CAPITOLATO D’APPALTO
CAPITOLATO D’APPALTO
Per l’affidamento del servizio di Arranger in favore di Lazio Innova
CIG - 93370991D9 CUP - F88B22000710006
Sommario
Art. 1 - Descrizione dell’operazione 4
Art. 2 - Le imprese beneficiarie 4
Art. 3 - Le caratteristiche dei Minibond 4
Art. 4 - Le finalità dei Minibond 5
Art. 6 - Le caratteristiche della Garanzia 5
Art. 7 - Costituzione del portafoglio e attivazione dell’intervento di Lazio Innova 5
Art. 8 - I profili afferenti agli aiuti di Stato 6
Art. 9 - Descrizione delle attività dell’Arranger 7
Art. 10 - Durata delle attività e importo del contratto 8
Art. 11 - Compenso dell’Arranger, costi a carico dell’Arranger e costi a carico delle PMI emittenti 8
Art. 12 - Direttore dell’esecuzione del contratto - avvio dell’esecuzione delle attività 10
Art. 13 - Sospensione dell’esecuzione del contratto 10
Art. 14 - Varianti contrattuali 11
Art. 15 - Controlli sull’esecuzione del contratto 11
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 11
Art. 17 - Tutela dei lavoratori 12
Art. 19 - Elezione di domicilio dell’Arranger 12
Art. 20 - Proprietà dei prodotti 12
Art. 21 - Trattamento dei dati personali 12
Art. 22 - Cauzione definitiva 12
Art. 25 - Risoluzione del contratto per inadempimento 14
Art. 26 - Clausole di risoluzione espressa 14
Art. 28 - Definizione delle controversie 15
Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari 15
Art. 30 - Spese contrattuali 15
Art. 31 - Disposizioni anticorruzione 15
Art. 32 - Conflitti di interesse e incompatibilità 16
Art. 33 - Obblighi di riservatezza 16
Art. 34 - Norma di chiusura 16
Premessa
1. Con Delibera n. 584 del 20 luglio 2022, la Giunta regionale del Lazio ha stabilito di realizzare un’operazione a sostegno dell’accesso al credito delle PMI del territorio, in particolare favorendo l’utilizzo di forme di finanziamento alternative al credito bancario, mediante la costituzione, nell’ambito del Fondo di Partecipazione FARE Lazio, di un apposito fondo di garanzia (“Fondo di Garanzia Minibond") finanziato con risorse del PR FESR 2021-2027, finalizzato a sostenere con risorse pubbliche il collocamento presso investitori istituzionali di un portafoglio di minibond emessi da PMI del Lazio (“Basket Bond Lazio"), affidandolo in gestione a Lazio Innova, già gestore di FARE Lazio.
2. In attuazione della DGR 584/2022 la Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività Produttive e la Ricerca, con determinazione dirigenziale n. G09608 del 20 luglio 2022 ha approvato, in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla Giunta, l’“ottavo atto aggiuntivo all’Accordo di Finanziamento sottoscritto il 7 luglio 2016, reg.cron. n. 19459 del 19 settembre 2016, come novato con reg. cron, 20216/2017” che disciplina la gestione da parte di Lazio Innova, nell’ambito del Fondo di Partecipazione FARE Lazio, del “Fondo di Garanzia Minibond”, destinato a fornire il cash collateral nell’ambito dell’operazione “Basket Bond Lazio”.
3. In data 27 luglio 2022 la Regione Lazio e Lazio Innova hanno sottoscritto l’ottavo atto aggiuntivo all’Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo di Partecipazione FARE Lazio, sottoscritto il 7 luglio 2016 e successivamente novato e modificato, con il quale è stata affidata a Lazio Innova la gestione, nell’ambito del Fondo di Partecipazione FARE Lazio, del Fondo di Garanzia Minibond, incaricando la stessa Lazio Innova di individuare mediante selezione pubblica l’arranger dell’operazione.
4. Il Fondo di Garanzia Minibond è inizialmente dotato di 15 milioni di euro di risorse a valere sul PR FESR 2021-2027, a sostegno di un’operazione di portafoglio di ammontare pari a 60 milioni di euro; è tuttavia prevista l’eventualità di un incremento della dotazione del Fondo di Garanzia con risorse derivanti dai rientri dell’operatività degli strumenti finanziari attivati, da Fondi SIE, dal bilancio regionale, nonché per effetto dell’ottenimento di altri apporti finanziari da parte di soggetti nazionali ed europei; Lazio Innova, pertanto, intende riservarsi la facoltà di modificare l’appalto, per durata e importo, con un conseguente incremento del valore del portafoglio fino ad un importo massimo di 80 milioni di euro, a fronte di un incremento della dotazione del Fondo di Garanzia Minibond fino ad un totale massimo di 20 milioni di euro, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016, avendo valutato che tale eventuale modifica non è sostanziale ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 106
5. Con riferimento esclusivamente all’attuazione dello strumento finanziario “Fondo di Garanzia Minibond”, così come descritto all’art. 1 del Disciplinare, tramite la presente procedura di gara Lazio Innova intende selezionare sul mercato un Operatore Economico specializzato e qualificato, dotato di competenze interdisciplinari, definito di seguito “Arranger”, quale coordinatore finanziario del processo di emissione dei Minibond e di interfaccia con i diversi soggetti coinvolti nella strutturazione dell’operazione, soprattutto
per quanto riguarda il reperimento dei fondi e il collocamento dei titoli sul mercato, anche mediante operazioni di cartolarizzazione ex lege 130/99.
6. I servizi oggetto d’appalto della presente procedura di gara aperta si configurano come prestazione di servizi finanziari, relativi alla organizzazione e al collocamento di prestiti obbligazionari, definiti Minibond, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ex lege 130/99 di crediti assistite da garanzie a valere su risorse pubbliche previste dal PR FESR 2021-2027 messe a disposizione dalla Regione Lazio. L’importo stimato posto a base di gara è pari ad euro 1.800.000,00, a fronte di risorse attualmente messe a disposizione dalla Regione Lazio nella misura di euro 15.000.000,00.
7. I/le servizi/attività che l’Arranger dovrà espletare devono rispondere alle caratteristiche dell’operazione finanziaria in oggetto, che prevede la selezione delle PMI emittenti, la sottoscrizione/acquisto dei Minibond emessi dalle PMI, la costituzione dello SPV e il collocamento delle Note emesse dallo SPV.
Art. 1 - Descrizione dell’operazione
1. I/le servizi/attività che l’Arranger dovrà espletare devono rispondere alle caratteristiche dell’operazione finanziaria in oggetto.
L’operazione ammessa a finanziamento sul PR FESR 20201-2027 è la seguente: Minibond emessi da Piccole e Medie Imprese operanti nel Lazio vengono sottoscritti/acquistati da uno Special Purpose Vehicle (SPV), che li costituisce in portafoglio ed emette apposite Note, le quali, grazie alla presenza di un Security package (Minibond assistiti da protezione pubblica), vengono sottoscritte da investitori istituzionali.
2. I Minibond sono prestiti obbligazionari senior non convertibili, sia quotati che non quotati, emessi da società italiane (escluse società finanziarie e bancarie) per importi inferiori ad euro 50 milioni.
Art. 2 - Le imprese beneficiarie
1. Piccole e Medie Imprese (PMI), come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6.5.2003, con esclusione delle microimprese, aventi una sede operativa nella regione Lazio al momento della ammissione del Minibond emesso nel portafoglio di Minibond.
2. Il rating delle PMI deve essere rilasciato da una Agenzia ECAI e deve essere non inferiore a BB-.
3. Le PMI emittenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti indicati nella Scheda prodotto allegata sub A al presente capitolato.
Art. 3 - Le caratteristiche dei Minibond
1. Nel portafoglio, il taglio medio dei Minibond non deve superare i 4 milioni di euro, ferma restando la tolleranza di una oscillazione, in più o in meno, del 20%.
2. La durata nominale massima dei Minibond non deve superare i 7 anni; la Weighted Average Life (WAL) deve essere compresa tra i 4 e i 5 anni; il preammortamento non può essere superiore ai 24 mesi.
3. Le emissioni devono essere senior unsecured; non viene acquisita, a garanzia dei Minibond, alcuna garanzia reale o personale, fatto salvo quanto previsto nella Scheda prodotto allegata sub A al presente capitolato.
4. Il prezzo di emissione deve essere alla pari.
5. Il rimborso deve essere di tipo amortizing.
6. Il tasso di interesse deve essere fisso o variabile, determinato in base al merito di credito dell’emittente e alle condizioni di mercato ad ogni singolo slot.
7. In generale, i Minibond devono rispettare le caratteristiche indicate nella Scheda prodotto allegata sub A al presente Capitolato.
Art. 4 - Le finalità dei Minibond
1. La provvista ottenuta mediante emissione dei Minibond deve essere destinata (i) alla copertura del fabbisogno per investimenti, materiali effettuati nella regione Lazio e immateriali, con eventuale quota a sostegno del circolante accessorio o funzionale agli investimenti, in misura non superiore al 30%; (ii) all’acquisizione di quote societarie, solo se strumentale alla crescita del business e fermo quanto previsto nella Scheda prodotto allegata sub A al presente capitolato.
2. È escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti.
Art. 5 - Le Note
1. Le Note saranno emesse dallo SPV ai sensi della legge n. 130/1999, per un ammontare pari alla somma degli importi dei Minibond.
2. Le Note saranno sottoscritte da investitori istituzionali e/o da altri finanziatori/investitori.
Art. 6 - Le caratteristiche della Garanzia
1. Le Note emesse dallo SPV beneficiano di un Security package composto dal portafoglio di Minibond, il quale è assistito dalla garanzia reale finanziaria (cash collateral) pubblica concessa a protezione del medesimo.
2. Il cash collateral pubblico è costituito con fondi della Regione Lazio, inizialmente pari a 15 milioni di euro; è messo a disposizione attraverso il Fondo di Garanzia Minibond gestito da Lazio Innova; è garanzia diretta e a prima richiesta, nei termini di cui all’art. 7 che segue; copre il 100% dei mancati pagamenti di capitale e interessi contabilizzati dallo SPV su ciascun Minibond, entro il limite massimo del 25% dell’ammontare originario del portafoglio di Minibond (“cap’).
Art. 7 - Costituzione del portafoglio e attivazione dell’intervento di Lazio Innova
1. La fase di costituzione del portafoglio deve concludersi entro 24 mesi dal verbale di avvio del servizio.
2. Il soggetto aggiudicatario, xxxxx gli obblighi di reportistica periodica di cui al successivo articolo 9, entro il suddetto termine comunica a Lazio Innova:
a. la chiusura delle fasi di costruzione del portafoglio;
b. l’ammontare complessivo del portafoglio;
c. le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti in relazione al rating assegnato a ciascuna PMI, in conformità a quanto riportato in sede di offerta economica.
3. Lazio Innova, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2791 x.x. x xxx X.xxx. 0 xxxxxx 0000 x. 000, xxxxxxxxxx xx xxxxx in favore dello SPV, su conto corrente, le risorse prelevate dal Fondo di Garanzia Minibond.
4. In deroga a quanto previsto dall’art. 2791 c.c., gli interessi prodotti dal denaro costituito in pegno ai sensi del precedente comma non saranno oggetto del cash collateral e saranno corrisposti a Lazio Innova con cadenza trimestrale e, comunque, entro la data della liberazione del pegno.
5. Lo svincolo della garanzia pubblica è operato, pari passu con l’ammortamento dei Minibond in portafoglio, a partire dal raggiungimento di un tasso di ammortamento del portafoglio di Minibond predefinito, nella misura massima del 50% del capitale originario di cui al piano di ammortamento originario.
6. In caso di inadempimento di una PMI emittente, lo SPV utilizza il cash collateral a copertura delle perdite in conto capitale e in conto interessi.
7. In caso di inadempimento di una PMI emittente, lo SPV deve avviare le procedure di recupero del credito inviando alla PMI emittente inadempiente, tramite pec, o raccomandata A/R, o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, l’intimazione del pagamento.
8. Entro 2 mesi dalla data di avvio, a pena di inefficacia, lo SPV deve comunicare a Lazio Innova l’avvio delle procedure di recupero.
9. La definizione di “inadempimento”, e “data di inadempimento” e la disciplina di dettaglio delle “procedure di recupero” verranno riportate nel contratto stipulato con l’Arranger.
10. Trascorsi 60 giorni dalla data di avvio delle predette procedure di recupero senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della PMI emittente, lo SPV può richiedere la escussione della garanzia.
11. A pena di inefficacia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata entro 180 giorni dalla data di invio della intimazione di pagamento.
12. Lo SPV deve restituire a Lazio Innova gli importi recuperati, al netto degli eventuali costi di recupero e di esecuzione forzata. I predetti importi netti recuperati alimentano il cash collateral, in modo che l’importo di quest’ultimo rientri nei massimali di cui all’art. 6 che precede, tenendo conto dei costi di recupero ed esecuzione forzata, di cui al comma precedente, nella misura in cui essi non sono rimborsati dalle PMI emittenti inadempienti.
13. Lazio Innova, anche successivamente al rimborso delle Note emesse, può sostituirsi, anche surrogandosi, allo SPV.
Art. 8 - I profili afferenti agli aiuti di Stato
1. A fronte della garanzia pubblica concessa, ciascuna impresa emittente un Minibond riconosce a Lazio Innova una “commissione di garanzia”, calcolata dall’Arranger, sulla base del “prezzo di
mercato”.
2. Quest’ultimo, ai sensi del paragrafo 3.3 della Comunicazione della Commissione 2008/C 155/02 del 20.6.2008, relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, coincide con il “premio esente” associato al rating della PMI emittente.
3. Pertanto, la PMI emittente che paga la “commissione di garanzia” non beneficia di alcun aiuto pubblico, in quanto, ai sensi della predetta Comunicazione della Commissione 2008/C 155/02 (paragrafi 4.3 e 4.4), l’aiuto pubblico si considera concesso in misura pari alla differenza tra il “premio esente” dovuto dall’impresa (in quanto “fissato come minimo per la sua classe di rating”) e il premio da essa effettivamente pagato.
4. Ciascuna impresa emittente può richiedere di non pagare alcun premio su una quota (ideale) della garanzia; in tal caso, ai sensi della predetta Comunicazione della Commissione 2008/C 155/02 (paragrafi 4.3 e 4.4), in corrispondenza della predetta quota, si considera concesso un aiuto pubblico, e, per quanto attiene all’elemento di aiuto, “l’equivalente sovvenzione dovrebbe essere calcolato come la differenza tra il prezzo di mercato della garanzia ed il prezzo effettivamente pagato”. Nel caso di specie, dunque, l’aiuto deve essere calcolato in misura pari alla differenza tra l’importo del “premio esente” dovuto quale commissione di garanzia dall’impresa (quale premio di mercato “fissato come minimo per la sua classe di rating”) ma ad essa non addebitato da Lazio Innova e l’importo (prezzo) comunque pagato dall’impresa per beneficiare della garanzia pubblica offerta nel contesto dell’operazione.
5. La commissione di garanzia addebitata da Lazio Innova alla PMI non può, comunque, essere superiore al predetto “premio esente” da essa dovuto (in quanto “fissato come minimo per la sua classe di rating”).
6. Con riferimento a ciascun Minibond, la predetta garanzia pubblica è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (Regolamento de minimis) e l’intensità di aiuto è determinata utilizzando la metodologia dei “premi esenti” di cui alla sezione
3.3 della Comunicazione della Commissione 2008/C 155/02.
Art. 9 - Descrizione delle attività dell’Arranger
1. L’Arranger svolgerà le seguenti attività:
a. predisposizione e pubblicazione dell’invito a manifestare interesse rivolto alle PMI potenziali emittenti
b. selezione delle PMI emittenti e supporto alle medesime;
c. individuazione degli investitori e supporto ai medesimi;
d. creazione dello SPV, ai sensi della legge n. 130/1999 e smi, e supporto al medesimo;
e. individuazione di tutti gli altri soggetti da coinvolgere nella operazione di cartolarizzazione e supporto ai medesimi (Servicer, Rappresentante dei Portatori dei Titoli; Computation Agent, Cash Manager, Corporate Servicer, Agente delle PMI emittenti per il pagamento dei Minibond, Banca Agente delle PMI emittenti per il pagamento dei Minibond, Account Bank, Custodian Bank, Monitoring Agent, Agenti per il recupero crediti, etc.);
f. verifica dei requisiti soggettivi delle PMI emittenti (di cui all’art. 2 che precede), dei requisiti dei Minibond (di cui all’art. 3 che precede), nonché di verifica della destinazione
della provvista dei Minibond (di cui all’art. 4 che precede);
g. calcolo del costo della garanzia, ovvero calcolo dell’aiuto.
2. In particolare, l’Arranger organizza tutti i rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti nell’operazione, compresa Lazio Innova, in modo da assicurare la migliore tutela dei diritti e degli interessi di quest’ultima, quale fornitore della protezione pubblica nell’operazione di cartolarizzazione.
3. I servizi oggetto della presente procedura di gara aperta si configurano celeri, coerenti e analitici e relativi alla organizzazione e al collocamento di prestiti obbligazionari di importo nominale complessivo massimo di 60 milioni di euro, fatto salvo quanto indicato al punto 4 delle premesse in relazione alla facoltà di modificare l’appalto.
4. I/le servizi/attività che l’Arranger dovrà espletare devono rispondere alle caratteristiche dell’operazione finanziaria in oggetto che prevede l’acquisizione dei Minibond emessi da PMI, il progetto di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999 e il collocamento delle Note.
5. L’Arranger è inoltre tenuto a fornire a Lazio Innova una reportistica periodica conforme alle indicazioni contenute nel documento “reportistica esemplificativa” allegato sub B al presente capitolato.
Art. 10 - Durata delle attività e importo del contratto
1. Le attività di cui all’art. 9 che precede hanno inizio dalla data verbale di avvio del servizio e hanno durata complessiva fino alla chiusura della operazione di cartolarizzazione, sia per quanto attiene alle PMI emittenti i Minibond che per quanto riguarda gli investitori, per una durata massima prevista di 10 anni dalla sottoscrizione del Contratto.
2. In considerazione della natura e tipologia dell’operazione, del criterio di aggiudicazione e di formazione dell’offerta, dell’alea relativa alla misura finale del portafoglio di bond a costituirsi e, soprattutto, atteso che il compenso dell’aggiudicatario cederà totalmente a carico delle PMI beneficiarie e rappresenta una delle voci di costo complessivo dell’operazione — così come individuato al successivo art. 11 — concorrendo alla determinazione delle offerte, il valore dell’appalto viene stimato convenzionalmente in euro 2.400.000,00, corrispondente al 3% del valore massimo dell’operazione di cartolarizzazione, pari a euro 80.000.000,00 in caso di esercizio della facoltà di modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016.
3. Alla luce dell’ammontare delle risorse attualmente stanziate dalla Regione Lazio, in misura pari a 15 milioni di euro, l’importo stimato posto a base di gara è pari ad euro 1.800.000,00, corrispondente al 3% del valore massimo dell’operazione realizzabile sulla base delle risorse attualmente disponibili.
4. Detti valori sono così determinati prevedendo l’ipotesi in cui il portafoglio sia costituito nella misura massima prevista in base alle risorse disponibili per l’erogazione delle garanzie, come sopra indicata, e devono intendersi ridotti in proporzione all’eventuale minor valore del portafoglio.
Art. 11 - Compenso dell’Arranger, costi a carico dell’Arranger e costi a carico delle PMI emittenti
1. Il compenso attribuito all’Arranger per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 9 che
precede tiene conto anche dei seguenti costi sostenuti dall’Arranger stesso.
- costi di strutturazione e collocamento delle Notes;
- costo legale dell’Arranger;
- costo del legale degli investitori;
- costo della Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione dell’avviso di sottoscrizione dei
Minbond;
- costo Monte Titoli per il censimento dello SPV e il censimento delle Notes;
- costo una tantum relativo ai servizi pluriennali prestati dagli agenti dello SPV (Servicer, Rappresentante dei Portatori dei Titoli, Computation Agent, Cash Manager, Corporate Servicer, Paying Agent Account Bank, Custodian Bank, Monitori Agent).
2. Il suddetto compenso rappresenterà, dunque, tutto quanto dovuto dalle PMI emittenti, nell’ambito della operazione Minibond, in relazione all’attività dell’Arranger, senza possibilità per l’Arranger di pretendere null’altro, né in corso di rapporto, né alla sua estinzione.
3. Il corrispettivo omnicomprensivo del servizio, alle condizioni tutte del presente Capitolato, si intende offerto dall’Arranger in base ai calcoli di propria convenienza a completo suo rischio; il corrispettivo del servizio, quindi, è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
4. Il suddetto compenso, determinato in base alla percentuale di commissione offerta in sede di gara, sarà a carico delle PMI emittenti, e verrà corrisposto solo in caso di esito positivo del collocamento.
5. Il compenso indicato in sede di gara non potrà subire variazione alcuna.
6. Lazio Innova si riserva espressamente la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte non risultassero convenienti e/o idonee, intendendosi in tal senso quelle offerte che, in relazione all’oggetto del contratto, prevedano un onere complessivo, a carico delle PMI destinatarie dell’operazione di cartolarizzazione, superiore al valore stimato dell’appalto così come determinato dal precedente art. 10 del presente articolato.
7. Trattandosi di prestazione di natura intellettuale, non sono previsti oneri di natura interferenziale e non si provvede alla redazione del DUVRI; i costi della sicurezza sono pari ad euro 0,00 (zero).
8. A carico delle PMI emittenti restano i seguenti ulteriori costi dell’operazione Minibond:
a. costi una tantum:
- Costi legali per la capacity opinion relativa alle PMI emittenti;
- Costi notarili relativi alle delibere di emissione dei Minibond,’
- Costi una tantum per l’ottenimento del rating,
- Costo Monte Titoli per il censimento delle PMI emittenti e dei Minibond,
- Agente delle PMI emittenti per il pagamento dei Minibond e Banca Agente per il pagamentodei Minibond,
b. costi ricorrenti:
- costo Agente per il pagamento dei Minibond;
- costo Banca agente per il pagamento dei Minibond;
- costo canone annuo Monte Titoli;
- costo mantenimento rating;
- costo certificazione bilanci;
c. componente onerosa della commissione di garanzia:
Le spese ricorrenti relative agli agenti dello SPV saranno ricomprese nel costo della cedola del Minibond e calcolati dall’Arranger.
9. In ogni caso, nulla sarà dovuto da Lazio Innova, in favore dei soggetti tutti coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione, a nessun titolo e per alcuna ragione.
Art. 12 - Direttore dell’esecuzione del contratto - avvio dell’esecuzione delle attività
1. Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà la dott.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx; eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente all’Arranger.
2. L’Arranger è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Lazio Innova per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’Arranger non adempia, Lazio Innova ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’Arranger; il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’Arranger.
4. Nel caso l’Arranger intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dei mezzi o degli strumenti o della documentazione fornita da Lazio Innova ai fini dell’espletamento delle attività di assistenza rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’Arranger è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 13 - Sospensione dell’esecuzione del contratto
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione ai sensi del comma 1, per cause di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento nominato da Lazio Innova può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dalla legge, in quanto compatibili.
4. Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’Arranger, compila il verbale di sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dell’Arranger. Nel caso in cui il direttore dell’esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest’ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
5. I verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell’esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dell’Arranger ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei
termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 14 - Varianti contrattuali
1. Per la disciplina delle varianti introdotte da Lazio Innova, fermo restando quanto previsto al precedente art. 10, comma 2, si applicano le previsioni di legge.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dell’Arranger, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata da Lazio Innova nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge applicabile.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Arranger, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 15 - Controlli sull’esecuzione del contratto
1. Lazio Innova si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’Arranger, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. Lazio Xxxxxx evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’Arranger sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. Lazio Innova si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile a Lazio Innova. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile a Lazio Xxxxxx solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità a Lazio Innova, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato a Lazio Innova. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui Lazio Innova può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione a Lazio Innova.
Art. 17 - Tutela dei lavoratori
1. L’Arranger e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Art. 18 - Sicurezza
1. L’Arranger s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
Art. 19 - Elezione di domicilio dell’Arranger
1. L’Arranger elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 20 - Proprietà dei prodotti
1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate dall’Arranger nel corso dell’espletamento del contratto sono di proprietà esclusiva di Lazio Innova, che potrà liberamente condividere con i soci.
2. L’Arranger dovrà comunicare preventivamente a Lazio Innova l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.
Art. 21 - Trattamento dei dati personali
1. Il Trattamento dei dati viene effettuato in osservanza GDPR e della normativa privacy vigente; l’Arranger è il titolare del trattamento e redigerà l’informativa ai sensi artt. 13 e 14 GDPR, dalla quali risulti anche che Lazio Innova è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art.28 GDPR. Lazio Xxxxxx aggiornerà i suoi registri delle attività di trattamento ai sensi art. 30 GDPR, nelle sezioni dedicate agli obblighi di legge derivanti dal trattamento e protezione dei dati personali.
Art. 22 - Cauzione definitiva
1. L’Arranger è obbligato a costituire idonea garanzia, ai sensi dell’art. 103 del Codice degli Appalti, per un valore pari al 10% (dieci per cento) del compenso omnicomprensivo offerto, calcolato secondo quanto previsto agli artt. 10 e 11 del presente capitolato e 5 del disciplinare.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del
contratto, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che Lazio Innova ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata in ragione dell’effettivo importo oggetto di emissione.
4. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Arranger dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Lazio Innova
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma 4 del presente articolo, Lazio Innova ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all’Arranger mediante PEC.
6. Nel caso di integrazione del contratto, l’Arranger deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel disciplinare di gara. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dell’art. 93, co. 7. Codice per la garanzia provvisoria.
Art. 23 - Responsabilità
1. L’Arranger, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva Lazio Innova da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia di Lazio Innova, sia dell’Arranger, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto.
2. L’Arranger sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni.
3. Lazio Innova è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell’Arranger durante l’esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.
Art. 24 - Penali
1. In caso di ritardo nell’espletamento della prestazione, e qualora non sia stata concessa da Lazio Innova una eventuale proroga, verrà applicata la penale per ogni giorno di euro 100,00 (cento/00) per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; a decorrere dal trentunesimo giorno, la penale è determinata in euro/giorno 200,00 (duecento/00).
2. Nel caso in cui l’Arranger non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte di Lazio Innova, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’Arranger, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 22 del presente capitolato.
3. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell’importo contrattuale, Lazio Innova procede a dichiarare la risoluzione del contratto,
fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
Art. 25 - Risoluzione del contratto per inadempimento
1. Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, Lazio Innova procede a mettere formalmente in mora, tramite PEC, l’Arranger, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, Lazio Innova procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’Arranger può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per Lazio Innova
Art. 26 - Clausole di risoluzione espressa
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 25, Lazio Innova si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’Arranger, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Arranger nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- violazione dei limiti e delle previsioni relative alla misura del compenso di cui all’articolo 11
del presente Capitolato
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite da Lazio Innova presso l’Arranger, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all’Amministrazione stessa, in conformità all’art. 15, comma 3, del presente capitolato;
- applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 24, comma 3, del presente capitolato;
- il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto ovvero lamodifica non preventivamente autorizzata di uno o più membri del Gruppo di Lavoro dell’Arranger;
- ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite da Lazio Innova,
- utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte di Lazio Innova;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di Legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
I casi elencati saranno contestati all’Arranger per iscritto da Lazio Innova, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali Lazio Xxxxxx non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Arranger di qualsivoglia natura.
3. Nel caso di risoluzione, Lazio Innova si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’Arranger il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’Arranger può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per Lazio Innova.
Art. 27 - Recesso
1. È facoltà di Lazio Innova recedere tramite PEC unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’Arranger, unicamente il corrispettivo per l’eventuale parte del servizio utilmente prestata, fatto salvo il diritto per l’Arranger di percepire, sempre a carico delle PMI così come previsto dall’art. 11, unicamente il corrispettivo per l’eventuale parte del servizio utilmente prestata.
Art. 28 - Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Lazio Innova e l’Arranger, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l’esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Arranger assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 30 - Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo virtuale e l’eventuale imposta di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributarisono a carico dell’Arranger.
Art. 31 - Disposizioni anticorruzione
1. Nella realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale di Lazio Innova, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
2. L’Arranger prende atto degli obblighi di pubblicità e trasparenza connessi alla stipula del presente contratto sussistenti in capo a Lazio Innova per effetto della normativa vigente ed autorizza espressamente Lazio Innova, al fine dell’assolvimento dei medesimi, alla divulgazione dei contenuti dell’incarico e alla pubblicazione sul sito istituzionale di Lazio Innova della Ragione sociale dell’Arranger aggiudicatario e dei corrispettivi liquidati al medesimo.
Art. 32 - Conflitti di interesse e incompatibilità
1. Nell’esecuzione dell’incarico l’Arranger si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi delle Amministrazioni coinvolte.
2. Per tutta la durata dell’incarico l’Arranger deve adottare una condotta idonea ad evitare l’insorgere di conflitti d’interesse e/o di situazioni che possano comportare l’insorgere dei predetti conflitti d’interesse o di incompatibilità nei confronti delle Amministrazioni coinvolte.
Art. 33 - Obblighi di riservatezza
1. L’Arranger si impegna a trattare con la massima riservatezza ogni informazione confidenziale che riceverà da Lazio Innova, ovvero da soggetti terzi, impegnandosi ad utilizzare con la massima correttezza e diligenza le notizie assunte e la documentazione ricevuta.
2. L’Arranger si impegna a mantenere riservati tutti i dati o fatti inerenti a Lazio Innova, nonché ai terzi, dei quali potrà venire a conoscenza a motivo dell’incarico conferito e a non diffonderle anche successivamente al venir meno dell’efficacia dello stesso,salvo che non siano divenute di dominio pubblico o non sia chiamato a ciò in base a precise richieste da parte delle competenti Autorità.
3. Nessuna dichiarazione riguardante il presente incarico e l’attività svolta potrà essere rilasciata a terzi senza il preventivo consenso di Lazio Innova. I contenuti del contratto, i rapporti scritti e tutti i documenti redatti in tale contesto non potranno essere divulgati e sono destinati esclusivamente a Lazio Innova ed ai soggetti terzi ai quali Lazio Innova e l’Arranger abbiano congiuntamente convenuto il rilascio di tali informazioni. Non costituisce deroga al principio ora enunciato l’autorizzazione espressamente concessa da Lazio Innova all’Arranger a rilevare ogni sorta di informazione ed a produrre qualsiasi documento connesso all’incarico assegnato nonché all’attività di Lazio Innova, in adempimento a richieste di informazioni provenienti dall’Autorità Pubblica. Restano fermi gli obblighi di informazione che derivassero dalla legge o da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
4. L’Arranger è tenuto a vincolare collaboratori, advisors e terzi al rispetto dei vincoli di riservatezza, rispondendo verso Lazio Innova dell’inadempimento di costoro.
Art. 34 - Norma di chiusura
1. L’Arranger, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
Allegati:
A) Scheda Prodotto
B) Elementi qualificanti della reportistica