PER LAFORNITURA E MONTAGGIO DI UNA MACCHINA ROMPISACCHI
PER XXXXXXXXXXX E MONTAGGIO DI UNA MACCHINA ROMPISACCHI
Sommario
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 3
Articolo 4 - Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore 4
Articolo 5 - Responsabile del contratto e Direttore dell’esecuzione 6
Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 6
Articolo 7 – Verifiche, controlli e collaudi 7
Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti 7
Articolo 15 – Sicurezza e danni 12
Articolo 16 – Rischi da interferenza 13
Articolo 17 – Brevetti industriali e diritti d’autore 13
Articolo 20 – Foro competente 14
Articolo 21 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento 14
Articolo 22 – Obblighi dall’aggiudicazione e stipula del contratto 14
Articolo 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari 15
Articolo 25 - Condizioni risolutive espresse 15
Articolo 27 – Clausola finale 16
per la fornitura e posa in opera di un trituratore aprisacchi a servizio
dell’impianto di selezione multi materiale della Piattaforma Ecologica di Eco.Lan. S.p.A di
S.P. Pedemontana, loc. Cerratina - Lanciano
TRA
ECO.LAN. S.p.A., con sede in Lanciano e domiciliata ai fini del presente atto in Lanciano, Xxx Xxxx xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 - Xxxxxx, telefono n. 0872/716332, telefax n. 0872/715087, C.F.01537100693, in persona dell’ Amministratore Delegato, dott. Xxxxxxx Xxxxxxx, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Eco.Lan. S.p.A. del 26/04/2016 (nel seguito, per brevità, anche “Eco.Lan”);
E
, con sede legale in , Via
, capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. e C.F. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via _ , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di _ al n.
, P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in
, dott. , repertorio n. (nel seguito per brevità anche o “Fornitore”);
PREMESSO
a) che Eco.Lan. S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Lanciano, svolge per i suoi 53 Comuni soci le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale;
b) che Eco.Lan. S.p.A., nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione del fornitore cui affidare la “fornitura e posa in opera di un trituratore aprisacchi a servizio dell’impianto di selezione multi materiale dello stabilimento
Eco.Lan. S.p.A. di S.P. Pedemontana, loc. Cerratina - Lanciano”, attraverso un cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016;
c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, nonché nel CSA e nei relativi allegati;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il CSA e le Schede Tecniche allo stesso allegate, nonché dalla lettera d’invito, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel CSA. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
f) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per Eco.Lan. S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto: a) l’Allegato “1” (CSA con allegate Schede Tecniche), l’Allegato “2” (Offerta Tecnica), l’Allegato “3” (Codice Etico), e l’ Allegato “4” (DUVRI);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto.
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, nonché da quanto stabilito negli allegati del presente atto;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e di procedure di scelta del contraente e, comunque, dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per Eco.Lan..
Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prodotti da Eco.Lan. prevarranno sugli atti e documenti tutti presentati dal Fornitore ai fini della partecipazione alla medesima Procedura, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed accettate da Eco.Lan..
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) Eco.Lan.: Eco.Lan. S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Lanciano;
b) CSA e allegate Schede Tecniche: il documento di cui all’Allegato “1”;
c) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “2”;
d) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
e) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
f) Fornitura: la fornitura e posa in opera di nastri trasportatori in gomma delle carpenterie di sostegno e montaggio delle macchine di selezione, meglio definita nel CSA e relative Schede tecniche;
g) Ordine o Ordinativo di Fornitura: il documento con il quale Eco.Lan. richiederà di volta in volta la Fornitura, fino al raggiungimento del quantitativo previsto nel CSA;
h) Parte: Eco.Lan. S.p.A. o il Fornitore/Prestatore (congiuntamente definiti anche “le Parti”);
7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 – Oggetto
1. Eco.Lan. affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione della Fornitura, come meglio specificata e descritta nel CSA e relative Xxxxxx Xxxxxxxx (Allegato “1”).
2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Eco.Lan. a prestare la Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo complessivo pari a Euro ,00 ( ), IVA esclusa, come da Ordine del .
3. La Fornitura deve essere eseguita secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto e nel CSA e relative Schede Tecniche (Allegato “1”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità determinata nel presente atto e relativi Allegati.
4. La Fornitura non è affidata al Fornitore in via esclusiva, pertanto Eco.Lan. si riserva la facoltà di affidare le stesse prestazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. Eco.Lan. S.p.A si riserva di richiedere al Fornitore, nel corso della durata del Contratto, di incrementare o ridurre le attività oggetto del medesimo Contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale di cui al precedente comma 2, ai sensi dell’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
Articolo 3 – Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, eventualmente aumentato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2, Eco.Lan. si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa.
3. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4 - Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore
1. La Fornitura verrà eseguita a fronte dell’invio, da parte di Eco.Lan., di Ordine di Fornitura, che verrà trasmesso via fax.
2. L’esecuzione della Fornitura e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di servizio e termini di cui al CSA (Allegato “1”), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto.
Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, Eco.Lan. potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
4. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel CSA, nonché nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
5. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, ed a manlevare e tenere indenne Eco.Lan. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Eco.Lan., assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad Eco.Lan. di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nel Contratto;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da Eco.Lan.;
e) comunicare tempestivamente ad Eco.Lan. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile del contratto;
f) a manlevare e tenere indenne Eco.Lan. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Eco.Lan. e/o da terzi autorizzati.
9. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad Eco.Lan.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Eco.Lan. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Eco.Lan..
12. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad Eco.Lan. di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, Eco.Lan. può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
Articolo 5 - Responsabile del contratto e Direttore dell’esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile del contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. , che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso Eco.Lan. per la gestione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di Eco.Lan. Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
2. I recapiti del Responsabile del contratto sono i seguenti: numero telefono cellulare , numero telefono fisso e numero fax ; indirizzo e-mail .
3. Per parte sua Eco.Lan. indica quale proprio soggetto referente – che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione – in ordine alla gestione del presente Contratto, il proprio dipendente/dirigente Sig.
, il quale rappresenta l’interfaccia di Eco.Lan. nei confronti del Fornitore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto.
4. I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono quelli di seguito riportati: numero telefono fisso e numero fax , indirizzo e-mail .
Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Eco.Lan. la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, Eco.Lan. può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al
Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 7 – Verifiche, controlli e collaudi
1. La Fornitura e tutte le attività ad essa connesse o relative sono sottoposte a verifica, controllo e collaudo da parte di Eco.Lan., come previsto altresì nel CSA.
2. Tali verifiche e controlli saranno tese, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti per l’esecuzione della fornitura e posa in opera nel CSA (Allegato “1”) e nell’offerta Tecnica (Allegato “2”), oltre che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 8 - Corrispettivi
1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore da Eco.Lan. per le prestazioni contrattuali, indicato nel precedente articolo 2, comma 2, del presente Contratto, è determinato in ragione dell’importo complessivo offerto per la fornitura e posa in opera e dell’importo complessivo offerto per il canone di manutenzione contenuto nell’Offerta economica di cui all’Allegato “C” –che deve intendersi qui integralmente trascritto.
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è omnicomprensivo e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento della Fornitura e, comunque, ogni attività prevista dal presente Contratto, dal CSA e, ove migliorativa, dall’Offerta tecnica.
3. Il predetto corrispettivo si riferisce alla Fornitura prestata a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da Eco.Lan. in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.
2. In particolare, per la fornitura e posa in opera e sono previste le seguenti modalità e termini di fatturazione e pagamenti:
a) il 30% del corrispettivo alla fine del mese in cui vengono terminati i lavori;
b) il 40% solo a seguito dell’esito positivo delle prove funzionali;
c) il restante 30% del corrispettivo, a seguito del buon esito del collaudo previsto dal CSA, previa sottoscrizione di DDT e verbale di collaudo dei lavori eseguiti e testati.
3. Per il servizio di manutenzione, il Fornitore con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, potrà emettere la fattura inerente gli Ordini effettivamente e correttamente eseguiti nel mese concluso;
4. Ai fini del pagamento dei corrispettivi, il Fornitore deve presentare ad Eco.Lan. S.p.A., unitamente alle singole fatture, copia dei relativi Ordini di Fornitura nonché un report riepilogativo delle attività effettivamente prestate ed oggetto di fatturazione.
5. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara), al numero di ordinativo assegnato da Eco.Lan. ed indicato al precedente articolo 2.
6. L’importo di ciascuna delle fatture verrà corrisposto da Eco.Lan. secondo la normativa vigente in materia e previa verifica per accettazione della documentazione alla medesima allegata a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura al Protocollo Eco.Lan. mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato
al Fornitore presso Fil. di , IBAN:
. Le spese del bonifico sono a carico di Eco.Lan., che pertanto non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
7. Il Fornitore dichiara e garantisce che il conto di cui al precedente comma 4 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.
8. (Clausola eventuale da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
a) Sig. , Cod. Fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
b) Sig. , nato a -, residente a , cod. fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
(Clausola eventuale ed alternativa alla precedente, da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il Fornitore si obbliga a comunicare ad Eco.Lan. le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto di cui al precedente comma 4, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010.
9. Eco.Lan., in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, Eco.Lan. applicherà quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
10. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad Eco.Lan. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la Fornitura e la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, Eco.Lan. potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di Eco.Lan., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione delle attività cui si riferisce.
14. Eco.Lan. si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
15. Sulle somme dovute da Eco.lan. al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 10 - Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verificassero i seguenti inadempimenti, da parte del Fornitore, nei confronti di quest’ultimo Eco.Lan. potrà applicare le corrispondenti penali:
· per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sul tempo di consegna della fornitura e di montaggio, indicati, è stabilita una penale pari ad Euro 1.000,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data concordata con Eco.Lan. S.p.A.;
· in caso di mancato rispetto delle operazioni di manutenzione ordinaria e del rispetto delle tempistiche previste nel manuale di uso e manutenzione del macchinario fornito, sarà applicata una penale di Euro 200,00 per ogni singola operazione.
2. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui al presente articolo, le sopra elencate condotte poste in essere dal Fornitore verranno contestate per iscritto da Eco.Lan. al Fornitore medesimo; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad Eco.Lan. nel termine massimo di giorni 5 (cinque) a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di Eco.Lan., ovvero non siano giunte nel termine dianzi indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. Eco.Lan. potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Eco.Lan. potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del Contratto di cui al precedente articolo 2, comma 2; qualora venisse
raggiunto tale limite, Eco.Lan. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
6. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Eco.Lan. di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 11 – Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di Eco.Lan. per un importo di Euro
( / ), costituita con polizza n.
, emessa da , secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di Eco.Lan. a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Codice Civile, nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Eco.Lan., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di Eco.Lan. a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti; pertanto, la garanzia sarà
svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Eco.Lan. verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da Eco.Lan. in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime.
5. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Eco.Lan..
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di Eco.Lan..
7. In caso di inadempimento anche ad una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, Eco.Lan. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 12 – Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che Eco.Lan. abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Eco.Lan., ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Eco.Lan. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
Articolo 13 – Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da parte di Eco.Lan. per porre fine all’inadempimento, Eco.Lan. ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che Eco.Lan. potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 18 (Subappalto), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Codice etico).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, Eco.Lan. ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di Eco.Lan. di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 14 – Recesso
1. Eco.Lan. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore,.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Eco.Lan. S.p.A. delle forniture effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Eco.Lan.; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di Eco.Lan..
5. Fuori dai casi stabiliti nel precedente comma 1, Eco.Lan. ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Eco.Lan..
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente e a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell’importo determinato dalla differenza tra l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, ed i corrispettivi pagati da Eco.Lan. al Fornitore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; il Fornitore, pertanto, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
Articolo 15 – Sicurezza e danni
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali/aree messe a disposizione da Eco.Lan., il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di Eco.Lan..
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Eco.Lan. e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne Eco.Lan., i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Eco.Lan., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di
tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione della Fornitura oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Eco.Lan., e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 16 – Rischi da interferenza
1. Eco.Lan. ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione della Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.
2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 17 – Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Eco.Lan. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Eco.Lan., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, Eco.Lan. è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti di Xxx.Lan., quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 18 - Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Eco.Lan. avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 19 - Subappalto
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 20 – Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Eco.Lan., sarà competente in via esclusiva il Foro di Lanciano.
Articolo 21 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’articolo 7 della citata normativa. Eco.Lan. tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet: .
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 22 – Obblighi dall’aggiudicazione e stipula del contratto
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e oneri accessori e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Eco.Lan. per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 23 – Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui
alla lettera c) del precedente comma, il medesimo Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Eco.Lan. S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.
Articolo 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n.136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, Eco.Lan. - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad Eco.Lan. ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Chieti. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. Eco.Lan. verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad Eco.Lan., oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che Eco.Lan. si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 25 - Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora il Fornitore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l’aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l’esecuzione delle prestazioni inerenti il Servizio oggetto del medesimo Contratto;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e Eco.Lan. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Eco.Lan. al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 26 – Codice Etico
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata Eco.Lan., che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Eco.Lan. e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, Eco.Lan., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 27 – Clausola finale
1. Il presente Xxxxxxxxx costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte di Eco.Lan. non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Lanciano, lì / / .
Eco.Lan. S.P.A.. IL FORNITORE
L’Amministratore Delegato
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (oggetto), Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 7 (Verifiche e Controlli), Articolo
8 (Corrispettivi); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 16 (Rischi da Interferenze); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 26 (Codice Etico); Articolo 27 (Clausola finale).
Lanciano, lì / /
IL FORNITORE