soggetti gli elementi del rivestimento. I sottofondi devono essere gettati in modo che abbiano un periodo di stagionatura di almeno 25-30 giorni.
La presenza di uno strato isolante (tipo vermiculite o argilla espansa) nel sottofondo, comporta possibili assestamenti dovuti alla minor resistenza a compressione di tale materiale. A tale inconveniente si può ovviare inserendo nel massetto di sottofondo reti elettrosaldate.
Nell’esecuzione dei massetti di sottofondo in cls in cui debba essere inserita l’armatura di ripartizione, il getto deve essere effettuato in due tempi posizionando la rete in acciaio, in fibra di vetro o in polipropilene, dopo il getto del primo strato e completando il getto del secondo strato fresco su fresco; nel caso di getto mediante l’impiego di pompe, la rete deve essere sollevata dal fondo con cavallotti distanziatori.
La malta che forma il massetto di posa, il cui spessore deve essere almeno di 5 cm., è consigliabile abbia la seguente composizione:
SABBIA LAVATA (Ø MAX 3 mm) 1 m 3/CEMENTO 325:200 Kg/ACQUA 00-000 Xx.
Quando si stende l’impasto, opportunamente miscelato meccanicamente, si dovranno limitare l’ampiezza delle superfici da posare in modo da mantenere sempre umida la superficie d’appoggio.
Per superfici estese si dovrà di interrompere il massetto in settori di 4x4 m. o 5x5 m. Ad ogni ripresa di getto verranno inseriti dei listelli di poliuretano o polistirolo espanso di larghezza di circa 1 cm e di altezza pari al massetto (giunti di costruzione), tali giunti dovranno essere previsti anche lungo le pareti perimetrali ed in prossimità di colonne e scale (giunti di desolidarizzazione).
L’isolamento della copertura è realizzato mediante pannelli rigidi in lana di roccia ad alta densità ad elevata resistenza alla compressione, calpestabile e rivestito su un lato da uno strato di bitume. Il prodotto è particolarmente idoneo per l'applicazione su superfici in cui l'impermeabilizzazione è realizzata con membrana bituminosa come nel nostro caso. Per l'isolamento della copertura è previsto uno spessore di 20cm.
E' importante che siano verificate le seguenti caratteristiche:
L'isolamento termico perimetrale verrà realizzato con sistema a cappotto realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia ad alta densità con termoindurenti tipo Frontrock Max Plus di Rockwool o similari. Per il cappotto perimetrale è previsto uno spessore di 14cm, e lo stesso vale per gli sfondati posti al di sopra delle aperture.
Essi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
In corrispondenza della stratigrafia T2, per limitare lo spessore della facciata è previsto l'utilizzo di pannelli tipo Vacum, a base di minerale in polvere pressato inserito in un involucro sottovuoto con valori di 8 volte superiori ai tradizionali isolanti. Il pannello ha uno spessore di 2 cm.
Caratteristiche
• conduttività termica sul singolo pannello: λr (W/mK) = 0,005 “arrotondato per difetto” (effettivo 0,0043)
• spessore 2 cm: valore U medio = 0,239
• conduttività termica su più pannelli accostati: λr (W/mK) = 0,007 “valore di calcolo
• spessore 2 cm: valore U medio = 0,350
3) Isolamento solaio controterra
Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso (XPS), superficie liscia con pelle, bordi a battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,034 per uno spessore totale di 80 mm come da elaborato grafico, resistenza alla compressione kPa 300 e reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE.
Art. 19. Rasatura esterna (pareti ed imbotti)
Rasature esterne: i riferimenti legislativi sono la direttiva 89/106/CEE del 21.12.1988, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del 22.07.1993; al DPR 246 del 21.04.1993, modificato dal DPR 499/97 del 10.12.1998; alla Guida per il rilascio del BTE ai sistemi di isolamento termico per esterni ETAG 004–2000 e successive versioni. alle Normative Europee di riferimento per ogni prodotto.
La funzione del rasante è quella di proteggere il pannello isolante dagli agenti atmosferici, urti, abrasioni ed in collaborazione con la rete di armatura deve resistere alle sollecitazioni meccaniche che agiscono sullo strato. Inoltre crea una superficie adatta alla stesura degli strati successivi di finitura. L'applicazione del rasante deve essere effettuata solo dopo la completa asciugatura dello strato di collante in base alle condizioni atmosferiche. Spessore uniforme del rasante da 3 mm a 7 mm. Il rasante viene applicato in una o più riprese ed insieme alla rete costituisce uno strato monolitico.
Applicazione della rete di armatura:
La rete di armatura è un elemento dello strato del rasante la cui funzione è quella di conferire al sistema una adeguata capacità di resistere agli urti e ai movimenti dovuti a escursioni termiche o a fenomeni di ritiro. Pertanto assorbe e distribuisce le sollecitazioni provocate dal ritiro del rasante durante l’essiccazione e le sollecitazioni trasmesse dal pannello in polistirene al rasante. Rete d’armatura in fibra di vetro, resistente agli alcali (contenuto nei prodotti), previene le microfessure dovute a ritiri idrici ed alle escursioni termiche e migliora la resistenza agli urti. La posa della rete avviene srotolandola dall'alto verso il basso e annegandola nello strato del rasante mentre i bordi vanno sovrapposti per circa 10 cm, in modo da garantire una resistenza uniforme. In corrispondenza delle aperture per porte e finestre si deve prevedere un rinforzo aggiuntivo della rete di armatura in direzione obliqua (45°) rispetto alle aperture, al fine di evitare la formazione di fessurazioni in corrispondenza degli spigoli dove generalmente c'è la maggior concentrazione degli sforzi. Le zone più soggette ad urti (zoccolature) possono essere armate con un doppio strato di rete,
La rasatura STANDARD sarà a base di cemento per esterni tipo Rofix rif. 57018 (66%)
La rasatura dell'imbotte esterno degli sfondati sarà a base di cemento per esterni tipo Rofix rif. 50070 (60%)
Caratteristiche:
- brillantezza (grado di riflessione)
- granulometria in classe 1 (< 0,1 mm)
- assorbimento d’acqua
- permeabilità al vapore
- copertura delle fessure
- permeabilità alla CO2
Per quanto riguarda i controsoffitti si rimanda per la loro dislocazione alla tavola del progetto esecutivo
SPN_E_ARCH_006 "Pianta delle pavimentazioni e dei controsoffitti".
Tipologia 1: controsoffitti a quadrotte 60*60cm con lastra Gyquadro Activ'Air o similare
Il controsoffitto a quadrotte ispezionabili avrà dimensioni mm 600x600 e sarà costituito da una sottostruttura in acciaio zincato preverniciato color bianco con profilo perimetrale a "L" e materassino in fibre di poliestere integrato nella quadrotta. I pannelli saranno di gesso rivestito a bordo dritto con finitura di colore bianco liscio. I pannelli sono caratterizzati dall’esclusivo sistema Activ’Air, che consente di eliminare sino al 70% della formaldeide.
Tipologia 2: controsoffitti a quadrotte 60*60cm tipo Star Gyps di ITP
I pannelli Star Gyps di ITP sono composti da un’anima in gesso, rivestito sul lato in vista con una membrana vinilica di colore bianco e finitura leggermente goffrata, inoltre sono bilanciati sul retro con una lamina di alluminio e protetti sui bordi con un film di polietilene. Tale conformazione li rende adatti all’utilizzo in ambienti con elevati tassi di umidità, inoltre, dato che possono essere facilmente puliti e sterilizzati, sono ideali all’installazione in locali che richiedono elevate condizioni di igiene o soggetti a manutenzione ordinaria quali: ospedali, laboratori, cucine, spogliatoi, scuole, supermercati.
I pannelli sono certificati ignifughi Euroclass B-s1,d0 in conformità alla norma EN 13501-1:2009 e marcati CE in conformità alla norma EN 13964:2007.
Tipologia 3: lastre continue acustiche tipo Rigitone RIGITONE ACTIV’AIR Modello 8-15-20
In corrispondenza degli spazi connettivi, come evidenziato nel suddetto elaborato grafico relativo, dovranno essere utilizzate lastre in gesso rivestito con decoro costituito da forature continue irregolari rotonde, con fori sfalsati che permettono di realizzare controsoffitti di tipo continuo con elevate prestazioni acustiche. Sul retro delle lastre deve essere applicato un tessuto fonoassorbente con funzione antipolvere. Le lastre sono caratterizzate da un sistema tipo Activ’Air, che consente di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide contenuta nell’aria degli ambienti.
Tipologia 4: Controsoffitto a lamelle tipo AP – 4AKUSTIK di Fantoni o similare.
Nelle zone "soggiorno" di divezzi, semi-divezzi e lattanti, così come da elaborato grafico, verrà utilizzato un sistema di controsoffitti acustici in lamelle con risonatori di Helmholtz. Il sistema è realizzato per composizione di pannelli a base legnosa, con incastro "a secco" (senza ausilio di collanti), qualità estetica a fresature parallele, senza soluzione di continuità. I pannelli a forma di lamelle con dimensione caratteristica di 4086x128x16mm, sono ottenuti esclusivamente da lavorazione meccanica per asportazione di truciolo di MDF nobilitato melamminico, bassissimo contenuto di formaldeide normativa giapponese JIS in classe 1 con certificato CE classe di reazione al fuoco ‘B s1 d0’ secondo Eurocodice vigente e marcatura CE per materiali da costruzione.
Sul retro di ogni lamella è applicato Tessuto Non Tessuto fonoassorbente nero ignifugo, spessore 0,25mm,
densità superficiale 65g/m2. Il rivestimento superficiale è in nobilitato melamminico colore Bianco 0118. Questi pannelli saranno interposti tra le travi lamellari dei "soggiorni" che rimarranno a vista.
DESCRIZIONE TECNICA LAMELLE FRESATE E FORATE FONO ASSORBENTI 4AKUSTIK
Lamelle 4akustik : dimensioni mm. 4086 x 128 x 16
materiale : MDF 4AKUSTIK F4****
Classe di reazione al fuoco : certificato classe B-s1-d0 Classe di emissione della formaldeide : F4**** normativa JIS
Tipologia di fresatura e perforazione : 9/2 6% – 14/2 7% – 13/3 12% – 28/4 7,5% Rivestimento retro : tessuto fonoassorbente colore nero sp. 0,25 mm.
materassino isolante : lana di roccia 20 mm. 100kg/mc classe di reazione al fuoco 0
lana di roccia 30 mm. 75kg/mc classe di reazione al fuoco 0 poliestere 20 mm. 40kg/mc classe di reazione al fuoco 1 poliestere 30 mm. 33,3kg/mc classe di reazione al fuoco 1
Art. 21.Xxxxxx e contropareti in cartongesso
Le divisioni interne sono previste con tecnologia a secco mediante l’impiego di lastre in cartongesso di diversa tipologia. In particolare come si può rilevare dagli elaborati di pianta e dall’abaco delle stratigrafie
Si considera quindi la realizzazione di contropareti strutturate in cartongesso formata da doppia lastra in cartongesso standard classe A2 spessore mm 12,5 montate a mezzo viti su struttura in lamiera zincata 6/10 spessore mm 50 formata da guide e montanti mm 50x50 ad interasse di mm 600 con interposto strato di isolamento in lana minerale spessore mm 40 densità 50 kg/m3. La struttura (singola o doppia) e lo spessore della stessa sono variabili all'interno del progetto e si faccia pertanto riferimento all'Abaco delle stratigrafie SPN_DE_ARCH_015.
Si considera quindi la realizzazione di tramezzi singoli in cartongesso formata da doppia lastra in cartongesso standard (interna ed esterna) classe A2 spessore mm 12,5 montate a mezzo viti su struttura in lamiera zincata 6/10 spessore mm 50 formata da guide e montanti mm 50x50 ad interasse di mm 600 con interposto strato di isolamento in lana minerale spessore mm 40 densità 50 kg/m3. (sp totale 100mm)
Si considera quindi la realizzazione di tramezzi doppi in cartongesso formata da doppia lastra in cartongesso standard (interna ed esterna) classe A2 spessore mm 12,5 montate a mezzo viti su struttura in lamiera zincata 6/10 spessore mm 50 formata da guide e montanti mm 50x50 ad interasse di mm 600 con interposto strato di isolamento in lana minerale spessore mm 40 densità 50 kg/m3.. (sp totale 150mm).
- Nel caso dei servizi igienici e nei locali umidi le lastre di cartongesso dovranno avere caratteristiche idonee a tali ambienti: pertanto si prevede l’uso di lastre adatte ad accogliere rivestimenti ceramici e di tipo idrofugo per garantire un bassissimo assorbimento d'acqua. Tali lastre avranno quindi le seguenti caratteristiche:
• Lastra di cartongesso, spessore mm. 13, peso 9,3 Kg/mq, Euroclasse A2-s1,d0, assorbimento acqua superficiale (g/mq) < 180, assorbimento acqua totale < 10%
Si precisa che all'interno del prezzo dei tramezzi dei w.c. è compresa la fornitura e posa in opera di tutti gli accessori speciali atti al supporto dei sanitari. L'impresa avrà tutti gli oneri delle opere murarie, attraversamenti di strutture, canalizzazioni, aperture e chiusure di tracce e comunque ogni onere di posa,
di predisposizione e di completamento dovuti all'esecuzione degli impianti tecnologici.
Art. 22. Pavimentazioni, rivestimenti interni
Per le pavimentazioni si faccia riferimento all'elaborato SPN_DE_ARCH_006 "Pianta delle pavimentazioni e dei controsoffitti"
1) Pavimentazione in gomma tipo ND-UNIPRO 3,0 mm di Artigo o similare.
Pavimentazione in gomma sintetica di spessore nominale 3 mm, costituita da uno strato di copertura ad alta resistenza all’usura in tinta unita e da un sottostrato in gomma, calandrati e vulcanizzati insieme per garantirne la perfetta monoliticità, tipo Nd-Uni della linea Plansystem della ditta Artigo Spa o similare. La pavimentazione sarà fornita in rotoli da 1,90 x 10 m. La superficie del prodotto si presenterà liscia, compatta, resistente all’usura, antiscivolo; sarà migliorata nelle prestazioni e nella pulibilità dallo speciale trattamento superficiale PRO, coating polimerico protettivo di ultima generazione reticolato UV, che abbatte i costi di pulizia e manutenzione. Il rovescio sarà leggermente smerigliato per l’attacco adesivo. La pavimentazione dovrà essere elastica, flessibile e resistente alle lievi piegature, ed avrà una densità inferiore a 1,75 g/cm3. Essa dovrà garantire sicurezza “in uso”, in caso di incendio, ed infine in fase di smaltimento: dovrà essere infatti esente da nitrosammine cancerogene, da pentaclorofenolo pcp, da pvc e da qualsiasi sostanza alogena (cloro, fluoro, bromo e iodio), cadmio, formaldeide, amianto. Dovrà inoltre essere priva di ftalati e plastificanti, ed ottemperare ai requisiti della normativa tedesca AgBB sull’emissione di composti volatili organici VOC. La pavimentazione dovrà possedere le certificazioni ambientali Blue Angel e Greenguard Gold; dovrà essere certificata “non tossica” in caso di incendio secondo la norma DIN 53436, sarà infine classificata secondo il catalogo europei dei rifiuti (CER) come rifiuto speciale non pericoloso, e quindi assimilabile agli urbani secondo la norma DCI 27/7/84. La pavimentazione dovrà possedere una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) di tipo 3 certificata da un Ente terzo riconosciuto.
Impronta residua (EN 433):≤ 0,12 mm Resistenza all’abrasione (ISO 4649): ≤ 180 mm3
Resistenza allo scivolamento (EN 13893):classe DS (μ ≥ 0,30)
Reazione al fuoco (EN 13501-1):euroclasse Bfl – s1 Effetto bruciatura sigaretta (EN 1399):A ≥ 4 ; B ≥ 3
Carica elettrostatica da calpestio (EN 1815):≤ 2 kV antistatico
Flessibilità (EN 435 met. A, su ∅ 20mm):nessun danno della gomma Densità (EN 430):≤ 1,75 g/cm3
Effetto sedia con ruote (EN 425 ruote di tipo W):adatto Tossicità gas (DIN 53436):non tossici
TVOC:conforme schema AgBB
conforme schema Ral UZ 120 (Blue Angel) conforme schema Greenguard Gold
conforme California Section 01350 (Sch.Leed)
La pavimentazione dei soggiorni e delle zone riposo (come da suddetto elaborato grafico) sarà del tipo Artigo ND-UNI colore U 99 Ice o similare.
La pavimentazione del connettivo (come da suddetto elaborato grafico) sarà del tipo Artigo ND-UNI colore
U 108 Canary o similare.
2) Piastrelle in gres porcellanato 30*30cm
Per quanto riguarda invece i w.c., gli anti w.c. e gli altri locali indicati nell'elaborato SPN_DE_ARCH_006 dovranno essere rivestiti sia a terra che verticalmente (fino all’altezza di m. 2,10) con piastrelle e pezzi speciali in gres fine porcellanato dimensioni cm.30X30 e nello specifico piastrelle in Granito-gres tipo Casalgrande Padana Unicolore o similare in formato 30*30 con fattore antiscivolo R10 - Colori tipo Bianco Avorio.
Rivestimento di parete in piastrelle in Granito-gres tipo Casalgrande Padana Unicolore o similare in for- mato 30*30 con fattore antiscivolo R10 - Colori tipo Aquamarina, Bianco Avorio e BiancoB. Il rivestimento in piastrelle sarà da effettuarsi fino a 210cm da terra.
La scansione delle mattonelle sarà riportata nell'abaco delle umanizzazioni fornito alla dl in sede di cantiere o direttamente dall'Amministrazione in sede di gara.
3) Piastrelle in gres porcellanato 75*75cm
Per quanto riguarda gli altri locali indicati nell'elaborato SPN_DE_ARCH_006 dovranno essere rivestiti a terra con piastrelle e pezzi speciali in gres fine porcellanato dimensioni cm.75X75 e nello specifico piastrelle in Granito-gres tipo Casalgrande Padana Pietre Native o similare in formato 75x75 con fattore antiscivolo R10 - Colori tipo Spazio Beige.
4) Battiscopa
Per i locali pavimentati in gomma è prevista la fornitura e la posa di zoccolino battiscopa in legno rigido a discrezione della D.L., di altezza 7 cm. Nei locali con pavimentazioni ceramiche è prevista la fornitura e la posa di zoccolino battiscopa in gres porcelanato a discrezione della D.L., di altezza 7 cm.
Il progetto prevede la realizzazione di soglie al piano terra per le porte in pietra tipo Chiampo Olivo di spessore cm. 3,0 salvo differenti indicazioni della d.l. in fase di cantiere con eventuale piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta.
La quota della pavimentazione esterna dovrà essere a -2,0cm rispetto al piano finito interno.
Il progetto prevede l'utilizzo di serramenti tipo Holz88f di Wolf fenster o equivalenti con un Uw = 0,80 W/(m²K) secondo UNI EN ISO 10077-1. Materiale: legno di larice massiccio
Il serramento è composto da un telaio mobile in legno di spessore 88mm e un telaio fisso in legno di spessore 68mm. Per garantire la stabilità vengono usati unicamente legni lamellari a strati con profilo di tenuta a tripla battuta. I montanti e i traversi del telaio e dell'anta vengono levigati in lungo per una superficie migliore e maggior tenuta nel tempo della verniciatura. Telaio ed anta sono complanari all’esterno. Il serramento deve essere certificato con il marchio RAL, che impone un severo controllo di qualità sia sui materiali che compongono le finestre, che sul processo di lavorazione.
Il legno utilizzato è un lamellare di abete I° scelta, a lamelle per vernice trasparente. Il legno deve provenire da PEFC (gestione forestale sostenibile certificata).
La ferramenta di portata è costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni (tipo anta e ribalta).
Il sistema di guarnizione in TPE è insensibile agli agenti atmosferici, luce e ozono senza interruzioni sugli angoli. Il falso telaio è fornito e posato con piatello esterno in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Anche le numerose porte e portefinestre esterne che caratterizzano l'edificio saranno realizzate con questo modello o con uno ad esso similare.
Art. 25. Vetrate continue interne
Il progetto prevede come separazione tra le "aule-soggiorno" ed il connettivo centrale l'utilizzo di grandi vetrate tipo Holz88f di Wolf fenster o equivalenti, in analogia con quanto previsto per i serramenti esterni.
Il serramento è composto da un telaio mobile in legno di spessore 88mm e un telaio fisso in legno di spessore 68mm. Per garantire la stabilità vengono usati unicamente legni lamellari a strati con profilo di tenuta a tripla battuta. I montanti e i traversi del telaio e dell'anta vengono levigati in lungo per una superficie migliore e maggior tenuta nel tempo della verniciatura. Telaio ed anta sono complanari all’esterno. Il serramento deve essere certificato con il marchio RAL, che impone un severo controllo di qualità sia sui materiali che compongono le finestre, che sul processo di lavorazione.
Il legno utilizzato è un lamellare di abete I° scelta, a lamelle per vernice trasparente. Il legno deve provenire da PEFC (gestione forestale sostenibile certificata).
La ferramenta di portata è costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni (tipo anta e ribalta).
Il sistema di guarnizione in TPE è insensibile agli agenti atmosferici, luce e ozono senza interruzioni sugli angoli. Il falso telaio è fornito e posato con piatello esterno in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Materiale: legno di larice massiccio
I vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un solo pezzo, di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e qualsiasi altro difetto.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.
Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Vetri piani lucidi:
I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6486 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori d'isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
Vetri piani temprati:
I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori d'isolamento termico, acustico ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
Vetrocamera:
I vetrocamera sono trattati all’interno dell’art. relativo a i serramenti esterni
Tutti i prodotti utilizzati nelle vetrate isolanti dovranno essere certificati secondo quanto previsto dalla norma UNI 10593/4. Si dovrà inoltre prevedere che la distanza tra il bordo esterno del profilo e il bordo del vetro sia tale da assicurare come minimo 3 mm di sigillante secondario. I vetri ed i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto e dovranno essere conformi alle vigenti norme UNI. Tutte le lastre vetrate dovranno comunque essere preventivamente campionate alla D.L. per l'approvazione. Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in qualunque posizione, e dovrà essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti. Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna
da parte della D.L., sarà a carico dell'Appaltatore.
Tutte le vetrate dovranno avere certificati di rispondenza alle norme UNI.
Il vetro previsto da progetto è ad alte prestazioni energetiche, con un Ug = 0,6 W/(m²K), e con una composizione del vetro 4:-16Ar-4-16Ar-Vsg:33.1 con distanziatore Super Spacer PSI 0,031 W/(m²K). Fermavetro senza chiodi visibili, sigillatura interna e esterna con silicone.
Descrizione vetro:
„:“ = trattamento per la trasmittanza termica 0,03εn o 0,01εn
„Ar“ = Argon (gas nell’intercapedine)
„Vsg“ = vetro di sicurezza stratificato
„.1“ = 1x 0,38 mm pellicola
Art. 27. Sistema di oscuramento
In corrispondenza del fronte esposto a sud saranno posizionati sistemi di oscuramento tipo SoloZip di Griesser o similari.
La tenda è costituita da un box in alluminio estruso anodizzato incolore, da un tubo avvolgitore (rullo) in acciaio con scanalatura per il fissaggio del telo, da un tubo di caduta in alluminio estruso con coperchi finali laterali in plastica, riempito con sabbia per l'appesantimento. Le guide di scorrimento sono dotate di un profilo in alluminio estruso 33 x 50 mm, con listello di sostegno troncabile. Il tessuto che caratterizza la tenda è resistente allo strappo ed è costituito da fibra di vetro, acrilica e reticolati in poliestere secondo la collezione vigente. Il telo viene guidato lateralmente per l'intera altezza, mantenuto quindi sempre in tensione e perciò resiste al vento forte. Motore di azionamento con interruttori di fine corsa elettronici.
Il box che accoglie la tenda viene incassato all'interno della facciata, in modo tale da non essere visibile dall'esterno e si va a fissare direttamente alla struttura portante in x-lam.
Le porte saranno in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48 e intelaiatura in legno tipo Xxxxxx di Bertolotto, Modello 111, o similare nella finitura Larice o altra finitura da sottoporre alla DL.
La porta è caratterizzata da:
1. Bordo anta in alluminio a sormonto sui quattro lati per la massima protezione del pannello;
2. Stipite senza cave a vista e con guarnizione di battuta a copertura delle viti di fissaggio;
3. Particolare cerniera a vista in alluminio;
4. Complanarità tra bordo anta e stipite
Resistenza al graffio UNI 9428/certificazione da prove CATAS. Valore di resistenza al graffio = 5 VALORE MASSIMO RAGGIUNTO.
Per le specifiche si rimanda all'elaborato SPN_DE_ARCH_013 ABACO DEI SERRAMENTI.
Al piano primo, a divisione di due aule di sostegno che potranno essere utilizzate per attività integrative e extracurriculari, abbiamo collocato una parete manovarbile al fine di rendere possibile l'utilizzo congiunto dei due spazi. La parete sarà tipo Maxparete HSP o similare
Essa e composta da elementi indipendenti che scorrono su una guida in estruso di alluminio fissata a soffitto, senza necessita di guida a pavimento. Lo scorrimento e garantito da uno o due carrelli. I singoli elementi sono costituiti da profili metallici rivestiti da pannelli in agglomerato di legno di 16/18 mm., ricoperto nelle varie finiture. Ogni elemento e dotato di due sogliette mobili (azionate da un comando) dotate di guarnizioni morbide di tenuta, che, spinte contro il pavimento ed la guida, bloccano il pannello e chiudono il vano. L’ultimo elemento della parete ad essere bloccato ha in piu un meccanismo mobile telescopico, con uno scorrimento laterale, ed e azionato manualmente da un comando posto su un lato dell'elemento stesso.
Caratteristiche Tecniche:
Spessore: Lo spessore standard degli elementi e di 106 mm. Finiture:
1. Profili in alluminio anodizzato satinato naturale
2. Pannelli di rivestimento in:
- Truciolare standard grezzo o ignifugo grezzo per essere successivamente ricoperto dal committente con tappezzerie, moquette, ecc. e adeguatamente bilanciato.
- Nobilitato melaminico grezzo su truciolare ignifugo per essere successivamente rifinito
- Nobilitato melaminico colori standard su truciolare ignifugo
- Laminato plastico colori normali su truciolare standard o ignifugo
- Materiali vinilici standard su truciolare standard o ignifugo
- Essenze di legno (Mogano, Noce Tanganika, Frassino, Rovere, Faggio Semievaporato, Ciliegio, Acero,
Betulla, Olmo, Noce Americano, Xxxxxxx ed altre su richiesta ) su truciolare standard o ignifugo
La parete stessa si presenta perfettamente allineata, senza fessure o parti meccaniche in vista e consente un isolamento acustico di almeno 42 dB.
Art. 30. Opere da decoratore Tinte
I prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante naturale, da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto o in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla D.L..
I materiali da pittura o formanti sistemi protettivi devono sempre essere della migliore qualità bioecocompatibile, provenire da ditte che offrano garanzie di ecologicità al 100% ed essere forniti nei loro recipienti originali sigillati. In ogni caso i componenti devono essere sempre chiaramente esplicitati sulle confezioni e su schede tecniche redatte dal produttore e distribuite dal fornitore saranno ammesse vernici composte con olio vegetale, acqua cellulosa, aggiunte minerali, ossido di titanio ed aggiuntivi naturali.
La vernice non dovrà emanare sostanze nocive sia durante che dopo il trattamento, non deve produrre elementi inquinanti
L’esclusione di elementi artificiali e di sintesi petrolchimica, è necessaria per non determinare effetti negativi sulla salute dell’uomo e dell’ambiente.
Viene prevista una pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. In particolare si prevede un' idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²) con lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778)
I DETTAGLI IN FORMATO VETTORIALE SARANNO FORNITI DAI PROGETTISTI ALLA DIREZIONE LAVORI PREVIA RICHIESTA.
Art. 31.Rivestimento ligneo di facciata
Il rivestimento di facciata è realizzato in massima parte mediante rasatura del cappotto mentre saranno presenti alcuni elementi rivestiti con listelli in larice siberiano sp. 25 mm largh. 140 mm con sottostruttura in listelli di abete grezzo (60x20mm). Per vedere il corretto posizionamento di questi elementi si faccia riferimento alla tavola SPN_DE_Arch_008.
La pavimentazione del patio
La pavimentazione del patio sarà realizzata con una pavimentazione per esterni in legno-pvc tipo Twinson Terrace o similare formata da doghe 140*20 cm posate su idonea sottostruttura metallica che sarà ancorata alle sottostanti IPE metalliche. Al di sotto di esse sarà realizzato un vespaio in ciotoli e ghiaia grossa ideale per il drenaggio naturale delle sole acque del patio.
La pavimentazione esterna
Il marciapiede esterno sarà realizzato in calcestruzzo armato spazzolato.
Art. 33. Segnaletica di sicurezza
Xxxxxxxx rispettate le vigenti disposizioni della segnaletica di sicurezza espressamente finalizzate alla segnaletica antincendio (DL n. 443 del 14.08.1996) e andrà installata la cartellonistica relativa alle vie di esodo, alle apparecchiature antincendio e di sicurezza, alle apparecchiature elettriche, agli allarmi antincendio ecc…
Art. 34. Rifiuti di cantiere e sistemazione dell’area di cantiere
L’Impresa appaltatrice dovrà suddividere i rifiuti di cantiere generati da sfridi, eventuali piccole demolizioni, rimozioni e lavorazioni in genere in un numero di frazioni il più alto possibile, al fine di garantire il recupero delle frazioni riciclabili, riutilizzabili o da destinare alla realizzazione di Materie Prime Seconde. Spetta all’impresa esecutrice l’onere del recupero (selezione, trasporto ed immagazzinamento nelle aree indicate) dei materiali ritenuti dalla D.L. eventualmente riutilizzabili o riciclabili, da utilizzare nelle successive lavorazioni all’interno dello stesso cantiere, da conferire ai consorzi di raccolta o alle isole ecologiche più vicine. Solo per i materiali ritenuti dalla D.L. non riutilizzabili e quindi di scarto, l’Impresa dovrà provvedere al trasporto a discarica.
Potranno essere contattate alcune ditte autorizzate al trasporto, recupero e trattamento dei rifiuti che operano sul territorio.
Non dovranno essere in alcun caso appiccati fuochi per la riduzione del materiale di scarto.
Dovrà essere dimostrato il conferimento dei materiali da destinare al recupero e al riciclaggio,
mediante apposita ricevuta rilasciata dai consorzi di raccolta o dall’isola.
Il presente appalto fa propri, sia come criteri minimi inderogabili, che come modalità di misurazione e verifica, i parametri fissati all'interno dei seguenti decreti:
- Decreto 11 01 2017 " Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili"
- Decreto 24 12 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”
Fatta questa premessa, i beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi e rispettare quanto espresso dai suddetti criteri in materia di sostenibilità non solo del prodotto in sè ma anche delle materie prime che lo compongono e di tutto il relativo processo produttivo. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a:
1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche spettive relative alla conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa (Direzione Lavori);
4. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali previste dalla legge.
PARTE 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DISCIPLINA TECNICO- PRESTAZIONALE – SCUOLA MATERNA
Art. 1.Qualità e provenienza dei materiali
I materiali dovranno soddisfare le normative di Legge vigenti al momento della progettazione.
Per norme e prescrizioni riguardanti i materiali in genere si richiama integralmente, salvo per quanto in contrasto con il contenuto del presente capitolato, le raccomandazioni contenute nel Capitolato tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei Lavori Pubblici che si ritiene parte integrante del presente Capitolato.
Tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati, previa campionatura, dalla Direzione Lavori. Di norma essi perverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà idonee, purché preventivamente notificate, e sempreché i materiali rispondano ai requisiti prescritti dalle Leggi.
In particolare i materiali impiegati dovranno essere prodotti da primarie case costruttrici reperibili sul mercato nazionale e nei tipi di più recente produzione in modo che possano essere facilmente reperibili i ricambi anche negli anni successivi alla loro installazione.
I componenti di natura elettrica dovranno essere contrassegnati dal Marchio Italiano di Qualità IMQ per quanto ammessi al regime di controllo e CE.
Gli eventuali materiali coibenti, i manufatti in gesso, le vernici ed in genere i materiali rispondenti a specifici requisiti (RE), (REI), dovranno essere dotati della relativa certificazione.
La Ditta dovrà sottoporre alla D.L. le schede tecniche dei materiali stessi attestanti la loro conformità alle prescrizioni della normativa tecnica vigente ed a quella del Capitolato speciale di Progetto redatto in fase esecutiva.
In sede di esecuzione dovranno essere consegnati alla D.L. validi documenti comprovanti la rispondenza dei materiali e manufatti approvvigionati a quelli documentati mediante le schede tecniche dinanzi richieste e con il nome ed il marchio delle fabbriche di provenienza.
Tali documenti avranno lo scopo di attestare la provenienza dei materiali impiegati e di costituire memoria per la Stazione Appaltante, delle case costruttrici: ciò in vista di eventuali successive opere di manutenzione. Ma in nessun caso conferisce alla D.L. ed alla Stazione Appaltante responsabilità di alcun tipo sulla scelta e la buona qualità dei materiali approvvigionati in quanto detta responsabilità incomberà solo ed esclusivamente sull'Appaltatore.
La suddetta documentazione tecnica e commerciale farà parte dei documenti allegati all'atto di collaudo. Quando la Direzione Xxxxxx abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrispondente alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera.
Art. 2.Modalità di esecuzione di ogni singola categoria di lavoro
Per il modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro e per quanto non in contrasto con le successive specificazioni del Capitolato Speciale di Progetto, si richiama integralmente il contenuto del Capitolato tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei Lavori Pubblici.
Si sottolinea che le modalità di cui agli articoli seguenti hanno scopo di indicare i lavori da eseguire e di precisare i tipi di materiali da impiegare, ma la Ditta dovrà compiere tutte le operazioni necessarie anche se non specificatamente indicate nelle disposizioni, per dare i lavori ultimati in ogni loro parte secondo le buone regole d’arte ed in conformità alle disposizioni di legge e normative vigenti, impiegando materiali nuovi e delle migliori qualità, nonché di dimensioni idonee.
Art. 3.Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
▪ In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione.
Entro quindici giorni dalla data di consegna dei lavori e prima dell'inizio degli stessi, L'Appaltatore dovrà inviare per iscritto alla D.L. un programma dei lavori su cui è indicato:
o l'ordine in cui verranno realizzate le varie opere suddivise per ogni categoria di lavorazione;
o il loro periodo di esecuzione;
o l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
▪ L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire la realizzazione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 4.Rifiuti di cantiere e sistemazione dell’area di cantiere
▪ L’Impresa appaltatrice dovrà suddividere i rifiuti di cantiere generati da sfridi, eventuali piccole demolizioni, rimozioni e lavorazioni in genere in un numero di frazioni il più alto possibile, al fine di garantire il recupero delle frazioni riciclabili, riutilizzabili o da destinare alla realizzazione di Materie Prime Seconde. Spetta all’impresa esecutrice l’onere del recupero (selezione, trasporto ed immagazzinamento nelle aree indicate) dei materiali ritenuti dalla D.L. eventualmente riutilizzabili o riciclabili, da utilizzare nelle successive lavorazioni all’interno dello stesso cantiere, da conferire ai consorzi di raccolta o alle isole ecologiche più vicine. Solo per i materiali ritenuti dalla D.L. non riutilizzabili e quindi di scarto, l’Impresa dovrà provvedere al trasporto a discarica. Non dovranno essere in alcun caso appiccati fuochi per la riduzione del materiale di scarto.
▪ Dovrà essere dimostrato il conferimento dei materiali da destinare al recupero e al riciclaggio, mediante apposita ricevuta rilasciata dai consorzi di raccolta o dall’isola ecologica cui il materiale verrà consegnato.
Art. 5.Opere preparatorie preliminari
• Prima di porre mano ai lavori, l'impresa è tenuta a verificare la corrispondenza tra le misure riportate sui disegni esecutivi ed i manufatti esistenti in loco.
Nel richiamare quanto già esposto, prima di eseguire le opere di progetto, l'Impresa dovrà effettuare operazioni preliminari di smontaggio, rimozione e demolizione in modo da rendere accessibili i siti di applicazione dei nuovi materiali ed opere. Tale operazione preliminare potrà essere eseguita, a seconda delle istruzioni impartite dalla D.L., tanto in modo unitario affrontando l'intero complesso edilizio, come per parti: in modo da consentire la fruibilità degli spazi temporaneamente non impegnati dai lavori per lo svolgimento di altre attività. Tutti questi elementi saranno inseriti e coordinati dal programma dei lavori. Quest'ultimo pertanto individuerà nel periodo più opportuno le operazioni preparatorie di seguito descritte.
2. Non sarà ammessa la permanenza di cumuli di macerie in cantiere, e la stessa formazione dei cumuli andrà eseguita in modo da impegnare il minimo spazio possibile.
Nei prezzi unitari di progetto le opere preparatorie si intendono valutate nella loro complessità e particolarità: dunque nulla verrà riconosciuto all'appaltatore per elementi imprevisti che non abbia o non si siano potuti valutare al momento della definizione dell'progetto; sicché: il tiro in alto o in basso, il carico su camion, l'impiego di attrezzi accessori quali paranchi, montacarichi, carriole e quant'altro sono solo gli elementi più significativi della prestazione ma non tutti. E' compito dell'impresa valutare ciò che le sarà necessario effettuare per corrispondere alla prestazione richiesta dalla D.L..
Sono inclusi nell’progetto tutti i ponteggi necessari e tutte le opere provvisionali occorrenti. Nell’progetto sono comprese tutte le opere di assistenza muraria a qualsiasi scopo destinata e per qualsiasi magistero dei lavori, nessuna esclusa.
Art. 6.Rilievi e tracciati
1. Rilievi
Prima di iniziare i lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, l’appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto e successivamente consegnati, segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 10 giorni dalla consegna. In difetto, i dati plano-altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno definitivamente accettati, a qualunque titolo.
Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel caso che non risultassero inseriti in contratto o successivamente consegnati, l’Appaltatore sarà tenuto a richiedere, in sede di consegna ad al massimo entro 10 giorni dalla stessa, l’esecuzione dei rilievi in contraddittorio e la redazione dei grafici relativi.
In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potrà essere accampata dall’Appaltatore per eventuali ritardi sul programma o sull’ultimazione dei lavori.
1. Tracciati
Prima di iniziare qualsiasi movimento di materiale l’assuntore ha l’obbligo di eseguire i tracciamenti definitivi nonché la picchettazione degli stessi, partendo dai capisaldi fondamentali che avrà ricevuto in consegna dalla Direzione lavori.
L’Impresa è inoltre tenuta ad inserire lungo i tracciati altri capisaldi in numero sufficiente secondo le indicazioni della Direzione lavori. I capisaldi saranno formati da pilastrini di sufficiente consistenza affinché non possano essere facilmente asportabili.
I capisaldi dovranno essere custoditi dall’Impresa e tenuti liberi, in modo che il personale della Direzione se ne possa servire in qualsiasi momento, per i controlli del caso. Qualora nei tracciamenti l’Impresa abbia a riscontrare differenze o inesattezze dovrà subito riferire alla D.L. per le disposizioni del caso. In ogni caso l’Impresa è tenuta ad avvisare la D.L. per concordare un sopralluogo per verificare le quote plano- altimetriche del tracciato del quale verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle due parti. A tal proposito l’Impresa dovrà determinare, anche con operazioni di scavo di sondaggio preliminare, le quote dei fondi scorrevoli dei collettori entro i quali è previsto che si innestino quelli oggetto dell’progetto. Comunque l’Impresa assume ogni responsabilità dei tracciamenti eseguiti, sia per la corrispondenza al progetto, sia per l’esattezza delle operazioni.
L’Impresa dovrà inoltre mettere a disposizione della D.L. il personale, gli strumenti topografici e metrici di precisione, i mezzi di trasporto e quant’altro occorra perché la D.L. stessa possa eseguire le verifiche del caso. In ogni caso eventuali differenze non sostanziali nella quantità dei manufatti e nell’ubicazione degli stessi e delle relative quote planimetriche ed altimetriche non costituirà titolo per l’Appaltatore per pretendere compensi aggiuntivi o indennizzi oltre al prezzo d’progetto essendo questo già comprensivo degli oneri conseguenti a quanto sopra specificato.
Tutti gli oneri per quanto sopra descritto saranno a totale carico dell’Appaltatore, il quale non potrà pretendere per essi alcun compenso od indennizzo speciale, essendosene tenuto conto nel prezzo d’progetto.
Art. 7.Demolizioni e rimozioni
Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.
Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, le opere provvisionali, i mezzi d'opera, i macchinari, e l'impiego del personale. Di conseguenza sia l'Amministrazione, che il personale tutto di direzione e sorveglianza, resteranno esclusi da ogni responsabilità connessa all'esecuzione dei lavori di che trattasi.
Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli
attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno altresì essere vuotati tubi e serbatoi. La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati
ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano comunque essere interessate da caduta di materiali. Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate.
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sulle strutture da demolire o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose. I materiali di demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.
Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte. Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.
Dovranno essere eseguite tutte le demolizioni e rimozioni necessarie per consentire l'attuazione del progetto architettonico. Le demolizioni di murature, rivestimenti, intonaci ecc., sia in rottura che parziali o complete, e le rimozioni di infissi, ecc. devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che, tanto le murature quanto i materiali di risulta, dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni o rimozioni l'appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare. Le demolizioni e rimozioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite le parti indebitamente demolite.
Art. 8.Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementiti, pozzolana, gesso
a- Acqua
Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva.Per gli impasti cementizi non dovrà presentare tracce di sali in percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%), di aggressivi chimici e di inquinanti organici e inorganici. Tale divieto rimane tassativo ed assoluto per i calcestruzzi armati ed in genere per tutte le strutture inglobanti materiali metallici soggetti a corrosione.
Dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione delle calci", di cui al
X.X. 00 novembre 1939, n. 2231, che prende in considerazione i seguenti tipi di calce:
• calce grassa in zolle, cioè calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non inferiore al 94% e resa in grassello non inferiore al 2.5%;
• calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e con resa in grassello non inferiore a 1.5%;
• calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue in:
• fiore di calce quando il contenuto minimo di idrossidi Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non è inferiore al 91%;
• calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo di Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non è inferiore al 82%;
Dovrà essere confezionata in idonei imballaggi e conservata in locali ben asciutti. Gli imballaggi dovranno portare ben visibili: l'indicazione del produttore, il peso del prodotto e la specifica se trattasi di fiore di calce o calce idrata da costruzione.
In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e d'impurità non dovrà superare il 6% e
l'umidità il 3%. Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovrà essere praticata con vagli aventi fori di 0.18 mm e la parte trattenuta dal setaccio non dovrà superare l'1% nel caso del fiore di calce ed il 2% nella calce idrata da costruzione; se, invece, si utilizza un setaccio da 0.09 mm la parte trattenuta non dovrà essere superiore al 5% per il fiore di calce e del 15% per la calce idrata da costruzione.
c- Calci idrauliche e cementi
I materiali in argomento dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26 maggio 1965, n. 595 e dai D.M. 3 giugno 1968 e 31 agosto 1972 aventi rispettivamente per oggetto: "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici", "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi", "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche". Si richiamano le norme UNI ENV 197/1.
Resistenze meccaniche e tempi di presa - I cementi precedentemente elencati, saggiati su malta normale secondo le prescrizioni e le modalità indicate all'art. 10 del D.M. 3 giugno 1968, dovranno avere le caratteristiche ed i limiti minimi di resistenza meccanica parzialmente riportati nella tabella accanto:
Tipo di cemento | Resistenze (N/mmq) dopo 28 gg | A flessione | A compressione |
A | Normale | 6 | 32.5 |
Ad alta resistenza | 7 | 42.5 | |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | 8 | 52.5 | |
B | Alluminoso | 8 | 52.5 |
C | Per sbarramenti di ritenuta | -- | 22.5 |
Modalità di fornitura e conservazione - La fornitura dei leganti idraulici dovranno avvenire in sacchi sigillati, ovvero in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola od ancora alla rinfusa. Dovranno comunque essere chiaramente indicati, a mezzo stampa nei primi due casi e con documenti di accompagnamento nell'ultimo, il peso e le qualità del legante, lo stabilimento produttore, la quantità di acqua per malta normale e le resistenze minime a trazione e compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini. La conservazione dovrà essere effettuata in locali asciutti, approntati a cura dell'Appaltatore, e su tavolati in legname; più idoneamente lo stoccaggio sarà effettuato in adeguati "silos".
d- Agglomerati cementizi
A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 ("Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi'') (dal 11.3.2000 sostituito dal
D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
e- Pozzolane
Dovrà rispondere alle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico" di cui al X.X. 00 novembre 1939, n. 2230. La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti, sarà di grana fina (passante allo staccio 3,15 UNI 2332 per malte in generale e 0,5 UNI 2332 per malte fini di intonaco e murature di paramento), asciutta ed accuratamente vagliata.
Sarà impiegata esclusivamente pozzolana classificata "energica" (resistenza a pressione su malta normale a 28 gg. 25 kgf/cm2 + 10%) e sarà rifiutata quella che, versata in acqua, desse una colorazione nerastra, intensa e persistente.
f- Gesso
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
Art. 9.Inerti
Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia. La granulometria degli aggregati inerti degli impasti potrà essere espressamente prescritta dalla Direzione Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera di conglomerati e l'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro.
Fermo quanto sopra valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a- Sabbia
La sabbia per le malte ed i calcestruzzi sarà delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra di terra, da materie organiche od altre materie eterogenee. Prima dell'impiego dovrà essere lavata e, a richiesta della D.L., vagliata o setacciata, a seconda dei casi, essendo tutti gli oneri relativi già remunerati con il prezzo a corpo dell'progetto. Essa dovrà avere grana adeguata agli impieghi cui deve essere destinata: precisamente, salvo le migliori prescrizioni di legge in materia di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, dovrà passare attraverso un setaccio con maglia del lato di millimetri:
d) cinque, per i calcestruzzi
e) due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio
f) uno, per malte da intonaci
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere assolutamente scevra di materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granita o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. Per il controllo granulometrico l'Appaltatore dovrà apprestare a porre a disposizione della Direzione gli stacci UNI 2332/1.
• Sabbia per murature in genere: sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1
• Sabbia per intonaci ed altri lavori. Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1.
• Sabbia per conglomerati. Dovrà corrispondere ai requisiti dal D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, punto 2., nonché perquanto compatibile, alle caratteristiche e limiti di accettazione di cui alle norme UNI 8520/1 ed UNI 8520/2. La categoria (A, B o C) sarà rapportata alla classe dei conglomerati.
La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm.) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. Sarà assolutamente vietato l'uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione Lavori.
La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da sabbia, terra ed altre materie eterogenee. Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati. Quanto alle dimensioni si stabilisce:
• che passi griglie con maglie da 5 cm e trattenuta da griglie con maglie da 2,5 cm
• che per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2,5 cm e 1 cm
• che per il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e 4 mm
• inerti da frantumazione: dovranno essere ricavati da rocce non gelive ed alterate in superficie, il più possibile omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza alla
compressione, con esclusione di quelle marnose, gessose, micacee, scistose, feldspatiche e simili.
In ogni caso, gli inerti di frantumazione dovranno essere esenti da impurità o materiale polverulento e presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni assortite; per queste ultime valgono le indicazioni dei precedenti punti.
I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte, resistenti, non gessose o marnose, né gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni.
I pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee od organiche. Per il controllo granulometrico l'Appaltatore dovrà approvvigionare e porre a disposizione della Direzione i xxxxxxxx UNI 2334.
Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, punto 2 e, per quanto compatibile, ai requisiti di accettazione di cui alle norme UNI 8520. La granulometria degli aggregati dovrà essere commisurata alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. In ogni caso la dimensione massima degli elementi per le strutture armate, non dovrà superare il 60% dell'interferro e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale. La categoria (A, B o C) sarà rapportata alla classe dei conglomerati.
Art. 10.Malte, calcestruzzi e conglomerati
Leganti idraulici:Per i leganti idraulici debbono essere rispettate tutte le norme stabilite dalla Legge n. 595 del 26.05.1965 e n. 1086 del 09.11.1971, nonché successive integrazioni e modificazioni. In particolare i leganti dovranno essere approvvigionati, in rapporto alle occorrenze, con anticipo tale da consentire l'effettuazione di tutte le prove prescritte, e ciò indipendentemente dalle indicazioni riportate sui contenitori, loro sigilli e xxxxxxxxxx che la legge prescrive.
Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla direzione lavori in relazione all'esito sulle prove, sia in quanto alle modalità d'uso del materiale, sia per l'eventuale suo allontanamento e sostituzione con altro migliore, sono obbligatorie per l'appaltatore che dovrà tempestivamente eseguirle. L'appaltatore non potrà richiedere alcun compenso, né avanzare alcuna pretesa, per i ritardi e le sospensioni che potessero subire i lavori in attesa e in conseguenza dei risultati delle prove.
Cementi: I requisiti di accettazione e le modalità di prova dei cementi dovranno essere conformi alle norme di cui al D.M. 03.06.1968. Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in locali coperti, asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia; essi saranno disposti su tavolati isolati dal suolo, in cataste di forma regolare, non addossati alle pareti, che verranno inoltre ricoperte con teli impermeabili o fogli in materiale plastico.
I cementi che non vengono conservati secondo le modalità prescritte, i cui contenitori risultino manomessi, o che comunque all'atto dell'impiego presentino grumi o altre alterazioni, dovranno essere senz'altro allontanati tempestivamente ad esclusiva cura e spesa dell'appaltatore, restando la stazione appaltante estranea alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al fornitore ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 595 del 26.6.1965.
Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto si impiegheranno appositi automezzi. Ferma la necessità dei documenti di accompagnamento prescritti dalle norme vigenti, i contenitori impiegati per il trasporto dovranno avere ogni loro apertura chiusa con legame munito di sigillo recante un cartellino distintivo per il prodotto, il tutto conformemente a quanto prescritto anche per le forniture in sacchi.
Agglomerati cementizi:Per la fornitura degli agglomerati cementizi si richiamano i requisiti di accettazione e le modalità di prova di cui all'apposita normativa vigente; per la loro conservazione in cantiere e l'accettazione all'atto dell'impiego, valgono le prescrizioni relative ai cementi riportate al precedente
paragrafo.
Calci idrauliche:Le calci idrauliche in polvere dovranno essere fornite esclusivamente in sacchi; i loro requisiti di accettazione e le relative modalità di prova saranno conformi alle apposite norme vigenti, mentre per la loro conservazione e accettazione all'atto dell'impiego valgono le norme stabilite per i cementi al precedente paragrafo.Le calci idrauliche premiscelate dovranno essere composte in modo tale da contrastare il ritiro plastico e quello idraulico che sono all'origine del decadimento degli intonaci e che provocano micro e macrofessurazioni. Esse dovranno altresì essere innocue ed ininfiammabili; idrorepellenti, traspiranti, lavabili ed applicabili sia a mano che a macchina. Principali caratteristiche tecniche: granulometria 0-1,4 mm, spessore minimo di applicazione 8 - 10 mm, assorbimento acqua di impasto 20%, resistenza a compressione: 70 kg/cmq, resistenza a flessione 25 kg/cmq, reazione al fuoco: classe 0.
Per le specifiche relative alle opere strutturali si faccia riferimento al "Capitolato speciale delle opere strutturali"
I manufatti di cemento dovranno essere confezionati con conglomerato vibrato, vibrocompresso o centrifugato ad alto dosaggio di cemento (del tipo prescritto), con inerti di granulometria adeguata e di qualità rispondente ai vigenti requisiti generali di accettabilità. Dovranno avere spessore proporzionato alle condizioni di impiego, superfici lisce e regolari, dimensioni ben calibrate, assoluta mancanza di difetti e/o danni.
Per le specifiche relative alle opere strutturali si faccia riferimento al “Capitolato speciale delle opere strutturali”.
Art. 12.Legnami e strutture lignee
I legnami, di qualunque essenza, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912 ed alle norme UNI vigenti.
Xxxxxxx approvvigionati tra le migliori qualità della specie prescritta e, in particolare, si presenteranno sani, senza nodi, fenditure o difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati.
Il legname da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; saranno provvisti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le fasce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno ne smussi di sorta. Per quanto riguarda le resistenze al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504/89 "Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno", riferibile sia al legno massiccio che al legno lamellare, trattati e non.
Per le specifiche relative alle opere strutturali si faccia riferimento al “Capitolato speciale delle opere strutturali”.
I materiali ferrosi da impiegare dovranno essere di prima qualità, esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura e fucinatura. Ferma la loro rispondenza a tutte le condizioni previste dalla legge 1086 del 05.11.1971 e relativo regolamento, essi dovranno essere conformi, per quanto attiene a condizioni tecniche generali di fornitura, dimensioni e tolleranza, qualità e prescrizioni in genere, alla normativa unificata vigente. I materiali ferrosi dei tipi di seguito indicati dovranno inoltre presentare, a seconda della loro qualità, i requisiti caso a caso precisati.
Ferro: ll ferro comune sarà di prima qualità: dolce, duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace, di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio, senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, saldature aperte, soluzioni di continuità in genere ed altri difetti.
Acciai per opere in conglomerato cementizio:Dovranno essere conformi, in ogni loro tipo, alla normativa vigente per le varie opere. L'approvvigionamento dovrà avvenir con un anticipo tale, rispetto alla data d'impiego, da consentire l'effettuazione di tutte le prove prescritte.
Acciai per carpenterie:
1) accettazione dei materiali
Gli acciai da impiegare, in generale laminati a caldo in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e tubi, dovranno essere del tipo Fe 360, Fe 430 o Fe 510 definiti, per le caratteristiche meccaniche dalla tabella allegata al citato D.M. I bulloni normali (conformi alle caratteristiche dimensionali alle UNI 5727-68, UNI 5592-68 ed UNI 5591-65) e quelli ad alta resistenza dovranno rispondere alle prescrizioni di cui ai punti 2.5. e 2.6. Parte II, delle “Norme Tecniche”.
2) Modalità di lavorazione delle carpenterie metalliche
L'Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo avviso dell'arrivo in officina dei materiali approvvigionati di modo che, prima che ne venga iniziata la lavorazione, la stessa Direzione possa disporre il prelievo dei campioni da sottoporre alle prescritte prove di qualità ed a ``test'' di resistenza.
Per quanto concerne ulteriori specifiche tecniche relative agli acciai per le carpenterie si rimanda specificatamente al disciplinare descrittivo del progetto strutturale.
Per le specifiche relative alle opere strutturali si faccia riferimento al “Capitolato speciale delle opere strutturali”.
Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori con particolare attenzione nelle saldature e ribaditure. I fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limati.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il più leggero indizio di imperfezione. Ogni pezzo o opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d’opera colorita a minio.
Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore avrà l’obbligo di presentare il relativo modello alla preventiva approvazione.
L’Impresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro essendo responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l’omissione di tale controllo.
I telai saranno fissati ai ferri di ammaro e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben solidarizzati ai regoli di telaio, in numero, di dimensioni e posizioni che verranno indicate.
Il ciclo di trattamento antiruggine di tutti i manufatti impiegati, dovrà seguire, salvo se diversamente richiamato, la seguente successione: dopo la protezione tramite zincatura per immersione a caldo sarà applicata una mano di aggrappante wash-primer a due componenti ed infine altre due mani a finire si smalto all’acqua per esterni.
Art. 14.Materiali bituminosi, guaine e membrane
Per quanto concerne l'impiego di asfalto, bitume asfaltico, mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto sintetico, cartonfeltro, cartonfeltro bitumato cilindrato o ricoperto, membrane bituminose semplici o armate, si applicano le specifiche tecniche di cui alla normativa UNI vigente.
Tale riferimento vale anche per l'esecuzione di prove che, richieste dalla Direzione Lavori, saranno a completo carico dell'Appaltatore.
Protezione al fuoco di coperture per l’installazione di impianti fotovoltaici
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, ha emanato in data 7 febbraio 2012 la nota1324 “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012“ con le indicazioni perl’installazione dei suddetti impianti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. La notaspecifica innanzitutto che ai fini della prevenzione incendi degli impianti fotovoltaici dovranno essereprogettati, realizzati e manutenuti a regola d’arte.
Particolare attenzione viene posta all’installazione la quale dovrà essere “eseguita in modo da evitarela
propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Talecondizione si ritiene rispettata qualora l’impianto fotovoltaico, incorporato in un’opera di costruzione,venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0 secondoD.M. 26 giugno 1984 oppure Classe A1 secondo D.M. 10 marzo 2005). Risulta, altresì, equivalentel’interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenzaal fuoco almeno EI30 ed incombustibile (Classe 0 secondo D.M. 26 giugno 1984 oppure Classe A1secondo D.M. 10 marzo 2005)”.
Nel caso specifico del presente progetto abbiamo previsto il potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente, di conseguenza si rende necessaria l’applicazione di uno strato EI30 di protezione al fuoco tra i pannelli e il manto di copertura esistente previa verifica della classe di resistenza al fuoco della stessa.
Il progetto prevede il completamento del manto di copertura esistente nei punti di intervento, realizzato con lastre grecate - Altezza greca mm.20 - ottenute dalla profilatura a freddo di nastri in lamiera zincata e preverniciata – alluminio.
Modalità di posa. Le lastre vengono montate in coperture con pendenze superiori al 2% come indicato dal produttore e fissate su correnti in metallo o legno predisposti ad interasse idoneo come previsto dalle condizioni di carico. Il fissaggio delle lastre all’orditura sottostante viene eseguito mediante apposite viti in acciaio zincato autofilettanti o automaschianti in funzione del materiale utilizzato per l’orditura stessa, e dotate di rondelle coniche e guarnizioni di tenuta in elastomero EPDM. Il sormonto laterale tra le lastre viene realizzato con la sovrapposizione prevista dal produttore. Le lastre sono realizzate in lamiera di alluminio - spessore: 7/10. Colore in analogia con la colorazioneesistente.Per le specifiche relative alle opere in copertura si faccia riferimento all’elaborato “SPN_DE_Arch_003_Planimetria generale e accessibilità”.
Art. 16.Lattoneria e faldaleria
Tutte le opere di lattoneria e faldaleria dovranno essere realizzate a regola d’arte in modo da garantire un perfetto raccordo sia con la copertura che con la facciata per garantire il corretto smaltimento dell’acqua piovana.
Il progetto prevede la sostituzione di:
9. Fasce laterali di copertura
Tutte le scossaline, le opere di faldaleria, compresi i canali di gronda ed i pluviali, diam. 160 mm, dovranno essere costituiti da lamiera in alluminio H41 di spessore 7/10 mm preverniciatoCODICE COLORE RAL 7012.
È previsto il rivestimento dei davanzali delle finestre in carter in lega di alluminio profilo 7/10 preverniciato sagomato ad hoc, con rompigoccia - CODICE COLORE RAL 7047.
Lavorazione colmi per la chiusura delle falde sia tra loro che contro la parete realizzato in lamiera di alluminio preverniciato.
Canale di gronda
Canale di gronda compreso raccordo agli scarichi, rivettature e sigillature realizzato in lamiera di alluminio preverniciato. Le squadre saranno conteggiate come 1 ml di canale.Le staffe di sostegno avranno un passo di mm 1000 c.a.
Giunti di dilatazione
Giunti tipo DILA in EPDM o equivalente da applicare sulle gronde di lunghezza superiore ai 20 m, ad un passo di circa 10 m mediante rivettatura e doppia siliconatura, per consentire i movimenti dei pezzi per
dilatazione termica e mantenere la continuità degli elementi per tutta la lunghezza dell'edificio. Pluviali
Pluviale realizzato in lamiera di alluminio preverniciato. Diametro di mm 160. Sono compresi i collari . Le curve saranno calcolate come 1 ml di pluviale.
LattonerieOpera di lattonerie standard per la formazione di scossaline, cappellotti, gocciolatoi, compresi accessori di fissaggio (escluse eventuali staffe di supporto) realizzate in lamiera di alluminio preverniciato. I pezzi saranno uniti mediante rivettatura e sigillatura con fissaggi diretti.
Lavorazione per il raccordo della copertura ai corpi emergenti realizzato in lamiera di alluminio preverniciato. Si intende la lavorazione per creare le converse perimetrali al corpo emergente e sigillare la copertura.
Lavorazione per il raccordo della copertura alle finestre a tetto ( Velux ) Si intende la lavorazione per creare le converse perimetrali al corpo emergente e sigillare la copertura. La lavorazione rivestirà per intero il telaio del serramento a colore della copertura Dimensioni indicative finestra 100*100 cm
Pezzi speciali
Pezzi speciali tipo Bevere, Cassette raccogli acqua ecc. realizzatoin lamiera di alluminio preverniciato.
Art. 17.Materiali isolanti e rasatura
Sistema d’isolamento termico a cappotto tipo RÖFIX FIRESTOP o equivalente.
Posa dei pannelli isolantisp. 120 mm
L’incollaggio dei pannelli isolanti in lana di roccia verrà eseguito mediante collante-rasante minerale tipo RÖFIX Unistar LIGHT o equivalente a base cemento bianco, sabbia calcarea pregiata, inerte leggero, massa volumica 1.150 kg/mc, permeabilità al vapore μ ca. 20, Modulo Elastico ca. 3500 N/mmq.
Il collante dovrà essere applicato sul retro del pannello isolante con il metodo a cordolo perimetrale (striscia di circa 5 cm, alta 2 cm) e tre punti centrali di circa 10 cm di diametro, coprendo almeno il 40% della superficie del pannello.
Applicazione di pannelli isolanti in lana di roccia tipo RÖFIX FIRESTOP 034 o equivalente, conducibilità termica λd=0,034 W/mK, permeabilità al vapore μ=1, resistenza a trazione > 7,5 kPa, reazione al fuoco Euroclasse A1 ”EN 13501-1”, conforme alla Normativa Europea EN 13162, XX-XX00000-X0-XX(Xx)- XX(XX)-XX(00)00-XX0,0-XX-XX(X)-XX0, con marcatura CE, delle dimensioni di 1000x600 mm di 120 mm di spessore come da calcolo di progetto.
In corrispondenza delle superfici sotto il livello del terreno e nella zona di zoccolatura maggiormente sollecitate da spruzzi d’acqua (altezza 50 cm) dovranno essere applicati specifici pannelli isolanti tipo RÖFIX EPS–P BASE o equivalente in polistirene espanso stampato, con bassi assorbimenti capillari, con superficie goffrata e tagli anti-tensioni, conduttività termica 0,035 W/mk, massa volumica c.a.30 kg/m3 - reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla Normativa Europea EN 13163, EPS-P EN 13163-L1-W2-T2- S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-CS(10)150TR150, con marcatura CE, delle dimensione di 1000 x 500 mm x sp. 120 mm.
I pannelli dovranno essere posati con il lato lungo orizzontale, dal basso verso l’alto a giunti strettamente accostati e applicati sfalsati, facendo una costante verifica della planarità delle superfici. Sugli angoli dell’edificio, i pannelli dovranno essere accoppiati in modo alternato.
In corrispondenza di angoli di finestre e porte dovranno essere utilizzati pannelli interi, ritagliati a misura al fine di evitare che i giunti verticali o orizzontali coincidano con gli angoli delle aperture.
In corrispondenza dei raccordi a serramenti, realizzare giunti a tenuta di pioggia battente, applicando profili di raccordo con guarnizione espandente, rete preaccoppiata e compensatore di dilatazioni 3D tipo RÖFIX W29+ PUR EX 3D o equivalente e in corrispondenza di davanzali e copertine, nonché ad altri elementi costruttivi utilizzando nastro di guarnizione, espandente, impermeabile tipo RÖFIX Nastro di guarnizione
BG2 o equivalente, con resistenza a temperature da -30 fino a +100 ° C, resistenza alla pioggia battente fino a 600 Pa, classe di reazione al fuoco B1 (DIN 4102).
I giunti strutturali di dilatazione della muratura dovranno essere rispettati e ripresi esattamente nello strato d’isolamento mediante l’inserimento di un apposito giunto di dilatazione tipo RÖFIX Profilo per giunto o equivalente costituito da profili angolari preaccoppiati con guaina di dilatazione e rete in fibra di vetro.
Il fissaggio meccanico dei pannelli isolanti sarà realizzato con tasselli ad espansione con Benestare tecnico europeo ETA (ETAG 014) per le categorie di supporto A-B-C-E, tipo RÖFIX ROCKET o equivalente in poliammide con vite in acciaio termicamente protetto, lunghezza idonea in funzione dell’isolante, posizionati a filo del pannello. Dovranno essere utilizzati 3 tasselli per ogni pannello, posizionati con schema di posa a W, paria a circa 6 pz/m2 o maggiore in funzione dell’altezza dell’edificio e della zona di esposizione del vento. L’operazione di tassellatura dovrà essere eseguita dopo almeno 48-72 ore dalla posa dell’isolante e comunque a collante indurito.
Esecuzione della rasatura armata
Su tutti gli spigoli del fabbricato, dovranno essere applicati i paraspigoli tipo RÖFIX Rete angolare o equivalente con rete in fibra di vetro pre-accoppiata, resistente agli alcali, posati mediante collante – rasante e in corrispondenza di architravi di finestre, intradossi di balconi, e spigoli orizzontali i profili tipo RÖFIX Profilo di gocciolamento o equivalente con rete pre-accoppiata.
In corrispondenza degli spigoli delle aperture (finestre/porte) verranno applicate, con un’inclinazione di 45°, delle strisce di rete in fibra di vetro delle dimensioni di cm 20 x 30, aventi la funzione di prevenire la formazione di crepe diagonali.
La rasatura armata sarà realizzato con collante-rasante minerale a base cemento bianco, sabbia calcarea pregiata, inerte leggero tipo RÖFIX Unistar LIGHT o equivalente, granulometria 1,2 mm, massa volumica
1.150 kg/m³,permeabilità al vapore ca. 20, modulo elastico ca. 3500 N/mm2.
Nello strato di rasante precedentemente steso ed ancora fresco, dovrà essere annegata la rete d’armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino, peso >150 g/m2, dimensioni maglia 4x4 mm, tipo RÖFIX P50 o equivalente, sovrapponendo i teli per almeno 10 cm. I teli di rete saranno posati in senso verticale dall’alto verso il basso, evitando la formazione di pieghe.
La rete dovrà essere perfettamente ricoperta e trovarsi nel terzo esterno dello stato di rasatura. Lo spessore medio della rasatura armata cosi realizzata non dovrà essere inferiore a 5 mm.
Caratteristiche:
- brillantezza (grado di riflessione)
- granulometria in classe 1 (< 0,1 mm)
- assorbimento d’acqua
- permeabilità al vapore
- copertura delle fessure
- permeabilità alla CO2.
Applicazione del rivestimento di finitura: Rivestimento ai silossani
Dopo la completa essiccazione e stagionatura della rasatura verrà applicato in modo uniforme a pennello o rullo lo strato di fondo colorato, tipo RÖFIX Primer PREMIUM o equivalente.
Attendere ca. 24 ore prima di applicare il rivestimento di finitura successiva.
La finitura del sistema sarà realizzata con rivestimento a spessore in pasta a base silossanitipo RÖFIX Rivestimento ai silossani o equivalente, granulometria 1,5mm, altamente idrorepellente, permeabile al vapore acqueo μ=60 resistente agli agenti atmosferici, con protezione antialga e antimuffa, steso nello spessore corrispondente alla dimensione del granulo con spatola in acciaio inossidabile e lavorata con spatola in plastica secondo la struttura superficiale voluta.
Il colore del rivestimento sarà scelto dalla D.L. Le tinte saranno caratterizzate da un indice di riflessione alla luce superiore al 25%, scelte tra i colori della mazzetta RÖFIX Color Design 2011.
CODICE COLORE:50040 (57%)
Impermeabilizzazione della zona a contatto con terreno e zoccolatura
Nella zona a contatto con il terreno l’incollaggio dei pannelli isolanti e la successiva protezione della rasatura armata dovrà essere protetta con rasante impermeabilizzante elastico bicomponente tipo RÖFIX Optiflexo equivalentea base di cemento e dispersione acquosa con riempitivi minerali con spessore di min. 2 mm, raccordandosi alla impermeabilizzazione della muratura esistente. Lo strato impermeabile andrà comunque separato dal contatto diretto col terreno mediante idonea membrana bugnata (protezione meccanica contro il terreno).
Tutti i componenti del sistema dovranno essere forniti, senza alcuna esclusione, dal detentore dell’omologazione e da accessori da esso consigliati. Rispettare le indicazioni presenti nelle schede tecniche dei prodotti.
La lavorazione deve essere effettuata da parte di personale qualificato in conformità alle direttive di lavorazione stabilite dal detentore del sistema.
Isolamento termico imbotte finestre e porte-finestre.
Il progetto prevede un raccordo del cappotto termico con le aperture dell’edificio con un sistema per imbotti in XPS GRAFITE dello spessore di 4 cm per l’intero giro-finestra.
Art. 18.Controsoffitti e isolamento all’intradosso della copertura
Per quanto riguarda i controsoffitti si rimanda per la loro dislocazione alla tavola di progetto
SPN_DE_ARCH_007 "Pianta controsoffitti – scuola materna".
Isolamento all’intradosso della copertura in lastre tipo Celenit FL/150o equivalente composto da: Pannello isolante in fibre di legno pressate a più strati, densità 160 kg/mc e spessore 60 mm, conforme alla norma UNI EN 13171, tipo CELENIT FL/150 o equivalente, posato tra i puntoni della copertura o in aderenza alla copertura piana.
λD = 0,038 W/mK
Controsoffitto continuo in lastre tipo Celenit L2 o equivalente composto da:
Pannello isolante termico ed acustico composito, costituito da uno strato in lana di legno di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland grigio, spessore 50 mm, accoppiato ad uno strato di lana di roccia, spessore 120 mm, conforme alla norma UNI EN 13162, con interposto strato di guaina freno vapore tipo"DUPONT AIRGUARD REFLECTIVE” o equivalente.
λD (lana di legno) = 0,065 W/mK - λD (lana minerale) = 0,038 W/mK
Per entrambe le tipologie sono previste tre diverse tipologie di posa:
- Piano inclinato con la stessa pendenza del solaio esistente, con pannelli fissati ad una sottostruttura in acciaio a sua volta fissata direttamente al solaio;
- Piano orizzontale con la stessa pendenza del solaio esistente, con pannelli fissati ad una sottostruttura in acciaio a sua volta fissata direttamente al solaio;
- Piano orizzontale pendinato, con sottostruttura e agganci in acciaio.
Art. 19.Pietre naturali - Sogliee Zoccolatura
Il progetto prevede la realizzazione di soglie al piano terra per le porte in pietra Serizzo di spessore cm. 3,0 salvo differenti indicazioni della D.L. in fase di cantiere con eventuale piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta.
Inoltre è prevista la rimozione della zoccolatura di protezione esistente in Serizzo con stoccaggio presso il cantiere e riposizionamento delle stesse lastre ad ultimazione del cappotto.
Il progetto prevede l'utilizzo di serramenti in legno/alluminio tipo VivaldiClimaTermoscudo o equivalente dalle caratteristiche di elevatissime prestazioni termiche, che raggiungono valori Uw di 0,8 W/mq. Composto da un sandwich di legno più isolante più alluminio. Dallo spessore complessivo di mm.111,5.
Si caratterizza per l’inserimento di un vetro a doppia camera incollato strutturalmente al legno senza cornici fermavetro, predisposizione cerniere a ribalta di serie. Internamente in legno, esternamente inalluminio che non necessita di manutenzione.
Realizzabile solo in forme regolari e con aperture a uno o due battenti.
Uw= 0,8W/mqK
I serramenti dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.
Codice colore esterno: RAL 7012
Codice colore interno: rovere grigio ardesia
Vetro a doppia camera
Vetro basso emissivo formato da due lastre di vetro stratificatoultra-chiaro con interposta intercapedine di gas doppia; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale.
66.2 pvb acustico / 24Argon90 / 6 / 14 Argon90 / 66.2 pvb acustico Ug = 0,6 W/mqK
Prestazioni termiche totali:
Uf = 0,70 W/mqK
Art. 21.Xxxxx, cristalli e opere da vetraio
I vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un solo pezzo, di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e qualsiasi altro difetto.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.
Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Vetri piani lucidi:
I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6486 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori d'isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
Vetri piani temprati:
I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori d'isolamento termico, acustico ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
Vetrocamera:
I vetrocamera sono trattati all’interno dell’art. relativo a i serramenti esterni.
Tutti i prodotti utilizzati nelle vetrate isolanti dovranno essere certificati secondo quanto previsto dalla norma UNI 10593/4. Si dovrà inoltre prevedere che la distanza tra il bordo esterno del profilo e il bordo del vetro sia tale da assicurare come minimo 3 mm di sigillante secondario. I vetri ed i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto e dovranno essere conformi alle vigenti norme UNI. Tutte le lastre vetrate dovranno comunque essere preventivamente campionate alla D.L. per l'approvazione. Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in qualunque posizione, e dovrà essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti. Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della D.L., sarà a carico dell'Appaltatore.
Tutte le vetrate dovranno avere certificati di rispondenza alle norme UNI.
Art. 22.Sistema di oscuramento
Alcune finestre/portefinestre saranno dotate di oscuramento interno al vetrocamera tipo ScreenLine® SL24P di Pellini o equivalente:
- D01
- D02
- F01*
- V01.
Tenda in vetrocamera tipo ScreenLine SL24P Veneziana o equivalente. La tenda deve essere posizionata
nella camera esterna della tripla vetrata tra la faccia #2 e la faccia #3.
La movimentazione della tenda deve avvenire tramite magneti rotativi coassiali applicati all'angolare del profilo distanziatore.
I magneti sono composti da una lega di Neodimio-Ferro-Boro e devono mantenere la loro forza magnetica nel tempo e nelle temperature elevate.
Il sistema magnetico di movimentazione non deve violare il perimetro sigillante della vetrocamera e deve assicurare l'ermeticità al vapore ed al gas del giunto della vetrata isolante. Non sono ammessi sistemi che violano la sigillatura della vetrata isolante tramite cavo passante direttamente all'interno dell'intercapedine sigillata.
Il sistema deve permettere il solo orientamento delle lamelle ed avere il fondale vincolato al distanziatore laterale tramite appositi pin.
Il pomolo da applicare al serramento deve essere dotato della funzione igienizzante "Sanitized", con ioni di argento quale sostanza attiva biocida. La forma del dispositivo dev'essere affusolata e priva di spigoli per impedire aggancio di corde o capi di vestiario, rendendo così l'elemento "antiligature".
Le lamelle devono essere in alluminio con larghezza 16 mm e spessore inferiore a 0,2 mm. Deve essere effettuato un trattamento di "no-fogging" in modo da sprigionare eventuali contenuti volatili prima di essere inserite dentro alla vetrocamera, evitando così l'evaporazione e la condensa di tali elementi sulle facce interne delle vetrate (fogging). Il colore di tali lamelle deve permanere stabile anche sotto prolungato irraggiamento UV.
Le lamelle ed i distanziatori non devono contenere elementi volatili e devono essere certificati secondo "EN1279-6 Allegato C".
I profili distanziatori con spessore di 24 mm che costituiscono il perimetro della vetrata isolante devono essere in alluminio e devono avere un'aletta. Il profilo deve dunque essere a "L" in modo da evitare il passaggio laterale della luce e proteggere dal contatto con la tenda, un eventuale deposito superficiale del vetro.
Codice colore: S102
Art. 23.Opere da decoratore
Tinte
I prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante naturale, da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto o in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla D.L..
I materiali da pittura o formanti sistemi protettivi devono sempre essere della migliore qualità bioecocompatibile, provenire da ditte che offrano garanzie di ecologicità al 100% ed essere forniti nei loro recipienti originali sigillati. In ogni caso i componenti devono essere sempre chiaramente esplicitati sulle confezioni e su schede tecniche redatte dal produttore e distribuite dal fornitore saranno ammesse vernici composte con olio vegetale, acqua cellulosa, aggiunte minerali, ossido di titanio ed aggiuntivi naturali.
La vernice non dovrà emanare sostanze nocive sia durante che dopo il trattamento, non deve produrre elementi inquinanti
L’esclusione di elementi artificiali e di sintesi petrolchimica, è necessaria per non determinare effetti negativi sulla salute dell’uomo e dell’ambiente.
Viene prevista una pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. In particolare si prevede un'idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi abase di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l- resa 0,13-0,17 l/m²) con lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN53778).
Art. 24.Segnaletica di sicurezza
Andranno rispettate le vigenti disposizioni della segnaletica di sicurezza espressamente finalizzate alla segnaletica antincendio (DL n. 443 del 14.08.1996) e andrà installata la cartellonistica relativa alle vie di esodo, alle apparecchiature antincendio e di sicurezza, alle apparecchiature elettriche, agli allarmi antincendio ecc.
Art. 25.Rifiuti di cantiere e sistemazione dell’area di cantiere
L’Impresa appaltatrice dovrà suddividere i rifiuti di cantiere generati da sfridi, eventuali piccole demolizioni, rimozioni e lavorazioni in genere in un numero di frazioni il più alto possibile, al fine di garantire il recupero delle frazioni riciclabili, riutilizzabili o da destinare alla realizzazione di Materie Prime Seconde. Spetta all’impresa esecutrice l’onere del recupero (selezione, trasporto ed immagazzinamento nelle aree indicate) dei materiali ritenuti dalla D.L. eventualmente riutilizzabili o riciclabili, da utilizzare nelle successive lavorazioni all’interno dello stesso cantiere, da conferire ai consorzi di raccolta o alle isole ecologiche più vicine. Solo per i materiali ritenuti dalla D.L. non riutilizzabili e quindi di scarto, l’Impresa dovrà provvedere al trasporto a discarica.
Potranno essere contattate alcune ditte autorizzate al trasporto, recupero e trattamento dei rifiuti che operano sul territorio.
Non dovranno essere in alcun caso appiccati fuochi per la riduzione del materiale di scarto.
Dovrà essere dimostrato il conferimento dei materiali da destinare al recupero e al riciclaggio, mediante apposita ricevuta rilasciata dai consorzi di raccolta o dall’isola.
Art. 26.Criteri Ambientali Minimi -CAM-
Il presente appalto fa propri, sia come criteri minimi inderogabili, che come modalità di misurazione e verifica, i parametri fissati all'interno dei seguenti decreti:
- Decreto 11 01 2017 " Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili"
- Decreto 24 12 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”
Fatta questa premessa, i beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi e rispettare quanto espresso dai suddetti criteri in materia di sostenibilità non solo del prodotto in sè ma anche delle materie prime che lo compongono e di tutto il relativo processo produttivo. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a:
1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa (Direzione Lavori);
4. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali previste dalla legge.